TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.G. 476/09 - PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA DA
Omissis
CONTRO
Omissis
G.E. Alessandro BRANCACCIO
CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
ALLEGATI DA1÷79
L’esperto
geom. Massimo Autuori
Relazione di Consulenza
3
Premessa
3
Attività preliminari e di accesso
4
Risposta al quesito n. 1
8
Risposta al quesito n. 2
8
Risposta al quesito n. 3
8
Risposta al quesito n. 4
9
CONFINI
9
DESCRIZIONE DEL CESPITE
9
PROCEDURE ESECUTIVE
13
Risposta al quesito n. 5
14
Risposta al quesito n. 6
15
Risposta al quesito n. 7
16
Risposta al quesito n. 8
19
Risposta al quesito n. 9
20
INDICE DEGLI FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI - F.26 P.LLA 61: 20
CAUSE IN CORSO:
21
Risposta al quesito n. 10
24
Risposta al quesito n. 11
25
Risposta al quesito n. 12
26
CRONOLOGIA DEI FATTI SALIENTI DELLA CAVA
26
REGOLARITÀ URBANISTICA
35
VALUTAZIONI TECNICO GIURIDICHE AL PROGETTO DI RECUPERO
AMBIENTALE ED AL SITO
36
TERRAPIENO 39
STRUMENTI URBANISTICI
40
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PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 44
CONDONABILITÀ
44
Risposta al quesito n. 13
45
Risposta al quesito n. 14
48
Risposta al quesito n. 15
50
Allegati:
50
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Geom. Massimo Autuori
Via U. Zanotti Bianco, 40 – 84133 – Salerno –
Tel. e fax 089 339488 – cell. 3478516018 – [email protected]
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Relazione di Consulenza
Premessa
Con decreto del 24.03.2011, il Pregiatissimo Dott. Alessandro Brancaccio,
Giudice dell’ Esecuzione della procedura R.G. 476/09 promossa dall’avv.
Omissis contro Omissis, nominava esperto il sottoscritto geom. Massimo
Autuori con studio in Salerno via U. Zanotti Bianco civ. 40, con invito al
giuramento dell’incarico per il giorno 21.04.2011.
L’incarico veniva conferito con la sottoscrizione del verbale di
conferimento in uno alle raccomandazioni generali per l’attività di
esperto per la stima di immobili.
Tanto premesso si relaziona quanto segue.
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Geom. Massimo Autuori
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Attività preliminari e di accesso
Preliminarmente alle operazioni di accesso, il sottoscritto CTU, si
apprestava ad estrarre copia del fascicolo della procedura per
prendere cognizione degli atti. In tal evenienza ritirava la relazione
notarile a cura della dott.ssa Maria Francesca Sanseverino, notaio in
Angri.
Con raccomandata AA.RR n.14457309050-9 del 28.04.2011 omissis quale
procedente e procuratore di se stesso nonché degli interventori omissis,
nonché n.14457055384-4 del 29.04.2011 all’esecutato omissis, avvisava le
parti dell’accesso a farsi sui luoghi peritali il 26.05.2011 (all. 3 e 4). Con
tale comunicazione omissis veniva altresì invitato a far pervenire le
proprie decisioni in merito al “tour virtuale degli immobili” di cui ai quesiti
ed alle raccomandazioni disposte dal G.E. ritenendolo, in mancanza,
dissenziente.
L’accesso ai luoghi seguiva come dal succitato avviso alla presenza del
Sig. omissis e del dott. omissis. In considerazione delle avverse condizioni
atmosferiche prendeva sommaria cognizione dei luoghi (cfr primo
verbale d’accesso - all. 2).
Il 04.05.2011 si recava invece presso la cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale adito per verificare l’eventuale sussistenza di
ulteriori procedure in capo a omissis ed estrarre copia della consulenza
relativa alla procedura 141/05 promossa, ancora una volta, dagli omissis
contro omissis.
In pari data, presso l’Agenzia del Territorio di Salerno, acquisiva l’estratto
di mappa Wegis F. 26, il corrispondente estratto della mappa in carta
forte e la visura della particella CT, F. 26, n. 61 (all. 5, 6 e 7).
Il 31.05.2011 si apprestava ad estrarre copia dal fascicolo della
procedura e dalle produzioni di parte.
Il 03.06.2011, a mezzo PEC, inoltrava all’Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale Campania, la richiesta di atti e documenti (all. 8).
L’ 08.06.2011 si portava presso la Regione Campania, Ufficio Cave del
Genio Civile, per una sommaria cognizione della pratica della cava di
cui trattasi.
Il 13.06.2011 effettuava un’ulteriore accesso ai luoghi come da
comunicazione a mezzo fax del 09.06.2011 omissis nonché ritualmente
depositata in cancelleria per l’esecutato omissis (all. 9 e 10). In tale
evenienza il sottoscritto CTU, unitamente al dott omissis (interventore),
prendeva cognizione dei luoghi ed acquisiva ampio reperto fotografico
(all. 1). L’accesso veniva formalizzato con il consueto verbale in seno al
quale il dott. omissis consegnava copia della sentenza 81/2011 emessa
dalla Corte d’Appello del Tribunale di Salerno (all. 2 – secondo verbale).
Allontanatosi dai luoghi si portava presso l’UTC del Comune di
Montecorvino Rovella.
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Con Pec del 20.06.2011, l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale
Campania, trasmetteva la missiva dell’Agenzia Provinciale di Salerno, la
quale ultima invitava il sottoscritto CTU al ritiro delle interrogazioni
effettuate in Anagrafe Tributaria circa la richiesta del 03.06.2011 (all. 11).
Il 22.06.2011, a mezzo Pec, richiedeva al Comune di Montecorvino
Rovella il certificato di destinazione urbanistica della particella oggetto
della procedura (all. 12).
Nel corso delle presente, ravvisata la necessità di acquisizione della CTU
collegiale relativa alla causa civile 1489/04 della Corte di Appello di
Salerno, l’ 08.07.2011 depositava formale istanza al G.E. che accoglieva
la domanda con provvedimento in pari data (agli atti della procedura).
Il 26.09.2011 richiedeva l’estratto dell’atto di matrimonio dell’esecutato
al Comune di Capaccio (fax all. 13) nonché all’Agenzia del Territorio di
Salerno i valori di mercato di terreni (Pec all. 14) ed all’ omissis le cause in
corso, lo stato delle stesse e le domande giudiziali di cui al quesito 9 (cfr
all. 15).
L’Agenzia del Territorio, con PEC del 29.09.2011, trasmetteva gli esiti di cui
all’istanza del 26.09.2011 succitata (all. 16).
Il 04.10.2011, recatosi presso gli Uffici Finanziari dell’Agenzia delle Entrate
in Salerno, ritirava l’elenco delle interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria
eseguite dall’Ufficio. In pari data si portava anche presso lo sportello
catastale dell’Ufficio di Pubblicità Immobiliare per ulteriori visure.
In ottemperanza alla richiesta del 26.09.2011, il Comune di Capaccio
provvedeva a trasmettere l’estratto dell’atto di matrimonio di cui al fax
del 06.10.2011 (all. 17).
Ulteriore acceso presso la Cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni Immobiliari
veniva effettuato il 06.10.2011 per estrarre copia del provvedimento del
G.E., dott.ssa Dezio, relativo alla estinzione della procedura 141/05
promossa ancora una volta nei confronti di omissis (all. 18).
Attese le risultanze dell’Agenzia delle Entrate di Salerno (consegna delle
Interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria) provvedeva a rinnovare la
richiesta di atti e documenti all’Agenzia delle Entrate di Eboli, Vallo della
Lucania, Catania e Roma1 a mezzo PEC delle rispettive Direzioni
Regionali (all. 19 - pec del 13.10.2011).
Il 21.10.2011 si recava presso l’UTC di Montecorvino Rovella per il ritiro del
certificato di destinazione urbanistica (all. 20), per estrarre documenti
pertinenti la cava di cui trattasi nonché presso il Comando della Polizia
Municipale allo stesso fine.
Il 24.10.2011, previo accordo telefonico, si portava presso l’Agenzia delle
Entrate di Eboli per interloquire con la dott.ssa omissis in merito alla
richiesta del sottoscritto CTU con PEC del 13.10.2011 (all.19). La stessa
riferiva di non poter adempiere per carenza di personale.
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Geom. Massimo Autuori
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Il 26.10.2011 depositava motivata istanza di proroga al G.E chiedendo
altresì alla cancelleria informazioni circa l’acquisizione della CTU della
causa civile 1489/04. Successivamente si portava direttamente presso la
cancelleria della Corte d’Appello per ragguagli.
Assecondando le richieste del cancelliere della Corte d’Appello, il
sottoscritto CTU estraeva copia del provvedimento del G.E. per
consegnarlo direttamente nelle mani del suddetto che provvedeva ad
avviare le necessarie autorizzazioni in merito.
Solo l’01.12.2011, portatosi presso la Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari, ritirava il faldone della Consulenza Collegiale richiesta.
Nel mentre la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate,
a mezzo Pec del 30.11.2011, trasmetteva la missiva dell’Ufficio Territoriale
di Eboli (all. 21).
In risposta a quest’ultima lo scrivente CTU controdeduceva con
ragguagli di cui alla pec del 05.12.2011 sollecitando ulteriormente
l’Agenzia agli adempimenti richiesti (all. 22). In pari data sollecitava
altresì l’Ufficio del Registro di Roma1 e Catania con Pec rispettivamente
alle Direzioni Regionali Lazio e Sicilia (all. 23 e 24).
Il 07.12.2011, estraeva copia della documentazione integrativa alla
produzione di parte procedente.
Di seguito, l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Campania,
trasmetteva allo scrivente la lettera di sollecito indirizzata alle Direzioni
Provinciali di Salerno (pec del 12.12.2011 – all. 25).
Il 15.12.2011 perveniva all’indirizzo Pec del sottoscritto CTU la risposta
dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio (all. 26).
Le risultanze della Direzione Provinciale di Catania venivano trasmesse a
mezzo fax del 15.12.2011 (all. 27) ed il 27.12.2011 quella dell’Agenzia
delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno ed allegata lettera
dell’Ufficio Territoriale di Eboli e Vallo della Lucania (all. 28).
Ancora a mezzo Pec del 27.12.2011 l’Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Salerno provvedeva a trasmettere nuovamente le
risultanze dell’ Ufficio Territoriali di Eboli ma con allegato atto di
costituzione d’ipoteca (all. 29).
Il 24.01.2011, il sottoscritto CTU richiedeva ulteriore proroga.
Il 25.01.2012 si portava presso la Guardia di Finanza Comando 1a
Compagnia di Salerno, onde acquisire notizie in merito al sequestro
preventivo operato dal precitato Comando.
In prosieguo di indagini si portava anche presso i Carabinieri del N.O.E. di
Salerno nonché presso il Tribunale di Salerno Sezione Penale.
Acquisite utili informazioni il 30.01.2012 si recava presso il Tribunale di
Montecorvino Rovella per prendere cognizione del procedimento
penale a carico di omissis imputati del reato di discarica abusiva.
L’acceso è risultato vano essendo il cancelliere della sezione penale
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impegnato in aula di udienze. Così si portava presso la Stazione dei
Carabinieri di Montecorvino Rovella ed ancora una volta presso il
Comando di Polizia Municipale per visionare, previo appuntamento
telefonico, fascicoli riguardanti la cava de quo, estraendo, altresì,
documenti all’uopo (all. 73).
Il giorno seguente (31.01.2012), ravvisata la disponibilità del cancelliere,
estraeva documentazione del fascicolo penale 6063/2006 relativo al
procedimento contro omissis (all. 72).
Ulteriore accesso è stato effettuato presso la Provincia di Salerno Settore
Ambiente, presso la Regione Campania Tutela Ambientale nonché il
10.02.2012 presso l’ARPAC.
Il 14.02.2012 presso l’Ufficio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria
dei registri Immobiliari) estraeva le visure (per soggetto e per immobile) di
cui al quesito 11 (all. 30÷43).
Il 18.04.2012, presso l’Ufficio del Genio Civile Settore Cave della Regione
Campania estraeva documenti pertinenti l’istruttoria della cava ed
acquisiva il progetto di ricomposizione ambientale per copie all’uopo
(all. 59).
Presso la Cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni Immobiliari, in data 27.04.12
estraeva ulteriori copie delle produzioni delle parti nonché, presso
l’eliografia omissis, fotocopie degli allegati della CTU collegiale della
causa civile 1489/04, del progetto di ricomposizione ambientale e la
stampa delle foto allegate alla presente.
In ordine al contratto di fitto del 28.02.2000 posto in essere tra omissis e la
omissis per il cespite oggetto della procedura, in data 23.04.2012, si
portava presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Eboli per
verifiche circa la registrazione del contratto.
In pari data si recava anche presso il Comune di Montecorvino Rovella
per ricercare eventuali ulteriori atti pertinenti la cava in parola con
particolare riferimento alla ditta omissis giacché da tempo non
rinvenibile il relativo fascicolo.
Ulteriore accesso veniva effettuato in data 26.04.2012 presso l’Agenzia
delle Entrate di Eboli per interloquire direttamente con la Direttrice
dott.ssa omissis sempre per le verifiche al precitato contratto di
locazione. Seguiva pertanto la richiesta del sottoscritto CTU a mezzo email in pari data e la mail del 30.04.2012 di risposta della dott.ssa omissis
con allegato contratto di locazione (cfr all. 53).
