TIDONA | COMUNICAZIONE
Editoria e Convegni specializzati per la Banca
Raccolta di giurisprudenza
La forma dei contratti
bancari e la corretta
determinazione del
tasso d’interesse
Raccolta estratta dal Libro:
IL NUOVO TESTO UNICO BANCARIO
ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA
Tidona Editore - Aprile 2013
Art. 117 T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1° sett. 1993)
Contratti (1)
1. I contratti sono redatti per iscritto e un
esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni
tecniche, particolari contratti possano essere
stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il
contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni
altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora.
5. Omissis (2).
6. Sono nulle e si considerano non apposte le
clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro
prezzo e condizione praticati nonché quelle che
prevedono tassi, prezzi e condizioni più
sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (3).
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle
ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si
applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di
altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto
o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici
mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi al
momento della conclusione del contratto o, se più
favorevoli per il cliente, al momento in cui
l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in
mancanza di pubblicità nulla è dovuto (4).
8. La Banca d'Italia può prescrivere che
determinati contratti, individuati attraverso una
particolare denominazione o sulla base di specifici
criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico
determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta
ferma la responsabilità della banca o
dell'intermediario finanziario per la violazione
delle prescrizioni della Banca d'Italia (5).
(1) Articolo modificato dall' articolo 25 della legge
28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito dall'articolo 4
del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la
decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del
medesimo D.Lgs. 141 del 2010.
(2) A norma dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs.
14 dicembre 2010, n. 218, il presente comma deve
intendersi soppresso.
(3) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2,
del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14
dicembre 2010, n. 218.
(4) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2,
del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14
dicembre 2010, n. 218.
(5) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2,
del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14
dicembre 2010, n. 218.
Cassazione Civile, sez. III, 29 gennaio 2013, n.
2072, Cariplo, Giust. civ. Mass. 2013, 1
In tema di contratti di mutuo, affinché una
convenzione relativa agli interessi ultralegali sia
validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284,
comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere
forma scritta e contenere l'indicazione della
percentuale del tasso di interesse in ragione di un
periodo predeterminato; tale condizione - che, nel
regime anteriore all'entrata in vigore della l. 17
febbraio 1992 n. 154, può ritenersi soddisfatta
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anche per relationem, attraverso il richiamo a
criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché
obbiettivamente individuabili, funzionali alla
concreta determinazione del saggio di interesse - si
realizza anche quando il tasso di interesse è
desumibile dal contratto, senza alcun margine di
incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto
mutuante, perché individuato per relationem
mediante rinvio al tasso vigente, alla data di
stipulazione del contratto medesimo, per il tipo di
operazione di credito agrario che ne è oggetto,
effettuata dalla sezione agraria di quel determinato
istituto mutuante.
assolutamente univoco e contenere la puntuale
specificazione del tasso di interesse.
Cassazione Civile, sez. I, 11 gennaio 2013, n.
603, Banca naz. lavoro, Diritto & Giustizia
2013, 14 gennaio
Tribunale Novara, 01 ottobre 2012
Le norme introdotte dalla l. 7 marzo 1996 n. 108 in
materia di usura non sono retroattive. Pertanto, con
riferimento ai rapporti esauriti prima dell'entrata in
vigore della legge stessa, la pattuizione di interessi
ultralegali non è di per sé viziata da nullità,
essendo consentito alla parti di determinare un
tasso di interesse superiore a quello legale, purché
ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità
del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli
estremi del reato di usura.
Cassazione Civile, sez. III, 20 novembre 2012, n.
20319, Sanpaolo Banco di Napoli, Giust. civ.
Mass. 2012, 11
Il contratto di sconto bancario non richiede la
forma scritta, né ad substantiam né ad
probationem, fermo restando, ove lo sconto
avvenga mediante la girata di una cambiale,
l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di
circolazione del titolo medesimo.
Tribunale Milano, sez. VI, 15 ottobre 2012, n.
11104
La clausola di determinazione degli interessi con
riferimento agli usi su piazza o alle condizioni
generalmente praticate dagli istituti di credito è
nulla in quanto, affinché una convenzione relativa
agli interessi sia validamente stipulata ai sensi
dell'art 1284, comma 3, c.c., che è norma
imperativa, la stessa deve avere un contenuto
Tribunale Novara 01 ottobre 2012
Per il periodo successivo al 22 aprile 2000 (entrata
in vigore della delibera CICR), non può ritenersi
sufficiente, ai fini dell'adeguamento dei contratti in
essere alla nuova normativa in materia di
anatocismo di cui all'articolo 120 t.u.b., la
semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Non rispetta i requisiti della necessaria
determinatezza dell'oggetto del contratto e delle
relative pattuizioni la clausola per cui le valute
sono applicate secondo gli usi abitualmente
praticati sulla piazza.
Cassazione Civile, sez. I, 01 ottobre 2012, n.
16671, Cred. Bergamasco, Giust. civ. Mass.
2012, 10
In caso di cointestazione del deposito bancario di
titoli (nella specie, appartenenti a coniugi), ove
non vi sia, o non sia provata, una clausola
contrattuale che dia facoltà al singolo di operare
separatamente sul conto, è chi invoca gli effetti
dell'atto individuale di disposizione ad avere
l'onere di dimostrare che esso è riferibile anche
agli altri intestatari o che, comunque, costoro lo
hanno approvato, trattandosi altrimenti di un atto
di per sé privo della possibilità di produrre effetti;
infatti, il disposto dell'art. 1854 c.c., riguardante il
conto corrente, ma analogicamente applicabile
anche ai conti di deposito titoli, considera i relativi
contitolari creditori o debitori solidali dei saldi, se
è prevista la facoltà per i medesimi di compiere
operazioni anche separatamente, facoltà che non
può essere però presunta per il sol fatto che il
conto risulti intestato a più persone, anche perché
il titolo per fondare una solidarietà attiva deve
essere inequivocamente convenzionale e quindi, in
mancanza, le singole operazioni individuali non
risultano efficaci se non attuate con il consenso,
che non può essere presunto, di tutti i cointestatari;
inoltre, l'esigenza formale che caratterizza i
contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 d.lg. 1°
settembre 1993 n. 385, preclude il rinvenimento
della
menzionata
clausola
dal
mero
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comportamento, processuale o extraprocessuale,
delle parti.
Tribunale Venezia 26 luglio 2012
In tema di mutuo fondiario, la violazione della
normativa di carattere secondario di cui all'articolo
38, comma 2, del t.u.b. ed alla delibera CICR del
22 aprile 1995 costituisce violazione di norme
primarie, poiché è la stessa legge a demandare
l'integrazione del precetto legislativo a dette norme
secondarie. Ne consegue che il mancato rispetto
del limite di finanziabilità dettato dalla normativa
sul credito fondiario dà luogo alla nullità del
contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c., dovendosi
ritenere che la determinazione dell'importo
massimo finanziabile attenga alla struttura del
contratto stesso.
operatività della disciplina di interesse della L. n.
154/1992 nel mentre per i rapporti conclusi
successivamente va applicato il meccanismo di
etero-integrazione previsto dall'art. 5 L. 154/92 e
trasfuso nell'art. 117 d.lg. 385/93.
Corte d'Appello Milano, 22 maggio 2012
Il limite temporale dell'obbligo di tenuta delle
scritture contabili non opera per il contratto
relativo all'apertura di conto corrente bancario in
quanto
quest'ultimo
non
costituisce
documentazione contabile bensì, ai sensi dell'art.
117 commi 1 e 3 t.u.b., prova scritta richiesta ad
substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del
rapporto di conto corrente bancario e deve indicare
il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o
condizioni praticati.
Tribunale Taranto 28 giugno 2012
Tribunale Monza 13 maggio 2012
La variazione unilaterale del tasso effettivo da
parte dell'istituto di credito sostanzia una
violazione degli artt. 117 e 118 del t.u.b.
In tema di contratto di conto corrente, la
sottoscrizione del cliente, il quale con ciò
manifesta l'adesione alla proposta contrattuale
proveniente dalla banca, è di per se idonea a
perfezionare il contratto nella forma richiesta
scritta dalla legge, non essendo necessaria
l'ulteriore approvazione del proponente, dal
momento che la volontà negoziale e già espressa
nel documento tipo da lui predisposto. La volontà
della banca di avvalersi della scrittura privata di
stipula del contratto di conto corrente può essere
validamente manifestata nel corso del rapporto
attraverso la comunicazione al cliente degli estratti
conto.
Cassazione Civile, sez. I, 31 maggio 2012, n.
8776, Italfondiario, Giust. civ. Mass. 2012, 5
La nullità della transazione su titolo nullo ex art.
1972 c.c. non consegue alla nullità di singole
clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai
sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al
contratto stesso (nella specie, in applicazione del
principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito
che, dichiarate nulle le clausole di commissione
massimo scoperto, rinvio agli usi su piazza e
anatocismo inerenti ad un contratto di conto
corrente bancario, aveva esteso la declaratoria di
nullità alla transazione intervenuta sul medesimo
contratto, omettendo di verificare se, nell'economia
di quest'ultimo, le clausole nulle fossero
essenziali).
Tribunale Siena, n. 136 19 aprile 2012, Monte
dei Paschi di Siena Leasing
La nullità ex art. 117 d.lg. n. 385/1993 ha natura di
nullità relativa di protezione che può essere
sollevata solo dal contrante. Il fideiussore del
contraente, pertanto, non ha quindi titolo per
formulare tale eccezione.
Tribunale Pescara, 24 maggio 2012, n. 694
In tema di contratti bancari, nell'ipotesi di accertata
nullità per indeterminatezza del tasso di interesse,
deve applicarsi il tasso di interesse legale ex art.
1284 c.c. ai rapporti in corso prima della
Corte Costituzionale, 05 aprile 2012, n. 78,
Guida al diritto 2012, 20, 30
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La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, per
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all'art. 6 della Convenzione europea,
come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Le
norme della CEDU integrano, quali norme
interposte, il parametro costituzionale espresso
dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in
cui impone la conformazione della legislazione
interna ai vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali. La Corte europea dei diritti
dell'uomo ha più volte affermato che se, in linea di
principio, nulla vieta al potere legislativo di
regolamentare in materia civile, con nuove
disposizioni dalla portata retroattiva, diritti
risultanti da leggi in vigore, il principio della
preminenza del diritto e il concetto di processo
equo sanciti dall'art. 6 della Convenzione ostano,
salvo che per imperative ragioni di interesse
generale, all'ingerenza del potere legislativo
nell'amministrazione della giustizia, al fine di
influenzare l'esito giudiziario di una controversia.
Nel caso in esame, non è dato ravvisare quali
sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale,
idonei a giustificare l'effetto retroattivo.
Corte d'Appello Roma, sez. II, 05 aprile 2012, n.
1907, Guida al diritto 2012, 25, 66
Poiché la scrittura concernente la determinazione
di interessi in misura superiore a quella legale è
costitutiva del rapporto obbligatorio, la mancata
contestazione degli estratti-conto da parte del
cliente non vale a superare la nullità della clausola
relativa agli interessi ultralegali perché l'unilaterale
comunicazione del tasso d'interesse non può
supplire al difetto originario di valido accordo
scritto in deroga alle condizioni richieste dall'art.
1284 c.c.
unilateralmente i tassi d'interesse, la modifica deve
comunque essere comunicata previamente al
cliente che può entro i successivi quindici giorni
può esercitare il diritto di recesso.
Tribunale Roma, sez. X, n. 5555 16 marzo 2012
Per i contratti di conto corrente bancario stipulati
successivamente alla delibera CICR del febbraio
2000, è consentita, in deroga al divieto
generalizzato di cui all'art. 1283 c.c., la
capitalizzazione infrannuale degli interessi e di
conseguenza la commissione di massimo scoperto.
Tribunale Monza 26 gennaio 2012, Riv. dottori
comm. 2012, 2, 458
È noto che la prassi in uso presso le banche
prevede che gli affidamenti concessi alla clientela
e le relative condizioni di utilizzo vengano attestati
da uno scambio di corrispondenza di cui un
esemplare (da conservare nell'incarto fidi) è
sottoposto a data certa. Tale modalità risponde
all'esigenza, da un lato, di ottemperare all'art. 117
t.u.b., che prevede espressamente la forma scritta
per tutti i contratti bancari a pena di nullità,
dall'altro, di rendere opponibile ai terzi (e, in
particolare, al curatore nell'eventualità del
fallimento), il contratto di apertura di credito in
conto corrente stipulato in data anteriore
all'insorgenza della procedura. A fronte della prova
di uno scambio di corrispondenza di tale tenore,
seppur privo di data certa, l'esistenza e l'entità dei
fidi accordati ed utilizzati può trovare conferma
nelle risultanze della Centrale Rischi che
costituiscono fonte idonea ad attestare la certezza
della data e l'entità degli affidamenti, posto che
l'art. 2704 c.c. considera anche ogni "altro fatto
che stabilisca in modo ugualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento".
Tribunale Mantova 20 marzo 2012
Il t.u.b. prescrive, a pena di nullità, la forma scritta
dei contratti, l'indicazione specifica del tasso
d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione
praticati, nonché la possibilità, per l'istituto di
credito, di variare in senso sfavorevole al cliente il
tasso d'interesse ed ogni altra condizione, facoltà
che deve però essere espressamente indicata nel
contratto con clausola approvata specificamente
dal cliente. Se è convenuta la facoltà di modificare
Tribunale Novara, 17 ottobre 2011, n. 723
In tema di interessi anatocistici applicati
dall'istituto di credito dopo l'entrata in vigore della
Delibera CICR 9 febbraio 2000 la Banca deve
farne specifica pattuizione contrattuale da
approvarsi per iscritto giacché l'adeguamento alla
delibera "de qua" costituisce condizione
peggiorativa per il cliente.
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Tribunale Roma, sez. IX, 14 settembre 2011, n.
17715
In tema di conto corrente bancario, la mancata
contestazione degli estratti conto inviati
periodicamente dalla banca oggetto di tacita
approvazione in difetto di contestazione, ai sensi
dell'art. 1832 c.c., non preclude la possibilità di
impugnare la validità e l'efficacia dei rapporti
obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli
addebiti, e quindi dei titoli contrattuali che ne sono
alla base, i quali rimangono regolati dalle norme
generali sui contratti. In particolare, la mancata
contestazione degli estratti conto non vale a
superare la nullità della clausola relativa agli
interessi
ultralegali,
perché
l'unilaterale
comunicazione del tasso d'interesse non può
supplire al difetto originario di valido accordo
scritto in deroga alle condizioni di legge ex art.
1284 c.c.
Tribunale Nola, sez. II, 28 giugno 2011
Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in
vigore della l. n. 154 del 1992 sono nulle, per
contrasto con la previsione di cui all'art. 1346 c.c.,
le clausole contrattuali che determinano il tasso
d'interesse applicato, riferendosi agli interessi
usualmente praticati su piazza, senza distinguere
fra le varie categorie di essi e, quindi, senza
consentire di stabilire a quale previsione le parti
abbiano in concreto inteso riferirsi.
Tribunale Piacenza, 12 aprile 2011, n. 309
La c.m.s. è stata diversamente definita o
individuata - limitandosi alle due accezioni
principali e più diffuse - come il corrispettivo per
la semplice messa a disposizione da parte della
banca di una somma, a prescindere dal suo
concreto utilizzo, oppure come la remunerazione
per il rischio cui la banca è sottoposta nel
concedere al correntista affidato l'utilizzo di una
determinata somma, a volta oltre il limite dello
stesso affidamento. Il termine commissione di
massimo scoperto non è quindi riconducibile ad
un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di
determinatezza della previsione contrattuale delle
C.m.s. deve essere valutato con particolare rigore,
dovendosi esigere, se non una sua definizione
contrattuale, per lo meno la specifica indicazione
di tutti gli elementi che concorrono a determinarla
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di
addebito), in assenza dei quali non può nemmeno
ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su
tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere
che il cliente abbia potuto prestare un consenso
consapevole, rendendosi conto dell'effettivo
contenuto giuridico della clausola e, soprattutto,
del suo "peso” economico; in mancanza di ciò
l'addebito delle commissioni di massimo scoperto
si traduce in una imposizione unilaterale della
banca che non trova legittimazione in una valida
pattuizione consensuale. È nulla, per violazione
degli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4° t.u.b., la
pattuizione di commissioni di massimo scoperto
che, senza alcuna indicazione di tale onere nelle
condizioni generali di contratto rechi l'indicazione,
nel solo foglio allegato, contenente la
specificazione
numerica
delle
condizioni
economiche, della voce "commissioni di massimo
scoperto”, seguita dall'indicazione numerica 0,750
(senza ulteriori indicazioni sul periodo temporale
di riferimento) e dalla voce "per scopertura di
conto non autorizzata” non essendo possibile in
nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i
tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.
Cassazione Civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n.
