Gelsia Ambiente Srl Direzione e coordinamento di Gelsia Srl Socio Unico Gelsia Srl Via Caravaggio, 26/A – 20832 Desio (MB) Tel. 0362 2251 – Fax. 0362 482900 E-mail: [email protected] – www.gelsia.it Cap. soc. € 3.269.854,39 i.v. - Cod. fisc./P. Iva/Registro Imprese di Monza e Brianza n. 04153040961 MB R.E.A. n.1729338 PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DI UNO O PIU’ SOCI INDUSTRIALI A CUI RISERVARE IL 10% DEL CAPITALE SOCIALE DI GELSIA AMBIENTE S.R.L. E A CUI ATTRIBUIRE SPECIFICI COMPITI OPERATIVI Allegato 4 Schema del contratto di investimento e di opzione tra Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l. e il socio privato (Lotto A) CONTRATTO tra GELSIA S.R.L. GELSIA AMBIENTE S.R.L. E [•] [•], [•] 2015 Per l’acquisizione da parte di [•] di una partecipazione pari al 7% (sette per cento)del capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l., mediante sottoscrizione di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci e relativo all’opzione di acquisto e all’opzione di vendita della suddetta partecipazione Scrittura privata autenticata INDICE Art. 1. Art. 2 Premesse e allegati ........................................................................ 4 Definizioni e interpretazione ...................................................... 4 CAPO I AUMENTO DI CAPITALE E MANTENIMENTO PERCENTUALE .................. 6 Art. 3. Aumento di Capitale e Statuto ................................................... 6 Art. 4. Mantenimento della Percentuale ................................................ 7 CAPO II OPZIONE DI ACQUISTO E OPZIONE DI VENDITA .................................. 7 Art. 5. Opzione di Acquisto..................................................................... 7 Art. 6. Opzione di Vendita ...................................................................... 8 Art. 7. Prezzo dell’Opzione ..................................................................... 9 Art. 8. Closing dell’Opzione.................................................................. 10 Art. 9. Durata ed efficacia del Contratto ............................................. 11 CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................... 11 Art. 10. Riservatezza................................................................................. 11 Art. 11. Accordi precedenti e/o successivi ........................................... 12 Art. 12. Comunicazioni ............................................................................ 12 Art. 13. Foro competente ......................................................................... 13 Art. 14. Legge applicabile ........................................................................ 14 2 CONTRATTO (il “Contratto”) tra: GELSIA S.R.L., con sede in [•],[•], capitale sociale di Euro [•], iscritta presso il Registro delle Imprese di [•], numero di iscrizione, codice fiscale e P.IVA. n. [•], per la quale interviene il [•], nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti poteri (di seguito, “Gelsia”), GELSIA AMBIENTE S.R.L., con sede in [•],[•], capitale sociale di Euro [•], iscritta presso il Registro delle Imprese di [•], numero di iscrizione, codice fiscale e P.IVA. n. [•], per la quale interviene il [•], nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti poteri (di seguito, “Gelsia Ambiente” o la “Società”), limitatamente alle obbligazioni di cui al successivo Articolo 3, e [•], con sede in [•],[•], capitale sociale di Euro [•], iscritta presso il Registro delle Imprese di [•], numero di iscrizione, codice fiscale e P.IVA. n. [•], per la quale interviene il [•], nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti poteri (di seguito, il “Socio”), (di seguito, Gelsia e il Socio saranno anche definiti, singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”) PREMESSO CHE A. Gelsia detiene una partecipazione pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale della società Gelsia Ambiente che, alla data del 31 dicembre 2014, risulta attiva nell’ambito della Provincia di Monza e Brianza e della Provincia di Como, svolgendo per conto dei Comuni attività di gestione della raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento strade, gestione delle piattaforme ecologiche, gestione degli smaltimenti, trattamento e recupero dei rifiuti e attività di accertamento e riscossione del tributo/tariffa igiene ambientale; B. il Comune di [•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•], il Comune di [•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•], il Comune di [•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•], etc., hanno deciso di affidare il servizio di igiene ambientale nei rispettivi 3 territori comunali, o parte dello stesso, in favore della predetta Gelsia Ambiente, resa società mista ad esito di apposita procedura ad evidenza pubblica esperita al fine di individuare, per quanto concerne il lotto A), un socio privato nella misura del 7%(sette per cento) al quale attribuire specifici compiti operativi identificati nel trattamento della frazione secca residua avente codice CER 20.03.01 proveniente dalla raccolta dei territori dei Comuni aderenti o del residuo della lavorazione del suddetto materiale derivante da selezione del codice CER 20.03.01 e con un PCI maggiore di 13.000 kj/kg.; C. che la gara predetta è stata indetta con bando pubblicato su [•] ed è pervenuta alla sua finale aggiudicazione in data [•], in favore del soggetto proponente l’offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè a favore del Socio; D. che ad esito della predetta gara, il Socio sottoscriverà con Gelsia Ambiente un contratto avente ad oggetto la gestione delle attività di cui alla precedente premessa B, avente durata di 10 (dieci) anni (di seguito, l’“Accordo”); E. con il presente Contratto le Parti intendono regolare le modalità, i termini e le condizioni dell’ingresso del Socio nel capitale della Società, nonché i relativi diritti di opzione come meglio di seguito stabilito. TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Premesse e allegati 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto. Art. 2 Definizioni e interpretazione 2.1. In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti nelle premesse e in altre clausole del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito elencati tra virgolette e con lettere maiuscole hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa: 4 “Accordo”: il contratto avente ad oggetto la gestione delle attività di trattamento della frazione secca residua avente codice CER 20.03.01 proveniente dalla raccolta dei territori dei Comuni aderenti o del residuo della lavorazione del suddetto materiale derivante da selezione del codice CER 20.03.01 e con un PCI maggiore di 13.000 kj/kg., avente durata di 10 (dieci) anni, che sarà sottoscritto tra il Socio e Gelsia Ambiente e che sarà conforme alla bozza allegata al presente Contratto sub “2.1.”. “Aumento di Capitale”: l’aumento di capitale inscindibile della Società, con esclusione del diritto di sottoscrizione di Gelsia e riservato al Socio, dell’importo complessivo pari a Euro [•] a titolo di capitale nominale e a Euro [•] a titolo di sovrapprezzo. “Comunicazioni di Esercizio”: congiuntamente, la Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto e la Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Vendita (come di seguito definite). “Corrispettivo”: l’importo dovuto dal Socio alla Società in caso di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale. “Data di Esecuzione”: la data dell’assemblea della Società che delibererà l’Aumento di Capitale. “Investimenti”: tutti gli eventuali importi versati da soci diversi dal Socio, a titolo diverso dagli aumenti di capitale sociale e dal relativo sovrapprezzo, ma comunque di natura tale da comportare un aumento del patrimonio netto di Gelsia Ambiente, così contabilizzati dalla Società successivamente alla Data di Esecuzione e sino alla data di esercizio di una delle Opzioni. “Opzione di Acquisto”: l’opzione di acquisto avente ad oggetto la Partecipazione (come di seguito definita) e concessa dal Socio a favore di Gelsia. “Opzione di Vendita”: l’opzione di vendita avente ad oggetto la Partecipazione (come di seguito definita) e concessa da Gelsia a favore del Socio. “Opzioni”: congiuntamente, l’Opzione di Acquisto e l’Opzione di Vendita. “Partecipazione”: la quota del capitale sociale della Società sottoscritta dal Socio a seguito dell’Aumento di Capitale e nella consistenza ed entità che essa avrà al momento di esercizio di una delle Opzioni. “Patrimonio Netto”: il patrimonio netto della Società risultante dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2014, dedotti i dividendi 2014 da corrispondere. 5 “Patrimonio Netto Opzione”: il patrimonio netto della Società risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società alla data di esercizio di una delle Opzioni. “Percentuale”: la percentuale pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale della Società. “Percentuale Opzione”: la percentuale della Partecipazione al momento dell’esercizio di una delle Opzioni e che sarà in ogni caso pari alla percentuale corrispondente all’intera partecipazione detenuta a tale data dal Socio. “Prezzo dell’Opzione”: il prezzo della Partecipazione da pagarsi al Socio in caso di esercizio di una delle Opzioni secondo quanto previsto al successivo Articolo 7. “Statuto”: lo statuto della Società redatto in sostanziale conformità all’Allegato sub “A”. 