C.T.U. - CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE
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il Consulente Tecnico d’Ufficio è ausiliario del Giudice (o del Collegio) = lo coadiuva e fornisce il supporto
tecnico in materia specialistica - il C.T.U. è portatore di specifiche conoscenze tecniche e scientifiche.
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il Consulente Tecnico fornisce supporto al Magistrato = incarico di natura prettamente fiduciaria.
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il Consulente Tecnico d’Ufficio deve conoscere la materia tecnica e scientifica - il Consulente Tecnico
d’Ufficio deve conoscere le norme essenziali del diritto processuale = preparazione professionale ed
aggiornamento continuo.
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Il C.T.U. adempie personalmente all’incarico ricevuto = l’incarico ha carattere strettamente personale e
non può essere delegato;
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Il C.T.U. può comunque avvalersi di propri collaboratori od ausiliari per operazioni a carattere materiale
(es. per rilievi in sito) sotto il suo controllo e direzione, cui comunque partecipa personalmente e di cui si
assume responsabilità morale e scientifica;
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Con specifica autorizzazione del Giudice, resa in sede di giuramento-conferimento di incarico, o a
seguito di propria successiva istanza, il C.T.U. può invece avvalersi di veri e propri ausiliari, intesi come
tecnici coadiutori del C.T.U. e portatori di specialistiche competenze in un particolare ambito tecnico o
scientifico, e la cui opera viene acquisita alla C.T.U., ma non è sostitutiva di quella del C.T.U. ed assicura
ancora la medesima partecipazione ai C.T.P.
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In concreto, …
il C.T.U. svolge la Consulenza in assenza del Giudice, il C.T.U. riferisce al Giudice dell’esito della
consulenza sotto forma di relazione scritta, …, il contraddittorio tra le Parti ed il C.T.U. è garantito
dalla partecipazione dei C.T.P. e/o delle Parti agli incontri di C.T.U., dal recepimento e dalla
trattazione nella relazione del C.T.U. delle osservazioni delle parti.
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Requisiti professionali, tecnici, morali del C.T.U. = iscrizione ad Albo dei Consulenti Tecnici (uno presso
ogni Tribunale della circoscrizione di residenza del C.T.U.)
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LA C.T.U. IN AMBITO CIVILE
– APPUNTI OPERATIVI –
1. INCARICO - GIURAMENTO E SVOLGIMENTO DELLA C.T.U.
Ordinanza del Giudice (o Collegio) di
- NOMINA del Consulente Tecnico d’Ufficio - motivazioni della C.T.U.
- formulazione del QUESITO
- fissazione dell’UDIENZA (luogo, giorno ed ora) di comparizione e di GIURAMENTO del Consulente
Notifica - da parte dalla Cancelleria - al C.T.U. nominato, dell’Ordinanza del Giudice/Collegio di nomina del
Consulente Tecnico
– cfr. fax-simile –
nota:
il C.T.U. nominato viene a conoscere - dalla notifica dell’Ordinanza di nomina - il quesito ed i nominativi delle
parti. Il C.T.U. valuta immediatamente eventuali casi di incompatibilità e se sussistenti trasmette
comunicazione scritta (3 giorni prima dell’Udienza di giuramento) al Giudice tramite la Cancelleria
competente (il C.T.U. nominato - iscritto all’Albo dei Consulenti - se non rileva motivi di inopportunità od
incompatibilità od altri gravi motivi, ha l’obbligo di prestare al consulenza).
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2 . COMPARIZIONE DELLE PARTI (Avvocati e C.T.U.) davanti al Giudice e GIURAMENTO del C.T.U.
conferimento dell’incarico - quesito - giuramento del C.T.U. (il C.T.U. in piedi pronuncia la formula di
giuramento … di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al
Giudice al verità … “ , più spesso il C.T.U. è chiamato a pronunciare “lo giuro” ad analoga interpellanza
del Giudice);
Nel verbale di Udienza – cfr. fax-simile – vengono riportati:
 la formulazione del QUESITO da parte del Giudice/Collegio - il quesito di cui già all’Ordinanza
notificata, con eventuali integrazioni e precisazioni disposte dal Giudice, sentite le Parti;
 i termini temporali (la L. n. 69 del 18.06.2009 ha introdotto modifiche agli artt. 191 e 195 del C.P.C.)