3574, Deutsche Bank, Giust. civ. Mass. 2011, 2,
237
In tema di forme dei contratti bancari, l'art. 117
d.lg. 1° settembre 1993 n. 385, il quale impone la
forma scritta per la conclusione del contratto di
conto corrente, non si estende alle disposizioni di
volta in volta impartite dal correntista, non
comportanti modificazioni delle stipulazioni già
intervenute tra le parti, le quali, pertanto, non
richiedendo forme particolari, sono lasciate alla
libera determinazione dei contraenti; ne deriva che
la clausola del contratto di conto corrente, in cui si
prevede la possibilità per il correntista di impartire
ordini verbali e telefonici alla banca, non contrasta
con la norma ricordata, costituendone invece una
specificazione.
Tribunale Campobasso, 25 gennaio 2011, n. 52,
Banca Monte dei Paschi di Siena, Riv. giur.
Molise e Sannio 2011, 3, 1
Nei contratti di conto corrente bancario con tassi
variabili ultralegali sostanzialmente correlati ad usi
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Editoria e Convegni specializzati per la Banca
di piazza, l'applicazione di fatto da parte della
Banca, sia prima che dopo il 22 aprile 2000 e sia
prima che dopo il 9 luglio 1992, di detti tassi
d'interesse nei contratti di conto corrente bancario
è inefficace (anche per violazione dell'art. 7,
comma 3, delibera Cicr), con sostituzione "ex
lege" degli interessi legali di cui all'art. 117,
comma 7, TUB, a richiesta del cliente (prima del 9
luglio 1992) o d'ufficio (dal 9 luglio 1992 in poi).
Tribunale Piacenza 22 dicembre 2010
La clausola del contratto di conto corrente
bancario che stabilisce che «gli interessi dovuti dal
correntista all'azienda di credito si intendono
determinati alle condizioni praticate usualmente
dalle aziende di credito sulla piazza», stipulato
anteriormente al 1992, pur non essendo soggetta al
divieto di cui all'art. 4 della legge 17/02/1992, n.
154 è comunque nulla per contrasto con gli artt.
1284 e 1346 c.c. In conseguenza, devono essere
applicati gli interessi legali ex art. 1284 c.c., non
essendo applicabili, ratione temporis, gli interessi
sostitutivi di cui all'art. 117 D. L.vo n. 385 del
1.09.1993 e della L. 154/92. La norma dell'art.
1832 c.c. va interpretata nel senso che
l'approvazione del conto (rectius: la sua mancata
tempestiva contestazione nel termine legale) rende
inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto
il profilo meramente contabile, e non preclude
pertanto la contestazione della validità e
dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi
derivino. Nemmeno potrebbe ritenersi che la
ricezione degli estratti conto – da dove era
desumibile il saggio degli interessi applicato – e la
continuazione del rapporto, possano integrare gli
estremi di una convalida del contratto (e, in
particolare, della clausola degli interessi), poiché,
in ogni caso, trattandosi di pattuizione nulla, non
sarebbe suscettibile di convalida (art. 1423 c.c.).
Cassazione Civile, 13 dicembre 2010, n. 25182,
Diritto & Giustizia 2011, 27 gennaio
In tema di usura, e con riferimento a fattispecie
anteriore all'entrata in vigore della l. 7 marzo 1996
n. 108, la pattuizione di interessi ultra legali non è
di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle
parti di determinare un tasso d'interesse diverso e
superiore a quello legale, purché ciò avvenga in
forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio
soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del
reato di usura. Conseguentemente, può ritenersi
l'illiceità del contratto solo se ricorrano un
vantaggio usurario, lo stato di bisogno del
mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte
del mutuante.
Tribunale Roma, sez. X, 23 settembre 2010, n.
18852
Per i contratti bancari stipulati successivamente
all'entrata in vigore della l. 154/92 nonché del d.
lg. n. 385 del 1993 le clausole di pattuizione degli
interessi che si rivelano nulle sono sostituite con il
meccanismo di integrazione automatico "ex lege"
previsto dagli art. 116, 117 e 118 del medesimo
Tub.
Tribunale Salerno, sez. I, 08 settembre 2010, n.
1988
Il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve
essere previsto con apposita pattuizione scritta
come stabilito dall'art. 1284 comma 3 c.c. e
successivamente dagli art. 3 e 4 l. 154/1992 ed
infine dall'art. 117 d.lg. 385/1993.
Cassazione Civile, sez. I, 23 luglio 2010, n.
17276, Banco di Sicilia, Guida al diritto 2010,
40, 69
La questione di nullità di un contratto non è
rilevabile, per la prima volta, in sede di legittimità
qualora presuppone nuove indagini di fatto (nella
specie il ricorrente censurava la sentenza di merito
per non aver rilevato, di ufficio le nullità dei
contratti di conto corrente e di affidamento per
l'esistenza di clausole sul tasso di interesse da
applicare con rinvio agli interessi su piazza e la
capitalizzazione trimestrale degli interessi, pur
vertendosi in un'azione di pagamento di un decreto
ingiuntivo emesso in esecuzione di obblighi
sorgenti da quei contratti. In applicazione del
principio di cui sopra la Suprema Corte ha ritenuto
inammissibile il motivo essendovi fatti da
accertare, come le clausole e i comportamenti
tenuti dalle parti).
Cassazione Civile, sez. I, 14 luglio 2010, n.
16560, Capitalia, Giust. civ. Mass. 2010, 9, 1124
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In tema di contratto di sconto bancario, che risulti
stipulato per fatti concludenti, non rileva - al fine
del sorgere delle obbligazioni derivanti dal
contratto, né l'assenza di un contratto di apertura di
credito, né la mancanza di un "castelletto di
sconto", atteso che il contratto di sconto non
richiede la forma scritta né "ad substantiam" né
"ad probationem", ferma restando, ove lo sconto
avvenga mediante girata, l'osservanza delle
formalità richieste dalla legge di circolazione del
titolo. Il "castelletto di sconto", infatti è un negozio
distinto dal contratto di apertura di credito in
quanto con esso la banca s'impegna, nel limite e
per il tempo concordati, a scontare, a favore di un
soggetto determinato, gli effetti e le ricevute
bancarie che questo le presenterà senza implicare,
anche se regolato in conto corrente, alcun
trasferimento di denaro al cliente (neppure nella
forma della "messa a disposizione") con la
conseguenza che detto trasferimento avverrà solo
in forza dei singoli negozi di sconto e
l'obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà
solo ove i documenti scontati rimangano insoluti.
applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha
affermato che non potendosi ritenere necessaria la
forma scritta per la validità delle singole
operazioni bancarie poste in essere sulla base di un
contratto di conto corrente - esso sì dotato
dell'indispensabile requisito formale - nemmeno è
possibile predicare l'invalidità o inefficacia della
procura a compiere siffatte operazioni solo perché
non rilasciata per iscritto).
Corte d’Appello Roma 15 febbraio 2010
Anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 154/1992
e del D.Lgs. n. 385/1993 la prova della
stipulazione del contratto di apertura di credito può
essere offerta dalla banca per facta concludentia,
nel caso in cui risulti la deroga dal requisito della
forma scritta per essere il contratto già previsto e
disciplinato da un contratto di conto corrente
stipulato per iscritto.
Tribunale Torino 21 gennaio 2010
Tribunale Monza, 11 maggio 2010, n. 1439
Si deve riconoscere la opponibilità al fallimento di
una apertura di credito in conto corrente che risulti
da atto scritto, avente i requisiti di cui all'art. 117
del t.u.b. e la cui certezza di data risulti dalla copia
delle vidimazioni di chiusura del libri attivazione
degli affidamenti effettuata da notaio, e dalle
risultanze della centrale rischi quale strumento
idoneo a conferire rilevanza esterna alla
conclusione del contratto ed alle registrazioni
interne della banca.
Cassazione Civile, sez. I, 26 marzo 2010, n.
7276, Banca Monte Paschi Siena, Guida al
diritto 2010, 19, 39
In tema di contratti bancari non è richiesta la
forma scritta per i contratti relativi a operazioni e
servizi già previsti in contratti già redatti per
iscritto, tra cui il contratto di conto corrente.
Costituisce, infatti, sufficiente garanzia, per il
cliente, che il contenuto normativo del contratto
sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta
stipulazione, alle condizioni riportate nel contratto
scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto
delle esigenze di celerità e operatività che taluni
tipi di contratti esigono (nella specie, in
Essendo nulla per indeterminatezza dell'oggetto la
clausola che, per la determinazione del saggio di
interesse, fa rinvio agli usi su piazza, il tasso
sostitutivo va individuato in quello legale, ex art.
1284 c.c., fino all'entrata in vigore del d. lgs.
385/1993 e, per il periodo successivo, quello
stabilito dall'art. 117 del predetto decreto
legislativo che prevede l'applicazione del tasso
nominale minimo dei B.O.T. annuali ai saldi
debitori (attivi per la banca) e di quello massimo ai
saldi creditori (passivi per la banca).
Tribunale Teramo, 18 gennaio 2010, n. 84,
Giurisprudenza locale - Teramo 2010
In tema di obbligazioni pecuniarie, il requisito
della necessaria determinazione scritta degli
interessi ultralegali, prescritto dall'art. 1284 c.c.,
può essere soddisfatto anche "per relationem";
questo, però, deve avvenire attraverso il richiamo a
criteri prestabiliti ed elementi estrinseci
obiettivamente individuabili. Infatti, il richiamo
generico "alle condizioni praticate usualmente
dalle aziende sulla piazza", è di per sé insufficiente
ed inidoneo a predeterminare obiettivamente
l'obbligazione del tasso di interesse (soprattutto
laddove tali accordi contengano diverse tipologie
di interessi), in quanto non consente di stabilire a
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quale previsione le parti abbiano inteso
concretamente riferirsi. Con particolare riferimento
ai contratti bancari, è lo stesso Testo Unico in
materia bancaria e creditizia (art. 117 D.lgs. n.
385/1993) a stabilire che in essi deve essere
indicato "il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti di
credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di
mora". Conseguentemente, è da considerare nulla
qualsiasi clausola che non permetta una sufficiente
determinatezza o determinabilità del tasso di
interesse da applicare alla fattispecie.
Tribunale Brescia, 18 gennaio 2010
La commissione di massimo scoperto assume
natura di interesse nel caso in cui il conto non sia
abbinato ad una apertura di credito, in presenza
della quale detta commissione assume invece
natura di accessorio, che si aggiunge agli interessi
passivi e ripete dai medesimi la natura; in questa
seconda ipotesi, potrà essere dichiarata la nullità
della clausola che la determina ove faccia
riferimento in modo generico alle condizioni
usualmente praticate sul mercato.
Tribunale Torino, 05 gennaio 2010
La produzione in giudizio del contratto da parte
dell'intermediario che non l'abbia sottoscritto non è
idonea a far considerare concluso il contratto
qualora la parte che l'abbia sottoscritto lo produca
in giudizio invocandone la nullità che equivale
implicitamente alla revoca del consenso rilasciato.
Corte Costituzionale, 18 dicembre 2009, n. 338,
Giur. cost. 2009, 6, 5030
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 5,
comma 1, lett. a), l. 17 febbraio 1992 n. 154 e
dell'art. 117, comma 7, d.lg. 1 settembre 1993 n.
385, censurati, in riferimento all'art. 3 cost., nella
parte in cui identificano il tasso legale sostitutivo delle clausole di contratti bancari nulle perché
indeterminate - con riguardo al valore dei buoni
del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi
nei dodici mesi "precedenti la conclusione del
contratto".
Il
rimettente,
muovendo
dall'assiomatica affermazione dell'applicabilità
delle norme impugnate ai contratti oggetto del
giudizio a quo, pur se conclusi anteriormente alla
entrata in vigore delle norme medesime, non ha
sperimentato (senza motivazione alcuna) una pur
possibile lettura alternativa delle disposizioni
impugnate e si è sottratto all'obbligo di interpretare
la norma, ove possibile, in senso conforme a
Costituzione (ordd. n. 155, 171, 244 del 2009).
Corte Costituzionale, 18 dicembre 2009, n. 338,
Giust. civ. 2010, 2, 264
Gli art. 5 comma 1 lett. a) l. 17 febbraio 1992 n.
154 e 117 comma 7 t.u. delle leggi in materia
bancaria e creditizia sono irretroattivi, potendo
essere applicati soltanto ai contratti stipulati
anteriormente alla loro entrata in vigore; di
conseguenza è manifestamente inammissibile la
q.l.c., sollevata in riferimento all'art. 3 cost. e in
relazione ad un contratto concluso anteriormente a
tale momento, degli art. cit., nella parte in cui
identificano il tasso legale sostitutivo delle
clausole di contratti bancari nulle perché
indeterminate con riguardo al valore dei buoni del
tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei
dodici mesi precedenti "la conclusione del
contratto".
Tribunale Bari, sez. II, 05 novembre 2009, n.
3511
Ai fini della domanda di ripetizione delle somme
indebitamente trattenute dalla banca a titolo di
interessi, la prescrizione decorre, non dalla data
delle singole operazioni, bensì dalla data di
definitiva chiusura del conto, trattandosi di
rapporto giuridico unitario, del quale le singole
operazioni rappresentano solo articolazioni o
variazioni quantitative (non rilevano le chiusure
annuali o trimestrali, trattandosi di mere operazioni
di contabilizzazione necessarie per la gestione del
conto). Per converso, la domanda di ripetizione è
soggetta alla ordinaria prescrizione decennale. Non
varrebbe, per sostenere la applicazione della
prescrizione quinquennale richiamare il disposto
dell'art. 2948, n. 4, c.c., riguardo agli interessi ed
agli altri debiti che debbono essere soddisfatti
periodicamente ad anno od in termini più brevi.
Invero la qualificazione in termini di interessi
attiene alla originaria prestazione, e non a quella
dedotta in sede di ripetizione, sede nella quale il
"solvens" agisce non già per il pagamento di
interessi, ossia di una prestazione periodica, bensì
per la restituzione di una somma indebitamente
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versata, sì che la prestazione a carico dell'accipiens
ha carattere unitario e non attiene quindi al
pagamento di interessi, bensì semplicemente alla
restituzione di un indebito.
un servizio prestato al cliente, né quale
remunerazione per il denaro prestato, essendo tale
funzione già assolta dalla corresponsione degli
interessi.
Corte appello Bari, sez. II, 14 ottobre 2009, n.
983
Tribunale Salerno, sez. I, 01 giugno 2009
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore
all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla
legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992
n. 154, poi trasfusa nel t.u. 1º settembre 1993 n.
385, la clausola che, per la pattuizione di interessi
dovuti dalla clientela in misura superiore a quella
legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni
praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
piazza, è priva del carattere della sufficiente
univocità, per difetto di univoca determinabilità
dell'ammontare del tasso sulla base del documento
contrattuale, e non può quindi giustificare la
pretesa della banca al pagamento di interessi in
misura superiore a quella legale quando faccia
riferimento a parametri locali, mutevoli e non
riscontrabili con criteri di certezza (e non anche
quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala
nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che
questa non sia a sua volta nulla in quanto
integrante accordi di cartello, vietati dalla l. 10
ottobre 1990 n. 287).
Cassazione civile, sez. I, 29 luglio 2009, n.
17679, Banco di Sicilia C. Gatto
La mancata contestazione degli estratti conto
inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita
approvazione in difetto di contestazione ai sensi
dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità
della clausola relativa agli interessi ultralegali,
perché l'unilaterale comunicazione del tasso
d'interesse non può supplire al difetto originario di
valido accordo scritto in deroga alle condizioni di
legge, richiesto dall'art. 1284 c.c.
Tribunale Salerno, sez. I, 12 giugno 2009, n.
1412
Deve ritenersi parzialmente nullo il contratto di c/c
bancario nella parte in cui riconosce alla banca un
compenso ulteriore a titolo di commissione di
massimo scoperto, non trovando la stessa alcuna
giustificazione causale, né quale corrispettivo per
La commissione di massimo scoperto, in ragione
della sua natura e della sua funzione, non può, a
differenza dell'anatocismo, in alcun modo essere
considerata una componente del tasso di interesse
o una modalità del calcolo dello stesso. Pertanto,
non può trovare applicazione, alla commissione di
massimo scoperto il principio della perpetuatio
obligationis di cui all'art. 1224 c.c., non versandosi
appunto in ipotesi di obbligazione di interessi.
Tribunale Milano sez. II, 25 maggio 2009, n.
6948, Riv. dottori comm. 2009, 3, 601, Riv.
dottori comm. 2010, 1, 190
In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti
relativi a crediti liquidi ed esigibili, la prova della
"scientia decoctionis", da parte del creditore, dello
stato di insolvenza del debitore, poi fallito, può
legittimamente fondarsi su elementi indiziari
caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione
e concordanza, tuttavia non basta una astratta
conoscibilità oggettiva accompagnata da un
presunto conoscere. Non è dunque sufficiente
dimostrare l'avvio di procedure di mobilità o
rilevare che la situazione di difficoltà dell'impresa
risulti attestata dai bilanci relativi agli esercizi se
non vi è prova che la banca abbia acquisito tale
documentazione, in quanto non risulta provata
l'operatività di affidamenti o linee di credito, stante
la mancata produzione del contratto scritto di
apertura di credito richiesto dall'art. 117, commi 1
e 3 d.lg. n. 385/1993.
