Regolamento interno del 20/08/2012
Regolamento del Marchio collettivo “Grano di Alessandria, qualità dalla nostra terra alla tua tavola"
Articolo 1 - Scopi e Destinatari
1.1. - Il Marchio collettivo "Grano di Alessandria" (d'ora in avanti: MARCHIO) garantisce i prodotti derivati dal grano
tenero provenienti dalla Provincia di Alessandria, realizzati secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa per la
valorizzazione del frumento tenero alessandrino del 12 settembre 2011, dagli specifici disciplinari tecnici ed in
osservanza alle norme del presente regolamento.
1.2. - L'utilizzazione può essere concessa, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli
operatori della filiera che producono i prodotti che il MARCHIO ha lo scopo di garantire.
Articolo 2 - Commissione Tecnica
2.1. - Tutte le attività dirette alla tutela ed alla promozione del MARCHIO sono demandate, in via esclusiva, alla
Commissione Tecnica.
2.2. - La Commissione Tecnica, è coordinata dalla Società a Responsabilità limitata CADIR LAB, essa è composta da
cinque membri dei quali, due nominati dalle OO.PP.AA Agricole di Alessandria, uno nominato dalla Camera di
Commercio di Alessandria, uno dalla associazione artigiani panificatori della Provincia di Alessandria, ed uno, il quinto
membro, con funzioni di Presidente, verrà nominato di comune accordo dai predetti soggetti o, in difetto, dal CADIR
LAB S.r.l stesso.
2.3. - La Commissione Tecnica esercita le attribuzioni contemplate dal presente regolamento.
Articolo 3 - Prodotti Garantiti
3.1.1. - IL MARCHIO garantisce i seguenti prodotti: farina, pane comune, lingue di suocera, focacce e biscotti.
3.1.2. - Per ciascun prodotto garantito verrà adottato dalla Commissione Tecnica una Norma / Specifica / disciplinare di
Qualità contenente gli standard di produzione, trasformazione, condizionamento e presentazione garantiti
dall'utilizzazione del MARCHIO.
3.1.3. - Le Norme di cui sopra possono essere mutate dalla Commissione Tecnica allo scopo di adeguarne il contenuto
agli obiettivi di tutela e promozione dei prodotti garantiti dal MARCHIO ed alla normativa in vigore.
3.2. - L'elenco di prodotti garantiti può essere mutato solo con decisione della Commissione Tecnica e dei sottoscrittori
del protocollo d’intesa.
Strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento (AL) – Tel. 0131/219696 – Fax 0131/219695
Cap. soc. 98.800,00 € int. Vers. – R.E.A. n. 171890 di Alessandria – Registro delle Imprese di Alessandria 01595410067
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Consorzio Agrario del Piemonte Orientale
[email protected] - [email protected] - www.cadirlab.it
Articolo 4 - Ammissione all'uso del Marchio - Certificato di Conformità
4.1.1. - I produttori ed i trasformatori che aspirino all'utilizzazione del MARCHIO devono presentare alla Commissione
Tecnica, tramite il modulo all'uopo approntato, domanda corredata dalle informazioni e dalla documentazione atta a
fornire prova del possesso delle capacità tecniche e della disponibilità delle risorse necessarie al rispetto degli standards
indicati nella Norma di Qualità / disciplinare del relativo prodotto.
4.1.2. - In particolare, gli operatori interessati devono fornire: a) una descrizione della propria unità produttiva, b) una
planimetria del sito produttivo, c) una dichiarazione di accettazione delle tecniche produttive specificate nelle norme di
Qualità/disciplinari.
4.2. - L'istruzione della domanda di ammissione all'uso del MARCHIO viene svolta dalla Commissione Tecnica,
ricorrendo alle procedure previste per le verifiche come disciplinate di seguito.