Il 06.05.2012 con PEC al Responsabile del Procedimento del Comune di
Montecorvino Rovella, lo invitata a comunicare il ritrovamento degli atti
pertinenti la omissis nonché della omissis per gli opportuni accertamenti
ai fini di CTU (cfr all. 76). Al riguardo si precisa che gli atti pertinenti la
omissis in allegato, sono stati acquisiti prevalentemente dalla CTU
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collegiale relativa alla causa civile 1489/04 della Corte di Appello di
Salerno.
La presente veniva trasmessa in data 07.05.2012 omissis (procedente)
nonché a omissis (esecutato) con mezzo di cui si allega la trasmissione
agli allegati alla presente.
Risposte ai quesiti
Risposta al quesito n. 1
Se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la detta
documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. è necessaria e però manca
in atti o è inidonea, riferisca l’esperto di tale assenza o inidoneità e
restituisca gli atti senz’altra attività, ma dopo il termine da lui fissato per
la prosecuzione delle operazioni.
Si veda risposta al quesito n. 2.
Risposta al quesito n. 2
Se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la detta
documentazione è completa ed idonea, proceda secondo i quesiti da
4 a 12.
Agli atti della procedura si riscontra la relazione notarile del 05.10.2010 a
sigillo della dott.ssa Maria Francesca Sanseverino, notaio in Angri.
La citata relazione si ritiene idonea ai sensi dell’ex art. 567 cpc.
In essa non risulta però contemplata la domanda giudiziale del 15.10.94
presso il Tribunale di Salerno trascritta l’11.12.2007 nn. 59946/37974 contro
omissis ed a favore di omissis (cfr all. 33).
Risposta al quesito n. 3
Se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la detta
documentazione è necessaria e, tuttavia, manca o è inidonea, sia in
beni per i quali la detta documentazione è completa ed inidonea,
proceda l’esperto a redigere, in via preliminare, una descrizione
riassuntiva dei beni per i quali la detta documentazione è mancante e/o
inidonea (descrizione da accludere, a guisa di introduzione, alla
relazione in risposta agli altri quesiti) e proceda, limitatamente agli altri
beni, secondo i quesiti postigli da 4 a 12.
Si veda risposta al quesito n. 2.
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Commento [MA1]: art 567. Istanza di
vendita.
[1] Decorso il termine di cui all'articolo
501, il creditore pignorante e ognuno dei
creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere la vendita
dell'immobile pignorato.
[2] Il creditore che richiede la vendita
deve provvedere, entro centoventi giorni
dal deposito del ricorso, ad allegare allo
stesso l'estratto del catasto, nonché i
certificati delle iscrizioni e trascrizioni
relative all'immobile pignorato effettuate
nei venti anni anteriori alla trascrizione
del pignoramento; tale documentazione
può essere sostituita da un certificato
notarile attestante le risultanze delle
visure catastali e dei registri immobiliari.
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Risposta al quesito n. 4
Identifichi con precisi dati catastali e confini e descriva
dettagliatamente l'immobile pignorato, verificando la corrispondenza
con i dati riportati nell'atto di pignoramento e l'eventuale sussistenza di
altre procedure esecutive gravanti sul medesimo; in tal caso, sospenda
le operazioni peritali, relazionando al G.E.
L’immobile di cui trattasi è identificato al Catasto Terreni con i seguenti
dati del Comune di Montecorvino Rovella:
Fg.
P.lla
Qualità Classe Superficie
R.D
R.A
26
61
Sem.
5
5.65.22
116,76 277,32
Si conferma la corrispondenza dei dati catastali con l’atto di
pignoramento.
CONFINI
A partire da nord e procedendo in senso orario, confina con le seguenti
particelle e ditte catastali:
Fg.
P.lla
Ditta catastale
26
11
omissis
26
307
omissis
26
306
omissis
26
512
omissis
26
132, 62
omissis
26
519-521
omissis
26
356-355-296 omissis
26
300
omissis
26
55-303
omissis
26
301
omissis
Tra gli altri confina con proprietà omissis a S-O, con stradone
interpoderale a N-E oltre il quale vi è la proprietà di omissis ed altra di
omissis
DESCRIZIONE DEL CESPITE
Trattasi di una cava dismessa alla località Serroni, in agro di
Montecorvino Rovella, posta a monte e pertanto a nord della Strada
Provinciale 136 Serroni Alto che collega la località Macchia di
Montecorvino Rovella a Battipaglia.
Da altro lato la zona è posta a circa 1,5 km a nord dello svincolo
autostradale di Battipaglia, immersa fra le colline dei capoluoghi di
Montecorvino Rovella, Motecorvino Pugliano, Bellizzi, Battipaglia e
Olevano sul Tusciano.
Percorrendo la citata provinciale dalla località Macchia in direzione
Battipaglia, dopo circa 1,5 km, alla località Serroni, trovasi a sinistra, e
pertanto a monte, la traversa che conduce all’ex sito di cava.
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Dall’imbocco della traversa la strada è prevalentemente asfaltata fino
alla omissis poco distante (circa 150 m). Qui lo stradone si biforca (foto 1)
per condurre verso destra all’ omissis, e verso sinistra, assumendo
andamento rettilineo-acclive con curva terminale a destra, alla zona
collinare a nord dove è posto il sito oggetto d’indagine (foto 2÷6).
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Al termine della curva lo stradone devia leggermente a sinistra verso i
fondi rustici di proprietà aliena, mentre a destra, dopo circa 20 m,
conduce all’ex cava ove, al suo ingresso, è posta una sbarra in ferro a
due sbracci, per proseguire poi verso l’azienda zootecnica di proprietà
dell’esecutato omissis (foto 7).
Il tratto dello stradone che conduce alla cava, oltre la omissis, è
prevalentemente a fondo misto stabilizzato compattato. Il tratto
centrale presenta segni di una vecchia pavimentazione bituminosa e
buche che ne rendono difficile la percorribilità con autoveicoli ordinari.
Il bene si estende tra i 400 ed i 700 m a N-E della via Provinciale tra due
dorsali collinari con andamento NE-SO (quella ovest) e SE- NO (quella
est).
Copre la vasta superficie di oltre 56.000 mq geomorfologicamente
distinta in due ampie zone poste l’una a valle, in posizione sub
occidentale a quota 127 m s.l.m. circa (foto 11÷16), e l’altra a nord,
dove trovasi il piazzale di cava a quota 150 m s.l.m. circa (foto 8÷11).
Quest’ultima si staglia dal predetto sito con costoni pressoché verticali
derivati dall’attività di cava (foto 15).
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L’orografia accidentale della zona a monte è stata fortemente
caratterizzata dall’attività di estrazione. In tal luogo è stato insediato il
piazzale di cava dove sono ancora rinvenibili i resti della demolizione dei
manufatti all’uopo costruiti (w.c., ecc.).
La nutrita presenza di brecciame sulla superficie del piazzale di cava è
chiara testimonianza dell’attività perpetrata.
La zona a valle (zona sub occidentale), già interessata in passato
dall’attività cavatoria e di discarica, si presenta, invece, come un’
ampio campo agricolo costituito da tre terrazzamenti degradanti dalla
collina a S-E verso lo stradone interpoderale a N-O, prevalentemente
destinato a colture foraggere (foto 12÷16). L'area è accessibile dallo
stradone interpoderale, lì dove si stagliano i costoni che delimitano la
zona a monte del piazzale di cava (foto 14).
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L’area termina a valle (a S-O) con un terrapieno di altezze variabili dai 2
ai 5 metri oggetto di causa civile (foto 17).
PROCEDURE ESECUTIVE
Dalle attività condotte presso la cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni
Immobiliari risultano promosse le procedure 2/91, 285/96 e 141/2005,
contro omissis.
La procedura 285/96 è stata riunita alla procedura 2/91 estinta,
quest’ultima, per conversione del pignoramento con decreto 12.12.2000
e relativa cancellazione del pignoramento a decorrere dal 22.12.2000
(cfr registro ruolo esecuzioni). Si legge dalla sentenza 2113/09 (agli atti
della procedura) che, a seguito della revoca dell’ordinanza di
conversione del pignoramento, per motivi sopravvenuti alla detta
ordinanza, veniva disposta nuova somma a titolo di conversione e
successivamente estinta la procedura.
Avverso tale ultima ordinanza omissis promuoveva ricorso trattato con
sentenza 1557/03 del 23.01.2003 dichiarativa della illegittimità del citato
provvedimento.
Null’altro si rileva agli atti della procedura in riferimento al predetto
ricorso.
La procedura 141/2005 è stata estinta invece con provvedimento in
data 23.09.2009 del Giudice dell’Esecuzione O.T. Dezio per
“sopravvenuta caducazione del titolo” posto alla base del
pignoramento (all. 18). Contro il provvedimento, omissis depositava
reclamo ex art 630 c.p.c. discusso all’udienza camerale del 19.01.2010 di
cui alla sentenza 152/2010 del 26.01.2010 pubblicata il 27.01.2010 del
Tribunale di Salerno Terza Sezione Civile la quale dichiarava inammissibile
il reclamo principale e quello incidentale.
Null’altro si rileva agli atti della procedura.
Secondo quanto verbalmente riferito dall’ omissis, avverso la succitata
sentenza, omissis ricorreva presso la Corte del Tribunale di Salerno con
appello depositato il 19.02.2010 ancora pendente.
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Tribunale di Salerno – Ufficio Esecuzioni Immobiliari - CTU R.G 476/09 - omissis / omissis.
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Risposta al quesito n. 5
Precisi la provenienza del bene al debitore esecutato e se questi risulti
essere l'unico proprietario, producendo anche l'atto in virtù del quale ha
acquisito la proprietà; segnali, altresì, eventuali
acquisti mortis causa non trascritti.
All’esecutato omissis l’immobile è pervenuto dal sig. omissis in virtù di atto
di compravendita a stipula del notaio Giuseppe Gargano n. 54890 del
25.11.1974, registrato a Salerno il 10.12.1974, trascritto alla Conservatoria
di Registri Immobiliari di Salerno il 23.12.1974 ai nn. 26676/10008 (all. 44).
L’immobile è stato promesso in vendita alla omissis con scrittura privata
per la quale pende causa civile presso il Tribunale di Eboli
(documentazione agli atti della procedura).
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Risposta al quesito n. 6
Valuti la possibilità di una divisione dei beni in caso di comproprietà e,
ove sussistano i presupposti, predisponga un progetto di divisione in
natura dei medesimi, con la specifica indicazione dei comproprietari e
delle loro generalità, la formazione delle singole masse e la
determinazione degli ipotetici conguagli in denaro.
L’esecutato omissis è proprietario pieno ed esclusivo.
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Risposta al quesito n. 7
Dica dello stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da
terzi, del titolo in base al quale è occupato e della consistenza del
nucleo familiare dell'occupante, con particolare riferimento alla
esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento, di
cui dovrà specificare la data di scadenza della durata, la data di
scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo
stato della causa eventualmente in corso per il rilascio, e di diritti reali
(quali usufrutto, uso, abitazione, servitù, etc.) che delimitino la piena
fruibilità del cespite, indicando, anche per questi ultimi, l'eventuale
anteriorità alla trascrizione del pignoramento.
Attesi i primi riscontri sulla registrazione di contratti al nome di omissis,
come risultante dalle interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria effettuate
dall’Agenzia delle Entrate di Salerno, il sottoscritto CTU inoltrava le
richieste per l’acquisizione, tra l’atro, dei contratti posti in essere da
omissis per l’immobile pignorato.
Le richieste venivano indirizzate alle Direzioni Provinciali di Eboli, Vallo
Della Lucania, Catania e Roma 1 a mezzo delle rispettive PEC delle
Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate della Campania, Sicilia e
Lazio in data 13.10.2011 (all. 19).
Di contro, una prima PEC dell’Agenzia delle Entrate di Eboli sollevava
dubbi circa l’autorizzazione concessa dal G.E. a richiedere la precitata
documentazione (all. 21). Al riguardo il sottoscritto CTU, con nota
trasmessa con PEC del 05.12.2011, ragguagliava l’Amministrazione
sollecitando altresì il rilascio della documentazione (all. 22). Il sollecito
veniva inoltrato in pari data anche alle Agenzie delle Entrate di Catania
e Roma 1 sempre a mezzo delle rispettive Direzioni Regionali (all. 23 e
24).
Nel mentre l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Campania, con
PEC del 12.12.2011, informava il sottoscritto CTU del sollecito rivolto alle
Agenzie Provinciale in ordine al rilascio della documentazione (all. 25).
Il 15.12.2011 le Direzioni Regionali Lazio e Sicilia comunicavano i gli esiti di
cui alla richiesta del 30.11.2011. Nulla al riguardo dell’immobile pignorato
(all. 26 e 27).
Alle PEC del 27.12.2011 l’Ufficio Territoriale di Eboli trasmetteva due
identiche risposte unitamente alle quali allegava, alla prima, due atti
non pertinenti l’immobile pignorato e, alla seconda, l’atto di costituzione
di ipoteca tra omissis e la omissis., registrato il 31.08.2009, relativo
all’immobile di cui trattasi (all. 28 e 29).
L’Ufficio Provinciale di Vallo della Lucania comunicava che l’atto
Registrato presso il proprio Ufficio il 28.12.2007 non ineriva l’immobile
oggetto della richiesta (all. 28).
In merito il sottoscritto CTU ha invece rilevato quanto segue.
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Il cespite oggetto di consulenza è stato concesso in fitto da omissis ad
omissis affinché quest’ultimo estraesse terreno breccioso da reintegrare
con terreno coltivabile dotato di humus.
Il contratto registrato ad Eboli l’8.11.1984 al n. 1374 - serie 3a, è stato
stipulato in data 03.11.1984 (all. 45 – estratto dalla CTU collegiale della
causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
Dalla data della stipula, ai sensi dell’art. 7 del contratto, decorreva il
termine di dodici mesi concesso all’ omissis per l’ultimazione dei lavori,
da considerarsi essenziale al fine dell’automatica risoluzione del
contratto.
