I momenti che hanno segnato il processo di
laicizzazione
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L’esperimento codificatorio rappresentato dalle XII TAVOLE (451-450 a.C. - i
due decemvirati legislativi)
«versetti» decemvirali, forma di veri e propri comandi normativi di carattere
generale («percezione di esaustività», la qualificazione liviana di fons omnis
publici privatique…iuris), rivolti all’intera città, espressione della volontà di un
legislatore accettato dal popolo, se non del popolo stesso
REDAZIONE SCRITTA DEL CORPO DI REGOLE CHE PRESIEDEVA ALLA
VITA DELLA CITTA’, VIENE MENO IL MONOPOLIO DELLA
CONOSCENZA E DELLA INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO CITTADINO
DA PARTE DEL COLLEGIO DEI PONTEFICI; IL TESTO DECEMVIRALE
COSTITUISCE UN LIMITE INVALICABILE DA OGNI INTERPRETATIO
(peraltro, anche dopo la codificazione decemvirale l’esclusività sacerdotale fu
mantenuta)
I decemviri legibus scribundis assunsero il compito di
tradurre in forma di leggi generali e scritte,
rivolte all’intera comunita’, espressione di un
legislatore voluto dal popolo, il vecchio ius
pontificale, che sino ad allora si era manifestato in
via esclusiva attraverso il responsum
CARATTERI LEGES DECEMVIRALI
(XII TAVOLE)
Generalità, astrattezza, scrittura, certezza?
Restava il problema di coglierne l’effettivo valore normativo, l’effettiva
portata giuridica, in altri termini di procedere alla loro interpretatio
Chi possedeva quel bagaglio di conoscenze specialistiche necessario per
assumere tale compito? Il collegio dei pontefici, che così riprese il
sopravvento.
Attraverso il lavoro esegetico compiuto sul testo decemvirale dai pontefici,
che tornò a manifestarsi attraverso il consueto strumento del responsum,
ecco che le XII Tavole di fatto finirono col perdere la loro originaria
autonomia e la loro originaria forza dirompente
Cosa rimase di nuovo e, quindi, di cesura rispetto al passato? IL TESTO,
l’insieme, cioè, dei ‘versetti’ decemvirali (anche se perduto l’originale
a seguito dell’incendio di Roma del 390 a.C.), QUESTO
RAPPRESENTO’ UN LIMITE INVALICABILE ALL’ATTIVITA’
DI INTERPRETATIZIONE DEI PONTEFICI
Esemplificazione
Tab. V: Si intestatus moritur cui suus heres nec escit, adgnatus proximus
familiam habeto, si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento
se qualcuno muore intestato e non ha un erede suo, l’eredità sia attribuita
all’agnato prossimo, se non ha agnati, l’eredità sia attribuita ai gentiles
L’eclissarsi dell’esclusivismo pontificale
304 a.C. Gneo Flavio (Ius Flavianum: liber actionum e calendario)
254 a.C., Tiberio Coruncanio (publice profiteri)
198 a.C., Sesto Elio Peto Cato (Tripertita: nascita della letteratura giuridica, all’attività
respondente si affianca quella più propriamente sistematica, di riflessione e di elaborazione
generale del diritto, nonché quella di insegnamento - all’oralità di affianca e via via si
sostituisce la scrittura - bisogno, comunque, cercare di riportare ogni situazione, ogni
disposizione giuridica nel solco tracciato dagli antichi mores e dalle regole delle XII Tavole,
così come filtrate attraverso l’interpretazione condotta sulle stesse dai pontefici nel corso del
quinto e del quarto secolo)
ATTIVITA’ GIURISTI: RESPONDERE - AGERE - CAVERE
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Cic. De leg. 2.19.47: ‘Ho udito da mio padre che nessun può essere un
buon pontefice se non abbia conoscenza del diritto civile’
IL VECCHIO MODELLO DI SAPERE E’ ROVESCIATO: NON E’
PIU’ LA PRATICA PONTIFICALE CHE FONDA LA
CONOSCENZA DEL IUS CIVILE, MA E’ LA DOTTRINA
CIVILISTICA CHE GIUSTIFICA E LEGITTIMA IL RUOLO DI
PONTEFICE
LA GIURISPRUDENZA NEL II-I SEC. A.C.
