Azioni positive di genere e
per la conciliazione
Artt. 42 e ss. Codice Pari Opportunità
Art. 9 legge n. 53 del 2000
OBIETTIVO AZIONE POSITIVA
RIMUOVERE GLI OSTACOLI
CHE DI FATTO IMPEDISCONO
LA REALIZZAZIONE DI PARI
OPPORTUNITA’
Tipologia delle azioni positive



Azioni positive di genere
Codice delle pari opportunità d.lg.vo n. 198/2006
Azioni positive per la conciliazione
Art. 9 legge n. 53 del 2000 (modificato dalla
Finanziaria 2007)
[Le altre azioni positive legate ad altri motivi di
esclusione sociale (ovvero azioni positive non
di genere)
Età, disabilità, orientamento sessuale, convinzioni
personali e religiose, Razza e origine etnica: sono
azioni positive scomparse in sede di recepimento]
Diritto comunitario

Diritto originario:
Art. 141 Tce – Carta dei diritti
fondamentali di Nizza

Diritto comunitario derivato:
Dir. 76/207- Dir. 2002/73 - Dir.
2006/54 (direttiva quadro)
Art. 141.4 Trattato Istitutivo Comunità
Europea (modificato dal Trattato di
Amsterdam 1997- ex art.119)
“Allo scopo di assicurare l’effettiva e
completa parità tra uomini e donne
nella vita lavorativa, il principio della
parità di trattamento non osta a che
uno Stato membro mantenga o
adotti misure che prevedano
vantaggi specifici diretti a facilitare
l’esercizio di un’attività professionale
da parte del sesso
sottorappresentato ovvero a evitare
o compensare svantaggi nelle
carriere professionali”
Carta di Nizza
Carta dei diritti fondamentali dell’UE
Articolo 23
Parità tra uomini e donne
 La parità tra uomini e donne deve
essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione,
di lavoro e di retribuzione.
 Il principio della parità non osta al
mantenimento o all'adozione di
misure che prevedano vantaggi
specifici a favore del sesso
sottorappresentato.
Art. 2.4 Direttiva 76/207
“La presente direttiva non pregiudica le
misure volte a promuovere la parità delle
opportunità per gli uomini e le donne , in
particolare ponendo rimedio alle disparità
di fatto che pregiudicano le opportunità
delle donne [nei settori di cui all 'articolo
1,paragrafo 1]” per quanto riguarda l '
accesso al lavoro , ivi comprese la
promozione e l ' accesso alla formazione
professionale, nonché le condizioni di
lavoro e la sicurezza sociale
Art. 2.4 dir. 76/207 viene sostituito
dall’art. 2.8 ad opera della dir.
2002/73


“Gli Stati membri possono mantenere o adottare
misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del
trattato volte ad assicurare nella pratica la piena
parità tra gli uomini e le donne".
14° considerando: Gli Stati membri hanno la facoltà,
ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, di
mantenere o di adottare misure che prevedono
vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di
un'attività professionale da parte del sesso
sottorappresentato oppure a evitare o compensare
svantaggi nelle carriere professionali. Data la
situazione attuale e tenendo conto della
dichiarazione 28 allegata al trattato di Amsterdam,
gli Stati membri dovrebbero, innanzitutto, mirare a
migliorare la situazione delle donne nella vita
lavorativa [nell’attuazione dell’art. 141.4].
Articolo 3
Direttiva 2006/54 (rifusione)
Azione positiva

