DIPARTIMENTO WELFARE E NUOVI DIRITTI
Settore Politiche Previdenziali
Accordo con il Governo 23 luglio 2007:
“Protocollo su previdenza, lavoro e competitività
per l’equità e la crescita sostenibili”
Aspetti previdenziali
Accordo con il Governo: aspetti previdenziali
Come si arriva all’accordo:
 DPEF 2007 -2011 (Luglio 2006)
 Memorandum d’intesa tra Governo e Cgil, Cisl Uil
“obiettivi e linee di una revisione del sistema
previdenziale (27 settembre 2006)
 Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006,
n.296)
 Piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil (5 febbraio 2007)
 Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per
l’equità e la crescita sostenibili (23 luglio 2007)
Accordo con il Governo: aspetti previdenziali
Giudizio complessivo della Cgil sull’intera trattativa:
documento approvato dal Comitato Direttivo (23
luglio 2007)
Giudizio sulla parte previdenziale
 Si tratta di un accordo acquisitivo di nuovi diritti e
opportunità per tutti. L’accordo va valutato nella
sua interezza
 Siamo riusciti a tenere insieme gli obiettivi
prioritari dei diritti e delle tutele dei giovani, delle
donne e degli anziani
Accordo con il Governo: aspetti previdenziali
Con l’accordo in materia previdenziale
 Si è evitata l’applicazione automatica, da subito, dei nuovi
coefficienti di trasformazione, prevedendo, inoltre, la costituzione di
una apposita Commissione allo scopo di verificare e modificare i
coefficienti
 Si sono raggiunti primi risultati per i giovani in materia di
totalizzazione, riscatto laurea, ammortizzatori sociali
 Si sono aumentate/rivalutate le pensioni basse
 Si sono modificati i criteri per l’accesso al pensionamento di
anzianità a partire dal 1° gennaio 2008
 Si è evitato l’innalzamento obbligatorio dell’età pensionabile di
vecchiaia delle donne
 Si sono liberati i 40 anni di anzianità
 Si è ottenuto la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori in
mobilità e delle lavoratrici e dei lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria
 Si è ottenuto l’allargamento della platea dei destinatari della
disciplina dei lavori usuranti
 Si è evitato l’accorpamento degli enti previdenziali e la creazione di
un unico grande ente
Accordo con il Governo: aspetti previdenziali
 Consultazione vincolante dei lavoratori, delle
lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate
 Su alcuni temi di rilevante importanza (lavori
usuranti, coefficienti di trasformazione, finestre
pensionistiche ecc.) la normativa sarà completata
attraverso il lavoro di apposite commissioni fra le
parti sociali ed il governo
 Gli interventi previsti dall’accordo dovranno
essere
recepiti
da
appositi
provvedimenti
legislativi
Accordo con il Governo: aspetti previdenziali
I contenuti dell’accordo
 Incremento delle pensioni basse
 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
 Razionalizzazione degli Enti previdenziali
 Finestre per la pensione di vecchiaia
 Coefficienti di trasformazione
 Diritti e tutele per i giovani
 Donne
 Interventi per i lavoratori immigrati extracomunitari
 Cumulo tra redditi da lavoro e pensione
 Applicazione di un contributo di solidarietà per gli
iscritti e i pensionati dei Fondi speciali
 Sospensione
dell’indicizzazione
superiori ad 8 volte il minimo
sulle
pensioni
Incremento delle pensioni basse
Incremento delle pensioni basse
Con l’intesa del 10 luglio 2007, confluita nell’accordo
Governo Sindacati del 23 luglio 2007 in materia di pensioni
e tradotta in provvedimento normativo con la legge 3
agosto 2007 (legge di conversione del decreto legge 2
luglio 2007, n.81) si sono previste le seguenti misure:
 potenziamento
del
sistema
automatica delle pensioni
di
perequazione
 incremento delle maggiorazioni sociali
 somma aggiuntiva
È prevista l’istituzione di un tavolo permanente di
confronto
governo
e
organizzazioni
sindacali
dei
pensionati per formulare proposte per ulteriori aumenti
rispetto a quelli già definiti dalla perequazione automatica
Potenziamento del sistema di
Perequazione automatica delle pensioni
Dal 1° gennaio 2008 l’importo di pensione compreso da tre a
