ASTOLFO
DI
AMATO
E ASSOCIATI
AVVOCATI
PROE.
PROF.
Avv.
ASTOLFO
Avv
EMILIO
DI
AMATO
Avv.
ALESSIO
Avv.
F"I\NCESCA
Avv.
MARIKA
Avv.
A vv
Avv.
A VV.
Avv.
GIOVANNI
AGRUSTI
RAFF.ULLA
ARGENZJ()
SILVIA
CALDARELLI
SAMANTHA
CA MINITI
ANNA
MARIA
ROSARIA
Avv.
ELENA
Avv.
Avv.
A vv.
FEDERICA
LAVI"IA
GIORGIO
Roma, 21 maggio 2008
BATTAGLIA
DI
AMATO
PAOLA
RII'ALDI
BAGNATO
OE
Spettabile
VITROCISET S.p.A.
Via Salaria n. 1027
00138 Roma
CARBONE
BIASta
FUCITO
GAMBARDELLA
P!ERANTONI
Avv.
BENEDETTA
Avv.
Avv.
A vv.
MARIANNA
FRANCESCO
EUGENIA
PIEROZZJ
QUARANTA
SCUTlERO
TOMELLlNJ
SUZANNE
EUZABETU
Avv.
MARCO
TULLIO
TOMKIES
CATAUJO
OR
MARIANGELA
A.r,\RI)
OR
OR
MASSIMILIANO
EDUARDO
DI
DENISI
MAURO
OR
OR
ISABELLA
ANGELO
OR
MARA
ESQ.
FORTUNATO
GIORD."'O
TORSIELLO
CONSULENTI:
PROF.
PROE.
Avv.
Avv.
CLAUDIO
CA"-LO
FRANCHINI
AMATUCCI
PROF.
A vv.
GIOVANNI
PER
OR
Avv.
ABD.
ENZO
GUIONNI
F,~BRIZIO
MATTEONI
YSABEL
RECAVARREN
LlNGIERJ
OGGETTO: Parere pro-veritate
Invio, come da Voi richiesto, il parere pro-veritate sulla portata dell'art.
104bis della legge Fallimentare in tema di prelazione dell'affittuario.
Resto a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento ed invio cordiali
saluti.
pr
~
..\
\
!..
~
&I
'OI
-
i'ITO
,
:\
j
Ml!!l..TIL.AW
Mun'"Uon"
Ind."
W\V\'
diama'"eassoc;at
P.I.
e C.F
A""',lIon
01
", C.w"orn.
di"malo.ne'
i@d;all""<>.net
115675081003
R<1"',\
V'A N'IL',
5l) - 00\l)8
1"'1.. +.1Y 06 8550010 l'o,
FAX +3l) 0(, 8424225.\
MII .'N"
J..'RGO AUG""'o,
l
20122
'l'l'I.. +3l) 02 76017497
P"x
FAX +39 02 76004412
NAPOLI
V'A !}('''FN'CO MORE!.U, 24 - 80121
TE'. +39 081 2457510
PBX
FAX +39 081 2457066
.,
.r,A
~
~
.
ASTOLFO
DI
AMATO
~.
j)G-1
E ASSUCIATI
AVV()C/\TI
PROF.
PROF.
Avv.
ASTOLFO
Avv.
EMILIO
DI
AMATO
BATTAGLIA
Avv.
ALESSIO
Avv.
FRANCESCA
.','1V.
Avv.
MAPn",
GIOVANNI
Avv.
RAFFAELLA
Avv.
Avv.
SIL'IIA
CALDARELLI
SAMf.NTlIA
CAMINIT!
Avv.
Avv.
Avv.
ANNA
MARIA
ROSARIA
ELENA
DE BI."IO
FEDERICA
FUCITO
Avv.
Avv.
LAVINIA
GIORGIO
Avv.
BENEDETTA
Avv.
A V'I.
Avv.
MARIANNA
FRANCESCO
EUGENIA
DI
AMAro
PAOLA
ARGENZIO
PIEROZZI
QUAR"'HA
SCUTlERO
TOMELlINI
MARIANGEL"
DR
MASSIMIlIANO
DR
EDUARDO
ISABELLA
ANGELO
MARA
CARBONE
GAMBARDELLA
PIERANTONI
DR
DR
RINAL!JI
f\',f1>!~TP
AGRUST!
SUZANNE
ELIZABETH
Avv.
