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N. 4988
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DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PRODI)
E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
(PINTO)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(BINDI)
CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)
E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)
Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182,
recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla
produzione lattiera
Presentato il 16 giugno 1998
ONOREVOLI DEPUTATI ! — L’articolo 2 del
decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1998, n. 5, prevede che avverso
gli accertamenti effettuati dall’Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i produttori interessati possono presentare ricorsi di riesame alle
regioni entro quindici giorni dalla relativa
notifica. Le regioni hanno, a loro volta,
sessanta giorni di tempo per decidere tali
ricorsi, termine questo perentorio.
Il numero dei ricorsi, peraltro, effettivamente presentati, è stato assai più consistente di quello preventivato, cosicché le
regioni si trovano ora in grave difficoltà a
decidere tempestivamente tutto questo
contenzioso. Si rende pertanto necessario
concedere un maggior periodo di tempo
per decidere i ricorsi a quelle regioni in cui
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tale fenomeno si è maggiormente verificato.
Conseguentemente, con il comma 1 dell’articolo 1 si prevede che qualora i ricorsi
siano stati più del 20 per cento delle comunicazioni individuali, il termine per la
relativa decisione è elevato di venti giorni.
Sempre al fine di consentire il regolare
completamento delle procedure di riesame
in corso, si prevede che le decisioni devono
essere fatte pervenire all’AIMA nei successivi cinque giorni.
Nel contempo, si provvede ad attribuire
alle decisioni dei ricorsi, adottate dalle
commissioni regionali, il carattere della
immediata esecutività, senza dover attendere il provvedimento dell’AIMA, al fine di
poter essere considerate dagli acquirenti in
sede di ritiro del latte, per il calcolo dell’eventuale prelievo, risolvendosi cosı̀ il
problema della liquidità per le aziende che
hanno visto ridotta o azzerata la propria
quota in sede di accertamento AIMA, poi
modificato con le suddette decisioni (articolo 1, comma 1).
Con il comma 2 si provvede ad adeguare
la disciplina sanzionatoria in materia di
regime delle quote latte, di cui all’articolo 4
del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1998, n. 5, alla sopravvenuta normativa comunitaria introdotta dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione,
del 13 maggio 1998, entrato immediatamente in vigore, eliminandosi quegli effetti
sanzionatori non compatibili con la nuova
normativa, ispirata alla gradualità delle
sanzioni, in relazione alla entità del ritardo.
Infine, appare necessario prevedere
espressamente che le regioni possano attestare provvisoriamente i cambi di titolarità
nell’azienda o nella quota, nelle more dell’aggiornamento, da parte dell’AIMA, degli
elenchi dei produttori di latte relativi al
periodo 1998-1999 (articolo 1, comma 3).
I successivi commi 4 e 5 riguardano il
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
di attuazione delle direttive 93/43/CEE e
96/3/CE, che disciplina l’igiene dei prodotti
alimentari.
La nuova normativa introdotta da tale
provvedimento si applica, a decorrere dal
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28 giugno 1998, oltre che alle grandi imprese industriali, anche alle piccole imprese e alle strutture di somministrazione
e distribuzione di alimenti e bevande su
aree pubbliche.
L’innovazione, rispetto alla normativa
vigente, è rappresentata dall’introduzione
dell’« autocontrollo », che deve essere attivato dal responsabile dell’industria alimentare per garantire l’igienicità e la sicurezza
dei prodotti alimentari.
La complessità delle procedure da attivare è tale che, come rappresentato da numerose associazioni di categoria, risulterà
estremamente difficile ai soggetti interessati (industriali, artigiani, dettaglianti) assicurare, entro il 28 giugno di quest’anno, la
corretta applicazione di tale procedura.
Pertanto, con il comma 4 si dispone la
proroga di un anno delle sole sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 8 del predetto decreto legislativo
n. 155 del 1997, facendo comunque salve le
ulteriori sanzioni penali vigenti, e ferma
l’attivazione, pur in presenza del differimento della normativa cui si è sopra accennato, delle misure previste dalla disciplina
attuativa del diritto comunitario.
Con il comma 5 si intende uniformare la
procedura per l’applicazione delle sanzioni
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
n. 155 del 1997 a tutte le ipotesi di inadempienza di cui all’articolo 3, commi 2, 3 e 5.
