REPVBBLICA
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DELIBERAZIONE N. 9/2014
ASI. Agenzia Spaziale Italiana
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DELIBERAZIONI
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Stralcio verbale seduta n. 212014del 24 marzo 2014
Oggetto: Revisione del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"
adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CdA201X111193/2013del
25/3/2013
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione
Nella seduta del giorno 24 marzo 2014 assistono alla deliberazione:
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e dei
componenti effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò;
il Magistrato della Corte dei conti Maria Teresa Polverino, delegato al controllo e il sostituto
Magistrato Roberto Milaneschi;
il Responsabile dell'Unità Supporto Organi e Partecipate, Roberto lbba.
Svolge le funzioni di funzionario verbalizzante Mario De Angelis.
VISTI:
il Decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto, pubblicato con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, ed entrato in
vigore il 10maggio 2011;
il Regolamento di Amministrazione, entrato in vigore il 27 novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità, entrato in vigore il16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale, entrato in vigore ilIO maggio 2012;
le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MlUR, ai sensi
del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente,
l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e
l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di
Visione Strategica decennale dell' ASI 201O~2020(DVS);
il Piano Triennale di Attività 2013-2015 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755 del 2 luglio 2013;
il Piano Triennale di Attività 2014-2016 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 22 ottobre 2013 con deliberazione n. CdA20IXll/243/2013 in corso di approvazione da parte
del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2014, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2014 ed
il bilancio triennale 2014-2016;
la nota del MIUR prot. 3576 del 13 febbraio 2014 con la quale si comunica la nomina, con DPCM
del 12 febbraio 2014 in corso di registrazione, del Prof. Avv. Aldo Sandu1li a Commissario
Straordinario dell' Agenzia Spaziale Italiana;
il CCNL ASI 2006-2009stipulato in data 4/8/2010;
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Stralcio verbale seduta n. 212014 del 24 marzo 2014
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IOggetto: Revisione del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"
adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CdA20IX111193/2013 del
25/3/2013
VISTO il D. Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 recante "Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo l, commi da 138 a 142, della legge 23
dicembre 1996, n. 662", ed in particolare:
a) l'art. 23 che dispone: "l. L'indennità di servizio che alla data di entrata in vigore del presente decreto
spetta, in base ai rispettivi ordinamenti, al personale dipendente da enti pubblici non economici trasferiti a
prestare servizio presso gli uffici di detti enti all'estero, è determinata sulla base e con le modalità di quella
attribuita ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede, secondo apposite tabelle
di equiparazione che tengano conto delle qualifiche e dei profili professionali rivestiti dal suddetto
personale. 2. Dette tabelle sono stabilite, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, il Ministro degli affari esteri ed il rispettivo Ministro vigilante. Per il
personale a livello dirigenziale si tiene conto del trattamento spettante al personale della dirigenza
amministrativa del Ministero degli affari esteri. Per il dirigente cui è attribuita la titolarità dell'ufficio
all'estero si fa riferimento al trattamento spettante al personale del Ministero degli affari esteri con il grado
di primo consigliere. 3. L'ammontare delle indennità di servizio è fissata, nell'ambito delle disponibilità
finanziarie di ciascun ente pubblico, dal rispettivo consiglio di amministrazione in maniera tale da
assicurare un trattamento economico non inferiore al 75 per cento e non superiore al 90 per cento di quello
che compete al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri, con cessazione di ogni altra
eventuale riduzione precedentemente in vigore";
b) l'art. 25 che dispone: "I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici possono,
nell'ambito delle proprie disponibilità, estendere al proprio personale in servizio all'estero le altre
maggiorazioni, indennità o rimborsi spese già previste per il personale del Ministero degli affari esteri,
attenendosi, come limite massimo, alla misura stabilita per il suddetto personale. 2. Le delibere che
stabiliscono tali provvidenze sono sottoposte ali' approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del Ministero degli affari esteri e del rispettivo Ministero vigilante";
VISTO il DPR 5 gennaio 1967, n. 18 recante "Ordinamento
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dell'Amministrazione
degli affari Esteri" e
VISTA la precedente deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CdA20IXll/193/2013
25/3/2013 di adozione del disciplinare "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero";
del
VISTA la nota prot. n. 4119 del 6/5/2013 con laquale l'Agenzia ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 23 e 25 del D. Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, la predetta deliberazione al Ministero
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Oggetto: Revisione del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"
adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CdA20IXl11193/2013 del
25/3/2013
VISTA la nota interna CI-RUM-2014-254 del 5 marzo 2014 che illustra l'iniziativa;
RITENUTO di dover provvedere,
DELIBERA
1.
l'adozione del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero", nel testo che
costituisce parte integrante e inscindibile della presente deliberazione, aggiornato con le
modifiche ed integrazioni proposte, ai sensi degli articoli 23 e 25 del D. Lgs. 27 febbraio 1998, n.
62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero vigilante, rispettivamente, con
nota prot. 22851 del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013;
2.
l'adozione della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria di accompagnamento
aggiornata del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero";
3.
il Direttore Generale, come per legge, provvederà ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 25 del D.
Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero degli
Affari Esteri.
Il funzionario verbalizzante
Mario De Angelis
alla versione
Il Commissario Straordinario
Aldo Sandulli
Firmatogigitalmente
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StraIcio verbale seduta n. 2/2014 del 24 marzo 2014
Oggetto: Revisione del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all' estero"
adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CdA20IXl11193/2013 del
25/3/2013
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al
Ministero.degli Affari Esteri;
VISTA la comunicazione prot. 22851 del 4/10/2013 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha partecipato all'ASI - ai fini dell'adeguamento del Regolamento in
questione - le note prot. n. 68211 dell'8/812013 e prot. n. 11008 del 6/912013 con le quali il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'Ufficio legislativo economia hanno rispettivamente - proposto modifiche ed integrazioni al testo trasmesso dall' Agenzia;
VISTAla nota prot. n. 3043 del 19/12/2013 con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca ha condiviso le medesime proposte di modifica ed integrazione formulate dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze con le note di cui alla precedente premessa ed ha, altresì, significato di
rimanere in attesa di acquisire il parere del Ministero degli Affari Esteri;
CONSIDERATA, altresì, la richiesta congiuntamente formulata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze e dal Ministero vigilante in ordine all'opportunità che il regolamento in questione, nel testo
adeguato alle modifiche ed integrazioni proposte, fosse corredato da una relazione illustrativa e
tecnico finanziaria ove:
1. fossero quantificati gli oneri e verificata la congruità degli stessi atteso che, ai sensi degli articoli
23 e 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, la spesa derivante da tali esigenze deve
essere fissata nell' ambito delle dispOnibilità finanziarie dell' ASI;
2. fosse indicato il contingente massimo - distinto per tipologia e funzioni - nell'ambito della
dotazione organica dell' ASI, da destinarsi all'estero;
3. fosse indicato il numero delle unità operative presso le organizzazioni comunitarie ed
internazionali istituite dall' ASI, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h) dello Statuto;
4. fosse specificata l'attuale remunerazione del personale ASI in servizio all'estero, al fine di chiarire
gli aspetti finanziari connessi all'approvazione del Regolamento;
RITENUTO di recepire totalmente le modifiche e riformulazioni del testo, come suggerite dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero vigilante, circostanziando le medesime con
rinvio agli articoli del DPR 5/1/1967 n. 18 disciplinanti le medesime fattispecie con riferimento al
personale dipendente dal Ministero degli Affari Esteri;
.
RITENUTO,altresì, di approvare il testo della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria allegata alla
nuova versione del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero";
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Regolamento
"Trattamento del personale ASI in servizio allt esterott
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione
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del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte .pervenire ai sensi
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degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e deUe Finanze
e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,rispettivamente, con nota prot. 22851
del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale dell'Agenzia Spaziale
Italiana (ASI) oppure in comando presso di essa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, assegnato dall' Agenzia a prestare servizio presso le proprie unità operative istituite
presso le organizzazioni comunitarie e internazionali, per un periodo non inferiore ai sei mesi.
2. Il personale dell' Agenzia Spaziale Italiana (ASI) operante presso il BSC di Malindi (Kenya) non è
destinatario
delle previsioni del presente regolamento,
in quanto il servizio ivi prestato è
programmato
per un periodo inferiore al semestre e, dunque, disciplinato con l'istituto della
trasferta, ai sensi del vigente CCNL ASI.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini delie disposizioni del presente regolamento si intende per:
a) "indennità di servizio alitestero" quella prevista dal successivo art. 4;
b) "indennità personale" quella risultante dall'eventuale
cumulo della indennità di servizio
all' estero con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al successivo art.
5;
c) "indennità di sistemazione"
quella spettante in caso di prima destinazione
ad una sede
all' estero o trasferimento da una ad altra sede estera per far fronte alle spese connesse alle
esigenze di prima sistemazione;
d) "indennità di richiamo" quella spettante in occasione del richiamo definitivo in Italia per far
fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal
rientro in Italia;
e) "familiari fiscalmente a carico" il coniuge e, sempre che minorenni, i figli a carico, nonché i
figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall'art. 7 - comma 3 - della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Art. 3
(Assegni e indennità)
1. Il personale di cui all' art. l,oltre allo stipendio ed agli assegni di carattere fisso e continuativo
previsti dalla vigente normativa, di legge e di contratto, percepisce, quando è in servizio presso le
unità operative dell' ASI istituite presso le organizzazioni comunitarie e intemazionali, l'indennità
di servizio all' estero di cui al successivo articolo 4, nonché le altre competenze eventualmente
spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento.
