Anno XXVIII - N. 300
Spedizione in abb. post. art. 2, comma 20/c - Legge 662/96
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA
MILANO - LUNEDÌ, 7 DICEMBRE 1998
SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 49
AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Si comunica che, in corrispondenza con le feste natalizie, il termine
ultimo per la consegna degli AVVISI in pubblicazione
•
nel BUR n. 52/98 Serie Inserzioni e Serie Inserzioni Concorsi
del 30/12/98 sarà: LUNEDI 21 dicembre 1998 (ore 12.00)
•
nel BUR n. 1/99 Serie Inserzioni e Serie Inserzioni Concorsi
del 7/1/99 sarà: MARTEDI 29 dicembre 1998 (ore 12.00)
Si comunica inoltre che dal 23 dicembre 1998 al 5 gennaio 1999
Spazio Regione sarà aperto solo al mattino (9.30/12.45), quindi la
vendita del Bollettino e l’accoglimento degli avvisi allo Sportello
del Bollettino saranno effettuati solo in questi orari
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
SOMMARIO
A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
D.c.r. 11 novembre 1998 - n. VI/1069
[1.1.3]
Mozione concernente l’invio immediato di aiuti alle popolazioni del Nicaragua e dell’America Centrale
colpite dall’uragano Mitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301
D.p.c.r. 9 novembre 1998 - n. 567
[1.8.0]
Nomina dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato della Lombardia nel comitato di gestione
del fondo speciale per il volontariato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301
B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
D.p.g.r. 11 novembre 1998 - n. 6181
[1.8.0/3.1.0]
Nomina di un componente del consiglio d’amministrazione dell’IPAB «Asilo infantile Pietro Girola» con
sede in Besano (VA) - (Signora Ivanna Franzini) . . . . . . . . . . . . . . . . 2301
D.p.g.r. 13 novembre 1998 - n. 6321
[2.2.1]
Approvazione dell’accordo di programma proposto dal comune di Nave ai sensi dell’art. 27, legge 8
giugno 1990, n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, per l’attuazione del programma di recupero urbano
(PRU) ex art. 11 legge 2 dicembre 1993, n. 493, da attuarsi nell’ambito del programma quadriennale di
edilizia residenziale pubblica 1992/95 - Deliberazione CIPE 16 marzo 1994 - D.c.r. del 20 settembre 1994,
n. V/1136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301
D.p.g.r. 13 novembre 1998 - n. 6322
[2.2.1]
Approvazione della modifica dell’accordo di programma del comune di Melzo approvato con d.p.g.r.
n. 52237 del 5 marzo 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2304
C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
D.g.r. 2 ottobre 1998 - n. 6/38704
[3.2.0]
Comune di Monguzzo (CO), istituzione di una sede farmaceutica in pianta organica in occasione della
revisione delle piante organiche delle farmacie per il 1998 . . . . . . . . . . . . . 2307
D.g.r. 2 ottobre 1998 - n. 6/38705
Comune di Seriate (BG), revisione della pianta organica delle farmacie per il 1998
[3.2.0]
.
.
.
.
.
. 2307
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38945
[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’IPAB O.P. «Mola» di Codogno (LO) e
provvedimenti conseguenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2307
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38946
[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’IPAB O.P. «Cremonesi» di Codogno (LO)
e provvedimenti conseguenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2307
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38947
[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’IPAB O.P. «Borse di studio A. Gandolfi
fu Giovanni» di Codogno (LO) e provvedimenti conseguenti . . . . . . . . . . . . . 2307
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38953
[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’I.P.A.B. Opera Pia «Diego Guicciardi» di
Ponte in Valtellina (SO) e provvedimenti conseguenti. (A seguito di parere della commissione consiliare
competente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2307
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38954
[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’IPAB O.P. «Grazioli» di Codogno (LO) e
provvedimenti conseguenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2308
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38956
[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’IPAB O.P. «Martinenghi» di Codogno
(LO) e provvedimenti conseguenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2308
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38959
[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’IPAB O.P. «Cipolla» di Codogno (LO) e
provvedimenti conseguenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2308
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38960
[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’IPAB O.P. «Casa di Lavoro Ricca» di
Codogno (LO) e provvedimenti conseguenti . . . . . . . . . . . . . . . . . 2308
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38961
[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’IPAB O.P. «Orfanotrofio Maschile e
Femminile» di Codogno (LO) e provvedimenti conseguenti . . . . . . . . . . . . . 2308
1.1.3
1.8.0
3.1.0
2.2.1
3.2.0
2298
ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria
ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
SERVIZI SOCIALI / Assistenza
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
SERVIZI SOCIALI / Sanità
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38962
[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’IPAB O.P. «Mariani» di Codogno (LO) e
provvedimenti conseguenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2309
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38963
[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’IPAB O.P. «Giovanni Folli» di Codogno
(LO) e provvedimenti conseguenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2309
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38964
[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’IPAB O.P. «Dumiani» di Codogno (LO) e
provvedimenti conseguenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2309
D.g.r. 30 ottobre 1998 - n. 6/39242
[1.8.0]
Nomina di un componente del consiglio d’amministrazione dell’IPAB «Asilo infantile Baruzzi Sambrici»
con sede in Vallio (BS) - (Signor Roberto Scandella) . . . . . . . . . . . . . . . 2309
D.g.r. 30 ottobre 1998 - n. 6/39285
[5.3.5]
Impegno a favore del comune di Inveruno di un contributo in conto capitale, ai sensi dell’art. 24 - l.r.
94/80 e in ottemperanza al piano di riparto 1998, approvato con d.c.r. 29 luglio 1998, n. 984, nella misura
di L. 650.000.000, a valere sul capitolo n. 4.3.1.2 980 del bilancio 1998, per gli interventi di bonifica della
ex discarica di rifiuti solidi urbani, situata nel comune di Inveruno - loc. strada per Casate . . . . 2309
D.g.r. 6 novembre 1998 - n. 6/39374
[3.1.0]
Nomina di n. 2 componenti del consiglio d’amministrazione dell’IPAB «Asilo Infantile Voltorre» con sede
in Voltorre di Gavirate VA. (Sig.a Laura Orlandi e Sig. Guido De Carli) . . . . . . . . . . 2309
D.g.r. 6 novembre 1998 - n. 6/39420
[5.3.2]
Criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione di cui terzo comma dell’art. 36 della l.r. n. 14/98
relativa alla disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava . . . . . . . . . . 2310
D.g.r. 12 novembre 1998 - n. 6/39551
[5.3.4]
Integrazione della d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945 avente per oggetto: «Articolo 2, commi 6, 7 e 8, della
legge 26 ottobre 1995 n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” - Modalità di presentazione
delle domande per svolgere l’attività di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale»
. . 2311
D) CIRCOLARI E COMUNICATI
Circ.r. n. 49/61-Se.O. 1998 - 11 novembre 1998
[3.2.0]
Direzione Generale Interventi Sociali - Circolare n. 61 dell’11 novembre 1998 - Indicazioni in ordine
all’accertamento medico-legale dei minori in età lavorativa . . . . . . . . . . . . . 2313
Circ.r. n. 49/62-Se.O. 1998 - 11 novembre 1998
[3.2.0]
Direzione Generale Interventi Sociali - Circolare n. 62 dell’11 novembre 1998 - Modifica delle modalità
di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese a favore di utenti residenti in altre regioni in servizi
socio-sanitari integrati e di riabilitazione extra-ospedaliera accreditati - anno 1999 . . . . . . 2314
Com.r. n. 49/214-Se.O. 1998 - 30 novembre 1998
[5.2.1]
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Servizio amministrativo finanziario e della navigazione - Comunicato n. 214 del 30 novembre 1998 - Delibera n. 2 del 17 novembre 1998 della commissione regionale
per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti di veicoli e natanti adibiti al servizio pubblico non di linea (art. 12 l.r. 15 aprile 1995 n. 20) (*) - Iscrizione al ruolo provinciale dei soggetti di cui
all’art. 11 comma 2, 3, 4, 5 della legge regionale 20/95 sprovvisti dei requisiti di cui all’art. 10 della l.r.
20/95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2314
Com.r. n. 49/217-Se.O. 1998 - 1 dicembre 1998
[5.3.0]
Direzione Generale Tutela Ambientale - Comunicato n. 217 dell’1 dicembre 1998 - Premio Ambiente
ARGE ALP 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2315
Com.r. n. 49/215-Se.O. 1998 - 30 novembre 1998
Comunicato n. 215 del 30 novembre 1998 dell’Ufficio Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del
mese di ottobre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2316
E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI
D.d.g. 9 ottobre 1998 - n. 70445
[5.2.0]
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Civo
(SO) - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune della strada denominata «Coppa»
in località Roncaglia Sotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2316
3.1.0
1.8.0
5.3.5
5.3.2
5.3.4
3.2.0
5.2.1
5.3.0
5.2.0
SERVIZI SOCIALI / Assistenza
ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell’inquinamento
SERVIZI SOCIALI / Sanità
AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente
AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
2299
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
D.d.g. 9 ottobre 1998 - n. 70446
[5.2.0]
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Capo di
Ponte (BS) - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune nel tratto di strada «delle
Fucine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2316
D.d.g. 9 ottobre 1998 - n. 70447
[5.2.0]
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Gardone
Riviera (BS) - Classificazione a strada comunale di un tratto di strada urbana denominata «via privata
Della Brusada» di collegamento tra via Brusada e via Valle Fiorita in Gardone Sotto . . . . . . 2316
D.d.g. 5 novembre 1998 - n. 72756
[5.2.0]
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Venegono
Inferiore (VA) - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune della strada consorziale
denominata «dello Zerbone» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2316
D.d.g. 17 novembre 1998 - n. 73921
[4.6.4]
Direzione Generale Attività Produttive - Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia
di viaggio e turismo, abilitati all’esercizio della professione - Legge regionale del 16 settembre 1996
n. 27 - XXXI elenco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2317
D.d.g. 4 dicembre 1998 - n. 75330
[5.4.0]
Direzione Generale Agricoltura - Fissazione dei termini per la presentazione delle richieste di aiuto economico a sostegno dei pescatori professionisti del lago Maggiore, per l’anno 1998, in attuazione della
d.g.r. 31 ottobre 1997, n. 32089, riguardante «Approvazione modalità attuative per la determinazione
dell’aiuto economico a sostegno dei pescatori professionisti operanti sul lago Maggiore» . . . . . 2317
5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
5.4.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Caccia e pesca
2300
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
[BUR1998011]
B) DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
[1.1.3]
D.c.r. 11 novembre 1998 - n. VI/1069
Mozione concernente l’invio immediato di aiuti alle popolazioni del Nicaragua e dell’America Centrale colpite
dall’uragano Mitch
(Presidenza della vice presidente M. Adamo)
Omissis
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Premesso che l’opinione pubblica è rimasta particolarmente colpita dalle conseguenze disastrose, sia in termini
ambientali che umanitari, dell’uragano Mitch sulle popolazioni di numerosi stati dell’America Centrale;
che in questi giorni in Honduras, Nicaragua, Salvador,
Belize si sta vivendo una vera e propria emergenza sanitaria
ed alimentare, con intere popolazioni senza un rifugio e
prive di generi alimentari e sanitari;
che l’emergenza è ulteriormente aggravata dalla distruzione delle principali vie di comunicazione e delle colture
che costituiscono il principale mezzo di sostentamento economico delle popolazioni;
Considerato che è opportuno attivare immediatamente
tutti gli strumenti a disposizione per recare immediato soccorso, garantendo nel contempo che gli aiuti alimentari e
sanitari di emergenza giungano direttamente alle popolazioni colpite;
Impegna la giunta ad assumere ogni iniziativa per l’invio
immediato di aiuti alimentari e sanitari alle popolazioni
centroamericane colpite dall’urgano Mitch;
a rafforzare i contatti e i collegamenti sia con le ONG
italiane ed europee operanti nell’area sia con i governi locali, affinché gli aiuti umanitari siano distribuiti il più rapidamente e il più efficacemente possibile alle popolazioni, in
modo da evitare eventuali fenomeni di sciacallaggio ed accaparramento.
Il vice presidente: Marilena Adamo
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri
[BUR1998012]
[1.8.0]
D.p.c.r. 9 novembre 1998 - n. 567
Nomina dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato della Lombardia nel comitato di gestione del
fondo speciale per il volontariato
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Omissis
Decreta
1) di nominare quali componenti del comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, in rappresentanza
delle organizzazioni di volontariato i signori:
Cernuschi Edoardo nato a Monza il 24 marzo 1932, residente in f.lli Bronzetti 21 Milano;
Franchi Roberto nato a Piacenza il 13 settembre 1951,
residente in via S. Franca 60 Piacenza;
Mauri Franco nato a Sesto San Giovanni il 27 aprile
1928, residente in via Pascoli 26 Casnate con Bernate (CO);
Pagani Pietro nato a Milano il 13 dicembre 1965, residente in via Don Bosco 4 S. Giuliano Milanese;
2) di nominare quale componente, in rappresentanza degli enti locali il signor:
Bazzoni Giacomo nato a Pontevico (BS) il 13 novembre
1940, residente in via Ceresole Nere 10/B Pontevico (BS);
3) di inviare il presente atto al presidente della giunta
regionale per gli adempimenti conseguenti.
