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Introduzione
A chi si applica
Presupposti per l’imputazione
I soggetti coinvolti
Le categorie di reato
Reati colposi
Reati all’estero
Le sanzioni
L’esimente
Condotta riparatoria
L’onere della prova
Conclusione
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Con il D.Lgs. 231/2001 si introduce un’innovazione giuridica
fondamentale: la responsabilità da reato non è più esclusiva
delle persone fisiche ma si estende anche agli enti, con o senza
personalità giuridica, a vantaggio dei quali è stato commesso il
reato.
La società risponde quindi per tutti i reati commessi nel
suo interesse o a suo vantaggio dalle persone che
operano per la società stessa.
Questa responsabilità può coinvolgere il patrimonio della
società, con sanzioni economiche, ma anche la prosecuzione
dell’attività stessa, attraverso le sanzioni interdittive previste
dal decreto.
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Il decreto 231/2001 si applica a tutti gli enti forniti di
personalità giuridica ed alle società e alle associazioni anche
prive di personalità giuridica.
Rientrano tra queste categorie:
•
tutte le imprese, con o senza personalità giuridica;
•
le associazioni, anche non riconosciute;
•
le società di diritto privato esercenti un pubblico
servizio;
•
gli enti pubblici economici.
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La società può essere giudicata colpevole se:
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l’illecito rientra nell’elenco dei reati previsti dal decreto 231 e
successive integrazioni;
il reato è commesso da un soggetto che ha un legame
funzionale con la società (anche ad es. collaboratori e agenti);
il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio della società.
È inoltre ipotizzabile una responsabilità da concorso in un reato
commesso da un terzo in relazione con la società (es. consulenti,
clienti, fornitori).
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La società è responsabile per determinati reati (oltre 100)
commessi nel suo interesse o vantaggio da:
•
soggetti
in
posizione
apicale
(con
funzioni
di
rappresentanza, direzione, amministrazione, gestione o
controllo, anche di fatto, della società o di unità autonome);
•
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei
soggetti in posizione apicale (dipendenti o soggetti terzi che
agiscono in nome e per conto della società).
La società non risponde se l’autore del reato ha agito
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
La responsabilità sussiste anche quando l’autore del reato
non è identificato/imputabile.
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Reati contro la Pubblica Amministrazione
Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Reati societari
Delitti di criminalità organizzata
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in
strumenti o segni di riconoscimento
Delitti contro l’industria e il commercio
Reati con finalità di terrorismo o di eversione allordine democratico
Delitti contro la personalità individuale
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Abusi di Mercato
Reati transnazionali
Omicidio colposo o lesioni gravi/gravissime commessi con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria
Reati ambientali
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
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L’introduzione dei delitti in violazione della normativa in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ha ampliato notevolmente la
responsabilità della società, sono stati introdotti infatti anche i
reati commessi per colpa.
Con l ’ estensione della normativa anche alle ipotesi colpose si è
estesa anche la platea delle aziende che potrebbero essere
assoggettate alla responsabilità amministrativa.
L’adozione del modello organizzativo si è così resa necessaria
in tutte le realtà aziendali ove si possa verificare un
infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
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Se la società ha nello Stato la sede principale, essa risponde
anche per reati commessi all’estero, purché contro di essa
non proceda lo Stato del luogo dove è stato commesso il fatto.
Per l’ipotesi inversa – reato commesso in Italia da impresa
avente sede all’estero- non esiste apposita previsione ma la
giurisprudenza ha ritenuto applicabile il decreto 231/2001 (Trib.
Milano 27/04/2004).
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 Sanzioni pecuniarie, applicate per quote con importi che
variano da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di
1.550.000 euro
 Sanzioni interdittive, di norma con durata da 3 mesi a 2 anni,
che sono:
• interdizione dall’esercizio dell’attività;
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
• divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 Misure di sequestro preventivo o conservativo
 Confisca del profitto
 Pubblicazione della sentenza.
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La Società non risponde se:
 l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi;
 il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del
Modello e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un
organismo della Società dotato di autonomi poteri di
iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
 le
persone
hanno
commesso
il
reato
eludendo
fraudolentemente il Modello;
 non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell’organismo di controllo.
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Le sanzioni pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà se:
•
il danno patrimoniale cagionato è stato di particolare
tenuità;
•
l’autore del reato ha agito nell’interesse proprio o di
terzi e la società non ne ha ricavato profitto;
•
la società ha risarcito il danno;
•
la società ha eliminato le conseguenze dannose/pericolose del
reato o si è adoperata per farlo;
•
la società ha adottato e reso operativo un Modello
Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
Se oltre a ciò la società ha messo a disposizione il profitto
conseguito ai fini della confisca, la sanzione interdittiva è
esclusa.
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Il decreto 231 introduce anche un’inversione dell’onere
della prova nel processo penale, imponendo alla società, in
caso di reato commesso da soggetti apicali, di provare le varie
condizioni per l’esimente da responsabilità (Modello efficace,
organo di controllo, elusione da parte dell’autore e dovuta
vigilanza) .
Se invece a commettere il reato è un sottoposto, si applica il
consueto onere probatorio che ricade sull’accusa.
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In sintesi, la responsabilità delle società ai sensi del decreto
231/2001 è
la realizzazione di un reato da cui emerge, salvo prova
contraria, un fatto illecito addebitabile alla società e
consistente nella mancata predisposizione di strumenti di
prevenzione idonei, almeno potenzialmente, a ridurre il
rischio di realizzazione dei reati più strettamente collegati
alle dinamiche di gestione delle imprese.
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