L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Ruolo e funzioni
DEFINIZIONE
L’insegnante “di sostegno”, in realtà è un
insegnante “per” il sostegno, o meglio per
attivare le varie forme di sostegni che la
comunità scolastica deve offrire. “Un
insegnante competente che permetta al
contesto scolastico di essere competente,
e non limiti e chiuda, quindi, la competenza
alla sua presenza ma la colleghi
all’investimento strutturale dell’ambiente
scolastico”.
(A.Canevaro 2002)
Quindi COMPETENZA da collegare ed
investire nell’ambiente scolastico.
Ma quale competenza?
Prerequisito di un docente per il
sostegno è la formazione personale sulle
dimensioni emotive, esistenziali e
culturali più direttamente coinvolte
nell'incontro con la disabilità e la
sofferenza psicologica.
(D.Ianes).
il profilo professionale globale di un insegnante specializzato
per il sostegno ai processi di integrazione/inclusione nella
scuola italiana di oggi si articola in sei grandi classi di
competenze:
1.
2.
3.
4.
La collaborazione-mediazione professionale;
Le norme, l'organizzazione, le istituzioni;
Il sostegno alla famiglia
Il Piano educativo individualizzatoProgetto di vita
5. Una metodologia e più metodi per
facilitare l'apprendimento
6. Documentazione e ricerca
1. La collaborazione-mediazione professionale
L'insegnante specializzato per il sostegno
deve essere in grado di tessere reti di
relazioni significative a livello professionale
con i colleghi "normali", con gli educatori,
con il personale assistenziale, con i
familiari, con gli operatori sociali e sanitari,
con le figure importanti di un territorio, con i
rappresentanti degli Enti locali, di varie
Amministrazioni, di Cooperative sociali, ecc.
2.Le norme, l'organizzazione, le istituzioni
L'insegnante specializzato per il
sostegno ha più bisogno, rispetto
ai colleghi "normali", di conoscere
norme e disposizioni, sia del suo
ambito, che di quello di altre
professioni.
3. Il sostegno alla famiglia
L'insegnante specializzato per il sostegno
può essere una fonte importante di aiuto e
di supporto anche per la famiglia dell'alunno
disabile, che ancora troppo spesso è da
sola nel suo ciclo di vita. Molti, spesso
troppi, operatori entrano in contatto con la
famiglia, ma spesso il risultato è la
solitudine. Non è facile diventare un
sostegno significativo, e ci vuole molta
umiltà.
4. Il Piano educativo individualizzato-Progetto di vita
L'insegnante specializzato per il sostegno
non è certo l'unico responsabile del Piano
educativo individualizzato per l'alunno
disabile, che è invece frutto di una
corresponsabilizzazione di tutti i docenti,
degli operatori sociali e sanitari e della
famiglia. Ma questa progettualità così
articolata ha bisogno di un perno, di un
catalizzatore di processi, di un garante di un
equilibrato funzionamento collettivo.
5. Una metodologia e più metodi per
facilitare l'apprendimento
Un insegnante specializzato per il
sostegno dovrebbe possedere una
forte cornice metodologica generale,
in cui inscrivere, dare senso e
sperimentare una ricca pluralità di
metodi, interventi, materiali, tecniche
educative e didattiche.
6. Documentazione e ricerca
L'insegnante
specializzato
dovrà
possedere
buone
capacità
di
documentare l'insieme delle prassi di
integrazione
e
di
inclusione,
connettendo questo materiale a quello
presente nei Centri di documentazione
del suo territorio e ad altre banche dati
di interesse.
•1859
Legge CASATI nascono scuole pubbliche;
•1923-1928 Regi Decreti per l’istruzione
obbligatoria per ciechi e sordomuti;
•1967 Dpr 1518 classi differenziali (per ipodotati
intellettivi, disadattati e comportamentali);
•1971 Dpr 118 Frequenza in classi comuni di
mutilati ed invalidi civili;
•1975 Documento Falcucci;
•1977 L.517 integrazione alunni portatori di deficit
nella scuola statale e corsi di specializzazione;
•1987 Sentenza C.C. n.215 per “assicurare” la
frequenza nelle scuole superiori;
•1992 Legge quadro n.104.