4.3. - Laddove la Commissione Tecnica, sulla scorta dei documenti prodotti e dei risultati dell'istruttoria della domanda,
accerti che l'aspirante è in possesso delle capacità tecniche e delle risorse necessarie al rispetto degli standards indicati
dalle norme di Qualità del relativo prodotto garantito, gli rilascia la LICENZA D'USO del Marchio. La LICENZA
D'USO del Marchio deve espressamente indicare i prodotti cui esso si riferisce.
4.4.1. - Con l'attribuzione della LICENZA D'USO l'operatore (d'ora in avanti: BENEFICIARIO) acquista il diritto a
distinguere i propri prodotti con il MARCHIO.
4.4.2. - La Commissione Tecnica cura la redazione e l'aggiornamento dell'Albo dei produttori e trasformatori cui sia
stata attribuita la LICENZA D'USO del Marchio nonché dell'Albo di coloro che abbiano presentato domanda ai sensi
del punto 4.1.1.
4.4.3. - La consultazione degli Albi è consentita a chiunque.
Articolo 5 - Attività' di Verifica
5.1. - La Commissione Tecnica svolge l'attività di verifica del possesso, da parte di ciascun BENEFICIARIO, dei
requisiti giustificativi dell'avvenuto rilascio della LICENZA D'USO del Marchio.
5.2. - L'attività di verifica, disposta dalla Commissione Tecnica, viene svolta dal CADIR LAB S.r.l con l'ausilio di
professionisti qualificati.
5.3. - La realizzazione di analisi chimiche, ed eventualmente organolettiche, viene svolta nel laboratorio di analisi del
CADIR LAB S.r.l o di terzi qualificati e di sua fiducia.
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Articolo 6 - Procedure di Verifica
6.1. - Le verifiche sono dirette ed indirette. La verifica diretta è condotta presso l'azienda del verificato e si articola in tre
fasi: a) contatti preliminari tra gli addetti alla verifica e il verificando, per la comunicazione del tipo di verifiche disposte
e per concordare i tempi della loro esecuzione; b) esecuzione delle verifiche tecniche; c) discussione finale, in cui gli
addetti informano il verificato sugli esiti della verifica ed i verificati possono fare dichiarazioni ed osservazioni. - La
verifica indiretta è condotta presso i centri di condizionamento / centri di stoccaggio, lavorazione e confezionamento ed
ha la finalità di controllare che i contrassegni del Marchio siano stati correttamente utilizzati.
Gli addetti alla verifica consegnano alla Commissione Tecnica i risultati della verifica cui devono allegare una relazione
illustrativa che tenga conto delle dichiarazioni e delle osservazioni raccolte. - In caso di esito negativo della verifica, la
relazione deve illustrare le iniziative che il verificato dovrà adottare per adeguarsi agli standards qualitativi indicati nelle
Norme di Qualità. -La Commissione Tecnica provvede a comunicare al verificato gli esiti della verifica, le eventuali
azioni correttive ed i provvedimenti consequenziali.
Articolo 7 - Revoca del Certificato di Conformità
7.1. - Nel caso in cui la verifica, effettuata ai sensi dell'articolo precedente, ponga in evidenza l'assenza dei requisiti
giustificativi della LICENZA D'USO del Marchio, quest'ultimo viene revocato dalla Commissione Tecnica con
provvedimento comunicato al verificato ai sensi del punto precedente.
7.2.1. - L'operatore fatto oggetto del provvedimento di revoca viene cancellato dall'Albo degli operatori e trasformatori
cui sia stato attribuita la LICENZA D'USO del Marchio ed iscritto in quello di coloro che hanno presentato la domanda
di cui al punto 4.1.1.
7.2.2. - All'operatore
immediata.
fatto oggetto del provvedimento di revoca è interdetto l'uso del MARCHIO con efficacia
7.3. - Trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'operatore potrà chiedere, nelle forme
previste, di essere riammesso all'uso del MARCHIO. La Commissione Tecnica procede, entro venti giorni, secondo
quanto disposto nei punti precedenti.
