I momenti che hanno segnato il processo di laicizzazione • • • L’esperimento codificatorio rappresentato dalle XII TAVOLE (451-450 a.C. - i due decemvirati legislativi) «versetti» decemvirali, forma di veri e propri comandi normativi di carattere generale («percezione di esaustività», la qualificazione liviana di fons omnis publici privatique…iuris), rivolti all’intera città, espressione della volontà di un legislatore accettato dal popolo, se non del popolo stesso REDAZIONE SCRITTA DEL CORPO DI REGOLE CHE PRESIEDEVA ALLA VITA DELLA CITTA’, VIENE MENO IL MONOPOLIO DELLA CONOSCENZA E DELLA INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO CITTADINO DA PARTE DEL COLLEGIO DEI PONTEFICI; IL TESTO DECEMVIRALE COSTITUISCE UN LIMITE INVALICABILE DA OGNI INTERPRETATIO (peraltro, anche dopo la codificazione decemvirale l’esclusività sacerdotale fu mantenuta) I decemviri legibus scribundis assunsero il compito di tradurre in forma di leggi generali e scritte, rivolte all’intera comunita’, espressione di un legislatore voluto dal popolo, il vecchio ius pontificale, che sino ad allora si era manifestato in via esclusiva attraverso il responsum CARATTERI LEGES DECEMVIRALI (XII TAVOLE) Generalità, astrattezza, scrittura, certezza? Restava il problema di coglierne l’effettivo valore normativo, l’effettiva portata giuridica, in altri termini di procedere alla loro interpretatio Chi possedeva quel bagaglio di conoscenze specialistiche necessario per assumere tale compito? Il collegio dei pontefici, che così riprese il sopravvento. Attraverso il lavoro esegetico compiuto sul testo decemvirale dai pontefici, che tornò a manifestarsi attraverso il consueto strumento del responsum, ecco che le XII Tavole di fatto finirono col perdere la loro originaria autonomia e la loro originaria forza dirompente Cosa rimase di nuovo e, quindi, di cesura rispetto al passato? IL TESTO, l’insieme, cioè, dei ‘versetti’ decemvirali (anche se perduto l’originale a seguito dell’incendio di Roma del 390 a.C.), QUESTO RAPPRESENTO’ UN LIMITE INVALICABILE ALL’ATTIVITA’ DI INTERPRETATIZIONE DEI PONTEFICI Esemplificazione Tab. V: Si intestatus moritur cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto, si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento se qualcuno muore intestato e non ha un erede suo, l’eredità sia attribuita all’agnato prossimo, se non ha agnati, l’eredità sia attribuita ai gentiles L’eclissarsi dell’esclusivismo pontificale 304 a.C. Gneo Flavio (Ius Flavianum: liber actionum e calendario) 254 a.C., Tiberio Coruncanio (publice profiteri) 198 a.C., Sesto Elio Peto Cato (Tripertita: nascita della letteratura giuridica, all’attività respondente si affianca quella più propriamente sistematica, di riflessione e di elaborazione generale del diritto, nonché quella di insegnamento - all’oralità di affianca e via via si sostituisce la scrittura - bisogno, comunque, cercare di riportare ogni situazione, ogni disposizione giuridica nel solco tracciato dagli antichi mores e dalle regole delle XII Tavole, così come filtrate attraverso l’interpretazione condotta sulle stesse dai pontefici nel corso del quinto e del quarto secolo) ATTIVITA’ GIURISTI: RESPONDERE - AGERE - CAVERE • • Cic. De leg. 2.19.47: ‘Ho udito da mio padre che nessun può essere un buon pontefice se non abbia conoscenza del diritto civile’ IL VECCHIO MODELLO DI SAPERE E’ ROVESCIATO: NON E’ PIU’ LA PRATICA PONTIFICALE CHE FONDA LA CONOSCENZA DEL IUS CIVILE, MA E’ LA DOTTRINA CIVILISTICA CHE GIUSTIFICA E LEGITTIMA IL RUOLO DI PONTEFICE LA GIURISPRUDENZA NEL II-I SEC. A.C. 2^ metà II sec. a.C., Giunio Bruto - Manio Manilio - Publio Mucio Scevola (10 libri di ius civile, raccolta di responsa; il testo sostituisce la memoria orale); a loro si deve l’avere ‘ri-fondato il ius civile’ Inizi I sec. a.C., Quinto Mucio Scevola (18 libri di ius civile), ‘per primo costruì per genera il diritto civile’ Seconda metà I sec. a.C., Marco Antistio Labeone, “per la qualità del suo ingegno e la fiducia nella propria dottrina pose mano a moltissime novità” SECOLO DI PROFONDO CAMBIAMENTO Nascita di un’autentica letteratura giuridica (scrittura sostituisce l’oralità) INVENZIONE DI CONCETTI GIURIDICI ASTRATTI E USO DI TECNICHE CLASSIFICATORIE (/RESPONSUM) LA GIURISPRUDENZA NELL’ETA’ DEL PRINCIPATO Ius respondendi ex auctoritate principis (Ottaviano Augusto) Scopo duplice: - controllo politico sulla giurisprudenza da parte del Principe (in tale prospettiva da lì a poco, con l’imperatore Adriano, stante quanto riferisce Gaio nelle sue Institutiones - ‘se i pareri dei giuristi sono tutti concordi, ciò che essi pensano tiene luogo di legge; se invece sono discordanti, può il giudice seguire l’opinione che vuole; e ciò è stabilito da un rescritto del divino Adriano (Gai 1.7) - ridurre il ius controversum Si avverte la necessità di avviare UN PROCESSO ORDINATORIO DEL DIRITTO (unico esempio antecedente rappresentato dalla ‘Codificazione’ decemvirale) Cicerone, nel De iure civili in artem redigendo, opera che non ci è pervenuta, cui si allude in due luoghi del De oratore, auspica con forza, in quanto necessaria, la realizzazione di tale opera Cesare: progetto codificatorio (Svetonio: ‘ridurre il diritto civile a norma sicura, compendiando in pochissimi libri della stragrande e confusa abbondanza delle leggi quelle che fossero ottime e necessarie’; disegno non realizzato) PROBLEMI Oscurità delle norme, dubbi sull’autenticità dei testi, incertezza del diritto -> in mancanza di un’opera di codificazione è la giurisprudenza stessa a farsi carico di tali problemi con una ampia e approfondita opera di aggiornamento del sapere giurisprudenzaile venutosi a stratificare nel corso di quasi ottocento anni, del resto forte del ius respondendi ex auctoritate principis, può condere iura nel senso tecnico del termine, vincolando di fatto i giudici (tale stato di cose muterà solo con l’imperatore Adriano, prima metà del II sec. d.C.) L’ampia e approfondita opera di aggiornamento svolta dalla giurisprudenza del Principato muove dalla tecnica del responsum che, per quanto ancora legata al metodo casistico, appare, però, sempre più aperta ad inglobare argomentazioni di carattere generale L’attività scientifico-letteraria assume acquista un impuldo tutto nuovo, concretizzandosi nelle seguenti tipologie di opere: - di casistica (libri responsorum, disputationum, quaestionum, digestorum) - di commento (a testi giurisprudenzaile, edittali e legislativi (in particolare commentarii ai libri iuris civilis di Quinto Mucio Scevola e di Masurio Sabino - commentarii ad edictum) - di didattiche (institutiones, libri sententiarum, opinionum, differentiarum etc.) - monografiche (liber singularis) Quasi nulla ci è pervenuto per via diretta Unica eccezione le Institutiones Gaio (II sec. d.C. - ritrovate in un Codex rescriptus della Biblioteca Capitolare di Verona, nel 1816 dallo storico e diplomatico Niebuhr, leggendo le Epistulae di S. Gerolamo che nel IX secolo erano state riprodotte, previa cancellazione dell’antica scrittura, sullo stesso codice pergamenaceo + altri frammenti papiracei e pergamenacei venuti alla luce in Egitto e pubblicati nel 1927 e nel 1933) (Parafrasi postclassiche, Compilazione giustinianea SCUOLE (SECTAE, STATIONES), I sec. a.C. SABINIANI (Masurio Sabino -> 3 libri iurisi civilis) PROCULIANI (Proculo -> Libri epistularum e libri responsorum) La contesa tra queste due scuole fu superata soprattutto grazie all’influenza esercitata da uno dei più grandi giuristi del mondo romano: SALVIO