La documentazione nello studio
odontoiatrico
Dr. Mario Vecchio
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia
1
Scopo della relazione
Approfondire la conoscenza della
cartella clinica odontoiatrica, attraverso
definizione, funzioni, norme in ambito
pubblico e privato, requisiti obbligatori
ed auspicabili con esempi cartacei ed
elettronici utili ad illustrare gli aspetti di
particolare interesse medico-legale.
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Bibliografia  documentazione clinica
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Nuovo Codice Deontologia Medica dicembre 2006
Guida all’esercizio professionale FNOMCeO - 2° aggiornamento
semestrale 2004
Manuale della Cartella Clinica - Regione Lombardia
ANDI - La responsabilità nella professione odontoiatrica - Montagna,
De Leo, Carli
ANDI - Linee guida C.I.C. in odontoiatria legale - 2000 – 2003
ANDI - Codice Etico - dott. Turrini e altri 2002
Convegno: “La cartella clinica: una illustre sconosciuta” - 7 nov 2001 Milano
Convegno: “Cartella Clinica: Storia, Requisiti, Normative” - 13 mar
2004 – Milano
Convegno: “Cartella Clinica: Aspetti medico legali - giugno 2004 –
Milano
Testo: “Il comportamento dell’odontoiatra” - Dott. Marco Lorenzo
Scarpelli – 2001
Testo: “Il comportamento dell’odontoiatra” - Dott. Marco Lorenzo
Scarpelli – 2005
3
Definizione della cartella clinica
• La cartella clinica è il fascicolo nel quale si
raccolgono i dati identificativi della struttura
erogante, le generalità della persona assistita e i
rilievi anamnestici ed obiettivi, la diagnosi della
malattia che ha condotto il paziente nella struttura
sanitaria, quelli giornalieri sul decorso della malattia,
i risultati delle ricerche e delle analisi effettuate e
infine le terapie praticate.
• Il fine primario è l’ottimale registrazione
dell’assistenza sanitaria erogata mediante la raccolta
esaustiva di tutte le informazioni inerenti al
paziente.
4
Funzioni della cartella clinica
• raccolta delle informazioni finalizzata alla presa di
decisioni terapeutiche nell’interesse del paziente.
• tracciabilità
delle
diverse
attività
svolte
(responsabilità delle azioni, cronologia e modalità di
esecuzione, interesse dell’operatore)
• fonte informativa (ricerche scientifiche, formazione
operatori, valutazione assistenziale, identificazione
cadavere)
5
Cartella in ambito privato
• Vi è un vuoto legislativo sull’utilizzo, le
modalità
di
compilazione
e
la
conservazione della cartella clinica in
ambito privato.
• Attualmente la compilazione della cartella
clinica è consentita alle igieniste dentali.
• Nuovo Codice Deontologico - dicembre
2006:
primo riferimento alla cartella in ambito
privato
6
CARTELLA CLINICA
ODONTOIATRICA IN AMBITO
PRIVATO
• L’attività odontoiatrica è prevalente in
ambito privato
• L’aspetto economico è rilevante
• La cartella clinica è la raccolta della
documentazione clinico - contabile
• Utile dal punto di vista terapeutico ma
anche amministrativo
documentazione clinica
Leggi, Norme e Regolamenti
SEMPLICE PROMEMORIA : quindi nessuna legge impone la tenuta di
documentazione clinica nello studio privato ???
“ nullum crimen sine lege”
9
Leggi, Norme e Regolamenti