2^ metà II sec. a.C., Giunio Bruto - Manio Manilio - Publio Mucio Scevola (10
libri di ius civile, raccolta di responsa; il testo sostituisce la memoria orale); a loro
si deve l’avere ‘ri-fondato il ius civile’
Inizi I sec. a.C., Quinto Mucio Scevola (18 libri di ius civile), ‘per primo costruì
per genera il diritto civile’
Seconda metà I sec. a.C., Marco Antistio Labeone, “per la qualità del suo ingegno e
la fiducia nella propria dottrina pose mano a moltissime novità”
SECOLO DI PROFONDO CAMBIAMENTO
Nascita di un’autentica letteratura giuridica (scrittura sostituisce l’oralità)
INVENZIONE DI CONCETTI GIURIDICI ASTRATTI E USO DI
TECNICHE CLASSIFICATORIE (/RESPONSUM)
LA GIURISPRUDENZA NELL’ETA’ DEL
PRINCIPATO
Ius respondendi ex auctoritate principis (Ottaviano Augusto)
Scopo duplice:
- controllo politico sulla giurisprudenza da parte del Principe (in tale prospettiva da lì a poco,
con l’imperatore Adriano, stante quanto riferisce Gaio nelle sue Institutiones
- ‘se i pareri dei giuristi sono tutti concordi, ciò che essi pensano tiene luogo di legge; se
invece sono discordanti, può il giudice seguire l’opinione che vuole; e ciò è stabilito da un
rescritto del divino Adriano (Gai 1.7)
- ridurre il ius controversum
Si avverte la necessità di avviare UN PROCESSO ORDINATORIO DEL DIRITTO (unico
esempio antecedente rappresentato dalla ‘Codificazione’ decemvirale)
Cicerone, nel De iure civili in artem redigendo, opera che non ci è pervenuta, cui si allude in
due luoghi del De oratore, auspica con forza, in quanto necessaria, la realizzazione di tale
opera
Cesare: progetto codificatorio (Svetonio: ‘ridurre il diritto civile a norma sicura,
compendiando in pochissimi libri della stragrande e confusa abbondanza delle leggi
quelle che fossero ottime e necessarie’; disegno non realizzato)
PROBLEMI
Oscurità delle norme, dubbi sull’autenticità dei testi, incertezza del
diritto -> in mancanza di un’opera di codificazione è la
giurisprudenza stessa a farsi carico di tali problemi con una ampia e
approfondita
opera
di
aggiornamento
del
sapere
giurisprudenzaile venutosi a stratificare nel corso di quasi
ottocento anni, del resto forte del ius respondendi ex auctoritate
principis, può condere iura nel senso tecnico del termine, vincolando
di fatto i giudici (tale stato di cose muterà solo con l’imperatore
Adriano, prima metà del II sec. d.C.)
L’ampia
e
approfondita
opera
di
aggiornamento svolta dalla giurisprudenza
del Principato
muove dalla tecnica del responsum che, per
quanto ancora legata al metodo casistico,
appare, però, sempre più aperta ad inglobare
argomentazioni di carattere generale
L’attività scientifico-letteraria assume acquista un impuldo tutto nuovo,
concretizzandosi nelle seguenti tipologie di opere:
- di casistica (libri responsorum, disputationum, quaestionum, digestorum)
- di commento (a testi giurisprudenzaile, edittali e legislativi (in particolare
commentarii ai libri iuris civilis di Quinto Mucio Scevola e di Masurio
Sabino - commentarii ad edictum)
- di didattiche (institutiones, libri sententiarum, opinionum, differentiarum
etc.)