Gli Stati membri possono
mantenere o adottare misure ai
sensi dell'articolo 141, paragrafo
4, del trattato volte ad
assicurare nella pratica la piena
parità tra gli uomini e le donne
nella vita lavorativa.
Azioni positive di genere
Artt. 42 e ss. Codice Pari Opportunità D.lg.vo n.
198/2006
Codice Pari Opportunità (d.lg.vo n. 198/2006)
Capo IV - Promozione delle pari opportunità
Art. 42. Adozione e finalità delle azioni positive.
(legge 10 aprile 1991, n. 125,
articolo 1, commi 1 e 2)
“Le azioni positive, consistenti in misure
volte alla rimozione degli ostacoli che di
fatto impediscono la realizzazione di
pari opportunità, nell'ambito della
competenza statale, sono dirette a
favorire l'occupazione femminile e
realizzare l'uguaglianza sostanziale tra
uomini e donne nel lavoro”.
Carattere funzionale della definizione
normativa
Principio di uguaglianza
sostanziale dell’art. 3, 2°comma
Costituzione
Il principio di eguaglianza sostanziale “si fonda sulla
attribuzione di rilevanza alle differenze che corrono tra
categorie di individui, in ragione dell’appartenenza a
diversi generi, razze, etnie, gruppi sociali, al fine di
eliminare le conseguenze sfavorevoli (disparità) che
derivano dall’esistenza di tali differenze”.
L’applicazione di tale principio conduce, dunque, a
ripristinare “pari opportunità” tra categorie di individui le
cui differenze conducono a situazioni di svantaggio.
L’eguaglianza sostanziale “passa ... attraverso l’eliminazione
(non delle differenze, ma) delle conseguenze sfavorevoli
(le disparità) che derivano dall’esistenza di differenze, e
richiede l’adozione di misure giuridicamente “diseguali” ”.
Citazioni di M.V. Ballestrero
Carattere diseguale delle
azioni positive
Mentre il divieto di discriminazione
ha valenza bidirezionale, le
azioni positive sono destinate ad
operare soltanto in favore delle
donne
Carattere temporaneo delle azioni
positive
Codice Pari Opportunità
Capo IV - Promozione delle pari opportunità
Art. 42. Adozione e finalità delle azioni positive.
(legge 10 aprile 1991, n. 125,
articolo 1, commi 1 e 2)
Tipologia di azioni positive
Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e
professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di
carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle
donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e
professionale e gli strumenti della formazione;

c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione
imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici
autonome e delle imprenditrici;

d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro
che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti
dei dipendenti con pregiudizio nella formazione,
nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel
trattamento economico e retributivo;

e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori
professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e
in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di
responsabilità;

f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del
lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra
responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione
di tali responsabilità tra i due sessi.
Tipologia azioni positive

Elencazione non tassativa degli
scopi delle azioni positive,
ispirata alla raccomandazione
84/635 della Comunità Europea
del 13.12.1984
Quote riservate si o no?
Promuovere l'inserimento delle
donne nelle attività, nei settori
professionali e nei livelli nei
quali esse sono
sottorappresentate e in
particolare nei settori
tecnologicamente avanzati ed ai
livelli di responsabilità (lett. e)
art. 42, 2° c.)
Parità nei punti di partenza
Parità nei risultati
Ci si chiede se “pari opportunità” significhi
eguaglianza nei punti di partenza o anche
nei risultati; se cioè ci si debba fermare ad
una nozione “procedurale” delle pari
opportunità - ovvero alla messa in
condizione del gruppo svantaggiato di
concorrere ad armi pari lasciando che
vincano i migliori - o se si debba arrivare,
come può succedere con le quote riservate
nelle assunzioni o promozioni,
alla
“precostituzione
di
“risultati”
di
eguagliamento, non altrimenti conseguibili”.
Citazioni di M.V. Ballestrero
Corte costituzionale
Sentenza 2-15 aprile 1993, n. 163
M.V. Ballestrero, coerentemente con la convinzione
che i due principi di eguaglianza dell’art. 3
coesistono, “correlandosi senza contrapporsi”,
ritiene assolutamente legittimi interventi di
eguagliamento nei risultati: a conforto della sua tesi,
l’Autrice cita le stesse parole della Corte
costituzionale (sentenza 2-15 aprile 1993, n. 163),
là dove afferma che l’art 3, 2° comma contiene un
“autonomo” principio di eguaglianza sostanziale, il
quale “esprime un criterio interpretativo che si
riflette sulla latitudine e sull’attuazione da dare al
principio di eguaglianza “formale”, nel senso che ne
qualifica la garanzia in relazione ai risultati effettivi
prodotti”.
Eguaglianza ed
eguagliamento
Nell’ambito di una nozione unitaria e dinamica di
eguaglianza in cui eguaglianza sostanziale e
formale si completano reciprocamente, A. D’Aloja
afferma: “... più appare ridotto lo spazio
dell’autodeterminazione personale del soggetto,
della sua possibilità di concorrere alla realizzazione
del
risultato
emancipante,
di
quella
eigenverantwortliche Lebensgestaltung che si pone
come funzione centrale delle garanzie dei diritti
fondamentali e del programma di eguaglianza
sostanziale, più potrebbe appalesarsi come
necessaria (o almeno giustificata) la progressione
tipologica degli interventi di sostegno, fino appunto
al limite ‘estremo’ dell’attribuzione diretta dei
risultati”
Corte di Giustizia UE preTrattato di Amsterdam 1997