- il Giudice, di solito sentite anche le Parti ed il C.T.U. (in casi ordinari, in assenza di eccessiva
prevedibile complessità, il C.T.U. preventiva un termine necessario per il proprio lavoro, variabile tra 60 e
120 giorni), stabilisce i TERMINI temporali entro il quale - prima dell’Udienza successiva  il C.T.U. deve trasmettere la relazione tecnica (di risposta al quesito) alle parti (attore, convenuto, terzi
chiamati, …) - mediamente alla scadenza dei 60-120 giorni domandati dal C.T.U., o diversamente, anche prima,
se si considerano nella tempistica complessiva anche le successive scadenze;
 le Parti - a mezzo dei propri C.T.P. - devono formulare e trasmettere le proprie osservazioni alla
relazione del C.T.U. - mediamente entro i successivi 20-30 giorni dal ricevimento della relazione del C.T.U.;
 il C.T.U. deve rispondere alle osservazioni delle parti e depositare le propria relazione (stesura finale
comprensiva delle osservazioni delle parti e con le proprie risposte e deduzioni ai rilievi delle parti) - mediamente
entro i successivi 15-20 giorni dalla scadenza del termine per le parti;
 in caso il C.T.U., per la complessità delle questioni poste in discussione o per le incombenze alle quali
deve fare fronte, non sia in grado di rispettare i termini fissati dal Giudice, deve presentare al Giudice stesso,
mediante deposito presso la Cancelleria competente del Tribunale, tempestiva (prima della scadenza del termine
concesso) ISTANZA DI PROROGA, con motivazioni e richiesta di nuovo termine (opportuno che il C.T.U. dia
indicazione di massima al Giudice del tempo prevedibilmente occorrente e precisi altresì se da intendersi relativo
alle sole incombenze di C.T.U. o se altresì comprensivo delle incombenze successive - trasmissione alle Parti,
osservazioni, controdeduzioni, deposito, …);
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- frequente è l’assegnazione di un anticipo - cosiddetto FONDO SPESE - da parte del Giudice, a favore
del C.T.U., ed a carico di una o più delle parti (il C.T.U. invierà fattura, meglio pre-avviso di fattura, alla parte
cui il fondo spese è stato posto a carico dal G.I.) - il C.T.U. comunque inizia e porta a termine la
consulenza nei termini fissati dal Giudice a prescindere dall’avvenuto o meno pagamento del fondo
spese;
- nomina di eventuali C.T.P. - Consulenti Tecnici di Parte - nomina anche possibile (dispone il Giudice a
Verbale di Udienza) entro l’inizio delle operazioni peritali, previo deposito della stessa in Cancelleria e
comunicazione al C.T.U.;
- la fissazione dell’INIZIO OPERAZIONI PERITALI - luogo, giorno ed ora.
Di solito - è consigliabile - il primo incontro viene richiesto dal C.T.U. - con posticipo di 7-10 giorni, presso il
proprio studio professionale, per prendere visione assieme ai C.T.P. del quesito, dei documenti agli atti, … ;
meno frequente - sconsigliabile - salvo particolari urgenze, es. A.T.P. - stabilire l’inizio delle operazioni peritali
direttamente presso i beni oggetto di accertamento o consulenza, …
L’inizio operazioni peritali stabilito in Udienza solleva il C.T.U. dall’obbligo di darne comunicazione ai
C.T.P. (onere che in questo caso viene a ricadere sugli avvocati delle parti - non risulta praticata la notifica ai
C.T.P. nominati a cura delle Cancellerie);
Ancora in Udienza di giuramento, il Giudice egli Avvocati autorizzano il C.T.U. al RITIRO DEI FASCICOLI DI
CAUSA.
Il C.T.U. li trattiene (conserva con cura ed ordine) fino al deposito della relazione.
Svolta la consulenza, contestualmente al deposito della relazione, il C.T.U. rende i fascicoli prelevati e
sottoscrive per restituzione, con data e firma, in calce al verbale di Udienza di giuramento.
NEI FASCICOLI DI CAUSA CI SONO GLI ATTI ED I DOCUMENTI, PRODOTTI DALLE PARTI, CHE IL
C.T.U. DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE (per le parti pertinenti con gli argomenti del quesito).
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3. OPERAZIONI PERITALI e svolgimento della consulenza
- INIZIO OPERAZIONI PERITALI, presso il luogo (studio del C.T.U.), data ed ora indicate in Udienza di giuramento
- INCONTRI SUCCESSIVI E SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA
- TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
- IL VERBALE DELLE OPERAZIONI PERITALI
- Il C.T.U. verifica la presenza di tutti i C.T.P. in occasione dell’inizio operazioni peritali
il C.T.U. verifica in caso di assenza di uno dei C.T.P. fin dal primo incontro che la causa non dipenda da errori o
problematiche di comunicazione (date ed orari non comunicati, indirizzi errati od equivoci, …) e questo - è consigliabile anche nel caso in cui sia stato fissato l’inizio delle operazioni peritali in Udienza di giuramento del C.T.U. (oltre che per un
motivo di cortesia professionale, anche in quanto conseguenti necessità di ripetere od integrare il contradditorio pesano
comunque sulle tempistiche e sull’efficacia del lavoro del C.T.U.);
nota
non è raro che uno o più consulenti, informati dalla propria parte dell’inizio operazioni peritali, chiedano al C.T.U.