GIULIANO (II sec. d.C.) 90 libri di Digesta, codificazione dell’editto (edictum perpetuum) su incarico dell’Imperatore Adriano (134-138) La figura del giurista in età postclassico-giustinianea Anonimo burocrate che lavora nella cancelleria imperiale concorrendo alla predisposizione dei testi normativi dell’imperatore (constitutiones) Professore di diritto nelle scuole Nessuna attività di creazione del diritto Giustiniano potrà dire senza timore che all’imperatore spetta in via esclusiva sia l‘attività di creazione sia quella di interpretazione del diritto DICOTOMIA LEGES = CONSTITUTIONES IMPERATORIS // IURA (VETERA) = OPERE DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA IUS EX SCRIPTO / IUS NON EX SCRIPTO (CONSUETUDO -> ammessa, però, solo se secundum legem) La lex publica rogata, populi romani (e il plebiscitum) • • • le leges publicae (rogatae), frutto dell’incontro delle volontà del magistrato (inter)rogante e del populus riunito in comitio e, dopo l’estensione, operata nel 286 a.C. dalla lex Hortensia, dell’efficacia delle deliberazioni comiziali ai plebiscita, anche della plebs riunita in concilio ETA’ REPUBBLICANA generale iussum populi aut plebis rogante magistratu [statuizione della generalità del popolo o della plebe, a seguito di una richiesta rivolta loro da un magistrato], Gell. N.A. 10.20.2 (definizione attribuita da Gellio al giurista augusteo C. Ateio Capitone) PARTI DELLA LEX: PRAESCRIPTIO - ROGATIO - SANCTIO • Le fonti parlano in riferimento all’ETA’ REGIA di leges regiae curiatae (votate? dai comitia curiata, da co-viria), ma che la gran parte della dottrina è propensa ad assimilare ad ordinanze pronunciate dai reges, forse innanzi all’assemblea curiata, enucleanti cristallizzazioni o precipitati di natura consuetudinaria (IUS CIVILE PAPIRIANUM) DUALISMO IUS - LEX (PLEBISCITUM) Ultima lex publica che conosciamo LEX AGRARIA 96 d.C. (Imp. Nerva) Leges publicae (delibere comiziali o conciliari) di contenuto privatistico si ebbero in misura significativa solo in età augustea e su proposta dello stesso Ottaviano Augusto (il nuovo Princeps) SENATUSCONSULTUM Gai 1.4: Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit, idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum Senatoconsulto è ciè che il senato prescrive e stabilisce, e tiene luogo di legge, benché se ne sia discusso I-II sec. d.C. Oratio principis GLI EDICTA MAGISTRATUUM IUS HONORARIUM = DIRITTO CHE PROMANA DALLE MAGISTRAURE (MAGISTRATURA = HONOR). Si tratta dell’insieme delle regole giuridiche scaturite dall’attività giurisdizionale del pretore e degli altri magistrati (edili curuli, governatori provinciali) incaricati di amministrare la giustizia (ius dicere - iurisdictio), ciascuno in relazione alla propria sfera di competenza (367 A.C., PIENA ETA’ REPUBBLICANA CREAZIONE DEL IL PRIMO PRETORE, INCARICATO DI IUS DICERE INTER CIVES, DETTO A PARTIRE DAL 242 A.C., URBANUS PER DISTINGUERLO DAL SECONDO PRETORE CREATO IN QUELL’ANNO, DETTO PEREGRINUS, IN QUANTO INCARICATO DI IUS DICERE INTER PEREGRINOS O INTER CIVES ET PEREGRINOS) • Tali regole si vennero a stratificare, a partire dal III sec a.C., attraverso la pubblicazione annua degli EDICTA MAGISTRATUUM (IUS EDICENDI) – l’editto valeva solo per il periodo di carica del magistrato che lo aveva emanato (LEX CORNELIA 67 a.C., sancì l’obbligo per i magistrati titolari di iurisdictio di pubblicare il loro editto), era, cioè, una LEX ANNUA (Cic. in Verr. II.1.42.109) – fino alla definitiva stabilizzazione di questi ultimi – all’interno di un’architettura non più modificabile dal magistrato giusdicente (si parla, in proposito, di EDICTUM PERPETUUM = IMMUTABILE E QUINDI VALEVOLE A TEMPO INDEFINITO) – operata, tra il 134 e il 138 d.C., dal giurista Salvio Giuliano, su