Il presidente: Giancarlo Morandi
[BUR1998013]
[1.8.0/3.1.0]
D.p.g.r. 11 novembre 1998 - n. 6181
Nomina di un componente del consiglio d’amministrazione dell’IPAB «Asilo infantile Pietro Girola» con sede
in Besano (VA) - (Signora Ivanna Franzini)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Omissis
Decreta
1) di nominare, per il quinquennio 1998/2003, componente del consiglio di amministrazione dell’IPAB «Asilo Infantile Pietro Girola» con sede in Besano (VA), la signora
Ivanna Franzini;
2) di notificare la nomina disposta con il presente atto
all’interessata, all’ente, nonché all’ASL, all’organo di controllo e al comune sede dell’IPAB per quanto di rispettiva
competenza;
3) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
p. Il presidente
L’assessore alla famiglia e politiche sociali:
Maurizio Bernardo
[BUR1998014]
[2.2.1]
D.p.g.r. 13 novembre 1998 - n. 6321
Approvazione dell’accordo di programma proposto dal
comune di Nave ai sensi dell’art. 27, legge 8 giugno
1990, n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, per l’attuazione del programma di recupero urbano (PRU) ex
art. 11 legge 2 dicembre 1993, n. 493, da attuarsi nell’ambito del programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica 1992/95 - Deliberazione CIPE 16 marzo 1994 - D.c.r. del 20 settembre 1994, n. V/1136
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto l’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali»;
Vista la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina
delle procedure degli accordi di programma»;
Visto in particolare l’art. 5, comma 3 della l.r. n. 14/93
che prevede che l’accordo di programma deve essere approvato con decreto del presidente della giunta regionale o per
sua delega dall’assessore competente per materia;
Vista la d.g.r. dell’11 settembre 1998, n. 6/38396 con la
quale è stata approvata l’ipotesi di accordo di programma
proposta dal comune di Nave per l’attuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica (ERP) localizzato in
via Brescia da realizzarsi mediante un programma recupero urbano (PRU), ex art. 11 legge 2 dicembre 1993, n. 493,
con i contributi del «Programma quadriennale 1992/1995
di edilizia residenziale pubblica ERP» - legge 17 febbraio
1992, n. 179, come modificata dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 - Deliberazione CIPE 16 marzo 1994 - d.c.r. del 20
settembre 1994, n. 1136;
Considerato che l’attuazione del suddetto PRU comporta
l’assunzione di una variante al vigente piano regolatore del
comune di Nave, approvato con d.g.r. del 17 febbraio 1994,
n. 5/48397;
Considerato che il presente accordo di programma, qualora venga approvato con le modalità previste dal citato art.
5, comma 3, l.r. n. 14/93, produce gli effetti dell’intesa di cui
all’art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, sempre
che vi sia l’assenso del comune interessato, cosı̀ come previsto dall’art. 6 della l.r. n. 14/93;
Preso atto che il suddetto accordo è stato formalmente
sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti pubblici interessati e, segnatamente dal sindaco del comune di Nave, in
data 6 ottobre 1998;
Preso altresı̀ atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 27,
comma 5 della legge 142/90 la sottoscrizione del sindaco di
2301
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Nave è stata ratificata dal competente consiglio comunale
con deliberazione n. 73 del 16 ottobre 1998, esecutiva;
Visto il d.p.g.r. del 22 aprile 1998, n. 57769 di delega di
firma
Visto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32, art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127;
Decreta
1) di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’art. 5 della legge regionale
15 maggio 1990, n. 14, l’accordo di programma, proposto
dal comune di Nave per l’attuazione di un intervento di
edilizia residenziale pubblica (ERP), localizzato in via Brescia, da realizzarsi mediante un programma recupero urbano (PRU), ex art. 11 legge 2 dicembre 1993, n. 493, con i
contributi del «Programma quadriennale 1992/1995 di
ERP» - legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificata dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 - Deliberazione CIPE 16
marzo 1994 - d.c.r. del 20 settembre 1994, n. 1136;
2) a far tempo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del presente decreto di approvazione dell’accordo di programma, sono operanti gli effetti
dell’intesa di cui all’art. 81 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
determinando la conseguente variazione dello strumento
urbanistico del comune di Nave approvato con d.g.r. 17 febbraio 1994, n. 5/48397;
3) ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 14/93, il presente decreto
di approvazione dell’accordo di programma, ha valore di
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
per le opere in esso previste;
4) l’approvazione dell’accordo di programma costituisce
autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
a seguito del parere espresso dal competente servizio beni
ambientali del settore urbanistica e territorio della giunta
regionale;
5) è disposta la pubblicazione del presente decreto e dell’allegato accordo di programma sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, con carattere di massima urgenza.
p. Il presidente
L’assessore al territorio
ed edilizia residenziale: Alessandro Moneta
——— • ———
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE
DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA - PROGRAMMA 1992/95
Ai sensi dell’art. 27 l. 8 giugno 1990, n. 142, l.r. 15 maggio
1993, n. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241.
Tra
Regione Lombardia (in seguito denominata regione)
Comune di Nave (in seguito denominato comune)
ALER (già IACP) di Brescia (in seguito denominato
ALER)
per l’attuazione di un intervento di edilizia residenziale
pubblica (ERP), da realizzarsi nel comune di Nave – localizzato in via Brescia –, mediante un piano di recupero urbano (PRU), ex art. 11, legge 2 dicembre 1993, n. 493 con i
contributi del «Programma quadriennale 1992/1995 di
ERP - l. n. 179/92 e l. n. 493/93 - Deliberazione CIPE 16
marzo 1994».
Oggi 6 ottobre 1998, presso la sede della regione Lombardia, in via F. Filzi n. 22, Milano sono presenti:
– per la regione, l’assessore al territorio ed edilizia residenziale pro-tempore, dott. Alessandro Moneta, il quale interviene in esecuzione del decreto di delega n. 57769 del 22
aprile 1998;
– per il comune, il sindaco pro-tempore, prof. Mauro
Guerra;
– per l’ALER, il presidente pro-tempore, sig. Luigi Cavalieri;
Premesso che
I) il consiglio regionale con propria deliberazione del 20
settembre 1994, n. V/1136 ha approvato il programma qua-
2302
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
driennale 1992/95 di ERP, con il quale, tra l’altro, si sono
definite le procedure per la programmazione degli interventi, i criteri per la loro ripartizione sovracomunale, la loro
localizzazione, specificatamente prevedendo al punto 5.10
dell’allegato all’atto deliberativo, facente parte integrante e
sostanziale dello stesso, che i PRU fossero approvati con le
procedure degli accordi di programma (di seguito denominati come A. di P.) di cui alla l.r. n. 14/93;
II) la giunta regionale con propria deliberazione del 29
novembre 1994, n. 5/60380, ha provveduto ad effettuare gli
atti ad essa delegati ai sensi della predetta d.c.r. n. 1136/94;
III) la giunta regionale con propria deliberazione del 18
luglio 1995, n. 6/192 ha approvato l’elenco delle iniziative
escluse dall’ammissione al contributo, richiesto integrazioni alle amministrazioni comunali e determinato di attribuire il medesimo limite di valore ai criteri di priorità indicati
al punto 8.1 della d.c.r. V/1136;
IV) il consiglio regionale con propria deliberazione del
10 ottobre 1995, n. VI/55 ha determinato i valori da attribuire ai criteri di priorità di cui alla predetta d.c.r. 1136/94;
V) la giunta regionale con propria deliberazione del 30
ottobre 1995, n. 6/4372 ha individuato le localizzazioni dei
contributi del «Programma quadriennale 1992/1995 di edilizia residenziale pubblica»;
VI) la giunta regionale con propria deliberazione dell’8
marzo 1996, n. 6/10065 ha proceduto alla localizzazione
definitiva degli interventi e alla definitiva e puntuale individuazione dei soggetti attuatori relativi al programma quadriennale 1992/1995;
VII) tra le localizzazioni individuate nella predetta d.g.r.
n. 10065/96, risulta anche l’intervento localizzato nel comune di Nave per un investimento complessivo di Mld. 2,080,
e un contributo richiesto di Mld. 1,880.
VIII) La giunta regionale, con propria deliberazione del
19 settembre 1997, n. 6/31201, ha confermato la localizzazione del contributo per l’iniziativa in oggetto, disponendo,
altresı̀, in considerazione delle particolari esigenze procedurali che caratterizzano l’intervento, la proroga del termine per l’inizio dei lavori dell’iniziativa stessa, fissandone la
decorrenza in dieci mesi dalla data di pubblicazione della
deliberazione medesima;
IX) in relazione a detto intervento, il comune di Nave ha
definito, ai sensi della d.g.r. del 24 maggio 1996, n. 6/13544,
un protocollo d’intesa, allegato alla presente, formalizzato
dal consiglio comunale con propria deliberazione n. 48 del
9 giugno 1998.
Tale deliberazione è stata depositata presso la segreteria
comunale per 15 giorni e alla stessa è stata data adeguata
pubblicità.
Nei 15 giorni successivi al suo deposito non sono pervenute all’amministrazione comunale osservazioni in ordine
all’intervento;
X) ai sensi della citata deliberazione n. 13544/96, la documentazione costituente il programma preliminare, è stata istruita dalla segreteria tecnica in data 6 maggio 1998 e
7 luglio 1998, che ha espresso il parere contenuto nel verbale qui allegato;
XI) ai sensi dell’art. 7 della l. 493/93, in data 28 luglio
1998, il comune di Nave ha convocato, presso la sede della
Regione, via Fara, 26, Milano, con le modalità e gli effetti
dell’art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, la conferenza di
servizi alla quale hanno partecipato i soggetti istituzionalmente coinvolti nel procedimento di approvazione dell’A.
di P.
Ciascuno di essi, nell’ambito di un esame contestuale, ha
provveduto ad esprimere pareri, intese, assensi, nullaosta o
quant’altro di propria competenza, come risulta dal relativo
verbale qui allegato.
Ai sensi dell’art. 6, l.r. 14/93, quanto espresso nella suddetta conferenza di servizi resta acquisito al procedimento
qualora intervenga l’approvazione dell’A. di P. con decreto
dell’assessore al territorio ed edilizia residenziale.
XII) Sempre in data 28 luglio 1998 si è tenuta la conferenza di programma, presenti i componenti il comitato per
l’A. di P. che all’unanimità, preso atto delle risultanze della
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
C.d.S., hanno espresso parere positivo in ordine alla proposta di A. di P., come da allegato verbale;
1) Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto
segue:
Le premesse e gli allegati indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente A. di P., da realizzarsi
con le modalità e con gli effetti di cui agli artt. 27, l. 142/90,
nonché artt. 5 e 6, l.r. 14/93. Le parti firmatarie del presente
accordo, assumono le seguenti determinazioni rivolte alla
formazione e alla realizzazione del PRU identificato in premessa, nel rispetto delle norme vigenti.
2) Oggetto dell’accordo di programma:
2.1) Definizione dell’intervento
Oggetto dell’A. di P. è un intervento di recupero di un
edificio di proprietà comunale, localizzato nel comune di
Nave, via Brescia, consistente in un fabbricato composto
da due piani fuori terra, sottotetto e pertinenza esterna, volto alla realizzazione di una volumetria complessiva pari a
mc. 5.170 su una superficie complessiva pari a mq. 1.442,
individuata nella planimetria in scala 1:500 (allegata alla
d.c.c. n. 48 dell’8 giugno 1998).
Il progetto è caratterizzato da una pluralità di funzioni
(spazi pubblici ed edilizia residenziale pubblica), dall’integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le
opere di urbanizzazione inerenti l’attrezzatura a «verde e
parcheggio pubblici» esistenti sulle aree esterne, caratterizzate, tra l’altro, da una dimensione tale da incidere sulla
riorganizzazione urbana.
Le iniziative che compongono il programma sono le seguenti:
– Edilizia sovvenzionata (tip. A)
vengono realizzati nell’ambito del piano di recupero circa
mq. 1.126,40 di superficie complessiva, per n. 10 alloggi localizzati al 1º e 2º piano dell’edificio;
– Opere di urbanizzazione
viene realizzata una piazza in fregio a via Brescia (SS
n. 237) e verrà attrezzata a parcheggio e a verde pubblico
l’area esterna retrostante, esistente su via S.lle Minola unitamente alla formazione di galleria coperta di pubblico
transito per il collegamento delle menzionate aree;
– Servizi pubblici
Sempre nell’ambito del progetto verranno realizzati spazi
pubblici per una superficie di mq. 612,62, destinati a biblioteca, localizzati al piano terra dell’edificio e vengano altresı̀
realizzati spazi accessori al piano interrato.
L’intervento di recupero è individuato catastalmente dai
mappali 45, 46, 47 del foglio n. 29 del NCTR. L’immobile
cosı̀ ubicato risulta compreso dal vigente piano regolatore
generale in zona SP2, normata dall’art. 25 delle N.T.A.
Caratteristiche tecniche dell’intervento
Gli elaborati concernenti, anche, le modalità di intervento, le tipologie edilizie, i limiti di altezza e di edificabilità,
le distanze tra i fabbricati e quant’altro, istruiti dalla segreteria tecnica ed approvati dal comitato per l’A. di P. fanno
parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.
a) i contenuti del programma sono, comunque, espressi
nella documentazione trasmessa dal comune con nota prot.
n. 8719 del 22 giugno 1998;
b) il costo dell’intervento è quantificato in Mld. 2,080 dei
quali:
– fino ad un massimo di Mld. 1,880 finanziati dalla regione;
– Mld. 0,200 a carico del comune;
c) la regione si impegna a provvedere all’erogazione del
finanziamento previsto al punto b), secondo le modalità
stabilite dalle norme vigenti;
d) il comune si impegna a stipulare entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BURL) del decreto dell’assessore al territorio ed E.R. di approvazione del presente A. di P. la convenzione con l’ALER, secondo il modello allegato alla d.c.c
n. 48 del 9 giugno 1998, regolante le modalità attuative del
PRU in oggetto, definite dalla documentazione di cui al
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
punto a). Si impegna altresı̀ a vigilare affinché le disposizioni contenute nella suddetta convenzione siano puntualmente osservate dalla controparte;
e) l’ALER si impegna ad attivare le procedure per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori finanziati con contributo
ERP - Programma 92/95, secondo le modalità previste dalla
legge, garantendo che gli stessi abbiano inizio entro e non
oltre il termine stabilito al punto 10) del dispositivo della
d.g.r. n. 31201/97.
L’ALER si impegna altresı̀ a concludere i suddetti lavori
entro e non oltre i sedici mesi successivi decorrenti dalla
data di inizio lavori.
2.3) Variante urbanistica
a) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 4, della l.
142/90, le determinazioni di carattere urbanistico di cui ai
precedenti punti 2.1) e 2.2), sono assunte in variante allo
strumento urbanistico vigente.