spostamenti, rinvii, ecc., per impegni precedenti - consiglio di evitare per quanto possibile di aderire a tale pratica. In
tale evenienza - se inevitabile (potrebbe anche subentrare un impedimento - es. malattia - del C.T.U.) - necessita
comunque – a carico del C.T.U. - dare tempestiva comunicazione scritta (mail-pec / racc. r.r.) a tutte le parti
(avvocati e C.T.P.) con fissazione di nuova data;
- Il C.T.U. concorda con i C.T.P. e fissa a verbale gli incontri successivi (luogo di incontro, giorno ed ora, ..), se la
tipologia e la natura della consulenza lo rende utile e possibile, concorda e stabilisce un calendario di incontri con un
programma di lavoro in modo da ottimizzare il lavoro e gli impegni di tutti (il C.T.U. da comunque comunicazione degli
incontri successivi anche agli avvocati);
- il C.T.U. esamina con i C.T.P. (talvolta partecipano agli incontri anche le parti stesse direttamente in causa) i
documenti contenuti nei fascicoli agli atti e da lettura del quesito posto dal Giudice.
- il C.T.U. deve attenersi scrupolosamente ai termini ed argomenti del quesito posto dal C.T.U.; richieste o
questioni poste dalle parti ed estranee a quelle previste dal quesito posto dal G.I. non devono essere oggetto di 7
trattazione – eventuali disaccordi in merito algi argomenti del quesito o delle indagini del C.T.U. con i C.T.P. o le Parti
devono essere portati dal C.T.U. al Giudice (istanza del C.T.U.)
- C.T.U. e C.T.P. discutono e si confrontano sugli argomenti tecnici di cui al quesito - svolgono eventuali
sopralluoghi presso i beni oggetto di causa.
Il C.T.U. nello svolgimento della consulenza si relaziona costantemente con i C.T.P.;
nota
dal punto di vista pratico è molto più agevole per il C.T.U., relazionarsi e condividere una
consulenza tecnica con colleghi C.T.P. che abbiano, a loro volta, esperienza e pratica di C.T.U.,
in quanto (oltre che depositari delle conoscente tecniche scientifiche specifiche della propria materia)
sono anche altrettanto consapevoli ed attenti alle procedure del processo civile e delle regole di C.T.U.
Il C.T.U. legge il quesito, verifica la documentazione tecnica disponibile, mette a disposizione dei C.T.P. il
contenuto dei fascicoli di causa; se del caso ricorda ai C.T.P. che non è possibile per il C.T.U. prendere in
esame elementi o questioni estranee al quesito, come pure documenti od atti non già prodotti in causa e
contenuti nei fascicoli delle parti;
Il C.T.U. espone e discute con i C.T.P. in merito alle metodologie di indagine di analisi che intende attuare
(sopralluoghi, rilievi, verifiche tecniche, …)
Il C.T.U. fa presente ai C.T.P. che in caso di eventuali contrasti sull’interpretazione del quesito od in presenza
di contrasti sulle operazioni da compiere o sui documenti da considerare deve presentare apposita istanza al
Giudice, cui compete ogni decisione in merito;
Il C.T.U. raccoglie le note di osservazioni e le istanza delle parti e dei C.T.P.
Il C.T.U. invia ai C.T.P., nei tempi e modi stabiliti dal Giudice, la relazione tecnica e riceve le
osservazioni dei C.T.P. e delle parti; il C.T.U. e tratta e contro deduce alle le medesime nella relazione
tecnica finale;
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- Tentativo di conciliazione
Il C.T.U. ha anche il compito di effettuare, nel corso della consulenza, uno o più tentativi di transazione - ovvero di
perseguire un accordo tra le Parti.
Con ausilio dei C.T.P., degli Avvocati e delle stesse Parti, il C.T.U. tenta di conciliare il contenzioso oggetto di causa
(ovvero oggetto della C.T.U.)
In caso di esito favorevole il C.T.U. redige un verbale (che richiede il contributo e la sottoscrizione delle parti e/o dei
relativi avvocati) ed informa il Giudice dell’esito cui è pervenuto.
nota
per esperienza dello scrivente è opportuno che il tentativo di transazione sia svolto – per quanto possibile nelle fasi iniziali della C.T.U. - non appena il C.T.U. ed i C.T.P. hanno preso conoscenza e consapevolezza
dei termini tecnici delle questioni, in quanto il prolungarsi eccessivo della consulenza produce aggravio di
costi (spese di C.T.U., di C.T.P., …) e può determinare, con il protrarsi del confronto tra le Parti innanzi al
C.T.U., ad una ulteriore radicalizzazione delle posizioni, potendo la cosa coinvolgere anche i C.T.P.