incarico dell’imperatore Adriano (INTERVENTO DELL’IMPERATORE - SENATO / OPERA DI COMMENTO SVOLTA SUL TESTO EDITTALE DALLA GIURISPRUDENZA LAICA) Le constitutiones principis (imperatoris) e la fine del «diritto giurisprudenziale» fine del I sec. a.C. affacciarsi sulla scena normativa delle constitutiones (da constituere: decidere) principis (poi imperatoris) Gai. 1.5: Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat Costituzione del principe è ciò che l’imperatore stabilisce con decreto, editto o lettera. Né mai si è dubitato che ciò tenga luogo di legge, dato che lo stesso imperatore è investito dell’imperium attraverso una lex A partire dal III secolo d.C. L’imperatore resta la sola fonte «viva», l’esclusivo creatore del ius inizi del III sec. d.C., formulazioni ulpianee: Quod principi placuit, legis habet vigorem [ciò che all’imperatore parve bene e approvò, ciò abbia vigore], D. 1.4.1pr. Princeps legibus solutus est [l’Imperatore è svincolato dal<l’osservanza del>le leggi], D. 1.3.31 Tipologia constitutiones (leges) Edictum, mandatum = leges generales Rescriptum, epistula, decretum = leges speciales LA FONDAZIONE DI ROMA • 753 Secondo Varrone • 752 secondo i Fasti Capitolini • 752/1 ovvero l’anno I della VII olimpiade secondo Dionigi di Alicarnasso • 751/0 ovvero l’anno II della VII olimpiade secondo Polibio e Diodoro • 750 per Livio • 748 per Fabio Pittore • 729/8 ovvero l’anno V della XII olimpiade secondo Cincio Alimento • 848 (lo stesso anno della fondazione di Cartagine) per Timeo di Tauromenio L’ETA’ REGIA MONARCHIA LATINO-SABINA 1. Romolo (per un periodo assieme a Tito Tazio, Sabino) (753? a.C. - 716 a.C.) 2. Numa Pompilio (715 a.C. - 674 a.C., Sabino) 3. Tullo Ostilio (673 a.C. - 642 a.C.) 4. Anco Marzio (642 a.C. - 617 a.C.) MONARCHIA ETRUSCO-LATINA 5. Tarquinio Prisco (616 a.C. - 579 a.C., Lucumone da Tarquinia) 6. Servio Tullio (578 a.C. - 535 a.C., genero di Tarquinio Prisco) 7. Tarquinio il Superbo (535 a.C. - 510 a.C., figlio o nipote di Tarquinio Prisco e genero di Servio Tullio) Complessivamente, secondo la ‘tradizione’ circa 244 anni 753-509 aC. Nei cinque libri precedenti ho narrato gli avvenimenti che si svolsero a Roma dalla sua fondazione sino alla caduta in mano ai Galli, prima durante la monarchia, poi sotto i consoli, i dittatori, i decemviri, i tribuni consolari;…vicende molto incerte sia per l’eccessiva antichità…sia per la concisione e la scarsità delle fonti letterarie, le sole che ci tramandano con sicurezza il ricordo dei fatti, ed anche perché, se i commentari dei pontefici o altri archivi pubblici e privati contenevano documenti storici, tutto o quasi andò perduto nell’incendio della città (Liv. 6.1.2) ROMOLO, LATINO (CORREGGENZA CON TITO TAZIO, SABINO) - NUMA POMPILIO, SABINO Secondo il racconto della ‘tradizione’, già Romolo avrebbe dato a Roma un compiuto assetto costituzionale basato su: REX - CONSILIUM PATRUM (GENTIUM) poi senatus - COMITIA (CURIATA = POPULUS) a) divisione del populus in: patricii e plebeii (plèzos = moltitudine) b) Romolo divise tutta la popolazione in tre ripartizioni…poi suddivise ciascuna delle tre in altre dieci ripartizioni…chiamò le ripartizioni maggiori tribù e le minori curie…divise poi le curie in dieci parti e vi era un capo su ciascuna di esse, detto decurione Dion. 2.7.2-4) - 3 tribù gentilizie (Tities da Tito Tazio, Sabini?, Ramnes da Romolo, Latini?, Luceres da Lucumone, Etruschi?): scopi militari (distretti di leva, tribuni militum), politici, elettorali ogni tribù divisa in 10 curiae (= co-viria) per un totale di 30 curiae (comitia curiata - populus; curio maximus, convocati in comitium da coeundo = andare insieme, riunirsi, di norma nel Foro) Divise ogni curia in 10 decuriae (ripartizion di 10 uomini) (3 tribù x 10 