2.2. Le Parti si danno atto e convengono che le espressioni “si impegna a far sì che”, “farà sì che” ed equipollenti adottate nel presente Contratto, così come la previsione di atti da stipulare e di negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comporta la promessa dell’obbligazione o fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381, cod. civ.. CAPO I AUMENTO DI CAPITALE E MANTENIMENTO PERCENTUALE Art. 3. Aumento di Capitale e Statuto 3.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, Gelsia si impegna a far sì che, e Gelsia Ambiente si impegna a che, entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi la sottoscrizione del presente Contratto, venga tenuta l’assemblea della Società al fine di deliberare l’adozione dello Statuto e, successivamente, l’Aumento di Capitale. A tal proposito, Gelsia o Gelsia Ambiente comunicheranno per iscritto al Socio la Data di Esecuzione con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. 3.2. Subordinatamente alla deliberazione di Aumento di Capitale di cui al precedente Articolo 3.1., il Socio si impegna alla Data di Esecuzione a sottoscrivere integralmente l’Aumento di Capitale e a versare il Corrispettivo in un’unica soluzione mediante bonifico con valuta alla Data di Esecuzione sul conto corrente bancario intestato alla Società che sarà da quest’ultima comunicato al Socio almeno 5 (cinque) giorni prima della Data di Esecuzione. 3.3. Il Socio riconosce ed accetta sin d’ora che la delibera di Aumento di Capitale prevederà che i diritti patrimoniali della Partecipazione, ivi 6 incluso il diritto di partecipazione agli utili, avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2016, e che pertanto non saranno riconosciuti e distribuiti al Socio gli eventuali dividendi di competenza dell’esercizio 2015. Art. 4. Mantenimento della Percentuale e divieto di trasferimento della Partecipazione 4.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, e successivamente alla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, il Socio si impegna sin d’ora, per tutta la durata del presente Contratto e dell’Accordo: a) a far sì che la Partecipazione non risulti mai corrispondente a una percentuale del capitale sociale della Società maggiore della Percentuale, astenendosi dal compiere atti che possano comportare il superamento della Percentuale stessa; b) a non trasferire a terzi la Partecipazione. A tal proposito le Parti si danno atto che, per “trasferimento”, si intende il trasferimento della Partecipazione e dei relativi diritti sociali a qualsiasi titolo avvenga, ossia, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivamente, cessione a titolo gratuito e oneroso, permuta, donazione, conferimento in società, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e in genere ogni forma negoziale che determini il sostanziale trasferimento della Partecipazione e dei diritti sociali dal socio a diversa persona fisica o giuridica. Devono intendersi altresì convenzionalmente inclusi nella nozione di “trasferimento” i mutamenti del soggetto titolare della partecipazione (o dei relativi diritti sociali) per effetto di fusioni o scissioni. 4.2. Le Parti prendono espressamente atto del fatto che l’efficacia dell’Accordo è risolutivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1353 e ss., cod. civ., all’avverarsi (i) di un qualsiasi incremento della Percentuale o (ii) di una violazione del divieto di trasferimento di cui alla precedente lettera b) dell’Articolo 4.1.. CAPO II OPZIONE DI ACQUISTO E OPZIONE DI VENDITA Art. 5. Opzione di Acquisto 5.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1331, cod. civ., e subordinatamente al verificarsi della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale da parte del Socio ai sensi del precedente Articolo 3, il Socio concede a Gelsia, o al terzo da quest’ultima nominato secondo quanto previsto al successivo Articolo 5.2. e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1401 e ss., cod. civ., 7 l’Opzione di Acquisto avente ad oggetto la Partecipazione, ai termini e alle condizioni di seguito descritti. 5.2. L’Opzione di Acquisto potrà essere esercitata da Gelsia o dal soggetto da questa nominato entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi: i. ii. alla cessazione, anche anticipata e per qualsiasi causa, dell’Accordo, o alla presentazione, da parte del Socio, di domanda di concordato preventivo, o di sottoposizione del Socio a fallimento o altra procedura concorsuale, o messa in stato di liquidazione del Socio (di seguito, il “Periodo dell’Opzione di Acquisto”) e potrà essere esercitata esclusivamente in un’unica soluzione e in ogni caso per l’intera Partecipazione, senza che siano ammessi esercizi frazionati o parziali. Il Socio accetta sin d’ora che Gelsia potrà comunicare per iscritto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’inizio del Periodo dell’Opzione di Acquisto, un soggetto terzo che potrà esercitare l’Opzione di Acquisto in luogo di Gelsia ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1401 e ss., cod. civ., e alle medesime condizioni di cui al presente Contratto. 5.3. L’Opzione di Acquisto sarà esercitata mediante invio, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio di una comunicazione di esercizio in forma di scrittura privata autenticata e in sostanza equivalente al modello allegato sub “5.3.” (di seguito, la “Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto”), dove saranno specificati fra l’altro, il Prezzo dell’Opzione, la data, il luogo e l’ora in cui dovrà essere perfezionata la compravendita della Partecipazione. 5.4. La Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto, inviata in conformità a quanto previsto al precedente Articolo 5.3., sarà irrevocabile. 5.5. Con l’invio della predetta Comunicazione di Esercizio di Opzione di Acquisto, la compravendita della Partecipazione si intenderà perfezionata. Art. 6. Opzione di Vendita 6.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1331, cod. civ., e subordinatamente al verificarsi della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale da parte del Socio ai sensi del precedente Articolo 3, Gelsia concede al Socio l’Opzione di Vendita avente ad oggetto la Partecipazione, ai termini e alle condizioni di seguito descritti. 8 6.2. L’Opzione di Vendita potrà essere esercitata dal Socio entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione, anche anticipata e per qualsiasi causa, dell’Accordo e potrà essere esercitata esclusivamente in un’unica soluzione e in ogni caso per l’intera Partecipazione, senza che siano ammessi esercizi frazionati o parziali. 6.3. L’Opzione di Vendita sarà esercitata mediante invio, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a Gelsia di una comunicazione di esercizio in forma di scrittura privata autenticata e in sostanza equivalente al modello allegato sub “6.3.” (di seguito, la “Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Vendita”), dove saranno specificati fra l’altro, il Prezzo dell’Opzione, la data, il luogo e l’ora in cui dovrà essere perfezionata la compravendita della Partecipazione. 6.4. La Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Vendita, inviata in conformità a quanto previsto al precedente Articolo 6.3., sarà irrevocabile. 6.5. Con l’invio della predetta Comunicazione di Esercizio di Opzione di Vendita, la compravendita della Partecipazione si intenderà perfezionata. Art. 7. Prezzo dell’Opzione 7.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 7.2., il Prezzo dell’Opzione è pari all’ammontare risultante dal calcolo effettuato utilizzando la seguente formula: PERCENTUALE OPZIONE X (PATRIMONIO NETTO OPZIONE – INVESTIMENTI) 7.2. Nel caso di esercizio di una delle Opzioni per il verificarsi, alternativamente (i) del superamento della Percentuale secondo quanto previsto al precedente Articolo 4.2., ovvero (ii) della cessazione anticipata dell’Accordo per effetto dell’operare di una delle cause di risoluzione o della diffida ad adempiere ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso, il Prezzo dell’Opzione sarà diminuito di un terzo. 7.3. La Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto o dell’Opzione di Vendita dovrà contenere l’indicazione del Prezzo dell’Opzione calcolato mediante applicazione dei criteri indicati ai precedenti articoli 7.1. e 7.2 (a seconda del caso). La Parte ricevente tale comunicazione avrà facoltà di contestare il Prezzo dell’Opzione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa Comunicazione di Esercizio. In mancanza di 9 contestazioni nel termine sopra indicato, il Prezzo dell’Opzione indicato nella Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto o dell’Opzione di Vendita sarà definitivo e vincolante per le Parti. In caso di contestazioni formulate nel termine indicato, la determinazione del Prezzo dell’Opzione sarà devoluta a un esperto (l’”Esperto”), nominato dal Presidente del Tribunale di Monza su istanza della Parte più diligente, il quale entro 30 (trenta) giorni dall’accettazione dell’incarico dovrà determinare il Prezzo dell’Opzione mediante applicazione dei criteri previsti dal presente Articolo 7 e comunicarlo alle Parti. Le determinazioni dell’Esperto saranno definitive e vincolanti per le Parti. Art. 8. Closing dell’Opzione 8.1. Il Closing dell’Opzione avrà luogo alle ore 12.00 del 30° (trentesimo) giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte dei destinatari – a seconda dei casi – delle richiamate Comunicazioni di Esercizio ovvero, se successiva, alla data di ricevimento della determinazione dell’Esperto di cui al precedente Articolo 7.3., presso la sede di Gelsia (o all’altra ora e/o luogo che le Parti concordino), alla presenza di un notaio indicato da quest’ultima. 