Il punto di vista di chi deve applicare
la Legge
Mario Di Domenicantonio
Commissione Interministeriale permanente per l’impiego delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione a favore
delle categorie deboli o svantaggiate
Segreteria tecnico-scientifica
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
La Legge: continuità, novità e riflessioni
• Continuità con i principi informatori della attuale normativa
• per salvaguardare gli investimenti in formazione, conoscenze,
esperienze e tecnologia fin qui effettuati da chi ha dato
attuazione alla normativa
• Novità rispetto all’esistente
• per portare in conto i risultati (anche negativi) delle esperienze
fatte
• per incidere maggiormente sulla realtà
• Riflessioni su alcuni aspetti che sembrano mancare
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12 dicembre 2003
Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
La Legge: continuità, novità e riflessioni
La normativa attuale
• Circolare del Ministro della Funzione Pubblica “Linee guida per
l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti Web delle
pubbliche amministrazioni “ - 13 marzo 2001, n. 3/2001
• Circolare della Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione (AIPA) “Criteri e strumenti per migliorare
l’accessibilità dei siti Web e delle applicazioni informatiche a persone
disabili” – 6 settembre 2001 n. AIPA/CR/32
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri “La conoscenza e
l’uso del dominio internet .gov.it e l’efficace interazione del portale
nazionale italia.gov.it con le pubbliche amministrazioni e le loro
diramazioni territoriali” – 30 maggio 2002
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Nel solco della continuità
• Circolare del Ministro della Funzione Pubblica “Linee guida per
l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti Web delle
pubbliche amministrazioni “ - 13 marzo 2001, n. 3/2001
• contesto organizzativo
• usabilità
• accessibilità, di cui si danno regole applicative
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Nel solco della continuità
• Circolare della Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione (AIPA) “Criteri e strumenti per migliorare
l’accessibilità dei siti Web e delle applicazioni informatiche a persone
disabili” – 6 settembre 2001 n. AIPA/CR/32
• definizione delle disabilità e delle tecnologie assistive
• linee guida e criteri per l’accessibilità dei siti Web
• linee guida e criteri per l’accessibilità delle applicazioni
software
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Nel solco della continuità
•
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri “La conoscenza e l’uso del
dominio internet .gov.it e l’efficace interazione del portale nazionale
italia.gov.it con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali”
– 30 maggio 2002
• accessibilità (conformità al livello A delle WCAG 1.0 del WAI)
• usabilità
• efficacia
• identificazione e controllo di accesso
• Privacy e sicurezza
• Monitoraggio
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Nel solco della continuità
Accessibilità dei siti Web
• E’ un tema comune a tutte e tre le fonti attuali
• Sono indicate linee guida e criteri da seguire per il
raggiungimento della accessibilità
• Nella Legge, la accessibilità dei siti Web diventa un obbligo
forte: sono da considerarsi nulli i contratti per la realizzazione
e modifica dei siti che non prevedano il rispetto dei requisiti di
accessibilità
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Nel solco della continuità
Accessibilità delle applicazioni software
• E’ argomento trattato nella Circolare AIPA, nella quale sono
anche indicate linee guida e criteri da seguire
• Le applicazioni software non accessibili creano barriere:
• alla integrazione del personale con disabilità nella attività
lavorativa
• alla fruizione di servizi telematici da parte dei cittadini
con disabilità
• Particolare importanza viene posta nella necessità di
realizzare in modo accessibile le applicazioni didattiche
multimediali
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Nel solco della continuità
Accessibilità delle applicazioni software
• La Legge estende il campo di applicazione parlando
espressamente di accessibilità dei sistemi informatici, non solo
di siti Web e non solo di applicazioni software
• Prevede la emanazione di regole tecniche per la
realizzazione di opere multimediali accessibili
• Soprattutto, prevede che siano realizzati in modo accessibile
gli strumenti didattici e formativi utilizzati nelle scuole di ogni
ordine e grado
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Cosa non ha funzionato
• La normativa attuale è tutta di rango secondario e come tale
è stata considerata di indirizzo, di indicazione, di
suggerimento
• E’ stata vista come indirizzata solo ai tecnici del Web con la
conseguenza di rendere di fatto l’accessibilità un mero
problema di tecnicità e non il risultato di un processo
complesso che vede coinvolte diverse professionalità
• E’ mancata la fase di preparazione professionale del