MARCO
TULlIO
DR
DR
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TOMKIES
CATAU)O
ESQ.
APARO
DENISI
DI
MAURO
FORTUNATO
GIORDANO
TORSIELLO
CONSULENTI:
PROF.
Avv.
CLAUDIO
PROF.
PROF.
Avv.
Avv.
CARLO
AMATUCCI
GIOVANNI
PERLINOIERI
FRANCHINI
DR
Avv.
ENZO
GHIONN.I
FABRIZIO
MATTEONI
ABD.
I~ABEL
RECAVARREN
PARERE PRO-VERITATE
SULLA NATURA DELLA PRELAZIONE PREVISTA
IN FAVORE DELL'AFFITTUARIO DI AZIENDA FALLITA
1.
Il quesito.
L'art.
104
bis,
convenzionalmente,
Nell'ambito
comma
5, L.F.
prevede
la
possibilità
di
attribuire
all'affittuario dell'azienda fallita, un diritto di "prelazione",
di una procedura fallimentare le parti hanno espressamente
convenuto che all'affittuario
"viene riconosciuto diritto di prefazione nel caso di
vendita dell'azienda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 bis comma 5 della
Legge Fallimentare".
Si chiede di precisare la natura e la portata del diritto riconosciuto
all'affittuario.
MULTILAW
M""'o"'oool ...,,1"'00 "
''''p.odoo' l"" FI,,,,,
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IVIVIV.d iam "Io.llei
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VI.\ NID.,',
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X5500 I O p",
F,u +.1906
XcJ242253
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L.'R"" ;\1'(''''''''.
I 20122
1'1'1.. +:\0 0276011407
l'nx
l'" x +]9 02 76004412
NAPOLI
VI., D''''ENICO l'vI<",l'I I " .24 .. SO 121
T EI +] Y OXI 24575 I OP BX
FAX .~.31) OSI 2457066
I
:
i
~!
<ASTOLFO
DI
AiVIATO
E
I\SSO<:'ll\TI
,\ V V <) (' ,\ 'Il
2.
Normativa
di riferimento.
Per poter dare risposta al quesito proposto, le disposizioni di cui occorre
tener conto sono:
2.1.
Codice Civile.
Art. 1331. Opzione.
- Quando le parti convengono
che una di esse
rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accertarla o
meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli
effetti previsti dall'articolo
1329 [1351].
Se per l'accettazione
non è stato fissato un termine, questo può essere
stabilito dal giudice [1183].
2.2.
I. 23 luglio 1991, n. 223, "Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti
di disoccupazione,
Comunità
avviamento
europea,
attuazione di direttive della
al lavoro ed altre disposizioni
in
materia di mercato del lavoro".
Art. 3, "Omissis
L'imprenditore
che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione,
anche
parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al
comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una
volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda
provvede a comunicare
entro dieci giorni il prezzo casi stabilito all'imprenditore
cui sia riconosciuto il diritto di pre/azione. Tale diritto deve essere esercitato entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
Omissis"
2.3.
Legge fallimentare.
2
Z/Daniela/Varie
Professore/Parere
pro veritate 20 05 2008
,"ASTOLFO
DI
AMATO
E ASSOCIATI
1\ V V (>".\'
,
Art. 104 bis, "Omissis
Il diritto
.. "...~
di prelazione
a favore
dell'affittuario
può
,_..q9n'!~!7.?Jc;?,,!.§!!!!ef!!~LJ~~~~[~..f!~l?f'~~.~~..~,L}.~9.t-i~_z..~,Z.i.?f1e
del- .., giudice
_..
','"
essere
, ',
concesso
delegato
e previo
'. ..
hO ...,,'
->."..,
, "'--",""0_'--'"''''
parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento
di determinazione del prezzo di vendita deff'azienda o del singolo ramo, il
curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il
diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
Omissis".
3.
Evoluzione dell'istituto.
L'attribuzione, all'affittuario di azienda facente capo ad una procedura
fallimentare, di un diritto di "prelazione" sull'azienda stessa è stata introdotta
dall'art. 3 della I. 223 del 1991.
Essa era, originariamente,
evitato l'erogazione
giurisprudenza:
di trattamenti
avesse
di integrazione salariale (in questo senso la
si veda Cass. 27 aprile 2006, n. 9694).