cinque volte il minimo (per il 2008 corrispondente alla fascia
di pensione, in pagamento a dicembre 2007, da 1.308,42 a
2.180,70 euro lordi al mese) sarà rivalutato al 100%
Perequazione prima dell’accordo
100%
Sulla quota di pensione fino
a tre volte il minimo
Perequazione dopo l’accordo
100%
Sulla quota di pensione fino
a tre volte il minimo
90%
Sulla quota di pensione
compresa tra tre e cinque
volte il minimo
100%
Sulla quota di pensione
compresa tra tre e cinque
volte il minimo
75%
Sulla quota di pensione
oltre cinque volte il minimo
75%
Sulla quota di pensione
oltre cinque volte il minimo
Potenziamento del sistema di
Perequazione automatica delle pensioni
Essendo legato il meccanismo della perequazione
automatica alla fascia di reddito, l’aumento porterà un
vantaggio sia alle pensioni comprese fra 3 e 5 volte il
minimo sia a tutte le pensioni di importo superiore
Quindi beneficeranno della nuova rivalutazione:
 totalmente 2.820.000 pensionate e pensionati
 parzialmente 920.000 pensionate e pensionati
Incremento delle maggiorazioni sociali
Dal 1° gennaio 2008 l’importo dei trattamenti di tipo
assistenziale (pensioni sociali, assegni sociali,
trattamenti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti) è
incrementato fino a garantire un reddito individuale
mensile complessivo di 580 euro (per il 2007 è
invece 559,91)
Beneficeranno dell’incremento:
 290.000 pensionate e pensionati che già percepiscono
tali prestazioni
 20.000 nuovi beneficiari: grazie all’aumento del limite
di reddito corrispondente per il 2008 a 7.540 euro.
Importo che negli anni successivi sarà riadeguato in
misura pari all’incremento dell’importo del trattamento
minimo
Somma aggiuntiva
A decorrere dall’anno 2007, nella rata di ottobre, e
dall’anno 2008 in aggiunta alla rata di luglio sarà
corrisposto un importo pari a:
Scaglioni di anzianità contributiva
Lavoratrici e lavoratori
dipendenti
Importo aggiuntivo
annuo in euro
Lavoratrici e Lavoratori
autonomi
Nel
2007
Dal
2008
Fino a 15 anni
Fino a 18 anni
262
336
Oltre 15 fino a 25 anni
Oltre 18 fini a 28 anni
327
420
Oltre 25 anni
Oltre 28 anni
392
504
Come si nota dalla tabella l’importo varia a seconda
dell’anzianità contributiva della pensione o delle
pensioni percepite dalla pensionata/pensionato
Somma aggiuntiva
Determinazione dell’anzianità contributiva
 Titolare di pensione ai superstiti: la contribuzione
viene considerata al 60%. Ad esempio nel caso in
cui si abbia una pensione liquidata con
un’anzianità pari a 25 anni di contributi:
 25 al 60%= 15 anni
 Titolare di più pensioni:
Dirette: si sommano tutti i contributi
Diretta e ai superstiti: valgono solo i
contributi della pensione diretta
Somma aggiuntiva
Requisiti richiesti
 Un’età pari o superiore a 64 anni
 Un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5
volte il trattamento minimo annuo vigente (per l’anno
2007 8.504,73 pari a 654,21 euro mensili). Ai fini della
determinazione del reddito viene considerato il reddito
di qualsiasi genere posseduto nell’anno stesso ad
esclusione: del reddito derivante dall’assegno per il
nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari,
dall’indennità di accompagnamento, del reddito della
casa di abitazione e dei redditi soggetti a tassazione
separata (TFR, arretrati di qualsiasi genere)
N.B. per le pensionate e i pensionati il cui reddito risulti
superiore al limite previsto l’aumento verrà corrisposto per
differenza: differenza tra il limite reddituale incrementato
della somma aggiuntiva meno il reddito individuale
Somma aggiuntiva
Ente erogatore
La somma aggiuntiva sarà corrisposta:
 dall’Inps: se si percepisce almeno una prestazione
Inps
 dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei
pensionati: se nessuna prestazione è Inps
N.B. la somma aggiuntiva non costituisce reddito né
ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali e assistenziali: integrazione
al minimo o maggiorazione sociale.
Somma aggiuntiva
Platea interessata
 beneficeranno della
3.050.000 pensionati
somma
aggiuntiva
circa
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsti dalla