8.2. Anche ai fini della determinazione della data del Closing dell’Opzione, in caso di contestuale esercizio delle Opzioni, si intenderà preventivamente esercitata l’Opzione di Acquisto. 8.3. Al Closing dell’Opzione: - il Socio sottoscriverà e scambierà ogni documento e compirà e farà compiere ogni altro atto necessario e opportuno al fine di trasferire la piena ed esclusiva proprietà della Partecipazione e di consentire il deposito dell’atto di trasferimento di tale Partecipazione presso il competente Registro delle Imprese; - Gelsia (a) predisporrà e scambierà ogni documento e compirà e farà compiere ogni altro atto necessario e opportuno affinché sia a essa o ad altri (opzione di acquisto) trasferita la piena ed esclusiva proprietà della Partecipazione e sia consentito il deposito dell’atto di trasferimento di tale Partecipazione presso il competente Registro delle Imprese; (b) pagherà, o farà pagare, il Prezzo dell’Opzione mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato al Socio e che da quest’ultimo sarà tempestivamente comunicato; (c) predisporrà o farà predisporre la documentazione e provvederà o farà provvedere al pagamento di tutte le tasse gravanti sulla compravendita fatta eccezione esclusivamente per le eventuali imposte sulla plusvalenza o analoghe (d) pagherà o farà pagare l’onorario e le spese del notaio. 10 8.4. Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 8.7., le Parti si danno atto reciprocamente che gli adempimenti costituenti il Closing dell’Opzione devono considerarsi come atto unico e inscindibile, cosicché – salvo diverso accordo delle Parti – in caso di mancanza o imperfezione anche di uno solo di essi, il Closing dell’Opzione non potrà dirsi effettuato e ciascuna Parte sarà libera di agire a tutela dei propri diritti. 8.5. In deroga a ogni diversa disposizione di legge applicabile e, in particolare, all’art. 1460, cod. civ., le Parti dovranno osservare il disposto degli Articoli 5, 6, 7 e 8 e dovranno adempiere alle obbligazioni riferite negli stessi indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi attuale o preteso diritto, azione e/o difesa delle stesse, diritto, azione e/o difesa questi ultimi che, se sussistenti, dovranno essere separatamente esercitati, intentati e/o eccepiti. 8.6. Le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che sono soggette alle Opzioni, e saranno pertanto oggetto di trasferimento anche tutti i diritti inerenti e connessi alla Partecipazione. 8.7. Le Parti concordano altresì che, qualora il Socio non si presenti al Closing dell’Opzione e/o non adempia alle obbligazioni poste a proprio carico dal presente Articolo 8, il notaio prescelto per il Closing dell’Opzione provvederà a compiere tutte le formalità previste dall’art. 2470, cod. civ., a seguito del deposito, presso il medesimo notaio, della somma corrispondente al Prezzo dell’Opzione da parte di Gelsia. Art. 9. Durata ed efficacia del Contratto 9.1. Il presente Contratto avrà durata a decorrere dalla sua sottoscrizione e sino a che non siano state adempiuti tutti gli obblighi da esso previsti e applicabili. CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI Art. 10. Riservatezza 10.1. Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati l’esistenza e il contenuto del presente Contratto e tutte le altre informazioni comunque e in qualunque maniera ricevute in relazione al presente Contratto (le “Informazioni Confidenziali”) e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate. 11 10.2. Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che le Parti non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni di questo Articolo 10 per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento promulgato da autorità governative, di controllo o di borsa aventi giurisdizione sulle Parti in relazione alla esecuzione del presente Contratto e alle operazioni in esso previste. Art. 11. Accordi precedenti e/o successivi 11.1. Il presente Contratto supera e abroga ogni precedente accordo o patto stipulato tra le Parti sul medesimo oggetto. 11.2. Ogni emendamento o modificazione ai termini qui contenuti sarà efficace solo se sottoscritto tra entrambe le Parti. 11.3. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente di non essere vincolate, tra loro e/o nei confronti di terzi, da altri accordi o patti che possano interferire con il presente Contratto o che comunque siano in contrasto con lo stesso. 11.4. Le Parti s’impegnano a non stipulare tra loro e/o nei confronti di terzi, da altri accordi o patti che possano interferire con il presente Contratto o che, in ogni caso, siano in contrasto con lo stesso. 11.5. L'eventuale tolleranza, di una delle Parti, di comportamenti dall’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti. 11.6. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente Contratto, anche sopravvenuta, non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle Parti. Art. 12. Comunicazioni 12.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Contratto 12 dovranno essere inviate per raccomandata con avviso di ricevimento o fax o posta elettronica ai seguenti indirizzi: - Se a Gelsia: Gelsia S.r.l. [●] [●] Alla c.a. [●] fax : [●] mail: [●] - Se al Socio: [●] [●] [●] Alla c.a. [●] fax : [●] mail: [●] fermo restando che, ognuna delle Parti, a mezzo di comunicazione scritta inviata all’altra Parte, ai sensi del presente Articolo, potrà indicare un diverso indirizzo per l’invio di future comunicazioni. Art. 13. Foro competente 13.1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed efficacia del presente Accordo, verrà deferita in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Monza, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo. 13 Art. 14. Legge applicabile 14.1. Il presente Accordo è disciplinato a tutti gli effetti dalla legge italiana. [•], [•] 2015 Elenco Allegati: “2.1.”: Bozza di Accordo. “5.3.”: Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto. “6.3.”: Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Vendita. “Sub A”: Schema del modificando Statuto di Gelsia Ambiente S.r.l. GELSIA S.R.L. [•] [•] ____________________________ [•] [•] [•] ____________________________ Sottoscrive il presente Contratto anche Gelsia Ambiente S.r.l. che si assume le obbligazioni di cui all’Articolo 3. GELSIA AMBIENTE S.R.L. [•] [•] ____________________________ 14 ALLEGATO 2.1 SCHEMA CONTRATTO TRA GELSIA AMBIENTE S.R.L. E [•] RELATIVO AGLI SPECIFICI COMPITI OPERATIVI AL MEDESIMO AFFIDATI (LOTTO A) (di seguito, “il Contratto”) Tra le seguenti parti: Gelsia Ambiente S.r.l. e [•] Premesso che a) Gelsia Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico che risulta attiva nell’ambito della Provincia di Monza e Brianza e della Provincia di Como, svolgendo per conto dei Comuni attività di gestione della raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento strade, gestione delle piattaforme ecologiche, gestione degli smaltimenti, trattamento e recupero dei rifiuti e attività di accertamento e riscossione del tributo/tariffa igiene ambientale; b) il Comune di [•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•], il Comune di [•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•], il Comune di [•], con deliberazione di Consiglio Comunale n. [•] del [•], etc., hanno deciso di affidare il servizio di igiene ambientale nei rispettivi territori comunali, o parte dello stesso, in favore della predetta Gelsia Ambiente S.r.l., resa società mista ad esito di apposita procedura ad evidenza pubblica esperita al fine di individuare, per quanto concerne il lotto A), un socio privato nella misura del 7% (sette per cento) al quale attribuire specifici compiti operativi identificati nel trattamento della frazione secca residua avente codice CER 20.03.01 proveniente dalla raccolta dei territori dei Comuni aderenti o del residuo della lavorazione del suddetto materiale derivante da selezione del codice CER 20.03.01 e con un PCI maggiore di 13.000 kj/kg.; c) che la gara predetta è stata indetta con bando pubblicato su [•] ed è pervenuta alla sua finale aggiudicazione in data [•], in favore del soggetto proponente l’offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè a dire di [•] (di seguito, “[•]” o “socio privato”); d) che l’offerta tecnica ed economica dal medesimo presentata viene allegata al presente Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale; e) che in data [•] [•] e Gelsia S.r.l. hanno sottoscritto un accordo di investimento e di opzione (di seguito, l’”Accordo”) relativo alla partecipazione detenuta dal socio privato a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale previsto dalla procedura di gara di 1 cui alle precedenti premesse. In particolare, l’Accordo prevede l’impegno, da parte del socio privato, (i) a far sì che, per tutta la durata del presente Contratto e dell’Accordo, la partecipazione sottoscritta non superi il 7% (sette per cento) del capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l., astenendosi dal compiere atti che possano