Decreto igienista - Murst 24 luglio 1996

Articoli 23, 24, 25, 26, 28, 33, 35, 54 - Codice Deontologico 2006

Articoli Legge: 326, 328, 476, 479, 622 - Codice Penale

Articoli Legge: 2699, 2700 - Codice Civile

Ministero beni e attività culturali - Massimario conservaz. 2002

D. Lgs. 230 EURATOM - 17 marzo 1995 + 1997

LEGGE PRIVACY - Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003

Normative regionali: “requisiti minimi organizzativi specifici
individuati dalla Regione Campania” D.G. 7301 del 31.12.2001
10
Decreto igienista - Murst 24 luglio 1996
Specifiche del Corso di diploma universitario per Igienista dentale (il corso dura 3 anni)
Corso istituito con il decreto: Murst 24.07.1996 Descrizione del corso: L'attività didattica
programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore. Obiettivo didattico
del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti qualitativi e quantitativi dei
fenomeni biologici, le basi di anatomo-fisiologia e di patologia in generale ed in particolare
del cavo orale ed i principi di educazione sanitaria dentale; deve apprendere le basi teoriche
e pratiche di odontostomatologia sufficienti a poter collaborare alla compilazione
di una cartella odontostomatologica
ed alla raccolta di dati tecnico-statistici;
deve infine acquisire capacità di ablazione del tartaro, di levigatura delle radici, di utilizzo
delle metodiche di igiene orale e di quelle atte a mettere in evidenza placca batterica e
patina dentale. Sono settori del corso: - fisica - biochimica - fisiologia umana - farmacologia anatomia umana - patologia generale - microbiologia e microbiologia chimica - malattie
infettive - materiali dentari - malattie odontostomatologiche - anestesiologia - igiene generale
ed applicata - medicina legale - psicologia clinica.
Sbocchi Professionali: L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Il profilo professionale è
descritto nel Decreto Ministeriale della Sanità n. 669 del 3.12.1994.
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CODICE DI DEONTOLOGIA
MEDICA 2006
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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35
54
Segreto professionale
Riservatezza dei dati sensibili
Trattamento dei dati sensibili
Continuità delle cure
Documentazione clinica
Cartella clinica
Fiducia del cittadino
Informazione al cittadino
Acquisizione del consenso
Onorari professionali
NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2006
_________________________________________
ART. 10 Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto
ciò gli è confidato o di cui venga a
conoscenza nell’esercizio della
professione. …
Il medico deve informare i suoi collaboratori
dell’obbligo del segreto professionale …
Nuovo Codice Deontologico 2006
Art. 23 - Continuità delle cure
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di
fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in
grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche
competenze necessarie al caso in esame. Il medico non può
abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad
assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
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Nuovo Codice Deontologico 2006
Art. 24 - Certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato
di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o
oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più
attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi
obiettivi e scientificamente corretti
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Cartella clinica
Nuovo Codice Deontologia Medica 6 dicembre 2006
Art. 25 - Documentazione clinica
Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la
documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei
suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per
iscritto.
Cartella clinica
Nuovo Codice Deontologia Medica 6 dicembre 2006
Art. 26 - Cartella clinica
La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta
chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della
buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla
condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle
informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne
esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre
registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con
particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.
Nuovo Codice Deontologico 2006
Art. 28 - Fiducia del cittadino
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o
dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può
rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve,
comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega,
cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione
delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
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Nuovo Codice Deontologico 2006
Art. 33 - Informazione al cittadino
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze
delle scelte operate.
Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione,
al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle
proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di
prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e
sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non
traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro
soggetto l’informazione deve essere rispettata.
20
Nuovo Codice Deontologico 2006
Art. 35 - Acquisizione consenso
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del
consenso esplicito e informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla
integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è
integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per
l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa
informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del
consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai
conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la
volontà della persona.
Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto
della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo
conto delle precedenti volontà del paziente.
21
Nuovo Codice Deontologico 2006
Art. 54 - Onorari professionali
Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell’intesa diretta
tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l’onorario deve
essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della
prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati.
Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al cittadino.
La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve
essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera
purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito
accaparramento di clientela.
Nel codice 1998 vi era indicazione alle “firme sul preventivo”
22
Conservazione radiografie
• Decreto 14 gennaio 1997 ai sensi art. 111,
comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230
EURATOM
• Art. 4
• Acquisizione - Archiviazione - Disponibilità
• Comma 3.
• Qualunque sia la forma di archivio prescelta, la
documentazione deve poter essere disponibile a richiesta
per successive esigenze mediche. Tale disponibilità deve
essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci
anni per i documenti (radiologici e di medicina nucleare)
23
A.N.D.I.
www.andi.it
Associazione
Nazionale
Dentisti
Italiani
“ Il Codice Etico dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani :
2002”
Turrini, Malagnino, Norelli, Pinchi, Scarpelli, Spinsanti
Codice Etico A.N.D.I.
Proposta di un codice comportamentale dell’odontoiatra : ott 2002
Turrini, Malagnino, Norelli, Pinchi, Scarpelli, Spinsanti
L’odontoiatra:

deve osservare il segreto professionale e garantire la
riservatezza dell’informazione sulla salute della persona ed in
generale sulle informazioni ricevute nel corso del rapporto
professionale.