I contenuti di tale variante sono definiti dalla d.c.c. n. 48
del 9 giugno 1998 e relativi allegati.
b) Al fine di rendere esecutivo l’effetto di cui al precedente punto 2.3), lett. a), l’adesione del sindaco al presente A.
di P. deve essere ratificata dal consiglio comunale entro e
non oltre i trenta giorni successivi alla sottoscrizione del
presente protocollo, pena la decadenza dell’accordo stesso,
come previsto dall’art. 27, comma 5, della l. 142/90 e dall’art. 6 della l.r. 14/93.
c) Resta inteso sin d’ora che la mancata realizzazione
dell’intervento cosı̀ come determinato dalla d.c.c. n. 48 del
9 giugno 1998 e relativi allegati finanziato con contributo
ERP - 1992/95, comporta l’automatica inefficacia della variante urbanistica.
3) Collegio di vigilanza
Ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 142/90 nonché dall’art. 5 lett. G) della l.r. n. 14/93, la vigilanza ed il
controllo sull’esecuzione del presente A. di P. sono esercitati da un collegio presieduto dall’assessore regionale delegato, competente per materia, composto, inoltre, da un rappresentante per ogni altra istituzione che sottoscrive la presente convenzione, da nominarsi prima che intervenga l’approvazione dell’A. di P. con decreto dell’assessore al territorio ed edilizia residenziale.
Al collegio sono attribuite le seguenti competenze:
3.1) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione
dell’A. di P. nel rispetto degli indirizzi enunciati;
3.2) individuare gli ostacoli che si frapponessero all’attuazione dell’A. di P., proponendo le soluzioni idonee alla
loro rimozione;
3.3) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;
3.4) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e attuazione del presente accordo anche avvalendosi di consulenze
esterne;
3.5) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissario ad acta;
3.6) applicare le sanzioni previste dal presente accordo.
Il collegio all’atto dell’insediamento, che avverrà su iniziativa del presidente entro 30 giorni dall’entrata in vigore
dell’accordo, definisce l’organizzazione, le modalità, i tempi
e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.
4) Sanzioni per inadempimento
4.1) Il collegio di vigilanza, qualora riscontri che i soggetti attuatori dell’accordo non adempiano per fatto proprio e nei tempi previsti gli obblighi assunti, provvede a:
– contestare l’inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro
un congruo termine;
– disporre, con voto di maggioranza (nel caso di parità
prevale il voto del presidente), decorso infruttuosamente il
predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere
sostitutivo di cui al punto 3.5.
2303
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4.2) Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento
agli altri soggetti ai quali compete comunque l’immediata
ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell’inadempimento contestato.
4.3) Nel caso in cui l’inadempimento sia talmente grave
da compromettere definitivamente l’attuazione dell’accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese
sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con
l’accordo stesso.
5) Verifiche periodiche
Il presente accordo è soggetto a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un aggiornamento, da parte degli enti
sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestino nel
corso dell’attuazione, che avranno luogo ogni qualvolta il
collegio di vigilanza e controllo lo riterrà opportuno o ne
riceva richiesta scritta da uno dei soggetti attuatori.
6) Controversie
I soggetti attuatori del presente A. di P. riconoscono la
competenza esclusiva del TAR Lombardia per ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del
medesimo, che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del punto 3.4.
7) Sottoscrizioni ed effetti
7.1) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della l.r. n. 14/93 la
presente convenzione relativa all’A. di P. sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvata con
decreto dell’assessore al territorio ed E.R.
7.2) Tutti i termini temporali, previsti nel presente accordo di programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data del decreto di approvazione.
7.3) È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della regione Lombardia del decreto di approvazione dell’A.
di P., con gli estremi dell’avvenuta ratifica, prevista per legge, da parte dei consigli comunali.
7.4) Ogni intervento edilizio previsto è subordinato ad
autorizzare o concessione edilizia semplice in conformità
ai programmi, alle previsioni e alle indicazioni del presente
accordo.
7.5) Le opere previste nell’A. di P. hanno carattere di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell’art.
6 l.r. 14/93;
7.6) Le attività programmate nel presente A. di P. sono
vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati.
7.7) Resta inteso che l’inizio dei lavori deve avvenire entro i 10 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia della d.g.r. 19 settembre 1997, n. 6/31201, vale a dire dal 21 ottobre 1997, e
che i lavori medesimi dovranno concludersi entro i sedici
mesi decorrenti dalla data in cui hanno avuto inizio.
8) Documenti allegati
Alla presente convenzione sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa:
– d.c.c. n. 48 del 9 giugno 1998 (omissis);
– verbale di riunione della segreteria tecnica del 6 maggio 1998 e del 7 luglio 1998 (omissis);
– verbale di riunione della conferenza di servizi del 28
luglio 1998 (omissis);
– verbale di riunione della conferenza di programma del
28 luglio 1998 (omissis).
Milano, 6 ottobre 1998
Letto, confermato e sottoscritto
L’assessore al territorio ed edilizia residenziale
della regione Lombardia
Il sindaco del comune di Nave
Il presidente dell’ALER di Brescia
2304
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
[BUR1998015]
[2.2.1]
D.p.g.r. 13 novembre 1998 - n. 6322
Approvazione della modifica dell’accordo di programma del comune di Melzo approvato con d.p.g.r.
n. 52237 del 5 marzo 1997
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto l’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali»;
Vista la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina
delle procedure degli accordi di programma»;
Visto in particolare l’art. 5, comma 3 della l.r. n. 14/93
che prevede che l’accordo di programma deve essere approvato con decreto del presidente della giunta regionale o per
sua delega dall’assessore competente per materia;
Vista la d.g.r. dell’11 febbraio 1997, n. 6/24774 è stata approvata l’ipotesi di accordo di programma relativo al programma integrato di intervento (PII) localizzato in comune
di Melzo;
Visto che con d.p.g.r. n. 52237 del 5 marzo 1997 l’A.d.P.
di cui sopra è stato approvato, dopo la sottoscrizione da
parte dei legali rappresentanti;
Visto che il comune di Melzo con la d.c.c. n. 14 del 9
aprile 1998 ha proposto modifiche all’accordo sottoscritto
ed approvato;
Visto che la segreteria tecnica e il collegio di vigilanza,
ai sensi del punto 3 dell’A.d.P. sottoscritto, hanno espresso
parere favorevole alle modifiche;
Vista la d.g.r. dell’11 settembre 1998, n. 6/38397 con la
quale è stata approvata la modifica dell’accordo di programma del comune di Melzo di cui sopra per l’attuazione
di un intervento di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi mediante un PII ex art. 16 legge 17 febbraio 1992,
n. 179, con i contributi del «Programma quadriennale
1992/95 di edilizia residenziale pubblica ERP» - legge 17
febbraio 1992, n. 179, come modificata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 - Deliberazione CIPE 16 marzo 1994 - d.c.r.
del 20 settembre 1994, n. 1136;
Visto il d.p.g.r. del 22 aprile 1998, n. 57769 di delega di
firma;
Visto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio
1997, n. 127;
Decreta
1) di approvare la modifica all’accordo di programma del
comune di Melzo determinata ai sensi della d.g.r. dell’11
settembre 1998, n. 6/38397;
2) ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 14/93, il presente decreto
di approvazione dell’accordo di programma, ha valore di
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
per le opere in esso previste;
3) è disposta la pubblicazione del presente decreto e dell’allegato accordo di programma sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, con carattere di massima urgenza.
p. Il presidente
L’assessore al territorio
ed edilizia residenziale: Alessandro Moneta
——— • ———
MODIFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
APPROVATO CON D.P.G.R. N. 52237
DEL 5 MARZO 1997
Ai sensi dell’art. 27 l. 8 giugno 1990, n. 142, l.r. 15 maggio
1993, n. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, per l’attuazione di un
intervento di edilizia residenziale pubblica (ERP), da realizzarsi nel comune di Melzo, mediante un programma integrato di intervento (PII), ex art. 16, legge 17 febbraio 1992,
n. 179, con i contributi del «Programma quadriennale
1992/95 di ERP - L. n. 179/92 e l. n. 493/93 - Deliberazione
CIPE 16 marzo 1994».
Convenzione integrativa stipulata tra:
Regione Lombardia (in seguito denominata regione)
Comune di Melzo (in seguito denominato comune)
Oggi 6 ottobre 1998, presso la sede del servizio edilizia
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
residenziale del settore territorio ed edilizia residenziale
della giunta regionale, in via Fara, n. 26, Milano, sono presenti:
– per la regione, l’assessore al territorio ed edilizia residenziale pro-tempore, sig. Alessandro Moneta, il quale interviene in forza del decreto di delega n. 57769 del 22 aprile
1998;
– per il comune, il sindaco pro-tempore, sig. Mario Barbaro;
Premesso che
I) il consiglio regionale con propria deliberazione del 20
settembre 1994, n. V/1136 ha approvato il programma quadriennale 1992/95 di ERP, con il quale, tra l’altro, si sono
definite le procedure per la programmazione degli interventi, i criteri per la loro ripartizione sovracomunale, la loro
localizzazione, specificatamente prevedendo al punto 5.10
dell’allegato atto deliberativo, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, che i PII fossero approvati con la procedura dell’accordo di programma (di seguito denominato
come A. di P.) di cui alla l.r. n. 14/93;
II) la giunta regionale con propria deliberazione del 24
maggio 1995, n. 6/13544, ha definito tale procedura conformemente a quanto disposto dalla citata l.r. n. 14/93;
III) la giunta regionale con propria deliberazione dell’11
febbraio 1997, n. 24774 ha approvato l’ipotesi di A. di P.
relativa al PII localizzato nel comune di Melzo;
IV) con decreto del presidente della giunta regionale del
5 marzo 1997, n. 52237, l’A. di P. di cui sopra è stato approvato, dopo la sottoscrizione dei legali rappresentanti degli
enti interessati, intervenuta in data 18 febbraio 1997;
V) il comune di Melzo con deliberazione di consiglio comunale, che qui si allega del 9 aprile 1998, n. 14 e relativi
allegati, ha proposto modifiche all’accordo sottoscritto ed
approvato;
VI) la segreteria tecnica, costituita a supporto del collegio di vigilanza, ha provveduto in data 28 maggio 1998, 7
luglio 1998 e 21 luglio 1998, a vagliare gli aspetti tecnici
della suddetta proposta di modifica esprimendo parere favorevole in ordine ad essa, come da allegati verbali;
VII) il collegio di vigilanza riunitosi in data 21 luglio
1998 ha esaminato la proposta di modifica proposta dal
comune di Melzo esprimendosi favorevolmente in ordine
ad essa e ratificando quanto espresso dalla segreteria tecnica nelle riunioni di cui sopra, come da allegato verbale,
dando atto in particolare:
– che la proposta di modifica non dà adito a problematiche di carattere urbanistico;
– che la proposta di modifica si pone in posizione di coerenza rispetto agli indirizzi enunciati nell’A. di P.
1) Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto
segue:
Le premesse e gli allegati indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di modifica dell’A.
di P. approvato con d.p.g.r. del 5 marzo 1997, n. 52237.
2) Oggetto della modifica dell’accordo di programma
Le modifiche, distinte per interventi, sono le seguenti:
INTERVENTO N. 7
Concessione del diritto di sottosuolo delle aree cedute a
standard per la realizzazione dei parcheggi privati.
Vengono pertanto proposte le seguenti modifiche ed integrazioni della convenzione comune/operatore:
Art. 6-bis - Diritto di sottosuolo
Contestualmente alla stipula della presente convenzione,
l’A.C. concede alla soc. «Residence Melzo 1» ed agli aventi
causa, il diritto di sottosuolo delle aree cedute a standard
di cui al precedente articolo, per la realizzazione di parcheggi e box privati.
Tale concessione ha la durata di 90 anni e sarà rinnovabile a richiesta dell’operatore o dei suoi aventi causa.
La soc. «Residence Melzo 1» si impegna in forma definitiva ed a tempo indeterminato, per sé e per gli aventi causa,
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a
verde e parcheggi pubblici, qualora utilizzati, in parte o in
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
tutto, per la formazione di parcheggi o box privati nel sottosuolo.
Art 6-ter - Regolamento
L’accesso ai portici sottostanti l’edificio, sarà regolamentato, per la salvaguardia dei luoghi e per la quiete pubblica.
Il regolamento avrà durata pluriennale e potrà essere rinnovato, con l’onere della gestione a carico dell’operatore e
dei suoi aventi causa.
– Formazione dei balconi a sbalzo sulle facciate dell’edificio di classe G (ricostruzione), con aumento della superficie coperta.
INTERVENTO N. 8
– Concessione del diritto di sottosuolo delle aree cedute
a standard per la realizzazione dei parcheggi privati.
Vengono pertanto proposte le seguenti modifiche ed integrazioni della convenzione comune/operatore:
Art. 6 - Cessioni
La parrocchia S.S. Alessandro e Margherita si impegna a
cedere gratuitamente all’A.C. o vincolare ad uso pubblico o
per destinazioni religiose, di cui al successivo art. 6-ter, a
scomputo delle monetizzazioni di cui all’art. 5.3, parte dell’area di sua proprietà e delle superfici che verranno edificate, per una superficie complessiva di mq. 1.637,18 circa,
cosı̀ come evidenziato nella variante del P.d.R. di cui all’A.d.P.
La cessione o il vincolo ad uso pubblico e per destinazioni religiose, avverrà all’avvenuta ultimazione delle opere,
dopo l’approvazione del collaudo definitivo e comunque
non oltre trantesei mesi dal rilascio della concessione edilizia.
Si prende atto che le aree cedute e vincolate, sono di superficie maggiore allo standard dovuto.
Art. 6-bis - Diritto di sottosuolo
Contestualmente alla stipula della presente convenzione
l’A.C. concede alla parrocchia S.S. Alessandro e Margherita
ed agli aventi causa, il diritto di sottosuolo delle aree cedute
a standard di cui al precedente articolo, per la realizzazione
di parcheggi e box privati.
Tale concessione ha la durata di 90 anni e sarà rinnovabile a richiesta dell’operatore o dei suoi aventi causa.
