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REVERSE CHARGE – ULTIMI CHIARIMENTI
CIRCOLARE N. 14/E DEL 27/03/2015
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Art. 1, Commi da 629 a 633, Legge 23/12/2014 n. 190
Art. 17 DPR 633/72
Art. 74, comma 7, DPR 633/72
Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27/03/2015
Dal 01/01/2015 il Reverse Charge è stato esteso alle seguenti operazioni attraverso la modifica
dell’art. 17, comma 6, DPR 633/72 e l’art. 74, comma 7, DPR 633/72. Tali modifiche hanno
comportato l’estensione della disciplina del Reverse Charge alle seguenti attività:
1. Servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento
relative ad edifici;
2. Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
3. Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati
relativi al gas e all’energia elettrica;
4. Cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore;
5. Cessioni dei bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
La circolare ministeriale ha stabilito, in un’ottica di semplificazione, di individuare le
prestazioni di cui alla lettera a-ter) (punto 1 sopra elencato) facendo riferimento unicamente ai
codici attività della tabella ATECO 2007. Chi rende un servizio tra quelli elencati nei codici
attività deve applicare il reverse charge indipendentemente dal fatto che sia la sua attività principale
o secondaria. Eventualmente dovranno essere integrati i codici di attività da comunicare all’Agenzia
delle Entrate.
L’inversione contabile si applica in funzione dell’operazione svolta (pulizia, demolizione,
installazione di impianti e completamento) per cui:
a) Non è rilevante il soggetto che compie l’attività. Il codice ATECO del prestatore può
essere utile per individuare i servizi che ricadono nell’ambito di applicazione.
b) Non è rilevante nemmeno il rapporto contrattuale tra le parti, quindi può esservi
appalto, subappalto, contratto d’opera, ecc.
Si intendono escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali
operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in
opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. Tale caso riguarda in primo
luogo il rivenditore che si incarica anche di installare l’impianto, ma anche l’impiantista che
installa un impianto (es. caldaia, climatizzatore, ecc.) il cui costo è superiore al costo della
manodopera fatturata.
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DEFINIZIONE DI EDIFICIO E SOGGETTI PASSIVI IVA
Le due condizioni per l’applicazione della disciplina sono:
 Prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA;
 Prestazioni relative ad edifici.
La circolare ministeriale, riguardo alla definizione di “edificio”, riprende quanto detto nella
risoluzione n. 46/E/1988: “… si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi
vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di
continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa
avere una o più scale autonome”.
La disposizione è rivolta sia ai fabbricati abitativi che ai fabbricati strumentali, ivi compresi
quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi.
A tale proposito non rientrano nella nozione di edificio terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine,
giardini, etc., salvo che questi non costiuiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (piscine
collocate nei terrazzi, impianti fotovoltaici collocati sui tetti).
Riguardo ai soggetti passivi IVA occorre rilevare che non rientrano nella disciplina (la
fatturazione verrà effettuate con IVA) i seguenti soggetti:
 Condomini;
 Enti non commerciali (compresi enti pubblici) le cui prestazioni ricevute non rientrano
nella sfera commerciale;
 Produttori agricoli con volume d’affari non superiore a € 7.000,00;
 Esercenti attività di intrattenimento a cui si applicano le disposizioni dell’art. 74, comma
6, DPR 633/72;
 Enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 398/91 (associazioni sportive);
 Soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché altri soggetti che rientrano nell’art.
74-quater, comma 5, DPR 633/72.
 Privati.
Le imprese di qualsiasi tipo (imprese individuali o società) e i professionisti, qualora ricevano una
prestazione rientrante in quelle elencate dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/72, dovranno
ricevere una fattura con applicazione del reverse charge.
SERVIZI DI PULIZIA, DI DEMOLIZIONE, DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DI
COMPLETAMENTO RELATIVE AD EDIFICI
Servizi di pulizia
L’unica condizione richiesta dalla lettera a-ter), comma 6, art. 17, DPR 633/72 è che tali
prestazioni siano relative ad edifici come sopra definiti.
Quale riferimento per individuare le attività abbiamo i codici ATECO 2007, in particolare:
 Pulizia generale (non specializzata) di edifici (81.21.00)
 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
(81.22.02)
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Devono intendersi escluse dall’applicazione del meccanismo di inversione contabile le attività di
pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione
di edifici.
Occorre sempre tener presente che il soggetto committente del servizio deve avere partita IVA, per
cui la pulizia fatta nei confronti del condominio, non essendo soggetto IVA, non è soggetta alla
disciplina del Reverse.
La pulizia di parti comuni degli edifici si ritiene soggetta a Reverse charge.
Servizi demolizione e di installazione di impianti
Quale riferimento per individuare le attività abbiamo i codici ATECO 2007, in particolare:
 Demolizione (43.11.00)
 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione) (43.21.01);
 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) (43.21.02);
 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa
manutenzione e riparazione) (43.22.01);
 Installazione di impianti per la distruzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
(43.22.02);
 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione) (43.22.03);
 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili (43.29.01);
 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni (43.29.02)
Nel caso in cui l’installazione riguardi beni significativi, il cui committente è soggetto passivo
IVA, dovrò analizzare se trattasi di installazione o di posa in opera. Nel primo caso si applicherà il
reverse charge, nel secondo l’IVA sui beni significativi.