L’articolo 8, comma 2, del citato decreto
legislativo infatti, prevede che l’autorità incaricata del controllo proceda all’applicazione delle sanzioni amministrative, per
inosservanza degli obblighi di cui ai commi
2 e 3 dell’articolo 3 (mancata o non corretta
applicazione dell’autocontrollo e mancata
esibizione della documentazione), solo
dopo aver fissato un congruo termine entro
il quale gli interessati devono eliminare le
carenze riscontrate ed inoltre qualora non
si ottemperi a tale adempimento ; nel caso,
invece, di inottemperanza agli obblighi di
cui al comma 5 dello stesso articolo 3 (requisiti previsti dall’allegato) per l’applicazione delle sanzioni non è prevista la citata
procedura.
L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore
del provvedimento.
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ALLEGATO.
(Previsto dall’articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO
INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5:
ART. 2. (Accertamenti della produzione lattiera) – (omissis) 8. Per
l’istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine
perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine
per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello
stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire
all’AIMA. Le decisioni pervenute all’AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili. Resta ferma la responsabilità civile,
penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell’omissione della
decisione o del ritardo nell’invio della stessa.
ART. 4. (Periodo 1997-1998) – (omissis) 2. Per il medesimo periodo
1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono
redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si
applica anche per la eventuale « dichiarazione di contestazione ». La
dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su
supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto
del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali
disposizioni sono irricevibili. Se il produttore non controfirma il
modello L1, l’AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le
modalità previste dall’articolo 2, comma 7, del presente decreto.
Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore
si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 11, comma
1, della legge 26 novembre 1992, n. 468.
(omissis).
4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti
all’AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a
prelievo definitivo per l’intero ammontare, salve le altre sanzioni
previste dalla legge a carico dell’acquirente.
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ART. 5. (Disposizioni finali) – 1. Per il periodo 1998-1999, in attesa
della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l’AIMA provvede
all’aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei
quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province
autonome e dandone comunicazione individuale mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati, entro il
medesimo termine di cui all’articolo 3, comma 1.
Articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:
ART. 8. (Sanzioni). 1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell’industria alimentare è punito con:
a) la sanzione amministrativa pecunaria da lire due milioni a lire
dodici milioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3,
comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecunaria da lire tre milioni a lire
diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema
di autocontrollo di cui all’articolo 3, comma 2, o per l’inosservanza
delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecunaria da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio
previsti dall’articolo 3, comma 4.
2. L’Autorità incaricata del controllo procede all’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il
responsabile dell’industria alimentare non provveda ad eliminare il
mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all’articolo
3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero
la violazione dell’obbligo di ritiro dal commercio previsto dall’articolo
3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la
sicurezza dei prodotti alimentari, con l’arresto fino ad un anno e
l’ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.
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ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge
15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche
alla normativa in materia di accertamenti
sulla produzione lattiera.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998.
Modifiche alla normativa in materia di accertamenti
sulla produzione lattiera.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la
normativa concernente gli accertamenti sulla produzione lattiera, al
fine di consentire il regolare e tempestivo completamento degli stessi,
nonché di emanare disposizioni in materia di adeguamento delle
imprese alimentari alle prescrizioni igienico-sanitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri della
sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
ARTICOLO 1.
1. All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1o dicembre 1997,
n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5,
il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Qualora il numero dei
ricorsi presentati sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al
suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le
decisioni devono essere fatte pervenire all’AIMA nei successivi cinque
giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono
immediatamente esecutive. ».
2. Nell’articolo 4 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è soppresso
il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall’articolo
3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano
esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98
della Commissione del 13 maggio 1998. ».
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3. All’articolo 5 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo
il comma 1 e inserito il seguente:
« 1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate
a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con
quota o di sola quota con effetto per il periodo 1998-1999 ».
4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela
igienico sanitaria degli alimenti, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n 155, è differita al 30 giugno 1999. L’autorità incaricata del
controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non
corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l’eliminazione
delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma
restando la disposizione di cui all’articolo 8, comma 3, del predetto
decreto legislativo.
5. Al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, le parole: « all’articolo 3, commi 2 e 3 », sono sostituite
dalle seguenti: « all’articolo 3, commi 2, 3 e 5, ».
ARTICOLO 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addı̀ 15 giugno 1998.
SCÀLFARO
PRODI, Presidente del Consiglio
dei Ministri.
PINTO, Ministro per le politiche
agricole.
BINDI, Ministro della sanità.
CIAMPI, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali.
Visto, il Guardasigilli: FLICK.
DDL13-4988
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Progetto di legge della XIII legislatura