La parrocchia SS. Alessandro e Margherita si impegna in
forma definitiva ed a tempo indeterminato, per sé e per gli
aventi causa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria
delle aree a verde e parcheggi pubblici, qualora utilizzati,
in parte o in tutto, per la formazione di parcheggi o box
privati nel sottosuolo.
Art. 6-ter - Vincolo di destinazione
Le superfici edificate a piano terra, destinate ad attrezzature religiose, rimangono di proprietà della parrocchia S.S.
Alessandro e Margherita, che si impegna in forma definitiva
ed a tempo indeterminato, al mantenimento della loro destinazione ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 6-quater - Regolamento
Gli spazi di verde pubblico, arredo e piazza di cui al planivolumetrico approvato, saranno recintati ed il loro accesso sarà regolamentato per la salvaguardia degli edifici religiosi prospicienti e per la quiete pubblica.
Tale regolamento avrà durata pluriennale e sarà rinnovabile, con l’onere di gestione a carico della parrocchia.
– Formazione dei balconi a sbalzo sulle facciate non a
filo strada, dell’edificio di classe G (ricostruzione), con aumento della superficie coperta.
– Variazione della tipologia dell’edificio in quanto varia
la sagoma del sottotetto.
INTERVENTO N. 9
– Concessione del diritto di sottosuolo delle aree cedute
a standard per la realizzazione dei parcheggi privati.
Vengono pertanto proposte le seguenti modifiche ed integrazioni della convenzione comune/operatore:
2305
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Art. 6-bis - Diritto di sottosuolo
Contestualmente alla stipula della presente convenzione
l’A.C. concede alla soc. V.E.L.A. 22 s.r.l. ed agli aventi causa, il diritto di sottosuolo delle aree cedute a standard di
cui al precedente articolo, per la realizzazione di parcheggi
e box privati.
Tale concessione ha la durata di 90 anni e sarà rinnovabile a richiesta dell’operatore o dei suoi aventi causa.
La soc. V.E.L.A. s.r.l. si impegna in forma definitiva ed
a tempo indeterminato, per sé e per gli aventi causa, alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde
e parcheggi pubblici, qualora utilizzati, in parte o in tutto,
per la formazione di parcheggi o box privati nel sottosuolo.
– Formazione dei balconi a sbalzo sulle facciate non a
filo strada, con aumento della superficie coperta.
– Variazione di tipologia dell’edificio in quanto varia l’altezza dei singoli piani fermo restando l’altezza massima di
gronda.
INTERVENTO N. 11
– Concessione del diritto di sottosuolo delle aree cedute
a standard per la realizzazione dei parcheggi privati.
Vengono pertanto proposte le seguenti modifiche ed integrazioni della convenzione comune/operatore:
Art. 6-bis - Diritto di sottosuolo
Contestualmente alla stipula della presente convenzione
l’A.C. concede alla Soc. «Residence Melzo 1» ed agli aventi
causa, il diritto di sottosuolo delle aree cedute a standard
di cui al precedente articolo, per la realizzazione di parcheggi e box privati.
Tale concessione ha la durata di 90 anni e sarà rinnovabile a richiesta dell’operatore o dei suoi aventi causa.
La soc. «Residence Melzo 1» si impegna in forma definitiva ed a tempo indeterminato, per sé e per gli aventi causa,
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a
verde e parcheggi pubblici, qualora utilizzati, in parte o in
tutto, per la formazione di parcheggi o box privati nel sottosuolo.
Art. 6-ter - Regolamento
L’accesso al passaggio pubblico attraverso l’isolato, sarà
regolamentato per la salvaguardia dei luoghi e per la quiete
pubblica.
Il regolamento avrà durata pluriennale e sarà rinnovabile, con l’onere di gestione a carico dell’operatore e dei suoi
aventi causa.
Le suddette modifiche sono perfettamente indicate nell’allegato A della d.c.c. del 9 aprile 1998, n. 14.
3) Ulteriori determinazioni
Il presente accordo è soggetto a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un aggiornamento da parte degli enti sottoscrittori delle esigenze che si manifestino nel corso dell’attuazione dell’A. di P., che avranno luogo ogni qualvolta
il collegio di vigilanza e controllo lo riterrà opportuno o ne
riceva richiesta scritta da uno dei soggetti attuatori.
Per l’A. di P., cosı̀ come modificato dalla presente convenzione integrativa, restano in vigore tutte le norme procedurali previste dall’accordo sottoscritto in data 18 febbraio
1997 e approvato con d.p.g.r. 52237 del 5 marzo 1997.
4) Sottoscrizioni ed effetti
4.1) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della l.r. n. 14/93 la
presente convenzione integrativa, sottoscritta dai legali
rappresentanti dei soggetti interessati, è approvata con decreto dell’assessore al territorio ed edilizia residenziale;
4.2) È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della regione Lombardia del decreto di approvazione della
modifica dell’A. di P.
5) Documenti allegati
Alla presente convenzione sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa e che integrano o sostituiscono la documentazione
allegata all’accordo originale:
– deliberazione di consiglio comunale del 9 aprile 1998,
n. 14 e relativi allegati (omissis;
2306
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
– verbali delle riunioni della segreteria tecnica tenutesi
in data 28 maggio 1998, 7 luglio 1998 e in data 21 luglio
1998 (omissis);
– verbale di riunione del collegio di vigilanza tenutosi in
data 21 luglio 1998 (omissis).
Milano, 6 ottobre 1998
Letto, confermato e sottoscritto
L’assessore al territorio ed edilizia residenziale
Il sindaco del comune di Melzo
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
[BUR1998018]
C) DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE
[BUR1998016]
[3.2.0]
[3.1.0]
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38945
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981,
n. 72 dell’IPAB O.P. «Mola» di Codogno (LO) e provvedimenti conseguenti
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
È istituita la pianta organica delle farmacie del comune
di Monguzzo (CO) con una sede farmaceutica comprendente tutto il territorio comunale.
Il segretario: Sala
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di estinguere, ex art. 4, l.r. 72/1981, l’IPAB O.P. «Mola»
con sede in Codogno (LO);
2) di disporre per la comunicazione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’O.RE.CO. ed al comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR1998017]
[BUR1998019]
D.g.r. 2 ottobre 1998 - n. 6/38704
Comune di Monguzzo (CO), istituzione di una sede farmaceutica in pianta organica in occasione della revisione delle piante organiche delle farmacie per il 1998
[3.2.0]
D.g.r. 2 ottobre 1998 - n. 6/38705
Comune di Seriate (BG), revisione della pianta organica
delle farmacie per il 1998
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
Per effetto della revisione relativa al 1998, la pianta organica delle farmacie di Seriate (BG) è cosı̀ stabilita:
Sede n. 1: istituita e funzionante, in atto privata.
Ponte sul fiume Serio della ex SS. del Tonale; sponda sinistra del fiume Serio fino al ponte ferroviario BergamoBrescia; lato Nord ferrovia Bergamo-Brescia fino al confine
con Pedrengo; confine con Pedrengo fino a via Presolana e
proseguimento con l’eventuale collegamento con via Stelvio; lato destro via Stelvio fino all’incrocio con via Sabotino;
lato destro via Sabotino fino all’incrocio con via Resegone;
lato destro via Resegone fino all’incrocio con via S. Bernardo; lato destro di via S. Bernardo fino all’incrocio con via
Presanella; lato destro di via Presanella e proseguimento
con lato destro di via Adamello fino all’incrocio con via Venezian; lato destro di tratto di via Venezian verso Nord e
proseguimento lato destro di via Pizzo Tre Signori fino a
termine strada; da termine via Pizzo Tre Signori alla sponda sinistra del fiume Serio; dalla sponda sinistra del fiume
Serio al ponte sul fiume Serio della ex S.S. del Tonale.
Sede n. 2: istituita e funzionante, in atto privata.
Ponte sul fiume Serio della ex S.S. del Tonale; sponda
destra del fiume Serio; confini con Gorle e Bergamo fino
alla ferrovia Bergamo-Brescia; ferrovia Bergamo-Brescia
fino al ponte ferroviario Bergamo-Brescia; sponda destra
del fiume Serio; ponte sul fiume Serio.
Sede n. 3: istituita e funzionante, in atto privata.
Ponte sul fiume Serio della ferrovia Bergamo-Brescia;
sponda sinistra del fiume Serio fino al confine con Cavernago; confini con Cavernago, Calcinate, Bagnatica, Brusaporto, Albano S. Alessandro, Pedrengo fino alla ferrovia Bergamo-Brescia di via Marconi sino alla via Nazionale.
Sede n. 4: istituita e funzionante, in atto comunale.
Ponte ferroviario Bergamo-Brescia; ferrovia BergamoBrescia fino al confine con Bergamo; confini con Bergamo,
Orio al Serio, Grassobbio; sponda destra del fiume Serio;
ponte sul fiume Serio.
Sede n. 5: di nuova istituzione;
confine Nord Pedrengo-Seriate, sponda sinistra del fiume
Serio fino all’altezza di via Pizzo Tre Signori; lato sinistro
di via Pizzo Tre Signori e tratto di via Venezian fino all’incrocio con via Adamello; lato sinistro via Adamello e proseguimento di via Presanella fino all’incrocio con via S. Bernardo; lato sinistro di via S. Bernardo fino all’incrocio con
via Resegone; lato sinistro via Resegone fino all’incrocio
con via Sabotino; lato sinistro via Sabotino sino all’incrocio
con via Stelvio; lato sinistro via Stelvio fino al termine strada con esclusione di eventuale collegamento con via Presolana.
Il segretario: Sala
[3.1.0]
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38946
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981,
n. 72 dell’IPAB O.P. «Cremonesi» di Codogno (LO) e
provvedimenti conseguenti
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di estinguere, ex art. 4, l.r. 72/1981, l’IPAB O.P. «Cremonesi» con sede in Codogno (LO);
2) di disporre per la comunicazione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’O.RE.CO. ed al comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR19980110]
[3.1.0]
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38947
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981,
n. 72 dell’IPAB O.P. «Borse di studio A. Gandolfi fu Giovanni» di Codogno (LO) e provvedimenti conseguenti
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di estinguere, ex art. 4, l.r. 72/1981, l’IPAB O.P. «Borse
di studio A. Gandolfi fu Giovanni» con sede in Codogno
(LO);
2) di disporre per la comunicazione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’O.RE.CO. ed al comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR19980111]
[3.1.0]
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38953
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981,
n. 72 dell’I.P.A.B. Opera Pia «Diego Guicciardi» di Ponte in Valtellina (SO) e provvedimenti conseguenti. (A
seguito di parere della commissione consiliare competente)
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di estinguere, ex art. 4, l.r. 72/1981, l’I.P.A.B. O.P. «Diego Guicciardi» con sede in Ponte in Valtellina (SO);
2) di disporre l’attribuzione del patrimonio di pertinenza
dell’I.P.A.B. in parola e di cui alle deliberazioni del commissario straordinario n. 1 del 30 aprile 1997 e n. 2 del 29 novembre 1997, a favore del comune di Ponte in Valtellina
(SO), con vincolo di destinazione a servizi sociali, con subentro altresı̀ dell’ente beneficiario nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi
titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in
2307
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo
all’ente estinto;
3) di provvedere, alla nomina di un commissario liquidatore dell’I.P.A.B. in premessa, nella persona del commissario straordinario incaricato, con il compito di procedere,
entro 30 gg. dall’avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali, da redigersi con l’intervento in contradditorio del legale rappresentante dell’ente destinatario,
che dovranno indi formare oggetto di formale delibera di
recepimento da parte di quest’ultimo e con obbligo infine
di trasmissione di copia della suaccennata delibera e dei
relativi verbali al settore regionale famiglia e politiche sociali;
4) di disporre per la comunicazione del presente atto all’istituzione interessata, all’A.S.L., all’O.RE.CO. ed al comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello
stesso sul BURL.