personale delle Amministrazioni
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Cosa ha funzionato
• Le Amministrazioni hanno preso coscienza del problema e
hanno cominciato ad attrezzarsi per affrontarlo
• La normativa attuale ha costituito la base culturale per una
efficace attuazione della Legge
• Molti siti delle Pubbliche Amministrazioni hanno raggiunto
una accessibilità di base “ragionevole”, dati i presupposti
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Gli elementi di novità nella Legge
E’ norma di rango primario
• Le norme attuali, in quanto di rango secondario, non hanno
mostrato forza sufficiente a raggiungere gli obiettivi prefissati,
almeno non secondo le aspettative
• E’ rivolta ad una platea più vasta di soggetti erogatori
rispetto a quelli destinatari delle norme attuali
• Prevede sanzioni
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Gli elementi di novità nella Legge
E’ rivolta a tutti i settori della pubblica amministrazione
• Le norme attuali, in modo esplicito o implicito, si rivolgono
al personale tecnico delle pubbliche amministrazioni
• La Legge considera la accessibilità dei sistemi informatici
come un processo complesso per il quale vanno definiti “criteri
e principi operativi e organizzativi generali”
• Coinvolge professionalità e competenze diverse, non solo
tecnologiche
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Gli elementi di novità nella Legge
Prevede la formazione finalizzata
• Per il personale con disabilità, onde facilitarne l’integrazione
nella attività lavorativa
• Per tutto il personale professionalmente impegnato nella
erogazione di servizi e di informazioni, onde costruire il
necessario bagaglio culturale e di conoscenze sul problema
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Gli elementi di novità nella Legge
Grande risalto alle necessità del mondo della scuola
• Il materiale formativo e gli strumenti didattici dovranno
essere forniti in formato digitale accessibile agli studenti con
disabilità e agli insegnanti di sostegno
• Possibili soluzioni diverse:
• semplice digitalizzazione del materiale oggi distribuito in
formato cartaceo
• nuovi modelli di presentazione di strumenti didattici
pensati per essere fruiti espressamente mediante le nuove
tecnologie dagli studenti con disabilità (e da tutti gli
studenti …)
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Gli elementi di novità nella Legge
Grande risalto alle necessità del mondo della scuola
• Soluzioni non solo tecnologiche, ma anche culturali e
professionali perché anche lo studente con disabilità ha sue
proprie capacità di apprendimento che vanno favorite e
valorizzate
• In questa ottica si pongono i progetti di ricerca, previsti
dalla Legge, volti alla realizzazione di opere multimediali
accessibili
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Il punto di vista di chi deve applicare la Legge
Riflessioni
Linee guida e criteri demandati a Regolamento e Decreto
•
Nella Legge non sono indicati né criteri né linee guida da seguire per
ottenere i requisiti di accessibilità richiesti: si rinvia a un Regolamento e ad
un Decreto da emanare successivamente
• La scelta sembra essere quanto mai opportuna perché:
• la tecnologia e la conoscenza si evolvono molto rapidamente ed è più
facile adeguare un Regolamento o un Decreto piuttosto che una legge
• Regolamento e Decreto devono, per Legge, essere redatti con il
contributo delle associazioni delle persone con disabilità e degli esperti
del settore. E’ difficile immaginare come si possa usufruire di un tale
fondamentale contributo nella redazione dei requisiti se questi fossero
inseriti direttamente in sede legislativa
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Riflessioni
Nella Legge non ci sono riferimenti alla usabilità
• Nella Legge non si parla direttamente di usabilità, ma si dice che servizi e
informazioni devono essere fruibili che è sinonimo di usabili
• La definizione della qualità in uso e cioè “la capacità di un prodotto di
aiutare determinati utenti a raggiungere determinati obiettivi con efficacia,
efficienza, sicurezza e soddisfazione, in determinati contesti d’uso” (ISO/IEC
9126-1) prevede le caratteristiche qualitative di un prodotto:
• la accessibilità dei contenuti, che tiene conto delle esigenze di
diverse tipologie di utenti e di contesti d’uso
• l’usabilità con la quale si indicano sinteticamente i requisiti di efficacia,
efficienza, sicurezza e soddisfazione.
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Riflessione finale
La Legge interessa aspetti diversi della vita dei cittadini:
dalla scuola al mondo del lavoro, dall’informazione ai servizi
•
• Costituisce una grande sfida
• Culturale: non è ancora sufficientemente percepita la
ampiezza, tipologica e numerica, dei problemi
• Tecnologica: non si tratta solo del Web, ma di tutti i sistemi
informatici e della comunicazione
• Metodologica: non solo verifiche a posteriori, ma una diversa
impostazione dei modi e dei contenuti della comunicazione
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