CENNI STORICI
Ufficialmente la figura del docente di
sostegno “specialista” nasce con il
D.p.r. 970/75 che istituisce i corsi di
specializzazione, e viene ancor meglio
definita nel 1977 con la L.517.
L’estensione
anche
alla
scuola
superiore, di questa figura verrà meglio
definita con la legge quadro nel 1992,
la famosa legge 104.
All’inizio del ‘900 con RR.DD. (nel ’23 e nel ’28)
viene resa obbligatoria l’istruzione per ciechi e
sordomuti
e
per
“fanciulli
anormali”.
Naturalmente stiamo parlando di scuole
speciali che saranno gradualmente soppresse
a partire dagli anni ’70. In questi istituti
operavano insegnanti formati nelle vecchie
scuole Magistrali Ortofreniche o di Metodo per
ciechi e sordomuti. Invece, per allievi ipodotati
intellettivi non gravi, disadattati ambientali o con
anomalie di comportamento, funzionavano
presso le scuole comuni, le classi differenziali
(chiamate sezioni speciali- Dpr 1518/67).
ASPETTI GIURIDICI
Il predecessore della L.517 è il Dpr 118/71
che stabilisce nuove norme per la frequenza
nelle classi comuni dei mutilati ed invalidi
civili.
All’art.2 si definisce chi sono gli invalidi civili e
i mutilati, e all’art. 28 i provvedimenti per la
frequenza scolastica (trasporti, superamento
barriere architettoniche, assistenza durante
gli orari scolastici per i più gravi ecc..).
“..l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi
normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i
soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o
da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o
rendere molto difficoltoso l’apprendimento o
l’inserimento nelle predette classi normali”.
Sempre nello stesso decreto si indica che (art.28,
comma 3) sarà ”… " facilitata" la frequenza delle
scuole medie superiori e delle università, istituzioni
prescolastiche e doposcuola.» Occorrerà attendere
la sentenza della Corte costituzionale, la n. 215 del
3 giugno del 1987, per consentire la frequenza delle
scuole superiori, con la sostituzione dell’espressione
facilitata con assicurata.
Successivo al Dpr 118 è il famoso
DOCUMENTO FALCUCCI del 1975, che
costituisce la magna charta dell’integrazione
degli alunni portatori di handicap: in essa sono
contenuti i principi ispiratori della Legge
517/1977 e della stessa Legge 104/1992.
Due mesi prima dell’entrata in vigore della
legge, con D.M. del 3 giugno 1977 vengono
approvati i programmi dei primi corsi biennali
di specializzazione dove tra le competenze si
indicavano:
• capacità di analisi delle proprie ed altrui
motivazioni;
• capacità di operare vive relazioni umane;
• capacità di iniziativa correlata alla
disponibilità all'azione pluriprofessionale con
interventi coordinati sulla realtà sociale e in
ordine alla stretta integrazione tra scuola,
famiglia e ambiente sociale;
• larga tolleranza alle frustrazioni;
• capacità di autodeterminazione
nell'aggiornamento permanente sul campo.
La commissione istituita nel 1984 individuò in
modo ampio ed articolato gli aspetti
caratterizzanti la figura del docente
specializzato che, in sintesi, possono essere
così riassunti:
• una preparazione polivalente;
• una formazione particolarmente accurata;
•
una
competenza
specificamente
pedagogica;
• la conoscenza di strategie per realizzare al
meglio le esigenze curricolari, tenuto conto di
bisogni di natura prevalentemente educativa.
Il 5 febbraio 1992 viene approvata la legge
quadro sull’handicap, la L. 104/92 che
nell’art.13 comma 3 ribadisce:
-“Nelle scuole di ogni ordine e grado….sono
garantite attività di sostegno mediante
l’assegnazione di docenti specializzati;
e nel comma 6:
-«Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità…delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e
didattica e alla elaborazione e verifica delle
attività di competenza dei consigli di classe e
dei collegi docenti”.
