Gelsia Ambiente Srl
Direzione e coordinamento di Gelsia Srl
Socio Unico Gelsia Srl
Via Caravaggio, 26/A – 20832 Desio (MB)
Tel. 0362 2251 – Fax. 0362 482900
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Cap. soc. € 3.269.854,39 i.v. - Cod. fisc./P. Iva/Registro Imprese
di Monza e Brianza n. 04153040961 MB R.E.A. n.1729338
PROCEDURA APERTA
PER LA SCELTA DI UNO O PIU’ SOCI INDUSTRIALI
A CUI RISERVARE IL 10% DEL CAPITALE SOCIALE
DI GELSIA AMBIENTE S.R.L.
E A CUI ATTRIBUIRE SPECIFICI COMPITI OPERATIVI
Allegato 4
Schema del contratto di investimento e di opzione tra Gelsia S.r.l.,
Gelsia Ambiente S.r.l. e il socio privato (Lotto A)
CONTRATTO
tra
GELSIA S.R.L.
GELSIA AMBIENTE S.R.L.
E
[•]
[•], [•] 2015
Per l’acquisizione da parte di [•] di una partecipazione pari al 7% (sette per
cento)del capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l., mediante sottoscrizione
di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di sottoscrizione
spettante ai soci e relativo all’opzione di acquisto e all’opzione di vendita
della suddetta partecipazione
Scrittura privata autenticata
INDICE
Art. 1.
Art. 2
Premesse e allegati ........................................................................ 4
Definizioni e interpretazione ...................................................... 4
CAPO I AUMENTO DI CAPITALE E MANTENIMENTO PERCENTUALE .................. 6
Art. 3.
Aumento di Capitale e Statuto ................................................... 6
Art. 4.
Mantenimento della Percentuale ................................................ 7
CAPO II OPZIONE DI ACQUISTO E OPZIONE DI VENDITA .................................. 7
Art. 5.
Opzione di Acquisto..................................................................... 7
Art. 6.
Opzione di Vendita ...................................................................... 8
Art. 7.
Prezzo dell’Opzione ..................................................................... 9
Art. 8.
Closing dell’Opzione.................................................................. 10
Art. 9.
Durata ed efficacia del Contratto ............................................. 11
CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................... 11
Art. 10.
Riservatezza................................................................................. 11
Art. 11.
Accordi precedenti e/o successivi ........................................... 12
Art. 12.
Comunicazioni ............................................................................ 12
Art. 13.
Foro competente ......................................................................... 13
Art. 14.
Legge applicabile ........................................................................ 14
2
CONTRATTO
(il “Contratto”)
tra:
GELSIA S.R.L., con sede in [•],[•], capitale sociale di Euro [•], iscritta presso il
Registro delle Imprese di [•], numero di iscrizione, codice fiscale e P.IVA. n. [•],
per la quale interviene il [•], nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti
poteri (di seguito, “Gelsia”),
GELSIA AMBIENTE S.R.L., con sede in [•],[•], capitale sociale di Euro [•], iscritta
presso il Registro delle Imprese di [•], numero di iscrizione, codice fiscale e
P.IVA. n. [•], per la quale interviene il [•], nella sua qualità di [•], munito degli
occorrenti poteri (di seguito, “Gelsia Ambiente” o la “Società”), limitatamente
alle obbligazioni di cui al successivo Articolo 3,
e
[•], con sede in [•],[•], capitale sociale di Euro [•], iscritta presso il Registro
delle Imprese di [•], numero di iscrizione, codice fiscale e P.IVA. n. [•], per la
quale interviene il [•], nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti poteri (di
seguito, il “Socio”),
(di seguito, Gelsia e il Socio saranno anche definiti, singolarmente, la “Parte” e,
congiuntamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE
A. Gelsia detiene una partecipazione pari al 100% (cento per cento) del
capitale sociale della società Gelsia Ambiente che, alla data del 31
dicembre 2014, risulta attiva nell’ambito della Provincia di Monza e
Brianza e della Provincia di Como, svolgendo per conto dei Comuni
attività di gestione della raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento strade,
gestione delle piattaforme ecologiche, gestione degli smaltimenti,
trattamento e recupero dei rifiuti e attività di accertamento e riscossione
del tributo/tariffa igiene ambientale;
B. il Comune di [•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•],
il Comune di [•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•],
il Comune di [•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•],
etc., hanno deciso di affidare il servizio di igiene ambientale nei rispettivi
3
territori comunali, o parte dello stesso, in favore della predetta Gelsia
Ambiente, resa società mista ad esito di apposita procedura ad evidenza
pubblica esperita al fine di individuare, per quanto concerne il lotto A),
un socio privato nella misura del 7%(sette per cento) al quale attribuire
specifici compiti operativi identificati nel trattamento della frazione secca
residua avente codice CER 20.03.01 proveniente dalla raccolta dei
territori dei Comuni aderenti o del residuo della lavorazione del
suddetto materiale derivante da selezione del codice CER 20.03.01 e con
un PCI maggiore di 13.000 kj/kg.;
C. che la gara predetta è stata indetta con bando pubblicato su [•] ed è
pervenuta alla sua finale aggiudicazione in data [•], in favore del
soggetto proponente l’offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè a
favore del Socio;
D. che ad esito della predetta gara, il Socio sottoscriverà con Gelsia
Ambiente un contratto avente ad oggetto la gestione delle attività di cui
alla precedente premessa B, avente durata di 10 (dieci) anni (di seguito,
l’“Accordo”);
E. con il presente Contratto le Parti intendono regolare le modalità, i
termini e le condizioni dell’ingresso del Socio nel capitale della Società,
nonché i relativi diritti di opzione come meglio di seguito stabilito.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1. Premesse e allegati
1.1.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del
presente Contratto.
Art. 2 Definizioni e interpretazione
2.1.
In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti nelle premesse e in altre
clausole del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito
elencati tra virgolette e con lettere maiuscole hanno il significato di
seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i
termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e
viceversa:
4
“Accordo”: il contratto avente ad oggetto la gestione delle attività di
trattamento della frazione secca residua avente codice CER 20.03.01
proveniente dalla raccolta dei territori dei Comuni aderenti o del residuo
della lavorazione del suddetto materiale derivante da selezione del
codice CER 20.03.01 e con un PCI maggiore di 13.000 kj/kg., avente
durata di 10 (dieci) anni, che sarà sottoscritto tra il Socio e Gelsia
Ambiente e che sarà conforme alla bozza allegata al presente Contratto
sub “2.1.”.
“Aumento di Capitale”: l’aumento di capitale inscindibile della Società,
con esclusione del diritto di sottoscrizione di Gelsia e riservato al Socio,
dell’importo complessivo pari a Euro [•] a titolo di capitale nominale e a
Euro [•] a titolo di sovrapprezzo.
“Comunicazioni di Esercizio”: congiuntamente, la Comunicazione di
Esercizio dell’Opzione di Acquisto e la Comunicazione di Esercizio
dell’Opzione di Vendita (come di seguito definite).
“Corrispettivo”: l’importo dovuto dal Socio alla Società in caso di
sottoscrizione dell’Aumento di Capitale.
“Data di Esecuzione”: la data dell’assemblea della Società che delibererà
l’Aumento di Capitale.
“Investimenti”: tutti gli eventuali importi versati da soci diversi dal
Socio, a titolo diverso dagli aumenti di capitale sociale e dal relativo
sovrapprezzo, ma comunque di natura tale da comportare un aumento
del patrimonio netto di Gelsia Ambiente, così contabilizzati dalla Società
successivamente alla Data di Esecuzione e sino alla data di esercizio di
una delle Opzioni.
“Opzione di Acquisto”: l’opzione di acquisto avente ad oggetto la
Partecipazione (come di seguito definita) e concessa dal Socio a favore di
Gelsia.
“Opzione di Vendita”: l’opzione di vendita avente ad oggetto la
Partecipazione (come di seguito definita) e concessa da Gelsia a favore
del Socio.
“Opzioni”: congiuntamente, l’Opzione di Acquisto e l’Opzione di
Vendita.
“Partecipazione”: la quota del capitale sociale della Società sottoscritta
dal Socio a seguito dell’Aumento di Capitale e nella consistenza ed entità
che essa avrà al momento di esercizio di una delle Opzioni.
“Patrimonio Netto”: il patrimonio netto della Società risultante dal
bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2014, dedotti i
dividendi 2014 da corrispondere.
5
“Patrimonio Netto Opzione”: il patrimonio netto della Società risultante
dall’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società alla data di
esercizio di una delle Opzioni.
“Percentuale”: la percentuale pari al 7% (sette per cento) del capitale
sociale della Società.
“Percentuale Opzione”: la percentuale della Partecipazione al momento
dell’esercizio di una delle Opzioni e che sarà in ogni caso pari alla
percentuale corrispondente all’intera partecipazione detenuta a tale data
dal Socio.
“Prezzo dell’Opzione”: il prezzo della Partecipazione da pagarsi al Socio
in caso di esercizio di una delle Opzioni secondo quanto previsto al
successivo Articolo 7.