Cassazione civile sez. III, 2 aprile 2009, n. 8005,
Sanpaolo Imi
L'obbligazione fideiussoria promana da un
contratto risultante, nella sua configurazione tipica
(art. 1936 c.c.), dalla proposta del fideiussore non
rifiutata dal creditore, e non richiede quindi,
perché si perfezioni, l'accettazione espressa di
quest'ultimo (art. 1333 c.c.). L'art. 1937 c.c.,
laddove prescrive che la volontà di prestare
fideiussione deve essere espressa - inoltre - pur
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non imponendo la forma scritta o l'adozione di
formule sacramentali, richiede che la volontà del
fideiussore
sia
manifestata
in
modo
inequivocabile.
Cassazione civile, sez. trib., 18 marzo 2009, n.
6524, Diritto & Giustizia 2009, Vita not. 2009, 2,
996
Quando per la validità o la prova di un atto è
richiesta dal legislatore la forma scritta senza
indicare uno specifico mezzo di scrittura, non
esistono vincoli in ordine alla scelta di tale mezzo;
tuttavia tale libertà non è assoluta ma incontra un
preciso limite nella stessa funzione che la forma
prescritta svolge in relazione alle caratteristiche
precipue del tipo di atto così come emergenti dalla
relativa disciplina giuridica. Con riguardo ai titoli
di credito, considerate le caratteristiche dei
medesimi
(in
particolare
la
circostanza
dell'incorporazione del diritto con impossibilità di
esercizio dello stesso senza il possesso del
documento cartaceo recante la scrittura, nonché la
letteralità, l'astrattezza e la destinazione alla
circolazione) è da escludere che possa garantire la
funzione assegnata dal legislatore alla forma scritta
l'uso di strumenti scrittori (conosciuti o ancora
ignoti) non idonei ad assicurare una sufficiente
"stabilità" al testo scritto, ossia di tutti quei mezzi
di scrittura in tutto o in parte alterabili e/o
cancellabili con facilità, anche involontariamente,
senza lasciare di ciò segni evidenti, con la
conseguenza che deve ritenersi non apposta la data
scritta a matita su di un assegno bancario.
Tribunale Mondovì, 17 febbraio 2009, n. 70
La "commissione di massimo scoperto" contenuta
nei contratti bancari può ritenersi sorretta da causa
lecita solo in relazione allo scoperto di conto: ne
deriva che non sussistendo, entro il limite del fido,
per definizione, uno «scoperto» e potendo
riconoscersi validità alle clausole contrattuali che
prevedano «commissione di massimo scoperto»,
solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da
parte del cliente, di importi superiori al credito a
sua
disposizione,
deve
concludersi
per
l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga
a carico del cliente il pagamento di una somma, a
tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il
limite del fido, in quanto priva di causa.
Tribunale Mondovì, 17 febbraio 2009, n. 70,
Giur. merito 2009, 4, 973
È nulla ai sensi degli artt. 1325 e 1346 c.c., per
indeterminabilità di un elemento essenziale, la
clausola del contratto di conto corrente bancario la
quale preveda che le commissioni, spese ed
accessori saranno calcolate come da cartello
interbancario in vigore o in uso presso le aziende
di credito della zona.
Tribunale Vicenza, sez. I, 09 febbraio 2009
In tema di interessi usurari espletati dalla banca,
spetta al privato l'onere di dimostrare l'intervenuta
pattuizione o applicazione di interessi usurari,
producendo quanto meno gli estratti conto e
formulando le opportune istanze di esibizione dal
cui accoglimento possa discendere l'acquisizione
dei dati documentali indispensabili per una verifica
tecnica (nel caso di specie, la mancata produzione
degli estratti conto impediva la verifica
dell'applicazione dei tassi usurari).
Corte appello Milano sez. I, 04 febbraio 2009
Le operazioni attive alle quali va applicato il tasso
minimo ai sensi dell'art. 117 comma 7 tub sono da
identificarsi nelle operazioni attive per la banca,
vale a dire nei c.d. impieghi, con la conseguenza
che agli interessi dovuti dal correntista alla banca
si applicherà il tasso minimo.
Tribunale Mantova, 02 febbraio 2009
Poiché la finalità dell'art. 5 della legge n. 154/1992
è quella di correlare il tasso degli interessi al costo
del denaro in senso lato, con riferimento al
momento in cui le operazioni relative ai contratti
bancari sono state compiute, deve ritenersi che, nel
contratto di conto corrente bancario, che non
prevede un'unica operazione di finanziamento, la
misura degli interessi vari nel corso del rapporto e
la media dei tassi di rendimento dei B.O.T. degli
ultimi dodici mesi debba essere calcolata non con
riferimento alla conclusione del contratto o
all'entrata in vigore della legge, ma al momento in
cui è stata compiuta la singola operazione. Nel
caso
del
conto
corrente
bancario
di
corrispondenza, quindi, gli interessi calcolati ex
art. 5 L. n. 154 (poi art. 117 D.Lgs. n. 385/93)
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sono quelli determinati nell'ammontare previsto
dal meccanismo di tale norma, con riferimento al
tasso minimo e massimo dei B.O.T., calcolato
prendendo a riferimento l'anno della loro
emissione anteriore ad ogni operazione intendendo
per operazioni attive quelle di erogazione del
credito e per operazioni passive quelle di raccolta
del risparmio.
Tribunale Mantova, 02 febbraio 2009
La commissione di massimo scoperto non
costituisce una componente degli interessi od una
modalità di calcolo degli stessi, essa è, infatti,
destinata ad operare su un piano diverso ed a
remunerare una diversa prestazione della banca
consistente nell'integrale ed immediata messa a
disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito
a semplice richiesta del cliente. Tale commissione
deve però essere determinata o almeno
determinabile al momento in cui il contratto è stato
concluso, per cui in mancanza dell'accordo che
consenta tale determinazione, la clausola relativa
alla commissione in parola deve considerarsi nulla,
con la conseguenza che nulla sarà dovuto alla
banca per tale titolo.
Tribunale Napoli, sez. V, 02 febbraio 2009
Ai sensi del disposto dell'art. 1 del d.l. n. 394 del
2000, conv. in l. n. 24 del 2001, con cui, in chiara
ed esplicita interpretazione autentica della l. n. 108
del 1996, i criteri fissati da suddetta legge per la
determinazione del carattere usurario degli
interessi non si applicano con riguardo alle
pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della
stessa legge.
Tribunale Bari, 29 ottobre 2008, n. 113, Guida
al diritto 2009, 2, 22
È nulla, ai sensi degli art. 1283, 1284, 1419 c.c., la
clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui
esso è prodotto dalla difformità tra il tasso pattuito
nel contratto di mutuo e il tasso effettivamente
applicato dalla banca convenuta nel piano di
ammortamento.
Tribunale Bari, 29 ottobre 2008, n. 113
In un contratto di mutuo a tasso fisso semestrale,
in cui sia prevista la restituzione graduale del
capitale in applicazione del sistema di rimborso
cosiddetto "francese" mediante il pagamento di un
numero predefinito di rate semestrali costanti,
l’interesse applicato al mutuatario non è l’interesse
semplice, ma l’interesse composto, per cui il costo
effettivo del prestito è maggiore del tasso indicato
nel contratto; tale divergenza, per un verso,
importa violazione del divieto di anatocismo e, per
altro verso, essendo incerta la stessa indicazione
numerica del tasso di interesse, determina la nullità
della relativa previsione, con la conseguenza che il
piano va ricostruito con applicazione dell’interesse
legale.
Tribunale Mantova, 12 luglio 2008
Qualora venga dichiarata la nullità della clausola
di determinazione dell'interesse mediante rinvio
agli usi di piazza contenuta nei contratti di conto
corrente, in sua sostituzione, alle partite debitorie,
dovrà essere applicato il tasso legale sino
all'entrata in vigore della l. 154/1992 e
successivamente quello di cui al comma 7 dell'art.
117 del t.u.b.. Quanto a quest'ultimo criterio, va
precisato che il tasso fisso, cui la norma si
riferisce, se si giustifica con riguardo ad una
singola operazione di finanziamento, non
altrettanto può dirsi con riferimento ad un rapporto
di durata quale quello di conto corrente. Appare
quindi preferibile la tesi secondo la quale la misura
degli interessi varia nel corso del rapporto e la
media dei tassi di rendimento dei B.O.T. degli
ultimi dodici mesi va calcolata non con riferimento
alla conclusione del contratto o all'entrata in vigore
della legge, ma con riferimento al momento in cui
è stata compiuta ogni singola operazione. Attesa la
funzione sanzionatrice della norma, alle operazioni
che siano attive per la banca va applicato il tasso
minimo, a quelle passive per l'istituto di credito
quello massimo.
Cassazione civile, sez. I, 24 giugno 2008, n.
17090, B.c.c. Lusia Cavazzana
Nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art.
3 l. 17 febbraio 1992 n. 154, il quale ha imposto
l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle
operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la
conclusione "per facta concludentia" di un
contratto di apertura di credito, alla luce del
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comportamento rilevante della banca, consistente
nel pagamento di assegni emessi dal cliente senza
copertura; conseguentemente, allorché in quel
regime normativo fosse stato tacitamente stipulato
un contratto di apertura di credito ed un fido di
negoziazione di assegni, il relativo recesso,
intervenuto prima dell'entrata in vigore della
normativa citata, non richiedeva la forma scritta,
potendo essere valida la semplice comunicazione
anche verbale della banca al cliente, relativa
all'intenzione di recedere dai contratti.
Tribunale Pescara, 18 aprile 2008
Poiché per i contratti relativi alle operazioni ed ai
servizi bancari la legge prescrive, a pena di nullità,
la forma scritta ad substantiam, non può essere
ammesso al passivo il credito della banca fondato
su rapporti i cui contratti non siano muniti di data
certa anteriore al fallimento, essendo peraltro a tal
fine insufficiente la produzione degli estratti conto
in quanto formati dalla stessa banca, che non ha
fornito la prova della comunicazione di essi al
cliente e che siano privi di data certa.
Tribunale Cassino, 10 giugno 2008, n. 402
In tema di conto corrente bancario, è nulla, per
indeterminatezza dell'oggetto, la previsione
contrattuale della commissione di massimo
scoperto qualora non risulti la specificazione della
sua percentuale o l'eventuale criterio di calcolo,
salvo che la banca provi di aver pubblicizzato,
mediante affissione di manifesti nei propri locali, i
tassi e le condizioni contrattuali praticate alla
generalità della clientela.
Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 2008, n.
13051, Banca pop. Milano C. Altroconsumo,
Foro it. 2008, 9, 2474
È abusiva la clausola, contenuta nelle condizioni
generali dei contratti di conto corrente bancario e
predisposta in epoca anteriore all'entrata in vigore
dell'art. 10 d.l. 223/06, introdotto in sede di
conversione dalla l. 248/06, con cui si attribuisce
alla banca la facoltà di modificare le condizioni
economiche applicate ai rapporti regolati in conto
corrente, subordinandone l'esercizio, nel caso di
variazioni in senso sfavorevole al cliente,
esclusivamente al rispetto delle prescrizioni
contenute nel d.lg. 385/93 e nelle relative
disposizioni di attuazione.
Tribunale Tortona, 19 maggio 2008
La commissione di massimo scoperto applicata
sull'entità massima dell'importo utilizzato si
risolve di fatto in un onere aggiuntivo a quanto
dovuto dal cliente a titolo di interessi passivi,
onere che, in mancanza di specifica pattuizione
scritta che ne contenga l'esatta determinazione, è
nullo ex artt. 1284, comma 2, e 1418, comma 2,
cod. civ.
Tribunale Lucca, 31 marzo 2008
L'art. 117, comma 2, t.u.b., nella parte in cui
dispone che il CICR può prevedere che particolari
contratti, per motivate ragioni tecniche, possono
essere stipulati in forma diversa da quella scritta,
ha attribuito a detto comitato interministeriale il
potere di emanare disposizioni che integrano la
legge e che, nei limiti dalla stessa consentiti,
possono derogarvi; trattasi di disposizioni
normative di rango secondario la cui legittimità
non è esclusa dalla mancata indicazione delle
motivate ragioni tecniche della deroga.
Tribunale Salerno sez. I, 03 marzo 2008, n. 617,
Il merito 2008, 5
In tema di determinazione degli interessi debitori
superiori al tasso legale, non può dubitarsi della
nullità delle clausole che prevedono un generico
rinvio alle condizioni praticate su piazza e,
pertanto, della loro sostituibilità con gli interessi
legali, fino all'entrata in vigore della legge n.
154/1992 e per il periodo successivo con gli
interessi calcolati in base ai criteri di cui all'art.
117 del testo unico in materia bancaria e creditizia.
Tribunale Benevento, 18 febbraio 2008, n. 252
Ha sostanzialmente la stessa natura giuridica degli
interessi bancari - ed pertanto illegittima la sua
applicazione trimestrale - la commissione di
massimo scoperto calcolata come percentuale sul
massimo saldo debitore accumulato per trimestre o
frazione di trimestre.
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Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2007, n.
26010, Sanpaolo Imi
Le clausole contrattuali che disciplinano interessi
superiori a quelli legali necessitano della forma
scritta "ad substantiam" e della sottoscrizione del
debitore.
Cassazione civile, sez. I, 09 novembre 2007, n.
23391, Banca cred. coop. Civitanova Marche,
Giust. civ. Mass. 2007, 11
In tema di fideiussione rilasciata a garanzia di
crediti bancari, non si applicano in modo
automatico al rapporto fra banca e garante le
disposizioni del d.lg. n. 385 del 1993 dettate per i
contratti relativi alle operazioni ed ai servizi
stipulati con il cliente; né appare fondata, sul
punto, la questione di illegittimità costituzionale ex
art. 3 cost., per ingiustificata disparità di
trattamento tra la posizione del debitore principale
e quella del fideiussore, ciò in ragione della
diversità di situazione in cui essi si trovano a
contrattare; ne consegue, rispettati gli obblighi di
trasparenza verso il debitore principale e di
fissazione dell'importo massimo garantito con la
fideiussione ai sensi dell'art. 1938 c.c., la
possibilità di stipulare fideiussioni destinate a
valere per tutte le obbligazioni (presenti e/o future)
di un certo soggetto verso un altro, essendo poi la
relativa specificazione destinata ad operare sulla
base dei singoli rapporti da cui quelle obbligazioni
sono scaturite o scaturiranno (la S.C. ha fatto
applicazione di tale principio escludendo la
necessità che nel contratto di fideiussione sia
riportata la misura del tasso d'interesse praticato
dalla banca al cliente garantito).
un rapporto di tipo negoziale tra un cliente e un
intermediario
finanziario.
La
suddetta
commissione, inoltre, è un costo indiscutibilmente
collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre
tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente
l'apertura di credito concessagli dall'intermediario
e funge da corrispettivo per l'onere, cui esso
intermediario si sottopone, di procurarsi la
necessaria provvista di liquidità e tenerla a
disposizione del cliente.
Tribunale Milano, 07 settembre 2007
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in
conto corrente bancario, ai fini della prova della
natura ripristinatoria dei versamenti effettuati dal
correntista, la banca convenuta non può opporre al
fallimento l'esistenza di un contratto di apertura di
credito con la società fallita ove lo stesso non sia
redatto per iscritto ai sensi dell'art. 117, t.u.b. e la
sua presenza risulti, invece, dalla semplice
menzione nel libro fidi ovvero in successiva
corrispondenza intercorsa tra la banca ed il cliente.
Tribunale Nuoro, 25 luglio 2007, Banca borsa
tit. cred. 2008, 6, 707
La mancata opposizione degli estratti conto non
costituisce prova dell'obbligazione principale,
poiché il difetto di forma non può essere superato
dalla mancata contestazione degli estratti conto,
considerando che l'approvazione anche tacita degli
estratti conto rende incontestabili le risultanze
contabili, ma non la validità e l'efficacia giuridica
delle operazioni cui tali risultanze contabili si
riferiscono.
Corte appello Brescia, 23 maggio 2007
Tribunale Palmi, 08 novembre 2007, n. 1732
Il chiaro tenore letterale del comma 4 dell'art. 644
c.p. (secondo il quale per la determinazione del
tasso di interesse usurario si tiene conto di tutte le
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e
delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate all'erogazione del credito) impone di
considerare rilevanti nell'ambito della fattispecie di
usura tutti gli oneri che un utente sopporti in
connessione al suo uso del credito. Tra essi rientra
indubbiamente la commissione di massimo
scoperto, che è un costo che trova la sua fonte in
Il tasso sostitutivo degli interessi spettante alla
banca sullo scoperto di conto corrente, in relazione
al periodo di vigenza della legge 152/92, va
individuato nel tasso nominale minimo dei B.O.T.
annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni
chiusura trimestrale del conto atteso che la
disposizione di legge che sembra rinviare ad un
saggio fisso trova spiegazione solo nel caso in cui
venga effettuata un'unica operazione mentre si
rivela inapplicabile ad un rapporto di durata
caratterizzato da una molteplicità di operazioni e,
quindi, dalla variazione dei tassi di interesse.