Con scrittura privata del 03.05.99, omissis, unitamente alla vendita
dell’impianto di lavaggio e selezionamento inerti, rinunciava
espressamente al contratto di fitto dei terreni in favore della omissis (all.
52 – estratto dalla CTU collegiale della causa civile 1489/04 Corte di
Appello di Salerno).
Con tale atto omissis si impegnava a perfezionare il contratto di fitto con
il proprietario omissis.
Il contratto tra omissis e la omissis in atti rappresentata da omissis quale
legale rappresentante, veniva perfezionato con scrittura privata del
28.02.2000 registrata all’Ufficio del Registro di Eboli al n. 966 del
15.03.2000 (all. 53). Si legge dal contratto che l’oggetto del fitto
riguardava i terreni del piazzale di cava pari a mq 11.000, quale quota
parte della maggiore consistenza della particella 61.
Quanto alla durata si riporta l’art 2 del contratto.
La durata del presente contratto viene stabilita in anni cinque, o
comunque fino a quanto non sarà realizzato dalla omissis il nuovo
impianto di trattamento inerti da istallare sugli altri terreni concessi in fitto,
comunque con possibilità d’ulteriore proroga eventualmente da
convenirsi fra le parti.
Dalla documentazione in seno al fascicolo del riesame del processo
penale n. 6063/86 R.G.N.R. del Tribunale di Montecorvino Rovella contro
omissis, si riscontra la lettera del 28.12.2004 con la quale omissis
comunicava alla omissis che il contratto di fitto dei terreni in agro di
Montecorvino Rovella, F. 26, p.lla 61 (oggetto di pignoramento), doveva
intendersi disdetto a far data dal 28.02.2005 intimando, altresì, la
demolizione o lo spostamento dell’impianto e la consegna del fondo (cfr
all. 53). Anche dal verbale di sequestro preventivo del 17.07.2006, della
Guardia di Finanza, alla pagina 2, paragrafo 4, si rileva la dichiarazione
di omissis, figlio dell’esecutato omissis, in ordine al mancato rinnovo del
contratto in parola. Il verbale veniva sottoscritto anche da omissis quale
legale rappresentante della omissis (cfr all. 71).
Si riscontra anche che omissis, già uscito di scena dalla gestione della
cava con la vendita dell’impianto di lavaggio e selezionamento inerti in
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uno alla rinuncia al contratto di fitto dei terreni in favore della omissis (cfr
all. 52 - scrittura privata del 03.05.99), con contratto del 21.01.2008
registrato ad Eboli il 24.01.2008 n. 347 serie 3, cedeva i diritti derivanti
dallo sfruttamento della cava in argomento alla ditta omissis (cfr all. 74).
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Risposta al quesito n. 8
Indichi il regime patrimoniale del debitore, se coniugato, a tal uopo
producendo l'estratto dell'atto di matrimonio ed evidenziando la
sussistenza di eventuali convenzioni patrimoniali riportate a margine
dello stesso e la data della relativa annotazione.
L’estratto dell’atto di matrimonio n. 601 del 06.10.2011 rilasciato dal
Comune di Capaccio, attesta che il giorno omissis, omissis e omissis
hanno contratto matrimonio. Nessuna annotazione a margine
dell’estratto (all. 17).
Consegue, pertanto, che l’esecutato omissis è in regime di comunione
legale dei beni.
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Risposta al quesito n. 9
Riferisca dell'esistenza di formalità, vincoli od oneri, anche di natura
condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico
dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti
sull'attitudine edificatoria dello stesso o quelli connessi con il suo
carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili. Indichi,
in particolare, l'importo annuo delle spese fisse di gestione o
manutenzione (es. spese condominiali ordinarie); le eventuali spese
straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute; le eventuali spese
condominiali scadute e non pagate negli ultimi due anni anteriori alla
data della perizia; le eventuali cause in corso; le domande giudiziali
(precisando se le cause con le stesse introdotte siano ancora in corso ed
in che stato), le convenzioni matrimoniali e i provvedimenti di
assegnazione della casa coniugale trascritti contro il debitore e, quanto
a questi ultimi, anche solo emessi prima del pignoramento nonché le
eventuali obbligazioni propter rem).
INDICE DEGLI FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI - F.26 P.LLA 61:
Dalla certificazione notarile agli atti della procedura a cura del notaio
Maria Francesca Sanseverino, si riscontrano per la particella 61 del F. 26
del Comune di Montecorvino Rovella, oggetto della presente
consulenza, le seguenti formalità alla data del 05/10/2010 (data della
certificazione) e nel rispetto del ventennio trascorso:
Trascrizione del 18.05.2010 n. 20766/15097 Domanda Giudiziale esecuzione in forma specifica - a favore della omissis;
Trascrizione del 05.10.2009 n. 45355/36458 Pignoramento € 5.254,88 a
favore di omissis.
Iscrizione del 31.08.2009 n. 40079/4714 - Ipoteca volontaria € 50.000,00 –
Concessione a garanzia di cambiali a favore di omissis;
Iscrizione n. 57643/9827 del 07.12.2004 - Ipoteca Giudiziale per €
30.000,00 a favore di omissis;
Trascrizione n. 22065/17981 del 18.09.1996- Domanda Giudiziale accertamento di diritti reali, a favore di omissis.
Trascrizione n. 10878/8662 del 09.05.1996 Pignoramento £ 13.953.960 a
favore di omissis;
Trascrizione n. 4722/4194 del 01.02.1991 Pignoramento £ 53.869.663 a
favore della omissis.
In forza delle ispezioni ipotecarie eseguite in data 14.02.2012 presso
l’Ufficio di Pubblicità Immobiliare di Salerno (ex Conservatoria dei registri
Immobiliari) si riportano le seguenti ulteriori formalità. Le prime tre
successive alla data della certificazione notarile e la quarta pertinente il
periodo del ventennio contemplato nella precitata certificazione.
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Iscrizione del 09.02.2011 n. 5227/699 Ipoteca giudiziale per € 41.996,40 a
seguito di Sentenza di condanna - a favore di omissis (all. 38 - l’iscrizione
riguarda numerosi cespiti tra cui la particella 61 del F. 26);
Iscrizione del 09.02.2011 n. 5227/700 Ipoteca giudiziale per € 40.000,00 di
capitale derivante da sentenza di condanna a favore di omissis (all. 39 l’iscrizione riguarda numerosi cespiti tra cui la particella 61 del F. 26);
Iscrizione del 09.02.2011 n. 5227/701 Ipoteca giudiziale per € 120.000,00
derivante da sentenza di condanna a favore di omissis (all. 40 l’iscrizione riguarda numerosi cespiti tra cui la particella 61 del F. 26);
Trascrizione dell’ 11.12.2007 n. 59946/37974 – Domanda Giudiziale –
Violazione di distanza legale - a favore di omissis (all. 34).
CAUSE IN CORSO:
Con fax del 26.09.2011 il sottoscritto CTU, in riferimento al presente
quesito, invitava l’ omissis a comunicare le cause in corso, lo stato delle
stesse e le domande giudiziali eventualmente proposte (cfr all. 15). Dalla
documentazione rilevabile agli atti della procedura, nonché prodotta
dall’ omissis con nota di deposito 27.10.2011 ed altresì reperita presso il
Tribunale di Salerno Sezione distaccata di Montecorvino Rovella,
risultano connesse all’immobile oggetto della procedura le seguenti
cause:
CAUSA omissis / omissis
(ARRETRAMENTO TERRAPIENO ED ATTIVITÀ DI CAVA - RISARCIMENTO
DANNI).
Con atto di citazione del 15.10.94, omissis, quali proprietari dei terreni a
destinazione agricola ed annesso fabbricato rurale, confinanti, tra l’altro,
con la particella 61 adibita all’attività di cava, convenivano in giudizio
omissis, il primo quale proprietario del terreno ed il secondo quale
esercente l’attività estrattiva, per sentirli condannare all’arretramento
del terrapieno alla distanza legale dal confine di detti attori omissis, oltre
al risarcimento dei danni derivati alla salute ed all’ambiente per l’attività
estrattiva perpetrata. La domanda veniva trascritta l’11.12.2007 al n.
59946/37974 (cfr all. 34).
Con sentenza 3056 del 16.11.2004 il G.O.A. del Tribunale di Salerno
rigettava la richiesta attorea con condanna, in solido agli attori, delle
spese di giudizio.
La sentenza appellata dagli attori veniva parzialmente riformata dalla
sentenza 81/2011 del 16.11.2010 (agli atti della procedura) avverso la
quale omissis, con atto notificato in data 21.06.2011, ha proposto ricorso
per cassazione, al quale ha fatto seguito controricorso e ricorso
incidentale degli omissis.
CAUSA omissis / omissis
(INDEBITO USO INDUSTRIALE DELLO STRADONE).
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Con causa iscritta al ruolo n.1837 del 18.07.96, omissis conveniva in
giudizio omissis per vedersi dichiarare, tra l’altro, la “negatoria servitutis”
ed azione 2043 c.c. al ripristino dello stato dei luoghi per l’indebito uso
industriale dello stradone di fatto utilizzato al fine dell’illecito sfruttamento
della cava di cui trattasi. Alla causa seguiva la trascrizione n.
22065/17981 del 18.09.1996 della domanda giudiziale (cfr certificazione
ipotecaria della proc. esecutiva 121/05 allegata in copia alle produzioni
della procedura in atto). La causa veniva trattata con sentenza 1230/04
con la quale veniva declarato l’illegittimo uso industriale dello stradone
ed il risarcimento dei danni pari a £ 13.000.000 in favore dell’attore
omissis oltre alle spese legali in favore dell’ omissis, antistatario.
Al gravame ricorreva in appello omissis con causa iscritta al n. 699/2005,
trattata con sentenza 995/08 che, in riforma parziale della sentenza di
primo grado, accogliendo il terzo motivo del gravame circa la
determinazione del danno cagionato in seguito all’uso industriale dello
stradone, rigettava la domanda risarcitoria avanzata dallo omissis
Null’altro agli atti della procedura.
Il procedente omissis contattato telefonicamente riferiva che avverso la
sentenza n. 995/08 della Corte di Appello di Salerno il 29.15.2008 n. 29815
veniva promosso ricorso per cassazione.
CAUSA omissis / omissis
(ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DI CONTRATTO PRELIMINARE DI
VENDITA).
Con scrittura privata del 19.08.2009, omissis prometteva di vendere alla
omissis., che si impegnava ad acquistare per sé o per persona da
nominare, l’appezzamento di terreno censito in catasto al comune di
Montecorvino Rovella, Foglio 26, particella 61 ha 5.65.22 per il prezzo
totale di € 200.000 previo acconto di € 50.000 alla sottoscrizione del
contratto.
Che al prefissato 31.12.2009, quale termine essenziale per la stipula, non
adempiendo il omissis agli obblighi contrattuali, veniva tratto in giudizio
dalla omissis per le finalità di cui sopra. Nella causa R.G. 2286/2010 presso
il Tribunale di Salerno sezione distaccata di Eboli sono intervenuti, con
comparsa di intervento volontario, omissis (agli atti della procedura).
La causa è stata rinviata al 13.03.2014 per la precisazione delle
conclusioni. La domanda giudiziale (esecuzione in forma specifica - a
favore della omissis )è stata trascritta il 18.05.2010 al n. 20766/15097 (cfr
all. 37).
PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DI omissis
(IMPUTATI DEL REATO DI DISCARICA ABUSIVA).
A seguito del verbale di sequestro preventivo emesso dalla Guardia di
Finanza nell’anno 2006 (all. 71), omissis, quest’ultimo quale legale
rappresentante della omissis, affittuaria dell’impianto di trattamento
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inerti, sono stati sottoposti al processo penale n. 317/2006 R.T.L.R. –
6063/2006 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Salerno Sezione
distaccata di Montecorvino Rovella, per i reati di cui all’art. 110 c.p.
(Concorso di più persone nel medesimo reato) e art. 256, comma 3,
D.Lvo 152/2006 (realizzazione o gestione di discarica non autorizzata - all.
72).
La causa è in fase dibattimentale (cfr all. 72/e).
Dal verbale di udienza del 12.01.2012 il GOT, dott. omissis, dava atto che
trattasi di reati di competenza del Giudice Ordinario rinviando la causa
all’udienza del 03.05.2012 (all. 72/e).
Quanto alle formalità gravanti sul cespite che resteranno a carico
dell’acquirente, atteso il preponderante aspetto giuridico per le cause in
corso nonché dei ricorsi avverso l’estinzione delle procedure di cui al
quesito 4 (si veda capitolo procedure esecutive) rimette all’Onorevole
Giudice dell’Esecuzione le decisioni più opportune al caso di specie.
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Risposta al quesito n. 10
Riferisca dell'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura
condominiale, gravanti sul bene, che saranno cancellati o che
comunque risulteranno non opponibili all'acquirente (come iscrizioni
ipotecarie, trascrizioni di pignoramenti, trascrizioni di sequestri
conservativi, etc.), indicando in particolare i creditori iscritti (cioè i
creditori muniti di ipoteca o privilegi immobiliari) e i costi per le relative
cancellazioni.
Si rimanda al quesito n.9
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Risposta al quesito n. 11
Acquisisca e depositi aggiornate visure catastali ed ipotecarie per
immobile e per soggetto (a favore e contro), queste ultime in forma
sintetica ed integrale, riferite almeno al ventennio antecedente la data
di conferimento dell'incarico, segnalando eventuali discrasie tra le
risultanze delle stesse all'esito di accurato controllo incrociato.