“Statuto”: lo statuto della Società redatto in sostanziale conformità
all’Allegato sub “A”.
2.2.
Le Parti si danno atto e convengono che le espressioni “si impegna a far
sì che”, “farà sì che” ed equipollenti adottate nel presente Contratto, così
come la previsione di atti da stipulare e di negozi giuridici da compiere
da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa
obbligazione, comporta la promessa dell’obbligazione o fatto del terzo ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1381, cod. civ..
CAPO I AUMENTO DI CAPITALE E MANTENIMENTO PERCENTUALE
Art. 3. Aumento di Capitale e Statuto
3.1.
Con la sottoscrizione del presente Contratto, Gelsia si impegna a far sì
che, e Gelsia Ambiente si impegna a che, entro e non oltre i 15 (quindici)
giorni successivi la sottoscrizione del presente Contratto, venga tenuta
l’assemblea della Società al fine di deliberare l’adozione dello Statuto e,
successivamente, l’Aumento di Capitale. A tal proposito, Gelsia o Gelsia
Ambiente comunicheranno per iscritto al Socio la Data di Esecuzione con
un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
3.2.
Subordinatamente alla deliberazione di Aumento di Capitale di cui al
precedente Articolo 3.1., il Socio si impegna alla Data di Esecuzione a
sottoscrivere integralmente l’Aumento di Capitale e a versare il
Corrispettivo in un’unica soluzione mediante bonifico con valuta alla
Data di Esecuzione sul conto corrente bancario intestato alla Società che
sarà da quest’ultima comunicato al Socio almeno 5 (cinque) giorni prima
della Data di Esecuzione.
3.3.
Il Socio riconosce ed accetta sin d’ora che la delibera di Aumento di
Capitale prevederà che i diritti patrimoniali della Partecipazione, ivi
6
incluso il diritto di partecipazione agli utili, avranno decorrenza a partire
dal 1° gennaio 2016, e che pertanto non saranno riconosciuti e distribuiti
al Socio gli eventuali dividendi di competenza dell’esercizio 2015.
Art. 4. Mantenimento della Percentuale e divieto di trasferimento della
Partecipazione
4.1.
Con la sottoscrizione del presente Contratto, e successivamente alla
sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, il Socio si impegna sin d’ora,
per tutta la durata del presente Contratto e dell’Accordo:
a) a far sì che la Partecipazione non risulti mai corrispondente a una
percentuale del capitale sociale della Società maggiore della
Percentuale, astenendosi dal compiere atti che possano comportare il
superamento della Percentuale stessa;
b) a non trasferire a terzi la Partecipazione. A tal proposito le Parti si
danno atto che, per “trasferimento”, si intende il trasferimento della
Partecipazione e dei relativi diritti sociali a qualsiasi titolo avvenga,
ossia, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivamente,
cessione a titolo gratuito e oneroso, permuta, donazione,
conferimento in società, dazione in pagamento, trasferimento del
mandato fiduciario e in genere ogni forma negoziale che determini il
sostanziale trasferimento della Partecipazione e dei diritti sociali dal
socio a diversa persona fisica o giuridica. Devono intendersi altresì
convenzionalmente inclusi nella nozione di “trasferimento” i
mutamenti del soggetto titolare della partecipazione (o dei relativi
diritti sociali) per effetto di fusioni o scissioni.
4.2.
Le Parti prendono espressamente atto del fatto che l’efficacia
dell’Accordo è risolutivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1353 e ss., cod. civ., all’avverarsi (i) di un qualsiasi incremento
della Percentuale o (ii) di una violazione del divieto di trasferimento di
cui alla precedente lettera b) dell’Articolo 4.1..
CAPO II OPZIONE DI ACQUISTO E OPZIONE DI VENDITA
Art. 5. Opzione di Acquisto
5.1.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1331, cod. civ., e subordinatamente
al verificarsi della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale da parte del
Socio ai sensi del precedente Articolo 3, il Socio concede a Gelsia, o al
terzo da quest’ultima nominato secondo quanto previsto al successivo
Articolo 5.2. e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1401 e ss., cod. civ.,
7
l’Opzione di Acquisto avente ad oggetto la Partecipazione, ai termini e
alle condizioni di seguito descritti.
5.2.
L’Opzione di Acquisto potrà essere esercitata da Gelsia o dal soggetto da
questa nominato entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi:
i.
ii.
alla cessazione, anche anticipata e per qualsiasi causa,
dell’Accordo, o
alla presentazione, da parte del Socio, di domanda di concordato
preventivo, o di sottoposizione del Socio a fallimento o altra
procedura concorsuale, o messa in stato di liquidazione del Socio
(di seguito, il “Periodo dell’Opzione di Acquisto”)
e potrà essere esercitata esclusivamente in un’unica soluzione e in ogni
caso per l’intera Partecipazione, senza che siano ammessi esercizi
frazionati o parziali. Il Socio accetta sin d’ora che Gelsia potrà
comunicare per iscritto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’inizio del
Periodo dell’Opzione di Acquisto, un soggetto terzo che potrà esercitare
l’Opzione di Acquisto in luogo di Gelsia ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1401 e ss., cod. civ., e alle medesime condizioni di cui al
presente Contratto.
5.3.
L’Opzione di Acquisto sarà esercitata mediante invio, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio di una comunicazione
di esercizio in forma di scrittura privata autenticata e in sostanza
equivalente al modello allegato sub “5.3.” (di seguito, la “Comunicazione
di Esercizio dell’Opzione di Acquisto”), dove saranno specificati fra
l’altro, il Prezzo dell’Opzione, la data, il luogo e l’ora in cui dovrà essere
perfezionata la compravendita della Partecipazione.
5.4.
La Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto, inviata in
conformità a quanto previsto al precedente Articolo 5.3., sarà
irrevocabile.
5.5.
Con l’invio della predetta Comunicazione di Esercizio di Opzione di
Acquisto, la compravendita della Partecipazione si intenderà
perfezionata.
Art. 6. Opzione di Vendita
6.1.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1331, cod. civ., e subordinatamente
al verificarsi della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale da parte del
Socio ai sensi del precedente Articolo 3, Gelsia concede al Socio
l’Opzione di Vendita avente ad oggetto la Partecipazione, ai termini e
alle condizioni di seguito descritti.
8
6.2.
L’Opzione di Vendita potrà essere esercitata dal Socio entro e non oltre i
30 (trenta) giorni successivi alla cessazione, anche anticipata e per
qualsiasi causa, dell’Accordo e potrà essere esercitata esclusivamente in
un’unica soluzione e in ogni caso per l’intera Partecipazione, senza che
siano ammessi esercizi frazionati o parziali.
6.3.
L’Opzione di Vendita sarà esercitata mediante invio, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a Gelsia di una comunicazione
di esercizio in forma di scrittura privata autenticata e in sostanza
equivalente al modello allegato sub “6.3.” (di seguito, la “Comunicazione
di Esercizio dell’Opzione di Vendita”), dove saranno specificati fra
l’altro, il Prezzo dell’Opzione, la data, il luogo e l’ora in cui dovrà essere
perfezionata la compravendita della Partecipazione.
6.4.
La Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Vendita, inviata in
conformità a quanto previsto al precedente Articolo 6.3., sarà
irrevocabile.
6.5.
Con l’invio della predetta Comunicazione di Esercizio di Opzione di
Vendita, la compravendita della Partecipazione si intenderà
perfezionata.
Art. 7. Prezzo dell’Opzione
7.1.
Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 7.2., il Prezzo
dell’Opzione è pari all’ammontare risultante dal calcolo effettuato
utilizzando la seguente formula:
PERCENTUALE OPZIONE X (PATRIMONIO NETTO OPZIONE – INVESTIMENTI)
7.2.
Nel caso di esercizio di una delle Opzioni per il verificarsi,
alternativamente
(i)
del superamento della Percentuale secondo quanto previsto al
precedente Articolo 4.2., ovvero
(ii)
della cessazione anticipata dell’Accordo per effetto dell’operare di
una delle cause di risoluzione o della diffida ad adempiere ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso,
il Prezzo dell’Opzione sarà diminuito di un terzo.
7.3.
La Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto o dell’Opzione
di Vendita dovrà contenere l’indicazione del Prezzo dell’Opzione
calcolato mediante applicazione dei criteri indicati ai precedenti articoli
7.1. e 7.2 (a seconda del caso). La Parte ricevente tale comunicazione avrà
facoltà di contestare il Prezzo dell’Opzione a mezzo lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno da spedire entro 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della relativa Comunicazione di Esercizio. In mancanza di
9
contestazioni nel termine sopra indicato, il Prezzo dell’Opzione indicato
nella Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto o
dell’Opzione di Vendita sarà definitivo e vincolante per le Parti. In caso
di contestazioni formulate nel termine indicato, la determinazione del
Prezzo dell’Opzione sarà devoluta a un esperto (l’”Esperto”), nominato
dal Presidente del Tribunale di Monza su istanza della Parte più
diligente, il quale entro 30 (trenta) giorni dall’accettazione dell’incarico
dovrà determinare il Prezzo dell’Opzione mediante applicazione dei
criteri previsti dal presente Articolo 7 e comunicarlo alle Parti. Le
determinazioni dell’Esperto saranno definitive e vincolanti per le Parti.