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Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2007, n.
10692, Intesa Gestione Crediti
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta
che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei
requisiti di legge, della pattuizione di interessi
ultralegali a carico del correntista, la banca non
può dimostrare l'entità del proprio credito
mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c.,
di estratto notarile delle sue scritture contabili dalle
quali risulti il mero saldo del conto, atteso che
soltanto la produzione degli estratti a partire
dall'apertura del conto stesso consente, attraverso
l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con
applicazione del tasso legale, di determinare il
credito della banca, sempreché la stessa non risulti
addirittura debitrice, una volta depurato il conto
dagli interessi non dovuti.
modificazioni, in l. 25 novembre 1974 n. 588,
nonché dell'art. 7 comma 3 d.lg. 30 luglio 1999 n.
284, censurati, in riferimento agli art. 3, 43, 47 e
97 cost., in quanto, il primo, a differenza degli art.
117 e 118 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, riguardo
ai consimili rapporti intrattenuti con gli istituti di
credito, prevede la possibilità che, a seguito della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di apposito decreto ministeriale, sia
unilateralmente diminuito il saggio degli interessi
applicabile ai buoni postali fruttiferi già in
possesso dei risparmiatori, e il secondo, perché,
pur abrogando l'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973,
prevede che i rapporti già in essere continuino ad
essere regolati dalle norme anteriori. Il rimettente
ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla
rilevanza della questione, motivazione tanto più
necessaria nel giudizio a quo, ove si consideri che
la definizione dello stesso, in considerazione della
pretesa in esso fatta valere, appare, primo visu,
indipendente dalla definizione del sollevato
incidente di costituzionalità.
Tribunale Mantova, 21 aprile 2007
In materia di contratti per i quali è richiesta la
forma scritta "ad substantiam" (nel caso prescritta
dall’art. 117 t.u.l.b.), il contraente che non abbia
materialmente
sottoscritto
il
documento
contrattuale può validamente perfezionare il
negozio, con efficacia "ex tunc", producendolo nel
giudizio, al fine di farne valere gli effetti nei
confronti dell’altro contraente, a condizione che
quest’ultimo, pur avendo sottoscritto validamente
l’atto, non abbia revocato "medio tempore" il
proprio consenso, prima della proposizione della
domanda giudiziale.
Tribunale Bari, 28 gennaio 2007
In un giudizio instaurato per accertare la
infondatezza del credito vantato da una banca,
credito traente titolo da un rapporto di conto
corrente, la illegittimità della commissione di
massimo scoperto è profilo di doglianza attinente
ai reciproci rapporti di dare e avere fra banca e
correntista che può entrare "in limine litis" solo se
tempestivamente enunciato in citazione e nelle
comparse di intervento dei fideiussori.
Tribunale Bari, sez. I, 27 febbraio 2007, n. 548
Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 2006, n.
25126, Centro Leasing Campano
Non può essere applicato, quale tasso sostitutivo
rispetto al saggio illegittimo cosiddetto uso piazza,
quello previsto dall'articolo 117, comma 7, del
d.lgs. 358/1993: la norma suddetta è priva di effetti
retroattivi, come stabilisce espressamente l'articolo
116, comma 6, del d.lgs. 385/1993.
Per la conclusione del contratto di leasing non è
richiesta la forma scritta ad substantiam. Ne
deriva, pertanto, che il mutuo consenso, alla sua
risoluzione, può assumere qualsiasi forma, non
esclusa quella tacita.
Corte costituzionale, 20 febbraio 2007, n. 49,
Poste it., Giur. cost. 2007, 1
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art.
173 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come modificato
dal d.l. 30 settembre 1974 n. 460, conv., con
Tribunale Firenze sez. III, 27 novembre 2006
Le clausole del contratto di conto corrente
bancario, relative al rinvio per la determinazione
degli interessi passivi a carico del correntista alle
condizioni su piazza e alla chiusura trimestrale del
conto per gli interessi debitori, sono affette da
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nullità: la prima per indeterminazione dell’oggetto
e violazione dell’art. 117 e 118 t.u.b. e la seconda
perché si traduce in una indiretta pattuizione
anatocistica contrastante con la norma imperativa
di cui all’art. 1283 c.c.
Tribunale Bari, 10 novembre 2006, B.c.c. degli
Ulivi
Vi è difetto di legittimazione attiva a far valere la
posizione di un soggetto terzo nel dedurre la
nullità della clausola sulla commisurazione del
tasso ai cc.dd. usi piazza, della clausola
sull'anatocismo, oltre che l'avvenuta violazione
della buona fede contrattuale da parte di una Banca
nell'ambito di un contratto di conto corrente acceso
dal coniuge di colui che agisca in giudizio.
Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 2006, n.
19941, Banco Sicilia Giust. civ. Mass. 2006, 10
In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse
di conto corrente bancario dell'imprenditore poi
fallito, la banca che eccepisce la natura non
solutoria della rimessa, per l'esistenza alla data
della stessa di un contratto di apertura di credito,
ha l'onere di dimostrarne la stipulazione, anche
"per facta concludentia", nel caso in cui risulti
applicabile la deroga al requisito della forma
scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal
CICR e dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 117
t.u.l.b. (e, anteriormente, ex art. 3 della legge n.
154 del 1992), per essere stato tale contratto già
previsto e disciplinato da un contratto di conto
corrente stipulato per iscritto.
Garante concorr. Mercato, 14 settembre 2006,
Obbligazioni e contratti 2006, 12, 1044
È avviata l'istruttoria ai sensi dell'art. 14, l. n.
287/1990, nei confronti dell'ABI per accertare
l'esistenza di violazioni dell'art. 81 del trattato Ce.
In via cautelare, l'ABI deve sospendere le
indicazioni di cui alla circolare del 7/8/2006 serie
legale n. 23, in particolare, sul giustificato motivo
nello " ius variandi ", sul diritto di recesso e la
determinazione delle voci da includere nella
nozione di spese di chiusura e di penalità, sulla
variazione dei tassi di interesse, dandone
comunicazione ai propri associati e informando
tempestivamente I'Autorità delle misure adottate.
Tribunale Milano, 06 settembre 2006, Banca
borsa tit. cred. 2008, 3, 335
Allorquando tra la banca ed il cliente sia stato
sottoscritto un unico contratto avente ad oggetto un
rapporto di conto corrente "affidato" (da apertura
di credito), è possibile estendere all'apertura di
credito sullo stesso concessa le clausole normative
relative agli interessi ultralegali ed alla
capitalizzazione trimestrale espressamente previste
nel contratto di conto corrente. È conforme alle
norme
sulla
trasparenza
bancaria
la
predisposizione della documentazione contrattuale
attraverso una pluralità di fogli, allegati alla
dichiarazione negoziale, purché gli stessi siano,
espressamente e con chiarezza, richiamati ed
approvati,
dalla
stessa
dichiarazione,
e
singolarmente sottoscritti per ricevuta.
Tribunale Bari, sez. I, 28 giugno 2006, n. 1803
Con riguardo alla misura degli interessi, mancando
la pattuizione numerica per iscritto, il ricalcalo va
effettuato mediante applicazione non del tasso di
interesse legale a mente dell'articolo 1284 del c.c.
bensì del tasso nominale dei buoni del tesoro
annuali, secondo i criteri integrativi che sono stati
tassativamente precisati dall'articolo 117 del d.lgs.
1° settembre 1993 n. 385.
Cassazione civile, sez. III, 09 giugno 2006, n.
13459, Banca Irpinia, Giust. civ. Mass. 2006, 6
In caso di simulazione relativa riguardante un
contratto per il quale sia richiesta la forma scritta
ad substantiam, la prova dell'accordo simulatorio,
traducendosi nella dimostrazione del negozio
dissimulato, dev'essere data, ai sensi dell'art. 2725
c.c., mediante atto scritto, cioè con un documento
contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle
parti, e comunque dalla parte contro la quale esso
sia fatto valere in giudizio, con salvezza della
prova testimoniale nella sola ipotesi, prevista
dall'art. 2724, n. 3, c.c., di perdita incolpevole del
documento (in applicazione di tale principio, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale
aveva ritenuto che un'operazione bancaria
consistente nello sconto di cambiali emesse da un
terzo e nell'accreditamento del relativo importo sul
conto
corrente
del
cliente
dissimulasse
un'espromissione cumulativa, attraverso la quale il
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terzo aveva assunto il debito del correntista nei
confronti della banca, senza accertare se,
trattandosi di simulazione relativa di un contratto
bancario, l'accordo simulatorio fosse stato provato
mediante un atto scritto, richiesto a pena di nullità
dall'art. 117 d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385).
Tribunale Reggio Calabria sez. II, 04 maggio
2006, n. 591, Giurispr. locale Messina 2006
Per giurisprudenza consolidata della Cassazione è
nulla la clausola interessi uso piazza perché per
l’esistenza di diverse tipologie di interessi non
consente al correntista, per la sua genericità, di
stabilire la misura del tasso di interessi applicato al
rapporto. Detta clausola va dichiarata nulla anche
per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in
vigore delle norme sulla trasparenza bancaria, in
tal caso il tasso di interesse va applicato in misura
differenziata: nella misura legale (art. 1284 c.c.)
fino all’entrata in vigore della l. n. 154/92,
successivamente nella misura di cui all’art. 5 lett.
a) l. 154/92 e all’art. 117 del successivo t.u. n.
385/93.
Tribunale Mantova, 13 marzo 2006, Giur.
merito 2007, 11, 2842
Il contratto di conto corrente bancario privo della
sottoscrizione di uno dei contraenti è nullo.
Tribunale Mantova, 13 marzo 2006, Giur.
merito 2007, 11, 2842
La produzione in giudizio del contratto da parte
del successore del contraente che non lo ha
sottoscritto non sana la nullità del contratto.
capitalizzazione degli interessi sia attivi che
passivi deve operarsi su base annuale. Il
pagamento di interessi anatocistici non costituisce
adempimento di un'obbligazione naturale per
insussistenza di entrambi i presupposti richiesti
dall'art. 2034 c.c. Il termine di prescrizione per
l'azione di restituzione di quanto indebitamente
percepito dalla banca è quello ordinario decennale
e non il termine breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Tribunale Lecce, 10 marzo 2006, Unicredito
I contratti conclusi prima dell'entrata in vigore
della legge numero 154 del 1992, sono interessati
dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di
entrata in vigore della stessa. Pertanto prima di tale
momento, le clausole contrattuali (ad esempio,
quella relativa alla determinazione degli interessi
uso piazza), potranno essere ritenute valide o meno
sulla base della tesi giurisprudenziale che si ritiene
di accogliere e non sulla base della nuova
disciplina legislativa. Pertanto se la condizione
risulta nulla (art. 1419 c.c.) trova applicazione il
disposto dell'articolo 1284 c.c. (interessi al tasso di
legge) con decorrenza dall'inizio del rapporto e
sino alla data in cui è entrata in vigore la nuova
disciplina. Successivamente a tale data le clausole
nulle vanno sostituite sulla base dei criteri stabiliti
dalla legge numero 154/92 prima e dal T.u. del
1993, dopo. In particolare, sebbene l'art. 117 faccia
riferimento ai tassi dei buoni del Tesoro emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del
contratto, la norma va necessariamente applicata,
in riferimento ai tassi dell'anno precedente alla
entrata in vigore della legge, non rispondendo alla
ratio della nuova disciplina il rinvio al tasso
praticato al momento della stipulazione di un
contratto (magari, oltremodo risalente), da
applicare con decorrenza 9 luglio 1992.
Tribunale Monza, 06 febbraio 2006
Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2006, n.
2140, Banca Napoli Giust. civ. Mass. 2006, 1
In un contratto di apertura di credito, le clausole di
determinazione del tasso di interesse che fanno
riferimento all'uso su piazza sono nulle. Di
conseguenza si applica la misura degli interessi
legali. Anche le clausole di capitalizzazione
trimestrale sono nulle per insussistenza di un uso
normativo che consenta di derogare al divieto di
anatocismo. Di conseguenza, in mancanza di
diversa determinazione da parte dei contraenti, la
Le norme che prevedono la nullità dei patti
contrattuali che determinano degli interessi con
rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così
elevati da raggiungere la soglia dell'usura
(introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 l. 17
febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 d.lg.
1 settembre 1983 n. 385, e con l'art. 4 l. 7 marzo
1996 n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in
relazione ai contratti conclusi prima della loro
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entrata in vigore, non influiscono sulla validità
delle clausole dei contratti stessi, ma possono
soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc"
rilevabile solo su eccezione di parte.
Cassazione civile, sez. I, 21 dicembre 2005, n.
28302, Banca naz. lavoro, Giust. civ. Mass.
2005, 7/8
Le norme che prevedono la nullità dei patti
contrattuali che determinano gli interessi con
rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 l. 17 febbraio
1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 d.lg. 1
settembre 1983 n. 385, non sono retroattive, alla
pari della disciplina in materia di usura.
L'irretroattività opera anche per la previsione della
sostituzione della clausola nulla con la diversa
disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore.
Tribunale Chieti, 15 dicembre 2005, n. 5, PQM
2006, 1, 61
Applicando i principi in tema di irretroattività della
norma, si può stabilire che le norme inderogabili
attinenti alle modalità di stipula del contratto di
conto corrente introdotte con il t.u. non si
applicano ai contratti stipulati antecedentemente,
mentre tali contratti sono disciplinati, per le
operazioni e gli effetti che producono in maniera
continuativa, alla disciplina legale in vigore nel
momento in cui il rapporto produce effetti.
Pertanto la disciplina in tema di tassi di interesse
(ex art. 117 d.lg. n. 385 del 1993) è applicabile ai
rapporti iniziati antecedentemente al T.u.b. e che
proseguono dopo la sua entrata in vigore.
Tribunale Chieti, 15 dicembre 2005, n. 5, PQM
2006, 1, 61
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore
alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla
legge sulla trasparenza bancaria l. n. 154 del 1992,
poi trasfusa nel d.lg. n. 385 del 1993, la clausola
che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla
clientela in misura superiore a quella legale, si
limiti a fare riferimento alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è
priva del carattere della sufficiente univocità, e
non può quindi giustificare la pretesa della banca
al pagamento di interessi in misura superiore a
quella legale; né rileva la presenza di accordi di
cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di
interessi attivi e passivi in modo vincolante in
ambito nazionale, atteso che tali accordi, se
garantiscono
l'obiettività
del
criterio
di
determinazione del tasso di interesse, debbono
tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 l.
n. 287 del 1990, che vieta le intese tra le imprese
che abbiano per oggetto di impedire, restringere o
falsare concorrenza all'interno del mercato
nazionale o in una sua parte rilevante.
Tribunale Monza, 12 dicembre 2005, Banca
borsa tit. cred. 2007, 2, 204
Gli interessi attivi e passivi praticati alla clientela
nei contratti precedenti il 9 luglio 1992, ai sensi
dell'art. 1284 comma 3 c.c., possono essere
determinati "per relationem" con riferimenti
extracontrattuali, purché siano individuati nel
contratto i relativi criteri ovvero tali criteri siano
determinabili a priori. Le clausole uso piazza non
assolvono tale funzione e pertanto sono nulle per
non determinabilità dell'oggetto del contratto ex
art. 1346 c.c. Altresì nei contratti stipulati in epoca
successiva al 9 luglio 1992, tali clausole sono nulle
ex art. 117 comma 6 t.u.b.
Tribunale Pescara, 23 novembre 2005, Giur.
merito 2006, 7-8, 1660
L'omessa produzione da parte della banca - nei
termini perentori di cui all'art. 184 c.p.c. - del
contratto disciplinante la prima parte di un
rapporto di apertura di credito in conto corrente
successivamente rinegoziato con il cliente
attraverso una pattuizione scritta regolarmente
prodotta in giudizio, accompagnata sia dalla
contestuale omessa indicazione del contenuto di
siffatto originario titolo contrattuale, sia dal difetto
di prova del fatto, contestato dal correntista, di
avergli regolarmente inviato gli estratti conto
relativi al periodo di rapporto disciplinato
dall'originario contratto, non consente al tribunale adito dalla banca per il pagamento del saldo finale
del rapporto di conto corrente rinegoziato in cui sia
stato conteggiato, come saldo iniziale, anche il
saldo passivo asseritamente maturato a debito del
cliente prima della rinegoziazione - né di vagliare
la giustificazione contabile e negoziale di tale
saldo iniziale, contestato dal correntista, né di
depurarlo dagli anatocismi passivi illegittimi ex
art. 1283 c.c. conteggiati nei relativi estratti conto,
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né di verificare la rispondenza, contestata dal
cliente, dell'originario contratto ai requisiti
inderogabili, di forma e di sostanza, di cui all'art.
117 t.u.b.
Tribunale Pescara, 23 novembre 2005, Giur.
merito 2006, 7-8, 1660
Ai fini del calcolo del Tasso effettivo globale di
cui alla l. n. 108 del 1996 si devono computare
tutte le remunerazioni di cui all'art. 2 comma 1 l. n.
