affidamento / esercizio della potestà
AFFIDAMENTO
CONDIVISO
AFFIDAMENTO
ESCLUSIVO
Con esercizio della
potestà in capo ad
entrambi
Con esercizio esclusivo
della potestà
Con esercizio separato
della potestà
Con esercizio separato
della potestà
Con esercizio limitato
della potestà
Con esercizio della
potestà per entrambi
12 febbraio 2008 Seminario di formazione continua -Aiaf Lombardiaavv. Simona Ardesi, Università Cattolica
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affidamento condiviso con esercizio della potestà per
entrambi
(…) ancor più opportuno, pertanto si rivela
l’affidamento condiviso di quest’ultima, che
dovrà condurre al superamento dell’antica
logica del diritto di visita e, con essa, dei ruoli di
un genitore che dispone del (tempo del) figlio
e dell’altro genitore che chiede di poter
“utilizzare” i ritagli di tempo che gli sono stati
concessi (…)
dispone l’affidamento condiviso ad entrambi i
genitori della minore
dispone che la potestà genitoriale sia esercitata
da entrambi i genitori
(Corte d’Appello di Potenza 7-14 novembre 2006)
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affidamento condiviso con esercizio separato della
potestà
Va disposto l’affidamento condiviso dei minori ad
entrambi i genitori (…) Ma proprio a causa
della conflittualità esistente tra le parti va altresì
previsto l’esercizio separato della potestà, nel
senso che nei periodi di rispettiva permanenza
ciascuno – disgiuntamente – e quindi senza
l’accordo interno dell’altro (o anche contro la
sua volontà) potrà effettuare le scelte di
ordinaria amministrazione che riterrà più
opportune.
(Tribunale di Catania 01/06/2006)
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affidamento condiviso con esercizio limitato della potestà
In tema di potestà genitoriale, deve essere
accolta la domanda di inibitoria tesa a limitare
la potestà di uno dei due genitori, pur
confermando l’affido condiviso del minore,
limitatamente alla scelta delle cure sanitarie
del minore affetto da gravi malattie qualora un
genitore non sia in grado di essere
continuativamente vicino al figlio stesso e
soprattutto di assumere decisioni rapide al fine
di tutelarne la salute in maniera adeguata e
tempestiva.
(Corte d’Appello Roma 11/09/06)
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affidamento esclusivo con esercizio esclusivo della
potestà
Secondo una tesi che in effetti si fonda sul dato letterale della legge
anche il coniuge non affidatario conserverebbe il pieno esercizio
della potestà. L’art. 155 bis c.c. infatti non disciplina in alcun modo
il contenuto dell’affidamento esclusivo e la norma non riproduce
neanche la dizione del vecchio art. 155 c.c. secondo cui il
genitore cui sono affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della potestà.
Tuttavia una interpretazione sistematica delle norme (confortata
dal tenore dei lavori preparatori nei quali l’affidamento esclusivo
viene relegato ad ipotesi residuale proprio dando per presupposta
la perdita dell’esercizio della potestà) sembra far propendere
(anche richiamandosi ad un generale principio di non
contraddizione) nel senso opposto e quindi nel senso di intendere
la locuzione di cui all’art. 155 c.c. terzo comma (“la potestà
genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”) riferita solo
all’affidamento condiviso (fermo restando che il non affidatario
conserva la titolarità della potestà, con quel che ne consegue
come nel regime ante riforma). - segue (Tribunale di Catania 01/06/06)
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affidamento esclusivo con esercizio esclusivo della
potestà
Altrimenti si dovrebbe ritenere che il coniuge ha (forse)
solo la cura ed educazione esclusiva del minore ma
non il potere (esclusivo) di assumere le conseguenti
decisioni (a meno che non gli si intendano
automaticamente affidate come esercizio separato di
potestà, ma con la difficoltà di individuarne l’esatta
portata) e deve pur sempre subire le interferenze
dell’altro genitore – in quanto conserva anch’egli
l’esercizio della potestà – e ciò in contraddizione con il
fatto che proprio la ragione giustificatrice di
quell’affidamento
monogenitoriale
è
stata
la
conclamata e motivata contrarietà agli interessi del
minore di una soluzione di questo tipo.
(Tribunale di Catania 01/06/06)
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affidamento esclusivo con esercizio separato della
potestà
Nella fattispecie appare rispondente all’interesse delle
bambine disporne il loro affidamento esclusivo al padre
(…) Ciò posto, va in ogni caso ricordato che le
decisioni di maggior interesse andranno prese dalle
parti di comune accordo, e ciò anche se le minori sono
state affidate in via esclusiva al padre.
Per quanto concerne, invece, le questioni di ordinaria
amministrazione, ritiene il Tribunale di dover stabilire sin
da adesso – anche al fine di evitare altre liti giudiziarie,
stante l’alta conflittualità tra le parti, emergente da
tutta la documentazione in atti – che i genitori
esercitino la potestà separatamente, e quindi
disgiuntamente, nei periodi di rispettiva permanenza
delle figlie.
(Tribunale per i minorenni di Catania 23/05/07)
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affidamento esclusivo con esercizio congiunto della
potestà
Rilevato che, anche in caso di affidamento esclusivo,
comunque “la potestà genitoriale è esercitata da
entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per
i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli“ (…) i genitori si impegnano a collaborare per
l’individuazione di occasioni e modalità di incontro,
che in relazione alla progressiva crescita del loro figlio,
garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante,
sereno e costruttivo tra il minore e ciascuno dei genitori.