Art. 8. Closing dell’Opzione
8.1.
Il Closing dell’Opzione avrà luogo alle ore 12.00 del 30° (trentesimo)
giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte dei
destinatari – a seconda dei casi – delle richiamate Comunicazioni di
Esercizio ovvero, se successiva, alla data di ricevimento della
determinazione dell’Esperto di cui al precedente Articolo 7.3., presso la
sede di Gelsia (o all’altra ora e/o luogo che le Parti concordino), alla
presenza di un notaio indicato da quest’ultima.
8.2.
Anche ai fini della determinazione della data del Closing dell’Opzione,
in caso di contestuale esercizio delle Opzioni, si intenderà
preventivamente esercitata l’Opzione di Acquisto.
8.3.
Al Closing dell’Opzione:
-
il Socio sottoscriverà e scambierà ogni documento e compirà e farà
compiere ogni altro atto necessario e opportuno al fine di
trasferire la piena ed esclusiva proprietà della Partecipazione e di
consentire il deposito dell’atto di trasferimento di tale
Partecipazione presso il competente Registro delle Imprese;
-
Gelsia (a) predisporrà e scambierà ogni documento e compirà e
farà compiere ogni altro atto necessario e opportuno affinché sia a
essa o ad altri (opzione di acquisto) trasferita la piena ed esclusiva
proprietà della Partecipazione e sia consentito il deposito dell’atto
di trasferimento di tale Partecipazione presso il competente
Registro delle Imprese; (b) pagherà, o farà pagare, il Prezzo
dell’Opzione mediante bonifico bancario a favore del conto
corrente intestato al Socio e che da quest’ultimo sarà
tempestivamente comunicato; (c) predisporrà o farà predisporre la
documentazione e provvederà o farà provvedere al pagamento di
tutte le tasse gravanti sulla compravendita fatta eccezione
esclusivamente per le eventuali imposte sulla plusvalenza o
analoghe (d) pagherà o farà pagare l’onorario e le spese del notaio.
10
8.4.
Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 8.7., le Parti si
danno atto reciprocamente che gli adempimenti costituenti il Closing
dell’Opzione devono considerarsi come atto unico e inscindibile,
cosicché – salvo diverso accordo delle Parti – in caso di mancanza o
imperfezione anche di uno solo di essi, il Closing dell’Opzione non potrà
dirsi effettuato e ciascuna Parte sarà libera di agire a tutela dei propri
diritti.
8.5.
In deroga a ogni diversa disposizione di legge applicabile e, in
particolare, all’art. 1460, cod. civ., le Parti dovranno osservare il disposto
degli Articoli 5, 6, 7 e 8 e dovranno adempiere alle obbligazioni riferite
negli stessi indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi attuale o
preteso diritto, azione e/o difesa delle stesse, diritto, azione e/o difesa
questi ultimi che, se sussistenti, dovranno essere separatamente
esercitati, intentati e/o eccepiti.
8.6.
Le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che sono soggette alle
Opzioni, e saranno pertanto oggetto di trasferimento anche tutti i diritti
inerenti e connessi alla Partecipazione.
8.7.
Le Parti concordano altresì che, qualora il Socio non si presenti al Closing
dell’Opzione e/o non adempia alle obbligazioni poste a proprio carico
dal presente Articolo 8, il notaio prescelto per il Closing dell’Opzione
provvederà a compiere tutte le formalità previste dall’art. 2470, cod. civ.,
a seguito del deposito, presso il medesimo notaio, della somma
corrispondente al Prezzo dell’Opzione da parte di Gelsia.
Art. 9. Durata ed efficacia del Contratto
9.1.
Il presente Contratto avrà durata a decorrere dalla sua sottoscrizione e
sino a che non siano state adempiuti tutti gli obblighi da esso previsti e
applicabili.
CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 10. Riservatezza
10.1. Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati l’esistenza e il
contenuto del presente Contratto e tutte le altre informazioni comunque
e in qualunque maniera ricevute in relazione al presente Contratto (le
“Informazioni Confidenziali”) e faranno in modo che tale impegno sia
rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali
le Informazioni Confidenziali siano state comunicate.
11
10.2. Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare
la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di
impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che le Parti non
saranno ritenute inadempienti alle disposizioni di questo Articolo 10 per
effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni
contenute in qualsiasi norma o regolamento promulgato da autorità
governative, di controllo o di borsa aventi giurisdizione sulle Parti in
relazione alla esecuzione del presente Contratto e alle operazioni in esso
previste.
Art. 11. Accordi precedenti e/o successivi
11.1. Il presente Contratto supera e abroga ogni precedente accordo o patto
stipulato tra le Parti sul medesimo oggetto.
11.2. Ogni emendamento o modificazione ai termini qui contenuti sarà
efficace solo se sottoscritto tra entrambe le Parti.
11.3. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente di non essere
vincolate, tra loro e/o nei confronti di terzi, da altri accordi o patti che
possano interferire con il presente Contratto o che comunque siano in
contrasto con lo stesso.
11.4. Le Parti s’impegnano a non stipulare tra loro e/o nei confronti di terzi,
da altri accordi o patti che possano interferire con il presente Contratto o
che, in ogni caso, siano in contrasto con lo stesso.
11.5. L'eventuale tolleranza, di una delle Parti, di comportamenti dall’altra
posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente
Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni
violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e
condizioni qui previsti.
11.6. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente
Contratto, anche sopravvenuta, non pregiudicherà la validità ed efficacia
delle altre pattuizioni. E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le
Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale
pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che
consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune
intento delle Parti.
Art. 12. Comunicazioni
12.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Contratto
12
dovranno essere inviate per raccomandata con avviso di ricevimento o
fax o posta elettronica ai seguenti indirizzi:
- Se a Gelsia:
Gelsia S.r.l.
[●]
[●]
Alla c.a. [●]
fax : [●]
mail: [●]
- Se al Socio:
[●]
[●]
[●]
Alla c.a. [●]
fax : [●]
mail: [●]
fermo restando che, ognuna delle Parti, a mezzo di comunicazione scritta
inviata all’altra Parte, ai sensi del presente Articolo, potrà indicare un
diverso indirizzo per l’invio di future comunicazioni.
Art. 13. Foro competente
13.1. Qualsiasi
controversia
che
dovesse
insorgere
in
ordine
all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed efficacia del
presente Accordo, verrà deferita in via esclusiva alla competenza del
Tribunale di Monza, con esclusione di ogni altro foro concorrente o
alternativo.
13
Art. 14. Legge applicabile
14.1. Il presente Accordo è disciplinato a tutti gli effetti dalla legge italiana.
[•], [•] 2015
Elenco Allegati:
“2.1.”: Bozza di Accordo.
“5.3.”: Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto.
“6.3.”: Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Vendita.
“Sub A”: Schema del modificando Statuto di Gelsia Ambiente S.r.l.
GELSIA S.R.L.
[•]
[•]
____________________________
[•]
[•]
[•]
____________________________
Sottoscrive il presente Contratto anche Gelsia Ambiente S.r.l. che si assume le
obbligazioni di cui all’Articolo 3.
GELSIA AMBIENTE S.R.L.
[•]
[•]
____________________________
14
ALLEGATO 2.1
SCHEMA CONTRATTO
TRA GELSIA AMBIENTE S.R.L. E [•]
RELATIVO AGLI SPECIFICI COMPITI OPERATIVI
AL MEDESIMO AFFIDATI (LOTTO A)
(di seguito, “il Contratto”)
Tra le seguenti parti:
Gelsia Ambiente S.r.l.
e
[•]
Premesso che
a) Gelsia Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico che risulta attiva
nell’ambito della Provincia di Monza e Brianza e della Provincia di Como, svolgendo per
conto dei Comuni attività di gestione della raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento
strade, gestione delle piattaforme ecologiche, gestione degli smaltimenti, trattamento e
recupero dei rifiuti e attività di accertamento e riscossione del tributo/tariffa igiene
ambientale;
b) il Comune di [•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•], il Comune di
[•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•], il Comune di [•], con
deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•], etc., hanno deciso di affidare il
servizio di igiene ambientale nei rispettivi territori comunali, o parte dello stesso, in
favore della predetta Gelsia Ambiente S.r.l., resa società mista ad esito di apposita
procedura ad evidenza pubblica esperita al fine di individuare, per quanto concerne il
lotto A), un socio privato nella misura del 7% (sette per cento) al quale attribuire
specifici compiti operativi identificati nel trattamento della frazione secca residua avente
codice CER 20.03.01 proveniente dalla raccolta dei territori dei Comuni aderenti o del
residuo della lavorazione del suddetto materiale derivante da selezione del codice CER
20.03.01 e con un PCI maggiore di 13.000 kj/kg.;
c) che la gara predetta è stata indetta con bando pubblicato su [•] ed è pervenuta alla sua
finale aggiudicazione in data [•], in favore del soggetto proponente l’offerta
economicamente più vantaggiosa, e cioè a dire di [•] (di seguito, “[•]” o “socio
privato”);
d) che l’offerta tecnica ed economica dal medesimo presentata viene allegata al presente
Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale;
e) che in data [•] [•] e Gelsia S.r.l. hanno sottoscritto un accordo di investimento e di
opzione (di seguito, l’”Accordo”) relativo alla partecipazione detenuta dal socio privato
a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale previsto dalla procedura di gara di
1
cui alle precedenti premesse. In particolare, l’Accordo prevede l’impegno, da parte del
socio privato, (i) a far sì che, per tutta la durata del presente Contratto e dell’Accordo, la
partecipazione sottoscritta non superi il 7% (sette per cento) del capitale sociale di Gelsia
Ambiente S.r.l., astenendosi dal compiere atti che possano comportare un incremento
della suddetta percentuale nonché (ii) a non trasferire la suddetta partecipazione per tutta
la durata del presente Contratto e dell’Accordo;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Contratto.