108 del 1996 collegate all'erogazione del credito e
che siano state pattuite nel contratto, ancorché in
forma invalida sotto altro titolo, e prima di
effettuare sul rapporto ogni altra depurazione dei
costi derivante da altre eventuali forme di
invalidità negoziali (nella specie, dall'anatocismo
trimestrale passivo pattuito in violazione dell'art.
1283 c.c.), mentre dal medesimo computo vanno
esclusi gli addebiti unilateralmente eseguiti dalla
banca al di fuori dei patti contrattuali (nella specie,
le variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse
passivo operate dalla Banca pur in mancanza, nel
contratto, di una pattuizione di "ius variandi ") e
che - come tali - costituiscono l'oggetto di una
unilaterale pretesa della banca, indebita ex art.
2033 c.c., e non anche di una convenzione
potenzialmente usuraria da esaminare ex l. n. 108
del 1996.
Con l'entrata in vigore dell'art. 3 della l. 17/2/1992
n. 154 - poi recepito nell'art. 117 del T.u. d. lgs.
1.9.1993 n. 385 - il contratto di apertura di credito,
come tutti i contratti bancari, deve stipularsi per
iscritto a pena di nullità e, per essere opponibile
alla curatela che agisce in revocatoria, deve
risultare da atto avente data certa.
Tribunale Amministrativo Sicilia, sez. III, 13
ottobre 2005, n. 1701, Foro amm. TAR 2005, 10,
3319
La fideiussione è un negozio giuridico di diritto
privato, cui si applica la disciplina codicistica sulla
forma degli atti e sulla natura e requisiti della
scrittura privata, per cui dal combinato disposto
degli art. 1937, c.c. e 117 comma 1, d.lg. 1
settembre 1993 n. 385 (T.u. delle leggi in materia
bancaria e creditizia), discende che l'espresso
impegno del fideiussore deve risultare in forma
scritta ed è con la sottoscrizione che il firmatario,
assumendo gli obblighi risultanti dal testo scritto,
perfeziona il rapporto fideiussorio, ai sensi dell'art.
2702, c.c., in tema di efficacia della scrittura
privata; conseguentemente l'inesistenza del
rapporto
fideiussorio
comporta,
in
via
immediatamente consequenziale, l'inesistenza di
una valida cauzione provvisoria in capo al
concorrente e l'illegittimità della sua mancata
esclusione dalla gara per l'appalto di opere
pubbliche.
Tribunale Mantova, sez. II, 07 novembre 2005,
Banca Naz. Lavoro
Qualora non vengano prodotti in giudizio i
contratti di conto corrente, non è possibile
riscontrare se almeno per essi sia stata rispettata la
forma prevista dalla legge né se prevedessero (e in
che termini) un'accessoria apertura di credito: non
può quindi affermarsi che la forma scritta per gli
affidamenti non sarebbe obbligatoria ai sensi
dell'art. 117 II co. t.u.l.b. (come integrato prima dal
decreto del Ministero del Tesoro 24.4.1992, dalla
circolare della Banca d'Italia 24.5.1992, dalle
Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia
dell'agosto 1996 e poi dalla delibera CICR del
4.3.2003 e dalle Istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia del luglio del 2003) in quanto innestati su
contratti di conto corrente redatti per iscritto.
Tribunale Mantova, sez. II, 07 novembre 2005,
Banca Naz. Lavoro
Tribunale Mantova, 03 ottobre 2005
E' inammissibile la prova testimoniale dedotta al
fine di dimostrare l'esistenza del contratto di
affidamento sia in quanto non possono provarsi per
testimoni i contratti per i quali è prevista la forma
scritta ad substantiam sia in quanto non sono stati
dedotti quei fatti indicati nell'art. 2704 c.c. come
idonei a fornire la dimostrazione della data di
formazione del documento.
Tribunale Bari, 16 settembre 2005, Unicredit,
Corriere del merito 2005, 12, 1252
I diritti del correntista nei confronti della banca
devono essere individuati facendo riferimento
unicamente al contenuto del contratto redatto in
forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117
d.l. n. 385 del 1993. Pertanto, l'occasionale
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tolleranza da parte della banca dello
sconfinamento del fido concesso non determina
una modifica contrattuale del limite di fido né
giustifica l'affidamento del correntista sulla
concessione di un fido maggiore.
Cassazione civile, sez. I, 09 luglio 2005, n.
14470, Monte Paschi Siena, Giust. civ. Mass.
2005, 6, Giust. civ. 2006, 2, 311
L'art. 3, comma 3, l. n. 154 del 1992 (recante
norme per la trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari) nella parte in cui
stabilisce
con
previsione
successivamente
confermata dall'art. 117 t.u.b. che la Banca d'Italia,
su conforme delibera del CICR (ovvero, su
conforme decreto del Ministro del tesoro emanato
in via d'urgenza, ex art. 6 d. lgs. C.p.s. n. 691 del
1947), può dettare modalità particolari, anche
concernenti la forma, dei contratti bancari relativi
a determinate categorie di operazioni o servizi,
attribuisce a dette istituzioni il potere di emanare
disposizioni che integrano la legge e, nei limiti
dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che,
perciò, costituiscono norme di rango secondario,
con la conseguenza che per esse opera il principio
iura novit curia, che eleva a dovere del giudice la
ricerca del diritto (fattispecie concernente le
disposizioni contenute nel decreto del Ministero
del tesoro 24 aprile 1992 e nella circolare della
Banca d'Italia 24 maggio 1992, recanti disposizioni
emanate in forza dell'art. 3, cit.).
Cassazione civile, sez. I, 09 luglio 2005, n.
14470, Monte Paschi Siena, Giust. civ. 2006, 2,
311, Giust. civ. Mass. 2005, 6, Fallimento 2006,
5, 551
In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse
sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi
fallito, la banca che eccepisce la natura non
solutoria della rimessa, per l'esistenza alla data
della stessa di un contratto di apertura di credito,
ha l'onere di dimostrarne la stipulazione, anche per
facta concludentia, nel caso in cui risulti
applicabile la deroga del requisito della forma
scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal
CICR e dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 117
t.u.b. (e, anteriormente, ex art. 3 l. n. 154 del
1992), per essere stato tale contratto già previsto e
disciplinato da un contratto di conto corrente
stipulato per iscritto.
Cassazione civile, sez. I, 09 luglio 2005, n.
14470, Monte Paschi Siena, Giust. civ. Mass.
2005, 6, Giust. civ. 2006, 2, 311
In materia di disciplina della forma dei contratti
bancari, l'art. 3, comma 3, l. n. 154 del 1992 e,
successivamente, l'art. 117, comma 2, t.u.b., nella
parte in cui dispongono che il CICR può prevedere
che particolari contratti, per motivate ragioni
tecniche, possono essere stipulati in forma diversa
da quella scritta, attribuiscono a detto Comitato
interministeriale il potere da questo conferito alla
Banca d'Italia di emanare disposizioni che
integrano la legge e, nei limiti dalla stessa
consentiti, possono derogarvi e che, perciò,
costituiscono norme di rango secondario, la cui
legittimità non è esclusa dalla mancata indicazione
delle motivate ragioni tecniche della deroga,
dovendo l'onere della motivazione ritenersi
adempiuto mediante l'indicazione del tipo di
contratto e la precisazione che esso deve riferirsi
ad operazioni e servizi già individuati e disciplinati
in contratti stipulati per iscritto (nella specie, la
Suprema Corte ha ritenuto legittime le disposizioni
contenute nella delibera del CICR 4 marzo 2003 e, anteriormente, nel decreto emanato il 24 aprile
1992, in via d'urgenza, dal Ministro del tesoro
nonché nelle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia - in forza delle quali il contratto di apertura
di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato
da un contratto di conto corrente stipulato per
iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per
iscritto, a pena di nullità).
Cassazione civile, sez. I, 09 luglio 2005, n.
14470, Monte Paschi Siena, Giur. comm. 2006,
6, 1015
Le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza
ai sensi dell'art. 3 della legge n. 154 del 1992 e poi
dell'art. 117, comma 2, testo unico in materia
bancaria, che conferisce al CICR ed alla Banca
d'Italia il potere di prevedere che particolari
contratti, per motivate ragioni tecniche, possono
essere stipulati in forma diversa da quella scritta,
hanno natura regolamentare e forza di norma
secondaria e la loro legittimità non è esclusa dalla
mancata espressa previsione delle motivate ragioni
tecniche che giustificano la deroga.
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Cassazione civile, sez. I, 09 luglio 2005, n.
14470, Monte Paschi Siena, Giur. comm. 2006,
6, 1015
Non è sufficiente, ai fini della prova dell'apertura
di credito in conto corrente, la semplice esibizione
del libro fidi e della scheda degli affidamenti,
trattandosi di documenti unilaterali, interni alla
banca ed inidonei a dare prova dell'intervenuto
consenso.
Corte Appello Milano, 23 giugno 2004
Posto che le norme sulla trasparenza delle
operazioni di banca e quelle del t.u. bancario
prevedono espressamente la necessità della forma
scritta solo per la redazione dei contratti bancari, e
in ispecie del contratto di conto corrente di
corrispondenza, le singole operazioni del cliente,
che non si traducono a loro volta in contratti,
rimangono soggette al principio della libertà della
forma.
Tribunale Napoli, 31 maggio 2005, Credito
Emiliano
Il riferimento in atti di causa ad un rapporto di
conto corrente adeguatamente individuato e la
deduzione della invalidità della capitalizzazione
periodica degli interessi passivi (da parte del
cliente), nonché della determinazione dei
medesimi solo in base agli usi, sono elementi
idonei ad escludere il prospettato vizio di
indeterminatezza della domanda attorea (nel caso
di specie la banca sosteneva la nullità dell'atto di
citazione alla stessa notificato per sua
indeterminatezza mancando l'indicazione delle
somme ritenute a credito ed anche gli estratti conto
relativi).
Corte Appello Bari, 24 maggio 2005
Ad probationem, il patto di interessi ultralegali va
stipulato in forma scritta, con la conseguenza che,
in mancanza, la misura degli interessi dovuti dal
correntista e quindi anche dal fideiussore, dalla
data di stipula del contratto, è quella legale.
Tribunale Bari, sez. I, 06 maggio 2005, n. 1018
Pur nella consapevolezza della non diretta
applicabilità delle nuove norme, di natura
sostanziale, sulla trasparenza bancaria ai rapporti
sorti in epoca anteriore alla loro entrata in vigore,
irretroattività che rende non applicabile l'intera
nuova normativa e quindi anche i criteri di
integrazione legale espressamente previsti dall'art.
117 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, il generico
riferimento alle condizioni di piazza non soddisfa
di per sé il requisito di oggettiva determinabilità
del tasso di interesse, tasso che, sia pure "per
relationem", deve essere determinato sin dal
momento della stipulazione del contratto in base
ad elementi certi ed oggettivi che escludano ogni
successiva valutazione discrezionale della banca.
Tribunale Bari, 21 aprile 2005
La natura confessoria dell'approvazione degli
estratti coinvolge unicamente gli eventuali fatti
sfavorevoli al correntista, come la pattuizione di
un interesse ultralegale, o la conformità al titolo
contrattuale delle operazione scritturate. Non può
invece precludere le successive eccezioni relative
alla invalidità del titolo, e in particolare della
clausola di interessi ultralegali, per difetto di forma
o per altre ragioni, proprio perché la materia della
nullità contrattuale è, come è noto, sottratta alla
disponibilità
delle
parti.
Ne
consegue,
naturalmente, anche la nullità, "in parte qua", di
quelle clausole che precludano al correntista
"qualsivoglia
contestazione"
in
caso
di
approvazione dell'estratto. Pertanto, occorre pur
sempre verificare, prima di dichiarare preclusa
l'eccezione del correntista, se la clausola di
interessi è stata pattuita validamente: solo in
questo caso scatta l'efficacia confessoria
dell'approvazione, sicché il correntista, ad
esempio, non può contestare né che erano dovuti
interessi in misura extralegale né che erano dovuti
nella misura riportata sugli estratti non impugnati.
Tribunale Lecce sez. I, 11 marzo 2005
La clausola contenuta in un contratto di conto
corrente è nulla ai sensi dell'art. 4 comma 3 l. n.
154 del 1992 e dell'art. 117 d.lg. n. 385 del 1993
quando la determinazione del tasso d'interesse non
risulta determinabile e controllabile in base a
criteri indicati, ma viene determinato tenendo
conto "delle condizioni usualmente praticate dalle
aziende di credito sulla piazza" non consentendo
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una sicura ed oggettiva determinazione della
prestazione di interessi al di fuori di valutazioni
unilaterali e discrezionali da parte della banca
stessa.
1996 n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in
relazione ai contratti conclusi prima della loro
entrata in vigore, non influiscono sulla validità
delle clausole dei contratti stessi, ma possono
soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc",
rilevabile solo su eccezione di parte.
Tribunale Novara, 02 marzo 2005, Banca pop.
Verona e Novara
I contratti di fido conclusi prima dell'entrata in
vigore della normativa sulla c.d. "trasparenza
bancaria" non sono soggetti alla regola della forma
scritta "ad substantiam" e, pertanto, ai fini della
prova, è sufficiente dimostrare l'incontro di volontà
fra il cliente che vuole accedere al credito e della
banca che delibera l'affidamento.
Cassazione civile, sez. I, 25 febbraio 2005, n.
4094, Banco Napoli, Giust. civ. Mass. 2005, 2
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore
alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla
legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992
n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre
1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di
interessi dovuti dalla clientela in misura superiore
a quella legale, si limiti a fare riferimento alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di
credito sulla piazza, è priva del carattere della
sufficiente univocità, per difetto di univoca
determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base
del documento contrattuale, e non può quindi
giustificare la pretesa della banca al pagamento di
interessi in misura superiore a quella legale quando
faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e
non riscontrabili con criteri di certezza (e non
anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su
scala nazionale in termini chiari e vincolanti,
sempre che questa non sia a sua volta nulla in
quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla l.
10 ottobre 1990 n. 287).
Cassazione civile, sez. I, 25 febbraio 2005, n.
4092, Banca Roma, Giust. civ. Mass. 2005, 4
Le norme che prevedono la nullità dei patti
contrattuali che determinano degli interessi con
rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così
elevati da raggiungere la soglia dell'usura
(introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 l. 17
febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 d.lg.
1 settembre 1983 n. 385, e con l'art. 4 l. 7 marzo
Tribunale Pescara, 04 febbraio 2005, PQM
2005, 3, 69
I riferimenti agli usi bancari per l'applicazione del
meccanismo anatocistico, contenuti nei contratti di
conto corrente bancario o nelle variazioni praticate
nel corso del rapporto, sono nulli, nei contratti
precedenti alla l. n. 154 del 1992, perché i meri usi
bancari non sono usi normativi né convenzioni
certe ed oggettive indipendenti da scelte
discrezionali del contraente forte; nei contratti
successivi alla citata legge sono nulli, perché
espressamente dichiarati tali dall'art. 4 comma 3 l.
n. 154 del 1992 e ribadito dall'art. 117 comma 6
del successivo t.u. leggi bancarie, approvato col
d.lg. n. 385 del 1993.
Tribunale Mantova, sez. II, 03 febbraio 2005
Il decreto emesso in attuazione del disposto di cui
all'art. 117 co. Il t.u.l.b. ha demandato alla Banca
d'Italia la possibilità di prevedere, per motivate
ragioni tecniche, modalità diverse per la forma dei
contratti e tale ente, nelle istruzioni applicative (v.
127° aggiornamento del 20-5-1996 alla circolare n.
4 del 29-3-1988), ha disposto che "la forma scritta
non è obbligatoria per operazioni e servizi già
previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio
conto corrente di corrispondenza)".
Cassazione civile, sez. u., 04 novembre 2004, n.
21095, Credito it.
La nullità del contratto o di una clausola di esso
può essere rilevata d'ufficio, anche in appello e in
assenza di una eccezione in tal senso, ogni qual
volta la domanda attorea abbia ad oggetto un
credito scaturente dal quel contratto.
Tribunale Cassino, 29 ottobre 2004, V. Banca
della Ciociaria
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L'estratto conto è considerato mero documento
contabile, precisandosi che le relative operazioni
bancarie in esso riassunte e menzionate
(prelevamenti e versamenti), a differenza del conto
corrente ordinario, non danno luogo alla
costituzione di autonomi rapporti di credito o
debito reciproci tra il cliente e la banca, ma
rappresentano l'esecuzione di un unico negozio, da
cui derivano il credito ed il debito della banca
verso il cliente. Pertanto la mancata tempestiva
contestazione dell'estratto conto trasmesso da una
banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e
gli addebiti solo sotto il profilo meramente
contabile, ma non sotto quelli della validità ed
efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite
inserite nel conto derivano (cfr. ex numeris Cass.
