DIPARTIMENTO DEL FARMACO DIPARTIMENTO DEL FARMACO Obiettivi della Farmacovigilanza • Identificare e rilevare il più rapidamente possibile le nuove reazioni avverse; • Approfondire le informazioni su reazioni avverse già note o sospette; • Valutare continuamente il rapporto rischio/beneficio di un farmaco; • Diffondere le informazioni per migliorare la pratica terapeutica; • Fornire un precoce segnale d’allarme per generare un’ipotesi, rafforzarla con i dati disponibili e infine valutare e spiegare il segnale. DIPARTIMENTO DEL FARMACO Se sospetti una reazione avversa ..... Non dare per scontato che la segnalerà qualcun altro. La tua segnalazione può fare la differenza! DIPARTIMENTO DEL FARMACO Devo segnalare la reazione che ho sospettato? La risposta NON SO equivale al SI Il paziente è un bambino? SI SEGNALA NO Il farmaco è in commercio da meno di 2 anni SI SEGNALA NO La reazione è grave o inattesa SI SEGNALA NO Non segnalare DIPARTIMENTO DEL FARMACO Le Procedure Operative …….… dalla Scheda al Segnale DIPARTIMENTO DEL FARMACO Le Procedure Operative …….. dalla Scheda al Segnale REAZIONE AVVERSA GENERAZIONE DI UN SEGNALE APPROFONDIMENTO FARMACOLOGICO STUDI EPIDEMIOLOGICI CONFERMA DELL’IPOTESI IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI FATTORI DI RISCHIO DIPARTIMENTO DEL FARMACO Le Procedure Operative …….. dalla Scheda al Segnale VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CONTROLLARE IL RISCHIO RIVALUTAZIONE DEL RAPPORTO RISCHIO/BENEFICIO (ANCHE IN CONSIDERAZIONE DI POSSIBILI ALTERNATIVE TERAPEUTICHE) FAVOREVOLE SFAVOREVOLE DEAR DOCTOR LETTER MODIFICA POSOLOGIA E/O INDICAZIONI CONTROINDICAZIONI AVVERTENZE SPECIALI STRETTO MONITORAGGIO RITIRO DIPARTIMENTO DEL FARMACO CHI….COSA….COME….. SEGNALARE Chi può segnalare? •Possono segnalare medici, farmacisti e altri operatori sanitari (infermieri e fisioterapisti inclusi). L'obbligo è solo deontologico. •La segnalazione va inviata "tempestivamente“. Cosa si deve segnalare? •Tutte le reazioni (anche quelle non gravi) per i farmaci nuovi (in commercio da due anni) e per i vaccini. •Solo le reazioni gravi o inattese per tutti gli altri farmaci. •E’ necessario segnalare anche quando esiste solo il dubbio che la reazione sia attribuibile al farmaco. •Particolare attenzione va posta alle reazioni in età pediatrica. Dove va inviata la scheda compilata? •La scheda va inviata per posta o per fax al Responsabile della Farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza (ASL, Azienda Ospedaliera o IRCSS). Che fine fa la mia segnalazione? •La scheda viene inserita nel database ministeriale (e tramite questo mandata alla ditta farmaceutica) e nel database regionale. •Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste dalla ditta al segnalatore solo tramite la relativa Struttura Sanitaria. DIPARTIMENTO DEL FARMACO MODELLO Scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa (RSA) I parte Una scheda incompleta non consente di valutare il nesso di causalità tra farmaco e reazione. La qualità dell’informazione è determinata dalla congruità dei dati, dallo loro completezza e dalla precisione con cui sono riportati: ogni sezione della scheda deve essere adeguatamente compilata. II parte III parte DIPARTIMENTO DEL FARMACO 1 prima le iniziali del nome e poi quelle del cognome In caso di anomalie congenite/ deficit del neonato la scheda va compilata con le informazio ni della madre 2 Inserire la data di nascita in caso di reazione avversa da vaccini o in caso di pazienti con meno di un anno 4 data di insorgenza della reazione In caso di segnalazione da vaccini, indicare anche l’ora di insorgenza della reazione I parte 6 Descrivere in dettaglio la reazione avversa I medici possono anche indicare una eventuale diagnosi 10 Precisare se la reazione è stata trattata e come. 7 In caso di decesso: se la causa del decesso è stata descritta nel campo 6 compilare anche il campo 9 indicando la data e la relazione causale. Se la causa del decesso è diversa dalla reazione