IL POTERE DISCIPLINARE: i provvedimenti conservativi Tav. 1 Il potere disciplinare: le fonti giuridiche “L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione” (art. 2106 cc). L’art. 2106 cc è la fonte normativa primaria del potere disciplinare del datore di lavoro, declinabile ai sensi della successiva Legge n. 300 del 20 maggio 1970 art. 7 Statuto dei lavoratori Tav. 2 Lo Statuto dei lavoratori: conferme e novità L’art. 7 della L. 20 maggio 1970 n. 300: conferma la titolarità del potere disciplinare in capo al datore di lavoro MA precisa limiti e condizioni per il suo esercizio, a pena di nullità fermo restando il presupposto stabilito dall’art. 2106 cc della proporzionalità tra sanzione e gravità dell’infrazione Tav. 3 Segue a) Predeterminazione ed affissione delle norme disciplinari (comma 1); b) obbligo di contestare l’addebito in via preventiva e diritto di difesa del lavoratore (commi 2 e 3); c) fissazione della tipologia di sanzioni e del relativo “tetto massimo” (comma 4); Tav. 4 Segue d) termine “neutro” di cinque giorni l’adozione delle sanzioni (comma 5); per e) facoltà del lavoratore di ricorrere al collegio di conciliazione ed arbitrato (comma 6); f) divieto di tenere conto delle sanzioni decorsi due anni dalla loro applicazione (comma 8). Tav. 5 La procedura disciplinare: il quadro generale secondo la Corte Costituzionale Si ha potere disciplinare quando vi sia “un rapporto di supremazia per cui un soggetto può, con suo atto unilaterale, determinare conseguenze in senso lato negative nella sfera soggettiva di un altro soggetto, in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest’ultimo”; il potere disciplinare deve confrontarsi con il principio di proporzione, per cui il fatto addebitato deve necessariamente essere valutato e ponderato, secondo le circostanze dell’evento, per commisurare ad esso la sanzione da irrogare, stabilendola in proporzione alla sua maggiore o minore gravità; l’esercizio di un potere disciplinare deve ispirarsi alla regola del contraddittorio, che “implica il coinvolgimento di chi versa nella situazione di soggezione, il quale deve poter addurre, in tempi ragionevoli, giustificazioni a sua difesa (Corte Cost. 1/6/95 n. 220, su art. 1258, comma primo, del Codice della navigazione). Tav. 6 La procedura disciplinare: il quadro generale ex L. n. 300/1970 Per tutte le sanzioni, ad eccezione del “rimprovero verbale” (a meno che il ccnl non stabilisca diversamente), va adottata una peculiare procedura disciplinare, da seguirsi scrupolosamente, così articolata: i. contestazione del fatto (previa verifica affissione del codice disciplinare) e dell’eventuale recidiva; ii. attesa eventuali difese (entro 5 giorni); iii. adozione del provvedimento (con motivazione, se il ccnl la richiede e se il lavoratore ha esercitato il diritto di difesa); iv. applicazione effettiva della sanzione (se non impugnata entro 20 gg.). Tav. 7 Il codice disciplinare (art. 7, comma 1) E’ un documento che riassume nel dettaglio i comportamenti vietati (le infrazioni), costituenti ab origine inadempimento contrattuale, e pertanto passibili di specifiche sanzioni, anch’ esse compiutamente delineate in corrispondenza di ciascuna potenziale infrazione. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 2) Affissione 1) Predeterminazione 3) Conformità a ccnl/accordi, se esistenti Tav. 8 Segue 2) AFFISSIONE 1) PREDETERMINAZIONE In luogo accessibile a tutti, non essendo sufficienti “mezzi equipollenti di comunicazione” (per es.: la consegna diretta del ccnl ad ogni singolo lavoratore) a cura del datore di lavoro, in assenza di normativa di fonte collettiva; ad opera del ccnl (caso più frequente), con semplice ricezione da parte del datore di lavoro; sistema misto (disciplina del ccnl, integrata da iniziativa del datore di lavoro) E’ necessaria per garantire il requisito tecnico della c.d. “pubblicità”. Attenzione! Impedisce arbitraria valutazione dei comportamenti ed arbitraria adozione delle sanzioni Tav. 9 La mancata affissione comporta l’illegittimità, insanabile, del provvedimento disciplinare, senza eccezione alcuna. Segue: un po’ di giurisprudenza Non è necessario che il codice disciplinare contenga