2. Allo stesso personale in relazione al servizio prestato all' estero, non può essere concessa altra
indennità ordinaria o straordinaria in aggiunta ai benefici previsti dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 27/2/1998 n. 62 l'indennità di servizio che, alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, spetta al personale dipendente trasferito a prestare servizio
presso le unità operative dell' ASI istituite presso le organizzazioni comunitarie e internazionali, è
determinata sulla base e con le modalità di quella attribuita ai dipendenti del Ministero degli
affari esteri in servizio nella stessa sede, secondo l'apposita tabella A allegata al presente
regolamento. Per il personale a livello dirigenziale si tiene conto del trattamento spettante al
personale della dirigenza amministrativa
del Ministero degli affari esteri. Per il dirigente cui è
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Regolamento
J/Trattamento del personale ASI in servizio all' estero"
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire.ai sensi
degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero deII'Economia e delle Finanze
e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, Connota prot. 22851
del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013
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attribuita la titolarità dell'ufficio all'estero si fa riferimento al trattamento spettante al personale
del Ministero degli affari esteri con il grado di primo consigliere. Egualmente si fa riferimento al
trattamento spettante al personale del Ministero degli affari esteri con il grado di primo
consigliere per il personale che rivesta la qualità di "Addetto alle questioni spaziali" di cui al
Protocollo d'Intesa fra l'ASI ed il Ministero degli Affari Esteri ratificato con delibera del Consiglio
di Amministrazione ASI n. CdA20IXll/26/2012 del 13/1/2012.
4. L'ammontare della indennità di servizio è fissato in maniera tale da assicurare un trattamento
economico non inferiore al 75 per cento e non superiore al 90 per cento di quello che compete al
corrispondente personale del Ministero degli affari esteri, con cessazione di ogni altra eventuale
riduzione precedentemente in vigore.
Art. 4
(Indennità di servizio all'estero)
L
L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all' estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio.
2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:
a) dall'indennità base determinata secondo la tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede fissati, ai
sensi dell'art. 171, comma 2 lettera b) del D.P.R. 5/1/1967 n. 18, dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I valori della indennità base di cui al comma 2 lettera a) possono essere periodicamente aggiornati
sulla base delle relative variazioni delle indennità di servizio all' estero del personale del MAE di
cui al decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi
rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte.
Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare
inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi
previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità.
Art. 5
(Aumenti per situazioni di famiglia e altre indennità)
1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero è attribuita al medesimo, se
coniugato, un aumento del 20% della sua indennità di servizio qualora il coniuge non eserciti
attività lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi d'impresa o da lavoro autonomo in
misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato familiare
fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito da
contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell' erario o di enti
previdenziali, dall'aumento di situazioni per famiglia viene detratto l'importo della pensione.
2. L'aumento di cui al comma precedente non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio,
separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o
scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non debilitati.
3. All'impiegato avente figli fiscalmente a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennità di
servizio all'estero commisurata al 5% dell'indennità di servizio.
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Regolamento
"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
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degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, connota prot. 22851
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4. Gli aumenti di cui al comma 1 e 3 del presente articolo non sono pagabili qualora i familiari per i
quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sède del titolare dell'indennità, fatta eccezione
per i figli che non possono risiedè re nèlla sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di
salute. E' fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba
assistere i figli minorènni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento
dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitata al 5%.
5. L'indennità pèrsonale di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) compete dal giorno di assunzione delle
funzioni in sede al giorno di cessazione dèfinitiva delle funzioni stesse.
6. Fermo restando il disposto del quarto comma, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono
pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare
dell'indennità. Essi, peraltro, competono dal giorno di assunzione delle funzioni in sede e anche
per i periodi di assenza dalla sede, purché il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda
complessivamente il limite di trenta giorni. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda tale
limite, gli aumenti per situazione di famiglia vengono corrisposti limitatamente ai periodi di
effettiva presenza del familiare nella sede di servizio.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il personale in servizio all'estero con i familiari fiscalmente a
carico stabilmente in sede, è tenuto ad attestare all'ASI se i suddetti familiari nell'anno solare
precedente, siano stati assenti o meno dalla sede indicando, in caso affermativo, i periodi di
assenza, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Qualora il dipendente ometta di presentare entro il 31 gennaio la dichiarazione di attestazione
della presenza in sede dei familiari a carico relativa all' anno precedente, l'ASI provvederà al
recupero delle somme erogate a tal riguardo, ai sensi del D.M. 103/2004.
8. L'indennità di richiamo di cui all' art. 2, comma 1 lettera d) è stabilita nella misura del 50%
dell'indennità di servizio relativa ad una sola mensilità.
9. Il personale in servizio all'estero conserva, durante le ferie, l'indennità personale.
Art. 6
(Indennità di sistemazione)
1. L'indennità di sistemazione di cui all'art. 2, comma 1 lettera c) è calcolata in base all'indennità
personale spettante all' atto dell' assunzione delle funzioni nella sede estera.
2. Nel caso di trasferimento da una sede in Italia l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di
un settimo dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di
trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di una
mensilità dell'indennità personale stabilita per il posto di destinazione.
3. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede
all' estero intervengono variazioni nella misura dell'indennità
di servizio o negli elementi
determinanti l'ammontare dell'indelUlità personale, l'indennità di sistemazione viene adeguata
alle variazioni intervenute.
4. L'indennità di sistemazione non compete se l'Amministrazione si fa carico delle spese di alloggio.
(Trattamento
Art. 7
economico durante l'assenza dal servizio)
1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché
delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno
durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
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Regolamento
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"Trattamento del personale ASI in servizio all' estero"
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
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degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998,n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, con nota prot. 22851
del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013
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a) in caso di assenza per malattia o infortunio l'indennità personale è corrisposta per intero per i
primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per
motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.
2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a 4 mesi nei casi di assenza
per malattia o infortunio che non consenta al personale di essere trasferito senza dalmo, ferma
restando la disposizione di cui al comma l, lettera a).
3. Alle lavoratrici madri, nonché ai lavoratori padri, in astensione dal lavoro ai sensi del D.Lgs.
151/2001, spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione anticipata dal lavoro ed in caso di congedi dei genitori l'indelmità
personale è corrisposta per intero;
b) in caso di congedo parentale l'indelmità personale è sospesa.
4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dal comma 3 lettera a), ulteriori
assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la revoca
dell'assegnazione
presso l'unità operativa ASI istituita presso le organizzazioni comunitarie e
internazionali.
Art. 8
(Viaggi)
L Per viaggi di trasferimento si intendono quelli compiuti in occasione di destinazione all'estero, di
trasferimento da una ad altra unità operativa ASI istituita presso le organizzazioni comunitarie e
internazionali e di richiamo in Italia. I percorsi per i viaggi del dipendente trasferito! nonché dei
familiari a carico, sono diretti e, comunque, quelli di minore lunghezza possibile.
2. Per i percorsi in ferrovia spetta il pagamento delle spese relative alla prima classe per tutto il
personale. Per i viaggi in ferrovia spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un
posto letto in compartimento singolo dal personale dirigente e di categoria ASI o equiparato e di
un posto letto in compartimento doppio per il restante personale.
3. Per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di viaggio in classe economica, tranne che
nei viaggi intercontinentali
ove spetta la classe superiore secondo le modalità previste dal
regolamento sulle trasferte.
4. Con riferimento alle limitazioni di spesa stabilite dall'art. 6 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in
Legge con modificazioni, dall'art. 1; comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, per i trasfe.rimenti
effettuati con altri mezzi è corrisposta una indennità di importo pari alla spesa che comporterebbe
il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni spettanti, ai sensi dei precedenti
articoli, nel rispetto del limite. Quando sia fatto uso di un mezzo privato è esclusa ogni
responsabilità dell' ASI per danni a cose o a persone.
5. Il personale ha diritto per i viaggi di ciascun familiare fiscalmente a carico al trattamento di cui ai
commi precedenti.
6. Il viaggio dei familiari fiscalmente a carico può, ai fini del diritto al pagamento delle relative
spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente purché avvenga entro sei mesi,
fatti salvi casi di forza maggiore. Nel caso in cui il viaggio dei familiari avvenga anteriormente i
rimborsi delle relative spese saranno liquidati dopo l'effettivo trasferimento del dipendente.
7. Nel caso di matrimonio celebrato dopo il trasferimento del dipendente, sono corrisposte le spese
di trasferimento per il coniuge e per gli eventuali familiari fiscalmente a carico del dipendente nei
limiti di spesa del viaggio dall'Italia o dalla precedente sede di servizio.
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Regolamento
"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
oge7:~~~zìole amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi
degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, con nota prot. 22851
del 4/10/2013 e con nota prat. n. 3043 del 19/12/2013
~
LC9'Vi I
Art. 9
(Contributo
per il trasporto degli effetti)
1. Per i viaggi di trasferimento di cui all' articolo 8, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive
necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobilì e masserizie, spetta al
personale un contributo fisso onnicomprensivo.
La misura di tale contributo è rapportata
all'indennità spettante a norma dell' articolo 4 del presente regolamento per il personale ttasferito
da Roma ad una delle unità operative ASI istituite presso le organizzazioni comunitarie e
internazionali e da una ad altra delle suddette, ovvero a norma dell'articolo 5 comma 8 del
presente regolamento per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è
pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della
distanza intercorrente fra la sede dell'unità operativa di partenza e quella di destinazione, ed è
stabilìta secondo la seguente parametrazione:
a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.