7.4. - Qualora, dopo la riammissione all'uso del MARCHIO, venga accertata l'assenza dei requisiti che giustificano la
LICENZA D'USO, quest'ultima viene revocata e la domanda prevista al punto 7.3. non potrà essere riproposta prima
che siano decorsi tre anni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Art. 8 Diritti ed obblighi degli operatori ammessi all'uso del Marchio
8.1.1. - I BENEFICIARI sono tenuti al costante rispetto delle condizioni che hanno giustificato il rilascio della
LICENZA D'USO del Marchio.
8.1.2. - Ogni mutamento delle condizioni produttive, a qualsiasi causa dovuto, deve essere tempestivamente comunicato
alla Commissione Tecnica. Quest'ultima, ove lo reputi opportuno, può sospendere, con efficacia immediata,
l'imprenditore dall'utilizzazione del Marchio e disporre una verifica. Il provvedimento di sospensione viene annotato a
margine dell'Albo previsto dall'articolo 4.4.2.
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8.2. - I BENEFICIARI devono rendere possibile e facilitare lo svolgimento delle attività di verifica ed rifondere, alla
Commissione Tecnica, i relativi costi.
8.3. - Sia i BENEFICIARI, sia che coloro che abbiano presentato domanda ai sensi di quanto previsto in precedenza,
sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente regolamento. I primi riconoscono e si assoggettano alla potestà
sanzionatoria della Commissione Tecnica.
Articolo 9 - Sanzioni
9.1. -La Commissione Tecnica irroga ai BENEFICIARI, in caso di inadempimento al presente regolamento ed in ogni
caso in cui ravvisi una condotta non informata ai principi di lealtà e probità, le seguenti sanzioni:
a) riprovazione scritta; b) ammenda, sino ad un massimo di 1.000,00 € (mille/00 euro) c) sospensione dell'uso
del Marchio per un periodo non superiore ad un anno; d) revoca definitiva del CERTIFICATO DI
CONFORMITA'.
9.2. - L'irrogazione della sanzione della sospensione dall'uso del Marchio viene annotata a margine dell'Albo previsto.
La revoca definitiva del CERTIFICATO DI CONFORMITA' dà luogo all'immediata e definitiva cancellazione
dell'imprenditore dall'Albo previsto nel punto precedente.
9.3. - Avverso le sanzioni l'operatore può proporre motivato reclamo alla stessa Commissione Tecnica, entro dieci giorni
dalla comunicazione. La Commissione Tecnica decide entro dieci giorni; in assenza di provvedimenti la decisione deve
intendersi confermata in ogni sua parte. - Il reclamo non sospende l'efficacia della sanzione.
Articolo 10 - Pubblicità e Riservatezza
10.1 - Tutti i provvedimenti della Commissione Tecnica (adesioni, revoche, etc. ) sono pubblici e, pertanto, accessibili a
chiunque, ivi comprese le amministrazioni pubbliche e le associazioni di consumatori.
10.2. - La Commissione Tecnica, al fine di tutelare i BENEFICIARI, mantiene riservata le informazioni raccolte in
occasioni dell'istruzione delle istanze di cui al punto precedente e delle verifiche; la medesima riservatezza viene
osservata per ogni altra informazione - riguardante singoli imprenditori, i loro processi produttivi, la loro organizzazione
aziendale - di cui la Commissione Tecnica sia venuta, per qualsiasi causa, a conoscenza.
Articolo 11 - Modifiche al regolamento
11.1. - Il presente regolamento è modificabile con delibera della Commissione Tecnica adottata a maggioranza di 4/5
dei suoi membri.
11.2.1 - La proposta di modifica può provenire da ciascun membro della Commissione o da almeno 1/3 dei
BENEFICIARI iscritti nell'Albo al momento della presentazione.
11.2.2. - La Commissione Tecnica delibera sulla proposta entro sei mesi dalla presentazione.
Revisione 1 del regolamento , fatto dal Cadir Lab, il 20 agosto 2012, composto da 4 pagine e 11 articoli.
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Regolamento progetto Grano di Alessandria