- monografiche (liber singularis)
Quasi nulla ci è pervenuto per via diretta
Unica eccezione le Institutiones Gaio (II sec. d.C. - ritrovate
in un Codex rescriptus della Biblioteca Capitolare di Verona, nel
1816 dallo storico e diplomatico Niebuhr, leggendo le Epistulae
di S. Gerolamo che nel IX secolo erano state riprodotte, previa
cancellazione dell’antica scrittura, sullo stesso codice
pergamenaceo + altri frammenti papiracei e pergamenacei
venuti alla luce in Egitto e pubblicati nel 1927 e nel 1933)
(Parafrasi postclassiche, Compilazione giustinianea
SCUOLE (SECTAE, STATIONES), I sec. a.C.
SABINIANI (Masurio Sabino -> 3 libri iurisi civilis)
PROCULIANI (Proculo -> Libri epistularum e libri responsorum)
La contesa tra queste due scuole fu superata soprattutto grazie
all’influenza esercitata da uno dei più grandi giuristi del mondo
romano:
SALVIO GIULIANO (II sec. d.C.) 90 libri di Digesta, codificazione
dell’editto (edictum perpetuum) su incarico dell’Imperatore
Adriano (134-138)
La figura del giurista in età
postclassico-giustinianea
Anonimo burocrate che lavora nella cancelleria
imperiale concorrendo alla predisposizione dei testi
normativi dell’imperatore (constitutiones)
Professore di diritto nelle scuole
Nessuna attività di creazione del diritto
Giustiniano potrà dire senza timore che all’imperatore
spetta in via esclusiva sia l‘attività di creazione sia
quella di interpretazione del diritto
DICOTOMIA
LEGES
=
CONSTITUTIONES
IMPERATORIS // IURA (VETERA)
=
OPERE
DELLA
GIURISPRUDENZA CLASSICA
IUS EX SCRIPTO / IUS NON EX
SCRIPTO
(CONSUETUDO
->
ammessa, però, solo se secundum legem)
La lex publica rogata, populi romani (e il
plebiscitum)
•
•
•
le leges publicae (rogatae), frutto dell’incontro delle volontà del magistrato
(inter)rogante e del populus riunito in comitio e, dopo l’estensione, operata nel
286 a.C. dalla lex Hortensia, dell’efficacia delle deliberazioni comiziali ai
plebiscita, anche della plebs riunita in concilio ETA’ REPUBBLICANA
generale iussum populi aut plebis rogante magistratu [statuizione della
generalità del popolo o della plebe, a seguito di una richiesta rivolta loro da un
magistrato], Gell. N.A. 10.20.2 (definizione attribuita da Gellio al giurista
augusteo C. Ateio Capitone)
PARTI DELLA LEX: PRAESCRIPTIO - ROGATIO - SANCTIO
• Le fonti parlano in riferimento all’ETA’ REGIA di
leges regiae curiatae (votate? dai comitia curiata, da
co-viria), ma che la gran parte della dottrina è propensa
ad assimilare ad ordinanze pronunciate dai reges, forse
innanzi all’assemblea curiata, enucleanti cristallizzazioni
o precipitati di natura consuetudinaria (IUS CIVILE
PAPIRIANUM)
DUALISMO IUS - LEX (PLEBISCITUM)
Ultima lex publica che conosciamo LEX
AGRARIA 96 d.C. (Imp. Nerva)
Leges publicae (delibere comiziali o conciliari)
di contenuto privatistico si ebbero in
misura significativa solo in età augustea e su
proposta dello stesso Ottaviano Augusto (il
nuovo Princeps)
SENATUSCONSULTUM
Gai 1.4: Senatusconsultum est quod senatus iubet atque
constituit, idque legis vicem optinet, quamvis fuerit
quaesitum
Senatoconsulto è ciè che il senato prescrive e stabilisce, e
tiene luogo di legge, benché se ne sia discusso
I-II sec. d.C.