Si deve infatti considerare che la conclusione transattiva è da intendersi “pro bono pacis”, ovvero come frutto di un
compromesso i cui termini sono motivati anche dallo scopo essenziale (in quanto in difetto non vi è alcuna
transazione) di poter conseguire il consenso di tutti e come tale non deriva necessariamente ed unicamente da
una valutazione o giudizio tecnico esclusivamente di merito sulle responsabilità e/o ragioni (che comunque non
competerebbero al C.T.U.) delle parti medesime su quanto oggetto di contenzioso. Non sempre è pertanto
necessario, né utile, portare ad esaurimento la trattazione tecnica del contenzioso prima di instaurare un percorso
transattivo.
È comunque opportuno che il C.T.U. precisi alle Parti, a scanso di equivoci, che in caso di esito negativo
delle proposte transattive in discussione, e quindi in caso di proseguo della C.T.U., gli sviluppi e le conclusioni
della relazione tecnica potranno essere diversi, anche in termini non secondari, rispetto alle ipotesi di transazione.
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Il C.T.U. redige il VERBALE degli incontri (non si tratta di un obbligo, ma è assai utile e consigliabile) che si
susseguono nel corso della consulenza - il C.T.U. e tutti i C.T.P. presenti sottoscrivono il medesimo.
Nel verbale
- si da atto dei presenti all’incontro,
- dell’orario di inizio e di termine dell’incontro,
- dell’eventuale uscita anticipata di qualche consulente,
- degli argomenti e delle questioni trattate, delle operazioni eseguite (anche per sommi capi, od anche più in dettaglio
se opportuno),
- delle osservazioni e ragioni di ciascuno, … .
note
è utile concordare e fissare a verbale il luogo, data ed ora dell’incontro successivo. Questo solleva il
C.T.U. da ogni altro adempimento od onere.
In caso di assenza di qualche C.T.P., sebbene spetti al medesimo informarsi dello stato della consulenza e
degli incontri successivi, è comunque opportuno che il C.T.U. invii al medesimo copia del verbale dell’incontro
precedente o comunque informazione in merito alla data del successivo incontro.
In caso di mancata fissazione, al termine dell’incontro, della data successiva (rinvio a data da destinarsi o
ripresa di operazioni peritali interrotte) è onere C.T.U. dare comunque comunicazione scritta (racc. r.r. o e.mailpec) ai Consulenti di Parte ed alle Parti/Avvocati.
Purtroppo non sono rare le richieste al C.T.U., da parte dei C.T.P., di spostamenti di incontri già da
tempo fissati, a volte anche nell’immediata prossimità dell’incontro stesso.
Da un lato vi è la priorità di consentire comunque la massima e più completa partecipazione delle parti
(anche per assicurare la produttività degli incontri ed evitare di dover riprendere discussioni già svolte),
dall’altro il C.T.U. deve considerare l’onere cui trova a farsi carico per gestire la corrispondenza
(telefonate, fax, mail, raccomandate r.r., …) che consegue ad ogni modifica agli incontri programmati,
nonché al prolungarsi dei tempi complessivi della C.T.U.
Per la migliore organizzazione del lavoro è quindi utile, se la tipologia della consulenza lo consente e per
quanto possibile, concordare un comune calendario di incontri in successione.
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IL C.T.U. di norma (salvo diverse disposizione del Giudice in quesito) SI AVVALE ESCLUSIVAMENTE DELLA
DOCUMENTAZIONE TECNICA DISPONIBILE AGLI ATTI DI CAUSA (fascicoli degli avvocati delle parti)
il C.T.U. non acquisisce e non utilizza documentazione fornita dai consulenti di parte o dalle parti stesse,
se non già presente agli atti di causa (salvo autorizzazione del Giudice, accordo tra le parti, …).
Il quesito posto dal G.I. può disporre eventuali specifiche autorizzazioni (es. accesso agli atti della Pubblica
Amministrazione per verifiche edilizie, urbanistiche, catastali; può prevedere od autorizzare sondaggi, con o senza
ausiliari del C.T.U., prove tecniche e di laboratorio, quali laboratori specializzati; può autorizzare il C.T.U. ad
avvalersi di altri tecnici coadiutori, …).
Nota
Se emergono in corso di svolgimento della consulenza (per necessità di C.T.U. o per istanza delle Parti)
esigenze diverse e non previste dal quesito originario posto dal G.I. al C.T.U., è necessario che il C.T.U.
depositi un’apposita istanza con adeguata spiegazione delle problematiche incontrate ed eventuali richieste
motivate al G.I., che valuterà se concedere o meno integrazioni al quesito o agli accertamenti del C.T.U.