una analitica e specifica predeterminazione delle infrazioni e delle corrispondenti sanzioni, secondo il rigore proprio del sistema sanzionatorio penale statuale, essendo sufficiente per la sua validità: - che esso sia stato redatto in forma che renda chiare le ipotesi di infrazioni, sia pur dando una nozione schematica e non dettagliata delle varie prevedibili o possibili azioni del singolo; - che indichi, in corrispondenza, le previsioni sanzionatorie, anche se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze (Cass. 18/2/1991 n. 1695). Tav. 10 Segue: un po’ di giurisprudenza l’affissione in luogo accessibile è strumentale al novero dei soggetti cui il codice disciplinare si riferisce: i lavoratori dipendenti, non come singoli, ma come componenti di una collettività indeterminata e variabile (Cass. S.U. 5/2/1988 n. 1208); l’affissione del codice disciplinare deve essere ininterrotta e comunque sussistere all’atto dell’infrazione (Cass. 18/5/89 n. 2366); l’onere di pubblicità è assolto sia mediante affissione del ccnl in cui è contenuto il codice disciplinare, sia a mezzo affissione delle singole norme (Cass. 9/4/90 n. 2940); Tav. 11 Segue: un po’ di giurisprudenza non realizza la pubblicità perseguita dalla legge l’affissione in bacheca di un avviso in ordine alla possibilità di consultare il ccnl, custodito in un determinato ufficio (Cass. 8/3/1990 n. 1861); non soddisfa l’esigenza di pubblicità manifestata dalla norma la consegna del codice disciplinare al singolo dipendente, neppure se trattasi di sindacalista che abbia partecipato materialmente alla stipulazione del contratto collettivo che lo contiene (Cass. 24/7/1991 n. 7082); Tav. 12 Segue: un po’ di giurisprudenza L’affissione presso uno stabilimento diverso da quello in cui il lavoratore opera, rende affetta da nullità la sanzione comminata (Pret. Milano 20/10/1981); non può considerarsi “luogo accessibile a tutti” la bacheca di una sola organizzazione sindacale, in quanto essa non estende la propria potenzialità informativa al di fuori dei lavoratori che a quella organizzazione aderiscono (Pret. Roma 9/3/93); Tav. 13 Segue: un po’ di giurisprudenza per gli informatori medico-scientifici l’affissione è validamente sostituita dalla conoscenza del contratto collettivo che contiene il codice disciplinare (Trib. Milano 30/4/1994); la garanzia di pubblicità del codice disciplinare non opera in presenza di infrazioni il cui divieto risiede nella coscienza sociale quale minimum etico (Trib. Milano 28/12/99). E’ irrilevante la mancata affissione con riferimento alla contestazione mossa ad un addetto alle vendite di auto Fiat, che aveva consigliato un compratore di avvalersi di un finanziamento disposto da Società diversa dalla Fiat Sava, da cui aveva percepito la somma di £. 700.000 (Cass. 9 agosto 2001 n. 10997). Tav. 14 La procedura disciplinare: la contestazione dell’addebito (art. 7, comma 2) La contestazione dell’addebito è l’atto formale con il quale il datore di lavoro imputa al lavoratore il compimento di un’infrazione. REQUISITI: 1. Tempestività: stretta connessione temporale con l’evento, da intendersi però in senso relativo, secondo il criterio della c.d. “ragionevole immediatezza”. Finalità: “risponde all’esigenza di tutelare l’interesse del lavoratore a che il procedimento intervenga in tempi brevi, al fine di consentirgli, per il più preciso ricordo dei fatti, una difesa più agevole” (Cass. 18.04.1998 n. 3964) Tav. 15 Segue: un po’ di giurisprudenza Il giudizio di tempestività deve essere dato prendendo come punto di partenza il momento della conoscenza del fatto, non quello di accadimento (Cass. 14/6/99 n. 5891). Deve considerarsi non giustificato un ritardo imputabile ad omissioni poste in essere dai superiori gerarchici del lavoratore (Cass. 6/10/93 n. 9894). Un ritardo tra infrazione e contestazione è accettabile quando siano necessari complessi accertamenti ispettivi (Cass. 27/6/94 n. 6171). Tav. 16 Segue: un po’ di giurisprudenza E’ tardiva una contestazione formalizzata a distanza di alcuni mesi (6, secondo Trib. Milano 26/11/1993 e Pret. Milano 30/12/1998; 2, secondo Cass. 24/11/1994 n. 9961; 4, per Pret. Napoli 8/1/1999). Per