Per le finalità del quesito il sottoscritto estraeva le visure ipocatastali
all’uopo (all. 5÷7).
In particolare, presso l’Ufficio dell’Agenzia del Territorio, reperiva la
mappa catastale meccanizzata (wegis), quella cartacea e la visura
storica meccanizzata il tutto pertinente la particella 61, F. 26, comune di
Montecorvino Rovella del Catasto Terreni (all. 5÷7).
All’Ufficio Servizi di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) le visure sono state condotte per il periodo meccanizzato
(dal 13.11.90 al 13.02.2012) con riferimento agli identificativi catastali del
cespite (F.26, p.lla 61 – all. 43) nonché al soggetto omissis (dal 02.11.79 al
13.02.2012 - all. 41 e 42).
All’esito di controllo risulta che la ditta catastale della particella 61 non
concorda con il titolo di proprietà. Ed invero, mentre omissis risulta pieno
proprietario del cespite in parola per atto notaio Giuseppe Gargano rep.
54890 del 25.11.74, regolarmente registrato e trascritto, la ditta catastale
contempla, oltre che omissis quale proprietario, anche tale omissis quale
usufruttuaria parziale.
Ritiene codesto CTU che la citata omissis sia in effetti omissis, genitrice di
omissis (alienante del cespite al omissis), come altresì risulta dalla ditta
intermedia della visura catastale (cfr situazione degli intestati relativa ad
atto del 14.09.74 - pagina due della visura all. 7) e che tale soggetto
risulti ancora agli atti catastali per ineseguita voltura di riunione
d’usufrutto. A conferma della suddetta tesi è l’atto divisionale per notar
Giuseppe Gargano n. 54372 del 14.09.1974 (titolo di provenienza del
succitato omissis) col quale il donante omissis, padre di tale omissis,
donava ai propri figli con l’usufrutto uxorio di omissis.
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Geom. Massimo Autuori
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Tribunale di Salerno – Ufficio Esecuzioni Immobiliari - CTU R.G 476/09 - omissis / omissis.
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Risposta al quesito n. 12
Riferisca della verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene
nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso; in
particolare indichi la destinazione urbanistica del terreno risultante dal
certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del T.U. di cui al
D.P.R. 6.6.01 n. 380, nonché le notizie di cui all'art. 46 di detto T.U. e di cui
all'art. 40 della L. 28.2.85 n. 47, e succ. mod.; in caso di insufficienza di tali
notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, comma 1, del
citato T.U., ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della citata L. 47/85, faccia
di tanto l'esperto menzione nel riepilogo, con avvertenza che
l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle
disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato T.U. e di cui all'art. 40,
comma 6, della citata L. 47/85; quantifichi, poi, le eventuali spese di
sanatoria e di condono.
La cava di cui trattasi è stata interessata da lunghe e travagliate
vicissitudini che hanno portato a processi civili, amministrativi, penali,
esposti (ripetuti e reiterati), sequestri, dissequestri, interventi della Polizia
Municipale, dell’UTC, della locale Stazione dei Carabinieri, del Nucleo
Operativo Ecologico dei Carabinieri (NOE), della Guardia di Finanza,
dell’ASL, della Regione Campania, della Provincia, dell’ARPAC, nonché
delle associazioni ambientaliste WWF e “CRONOS 91”; vicende che
hanno finito per travolgere anche l’amministrazione comunale di
Montecorvino Rovella con persone definitivamente condannate per
falsa attestazione.
CRONOLOGIA DEI FATTI SALIENTI DELLA CAVA
La questione della cava de quo parte dalle vicende della cava omissis
allorquando omissis, con scrittura privata del 20.04.71 registrata all’Ufficio
del Registro di Salerno il 07.05.71 al n. 6122, concedeva in fitto a omissis,
per la durata di tre anni, la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia,
di vecchia apertura, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.
La cava insisteva, tra l’altro, sulla particella 128 (nella mappa catastale
wegis all. 5 ora 354, 355, 356, 357 ecc. - proprietà omissis), posta a S-O ed
a confine con la particella 61 oggetto della presente.
L’attività estrattiva veniva eseguita dal omissis, che unitamente a omissis,
coinvolti nella gestione della cava, sconfinarono nella particella 61 già
acquistata da omissis con rogito notarile del 1974, dal succitato omissis
(all. 44).
Alla scadenza del contratto di locazione, omissis instaurava un
contenzioso nei confronti di omissis, nonché omissis; contenzioso che
portava, tra l’altro, alla nomina del geom. omissis quale custode
giudiziario della cava. Custodia, ancora operante alla data del 19.12.84,
come si evince dalla relazione del suddetto Custode (all. 8 della CTU
collegiale causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
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Nel mentre omissis (proprietario della p.lla 61), con causa civile iscritta al
ruolo n. 84 dell’anno 1977 della ex Pretura di Montecorvino Rovella,
citava in giudizio omissis e fratelli omissis, per vederli condannare, sotto
comminatoria di esecuzione forzata, alla reintegrazione del possesso
della superficie di mq 4.780 della particella 61, a partire dal confine della
particella 128, per lo spoglio perpetrato illegittimamente dall’attività di
cava di questi ultimi, a suo danno.
Con comunicazione del 10.10.83 alla Regione Campania Servizio
Industria ed Artigianato – Settore Cave, omissis, “titolatosi” direttore della
concessione per la coltivazione della cava riportata in catasto al
Comune di Montecorvino Rovella F. 26, p.lla 61, informava che la
gestione della cava era passata ad omissis (all. 6 della CTU collegiale
causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
Ed effettivamente, con scrittura privata del 03.11.84 registrata ad Eboli
l’08.11.84 n. 1374 mod. 263 serie 3 (all. 45) omissis concedeva ad omissis
l’utilizzo della particella 61 per sfruttarla al fine di estrarre terreno
breccioso da sostituire con terreno coltivabile dal punto di vista agrario.
A seguito di ordinario sopralluogo, il geom. omissis, nella sua qualità di
custode giudiziario, comunicava al G.I. dott. omissis (rapporto del
19.12.84) che nella cava sottoposta a sequestro erano riprese le attività
estrattive (all. 8 della CTU collegiale causa civile 1489/04 Corte di
Appello di Salerno).
Successivamente, e precisamente in data 30.12.85, omissis inoltrava al
Sindaco di Montecorvino Rovella la richiesta di autorizzazione per
l’esercizio di cava con sistemazione a terrazzamenti ed allegato piano
quotato del terreno di sua proprietà sito in Montecorvino Rovellla, p.lla
61 del F.26, già interessata da attività estrattiva (cfr all. 10 della CTU
collegiale causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
Dando corso al verbale di accertamento infrazione n. 796 di un
funzionario della Regione Campania (Servizio Industria e Artigianato) la
Giunta Regionale, in data 20.02.86, ordinava a omissis, il primo in qualità
di proprietario ed il secondo quale esercente l’attività di cava, di
sospendere l’attività estrattiva per violazione dell’art. 28 DPR 09.04.59 n.
128 ed art. 28 della L.R. 54/85 (inizio di attività estrattiva senza che fosse
prodotta denuncia di esercizio di cava e senza l’autorizzazione della
Regione Campania) nonché dell’art. 114 della citata legge (recinzione
incompleta del perimetro di cava) oltre ad ordinare il completamento
della recinzione del perimetro di cava (cfr all. 11 della CTU collegiale
causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
In risposta all’istanza di omissis, il sindaco di Montecorvino Rovella
attestava che la cava in località Serroni di proprietà di omissis e
condotta da omissis, non era di nuova apertura ma consisteva nel
proseguimento dell’attività estrattiva già cava omissis denunziata al
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Distretto Minerario di Napoli in data 09.06.71 con prot. 6360 (cfr all. 14
della CTU collegiale causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
Nella vicenda della cava, tale attestazione ha assunto vitale importanza
giacché, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 36 della L.R. 54/85
(Norme transitorie per le cave in atto), avrebbe potuto consentire il
proseguimento dell’attività estrattiva perpetrata illecitamente dall’
omissis sulla particella 61 mai autorizzata a tal fine.
Tale attestazione ha portato ad un processo penale che, nei tre gradi di
giudizio, ha comminato la condanna del Sindaco e persone
dell’Amministrazione Comunale per falsa attestazione (cfr all. 14 CTU
geom. omissis procedura esecutiva 141/05 contro omissis).
Sulla scorta di tale attestazione la Giunta Regionale Campania, con atto
dell’8.07.86 prot. 1961, revocava l’ordinanza 796 del 20.02.86
autorizzando così la ripresa dei lavori (cfr all. 21 della CTU collegiale
causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
E così che omissis in data 07.05.86, inoltrava alla Regione Campania ed
al Sindaco di Montecorvino Rovella la denuncia di esercizio cava sulla
particella 61 in località Serroni facendo altresì redigere, dal geom.
omissis, un progetto per la coltivazione della cava con gradoni di
adeguata altezza e sistemazione paesistico ambientale in previsione,
post coltivazione, di uno stato di terreno agrario piantumato ad ulivi.
L’area interessata dalla coltivazione, di circa 31.000 mq, era posta a
monte della ex cava omissis (cfr all. 16-18 della CTU collegiale causa
civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
A seguito del sopralluogo in data 26.09.86, la Giunta Regionale
emetteva l’ordinanza n. 858 del 23.10.86 con la quale intimava a omissis
di sospendere nuovamente i lavori di estrazione per motivi di sicurezza
ed in via cautelativa, nonché l’uso dell’impianto di vagliatura e quello di
lavaggio, ed il completamento della recinzione del perimetro di cava e
della vasca di raccolta delle acque di lavaggio (all. 47).
Con ordinanza del 02.10.87 l’Assessore all’Industria, Artigianato, Lavoro e
Commercio – Settore Cave - della Regione Campania, in
considerazione della reiterata inosservanza da parte dell’ omissis del
provvedimento di sospensione dell’attività estrattiva, emetteva
sequestro conservativo della cava al quale faceva seguito l’apposizione
di sigilli di cui al verbale del 30.10.87 (cfr all. 38 della CTU collegiale causa
civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
A tale provvedimento omissis ricorreva al Pretore di Montecorvino
Rovella in data 07.02.89 (cfr all. 43 della CTU collegiale causa civile
1489/04 Corte di Appello di Salerno).
Faceva seguito l’ordinanza di revoca parziale dei sigilli alle sole
macchine operatrici ed ai quadri di comando confermando il sequestro
della cava nonché, successivamente, il dissequestro della cava emesso
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dal Pretore di Montecorvino Rovella con ordinanza del 21.07.89 n. 8571
e dalla Giunta Regionale Campania n. 1275 del 27.10.89 (cfr all. 44 e 50
della CTU collegiale causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
Il 05.12.91 i Carabinieri del N.O.E. procedevano ad un sopralluogo presso
la cava al seguito del quale ravvisarono ipotesi di reato di cui agli artt. 7,
21 e 23 bis della legge 319/76 nonché artt. 12 e 25 DPR 203/88, art. 20
legge 47/85, lettera “A” e legge 10/77 art. 1 (cfr all. 54 della CTU
collegiale causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
L’ASL 54, con nota del 06.10.92 indirizzata al Procuratore della
Repubblica e al Sindaco di Montecorvino Rovella, segnalava, ancora
una volta, gli inconvenienti delle polveri dovuti alla circolazione degli
automezzi in esercizio alla cava e che i siti dismessi venivano colmati con
materiali inerti misti a rifiuti edilizi e rifiuti speciali ipotizzando una discarica
abusiva (all. 48).
Il 3.12.92 la Regione Campania disponeva l’immediata sospensione
dell’attività estrattiva in una zona localizzata della cava per le situazioni
di pericolo createsi a seguito alle escavazioni avvenute al piede di una
parete di altezza di 30-35 m circa, così contravvenendo al disposto
dell’art. 121 del DPR 09.04.59 (all. 49).
A seguito dei reati contestati omissis, il GIP della Pretura Circondariale di
Montecorvino Rovella disponeva il sequestro preventivo della cava con
provvedimento del dic/92 (all. 49).
In riferimento all’istanza dell’ omissis del 04.07.86 atta ad ottenere
l’autorizzazione al proseguimento della cava, la Giunta Regionale
Campania, nella seduta dell’ 11.06.93, deliberazione 2645, respingeva
l’istanza giacché, dall’apposita istruttoria, era emerso che l’attività dell’
omissis non consisteva nella prosecuzione dell’esercizio di cava, ma
nell’apertura di una “nuova cava”. Obbligava pertanto omissis e omissis
a procedere al recupero ambientale del sito in base a progetto da
redigersi ai sensi della L.R. 54/85 nonché allo smantellamento dei
manufatti ed impianti ivi esistenti ed a recintare l’intero perimetro di
cava. La Giunta comunicava altresì che, in caso di mancata
presentazione del progetto di ricomposizione ambientale, avrebbe
incaricato l’Ufficio del Genio Civile di redigere il progetto con rivalsa di
spese nei confronti degli obbligati (all. 50).
A tale delibera si opponeva omissis con ricorso al TAR di Salerno che,
con l’ordinanza n. 40/94, accoglieva l’istanza cautelare per la
sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato ad
eccezione delle zone di sconfinamento (ex cava omissis sulla particella
61 - cfr all. 62 della CTU collegiale causa civile 1489/04 Corte di Appello
di Salerno).
Anche il Tribunale di Salerno - seconda sezione penale, in accoglimento
dell’istanza di omissis di cui al procedimento penale n. 44/95 N.R.,
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disponeva il dissequestro e la restituzione dell’area di cava in uno
all’impianto di frantumazione e connessi al predetto di cui al sequestro
del 23.12.92 (cfr all. 63 della CTU collegiale causa civile 1489/04 Corte di
Appello di Salerno).