2. La parametrazione di cui al comma 1 può variare, senza introdurre maggiori oneri, sulla base
delle relative modificazioni introdotte con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cénto
all'atto dell'assunzione
di servizio presso una sede dell'unità operativa istituita présso le
organizzazioni comunitarie e internazionali o in caso di richiamo presso l'ASI; il residuo 25 per
cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione
all' ASI, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede dell'unità
operativa presso la quale il dipendente è trasferito o, in caso di rientro in Italia, delle sedi ASI di
Roma o Matera, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In
caso di rientro presso l'ASI, tale attestazione è sostituita da un' attestazione che le masserizie sono
state effettivamente spedite, resa dallo spedizioniere a cui il dipendente si è rivolto. Qualora, entro
sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca all'ASI per
causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dallo spedizioniere, lo stesso perde il diritto alla
corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all' atto dell' assunzione
di servizio è recuperata a cura dell' Amministrazione.
Art,lO
(Contributo
spese per abitazione)
1. Al personale in servizio all' estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa
superiore al 20 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte dell' ASI.
2. Il contributo è commisurato ai quattto quinti della differenza fra il canone di locazione e
l'ammontare del 20 per cento dell'indennità personale, di cui all'art. 9 comma 3. Esso è concesso
nei limiti di un ulteriore 10 per cento dell'indennità complessiva. Nei casi in cui il canone sia
superiore ai limiti predetti un ulteriore contributo del 5 per cento può essere concesso dal
Consiglio di Amministrazione.
3. il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra 1'assunzione
di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche
durante il congedo e nei periodi in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale.
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Regolamento
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"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
oger;:~~~~~zioleamministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi
degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, COnnota prot. 22851
del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013
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I
4. Qualora venga accertato che nel locale mercato immobiliare sia prassi costante pretendere per la
stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni,
l'Amministrazione può concedere a domanda, al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari
al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità di
servizio.
5. La concessione del contributo di cui al COmma 1 del presente articolo è disposta a domanda del
dipendente con decreto del Direttore Generale il quale si esprime sotto la propria responsabilità e
tenendo presente le condizioni locali, sulla rispondenza dell'alloggio alle necessità del
dipendente, alle esigenze di rappresentanza, in particolare per i funzionari che hanno l'obbligo, e
alla congruità del canone in relazione alle condizioni e alle esigenze predette.
Art.11
(Provvidenze scolastiche)
1. Al personale in servizio all' estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio
regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria, e che sostiene una spesa superiore
all'ammontare della maggiorazione dell'indennità di servizio che gli compete per ciascun figlio, è
accordato, un rimborso delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla frequenza, commisurato
alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita.
2. Al personale in servizio all' estero richiamato in Italia che abbia figli a carico che stiano
frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera sede di lavoro del
genitore dipendente è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti
figli presso scuole straniere operanti in Italia, a condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza
didattica di concludere il ciclo secondario di studi già iniziato all'estero nello stesso ordinamento
scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione avviene per una delle tre classi
finali del corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi.
3. I rimborsi previsti sulla base di quanto stabilito verranno riconosciuti in una misura percentuale
da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura
non potrà comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai
commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 12
(Limiti di spesa)
1. Al personale che sostenga per se e per i familiari fiscalmente a carico, nonché per i trasporti di cui
al precedente articolo 9, spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente regolamento, il
rimborso delle spese stesse è riconosciuto nei limiti stabiliti dal regolamento medesimo.
Art. 13
(Trattamento del personale cessato dalle funzioni all' estero)
1. L'indennità prevista dall'articolo 5 comma 5 spetta anche al personale che cessi dalle funzioni
all'estero per ragioni diverse dal richiamo in Italia o dal trasferimento in altra sede.
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ogenJ~~~ole
Regolamento
"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle hmzioni di Consiglio di
amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi
degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, con nota prot. 22851
del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013
Art. 14
(Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero)
1. li personale di cui al precedente articolo ha diritto per sé e per i familiari a carico al pagamento
delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia, nei limiti di spesa di cui al
precedente articolo 12. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno
dalla data di cessazione decade dal diritto.
Art. 15
(Assicurazioni)
1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all' estero, ed ai familiari aventi diritto, viene
assicurata ai sensi di quanto sopra disposto dal Ministero della sanità, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al personale con sede di servizio in
Stati ave non viene erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'articolo 3, comma l,
lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, l'ASI rimborsa, in
alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta disciplinata dallo stesso articolo 3, nel limite
dell'85 per cento, le spese connesSe alla stipula di polizza con una o più compagnie di
assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della sanità, per prestazioni sanitarie in caso
di malattia, infortunio e maternità, secondo condizioni e modalità determinate con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della sanità. La polizza deve prevedere
anche la copertura dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del
titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed eventuale accompagnatore, in
caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso.
2. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al comma l, trova applicazione l'istituto
del trasferimento d'infermo previsto dall' articolo 6 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 618 del 1980, qualora tale trasferimento non sia previsto nelle condizioni delle
polizze stipulate. A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ave si verifichino situazioni di
pericolosità suscettibili di porre a serio rischio la loroincolumità fisica, l'ASI provvede alla stipula
di polizze assicurative per la copertura dei rischi di morte, invalidità permanente o altre gravi
menomazioni, causati da atti di natura violenta. La copertura assicurativa, estesa anche ai
familiari fiscalmente a carico se effettivamente residenti nella stessa sede, viene effettuata secondo
modalità ed a condizioni determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il
Ministro dell' economia e delle finanze,
Art. 16
(Decesso durante il servizio .all'estero)
1. In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una somma
pari aduna
mensilità dell'indennità personale spettante al dipendente stesso. I familiari
fiscalmente a carico hanno altresì diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli
effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'articolo 9, compresa la quota di effetti che sarebbe
spettata alla persona deceduta.
2. Sono a carico dell' Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi località in Italia o, nei limiti
di esse, per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all' estero o dei familiari
fiscalmente a carico. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti
necessari per effettuare il trasporto stesso.
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Regolamento
JlTrattamento del personale ASI in servizio all' estero"
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
ogen:a'ì~~:"'e amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi
degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998,n. 62, dal Ministero dell'EcoMmia e delle Finanze
e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, con nota prot. 22851
del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013
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c@l!Ji I .
3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano al dipendente dell'ASI deceduto in servizio
all'estero anche se in missione.
Art. 17
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio al DPR 5 gennaio 1967n. 18 e
s.m.i. concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri/al Decreto Legislativo
27 febbraio 1998 n.62 concernente il trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero e alle vigenti normative in materia.
Art. 18
(Decorrenza)
1. Le disposizioni del presente trattamento hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione del
presente regolamento da parte delle Amministrazioni competenti.
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L~
oge~~Ziale
Regolamento
"Trattamento del personale ASI in servizio all' estero"
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione
n. 9/2014 de124 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi
degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
e dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, rispettivamente,
con nota prot. 22851
del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19 /12/2013
TABELLA
QUALIFICA MEF
(cfr. tabella A, quadri B e
C D.Ls. 271211998 n. 62)
INDENNIT A BASE
MENSILE LORDA
Dirigente di l fascia e/ o
Titolare dell'Ufficio
all'estero
€ 1.381,52
Dirigente di II fascia
€1.163,06
€ 963,19 (personale con
Posizione Economica C3
(attualmente: terza area,F4)
almeno 20 anni di
anzianità nei ruoli del
MAE)
1/
AlT
QUALIFICA ASI
(cfr allegato 1 del d.P.R.
17111991 per le
equiparazioni
dei profili
"Tecnolo~i" )
Dirigente di I fascia e/ o
titolare dell'Ufficio all'estero
Dirigente di II fascia;
Dirigente Tecnologo I livello;
Primo tecnologo II livello;
Tecnologo III livello
Funzionario di
amministrazione
- quarto
livello;
Collaboratore tecnicoquarto livello
€ 929,62
Posizione Economica Cl
(attualmente: terza areaF1)
€ 867,13 (personale con
almeno 20 anni di
anzianità nei ruoli del
MAE)
€ 792,24
Posizione Economica 83
(attualmente: seconda
area- F3)
€: 770,04 (personale con
almeno 20 anni di
anzianità nei ruoli del
MAE)
€748,35
702,38 (personale con
almeno 20 anni di
anzianità nei ruoli del
MAE)
ç
Posizione Economica
82
(attualmente: seconda
area-F2)
€ 655,38
Posizione Economica
El
(attualmente: seconda
area- Fl)
€ 608,90 (personale con
almeno 20 anni di
anzianità nei ruoli del
MAE)
€ 564,49
Funzionario di
amministrazione
- quinto
livello;
Collaboratore tecnico quinto livello;
Collaboratore di
amministrazionequinto
livello
Collaboratore di
amministrazione
- sesto
livello;
Collaboratore tecnico - sesto
livello;
Operatore tecnico - sesto
livello
Collaboratore di
amministrazione
-settimo
livello;
Operatore tecnico -settimo
livello;
Operatore di
amministrazione
- settimo
livello
Operatore tecnico -ottavo
livello
Operatore di
amministrazione
-ottavo
livello
INDENNIT A BASE
MENSILE LORDA
€ 1.243,36
€ 1.046,75
€866,87
(personale con almeno 20
anni di anzianità nei
ruoli dell' ASI)
€ 836,65
€ 780,41
(personale con almeno 20
anni di anzianità nei
ruoli dell' ASI)
€713,01
€ 693,03
(personale con almeno 20
anni di anzianità nei
ruoli dell' ASI)
€673,51
€ 632,14
(personale con almeno 20
anni di anzianità nei
ruoli dell'ASI)
€589,84
€ 548,01
(personale con almeno 20
anni di anzianità nei
ruoli dell'ASI)
€508,04
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agenzia spaziale
italiano
Relazione illustrativa e tecnico finanziaria
allegata al Regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014
1. Premessa.
Con delìberazione
del Consiglio di amministrazione
n. 193 del 25/3/2013
l'ASI ha adottato il
Regolamento disciplìnante il trattamento del personale ASI in servizio all'estero (allegato 1).