Oratio principis
GLI EDICTA MAGISTRATUUM
IUS HONORARIUM = DIRITTO CHE PROMANA DALLE MAGISTRAURE
(MAGISTRATURA = HONOR).
Si tratta dell’insieme delle regole giuridiche scaturite dall’attività giurisdizionale del pretore e
degli altri magistrati (edili curuli, governatori provinciali) incaricati di amministrare la
giustizia (ius dicere - iurisdictio), ciascuno in relazione alla propria sfera di competenza
(367 A.C., PIENA ETA’ REPUBBLICANA CREAZIONE DEL IL PRIMO
PRETORE, INCARICATO DI IUS DICERE INTER CIVES, DETTO A PARTIRE
DAL 242 A.C., URBANUS PER DISTINGUERLO DAL SECONDO PRETORE
CREATO IN QUELL’ANNO, DETTO PEREGRINUS, IN QUANTO
INCARICATO DI IUS DICERE INTER PEREGRINOS O INTER CIVES ET
PEREGRINOS)
• Tali regole si vennero a stratificare, a partire dal III sec a.C., attraverso la
pubblicazione annua degli EDICTA MAGISTRATUUM (IUS EDICENDI) –
l’editto valeva solo per il periodo di carica del magistrato che lo aveva emanato
(LEX CORNELIA 67 a.C., sancì l’obbligo per i magistrati titolari di iurisdictio
di pubblicare il loro editto), era, cioè, una LEX ANNUA (Cic. in Verr.
II.1.42.109) – fino alla definitiva stabilizzazione di questi ultimi – all’interno di
un’architettura non più modificabile dal magistrato giusdicente (si parla, in
proposito, di EDICTUM PERPETUUM = IMMUTABILE E QUINDI
VALEVOLE A TEMPO INDEFINITO) – operata, tra il 134 e il 138 d.C., dal
giurista Salvio Giuliano, su incarico dell’imperatore Adriano (INTERVENTO
DELL’IMPERATORE - SENATO / OPERA DI COMMENTO SVOLTA
SUL TESTO EDITTALE DALLA GIURISPRUDENZA LAICA)
Le constitutiones principis (imperatoris) e la fine del
«diritto giurisprudenziale»
fine del I sec. a.C.
affacciarsi sulla scena normativa delle constitutiones (da constituere: decidere)
principis (poi imperatoris)
Gai. 1.5: Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel
epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem
optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat
Costituzione del principe è ciò che l’imperatore stabilisce con decreto, editto
o lettera. Né mai si è dubitato che ciò tenga luogo di legge, dato che lo
stesso imperatore è investito dell’imperium attraverso una lex
A partire dal III secolo d.C.
L’imperatore resta la sola fonte «viva», l’esclusivo creatore del ius
inizi del III sec. d.C., formulazioni ulpianee:
Quod principi placuit, legis habet vigorem [ciò che all’imperatore parve
bene e approvò, ciò abbia vigore], D. 1.4.1pr.
Princeps legibus solutus est [l’Imperatore è svincolato dal<l’osservanza
del>le leggi], D. 1.3.31
Tipologia constitutiones (leges)