curiae x 10 decuriae x 10 uomini = 3000 uomini = populus = esecito fanteria, pedites; gli euqites erano 300, 1 centuria per ogni tribù) a) 3 centuriae equites (300 cavalieri); 30 centuriae di pedites (3000 uomini = legione) b) consilium patrum (gentium) di 100 membri (divisione del regnum con Tito Tazio - ratto delle sabine) INTERREGNUM - INAUGURATIO Numa Pompilio (Sabino) a) Regia b) collegi sacerdotali (flamini, pontefici, auguri, feziali, salii, fratres arvales luperci, vestali) MONARCHIA ETRUSCO-LATINA Il racconto della tradizione LUCIO TARQUINIO PRISCO - membri del consilium patrum portati a 300 (introduzione di patres minorum gentium) - insegne rex (forme esteriori imperium: trono d’avorio coperto di toga purpurea, scarpe rosse, corona d’alloro, scettro d’avorio con l’aquila di Giove, toga picta, toga palmata, currus, 12 lictores con fasci e scuri, sella curulis) SERVIO TULLIO - exercitus centuriatus (Ordinamento serviano) - costituzione 4 tribù urbane (Suburana, Palatina, Esquilina, Collina, ricomprese all’interno delle mura cittadine) e 16 tribù rustiche - Censimento (suovetaurilia, lustratio) LUCIO TARQUINIO (il SUPERBO) TIRANNIDE REX (da regere = reggere, guidare) Sacerdote (attribuzioni magico-religiose: Romolo è definito da Cicerone optimus augur rex sacrorum) - capo militare (vitalizio <regifugium>? Dinastico <Tarquinii, tutore dato da Anco Marcio ai 2 figli, nella persona di Tarquinio Prisco>?): fondamentale elemento di mediazione fra gli dei e la civitas, il principale garante e custode della pax deorum (auspicia) NOMINA: INTERREGNUM (auspicia ad patres <10 patres> redeunt, interrex, creatio, lex (lag = dire, pronunciare, stabilire) curiata de imperio <fase etrusco-latina>, inauguratio <da augeo = accresco>) LEGES REGIAE CURIATAE TITOLARITA’ POTESTAS espressivo di un’autorità politico-religiosa sulla civitas di analoga a quella spettante ai patres sulle gentes e sulle familiae e esercitata in concorrenza con questa IMPERIUM, ma solo a partire dalla monarchia etrusco-latina) 1) comando militare 2) regolamentazione rapporti civitas con altri stati (bellum iustum/Fetiales) 3) direzione vita civitas in relazione a questioni interne di generale interesse (prendere gli auspicia leges regiae - convocazione comitia curiata - coercizione recalcitranti alla potestas-imperium: in vincula deductio, verberatio, multae dictio, pignoris capio, poena capitis - repressione dei crimina: perduellio, parricidium - esercizio della iurisdictio, ius dicere) AUSILIARI DEL REX quaestores parricidii (parricidium, legge di Numa), duoviri perduelliones (perduellio: vicenda dell’Orazio superstite), magister populi, magister equitum POPULUS = CURIAE (CO-VIRIA COMITIA CURIATA) • Assemblea dei cittadini maschi (forse in età regia solo patrizi), articolata in 30 curiae • LUOGO DI RIUNIONE: normalmente il Foro COMITIUM, • COMPETENZE COMIZI CURIATI (secondo la tradizione) • 1) FUNZIONE ELETTORALE (rex) • 2) LEX CURIATA DE IMPERIO • 3) FUNZIONE LEGISLATIVA (leges regiae) • 4) FUNZIONE GIUDICANTE IN MATERIA CRIMINALE (provocatio ad populum, episodio Orazio uccisore della sorella) • • • • • • • • CRITICA STORICA: LE REALI ATTRIBUZIONI DEI COMITIA CURIATA 1) PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI RELIGIOSE 2) LEX CURIATA DE IMPERIO 3) PRESA DI CONOSCENZA DELLE DECISIONI E DELLE PRESCRIZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO 4) ADLECTIO GENTIS COMITIA CURIATA CALATA (presieduti dal pontefice massimo - 24 marzo e 24 maggio QRCF = quando rex comitiavit fas) 5) ADROGATIO (DETESTATIO SACRORUM 6) TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS Comizio centuriato (ordinamento serviano) stato cittadino (non più gentilizio) STRUTTURA (base non più la gens ma il civis, patrizio e plebeo) 18 