Caso Kalanke 1995 (causa C-450/93): la
Corte ritiene incompatibile con la normativa
UE la normativa del Land tedesco di
Brema, che accordava automaticamente, a
parità di qualificazione dei candidati ritenuti
idonei per un’assunzione o una
promozione, la preferenza a quelli di sesso
femminile nei settori ove le donne erano
rappresentate in modo insufficiente, ovvero
occupavano meno della metà dei posti in
organico nelle specifiche categorie e
mansioni. Secondo la Corte, la normativa
tedesca sostituiva indebitamente
all’obiettivo delle pari opportunità di cui alla
dir.76/207 un risultato automatico.
Corte di Giustizia UE postTrattato di Amsterdam 1997

Caso Marschall 1997(causa C-409/95): la Corte in un
caso analogo a Kalanke, di preferenza nelle assunzioni e
promozioni, giudica in maniera opposta, dichiarando
conforme al diritto UE una norma che sanciva la
preferenza delle candidate non in assoluto ma a
condizione che non “prevalessero motivi inerenti alla
persona di un candidato di sesso maschile”; la Corte
afferma che una normativa di riserva nelle assunzioni o
promozioni deve garantire, in ciascun caso individuale, ai
candidati di sesso maschile, a parità di qualificazione con
i candidati di sesso femminile, un esame obiettivo delle
candidature, tale da prendere in considerazione tutti i
criteri relativi alla persona dei candidati, senza tenere
conto della precedenza accordata alle donne, qualora
uno o più di tali criteri facciamo propendere per il
candidato di sesso maschile (ovviamente i criteri
considerati non devono essere discriminatori per le
donne)
Principio generale Corte di
Giustizia


In definitiva il principio posto dalla
Corte è che una normativa
preferenziale a favore delle donne è
legittima se la priorità non è
assoluta, secondo quote rigide, ma
se ammette variazioni e deroghe
riferite a qualità personali dei
candidati
Il principio è ribadito nei casi Badeck
2000
(causa
C-158/97)
e
Abrahamsson 2000 (causa C407/98)

Il dibattito del 1992
di Lavoro e diritto su
“Eguaglianza:nozioni e regole”
Letizia Gianformaggio
significativamente scriveva: “non
c’è una risposta corretta alla
problematica politico-giuridica
del rapporto
uguaglianza/differenza”
Art. 43 Codice Pari Opportunità
Promozione delle azioni positive.
(legge 10 aprile 1991, n. 125,
articolo 1, c.3)
Le azioni positive possono essere promosse:
 dal Comitato nazionale di parità
 dalle consigliere e dai consiglieri di parità
 dai centri per la parità e le pari opportunità a livello
nazionale, locale e aziendale, comunque
denominati
 dai datori di lavoro pubblici e privati
 dai centri di formazione professionale
 dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali,
anche su proposta delle rappresentanze sindacali
aziendali o degli organismi rappresentativi del
personale ai fini della contrattazione collettiva nel
pubblico impiego
Scarso utilizzo delle azioni
positive di genere

Art. 10, 1° c., lett. c) Codice pari
opportunità: Il comitato nazionale di parità
formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un
programma-obiettivo nel quale vengono
indicate le tipologie di progetti di azioni
positive che intende promuovere, i soggetti
ammessi per le singole tipologie ed i criteri
di valutazione. Il programma è diffuso dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale = tentativo di potenziare lo
strumento delle azioni positive
Art. 44. Codice pari opportunità
Finanziamento
(legge 10 aprile 1991, n. 125,
articolo 2, c.1,2,4 e 5)




1. I datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione
professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni
sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso
totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di
progetti di azioni positive presentati in base al programmaobiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato
nazionale di parità, ammette i progetti di azioni positive al
rimborso e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative
spese.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al rimborso
degli oneri
4. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di
programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di
cui all'articolo 45, è subordinato al parere del Comitato nazionale
di parità
Art. 45 Codice Pari opportunità
Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante
la formazione professionale.
(legge 10 aprile 1991, n. 125,art. 3)