Edictum, mandatum = leges generales
Rescriptum, epistula, decretum = leges speciales
LA FONDAZIONE DI ROMA
• 753 Secondo Varrone
• 752 secondo i Fasti Capitolini
• 752/1 ovvero l’anno I della VII olimpiade secondo Dionigi di
Alicarnasso
• 751/0 ovvero l’anno II della VII olimpiade secondo Polibio e Diodoro
• 750 per Livio
• 748 per Fabio Pittore
• 729/8 ovvero l’anno V della XII olimpiade secondo Cincio Alimento
• 848 (lo stesso anno della fondazione di Cartagine) per Timeo di
Tauromenio
L’ETA’ REGIA
MONARCHIA LATINO-SABINA
1. Romolo (per un periodo assieme a Tito Tazio, Sabino) (753? a.C. - 716 a.C.)
2. Numa Pompilio (715 a.C. - 674 a.C., Sabino)
3. Tullo Ostilio (673 a.C. - 642 a.C.)
4. Anco Marzio (642 a.C. - 617 a.C.)
MONARCHIA ETRUSCO-LATINA
5. Tarquinio Prisco (616 a.C. - 579 a.C., Lucumone da Tarquinia)
6. Servio Tullio (578 a.C. - 535 a.C., genero di Tarquinio Prisco)
7. Tarquinio il Superbo (535 a.C. - 510 a.C., figlio o nipote di Tarquinio Prisco e
genero di Servio Tullio)
Complessivamente, secondo la ‘tradizione’ circa 244 anni 753-509 aC.
Nei cinque libri precedenti ho narrato gli avvenimenti
che si svolsero a Roma dalla sua fondazione sino alla
caduta in mano ai Galli, prima durante la monarchia,
poi sotto i consoli, i dittatori, i decemviri, i tribuni
consolari;…vicende molto incerte sia per l’eccessiva
antichità…sia per la concisione e la scarsità delle fonti
letterarie, le sole che ci tramandano con sicurezza il
ricordo dei fatti, ed anche perché, se i commentari dei
pontefici o altri archivi pubblici e privati contenevano
documenti storici, tutto o quasi andò perduto
nell’incendio della città (Liv. 6.1.2)
ROMOLO, LATINO (CORREGGENZA CON TITO TAZIO,
SABINO) - NUMA POMPILIO, SABINO
Secondo il racconto della ‘tradizione’, già Romolo avrebbe dato a Roma un compiuto
assetto costituzionale basato su: REX - CONSILIUM PATRUM (GENTIUM)
poi senatus - COMITIA (CURIATA = POPULUS)
a)
divisione del populus in: patricii e plebeii (plèzos = moltitudine)
b)
Romolo divise tutta la popolazione in tre ripartizioni…poi suddivise ciascuna
delle tre in altre dieci ripartizioni…chiamò le ripartizioni maggiori tribù e le
minori curie…divise poi le curie in dieci parti e vi era un capo su ciascuna di
esse, detto decurione Dion. 2.7.2-4)
-
3 tribù gentilizie (Tities da Tito Tazio, Sabini?, Ramnes da Romolo, Latini?, Luceres da
Lucumone, Etruschi?): scopi militari (distretti di leva, tribuni militum), politici, elettorali
ogni tribù divisa in 10 curiae (= co-viria) per un totale di 30 curiae (comitia curiata - populus;
curio maximus, convocati in comitium da coeundo = andare insieme, riunirsi, di norma nel
Foro)
Divise ogni curia in 10 decuriae (ripartizion di 10 uomini)
(3 tribù x 10 curiae x 10 decuriae x 10 uomini = 3000 uomini = populus = esecito fanteria, pedites; gli
euqites erano 300, 1 centuria per ogni tribù)
a) 3 centuriae equites (300 cavalieri); 30 centuriae di pedites (3000 uomini = legione)
b) consilium patrum (gentium) di 100 membri
(divisione del regnum con Tito Tazio - ratto delle sabine)
INTERREGNUM - INAUGURATIO
Numa Pompilio (Sabino)
a) Regia
b) collegi sacerdotali (flamini, pontefici, auguri,
feziali, salii, fratres arvales luperci, vestali)
MONARCHIA ETRUSCO-LATINA
Il racconto della tradizione
LUCIO TARQUINIO PRISCO
- membri del consilium patrum portati a 300 (introduzione di patres minorum gentium)
- insegne rex (forme esteriori imperium: trono d’avorio coperto di toga purpurea, scarpe