Tale trattamento economico è stato determinato
- ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 27/2/998 n. 62 che
estende al personale dipendente da enti pubblici non economici il riconoscimento l'indennità
di
servizio estero spettante al personale del MAE - "..sulla base e con le modalità di quella attribuita ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri, secondo apposite tabelle di equiparazione che tengano conto delle
qualifiche e dei profili professionali rivestiti dal suddetto personale". Dette tabelle sono stabilite, su
proposta
del Consiglio di amministrazione
dell'ente pubblico, con decreto del Presidente
del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
degli affari esteri ed il rispettivo Ministero vigilante.
Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 27/2/998 n. 62, inoltre, il Consiglio di amministrazione ha applicato
al personale dell'Agenzia in servizio all'estero le altre maggiorazioni, indennità e rimborsi spese
già previste per il personale del Ministero degli affari esteri, attenendosi, come limite massimo e
nell'ambito delle proprie disponibilità, alla misura per il suddetto personale e trasmettendo
nota prot. n. 4119 del 6/5/2013
- con
- la deliberazione n. 193/2013 al Ministero dell'economia e delle
finanze, al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'istruzione,
università e ricerca per la
prescritta approvazione.
Con comunicazione
del 4/10/2013
prot. 22851 (allegato 2) il Capo di Gabinetto del Ministero
dell' economia e delle finanze ha partecipato all' ASI - ai fini dell' adeguamento del Regolamento in
questione - le note prot. n. 68211 dell'8/8/2013 e prot. n. 11008 del 6/9/2013 con le quali il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'Ufficio legislativo economia hanno rispettivamente - proposto modifiche ed integrazioni al testo trasmesso dall' Agenzia; le medesime
proposte di modifica ed integrazione sono state successivamente formulate dal Ministero vigilante
con nota prot. n. 3043 de119/12/2013 (allegato 3). Nessun parere in merito, invece, risulta essere
stato espresso alla data del 19/12/2013 da parte del Ministero degli affari esteri.
In particolare, sia il MEF che il Ministero dell'istruzione,
università e ricerca hanno suggerito
talune modifiche e riformulazioni del testo che sono state da questa Agenzia totalmente recepite e
circostanziate mediante utilizzo delle stesse diciture e con rinvio agli articoli del DPR 5/1/1967
n.18 disciplinanti le medesime fattispecie con riferimento al personale dipendente
da Ministero
degli affari esteri.
Inoltre, entrambi i Ministeri hanno condiviso l'avviso che il regolamento in questione, nel testo
adeguato alle modifiche ed integrazioni proposte, fosse corredato da una relazione illustrativa e
tecnico finanziaria ove fossero quantificati gli oneri e verificata la congruità degli stessi atteso che,
ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, la spesa derivante da tali
esigenze deve essere fissata nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'ASI; fosse indicato il
contingente massimo - distinto per tipologia e fw1zioni - nell' ambito della dotazione organica
dell'ASI, da destinarsi
all'estero;
fosse indicato
il numero
delle unità operative
presso
le
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ogenzio spaziale
itolìono
Relazione illustrativa e tecnico finanziaria
allegata al Regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione Ii. 9/2014 del 24 marzo 2014
organizzazioni comunitarie ed internazionali istituite dall' ASI, ai sensi dell' art. 2, comma 2 lettera
h) dello Statuto; fosse specificata l'attuale rerhunerazione del personale ASI in servizio all'estero, al
fine di chiarire gli aspetti finanziari connessi all'approvazione
del Regolamento.
Pertanto, la presente relazione si articolerà secondo i suddetti quattro punti, esposti nel seguente
ordine di successione:
a. Le unità operative presso le organiZzazioni comunitarie ed internazionali istituite dall' ASI,
ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera h) dello Statuto;
b. Unità di personale dell' Agenzia da destinarsi all' estero;
c.
Quantificazione
degli oneri e verifica della congruità
degli stessi con riferimento
alla
disponibilità finanziaria dell' ASI;
d. Attuale remunerazione del personale ASI all'estero.
a. Le unità operative presso le organizzazioni comunitarie
dall' ASI, ai sensi dell' art. 2, comma 2 lettera h) dello Statuto.
ed internazionali
istituite
L'art. 2, comma 2 lettera h) dello Statuto dell' Agenzia recita: ".... [l'ASI] intrattiene, nel quadro del
coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, relazioni con
organismi aerospaziali di altri Paesi e, a tal fine, può istituire proprie unità operative presso le principali
organizzazioni comunitarie e internazionali".
Sulla base di detta prescrizione e del condiviso interesse dell'ASI e del Ministero degli Affari Esteri
di addivenire ad un'intesa relativa alla opportunità di destinare funzionari, in qualità di "Addetti
per le questioni Spaziali" all'interno delle Rappresentanze
Diplomatiche e ConSolari, al fine di
assicurare più efficaci contatti con le Agenzie e le Istituzioni otnologhe e rafforzare quindi l'azione
dello Stato e la cooperazioneintemazionale
nel settore dello spazio, è stato sottoscritto in data
23/12/2011 il Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia Spaziale Italiana e il Ministero degli Affari Esteri
(cfr. decreto del Presidente n. 200 del 22/12/2011 ratificato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 26 del 13/1/2012 .in allegato 4).
In particolare, secondo l'art 2, commi l, 2 e 3 del Protocollo: "l,L'Agenzia Spaziale Italiana e il
Ministero degli Affari Esteri individuano congiuntamente le Missioni di destinazione dei Funzionari alla
luce delle esigenze de.ll'Agenzia Spaziale Italiana e previa verifica della disponibilità di spazi idonei nelle
Missioni indicate. 2.La nomina del Funzionario è disposta dall 'Agenzia Spaziale Italiana previo nulla asta
del Ministero degli Affari Esteri. L'Agenzia Spaziale Italiana comunica al Ministero degli Affari Esteri ogni
notizia sul Funzionario proposto che sia rilevante per la valutazione del conferimento dell 'incarico. 3
L'incarico del Funzionario ha durata biennale rinnovabile per ulteriori due mandati",
Unitamente
al Funzionario
può essere destinato presso le Missioni diplomatiche
"Personale
di supporto",
cioè il personale
dell'attività
del Funzionario
inviato dall'Agenzia
anche il cd
Spaziale Italiana a sostegno
e/o per il disbrigo di attività amministrative
(cfr. art. 1 comma 1
lettera d) del Protocollo).
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Relazione illustrativa e tecnico finanziaria
allegata al Regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014
agenzia spoziole
italiana
Le rappresentanze
diplomatiche
italiane all' estero attualmente
individuate
quali Missioni
di
destinazione sono:
l'Ambasciata italiana a Washington
la rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles
l'Ambasciata italiana a Nairobi.
Inoltre, sulla base dell'art. 2, comma 2 lettera d) dello Statuto:
0 ••••
{l'ASI] promuove e coordina la
presenza italiana ai programmi approvati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA.), nonché, nei limiti
delle risorse disponibili, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di alt'ri Paesi per la
partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali".
A tale disposto può essere fatta risalire la Convenzione per lo scambio di personale tra ASI ed ESA
approvata dal Consiglio di amministrazione
In particolare,
con deliberazione n. 20 del 26/11/2009 (in allegato 5).
al fine di favorire le attività in cooperazione,
ASI ed ESA hanno convenuto
di
continuare a praticare - reciprocamente - il cd secondment (distacco) di proprio personale di cui - di
seguito - si indicano i termini salienti:
1. ogni distacco è concordato tra le Parti mediante uno specifico Scambio di Lettere;
2. il personale distaccato continua ad essere dipendente dell'Ente di appartenenza;
3. l'ente di appartenenza eroga lo stipendio e tutte le indennità dovute al dipendente e, per il
personale dell'ASt è previsto che nello Scambio di Lettere possano essere inserite specifiche
disposizioni in merito a questi ed ulteriori aspetti;
4. le Parti potranno concordare che una percentuale dello stipendio e delle indennità dovute
sia rimborsata dall'Ente ospitante all'ente di appartenenza e che detta percentuale possa
essere determinata dai due Enti nello Scambio di lettere per ogni dipendente
distaccato, in
funzione del reciproco interesse al distacco, fino al 100% dei costi;
5. le Parti potranno inoltre concordare nello Scambio di Lettere che, in casi specifici, per il
personale dell' ASI possano essere effettuati pagamenti direttamente dall'Ente ospitante,
fermo restando la responsabilità dell' ASI e del suo personale per quel che riguarda
l'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
Le sedi ESA presso cui è possibile distaccare personale ASI sono le seguenti:
Headquarters (Parigi, Francia)
ESTEC (Noordwijk, Paesi Bassi)
ESOC (Darmstadt, Germania)
ESRIN (Frascati, Italia)
ESAC (Madrid, Spagna)
ECSAT (Harwelt Regno Unito).