avversa (es. orticaria in un paziente terminale in terapia antitumorale che muore poco tempo dopo) indicare la gravità della reazione (nell’esempio è non grave) e nel campo 9 indicare comunque la data del decesso e la relazione causale 9 Indicare se disponibili le date di risoluzione o di decesso DIPARTIMENTO DEL FARMACO II parte 11-15 Se possibile indicare anche il nome commerciale del farmaco. Per i vaccini indicare anche il lotto (e la data di scadenza) l’ora di somministrazione ed il numero di dose (I, II, III o di richiamo). E’ importante indicare il più precisamente possibile le date di inizio e fine della terapia per ogni farmaco sospetto. 20 Indicare per ciascun farmaco sospetto il principale motivo d’uso. 21Farmaci concomitanti quelli somministrati fino a 15 giorni prima della comparsa della reazione e i vaccini fino a 4 settimane prima. 21-23 Barrare il campo o scrivere “nessuno” se non sono stati somministrati altri farmaci. DIPARTIMENTO DEL FARMACO 24 In caso di “Altro” specificare la propria qualifica. III parte 25 Il segnalatore deve essere chiaramente identificabile. Non sono accettate segnalazioni anonime. La ditta farmaceutica potrà contattare il segnalatore solo tramite la relativa Struttura Sanitaria. DIPARTIMENTO DEL FARMACO ADEMPIMENTI DEL MEDICO E OPERATORE SANITARIO ADRs GRAVI ED INATTESE TUTTE DA VACCINI E DA FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO INTENSIVO MEDICI ED ALTRI OPERATORI SANITARI AO, IRCCS, ASL RESPONSABILE DI FARMACOVIGILANZA DELLA AO, IRCCS, ASL MEDICI E ALTRI OPERATORI SANITARI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE RESPONSABILE DI FARMACOVIGILANZA DELLA ASL DI COMPETENZA TERRITORIALE DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO DEL FARMACO ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE di FARMACOVIGILANZA RESPONSABILE DI FARMACOVIGILANZA ASL – AO - IRCCS SCHEDA CONGRUA ADRs GRAVE E INATTESA VERIFICA DELLA SCHEDA ADRs DA VACCINI E FARMACI SOTTOPOSTI MONITORAGGIO INTENSIVO SCHEDA NON CONGRUA CONTATTARE IL SANITARIO COMPILATORE ADRs MORTALE RELAZIONE SUL CASO MAX 7 GG ENTRO 15 GG RETE NAZIONALE DI FARMACOVIGILANZA REGIONE AZIENDA FARMACEUTICA AIFA DIPARTIMENTO DEL FARMACO FLUSSO DELLE SEGNALAZIONI DI REAZIONI AVVERSE MEDICO-OPERATORE SANITARIO ADRs TEMPESTIVAMENTE RESPONSABILE DI FV ASL - AO - IRCCS ENTRO 15 GIORNI TITOLARE AIC ENTRO 7 GIORNI RETE NAZIONALE DI FV REGIONE ENTRO 15 GIORNI EMEA E STATI MEMBRI ENTRO 15 GIORNI TEMPESTIVAMENTE AIFA INTERNET PUBBLICO DIPARTIMENTO DEL FARMACO La rete nazionale di farmacovigilanza •Il Ministero della Salute ha attivato, dal 5 novembre 2001, la rete nazionale di farmacovigilanza per consentire la gestione delle segnalazioni delle reazioni avverse a farmaci. •L’attivazione della rete non costituisce un semplice decentramento delle attività di data-entry; deve essere invece considerata come un sistema di comunicazione e di strumenti per l’acquisizione, la condivisione e l’analisi delle informazioni all’interno della comunità degli operatori di Farmacovigilanza. •Il sistema ha caratteristiche di sicurezza (accesso controllato, crittografia, …) in quanto tratta informazioni e documentazione caratterizzate da un alto grado di riservatezza. DIPARTIMENTO DEL FARMACO La rete nazionale di farmacovigilanza Aziende Farmaceutiche ASL AO IRCCS Rete Geografica del SIS SISTEMA DI FARMACOVIGILANZA Regioni Province autonome Reti Regionali AIFA DIPARTIMENTO DEL FARMACO Riferimenti normativi Le norme che regolano la gestione pratica della Farmacovigilanza sono state pubblicate nel Decreto Legislativo (DL) n. 44 del 18 febbraio 1997 (con rettifica G.U. 11 aprile 1997) e nelle Circolari n. 12 del 24 settembre 1997 e n. 15 del 29 settembre 1999. La necessità di recepire la direttiva 2000/38 CE, relativa alle specialità medicinali, ha fornito l’occasione per una rivisitazione completa del DL n. 44 del 18 febbraio 1997 che ha portato al nuovo DL n. 95 dell’8 aprile 2003 in vigore dal 18 maggio 2003. Il DL 95/2003 