Il segretario: Sala
[BUR19980115]
[3.1.0]
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38960
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981,
n. 72 dell’IPAB O.P. «Casa di Lavoro Ricca» di Codogno
(LO) e provvedimenti conseguenti
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di estinguere, ex art. 4, l.r. 72/1981, l’IPAB O.P. «Grazioli» con sede in Codogno (LO);
2) di disporre per la comunicazione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’O.RE.CO. ed al comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di estinguere, ex art. 4, l.r. 72/1981, l’IPAB O.P. «Casa
di Lavoro Ricca» con sede in Codogno (LO);
2) di disporre l’attribuzione del patrimonio di pertinenza
dell’IPAB in parola e di cui alla deliberazione ricognitiva
del collegio commissariale delle OO.PP. assistenziali di Codogno n. 5 del 2 ottobre 1997, alla Casa di Riposo di Codogno, con vincolo di destinazione a servizi sociali, con subentro altresı̀ dell’ente beneficiario nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi
titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in
tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo
all’ente estinto;
3) di provvedere, alla nomina di un commissario liquidatore dell’IPAB in premessa, nella persona del presidente del
collegio commissariale OO.PP. assistenziali di Codogno,
con il compito di procedere, entro 30 gg. dall’avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di
consegna del patrimonio mediante appositi verbali, da redigersi con l’intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell’ente destinatario, che dovranno indi formare
oggetto di formale delibera di recepimento da parte di quest’ultimo e con obbligo infine di trasmissione di copia della
suaccennata delibera e dei relativi verbali al settore regionale famiglia e politiche sociali;
4) di disporre per la comunicazione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’O.RE.CO. ed al comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR19980113]
[BUR19980116]
[BUR19980112]
[3.1.0]
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38954
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981,
n. 72 dell’IPAB O.P. «Grazioli» di Codogno (LO) e provvedimenti conseguenti
[3.1.0]
[3.1.0]
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38956
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981,
n. 72 dell’IPAB O.P. «Martinenghi» di Codogno (LO) e
provvedimenti conseguenti
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38961
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981,
n. 72 dell’IPAB O.P. «Orfanotrofio Maschile e Femminile» di Codogno (LO) e provvedimenti conseguenti
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di estinguere, ex art. 4, l.r. 72/1981, l’IPAB O.P. «Martinenghi» con sede in Codogno (LO);
2) di disporre per la comunicazione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’O.RE.CO. ed al comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di estinguere, ex art. 4, l.r. 72/1981, l’IPAB O.P. «Orfanotrofio Maschile e Femminile» con sede in Codogno (LO);
2) di disporre l’attribuzione del patrimonio di pertinenza
dell’IPAB in parola e di cui alla deliberazione ricognitiva
del collegio commissariale delle OO.PP. assistenziali di Codogno n. 4 del 2 ottobre 1997, alla Casa di Riposo di Codogno, con vincolo di destinazione a servizi sociali, con subentro altresı̀ dell’ente beneficiario nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi
titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in
tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo
all’ente estinto;
3) di provvedere, alla nomina di un commissario liquidatore dell’IPAB in premessa, nella persona del presidente del
collegio commissariale OO.PP. assistenziali di Codogno,
con il compito di procedere, entro 30 gg. dall’avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di
consegna del patrimonio mediante appositi verbali, da redigersi con l’intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell’ente destinatario, che dovranno indi formare
oggetto di formale delibera di recepimento da parte di quest’ultimo e con obbligo infine di trasmissione di copia della
suaccennata delibera e dei relativi verbali al settore regionale famiglia e politiche sociali;
4) di disporre per la comunicazione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’O.RE.CO. ed al comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva com-
[BUR19980114]
[3.1.0]
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38959
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981,
n. 72 dell’IPAB O.P. «Cipolla» di Codogno (LO) e provvedimenti conseguenti
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di estinguere, ex art. 4, l.r. 72/1981, l’IPAB O.P. «Cipolla» con sede in Codogno (LO);
2) di disporre per la comunicazione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’O.RE.CO. ed al comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
2308
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
petenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR19980117]
[BUR19980121]
[3.1.0]
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38962
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981,
n. 72 dell’IPAB O.P. «Mariani» di Codogno (LO) e provvedimenti conseguenti
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di estinguere, ex art. 4, l.r. 72/1981, l’IPAB O.P. «Mariani» con sede in Codogno (LO);
2) di disporre per la comunicazione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’O.RE.CO. ed al comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR19980118]
[3.1.0]
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38963
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981,
n. 72 dell’IPAB O.P. «Giovanni Folli» di Codogno (LO)
e provvedimenti conseguenti
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di estinguere, ex art. 4, l.r. 72/1981, l’IPAB O.P. «Giovanni Folli» con sede in Codogno (LO);
2) di disporre per la comunicazione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’O.RE.CO. ed al comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR19980119]
[3.1.0]
D.g.r. 19 ottobre 1998 - n. 6/38964
Estinzione, ex art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 1981,
n. 72 dell’IPAB O.P. «Dumiani» di Codogno (LO) e provvedimenti conseguenti
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di estinguere, ex art. 4, l.r. 72/1981, l’IPAB O.P. «Dumiani» con sede in Codogno (LO);
2) di disporre per la comunicazione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’O.RE.CO. ed al comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR19980120]
[1.8.0]
D.g.r. 30 ottobre 1998 - n. 6/39242
Nomina di un componente del consiglio d’amministrazione dell’IPAB «Asilo infantile Baruzzi Sambrici» con
sede in Vallio (BS) - (Signor Roberto Scandella)
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di nominare, per il quadriennio 1998-2002, componente del consiglio di amministrazione dell’IPAB «Asilo infantile Baruzzi Sambrici» con sede in Vallio (BS) - il signor
Roberto Scandella;
2) di comunicare la nomina disposta con il presente atto
all’interessato e all’ente, nonché all’ASL, all’organo di controllo ed al comune sede dell’IPAB, per quanto di rispettiva
competenza;
[5.3.5]
D.g.r. 30 ottobre 1998 - n. 6/39285
Impegno a favore del comune di Inveruno di un contributo in conto capitale, ai sensi dell’art. 24 - l.r. 94/80 e
in ottemperanza al piano di riparto 1998, approvato
con d.c.r. 29 luglio 1998, n. 984, nella misura di
L. 650.000.000, a valere sul capitolo n. 4.3.1.2 980 del
bilancio 1998, per gli interventi di bonifica della ex discarica di rifiuti solidi urbani, situata nel comune di Inveruno - loc. strada per Casate
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di impegnare a favore del comune di Inveruno un contributo in conto capitale, ai sensi dell’art. 24 - l.r. 94/80 e in
ottemperanza al piano di riparto 1998, nella misura
di L. 650.000.000 (seicentocinquantamilioni) (L. 333.333,3
EURO circa), a valere sul capitolo n. 4.3.1.2 980 del bilancio 1998, che presenta la necessaria disponibilità come da
allegato referto del servizio ragioneria (omissis), per gli interventi di bonifica della discarica di rifiuti solidi urbani,
situata nel comune di Inveruno - loc. strada per Casate;
2. di disporre che il comune di Inveruno dovrà presentare alla giunta regionale entro e non oltre il 29 novembre
1998, il progetto esecutivo relativo all’intervento di che trattasi, ai sensi del 4º comma dell’art. 24 della l.r. 94/80, pena
la revoca del contributo destinato al finanziamento dell’intervento in oggetto;
3. di liquidare con decreto del direttore generale della
tutela ambientale o soggetto da esso delegato, la spesa di
L. 650.000.000 al comune di Inveruno, alla presentazione
del progetto esecutivo; al riguardo, l’amministrazione beneficiaria dovrà tempestivamente rendicontare l’ente concedente, producendo la pertinente documentazione probatoria, corredata di ogni altro elemento utile, sull’avvenuto utilizzo della quota di cui sopra nell’ambito dell’intervento finanziario;
4. di dare atto che il comune di Inveruno dovrà presentare a fine intervento, il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione, redatto da professionista nominato dall’amministrazione comunale, approvato dal consiglio comunale e
corredato da referto positivo da parte dell’amministrazione
provinciale;
5. di notificare il presente provvedimento al comune di
Inveruno, alla provincia di Milano, all’ASL n. 1 della provincia di Milano, e di trasmettere copia al consiglio regionale;
6. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;
7. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990,
n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al presidente
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.
Il segretario: Sala
[BUR19980122]
[3.1.0]
D.g.r. 6 novembre 1998 - n. 6/39374
Nomina di n. 2 componenti del consiglio d’amministrazione dell’IPAB «Asilo Infantile Voltorre» con sede in
Voltorre di Gavirate VA. (Sig.a Laura Orlandi e Sig. Guido De Carli)
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, lo Stato
ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica;
Visto l’art. 1 del d.P.R. predetto, relativo al trasferimento
2309
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
delle funzioni concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla l. 17 luglio 1890, n. 6972
e successive modificazioni;
Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 che disciplina le nomine
e le designazioni di competenza della regione;
Visto il combinato disposto di cui all’art. 2 e all’art. 23
della citata legge regionale che fa salva l’applicazione della
l.r. 2/1979 per le nomine di competenza della giunta regionale, sino all’adozione da parte del consiglio regionale dei
provvedimenti di delega alle province territorialmente competenti;
Preso atto degli accertamenti compiuti dal dirigente del
servizio attività generali e di programmazione proponente
che al riguardo dichiara quanto segue:
– lo Statuto dell’IPAB «Asilo Infantile Voltorre» - con
sede in Voltorre di Gavirate, approvato con d.p.g.r. dell’1
agosto 1973 n. 428, all’art. 9 prevede che la giunta regionale, su designazione degli assessori all’istruzione e all’assistenza, nomini n. 2 componenti del consiglio di amministrazione;
– per provvedere alla suddetta nomina il settore proponente ha trasmesso al comitato tecnico di valutazione, ai
sensi degli artt. 8 e 14 della l.r. 14/1995. le due designazioni
in questione, pervenute a questo settore:
1) Laura Orlandi: nata a Varese il 19 marzo 1962, residente a Inarzo - VA - via IV Novembre 17,
2) Guido De Carli: nato a Cornaredo - MI - il 19 agosto
1923, residente a Turbigo - MI - via Matteotti 13,
– il comitato tecnico di valutazione in data 22 settembre
1998 ha espresso parere di idoneità sulle candidature proposte;
– per quanto attiene l’effettiva decorrenza delle nomine
disposte con il presente atto queste vengono correlate alla
data di adozione dell’apposita delibera di insediamento dell’organo di amministrazione dell’ente, delibera che dovrà
essere trasmessa al competente settore della giunta regionale;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa,
per il quadriennio 1998-2002, componenti del consiglio di
amministrazione dell’IPAB «Asilo Infantile Voltorre» - con
sede in Voltorre di Gavirate, i signori:
– Laura Orlandi, su designazione dell’assessore all’istruzione,
– Guido De Carli, su designazione dell’assessore all’assistenza;
2) di comunicare le nomine disposte con il presente atto
agli interessati e all’ente, nonché all’ASL, all’organo di controllo ed al comune sede dell’IPAB, per quanto di rispettiva
competenza;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR19980123]
[5.3.2]
D.g.r. 6 novembre 1998 - n. 6/39420
Criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione di
cui terzo comma dell’art. 36 della l.r. n. 14/98 relativa
alla disciplina della coltivazione di sostanze minerali di
cava
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali
di cava» che ha abrogato la l.r. 30 marzo 1982, n. 18, in
materia di cave, e successive modificazioni;
Visto l’art. 36 - 3º comma della sopracitata l.r. 14/98 che
prevede quanto segue: «Gli interventi finalizzati ad attuare
bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva
2310
sono soggetti ad autorizzazione regionale ai sensi della presente legge, ad esclusione della loro manutenzione.
La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il
rilascio delle autorizzazioni»;
Visto il terzo comma dell’art. 34 della l.r. 14/98 ove, tra
l’altro, è previsto che può essere richiesto parere del comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di
cava su questioni di rilevanza regionale;
Visto il parere favorevole n. 1650 del comitato tecnico
consultivo per le attività estrattive di cava espresso nella
seduta del 15 ottobre 1998 in merito ai criteri e le modalità
riportate nell’all. A al presente provvedimento;
Ritenuto pertanto di stabilire che i criteri e le modalità
per il rilascio delle autorizzazioni di cui al terzo comma
dell’art. 36 della l.r. 14/98 sono quelli riportati nell’allegato
A al presente provvedimento;
Vista la l.r. 8 agosto 1998, n. 14;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17 comma 31 della legge n. 127
del 15 maggio 1997.
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stabilire che i criteri e le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 36 della
l.r. 14/98, relativi agli interventi finalizzati ad attuare bacini
idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, sono
quelli riportati nell’allegato A che forma parte integrante
del presente provvedimento;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato A
Criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione di
cui al terzo comma dell’art. 36 della l.r. 14/98.
L’art. 36 della nuova legge regionale n. 14 dell’8 agosto
1998, al terzo comma, dispone che:
«Gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva sono soggetti ad autorizzazione regionale ai sensi della presente legge, ad esclusione della loro manutenzione. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione».
Il successivo art. 42 (norme transitorie), al quinto comma, stabilisce che:
«Gli interventi di cui al comma 3, dell’art. 36 in corso
d’opera, previa concessione edilizia, all’entrata in vigore
della presente legge possono proseguire in attesa dell’autorizzazione regionale. L’istanza deve essere presentata dagli
interessati, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla giunta regionale, che si esprime entro i
successivi 30 giorni».
Il terzo comma dell’art. 36 della nuova legge regionale
trae origine dall’art. 52 della ex legge regionale 18/82 ed è
finalizzato a regolamentare con il maggior dettaglio possibile la circolazione sul mercato degli inerti del materiale
proveniente da scavi non finalizzati all’attività estrattiva,
ma alla realizzazione di bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva in fondi agricoli.
In tali casi infatti gli scavi sono autorizzati da altri enti
ai sensi di altre leggi, per lo più la l.r. 10/77, e l’autorizzazione ai sensi della l.r. 14/98 è necessaria nel caso in cui vi sia
commercializzazione di materiale inerte.
Ne discende che l’autorizzazione in questione non è richiesta nel caso in cui il materiale inerte proveniente dallo
scavo viene conferito a discarica o collocato permanentemente nello stesso fondo agricolo, nell’ambito aziendale, o
riutilizzato sul posto o comunque non immesso sul mercato degli inerti ove inevitabilmente va a costituire attività
concorrenziale a quella dell’attività estrattiva degli inerti.
Al fine comunque di evitare fin dall’inizio eventuali equivoci sulle aspettative degli interessati in merito ai criteri in
questione è bene chiarire che la l.r. 14/98 non può impedire
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
la realizzazione di tali scavi, riconosciuti da altre leggi, per
lo svolgimento di attività promosse e incentivate dai competenti enti.
Finalità principale dei criteri sarà quindi quella di individuare le caratteristiche distintive di tali attività per riconoscerne la differenza con le attività estrattive ed in secondo
luogo, una volta riconosciuto l’interesse principale per il
quale vengono effettuati gli scavi, provvedere a dettare una
serie di prescrizioni che, nel rispetto di quanto già autorizzato dagli enti competenti e dei singoli diritti allo svolgimento autonomo ed economicamente vantaggioso della
propria attività, contribuiscano, se non ad evitare, almeno
a mitigare eventuali turbative del mercato degli inerti, ad
esempio attraverso una diluizione nel tempo della commercializzazione del materiale inerte estratto nei limiti delle
oggettive possibilità di stoccaggio o di rallentamento nell’effettuazione degli scavi degli interessati.
A tal proposito, in fase di prima applicazione della l.r.
14/98, in conseguenza degli effetti già riconosciuti dalla
norma transitoria di cui all’art. 42, si ritiene necessario effettuare una distinzione tra gli scavi autorizzati prima dell’entrata in vigore della nuova legge e già in corso d’opera
e quelli in attesa di autorizzazione.
I primi, per poter continuare nell’esecuzione dei lavori,
devono, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della l.r. 14/98,
presentare istanza alla giunta regionale, che a sua volta
deve esprimersi nei successivi trenta giorni.
I bacini in corso d’opera avranno priorità assoluta, in
quanto sarebbe quantomeno illogico, se non illegittimo e
comunque contrario a qualsiasi principio di tutela ambientale e di corretto utilizzo delle risorse, negare l’autorizzazione ad attività già iniziate, per autorizzarne altre.