Se la questione è particolarmente complessa, tale da presumere da parte del G.I. e delle Parti la
consultazione dei fascicoli di causa (talvolta viene disposta un’Udienza di confronto tra le parti), il C.T.U. può
valutare l’opportunità di restituire i fascicoli (di cui avrà provveduto a fare copia) per agevolare la decisione del
Giudice.
Il C.T.U. può essere autorizzato dal Giudice (nel quesito) a richiedere chiarimenti o informazioni alle parti od a terzi,
su aspetti tecnici ed accessori della consulenza, con resoconto delle fonti, ma il C.T.U. non è abilitato a raccogliere
testimonianze o ad assumere prove.
I consulenti di parte, gli avvocati e le stesse parti possono redigere memorie o scritti tecnici (osservazioni) e
fornirli al C.T.U. od invitarlo (istanze) a considerazioni, accertamenti e verifiche, ed il C.T.U. ne deve tenere
dovuto conto e considerazione.
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Esauriti gli accertamenti ed i confronti con le parti,
IL C.T.U. REDIGE (completa) LA RELAZIONE TECNICA, in risposta al quesito.
nota:
la consulenza al Giudice (seppur in origine ispirata a principio di oralità) avviene concretamente, anche
ove non espressamente specificato nel quesito, a mezzo di relazione scritta
Il C.T.U. invia (racc. r.r. o e.mail-pec), come da incarico (verbale di Udienza di Giuramento), la relazione tecnica
(bozza o stesura preliminare) alle parti (C.T.P. ed Avvocati).
Raccolte le osservazioni delle Parti e contro dedotto alle stesse, come da termini del quesito, il C.T.U.
deposita la propria relazione tecnica, completa della documentazione di parte, in Cancelleria e restituisce i
fascicoli di causa.
In detta occasione il C.T.U. deposita altresì la propria NOTA relativa alle COMPETENZE PROFESSIONALI e
SPESE di C.T.U., redatta secondo le specifiche di legge (L. n. 319 del 08.07.1980 - D.P.R. n. 115 del 2002 D.M. 30.05.2002).
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4. La RELAZIONE TECNICA del C.T.U.
Non vi sono norme di riferimento relative a contenuti e stesura della relazione tecnica (in ambito del Processo Civile).
La relazione tipo si compone abitualmente di un TESTO SCRITTO e degli ALLEGATI.
 Il testo scritto può essere articolato

in una intestazione, con riferimenti generali, quali numero ed estremi della causa (R.G.), del Tribunale, del
Giudice, delle parti, degli avvocati, dei C.T.P., …;

un’introduzione, con riportati il quesito ed una prima sintesi delle questioni oggetto di consulenza. Può essere
utile riferire i dati essenziali relativi all’Udienza di giuramento, con i termini temporali stabiliti dal Giudice, la
nomina dei C.T.P., allo svolgimento delle operazioni peritali, con riferimento alla presenza costante o meno dei
consulenti di parte, …;

nell’oggetto della consulenza, con la trattazione sufficientemente estesa (in funzione della specificità delle
questioni) di quanto oggetto di consulenza;

un resoconto sullo svolgimento delle indagini e delle verifiche espletate, sulla motivazioni e sulle risultanze delle
stesse, eventualmente con riferimenti e richiami a quanto verbalizzato nel corso delle operazioni peritali, …
In funzione della tipologia della consulenza è importante esplicitare la metodologia scelta nell’espletamento della
C.T.U., tratteggiando il percorso logico funzionale messo in campo e finalizzato all’acquisizione di tutti gli elementi
tecnici necessari a dare risposta al quesito.

nella descrizione dei beni/luoghi (consulenza in campo edile-immobiliare) oggetto di indagine, con i riscontri e le
risultanze derivanti dagli accertamenti compiuti dal C.T.U.;

nelle valutazioni tecniche e nella risposta al quesito, con riproposizione dell’iter logico e tecnico seguito e dove
il C.T.U. spiega come gli elementi tecnici e scientifici di conoscenza vengono applicati ai casi in esame e come
13 in
forza di essi il C.T.U. perviene alla risposta al quesito.
La risposta al quesito deve essere chiara ed inequivoca.
Il C.T.U. deve esplicitare con chiarezza ove le conclusioni siano fornite con carattere di certezza, a fronte di
elementi e rilievi tecnico-scientifici assodati ed indubitabili, o ove non siano piuttosto forniti con valore di
probabilità, o a fronte di molteplici ipotesi diverse.