comportare un incremento della suddetta percentuale nonché (ii) a non trasferire la suddetta partecipazione per tutta la durata del presente Contratto e dell’Accordo; tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 – Premesse e allegati Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Art. 2 – Oggetto Le Parti, con il presente Contratto, intendono definire le modalità, i termini e le condizioni di realizzazione del rapporto di partenariato pubblico-privato costituito ad esito della gara a doppio oggetto di cui in premessa, dando esecuzione agli impegni già assunti dal socio privato all’atto della presentazione dell’offerta rimasta aggiudicataria della gara predetta (lotto A). Art. 3 – Partecipazione del socio privato in Gelsia Ambiente S.r.l. [•] dichiara di aver già sottoscritto, all’atto della stipulazione del presente Contratto, una quota pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l. per il corrispettivo, offerto in sede di gara e versato nei termini e alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare, di Euro [•]. Gelsia Ambiente S.r.l. gestisce il servizio di igiene ambientale per conto dei Comuni [•], sulla base di contratto di servizio e relativo capitolato speciale prestazionale approvati, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. [•] del [•] (quanto al Comune di [•]), con deliberazione del Consiglio Comunale n. [•] del [•] (quanto al Comune di [•]), etc., che sono allegati al presente Contratto e che [•] dichiara di conoscere in ogni loro parte, conformemente alla dichiarazione resa in sede di gara. Articolo 4 – Obblighi del socio privato rispetto a Gelsia Ambiente S.r.l. Con l’acquisto della partecipazione in Gelsia Ambiente S.r.l. il socio privato, oltre a obbligarsi all’osservanza di quanto prescritto nel presente Contratto, si impegna altresì a condividere con il socio controllante le strategie di crescita della stessa Gelsia Ambiente S.r.l., sia sotto il profilo dei risultati d’esercizio, mediante efficientamento delle gestioni, sia sotto il profilo della maggiore qualità dei servizi erogati, sia sotto il profilo dell’espansione del servizio di gestione dei rifiuti a territori di altri Comuni e a mercati 2 connessi, il tutto nel rispetto degli obbiettivi prefissati nel Piano Industriale per gli anni [•] incluso nella documentazione a base di gara. [•] dichiara di essere a conoscenza e di accettare che, al termine, anche anticipato, dell’affidamento del servizio di igiene ambientale nei confronti di Gelsia Ambiente S.r.l., le amministrazioni interessate e Gelsia Ambiente S.r.l. potranno valutare di continuare ad avvalersi del modello organizzativo della “società mista” e, qualora questa coincida ancora con Gelsia Ambiente S.r.l., potranno decidere di esperire una nuova gara a doppio oggetto e, alternativamente: a) fare in modo che sia esercitata l’opzione di acquisto prevista dallo schema di contratto di investimento e di opzione tra Gelsia S.r.l. e il/i socio/i privato/i, qualora lo stesso non risulti più aggiudicatario; b) fare in modo che Gelsia Ambiente S.r.l. eserciti la causa di esclusione prevista dal nuovo Statuto. Articolo 5 – Obblighi del socio privato relativi all’attuazione del progetto tecnico di gestione. Il socio privato conferma di accettare e approvare integralmente in ogni loro parte nonché di obbligarsi ad attuare, per quanto concerne i servizi, le attività e le prestazioni ivi attribuite alla sua diretta responsabilità, i contenuti dei contratti di servizio e capitolati speciali prestazionali a base di gara e dei documenti integranti l’offerta tecnica, dallo stesso socio privato formulati, che sono allegati al presente Contratto e integralmente conosciuti e accettati dalle parti. Il socio privato si obbliga, in particolare, ad adempiere, con la massima diligenza e con la responsabilità propria di un’impresa altamente qualificata del settore, tutti i servizi, i compiti, le attività e le prestazioni connesse allo svolgimento del servizio di trattamento dei rifiuti, che sono stati al medesimo socio privato attribuiti e riservati, così come descritti ed esattamente individuati, anche per quanto concerne le modalità del loro svolgimento e gli obiettivi di risultato, oltre che nei contratti di servizio e capitolati speciali prestazionali definiti da Gelsia Ambiente S.r.l con i Comuni e che costituiscono documentazione di gara, nel presente Contratto, nei documenti integranti l’offerta tecnica di gara e, segnatamente, nelle relazioni di cui essi si compongono. Il socio è consapevole che, per quanto concerne i costi delle attività di trattamento, essi saranno adeguati con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di gestione del servizio (1/9/2016 o successiva data correlata all’effettivo inizio della gestione). Per effettuare l’aggiornamento del prezzo d’offerta, alla data del 31 maggio di ogni anno (ovvero tre mesi prima della data di decorrenza annuale del contratto) si calcolerà la media ponderata dei prezzi di trattamento/smaltimento rilevati da gare ad evidenza pubblica aggiudicate nel territorio lombardo nei 12 (dodici) mesi precedenti, per il solo codice CER 20.03.01. Le modalità di raccolta dei dati necessari ai fini dell’aggiornamento di cui sopra saranno rilevate tramite il sito internet www.infoplus.org con la seguente procedura: 3 Accedere ad Area riservata Cliccare “esiti di gara” Scegliere esiti ultimo anno Modalità regione/i + categoria/e Confermare selezione Cliccare seleziona categoria > categoria servizi > scegliere SEA01 “Rifiuti solidi urbani (R.S.U.) - raccolta differenziata – ingombranti” > cliccare conferma Selezionare regione: Lombardia Selezionare “ricerca tra gli Esiti inseriti dal giorno sotto impostato ad oggi:” Scegliere la data con decorrenza il 1° gennaio dell’anno antecedente Confermare cliccando il tasto indice Dalla schermata risultante verranno scelte le gare aventi ad oggetto il trattamento oppure lo smaltimento del codice CER 20.03.01. Con i prezzi di aggiudicazione come sopra rilevati, espressi in euro/tonnellata, sarà calcolata la media ponderata. Di anno in anno, la società provvederà a effettuare l’adeguamento del prezzo (in aumento o in diminuzione), mediante la seguente formula: Prp x – Prp (x – 1) Pr anno (x+1) = Pr anno x * (1 + ) Prp (x -1) Dove: Pr anno (x + 1) = Prezzo da applicarsi nell’anno (x + 1) Pr anno x = Prezzo aggiudicazione (ovvero prezzo anno x) Prp x = Prezzo medio ponderato paniere calcolato nell’anno x Prp (x – 1) = Prezzo medio ponderato paniere calcolato nell’anno (x – 1) Il prezzo medio ponderato verrà calcolato mediante la sommatoria dei prezzi di aggiudicazione di ogni singola gara moltiplicati per il relativo quantitativo aggiudicato, divisa per la sommatoria dei quantitativi. Il paniere verrà ritenuto significativo solo nella misura in cui riguarderà un quantitativo di rifiuti messo a gara pari ad almeno 12.000 tonnellate. In caso contrario il prezzo verrà adeguato per quell’anno in funzione dell’Indice Istat FOI. Il socio privato, in particolare, si obbliga: a) a svolgere la propria attività con diligenza e nel rispetto delle norme e di ogni precauzione necessaria per il rispetto dell’ambiente, rispettando quanto previsto nella 4 propria autorizzazione ambientale che dovrà essere in corso di validità all’inizio del servizio e mantenuta tale per tutto il periodo del presente Contratto. Il socio privato dovrà garantire la disponibilità dell’impianto a ricevere i rifiuti oggetto del lotto garantendo l’apertura dell’impianto per tutti i giorni previsti nell’offerta di gara. Anche in caso di chiusura dell’impianto per cause tecniche o comunque non dipendenti dal socio, quali ad esempio a titolo indicativo e non esaustivo, rinnovo dell’autorizzazione, manutenzione degli impianti o per qualsivoglia motivo, il socio privato dovrà garantire a Gelsia Ambiente S.r.l. la possibilità di conferimento del rifiuto presso altro impianto alternativo regolarmente autorizzato affinché Gelsia Ambiente S.r.l. possa conferire senza interrompere il servizio. A tal fine dovrà documentare a Gelsia Ambiente S.r.l. i contratti di mutuo soccorso in essere, aggiornandoli nel corso del tempo con impianti che trattano lo stesso tipo di rifiuto e che sono in grado di sopperire alle esigenze di Gelsia Ambiente S.r.l. in luogo dell’impianto del socio privato. Qualora questi impianti alternativi di soccorso individuati dal socio privato siano più lontani dell’impianto offerto in sede di gara, verrà applicata una penale sul prezzo a carico del socio privato pari €/ton/km 1,50 (€ 1,50 per ogni chilometro aggiuntivo e per ogni tonnellata trasportata) per ogni conferimento effettuato. Detto prezzo sarà rivalutato annualmente in funzione dell’andamento dei costi rilevati dall’ISTAT. Il socio privato dovrà rendere edotta Gelsia Ambiente S.r.l. di ogni modifica autorizzativa al proprio impianto, che limiti o precluda l’operatività del socio privato a espletare il servizio in questione, o che modifichi le attività di trattamento rispetto a quelle indicate in sede di gara; in tal caso, Gelsia Ambiente S.r.l. potrà rivalersi sul socio privato delle maggiori spese sostenute oltre che del danno subito, compreso il danno d’immagine. Nelle attività previste il socio privato dovrà evitare il conferimento in discarica, tranne che per la parte residua derivante dalla lavorazione che, oltre che essere inevitabile a causa del processo di trattamento, deve