legge 243/2004 (Maroni): lavoratrici e lavoratori dipendenti
Data di maturazione dei requisiti
Requisiti
Decorrenza
Entro il 30 giugno 2008
60 e 35
oppure
40
57*
1° gennaio 2009
Entro il 31 dicembre 2008
60 e 35
oppure
40
**
1° luglio 2009
Entro il 30 giugno 2009
60 e 35
oppure
40
57*
1° gennaio 2010
Entro il 31 dicembre 2009
60 e 35
oppure
40
**
1° luglio 2010
Entro il 30 giungo 2010
61 e 35
oppure
40
57*
1° gennaio 2011
Entro il 31 dicembre 2010
61 e 35
oppure
40
**
1° luglio 2011
Entro il 30 giugno 2011
61 e 35
oppure
40
57*
1° gennaio 2012
Entro il 31 dicembre 2011
61 e 35
oppure
40
**
1° luglio 2012
Entro il 30 giugno 2012
61 e 35
oppure
40
57*
1° gennaio 2013
Entro il 31 dicembre 2012
61 e 35
oppure
40
**
1° luglio 2013
Entro il 30 giugno 2013
61 e 35
oppure
40
57*
1° gennaio 2014
Entro il 31 dicembre 2013
61 e 35
oppure
40
**
1° luglio 2014
Entro il 30 giugno 2014
62 e 35 (Verifica)
40
57*
1° gennaio 2015
* Con 57 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione dei requisiti. Il
requisito dell’età rileva solo per la decorrenza della pensione.
** Con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica
I nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per le
lavoratrici e i lavoratori dipendenti fissati dall’accordo
Governo Sindacati
Data di maturazione dei requisiti
Requisiti
1° gennaio 2008
30 giugno 2009
58 + 35
1° luglio 2009
31 dicembre 2010
Quota 95 a partire da 59 quindi:
59 + 36
60 + 35
1° gennaio 2011
31 dicembre 2012
Quota 96 a partire da 60 quindi:
60 + 36
61 + 35
Verifica
1 ° gennaio 2013
Data di maturazione dei requisiti
Verifica
Quota 97 a partire da 61 quindi:
61 + 36
62 + 35
Data di decorrenza
Entro il primo semestre
1° gennaio dell’anno successivo
alla maturazione dei requisiti
Entro il secondo semestre dell’anno
1° luglio dell’anno successivo alla
maturazione dei requisiti
I nuovi requisiti per il diritto alla pensione
di anzianità fissati dall’accordo Governo
Sindacati
40 anni di contribuzione
 Le lavoratrici e i lavoratori con 40 anni di
contribuzione potranno andare in pensione
indipendentemente
dall’età
anagrafica.
La
decorrenza della pensione sarà legata a 4 finestre
d’uscita
 Il tema sarà esaminato dalla Commissione
governo parti sociali che affronterà anche la
questione dei lavori usuranti
Confronto Legge 243/2004 (Maroni)
accordo Governo Sindacati
Anno
Requisiti legge 243/2004
(Maroni)
Requisiti accordo Governo
Sindacati
Dal 1° gennaio 2008 al 30
giugno 2009
60 + 35
58 + 35
Dal 1° luglio 2009 al 31
dicembre 2009
60 + 35
59 + 36
60 +35
(quota 95)
2010
61 + 35
59 + 36
60 +35
(quota 95)
2011
61 + 35
60 + 36
61 +35
(quota 96)
2012
61 + 35
60 + 36
61 +35
(quota 96)
2013
61 + 35
verifica
61 + 36
62 + 35
(quota 97)
2014
verifica
62 + 35
verifica
61 + 36
62 + 35
(quota 97)
Confronto Legge 243/2004 (Maroni)
accordo Governo Sindacati
40 anni di contribuzione
Legge 243/2004 (Maroni)
Data di maturazione
dei requisiti
Accordo Governo Sindacati
Data di decorrenza
Entro il primo semestre
1° gennaio dell’anno successivo
alla maturazione dei requisiti *
Entro il secondo
semestre dell’anno
1° luglio dell’anno successivo
alla maturazione dei requisiti**
*Con 57 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di
maturazione dei requisiti. Il requisito dell’età rileva solo
per la decorrenza della pensione.
**Con 40 anni di contribuzione indipendentemente
dall’età anagrafica
La decorrenza della
pensione sarà legata a
4 finestre
Requisiti per il diritto alla pensione di
anzianità: salvaguardie
Rimangono con i precedenti requisiti (57 anni di età
+ 35 anni di contribuzione):
 le lavoratrici e i lavoratori in mobilità (5.000 che
si aggiungono ai 16.000 già salvaguardati dalla
precedente normativa*)
 le lavoratrici e i lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007
*10.000 legge 243/2004; 6.000 legge 296/2006
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità:
la nuova disciplina dei lavori usuranti
La nuova disciplina sarà definita da una apposita Commissione
costituita da governo e parti sociali (conclusione dei lavori entro
settembre 2007)
La platea* delle lavoratrici e dei lavoratori