Nei nuovi programmi dei corsi di specializzazione, approvati nel 1995, si
ribadiva con forza e più volte come l’integrazione scolastica degli alunni
in situazione di handicap dovesse coinvolgere tutto il sistema scolastico.
Il docente specializzato è una risorsa “essenziale e insopprimibile”, ma
non può tuttavia rappresentare l’unica risposta . Si sosteneva che:
• la funzione del docente di sostegno non doveva essere separata da
quella dei colleghi:
• l’azione professionale-docente, da parte dell'insegnante specializzato,
non poteva in alcun modo essere sostitutiva di quella normalmente
esercitata dai colleghi, ma doveva essere invece una sorta di supporto,
destinato ad evidenziare ai colleghi stessi i nodi metodologici e didatticodisciplinari in cui più si inceppava l'azione di educazione ed istruzione nei
confronti di soggetti in situazione di handicap;
• non era possibile ipotizzare soluzioni di delega per il superamento delle
difficoltà, bensì appariva molto importante che gli insegnanti di sostegno
venissero a tutti gli effetti considerati una risorsa per un lavoro di
collaborazione sia sul piano della progettualità e della programmazione
dell'azione scolastica che sul piano della realizzazione operativa del
progetto stesso.
Il docente di sostegno non doveva
essere,
nelle
intenzioni
del
legislatore, un esperto di didattica o
un esperto disciplinare, bensì:
possedere
la
capacità
di
individuare
e
circostanziare
i
problemi;
- provvedere ad affinare la propria
funzione docente;
- conseguire approfondite abilità sul
piano relazionale
nel 1999 apparve il Documento Berlinguer che
delineava i compiti cui l’insegnante specializzato
era chiamato in una scuola che stava vivendo
grandi trasformazioni:
-garantire un reale supporto alla classe
nell’assunzione di strategie e tecniche
pedagogiche, metodologiche e didattiche
integrative;
-svolgere un lavoro di effettiva consulenza a
favore della classe e dei colleghi curricolari;
-condurre direttamente interventi specializzati,
centrati sulle caratteristiche e le risorse
dell’allievo handicappato
Dalle LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ del 2009. Al punto 2.5 si
sottolinea come
“..è l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel
processo in questione e non solo una figura professionale
specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito
dell’integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione
risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente
per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per
l’alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine
al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica,
ovvero quella secondo cui il docente in questione è
“assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso
che oltre a intervenire sulla base di una preparazione
specifica nelle ore in classe collabora con l’insegnante
curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo
dell’alunno possa continuare anche in sua assenza.”.
Ruolo e funzioni
Cosa deve fare il docente di sostegno lo si evince da
quanto esposto nei brevi cenni storici e normativi.
In sintesi:
E’ un insegnante e come tale deve saper svolgere il
mestiere dell’insegnante che è quello di utilizzare il
sapere disciplinare per la formazione culturale di tutti
gli allievi.
A questo s’aggiunge la capacità di costruire il proprio
percorso di lavoro all’interno di gruppi di lavoro
(dipartimenti e organi di programmazione) e la
capacità di operare sulla definizione e sulla
attuazione del curricolo (progettazione, ricerca e
sperimentazione).
A queste competenze se ne aggiungono
naturalmente delle altre, e sono quelle che
derivano dai bisogni degli allievi coi quali
dovrà operare. E proprio dalla molteplicità
dei bisogni da soddisfare che emerge il
ruolo dello specialista. Sa insegnare, ma
conosce anche il variegato mondo della
disabilità in cui ogni bambino è un soggetto
che necessita di cure e di attenzioni, e che
non è mai uguale ad un altro anche in
presenza della medesima diagnosi.