Va da sé che il novero delle cd "unità operative presso le organizzazioni comunitarie ed
intemazionali istituite dall' ASI" potrebbe, in futuro e sempre sulla base di atti bi/plurilaterali,
essere modificato e/ o incrementato.
Un discorso a parte merita la valutazione della destinazione temporanea di personale ASI presso il
Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya, alla luce dei chiesti "chiarimenti e motivazioni
posti a base della differenziazione di trattamento tra il personale ASI in servizio presso la sede di Malindi,
Pago 3 di W
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Relazione illustrativa e tecnico finanziaria
allegata al Regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014
ogéflzio spcziale
ilolioho
destinatario dell'istituto della trasferta, e il personale in servizio nelle restanti sedi" (cfr. pago 2 della nota
MEF-RGS-Prot. 68211 del 8/8/2013).
In particolare,
si chiarisce che l'esclusione
prevalentemente
normata
all'art.
l, comma 2 del Regolamento
è
riferita alla figura dell' ASI BSC Manager cui sono affidate le seguenti principali
funzioni:
•
•
•
Supervisione e coordinamento locale di tutte le attività tecnico/logistico/scientifiche;
Direttore Esecuzione Contratto formale sul contratto di gestione logistica;
Interfaccia ufficiale per il BSC e per ASI nei confronti delle autorità 10èali e nazionali
Kenyane;
• Delegato del DG all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
Tali funzioni vengono svolte! di norma, da dipendenti che si alternano per periodi di massimo
quattro mesi (ordine di servizio n 3/2013 in allegato 6).
TI principale aspetto su cui si basa la differenziazione del trattamento risiede nella diseguale durata
della permanenza
presso una delle unità operative istituite presso le organizzazioni comunitarie e
internazionali su enumerate e rispetto a quella presso il BSC di Malindi.
Nel primo caso la durata minima di permanenza è pari albieruùo, come da:
1. art. 2, comma 3 del Protocollo ASI - MAE: "L'incarico del Funzionario ha durata biennale
rinnovabile per ulteriori due ma1tdati";
2. art. 2 della Convenzione ASI - ESA: "The duration of each secondment will befor a period oJ up
to two years, with a possible extension forfurther periods of one year each upon wriUen agreement
by the Parties, unless otherwise agreed in writing by the Parties. The Parties will agree on the date
of taking up duty".
Diversamente, la durata massima di permanenza di personale ASI presso il BSC di Malindi è
stabilita, con riferimento alla figura del "BSC Manager", in quattro mesi nell' arco di un anno
solare.
Nei casi su descritti
di destinazione
di Funzionari
ASI presso missioni diplomatiche
o di
secondment si realizza una modificazione permanente, sebbene non definitiva, della sede di lavoro
del dipendente. È dunque il carattere di definitività o, più propriamente! di permanenza e stabilità
all'estero! che qualifica le fattispecie in esame e che le differenzia dal concetto di missione in cui,
diversamente, la modifica del luogo di lavoro in cui il dipendente svolgerà la sua attività si
determina per un periodo limitato trascorso il quale il dipendente tornerà a lavorare presso le sedi
ASI di Roma o Matera.
Altro aspetto distintivo delle prime due fattispecie dalla terza risiede nella modificazione della
dipendenza funzionale che si viene o meno, a determinare. Difatti, mentre nel caso di missione il
ì
dipendente mantiene la sua dipendenza funzionale
esaminate - pur essendo distaccato nell'interesse
dall' Agenzia, nelle altre due fattispecie
dell' Agenzia - il dipendente diviene
funzionalmente collocato nell' organizzazione presso la quale svolge la sua attività:
1. art. 4, commi l e 2 del Protocollo di intesa ASI- MAE "Nello svolgimento dello specifico incarico
all'estero il Funzionario nel rispetto della sua autonomia operativa e senza pregiudizio per il proprio
rapporto di servizio con l'Agenzia Spaziale Italiana, dipende funzionalmente dal Capo Missione. Il
Funzionario aggiorna regolarmente il Capo Missione sulle attività svolte nel Paese di
accreditamento; lo informa preventivamente circa eventuali viaggi di servizio in Italia o nei Paesi di
accreditamento; [... ]";
Pago 4 di 10
Relazione illustrativa e tecnico finanziaria
~
osenzic! spazio'"
itcrlOoo
allegata al Regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all' estero" approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014
2. art. l, comma 2, della Convenzione ASI-ESA "The Exchange oJ Letters will identify the names oJ
the seconded staff member, the superiors to whom the seconded staf! member will report to in the
host organisation and the pIace oJ work".
b. Unità di personale dell'Agenzia da destinarsi all' estero.
La principale risorsa dell'ASI, come di tutti gli organismi ad alto contenuto scientifico e
tecnologico, è rappresentata dalle conoscenze disponibili e dalla potenziale capacità di produrre
altre conoscenze, qualità che risiedono nelle persone che vi lavorano con le loro competenze, il loro
impegno e le loro idee (dal Piano triennale di attività 2013-2015,paragrafo 7.2).
L'accrescimento professionale si realizza anche attraverso esperienze lavorative maturate presso
enti omologhi ed istituzioni comunitarie ed internazionali.
E' dunque ipotizzabile un cospicuo impiego di personale, in larga parte tecnologo, di formazione
sia tecnico-scientifica che economico-giuridica, oltre che di personale dei livelli.
TIcontingente massimo - distinto per tipologia e funzioni - da destinarsi all'estero è dunque fissato
nella misura del 10% (con arrotondamento per eccesso) dei posti presenti nella dotazione organica
approvata con delibera del Cda 159/2012 complessivamente per ciascun profilo (cfr. tabella 1.4
Piano triennale di attività 2013-2015 in allegato 7). In definitiva le posizioni disponibili, allo stato,
sarebbero:
•
•
•
•
•
•
n. 13 posizioni complessive (profili: tecnologo di mc livello, Primo Tecnologo n° livello,
Dirigente Tecnologo l° livello);
n. 2 posizioni complessive (profilo funzionario di amministrazione IVo e VOlivello);
n. 3 posizioni complessive (profilo collaboratore tecnico IVo,VOeVIo livello);
n.4 posizioni complessive (profilo collaboratore di amministrazione VOIVIOe VITOlivello);
n. 1 posizione (profilo operatore tecnico VIo,vno e Villo livello);
n. 1 posizione (profilo operatore di amministrazione VIlo e vmo livello).
per un totale di 24 posizioni.
Non viene computato nel suddetto contingente massimo il Funzionario "Addetto per le questioni
spaziali", reclutato a seguito di procedura di selezione, che non risulti in organico presso l'ASI.
c. Quantificazione degli oneri e verifica della congruità degli stessi con riferimento alla
disponibilità finanziaria dell' ASI.
La quantificazione degli oneri connessi all' applicazione del Regolamento in questione comporta,
preliminarmente, che si proceda alla determinazione dell'indennità base mensile lorda,
diversificata a seconda dell'inquadramento riconosciuto al dipendente ASI, in correlazione a
quanto stabilito per i dipendenti del MAE, effettuando a tal riguardo la necessaria equiparazione.
A questo scopo si fa riferimento alla tabella A del Regolamento, nella nuova versione che di
seguito si riporta, nella quale. viene data evidenza della corrispondenza fra qualifica del personale
MEF ed omologa qualifica del personale ASI:
Pago 5di W
Relazione illustrativa e tecnico finanziaria
c@W
agenzia spaziale
oorlOOo
allegata al Regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014
TABELLA "A"
QUALIFICA MEF
(cfr. tabella A, quadri B e C D.Lgs.
27/ZJ1998 n. 62)
INDENNITA BASE
MENSILE LORDA
QUALIFICA ASI
(cfr allegato 1 del d.P.R.
171/1991 perle equiparazioni
dei profili "Tecnolo2i" )
INDENNIT A BASE MENSILE
LORDA
1. Dirigente di I fasCia e/o
Dirigente di I fascia e/o Titolare
dell'Ufficio all' estero
titolare dell'Ufficio
all'estero;
€1.38l,52
1.
2.
Dirigente
di II fascia
€1.163,06
3.
4.