corrispondere a una quota minimale del conferito. Il socio privato dovrà inoltre, con cadenza trimestrale, presentare un bilancio di massa indicante il destino finale dei rifiuti oggetto del trattamento e dei residui degli stessi, precisando anche gli impianti di destino finale ed eventualmente intermedi e le quantità conferite; tale documentazione dovrà essere corredata da copia fotostatica dei relativi formulari o bolle di trasporto; oltre a questo, per il materiale conferito in discarica, dovrà fornire l’attestazione di ente terzo e qualificato che certifichi che il materiale conferito ha un P.C.I. minore di 13.000 kj/kg. I veicoli che conferiscono per conto di Gelsia Ambiente S.r.l. dovranno essere pesati in entrata e in uscita dall’impianto e sul formulario dovrà essere indicato il peso netto del rifiuto, che non potrà differire dal peso rilevato da Gelsia Ambiente S.r.l. per differenze maggiori di 80 kg.. Nel caso di difformità tra i pesi rilevati da Gelsia Ambiente S.r.l. e dall’impianto, saranno tenuti in considerazione, ai fini della fatturazione e delle rendicontazioni, i pesi riscontrati da Gelsia Ambiente S.r.l.; 5 b) a corrispondere le penali previste nel presente Contratto qualora non adempia correttamente alle obbligazioni assunte con i documenti integranti l’offerta tecnica di gara e con il presente Contratto; c) a versare a favore di Gelsia Ambiente S.r.l., a titolo di rimborso delle spese relative alla procedura di gara, la somma in denaro di euro [•], oltre i.v.a.; d) a prestare cauzione definitiva secondo i termini e le modalità descritte nel Disciplinare di gara; e) ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni che il socio privato si è assunto con i documenti integranti l’offerta tecnica di gara, aventi natura di impegno unilaterale vincolante per il socio privato e approvati con l’aggiudicazione della gara stessa; f) a rispettare e applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l’obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal d.lg. 9/4/2008, n. 81; g) a provvedere al pagamento di eventuali sanzioni, indennizzi e risarcimenti che venissero comminati o applicati a Gelsia Ambiente S.r.l. per eventuali inadempimenti, infrazioni e eventi dannosi connessi o derivanti dallo svolgimento dei compiti operativi specificamente attribuiti al socio privato. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, e comunque derivanti dalla partecipazione alla gara e dalla presentazione dell’offerta, Gelsia Ambiente S.r.l. avrà la facoltà di escutere la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore; in caso di escussione sussiste l’obbligo per il socio privato di ripristinare, entro 15 (quindici) giorni dall’escussione medesima, la cauzione definitiva nell’importo originario. Il socio privato si rende altresì disponibile a collaborare, per quanto di competenza, alle iniziative di comunicazione nell’ambito dei progetti di educazione ambientale che la società dovesse intraprendere. Articolo 6 – Durata – Condizioni risolutive Il presente Contratto avrà durata di 10 (dieci) anni dalla data di sottoscrizione. Alla data della relativa scadenza, il socio privato si impegna sin d’ora a effettuare le attività previste dal presente Contratto, alle medesime condizioni, sino all’aggiudicazione definitiva delle attività oggetto del presente Contratto a favore di nuovo operatore. Le Parti prendono espressamente atto e accettano che l’efficacia del presente Contratto è risolutivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1353 e ss., cod. civ., all’avverarsi di anche solo una delle seguenti circostanze: (i) il verificarsi di un qualsiasi incremento della percentuale di partecipazione detenuta dal socio privato in Gelsia Ambiente S.r.l. tale da superare il limite massimo stabilito del 7% (sette per cento); 6 (ii) la violazione del divieto di trasferimento della partecipazione detenuta dal socio privato in Gelsia Ambiente S.r.l. previsto e disciplinato dall’Accordo di cui alla premessa e); (iii) l’esercizio dell’opzione di acquisto disciplinata dall’Accordo di cui alla premessa e). Articolo 7 – Penali Le penali che potranno essere irrogate vanno da un minimo dello 0,25 (zero virgola venticinque) per mille a un massimo del 2 (due) per mille del valore annuo posto a base di gara e quindi da un minimo di € 506,80 (euro cinquecentosei/80) a un massimo di € 4.054,40 (euro quattromilacinquantaquattro/40), per ogni singola infrazione accertata, oltre ai maggiori danni subiti da Gelsia Ambiente S.r.l. per eventuali danni patiti, compreso il danno d’immagine. Le penali verranno irrogate secondo il seguente schema: Da 1 a 3 inadempienze/anno documentate agli obblighi contrattuali verrà applicato il minimo della penale; Da 4 a 6 inadempienze/anno documentate agli obblighi contrattuali verrà applicato il valore intermedio della penale; Oltre 6 inadempienze/anno documentate agli obblighi contrattuali verrà applicato il valore massimo della penale. Le inadempienze verranno accertate da Gelsia Ambiente S.r.l. mediante il proprio personale con le seguenti modalità: Gelsia Ambiente S.r.l. procederà alla contestazione dell’inadempienza, mediante PEC o fax, con possibilità, per il socio privato, di presentare eventuali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento. Eventuali memorie giustificative o difensive del socio privato saranno vagliate da Gelsia Ambiente S.r.l. che procederà, a suo giudizio, all’eventuale applicazione delle penali. L’ammontare delle penali e dell’importo delle spese per i lavori e le forniture eventualmente eseguite d’ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le penali saranno raddoppiate. Nell’eventualità in cui la rata non offra margine sufficiente, Gelsia Ambiente S.r.l. potrà rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni. Le penali verranno applicate per tutte le inadempienze contrattuali di cui il socio privato sia responsabile o che siano a lui imputabili. A titolo di esempio, indicativo e non esaustivo, costituirà mancanza che potrà determinare l’irrogazione di penali: - mancata trasmissione del bilancio di massa e/o relativa documentazione; - maggiori tempi di attesa all’impianto rispetto a quanto riportato nel disciplinare di gara, offerta tecnica, sub-criterio 1; 7 - differenze di peso riscontrate; - mancato rispetto degli orari di apertura; - sospensione o revoca dell’autorizzazione; - modifica dell’impianto di destino rispetto all’impianto indicato in sede di gara senza preavviso congruo. In caso di recidiva gli importi saranno automaticamente raddoppiati. Nel caso di mancanze legate alla sicurezza, l’importo della penale sarà sempre pari al massimo previsto. Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa e diffida ad adempiere 1. Il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456, cod. civ., in caso di: a) inadempimento, da parte del socio privato, del divieto di cessione del presente Contratto e di subaffidamento; b) mancata reintegrazione, da parte del socio privato, della garanzia cauzionale dallo stesso prestata in favore della società; c) proposizione, da parte del socio privato, di domanda di concordato preventivo, ovvero sottoposizione del socio privato a fallimento o altra procedura concorsuale, o messa in stato di liquidazione del socio privato. 2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti, da parte del socio privato, a seguito dell’inoltro di formale diffida scritta da parte della società e una volta decorsi inutilmente i termini dalla stessa assegnati per adempiere regolarmente, il presente Contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454, cod. civ.. 3. Le Parti prendono atto che Gelsia Ambiente ha adottato un proprio codice etico (di seguito “Codice Etico”) ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello 231”) in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231 del 2001. Tale adozione ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto e di evitare l’applicazione delle relative sanzioni. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il socio privato si impegna a rispettare i principi e le norme di comportamento contenute nel Codice Etico adottato da Gelsia Ambiente e allegato ai documenti della presente procedura. Qualsiasi inadempimento e/o violazione delle norme contenute nel Codice Etico e/o nel Modello 231 comporterà l'immediata risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., fermo restando ogni ulteriore azione a tutela dei diritti della società. 4. La volontà della società di avvalersi della clausola risolutiva espressa o della diffida ad adempiere oggetto del presente articolo deve essere comunicata al socio privato con lettera raccomandata secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 11. 