11/3/1996 n. 1978). Il fatto quindi che la banca
abbia inviato al cliente gli estratti conto, o
comunicato in altra forma le modifiche dei tassi di
interesse non vale né a fornire la dimostrazione di
cui si è detto, né a modificare l'originario
regolamento contrattuale, attesa la natura
unilaterale della comunicazione e l'inammissibilità
di un comportamento concludente o di una sorta di
tacita accettazione dell'altra parte, essendo
richiesta la forma scritta ad substantiam ex art.
1284 c.c. Ed infatti, costituisce principio generale
affermato in tema di contratti da concludersi per
atto scritto a pena di nullità quello secondo il quale
l'esigenza dell'elemento formale investe le
dichiarazioni di entrambe le parti, sicché
l'accettazione non può essere desunta da elementi
concludenti (cfr. Cass. 9315486). Sulla scorta di
tali principi, ormai ampiamente sostenuti dalla più
recente giurisprudenza dì legittimità e di merito,
compresa quella di questo Tribunale, alla quale il
Giudice ritiene di doversi uniformare, reputandola
condivisibile e discostandosi, conseguentemente,
dal precedente orientamento espresso nella
sentenza n. 641/2000.
Tribunale Cassino, 29 ottobre 2004, V. Banca
della Ciociaria
Secondo l'ormai prevalente giurisprudenza sia di
legittimità che di merito, in materia di interessi
ultralegali, il rinvio alle condizioni praticamente
usualmente dall'azienda di credito sulla piazza (art.
7 norme bancarie uniformi) non è sufficiente a
soddisfare l'onere della forma scritta richiesto
dall'art. 1284 comma 3 c.c., perché sfornito dei
requisiti
minimi
di
determinatezza
o
determinabilità dell'oggetto, essenziale per la
validità del contratto. Del resto, il divieto di rinvio
agli usi è stato espressamente sancito, con effetto
non retroattivo, dalla legge n. 154/92, la qual cosa
ha determinato praticamente la definitiva
scomparsa dalla modulistica bancaria della
clausola in parola.
Tribunale Mantova, sez. II, 10 settembre 2004,
Banca Agricola Mantovana
E' nullo il decreto ingiuntivo emesso sulla base del
solo saldaconto dovendo essere prodotto il
completo estratto del conto da cui evincere le
operazioni compiute durante l'intero rapporto. Le
clausole contrattuali stipulate anteriormente
all'entrata in vigore della l. 154/92 che, con
riguardo agli interessi dovuti dalla clientela, si
limitano a fare riferimento alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza,
sono divenute inoperanti a partire dal 9 luglio
1992. Al contratto di conto corrente bancario
privato della clausola nulla si applicano gli
interessi in misura legale e dunque a) quella
calcolata ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore
della l. n. 154/92; b) quella calcolata ex art. 5 l. n.
154/92 e, poi, ex art. 117 d. lgs. n. 385/93: in tal
caso gli interessi vanno determinati con
riferimento al tasso minimo e massimo dei B.O.T.
calcolato prendendo a riferimento l'anno della loro
emissione anteriore ad ogni operazione, con la
precisazione che, dopo la chiusura del conto, gli
interessi andranno invece calcolati ex art. 1284 c.c.
Corte Appello Milano, 23 giugno 2004
Posto che le norme sulla trasparenza delle
operazioni di banca e quelle del t.u. bancario
prevedono espressamente la necessità della forma
scritta solo per la redazione dei contratti bancari, e
in ispecie del contratto di conto corrente di
corrispondenza, le singole operazioni del cliente,
che non si traducono a loro volta in contratti,
rimangono soggette al principio della libertà della
forma.
Tribunale Milano, 17 giugno 2004, Credicoop.
Lombardo
I contratti di fido conclusi dopo l'entrata in vigore
della normativa sulla cd. "trasparenza bancaria"
sono soggetti alla regola della forma scritta "ad
substantiam"; pertanto, agli effetti probatori, è
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necessario dimostrare l'avvenuta comunicazione al
cliente della concessione dell'affidamento.
Tribunale Roma, 03 giugno 2004, Banca Roma
Sono nulle, anche relativamente ai contratti
stipulati prima dell'entrata in vigore (giugno 1992)
l. n. 154 del 1992, sia le clausole che non
prevedono una specifica pattuizione scritta del
tasso degli interessi, ma un generico rinvio agli usi
di piazza, sia le clausole legittimanti l'esercizio da
parte della banca di uno " ius variandi in peius",
rispetto al correntista, senza criteri di sufficiente,
oggettiva e certa determinabilità del tasso
applicato poi al rapporto.
Tribunale Napoli, 20 aprile 2004, Banca comm.
it. Giur. napoletana 2004, 371
I contratti bancari devono redigersi per iscritto a
pena di nullità. La forma scritta "ad substantiam" è
prevista dall'art. 117 t.u. n. 385 del 1993 a tutela
del cliente della banca per garantire la trasparenza
del contenuto contrattuale, in ordine alle
obbligazioni da assumere ed a tutti gli oneri
connessi. Pertanto, l'istituto di credito, per sottrarsi
alla revocatoria delle rimesse in conto corrente
deve non solo dimostrare che effettivamente vi sia
stato un incontro di volontà tra cliente e banca, ma
anche fornire la prova che il contratto è stato
stipulato per iscritto, con atto opponibile alla
curatela, sì da escludere la natura solutoria delle
rimesse effettuate in conto corrente.
Corte Appello Milano, 25 marzo 2004, Deutsche
Bank
La legge sulla trasparenza delle operazioni di
banca e la legge bancaria prevedono espressamente
la necessità della forma scritta solo per la
redazione dei contratti bancari, e in ispecie del
contratto di conto corrente di corrispondenza,
senza imporre l'adozione di analoga forma in
relazione alle singole operazioni del cliente, che,
del resto, di norma, non si traducono a loro volta in
"contratti"; e siccome in materia di forma vige il
generale principio di libertà, non può che
interpretarsi in senso restrittivo la prescrizione di
legge che prescrive l'adozione della forma scritta
(solo) per la conclusione dei contratti di banca.
Tribunale Milano, 09 febbraio 2004, n. 2521
Per ciò che riguarda il tasso di tali interessi, deve
rilevarsi che il contratto di conto corrente vigente
tra le parti ne prevedeva la determinazione ''alle
condizioni praticate usualmente dalle Aziende di
credito sulla piazza''. Il contratto in questione era
quindi integrato dall'indicazione del tasso debitore
per scoperto di conto e di mora nella misura
dell'11,50%. Nel corso della CTU si è accertato
che tale tasso ha subito variazioni in sostanziale
aumento ed a partire dall'aprile 1998 si è attestato
nella misura del Prime Rate Abi. Ritiene il
giudicante che tale determinazione dei tassi
d'interessi sia affetta da nullità, in quanto
comunque riflettenti non già una pattuizione di essi
tra le parti, ma la semplice recezione delle
condizioni ritenute presenti sulla piazza. Invero nel
regime anteriore alla entrata in vigore della
disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza
bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel
testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola
che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla
clientela in misura superiore a quella legale, si
limiti a fare riferimento alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è
priva del carattere della sufficiente univocità e non
può quindi giustificare la pretesa della banca al
pagamento di interessi in misura superiore a quella
legale. Né può avere rilievo alcuno la presenza di
accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i
tassi di interesse attivi e passivi in modo
vincolante in ambito nazionale, atteso che tali
accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di
determinazione del tasso di interesse, debbono
tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - applicabile
nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai
sensi del successivo art. 20 - che vieta le intese tra
imprese che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare in maniera
consistente la concorrenza all'interno del mercato
nazionale o in una sua parte rilevante,
ricomprendendo espressamente tra tali intese
quelle che detto risultato perseguano o determinino
attraverso attività consistenti nel fissare
direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o
di vendita dei rispettivi prodotti (v. in tal senso
Cass. 4490/02). In ogni caso clausole di tenore
analogo a quella contenuta nel contratto per cui è
causa sarebbero comunque divenute inoperanti a
partire dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore
dell'indicato ius superveniens, attesa la previsione
imperativa da esso posta (art. 4 della legge 17
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febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del
testo unico 1 settembre 1993, n. 385) che sancisce
la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi d'interesse. Ne consegue
dunque la necessità di applicare al rapporto tra le
parti l'interesse al tasso legale previsto dall'art.
1284 c.c.
Tribunale Mantova, sez. I, 03 febbraio 2004,
Banca di Roma
Va rilevato che nel contratto prodotto non vi è
alcuna pattuizione scritta in merito al tasso
debitore e creditore da applicare al rapporto; in
particolare, risultano in bianco e non compilati gli
appositi spazi del modello contrattuale sottoscritto
in cui dovevano essere indicati i tassi di interesse.
Né possono essere considerate pattuizioni scritte la
periodiche comunicazioni del tasso inviate dalla
banca all'opponente, trattandosi con tutta evidenza
di atti meramente unilaterali senza alcun valore
negoziale. Non essendo stato rispettato l'obbligo,
previsto dall'art. 117, C. 4 D.Lgs. 385/93, di
indicazione nel contratto dei tassi di interesse,
all'intero rapporto dovrà applicarsi il tasso
sostitutivo indicato dall'art. 117, C. 7 lett. a)
D.Lgs. 385/93 (tasso nominale minimo e tasso
nominale massimo dei Bot emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto,
rispettivamente, per le operazioni attive e per
quelle passive); in relazione ai criteri di
applicazione di detto tasso va in primo luogo
precisato che per operazioni attive (cui si applica il
tasso nominale minimo dei Bot) devono intendersi
quelle a favore della banca ed a sfavore del cliente,
mentre per operazioni passive (cui si applica il
tasso nominale massimo dei Bot) quelle a sfavore
della banca ed a favore del cliente; detta
interpretazione, certamente più sfavorevole per la
banca, appare la più ragionevole in quanto
maggiormente in linea con la natura,
evidentemente sanzionatoria, della norma; inoltre,
scopo della norma è evidentemente quello di
applicare ai rapporti bancari, in assenza di valida
pattuizione scritta, un tasso di interesse che sia
comunque in linea con il costo del denaro in senso
lato e, quindi, con l'andamento del mercato dei
tassi di interesse; sennonché il citato art. 117 fa
testuale riferimento ai Bot emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto. Se si
privilegiasse un' interpretazione della norma
secondo il suo tenore letterale si dovrebbe quindi,
in caso di rapporti di durata quale quello in esame,
applicare rispetto a tutte le operazioni succedutesi
nel tempo sempre il medesimo tasso di interesse,
calcolato ex art 117 cit. avuto riguardo al momento
della stipulazione del contratto; inevitabilmente,
col passare del tempo, il tasso non risulterebbe
però più in linea con l'andamento del mercato dei
tassi di interesse, notoriamente soggetto a continue
variazioni. Ed allora appare più corretta, in quanto
maggiormente aderente alla ratio della norma
quale sopra evidenziata, la diversa interpretazione
secondo cui la misura degli interessi varia nel
corso del rapporto, onde rispecchiare l'andamento
del mercato dei tassi; conseguentemente la media
dei tassi di rendimento dei Bot degli ultimi dodici
mesi dovrà essere calcolata non con riferimento
alla conclusione del contratto, bensì al momento
del compimento delle singole operazioni. Più
precisamente, poiché la banca determina
contabilmente i saldi sul conto corrente con
cadenza trimestrale, appare del tutto ragionevole
individuare proprio nelle singole chiusure
trimestrali del conto l'esatto momento da prendere
a riferimento per la periodica rideterminazione del
tasso ex art 117 cit.
Tribunale Mantova, sez. II, 16 gennaio 2004
Quanto alla dedotta nullità del contratto di apertura
di credito concessa sul conto corrente (questione
sollevata nella prima comparsa conclusionale)
sotto il profilo che la semplice richiesta di
concessione di fido sottoscritta dal cliente ed
indirizzata alla banca non sarebbe idonea a
soddisfare il requisito della forma scritta (cfr. art. 3
l. 154/92) non essendo ravvisabile in tale
documento, difettando l'accettazione scritta da
parte della banca, un contratto, deve ritenersi che
la nullità non ricorra ove la volontà di accettare
risulti inequivocabilmente dalle comunicazioni
inviate ex art. 119 t.u.l.b. (il cui invio deve
ritenersi avvenuto non essendo stata contestata tale
circostanza se non in comparsa conclusionale) da
cui sia dato desumere l'intervenuta concessione di
fido (per l'affermazione di tale principio in termini
generali vedasi Cass. 10-5-1996 n. 4400 e Cass.
27-3-1996 n. 2712).
Tribunale Mantova, sez. II, 16 gennaio 2004
Va precisato che l'adeguamento del tasso ad ogni
chiusura trimestrale del conto (in tal senso vedasi
Trib. Monza 4/2/1999 in Foro It. 1999, I, 1340) è
giustificata dal fatto che la previsione contenuta
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nell'art. 5 l. 154/92 e poi nell'art. 117 t.u.l.b. si
riferisce ad un contratto contemplante un'unica
operazione e non invece a quello che dà luogo
(come nell'ipotesi del conto corrente) ad un
rapporto di durata caratterizzato, per sua intrinseca
natura, dalla variazione dei tassi di interesse in
relazione alle mutevoli condizioni del mercato
(tanto che la facoltà di variazione dei tassi è
prevista in via generalizzata e con modalità
semplificate dagli art. 6 l. 154/92 e 117 co. 5
t.u.l.b.), dovendosi inoltre tenere conto del fatto
che la finalità sanzionatoria (per la banca) che sta
alla base delle predette disposizioni, verrebbe ad
essere frustrata in caso di difformità per eccesso
fra il tasso calcolato in relazione al rendimento dei
B.O.T. emessi nell'anno antecedente alla stipula
del contratto e quello in concreto applicato
dall'istituto di credito durante il corso del rapporto.
Cassazione civile, sez. I, 18 settembre 2003, n.
13739, Cassa risp. Savona, Giust. civ. Mass.
2003, 9
In tema di contratti bancari, la clausola, stipulata
anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla
trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, la
quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla
clientela in misura superiore a quella legale, si
limiti a fare riferimento alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è
in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9
luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle
disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi
dell'art. 11 della medesima - atteso che la
previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge
(poi trasfuso nell'art. 117 t.u. 1 settembre 1993 n.
385), là dove sancisce la nullità delle clausole di
rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di
interesse, se non incide, in base ai principi
regolanti la successione delle leggi nel tempo,
sulla validità delle clausole contrattuali inserite in
contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse
possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei
rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per
rapporti in corso devono intendersi i rapporti,
anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla
data di inizio dell'operatività della norma
sopravvenuta, per non avere il debitore,
indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del
conto corrente bancario, adempiuto alla propria
obbligazione, atteso che la già riferita innovazione
impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma
contrattuale,
generatore
di
conseguenze
obbligatorie protraentisi nel tempo.
Tribunale Milano, sez. XI, 05 agosto 2003, n.
11268
La clausola, contenuta in un contratto di conto
corrente bancario, la quale determini il saggio di
interesse con rinvio agli interessi d'uso o praticati
su piazza è nulla in quanto costituisce violazione
espressa delle norme di cui agli articoli 4 della
legge 17 febbraio 1992 n. 154 e 117 del decreto
legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (cosiddetto
testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia).
Tribunale Trani, 06 maggio 2003, Credito it.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154
del 1992, che ha previsto la forma scritta "ad
substantiam" per i contratti di credito, gli
affidamenti stipulati in forma orale in epoca
anteriore, qualora non siano stati adeguati alla
nuova disposizione di legge per il successivo
all'introduzione della stessa, vanno considerati
nulli.
Tribunale Bari, 11 marzo 2003, Contratti (I)
2003, 805
Sulla banca, così come sulla Sim, grava l'obbligo
di consegnare al cliente un esemplare del contratto.
In caso di inadempimento, il risparmiatore può far
ricorso all'autorità giudiziaria al fine di ottenere un
ordine di consegna mediante decreto ingiuntivo.
Tribunale Torino, 13 gennaio 2003, Banca reg.
Europea, Giur. it. 2003, 734
I contratti bancari, e quindi tra essi il contratto di
apertura di credito, debbono essere redatti per
iscritto a pena di nullità. Non rispondono a tale
requisito né le risultanze del libro fidi né la
richiesta scritta di concessione del fido; sicché, in
assenza dell'atto scritto, le rimesse effettuate dal
cliente debbono considerarsi di carattere solutorio
e pertanto revocabili.
Cassazione civile, sez. I, 08 gennaio 2003, n. 58,
Banco Sardegna, Giur. it. 2003, 734
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Il contratto di apertura di credito non richiede la
forma scritta. La prova della sua stipulazione, pur
non essendo assolvibile con la mera produzione
della scheda degli affidamenti e dell'estratto
notarile del libro fidi, può risultare "per facta
concludentia"; in assenza della cui dimostrazione
le rimesse effettuate dal cliente debbono
considerarsi di carattere solutorio e quindi
revocabili.