E’ un docente che sa interagire con gli altri
(colleghi, famiglie, sanitari, operatori dei
servizi, degli enti locali ecc..), che sa operare
in team e in rete con altre scuole ed altri enti.
E’ un ricercatore curioso che sa dove e come
reperire le risorse che gli servono per
soddisfare le integrazioni. Alla capacità di
relazione con tutti s’aggiunge, la disponibilità
a crescere professionalmente attraverso la
formazione e l’aggiornamento.
Infine, la necessità di conservare le proprie
e le altrui esperienze, una sorta di diario di
bordo in cui annotare i momenti buoni e
quelli meno buoni, le discese e le risalite.
Bisogna documentare, perché il processo
d’integrazione non si ferma con voi, vale
per il passaggio da un ordine di scuola ad
un altro, ma anche successivamente, per
quello che viene chiamato il progetto di vita.
In pillole, il docente per il sostegno sa:
- riconoscere i bisogni educativi
speciali;
- costruire progettualità
individualizzate in ambito scolastico in
funzione del progetto di vita;
- applicare efficaci strategie in ambito
cognitivo e relazionale;
- Utilizzare competenze organizzative.
CRITICITA’
ovvero le cose da fare e da non fare
Secondo la mia esperienza gli insegnanti di
sostegno ricadono in due categorie. Ci sono quelli
pieni di energia, impegno e idee che vi aiuteranno al
cento per cento. Questi insegnanti porteranno
regolarmente materiali extra per la lezione, faranno
team teaching con voi perché amano l'eccitazione
che offre l'esperienza di insegnare a tutta la classe,
e vi aiuteranno perfino a correggere pacchi e pacchi
di quaderni. Questo tipo di insegnanti di sostegno è
un dono del cielo e merita senz'altro che gli si
dedichi parte del tempo non previsto in
compresenza per fare amicizia o semplicemente per
programmare insieme le lezioni future.
Se vi capita un insegnante di sostegno del
genere, vi sentirete molto più lieti e più sicuri
persino nelle classi più ostiche e turbolente.
Quando si ha un buon rapporto con gli
insegnanti di sostegno, il proprio «isolamento»
nelle classi frustranti e aggressive finisce: c'è
comunque una «spalla». Purtroppo c'è un
numero almeno altrettanto grande di insegnanti
di sostegno della seconda categoria: quelli che
detestano l'esperienza di «insegnare a
un'intera classe» e sono ansiosi di trovare
un'alternativa più agevole pur restando
nell'ambito dell'insegnamento.
A questi insegnanti non piace vedere
scompiglio in classe, e non sentono
minimamente il dovere di aiutarvi a gestire
una classe scatenata. Più gli alunni sono
aggressivi e prepotenti, più l'insegnante di
sostegno si rincantuccia meticolosamente
in un angolo e cerca di lavorare soltanto
col suo alunno.
Questi
insegnanti
si
attengono
religiosamente
alle
descrizioni
più
restrittive del loro lavoro.
Si limiteranno perciò a lavorare con l'alunno
certificato in situazione di handicap e non si
sogneranno neppure di spendere un minimo
di energia con gli altri dieci alunni i quali,
benché sprovvisti di certificazione, avrebbero
altrettanto bisogno di supporto. Spesso
arrivano tardi in classe e cercano di
andarsene anzitempo. Non preparano mai
compiti extra per i loro alunni, che voi
potreste usare per tutta la classe. Si tengono
alla larga dal team teaching e da qualunque
situazione in cui potrebbe essere chiesto
loro di intervenire.
Non si offriranno mai di aiutarvi a correggere i
compiti. Ma, quel che è peggio, questi
insegnanti di sostegno sono come le farfalle:
provate a costringerli a lavorare e li vedrete
svolazzare via, pronti a modificare i propri
orari e programmi pur di trovare il modo di
andare a fare sostegno con qualche altro
insegnante meno esigente. E difficile per gli
insegnanti di classe gestire questo tipo di
situazione.
Da P. Blum, “Sopravvivere nelle classi difficili”, Erickson
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