Art. 2 – Oggetto
Le Parti, con il presente Contratto, intendono definire le modalità, i termini e le
condizioni di realizzazione del rapporto di partenariato pubblico-privato costituito ad
esito della gara a doppio oggetto di cui in premessa, dando esecuzione agli impegni già
assunti dal socio privato all’atto della presentazione dell’offerta rimasta aggiudicataria
della gara predetta (lotto A).
Art. 3 – Partecipazione del socio privato in Gelsia Ambiente S.r.l.
[•] dichiara di aver già sottoscritto, all’atto della stipulazione del presente Contratto, una
quota pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l. per il
corrispettivo, offerto in sede di gara e versato nei termini e alle condizioni stabilite dal
relativo disciplinare, di Euro [•].
Gelsia Ambiente S.r.l. gestisce il servizio di igiene ambientale per conto dei Comuni [•],
sulla base di contratto di servizio e relativo capitolato speciale prestazionale approvati,
rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. [•] del [•] (quanto al
Comune di [•]), con deliberazione del Consiglio Comunale n. [•] del [•] (quanto al
Comune di [•]), etc., che sono allegati al presente Contratto e che [•] dichiara di
conoscere in ogni loro parte, conformemente alla dichiarazione resa in sede di gara.
Articolo 4 – Obblighi del socio privato rispetto a Gelsia Ambiente S.r.l.
Con l’acquisto della partecipazione in Gelsia Ambiente S.r.l. il socio privato, oltre a
obbligarsi all’osservanza di quanto prescritto nel presente Contratto, si impegna altresì a
condividere con il socio controllante le strategie di crescita della stessa Gelsia Ambiente
S.r.l., sia sotto il profilo dei risultati d’esercizio, mediante efficientamento delle gestioni,
sia sotto il profilo della maggiore qualità dei servizi erogati, sia sotto il profilo
dell’espansione del servizio di gestione dei rifiuti a territori di altri Comuni e a mercati
2
connessi, il tutto nel rispetto degli obbiettivi prefissati nel Piano Industriale per gli anni
[•] incluso nella documentazione a base di gara.
[•] dichiara di essere a conoscenza e di accettare che, al termine, anche anticipato,
dell’affidamento del servizio di igiene ambientale nei confronti di Gelsia Ambiente S.r.l.,
le amministrazioni interessate e Gelsia Ambiente S.r.l. potranno valutare di continuare ad
avvalersi del modello organizzativo della “società mista” e, qualora questa coincida
ancora con Gelsia Ambiente S.r.l., potranno decidere di esperire una nuova gara a
doppio oggetto e, alternativamente:
a) fare in modo che sia esercitata l’opzione di acquisto prevista dallo schema di contratto
di investimento e di opzione tra Gelsia S.r.l. e il/i socio/i privato/i, qualora lo stesso non
risulti più aggiudicatario;
b) fare in modo che Gelsia Ambiente S.r.l. eserciti la causa di esclusione prevista dal
nuovo Statuto.
Articolo 5 – Obblighi del socio privato relativi all’attuazione del progetto tecnico
di gestione.
Il socio privato conferma di accettare e approvare integralmente in ogni loro parte
nonché di obbligarsi ad attuare, per quanto concerne i servizi, le attività e le prestazioni
ivi attribuite alla sua diretta responsabilità, i contenuti dei contratti di servizio e capitolati
speciali prestazionali a base di gara e dei documenti integranti l’offerta tecnica, dallo
stesso socio privato formulati, che sono allegati al presente Contratto e integralmente
conosciuti e accettati dalle parti.
Il socio privato si obbliga, in particolare, ad adempiere, con la massima diligenza e con la
responsabilità propria di un’impresa altamente qualificata del settore, tutti i servizi, i
compiti, le attività e le prestazioni connesse allo svolgimento del servizio di trattamento
dei rifiuti, che sono stati al medesimo socio privato attribuiti e riservati, così come
descritti ed esattamente individuati, anche per quanto concerne le modalità del loro
svolgimento e gli obiettivi di risultato, oltre che nei contratti di servizio e capitolati
speciali prestazionali definiti da Gelsia Ambiente S.r.l con i Comuni e che costituiscono
documentazione di gara, nel presente Contratto, nei documenti integranti l’offerta
tecnica di gara e, segnatamente, nelle relazioni di cui essi si compongono.
Il socio è consapevole che, per quanto concerne i costi delle attività di trattamento, essi
saranno adeguati con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di gestione del
servizio (1/9/2016 o successiva data correlata all’effettivo inizio della gestione). Per
effettuare l’aggiornamento del prezzo d’offerta, alla data del 31 maggio di ogni anno
(ovvero tre mesi prima della data di decorrenza annuale del contratto) si calcolerà la
media ponderata dei prezzi di trattamento/smaltimento rilevati da gare ad evidenza
pubblica aggiudicate nel territorio lombardo nei 12 (dodici) mesi precedenti, per il solo
codice CER 20.03.01. Le modalità di raccolta dei dati necessari ai fini dell’aggiornamento
di cui sopra saranno rilevate tramite il sito internet www.infoplus.org con la seguente
procedura:
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





Accedere ad Area riservata
Cliccare “esiti di gara”
Scegliere esiti ultimo anno
Modalità regione/i + categoria/e
Confermare selezione
Cliccare seleziona categoria > categoria servizi > scegliere SEA01 “Rifiuti solidi
urbani (R.S.U.) - raccolta differenziata – ingombranti” > cliccare conferma
 Selezionare regione: Lombardia
 Selezionare “ricerca tra gli Esiti inseriti dal giorno sotto impostato ad oggi:”
 Scegliere la data con decorrenza il 1° gennaio dell’anno antecedente
 Confermare cliccando il tasto indice
Dalla schermata risultante verranno scelte le gare aventi ad oggetto il trattamento oppure
lo smaltimento del codice CER 20.03.01.
Con i prezzi di aggiudicazione come sopra rilevati, espressi in euro/tonnellata, sarà
calcolata la media ponderata.
Di anno in anno, la società provvederà a effettuare l’adeguamento del prezzo (in
aumento o in diminuzione), mediante la seguente formula:
Prp x – Prp (x – 1)
Pr anno (x+1) =
Pr anno x * (1 +
)
Prp (x -1)
Dove:
Pr anno (x + 1) = Prezzo da applicarsi nell’anno (x + 1)
Pr anno x = Prezzo aggiudicazione (ovvero prezzo anno x)
Prp x = Prezzo medio ponderato paniere calcolato nell’anno x
Prp (x – 1) = Prezzo medio ponderato paniere calcolato nell’anno (x – 1)
Il prezzo medio ponderato verrà calcolato mediante la sommatoria dei prezzi di
aggiudicazione di ogni singola gara moltiplicati per il relativo quantitativo aggiudicato,
divisa per la sommatoria dei quantitativi.
Il paniere verrà ritenuto significativo solo nella misura in cui riguarderà un quantitativo
di rifiuti messo a gara pari ad almeno 12.000 tonnellate. In caso contrario il prezzo verrà
adeguato per quell’anno in funzione dell’Indice Istat FOI.
Il socio privato, in particolare, si obbliga:
a) a svolgere la propria attività con diligenza e nel rispetto delle norme e di ogni
precauzione necessaria per il rispetto dell’ambiente, rispettando quanto previsto nella
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propria autorizzazione ambientale che dovrà essere in corso di validità all’inizio del
servizio e mantenuta tale per tutto il periodo del presente Contratto.
Il socio privato dovrà garantire la disponibilità dell’impianto a ricevere i rifiuti oggetto
del lotto garantendo l’apertura dell’impianto per tutti i giorni previsti nell’offerta di gara.