A seguito di ispezione alla cava, anche la Provincia di Salerno,
constatate varie irregolarità all’esercizio di cava tra cui l’autorizzazione
regionale all’esercizio di cava di cui alla L.R. 17/95, l’autorizzazione
all’emissione in atmosfera di cui al D.P.R. 203/88 per l’impianto di
frantumazione nonché l’autorizzazione provinciale di prelievo acqua dal
pozzo e scarico delle acque, con nota del 28.06.98 riferivano alle
autorità competenti dei reati ambientali rilevati (cfr all. 65 della CTU
collegiale causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
Il preminente atto veniva decretato il 10.09.98 n. 012041/182 dal
Presidente della Giunta Regionale Campana con la reiezione
dell’istanza di autorizzazione e recupero ambientale della cava, di cui
all’istanza del 04.07.86, e l’obbligo per omissis e omissis al recupero
ambientale del sito sulla scorta di idoneo progetto. Con tale atto veniva
altresì comminata la sanzione amministrativa di £ 6.667.000 per le
infrazioni all’art. 28 della L.R. 54/85 (all. 51).
Il 06.10.98 il comando di Polizia Municipale provvedeva al sequestro
della cava nonché dei materiali ed attrezzature di pertinenza del
cantiere; sequestro che veniva convalidato con decreto del Gip omissis
della Procura della Repubblica in data 12.10.98 (cfr all. 68 della CTU
collegiale causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
Nel mentre il Comando di Polizia Municipale, con sopralluogo del
03.04.99, constatava la violazione dei sigilli dell’area sottoposta a
sequestro giudiziario, da parte di omissis, e così provvedeva a riapporre i
sigilli ed a consegnare l’area allo stesso omissis quale custode (cfr all. 69
della CTU collegiale causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
Successivamente, con scrittura privata del 03.05.99, omissis vendeva alla
Società omissis, l’impianto di selezione e lavaggio inerti rinunciando al
contratto di fitto in essere col omissis in favore della ditta succitata (cfr
all. 52 – estratto dalla CTU collegiale della causa civile 1489/04 Corte di
Appello di Salerno).
Con delibera n. 6559 del 19.10.99 la G.R. Campania concedeva ad
omissis l’autorizzazione provvisoria all’emissione di polveri in atmosfera
per l’attività di frantumazione di inerti lapidei con divieto di utilizzare
l’impianto con materiali estratti dall’area di cava per la quale
permaneva il sequestro (cfr all. 76 della CTU collegiale causa civile
1489/04 Corte di Appello di Salerno).
Il Comando di Polizia Municipale invece, con rapporto del 22.11.99
all’indirizzo della Procura della Repubblica, comunicava la notizia di
reato in capo al sig. omissis e omissis, circa l’esecuzione abusiva di
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alcune opere edilizie quali un prefabbricato in lamiera, una struttura
adibita a w.c. e una struttura in onduline a fini di deposito presso l’area
di cava (cfr all. 78 della CTU collegiale causa civile 1489/04 Corte di
Appello di Salerno).
Con scrittura privata del 28.02.2000, omissis concedeva in fitto alla omissis
i terreni del piazzale di lavorazione di prodotti di cava per mq 11.000
della particella 61 del F. 26 (all. 53).
Intanto la omissis subentrava nel contratto di fitto alla omissis In seguito al
sopralluogo del 5 febbraio 2001, la Guardia di Finanza, coadiuvata da
un’ istruttore tecnico della Provincia di Salerno Ufficio Ecologia del
Servizio Ambiente e dal responsabile del WWF di Salerno ing. omissis,
constatava irregolarità all’impianto di frantumazione con riguardo, tra
l’altro, alla gestione dei fanghi prodotti nel ciclo di trattamento degli
inerti (rifiuti speciali non pericolosi - cfr all. 84 della CTU collegiale causa
civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
In relazione ai fatti accertati in data 18.03.99 e 03.04.99, il Giudice di
Montecorvino Rovella, con sentenza 124/02 del 25.11.02, condannava
omissis alla pena di anni 2 di reclusione ed a € 1.000 di multa per il reato
di cui agli artt. 81 cpv e 349 c.p. per la violazione dei sigilli all’area di
cava con l’aggravante di custodia giudiziaria, dichiarando invece
prescritto il reato di cui all’art. 20 della legge 47/85 per aver esercitato
attività abusiva di cava in zona agricola in contrasto con lo strumento
urbanistico vigente. Ordinava altresì il dissequestro dell’area agli aventi
diritto. La sentenza veniva confermata dalla corte d’Appello di Salerno
(sentenza 496/04 del 08.04.04) mentre la Settima Sezione della Suprema
Corte, il 09.12.2004 dichiarava inammissibile il ricorso per Cassazione
prodotto dall’ omissis (cfr all. 55).
In data 09.05.03, omissis inoltrava al Comune di Montecorvino Rovella la
domanda per la ricomposizione ambientale del sito assunta al prot. 6883
in uno al progetto a firma dell’ing. omissis (cfr. all. 61 pag. 3). La
domanda ed il progetto venivano inviati, altresì, agli altri organi
competenti (parte degli elaborati dell’ all. 59).
Alla domanda del Cerino la Commissione Edilizia Comunale, con
verbale n. 50 del 03.07.2003, esprimeva parere favorevole. La
Commissione Edilizia Integrata, con verbale n. 1 in pari data, esprimeva
parere favorevole con prescrizioni (cfr all. 54).
La Regione Campania con nota del 22.04.04 rapportava osservazioni al
progetto di riqualificazione ambientale rappresentando, inoltre, che
l’impianto sorto come annesso all’attività estrattiva, da ritenersi parte
integrante dell’area di cava, doveva essere asportato o demolito in uno
ai manufatti esistenti in loco ai sensi dell’art. 15 della LR 17/95 (cfr all. 56).
A seguito di sopralluogo del 20.07.2004, i Carabinieri del Comando di
Montecorvino Rovella, coadiuvati dal Nucleo Operativo Ecologico di
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Salerno, ravvisavano nei confronti di omissis, amministratore unico della
omissis., ipotesi di reato per aver effettuato, in violazione di legge, attività
di gestione di rifiuti in mancanza di prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione, nonché per abbandono, deposito incontrollato di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, e violazione degli art. 31 e 34 del DPR
380/01 per aver realizzato una struttura in cemento adibita a servizio
igienico, una struttura in lamiera zincata, una struttura metallica adibita
ad ufficio, una vasca di raccolta delle acque di dilavamento del
piazzale di cava e delle acque di lavaggio inerti e per aver installato un’
impianto amovibile di frantumazione e lavaggio inerti, il tutto senza le
prescritte autorizzazioni o concessioni edilizie. Dell’ipotesi di reato veniva
informata la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Salerno nonché
l’Ufficio Tecnico del Comune di Montecorvino Rovella (cfr all. 57).
Il 05.08.2004 seguiva nei confronti di omissis l’ordinanza n. 40 del Sindaco
di Montecorvino Rovella che, tra l’altro, comminava la rimozione “ad
horas” dei rifiuti abbandonati secondo le modalità del D.lgs. 22/97 ed il
ripristino dello stato dei luoghi nel termine perentorio di 15 gg. dalla
notifica del provvedimento (all. 58).
L’ordinanza Sindacale veniva disattesa dal omissis come riscontrava la
Polizia Municipale di Montecorvino Rovella con sopralluogo del 25.08.04
(all. 58 – penultimo paragrafo ultima pagina).
Il 23.02.2005, in ottemperanza alle richieste del Settore Cave e Miniere
del Genio Civile di Salerno, omissis trasmetteva agli organi competenti
l’integrazione al progetto di recupero ambientale redatto dall’ing.
omissis (parte degli elaborati dell’ all. 59).
Ai fini dell’istruttoria del parere al progetto di ricomposizione ambientale,
l’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, con nota prot. 387 del
07.03.2005, all’indirizzo del omissis e degli organi competenti, chiedeva
documentazione integrativa (cfr 60).
Anche la soprintendeza B.A.A.A.S di Salerno, con nota prot.
12081/apr/2005 al Comune di Montecorvino Rovella, chiedeva ulteriore
documentazione ai fini dell’istruttoria del progetto di recupero
ambientale. Il Comune, con missiva prot. 7345 dell’11.05.2005,
provvedeva a darne comunicazione al omissis (cfr all. 61 – pag. 5).
Presso l’Ufficio Cave del Genio Civile della Regione Campania rilevasi
invece al prot. 686 del 17.05.2005 dell’Ente, il parere favorevole
dell’Autorità di Bacino Destra Sele con prescrizioni di cui alla relazione
istruttoria non allegata (all. 62).
Alla comunicazione di notizia di reato di cui al sopralluogo del 21.07.04
seguiva l’ordinanza n. 23 del 16.06.05 del Capo Area Tecnica del
Comune di Montecorvino Rovella, con la quale si disponeva alla ditta
omissis la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei
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luoghi (cfr all. 63 – estratto dalla CTU collegiale della causa civile 1489/04
Corte di Appello di Salerno).
Con note prot. 9879 e 9880 del 20.06.05, il Comune di Montecorvino
Rovella comunicava alla ditta omissis con la prima, l’avvio del
procedimento amministrativo finalizzato all’Ordinanza di chiusura
dell’impianto di lavorazione inerti e, con la seconda, la diffidava ad
adempiere al disposto dell’Ordinanza Sindacale del 05.08.04 n. 40 (cfr
all. 64 – estratto dalla CTU collegiale della causa civile 1489/04 Corte di
Appello di Salerno).
Per i manufatti asserviti all’impianto di lavorazione inerti dei quali veniva
riscontrata da parte del Comune la natura abusiva, omissis, con istanza
prot. 14520 del 12.09.05, chiedeva il permesso in sanatoria ai sensi
dell’art. 36 dpr 380/01 (all. 65– estratto dalla CTU collegiale della causa
civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
Atteso il silenzio dell’Amministrazione sulla richiesta di accertamento di
conformità ex art. 36 DPR 380/01, omissis ricorreva al TAR che con
sentenza 336/06 fissava all’amministrazione Comunale il termine di 60 gg.
per le necessarie determinazioni del caso (all. 68 – estratto dalla CTU
collegiale della causa civile 1489/04 Corte di Appello di Salerno).
Con provvedimento del 30.06.06 prot. 9358, il Capo Area Tecnica del
Comune di Montecorvino Rovella denegava la domanda in quanto le
opere per le quali veniva richiesto l’accertamento di conformità,
ricadevano in zona E dei vigenti strumenti urbanistici ove non erano
consentite attività di cava né la realizzazione di manufatti realizzati a tal
fine (all. 69).
Contro il provvedimento di demolizione delle opere abusive del 16.06.05,
omissis ricorreva al TAR. Il TAR, con sentenza n.2983 del 21.12.05,
dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
(all. 65 – pag.9 – estratto dalla CTU collegiale della causa civile 1489/04
Corte di Appello di Salerno).
Con nota prot. 2006.0224370 della Regione Campania all’indirizzo di
omissis e p.c. al Comune di Montecorvino Rovella con prot. 3798 del
15.03.2006, la Giunta Regionale della Campania, onde addivenire alle
determinazioni conclusive circa l’autorizzazione per il recupero
ambientale del sito di cava, chiedeva ulteriore integrazione
documentale (all. 67).
In data 17.07.06, la Guardia di Finanza, coadiuvata da personale di P.G.
dott. omissis (Funzionario Regionale) e Arch. omissis (Guardia
ambientale) procedeva al sequestro preventivo della cava in quanto, a
seguito di sopralluogo, era stata riscontrata l’attività di raccolta,
recupero e smaltimento di rifiuti speciali, sia pericolosi (eternit) che non
pericolosi, per ingenti quantitativi ed in mancanza di prescritta
autorizzazione (cfr all. 71).
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Tel. e fax 089 339488 – cell. 3478516018 – [email protected]
Tribunale di Salerno – Ufficio Esecuzioni Immobiliari - CTU R.G 476/09 - omissis / omissis.
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Il sequestro veniva convalidato il 20.07.2006 con ordinanza del GIP dott.
omissis (cfr all. 72/b) avverso la quale omissis ricorreva al Tribunale del
Riesame che, con ordinanza del 22.09.2006, confermava il
provvedimento impugnato (cfr all. 72/c).
Il 26.01.2007 il P.M., dott. omissis, comunicava la chiusura delle indagini
preliminari ed il 27.09.2007 citava a giudizio omissis e omissis per i reati p.
e p. dall’art. 110 c.p. e dall’art. 256, 3° comma del D.L.vo n. 152/2006
(discarica abusiva - cfr all. 72/d).
Il 29.11.2007, il Collegio Peritale composto dal prof. omissis, dott. omissis e
ing. omissis, nominato per la causa civile 1489/04 della Corte di Appello
di Salerno, depositava la consulenza tecnica dalla quale risulta che
l’area sub occidentale dell’ex sito cava, (zona bassa dell’ex sito – foto
12÷16) è stata prima cavata e poi colmata con rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi con la sensibile presenza di idrocarburi pesanti (C>12).
Con missiva prot. 11265 dell’ 11.08.2006 il Comune di Montecorvino
Rovella comunicava al sig. omissis, amministratore unico della omissis,
l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’emissione di
ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi di cui al provvedimento
di diniego prot. 9358 del 30.06.2006. Faceva seguito l’ordinanza n. 51 del
19.09.06 prot. 12630 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Montecorvino Rovella con la quale si intimava al sig. omissis di
provvedere, entro 90 giorni, alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino dello stato dei luoghi (all. 70).