Posizione
(attualmente:
Posizione
(attualmente:
Posizione
(attualmente:
Posizione
(attualmente:
Economica C3
tena. area- F4)
Economica Cl
tena area- FI)
Economica B3
€ 867,13 (personale
con almeno 20 anni
di anzianità nei moli
del MAE}
€792,24
€ 770,04 (personale
con almeno 20 anni
di anzianità nei moli
deIMAE)
€748,35
seconda area- F3)
Economica B2
seconda area- F2)
Posizione Economica BI
(attualmente:
€ 963,19 (personale
con almeno 20 anni
di anzianità nei moli
deIMAE)
€929,62
seconda area- F1)
€702,38
(personale con
almeno 20 anni di
anzianità nei ruoli
deIMAE)
€655,38
€608,90
(personale con
almeno 20 anni di
anzianità nei ruoli
deIMAE)
€564,49
€1.243,36
Dirigente di II fascia;
Dirigente Tecnologo
primo livello
Primo tecnologo secondo
livello;
Tecnologo teno livello
€1.046,75
1. Funzionario
di
amministrazione,
quarto
livello;
2. Collaboratore tecnico,
quarto livello;
€866,87
(personale con almeno 20 anni di
anzianità nei moli dell' ASl)
€836,65
1. Funzionario di
amministrazione,
quinto
livello;
2. Collaboratore tecnico,
quinto livello;
3. Collaboratore di
amministrazione
quinto
livello
€780,41
(personale con almeno 20 anni di
anzianità nei moli dell' ASI)
€713,01
1. Collaboratore di
amministrazione,
sesto
livello;
2. Collaboralore lecnico, seslo
livello;
3. Operatore tecnico sesto
livello
€693,03
(personale con almeno 20 anni di
anzianità nei moli dell' ASl)
€673,51
1. Collaboratore di
amministrazione,
livello;
2. Operatore tecnico
livello
3. Operatore di
amministrazione
livello
1. Operatore tecnico
livello
2. Operatore di
amministrazione
livello
settimo
settimo
€632,14
(personale con almeno 20 anni di
anzianità nei ruoli dell' ASI)
€589,84
settimo
ottavo
ottavo
€548,01
(personale con almeno 20 anni di
anzianità nei ruoli dell'ASI)
€508,04
A differenza della prima versione, il valore economico dell'indennità base mensile lorda è già
indicato nella misura del 90°;;, del corrispondente valore riconosciuto ai dipendenti MAE (cfr.
quadro C, Tabella A, del D.Lgs. 27/2/1998 n. 62).
Come noto, tale valore va poi moltiplicato per il coefficiente di sede del paese estero presso cui è
costituita l'unità operative ASI, ai sensi dell'art. 2, coma 2 lettera h) dello Statuto, ed eventualmente
maggiorato di ulteriori indennità dipendenti dalla presenza di familiari fiscalmente a carico, oltre
Pago 6 di lO
Relazione illustrativa e tecnico finanziaria
~
allegata al Regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio dì
amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014
agenzia spazìale
nalìana
alla indennità di prima sistemazione ed ai rimborsi per le spese di trasferimento. A titolo
esemplificativo si riporta schema tipo sulla base del quale sono stati calcolati gli oneri in questione
ed i capitoli di bilancio sui quali vengono imputati:
INDENNITA' SERVIZIO
ESTERO
indennità base
coefficiente sede
indennità mensile base al 100%
mesi
indennità annua base al 100%
Percentuale I.S.E.
1.S.E.annua al 90% (A)
Eventuale aumento coniuge (20%
D,DO
6,318
0,00
12,00
0,00
0,90
0,00
05%)
0,00
0,00
0,00
Eventuale aumento lO figlio 5%
Eventuale aumento 2 figlio 5%
Totale aumenti famiglia (B)
0
0,00
INDENNITA' PERSONALE (A +
B)
0,00
ONERI SOCIALI {IRAP
(indennità base 50%)
(indennità base 50% x 12 mensilità)
Oneri previdenziali assistenziali:
585,42x12 = 7.025,04 x 25,503%
IRAP = 7,025,04 x 8,50%
Totale (C)
INDENNIT A' DI
SISTEMAZIONE
50% > quota max esenzione
Quota esente max
Quota imponibile
Oneri previdenziali 25,503%
IRAP8,50%
Totale ID)
RIMBORSI SPESE
Rimborso spese di trasporto (effetti personali, mobili, masserizie)
Rimborso spese di viaggio
Totale (E)
IMPEGNI
Indennità Servizio Estero 90%
Aumenti Famiglia
Indelmità Sistemazione
Rimborso spese di trasporto
Rimborso spese di viaggio
Oneri sociali su ISE 90%
Oneri sociali su.Ind. Sistemazione
lrap su ISE 90%
Irap su Ind. Sistemazione
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
______
0_,0_0_
0,01
______
a carico ASI (una tantum)
0,00
0,_00_
0,00
a carico ASI (una tantum)
11203
11203
11203
11324
11226
11213
11213
11701
11701
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Relazione illustrativa e tecnico finanziaria
~
agenzia spoziole
itaflOna
allegata al Regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014
Ai fini della valutazione di confruità degli oneri derivanti dall' applicazione del Regolamento con
riferimento alla disponibilità finanziaria dell' ASI, si dichiara - sulla base del preventivo finanziario
decisionale 2014 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2014 ed il bilancio triennale 20142016 - esservi adeguato stanziamento di fondi.
d. Attuale remunerazione
del personale ASI all' estero.
Ai dipendenti distaccati sulla base della Convenzione ASI-ESA e, dall' anno 2012, agli addetti alle
questioni spaziali", sulla base del Protocollo ASI- MAE, l'Agenzia ha riconosciuto il trattamento
economico all'estero che gli stessi percepirebbero in applicazione del Regolamento in questione.
1/
A dimostrazione di detta circostanza si riporta, per ciascun caso trattato, una tabella recante da un
lato i valori dell'indennità di servizio estero riconosciuti sino ad oggi (con allegazione dei relativi
provvedimenti di assunzione di spesa) e dall' altra i costi derivanti dall' applicazione del
Regolamento.
Di seguito la rassegna dei casi trattati.
1. Ing. Alessandra Fiumara, primo tecnologo di secondo livello, distaccata presso la sede ESA
di Parigi (coefficiente 6.963) nei periodi:
1/9/2009 - 28/2/2011 (cfr. decreto Commissario straord. 115/2009, decreto D.G. n.
160/2009);
1/3/2011- 31/12/2012 (cfr. decreto Presidente 25/2011, decreto D.G. n. 64/2011);
1/1/2013 - 28/2/2013 (cfr. decreto Presidente 8/2013, decreto D.G. n. 149/2013);
1/3/2013 - 30/4/2013 (cfr. decreto Presidente 35/2013, decreto D.G. n. 296/2013)
1/5/2013 - 28/2/2015 (cfr. decreto Presidente 45/2013, decreto D.G. n. 340/2013)
è stata riconosciuta una indennità base di € 1.163,06:
ISE in applicazione DPR5/1/1967n.
Indennità
base
Coefficiente
di sede
indennità
mensile base
al 100%
mesi
indennità
annua base al
100%
Percentuale
18
€1.l63,06
6,963
€8098,39
12
€97.180,68
ISE in applicazione Regolamento ASI
€ 1.046,75
Indennità
base
Coefficiente
di sede
indennità
mensile
6,963
€ 7.288,52
12
mesi
0,90
I.S.E.
INDENNITA'
INDENNITA'
PERSONALE
€ 87.462,61
PERSONALE
€ 87.462,24
Si fa peraltro notare che, sulla base dell' accordo in tal senso sottoscritto con ESA, quest'ultima ha
assunto l'onere del rimborso all' ASI di quota parte fissa dei costi sostenuti a titolo di indennità
Pago 8 di 10
Relazione illustrativa e tecnico finanziaria
~
allegata al Regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014
ogenzia spoziole
itoliono
personale di servizio estero (comprensiva degli aumenti per i familiari fiscalmente a carico e di
oneri riflessi) pari ad € 48.792,00 annui.
2. Dott. Vittorio Cotronei, primo tecnologo di secondo livello, distaccato presso la sede ESA di
Nootdwijk - Paesi Bassi (coefficiente 6,381) nei periodi:
1/3/2011- 28/2/2013 (cfr. decreto Presidente 13/2011, decreto D.G. n. 27/2011);
1/3/2013 - 31/12/2013 (cfr. decreto Presidente 10/2013, decreto D.G. n. 204/2013);
è stata riconosciuta una indennità base di € 1.163,06:
1SEin applicazione DPR 5/1/1967 n. 18
Indennità
base
Coefficiente
di sede
indennità
mensile
base
al 100%
mesi
indennità
annua base al
100%
Percentuale
€ 1.163, 06
6,318
€ 6.853,91
12
€ 82.246,95
15E in applicazione Regolamento ASI
€ 1.046,75
Indennità
base
Coefficiente
di sede
indennità
mensile
6,318
€6.613,36
mesi
12
0,90
LS.E.
INDENNIT
Al PERSONALE
INDENNITA
I
€79.360,39
PERSONALE
€ 79.360,39
Si fa peraltro notare che, sulla base dell'accordo in tal senso sottoscritto con ESA, quest'ultima ha
assunto l'onere del rimborso all'ASI quota parte fissa dei costi sostenuti a titolo di indennità
personale di servizio estero (comprensiva degli aumenti per i familiari fiscalmente a carico e di
oneri riflessi) pari ad € 81.749,43 annui.
Pago 9di
lO
Relazione illustrativa e tecnico finanziaria
~
allegata al Regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014
09enzio spoziole
italiano
3. Dott. Michele Miele, primo tecnologo di secondo livello, comandato
in qualità di addetto
alle questioni
spaziali,
dal CNR ed assegnato,
presso la rappresentanza
permanente
presso
l'Unione Europea a Bruxelles (coefficiente 5,893) nel periodo:
1/6/2013
- 31/3/2015
è stata riconosciuta
ISE in applicazione
(cfr. decreto D.G. n. 312/2013);
base di € 1.163,06:
una indennità
DPR 5/1/1967
indennità
base
Coefficiente
di sede
indennità
mensile base
al 100%
mesi
indennità
annua base al
100%
Percentuale
I.S.E.