gli archivi dettagliati e completi devono essere conservati
accuratamente, ed il personale dello studio odontoiatrico deve
essere informato e istruito sulla necessità di mantenere la
riservatezza.

i dati devono essere trattati in conformità con i principi etici e
normativi della loro protezione e riservatezza.
Moduli costitutivi della cartella odontoiatrica
•
•
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Privacy
Acquisizione dati
Anamnesi medica
Anamnesi odontoiatrica
Formula e odontogramma inizio trattamento
Radiografie
Fotografie
Modelli gesso
Diagnosi - Piano di trattamento
Preventivi
Consensi
Diario clinico
Dichiarazione conformità protesi
26
DOCUMENTO
PROGRAMMATICO SULLA
SICUREZZA
• Dlgs 30 giugno 2003, n. 196
• Linee guida in tema fascicolo sanitario
elettronico Gu n.71 del 26 marzo 2009
• Tutela dati sensibili
• Deve essere redatto e stampato entro il 31
marzo di ogni anno
• Solo nel caso si abbia un archivio
elettronico
Documentazione clinica
La documentazione clinica è indispensabile al sanitario per fornire
prestazioni di qualità e per avere uno strumento di autotutela medico
legale:
- Diario clinico
- Anamnesi medica
- Anamnesi odontoiatrica
- Privacy
- Consenso informato
- piano di trattamento
- preventivo
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Acquisizione dati e
Anamnesi preliminare
DATI STUDIO
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modulo
questionario anamnestico
DATI STUDIO
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ANAMNESI
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•
•
•
Patologie concomitanti
Allergie
Utilizzo di farmaci
Bifosfonati
• Formula della situazione inizio
cure
• Radiografie fotografie
• Diagnosi
• Piano di trattamento
• Preventivo di spesa
• Acquisizione consenso al piano di
trattamento
Modulo per il consenso informato
•
•
•
1.
2.
3.
4.
In questo modulo vengono riassunti i concetti già discussi nel corso della visita, in modo da
ottenere per iscritto il Suo consenso informato alla esecuzione delle terapie concordate poichè il
consenso del paziente rappresenta il limite alla discrezionalità riconosciuta al sanitario nella
scelta ed esecuzione delle cure.
Lo scopo della sottoscrizione del consenso è quindi di codificare e rendere più trasparente il
rapporto paziente/odontoiatra, non pone limite alla libertà ed all'autonomia decisionale del
paziente ma sottolinea il dovere dell'odontoiatra di porsi come obbiettivo principale, in ogni
fase della terapia, la salute del paziente:
L’informazione mi è stata resa dal dottore ___________________________________________
preso visione dell'allegato piano di cure odontoiatriche e del preventivo dei costi.
In particolare mi è stato chiaramente spiegato che eventuali modifiche in corso di
esecuzione mi verranno sottoposte, di volta in volta, per approvazione.
Ho chiaramente compreso le finalità del trattamento cui verrò sottoposto/a, le eventuali
alternative terapeutiche percorribili nel mio caso, i rischi impliciti nel trattamento, le
principali caratteristiche funzionali ed estetiche dei manufatti che mi verranno applicati.
Sono stato altresì informato che per la conservazione nel tempo di una buona salute dentale
sono opportune sedute periodiche di controllo clinico/igiene (secondo le istruzione che ho
ricevuto)
fonte: - Linee Guida Medicina Legale - C.I.C. 2000 in revisione
-
http ANDI ://www.infodent.it/cic/cicguida/1_9_2.htm
33
Modulo per il consenso informato
Io sottoscritto/a.............................…………………nato/a a......................il.............…
dichiaro di essere stato/a informato/a dal Dr. ................................
in modo a me chiaro e comprensibile sulla situazione clinica riscontrata durante la visita
odontostomatologica e di necessitare delle seguenti
terapie:............................……….………………………………………………………………………………
al fine di ......................................................................................………………………
