Il repertorio notarile
L’attualità degli articoli 62 e 64 della
Legge Notarile
L’art.62 alla luce del
Dlgs n.110 del 2 luglio 2010 e
Dlgs n.82 del 7 marzo 2005
 Il notaro deve tenere due repertori a colonna uno per gli
atti tra vivi e l’altro per gli atti di ultima volontà. In essi
deve prendere nota entro il giorno successivo di tutti gli
atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà.
 La parola giornalmente della originaria formulazione stata
sostituita dal dlgs 110 con l’espressione entro il giorno
successivo
 Art.6 della legge n.64 del 1934 (norme
complementari sull’ordinamento del notariato)
prevede per il repertorio somme e valori che
vengano annotati “giorno per giorno”
 art.13 della legge 349 del 1973 che ha previsto il
repertorio dei protesti rimanda all’art.62 della legge
n.89 del 1913 per la disciplina della modalità
dell’annotazione
 Il repertorio è un atto pubblico a fini penali e civili
 Falso ideologico ex art.479 c.p. lo commette il notaio che
annoti a repertorio valori inferiori rispetto a quelli effettivi
 In tal senso la giurisprudenza di merito - Trib. Verona 22
maggio 1954
dubbio se falso in “attestato” secondo App. Bologna
23 gennaio 1981
risolto nel senso di considerarlo falso in atto
pubblico da Corte di Cassazione intervenuta
sul ricorso avverso app.Bologna (Cassazione
penale 21 ottobre 1982 n.136.
Decreto ministeriale 6 novembre 1991
 Art.2
- Nella redazione dei repertori e dei fogli
supplementari deve farsi uso di inchiostri indelebili ed è
vietato l’impiego di di carte autocopianti.
 Fermi l’obbligo e il divieto summenzionati i predetti registri
possono essere tenuti anche con sistemi meccanografici. In
tal caso sono ammessi alla vidimazione di cui all’art.64
della legge 16 febbraio 1913 n.89 soltanto fascicoli di
duecento pagine ciascuno
L’esistenza del repertorio
 L’articolo 64 della Legge Notarile
 Ogni repertorio prima di essere posto in uso è
numerato e firmato in ciascun foglio dal capo
dell’archivio notarile distrettuale il quale nella
prima pagina attesta di quanti fogli è composto il
repertorio apponendovi la data in tutte le lettere.
Rilevanza dell’art.2 del D.m. 6 Novembre 1991




Cassazione n.1608 del 1994
Cassazione n.1372 del 1995
Cassazione n.7662 del 1998
Cassazione n. 795 del 1999
 Conformi nel senso di ritenere irrilevante l’art.2 del d.m.6
novembre 1991 che consente l’utilizzo di tabulati
meccanografici ma sempre preventivamente vidimati
dall’archivio notarile.
Percorsi argomentativi
art.64 - art.138 comma 1 lettera d) L.N.
art.62 - art.137 comma 1 L.N.
Si applica l’art.137 L.N. se:
Il notaio ha a disposizione il repertorio ma
annota tardivamente gli atti
perché lo abbia a disposizione deve
essere vidimato ex art.64
 In tal senso giurisprudenza di merito relativa
all’iscrizione a ruolo
se ha annotato nel repertorio su supporto
informatico ?
?
Cassazione n. 6934 del 2000
 ha qualificato repertorio solo ed esclusivamente
il registro cartaceo che prima di essere posto in
uso sia numerato e vidimato dal capo
dell’archivio. Cassazione conforme anche con
sentenza n.5296 del 1999
Si applica l’art.138 L.N. se
Il notaio non ha a disposizione il repertorio
“tenuto” a norma dell’art.64
 Se lo “pone in uso” senza vidimazione del capo
dell’archivio notarile
art.13 dpr 445 del 28 dicembre 2000
 Cassazione nella sentenza 20 febbraio 2006 n.3660 parifica
il caso di annotamento in un repertorio non vidimato al caso
di totale assenza del repertorio stesso presso lo studio del
notaio.
 In tal senso l’art.13 del T.U. delle disposizioni in materia di
documentazione amministrativa, che consente la tenuta del
repertorio con sistemi meccanografici, non ha mutato
l’obbligo previsto dall’art.64 L.N.
CO.RE.DI
Conforme all ‘orientamento della cassazione
salvo Coredi abruzzo e molise 1 aprile 2008
critiche
Studio Cnn 1995 approvato il 21 novembre
1995
 Il notaio che invece ha in studio il repertorio
vidimato e non annota? Perché dovrebbe essere
diverso?
 È possibile distinguere tra tenuta e annotazione?
Art.2 del dm 1991 non fa distinzione tra tenuta e
compilazione
?
Termine per annotare, ma non termine
decadenziale: quindi l’omessa ottenuta del
repertorio potrebbe essere addebitata solo se
la condotta omissiva sussistesse al momento
della contestazione disciplinare
 Ratio dell’art.64 sarebbe integra.
 Intempestività delle annotazioni - sanzione art.137
LN;
 Irregolarità nella tenuta del repertorio - non
essendoci norme specifiche si applicherebbe
l’art.136 LN
 È norma residuale secondo , tra le altre, co.re.di Lazio 3
novembre 2008, Marche e Umbria 14 aprile 2008;
Emilia Romagna 8 aprile 2008;
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