Le manutenzioni e riparazioni rientrano nella disciplina del reverse charge.
Servizi di completamento
Il termine completamento di edifici, contenuto nella lettera a-ter) in commento, è utilizzato
dal Legislatore in modo atecnico.
Quale riferimento per individuare le attività abbiamo i codici ATECO 2007, in particolare:
 Intonacatura e stuccatura (43.31.00);
 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate (43.32.01)
 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (43.32.02). La posa in
opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione
contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
 Rivestimento di pavimenti e muri (43.33.00);
 Tinteggiatura e posa in opera di vetri (43.34.00);
 Attività non specializzate di lavori edili - muratori (43.39.01) (limitatamente alle prestazioni
afferenti gli edifici);
 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento edifici”
(43.39.09).
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Sono escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla
preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12, in quanto le stesse non sono
riferibili alla fase di completamento, bensì a quella propedeudica della costruzione.
CONTRATTO COMPRENSIVO DI UNA PLURALITA’ DI PRESTAZIONI
In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi
in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA
nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le
singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.
Stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, le indicazioni
sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all’ipotesi di un contratto
unico di appalto avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro,
di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia. In una logica di
semplificazione, si ritiene che, anche con riferimento alle prestazioni riconducibili alla lettera a-ter)
(reverse charge), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge.
Quando l’acquirente di un servizio è un ente non commerciale che destina il servizio in parte alla
propria attività commerciale ed in parte alla propria attività istituzionale dovranno essere
distinte le quote della prestazione da imputare al reverse charge e da fatturare con IVA. Occorrerà
far riferimento agli accordi contrattuali, all’entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale
degli edifici interessati ecc. La distinzione della parte da attribuire al reverse charge e della parte da
attribuire all’IVA deve essere sempre fatta.
REVERSE CHARGE NEL SETTORE ENERGETICO
Gli altri casi di applicazione della disciplina riguardano:
 Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
 Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al
gas e all’energia elettrica. Vi rientrano, per esempio, le cessioni di certificati bianchi e
verdi;
 Cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore. Il soggetto passivo è
colui la cui attività principale è la rivendita di gas ed energia elettrica. Classico esempio è la
fatturazione nei confronti del GSE relative alla vendita di energia prodotta dagli impianti
fotovoltaici.
Per soggetto passivo rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in
relazione all’acquisto del gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di
tali prodotti e il cui consumo personale dei medesimi è trascurabile.
Il meccanismo del reverse charge non può ritenersi applicabile alle cessioni di GPL, in quanto le
stesse non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a tale sistema.
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REVERSE CHARGE ED ALTRE DISCIPLINE
Reverse charge e split payment
Le disposizioni dello split payment non si applicano qualora l’ente pubblico sia debitore di
imposta.
I servizi forniti all’amministrazione e soggetti al meccanismo dell’inversione contabile sono quelli
che vengono acquisiti dall’amministrazione stessa nell’esercizio di una propria attività
economica.
Reverse charge e consorzi
Qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del
reverse charge, tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile
anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio.
Reverse charge e IVA di cassa
L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile esclude l’applicabilità del regime
di cash accounting (IVA di cassa).
Reverse charge e regime forfettario
Non si applica il reverse charge alle cessoni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate
da soggetti che applicano il regime forfettario (vale anche per i minimi).
Qualora, invece, tali soggetti acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi
saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto
alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
Utilizzo del plafond
Qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad
operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, relativamente a tali operazioni
troverà applicazione la disciplina del reverse charge.
In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte
soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle
modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto,
individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.
ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La disciplina del reverse charge per particolari tipi di operazioni è entrata in vigore il
01/01/2015.
Sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti
difformi adottati dal contribuente, anteriormente all’emanazione della circolare n. 14/E del
27/03/2015.
In pratica, le fatture emesse prima del 27/03/15 possono non essere modificate se fatte in maniera
errata rispetto a quanto stabilito nella circolare.
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CASISTICHE REVERSE CHARGE
CNA INTERPRETA ha comunicato le seguenti casistiche risolte:
DESCRIZIONE
REVERSE CHARGE
Manutenzione giardino
Installazione impianti di irrigazione giardini
Spurgo pozzi neri
Antennista
Immobile sito su territorio estero
Impianti telefonici
Manutenzione caldaia
Installazione caldaia (se si configura come prestazione e non come
cessione con posa in opera)
Manutenzione impianti su celle frigorifere
Servizi di disinfestazione
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di
edifici
No
No
No
Si
No
Si
Si
Si
Carrara, 03/04/2015
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No
No
Si
No
Dott. Giuseppe Giusti
Responsabile Tributario CAF CNA
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Reverse Charge 2015 ultimi chiarimenti circ 14E