Avverso la suddetta ordinanza, omissis avanzava ricorso la TAR per la
sospensione del provvedimento.
Il TAR respingeva la domanda con ordinanza n. 1330 del 19.12.06
avverso la quale il omissis proponeva ricorso al Consiglio di Stato (all. 70).
Si legge dalla nota Area Tecnica prot. UTC/492 del 21.09.2007 che il
Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2865 del 05.06.2007, rigettava il
ricorso (cfr all. 73 pag. 2).
Sempre con la predetta nota il Comune di Montecorvino Rovella
chiedeva al Comando di Polizia Municipale di verificare l’ottemperanza
all’ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi.
Alla richiesta faceva seguito la nota 2945/PL con la quale la Polizia
Municipale, a seguito del sopralluogo del 15.01.07, constatava
l’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione 51/06 (cfr all. 73- pag.1).
Ancora agli atti del Genio Civile Settore Cave della Regione Campania,
si rileva la missiva prot. 0325749 del 15.04.2009 con la quale la omissis
comunicava gli esisti ostativi all’accoglimento dell’istanza prot. 0128939
del 13.02.2009, prodotta dalla ditta omissis nella persona
dell’amministratore unico omissis, per il proseguimento dell’attività
estrattiva in forza del contratto di cessione di diritti derivanti dalla
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sfruttamento della cava, registrato ad Eboli il 24.01.2008 al n. 347 serie 3,
stipulato tra la predetta società e l’ex esercente omissis (cfr all. 74).
Il 17.06.2009 faceva seguito il decreto n. 154 di reiezione dell’istanza
prodotta dalla omissis (cfr all. 75).
Le opere all’atto dei sopralluoghi risultano asportate, demolite ed il w.c.
parzialmente demolito ma inservibile all’uso.
REGOLARITÀ URBANISTICA
La cava dismessa oggetto della presente consulenza è stata sfruttata
illegittimamente essendo mancante “ab origine” la relativa
autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva. Tanto risulta dai
numerosi provvedimenti delle Autorità.
Invero, in data 07.05.86 al prot. 989 della Regione Campania Settore
Cave, omissis inoltrava la richiesta di autorizzazione per la coltivazione e
recupero ambientale della cava di misto calcareo alla località Serroni
del Comune di Montecorvino Rovella identificata in Catasto Terreni con
la particella 61 del foglio 26, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 54/85 (all. 46).
Ai sensi de citato art. 36 (norme transitorie per le cave in atto invocata
dall’ omissis per il prosieguo dell’attività estrattiva), la coltivazione delle
cave “in atto” alla data dell'otto gennaio 1986 poteva essere proseguita
solo per le attività estrattive per le quali, tra l’altro, a norma dell'articolo
28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 era stata presentata denuncia al
Comune e alla Regione Campania.
La cava omissis denunciata al Distretto Minerario di Napoli alla quale l’
omissis si riferiva quale proseguimento dell’attività estrattiva era, invece,
pertinente altra particella e non alla particella 61 sulla quale si è
protratta l’attività cavatoria.
Per tal ed altri motivi l’istanza di coltivazione e recupero ambientale
veniva denegata, prima con deliberazione n. 2645 dell’11.06.93 della
Giunta Regionale Campania e poi, in data 10.09.98, con decreto n.
012041/182 del Presidente della Regione Campania con l’obbligo
solidale per omissis (rispettivamente esercente e proprietario) al
recupero ambientale sulla scorta di idoneo progetto oltre al pagamento
delle sanzioni amministrative per £ 6.737.000 (all. 50 e 51).
omissis, con prot. 6883 del 09.05.2003, inoltrava al Comune di
Montecorvino Rovella nonché agli ulteriori Organi competenti, il
progetto di ricomposizione ovvero recupero ambientale della cava a
cura dell’ing. omissis (cfr. all. 61 pag. 3 – parte degli elaborati all. 59).
Il progetto otteneva il parere favorevole della Commissione Edilizia
Comunale (verbale n. 50 del 03.07.2003) e della Commissione Edilizia
Integrata con prescrizioni (verbale n. 01 del 03.07.2003). I pareri venivano
trasmessi agli Organi Competenti con lettera raccomandata prot. 9906
del 04.07.2003 e con prot. 9907, pari data, al proprietario omissis ed al
progettista ing. omissis (all. 54).
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La Regione Campania, con lettera prot. 0305915 del 14.04.2004 al Sig.
omissis e p.c. al Comune di Montecorvino Rovella, motivava
inadeguatezze al progetto di recupero ambientale (ndr .….omissis…..
l’intervento di recupero ambientale proposto non è confacente alla
situazione dei luoghi circostanti la zona interessata dalle escavazioni, in
quanto non si raccorda con la stessa…. .omissis….. - ,si richiede che
venga riproposta una soluzione di recupero ambientale che si raccordi
con la situazione dei luoghi circostanti alla zona interessata dagli scavi.
…..omissis…..) e forniva indicazioni circa la movimentazione dei materiali
e l’impianto di lavorazione inerti (cfr all. 56).
Il progetto veniva integrato con trasmissione degli atti in data 23.02.2005
prot. 2600 (parte degli elaborati dell’ all. 59).
Nel mentre l’Autorità di Bacino Destra Sele, con nota prot. 387 del
07.03.2005, comunicava, tra l’altro, la sospensione dell’istruttoria (all. 60).
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Salerno e
Avellino, con nota prot. 12081 del 13.04.2005, richiedeva al Comune di
Montecorvino Rovella documentazione integrativa ed anch’essa
sospendeva l’esame della pratica fino alla completa ricezione degli
elaborati richiesti. Della richiesta il Comune di Montecorvino Rovella ne
dava comunicazione al omissis con missiva prot. 7345 dell’11.05.2005 (cfr
all. 61 – pag. 5).
Con ulteriore missiva prot. 0224370 del 10.03.2006 la Regione Campania,
al fine di addivenire alle determinazioni conclusive dell’istruttoria,
richiedeva a omissis ulteriore documentazione (cfr all. 67).
A tutt’oggi il progetto di ricomposizione ovvero recupero ambientale
non risulta definito con provvedimento di approvazione/diniego.
VALUTAZIONI TECNICO GIURIDICHE AL PROGETTO DI RECUPERO
AMBIENTALE ED AL SITO
In Campania la materia delle Attività Estrattive è normata dal PRAE
(Piano Regionale per le Attività Estrattive) approvato con Ordinanza del
Commissario ad Acta n.11 del 07.06.2006 pubblicato sul BURC n. 27 del
19.06.2006.
Il Piano disciplina l’esercizio dell’attività estrattiva come definita
dall’articolo 1 L.R. n. 54/1985 e s.m.i., la ricomposizione ambientale e,
ove possibile, la riqualificazione ambientale delle cave abusive,
abbandonate e dismesse nel territorio della Regione Campania.
Ai fini ed ai sensi dell’art. 3 del predetto Piano, l’ex cava si configura
come “cava abusiva”. Agli effetti del piano è compresa nella
perimetrazione delle “Aree di crisi”.
In base all’art. 33 del PRAE, le destinazioni ammissibili per il riuso dei siti di
cava abusiva sono ricondotte alle seguenti due categorie:
a) Riuso naturalistico e/o paesaggistico (oasi naturalistiche, aree naturali
di pregio e/o di fruizione naturalistica);
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b) Riuso agroforestale (colture e annessi).
Lo stesso articolo fa altresì obbligo al trasgressore della ricomposizione
ambientale del sito nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 28
comma 1 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i.
L’art. 28, comma 1 precitato, faculta l’Amministrazione Regionale, in
caso di inerzia dell’obbligato, ad agire d’Ufficio ai fini del ripristino ovvero
ricomposizione ambientale, con rivalsa di spese a carico
dell’inadempiente.
Secondo i principi generali del PRAE, nonché dell’art. 60, il criterio di
riferimento per la ricomposizione ambientale è quello della “replicazione
geomorfologica, naturale ed ambientale” e deve quindi tendere a
costruire un paesaggio ed un ambiente naturale che si avvicini quanto
più possibile a quello presente precedentemente all’attività estrattiva
nella specifica zona di estrazione o nei dintorni di essa.
Nel caso di specie, il progetto di ricomposizione, ovvero recupero
ambientale, interessa movimentazioni di materie nell’ambito dell’intero
sito e pertanto anche nell’area sub-occidentale (zona a valle).
In tale area, per quanto appresso riportato, sono stati rinvenuti materiali
residuali delle lavorazioni di cava misti a rifiuti speciali, (pericolosi e non
pericolosi) nonché sostanze inquinanti, e pertanto incompatibili con le
finalità Istituzionali se non subordinati ad operazioni di bonifica sulla base
di idoneo progetto.
Invero, dopo lunghe vicissitudini di sequestri, dissequestri, accertamenti
delle Autorità e quant’altro, la cava, nell’anno 2006, veniva sottoposta a
sequestro preventivo dalla Guardia di Finanza ravvisando, detta
Autorità, ipotesi di reato ambientale per “discarica abusiva” (violazione
del D.Lvo 152/2006 art. 256 comma 1, 3 ecc. – all. 71).
Il sequestro veniva convalidato in data 20.07.2006 dal GIP dott. omissis
ed il P.M., dott. omissis, citava omissis (proprietario) e omissis (in qualità di
legale rappresentante della omissis ex fittuaria della cava) al processo
penale n. 317/2006 R.T.L.R. – 6063/2006 R.G.N.R. – 7298/2006 R. Gip, per i
reati di cui all’art. 110 c.p. (Concorso di più persone nel medesimo reato)
e art. 256, comma 3, D.Lvo 152/2006 (realizzazione o gestione di
discarica non autorizzata – cfr all. 72/b e 72/d).
Il processo è in fase dibattimentale (all. 72/e).
Nel mentre, il Collegio Peritale composto dal prof. omissis, dott. omissis e
ing. omissis, nominato per la causa civile 1489/04 della Corte d’Appello
di Salerno (omissis / omissis), con consulenza depositata il 29.11.2007 (e
quindi dopo gli accertamenti di cui al sequestro preventivo della
guardia di Finanza), a seguito delle indagini geognostiche (carotaggi e
tomografie) condotte nell’area di cava sub occidentale, e successive
analisi di laboratorio dei campioni (limitate per opportunità di spesa alla
“sola verifica del cadmio, piombo e idrocarburi pesanti”), accertava la
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presenza di rifiuti speciali (residui di natura edilizia, plastici, ferrosi e
legnosi) e sostanze inquinanti quali gli idrocarburi pesanti (C>12).
Secondo l’art. 192 del D.Lvo 152/2006 chiunque viola i divieti di
abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo è tenuto
a procedere alla rimozione, con avvio a recupero o allo smaltimento, ed
al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari
di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati,
in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al
controllo.
Ancorché, ai sensi dell’art. 192, il collegio peritale non fosse o non possa
ritenersi “organo preposto al controllo”, sembra inverosimile che le
conclusioni di tal Collegio, tra l’altro basate sulle analisi dei campioni
effettuate dal Laboratorio di Chimica dell’Università di Salerno ed in
contraddittorio tra le parti, possano essere controvertite da successive
prove in ordine alla presenza di rifiuti speciali e di idrocarburi pesanti
C>12 nel sito dismesso.
A parere del sottoscritto CTU risulta quindi ravvisabile la potenziale
contaminazione del sito e l’obbligo delle procedure operative ed
amministrative di cui all’art. 242 D.Lgs 152/2006.
All’obbligo della rimozione con avvio a recupero o allo smaltimento de
rifiuti e/o al ripristino dello stato dei luoghi si aggiungono, pertanto,
anche le operazioni di verifica della stato delle matrici ambientali (suolo,
sottosuolo ed acque sotterranee) e le eventuali azioni di bonifica, se non
già accertate dal più volte citato Collegio Peritale.
In tale ultima evenienza l’art. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione)
così statuisce:
Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano
direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non
siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri
soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242
sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove
questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati
dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.
E l’art. 253 (Oneri reali e privilegi speciali) contempla:
Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti
contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi
dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione
del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di
destinazione urbanistica.
Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da
privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto
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privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai
terzi sull'immobile.
Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei
confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del
pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato
dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di
accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi
l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo
soggetto ovvero la loro infruttuosità.
In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può
essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con
l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese
degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del
valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli
interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile
dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del
sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile
dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior
danno subito.
Di preminente importanza assume quindi l’esito della causa penale nei
confronti di omissis e omissis verso i quali pendono i capi d’imputazione
di cui all’art. 110 c.p. e art. 256 comma 3 D.Lvo 152/2006.
In riferimento a quest’ultimo reato si riporta il comma terzo per ogni
opportuna valutazione sul rischio di confisca.
Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Comma 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena
dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla
quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino
dello stato dei luoghi.
TERRAPIENO
Della precitata causa civile 1489/04 si evidenzia che la Corte di Salerno,
con sentenza 81/2011, ha statuito la illegittimità del terrapieno costruito
sul fondo del omissis (p.lla 61) a confine con la proprietà degli appellanti
omissis (p.lla 355) che pertanto và arretrato fino alla linea di confine.
La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione da omissis,
con controricorso e ricorso incidentale di omissis
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STRUMENTI URBANISTICI
Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Montecorvino Rovella è
il Piano di Fabbricazione (P.d.F) (cfr all. 20 – certificato di destinazione
urbanistica).
Secondo il PdF la p.lla 61, oggetto di pignoramento, ricade in “Zona EAgricola semplice” in parte con i seguenti parametri urbanistici:
Indice di fabbr. fondiaria (residenza)
Mc/mq
0,03
Indice di fabbr. fondiaria (attr. agricole)
Mc/mq
0,07
Indice di copertura (riferito alla residenza)
Mq/mq
1/100
Superficie minima del lotto
Mq
5000
Distacco minimo dai confini
Mt.