INDENNlTA' PERSONALE
n. 18
€ 1.163, 06
5,893
€6.853,91
12
€82.246,92
ISE in applicazione
Regolamento
Indennità
base
Coefficiente
di sede
indennità
mensile
ASI
€ 1.046,75
5,893
€6.613,36
12
mesi
0,90
INDENNITA' PERSONALE
€74.022,22
4.
Dott.ssa Simonetta Di Pippo, dirigente
€ 74.021,97
tecnologo di primo livello, distaccato presso gli uffici
ESA di Bruxelles - Belgio (coefficiente 5,893) nei periodi:
15/5/2012
-14/5/2013
(cfr. decreto D.G. n. 140/2012);
15/5/2013
-14/5/2014
(cfr. decreto D.G. n. 242/2013);
è stata riconosciuta
ISE in applicazione
una indennità base di € 1.163,06:
DPR 5/1/1967
Indennità
base
Coefficiente
di sede
indennità
mensile base
al 100%
mesi
indennità
annua base al
100%
Percentuale
I.S.E.
INDENNIT A' PERSONALE
ISE in applicazione
n.18
Regolamento
€1.163,06
Indennità
base
5,893 Coefficiente
di sede
€ 6.853,91 indennità
mensile
12
mesi
ASI
€ 1.046,75
5,893
€6.613,36
12
€ 82.246,95
0,90
INDENNITA' PERSONALE
€74.022,26
€ 74.021,97
Pago lO di lO
REPVBBLICA
Allegato n. 1alla
Relazione illustrativa e
tecnico finanziaria
ITALIANA
DELIBERAZIONE N. CdA20IXl11193/2013
I
ASI-Agenzia
Spazillle Italiana
'
IAOO-ASU
• AGENZIA_ SPAZIALE _IT ALiANAI
i
DELIBERE CdA20lXlI
~~?t.0.', ~,O~l~~,~,~.5/~3,?~l,~ - REGlSIR.-!\z.l?~~
I
Stralcio verbale seduta n. 24 del 25 Marzo 2013
Oggetto:
Pagina: 1 di 3
Adozione del disciplinare JJTrattamento del personale ASI in servizio all'estero".
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nella seduta del 25 marzo 2013 sono presenti alla deliberazione:
il Presidente Enrico Saggesei
i Consiglieri Marco Airaghi, Nazzareno Mandolesi.
Assistono alla deliberazione:
il Direttore generale Antonio Menèi
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e
Gaetano Tatò;
il sostituto delegato al controllo Roberto Milaneschi.
Hanno preventivamente comunicato la propria assenza il consigliere Ezio Bussoletti e Vito Pertosa; il
componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti.Giovannì Bocchieri.
Svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione
Supporto organi e aspetti societari Antonio Menè.
il responsabile
Q.
i. dell'UO
Svolge le funzioni di verbalizzazione della seduta del Consiglio di amministrazione ManuelaDi Dio,
responsabile dell'Unità Coordinamento Amministrativo.
VISTI:
il decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca";
lo Statuto dell' ASI entrato in vigore ilIo maggio 2011;
il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca n. 10/DGlR dellO agosto 2011 di
nomina del Presidente dell' Agenzia Spaziale Italiana;
i decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca n. l1/DGlR dellO agosto 2011 e n.
l2/DGlR, pervenuto in ASI il 20 settembre 2011, di nomina dei componenti del CdA dell' Agenzia
Spaziale Italiana;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in'vigore il 16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore ilIo maggio 2012i
le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR ai sensi
del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT del 13 luglio 2010, concernente l'approvazione del
Documento di Visione Strategica' decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e n. 4/2010/INT
concernente l'approvazione del documento "Artalisi e prospettive strategiche" allegato al
documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS);
il Piano Triennale di Attività 2011-2013approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 252 del 12
giugno 2012;
REPVBBLICA
DELIBERAZIONE
ITALIAN
N. CdA20IX111193/2013
A
ASI- Agenzia Spaziale Ilaliana
i
AOO-ASI 1. AGENZIA SPAZIALE ITALIANAI'
!
- DELIBERE CdA20IXll lProt
n,
0000193.
25/0312013
• REGISTRAZIONE
J
... ~ ~ . ';.' w. . . . " ." . ~
• , • ",'"
• . " ._._ ,
Il
o-o
Straldo verbale seduta n. 24 del 25 Marzo 2013
Oggetto:
'
•••
PaS!Ìna: 2 di 3
Adozione del disciplinare "Trattamento del personale ASI in servizio anI estero".
il Piano Triennale di Attività 2012-2014 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 3 aprile 2012 e il Piano Triennale di Attività 2013-2015 approvato dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2012, in corso di approvazione da parte del Ministero
vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2013 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2013 ed
il bilancio triennale 2013-2015;
VISTO il DPR 5 gennaio 1967 n. 18 recante "Ordinamento dell'Amministrazione
s.m.i.;
degli affari Esteri" e
VISTO il Decréto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 recante "Disciplina del trattamento economico per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a nOnlUl dell'articolo l, commi da 138 a 142,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998
(Rettifica G.U.n. 25 de131 gennaio 1998 - Rettifica G.D. n. 70 del 25 marzo 1999);
VISTA la "Tabella di equiparazione tfa il personale del Ministero degli affari Esteri e quello degli enti di cui
alla legge 20 marzo 1975 n. 70, per la determinazione dell'indennità di servizioall'estero" pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 289 de123 ottobre 1979;
VISTA la Relazione prot. RUMjCI/2013/306
RUM che illustra l'iniziativa;
del 18/02/2013 presentata dal Responsabile dell'U.o.
CONSIDERATO che:
a) il disciplinare "Trattamento del personale ASI in serviZIO all'estero" regolamenta la
corresponsione, al personale dipendente dell'ASI assegnato a prestare servizio all'estero, della
relativa indennità;
b) lo stesso è stato predisposto sulla base della previsione di cui all'art. 20 comma 3 del
Regolamento del Personale che, ai sénsi di quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 27 febbraio
1998, n. 62, può essere riconosciuta al personale dipendente da enti pubblici non economici
trasferiti a prestare servizio presso gli uffici di detti enti all'estero: "[...] è determinata sulla base e
con le modalità di quella attribuita ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa
sede, secondo apposite tabelle di equiparazione che tengano conto delle qualifiche e dei profili professionali
rivestiti dal suddetto personale. 2. Dette tabelle sono stabilite, su proposta del consiglio di amministrazione
dell'ente pubblico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
teso1'o, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro degli affari esteri ed il rispettivo
Ministro vigilante. Per il personale a livello dirigenziale si tiene conto del trattamento spettante al
REPVBBLICA
ITALIANA
DELIBERAZIONE N. CdA20IXl11193/2013
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ASI- Agel/zia ipaziale Ita/ialla
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DELIBERE CdA20JXll
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Stralcio verbale seduta n. 24 de125 Marzo 2013
Oggetto:
Paw.na: 3di 3
Adozione del disciplinare UTrattamento del personale ASI in servizio all'estero".
personale della dirigenza amministrativa del Ministero degli affari esteri. Per il dirigente cui è attribuita la
titolarità dell'ufficio all'estero si fa riferimento al trattamento spettante al personale del Ministero degli
affari esteri con il grado di primo consigliere. 3. L'ammontare delle indennità di servizio è fissata,
nell'ambito delle disponibilità finanziarie di ciascun ente pubblico, dal rispettivo consiglio di
amministrazione in maniera tale da assicurare un trattamento economico non inferiore al 75 per cento e
non superiore al 90 per cento di quello che compete al corrispondente personale del Ministero degli affari
esteri, con cessazione di ogni altra eventuale riduzione precedentemente in vigore" (comprensiva
c)
d)
dell'indennità di prima sistemazione), oltre al rimborso spese Y'iaggio;
il disciplinare "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" rispecchia l'analogo schema
adottato dal Ministero degli affari esteri, ai sensi del DPR 5 gennaio 1967n. 18;
considerata la sua idoneità a coprire la sostanziale totalità delle fattispecie verificabili;
su
PROPOSTA del Presidente, sentito l'avviso favorevole del Direttore generale, all'unanimità
presenti
dei
DELIBERA
1) l'adozione del disciplinare "Trattamento del personale ASI in servizio all' estero" che costituisce
parte integrante e inscindibile della presente deliberazione;
2) il Direttore generale provvede, come per legge, all' attuazione della presente deliberazione e
all' adozione degli atti conseguenti.
ente
gese
/
Regolamento
"Trattamento del personale ASI in servizio aU' estero"
approvato con deliberazìone del Consiglio di amministrazione
n. CdA20IXll/193/2013 del 25 marzo 2013
Art. I
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale dell'Agenzia
Spaziale Italiana (ASI) oppure in comando presso di essa, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, assegnato dall'Agenzia a prestare sevizio presso gli Uffici e le
Strutture ASI all'estero, per un periodo non inferiore ai sei mesi.
2. n personale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) operante presso il BSC di Malindi (Kenya)
non è destinatario delle previsioni del presente regolamento, stante che tale fattispecie viene
disciplinata con l'istituto della trasferta, ai sensi del vigente CCNI.. ASI.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intende per:
a) "indennità di servizio all'estero" quella prevista dal successivo art. 4;
b) "indennità personale" quella risultante dall'eventuale cumulo della indennità di servizio
all' estero con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al successivo
art. 5;
c) "indennità di sistemazione" quella spettante in caso di prima destinazione ad una sede
all' estero o trasferimento da una ad altra sede estera per far fronte alle spese connesse
alle esigenze di prima sistemazione;
d) "indennità di richiamo" quella spettante in occasione del richiamo definitivo in Italia per
far fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti
dal rientro in Italia;
e) "familiari a carico" il coniuge e, sempre che minorenni, i figli a carico, nonché i figli
maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall' art. 7 - comma 3 - della legge 31 luglio 1975, n. 364;
Art. 3
(Assegni e indennità)
1. n personale di cui all' art. 1, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e
continuativo previsti dalla vigente normativa, di legge e di contratto, percepisce, quando è
in servizio presso gli Uffici o strutture ASI all'estero, l'indennità di servizio all'estero di cui
al successivo articolo 4, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle
disposizioni del presente regolamento.