Dal punto di vista infatti dei diritti acquisiti da chi già
svolge l’attività autorizzata in precedenza è evidente infatti
che gli scavi in corso di realizzazione, in quanto attivati
nel rispetto delle norme a suo tempo vigenti, derivano da
un’autorizzazione comunale rilasciata a seguito di un’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata su un supporto
progettuale già riconosciuto idoneo a inquadrare l’attività
in corso di svolgimento in una determinata tipologia ed a
regolamentarne l’esecuzione; inoltre è necessario aggiungere che le aziende che hanno già legittimamente intrapreso
i lavori hanno anche già programmato la propria attività
nonché assunto impegni economico-finanziari con riflessi
anche occupazionali sulle maestranze impiegate.
Esaurito il criterio particolare per gli scavi relativi al terzo comma dell’art. 42 della l.r. n. 14/98, per tutte le istanze
pervenute sarà data priorità alle aziende che procedono ad
ampliamenti o trasformazioni di itticolture già attive o che
vengano realizzate in ampliamento di bacini idrici già esistenti (es. cave cessate); inoltre costituirà titolo preferenziale l’acquisizione dei pareri favorevoli, anche finalizzati all’assegnazione di finanziamenti pubblici, da parte della
competente comunità europea, del ministero per le politiche agricole, del settore regionale agricoltura, dal momento
che l’assegnazione di tali contributi riconosce in modo incontestabile la prevalenza dell’interesse agricolo dell’intervento. In via subordinata, e con effetti meno decisivi sull’esito positivo dell’istruttoria, potranno essere tenute in considerazione le istanze per l’ottenimento dei suddetti contributi, ancora in corso di istruttoria presso i competenti enti.
Fermo restando quanto sopra indicato, sarà inoltre data
priorità alle aziende che nel progetto di realizzazione dell’allevamento ittico conseguano sul luogo molteplici finalità, ad esempio il trattamento e la trasformazione del prodotto, l’inscatolamento e/o la confezione del prodotto finale, da avviare alla vendita; analogamente a quanto sopra,
per quanto riguarda la pesca sportiva sarà data preferenza
alle aziende agricole o alle aziende agrituristiche che disponendo già di strutture e di servizi attrezzati per il pubblico,
intendono fornire servizi ricreativi aggiuntivi agli utenti.
In ogni caso, in considerazione di quanto sopra esposto,
allo scopo di diluire l’immissione di materiale inerte sul
mercato è utile tenere presente, statisticamente, sulla base
delle esperienze sino ad ora maturate, che le cave previste
nei piani cave provinciali difficilmente riescono a produrre
annualmente il 100% del fabbisogno stimato per motivi ad-
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
debitabili a variabili non sempre prevedibili. Si ritiene
quindi possibile, senza particolari turbative per il mercato
degli inerti di cava, la commercializzazione annua di un
volume di materiali provenienti dagli scavi in questione
sino al 30% del fabbisogno annuale previsto dal piano cave
provinciale.
La regione, verificatene e valutatane l’incidenza rispetto
alla potenzialità di estrazione prevista dal piano cave provinciale e il suo stato di attuazione, potrà autorizzare la
commercializzazione di eventuali quantitativi eccedenti il
limite del 30% qualora ne venga condizionata l’immissione
sul mercato tra itticoltore ed imprenditori del settore degli
inerti;
Per quanto riguarda i bacini di irrigazione sarà data priorità agli interventi dei consorzi di bonifica di cui alla legge
regionale n. 59/84, in quanto di interesse collettivo, e secondariamente agli interventi comunque supportati dall’acquisizione dei pareri favorevoli, anche finalizzati all’assegnazione di finanziamenti, da parte della comunità europea,
dello Stato, della regione, nel settore agricoltura.
Anche nei casi del terzo comma dell’art. 36 della l.r.
n. 14/98 sarà prevista la convenzione con il comune ove,
allo scopo di evitare attività concorrenziali con le cave comprese nel territorio provinciale, potranno essere concordate
tra le parti anche eventuali precise destinazioni del materiale estratto.
Per omogeneità di trattamento con i materiali provenienti dagli scavi di cui all’art. 35 della l.r. 14/98 ed in considerazione del fatto che comunque gli interventi in questione
sono effettuati in area agricola, i materiali inerti provenienti dagli scavi devono essere trattati in impianti di cava autorizzati o in altri impianti autorizzati;
Si conclude con l’elenco della documentazione necessaria all’istruttoria.
Documentazione da allegare alla domanda di cui al
comma 3 dell’art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14.
1. domanda su carta da bollo;
2. concessione edilizia e relativi allegati;
3. documentazione fotografica;
4. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
5. ricevuta del versamento alla tesoreria regionale delle
spese occorrenti per l’istruttoria;
6. relazione tecnica illustrativa dell’intervento; dovranno
essere indicati anche:
– i tempi di realizzazione;
– il volume di materiale da movimentare;
– il volume di materiale da commercializzare;
– il volume del materiale da utilizzare in luogo anche per
la realizzazione delle infrastrutture;
– l’impresa esecutrice dei lavori;
7. convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 15 della l.r. 8
agosto 1998, n. 14, con il comune o comuni interessati;
8. eventuali pareri e/o eventuale documentazione comprovante la conclusione positiva dell’istruttoria di pratiche
di finanziamento dell’opera, da parte di enti o uffici pubblici, competenti ai sensi delle leggi vigenti;
9. attestazione dell’invio di copia della domanda, con relativa documentazione, alla provincia interessata.
[BUR19980124]
[5.3.4]
D.g.r. 12 novembre 1998 - n. 6/39551
Integrazione della d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945 avente
per oggetto: «Articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26
ottobre 1995 n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento
acustico” - Modalità di presentazione delle domande
per svolgere l’attività di tecnico competente nel campo
dell’acustica ambientale»
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945 «Articolo 2, commi
6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, “Legge quadro
sull’inquinamento acustico” - Modalità di presentazione
2311
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
delle domande per svolgere l’attività di tecnico competente
nel campo dell’acustica ambientale»;
Visto il d.p.c.m. 31 marzo 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge
26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”», pubblicato il 26 maggio 1998;
Preso atto che il dirigente del servizio protezione ambientale e sicurezza industriale propone di integrare la richiamata d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945, recependo il contenuto
del d.p.c.m. 31 marzo 1998 sopra citato, e in particolare di:
– integrare i punti 1.1, 1.2 e 1.3, concernenti rispettivamente i titoli di studio utilmente conseguiti ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 6, della l. 447/95; l’individuazione dell’attività nel campo dell’acustica ambientale, rilevante
per il riconoscimento della figura di «tecnico competente»;
l’indicazione della documentazione da produrre, attestante
l’effettivo svolgimento della suddetta attività;
– inserire il punto 1.4, con riferimento alla formazione
professionale dei «tecnici competenti»;
– integrare il punto 2, relativo alla documentazione da
produrre per la presentazione delle domande in argomento;
– integrare il punto 3, riguardante lo svolgimento dell’attività di «tecnico competente» da parte di dipendenti di
strutture pubbliche;
– di eliminare il punto 4, in quanto la disposizione in
esso contenuta è stata attuata con la d.g.r. 17 maggio 1996,
n. 13195;
Vagliate ed assunte come proprie le considerazioni e le
determinazioni di cui ai punti precedenti;
Dato atto, ai sensi dell’art. 3 della l. 241/90, che contro
il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla richiamata data di pubblicazione;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto
a controllo ai sensi dell’art. 17 della l. 127/97;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
per le motivazioni esposte in premessa:
1. Di integrare la d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945 «Articolo
2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, “Legge
quadro sull’inquinamento acustico”. Modalità di presentazione delle domande per svolgere l’attività di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale» con specifico
riferimento ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 che si intendono cosı̀ riformulati, con l’inserimento del punto 1.4:
1.1. sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compreso quello di maturità scientifica;
b) Diploma universitario ad indirizzo scientifico, compresi quelli appartenenti alle aree di ingegneria e di architettura;
c) Diploma di laurea ad indirizzo scientifico, compresi
quelli appartenenti alle aree di ingegneria e di architettura;
1.2. svolgono attività non occasionale nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati
e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
Per attività nel campo dell’acustica ambientale s’intende
lo svolgimento di prestazioni inerenti la valutazione, il risanamento, la previsione e la programmazione dei livelli di
rumore presenti nell’ambiente esterno ed abitativo, quali
ad esempio:
a) misure in ambiente esterno e abitativo unitamente a
valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti
di legge;
b) proposte di zonizzazione acustica;
c) redazione di piani di risanamento.
Le attività svolte in campo acustico, non rientranti tra
2312
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
quelle di acustica ambientale, quali ad esempio le misurazioni previste dal d.lgs. 277/91, hanno valenza integrativa
ai fini della maturazione del periodo richiesto.
Per attività non occasionale s’intende un’attività effettuata con ricorrenza nel periodo di tempo specificato al primo
capoverso del precedente punto 1.2, tenendo conto della
durata e/o della rilevanza delle prestazioni svolte.
Il periodo di tempo suddetto viene calcolato a ritroso, a
partire dalla data di presentazione della domanda.
1.3. L’attività sopra descritta dovrà essere documentata a
mezzo della produzione, nei modi di cui all’articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968 n. 15, di un’autocertificazione attestante:
a) il tipo di prestazioni rese;
b) l’ente o il soggetto committente/beneficiario delle prestazioni;
c) la data d’inizio e di conclusione delle singole attività.
La medesima autocertificazione deve altresı̀ contenere
l’espressa dichiarazione che le attività elencate siano state
svolte personalmente dal candidato.
1.4.
a) Per consentire il completamento del periodo di due o
quattro anni di attività effettuata nel campo dell’acustica
ambientale, è equiparata all’attività utile per il riconoscimento della figura di «tecnico competente» quella svolta in
collaborazione con chi sia stato già riconosciuto tale con
decreto regionale oppure alle dipendenze di strutture pubbliche, in collaborazione col personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 8, della l. 447/95;
b) l’attività svolta in collaborazione, secondo quanto
specificato alla precedente lettera a), sarà l’unica ad essere
valutata, ai fini del riconoscimento della figura di «tecnico
competente», per coloro i quali non abbiano effettuato alcuna attività utile per il suddetto riconoscimento prima del
26 maggio 1998, data di pubblicazione del richiamato
d.p.c.m. 31 marzo 1998;
c) l’attività descritta alla precedente lettera a) dovrà
essere documentata mediante una certificazione resa
ai sensi dell’articolo 4 della l. 15/68 dal «tecnico
competente»/»competenti», in collaborazione col quale/coi
quali il candidato abbia svolto l’attività, o dalla struttura
pubblica da cui il candidato dipende.
In tale certificazione devono essere indicati:
c1) le generalità del «tecnico competente»/«tecnici
competenti» o del personale dipendente di strutture pubbliche, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 8,
della legge 447/95, in collaborazione col quale/coi quali il
candidato abbia svolto l’attività dichiarata;
c2) il tipo di prestazioni rese;
c3) l’ente o il soggetto committente/beneficiario delle
prestazioni;
c4) la data d’inizio e di conclusione delle singole attività;
2. Di integrare altresı̀ il punto 2 della medesima d.g.r. 9
febbraio 1996, n. 8945, che si intende cosı̀ riformulato:
2. La documentazione da presentare alla regione Lombardia, che esaminerà esclusivamente le domande dei cittadini residenti nell’ambito del proprio territorio, comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti 1.1 e 1.2 dovrà
pertanto contenere:
a) la domanda compilata secondo lo schema allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
b) ove necessaria l’autocertificazione attestante quanto
elencato al precedente punto 1.3;
c) ove necessaria la certificazione attestante quanto indicato al precedente punto 1.4, lettera c);
d) copia autenticata del titolo di studio;
e) eventuale breve curriculum professionale.
L’amministrazione si riserva di richiedere ogni altra documentazione comprovante quanto dichiarato;
3. Di integrare inoltre il punto 3 dello stesso provvedimento, riformulato nei termini che seguono:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
3. I dipendenti di strutture pubbliche in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 447/95 o
che abbiano completato la formazione prevista dall’articolo
4 del d.p.c.m. 31 marzo 1998, come specificata al precedente punto 1.4 a), qualora intendano esercitare l’attività di
«tecnico competente» al di fuori della propria struttura, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell’articolo 2,
commi 6 e 7, della citata legge e precisate nel presente provvedimento;
4. Di eliminare il punto 4, della deliberazione regionale
in oggetto;
5. Di confermare per il resto il contenuto della medesima
deliberazione;
6. Di disporre la ripubblicazione sul BURL della d.g.r.
9 febbraio 1996, n. 8945, cosı̀ come integrata dal presente
provvedimento.
Il segretario: Sala
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
D) CIRCOLARI E COMUNICATI
[BUR19980125]
[3.2.0]
Circ.r. n. 49/61-Se.O. 1998 - 11 novembre 1998
Direzione Generale Interventi Sociali - Circolare n. 61
dell’11 novembre 1998 - Indicazioni in ordine all’accertamento medico-legale dei minori in età lavorativa
Ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali
Ai Direttori sanitari delle Aziende Sanitarie Locali
Ai Direttori sociali delle Aziende Sanitarie Locali
Ai Presidenti delle commissioni medico legali per
l’accertamento dell’invalidità civile
Ai Segretari delle commissioni medico legali per l’accertamento dell’invalidità civile
e p.c.
Ai Presidenti delle commissioni periferiche del ministero del tesoro
e p.c.
Alle Prefetture
e p.c.
agli UPLMO
e p.c.
ai Direttori sociali delle ASSI
e p.c.
Al Comune di Milano - ufficio handicap
Questo ufficio è stato interpellato da più parti verbalmente e per scritto sul problema della valutazione percentuale
dell’invalidità dei minori in età lavorativa, in particolare per
le contrastanti procedure operative contemplate dalle normative di riferimento agli uffici provinciali del lavoro che
ritengono necessaria l’indicazione della percentuale e delle
commissioni periferiche del ministero del tesoro che, al
contrario, rinviano alle ASL i verbali riportanti la percentuale dando spesso tassative indicazioni che la stessa non
deve essere apposta per i soggetti da 0 a 18 anni.
