11-8-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ESPROPRI
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie
ed energetiche
Estratto decreto di asservimento e occupazione temporanea
VISTO l’articolo 42 della Costituzione omissis;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di
seguito: decreto legislativo n. 164/2000), omissis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), omissis;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico
17 aprile 2008 omissis;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 dicembre 2013, n. 158, omissis;
VISTO il decreto 14 marzo 2012 recante approvazione
del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con
riconoscimento dell’urgenza ed indifferibilità dell’opera,
accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla
realizzazione del metanodotto “Paliano (FR) -Busso (CB)
DN 500 (20”)”;
VISTO il decreto 31 marzo 2015 che modifica l’art. 6 del
citato decreto 14 marzo 2012, prorogando il termine della
conclusione dei lavori di costruzione del metanodotto al
14 marzo 2017, con conseguente adeguamento dei termini di
durata del connesso vincolo preordinato all’esproprio e della
pubblica utilità;
VISTA l’istanza in data 09.06.2015, omissis con la quale
la Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: società SGI),
omissis ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi
dell’art. 52-quinquies, comma 3, del Testo Unico, per i terreni
ubicati nel comune di Cervaro, in provincia di Frosinone, con
determinazione urgente delle indennità provvisorie:
a) l’asservimento di aree, indicate in colore rosso nelle
allegate planimetrie, di proprietà delle ditte di cui all’annesso
elenco particellare;
b) l’occupazione temporanea, per la migliore esecuzione
dei lavori, delle aree indicate in colore verde nelle allegate
planimetrie, di proprietà delle ditte di cui all’annesso elenco
particellare;
CONSIDERATO omissis;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 52-quinquies,
ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione
del citato decreto 14 marzo 2012 ha determinato l’inizio del
procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza
la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico in base alla
quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
CONSIDERATO che la società beneficiaria ha ottemperato alla comunicazione personale disposta dall’articolo 17,
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comma 2, del testo unico con l’affissione all’albo pretorio
del comune interessato e con la pubblicazione su quotidiani
nazionali e locali dell’avviso allegato.
RITENUTO che: omissis
DECRETA:
Articolo 1
A favore della Società Gasdotti Italia S.p.A. sono disposti l’asservimento e l’occupazione temporanea di terreni, in
comune di Cervaro, provincia di Frosinone, interessati dal
tracciato del metanodotto “Paliano (FR) - Busso (CB) DN
500 (20”)”, evidenziati nelle allegate planimetrie, rispettivamente, con colore rosso per l’asservimento e con colore verde
per l’occupazione temporanea. Le Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa sono indicate nell’annesso
elenco particellare.
Articolo 2
L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione
sospensiva che siano ottemperati da parte della Società
Gasdotti Italia S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi
articoli 5 e 6, prevede quanto segue:
a) - lo scavo e l’interramento alla profondità di almeno
metri 1 (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta al momento della posa, di una tubazione trasportante
idrocarburi nonché cavi accessori per reti tecnologiche;
b) - l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini
della sicurezza;
c) - la costruzione di manufatti accessori fuori terra,
con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura della Società
Gasdotti Italia S.p.A. come previsto nelle allegate planimetrie in scala 1:2 000;
d) - l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,
come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 12,5 metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza
alterazione della profondità di posa della tubazione;
e) - la facoltà della Società Gasdotti Italia S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per
tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei
lavori;
f) - l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature
e opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa e la
loro proprietà in capo alla Società Gasdotti Italia S.p.A. che
pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
g) - il diritto della Società Gasdotti Italia S.p.A. al libero
accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti
con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la
manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
h) - la determinazione di volta in volta, a lavori ultimati,
degli importi da liquidare, a chi di ragione, per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni ed esercizio dell’impianto;
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i) - il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli,
diminuisca o renda più scomodo l’uso o l’esercizio della servitù;
l) - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli
altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennità provvisorie per l’asservimento e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto,
sono state determinate in modo urgente, omissis.
Articolo 4
Il presente decreto, per quanto necessario, é trascritto senza
indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Società
Gasdotti Italia S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura
della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 5
La Società Gasdotti Italia S.p.A. provvede alla notifica
del presente decreto alle Ditte proprietarie, unitamente ad un
invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e
presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di
almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed
indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalla Società Gasdotti Italia S.p.A.
provvedono a redigere il verbale di immissione in possesso
dei terreni, redigendo in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, lo stato di consistenza
dei terreni sottoposti all’azione ablativa ed indicandone la
vigente destinazione d’uso urbanistica, eventualmente anche
in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo
stato di consistenza e il verbale di immissione devono essere
redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai
requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione
in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società
Gasdotti Italia S.p.A. a questa Amministrazione alla casella
di posta elettronica certificata:
[email protected]
Articolo 7
Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente
decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare a questa Amministrazione
(DGRiME - Divisione I - Via Molise 2 - 00187 Roma - fax:
0647887802) e per conoscenza alla Società Gasdotti Italia
S.p.A. (Uffici Amministrativi - via dei Salci n. 25 - 03100
Frosinone - fax: 0775201279), con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di asservimento e di
occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione,
ricevuta dalla Ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene
e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, disporrà affinché la Società Gasdotti Italia
S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di
60 giorni. Se il bene è gravato da ipoteca, al proprietario è
corrisposta l’indennità previa esibizione di una dichiarazione
del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che
autorizza la riscossione della somma.
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Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria
sull’accettazione delle indennità provvisorie di asservimento
e occupazione temporanea disposte dal presente decreto, a
seguito di comunicazione del beneficiario dell’esproprio che
sono decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso dell’area interessata dai lavori, questa Amministrazione
provvede ad emettere l’ordinanza per il deposito delle citate
indennità presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio. Entro lo stesso
termine, la Ditta proprietaria che non condivide le indennità
provvisorie proposte con il presente decreto può:
a) ai sensi dell’articolo 21, comma 3 e seguenti, del Testo
Unico, produrre a questa Amministrazione, la richiesta per la
nomina dei tecnici, designandone uno di sua fiducia, affinché
unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente
Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento dei
Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni di cui
sopra, il proprietario, il promotore dell’espropriazione o il
terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, nelle aree evidenziate in colore verde nelle allegate planimetrie, la Società
Gasdotti Italia S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese
appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni fino al 14 marzo
2017. La Società comunicherà preventivamente alla Ditta
proprietaria, la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione e il recapito dell’impresa esecutrice.
Articolo 10
Fino alla data di ultimazione dell’occupazione dei terreni,
é dovuta alla Ditta proprietaria l’indennità di occupazione
temporanea e danni riportata nel corrispondente elenco di cui
al piano particellare allegato.
Articolo 11
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di
proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e
di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE:
Ditta n. 1: FASCIONE Flora: Fg 36 mappale 226.
Roma, 31 luglio 2015
Il direttore generale
ing. Franco Terlizzese
T15ADC10988 (A pagamento).
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