La riforma
applicazione
prevista per i casi in cui l'affittuario
del diritto
fallimentare
ha esteso
notevolmente
l'area
di
dell'istituto, prevedendo la possibilità che quel diritto sia concesso,
in ogni ipotesi di affitto di azienda, convenzionalmente,
previa approvazione
del
comitato dei creditori ed autorizzazione del giudice delegato.
AI diritto di "prelazione"
a favore dell'affittuario,
previsto
ex lege in un
ambito molto ristretto, si è affiancato un diritto di "prelazione" di fonte negoziale,
svincolato, nella operatività, dalle rigorose condizioni previste per l'esistenza del
diritto "ex lege".
3.1.
Quanto alle modalità per l'esercizio del diritto di "prelazione", la legge del
1991 prevedeva che il termine concesso all'affittuario per l'esercizio
.,,)
ZlDanielaiVarie
Professore/Parere
pro veritate 20 05 2008
del diritto
"
'''.-
,
"r\
S T O L F ()
D I
A M A T O
LO; A s s O C I A T I
,v V" c,\, ,
sarebbe decorso "una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per
la definitiva determinazione
In
relazione
a
del prezzo di vendita dell'azienda".
tale
sono emersi
formulazione
due
orientamenti
interpretativi.
Secondo
il primo, la norma avrebbe
attribuito all'affittuario
il diritto
di
acquistare al prezzo determinato in sede di stima dell'azienda o del ramo di
azienda.
Ad
avviso
del
secondo
esercitare la prelazione
orientamento,
viceversa,
sarebbe
possibile
solo all'esito delle procedure di vendita previste dalla
legge fallimentare.
3.2.
A sostegno della prima tesi si rileva che militerebbero ragioni di carattere
sia letterale e sia sistematico. In primo luogo, l'espressione "diritto di prelazione"
indicherebbe
condizioni
ad altri soggetti.
necessario
aspiranti
inequivocabilmente
un diritto
ad essere
a parità
di
Purché possa parlarsi di parità di condizioni
è
che vi sia un prezzo determinato
aggiudicatari.
Di conseguenza
preferito
in concreto dal confronto
non sarebbe
possibile
degli
una diretta
alienazione ad un valore di stima meramente programmatico.
Sul piano sistematico, poi, avrebbe rilievo decisivo la circostanza che solo
attraverso una competizione sarebbe possibile ottimizzare i termini economici del
realizzo
(si
dell'affittuario
vedano,
senso,
Prelazione
La prelazione
termini nell'esercizio
dell'affittuario,
dell'affittuario,
In tema
di prelazione
in FaIl., 1996, p. 31; APICE,
Modi e
accolta da Cass. 27 ottobre 1994 n. 8861, che,
4
Professore/Parere
in Dir. faIl., 1996. p. 31; DE
del diritto di prelazione, in Dir. Fall., 1993, I, p. 607). La
medesima tesi è implicitamente
ZlDanielalVarie
NORELLI,
dell'azienda, ex art. 3 della legge f1. 223/1991, in Giur. mer., 1994.
I, p. 394; NALDINI,
MARTINI.
in questo
pro vçritate 20 052008
."ASTOLFO
DI
AMA'IO
F J\ssor'I1\TI
AVVOl,'TI
tuttavia, non affronta il problema e non analizza, perciò, gli argomenti portati a
favore e contro la tesi esposta.
."3,~._"Lg ~f,3çpndqPR1!1iQmL riti~ne çhe,e~~ençlQgj
giudiziale,
la determinazione
inp.r~§e!1léL
del prezzo vada eseguita
sJi Jm<jvsmçljt~l.,,-,..
in conformità
con quanto
previsto dall'art. 568 cod. proc. civ. e perciò sulla base degli elementi forniti dalle
parti e da un esperto. Rispetto al prezzo così determinato, l'affittuario avrebbe un
diritto di prelazione
nel senso di un dirilto all'acquisto, prima che l'azienda sia
offerta in vendita a terzi.
Se così non fosse, il diritto di prelazione si tradurrebbe
sciacallaggio dell'affittuario,
in un diritto di
che, proprio in virtù del diritto di sovrapporsi all'offerta
dei terzi, potrebbe polverizzare le possibilità di realizzo dell'attivo fallimentare (DI
GRAVIO,
La prelazione degli affittuari nelle vendite fallimentari, in Dir. fall., 1993,
I, p. 911; FERRETTI, Prelazione e affitto di azienda con immobili, ibidem, p, 247;
SPARANO,
/I
trasferimento
d'azienda,
affitto
e
cessione
nelle procedure
concorsuali in Dir. Fall., 1994, Il, p. 1202).