rosse, corona d’alloro, scettro d’avorio con l’aquila di Giove, toga picta, toga palmata,
currus, 12 lictores con fasci e scuri, sella curulis)
SERVIO TULLIO
- exercitus centuriatus (Ordinamento serviano)
- costituzione 4 tribù urbane (Suburana, Palatina, Esquilina, Collina, ricomprese
all’interno delle mura cittadine) e 16 tribù rustiche
- Censimento (suovetaurilia, lustratio)
LUCIO TARQUINIO (il SUPERBO) TIRANNIDE
REX (da regere = reggere, guidare)
Sacerdote (attribuzioni magico-religiose: Romolo è definito da Cicerone optimus augur rex sacrorum) - capo militare (vitalizio <regifugium>? Dinastico <Tarquinii, tutore
dato da Anco Marcio ai 2 figli, nella persona di Tarquinio Prisco>?): fondamentale
elemento di mediazione fra gli dei e la civitas, il principale garante e custode della
pax deorum (auspicia)
NOMINA: INTERREGNUM (auspicia ad patres <10 patres> redeunt, interrex, creatio,
lex (lag = dire, pronunciare, stabilire) curiata de imperio <fase etrusco-latina>,
inauguratio <da augeo = accresco>)
LEGES REGIAE CURIATAE
TITOLARITA’
POTESTAS espressivo di un’autorità politico-religiosa sulla civitas di analoga a quella spettante ai patres
sulle gentes e sulle familiae e esercitata in concorrenza con questa
IMPERIUM, ma solo a partire dalla monarchia etrusco-latina)
1)
comando militare
2)
regolamentazione rapporti civitas con altri stati (bellum iustum/Fetiales)
3)
direzione vita civitas in relazione a questioni interne di generale interesse (prendere gli auspicia leges regiae - convocazione comitia curiata - coercizione recalcitranti alla potestas-imperium: in
vincula deductio, verberatio, multae dictio, pignoris capio, poena capitis - repressione dei crimina:
perduellio, parricidium - esercizio della iurisdictio, ius dicere)
AUSILIARI DEL REX
quaestores parricidii (parricidium, legge di Numa), duoviri perduelliones
(perduellio: vicenda dell’Orazio superstite), magister populi, magister
equitum
POPULUS = CURIAE (CO-VIRIA COMITIA CURIATA)
• Assemblea dei cittadini maschi (forse in età regia
solo patrizi), articolata in 30 curiae
• LUOGO
DI
RIUNIONE:
normalmente il Foro
COMITIUM,
• COMPETENZE COMIZI CURIATI (secondo la
tradizione)
• 1) FUNZIONE ELETTORALE (rex)
• 2) LEX CURIATA DE IMPERIO
• 3) FUNZIONE LEGISLATIVA (leges regiae)
• 4) FUNZIONE GIUDICANTE IN MATERIA
CRIMINALE (provocatio ad populum, episodio Orazio
uccisore della sorella)
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CRITICA STORICA: LE REALI ATTRIBUZIONI DEI COMITIA CURIATA
1) PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI RELIGIOSE
2) LEX CURIATA DE IMPERIO
3) PRESA DI CONOSCENZA DELLE DECISIONI E DELLE PRESCRIZIONI DI
INTERESSE COLLETTIVO
4) ADLECTIO GENTIS
COMITIA CURIATA CALATA (presieduti dal pontefice massimo - 24 marzo e 24
maggio QRCF = quando rex comitiavit fas)
5) ADROGATIO (DETESTATIO SACRORUM
6) TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS
Comizio centuriato (ordinamento serviano)
stato cittadino (non più gentilizio)
STRUTTURA (base non più la gens ma il civis, patrizio e plebeo)
18 centurie di equites (6: Ramnes, Tities, Luceres priores e posteriores + 12)
FANTERIA OPLITICA
I classe (40 iuniores, 18-45/46 anni + 40 seniores, 46/60 anni) 100.000 assi e più (in origine
proprietà immobiliare)
II classe (10 + 10)
75.000-100.000 assi
III classe (10 + 10)
50.000-75.000 assi
IV classe (10 + 10)
25.000-50.000 assi
V classe (15 + 15)
(12.500) 11.000-25.000 assi