8 Articolo 9 – Pagamenti Entro i primi 10 (dieci) giorni di ogni mese, il socio privato invierà un report dei quantitativi conferiti da Gelsia Ambiente S.r.l. al proprio impianto nel mese precedente. Gelsia Ambiente S.r.l. verificherà, entro i 7 (sette) giorni successivi, i dati forniti, comunicando eventuali rettifiche o concedendo benestare per l’emissione della fattura. Nel caso di divergenza rispetto alle quantità conferite, il socio privato potrà comunque emettere fattura in acconto per le quantità già condivise da Gelsia Ambiente S.r.l.. In tale evenienza le parti si incontreranno nel termine di 3 (tre) giorni per verificare le divergenze riscontrate e concordarne la risoluzione. Il pagamento della fattura, emessa nel rispetto di quanto sopra descritto, avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni dalla data fattura fine mese. Il socio privato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010. Il pagamento delle fatture è subordinato alla positiva verifica della regolarità contributiva (DURC) effettuata da Gelsia Ambiente S.r.l.. Articolo 10 – Disposizioni generali 1) Le parti si impegnano a prestare la massima reciproca collaborazione per dare compiuta e integrale esecuzione a quanto previsto nel presente Contratto e a tutti gli adempimenti comunque connessi e conseguenti. Le parti, pertanto, sottoscriveranno e scambieranno ogni documento, ovvero porranno in essere ogni altro atto o adempimento che risulti opportuno e necessario ai fini della corretta esecuzione del presente Contratto. 2) Ogni emendamento o modificazione ai termini qui contenuti sarà efficace solo se sottoscritto tra entrambe le Parti. 3) Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente di non essere vincolate, tra loro e/o nei confronti di terzi, da altri accordi o patti che possano interferire con il presente Contratto o che comunque siano in contrasto con lo stesso. 4) Le Parti s’impegnano a non stipulare tra loro e/o nei confronti di terzi, da altri accordi o patti che possano interferire con il presente Contratto o che, in ogni caso, siano in contrasto con lo stesso. 5) L’eventuale tolleranza, di una delle Parti, di comportamenti dall’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti. 6) L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente Contratto, anche sopravvenuta, non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. E’ comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in 9 buona fede e a sostituire l’eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle Parti. Articolo 11 – Disposizioni finali Salvo quanto diversamente stabilito, le comunicazioni e le notificazioni necessarie o permesse dal presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, fatta eccezione per ogni diversa previsione dello stesso, dovranno essere inviate, con lettera consegnata a mano, lettera raccomandata a.r., e-mail certificata o via fax, ai seguenti indirizzi: se a Gelsia Ambiente S.r.l. a: [•] [•] e-mail: [•] se al socio privato [•] a: [•] [•] e-mail: [•] ovvero presso i diversi indirizzi e/o numeri di fax, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto secondo le modalità e nelle forme previste nel presente articolo. Desio (MB), lì [•] Letto, firmato e sottoscritto Gelsia Ambiente S.r.l. Socio privato [•] 10 ALLEGATO 5.3. [Da sottoscrivere in forma di scrittura privata autenticata] [•], [•] Spettabile [Socio] [•] [•] [•] A mezzo raccomandata A.R. COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI ACQUISTO Facciamo riferimento al contratto stipulato in data [●] 2015 avente ad oggetto, tra l’altro, la concessione da parte della Vostra Società in nostro favore di un’opzione di acquisto della partecipazione dalla Vostra Società detenuta nella società Gelsia Ambiente S.r.l. (di seguito, il “Contratto”), per comunicare quanto segue. 1. I termini utilizzati nella presente comunicazione hanno il significato indicato nel Contratto. 2. Con la presente esercitiamo l’Opzione di Acquisto avente ad oggetto l’intera partecipazione dalla Vostra Società detenuta nel capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l., pari al 7% (sette per cento) del medesimo capitale, per il corrispettivo di Euro [•] ([•]/[•]). 3. Il Closing dell’Opzione avverrà in data [•], alle ore 12.00, presso la sede di Gelsia S.r.l., in [•],[•], salvo il caso di cui all’Articolo 7.3. del Contratto. 4. La presente vale pertanto quale Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto ai sensi dell’Articolo 5 del Contratto. Cordiali saluti GELSIA S.R.L. [O SOGGETTO TERZO NOMINATO DA GELSIA S.R.L.] [•] ALLEGATO 6.3. [Da sottoscrivere in forma di scrittura privata autenticata] [•], [•] Spettabile GELSIA S.R.L. [•] [•] A mezzo raccomandata A.R. COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI VENDITA Facciamo riferimento al contratto stipulato in data [●] 2015 avente ad oggetto, tra l’altro, la concessione da parte della Vostra Società in nostro favore di un’opzione di vendita della partecipazione dalla Scrivente Società detenuta nella società Gelsia Ambiente S.r.l. (di seguito, il “Contratto”), per comunicare quanto segue. 1. I termini utilizzati nella presente comunicazione hanno il significato indicato nel Contratto. 2. Con la presente esercitiamo l’Opzione di Vendita avente ad oggetto l’intera partecipazione dalla Scrivente Società detenuta nel capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l., pari al 7% (sette per cento) del medesimo capitale, per il corrispettivo di Euro [•] ([•]/[•]). 3. Il Closing dell’Opzione avverrà in data [•], alle ore 12.00, presso la sede di Gelsia S.r.l., in [•],[•], salvo il caso di cui all’Articolo 7.3. del Contratto. 4. La presente vale pertanto quale Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Vendita ai sensi dell’Articolo 6 del Contratto. Cordiali saluti [•] ALLEGATO SUB A STATUTO TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO Art. l Denominazione E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: Gelsia Ambiente S.r.l. Art. 2 Sede l. La Società ha sede in Comune di Desio (MB), e potrà istituire uffici, filiali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero e parimenti sopprimerle. 2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dei Soci. Art. 3 Domicilio dei Soci Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal libro dei Soci. Art. 4 Durata La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Art. 5 Oggetto sociale l. La Società ha per oggetto la gestione degli impianti e dei servizi di igiene ambientale, sia nella forma complessiva sia in quella di coordinamento delle esternalizzazioni. 2. La Società può: a) Progettare, realizzare e gestire la manutenzione del verde; b) Gestire servizi di monitoraggio ambientale; c) Gestire ogni attività affine, connessa o comple- mentare a quelle sopra indicate, assunte come iniziativa autonoma o affidate alla stessa da soggetti terzi pubblici e/o privati; d) Svolgere l'esercizio di attività di autotrasporto di cose conto terzi; e) Prendere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o cedere in affitto suoi rami; assumere non ai fini di collocamento ma di stabile investimento ed in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale della propria attività, partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, purché in via non prevalente e senza svolgimento di attività di collocamento nei confronti del pubblico. 3. Le suddette attività possono essere gestite dalla Società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta sia attraverso il ricorso a società esterne. 4. Infine, sempre allo scopo di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà costituire garanzie ipotecarie e prestare fidejussioni nell'interesse di terzi a favore di Istituti di credito o di enti pubblici o privati, potrà compiere ogni operazione, finanziaria passiva, stipulare in qualità di utilizzatore contratti di locazione finanziaria, anche relativi ad immobili e di lease back, senza o con l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi, il tutto purché non in via prevalente e con esclusione di ogni attività svolta nei confronti del pubblico. Art. 6 Direzione e coordinamento l. La Società è soggetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 septies del codice Civile, all'attività di direzione e coordinamento svolta dalla società capogruppo Gelsia S.r.l., attraverso il proprio organo amministrativo. Rientrano in particolare nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento le seguenti materie: l. Indirizzi generali di gestione, i piani operativi e le relative variazioni; 2. Indirizzi generali per il budget annuale e pluriennale ed i relativi piani degli investimenti e disinvestimenti, le loro variazioni e le modalità di finanziamento; 3. Indirizzi generali per la redazione dei progetti di bilancio d'esercizio annuali ed i progetti stessi; 4. Indirizzi generali per l'assunzione di attività/servizi e la definizione delle relative condizioni, per la partecipazione a gare, per l'assunzione di attività/servizi e la definizione delle relative condizioni per la partecipazione; 5. Indirizzi generali per l'assunzione e/o modificazione dei contratti di servizi relativi alla gestione di attività/servizi; 6. Indirizzi generali per l'acquisizione di aziende o rami di azienda, la cessione di aziende o rami di azienda, la costituzione di diritti reali di godimento o il rilascio di garanzia su aziende e loro rami; 7. Indirizzi generali per l'adesione a Consorzi, Joint Venture, protocolli d'intesa, accordi societari pluriennali; 8. In generale gli indirizzi in tema di assunzione, alienazione, gestione di partecipazioni in altre im-prese, con particolare riguardo agli statuti e loro variazioni, aumenti di capitale, esercizio e trasferimento dei diritti d'opzione, esercizio dei diritti di prelazione, acquisto e vendita di partecipazioni e azioni, emissione di titoli di debito, acquisto e vendita di titoli di debito e obbligazioni, espressione del diritto dì gradimento, operazioni di fusione, scissione, di scorporo, costituzione e partecipazione a società di qualsiasi tipo; 9. Indirizzi generali in tema di finanziamenti di qualsiasi tipo, assunzione di prestiti, mutui, concessione di prestiti e rilascio di garanzie; 10. Indirizzi generali in ipotesi di istituzione di filiali, agenzie, succursali e uffici di rappresentanza; 11. Indirizzi generali in tema di personale, acquisti, appalti ed assicurazioni. 