Pret. Torino 18/1/1993, 5 mesi possono essere ritenuti compatibili con una struttura societaria complessa ed articolata, nonché con il periodo feriale immediatamente successivo all’evento, il quale renda difficoltosi i contatti e le informative. Tav. 17 Segue: un po’ di giurisprudenza E’ legittima la contestazione avvenuta un anno dopo il fatto, perché la natura particolare del rapporto (dipendente distaccato quale gestore provvisorio di un’agenzia assicurativa), consente la scoperta dell’illecito solo nel corso dell’auditing annuale (Pret. Trieste 30/9/98). Un ritardo è ammissibile quando dipenda dal protrarsi di trattative per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, poi risultate vane (Cass. 24/6/95 n. 1778). Tav. 18 Segue: un po’ di giurisprudenza “Poiché il principio della immediatezza della contestazione rispetto al fatto è compatibile con l’intervallo necessario all’accertamento della condotta del lavoratore ed alle adeguate valutazioni di questa, deve escludersi che incorra nella violazione di tale principio il datore di lavoro che, ai fini di un corretto accertamento del fatto, anziché procedere a proprie indagini, scelga di attendere l’esito degli accertamenti svolti in sede penale (Cass. 9/9/2000 n. 11889). Una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti di un lavoratore, per gli stessi fatti non è ammessa una nuova contestazione, mutuandosi il principio penalistico del ne bis in idem (Cass. 3039/96). Tav. 19 La contestazione dell’addebito: il requisito della “specificità” REQUISITI: 2.Specificità: esposizione in modo preciso ed obiettivo di tutte le indicazioni necessarie per individuare nella sua materialità storica il comportamento commissivo/omissivo identificabile come infrazione La specificità non implica l’obbligo di indicare le norme legali/contrattuali che si reputano violate (Cass. 9/4/90 n. 2940). Non devono essere rese note al lavoratore le prove dell’addebito (Cass. 721 / 1984). Non deve essere indicata la sanzione applicabile. Tav. 20 (ivi compresa la recidività) Trattasi di infrazione che in quanto “reiterata”, risulta meritevole di una reazione di maggior entità rispetto al semplice fatto considerato a se stante. Rappresenta una fattispecie disciplinare autonoma. Segue: un po’ di giurisprudenza La contestazione degli addebiti, avendo lo scopo di consentire al lavoratore un'immediata ed efficace difesa, deve rivestire il carattere della specificità, ossia contenere la esposizione chiara e puntuale dei dati e degli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità (nella specie la S.C. ha ritenuto non satisfattiva dei richiamati requisiti di specificità la contestazione al lavoratore di aver tenuto, in una determinata circostanza, un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei superiori gerarchici, non costituendo l'aggettivo "irrispettoso" un fatto determinato, ma solo una qualificazione di un fatto che presuppone la individuazione di questo e la sua valutazione). Cass. civ., Sez.lav., 28/03/1996, n.2791 Tav. 21 La contestazione dell’addebito: il requisito della “immutabilità” REQUISITI: 3.Immutabilità: il fatto contestato non può essere modificato successivamente, in occasione della sanzione, con conseguente irrilevanza a tal fine di circostanze ulteriori, pur contestuali, non ritualmente citate nella contestazione. Non si può ritenere che vi sia violazione del principio di immutabilità dei fatti contestati per la mera divergenza esistente fra quelli posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, senza aver accertato se ciò comporti, in concreto, una violazione del diritto di difesa del lavoratore (Cass. 25/8/93 n. 8956). Tav. 22 La contestazione dell’addebito: il requisito della “forma scritta” REQUISITI: 4. Forma scritta ad substantiam, con libertà “ex lege” nelle modalità di consegna al dipendente, tenendo conto che è un atto di natura recettizia e pertanto produce “effetti” solo al momento del ricevimento da parte del destinatario. - “E’ correttamente espletato il procedimento disciplinare allorché la contestazione sia fatta per iscritto, con missiva che è letta dal lavoratore, ancorché questi ne rifiuti la consegna, posto che la legge