Il C.T.U. quale ausiliario del Giudice deve esporre i fatti e gli elementi tecnici di cui ha specifica competenza, e
deve esporre le conclusioni cui è pervenuto, eventualmente anche secondo diverse ipotesi, ma non deve
comunque sostituirsi al Giudice nella valutazione o decisione finale.
È comunque utile che il C.T.U. pur in presenza di ipotesi diverse, esprima con chiarezza, se maturato, il proprio
convincimento finale.
nota
in presenza di quesito articolato e comprendente molteplici aspetti può essere utile scomporre il quesito nei
singoli argomenti, in modo da snellire ed agevolare sia la trattazione quanto la lettura e la comprensione della
relazione.
 le osservazioni delle parti e la trattazione delle stesse, con le controdeduzioni del C.T.U.;
 le conclusioni finali, che riprendono, anche in via sintetica, gli elementi essenziali e determinati della
consulenza e le conclusioni (risposta al quesito) cui è pervenuto il C.T.U., considerate anche le osservazioni
delle parti.
 l’indice della relazione - tanto del testo scritto, secondo l’articolazione in capitoli ed i paragrafi, quanto degli
allegati, soprattutto qualora il testo della relazione faccia diretto richiamo agli stessi e siano funzionali alla lettura
e comprensione del medesimo.
note
- l’indice potrà più utilmente essere posto all’inizio della relazione.
- è utile impostare un indice della relazione, articolato per paragrafi principali ed eventuali paragrafi secondari,
già in fase di impostazione, preliminarmente alla stesura, in modo da organizzare gli argomenti in maniera
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lineare, ripercorrendo il filo logico e/o temporale della consulenza.
 Allegati
tra gli allegati, ricorrono tipicamente

i verbali degli incontri;

a documentazione richiamata nella relazione, eventuali grafici, rilievi, … ;

la documentazione fotografica, … ;

le note di osservazione e/o le istanza delle parti, le osservazioni finali dei C.T.P. alla relazione del C.T.U.
note
- La relazione del C.T.U., se relativa a procedure successive al marzo 2002 (abolizione dell’imposta di
bollo ed introduzione del contributo unificato), non deve essere bollata
- La relazione deve essere firmata (e timbrata) dal C.T.U. (su ogni foglio).
- Successivamente al deposito della C.T.U., il Consulente può essere ancora chiamato dal Giudice,
per propria esigenza od a fronte di istanza delle parti, per integrazioni o chiarimenti (quest’ultima
esigenza tende a ridursi per effetto di recenti modifiche alle Procedure - L. n. 69 del 18.06.2009, che
ha introdotto modifiche agli artt. 191 e 195 del C.P.C.).
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5. NOTA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE E SPESE DEL C.T.U.
L’incarico del C.T.U. viene ricompensato secondo normativa specifica (non si applicano le tariffe - ex tariffe professionali di ingegneri ed architetti, ma le specifiche tariffe dei periti e consulenti tecnici giudiziari)
Attualmente vigenti
- L. n. 319 del 08.07.1980
“ compensi spettanti a periti, ai consulenti tecnici, …, per le operazioni
eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria ”
- L. 319/1980 di fatto limitata all’art. 4, relativo ai compensi a vacazione -
- D.P.R. n. 115 del 2002
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia”
- D.M. 30.05.2002
“ Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e
penale ”.
Il compenso del C.T.U. si compone di RIMBORSO SPESE e COMPENSO (onorario)
- art. 49 T.U. - "Elenco delle spettanze"
- "Agli ausiliari del Magistrato spettano L'ONORARIO, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di
viaggio e il RIMBORSO DELLE SPESE sostenute per l 'adempimento dell'incarico”.
- “Gli ONORARI sono FISSI, VARIABILI e a TEMPO".
Il C.T.U. sottopone al Giudice, al termine della Consulenza (al deposito della relazione in Cancelleria, il C.T.U.
deposita anche la richiesta di liquidazione di spese e compenso - art. 71 T.U.), una richiesta di liquidazione dove
vengono distinte le spese vive sostenute ed il compenso richiesto (entro un minimo ed un massimo di legge).
Nota
il C.T.U. usualmente sottopone la richiesta di onorario esponendo, per i compensi fissi e variabili, gli importi
minimi e di massimi ed affidando al Giudice l’individuazione del giusto compenso.
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
RIMBORSO SPESE
La richiesta di rimborso spese deve riferirsi alle spese effettivamente sostenute e documentate.
- art. 55 T.U. - Indennità e spese di viaggio - omissis (indennità equiparata al dipendente pubblico in missione … )
- indennità di trasferta solo per spostamenti esterni alla circoscrizione del Tribunale, …
nota
solitamente il C.T.U. viene autorizzato ad avvalersi di mezzi propri per gli spostamenti (elencherà le spese per
carburante, autostrada, …).
