LA RESPONSABILITA’ DEL
SOCCORRITORE
(aspetti legali)
OBIETTIVI
Chi è il volontario?
Le responsabilità del VdS e gli
aspetti legali
Diritti e doveri del VdS
IL VOLONTARIO ………
 Colui che agisce spontaneamente e gratuitamente
nella struttura e si assume la responsabilità del suo
operato
 Giuridicamente è equiparato all'incaricato di
pubblico servizio, con la peculiarità della gratuità
del suo operato (L. 266/91 – Legge sul volontariato)
 Deve operare nel rispetto dei principi e delle
regole dell’associazione o ente a cui appartiene
Incaricato di pubblico servizio
Art. 358 C.p.: «Agli effetti della legge penale,
sono incaricati di un pubblico servizio coloro i
quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico
servizio.»
«Per pubblico servizio deve intendersi un’attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale»
Incaricato di pubblico servizio
Il volontario è Incaricato di Pubblico Servizio nel
momento in cui entra in servizio e tale qualifica dura
fino al termine del turno del servizio medesimo
secondo gli orari stabiliti dalla Confraternita.
Il possesso di tale qualifica comporta per il
volontario alcune conseguenze sul piano, penale,
civile, amministrativo e disciplinare.
N.B. il volontario è chiamato a rispondere delle
proprie azioni e risponde penalmente qualora agisca
con leggerezza e non rispettando leggi, regolamenti
e direttive. La responsabilità penale è personale,
attribuibile soltanto a colui che ha commesso il
fatto.
Incaricato di pubblico servizio:
OBBLIGHI FONDAMENTALI
• Di denuncia
• Del segreto professionale
• Di intervento
• Di discrezionalità (privacy)
Obbligo di denuncia (art. 362 C.p.)
L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda
di denunciare all’autorità giudiziaria un reato del quale
abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è
punito qualora si tratti di un reato perseguibile d’ufficio.
Esempio: se l’equipaggio soccorritore è chiamato ad
intervenire per prestare aiuto ad una moglie vittima di
un’aggressione da parte del marito, il suddetto
equipaggio soccorritore ha l’obbligo di denunciare ai
carabinieri o alla polizia di quanto è venuto a
conoscenza
Obbligo del segreto professionale (art. 326
C.p.)
La persona incaricata di pubblico servizio, che, violando
i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque
abusando delle sue qualità, rivela notizie d’ufficio, le
quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in
qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Per segreto si deve intendere una notizia che non è
destinata ad essere pubblicata, che non deve essere
divulgata perché se resa nota, sicuramente, produrrà un
danno alla persona interessata o ad un suo familiare
Obbligo della discrezionalità
(normativa sulla privacy)
Al di là degli obblighi imposti dalla legge, come i
precedenti, la massima discrezionalità è una delle
qualità che devono caratterizzare il soccorritore.
L’attività svolta deve in ogni caso essere sempre
improntata ai criteri di correttezza, educazione e
discrezione verso la persona soccorsa e verso i
famigliari o accompagnatori della stessa.
Il volontario non può divulgare nessun dato personale
appreso durante il servizio. Il volontario ha l’obbligo di
discrezione sia durante che dopo il servizio. Può
divulgare il segreto solo se interrogato dall’Autorità
Giudiziaria.
Obbligo di intervento
L’obbligo del soccorritore è senz’altro diverso da
quello del “semplice cittadino”, al quale incombe solo
l’obbligo di avvisare l’autorità preposta: il volontario
deve, invece, eseguire un “soccorso attivo”.
E’, altresì, più gravoso rispetto al generico obbligo di
assistenza alla persona ferita facente capo all’utente
della strada coinvolto in un sinistro.
Dovrà essere un soccorso “specifico” ed “appropriato”
in relazione alla necessità della persona da soccorrere
e alla situazione.
Il soccorso dovrà, comunque, incontrare un limite,
consistente nella “non invasione” delle attribuzioni
professionali riservate a medici ed infermieri.
LA RESPONSABILITÀ DEL
VOLONTARIO
Il volontario è chiamato a rispondere delle
proprie azioni in ambito:
 PENALE
 CIVILE
 AMMINISTRATIVO
 DISCIPLINARE
Responsabilità Penale
 Per dolo: il fatto è commesso con coscienza
e volontà.