centurie di equites (6: Ramnes, Tities, Luceres priores e posteriores + 12) FANTERIA OPLITICA I classe (40 iuniores, 18-45/46 anni + 40 seniores, 46/60 anni) 100.000 assi e più (in origine proprietà immobiliare) II classe (10 + 10) 75.000-100.000 assi III classe (10 + 10) 50.000-75.000 assi IV classe (10 + 10) 25.000-50.000 assi V classe (15 + 15) (12.500) 11.000-25.000 assi 5 centurie di proletari o capite censi (2 fabri tignarii e ferrarii + 2 cornicines e tibicines + 1 accensi) Totale 193 centuriae Carattere gerontocratico e timocratico Armamento • • • • • • • • • • • • • • • FANTERIA OPLITICA I CLASSE difensive: galea (elmo di cuoio), clipeum (scudo rotondo), ocrea (gambiera, schiniere), lorica (corazza di cuoio) offensive: hasta (lancia), gladius (spada corta) II CLASSE difensive: galea, scutum (scudo rettangolare), ocrea offensive: hasta, gladius III CLASSE difensive: galea, scutum offensive: hasta, gladius FANTERIA LEGGERA IV CLASSE offensive: hasta, verutum (giavellotto) V CLASSE offensive: funda (fionda), lapides missiles (pietre da lanciare) • Servio avrebbe raddoppiato gli effettivi del primitivo esercito: 3000 fanti su 30 centuriae (fornite dalle 3 antiche tribù gentilizie) + 300 celeres • La fanteria pesante di linea, capace di difesa e di offesa, dotata di armatura oplitica, era costituita dalle centurie delle prime 3 classi (solo da quelle dei iuniores), in totale 60 centuriae = 6000 uomini • Competenze originarie esercito centuriato (ordinamento serviano) • MILITARE (ANCHE POLITICA?) • Nella descrizione degli annalisti troviamo operare l’esercito centuriato in qualità di comitium (assemblea del popolo strutturata in centurie, con poteri deliberanti, convocata al di fuori del pomerium, nel Campo di Marte - non si può stare in armi a Roma) a partire da 509 a.C. (Lex Valeria de provocatione) • In realtà la trasformazione da exercitus a comitium avvenne solo dopo il decemvirato legislativo CONSILIUM PATRUM <GENTIUM> (SENATUS) 100 con Romolo, 300 con Tarquinio Prisco (numero fisso) COMPETENZE 1) Interregnum (auspicia ad patres redeunt) 2) Dare pareri (consultum) al rex (vincolanti?) 3) Auctoritas (patrum) COLLEGI SACERDOTALI Sesto Pompeo Festo (II sec. d.C., compendia l’opera dell’antiquario di età augustea Verio Flacco, p. 198-200L Sommo fra tutti appare il re, poi il flamine Dialis, dopo di lui quello Martialis, al quarto posto quello Quirinalis, al quinto il pontefice massimo….Il re perché è il più potente; il Dialis perché è sacerdote universale, chiamato Dium; il Martialis perché Marte è il padre del fondatore della città; il Quirinalis perché Quirino è stato accolto da Curi per essere associato al potere di Roma; il pontefice massimo perché ritenuto giudice e arbitro di tutte le cose divine e umane (ordo sacerdotium) 1) Rex (potere non solo politico-militare ma anche religioso, garante della pax deorum) 2) Flamini (Plutarco li definì ‘statue viventi’ _ raffigurazioni della divinità cui erano preposti) 3 maggiori: Dialis = di Giove, Martialis = di Marte, Quirinalis = di Quirino + 12 minori (patrizi) 3) Pontefici (dal 300 a.C., lex Ogulnia anche plebei) 4) Auguri interpreti degli auspicia, i segni celesti rivelatori della volontà divina. l’augurium - radice *aug che esprime l’idea di ‘accrescimento’ di autorità, ‘augeo’;, insegne: lituus = bastone ricurvo con il quale delimitano il templum = campo visivo, lo spazio celeste in cui si dovevano osservare i segni (dal 300 a.C., lex Ogulnia anche plebei) 5) Feziali (foedus, bellum iustum) 6) Salii sacerdoti guerrieri di Marte, (ancili, carmen saliare) 7) Fratres arvales = ‘fratelli dei campi’ (lustratio) 8) Luperci = ‘uomini salvatici’ (Fauno) 9) Vestali, collegio femminile (singolarità in una società rigidamente patriarcale) (Rea Silvia)