5 centurie di proletari o capite censi (2 fabri tignarii e ferrarii + 2 cornicines e tibicines + 1
accensi)
Totale 193 centuriae
Carattere gerontocratico e timocratico
Armamento
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FANTERIA OPLITICA
I CLASSE
difensive: galea (elmo di cuoio), clipeum (scudo rotondo), ocrea (gambiera, schiniere), lorica (corazza
di cuoio)
offensive: hasta (lancia), gladius (spada corta)
II CLASSE
difensive: galea, scutum (scudo rettangolare), ocrea
offensive: hasta, gladius
III CLASSE
difensive: galea, scutum
offensive: hasta, gladius
FANTERIA LEGGERA
IV CLASSE
offensive: hasta, verutum (giavellotto)
V CLASSE
offensive: funda (fionda), lapides missiles (pietre da lanciare)
• Servio avrebbe raddoppiato gli effettivi del
primitivo esercito: 3000 fanti su 30 centuriae
(fornite dalle 3 antiche tribù gentilizie) + 300
celeres
• La fanteria pesante di linea, capace di difesa e di
offesa, dotata di armatura oplitica, era costituita
dalle centurie delle prime 3 classi (solo da quelle
dei iuniores), in totale 60 centuriae = 6000 uomini
• Competenze originarie esercito centuriato (ordinamento serviano)
• MILITARE (ANCHE POLITICA?)
• Nella descrizione degli annalisti troviamo operare l’esercito centuriato
in qualità di comitium (assemblea del popolo strutturata in centurie, con
poteri deliberanti, convocata al di fuori del pomerium, nel Campo di
Marte - non si può stare in armi a Roma) a partire da 509 a.C. (Lex
Valeria de provocatione)
• In realtà la trasformazione da exercitus a comitium avvenne solo dopo il
decemvirato legislativo
CONSILIUM PATRUM <GENTIUM>
(SENATUS)
100 con Romolo, 300 con Tarquinio Prisco
(numero fisso)
COMPETENZE
1) Interregnum (auspicia ad patres redeunt)
2) Dare pareri (consultum) al rex
(vincolanti?)
3) Auctoritas (patrum)
COLLEGI SACERDOTALI
Sesto Pompeo Festo (II sec. d.C., compendia l’opera dell’antiquario di età augustea
Verio Flacco, p. 198-200L
Sommo fra tutti appare il re, poi il flamine Dialis, dopo di lui quello Martialis, al
quarto posto quello Quirinalis, al quinto il pontefice massimo….Il re
perché è il più potente; il Dialis perché è sacerdote universale, chiamato Dium;
il Martialis perché Marte è il padre del fondatore della città; il Quirinalis perché
Quirino è stato accolto da Curi per essere associato al potere di Roma; il
pontefice massimo perché ritenuto giudice e arbitro di tutte le cose divine e
umane (ordo sacerdotium)
1) Rex (potere non solo politico-militare ma anche religioso, garante della pax
deorum)
2) Flamini (Plutarco li definì ‘statue viventi’ _ raffigurazioni della divinità cui erano
preposti)
3 maggiori: Dialis = di Giove, Martialis = di Marte, Quirinalis = di Quirino + 12
minori (patrizi)
3) Pontefici (dal 300 a.C., lex Ogulnia anche plebei)
4) Auguri interpreti degli auspicia, i segni celesti rivelatori della volontà divina.
l’augurium - radice *aug che esprime l’idea di ‘accrescimento’ di autorità, ‘augeo’;,
insegne: lituus = bastone ricurvo con il quale delimitano il templum = campo
visivo, lo spazio celeste in cui si dovevano osservare i segni (dal 300 a.C., lex
Ogulnia anche plebei)
5) Feziali (foedus, bellum iustum)
6) Salii sacerdoti guerrieri di Marte, (ancili, carmen saliare)
7) Fratres arvales = ‘fratelli dei campi’ (lustratio)
8) Luperci = ‘uomini salvatici’ (Fauno)
9) Vestali, collegio femminile (singolarità in una società rigidamente patriarcale)
(Rea Silvia)
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