prevede la contestazione per iscritto ma non la consegna al lavoratore di copia del documento che la contiene” (Corte d’appello Milano 29/6/2000). - L’atto scritto può essere consegnato da persona incaricata dal datore di lavoro, la quale può essere assunta come teste ai fini della prova dell’avvenuta consegna (Cass. 1/6/88 n. 3716). Tav. 23 La contestazione dell’addebito: un esempio Raccomandata a.r. (oppure consegna brevi manu) Oggetto: Contestazione di infrazione disciplinare Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché degli artt. .. e seguenti del vigente ccnl per gli addetti all’industria ……, Le contestiamo quanto segue: Ella è risultato assente dal lavoro nei giorni …. (e tale assenza è tuttora perdurante) senza aver fornito a tutt’oggi né comunicazione nè giustificazione alcuna di tale assenza nei termini e con le modalità contrattualmente previste. Tale comportamento riveste il carattere dell’infrazione disciplinare di cui all’art. .., lett. …, del sopra citato ccnl. Nel contestarLe quanto sopra, Le rammentiamo che Le è consentito produrre eventuali giustificazioni e/o controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della presente. Tav. 24 La procedura disciplinare: il diritto di difesa (art. 7, comma 3) CARATTERISTICHE: 1) MERA FACOLTÀ, il cui esercizio è a discrezione del lavoratore. Perciò: il lavoratore richiede: il lavoratore resta inerte: il datore ha l’obbligo di sentirlo. Il datore di lavoro non ha l’onere di attivarsi, sollecitandolo. 2) LIBERTÀ DI FORMA: orale o per iscritto, con o senza l’assistenza sindacale. 3) TEMPO DISPONIBILE: 5 giorni (o tempo maggiore fissato dal ccnl) dal ricevimento della contestazione, con possibilità di integrare, in detto arco di tempo, le osservazioni già avanzate. Tav. 25 Segue: un po’ di giurisprudenza La presentazione di giustificazioni scritte non preclude l’ulteriore diritto della difesa orale (Cass. 16/1/92 n. 467). Il lavoratore può essere assistito da qualunque organizzazione sindacale (Cass. 30/8/93 n. 9177). L’art. 7 non comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione per l’audizione orale, ma solo un suo obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler essere sentito di persona (Cass. 2/6/98 n. 5419). Tav. 26 Segue: un po’ di giurisprudenza Non è contestabile la legittimità del comportamento del datore di lavoro che deleghi ad altri soggetti esterni all’impresa la ricezione delle giustificazioni scritte (Cass. 2/6/98 n. 5419). Nel caso di presentazione di giustificazioni scritte con richiesta di essere sentito anche oralmente, il datore può disattendere tale richiesta allorchè rilevi un intendimento meramente dilatorio (Cass. 23 marzo 2002 n. 4187) Tav. 27 Segue: un po’ di giurisprudenza Il termine dei 5 giorni per l’esercizio del diritto di difesa non può ritenersi rispettato quando, pur avendo il lavoratore predisposto le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione dell’atto avvenga in data successiva (Cass. 19/11/96 n. 10106). E’ esclusa la facoltà del lavoratore di farsi assistere, nell’esercizio del suo diritto di difesa, da un legale, non essendovi nella legge alcun riferimento all’assistenza c.d. tecnica, che è normalmente prevista nel nostro ordinamento solo in giudizio (Cass. 30/8/2000 n. 11430). Tav. 28 La procedura disciplinare: l’adozione del provvedimento (art. 7, commi 4 e 5) Trattasi di atto scritto con il quale si comunica al lavoratore l’irrogazione di una determinata sanzione, scelta nell’ambito di quelle previste dal ccnl, precisando la tipologia della stessa. Questo provvedimento deve essere assunto: non prima di 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto. I giorni sono di calendario. Il conteggio va effettuato a partire dal momento di effettiva ricezione dell’atto, con esclusione del “giorno iniziale” (dies a quo) e del “giorno finale” (dies ad quem) (art. 2963 cc). Tav. 29 senza previsione di un termine “massimo” entro il quale infliggere la sanzione (peraltro previsto da molti ccnl in sede “integrativa” della disciplina dell’art. 7). Segue: un po’ di giurisprudenza Il provvedimento può essere adottato, purché dopo le difese, anche prima che siano trascorsi i