- art. 56 T.U. - Spese per l'adempimento dell'incarico - “Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione”.
- “Il Magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie”.
- “Se gli ausiliari del Magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività
strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle
tabelle di cui all'articolo 50”.
- “Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia
rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo”
Note
- il rimborso spese del C.T.U. non ha nulla a che vedere con le “spese” cui faceva riferimento l’ex
tariffa professionale, dove le spese potevano essere conteggiate a percentuale sul compenso
professionale;
- il cosiddetto “fondo spese” riconosciuto dal Giudice al C.T.U. al momento del conferimento dell’incaricogiuramento, si tratta alla fine come un anticipo di onorario (in quanto fatturato secondo normativa fiscale, con
I.V.A., In.Ar.Cassa, eventuale ritenuta di acconto, …, va detratto dal compenso liquidato dal Giudice al
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termine della C.T.U.; le spese liquidate dal Giudice - il rimborso spese - vanno distinte tra assoggettate ad
I.V.A. ed esenti, es. bollature, versamenti di diritti amministrativi, …).
 COMPENSO (onorario)
La quantificazione degli onorari avviene secondo TABELLE MINISTERIALI
- art. 50 T.U. - Misura degli onorari - "La misura degli ONORARI FISSI (a misura predeterminata), VARIABILI (percentuale) e a TEMPO
(vacazioni), è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze"
- “ Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la
prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l
'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria ”
Per le TABELLE di calcolo attualmente vige il D.M. 30.05.2002 (ex D.P.R. 352 del 27.07.1988, ex D.P.R. 820 del 14.11.1983)
- art. 51 T.U. - Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili - "Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del
pregio della prestazione fornita.
- “Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il Magistrato dichiara
l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato".
- art. 52 T.U. - Aumento e riduzione degli onorari - “Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati
sino al doppio”.
- "Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti
sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del
periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo." (riduzione
portata da 1/4 ad 1/3 con L. 18.06.2009 n. 69) = rilievo ai fini del compenso dell’ISTANZA DI PROROGA
MOTIVATA DEL C.T.U.
- art. 53 T.U. - Incarichi collegiali "Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello
spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno 18
che il
magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli".
TABELLE DI CALCOLO - D.M. 30.05.2002 - all. "Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei
periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale,
in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319 ".
- art. 1 - D.M. 30.05.2002 - “Per la percentuale degli onorari si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di ogni altra utilità oggetto
dell´accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la
consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono
commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell´incarico e sono determinati in base a
vacazioni ”
nota
- il compenso a vacazione - “tariffa oraria” è residuale rispetto al compenso fisso od al compenso
cosiddetto “a percentuale” - art. 275 D.P.R. 115/2002 T.U. - art. 4 L. 319/1980.
ONORARIO FISSO ovvero a misura predeterminata, a prescindere da importi economici di riferimento od al tempo
di esecuzione del lavoro
- art. 12 - D.M. 30.05.2002 - “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di
progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di
lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi” …
- … Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi
le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri
abitati e aree fabbricabili “ …
“spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42”
note
- gli onorari fissi sono comprensivi della stesura della relazione scritta, della partecipazione alle
Udienze e di ogni altra attività.
- per i supplementi di perizia – es. per integrazione od estensione del quesito, per i cosiddetti chiarimenti
(anche se ora tendono ad essere compresi nella fase della C.T.U. per la riforma delle procedure) – in linea 19
di massima il C.T.U. può chiedere un’integrazione del compenso (sempre che i chiarimenti non siano
dipesi da carenze ed inesattezze della relazione).
ONORARIO VARIABILE in base agli importi economici di riferimento, valore della controversia, importo stimato, …
- ART. 11 ED ART. 13 D.M. 30.05.2002 - art. 11 - D.M. 30.05.2002 -
- “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di
servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere
idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica
agraria e simili
…
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni sull’importo stimato
…
– cfr. tabella –
è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12 “
IMPORTO DI RIFERIMENTO
fino a € 5.164,57
da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14
da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84
da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69
da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38
da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45
da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90
MINIMO/MASSIMO
dal 6,5686% al 13,1531%
dal 4,6896% al 9,3951%
dal 3,7580% al 7,5160%
dal 2,8106% al 5,6370%
dall'1,8790% al 3,7580%
dallo 0,9316% all'1,8790%
dallo 0,2353% allo 0,4705%
20
-art. 13 - D.M. 30.05.2002 - “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo
…
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni sull’importo stimato
…
– cfr. tabella –
Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi
del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto
di due terzi.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12 “
IMPORTO DI RIFERIMENTO
fino a € 5.164,57
da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14
da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84
da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69
da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38
da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45
da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90
MINIMO/MASSIMO
dall'1,0264% al 2,0685%
dallo 0,9316% all'1,8790%
dallo 0,8369% all'1,6895%
dallo 0,5684% all'1,1211%
dallo 0,3790% allo 0,7579%
dallo 0,2842% allo 0,5684%
dallo 0,0474% allo 0,0947%
21
note
-
il compenso a percentuale - art. 11 ed art. 13 - è limitato inferiormente (… è in ogni caso dovuto un
compenso non inferiore ad euro 145,12 … ) e superiormente dall’ultimo scaglione di calcolo (…
fino e non oltre € 516.456,90 …)
-
per la determinazione dell’onorario per scaglioni, necessita scomporre l’importo riferimento (es.