è stato recepito dal DL 219/2006. L’articolato apparato normativo è volto a stabilire con chiarezza ruoli e responsabilità dei vari attori coinvolti (medici ed operatori sanitari, titolari di AIC, responsabili di farmacovigilanza delle strutture sanitarie e delle aziende, AIFA, Ministero della Salute ed Istituto Superiore di Sanità, centri regionali) e a perseguire l’applicazione delle norme da parte delle aziende anche tramite attività ispettive mirate e l’applicazione di sanzioni. DIPARTIMENTO DEL FARMACO •Art.129 DL 219/2006 (ex art. 2 del D.L.95/2003) Sistema nazionale di farmacovigilanza. 1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all’AIFA. 2. L’AIFA, conformemente alle modalità eventualmente concordate a livello comunitario e definite dall’EMEA: a)Raccoglie e valuta scientificamente informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare riguardo alle reazioni avverse, all’uso improprio nonché all’abuso degli stessi tenendo conto anche dei dati relativi ai consumi dei medesimi; b)Promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari alla FV gestendo e coordinando, in particolare, la rete telematica nazionale di FV, che collega le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche. Collabora con l’EMEA, con gli organismi competenti degli altri Stati membri della Comunità Europea e con la Commissione Europea alla costituzione e gestione di una rete informatizzata europea; c)Promuove e coordina, anche in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, studi e ricerche di farmacoutilizzazione, di farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia; d)Adotta, coadiuvato dalle regioni, iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari; e)Promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle informazioni relative alla FV ai cittadini ed agli operatori sanitari; f)Provvede avvalendosi della CTS e in collaborazione con il il Consiglio superiore di sanità a predisporre la relazione annuale al Parlamento, sulla FV. 3. Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con l’AIFA nell’attività di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono all’AIFA ai sensi dell’art.131. Le regioni, inoltre, provvedono, nell’ambito della loro competenza, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario e alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza. Le regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi dei medicinali mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei farmaci a livello regionale. Le regioni si possono avvalere per la loro attività anche di appositi Centri di FV Regionali. 4. L’AIFA organizza, con la partecipazione dell’ISS, riunioni periodiche con i responsabili di FV presso le regioni per concordare le modalità operative relative alla gestione della farmacovigilanza. 5. Su proposta dell’AIFA, sentito l’ISS, con Decreto del Ministro della Salute, di intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, possono essere elaborate ulteriori , specifiche linee guida sulla FV, rivolte agli operatori del settore, e comunque conformi alle linee guida comunitarie. DIPARTIMENTO DEL FARMACO •Art.130 DL 219/2006 (ex art. 3 del D.L. 95/2003) Industria farmacutica: disposizioni concernenti il titolare dell’AIC (autorizzazione immissione in commercio). 1. Il titolare dell’AIC è tenuto a registrare in modo dettagliato tutte le sospette RA da medicinali osservate in Italia, nell’Unione europea o in un Paese terzo. È tenuto, inoltre, a registrare e a notificare immediatamente, e comunque entro 15 giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque sospetta RA grave da medicinali verificatasi in Italia segnalatagli da personale sanitario, alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore e, ove non fosse possibile identificare tale struttura, all’AIFA. Il titolare AIC è tenuto, inoltre, a notificare all’AIFA con la massima urgenza, e comunque entro 15 giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque altra sospetta RA grave da medicinali di cui sia venuto a conoscenza. 