2. Nelle materie sopra elencate gli organi della Società sono tenuti, nella massima misura possibile, ad adeguarsi ed attenersi alle direttive impartite dall'organo amministrativo della capogruppo. TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - TITOLI DI DEBITO - TRASFERIMENTI Art. 7 Capitale sociale l. Il capitale sociale è di Euro [•] (________). 2. La Società, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 6, può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi. La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci ad altro titolo sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci, fatta sempre salva la postergazione del rimborso del finanziamento ex art. 2467 c.c. Art. 8 Aumenti di capitale sociale l. In sede di aumento del capitale, i Soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute emergenti dall'iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 bis del Codice Civile. 2. Salvo il caso dì cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati, con le maggioranze di cui all'art. 18 comma l del presente statuto, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile. 3. I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro o con conferimento in natura, o con prestazione d'opera o di servizi a favore della società, secondo le decisioni che saranno adottate dai soci al momento della delibera di aumento. Art. 9 Titoli di debito l. La Società potrà emettere titoli di debito nel rispetto della normativa vigente. 2. L'emissione di titoli di debito è deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 18). 3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina le condizioni dell'emissione e l'ammontare complessivo dei titoli da emettere. 4. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'art. 2483, 2° comma, del Codice Civile. 5. La delibera di emissione dei titoli di debito deve risultare da verbale redatto da notaio ed essere iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese. Art. 10 Partecipazione sociale – Causa di esclusione l. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. 2. La qualità di Socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto. 3. Qualora la Società abbia in essere, con uno o più Soci, contratti di servizio aventi ad oggetto la gestione delle attività di trattamento dei rifiuti costituiti dalla frazione residua dei rifiuti urbani ed identificati con il codice CER 20.03.01 o il trasporto presso gli impianti di destino delle frazioni differenziate e non provenienti da alcune piattaforme ecologiche e dai centri di raccolta dei comuni aderenti, costituisce causa di esclusione dalla Società per il Socio contraente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2473-bis del Codice Civile, la cessazione, anche anticipata e per qualsiasi causa, di anche solo uno dei suddetti contratti. L’esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dal successivo articolo 22. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura di cui all'art. 2473 del Codice Civile. Art. 11 Riduzione capitale sociale L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nel rispetto delle normative vigenti, anche mediante assegnazione ai soci di beni e/o di determinate attività sociali, il tutto in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2481 ter – 2482 – 2482 bis – 2482 ter – 2482 quater del Codice Civile Art. 12 Trasferimento di titoli - Diritto di prelazione l. Ai fini del presente articolo le partecipazioni e i diritti di opzione/sottoscrizione sono definiti “titoli”. 2. Il trasferimento di detti titoli a soggetti non Soci è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri Soci. 3. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, i propri titoli, dovrà previamente, con raccomandata A.R., informare l'organo amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di cessione, tra le quali in particolare, nelle cessioni a titolo oneroso, il prezzo e le modalità dì pagamento. 4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Raccomandata A.R. 5. I Soci che intendono esercìtare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare i titoli offerti. 6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute. 7. La prelazione dovrà essere esercitata su tutti i titoli offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più Soci, l'insieme di tutti i titoli offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. 8. Nel caso in cui il corrispettivo manchi, non sia in denaro o sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato da un soggetto estraneo alla Società nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. 9. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, i titoli saranno liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13), purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. 10. Ricorrendo il caso di cui al precedente comma 9, il Presidente del Consiglio di Amministrazione senza indugio, comunicherà al Socio che intende cedere i titoli, che non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei Soci e che quindi, ai sensi dell'art. 13) del presente Statuto, può inoltrare richiesta per l'espressione del gradimento da parte dell'organo amministrativo. Art. 13 Diritto di gradimento l. Salve e impregiudicate le disposizioni di cui al precedente articolo 12), il trasferimento a terzi non soci delle partecipazioni sociali e dei diritti di opzione ad esse inerenti e la costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, che dovrà essere chiesto dal Socio cedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. II gradimento potrà essere rifiutato: - a soggetti o società che siano soci o appartengano a gruppi le cui società si trovano in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società; - a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società; - a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici; - a soggetti il cui ingresso nella compagine sociale, per condizioni oggettive o per l'attività dagli stessi svolta, possa risultare pregiudizievole per la Società. 3. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato e comunicato, a mezzo di Raccomandata A.R., dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di gradimento. In caso di mancata comunicazione del gradimento con le modalità e nei termini sopra descritti, il gradimento si intenderà negato. 4. Qualora il gradimento venga negato, il Socio che intende alienare le proprie partecipazioni potrà recedere dalla Società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura di cui all'art. 2473 del Codice Civile. TITOLO III - ASSEMBLEA Art. 14 Assemblea 1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal- lo Statuto nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 2. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto di- sposto dal presente Statuto. 3. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. 4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. 5. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comun- que con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio po- trà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima. Art. 15 Convocazione 1. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima o, se spedìto successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata anche a mani, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. 2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. 3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. 4. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. 5. La richiesta di convocazione di Assemblea da parte di uno o più Soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale sociale, dovrà da questi essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società. Nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società deve provvedere a convocare il Consiglio di Amministrazione per indire l'Assemblea richiesta e procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. All'ordine del giorno dell'Assemblea non potranno essere iscritti argomenti diversi da quelli richiesti da trattare da parte dei Soci. Qualora il Presidente non vi provveda nel precitato termine perentorio di 15 (quindici) giorni, in sua vece vi provvede, senza indugio, il Presidente del Collegio Sindacale. Art. 16 Partecipazione 1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel "Libro dei Soci" e siano in regola con il pagamento della quota di partecipazione sottoscritta. 2. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. 3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, all'identità e la legittimazione degli intervenuti, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe nonché la proclamazione dei risultati delle votazioni. Art. 17 Presidenza e Segreteria l. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione o, in ultima ipotesi, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. 2. L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima, scelto anche tra persone estranee alla società. 3. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro delle decisioni dei Soci. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Art. 18 Costituzione e deliberazioni l. Nelle seguenti materie: a) riduzioni ed aumenti del capitale sociale (salvo quelli obbligatori per legge); b) fusioni e scissioni societarie; c) modifiche dell'atto costitutivo e statuto; d) scioglimento e liquidazione della Società; e) emissione di titoli di debito; f) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale; e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza del capitale sociale ed delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. 2. Negli altri casi l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) di capitale sociale e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato. TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE Art. 19 - Consiglio di Amministrazione l. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto anche da non soci in un numero di membri da 3 (tre) a 5 (cinque), compreso il Presidente. 2. Al Presidente del Consiglio dì Amministrazione spettano i poteri di cui all'art. 2381 del Codice Civile. 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica: - per un periodo di tempo determinato specificatamente dall'assemblea al tempo della nomina e comunque non oltre tre esercizi sociali (salvo sempre la revoca o dimissioni) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso gli amministratori sono rieleggibìli. 4. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, sì provvede alla loro sostituzione in conformità a quanto previsto dall'art. 2386, 1° comma, del Codice Civile. 5. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dì Amministrazione. 6. Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Art. 20 Divieto di concorrenza l. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. 2. Non costituisce causa di incompatibilità con la qualità di membro del Consiglio di Anuninistrazione della Società il rivestire tale qualità anche in società controllanti, controllate o partecipate. 3. Il Consigliere dovrà dichiarare, in sede di accettazione scritta della nomina, che non sussistano motivi di ineleggibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico. Art. 21 Poteri del Consiglio di Amministrazione l. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà e i poteri per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto. 2. Il Consiglio di Anuninistrazione può eleggere un Amministratore Delegato o nominare un Direttore Generale con attribuzione dei poteri/procure per l'ordinaria amministrazione della società. 3. L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, informato il Consiglio di Amministrazione, possono attribuire procure a Dirigenti e impiegati direttivi della Società nell'ambito delle specifiche loro competenze. 4. Salvo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può conferire procure aventi ad oggetto singoli atti o specifiche categorie di atti. 5. Non possono essere comunque delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, ultimo comma, del Codice Civile. 6. Al Consiglio dì Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. 7. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale. Art. 22 Validità delle deliberazioni Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Art. 23 Compensi degli amministratori e rimborso spese l. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, nei limiti previsti dalle vigenti leggi, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa. 2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'Assemblea nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi. Art. 24 Riunioni del Consiglio di Amministrazione l. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti o dal Collegio Sindacale; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta al trimestre. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere a ciò delegato. 2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi. 3. II Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale. 4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare e l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione del Consiglio, deve essere recapitato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza anche a mezzo fax o posta elettronica o telegramma. In caso di urgenza, l'avviso può essere recapitato 24 (ventiquattro) ore prima della convocazione. 5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: - a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Generale, se nominato. Art. 25 Verbale delle riunioni Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono trascritte sul “Libro delle decisioni degli Amministratori”, tenuto a norma di legge. Art. 26 Rappresentanza della Società l. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e come meglio infra indicato. In particolare al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza della società nelle seguenti materie: a) rapporti con tutte le Autorità istituzionali, economiche e sociali del territorio; b) rapporti con i Soci; c) rapporti con le Società controllate, controllanti, collegate e partecipate, con facoltà di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle stesse. 2. Per la partecipazione alle Assemblee delle predette società nelle quali vengano trattate le materie di cui all'art. 18) 1° comma, del presente Statuto il Presidente dovrà acquisire preventivo indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione. 3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta altresì la rappresentanza legale in giudizio della Società. 4. La rappresentanza della Società e la firma sociale competono altresì all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale per tutti i poteri/attribuzioni che gli sono conferiti a norma dell'art. 21). TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE Art. 27 Collegio Sindacale l. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili una sola volta. 2. Il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, nel rispetto di eventuali li- miti imposti dalla legge. I componenti del Collegio Sindacale dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. 3. Al Collegio Sindacale si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile. 4. Al Collegio Sindacale non compete il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2477 c.c. Art. 28 Revisione contabile l. Il controllo contabile e la revisione annuale sul bilancio della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati ai sensi dell'art. 2409 quater del Codice Civile e funzionanti a norma di legge. 2. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: - verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. 3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. 4. L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico sempre nel rispetto di eventuali limiti imposti dalle vigenti leggi, che non può eccedere i tre esercizi sociali. 5. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies del Codice Civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina dì un nuovo revisore. 6. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili. 7. La carica di revisore della Società non è incompatibile con la medesima carica ricoperta in altra società facente parte dello stesso Gruppo societario. TITOLO VI - BILANCIO E UTILI Art. 29 Esercizi sociali e bilancio l. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. 2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio della società da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Art. 30 Utili Gli utili d'esercizio saranno ripartiti nel modo seguente: - in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale; - il residuo è attribuito ai Soci in proporzione del capitale sociale posseduto e distribuito secondo le deliberazioni dell'Assemblea. TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SO- CIETA1 Art. 31 Scioglimento e liquidazione Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge. L'Assemblea delibera sulla nomina del liquidatore e sui poteri da conferirgli. Competerà comunque all'Assemblea dei Soci indicare le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione. Art. 32 Clausola arbitrale l. Qualunque controversia insorga tra i Soci e la Società, fra i Soci tra loro e fra questi e gli organi sociali od i liquidatori della Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con eccezione delle materie riservate inderogabilmente dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario o a quella esclusiva del Giudice amministrativo nonché a quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Monza il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. 2. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto. 3. La sede dell'arbitrato sarà in Comune di Seregno. 4. I soggetti di cui trattasi, prima di assumere l'incarico definitivo, dovranno concordare con le parti i propri compensi e spese. TITOLO VIII - RESPONSABILITA' TRIBUTARIA Art. 33 Responsabilità tributarie L'Assemblea può liberare/manlevare gli Amministratori da eventuali sanzioni tributarie a carico delle società e derivanti dalla loro gestione, così come il Consiglio di Amministrazione può liberare/manlevare i dipendenti con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria dalle stesse sanzioni a carico della società e derivanti dalla loro attività, salvo i casi di dolo e colpa grave. TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI Art. 34 Disposizioni finali Per tutto quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.