Le terapie proposte comportano i seguenti
rischi:…………………………………………………………………………………………………………………
Esiste la possibilità delle seguenti alternative terapeutiche:……………
al fine di ......................................................................................………………………
Le alternative terapeutiche comportano i seguenti rischi:……………………………..
Nel caso in cui ritenessi di non giovarmi di quanto proposto, l’evoluzione del mio quadro clinico
sarà..............................................................................................………
Dichiaro di essere stato/a informato/a della necessità di periodici controlli atti alla prevenzione
di complicanze e/o di ulteriori patologie ed al raggiungimento e mantenimento della stabilità del
risultato terapeutico a lungo termine, pertanto sono consapevole che non vi possono essere
garanzie di successo senza la mia collaborazione.
Dichiaro inoltre di essere consapevole del fatto che possono insorgere complicanze e verificarsi
situazioni nuove od impreviste nel corso del trattamento e che, pertanto, possono rendersi
necessarie variazioni del piano di cura proposto, che saranno specificamente discusse ed attuate
soltanto previo mio assenso.
Dopo avere ricevuto risposte esaurienti e comprensibili a tutte le domande da me poste al Dr.
.......................................………ed aver avuto tempo sufficiente per ripensare alle informazioni
ricevute e, quindi, per prendere la mia decisione,
acconsento al trattamento
Firma dell’odontoiatra
non acconsento al trattamento
Firma del paziente o del suo rappresentante legale
fonte: ANDI - Linee Guida Medicina Legale - C.I.C. 2004 in revisione
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Diario clinico
cartaceo
elettronico
elettronico
35
Piano trattamento - preventivo - consenso
alternative
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Conservazione ed archiviazione cartella clinica
•
La struttura sanitaria deve predisporre procedure di
custodia
che
garantiscano
sia
l’integrità
della
documentazione sia l’accessibilità ai soli aventi
diritto.
•
Si intende conservazione il periodo in cui la cartella
permane nella unità dove vengono prestate le cure
(responsabile il primario ).
•
Si intende archiviazione la conservazione dopo il
periodo di cura attiva (responsabile il direttore
sanitario).
37
Ministero Beni e Attività culturali
Conservazione cartelle cliniche: illimitata
circolare Min.
San. n° 61 del 19.12.86 - consentita microfilmatura legge n° 15-68 e archiviazione
su supporto ottico con rispetto prescrizioni AIPA
Smaltimento rx: 10 anni
previa autorizzazione Ministero
Beni Attività Culturali
Conservazione referti radiografie: illimitata
38
Conservazione e smaltimento cartella clinica
Privato:
• Conservazione dati sensibili come da legge 196/2003
privacy
Pubblico:
• Responsabile conservazione:
 Primario reparto : durante degenza
 Direzione sanitaria: archivio dopo la
dimissione
• Tempi conservazione: illimitato:
• Ministero beni culturali autorizzazione
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modulo
ritiro documentazione
DATI STUDIO
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Circolazione cartella
•
•
•
•
•
D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 art. 5
Nuovo codice di deontologia medica 2006
Legge 196-2003 legge tutela privacy
Parere dell’Autority per la privacy 19 maggio 2000
DLgs 30 luglio 1999 n° 282 registraz. in cartella test genetici
• Il paziente ha diritto di avere, ogni volta che lo
desideri, piena visione e copia della cartella
clinica, ma non può farsi consegnare l’originale e
portarselo a casa.
41
Rilascio cartella clinica
La cartella clinica
può
essere rilasciata:
La cartella clinica
non
può essere rilasciata:
×
×
×
×
a terzi se non muniti di delega
(compresi il coniuge o i parenti stretti)
al
medico
curante
senza
la
autorizzazione del paziente
ai patronati
ai Ministeri e all’Autorità di PS solo le
notizie a seguito di precisi quesiti di
ordine sanitario








