Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Ingegneria
Corso di Impatto Ambientale
Modulo A: Pianificazione Energetica
Ing. Giorgio Baldinelli
a.a. 2012-13
Inquinamento idro-termico da
centrali termoelettriche
Legislazione sulle acque di scarico
La guida è costituita dal Decreto Legislativo n. 152
del 11 maggio 1999 “Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole”.
Legislazione sulle acque di scarico
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del
rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e
devono comunque rispettare i valori limite di
emissione previsti nell'allegato 5 del succitato
decreto.
Legislazione sulle acque di scarico
Le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia,
tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle
migliori tecniche disponibili, definiscono i valorilimite di emissione, diversi da quelli di cui
all'allegato 5, sia in concentrazione massima
ammissibile sia in quantità massima per unità di
tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per
gruppi o famiglie di sostanze affini. Per le sostanze
indicate nelle tabelle 1, 2, 5 e 3/A dell'allegato 5, le
Regioni non possono stabilire valori limite meno
restrittivi di quelli fissati nel medesimo allegato 5.
Legislazione sulle acque di scarico
Gli scarichi devono essere resi accessibili per il
campionamento da parte dell'autorità competente
per il controllo nel punto assunto per la
misurazione. La misurazione degli scarichi, si
intende effettuata subito a monte del punto di
immissione in tutte le acque superficiali e
sotterranee, interne e marine, nonché in fognature,
sul suolo e nel sottosuolo.
Legislazione sulle acque di scarico
Qualora le acque prelevate da un corpo idrico
superficiale presentino parametri con valori
superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina
dello scarico è fissata in base alla natura delle
alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico
recettore, fermo restando che le acque devono
essere restituite con caratteristiche qualitative non
peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni
di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono
state prelevate.
Legislazione sulle acque di scarico
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque
superficiali, devono essere conformi ai limiti di
emissione riportati nella tabella 3 dell’Allegato 5 del
Decreto o alle relative norme disposte dalle regioni.
I limiti indicati in tabella 3, per le acque reflue
industriali, sono riferiti ad un campione medio
prelevato nell’arco di tre ore. L’autorità preposta al
controllo, al fine di verificare le fasi più significative
del
ciclo
produttivo,
può
effettuare
il
campionamento su tempi più lunghi.
Legislazione sulle acque di scarico:
temperatura
Si riportano i limiti prescritti nella tabella 3
esclusivamente per quanto riguarda il valore della
temperatura
in
quanto
per
le
centrali
termoelettriche il parametro da controllare nelle
acque di scarico è proprio la temperatura:
Per i corsi d’acqua la variazione massima tra
temperature medie di qualsiasi sezione del
corso d’acqua a monte e a valle del punto di
immissione non deve superare i 3°C. Su almeno
metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione
non deve superare 1°C.
Legislazione sulle acque di scarico:
temperatura
Per i laghi la temperatura dello scarico non
deve superare i 30°C e l’incremento di
temperatura del corpo recipiente non deve in
nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di
distanza dal punto di immissione. Per i canali
artificiali, il massimo valore medio della
temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione non
deve superare i 35°C, la condizione suddetta è
subordinata all’assenso del soggetto che
gestisce il canale.
Legislazione sulle acque di scarico:
temperatura
Per il mare e per le zone di foce di corsi d’acqua
non significativi, la temperatura dello scarico
non deve superare i 35°C e l’incremento di
temperatura del corpo recipiente non deve in
nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di
distanza dal punto di immissione. Deve inoltre
essere assicurata la compatibilità ambientale
dello scarico con il corpo recipiente ed evitata
la formazione di barriere termiche alla foce dei
fiumi.
Legislazione sulle acque di scarico:
portata di prelievo
Il prelievo d’acqua dai bacini è regolata dal valore
di Deflusso Minimo Vitale (DMV).
Tale concetto è stato introdotto dalla legge
18/05/1989 n.183 e ripreso nel D.L. 12/07/1993 e
riconfermato nella legge 05/01/1994 n.36 e n.152
del 1999.
Il Deflusso Minimo Vitale regolamenta i prelievi
d’acqua dai fiumi permettendo che ne resti una
quantità idonea a garantire la vita, a permettere un
uso turistico degli stessi corsi d’acqua, in definitiva
a garantire il rispetto dell’ambiente.
Legislazione sulle acque di scarico:
portata di prelievo
Il DMV viene introdotto per salvaguardare le
seguenti caratteristiche dei corsi d’acqua:
• biocenosi acquatiche naturali;
• funzione del
complessivo;
corpo
idrico
nell’ecosistema
• valenze paesaggistiche;
• eventuali utilizzazioni in alveo (uso sportivo).
Legislazione sulle acque di scarico:
portata di prelievo
Le diverse caratteristiche dei corsi d’acqua, delle
condizioni meteorologiche, delle modalità di
sfruttamento, hanno portato a definire molteplici
criteri di calcolo per quantificare il deflusso minimo
vitale,
rendendo
necessaria
un’adeguata
sperimentazione
per
avere
un
criterio
oggettivamente equilibrato di definizione del
deflusso minimo vitale.
Legislazione sulle acque di scarico:
portata di prelievo
Criteri di calcolo
Sui corsi d’acqua di competenza della Regione
dovranno essere garantite portate minime residue
adeguate, da valutarsi di volta in volta dagli organi
preposti alla tutela dell’ambiente.
In assenza di tali determinazioni dovrà comunque
essere garantito un deflusso minimo non inferiore
al valore corrispondente ad un contributo unitario di
6 l/s per kmq di bacino sotteso.
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