importo di stima) per gli importi corrispondenti ai singoli scaglioni (ogni importo percentuale
eccedente lo scaglione inferiore va applicato al successivo) e sommare tutti i valori intermedi.
Esempio di tabella di calcolo art. 13 - perizia estimativa
Importo di calcolo
€
€ 5.164,57
€ 5.164,57
€ 15.493,70
€ 25.822,85
€ 51.645,68
€ 154.937,08
€ 258.228,45
%
minima
1,03
0,93
0,84
0,57
0,38
0,28
0,05
compenso minimo
€
€ 53,20
€ 48,03
€ 130,15
€ 147,19
€ 196,25
€ 433,82
€ 129,11
- compilata fino al valore massimo di €
516.456,90 (con arrotondamenti)
%
massima
2,07
1,88
1,69
1,12
0,76
0,57
0,09
compenso massimo
€
€ 106,91
€ 97,09
€ 261,84
€ 289,22
€ 392,51
€ 883,14
€ 232,41
sommano
€ 516.456,90
-
€ 1.137,75
€ 2.263,11
gli onorari a percentuale sono comprensivi della stesura della relazione scritta, della partecipazione alle
Udienze e di ogni altra attività.
22
ONORARIO A TEMPO
in base al tempo effettivamente impiegato per compiere l’attività.
note
- come detto il compenso “a vacazione” - “tariffa oraria” è residuale rispetto al compenso cosiddetto “a
percentuale” o “fisso”;
- ogni vacazione è pari a due ore di lavoro;
- la vacazione (due ore) si calcola intera allo scadere di un’ora ed un quarto; la vacazione si divide solo per metà
(mezza vacazione per un’ora di lavoro);
- il Magistrato non può liquidare più di 4 vacazioni al giorno al C.T.U. per incarico (fermo restando che il C.T.U.
nel formulare la richiesta di liquidazione, dovrà fare riferimento al tempo effettivamente impiegato per compiere
l’attività);
- l’onorario a vacazione può essere raddoppiato quando viene fissato un termine non superiore a 5 giorni per la
consulenza; può essere aumentato della metà per un termine non superiore a 15 giorni.
- Onorario per la prima vacazione (2 ore)
= € 14,68
(prima vacazione relativamente all’incarico, non relativamente ad ogni giornata di attività)
- Onorario per ciascuna delle vacazioni successive (2 ore)
= € 8,15
23
note
- per i supplementi di perizia – es. per integrazione od estensione del quesito, per i cosiddetti
chiarimenti (anche se ora tendono a venire ricompresi nella fase della C.T.U. per la riforma
delle procedure) – in linea di massima il C.T.U. può chiedere un’integrazione del compenso
(sempreché i chiarimenti non siano dipesi da carenze ed inesattezze della relazione);
- aumento e riduzione degli onorari - art. 52 T.U.
- “per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono
essere aumentati sino al doppio”
- "Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello
prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a
tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri
onorari sono ridotti di un terzo." (riduzione portata da 1/4 ad 1/3 con L. 18.06.2009 n. 69)
= rilievo ai fini del compenso dell’ISTANZA DI PROROGA MOTIVATA DEL C.T.U;
- qualora la C.T.U. verta su molteplici questioni (accertamenti plurimi) , anche se riferite ad un
unico incarico (incarico unitario), è legittima la richiesta di liquidazione degli onorari di
C.T.U. costituita dalla somma delle voci di tariffa singolarmente applicate ad ogni
accertamento (es. più onorari a percentuale, ciascuno calcolato con riferimento al distinto
elemento oggetto di accertamento).
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– Accenni alla Privacy del C.T.U. –
OBBLIGHI DI PRIVACY PER CONSULENTI TECNICI E PERITI
Linee guida n. 46 del 26.06.2008 del garante della Privacy: “ Linee guida in materia di trattamento
di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del Pubblico
Ministero “
relativamente a
- trattamento dei dati
- conservazione cancellazione dei dati
- comunicazione delle informazioni
- misure di sicurezza.
25
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slides arch. m. calderone