Al finanziamento dei progetti di
azione positiva che contemplano la
formazione professionale, approvati
dal Fondo sociale europeo, è
destinata una quota di finanziamento
aggiuntivo messa a disposizione dal
Fondo di Rotazione relativo alla
formazione. Il finanziamento è
attribuito su base regionale.
Art. 48 Codice pari opportunità
Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, art.7, c. 5)



Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici
non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza nei
luoghi di lavoro, ovvero, in mancanza, le organizzazioni
rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di
interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa
della rispettiva attività, il Comitato nazionale di parità, e la
consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il
Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal
contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità
territorialmente competente, predispongono piani di azioni
positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito
rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle
donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono
sottorappresentate, favoriscono il riequilibrio della presenza
femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove
sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.
I piani hanno durata triennale.
Azioni positive nelle pubbliche
amministrazioni

In caso di mancato
adempimento dei piani di
azione positiva, le
amministrazioni interessate
non potranno assumere
nuovo personale, compreso
quello appartenente alle
categorie protette
Carattere di volontarietà delle
azioni positive
Obbligatorietà
delle azioni positive nelle
pubbliche amministrazioni
Riequilibrio nelle pubbliche
amministrazioni
Allo scopo di favorire il riequilibrio
della presenza femminile nelle
attività in cui le donne sono
sottorappresentate, in occasione
tanto di assunzioni quanto di
promozioni, a fronte di analoga
qualificazione e preparazione
professionale tra candidati di sesso
diverso, l'eventuale scelta del
candidato di sesso maschile è
accompagnata da un'esplicita ed
adeguata motivazione.
Azioni positive per
l’imprenditoria femminile
Codice pari opportunità
Titolo II
Pari opportunità nell'esercizio
dell'attività d'impresa
Capo I - Azioni positive per
l'imprenditoria femminile
Art. 52 Principi in materia di azioni positive per
l'imprenditoria femminile
(legge 25 febbraio 1992, n. 215,art. 1, c.1 e 2)






1. Il presente capo indica i principi generali volti a
promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari
opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e
imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare
la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a
conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione
delle imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o
a prevalente partecipazione femminile nei comparti più
innovativi dei diversi settori produttivi
Art. 53. Beneficiari delle azioni positive
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 2, c.1)



1. I principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria
femminile si rivolgono ai seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone, costituite
in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le
società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in
misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di
amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da
donne, nonché le imprese individuali gestite da donne,
che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato,
dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le
società di promozione imprenditoriale anche a capitale
misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini
professionali che promuovono corsi di formazione
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza
tecnica e manageriale riservati per una quota non
inferiore al settanta per cento a donne
Art. 54 Fondo nazionale per l'imprenditoria
femminile
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 3, c. 1)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per lo sviluppo
dell’imprenditoria femminile, con apposito capitolo nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle attività produttive,
possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53,
comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali
dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste
dalla disciplina vigente:
a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per
l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel
settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi,
nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di
qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od
organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della
produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle
tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei
prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di
gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di
sistemi di qualità.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono
essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le
attività ivi previste.
Codice pari opportunità
Tutela giudiziaria
Azioni positive quali sanzioni
per comportamenti
discriminatori
Art. 37. Legittimazione processuale a tutela di più soggetti.
Piano di rimozione delle discriminazioni in sede conciliativa
(legge 10 aprile 1991, n. 125 articolo 4, c. 7,8,9,10,11)


Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e,
nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il
consigliere nazionale rilevino l'esistenza di atti, patti o
comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere
collettivo, anche quando non siano individuabili in modo
immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio,
possono chiedere all'autore della discriminazione di
predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate entro un termine non superiore a centoventi
giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere
da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali
aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle
discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità
promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo
verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo
esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice
del lavoro.
Art. 37. Legittimazione processuale a tutela di più soggetti.
Piano di rimozione delle discriminazioni per ordine del
giudice
(legge 10 aprile 1991, n. 125 articolo 4, c. 7,8,9,10,11)


Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo,le
consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano
di avvalersi della procedura di conciliazione o in caso di
esito negativo della stessa, possono proporre ricorso
davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al
tribunale amministrativo regionale territorialmente
competenti.
Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni
sulla base del ricorso presentato, oltre a provvedere, se
richiesto, al risarcimento del danno anche non
patrimoniale, ordina all'autore della discriminazione di
definire un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro
mancanza, gli organismi locali aderenti alle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nonché la consigliera
o il consigliere di parità regionale competente per
territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella
sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da
osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.
Art. 37. Legittimazione processuale a tutela di più soggetti.
Piano di rimozione delle discriminazioni per ordine del
giudice nel procedimento di urgenza
(legge 10 aprile 1991, n. 125 articolo 4, c. 7,8,9,10,11)


La consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità
possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in
funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo
regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due
giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie
informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al
ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre
a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non
patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore della
discriminazione la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a
rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso
l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di
un piano di rimozione delle medesime. Contro il decreto è
ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti,
opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria
territorialmente competente, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
L'inottemperanza alla sentenza o al decreto del giudice è punita
con le pene di cui all'articolo 650 del codice penale e comporta
altresì il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di
ritardo nell'esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo
per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e la revoca
dei benefici eventualmente goduti.
Azioni positive per la
conciliazione
L. 8-3-2000 n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle città
Capo III
Flessibilità di orario
Art. 9
(modificato dall’art. 38 l.n. 69/2009)
Art. 9. Misure per conciliare tempi di vita e
tempi di lavoro

1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a
conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito
del Fondo per le politiche per la famiglia di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una
quota individuata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle
politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi
in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le
imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di
aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di
aziende ospedaliere universitarie i quali attuino
accordi contrattuali che prevedano le seguenti
tipologie di azione positiva:
Finalità azioni positive art. 9

a) progetti articolati per consentire alle
lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, quali part
time reversibile, telelavoro e lavoro a
domicilio, banca delle ore, orario flessibile
in entrata o in uscita, sui turni e su sedi
diverse, orario concentrato, con specifico
interesse per i progetti che prevedano di
applicare, in aggiunta alle misure di
flessibilità, sistemi innovativi per la
valutazione della prestazione e dei risultati;
Finalità azioni positive art. 9

b) programmi ed azioni volti a
favorire il reinserimento delle
lavoratrici e dei lavoratori dopo
un periodo di congedo parentale
o per motivi comunque legati ad
esigenze di conciliazione;
Finalità azioni positive art. 9

c) progetti che, anche attraverso
l'attivazione di reti tra enti territoriali,
aziende e parti sociali, promuovano
interventi e servizi innovativi in risposta alle
esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali
progetti possono essere presentati anche
da consorzi o associazioni di imprese, ivi
comprese quelle temporanee, costituite o
costituende, che insistono sullo stesso
territorio, e possono prevedere la
partecipazione degli enti locali anche
nell'ambito dei piani per l'armonizzazione
dei tempi delle città.
Soggetti destinatari


Destinatari dei progetti sono lavoratrici o lavoratori,
inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel
caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni
di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o
di adozione, ovvero con a carico persone disabili o
non autosufficienti, ovvero persone affette da
documentata grave infermità.
Una quota delle risorse è, inoltre, impiegata per
l'erogazione di contributi in favore di progetti che
consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori
autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze
legate alla maternità o alla presenza di figli minori
ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o
sostituzione di soggetti in possesso dei necessari
requisiti professionali.
Procedure di concessione
finanziamenti