4.
Le opinioni dopo la riforma.
Gli orientamenti
appena riferiti si sono riprodotti in sede di commento
all'art. 104 bis della legge fallimentare, così come introdotto dall'art. 91 d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
Così, vi è un primo orientamento il quale ritiene che sussistano ill1mutate
le ragioni di ordine sia letterale e sia sistematico che inducono a considerare
esercitati le la prelazione
aspiranti
aggiudicatari
solo all'esito del procedimento
(LiCONTI,
L'affitto
dell'azienda
di confronto
del fallito, in /I diritto
fallimentare riformato a cura di SCHIANO DI PEPE, Padova, 2007, p. 437).
5
Z/DanielalVarie
Professore/Parere
pIO veritate 20 05 2008
tra gli
,--
, A S T O L F ()
D I A fvl A T O
.\ V V o
F A s s o C I AT l
CA T ,
Questo perché la pluralità di aspirazioni sarebbe condizione essenziale per
la vendita forzata, in quanto funzionale al raggiungimento
del miglior risultato
~_(;;)99Xl().r:n.i~()._p()s~ibile(fl
MMAN O', in " nuovo cliritto fallimentare
J
com mentario
diretto da JORIO, Bologna, 2007, p. 1657).
Sotto altro aspetto, uno dei piÙ autorevoli studiosi di diritto fallimentare
(SANDULLI, in La riforma della legge fallimentare, a cura di NIGRO e SANDULLI,
111,Torino, 2006, p. 613) pur senza affrontare la problematica
qui esaminata,
segnala che non si è in presenza di un uso appropriato del termine prelazione,
collocando l'espressione tra virgolette.
5.
Gli aspetti d'ordine letterale.
Dopo aver ricostruito i termini del dibattito sulla questione qui affrontata,
conviene,
per dare soluzione
alla stessa, muovere dagli aspetti di carattere
letterale.
Innanzitutto, occorre darsi carico di verificare quale rilievo abbia l'uso del
termine "prelazione". Indubbiarnente, con tale espressione si indica, in genere, il
diritto di un determinato
determinato
soggetto ad essere preferito ad altri, nell'acquisto di un
bene, a parità di condizioni offerte dal terzo per il caso in cui il
proprietario intenda alienarlo (MOSCARINI, Prelazione, in Enc. dir., Milano, VoI.
XXXIV, 1985, p. 981).
Nella prelazione, perciò, gli elementi sono due: a) la libertà del proprietario
di alienare o no il bene; b) il diritto di un soggetto di essere preferito a parità di
condizioni offerte da un terzo.
Occorre, tuttavia, subito aggiungere che il termine non è sempre usato dClI
legislatore con questo significato.
6
Z/DanielalVarie
Professore/Parere
pro veritate 20 052008
,
A-STOLFO
DI
AI\1/\TO
,\ V V"
F ASSOC'IATJ
(' .\1
I
Se si guarda, ad es., alle invenzioni industriali del lavoratore, l'art. 24 del
R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, usava l'espressione "prelazione" con riguardo al
- -- --- '"H...9iXiJt9.StE;I<:J(;lt()~~.<:Ji_Ié:\\!?T().~li.rendersene
fosse stata conseguita
stesso.
Era,
dipendente
perciò,
in adempimento
evidente
proprietario,
quando
l'invenzione
non
di un contratto o nell'esecuzione
l'improprietà
dell'espressione,
atteso
dello
che
il
inventore non aveva alcuna libertà di decidere se alienare o no il
diritto (cfr., tra i tanti, GRECO
- VERCELLONE,
Le invenzioni e i modelli
industriali, in Trattato di Diritto Civile Italiano, diretto da VASSALU, Torino, VoI.
11, Tomo
Il, 1968, pago 239) e, di conseguenza,
nell'ambito del diritto di opzione ex lege (cfr. VANZETTI
l'istituto
-
veniva collocato
DI CATALDO, Manuale
di Diritto industriale, Milano, 2005, 1993, p. 339). E, difatti, molto opportunamente
l'art. 64 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, ha sostituito il termine prelazione con
quello, pil! appropriato, di opzione.
La circostanza che nell'art. 104 bis L.F. sia utilizzato il termine "prelazione"
non può, perciò, essere considerata decisiva ai fini della ricostruzione dell'istituto,
atteso il rilevato utilizzo improprio che, in altre circostanza, il legislatore fa dello
steso termine.