Tribunale Siracusa, 18 novembre 2002, n. 1285
Non è sufficientemente univoca e pertanto non
legittima la pretesa di interessi superiori alla
misura legale, la clausola di un contratto di conto
corrente che rinvii, per la determinazione del tasso
di interesse debitore, alle condizioni praticate dalle
Aziende di credito sulla piazza. Ed infatti, data
l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa
non consente, per la sua genericità, di stabilire a
quale previsione le parti abbiano inteso
concretamente riferirsi. Peraltro, l'indeterminabilità
dell'oggetto della pattuizione non è esclusa dal
riferimento ad "accordi di cartello" vincolanti in
ambito nazionale atteso che tali accordi non sono
produttivi di effetti per radicale nullità sancita dal
combinato disposto art. 2 e 20 legge 10.10.1990, n.
287. Sempre ai fini della determinabilità del tasso
di interesse debitore, non hanno rilevanza neanche
le periodiche comunicazioni delle variazioni di tale
tasso con appositi avvisi o con l'inoltro degli
estratti del conto corrente ad opera dell'Istituto di
credito. Specificamente, la conoscenza successiva
del saggio applicato non vale a sanare l'originario
vizio di nullità della pattuizione per carenza del
requisito della determinabilità che l'art. 1346 c.c.
esige a priori, tanto da non potere essere
individuato successivamente, soprattutto se ad
iniziativa di una delle sole parti e con documenti
che hanno il solo scopo di informare circa le
operazioni contabilizzate e non già di contenere
proposte contrattuali idonee a convertirsi in patti in
difetto di espresso dissenso.
Tribunale Siracusa, 11 novembre 2002, n. 1265
È nulla la clausola del contratto di mutuo relativa
alla determinazione del tasso degli interessi che
consenta la banca di variare il detto tasso in base
all'andamento del mercato valutario ed al costo
della provvista, atteso che tali fattori di riferimento
sono assolutamente imponderabili ed insuscettibili
di univoca individuazione. Non ha rilevanza
neppure la periodica comunicazione delle
variazioni dei tassi in quanto la conoscenza
successiva del saggio applicato non vale a sanare
l'originario vizio di nullità della pattuizione per
carenza del requisito della determinabilità, la cui
esistenza l'art. 1346 c.c. esige "a priori" al punto
che non può essere individuato successivamente.
Dunque, ai fini di individuazione del tasso di
interesse applicabile al contratto di mutuo, poiché
il T.u.l.b. (D. Lgs 385/93, entrato in vigore
l'1.1.1994), ex art. 161, comma 6, così come l'art. 4
legge 154/1992, in forza dell'espresso disposto
dell'art. 11, non hanno efficacia retroattiva, si deve
fare riferimento all'art. 1284 c.c. il quale dispone
che se le parti non hanno determinato per iscritto la
misura del tasso di interesse superiore alla misura
legale, si applicherà il tasso nella misura legale.
Tribunale Lecco, 09 settembre 2002, Banca naz.
lavoro
La clausola di un contratto di conto corrente che
preveda a favore dell'azienda di credito "la facoltà
di modificare i tassi e le condizioni economiche
applicati al rapporto" (rispettando, in caso di
variazioni in senso sfavorevole al correntista, le
prescrizioni della l. 17 febbraio 1992 n. 154 e delle
disposizioni di attuazione), senza però indicare i
presupposti per l'esercizio di tale potere di
modifica, né i criteri di determinabilità del nuovo
tasso di interesse, deve ritenersi nulla per
contrarietà alle previsioni generali concernenti la
necessaria determinabilità dell'oggetto del
contratto e la necessaria pattuizione per iscritto
della misura dell'interesse nell'ambito dei contratti
bancari. Le norme dettate dal codice civile in
materia di conto corrente ordinario che prevedono
il potere delle parti di stabilire le scadenze di
chiusura e liquidazione del saldo (art. 1831), la
possibilità di considerare nuova rimessa di un
nuovo conto il saldo di cui non sia stato richiesto il
pagamento alla chiusura conto (art. 1823) e la
decorrenza sulle rimesse degli interessi nella
misura stabilita dal contratto (art. 1825), non
possono ritenersi analogicamente applicabili alle
operazioni in conto corrente bancario sia per il
mancato riferimento dell'art. 1857 c.c. alle
disposizioni richiamate, sia per le differenze
sostanziali del meccanismo contabile utilizzato
nelle due fattispecie, in quanto, mentre nel conto
corrente ordinario è prevista l'inesigibilità ed
indisponibilità delle somme a saldo fino alla
chiusura del conto, nel conto corrente bancario è
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prevista la possibilità per il correntista di esigere in
ogni momento il saldo attivo o disporne
indirettamente.
Tribunale Milano, sez. VI, 29 giugno 2002, n.
8896
Anche a voler considerare le disposizioni della
legge n. 154/1992 e gli artt. 115 e ss. del t.u.b.
norme a carattere non retroattivo, per i contratti
anteriori a tali leggi dovremmo in ogni caso
concludere che l'onere di forma scritta ed il
requisito di determinazione del contenuto del
contratto richiesto per l'efficacia del rapporto
obbligatorio possono essere validamente integrati
solo se ed in quanto il tasso d'interesse sia
oggettivamente determinabile e controllabile ex
ante in base ai criteri stabiliti nel contratto,
vigendo pur sempre gli inderogabili principi degli
artt. 1284 terzo comma e 1346 c.c.,
indipendentemente dalla sanzione espressa dalla
legge speciale.
Tribunale Milano, sez. VI, 29 giugno 2002, n.
8896
Per quanto riguarda la pretesa relativa alla
commissione di massimo scoperto, il Tribunale
preliminarmente rileva l'inammissibilità, in linea di
principio, della inserzione automatica di un onere
di siffatta portata attraverso la assimilazione ad
una clausola d'uso. Non appare infatti possibile la
dilatazione del contenuto del contratto bancario a
pattuizioni inespresse sulla base della disciplina
della trasparenza bancaria e del Testo Unico
Bancario, che escludono che il correntista possa
essere obbligato a qualsivoglia onere che non sia
specificamente indicato nel contratto (art. 117,
quarto comma, Testo Unico Bancario); come pure
- in conformità con la espressa esclusione di
qualsiasi legittimità di un rinvio agli usi (art. 117
sesto comma) - è in radice esclusa qualsiasi
possibilità di inserire nel contratto contenuti
negoziali non espressamente pattuiti e derivanti al
contrario da usi esterni al contratto.
Tribunale Milano, sez. VI, 29 giugno 2002, n.
8896
La L. 17 febbraio 1992 n. 154 (c.d. legge sulla
trasparenza bancaria) ha sancito, all'art. 4, comma
terzo, la nullità delle clausole di contratti bancari
che, per la determinazione degli interessi, anziché
a parametri fissi, facciano riferimento alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di
credito su piazza. Tale previsione è stata poi
confermata dall'art. 117, d.lgs. 1° settembre 1993
n. 385 (cd. Testo Unico Bancario) che, al sesto
comma, stabilisce che sono nulle e si considerano
non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli
usi per la determinazione di tassi di interesse e di
ogni altro prezzo e condizioni praticati, statuendo,
al quarto comma, che il tasso d'interesse ed ogni
altro prezzo e condizione praticati, devono essere
indicati nel contratto. L'esplicito divieto di rinvio
agli usi, contenuto nelle leggi speciali, esclude ora
senz'altro ogni legittimità alle clausole che
affidano la determinazione del tasso di interesse
per relationem mediante il richiamo agli "interessi
d'uso" ovvero a quelli "usualmente praticati su
piazza, dalle aziende di credito".
Tribunale Milano, sez. VI, 29 giugno 2002, n.
8896
Il requisito della forma scritta per la
determinazione degli interessi extralegali (art.
1284, ultimo comma, c.c.) non postula
necessariamente che la convenzione medesima
contenga una puntuale indicazione in cifre del
tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto
anche "per relationem", attraverso cioè il richiamo
(per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi
estrinseci al documento negoziale, purché
obiettivamente individuabili, funzionali alla
concreta determinazione del relativo saggio di
interesse, la quale, pur nella previsione di
variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto,
risulti capace di venire assicurata con certezza al di
fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa
all'arbitrio del creditore, sulla base di una
disciplina legata ad un parametro centralizzato,
fissato su scala nazionale e vincolante. Tale è il
caso in cui le parti, ai fini della determinazione
della misura degli interessi convenzionali, facciano
rinvio ad un criterio provvisto, pur nell'ambito di
una variabilità nel tempo, dei caratteri di certezza,
obiettività, uniformità e conoscibilità sopra
indicati,
scaturendo
il
relativo
tasso
dall'applicazione di un parametro, del genere del
tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa
all'Autorità di vigilanza (restando così soggetta a
pubblicità legale), al quale la clausola contrattuale
rapporti il tasso anzidetto attraverso una semplice
operazione di calcolo aritmetico.
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Tribunale Cagliari, 27 maggio 2002, Banca
Sassari, Riv. giur. Sarda 2003, 87
È nulla la clausola di un contratto di conto
corrente, stipulato prima dell'entrata in vigore del
t.u. in materia bancaria, che per la determinazione
del saggio di interessi rinvia agli usi su piazza. La
nullità, tuttavia, non si estende all'intero contratto,
ma - per il principio di conservazione del negozio
sancito dall'art. 1419 comma 1 c.c. - resta limitata
alla singola clausola ed il negozio cade sotto la
previsione generale dell'art. 1282 c.c., producendo
così il credito interessi al saggio legale.
Tribunale Monza, 07 maggio 2002, Intesa Bci
La clausola che determina l'ammontare degli
interessi in misura pari "alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" è
nulla poiché non è sufficientemente univoca e non
può quindi giustificare la pretesa al pagamento di
interessi in misura superiore a quella legale. Data
l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa
non consente, per la sua genericità, di stabilire a
quale previsione le parti abbiano inteso
concretamente rifarsi. La conseguenza della nullità
della clausola c.d. uso piazza non è tuttavia
l'inidoneità del rapporto a produrre interessi, bensì
l'applicazione, in virtù del meccanismo di
sostituzione automatica previsto dallo stesso art.
1284 c.c., del tasso di interesse legale via via
vigente.
Cassazione civile, sez. III, 02 maggio 2002, n.
6258, Cariplo, Giust. civ. 2003, I, 457, Contratti
(I) 2003, 259
È valida la clausola contrattuale contemplata in
una fideiussione bancaria, stipulata anteriormente
all'entrata in vigore dell'art. 4 comma 3 l. 17
febbraio 1992 n. 154, che fissa il saggio d'interesse
in misura ultralegale con generico riferimento agli
usi bancari poiché l'art. 4 cit., non è applicabile
retroattivamente.
Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490,
Banca pop. Milano, Giust. civ. Mass. 2002, 538,
Giur. it. 2002, 1422, Nuova giur. civ.
commentata 2003, I, 386
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore
alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla
legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992
n. 154, poi trasfusa nel t.u. 1 settembre 1993 n.
385, la clausola che, per la pattuizione di interessi
dovuti dalla clientela in misura superiore a quella
legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni
praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
piazza, è priva del carattere della sufficiente
univocità, e non può quindi giustificare la pretesa
della banca al pagamento di interessi in misura
superiore a quella legale; né rileva la presenza di
accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i
tassi di interesse attivi e passivi in modo
vincolante in ambito nazionale, atteso che tali
accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di
determinazione del tasso di interesse, debbono
tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 l.
10 ottobre 1990 n. 287 - applicabile nei confronti
delle aziende ed istituti di credito ai sensi del
successivo art. 20 - che vieta le intese tra imprese
che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente la
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in
una sua parte rilevante, ricomprendendo
espressamente tra tali intese quelle che detto
risultato perseguano o determinino attraverso
attività consistenti nel fissare, direttamente o
indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei
rispettivi prodotti.
Corte Appello Milano, 06 marzo 2002, Intesa
Gest. Crediti, Giur. it. 2003, 93
La norma di interpretazione autentica di cui all'art.
1 l. 28 febbraio 2001 n. 24 - la quale stabilisce che
la natura usuraria degli interessi deve essere
valutata avuto riguardo unicamente al limite di
legge fissato al momento della conclusione del
contratto - si applica esclusivamente agli interessi
dovuti in base ad un contratto di mutuo; pertanto,
la clausola determinativa degli interessi moratori,
pattuita in un contratto di apertura di credito in
conto corrente, qualora gli interessi divengano
usurari in seguito ad una diminuzione del tasso
soglia dell'usura, verificatasi successivamente alla
conclusione del contratto stesso, deve ritenersi
affetta da nullità parziale, con conseguente
riduzione automatica del tasso degli interessi a
quello corrispondente al tasso - soglia di volta in
volta rilevato.
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Cassazione civile, sez. I, 01 febbraio 2002, n.
1287, Banca naz. lavoro, Foro it. 2002, I, 1411
Il requisito della forma scritta per la convenzione
di interessi superiori alla misura legale è
soddisfatto quando le parti, pur non indicando
espressamente in cifre tale misura, si richiamino
per iscritto a criteri prestabiliti e ad elementi
estrinseci, univoci ed obiettivamente individuabili,
che consentano la concreta determinazione del
tasso convenzionale. È pertanto nulla (nel regime
anteriore alla legge sulla trasparenza ed al testo
unico bancario) la clausola che si limiti a fare
riferimento alle condizioni usualmente praticate
dalle aziende di credito sulla piazza; né l'originario
vizio di nullità può esser sanato dalle successive
comunicazioni delle variazioni del tasso con gli
estratti di conto corrente inviati dalla banca al
cliente.
Cassazione civile, sez. I, 01 febbraio 2002, n.
1287, Banca naz. lavoro, Foro it. 2002, I, 1411
Posto che la determinazione del tasso di interesse
ultralegale richiede la specifica pattuizione per
iscritto, l'approvazione tacita degli estratti conto
periodici non vale a sanare l'originario vizio di
nullità della pattuizione per carenza del requisito
della determinabilità.
Cassazione civile, sez. I, 01 febbraio 2002, n.
1287, Banca naz. lavoro, Giur. comm. 2003, II,
41
In tema di contratti bancari regolati in conto
corrente, stipulati anteriormente all'entrata in
vigore della nuova legislazione bancaria, è nulla la
clausola che rinvia, per la determinazione del tasso
ultralegale degli interessi, alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, in
quanto difetta di criteri prestabiliti e
obiettivamente individuabili che consentano
un'oggettiva
determinabilità
del
tasso
convenzionale.
Corte Appello Lecce, 22 ottobre 2001, Banca
Salento, Foro it. 2002, I, 555
Per i contratti bancari conclusi anteriormente
all'entrata in vigore della normativa sulla
trasparenza bancaria, la clausola che rinvia, per la
determinazione del tasso ultralegale degli interessi,
alle condizioni praticate usualmente dalle aziende
di credito sulla piazza, può ritenersi valida soltanto
in presenza di discipline vincolanti fissate su larga
scala con accordi interbancari (nella specie, la
validità della clausola è stata esclusa, posto che da
oltre sedici anni mancano accordi di cartello, che il
"prime rate" non è vincolante per gli istituti
bancari e che, comunque, il contratto non
richiamava una fonte dotata di un sufficiente grado
di univocità).
Corte Appello Lecce, 22 ottobre 2001, Banca
Salento, Giur. it. 2002, 111
La determinazione in misura ultralegale del tasso
di interesse del conto corrente può legittimamente
avvenire "per relationem", se ed in quanto i criteri
cui correlarla presentino sufficiente certezza ed
univocità. Nel regime anteriore all'entrata in vigore
della legge sulla trasparenza e del t.u. bancario non
soddisfacevano tale requisito le clausole che
facessero riferimento alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito e attribuissero
alla banca la facoltà di modificarle unilateralmente
in qualsiasi momento. In ogni caso non può la
mancanza della forma scritta imposta dalla legge
essere surrogata dall'approvazione tacita degli
estratti di conto corrente.
Corte Appello Roma, 13 settembre 2001, Banca
Roma, Giur. romana 2002, 8
L'art. 1 comma 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 (il
quale ha stabilito che, ai fini di cui all'art. 1815
c.c., devono intendersi "usurari" gli interessi che
superano il limite stabilito dalla legge al momento
della pattuizione, e non al momento del
pagamento) ha natura interpretativa, in quanto ha
sanato contrasti giurisprudenziali e, quindi,
retroattiva; né tale retroattività viola alcun precetto
costituzionale, ivi compreso quello della
ragionevolezza. Il patto di interessi ultralegali
soddisfa il requisito della forma scritta anche
quando sia redatto su un modulo predisposto dalla
banca, formalmente qualificato "richiesta di fido",
e sottoscritto dal solo cliente, a condizione che
l'accettazione
della
banca
risulti
inequivocabilmente da altro atto scritto, indirizzato
al proponente e da questi ricevuto. Sia la
pattuizione di interessi, sia la pattuizione di una
commissione di massimo scoperto, la cui misura
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sia determinata mediante rinvio agli "usi su
piazza", se anteriori all'entrata in vigore della l. n.
154 del 1992, sono valide, a condizione che tali
usi, in concreto, possano essere oggettivamente
conoscibili dal cliente. Per effetto della sentenza n.
425 del 2000 della Corte costituzionale, la quale ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25
d.lg. 342 del 1999, deve ritenersi nullo per
violazione dell'art. 1283 c.c. il patto di
capitalizzazione trimestrale degli interessi in
favore della banca.