lavoratrici e lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto
del Ministero del lavoro del 19 maggio 1999 (decreto Salvi): platea
stimata 362.000

lavoratrici e lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti
dal decreto legislativo 66/2003: platea stimata 870.000

lavoratrici e lavoratori addetti a linea catena: platea stimata
90.000

conducenti di mezzi pubblici pesanti: platea stimata 40.000
* Platea stimata dal Ministero del lavoro sul totale complessivo delle lavoratrici e
dei lavoratori dipendenti
Requisiti per il diritto alla pensione di
anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti
Lavoratrici e lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto
del ministero del lavoro del 19 maggio 1999 (decreto Salvi):









lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di
prevalenza e continuità;
lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e
ornamentale;
lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con
carattere di prevalenza e continuità;
lavori in cassoni di aria compressa;
lavori svolti dai palombari;
lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature,
quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo
esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non
comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata
manuale;
lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo
eseguita a mano e a soffio;
lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità e in
particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le
mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti quali
intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
lavoro di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza
e continuità.
Requisiti per il diritto alla pensione di
anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti
Lavoratrici e lavoratori considerati notturni secondo i criteri
definiti dal decreto legislativo 66/2003:

“Lavoratore notturno”:
1.
2.
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in
modo normale;
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme
definite dai contratti collettivi di lavoro*. In difetto di disciplina
collettiva é considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore
che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni
lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo é riproporzionato in
caso di lavoro a tempo parziale.
*si tratta di lavoratrici e lavoratori che svolgono abitualmente lavoro in turni,
regolato in un ciclo di 3 o 4 turni giornalieri.
Requisiti per il diritto alla pensione di
anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti
Lavoratrici e lavoratori addetti a linea catena sulla base
dei seguenti tre criteri:

lavoratrici e lavoratori dell’industria addetti a produzioni
di serie;

lavoratrici e lavoratori vincolati all’osservanza di un
determinato ritmo produttivo collegato a lavorazioni o a
misurazione di tempi di produzione con mansioni
organizzate in sequenza di postazioni;

lavoratrici e lavoratori che ripetono costantemente lo
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro
o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni
collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al
rifornimento materiali e al controllo di qualità.
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità:
la nuova disciplina dei lavori usuranti
Le lavoratrici e i lavoratori che svolgono lavori usuranti
potranno conseguire, su domanda, il diritto a pensione
con una riduzione del requisito anagrafico di 3 anni
rispetto a quello previsto (con il requisito minimo di 57
anni) se:
 Hanno svolto tale attività per almeno la metà
del periodo di lavoro complessivo
Oppure
 Hanno svolto tale attività per almeno 7 anni
negli ultimi 10 anni di attività lavorativa nel
periodo transitorio
Tali norme riguarderanno circa 5.000 lavoratori all’anno
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità:
la nuova disciplina dei lavori usuranti
Risorse finanziarie
 risorse massime disponibili su base annua: pari
mediamente a 252 milioni di euro
 in cifra complessiva nel decennio 2008 – 2017:
2,52 miliardi di euro
Razionalizzazione degli enti previdenziali
Razionalizzazione degli enti previdenziali
Entro il 31 dicembre 2007 il governo presenterà un piano industriale al
fine di razionalizzare il sistema degli enti previdenziali ed assicurativi:

il piano dovrà essere oggetto di confronto con le organizzazioni
sindacali

garantire un risparmio di
3,5 miliardi di euro nell’arco di un
decennio attraverso l’individuazione di sinergie tra i vari enti (sedi,
acquisti, sistemi informatici, uffici legali)
Solo nel caso in cui non si conseguano i risparmi previsti (clausola di
salvaguardia), a partire dal 2011, è previsto un aumento dello 0,09%
dell’aliquota contributiva dei lavoratori dipendenti, parasubordinati, e
autonomi.
Razionalizzazione degli enti previdenziali
Ad integrazione dell’accordo è previsto il progetto di riordino,
semplificazione e razionalizzazione dei Comitati Provinciali, Regionali e
Centrali dell’Inps in attuazione dell’articolo 1, comma 469, della legge
finanziaria 2007. Tale progetto:




riconferma il ruolo e la presenza delle parti sociali alla vita degli
istituti previdenziali;
ridisegna complessivamente il ruolo dei Comitati Provinciali,
Regionali e Centrali;
riduce notevolmente i componenti dei Comitati;
punta alla specializzazione ed alla qualità come criteri per la
definizione e la composizione dei Comitati.
Finestre per la pensione di vecchiaia
Finestre per la pensione di vecchiaia
Entro settembre 2007 la stessa Commissione governo
parti sociali per i lavori usuranti valuterà la possibilità
di:
 Inserire le finestre di uscita per la pensione di
vecchiaia
Coefficienti di trasformazione
Coefficienti di trasformazione
In materia di coefficienti di trasformazione – avendo bloccato
l’applicazione automatica, da subito, dei nuovi coefficienti indicati
dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (delibera n.9
del 26 luglio 2006) - è prevista la costituzione di una apposita
Commissione, composta da esperti del governo e delle parti
sociali, allo scopo di verificare e modificare i coefficienti. Nel far
ciò la Commissione dovrà tener conto dei seguenti nuovi
parametri:

le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche
e migratorie

l’incidenza che hanno i percorsi lavorativi discontinui
sull’adeguatezza
delle
pensioni
future
per
proporre
meccanismi di solidarietà che garantiscano
un tasso di
sostituzione non inferiore al 60% dell’ultima retribuzione;

le diverse aspettative di vita connesse al tipo di attività svolta.
Coefficienti di trasformazione
Tempi:
 La Commissione dovrà terminare i lavori entro la fine
del 2008 al fine di evitare, a partire dal 1° gennaio
2010,l’applicazione
automatica
dei
coefficienti
individuati dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale
 Dal 2010 i coefficienti saranno aggiornati ogni tre anni
 Tra dieci anni sarà effettuata una verifica al fine di
valutare la sostenibilità finanziaria e sociale del
sistema
Coefficienti di trasformazione
legge 335/1995
Ipotesi Nucleo di
Valutazione delibera n. 9 del
26 luglio 2006
Età
Coefficienti
Età
Coefficienti
57
4,720
57
4,419
58
4,860
58
4,538
59
5,006
59
4,664
60
5,163
60
4,798
61
5,334
61
4,940
62
5,514
62
5,093
63
5,706
63
5,257
64
5,911
64
5,432
65
6,136
65
5,620
Coefficienti di trasformazione
Inoltre
 La stessa Commissione dovrà valutare il ripristino
della flessibilità dell’età pensionabile nel sistema
contributivo
Requisiti previsti dalla
Legge 335/1995 (Dini)
Requisiti previsti dalla
Legge 243/2004 (Maroni)
Requisito anagrafico
flessibile: da 57 a 65 anni
sia per gli uomini che per le
donne
Requisito anagrafico fisso e
obbligatorio: 60 anni per le
donne e 65 per gli uomini
Diritti e tutele per i giovani
Diritti e tutele per i giovani
Gli interventi previsti riguardano:
 la totalizzazione
 il riscatto del periodo di laurea
 le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati
Diritti e tutele per i giovani
La totalizzazione: interventi immediati
Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributivo:

Eliminazione delle previsioni normative che limitano la
possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi
gestione, cassa o fondo. Oggi è possibile cumulare tutti i
contributi versati solo se non si è raggiunto il diritto a
pensione in una gestione
Quindi:
Sarà possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è
raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione
Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retributivo o misto:
 Viene ridotto il limite minimo di anzianità contributiva
previsto per cumulare i contributi versati nelle varie
gestioni: da 6 anni a 3 anni
Diritti e tutele per i giovani
Il riscatto del periodo di laurea:
Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributivo:

Possibilità di riscattare i periodi di laurea anche se non si è svolta
ancora nessuna attività lavorativa e quindi non si ha nessun
contributo previdenziale versato. L’importo da pagare sarà definito
per legge

L’importo potrà essere pagato in 10 anni senza interessi

Sarà deducibile ai fini fiscali. Potrà essere pagato anche dai genitori
o da altri soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente
qualora non percepisca un reddito personale tassabile

Il periodo sarà considerato utile anche ai fini del raggiungimento dei
40 anni di contribuzione

Il pagamento sarà contabilizzato nel montante contributivo con
riferimento alla data di versamento
Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retributivo o misto:

Possibilità di pagare il riscatto in dieci anni senza interessi
Diritti e tutele per i giovani
Le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati
Aumento della aliquota contributiva al fine di garantire
una maggiore copertura pensionistica
 Aumento del 3% (dal 23,50% al 26,50%) per le
lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata
INPS: un punto all’anno a partire dal 1° gennaio 2008
Si prevede inoltre l’aumento dell’aliquota contributiva dal
1° gennaio 2008 di un punto percentuale per le
pensionate e i pensionati iscritti alla gestione separata e
per le lavoratrici e i lavoratori che oltre ad essere iscritti
alla gestione separata sono iscritti anche presso altre
gestioni pensionistiche: dal 16% al 17%
Donne
Donne
Si è evitato l’innalzamento obbligatorio dell’età
pensionabile di vecchiaia delle donne. Misura questa
presa in considerazione dal governo tra le varie ipotesi
per finanziare il superamento dello scalone
Da ricordare che le donne che percepiscono la pensione
di anzianità sono una percentuale minima: 6%
Sono inoltre previsti interventi al fine di incentivare
l’occupazione femminile attraverso il potenziamento e
l’ammodernamento del welfare (politiche di incentivi,
sgravi contributivi, potenziamento degli strumenti
previsti dall’articolo 9 della legge 53 del 2000,
rafforzamento dei servizi all’infanzia e agli anziani non
autosufficienti). Gli interventi saranno definiti con le
parti sociali
Interventi per le lavoratrici e i lavoratori
immigrati extracomunitari
Interventi per le lavoratrici e i lavoratori
immigrati extracomunitari
Il governo è impegnato:
 ad ampliare il ricorso a specifici
convenzionali con i paesi di provenienza
 a rivedere l’assetto dell’attuale normativa
regimi
Cumulo tra redditi da lavoro e pensione
Cumulo tra redditi da lavoro e pensione
Il governo è impegnato:
 a riesaminare gli effetti dell’attuale regime di
cumulo tra redditi da lavoro e pensione al fine di
incentivare la permanenza a lavoro e contrastare
le forme di lavoro sommerso ed irregolare delle
pensionate e dei pensionati
Applicazione di un contributo di solidarietà
per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali
Applicazione di un contributo di solidarietà
per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali
 Per le gestioni confluite nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti (ex Fondi speciali e INPDAI)
a causa della situazione economica e patrimoniale
deficitaria è previsto, a carico sia dei dipendenti
che dei pensionati, un contributo di solidarietà
 I criteri del contributo di solidarietà saranno
definiti dalla Commissione governo parti sociali
istituita in materia di lavori usuranti
 Il contributo non ha carattere permanente
Sospensione dell’indicizzazione sulle
pensioni superiori
ad 8 volte il minimo
Sospensione dell’indicizzazione sulle
pensioni superiori a 8 volte il minimo
Rientra tra gli interventi legati alla solidarietà e
redistribuzione del reddito la sospensione
dell’indicizzazione delle pensioni superiori a otto
volte il minimo (436,14 *8= 3.489,92 lordo
mensile). Misura prevista solo per il 2008
Pensionabilità delle retribuzioni
erogate a titolo di premio e sgravi
contributivi
Pensionabilità delle retribuzioni
erogate a titolo di premio e sgravi contributivi
Nel capitolo competitività è prevista - sulle
retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato
dalla
contrattazione
di
secondo
livello
l’emanazione di norme al fine di prevedere:
 la
pensionabilità
risultato;
dell’intera
retribuzione
di
 sgravi contributivi, per il triennũo 2008 – 2010,
per le lavoratrici e i lavoratori pari ai contributi
previdenziali a loro carico calcolati sul premio di
risultato ammesso all’agevolazione con conguaglio
immediato in busta paga
Le risorse per finanziare gli
interventi
Le risorse per finanziare gli
interventi
Gli interventi previsti dall’accordo sono finanziati:


Dall’extragettito legge 3 agosto 2007 n. 127 (legge
conversione del decreto legge 81/2007):
di

incremento delle pensioni basse: 900 milioni di euro
nel 2007; 1.233 milioni di euro nel 2008; 1.266
milioni di euro nel 2009 e 1.300 milioni di euro a
partire dal 2010.

totalizzazione e riscatto laurea: 267 milioni di euro
per l’anno 2008, 234 milioni di euro per l’anno
2009, 200 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010.
All’interno del sistema previdenziale:

modifica requisiti pensione di anzianità e lavori
usuranti: 10 miliardi di euro in 10 anni (2008-2017)

finestre di uscita 40 anni di contributi e
salvaguardie lavoratrici e lavoratori in mobilità e
autorizzati alla prosecuzione volontaria: 4 miliardi
di euro in 10 anni (2008 – 2017)
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