A seguito di alcuni incontri fra i funzionari dello scrivente ufficio e gli operatori dei suddetti enti al fine di chiarire
le diverse normative e trovare soluzioni alle contrapposte
esigenze e dopo una valutazione del problema anche all’interno del gruppo di studio con gli esperti delle ASL in materia di invalidità civile, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni.
1) Per minori in età lavorativa la valutazione dovrà essere espressa anche in termini di percentualizzazione (dal
46% al 100%) per consentire il diritto all’iscrizione nelle
liste speciali, indicando nel caso del 100% le eventuali residue capacità lavorative.
Pertanto, sul Mod. A/San potrebbero trovarsi barrati i codici secondo le seguenti ipotesi:
A) 01
MINORE DEAMBULANTE
02 ........% ai soli fini del collocamento al lavoro
B) 02 ........% ai soli fini del collocamento al lavoro
07
C) 04
07
D) 05
MINORE NON DEAMBULANTE
100% ai soli fini del collocamento al lavoro
permangono residue capacità lavorative
MINORE NON DEAMBULANTE
06 100% + ai soli fini del collocamento al lavoro
permangono residue capacità lavorative
Sul verbale A/SAN andrà anche precisato se l’inserimento
lavorativo debba realizzarsi lontano da pericoli, macchine
semoventi, ecc...
2) È fuori dubbio che qualsiasi percentuale venga assegnata ai minori, la stessa non dà diritto ad altri benefici
economici, ma esclusivamente alla indennità di accompagnamento o alla indennità di frequenza.
3) In ogni caso, al compimento del 18º anno di età, gli
interessi dovranno risottoporsi a nuovo accertamento, previa domanda degli stessi.
2313
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
Si confida nella puntuale fattiva collaborazione dei responsabili in indirizzo per ovviare a tutti i possibili inconvenienti ai danni dell’utenza alla luce anche dei principi di
buon andamento.
La responsabile del procedimento: Gabriella Chiecca tel.
02.65673659.
Milano, 11 novembre 1998
Il dirigente di servizio: Angiola Gerosa
[BUR19980126]
[3.2.0]
Circ.r. n. 49/62-Se.O. 1998 - 11 novembre 1998
Direzione Generale Interventi Sociali - Circolare n. 62
dell’11 novembre 1998 - Modifica delle modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese a favore di
utenti residenti in altre regioni in servizi socio-sanitari
integrati e di riabilitazione extra-ospedaliera accreditati - anno 1999
Ai legali rappresentanti dei servizi socio-sanitari integrati e di riabilitazione extraospedaliera
Ai Direttori generali delle ASL lombarde
Ai Direttori sociali delle ASL lombarde
Come noto, l’art. 13, comma 17 della l.r. 31/1997 ha previsto per la totalità delle prestazioni sanitarie e, quindi, anche per le prestazioni in oggetto, la remunerazione da parte
delle ASL di ubicazione dei servizi delle prestazioni rese ad
utenti residenti in altre regioni.
Nonostante i ripetuti tentativi operati a livello nazionale
ed interregionale per dare attuazione alla legge regionale,
non è stato possibile estendere il regime di compensazione
per le prestazioni rese nei servizi socio/sanitari integrati e
di riabilitazione extraospedaliera, stante le obiettive difficoltà della sua attuazione (dovute all’estrema differenziazione nelle varie regioni di servizi e relative tariffe a carico
del fondo sanitario) nonché stante la resistenza di alcune
regioni a praticare un corretto regime di reciprocità.
Dato il consistente numero di assistiti provenienti da altre regioni in quanto, anche per i servizi di cui trattasi, la
regione Lombardia si configura quale importante polo di
attrazione, le disponibilità del fondo sanitario regionale
non permettono più di sostenere oneri il cui recupero delle
altre regioni si sta rilevando impossibile.
È stato pertanto predisposta una modifica alla l.r. 31/97,
in base alla quale le prestazioni rese in servizi socio-sanitari
integrati e di riabilitazione extraospedaliera, verranno direttamente addebitate dagli enti gestori alle ASL extraregionali di residenza degli utenti, come per altro previsto dalla
circolare del ministero della sanità del 28 gennaio 1997
n. 100/SCPS/4.
Conseguentemente, dal 1º gennaio 1999, dovranno essere
considerate valide le indicazioni fornite con circolare del
settore famiglia e politiche sociali n. 10 del 5 agosto 1997,
mentre dovranno essere considerate superate le disposizioni fornite con circolare 11 del 7 maggio 1998, nelle parti
riguardanti l’utenza extraregionale.
I responsabili degli enti gestori devono, pertanto, al più
presto attivarsi al fine di concordare con l’ASL (e/o il comune) di residenza dell’utente extra-regionale le modalità per
ottenere direttamente il pagamento per le prestazioni rese
all’utente medesimo dall’1 gennaio 1999, sulla base delle
tariffe vigenti pro tempore nella regione Lombardia.
Si coglie l’occasione per ricordare ancora che in base alla
normativa nazionale sul domicilio di soccorso ed in base
all’art. 61 della l.r. n. 1 del 7 gennaio 1986 gli oneri dell’assistenza ricadono sull’ASL e/o comune del luogo ove l’utente
aveva la residenza prima del ricovero.
A vostra disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i più distinti saluti.
Responsabile del procedimento: Enzo Vaghi.
Responsabile dell’istruttoria: Giancarlo Rizzetti (tel.
67653662).
Milano 11 novembre 1998
Il direttore: Vincenzo De Ruvo
[BUR19980127]
[5.2.1]
Com.r. n. 49/214-Se.O. 1998 - 30 novembre 1998
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Servizio amministrativo finanziario e della navigazione - Comunica-
2314
to n. 214 del 30 novembre 1998 - Delibera n. 2 del 17
novembre 1998 della commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti di
veicoli e natanti adibiti al servizio pubblico non di linea
(art. 12 l.r. 15 aprile 1995 n. 20) (*) - Iscrizione al ruolo
provinciale dei soggetti di cui all’art. 11 comma 2, 3, 4,
5 della legge regionale 20/95 sprovvisti dei requisiti di
cui all’art. 10 della l.r. 20/95
Si provvede alla pubblicazione della delibera n. 2 del 17
novembre 1998 della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti di veicoli
e natanti adibiti al servizio pubblico non di linea (art. 12
l.r. 15 aprile 1995, n. 20) (*).
——— • ———
Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti di veicoli e natanti adibiti
al servizio pubblico non di linea (art. 12 l.r. 15 aprile
1995 n. 20) (*) - Deliberazione n. 2 del 17 novembre 1998
Presidente: EDOARDO GAVAZZI.
Presenti i commissari:
– PASQUALE ERRICO in rappresentanza del settore trasporti del comune di Milano;
– VALERIO BORGHETTI in qualità di esperto della regione Lombardia;
– PIETRO VODOLA in rappresentanza della F.I.T.
C.I.S.L.;
– MASSIMO SCOGLIO in rappresentanza della Casa
FRAL;
– EDMONDO IADISERNIA in rappresentanza dell’Unioncamere di Milano;
– ANTONIO BUFANO in rappresentanza del compartimento della polizia stradale;
– RAFFAELE GRASSI in rappresentanza della C.N.A. S.A.T.A.M.:
– EMANUELE BOBBA in rappresentanza della regione
Lombardia.
– FLAVIO PANDOLFO in rappresentanza della URPL;
– GIULIANA PEZZI ZACCO in rappresentanza dell’ANCI.
Oggetto: Iscrizione al ruolo provinciale dei soggetti di cui
all’art. 11 comma 2, 3, 4, 5 della legge regionale 20/95 sprovvisti dei requisiti di cui all’art. 10 della l.r. 20/95.
Vista la legge 15 gennaio 1992 n. 21 e in particolare il
quinto comma dell’art. 6 in forza del quale l’iscrizione al
ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio con conducente;
Vista la legge 15 gennaio 1992 n. 21 e in particolare il
sesto comma dell’art. 6 in forza del quale l’iscrizione al ruolo è necessaria per prestare l’attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in
qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di
noleggio con conducente.
Vista la l.r. 20 aprile 1995 n. 20 e in particolare l’art. 10
che stabilisce i requisiti indispensabili per l’iscrizione al
ruolo dei conducenti, tra i quali:
– il requisito di idoneità di cui al secondo comma lettere
a) e b);
– il requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico di
cui al quinto comma lettera a);
Vista la l.r. 20 aprile 1995 n. 20 e in particolare l’art. 11
comma 2 che riconosce l’iscrizione «di diritto, a domanda,
nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro
che alla data di entrata in vigore della presente legge, in
possesso dei requisiti di cui all’art. 10, secondo e quinto
comma, abbiano prestato servizio di conducente negli ultimi cinque anni per un tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualità di collaboratore familiare o di
sostituto del titolare della licenza taxi o dell’autorizzazione
di autonoleggio, nonché in qualità di dipendente d’impresa
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo»;
Vista la l.r. 20 aprile 1995 n. 20 e in particolare l’art. 11
comma 3 che riconosce l’iscrizione a ruolo di diritto, a domanda, ai soci conducenti che, alla scadenza del biennio
successivo all’entrata in vigore della legge n. 21/92, risultino
in servizio presso società cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva titolari di licenza di esercizio taxi
o di autorizzazione di noleggio con conducente;
Vista la l.r. 20 aprile 1995 n. 20 e in particolare l’art. 11
comma 4 che riconosce l’iscrizione a ruolo di diritto, a domanda, dei soggetti che, abbiano acquisito entro la data di
cui all’art. 15 quinto comma della legge stessa, la titolarità
della licenza di esercizio taxi ovvero dell’autorizzazione di
noleggio per trasferimento da altro soggetto;
Vista la l.r. 20 aprile 1995 n. 20 e in particolare l’art. 11
comma 5 che riconosce l’iscrizione a ruolo di diritto, a domanda, dei soggetti che, a partire dai dodici mesi successivi
alla data di entrata in vigore della legge n. 21/92, abbiano
superato l’esame di idoneità per il conseguimento della licenza comunale di conducente taxi entro la data di cui all’art. 15, quinto comma;
Vista la circolare del settore trasporti del 18 ottobre 1995
relativa all’interpretazione del comma 3 art. 9 della l.r. 20
aprile 1995 n. 20;
Vista la l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 e in particolare l’art. 30
comma 7 che ridetermina in sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge (3 novembre 1998) il termine
della presentazione delle domande per l’iscrizione di diritto
al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti di
cui all’art. 11 comma 6 delle l.r. 20/95;
Considerato:
— che, come risulta dalle domande inviate dai soggetti
ai sensi del secondo, terzo, quarto, quinto comma dell’art.
11 della l.r. 20/95, esistono soggetti che all’entrata in vigore
della suddetta legge non erano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 comma 2 e 5 della l.r. 20/95, ma in possesso
dei requisiti previsti dalle vigenti regolamentazioni locali
per il conseguimento del diritto a richiedere l’iscrizione al
ruolo di cui ai seguenti punti;
— che, i soggetti di cui al secondo comma dell’art. 11
sono in possesso del requisito necessario, cioè nella fattispecie dipendenti di azienda autorizzata di noleggio con
conducente per almeno due anni negli ultimi cinque o collaboratori familiari di taxi o noleggio per lo stesso periodo;
— che, i soggetti di cui al terzo comma dell’art. 11 sono
in possesso del requisito necessario, cioè soci conducenti
di società cooperativa di produzione e lavoro, titolare di
autorizzazione di noleggio con conducente o di licenza taxi;
— che, i soggetti di cui al quarto comma dell’art. 11 hanno rilevato licenza per trasferimento, pertanto in possesso
del requisito necessario, entro il termine stabilito dal comma in questione. Titolari, peraltro di un diritto soggettivo
perfezionato con il possesso della licenza taxi o dell’autorizzazione di autonoleggio con conducente;
— che, i soggetti di cui al quinto comma dell’art. 11 hanno sostenuto l’esame per l’idoneità in qualità di conducente
taxi, presso i comuni che prevedevano questo tipo di prova,
nei termini stabiliti dal suddetto comma e con le modalità
e i requisiti richiesti all’epoca della prova sostenuta;
Ritenuto che comunque i soggetti mancanti dei requisiti
di legge, ancorché iscrivibili a domanda, dovranno acquisirli, a pena di esclusione dal ruolo medesimo, entro il termine
di 5 anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 20/95, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera e) della legge medesima;
Tutto ciò premesso, a maggioranza dei voti espressi nelle
forme di legge,
Delibera
1) Sono iscritti di diritto al ruolo provinciale conducenti,
i soggetti di cui all’art. 11 secondo, terzo, quarto e quinto
comma della l.r. 20 aprile 1995 n. 20, che abbiano presentato domanda entro i termini di cui all’art. 30 settimo comma
l.r. 29 ottobre 1998 n. 22.
2) I soggetti di cui al precedente punto 1) sono tenuti
a regolarizzare la loro posizione in ordine al possesso dei
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
requisiti entro la data di revisione del ruolo di cui all’art.
13 comma 1 lettera c) della l.r. 20/95.
3) Di concedere in via provvisoria l’iscrizione al ruolo,
fino alla data della prima revisione del ruolo di cui all’art.
13 comma 1 lettera c) della l.r. 20/95, ai soggetti di cui al
comma 2, 3, 4 e 5 dell’art. 11 l.r. 20/95 che abbiano presentato domanda entro i termini di cui all’art. 30 settimo comma l.r. 29 ottobre 1998 n. 22.
4) Di dare incarico all’ufficio di segreteria ruoli di avvertire, tramite comunicazione personale i soggetti interessati
da tale delibera, dell’avvenuta iscrizione provvisoria e delle
conseguenze cui potranno incorrere qualora non ottemperassero alla regolarizzazione delle proprie posizioni.
Il presidente: Edoardo Gavazzi
Il segretario: Marco Maninetti
(*) Con sede presso la giunta regionale lombarda direzione generale trasporti e mobilità servizio amministrativo finanziario e
della navigazione. Per informazioni rivolgersi alla segreteria
ruoli tel. 02-67654270 fax 02-67655694.