8
Distacco minimo dai fabbricati
Mt.
16
Altezza massima
Mt.
8
Dal certificato di destinazione urbanistica del 21.10.2011 si apprende che
il Comune ha adottato il Piano Regolatore Generale (PRG) con delibera
di Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2003, approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 13 del 03.04.2007 e ammesso al visto di
“conformità condizionato” della Giunta Regionale Campania di cui al
Decreto Dirigenziale n. 157 del 10.10.2007, ai sensi della L.R. 14/82 del
20.03.82 – Titolo II – par-5.
Secondo il PRG ricade in zona “E2-Agricola” con parametri urbanistici
analoghi al PdF:
Indice di fabbr. fondiaria (residenza)
Mc/mq
0,03
Indice di fabbr. fondiaria (attr. agricole)
Mc/mq
0,07
Indice di copertura (riferito alla residenza)
Mq/mq
1/100
Superficie minima del lotto
Mq
5000
Distacco minimo dai confini
Mt.
8
Distacco minimo dai fabbricati
Mt.
16
Altezza massima
Mt.
8
Si rileva anche che nel corso della presente in vece del PRG è stato
adottato il PUC (Piano Urbanistico Comunale) con delibera della Giunta
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Comunale n. 159 del 28.12.2011 visionabile anche sul sito istituzionale del
Comune di Montecorvino Rovella
www.comune.montecorvinorovella.sa.it.
In base al PUC l’area oggetto d’indagine così si inquadra:
TAVOLA EA3 - QUADRO DEI VINCOLI E DEL RISCHIO TERRITORIALE
Aree vincolate e fasce di rispetto
VINCOLO PAESAGGISTICO – CAVE.
TAVOLA EA4 - CARTA DEL PAESAGGIO
PAESAGGIO AGRICOLO DI VALLE SAN LUCA.
TAVOLA EA5 - CARTA DELL'USO AGRICOLO E DELLE ATTIVITÀ COLTURALI
IN ATTO
AREA AGRICOLA 1: Area ad uso agricolo dove le componenti ecologico
– ambientali rivestono un ruolo limitato e le coltivazioni assumono un
carattere intensivo
TAVOLA EA6 - CARTA GEOLITOLOGICA
DEPOSITI DI BRECCE E CONGLOMERATI;
TAVOLA EA7 - CARTA DELLA STABILITÀ
0-10%;
TAVOLA EA8 - CARTA DELLA ZONAZIONE SISMICA
Z2A;
TAVOLA EO4 e ES4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
OMOGENEE
SISTEMA NATURALE E RURALE:
E2 – AREE COLLINARI - CAVA;
TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI:
CAVE
TAVOLA ES5 – ZONIZZAZIONE ACUSTICA:
ZONA 6.
Quanto alle Norme Tecniche di Attuazione del PUC (NTA) si rimanda al
“sistema naturale e rurale” (all. 20/a) mentre appresso si riportano gli
articoli di maggiore interesse.
Art. 26 E2 – Aree collinari
1. Comprende le aree delle colline di Salerno ed Eboli, come
individuate nei sottosistemi del territorio rurale ed aperto a scala
provinciale, riportati nell’elaborato 2.3.1.a “Il territorio rurale ed
aperto” del PTCP della Provincia di Salerno.
2. In coerenza col PTCP, il PUC ha l’obiettivo di:
- salvaguardare l’integrità fisica, naturalistica, vegetazionale, colturale e
paesaggistica delle aree forestali e delle praterie di collina, anche ai fini
della tutela della biodiversità diffusa, come collegamento strategico
della Rete Ecologica provinciale;
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Geom. Massimo Autuori
Via U. Zanotti Bianco, 40 – 84133 – Salerno –
Tel. e fax 089 339488 – cell. 3478516018 – [email protected]
Tribunale di Salerno – Ufficio Esecuzioni Immobiliari - CTU R.G 476/09 - omissis / omissis.
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- promuovere il restauro, il recupero e il riuso di manufatti ed
opere esistenti tipiche delle aree collinari come testimonianza storica
della cultura contadina di collina.
I parametri da applicare sono i seguenti:
per le necessità abitative
lotto minimo: 10.000 mq
indice di utilizzazione fondiaria (Uf) massimo: 0,007 mq/mq
indice di fabbricabilità fondiaria – (If): 0,03 mc/mq;
Altezza massima (Hm): 7,50m
Rapporto di copertura (Rc): 0,05 della superficie fondiaria
Distanza dai confini (Dc): non inferiore a 7,5 m;
Distanza tra edifici (De): non inferiore all’altezza massima del
fabbricato più alto e comunque non inferiore a 15 m;
Distanza dalle strade (Ds): non inferiore a 20 m
Numero di piani (Np): 2 fuori terra;
per gli annessi agricoli
indice di utilizzazione fondiario massimo: 0,020 mq/mq
If: 0,07 mc/mq;
Hm: 6,5m salvo particolari necessità;
Dc: non inferiore a 20 m;
Dc per stalle/porcilaie/pollai/etc.: 40 m;
De dai fabbricati residenziali: 10 m per gli annessi agricoli e 20 m
per stalle, porcilaie, pollai e etc.
Ds: non inferiore a 20 m
in particolare per gli allevamenti zootecnici:
Dc: non inferiore a 40 m.
3. Nella sottozona E2 è consentito l’ impianto e l’ampliamento di
aziende agricole che svolgono attività agrituristiche.
In questo caso i parametri sono i seguenti:
per le necessità ricettive-abitative
lotto minimo: 20000 mq
indice di utilizzazione fondiario massimo: 0,012mq/mq
If: 0,03mc/mq
Hm: 7,50m
Dc: non inferiore a 10 m;
De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 10 m;
Ds: non inferiore a 20 m;
Np: 2 fuori terra.
Per gli annessi agricoli
indice di utilizzazione fondiario massimo: 0,015 mq/mq
If: 0,05 mc/mq;
Hm: 6,5 m salvo particolari necessità;
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Dc: non inferiore a 20 m;
Dc per stalle/porcilaie/pollai/etc.: 40 m;
De dai fabbricati residenziali: 10 m per gli annessi agricoli e 20 m per
stalle, porcilaie, pollai e etc.
Ds: non inferiore a 20 m;
in particolare per gli allevamenti zootecnici:
Rc: 0,05 della superficie fondiaria
Dc: non inferiore a 40 m.
4. Limitatamente agli interventi per l’ospitalità rurale in edifici
esistenti è consentito l’ampliamento delle abitazioni rurali esistenti nei
limiti dei parametri precedentemente indicati con la sola esclusione del
lotto minimo.
5. Potrà essere consentita, per le aziende agricole che svolgono anche
attività agrituristica, inoltre, la realizzazione di attrezzature
complementari scoperte che non superino il 10% della superficie
fondiaria, con un limite assoluto di 2500 mq, e tali da non determinare
incrementi di aree impermeabilizzate per oltre 400 mq.
6. Nell’ambito di aree attualmente soggette ad attività agro-silvopastorale, per l’edilizia privata e le pertinenze rurali esistenti alla data del
29 marzo 1982, sono consentiti, una tantum:
Adeguamenti igienico-sanitari nei limiti del 10% del volume e della
superficie delle abitazioni, comunque entro il limite assoluto di 30 mq;
la destinazione d’uso a commercio del prodotto tipico connesse
all’attività agricola del fondo, nei limiti del 20% del volume e della
superficie abitative;
l’ampliamento delle pertinenze rurali nei limiti del 20% del loro volume
delle aree forestali e delle praterie di collina, anche ai fini della tutela
della biodiversità diffusa, come collegamento strategico della Rete
Ecologica provinciale;
Art. 32 Cave
1. Il PUC individua le cave esistenti nel territorio comunale, facendo
riferimento, in particolare, al Piano delle Attività Estrattive della
Campania.
2. Per esse si prevedono criteri di recupero tesi ad assicurare la
riqualificazione ambientale dell’area un tempo interessata da attività
estrattive.
3. In particolare, si prescrive che i siti oggetto di riqualificazione siano
ricomposti mediante:
- terrazzamenti dei fronti di cava;
- adeguata piantumazione con specie arbustive ed arboree anche
fruttifere, coerenti con la flora e le coltivazioni agricole locali;
- utilizzazione dei fronti terrazzati per l’impianto di centrali fotovoltaiche.
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4. Resta consentita la permanenza in situ e l’esercizio per eventuali
attività produttive già esistenti alla data di adozione del PUC.
5. I parametri urbanistici ed edilizi saranno definiti nell’ambito della
redazione dei PUA.
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
L’area oggetto d’indagine ricade nella perimetrazione di cui al Progetto
di Variante “Aggiornamento del vigente Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del territorio” adottato dall’autorità di Bacino Destra Sele
e pubblicato sul BURC del 26.07.2010, con la seguente destinazione:
“area di cava/sbancamento” – area nelle quali la pericolosità da frana
è legata alle attività di scavo in corso o pregresse”.
CONDONABILITÀ
Il cespite non è condonabile giacché l’attività di cava non è
riconducibile al novero delle opere edilizie ma necessità, in Campania,
della sola autorizzazione regionale.
La condonabilità è ancor più minata dalla presunta destinazione dell’ex
sito di cava quale discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi come si rileva dal verbale di sequestro preventivo emesso
dalla Guardia di Finanza nell’anno 2006 (all. 71), che ha portato al
processo penale n. 317/2006 R.T.L.R. – 6063/2006 R.G.N.R. pendente
presso il Tribunale di Salerno Sezione distaccata di Montecorvino Rovella
nei confronti del proprietario omissis e omissis (all. 72) e dagli
accertamenti del collegio peritale della causa civile 1489/04 della Corte
di Appello di Salerno.
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Risposta al quesito n. 13
Determini il valore con l'indicazione del criterio di stima adottato al fine
della determinazione del prezzo base di vendita, comunque fornendo
elementi di riscontro (quali borsini immobiliari, pubblicazioni di agenzie
immobiliari, copie di atti pubblici di vendita di beni con analoghe
caratteristiche) ed anche formando, al principale fine di conseguire una
più vantaggiosa occasione di vendita o una migliore individuazione dei
beni, lotti separati. Esponga, altresì, analiticamente gli adeguamenti e le
correzioni della stima considerati per lo stato d'uso e la manutenzione
dell'immobile, per lo stato di possesso del medesimo, per i vincoli ed
oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, l’abbattimento forfettario
per assenza di garanzia per vizi occulti nonché per eventuali spese
condominiali insolute, la necessità di bonifica da eventuali rifiuti, anche
tossici o nocivi. Nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca la valutazione
dell’intero e della sola quota, tenendo conto della maggior difficoltà di
vendita per le quote indivise.
Per determinare il più probabile valore di mercato del cespite oggetto
della presente consulenza, occorre anzitutto evidenziare la
preponderante situazione giuridica in cui versa il bene.
Per l’attività di cava e di discarica perpetrata, gravano rilevanti oneri
attinenti al ripristino, ovvero recupero ambientale del sito, per il
deturpamento paesaggistico in uno alla bonifica dai rifiuti ed
eventualmente delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque
sotterranee).
Ulteriore obbligo deriva dalla sentenza 81/11 della Corte di Appello del
Tribunale di Salerno (agli atti della procedura) che statuisce
l’arretramento del terrapieno a cavallo tra la proprietà omissis (p.lla 61 a
monte), e la proprietà omissis (p.lla 355 a valle), fino al confine.
Nel caso di specie il criterio di stima a “valore di trasformazione” è quello
idoneo per apprezzare il valore del bene che pertanto seguirà dal
valore di mercato a trasformazione avvenuta detratti i costi da sostenere
per la sua trasformazione.
Il progetto di recupero ambientale inoltrato dal omissis agli organi
competenti prevede la messa a dimora di 2.000 piante di olivo e
pertanto sarà la coltura ad “oliveto” ad essere considerata ai fini della
valutazione.
Il valore del cespite a trasformazione avvenuta sarà dato quindi dal
prodotto tra il valore unitario di mercato dell’oliveto e la sua superficie.
Avremo pertanto:
VALORE INIZIALE
= superficie fondo x valore unitario =
= MQ 55.542 X € 10,00/MQ = € 555.420 (VALORE INIZIALE).
Al “valore iniziale” sopra determinato andranno decurtati i costi
necessari alla sua trasformazione che, nella specie, riguardano il
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recupero ambientale, la bonifica del sito da rifiuti e sostanze inquinanti, e
la rimozione del terrapieno.
Il costo pertinente il recupero ambientale come determinato dall’ing.
omissis con la relazione programmatica – piano finanziario (tavola 2 del
01.02.2005 con parere dell’Autorità di bacino Destra Sele – verbale 14
del 12.05.05 - reperito presso la Regione Campania Settore Provinciale
Genio Civile) ad integrazione del progetto inoltrato dal omissis alle
Amministrazioni competenti (Comune di Montecorvino Rovella - prot.
2600 del 23.02.2005), risulta pari a € 371.553,77 (cfr all. 59 – tavola 2).
Secondo la richiesta prot. 0224370 del 10.03.2006 del Settore Provinciale
del Genio Civile della Regione Campania all’indirizzo di omissis e p.c. al
Comune di Montecorvino Rovella, detto costo và rielaborato tenendo
conto delle quantità di materiale da movimentare risultante dalla
Relazione Tecnico Ambientale del 21.02.2005 (mc 81.161,72 di sterro e
mc. 80.951,82 di riporto – cfr all. 67).
