Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4988 — DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (PRODI) E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE (PINTO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI) CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIAMPI) E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI (BASSANINI) Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera Presentato il 16 giugno 1998 ONOREVOLI DEPUTATI ! — L’articolo 2 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, prevede che avverso gli accertamenti effettuati dall’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i produttori interessati possono presentare ricorsi di riesame alle regioni entro quindici giorni dalla relativa notifica. Le regioni hanno, a loro volta, sessanta giorni di tempo per decidere tali ricorsi, termine questo perentorio. Il numero dei ricorsi, peraltro, effettivamente presentati, è stato assai più consistente di quello preventivato, cosicché le regioni si trovano ora in grave difficoltà a decidere tempestivamente tutto questo contenzioso. Si rende pertanto necessario concedere un maggior periodo di tempo per decidere i ricorsi a quelle regioni in cui Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 4988 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI tale fenomeno si è maggiormente verificato. Conseguentemente, con il comma 1 dell’articolo 1 si prevede che qualora i ricorsi siano stati più del 20 per cento delle comunicazioni individuali, il termine per la relativa decisione è elevato di venti giorni. Sempre al fine di consentire il regolare completamento delle procedure di riesame in corso, si prevede che le decisioni devono essere fatte pervenire all’AIMA nei successivi cinque giorni. Nel contempo, si provvede ad attribuire alle decisioni dei ricorsi, adottate dalle commissioni regionali, il carattere della immediata esecutività, senza dover attendere il provvedimento dell’AIMA, al fine di poter essere considerate dagli acquirenti in sede di ritiro del latte, per il calcolo dell’eventuale prelievo, risolvendosi cosı̀ il problema della liquidità per le aziende che hanno visto ridotta o azzerata la propria quota in sede di accertamento AIMA, poi modificato con le suddette decisioni (articolo 1, comma 1). Con il comma 2 si provvede ad adeguare la disciplina sanzionatoria in materia di regime delle quote latte, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, alla sopravvenuta normativa comunitaria introdotta dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, entrato immediatamente in vigore, eliminandosi quegli effetti sanzionatori non compatibili con la nuova normativa, ispirata alla gradualità delle sanzioni, in relazione alla entità del ritardo. Infine, appare necessario prevedere espressamente che le regioni possano attestare provvisoriamente i cambi di titolarità nell’azienda o nella quota, nelle more dell’aggiornamento, da parte dell’AIMA, degli elenchi dei produttori di latte relativi al periodo 1998-1999 (articolo 1, comma 3). I successivi commi 4 e 5 riguardano il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, che disciplina l’igiene dei prodotti alimentari. La nuova normativa introdotta da tale provvedimento si applica, a decorrere dal — DOCUMENTI 28 giugno 1998, oltre che alle grandi imprese industriali, anche alle piccole imprese e alle strutture di somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande su aree pubbliche. L’innovazione, rispetto alla normativa vigente, è rappresentata dall’introduzione dell’« autocontrollo », che deve essere attivato dal responsabile dell’industria alimentare per garantire l’igienicità e la sicurezza dei prodotti alimentari. La complessità delle procedure da attivare è tale che, come rappresentato da numerose associazioni di categoria, risulterà estremamente difficile ai soggetti interessati (industriali, artigiani, dettaglianti) assicurare, entro il 28 giugno di quest’anno, la corretta applicazione di tale procedura. Pertanto, con il comma 4 si dispone la proroga di un anno delle sole sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 155 del 1997, facendo comunque salve le ulteriori sanzioni penali vigenti, e ferma l’attivazione, pur in presenza del differimento della normativa cui si è sopra accennato, delle misure previste dalla disciplina attuativa del diritto comunitario. Con il comma 5 si intende uniformare la procedura per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 1997 a tutte le ipotesi di inadempienza di cui all’articolo 3, commi 2, 3 e 5. L’articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo infatti, prevede che l’autorità incaricata del controllo proceda all’applicazione delle sanzioni amministrative, per inosservanza degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 (mancata o non corretta applicazione dell’autocontrollo e mancata esibizione della documentazione), solo dopo aver fissato un congruo termine entro il quale gli interessati devono eliminare le carenze riscontrate ed inoltre qualora non si ottemperi a tale adempimento ; nel caso, invece, di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 5 dello stesso articolo 3 (requisiti previsti dall’allegato) per l’applicazione delle sanzioni non è prevista la citata procedura. L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 3 — Camera dei Deputati — 4988 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ALLEGATO. (Previsto dall’articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127) TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE Articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5: ART. 2. (Accertamenti della produzione lattiera) – (omissis) 8. Per l’istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all’AIMA. Le decisioni pervenute all’AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili. Resta ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell’omissione della decisione o del ritardo nell’invio della stessa. ART. 4. (Periodo 1997-1998) – (omissis) 2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale « dichiarazione di contestazione ». La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili. Se il produttore non controfirma il modello L1, l’AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalità previste dall’articolo 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468. (omissis). 4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all’AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l’intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell’acquirente. Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 4 — Camera dei Deputati — 4988 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ART. 5. (Disposizioni finali) – 1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall’articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l’AIMA provvede all’aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati, entro il medesimo termine di cui all’articolo 3, comma 1. Articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155: ART. 8. (Sanzioni). 1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell’industria alimentare è punito con: a) la sanzione amministrativa pecunaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 3; b) la sanzione amministrativa pecunaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all’articolo 3, comma 2, o per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5; c) la sanzione amministrativa pecunaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall’articolo 3, comma 4. 2. L’Autorità incaricata del controllo procede all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile dell’industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato. 3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell’obbligo di ritiro dal commercio previsto dall’articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 5 — Camera dei Deputati — 4988 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE __ ART. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 6 — Camera dei Deputati — 4988 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998. Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Visto il decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la normativa concernente gli accertamenti sulla produzione lattiera, al fine di consentire il regolare e tempestivo completamento degli stessi, nonché di emanare disposizioni in materia di adeguamento delle imprese alimentari alle prescrizioni igienico-sanitarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: ARTICOLO 1. 1. All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Qualora il numero dei ricorsi presentati sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all’AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive. ». 2. Nell’articolo 4 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998. ». Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 7 Camera dei Deputati — 4988 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 3. All’articolo 5 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 e inserito il seguente: « 1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota con effetto per il periodo 1998-1999 ». 4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n 155, è differita al 30 giugno 1999. L’autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l’eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo. 5. Al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: « all’articolo 3, commi 2 e 3 », sono sostituite dalle seguenti: « all’articolo 3, commi 2, 3 e 5, ». ARTICOLO 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addı̀ 15 giugno 1998. SCÀLFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri. PINTO, Ministro per le politiche agricole. BINDI, Ministro della sanità. CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. Visto, il Guardasigilli: FLICK. DDL13-4988 Lire 500