Anche in caso di chiusura dell’impianto per cause tecniche o comunque non dipendenti
dal socio, quali ad esempio a titolo indicativo e non esaustivo, rinnovo
dell’autorizzazione, manutenzione degli impianti o per qualsivoglia motivo, il socio
privato dovrà garantire a Gelsia Ambiente S.r.l. la possibilità di conferimento del rifiuto
presso altro impianto alternativo regolarmente autorizzato affinché Gelsia Ambiente
S.r.l. possa conferire senza interrompere il servizio. A tal fine dovrà documentare a
Gelsia Ambiente S.r.l. i contratti di mutuo soccorso in essere, aggiornandoli nel corso del
tempo con impianti che trattano lo stesso tipo di rifiuto e che sono in grado di sopperire
alle esigenze di Gelsia Ambiente S.r.l. in luogo dell’impianto del socio privato. Qualora
questi impianti alternativi di soccorso individuati dal socio privato siano più lontani
dell’impianto offerto in sede di gara, verrà applicata una penale sul prezzo a carico del
socio privato pari €/ton/km 1,50 (€ 1,50 per ogni chilometro aggiuntivo e per ogni
tonnellata trasportata) per ogni conferimento effettuato. Detto prezzo sarà rivalutato
annualmente in funzione dell’andamento dei costi rilevati dall’ISTAT.
Il socio privato dovrà rendere edotta Gelsia Ambiente S.r.l. di ogni modifica
autorizzativa al proprio impianto, che limiti o precluda l’operatività del socio privato a
espletare il servizio in questione, o che modifichi le attività di trattamento rispetto a
quelle indicate in sede di gara; in tal caso, Gelsia Ambiente S.r.l. potrà rivalersi sul socio
privato delle maggiori spese sostenute oltre che del danno subito, compreso il danno
d’immagine.
Nelle attività previste il socio privato dovrà evitare il conferimento in discarica, tranne
che per la parte residua derivante dalla lavorazione che, oltre che essere inevitabile a
causa del processo di trattamento, deve corrispondere a una quota minimale del
conferito.
Il socio privato dovrà inoltre, con cadenza trimestrale, presentare un bilancio di massa
indicante il destino finale dei rifiuti oggetto del trattamento e dei residui degli stessi,
precisando anche gli impianti di destino finale ed eventualmente intermedi e le quantità
conferite; tale documentazione dovrà essere corredata da copia fotostatica dei relativi
formulari o bolle di trasporto; oltre a questo, per il materiale conferito in discarica, dovrà
fornire l’attestazione di ente terzo e qualificato che certifichi che il materiale conferito ha
un P.C.I. minore di 13.000 kj/kg.
I veicoli che conferiscono per conto di Gelsia Ambiente S.r.l. dovranno essere pesati in
entrata e in uscita dall’impianto e sul formulario dovrà essere indicato il peso netto del
rifiuto, che non potrà differire dal peso rilevato da Gelsia Ambiente S.r.l. per differenze
maggiori di 80 kg.. Nel caso di difformità tra i pesi rilevati da Gelsia Ambiente S.r.l. e
dall’impianto, saranno tenuti in considerazione, ai fini della fatturazione e delle
rendicontazioni, i pesi riscontrati da Gelsia Ambiente S.r.l.;
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b) a corrispondere le penali previste nel presente Contratto qualora non adempia
correttamente alle obbligazioni assunte con i documenti integranti l’offerta tecnica di
gara e con il presente Contratto;
c) a versare a favore di Gelsia Ambiente S.r.l., a titolo di rimborso delle spese relative alla
procedura di gara, la somma in denaro di euro [•], oltre i.v.a.;
d) a prestare cauzione definitiva secondo i termini e le modalità descritte nel Disciplinare
di gara;
e) ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni che il socio privato si è
assunto con i documenti integranti l’offerta tecnica di gara, aventi natura di impegno
unilaterale vincolante per il socio privato e approvati con l’aggiudicazione della gara
stessa;
f) a rispettare e applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti
collettivi di lavoro e l’obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali e
antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
previste dal d.lg. 9/4/2008, n. 81;
g) a provvedere al pagamento di eventuali sanzioni, indennizzi e risarcimenti che
venissero comminati o applicati a Gelsia Ambiente S.r.l. per eventuali inadempimenti,
infrazioni e eventi dannosi connessi o derivanti dallo svolgimento dei compiti operativi
specificamente attribuiti al socio privato.
In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, e
comunque derivanti dalla partecipazione alla gara e dalla presentazione dell’offerta,
Gelsia Ambiente S.r.l. avrà la facoltà di escutere la cauzione definitiva, fatto salvo il
risarcimento del danno ulteriore; in caso di escussione sussiste l’obbligo per il socio
privato di ripristinare, entro 15 (quindici) giorni dall’escussione medesima, la cauzione
definitiva nell’importo originario.
Il socio privato si rende altresì disponibile a collaborare, per quanto di competenza, alle
iniziative di comunicazione nell’ambito dei progetti di educazione ambientale che la
società dovesse intraprendere.
Articolo 6 – Durata – Condizioni risolutive
Il presente Contratto avrà durata di 10 (dieci) anni dalla data di sottoscrizione. Alla data
della relativa scadenza, il socio privato si impegna sin d’ora a effettuare le attività previste
dal presente Contratto, alle medesime condizioni, sino all’aggiudicazione definitiva delle
attività oggetto del presente Contratto a favore di nuovo operatore.
Le Parti prendono espressamente atto e accettano che l’efficacia del presente Contratto è
risolutivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1353 e ss., cod. civ.,
all’avverarsi di anche solo una delle seguenti circostanze:
(i)
il verificarsi di un qualsiasi incremento della percentuale di partecipazione
detenuta dal socio privato in Gelsia Ambiente S.r.l. tale da superare il limite
massimo stabilito del 7% (sette per cento);
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(ii)
la violazione del divieto di trasferimento della partecipazione detenuta dal
socio privato in Gelsia Ambiente S.r.l. previsto e disciplinato dall’Accordo
di cui alla premessa e);
(iii)
l’esercizio dell’opzione di acquisto disciplinata dall’Accordo di cui alla
premessa e).
Articolo 7 – Penali
Le penali che potranno essere irrogate vanno da un minimo dello 0,25 (zero virgola
venticinque) per mille a un massimo del 2 (due) per mille del valore annuo posto a base
di gara e quindi da un minimo di € 506,80 (euro cinquecentosei/80) a un massimo di €
4.054,40 (euro quattromilacinquantaquattro/40), per ogni singola infrazione accertata,
oltre ai maggiori danni subiti da Gelsia Ambiente S.r.l. per eventuali danni patiti,
compreso il danno d’immagine. Le penali verranno irrogate secondo il seguente schema:
 Da 1 a 3 inadempienze/anno documentate agli obblighi contrattuali verrà applicato il
minimo della penale;
 Da 4 a 6 inadempienze/anno documentate agli obblighi contrattuali verrà applicato il
valore intermedio della penale;
 Oltre 6 inadempienze/anno documentate agli obblighi contrattuali verrà applicato il
valore massimo della penale.
Le inadempienze verranno accertate da Gelsia Ambiente S.r.l. mediante il proprio
personale con le seguenti modalità: Gelsia Ambiente S.r.l. procederà alla contestazione
dell’inadempienza, mediante PEC o fax, con possibilità, per il socio privato, di
presentare eventuali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento.
Eventuali memorie giustificative o difensive del socio privato saranno vagliate da Gelsia
Ambiente S.r.l. che procederà, a suo giudizio, all’eventuale applicazione delle penali.
L’ammontare delle penali e dell’importo delle spese per i lavori e le forniture
eventualmente eseguite d’ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in
scadenza. In caso di recidiva le penali saranno raddoppiate.
Nell’eventualità in cui la rata non offra margine sufficiente, Gelsia Ambiente S.r.l. potrà
rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella
sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni.
Le penali verranno applicate per tutte le inadempienze contrattuali di cui il socio privato
sia responsabile o che siano a lui imputabili.
A titolo di esempio, indicativo e non esaustivo, costituirà mancanza che potrà
determinare l’irrogazione di penali:
- mancata trasmissione del bilancio di massa e/o relativa documentazione;
- maggiori tempi di attesa all’impianto rispetto a quanto riportato nel disciplinare di
gara, offerta tecnica, sub-criterio 1;
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- differenze di peso riscontrate;
- mancato rispetto degli orari di apertura;
- sospensione o revoca dell’autorizzazione;
- modifica dell’impianto di destino rispetto all’impianto indicato in sede di gara
senza preavviso congruo.
In caso di recidiva gli importi saranno automaticamente raddoppiati.
Nel caso di mancanze legate alla sicurezza, l’importo della penale sarà sempre pari al
massimo previsto.
Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa e diffida ad adempiere
1. Il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456, cod.
civ., in caso di:
a)
inadempimento, da parte del socio privato, del divieto di cessione del presente
Contratto e di subaffidamento;
b)
mancata reintegrazione, da parte del socio privato, della garanzia cauzionale
dallo stesso prestata in favore della società;
c)
proposizione, da parte del socio privato, di domanda di concordato preventivo,
ovvero sottoposizione del socio privato a fallimento o altra procedura
concorsuale, o messa in stato di liquidazione del socio privato.