5.1.
Se si resta a considerare i profili di carattere letterale della disposizione,
occorre mettere
in rilievo che la riforma della Legge Fallimentare
espressioni significativamente
ha usato
diverse rispetto a quelle impiegate dalla Legge n.
223 del 1991.
In primo
luogo, la legge del 1991 usava il plurale con riguardo
"procedure" di determinazione
alle
del prezzo. 1\plurale impiegato era coerente con la
pluralità di procedure di carattere competitivo che possono essere adottate per la
7
ZlDanielaIVarie Professore/Parere pro veritate 20 052008
,f\STOLFO
DJ
AlvlATO
E ASSOCIATI
A V V () C ., T ,
vendita (vendita con incanto, vendita senza incanto, cfr. art. 108 L.F., Vecchio
testo e art. 107 nuovo testo).
.
"
"__L'mLJQ4)1i§
"procedimento
f9.lJimE?nt?IE?
LlJ:?91- -yjç~Y~I§.9 ,-_l' e~pr~§.§191l.~_."
s:J~Hg_b?gg~-
di determinazione"
e, perciò, usa un'espressione
incompatibile
con la pluralità di procedure che possono essere adottate per la vendita. L'uso
del singolare sta ad indicare che il legislatore ha inteso riferirsi a una fase, ed una
sola, rilevante in sede di determinazione
del prezzo. Si tratta, evidentemente,
di
quella di valutazione ad opera di un esperto, prevista dal primo com ma dell'art.
107 Legge Fallimentare.
In secondo
determinazione
soppresso
luogo,
la legge del 1991 usava l'espressione
del prezzo. L'art. 104 bis Legge Fallimentare
l'espressione
"definitiva".
La differenza
"definitiva"
ha, Viceversa,
ha un indubbio
significato
sostanziale. In effetti, l'espressione "definitiva" evocava l'esigenza di un prezzo
sottoposto a vicende successive, che ne potevano determinare, nel tempo, un
consolidamento.
Ciò è quanto
poteva verificarsi
a seguito
della
procedura
competitiva e dell'eventuale successivo aumento del sesto.
L'uso, nell'art. 104 bis Legge Fallimentare, del singolare, sta ad indicare
che tale vicenda evolutiva non è piLI presa in considerazione,
in quanto il prezzo
è quello che si definisce nell'ambito di una specifica procedura, che non può che
essere quella di carattere valutativo, affidata all'esperto ai sensi dell'art. 107.
6.
Considerazioni
di ordine sistematico.
Ill.nche sul piano sistematico,
si deve rilevare che esistono
convergenti
rilievi, che portano ad escludere che l'art. 104 bis della Legge Fallirnentare usi
l'espressione
"prelazione" in senso proprio.
8
Z/Daniela/Varie
Professore/Parere
pro veritate 20 05 2008
.",-- 0..--...
ASTOLFO
DI AIVIATU " ASSOCIATI
"V V",
.'\T I
Innanzitutto, occorre dire che appare del tutto fuorviante una meccanica
trasposizione
dei risultati interpretativi,
g~~!J~-~JJd~iJini_çl_~!lacomEr.ensione
raggiunti rispetto
all'art.
3 della
I.
dell'art. 104 bis L.F.f':J~ldI?Ti"~?- ~?_~o, dif~~ti.,
si è in presenza di una prelazione di carattere legale, mentre nel secondo caso si
è in presenza di un diritto concesso convenzionalmente.
Si tratta, perciò, d i istituti
del tutto diversi.
Si aggiunga che numerosi elementi convergono nell'indicare che il
legislatore ha fatto un uso improprio del termine "prelazione". In primo luogo, il
diritto di prelazione è, in genere, caratterizzato da uno ius sequefae (cfr.
MOSCARINI,Prefazione, in Enc. dir.,VoI.XXXIV,1985, Milano, pago 984), che in
materia deve radicalmente escludersi atteso il principio per il quale i beni sono
venduti dalla procedura fallimentare liberi da qualsiasi vincolo (cfr. art. 108, n.c.,
L.F.).
Inoltre,
l'istituto
della
prelazione
è
caratterizzato
dalla
libertà
del
proprietario del bene di alienare o no il bene stesso. Nella fattìspecie, viceversa,
non vi è dubbio che la procedura
costituendo
In tale
alienazione
fallimentare ha l'obbligo di alienare il bene,
parte
dell'ineliminabile
procedimento
di
liquidazione della massa attiva.