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la
Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi di cui al presente articolo
e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare
a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo
finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata
delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei
contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno
soddisfatte a concorrenza della somma che residua una
volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
Le risorse possono essere, in misura non superiore al 10
per cento, destinate alle attività di promozione delle
misure in favore della conciliazione, di consulenza alla
progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare
anche attraverso reti territoriali
Le novità secondo il Dipartimento per le
Politiche della famiglia
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La nuova formulazione si è resa necessaria al fine di aggiornare
lo strumento in modo da renderlo corrispondente alle esigenze
dell’utenza. In sintesi, le novità riguardano:
la nuova rubrica, più rispondente alla varietà di azioni positive
previste;
ampliamento dei soggetti proponenti (compresi quelli multipli, es.
ATI);
le condizioni di accesso alle misure previste da parte dei
destinatari finali delle stesse che sono state rese uniformi;
un particolare interesse nei confronti dei progetti che introducano
sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e/o dei
risultati, con la finalità di promuovere meccanismi che evitino la
marginalizzazione dei soggetti i quali, per esigenze di
conciliazione, utilizzino misure di flessibilità dell’articolazione
della prestazione lavorativa;
l’estensione delle tipologie di azione volte a favorire il
reinserimento di lavoratrici e lavoratori dopo un periodo di
congedo;
l’introduzione di servizi innovativi e di reti territoriali;
possibilità per i soggetti autonomi di finanziare una
collaborazione (e non più solo una sostituzione)
Dichiarazione Dipartimento
Politiche per la famiglia
“A causa della sospensione delle attività della
Conferenza unificata Stato - Regioni e autonomie
locali, non è possibile, allo stato attuale, prevedere
la conclusione dell’iter di approvazione delle norme
applicative dell’articolo 9 della legge 53/2000, così
come modificato dalla legge 69/2009, in tempo utile
a garantire la diffusione delle nuove regole per la
presentazione dei progetti alla scadenza del 10
ottobre p.v. Di conseguenza, sarà cura di questo
Dipartimento dare tempestiva comunicazione della
prossima data utile per la presentazione dei
progetti, che sarà fissata entro l’anno, fornendo
contestualmente gli strumenti necessari alla
progettazione”.
Roma, 31 luglio 2009
Blocco progetti

Successivamente alla legge n.
69 del 2009, emanata nel
giugno
di
quest’anno,
la
presentazione dei progetti risulta
bloccata. Gli ultimi approvati
sono stati quelli con scadenza
ottobre
2008
(sito
web
Dipartimento politiche per la
famiglia)
Utilizzazione dell’art. 9
inferiore alle previsioni

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
Possibili fattori disincentivanti:
Conciliazione impone il
ripensamento
dell’organizzazione produttiva
Necessità accordo collettivo
Citazioni L. Calafà

La nuova formulazione dell’art. 9
non sembra risolvere i problemi
relativi alla utilizzazione della
norma
Le azioni positive possono
essere neutre?


Azioni positive ex art. 9 non sono
unidirezionali, ovvero di genere
(esclusivamente a favore delle
donne), ma sono BIDIREZIONALI,
ovvero possono riguardare anche gli
uomini
Ma più in generale, sono legittime le
misure promozionali indirizzate ai
soli uomini?
Citazione L. Calafà
Corte di Giustizia Caso
Lommers (causa C-476/99)

La Corte ritiene legittima la
scelta di un ministero olandese
di mettere a disposizione un
certo numero di posti in asili
nido esclusivamente per i figli
delle dipendenti e non anche
per quelli dei dipendenti di
sesso maschile, salvo
comprovati casi di necessità di
questi ultimi (eg:padri single)
Azioni positive come misure di
svantaggio non sono azioni
positive
Art. 13 d.lg.vo n. 276/2003:
“Misura promozionale come
svantaggio immediatamente
finalizzata all’inserimento di soggetti
già svantaggiati (in quanto disabili, di
età particolari, di un sesso
sottorappresentato)” =
“cannibalizzazione del diritto
antidiscriminatorio”

Citazioni L.Calafà - S. Borelli
D.lg.vo 276/2003 art.13
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e
privato.



1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e
di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro è consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione
di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in
presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento
nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il
coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e
professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da
parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con
contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e
solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il
trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso
dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo
a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui
corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività
lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria
o speciale.
Renga:
“riconoscere al lavoratore un trattamento economico
e normativo inferiore rispetto a quello goduto dai
dipendenti dell’utilizzatore, a parità di mansioni
svolte: evidentemente una deroga al principio della
parità di trattamento applicabile ai lavoratori in
somministrazione, la quale potrebbe anche dare
adito a dubbi di costituzionalità laddove si dovesse
ritenere che “l’estrema differenziazione delle regole
giuridiche e dei trattamenti economici esorbiti e non
sia più giustificabile adducendo l’obiettivo di
rimuovere gli ostacoli economici e sociali che
impediscono l’emancipazione dei cittadini ...”[1].
[1] V. Pinto, Lavoro e nuove regole. Dal Libro Bianco al decreto legislativo
276/2003, collana Formazione ISF, diretta da S. Meghnagi, Roma,
Ediesse, 2004, p. 59
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Prof.ssa RENGA 24-10