2. Il titolare dell’AIC provvede a che tutte le sospette RA gravi ed inattese e la presunta trasmissione di agenti infettanti attraverso un medicinale verificatesi nel territorio di un paese terzo e segnalate da personale sanitario siano con la massima urgenza, e comunque entro 15 giorni solari da quando ne ha avuto notizia, notificate all’AIFA secondo le modalità previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell’articolo 129. 3. Per i medicinali ai quali sono state applicate le procedure di mutuo riconoscimento e decentrata e per i quali l’Italia è il Paese membro di riferimento, il titolare dell’AIC provvede inoltre a segnalare all’AIFA, secondo modalità e i tempi stabiliti in accordo con essa, qualunque sospetta RA grave verificatasi nella Comunità europea. All’AIFA competono l’analisi ed il controllo di tali RA. 4. Il Titolare dell’AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza in possesso, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente Decreto,della Laurea in medicina e chirurgia, in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche ai sensi della L. 19/11/1990 n. 341, o rispettive lauree specialistiche di cui al citato D.M. 03/11/1999 n. 509, o lauree magistrali di cui al citato D.M. 2271072004 n. 270. Sono altresì ritenuti validi i Diplomi di Laurea di cui alla L. 19/11/1990 n. 341, la Laurea specialistica e la Laurea magistrale in Scienze Biologiche o in Chimica ad indirizzo organico biologico, purchè il piano di studi abbia compreso almeno un esame annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo settore scientifico disciplinare. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona distinta dal responsabile del servizio scientifico previsto dall’art.111 del presente Decreto, ma deve essere posto, tuttavia, in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i medicinali della cui autorizzazione dell’emissione in commercio è titolare l’azienda da cui egli dipende, anche se commercializzati da altre aziende. DIPARTIMENTO DEL FARMACO •Art.130 DL 219/2006 (ex art. 3 del D.L. 95/2003) Industria farmacutica: disposizioni concernenti il titolare dell’AIC (autorizzazione immissione in commercio). 5. Fatte salve eventuali altre prescrizioni che condizionano il rilascio dell’autorizzazione, è fatto obbligo al titolare dell’AIC di presentare alle autorità competenti le informazioni sulle sospette RA in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). Tali PSUR sono inviati all’AIFA almeno ogni 6 mesi a partire dal rilascio dell’autorizzazione e fino al momento dell’immissione in commercio. I PSUR sono altresì presentati immediatamente su richiesta, ovvero almeno ogni 6 mesi, nei primi 2 anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all’anno per i due anni seguenti. Successivamente i PSUR sono presentati ogni 3 anni, oppure immediatamente su richiesta. I PSUR devono includere una valutazione scientifica del rapporto rischio/beneficio del medicinale. 6. Dopo il rilascio dell’AIC il titolare può chiedere una modifica dei tempi specificati nel presente articolo, presentando una domanda di variazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003. 7. I PSUR sono presentati secondo la scadenza prevista in base a modalità operative stabilite dall’AIFA. 8. Conformemente alle linee guida, i titolari dell’AIC utilizzano la terminologia medica concordata a livello internazionale per le segnalazioni di RA. 9. È fatto obbligo al titolare dell’AIC di diffondere ai medici prescrittori le note informative e gli aggiornamenti sulla sicurezza dei medicinali, secondo indicazioni, tempi e modalità stabilite dall’AIFA, ogni qualvolta emergano nuove informazioni relative al profilo di tollerabilità del medicinale. 10. Le aziende titolari dell’AIC sono tenute a trasmettere trimestralmente per via informatica i dati di vendita delle specialità medicinali. Fino a quando l’AIFA indicherà con apposito provvedimento la procedura prevista per tale trasmissione si applica, a tal fine, il Decreto Dirigenziale 24/05/2002, pubblicato nella G. U. della Repubblica Italiana n. 132 del 7/06/2002. 