Ancora, sempre sul piano sistematico, occorre mettere in rilievo che una
attenta considerazione delle implicazioni del diritto di prelazione fa venir meno
anche un ulteriore
argomento
utilizzato per affermare
che il terrnine è stato
utilizzato in senso proprio. Si dice, difatti, che sarebbe necessario il preventivo
espletamento
di
una
procedura
competitiva
per
garantire
alla
procedura
fallimentare il massimo risultato economico possibile, e solo dopo l'espletamento
della gara sarebbe possibile l'esercizio del diritto di prelazione.
9
Z/Daniela/Varie
Professore/Parere
pro veritnlc 20 05 2008
ASTOLFO
DI
AMATO
E ASSOCIATI
A V V () ,'.\
T'
Non si considera,
determina
tuttavia, che la prelazione in senso proprio non solo
un innalzamento
dei costi transattivi ed un allungamento
dei tempi
_dell'Pl2eraziQne,!TIa$QprattlJttointroduce un-intoppo.al Jraffico economico che si - . . -,
risolve in una depressione
del mercato, con conseguente calo del prezzo (cfr.
GALLO, Prefazione, in Dig. disco priv., Sez. Civ., VoI. XIV, Torino, 1996, pago
170).
L'esito concreto sarebbe, perciò, la caduta del prezzo al di sotto del valore
di stima.
Del resto, lIna procedura competitiva è già intervenuta in sede di scelta
. dell'affittuario.
7.
Qualificazione dell'istituto come opzione.
Le considerazioni
sinora svolte, sia sul piano letterale e sia su I plano
sistematico, portano, dunque, ad escludere che l'art. 104 bis Legge Fallimentare
configuri un diritto di prelazione.
In effetti, se si guarda
osservare
che il Curatore
dell'azienda
all'affittuario,
al tenore letterale della disposizione,
ha l'obbligo
di comunicare
il prezzo
si deve
di vendita
il quale può esercitare il proprio diritto entro cinque
giorni dal ricevimento della comunicazione.
Esiste,
dell'affittuario,
dunque,
un
vero
e
proprio
diritto
all'acquisto,
da
parte
riconducibile allo schema di cui all'art. 1331 cod. civ.
Lo schema è quello del diritto di opzione.
Mediante l'attribuzione,
in sede di stipula del contratto di affitto, del ed.
diritto di prelazione, si costituisce un rapporto giuridico patrimoniale, del quale le
situazioni giuridiche
essenziali sono costituite dalla irrevocabilità
10
ZlDanielalVarie
Professore/Parere
pro verilate 20 05 2008
dell'offerta
ad
-'
ASTOLFO
DI
AMATO
E ASSOCIATI
AvvnC.'\T1
acquistare al prezzo che sarà determinato dal Perito, e dalla facoltà di accettare o
no in capo all'affittuario.
_.'.'~..,-_.'',-"
,,
Q~.~.?J!:I!!!EngLclullq~e,!diventa
o no, così dando
titolare
di un diritto potestativo
vita, nel caso di accettazione,
ad un contratto
ad accettare
definitivo
(cfr.
CESARO, Opzione, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, pago 569).
8.
Conclusioni.
Alla stregua di tutte le considerazioni
che precedono
appare, dunque,
corretto concludere nel modo seguente:
ragioni, di carattere sia letterale e sia sistematico, inducono a ritenere che
il termine "prelazione" sia utilizzato, nell'arL '104 bis Legge Fallimentare, in modo
del tutto improprio;
si tratta di una situazione non isolata, atteso che anche in altre circostanze
il Legislatore usa impropriamente
il termine "prelazione", pur facendo in effetti
riferimento ad altri istituti (si veda al riguardo il diritto di "prelazione"
che era
previsto dall'art. 24 della vecchia Legge sui brevetti a favore del datare di lavoro
in ordine ad alcune invenzioni del dipendente);
in effetti, l'affittuario, al quale sia stato riconosciuto nel contratto il diritto di
"prelazione", ha in realtà un vero e proprio diritto all'acquisto;
tale diritto all'acquisto va ricondotto nell'ambito dello schema del diritto di
opzione di cui all'art. 1331 cod. civ.
Roma, 12 maggio 2008
pr~~~
Il
ZlDanielaiVarie
Professore/Parere
pro veritate 20 05 2008
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