2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti, da parte del socio privato, a seguito
dell’inoltro di formale diffida scritta da parte della società e una volta decorsi
inutilmente i termini dalla stessa assegnati per adempiere regolarmente, il presente
Contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454, cod. civ..
3. Le Parti prendono atto che Gelsia Ambiente ha adottato un proprio codice etico (di
seguito “Codice Etico”) ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di
seguito “Modello 231”) in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal
Decreto Legislativo 231 del 2001. Tale adozione ha lo scopo di prevenire la
commissione dei reati previsti dal suddetto decreto e di evitare l’applicazione delle
relative sanzioni. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il socio privato si
impegna a rispettare i principi e le norme di comportamento contenute nel Codice
Etico adottato da Gelsia Ambiente e allegato ai documenti della presente procedura.
Qualsiasi inadempimento e/o violazione delle norme contenute nel Codice Etico e/o
nel Modello 231 comporterà l'immediata risoluzione di diritto del presente Contratto,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., fermo restando ogni ulteriore
azione a tutela dei diritti della società.
4. La volontà della società di avvalersi della clausola risolutiva espressa o della diffida ad
adempiere oggetto del presente articolo deve essere comunicata al socio privato con
lettera raccomandata secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 11.
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Articolo 9 – Pagamenti
Entro i primi 10 (dieci) giorni di ogni mese, il socio privato invierà un report dei
quantitativi conferiti da Gelsia Ambiente S.r.l. al proprio impianto nel mese precedente.
Gelsia Ambiente S.r.l. verificherà, entro i 7 (sette) giorni successivi, i dati forniti,
comunicando eventuali rettifiche o concedendo benestare per l’emissione della fattura.
Nel caso di divergenza rispetto alle quantità conferite, il socio privato potrà comunque
emettere fattura in acconto per le quantità già condivise da Gelsia Ambiente S.r.l.. In tale
evenienza le parti si incontreranno nel termine di 3 (tre) giorni per verificare le
divergenze riscontrate e concordarne la risoluzione.
Il pagamento della fattura, emessa nel rispetto di quanto sopra descritto, avverrà a mezzo
bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni dalla data fattura fine mese.
Il socio privato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 136/2010.
Il pagamento delle fatture è subordinato alla positiva verifica della regolarità contributiva
(DURC) effettuata da Gelsia Ambiente S.r.l..
Articolo 10 – Disposizioni generali
1) Le parti si impegnano a prestare la massima reciproca collaborazione per dare
compiuta e integrale esecuzione a quanto previsto nel presente Contratto e a tutti gli
adempimenti comunque connessi e conseguenti. Le parti, pertanto, sottoscriveranno
e scambieranno ogni documento, ovvero porranno in essere ogni altro atto o
adempimento che risulti opportuno e necessario ai fini della corretta esecuzione del
presente Contratto.
2) Ogni emendamento o modificazione ai termini qui contenuti sarà efficace solo se
sottoscritto tra entrambe le Parti.
3) Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente di non essere vincolate, tra loro
e/o nei confronti di terzi, da altri accordi o patti che possano interferire con il
presente Contratto o che comunque siano in contrasto con lo stesso.
4) Le Parti s’impegnano a non stipulare tra loro e/o nei confronti di terzi, da altri
accordi o patti che possano interferire con il presente Contratto o che, in ogni caso,
siano in contrasto con lo stesso.
5) L’eventuale tolleranza, di una delle Parti, di comportamenti dall’altra posti in essere in
violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce
rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto
adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
6) L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente Contratto,
anche sopravvenuta, non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni.
E’ comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in
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buona fede e a sostituire l’eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida
ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il
comune intento delle Parti.
Articolo 11 – Disposizioni finali
Salvo quanto diversamente stabilito, le comunicazioni e le notificazioni necessarie o
permesse dal presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, fatta eccezione
per ogni diversa previsione dello stesso, dovranno essere inviate, con lettera consegnata a
mano, lettera raccomandata a.r., e-mail certificata o via fax, ai seguenti indirizzi:
se a Gelsia Ambiente S.r.l. a:
[•]
[•]
e-mail: [•]
se al socio privato [•] a:
[•]
[•]
e-mail: [•]
ovvero presso i diversi indirizzi e/o numeri di fax, che ciascuna delle Parti potrà
comunicare all’altra successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto secondo
le modalità e nelle forme previste nel presente articolo.
Desio (MB), lì [•]
Letto, firmato e sottoscritto
Gelsia Ambiente S.r.l.
Socio privato [•]
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ALLEGATO 5.3.
[Da sottoscrivere in forma di scrittura privata autenticata]
[•], [•]
Spettabile [Socio]
[•]
[•]
[•]
A mezzo raccomandata A.R.
COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI ACQUISTO
Facciamo riferimento al contratto stipulato in data [●] 2015 avente ad oggetto,
tra l’altro, la concessione da parte della Vostra Società in nostro favore di
un’opzione di acquisto della partecipazione dalla Vostra Società detenuta nella
società Gelsia Ambiente S.r.l. (di seguito, il “Contratto”), per comunicare
quanto segue.
1. I termini utilizzati nella presente comunicazione hanno il significato indicato
nel Contratto.
2. Con la presente esercitiamo l’Opzione di Acquisto avente ad oggetto l’intera
partecipazione dalla Vostra Società detenuta nel capitale sociale di Gelsia
Ambiente S.r.l., pari al 7% (sette per cento) del medesimo capitale, per il
corrispettivo di Euro [•] ([•]/[•]).
3. Il Closing dell’Opzione avverrà in data [•], alle ore 12.00, presso la sede di
Gelsia S.r.l., in [•],[•], salvo il caso di cui all’Articolo 7.3. del Contratto.
4. La presente vale pertanto quale Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di
Acquisto ai sensi dell’Articolo 5 del Contratto.
Cordiali saluti
GELSIA S.R.L.
[O SOGGETTO TERZO NOMINATO DA GELSIA S.R.L.]
[•]
ALLEGATO 6.3.
[Da sottoscrivere in forma di scrittura privata autenticata]
[•], [•]
Spettabile
GELSIA S.R.L.
[•]
[•]
A mezzo raccomandata A.R.
COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI VENDITA
Facciamo riferimento al contratto stipulato in data [●] 2015 avente ad oggetto,
tra l’altro, la concessione da parte della Vostra Società in nostro favore di
un’opzione di vendita della partecipazione dalla Scrivente Società detenuta
nella società Gelsia Ambiente S.r.l. (di seguito, il “Contratto”), per comunicare
quanto segue.
1. I termini utilizzati nella presente comunicazione hanno il significato indicato
nel Contratto.
2. Con la presente esercitiamo l’Opzione di Vendita avente ad oggetto l’intera
partecipazione dalla Scrivente Società detenuta nel capitale sociale di Gelsia
Ambiente S.r.l., pari al 7% (sette per cento) del medesimo capitale, per il
corrispettivo di Euro [•] ([•]/[•]).
3. Il Closing dell’Opzione avverrà in data [•], alle ore 12.00, presso la sede di
Gelsia S.r.l., in [•],[•], salvo il caso di cui all’Articolo 7.3. del Contratto.
4. La presente vale pertanto quale Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di
Vendita ai sensi dell’Articolo 6 del Contratto.
Cordiali saluti
[•]
ALLEGATO SUB A
STATUTO
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO
Art. l Denominazione
E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:
Gelsia Ambiente S.r.l.
Art. 2 Sede
l. La Società ha sede in Comune di Desio (MB), e potrà istituire uffici, filiali, agenzie
e rappresentanze in Italia ed all'estero e parimenti sopprimerle.
2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune
con decisione dei Soci.
Art. 3 Domicilio dei Soci
Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende
eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal libro dei Soci.
Art. 4 Durata
La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta).
Art. 5 Oggetto sociale
l. La Società ha per oggetto la gestione degli impianti e dei servizi di igiene
ambientale, sia nella forma complessiva sia in quella di coordinamento delle
esternalizzazioni.
2. La Società può:
a) Progettare, realizzare e gestire la manutenzione del verde;
b) Gestire servizi di monitoraggio ambientale;
c) Gestire ogni attività affine, connessa o comple- mentare a quelle sopra indicate,
assunte come iniziativa autonoma o affidate alla stessa da soggetti terzi pubblici e/o
privati;
d) Svolgere l'esercizio di attività di autotrasporto di cose conto terzi;
e) Prendere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o cedere
in affitto suoi rami; assumere non ai fini di collocamento ma di stabile investimento ed in
funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale della propria attività,
partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o
comunque connesso al proprio, purché in via non prevalente e senza svolgimento di
attività di collocamento nei confronti del pubblico.
3. Le suddette attività possono essere gestite dalla Società nel loro ciclo completo, sia in
forma diretta sia attraverso il ricorso a società esterne.
4. Infine, sempre allo scopo di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà costituire
garanzie ipotecarie e prestare fidejussioni nell'interesse di terzi a favore di Istituti di credito
o di enti pubblici o privati, potrà compiere ogni operazione, finanziaria passiva, stipulare in
qualità di utilizzatore contratti di locazione finanziaria, anche relativi ad immobili e di lease
back, senza o con l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi, il tutto purché
non in via prevalente e con esclusione di ogni attività svolta nei confronti del pubblico.