11. L’obbligo previsto dal comma 11 è esteso alle aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali. DIPARTIMENTO DEL FARMACO •Art.131 DL 219/2006 (ex art. 5 del D.L. 95/2003) Industria farmaceutica: responsabile del servizio di farmacovigilanza. 1. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130, risiede in un Paese membro della comunità europea; egli assicura: a) l’istituzione ed il funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse comunicate al personale dell’azienda ed agli informatori medico-scientifici, sono raccolte, ordinate e accessibili in un unico luogo; b) che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali, successive all’atto dell’autorizzazione, siano portate rapidamente a conoscenza del personale sanitario anche tramite i contatti del servizio di informazione scientifica della propria azienda; c) l’elaborazione dei rapporti di cui al comma 5 dell’art. 130, da sottoporre alle autorità competenti secondo le modalità stabilite dall’AIFA, che tiene conto delle indicazioni dei competenti organismi internazionali e comunitari; d) la trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi o inattese avvenute sul territorio nazionale ricevute direttamente dal segnalatore e non tramite la rete nazionale di farmacovigilanza; e) la trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni richiesta dell’AIFA, di informazioni supplementari ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi, comprese le informazioni riguardanti i volumi di vendita o di prescrizione dello stesso; f) la presentazione all’AIFA di qualunque altra informazione rilevante ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi relativi ad un medicinale, incluse le appropriate informazioni su studi di sicurezza post-autorizzativi. DIPARTIMENTO DEL FARMACO •Art.132 DL 219/2006 (ex art. 4 del D.L.95/2003) Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e successivi adempimenti dell’AIFA. 1. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie, devono nominare un responsabile di FV della struttura che provvede a registrarsi alla rete nazionale di FV al fine dell’abilitazione necessaria per la gestione delle segnalazioni. Il responsabile di FV della struttura deve avere i requisiti di cui al comma 4 dell’art. 130. Le strutture sanitarie private, diverse da quelle richiamate nel primo periodo, al fine di assolvere ai compiti di FV, fanno riferimento al responsabile di FV dell’ASL competente per territorio. 2. I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette RA gravi o inattese di cui vengano a conoscenza nell’ambito della propria attività. Vanno comunque segnalate tutte le sospette RA osservate gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e dai medicinali sottoposti a monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dall’AIFA. 3. Alle segnalazioni di RA verificatesi in corso di sperimentazione clinica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 24/06/2003, n. 211. 4. I medici e gli altri operatori sanitari, devono trasmettere le segnalazioni di sospette RA, tramite l’apposita scheda, tempestivamente, al responsabile di FV della struttura sanitaria di appartenenza. I medici e gli altri operatori sanitari operanti in strutture sanitarie private devono trasmettere le segnalazioni di sospette RA, tramite l’apposita scheda, tempestivamente, al responsabile di FV della ASL competente per territorio, direttamente o nel caso di cliniche o case di cura, tramite la Direzione Sanitaria. I responsabili di FV provvedono, previa verifica della completezza e della congruità dei dati, all’inserimento della segnalazione, entro e non oltre 7 gg dalla data del ricevimento della stessa, nella banca dati della rete di FV nazionale e alla verifica dell’effettivo inoltro del messaggio, relativo all’inserimento, alla