 Per colpa: quando l’evento è cagionato da
negligenza,
imperizia,
imprudenza
o
inosservanza di leggi, regolamenti ordini o
discipline.
 Per colpa specifica: quando avviene per
inosservanza di un protocollo nell’eseguire
un’operazione di intervento che prevede un
grado sufficiente di diligenza nel compimento
delle pratiche, tale da assicurare l’incolumità
della vittima soccorsa.
Responsabilità civile
Il volontario che si renda responsabile di
danni alla persona altrui, può essere chiamato
al risarcimento degli stessi.
Responsabilità amministrativa
Il volontario è responsabile anche dal punto
di vista amministrativo (es.: sanzioni per
violazioni Cds, ecc..).
Responsabilità penale
La responsabilità a titolo di COLPA può essere causata
da:
NEGLIGENZA: ossia la superficialità, la mancanza di
attenzione nell'esecuzione di una prestazione.
IMPRUDENZA: è l'avventatezza, cioè l'esecuzione di
una prestazione svolta con troppa sicurezza di sé o di
una prestazione che non compete a chi la compie.
IMPERIZIA:
si
riferisce
alla
scarsa
cultura
professionale, all'incapacità tecnica o alla carente
esperienza scientifica, necessarie per il corretto
esercizio della prestazione.
L’inosservanza delle leggi e dei regolamenti sta a
significare il mancato rispetto delle norme da applicarsi
nello specifico
Omissione di atti d’ufficio o omicidio
colposo
Anche quando una persona appaia palesemente
deceduta, in caso di arresto cardiocircolatorio, è
obbligatorio mettere in atto tutti gli accertamenti e le
manovre del caso fino all’arrivo al pronto soccorso e
alla consegna del paziente ad un medico o sino
all’arrivo di un medico che certifichi il decesso.
In caso contrario si rischia di incorrere in una
denuncia per omissione di atti d’ufficio, se non
addirittura per omicidio colposo, qualora un esame
autoptico attesti un nesso di causalità tra il mancato
intervento dell’equipaggio e la morte del paziente.
Lesioni personali e omicidio colposo
Dall’obbligo di intervento deriva che il volontario
addetto al servizio che non ottempera ad una richiesta
di intervento è senz’altro punibile per il reato di
omissione di soccorso, con l’aggravante della
violazione di doveri inerenti al servizio svolto e con le
ulteriori aggravanti dell’aumento di pena in caso che
tale condotta derivi una lesione personale e del
raddoppio della pena se deriva la morte.
Qualora il soccorso prestato sia insufficiente, e
conseguentemente derivi al paziente un aggravamento
o la morte, il volontario può essere chiamato a
rispondere dei reati di lesioni personali colpose o di
omicidio colposo.
Esercizio abusivo della professione
Se durante un servizio il volontario eccede con la
voglia di fare e mette in atto manovre che non gli
competono, può essere inquisito a norma dell’art. 348
del codice penale per “esercizio abusivo della
professione medica”.
E’ opportuno, quindi, ricordare che il soccorritore
può fare ciò che deve limitarsi a fare. Nella prassi
comune si indicano le manovre che egli, solo dopo
aver frequentato il Corso apposito di Primo Soccorso,
ed aver sostenuto e superato i relativi esami di verifica,
può legittimamente eseguire e le tecniche che deve
consocere per essere definito tale e non procurare
danni all’assistito.
Le cause di non punibilità
 Stato di necessità: “non è punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare sé od altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona, pericolo
da lui non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo”.
 Adempimento di un dovere imposto da una
norma giuridica ( es.TSO )
Requisiti dello stato di necessità:
1) Immediatezza dell’evento
2) Pericolo di danno grave alla persona, non
altrimenti evitabile
3) Proporzionalità tra i provvedimenti attuati e
la gravità della situazione.
Il volontario non è un eroe
Bisogna sempre tenerlo a mente.
E’ sufficiente limitarsi a fare tutto ciò che gli è stato
insegnato e farlo nel migliore dei modi, cosa,
comunque, molto difficile.
I Volontari della Misericordia nell’espletamento del
servizio devono mantenere un comportamento
corretto
e
degno
della
Confraternita
cui
appartengono.
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Aspetti legali ed etica - Misericordia di Castelfiorentino