Art. 6 Direzione e coordinamento
l. La Società è soggetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 septies del codice Civile,
all'attività di direzione e coordinamento svolta dalla società capogruppo Gelsia S.r.l.,
attraverso il proprio organo amministrativo. Rientrano in particolare nell'ambito
dell'attività di direzione e coordinamento le seguenti materie:
l. Indirizzi generali di gestione, i piani operativi e le relative variazioni;
2. Indirizzi generali per il budget annuale e pluriennale ed i relativi piani degli investimenti
e disinvestimenti, le loro variazioni e le modalità di finanziamento;
3. Indirizzi generali per la redazione dei progetti di bilancio d'esercizio annuali ed i progetti
stessi;
4. Indirizzi generali per l'assunzione di attività/servizi e la definizione delle relative
condizioni, per la partecipazione a gare, per l'assunzione di attività/servizi e la
definizione delle relative condizioni per la partecipazione;
5. Indirizzi generali per l'assunzione e/o modificazione dei contratti di servizi relativi alla
gestione di attività/servizi;
6. Indirizzi generali per l'acquisizione di aziende o rami di azienda, la cessione di
aziende o rami di azienda, la costituzione di diritti reali di godimento o il rilascio di
garanzia su aziende e loro rami;
7. Indirizzi generali per l'adesione a Consorzi, Joint Venture, protocolli d'intesa, accordi
societari pluriennali;
8. In generale gli indirizzi in tema di assunzione, alienazione, gestione di partecipazioni in
altre im-prese, con particolare riguardo agli statuti e loro variazioni, aumenti di capitale,
esercizio e trasferimento dei diritti d'opzione, esercizio dei diritti di prelazione, acquisto e
vendita di partecipazioni e azioni, emissione di titoli di debito, acquisto e vendita di titoli di
debito e obbligazioni, espressione del diritto dì gradimento, operazioni di fusione,
scissione, di scorporo, costituzione e partecipazione a società di qualsiasi tipo;
9. Indirizzi generali in tema di finanziamenti di qualsiasi tipo, assunzione di prestiti, mutui,
concessione di prestiti e rilascio di garanzie;
10. Indirizzi generali in ipotesi di istituzione di filiali, agenzie, succursali e uffici di
rappresentanza;
11. Indirizzi generali in tema di personale, acquisti, appalti ed assicurazioni.
2. Nelle materie sopra elencate gli organi della Società sono tenuti, nella massima misura
possibile, ad adeguarsi ed attenersi alle direttive impartite dall'organo amministrativo della
capogruppo.
TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - TITOLI DI DEBITO - TRASFERIMENTI
Art. 7 Capitale sociale
l. Il capitale sociale è di Euro [•] (________).
2. La Società, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 6, può acquisire dai Soci
versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare
con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.
La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci ad altro titolo sempre con obbligo di
rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci,
fatta sempre salva la postergazione del rimborso del finanziamento ex art. 2467 c.c.
Art. 8 Aumenti di capitale sociale
l. In sede di aumento del capitale, i Soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione delle
partecipazioni possedute emergenti dall'iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione
dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 bis del Codice Civile.
2. Salvo il caso dì cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale
possono essere attuati, con le maggioranze di cui all'art. 18 comma l del presente statuto,
anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai
soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473
del Codice Civile.
3. I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro o con conferimento in
natura, o con prestazione d'opera o di servizi a favore della società, secondo le decisioni
che saranno adottate dai soci al momento della delibera di aumento.
Art. 9 Titoli di debito
l. La Società potrà emettere titoli di debito nel rispetto della normativa vigente.
2. L'emissione di titoli di debito è deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 18).
3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina le condizioni
dell'emissione e l'ammontare complessivo dei titoli da emettere.
4. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei
titoli si applica l'art. 2483, 2° comma, del Codice Civile.
5. La delibera di emissione dei titoli di debito deve risultare da verbale redatto da notaio ed
essere iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.
Art. 10 Partecipazione sociale – Causa di esclusione
l. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale
ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.
2. La qualità di Socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società
ed al presente Statuto.
3. Qualora la Società abbia in essere, con uno o più Soci, contratti di servizio aventi ad
oggetto la gestione delle attività di trattamento dei rifiuti costituiti dalla frazione residua dei
rifiuti urbani ed identificati con il codice CER 20.03.01 o il trasporto presso gli impianti di
destino delle frazioni differenziate e non provenienti da alcune piattaforme ecologiche e dai
centri di raccolta dei comuni aderenti, costituisce causa di esclusione dalla Società per il
Socio contraente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2473-bis del Codice Civile, la
cessazione, anche anticipata e per qualsiasi causa, di anche solo uno dei suddetti contratti.
L’esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze
previste dal successivo articolo 22. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le
modalità e nella misura di cui all'art. 2473 del Codice Civile.
Art. 11 Riduzione capitale sociale
L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nel rispetto delle normative vigenti,
anche mediante assegnazione ai soci di beni e/o di determinate attività sociali, il tutto in
conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2481 ter – 2482 – 2482 bis – 2482 ter – 2482
quater del Codice Civile
Art. 12 Trasferimento di titoli - Diritto di prelazione
l. Ai fini del presente articolo le partecipazioni e i diritti di opzione/sottoscrizione sono
definiti “titoli”.
2. Il trasferimento di detti titoli a soggetti non Soci è soggetto al diritto di prelazione da
parte degli altri Soci.
3. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche
gratuito e di liberalità, i propri titoli, dovrà previamente, con raccomandata A.R., informare
l'organo amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le
condizioni di cessione, tra le quali in particolare, nelle cessioni a titolo oneroso, il prezzo e
le modalità dì pagamento.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti
i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Raccomandata A.R.
5. I Soci che intendono esercìtare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a
mezzo di lettera raccomandata A.R indirizzata al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare i titoli offerti.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento,
provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di raccomandata
A.R. delle proposte di acquisto pervenute.
7. La prelazione dovrà essere esercitata su tutti i titoli offerti. Qualora la prelazione venga
esercitata da più Soci, l'insieme di tutti i titoli offerti verranno attribuiti ad essi in
proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
8. Nel caso in cui il corrispettivo manchi, non sia in denaro o sia considerato eccessivo da
parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato da un
soggetto estraneo alla Società nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha
sede la Società.
9. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi
il diritto di prelazione, i titoli saranno liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto al
successivo articolo 13), purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta.
10. Ricorrendo il caso di cui al precedente comma 9, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione senza indugio, comunicherà al Socio che intende cedere i titoli, che non è
stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei Soci e che quindi, ai sensi dell'art. 13)
del presente Statuto, può inoltrare richiesta per l'espressione del gradimento da parte
dell'organo amministrativo.
Art. 13 Diritto di gradimento
l. Salve e impregiudicate le disposizioni di cui al precedente articolo 12), il trasferimento a
terzi non soci delle partecipazioni sociali e dei diritti di opzione ad esse inerenti e la
costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, non produce effetti nei confronti della
Società se non con il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, che dovrà essere
chiesto dal Socio cedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. II gradimento potrà essere rifiutato:
- a soggetti o società che siano soci o appartengano a gruppi le cui società si trovano in
posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;
- a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la
Società;
- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se
contratti nei confronti di enti pubblici;
- a soggetti il cui ingresso nella compagine sociale, per condizioni oggettive o per l'attività
dagli stessi svolta, possa risultare pregiudizievole per la Società.
3. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato e comunicato, a mezzo di
Raccomandata A.R., dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta)
giorni dalla richiesta di gradimento. In caso di mancata comunicazione del gradimento con
le modalità e nei termini sopra descritti, il gradimento si intenderà negato.
4. Qualora il gradimento venga negato, il Socio che intende alienare le proprie
partecipazioni potrà recedere dalla Società. La quota di liquidazione sarà determinata
secondo le modalità e nella misura di cui all'art. 2473 del Codice Civile.
TITOLO III - ASSEMBLEA
Art. 14 Assemblea
1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto
costitutivo e dal- lo Statuto nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o
tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione.
2. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta
ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto di- sposto dal presente Statuto.
3. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità
dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto,
obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
5. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla
chiusura dell'esercizio.
Quando particolari esigenze lo richiedano, e comun- que con i limiti e le condizioni
previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio po- trà essere convocata
entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.
Art. 15 Convocazione
1. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima o, se spedìto
successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
con lettera raccomandata anche a mani, fax o messaggio di posta elettronica, fatto
pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione,
nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda
convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea
non risulti legalmente costituita.
4. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di
convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i
sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli
argomenti. Se gli amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella
quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del
giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
5. La richiesta di convocazione di Assemblea da parte di uno o più Soci che rappresentino
almeno un terzo del Capitale sociale, dovrà da questi essere inoltrata al Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società. Nella richiesta
dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società deve provvedere a convocare il Consiglio di
Amministrazione per indire l'Assemblea richiesta e procedere alla convocazione
dell'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. All'ordine del
giorno dell'Assemblea non potranno essere iscritti argomenti diversi da quelli richiesti da
trattare da parte dei Soci. Qualora il Presidente non vi provveda nel precitato termine
perentorio di 15 (quindici) giorni, in sua vece vi provvede, senza indugio, il Presidente del
Collegio Sindacale.
Art. 16 Partecipazione
1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel "Libro dei
Soci" e siano in regola con il pagamento della quota di partecipazione sottoscritta.
2. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge
vigenti. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la
seconda convocazione.
3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di
intervento, all'identità e la legittimazione degli intervenuti, al diritto di voto e alla regolarità
delle deleghe nonché la proclamazione dei risultati delle votazioni.
Art. 17 Presidenza e Segreteria
l. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua
assenza, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione o, in ultima ipotesi, da
persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima, scelto
anche tra persone estranee alla società.
3. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a
deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna
seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito
libro delle decisioni dei Soci. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell'Assemblea è redatto da un Notaio.
Art. 18 Costituzione e deliberazioni
l. Nelle seguenti materie:
a) riduzioni ed aumenti del capitale sociale (salvo quelli obbligatori per legge);
b) fusioni e scissioni societarie;
c) modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
d) scioglimento e liquidazione della Società;
e) emissione di titoli di debito;
f) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci
che in proprio o per delega rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e
delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale; e in seconda
convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza del capitale
sociale ed delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in
assemblea.
2. Negli altri casi l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) di
capitale sociale e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza del capitale
sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato.
TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE
Art. 19 - Consiglio di Amministrazione
l. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto anche da non
soci in un numero di membri da 3 (tre) a 5 (cinque), compreso il Presidente.
2. Al Presidente del Consiglio dì Amministrazione spettano i poteri di cui all'art. 2381 del
Codice Civile.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica:
- per un periodo di tempo determinato specificatamente dall'assemblea al tempo della
nomina e comunque non oltre tre esercizi sociali (salvo sempre la revoca o dimissioni) e
scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
In ogni caso gli amministratori sono rieleggibìli.
4. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, sì
provvede alla loro sostituzione in conformità a quanto previsto dall'art. 2386, 1° comma,
del Codice Civile.
5. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si
intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in
carica convocheranno senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dì
Amministrazione.
6. Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare tutti gli amministratori,
l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata
d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.
Art. 20 Divieto di concorrenza
l. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.
2. Non costituisce causa di incompatibilità con la qualità di membro del Consiglio di
Anuninistrazione della Società il rivestire tale qualità anche in società controllanti,
controllate o partecipate.
3. Il Consigliere dovrà dichiarare, in sede di accettazione scritta della nomina, che non
sussistano motivi di ineleggibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione
dell'incarico.
Art. 21 Poteri del Consiglio di Amministrazione
l. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà e i poteri per il
raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consiglio di Anuninistrazione può eleggere un Amministratore Delegato o nominare
un Direttore Generale con attribuzione dei poteri/procure per l'ordinaria amministrazione
della società.
3. L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, informato il Consiglio di
Amministrazione, possono attribuire procure a Dirigenti e impiegati direttivi della Società
nell'ambito delle specifiche loro competenze.
4. Salvo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può conferire procure aventi ad
oggetto singoli atti o specifiche categorie di atti.
5. Non possono essere comunque delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, ultimo
comma, del Codice Civile.
6. Al Consiglio dì Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé
le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
7. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale
con periodicità almeno trimestrale.
Art. 22 Validità delle deliberazioni
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la
presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
Art. 23 Compensi degli amministratori e rimborso spese
l. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, nei limiti previsti dalle vigenti leggi,
il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà
deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a
nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello
Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale,
sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'Assemblea nel rispetto dei limiti previsti
dalle vigenti leggi.
Art. 24 Riunioni del Consiglio di Amministrazione
l. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne
ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti o dal
Collegio Sindacale; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato
almeno una volta al trimestre. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la
convocazione è disposta dal Consigliere a ciò delegato.
2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione
formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.
3. II Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e,
comunque, nel territorio nazionale.
4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare e l'indicazione del
luogo ove si terrà la riunione del Consiglio, deve essere recapitato a ciascun Consigliere ed
a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata per
l'adunanza anche a mezzo fax o posta elettronica o telegramma. In caso di urgenza, l'avviso
può essere recapitato 24 (ventiquattro) ore prima della convocazione.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio
conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi
verbali:
- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,
regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere
documenti.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Generale,
se nominato.
Art. 25 Verbale delle riunioni
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali firmati dal
Presidente e dal Segretario della seduta e sono trascritte sul “Libro delle decisioni degli
Amministratori”, tenuto a norma di legge.
Art. 26 Rappresentanza della Società
l. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed
ai singoli consiglieri delegati, se nominati e come meglio infra indicato.
In particolare al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza
della società nelle seguenti materie:
a) rapporti con tutte le Autorità istituzionali, economiche e sociali del territorio;
b) rapporti con i Soci;
c) rapporti con le Società controllate, controllanti, collegate e partecipate, con facoltà di
partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle stesse.
2. Per la partecipazione alle Assemblee delle predette società nelle quali vengano trattate le
materie di cui all'art. 18) 1° comma, del presente Statuto il Presidente dovrà acquisire
preventivo indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta altresì la rappresentanza legale in
giudizio della Società.
4. La rappresentanza della Società e la firma sociale competono altresì all'Amministratore
Delegato e/o al Direttore Generale per tutti i poteri/attribuzioni che gli sono conferiti a
norma dell'art. 21).
TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE
Art. 27 Collegio Sindacale
l. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due
supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili una
sola volta.
2. Il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale è determinato
dall'Assemblea all'atto della nomina, nel rispetto di eventuali li- miti imposti dalla legge. I
componenti del Collegio
Sindacale dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito
presso il Ministero della Giustizia.
3. Al Collegio Sindacale si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice
Civile.
4. Al Collegio Sindacale non compete il controllo contabile della società ai sensi dell'art.
2477 c.c.
Art. 28 Revisione contabile
l. Il controllo contabile e la revisione annuale sul bilancio della società è esercitato da un
revisore contabile o da una società di revisione, iscritti presso il registro istituito presso il
Ministero della Giustizia, nominati ai sensi dell'art. 2409 quater del Codice Civile e
funzionanti a norma di legge.
2. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di
informazioni con il collegio sindacale:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare
tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di
gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle
norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato, ove redatto.
3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede
sociale.
4. L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta
la durata dell'incarico sempre nel rispetto di eventuali limiti imposti dalle vigenti leggi, che
non può eccedere i tre esercizi sociali.
5. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del
loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies del Codice Civile. In difetto essi sono
ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono
tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina dì un nuovo revisore.
6. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo
esercizio sociale e sono rieleggibili.
7. La carica di revisore della Società non è incompatibile con la medesima carica ricoperta
in altra società facente parte dello stesso Gruppo societario.
TITOLO VI - BILANCIO E UTILI
Art. 29 Esercizi sociali e bilancio
l. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei
termini di legge, alla predisposizione del bilancio della società da sottoporre all'Assemblea
dei Soci.
Art. 30 Utili
Gli utili d'esercizio saranno ripartiti nel modo seguente:
- in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa non
abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale;
- il residuo è attribuito ai Soci in proporzione del capitale sociale posseduto e distribuito
secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SO- CIETA1
Art. 31 Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità
di legge. L'Assemblea delibera sulla nomina del liquidatore e sui poteri da conferirgli.
Competerà comunque all'Assemblea dei Soci indicare le modalità di gestione dei servizi
affidati alla Società durante la fase di liquidazione.
Art. 32 Clausola arbitrale
l. Qualunque controversia insorga tra i Soci e la Società, fra i Soci tra loro e fra questi e gli
organi sociali od i liquidatori della Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi
al rapporto sociale, con eccezione delle materie riservate inderogabilmente dalla legge alla
cognizione del Giudice ordinario o a quella esclusiva del Giudice amministrativo nonché a
quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà
sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di
Monza il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta
dalla parte più diligente.
2. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.
3. La sede dell'arbitrato sarà in Comune di Seregno.
4. I soggetti di cui trattasi, prima di assumere l'incarico definitivo, dovranno concordare
con le parti i propri compensi e spese.
TITOLO VIII - RESPONSABILITA' TRIBUTARIA
Art. 33 Responsabilità tributarie
L'Assemblea può liberare/manlevare gli Amministratori da eventuali sanzioni tributarie a
carico delle società e derivanti dalla loro gestione, così come il Consiglio di
Amministrazione può liberare/manlevare i dipendenti con compiti di responsabilità a
ricaduta tributaria dalle stesse sanzioni a carico della società e derivanti dalla loro attività,
salvo i casi di dolo e colpa grave.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 Disposizioni finali
Per tutto quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in
materia.
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Allegato 4_Contratto di investimento e opzione Lotto A