cinque giorni. A patto, però, che il lavoratore non abbia manifestato alcuna esplicita riserva di produrre altra documentazione (Cass. S.U. 3965/1994). Prima dell’intero decorso dei 5 giorni, non è comunque consentito al datore di lavoro di irrogare la sanzione, poiché detto termine rappresenta un periodo di ripensamento e di raffreddamento, per una utile ponderazione del provvedimento da adottare (Cass. 22 febbraio 2002 n. 2610). Tav. 30 Segue: un po’ di giurisprudenza “L’art. 23 del ccnl per gli addetti all’industria metalmeccanica, il quale dispone che la mancata adozione del provvedimento disciplinare entro i 6 giorni successivi alla presentazione delle giustificazioni … sia da considerarsi come accettazione delle giustificazioni fornite, è legittimo” (Cass. 8/4/98 n. 3608). Il provvedimento deve pervenire all’indirizzo del destinatario entro il termine stabilito dal contratto, trattandosi di atto unilaterale recettizio (Trib. Milano 19/7/2000). Ai fini del rispetto del termine fissato dal ccnl, vale la data di spedizione (Cass. 21/1/88 n. 463). Tav. 31 Segue: un po’ di giurisprudenza Il principio dell’immediatezza, proprio della contestazione dell’addebito, deve ritenersi operante, anche se con minore rigorosità, in materia di irrogazione della sanzione (Cass. 13/12/1991 n. 13455). Tav. 32 Segue: un po’ di giurisprudenza E’ valida la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore con una denominazione diversa da quella usata dal contratto collettivo (Cass. 17/1/96 n. 359). Laddove il ccnl preveda l’obbligo della motivazione, essa assume una portata più ampia della contestazione, avendo la funzione di svelare l’iter logico che ha portato alla sanzione e di consentire al lavoratore una ponderata valutazione della possibilità di impugnativa (Cass. 22/2/96 n. 1379). Tav. 33 L’adozione del provvedimento: un esempio Raccomandata a.r. (oppure consegna brevi manu) Oggetto: adozione di provvedimento disciplinare Con la presente, si fa seguito alla ns. del … con la quale Le abbiamo contestato l’assenza ingiustificata dal lavoro a decorrere dal …, per comunicarLe che, non avendo nel frattempo Ella presentato nei termini di legge alcuna giustificazione in proposito (oppure: non ritenendo valide le giustificazioni da Lei addotte in quanto …..), il comportamento di cui sopra costituisce infrazione agli specifici obblighi contrattuali in materia di assenze dal lavoro. Pertanto Le comminiamo il provvedimento disciplinare della multa di importo equivalente a 2 ore di paga base e contingenza. La sanzione in oggetto troverà applicazione con il primo saldo paga utile. Distinti saluti. Tav. 34 La procedura disciplinare: l’applicazione della sanzione E’ la materiale esecuzione del potere disciplinare, è la concreta “espiazione della pena”. L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori non prevede che la sanzione disciplinare debba essere applicata (cioè portata in esecuzione) entro un dato termine dal momento della deliberazione, pena la decadenza del potere di applicazione. L’unico termine rinvenibile, e che può servire nell’individuazione di una data oltre la quale la sanzione deliberata non può essere più applicata, potrebbe essere quello dei due anni di cui all’art. 7, ultimo comma” (Trib. Milano 10 dicembre 1996). Tav. 35 Segue: un po’ di giurisprudenza Una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore a seguito di regolare procedura, ma applicata, in concreto, dopo 11 mesi, è nulla (Pret. Bologna 8/12/1983). E’ escluso che il lavoratore possa autonomamente applicare la concentrazione della sanzione negata dall’azienda, ove essa preferisca diluirla nel tempo (Trib. Milano 8/4/1989). Tav. 36 La tipologia delle sanzioni L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori menziona espressamente: il rimprovero verbale; la multa (max 4 ore della retribuzione base); la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (max 10 giorni). I ccnl hanno in concreto elaborato la scala sanzionatoria, introducendo ulteriori fattispecie (ammonizione scritta) e rivedendo, di solito, i predetti valori massimi. Sono sanzioni conservative, che cioè non possono incidere sulla continuazione del rapporto di