(Tribunale per i minorenni di Trento 11 aprile 2006)
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Tribunale di Catania 01/06/06
L’affidamento esclusivo può essere adottato
quindi, in via di eccezione, solo in presenza del
manifestarsi di concrete ragioni contrarie
all’interesse del minore (art. 155 bis c.c.) che lo
giustifichino, quali in via esemplificativa, la
obiettiva lontananza del genitore, il suo stato di
salute psichica, l’insanabile contrasto con i figli,
la sua anomala condotta di vita (ad esempio
se detenuto o altro), ovvero ancora - secondo
quanto da taluni ritenuto – il suo disinteresse e
gli accordi espliciti o taciti in tal senso raggiunti
dalle parti.
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Corte d’Appello di Bari, 19/01/07
L’affidamento condiviso, pur in astratto possibile, per
essere concretizzato, richiede da parte dei coniugi una
convergenza d’intenti ed una consapevole adesione
ad un programma educativo comune difficilmente
realizzabile tra chi ha scelto di por termine al consorzio
familiare con toni d’acceso conflitto.
Nella specie, peraltro, sono presenti dati d’esasperata
conflittualità, neppure negata nel reclamo e
testimoniata dal tenore della diffida in atti e di talune
sottolineature difensive, che non consentono, (…), un
favorevole giudizio prognostico circa la concreta
gestibilità dell’invocato affidamento condiviso (…)
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Corte d’Appello di Ancona, 22 novembre 2006
Tale affidamento (condiviso) non può che
fondarsi su un presupposto che nel caso di
specie, per tabulas, risulta escluso: vale a dire
un comportamento di entrambi i genitori
assolutamente idoneo a rendere operante
l’affido condiviso. Nel caso di specie la
impossibilità di pervenire a tale tipo di
affidamento risulta escluso:
1) dall’evidente contrasto in essere tra i coniugi,
così come reso palese dalle contrapposte
deduzioni
(…)
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Tribunale di Messina, 13/12/06
La mera intollerabilità dei rapporti tra i genitori, il clima di tensione anche
aspra che eventualmente caratterizza le relazioni dopo la separazione,
l’assenza di volontà di collaborare, non possono, di per sé, ostacolare
l’applicazione di un sistema di affidamento che la legge privilegia
ponendo quale unico limite l’interesse del minore, poiché, diversamente
opinando, sarebbe agevole frustrare le finalità della normativa, ad es.
creando o alimentando situazioni di conflitto, laddove l’interesse del
minore è nel senso di conservare rapporti significativi con entrambi i
genitori anche dopo la separazione e, potrebbe dirsi, proprio a cagione
di essa, che inevitabilmente determina il venir meno della sicurezza
costituita di regola dalla convivenza con entrambi i genitori (…)
l’affidamento condiviso, ponendo auspicabilmente termine alla spirale
delle reciproche rivendicazioni ed “imponendo” alle parti il
perseguimento degli scopi dell’assetto privilegiato dalla legge, può anzi
contribuire al superamento di quella conflittualità e al recupero di un
clima di serenità di cui i figli sono i primi a trarre beneficio …
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Tribunale di Catania, 01/06/06
L’affidamento non può peraltro ritenersi escluso
di per sé dalla mera conflittualità esistente
(come nel caso in esame) tra i coniugi, poiché
altrimenti
avrebbe
solo
un’applicazione
residuale,
coincidente
con
il
vecchio
affidamento
congiunto;
e
ciò
anche
considerato il fatto che l’uno dei coniugi
potrebbe strumentalmente innescare in via
unilaterale i conflitti al fine magari di orientare il
decidente verso un affidamento esclusivo.
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Corte d’Appello di Potenza, 7-14 novembre 2006
L’esistenza di conflittualità tra i coniugi non costituisce
ragione sufficiente per escludere l’affidamento
condiviso dei figli in caso di separazione. E’ compito
degli stessi coniugi (ove non riescano a mantenere i
loro rapporti in limiti che la civiltà imporrebbe) far sì che
la conflittualità non ridondi sul minore, il cui interesse è
quello di vivere quanto più possibile con entrambi i
genitori, senza che nessuno di essi venga escluso dalla
sua vita quotidiana. Per escludere l’affidamento
condiviso, occorre qualcosa di più profondo e
dimostrato in quanto se fosse sufficiente invocare
l’esistenza di un contrasto tra genitori, verrebbe
totalmente frustrata la volontà della legge, certo
essendo che non esiste separazione personale dei
coniugi non accompagnata da dissapori reciproci tra
loro.
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Riferimenti
Per il testo integrale o commentato dei provvedimenti citati si vedano:
Corte d’Appello di Potenza 7-14/11/06 in Famiglia e Minori 8/07 pg
60 e ss.
• Tribunale di Catania 01/06/06 in www.minoriefamiglia.it
• Corte d’Appello di Roma 11/09/06 in Famiglia e Minori 1/07 pg 66
e ss.
• Tribunale per i minorenni di Catania 23/05/07 in
www.minoriefamiglia.it
• Tribunale per i minorenni di Trento 11/04/06 in
www.affidamentocondiviso.it
• Corte d’Appello di Bari 19/01/07 in www.minoriefamiglia.it
• Corte d’Appello di Ancona 22/11/06 in Famiglia e Minori 3/07 pg
70 e ss.
• Tribunale di Messina 13/12/06 in www.minoriefamiglia.it
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avv. Simona Ardesi - Ordine degli avvocati di Brescia