Tribunale Napoli, 16 gennaio 2001, Banca
Roma, Gius 2001, 2777
Cassazione civile, sez. lav., 24 marzo 2001, n.
4308, Banco di Napoli
È nulla la clausola in forza della quale gli interessi
dovuti dal correntista si intendono determinati alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di
credito sulla piazza, anche quando essa sia
contenuta in un contratto di conto corrente
bancario stipulato anteriormente all'entrata in
vigore della l. n. 154 del 1992; in tal caso, il tasso
di interesse risultante dall'applicazione della
clausola nulla va sostituito con quello legale, per i
rapporti esauriti in epoca precedente a tale data, e
con il tasso indicato dall'art. 117 comma 7 d.lg. n.
385 del 1993, per le obbligazioni sorte in epoca
successiva.
Il divieto di deferire giuramento sopra un contratto
per la validità del quale sia richiesta la forma
scritta, poiché mira ad evitare che il contraente
possa per tal via superare la nullità derivante
dall'inosservanza della forma prescritta "ad
substantiam", opera solo tra le parti del contratto e
non anche nei confronti del terzo che invochi il
contratto "inter alios" semplicemente come fatto
storico.
Corte Appello Lecce, 06 febbraio 2001
Quando le parti abbiano fatto riferimento alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di
credito sulla piazza, per la determinazione del
tasso d'interesse, l'elemento estrinseco di
riferimento deve essere costituito dall'esistenza di
vincolanti discipline fissate su scala nazionale con
accordi di cartello: quando, invece, tali accordi
contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura,
non costituiscano più un parametro centralizzato e
vincolante, è evidente che il riferimento alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di
credito sulla piazza non appare più sufficiente a
soddisfare l'obbligo della forma scritta ai fini della
validità della pattuizione di interessi ultralegali
(Cass. n. 10657/1996). Ciò posto, va rilevata la
nullità della richiamata clausola non esistendo
alcuna pubblicazione ufficiale che certifichi la
vincolatività di discipline fissate su scala nazionale
alla cui stregua sia possibile individuare un unico
tasso uniformemente applicato dalle aziende di
credito per tutta la clientela tale da costituire,
quindi, un criterio oggettivo certo e di agevole
riscontro.
Il contratto di apertura di credito bancario in conto
corrente deve essere concluso come ogni altro
contratto bancario, in forma scritta a pena di
nullità. Pertanto, anche il recesso della banca dal
contratto deve essere comunicato in forma scritta.
Tribunale Terni, 16 gennaio 2001, Banca Roma,
Foro it. 2001, I, 1772
Tribunale Napoli, 16 gennaio 2001, Banca
Roma, Banca borsa tit. cred. 2002, II, 769
Il contratto di apertura di credito, anche se regolata
in conto corrente, deve essere stipulato per iscritto
a pena di nullità, rilevabile soltanto da parte del
cliente, e va esclusa ogni accessorietà rispetto al
conto corrente di corrispondenza. Spetta alla banca
la prova della sussistenza dell'apertura di credito e
del suo limite.
Tribunale Napoli, 24 novembre 2000, Banca
naz. lavoro, Dir. e giur. 2000, 244
Il divieto di cui all'art. 117 comma 6 d.lg. 1
settembre 1993 n. 385, concerne le clausole
contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione
del tasso d'interesse e non gli usi di cui all'art.
1283 c.c. che hanno la diversa funzione di
legittimare clausole contrattuali in deroga alla
regola sancita dalla stessa norma.
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Tribunale Napoli, 24 novembre 2000, Banca
naz. lavoro, Dir. e giur. 2000, 244
È valida, alla luce della l. 17 febbraio 1992 n. 154
e del d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, la
determinazione del tasso degli interessi dovuti dal
correntista, in misura pari al tasso ufficiale di
sconto (e, poi, al successivo parametro sostitutivo
di questo) maggiorato di alcuni punti ed alle sue
successive variazioni. Non è necessaria, nel caso di
queste variazioni, comunicazione scritta al cliente
da parte della banca.
Tribunale Cassino, 27 settembre 2000, Banca
pop. Cassinate, Gius 2001, 517
La clausola di determinazione degli interessi
passivi, contenuta nei contratti bancari, che rinvia
alle "condizioni usualmente praticate su piazza", è
valida, e soddisfa il requisito della forma scritta
richiesta dall'art. 1284 c.c., allorché esistano
discipline del saggio d'interesse vincolanti su scala
nazionale con accordi di cartello tra istituti di
credito. Peraltro, la tacita approvazione
dell'estratto conto in cui la banca concretamente
applica il tasso di interesse ultralegale determinato
da tali accordi, pur non potendo in astratto supplire
la mancanza di forma scritta nella determinazione
del tasso d'interesse, induce a valutare corretta
l'applicazione, da parte della banca, dei tassi
d'interesse vigenti all'epoca degli estratti conto e,
dunque, la loro conformità al criterio stabilito
preventivamente. I contratti bancari conclusi
anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla
trasparenza bancaria - che ha sancito la nullità
delle clausole di rinvio agli usi per la
determinazione degli interessi (art. 117 comma 7) restano regolati dalle norme anteriori (art. 161).
Pur non esistendo, dunque, alcun obbligo di
rinegoziazione del tasso d'interesse dopo l'entrata
in vigore della legge, la clausola di rinvio agli usi,
in virtù dello "ius superveniens", deve ritenersi
validamente integrata dalla tacita approvazione del
correntista degli estratti conto periodici in cui è
indicato il tasso applicato.
Tribunale Rimini, 21 agosto 2000, Banca pop.
Valconca, Foro it. 2001, I, 3415
Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione
degli interessi (vietate dalla l. n. 154 del 1992 e dal
d.lg. n. 385 del 1993) restano comunque valide se
stipulate in epoca anteriore all'entrata in vigore di
dette normative.
Corte Appello Brescia, sez. I, 01 luglio 2000
L'eccepita nullità della clausola contrattuale volta a
commisurate il tasso degli interessi al cosiddetto
"uso di piazza", l'inesistenza di un supporto
contrattuale per l'addebito delle commissioni di
massimo scoperto, la dedotta applicazione di
valuta fittizia alle operazioni svolte, la contrarietà
a legge della attuata capitalizzazione trimestrale
degli interessi, privano di ogni certezza l'esistenza
dei crediti sui quali le banche reclamanti aspirano
a fondare le istanze di fallimento.
Corte Appello Lecce, sez. II, 27 giugno 2000,
Rolo banca
La nullità delle clausole negoziali concernenti gli
interessi da applicarsi secondo i tassi usualmente
praticati sulla piazza dalle aziende di credito o il
criterio dell'anatocismo nella forma della
capitalizzazione trimestrale, si colloca nell'area
dell'art. 1421 c.c., alla stregua del quale la nullità
può essere fatta valere da qualunque interessato e
può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni
stato e grado del giudizio.
Corte Appello Cagliari, 23 febbraio 2000,
Banco di Sardegna, Riv. giur. Sarda 2001, 644
La pattuizione di interessi ultralegali non soddisfa
il necessario requisito della forma scritta "ad
substantiam" qualora la relativa clausola si limiti,
per la determinazione del tasso, ad un mero
riferimento "alle condizioni praticate usualmente
dalle aziende di credito sulla piazza".
Tribunale Roma, 29 settembre 1999, Cassa risp.
Puglia, Banca borsa tit. cred. 2001, II, 359
Posto che la determinazione del tasso di interesse
ultralegale richiede, ai sensi dell'art. 1284 comma
3 c.c., una specifica pattuizione per iscritto, non
sostituibile né da un riconoscimento successivo, né
da una convalida da parte del debitore,
l'approvazione degli estratti conto periodici, per
effetto della mancata opposizione da parte del
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cliente nel termine di legge decorrente dalla
ricezione degli estratti medesimi, non vale a sanare
il difetto di forma scritta del tasso ultralegale,
difetto rilevabile anche d'ufficio, in quanto
derivante dalla violazione di una norma
imperativa.
Tribunale Roma, 29 settembre 1998, Cassa risp.
Puglia, Foro it. 1999, I, 1660
La determinazione del tasso degli interessi
ultralegali dovuti sullo scoperto di conto corrente
non può ritenersi legittimamente effettuata negli
estratti conto periodicamente inviati dalla banca al
cliente.
Tribunale Roma, 19 febbraio 1998, Banca naz.
lavoro, Foro it. 1998, I, 2998
I contratti bancari conclusi anteriormente
all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 sono ad
essa (ed al successivo d.lg. n. 385 del 1993)
assoggettati, limitatamente alle obbligazioni sorte
in epoca successiva; ne consegue che, rispetto a
queste ultime, ove per la determinazione degli
interessi sia stato fatto rinvio alle condizioni
usualmente praticate sulla piazza, vanno applicati i
tassi indicati dall'art. 117, comma 7, lett. a, d.lg. n.
385 del 1993.
Cassazione civile, sez. III, 09 dicembre 1997, n.
12453, Cassa risp. Genova e Imperia, Giur. it.
1998, 1644
La clausola contrattuale di rinvio agli usi nella
determinazione dei tassi di interesse dovuti dal
debitore principale, stipulata anteriormente
all'entrata in vigore dell'art. 4 l. 17 febbraio 1992
n. 154 e degli art. 117 e 118 d.lg. 1 settembre 1993
n. 385, è valida in quanto la variazione
dell'interesse nel corso del rapporto bancario è
determinabile in virtù del riferimento, contenuto
nella scrittura contrattuale, ad elementi estranei e
futuri, quali le condizioni usualmente praticate
dalle aziende di credito sulla piazza.
Tribunale Roma, 18 luglio 1996, Banca naz.
lavoro, Nuova giur. civ. commentata 1998, I,
183
L'art. 117 comma 6 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385
(t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia),
che prevede la nullità delle clausole contrattuali
che rinviano agli usi per la determinazione del
tasso di interessi e di ogni altro prezzo e
condizione praticati, si riferisce esclusivamente
alla
determinazione
convenzionale
delle
condizioni economiche del rapporto e non implica
la inapplicabilità degli usi normativi (nella specie
la capitalizzazione trimestrale degli interessi da
parte delle banche).
Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 1996, n. 2103,
Banca naz. lavoro, Giust. civ. Mass. 1996, 355
Il principio secondo cui la variazione dell'interesse
nel corso di un rapporto bancario di durata può
essere reso determinabile con il riferimento,
previsto nella scrittura negoziale, ad elementi
estranei e futuri (nella specie, riferimento alle
condizioni usualmente praticate dalle aziende di
credito sulla piazza) ha subito deroga a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 4 l. 17 febbraio 1992
n. 154 (norme sulla trasparenza delle operazioni
bancarie) e degli art. 117 e 118 d.l. 1 settembre
1993 n. 385 (t.u.b.), poiché dette norme
espressamente negano validità alle clausole
contrattuali di rinvio agli usi nella determinazione
dei tassi di interesse.
Tribunale Roma, 27 novembre 1995, Banco
Sicilia
L’art. 4 l. n. 154/1992 prevede la nullità di
clausole contrattuali di "rinvio agli usi" e pertanto
non travolge la diretta previsione della
capitalizzazione trimestrale degli interessi pur
corrispondendo questa ad un uso bancario
consolidato e perciò considerato legittimo pur in
assenza dei presupposti richiesti dall'art. 1283 c.c.
Cassazione civile, sez. III, 09 marzo 1995, n.
2752, Banca pop. Veneta, Giust. civ. Mass.
1995, 558, Corriere giuridico 1995, 688
Le rimesse effettuate alla banca in conto corrente
dal debitore principale dopo il recesso del
fideiussore hanno natura solutoria - e quindi effetti
riduttivi sul contenuto dell'obbligazione di
garanzia, per il principio contenuto nell'art. 1941
c.c. - quando esse afferiscono ad un conto non
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assistito da un contratto di concessione di credito
(ovvero quando il saldo passivo superi l'importo
massimo del credito che la banca si è impegnata a
concedere), mentre, in presenza di un'apertura di
credito (configurabile anche sulla base di fatti
concludenti, non essendo necessaria la forma
scritta), le suddette rimesse hanno la funzione di
ripristinare la disponibilità che la banca è obbligata
ad apprestare al correntista.
Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 1992, n. 2915,
Banca naz. lavoro, Giust. civ. Mass. 1992, fasc.
3, Foro it. 1992, I, 2725
Il comportamento della banca, consistente nel
pagamento di assegni emessi dal cliente senza
copertura, può essere valorizzato, in relazione alle
circostanze del caso concreto (quali la durata del
comportamento stesso e l'entità delle somme
pagate), per ravvisare la tacita conclusione di un
contratto di apertura di credito, trattandosi di
rapporto non soggetto alla forma scritta.
Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 1990, n.
4617, Banca popolare Parabita Giust. civ. Mass.
1990, fasc. 5
L'osservanza dell'art. 1284 comma 3 c.c., sulla
forma scritta per il patto di interessi in misura
ultralegale, non esige che il patto scritto indichi
specificamente il maggior saggio, essendo
sufficiente la determinabilità di esso, anche per
relationem, mediante rinvio a dati estrinseci al
contratto, purché individuabili con sicurezza e
sottratti all'arbitrio del creditore, come si verifica,
nei contratti bancari, per effetto del rinvio ai
cartelli od alle condizioni su piazza, ovvero anche
del richiamo dei tassi abitualmente praticati dalla
banca contraente per un determinato tipo
d'operazione.
Cassazione civile, sez. I, 21 dicembre 1988, n.
6974, Banca Sella, Giust. civ. Mass. 1988, fasc.
12
Con riguardo ad un contratto d'apertura di credito per cui non è richiesta la forma scritta "ad
substantiam" - la prova testimoniale può essere
ammessa, ancorché il valore ecceda il limite
indicato dall'art. 2721 c.c., in presenza d'un
principio di prova per iscritto, quale è costituito
dagli assegni emessi dalla parte a cui favore la
banca assuma d'aver concesso il credito e
dall'estratto del conto.
Tribunale Catania, 15 luglio 1987, Banco Sicilia
La clausola contenuta in un contratto di conto
corrente che preveda il computo di interessi
moratori in misura superiore a quella legale
attraverso il riferimento ad elementi variabili
destinati a spiegare influenza sulla loro misura in
futuro - c.d. clausola interessi uso piazza continua ad assolvere la sua funzione
determinativa anche dopo la scadenza del
contratto, durante la mora del debitore. Nel
contratto di conto corrente bancario, il tasso d'
interesse ultralegale usualmente praticato dalle
aziende di credito sulla piazza cui le parti facciano
rinvio deve ritenersi, in assenza di specifico patto
contrario, quello determinato di volta in volta per
la migliore clientela (C.d. prime rate) dall'A.B.I. in
apposite circolari la cui conoscibilità è assicurata
per effetto della loro pubblicazione nel bollettino
della Banca d'Italia.
Tribunale Milano, 13 marzo 1986, Banca
Popolare Abbiategrasso
Nel contratto di conto corrente il rinvio per la
determinazione del saggio degli interessi agli usi è
legittimo, atteso il disposto dell'art. 1825 c.c., ma il
solo riferimento agli accordi interbancari non è
sufficiente ad individuarne la misura di cui deve
essere data prova mediante l'esibizione del
bollettino della Banca d'Italia.
Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 1985, n. 4210,
Banco popolare Cutro, Giust. civ. Mass. 1985,
fasc. 7, Banca borsa tit. cred. 1986, II, 540
Il contratto di sconto bancario non richiede la
forma scritta, né ad substantiam, né ad
probationem, ferma restando, ove lo sconto
avvenga mediante la girata di cambiale,
l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di
circolazione del titolo medesimo. Pertanto, in
applicazione dell'art. 1392 c.c., anche la procura a
concludere detto contratto, ovvero ad incassare le
somme anticipate dalla banca, non esige l'atto
scritto, e può essere dimostrata con qualsiasi
strumento probatorio.
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Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 1979, n.
2952, Zolesi Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 5
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta
"ad substantiam" non è necessaria la simultaneità
delle sottoscrizioni dei contraenti, e pertanto, sia la
produzione in giudizio della scrittura da parte di
chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi
manifestazione di volontà, anche implicita, del
contraente che non abbia firmato, risultante da un
atto scritto diretto alla controparte e dalla quale
emerga l'intento di avvalersi del contratto,
realizzano
un
valido
equivalente
della
sottoscrizione mancante, purché la parte che ha
sottoscritto non abbia in precedenza revocato il
proprio assenso, ancorché non in forma scritta
(nella specie la Corte suprema ha escluso che la
manifestazione di volontà contrattuale di
acquistare un immobile possa risultare dagli atti di
offerta reale e di deposito del prezzo, nel caso in
cui detti atti siano compiuti non direttamente dalla
parte, ma a sua richiesta; ovvero dall'emissione di
un assegno di conto corrente bancario, la cui
sottoscrizione importa soltanto la delega alla banca
di pagare la somma di denaro indicata nel titolo.
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esclusivamente
all’interno
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modifica. In nessun caso questo documento potrà
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Raccolta di Giurisprudenza: La forma dei contratti