Ovviamente le suddette risultanze vanno poi aggiornate all’attualità
secondo le variazioni prezzi intercorrenti tra il 2002 (data a cui sono riferiti
i costi del recupero ambientale) e il momento di stima (apr/2012) di cui
ai prezzari per le Opere Pubbliche della Regione Campania.
Sulla scorta della relazione tecnico-ambientale succitata (01.02.2005) il
costo del recupero ambientale all’aprile/2012 è stimabile in € 700.000
circa.
Di aleatoria quantificazione sono invece i costi relativi alla bonifica del
sito dai rifiuti speciali e dalle terre contaminate da idrocarburi pesanti
nonché della rimozione del terrapieno. In mancanza di un piano di
caratterizzazione e progetto di bonifica del sito, da redigersi secondo
prassi e normativa vigente, ogni previsione di spesa è del tutto
inattendibile.
Le spese per tali oneri saranno quindi designate al fine di rendere edotto
l’acquirente dell’onere incombente sull’immobile.
Detto costo viene assunto forfettariamente pari a € 3.000.000 (tre milioni
di euro).
Consegue pertanto che il cespite avrà un valore passivo derivante dalla
seguente espressione:
“VALORE DI MERCATO” = Valore iniziale – costi per la bonifica del fondo
e l’eliminazione del terrapieno – costi per il recupero ambientale =
= € 555.420 - € 700.000 - € 3.000.000 = € - 3.144.580.
Ancorché il bene abbia un valore negativo per i preponderanti oneri
incombenti su di esso si ritiene, per ovvie ragioni, assegnargli un valore
per l’eventuale vendita. Essendo il cespite in trattazione oggetto di
contratto preliminare di vendita tra omissis e la omissis per il quale, tra
l’altro, pende causa presso il Tribunale di Eboli per il trasferimento
coattivo della proprietà (causa R.G. 2286/2010), si ritiene opportuno
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attribuire, quale valore base d’asta, la differenza tra il prezzo
concordato e quello versato a titolo di acconto.
Il VALORE BASE D’ASTA sarà pertanto:
valore concordato con contratto preliminare – acconto =
€ 200.000,00 - € 50.000,000 = € 150.000 (VALORE BASE D’ASTA).
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Risposta al quesito n. 14
Corredi la relazione - da presentare anche in formato e su supporto
informatici (e segnatamente in formato testo o Word per Windows
Microsoft, nonché "pdf ' per Adobe Acrobat) - di una planimetria e di
riepilogo o descrizione finale in cui sinteticamente, per ciascun lotto,
indichi: la sommaria descrizione, il comune di ubicazione, frazione, via o
località, confini, estensione e dati catastali (limitati: per i terreni, al foglio,
alla particella, all'estensione ed al tipo di coltura; per i fabbricati, al
foglio, alla particella ed all'eventuale subalterno, al numero di vani ed
accessori, al numero civico, al piano ed al numero di interno), l'attuale
proprietario e, comunque, il titolo di provenienza del bene, l'eventuale
stato di comproprietà, le iscrizioni e le trascrizioni sul medesimo gravanti,
lo stato di occupazione, le regolarità edilizio-urbanistiche, l'abitabilità e
l'agibilità, il valore del bene da porre a base d'asta.
L’immobile oggetto della procedura de quo è una cava di sabbia e
ghiaia abusiva, ora dismessa, alla località Serroni Alto del Comune di
Montecorvino Rovella. L’immobile non è condonabile.
Si arriva al sito dallo stradone interpoderale che si diparte dalla Strada
Provinciale 136 Serroni Alto che collega la località Macchia di
Montecorvino Rovella a Battipaglia.
Il cespite risulta allibrato in Catasto Terreni al Comune di Montecorvino
Rovella, F.26, p.lla 61, are 5.65.22, seminativo, cl. 5.
Confina con le particelle 11, 307, 306, 512, 132, 62 , 519, 521, 356, 355,
296, 300, 55, 303 e 301 del foglio 26. Tra gli altri confinanti si individuano
omissis e omissis.
All’esecutato omissis, proprietario pieno ed esclusivo, l’immobile è
pervenuto in virtù di atto di compravendita per notar Giuseppe
Gargano n. 54890 del 25.11.1974, registrato a Salerno il 10.12.1974,
trascritto alla Conservatoria di Registri Immobiliari di Salerno il 23.12.1974
ai nn. 26676/10008.
Per l’attività estrattiva perpetrata è stato inoltrato alla Regione
Campania, Ufficio Cave del Genio Civile, il progetto di recupero
ambientale della cava. Il progetto è ancora in fase d’istruttoria non
essendo definito con provvedimento di approvazione/diniego.
A seguito delle indagini condotte dal Collegio Peritale della Causa Civile
1489/09 sono stati riscontrati, nell’ex sito di cava, rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi e sostanze inquinanti quali gli idrocarburi pesanti C>12. Il
sito è pertanto da bonificare in uno alle operazioni di caratterizzazione ai
sensi della vigente normativa in materia ambientale.
Della precitata causa civile 1489/04 la Corte di Salerno, con sentenza
81/2011, ha statuito la illegittimità del terrapieno costruito sul fondo del
omissis (p.lla 61) a confine con la proprietà omissis (p.lla 355) che
pertanto và arretrato fino alla linea di confine. La sentenza è stata
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impugnata con ricorso per cassazione da omissis, con controricorso e
ricorso incidentale di omissis.
L’immobile è altresì sottoposto a sequestro penale per i reati ambientali
(discarica abusiva) imputati al proprietario omissis +1 per i quali pende
causa penale dinanzi al Tribunale di Salerno Sezione Distaccata di
Montecorvino Rovella.
Atra causa è stata promossa nel 1996 da omissis contro omissis per
vedersi dichiarare, tra l’altro, la “negatoria servitutis” ed azione 2043 c.c.
al ripristino dello stato dei luoghi per l’indebito uso industriale dello
stradone di fatto utilizzato al fine dell’illecito sfruttamento della cava. La
causa veniva trattata con sentenza 1230/04 del Tribunale di Salerno,
avverso la quale omissis proponeva appello di cui alla sentenza 995/08 e
seguente ricorso per cassazione del 2008.
Ancora presso il Tribunale di Eboli pende la causa civile R.G. 2286/2010
tra omissis e la omissis per vedersi quest’ultima assegnare coattivamente
il cespite in argomento promessogli in vendita dal omissis con scrittura
privata non registrata.
Quanto alle formalità gravanti e sullo stato di occupazione
dell’immobile, attese le preponderanti questioni giuridiche attinenti alle
cause in corso, i ricorsi avverso le precedenti procedure esecutive 2/91,
285/96 e 141/2005 e quant’altro, rimette al G.E. le opportune valutazioni
del caso.
Ancorché l’immobile avesse un valore negativo per i rilevanti oneri su di
esso incombenti si è ritenuto opportuno attribuirgli un valore, ai fini della
vendita, pari a € 150.000 quale differenza tra il prezzo pattuito in virtù
della richiamata promessa di vendita (€ 200.000) ed il prezzo corrisposto
quale acconto (€ 50.000).
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Risposta al quesito n. 15
Estragga reperto fotografico - anche in formato digitale, secondo le
specifiche di cui al foglio di raccomandazioni consegnato
contestualmente – dello stato dei luoghi, comprensivo, in caso di
costruzione, anche degli interni.
Per la presente consulenza sono state estratte n. 17 foto che ritraggono i
luoghi. Le foto da 8 a 17 sono state elaborate mediante
fotocomposizione (unione di più foto) mentre, ad altre, sono stati
aggiunti commenti o simboli per renderle più eloquenti.
Salerno lì 06.05.2012.
L’esperto
geom. Massimo AUTUORI
Allegati:
Fotografie;
Verbali di Accesso;
28.04.2011 – Racc. A.R. omissis;
29.04.2011 – Racc. A.R. a omissis;
04.05.2011 – Mappa Catastale WEGIS F. 26 p.lla 61;
04.05.2011 – Mappa Catastale in carta forte F. 26 p.lla 61;
04.05.2011 - Visura Catasto Terreni F. 26 p.lla 61;
03.06.2011 – Pec all’Agenzia delle Entrate D.R. Campania;
09.06.2011 – Fax omissis;
09.06.2011 – Deposito comunicazione accesso ai luoghi per omissis;
20.06.2011 – Pec dell’Agenzia delle Entrate;
22.06.2011 – Pec al Comune di Montecorvino Rovella – Richiesta CDU;
26.09.2011 – fax richiesta estratto dell’atto di matrimonio;
26.09.2011 – Pec all’Agenzia del Territorio - richiesta valori di mercato;
26.09.2011 – Fax omissis – richiesta documentazione;
29.09.2011 – Risposta dell’Agenzia del Territorio – PEC;
06.10.2011 – Estratto dell’atto di matrimonio - fax del Comune di Capaccio;
06.10.2011 – Provvedimento del G.E. dott.ssa Dezio;
13.10.2011 – Richiesta contratti ed altro – PEC alla DR Campania, Lazio e Sicilia;
21.10.2011 – Certificato di destinazione urbanistica;
21.10.2011 – estratto PUC;
30.11.2011 – Lettera dell’Agenzia delle Entrate U.T. Eboli - PEC;
05.12.2011 – Sollecito all’Agenzia delle Entrate D.R. Campania – PEC;
05.12.2011 – Sollecito all’Agenzia delle Entrate Roma1– PEC;
05.12.2011 – Sollecito all’Agenzia delle Entrate Catania – PEC;
12.12.2011 – Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate D.R. Campania – PEC;
15.12.2011 – Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate D.R. Lazio – PEC;
15.12.2011 – Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate D.P. Catania – Fax;
27.12.2011 – Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate D.P. Salerno – PEC;
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Geom. Massimo Autuori
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27.12.2011 – Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate D.P. Salerno – PEC;
14.02.2012 – Nota di Trascrizione n. 4722/4194 del 01.02.91;
14.02.2012 – Nota di Trascrizione n. 10878/8662 del 09.05.96;
14.02.2012 – Nota di Trascrizione n. 22065/17981 del 18.09.96;
14.02.2012 – Nota di iscrizione n. 57643/9827 del 07.12.04;
14.02.2012 – Nota di iscrizione n. 59946/37974 del 11.12.07;
14.02.2012 – Nota di iscrizione n. 40079/4714 del 31.08.09;
14.02.2012 – Nota di Trascrizione n. 45355/36458 del 05.10.09;
14.02.2012 – Nota di Trascrizione n. 20766/15097 del 18.05.10;
14.02.2012 – Nota di Trascrizione n. 5227/699 del 09.02.11;
14.02.2012 – Nota di Trascrizione n. 5227/700 del 09.02.11;
14.02.2012 – Nota di Trascrizione n. 5227/701 del 09.02.11;
14.02.2012 – Ispezione Ipotecaria per soggetto;
14.02.2012 – Ispezione Ipotecaria per soggetto;
14.02.2012 – Ispezione Ipotecaria per particella;
Titolo di proprietà di omissis;
Contratto di sfruttamento e sistemazione di terreno agricolo del 03.11.84;
Denuncia di esercizio cava del 07.05.86;
Ordinanza della Giunta Regionale della Campania del 23.10.86;
Nota USL 54 alla Procura della repubblica e al Sindaco del Comune di
Montecorvino Rovella del 06.10.92;
Ordinanza di sospensione dei lavori del 03.12.92;
Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2645/93;
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 10.09.98;
Scrittura privata del 03.05.99;
Richiesta contratto - trasmissione esiti e Scrittura privata del 28.02.00-missiva
scadenza contratto;
Pareri progetto di ricomposizione ambientale della cava 04.07.03;
Sentenza della corte di Appello di Salerno del 08.04.04;
Nota della Regione Campania del 22.04.04;
Comunicazione notizia di reato del 21.07.04;
Ordinanza Sindacale del 05.08.04;
Invio integrazioni riguardanti il progetto di ricomposizione ambientale della
cava;
07.03.2005 – Richiesta di integrazione documentale dell’Autorità di Bacino
Destra Sele;
Richiesta documentazione integrativa del 11.05.05;
Parere Favorevole Autorità di Bacino Destra Sele;
Ordinanza n, 23 del Comune di Montecorvino Rovella del 16.06.05;
Avvio procedimento amministrativo legge 07.08.90 n .241 e diffida del Comune;
Richiesta permesso in sanatoria, ricorso e sentenza al T.A.R.;
02.11.2005 – Nota GRC prot. 0897754/2005 sul parere di VIA cava;
10.03.2006 - richiesta ulteriori integrazioni al recupero ambientale della cava;
11.04.2006 - Sentenza del T.A.R. n. 336/06;
30.06.2006 - Diniego del Permesso di Costruire;
Ordinanza di demolizione di manufatti abusivi;
Sequestro preventivo del 17.07.06;
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Geom. Massimo Autuori
Via U. Zanotti Bianco, 40 – 84133 – Salerno –
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Tribunale di Salerno – Ufficio Esecuzioni Immobiliari - CTU R.G 476/09 - omissis / omissis.
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Estratto del fascicolo penale 6063/2006 del Tribunale di Montecorvino Rovella;
18.07.2006 – Comunicazione notizia di reato;
20.07.2006 – Ordinanza di convalida di sequestro preventivo;
22.09.2006 – Sentenza Riesame;
27.09.2007 – Decreto di citazione diretta a giudizio;
12.01.2012 - Verbale di udienza penale;
26.09.2007 – Nota Prot. 2945/PL Comune di Montecorvino Rovella;
15.04.2009 – Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento istanza omissis;
17.06.2009 – Decreto dirigenziale di reiezione Istanza omissis;
06.05.2012 – Pec al RDP del Comune di Montecorvino Rovella;
Specifica;
CD rom.
Trasmissione consulenza all’ omissis e omissis.
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R.G. 476/09 - PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA DA Omissis