[BUR19980128]
[5.3.0]
Com.r. n. 49/217-Se.O. 1998 - 1 dicembre 1998
Direzione Generale Tutela Ambientale - Comunicato
n. 217 dell’1 dicembre 1998 - Premio Ambiente ARGE
ALP 1999
La Direzione Generale Tutela Ambientale comunica a
tutti gli interessati che la Comunità di lavoro delle regioni
alpine (ARGE ALP) ha aperto il concorso per l’assegnazione
del Premio Ambiente ARGE ALP 1999.
Il premio, ideato e proposto dalla commissione II (Tutela
dell’ambiente, pianificazione del territorio e agricoltura) ed
assegnato dai capi di governo dell’ARGE ALP, verrà conferito a chi avrà fornito prestazioni esemplari nell’ambito della protezione dell’ambiente e della conservazione del paesaggio culturale nello spazio alpino. Per la prima volta è
stato deciso di attribuire un indirizzo tematico al concorso,
scegliendo il tema «Provvedimenti concreti per la tutela del
clima».
Verranno premiati i cittadini, gli enti pubblici, le imprese, le associazioni e altri gruppi dell’area della comunità di
lavoro (per la regione Lombardia, l’area interessata è quella
dell’arco alpino e cioè i territori delle comuntà montane:
Parco Alto Garda Bresciano, Valle Sabbia, Valle Trompia,
Valle Camonica, Sebino Bresciano, Monte Bronzone e Basso Sebino, Alto Sebino, Valle Cavallina, Valle Seriana Superiore, Val di Scalve, Valle Seriana, Valle Brembana, Valle
Imagna, Valle S. Martino, Lario Orientale, Valsassina-Valvarrone e Val d’Esine e Riviera, Triangolo Lariano, Lario
Intelvese, Alpi Lepontine, Alto Lario Occidentale, Alta Valtellina, Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina
di Morbegno, Valchiavenna, Valceresio, Valganna Valmarchirolo, Valli del Luinese, Valcuvia) per opere, attività o
iniziative da loro realizzate negli anni 1997 e 1998, che hanno dato un contributo concreto ed efficace.
Il Premio Ambiente ARGE ALP è bandito contemporaneamente in tutte le regioni membri (la Repubblica e Cantone del Ticino, lo Stato Libero della Baviera, il BadenWürttemberg, i Länder austriaci di Salisburgo, Tirolo e Voralberg, nonché la Regione Lombardia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Alto Adige). I vincitori, scelti
da un’apposita giuria, riceveranno un attestato di riconoscimento. Ai primi tre classificati verranno inoltre attribuiti
premi in denaro e un oggetto artistico simbolico. La premiazione si svolgerà in occasione della conferenza annuale
dei capi di governo dell’ARGE ALP, che avrà luogo il 25
giugno 1999 a Lugano.
I concorrenti intenzionati a partecipare devono rivolgersi
alla Direzione Generale Tutela Ambientale della regione
Lombardia, Servizio risorse energetiche ed ambientali e tutela dell’ambiente naturale e parchi, Ufficio piani e programmi di difesa, via Fabio Filzi, 22, Milano, presso la quale è disponibile la documentazione dettagliata del concorso.
I progetti devono essere inoltrati entro il 15 gennaio 1999
alla stessa direzione.
Informazioni: Jolanda Negri, ufficio piani e programmi
di difesa tel. 02/6765.4066 - fax 02/6765.5414.
2315
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
[BUR19980129]
Com.r. n. 49/215-Se.O. 1998 - 30 novembre 1998
Comunicato n. 215 del 30 novembre 1998 dell’Ufficio
Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del
mese di ottobre 1998
Si comunica che nel mese di ottobre 1998 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Legenda
Se.O.
S.O.
S.S.
Se.I.
Se.I.C.
Se.I.Bis
Se.O.Bis
=
=
=
=
=
=
=
Serie Editoriale Ordinaria
Supplemento Ordinario
Supplemento Straordinario
Serie Editoriale Inserzioni
Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Serie Editoriale Inserzioni Bis
Serie Editoriale Ordinaria Bis
OTTOBRE 1998
N. BUR
DATA
EDIZIONE
N. POSTA
39
1.10
2.10
II S.S.
III S.S.
239
240
40
5.10
5.10
6.10
7.10
7.10
8.10
9.10
9.10
Se.O.
Se.O.Bis
I S.S.
Se.I.
Se.I.C.
II S.S.
III S.S.
IV S.S.
241
241
242
243
244
245
246
246
41
12.10
12.10
13.10
14.10
14.10
14.10
15.10
16.10
Se.O.
Se.O.Bis
I S.S.
Se.I.
Se.I.Bis
Se.I.C.
II S.S.
III S.S.
247
247
248
249
249
250
251
252
42
19.10
19.10
19.10
20.10
21.10
21.10
21.10
22.10
23.10
Se.O.
Se.O.Bis
I S.O.
I S.S.
Se.I.
Se.I.Bis
Se.I.C.
II S.S.
III S.S.
253
253
254
255
256
256
257
258
259
26.10
26.10
26.10
27.10
27.10
28.10
28.10
29.10
30.10
30.10
Se.O.
Se.O.Bis
I S.O.
I S.S.
II S.S.
Se.I.
Se.I.C.
III S.S.
IV S.S.
V S.S.
260
260
261
262
262
263
264
265
266
266
E) DECRETI
DEI DIRETTORI GENERALI
[BUR19980130]
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
Art. 1 - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Civo (SO) del tratto di strada denominata «Coppa» come individuato nella deliberazione del consiglio comunale di Civo (SO) n. 12 del 9 maggio 1996.
Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi
dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
p. Il direttore generale
Il dirigente del servizio opere di viabilità delegato:
Giuliano Banfi
[BUR19980131]
2316
[5.2.0]
D.d.g. 9 ottobre 1998 - n. 70446
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Capo di Ponte
(BS) - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune nel tratto di strada «delle Fucine»
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
Art. 1 - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Capo di Ponte (BS) del tratto di strada comunale «delle Fucine» come individuato nella deliberazione del consiglio comunale di Capo di Ponte
n. 40 del 28 novembre 1997.
Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi
dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
p. Il direttore generale
Il dirigente del servizio opere di viabilità delegato:
Giuliano Banfi
[BUR19980132]
43
[5.2.0]
D.d.g. 9 ottobre 1998 - n. 70445
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Civo (SO) Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del
comune della strada denominata «Coppa» in località
Roncaglia Sotto
[5.2.0]
D.d.g. 9 ottobre 1998 - n. 70447
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Gardone Riviera (BS) - Classificazione a strada comunale di un
tratto di strada urbana denominata «via privata Della
Brusada» di collegamento tra via Brusada e via Valle
Fiorita in Gardone Sotto
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
Art. 1 - È approvata la classificazione a strada comunale
del tratto di strada denominato «via privata Della Brusada»
di collegamento tra via Brusada e via Valle Fiorita in Gardone Sotto come individuato nella deliberazione della giunta comunale di Gardone Riviera n. 232 del 23 aprile 1997.
Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi
dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
p. Il direttore generale
Il dirigente del servizio opere di viabilità delegato:
Giuliano Banfi
[BUR19980133]
[5.2.0]
D.d.g. 5 novembre 1998 - n. 72756
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Venegono Inferiore (VA) - Declassificazione a bene patrimoniale di-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
sponibile del comune della strada consorziale denominata «dello Zerbone»
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
Art. 1 - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune della strada consorziale denominata «dello Zerbone» come individuato nella deliberazione del consiglio comunale di Venegono Inferiore (VA) n. 60
del 19 ottobre 1995.
Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi
dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
p. Il direttore generale
Il dirigente del servizio opere di viabilità delegato:
Giuliano Banfi
[BUR19980134]
[4.6.4]
gio e turismo, abilitati all’esercizio della professione Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 - XXXI elenco
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
1) di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. 16
settembre 1996 n. 27, un trentunesimo elenco di direttori
tecnici di Agenzia di viaggio e turismo di cui all’allegato
«A» che fa parte del presente provvedimento;
2) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’aggiornamento del registro regionale di che trattasi.
Il dirigente del servizio:
Sandro Diego Cioccarelli
D.d.g. 17 novembre 1998 - n. 73921
Direzione Generale Attività Produttive - Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di viag-
——— • ———
Allegato «A»
31º ELENCO DEI DIRETTORI TECNICI
N. Cognome nome
Luogo nasc.
D. nasc.
Indirizzo
C.a.p. - Città - Pr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Brescia
Rho (MI)
Palermo
Cicciano (NA)
Lecco
Brescia
Saletto (PD)
Milano
Bergamo
Milano
Acqui Terme (AL)
Ginevra (CH)
Lecco
Milano
Palazzolo sull’Oglio (BS)
22/03/60
09/04/68
24/03/38
03/08/45
23/06/56
08/10/48
31/03/45
02/08/64
02/02/66
09/09/68
01/01/43
18/11/64
19/02/55
28/05/65
11/07/54
Via A. Zanelli, 35
Via Salvo d’Acquisto, 9
Via Bruno Buozzi, 5
Via Zecca Vecchia, 4
Via Promessi Sposi, 39
Via Pietro da Cemmo, 3/A
C.so Vittorio Emanuele II, 24/bis
Contrada Mulini, 10/B
Via C. Battisti, 26
Via G. Ripamonti, 190
Via Francesco Sivori, 16/20
Via C. Farini, 53
Via Gandhi, 6
V.le Etiopia, 5
Via Aldo Moro, 16/51
25124
20014
10100
20123
23855
25100
10100
21034
24035
20141
16100
20100
25010
20100
25060
Bertoloni Fiorella
Bodina Marzia
Chianello Pasquale
De Luca Carmine
Dolcini Marco
Facchetti Grazia
Fornasiero Ezio
Giussani Giovanni
Mazzoleni Augusta
Molteni Francesca
Morsia Marisa
Parisi Steeve
Polvara Giovanni
Vaghi Daniela
Zerbini Orietta
[BUR19980135]
[5.4.0]
D.d.g. 4 dicembre 1998 - n. 75330
Direzione Generale Agricoltura - Fissazione dei termini
per la presentazione delle richieste di aiuto economico
a sostegno dei pescatori professionisti del lago Maggiore, per l’anno 1998, in attuazione della d.g.r. 31 ottobre
1997, n. 32089, riguardante «Approvazione modalità attuative per la determinazione dell’aiuto economico a
sostegno dei pescatori professionisti operanti sul lago
Maggiore»
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA
Vista la legge regionale 8 settembre 1997 - n. 36: «Interventi per l’attività di pesca professionale compromessa a
seguito di eventi eccezionali»;
Visto che l’art. 1 della predetta l.r. 36/97, al 1º comma
prevede di concedere contributi a favore dei pescatori di
professione del lago Maggiore la cui attività risulti compromessa a causa dell’inquinamento da composti organo-alogenati;
Vista, inoltre, la deliberazione n. 6/32089 del 31 ottobre
1997 «Approvazione modalità attuative per la determinazione dell’aiuto economico a sostegno dei pescatori professionisti operanti sul lago Maggiore (l.r. 36/97)», con la quale
la giunta regionale approvava le modalità attuative per la
concessione dell’aiuto economico a favore dei pescatori
professionisti del lago Maggiore, per gli anni 1996/97;
Considerato che si è avuta la necessaria autorizzazione
della competente commissione europea per l’espletamento
Brescia (BS)
Nerviano (MI)
Torino (TO)
Milano (MI)
Pescate (LC)
Brescia (BS)
Torino (TO)
Cocquio Trevisago (VA)
Curno (BG)
Milano (MI)
Genova (GE)
Milano (MI)
Montirone (BS)
Milano (MI)
Cellatica (BS)
degli aiuti economici alla pesca professionale previsti dalle
norme amministrative succitate, conservata agli atti presso
il servizio «Foreste, fauna ed ambiente rurale»;
Visto, inoltre, che nell’allegato alla medesima deliberazione n. 6/32089, al punto «procedure tecnico-amministrative, per la presentazione delle domande» - si rimandava,
per gli anni successivi alla prima applicazione, ad un atto
del direttore generale;
Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente provvedimento all’apertura dei termini per la presentazione delle
richieste in attuazione della d.g.r. 31 ottobre 1997,
n. 32089;
Visto l’art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze
ed i poteri dei direttori generali;
Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174 di ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza;
Atteso che con d.g.r. 8 maggio 1998, n. 36010 è stato affidato l’incarico di direttore generale della direzione generale per l’agricoltura al dr. Paolo Baccolo;
Vista la d.g.r. 24 ottobre 1997 n. 31975 di affidamento al
dr. Aldo Deias dell’incarico di dirigente del servizio «Foreste, fauna ed ambiente rurale»;
Visto il decreto n. 59706 del 18 maggio 1998 di delega di
firma al dirigente del servizio «Foreste, fauna ed ambiente
rurale» dr. Aldo Deias di atti di competenza del direttore
generale;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
al controllo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma
32, legge 15 maggio 1997, n. 127;
Decreta
— Di approvare i seguenti termini, per l’anno 1998:
1) Termini per la presentazione delle domande. I pescatori professionisti, interessati agli aiuti, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto devono presentare domanda alla regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - Servizio foreste, fauna ed ambiente rurale - Ufficio pesca - piazza 4 Novembre n. 5 - 20124 Milano,
utilizzando il modulo predispsoto dalla Direzione Generale
Agricoltura.
2) Termini per l’istruttoria delle richieste. L’ufficio pesca del servizio foreste, fauna ed ambiente rurale entro 10
giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande effettuerà la valutazione ed il calcolo dell’aiuto concedibile ad ogni singolo beneficiario, in base alla richiesta
formulata nella domanda.
3) Erogazione dell’aiuto concesso. Un apposito atto del
direttore generale della Direzione Generale Agricoltura, entro 20 giorni dalla data di conclusione dell’istruttoria, provvederà a formulare l’elenco dei beneficiari, specificando per
ogni singolo pescatore l’importo dell’aiuto concesso.
— Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi della l.r.
7 agosto 1986, n. 33.
Il dirigente del servizio:
Aldo Deias
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Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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Serie Ordinaria - N. 49 - 7 dicembre 1998
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D.G.R. n. 6/39420 del 06.11.1998