regione ed all’Azienda farmaceutica interessata. In caso di impossibilità di trasmissione del messaggio, ai destinatari che non è stato possibile raggiungere per via telematica, le strutture sanitarie invieranno copia della segnalazione riportante il codice numerico rilasciato dal sistema. I responsabili di FV agevolano la ricerca attiva da parte dei responsabili del servizio di FV delle Aziende farmaceutiche di informazioni aggiuntive sulle segnalazioni. DIPARTIMENTO DEL FARMACO •Art.132 DL 219/2006 (ex art. 4 del D.L.95/2003) Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitarie e successivi adempimenti dell’AIFA. 5. Le schede originali di segnalazione saranno conservate presso la struttura sanitaria che le ha ricevute ed inoltrate in copia all’AIFA, alla Regione di appartenenza o al centro di FV individuato dalla Regione ove dagli stessi richiesto. 6. Gli aggiornamenti delle sospette RA possono essere richiesti al segnalatore solo dal responsabile di FV della struttura sanitaria di appartenenza o da un suo delegato o da personale dell’AIFA, in tutti i casi in cui ciò è ritenuto necessario. Gli aggiornamenti devono essere richiesti in caso di RA gravi, salvo che la segnalazione originaria non sia già completa di informazioni aggiornate o non ulteriormente aggiornabile. Il richiedente provvede ad inserire in rete i dati acquisiti aggiornando la scheda inserita. Il responsabile di FV è comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore una relazione clinica dettagliata, da trasmettere all’AIFA entro 15 giorni solari, per tutti i casi di RA ad esito fatale. 7. Eventuali integrazioni alle modalità operative circa la gestione e l’aggiornamento delle segnalazioni di sospette RA, di cui ai commi 4, 5 e 6 potranno essere incluse nelle linee guida di cui al comma 5 dell’articolo. 8. L’AIFA provvede altresì affinché tutte le segnalazioni di sospette RA gravi da farmaci verificatesi nel territorio nazionale e le informazioni successivamente acquisite a tal riguardo siano immediatamente messe a disposizione del titolare dell’AIC e comunque entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione. 9. L’AIFA provvede altresì affinché tutte le segnalazioni di sospette RA gravi da medicinali verificatesi nel territorio nazionale siano messe a disposizione dell’EMEA e degli altri Stati membri entro 15 giorni dalla data di ricevimento della loro comunicazione. L’AIFA dà altresì tempestiva notizia al pubblico, mediante il sito internet, del contenuto di tali segnalazioni. DIPARTIMENTO DEL FARMACO •Art.133 DL 219/2006 Sospensione, revoca o modifica di una AIC per ragioni di farmacovigilanza. 1. Se, a seguito della valutazione dei dati di FV, l’AIFA ritiene necessario sospendere, revocare o modificare una AIC conformemente alle linee guida di cui all’articolo 106 par. 1 della direttiva 2001/83/CE, ne informa immediatamente l’EMEA, gli altri Stati membri della Comunità Europea ed il titolare dell’AIC. 2. Quando è necessaria una azione urgente per tutelare la salute pubblica, l’AIFA può sospendere l’AIC di un medicinale, a condizione che ne informi l’EMEA, la Commissione Europea e gli altri Stati membri entro il primo giorno lavorativo seguente. 3. L’AIFA revoca o modifica il proprio provvedimento nel rispetto di quanto deciso dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 107 della direttiva 2001/83/CE. 4. L’AIFA porta a conoscenza del pubblico con i mezzi più opportuni le decisioni assunte ai sensi del presente articolo. •Art.134 DL 219/2006 Accertamenti sull’osservanza delle norme di FV. 1. L’AIFA assicura l’osservanza delle disposizioni del presente titolo ispezionando i locali, le registrazioni e i documenti dei titolari di AIC relativamente alle attività di cui al presente titolo. 2. A conclusione di ogni ispezione, è redatta una relazione sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo. 3. Alle ispezioni previste dal presente articolo, si applica quanto disposto dai commi 13 e 14 dell’articolo 53.