al diretto interessato
al tutore o a chi esercita la patria
potestà in caso di minore o incapace
a persona fornita di delega (ivi
compreso il medico curante)
all’Autorità giudiziaria
agli enti previdenziali (INAIL, INPS,
ecc.)
al S.S.N.
agli eredi legittimi con riserva per
determinate notizie
ai medici a scopo scientifico-statistico
purché anonima
42
Conclusioni
• Nell’ambito privato, l’esistenza di una cartella clinica
accurata, adeguatamente compilata e riportante la
diagnosi, il piano di trattamento, il preventivo, il
consenso informato alle terapie e le prestazioni
odontoiatriche eseguite, risulta di fondamentale
importanza per il sanitario, sia per instaurare una buona
comunicazione con in paziente, sia
in caso di
contenzioso medico-paziente, per documentare la
propria diligenza, spesso messa in discussione proprio
per la mancanza o l’inadeguatezza della documentazione
clinica prodotta.
43
Concorrenza tra le colpe del danneggiato e
del danneggiante
“… potrà pure la vittima essersi comportata
imprudentemente, versare in illecito, ma
se ciò non fu la causa unica dell’evento
[…] del modo in cui si comportò la vittima
si dovrà tener conto agli effetti della
misura del risarcimento …”
Cassazione SS.UU. 24 marzo 1929, n.974
in Foro It. 1939, I, 722
Informazione sì,
informazione no?
Informazione sì, informazione no?
“per quanto attiene il punto della informazione alla paziente,
la stessa attrice ha riconosciuto in sede di interpello …
che il professionista qui convenuto le mostrò su una
lavagna luminosa il suo
progetto d’intervento ed il teste G… (infermiera nello studio
del
convenuto stesso) ha riferito di un colloquio tra medico e
paziente
di mezz’ora/tre quarti d’ora circa … Pertanto anche sotto tale
profilo nulla appare addebitabile al medico convenuto …..
Tribunale di Como, 24 ottobre 2005
Qualora le cure previste dal piano terapeutico
siano state eseguite da più professionisti (ad
esempio un progetto implanto-protesico nel
quale gli impianti siano stati eseguiti da un
implantologo esterno), cioè da soggetti che non
siano legati al curante in maniera chiara ed
inequivoca da un vincolo – formale o
sostanziale – di subordinazione, per identificare
eventuali responsabilità dei singoli operatori
sarà sempre necessario di volta in volta
analizzare le singole fattispecie.
In astratto, tuttavia, si possono ipotizzare tre
criteri di differenziazione:
1. FATTURAZIONE
2. MATERIALE ESECUZIONE DELLE CURE
3. RAPPORTO TRA PAZIENTE E CURANTE
1) FATTURAZIONE
Il pagamento del compenso rappresenta
la controprestazione delle cure nello
schema sinallagmatico contrattuale.
Sicché in capo al soggetto che percepisce il
compenso vige una presunzione di scelta ed
esecuzione delle cure medesime e, dunque,
se ne presume la responsabilità, quantomeno
sotto il profilo contrattuale, poiché la
fatturazione fra professionista e paziente
implica l’esistenza del rapporto contrattuale e
l’assunzione delle relative obbligazioni.
2) MATERIALE ESECUZIONE DELLE CURE
Il professionista che ha concretamente
compiuto l’atto lesivo, viene ritenuto
responsabile delle eventuali conseguenze,
quantomeno sotto il profilo dei danni
extracontrattuali.
Nell’ambito di tale ultima tipologia di danno,
peraltro, dovrà analizzarsi il tipo di rapporto
fra il soggetto che ha materialmente eseguito
l’attività ed il soggetto che ha disposto
l’esecuzione di quella attività, dovendosi
chiarire se l’errore medico attenga alla fase
esecutiva ovvero alla fase progettuale.
3) RAPPORTO TRA PAZIENTE E CURANTE
Valutare se colui che ha materialmente
compiuto od omesso l’attività da cui siano
scaturite conseguenze pregiudizievoli per il
paziente, abbia con lo stesso intrattenuto un
rapporto professionale proprio o meno (ad
esempio valutando se la prestazione
contestata è stata eseguita presso lo studio
del curante o meno), distinguendo tra il dato
formale e quello sostanziale.
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