LA RESPONSABILITA’ DEL SOCCORRITORE (aspetti legali) OBIETTIVI Chi è il volontario? Le responsabilità del VdS e gli aspetti legali Diritti e doveri del VdS IL VOLONTARIO ……… Colui che agisce spontaneamente e gratuitamente nella struttura e si assume la responsabilità del suo operato Giuridicamente è equiparato all'incaricato di pubblico servizio, con la peculiarità della gratuità del suo operato (L. 266/91 – Legge sul volontariato) Deve operare nel rispetto dei principi e delle regole dell’associazione o ente a cui appartiene Incaricato di pubblico servizio Art. 358 C.p.: «Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.» «Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale» Incaricato di pubblico servizio Il volontario è Incaricato di Pubblico Servizio nel momento in cui entra in servizio e tale qualifica dura fino al termine del turno del servizio medesimo secondo gli orari stabiliti dalla Confraternita. Il possesso di tale qualifica comporta per il volontario alcune conseguenze sul piano, penale, civile, amministrativo e disciplinare. N.B. il volontario è chiamato a rispondere delle proprie azioni e risponde penalmente qualora agisca con leggerezza e non rispettando leggi, regolamenti e direttive. La responsabilità penale è personale, attribuibile soltanto a colui che ha commesso il fatto. Incaricato di pubblico servizio: OBBLIGHI FONDAMENTALI • Di denuncia • Del segreto professionale • Di intervento • Di discrezionalità (privacy) Obbligo di denuncia (art. 362 C.p.) L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito qualora si tratti di un reato perseguibile d’ufficio. Esempio: se l’equipaggio soccorritore è chiamato ad intervenire per prestare aiuto ad una moglie vittima di un’aggressione da parte del marito, il suddetto equipaggio soccorritore ha l’obbligo di denunciare ai carabinieri o alla polizia di quanto è venuto a conoscenza Obbligo del segreto professionale (art. 326 C.p.) La persona incaricata di pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando delle sue qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Per segreto si deve intendere una notizia che non è destinata ad essere pubblicata, che non deve essere divulgata perché se resa nota, sicuramente, produrrà un danno alla persona interessata o ad un suo familiare Obbligo della discrezionalità (normativa sulla privacy) Al di là degli obblighi imposti dalla legge, come i precedenti, la massima discrezionalità è una delle qualità che devono caratterizzare il soccorritore. L’attività svolta deve in ogni caso essere sempre improntata ai criteri di correttezza, educazione e discrezione verso la persona soccorsa e verso i famigliari o accompagnatori della stessa. Il volontario non può divulgare nessun dato personale appreso durante il servizio. Il volontario ha l’obbligo di discrezione sia durante che dopo il servizio. Può divulgare il segreto solo se interrogato dall’Autorità Giudiziaria. Obbligo di intervento L’obbligo del soccorritore è senz’altro diverso da quello del “semplice cittadino”, al quale incombe solo l’obbligo di avvisare l’autorità preposta: il volontario deve, invece, eseguire un “soccorso attivo”. E’, altresì, più gravoso rispetto al generico obbligo di assistenza alla persona ferita facente capo all’utente della strada coinvolto in un sinistro. Dovrà essere un soccorso “specifico” ed “appropriato” in relazione alla necessità della persona da soccorrere e alla situazione. Il soccorso dovrà, comunque, incontrare un limite, consistente nella “non invasione” delle attribuzioni professionali riservate a medici ed infermieri. LA RESPONSABILITÀ DEL VOLONTARIO Il volontario è chiamato a rispondere delle proprie azioni in ambito: PENALE CIVILE AMMINISTRATIVO DISCIPLINARE Responsabilità Penale Per dolo: il fatto è commesso con coscienza e volontà. Per colpa: quando l’evento è cagionato da negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline. Per colpa specifica: quando avviene per inosservanza di un protocollo nell’eseguire un’operazione di intervento che prevede un grado sufficiente di diligenza nel compimento delle pratiche, tale da assicurare l’incolumità della vittima soccorsa. Responsabilità civile Il volontario che si renda responsabile di danni alla persona altrui, può essere chiamato al risarcimento degli stessi. Responsabilità amministrativa Il volontario è responsabile anche dal punto di vista amministrativo (es.: sanzioni per violazioni Cds, ecc..). Responsabilità penale La responsabilità a titolo di COLPA può essere causata da: NEGLIGENZA: ossia la superficialità, la mancanza di attenzione nell'esecuzione di una prestazione. IMPRUDENZA: è l'avventatezza, cioè l'esecuzione di una prestazione svolta con troppa sicurezza di sé o di una prestazione che non compete a chi la compie. IMPERIZIA: si riferisce alla scarsa cultura professionale, all'incapacità tecnica o alla carente esperienza scientifica, necessarie per il corretto esercizio della prestazione. L’inosservanza delle leggi e dei regolamenti sta a significare il mancato rispetto delle norme da applicarsi nello specifico Omissione di atti d’ufficio o omicidio colposo Anche quando una persona appaia palesemente deceduta, in caso di arresto cardiocircolatorio, è obbligatorio mettere in atto tutti gli accertamenti e le manovre del caso fino all’arrivo al pronto soccorso e alla consegna del paziente ad un medico o sino all’arrivo di un medico che certifichi il decesso. In caso contrario si rischia di incorrere in una denuncia per omissione di atti d’ufficio, se non addirittura per omicidio colposo, qualora un esame autoptico attesti un nesso di causalità tra il mancato intervento dell’equipaggio e la morte del paziente. Lesioni personali e omicidio colposo Dall’obbligo di intervento deriva che il volontario addetto al servizio che non ottempera ad una richiesta di intervento è senz’altro punibile per il reato di omissione di soccorso, con l’aggravante della violazione di doveri inerenti al servizio svolto e con le ulteriori aggravanti dell’aumento di pena in caso che tale condotta derivi una lesione personale e del raddoppio della pena se deriva la morte. Qualora il soccorso prestato sia insufficiente, e conseguentemente derivi al paziente un aggravamento o la morte, il volontario può essere chiamato a rispondere dei reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo. Esercizio abusivo della professione Se durante un servizio il volontario eccede con la voglia di fare e mette in atto manovre che non gli competono, può essere inquisito a norma dell’art. 348 del codice penale per “esercizio abusivo della professione medica”. E’ opportuno, quindi, ricordare che il soccorritore può fare ciò che deve limitarsi a fare. Nella prassi comune si indicano le manovre che egli, solo dopo aver frequentato il Corso apposito di Primo Soccorso, ed aver sostenuto e superato i relativi esami di verifica, può legittimamente eseguire e le tecniche che deve consocere per essere definito tale e non procurare danni all’assistito. Le cause di non punibilità Stato di necessità: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica ( es.TSO ) Requisiti dello stato di necessità: 1) Immediatezza dell’evento 2) Pericolo di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile 3) Proporzionalità tra i provvedimenti attuati e la gravità della situazione. Il volontario non è un eroe Bisogna sempre tenerlo a mente. E’ sufficiente limitarsi a fare tutto ciò che gli è stato insegnato e farlo nel migliore dei modi, cosa, comunque, molto difficile. I Volontari della Misericordia nell’espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno della Confraternita cui appartengono.