lavoro. Tav. 37 Segue Pertanto: non è possibile il trasferimento del lavoratore o il cambiamento di mansioni come “sanzione” disciplinare vera e propria, mentre è lecito in casi particolari pervenire al c.d. “licenziamento disciplinare”, cioè alla risoluzione del rapporto. Infatti: “Le sanzioni disciplinari non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all’art. 1382 cc., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni” (Cass. 17 agosto 2001 n. 11153). Tav. 38 Segue Alcuni esempi tratti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Ccnl Autostrade e trafori, art. 32, Provvedimenti disciplinari: rimprovero verbale; rimprovero scritto; multa non superiore a 4 ore della retribuzione globale giornaliera; sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni (per il personale di esazione a part time, fino a 50 ore). Ccnl Chimico, art. 52, Norme comportamentali e disciplinari: richiamo verbale; ammonizione scritta; multa non superiore a 3 ore della retribuzione; sospensione dal servizio fino a 3 giorni. Tav. 39 La “proporzionalità” delle sanzioni E’ principio direttamente desumibile dall’art. 2106 cc: l’applicazione delle sanzioni disciplinari deve avvenire “secondo la gravità dell’infrazione”. Possibili indici per una valutazione di congruità: • natura e qualità del rapporto; • grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni; • entità della mancanza; • intensità dell’elemento intenzionale; • mancanza di precedenti disciplinari di alcun tipo; • particolari circostanze. Tav. 40 La procedura disciplinare: l’impugnazione della sanzione (art. 7, commi 6 e 7) Il lavoratore, una volta irrogata la sanzione, ha due possibilità, alternative, di ricorso: Collegio di conciliazione ed arbitrato: Giudice: nei 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento; • nel normale prescrizionale; la sanzione rimane sospesa; • la sanzione non rimane sospesa. se entro 10 gg. dall’invito della Direzione del lavoro, il datore non procede alla nomina del proprio rappresentante in seno al collegio, ovvero non ricorre nel medesimo termine al giudice, la sanzione si estingue automaticamente Tav. 41 termine E’arbitrato irrituale Segue: un po’ di giurisprudenza L’art. 7, comma 6, prevede un arbitrato irrituale, con il conferimento agli arbitri del potere di decidere la controversia in via transattiva, attraverso una manifestazione di volontà negoziale e con la possibilità oltre che di annullare la sanzione, anche di ridurla (ma non già di aumentarla). Pertanto in sede giudiziaria non si possono sindacare le valutazioni di merito affidate alla discrezionalità degli arbitri, mentre rimane salvo il controllo sia sull’esistenza di vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, sia sull’osservanza delle disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivi (Cass. 9/9/88 n. 5118). Tav. 42 Segue: un po’ di giurisprudenza L’ alternatività tra ricorso all’autorità giudiziaria ed al collegio arbitrale opera fino a quando quest’ultimo sia pendente (Cass. 20/2/99 n. 1452). “Ove il lavoratore abbia impugnato una sanzione disciplinare richiedendo la costituzione del collegio arbitrale, la sanzione non ha effetto se il datore non provvede, entro 10 giorni dall’invito da parte dell’ufficio provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio. Peraltro, spetta al lavoratore l’onere di provare l’avvenuta scadenza del termine suddetto” (Cass. 21 dicembre 2000 n. 16050). Tav. 43 Segue: un po’ di giurisprudenza L’invalidità del lodo arbitrale è deducibile in sede di legittimità non solo dal lavoratore, ma anche dal datore di lavoro (Cass. 23/1/88 n. 542). Il collegio arbitrale, pur fermi i suoi poteri di annullamento o di riduzione della sanzione, non può applicare una sanzione di tipo diverso da quella prevista dal ccnl, salvo il caso di contrasto di quest’ultimo con principi inderogabili normativamente individuati (Cass. 16/11/2000 n. 14841). Tav. 44 LA PROCEDURA DISCIPLINARE: una nuova modalità di impugnazione della sanzione? Nella nostra provincia si stanno verificando episodi di impugnazione della sanzione disciplinare, mediante ricorso alla Commissione provinciale di conciliazione ex art. 410 cpc. Tav. 45