2. Allo stesso personale, in relazione al servizio prestato all'estero, non può essere concessa
altra indennità ordinaria o straordinaria in aggiunta ai benefici previsti dal presente
regolamento.
Art. 4
(Indennità di servizio all'estero)
1. L'indennità di servizio all'estero è costituita:
a) dall'indennità base determinata secondo la tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede
fissati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell' economia e delle
finanze per il personale.
2. Le indennità base possono essere periodicamente aggiornate secondo gli indici ISTAT.
Regolamento
"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero
approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. CdA20IXll/193/2013 del 25 marzo 2013
ft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Art. 5
(Aumenti per situazioni di famiglia e altre indennità)
In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero è attribuita al
medesimo, se comugato, un aumento del 20% della sua indennità di servizio qualora il
coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi d'impresa o
da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per
essere considerato familiare a carico. Qualora il comuge fruisca di trattamento pensionistico
costituito da contributi versati in ottemperanza a disposiziom di legge e con oneri a carico
dell' erario o di enti previdenziali, dall' aumento di situaziom per famiglia viene detratto
l'importo della pensione.
L'aumento di cui al comma precedente non compete nei casi di nullità, annullamento,
divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di
separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non
debilitati.
All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennità di
servizio all'estero commisurata al 5% dell'indennità di servizio.
Gli aumenti di cui al comma 1 e 3 del presente articolo non sono corrisposti qualora i
familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare
dell'indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per
ragioni di studio o per gravi ragiom di salute. E'fatta eccezione per il coniuge che non
possa risiedere nella stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla
sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennità di servizio in
relazione al coniuge è limitata al 5%.
L'indennità personale di cui all'art. 2 comma 1 lettob) compete dal giorno di assunzione
delle funziom in sede al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il personale in servizio all'estero con i familiari a carico
stabilmente in sede, è tenuto ad attestare all'ASI se i suddetti familiari nell' anno solare
precedente, siano stati assenti o meno dalla sede indicando, in caso affermativo}i periodi di
assenza, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell' art. 47 DPR 28 dicembre 2000
n. 445. Qualora il dipendente ometta di presentare entro il 31 gennaio la dichiarazione di
attestazione della presenza in sede dei familiari a carico relativa all'anno precedente, l'ASI
provvederà al recupero delle somme erogate a tal riguardo, ai sensi del D.M. 103/2004.
L'indennità di rich.iattl.odi cui all'art. 2, comma llett. d) è stabilita nella misura del 50%
dell'indennità di servizio relativa ad una sola mensilità.
TI personale in servizio all'estero conserva, durante le ferie}l'indennità personale.
Art. 6
1.
2.
3.
4.
(Indennità di sistemazione)
L'indennità di sistemazione di cui all'art. 2, comma llett. c) è calcolata in base all'indennità
personale spettante all'atto dell' assunzione delle funzioni nella sede estera.
Nel caso di trasferimento da una sede in Italia l'indennità di sistemazione è fissata nella
misura di un settimo dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione.
Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennità di sistemazione è fissata
nella misura di una mensilità dell'indennità personale stabilita per il posto di destinazione.
Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova
sede all'estero intervengono variazioni nella misura dell'indennità di servizio o negli
elementi determinanti l'ammontare dell'indennità personale, l'indennità di sistemazione
viene adeguata alle variazioni intervenute.
L'indennità di sistemazione non compete se l'Amministrazione si fa carico delle spese di
alloggio.
Regolamento
HTrattamento del personale ASI in servizio all'estero"
approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. CdA20IXll/193/2013 del 25 marzo 2013
1.
2.
3.
4.
Art 7
(Trattamento economico durante l'assenza dal servizio)
Il limite massiIno di assenza dal servizio all' estero, con esclusione dei periodi di ferie,
nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in
ragione d'anno durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per malattia o infortunio l'indennità personale è corrisposta per
intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti,
per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è
sospesa.
Il limite massiIno di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a 4 mesi nei casi di
assenza per malattia o infortunio che non consenta al personale di essere trasferito senza
danno, ferma restando la disposizione di cui al comma l, lettera a).
Alle lavoratrici madri, nonché ai lavoratori padri, in astensione dal lavoro ai sensi del D.lgs.
151/2001, spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione anticipata dal lavoro ed in caso di congedi. dei genitori l'indennità
personale è corrisposta per intero;
b) in caso di congedo parentale l'indennità personale è sospesa.
Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dal comma 3 lettera a),
ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall' attuale ordinamento, comportano la
revoca dell' assegnazione all'Ufficio o alla struttura ASI all' estero.
Arl8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(Viaggi)
Per viaggi di trasferimento si intendono quelli compiuti in occasione di destinazione
all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo in Italia. I percorsi
per i viaggi del dipendente trasferito, nonché dei familiari a carico, sono diretti e,
comunque, quelli di minore lunghezza possibile.
Per i percorsi in ferrovia spetta il pagamento delle spese relative alla prima classe per tutto
il personale. Per i viaggi in ferrovia spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per
l'uso di un posto letto in compartimento singolo dal personale dirigente e di categoria EP o
equiparato e di un posto letto in compartimento doppio per il restante personale.
Per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di viaggio in classe economica,
tranne che nei viaggi intercontinentali ove spetta la classe superiore secondo le modalità
previste dal regolamento sulle trasferte.
Per i trasferimenti effettuati con altri mezzi è corrisposta una indennità di importo pari alla
spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni
spettanti, ai sensi dei precedenti articoli. Quando sia fatto uso di un mezzo privato è
esclusa ogni responsabilità dell' ASI per danni a cose o a persone.
Il personale ha diritto per i viaggi di ciascun familiare a carico al trattamento di cui ai
commi precedenti.
Il viaggio dei familiari a carico può, ai fini del diritto al pagamento delle relative spese,
effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente purché avvenga entro sei mesi,
fatti salvi casi di forza maggiore. Nel caso in cui il viaggio dei familiari avvenga
anteriormente i rimborsi delle relative spese saranno liquidati dopo 1'effettivo trasferimento
del dipendente.
Nel caso di matrimonio celebrato dopo il trasferimento del dipendente, sono corrisposte le
spese di trasferimento per il coniuge e per gli eventuali familiari a carico del dipendente nei
limiti di spesa del viaggio dall'Italia o dalla precedente sede di servizio.
Regolamento
"Trattamento del personale ASI in servizio aU'estero"
approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. CdA20IXll/193/2013 de125 marzo 2013
Art. 9
(Trasporto bagagli, mobili e masserizie)
1. Per il trasporto degli effetti comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al
personale trasferito, a prescindere dalla qualifica posseduta, il rimborso delle spese per i
quantitativi di seguito riportati, che debbono intendersi comprensivi di imballaggio:
QUINTALI (omnicom rensivi)
18
26
34
Ulteriori 6 uintali
2. Nei limiti di peso indicati nel conuna l, le spedizioni possono essere effettuate da
qualunque località in Italia alla sede di servizio o viceversa. In occasione di trasferimento
da una ad altra sede all'estero, può essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la
spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.
3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale
e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico
lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto ed il
recapito degli effetti nonché l'eventuale magazzinaggio fino ad un massimo di 30 giorni in
Italia.
4. E' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per assicurare il trasporto degli effetti per i
tragitti fuori dal territorio nazionale.
5. E' facoltà dell'ASI di eseguire o far eseguire, da persone od organismi espressamente
autorizzati, sopralluoghi ed ispezioni sui luoghi e sulle circostanze attinenti al servizio (in
Italia e all'estero), anche a posteriori e nel domicilio dell'interessato, allo scopo di accertare
la veridicità delle situazioni denunciate. A tal fine è fatto obbligo al dipendente trasferito e
allo spedizioniere prescelto mettere a disposizione dell' ASI e dei propri incaricati tutta la
documentazione e l'assistenza necessaria, permettendo altresi la riproduzione di tutti i
documenti che a giudizio di detti incaricati si rendessero necessari.
6. L'Amministrazione può autorizzare il rimborso delle spese di trasporto del bagaglio al
seguito del dipendente è dei familiari che viaggiano in aereo, fino ad un massimo di Kg. 30
per il dipendente e di Kg. 15 per ciascun .familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in
franchigia.
Art.IO
(Contributo spese per abitazione)
1. Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una
spesa superiore al 20 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte
dell'ASI.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e
l'ammontare del 20 per cento dell'indennità personale, di cui all'art. 9 comma 3. Esso è
concesso nei limiti di un ulteriore 10 per cento dell'indennità complessiva. Nei casi in cui
il canone sia superiore ai limiti predetti un ulteriore contrIbuto del 5 per cento può essere
concesso dal Consiglio di anuninistrazione.
3. TI contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra
l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene
corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospesa o diminuita l'indennità
personale.
Regolamento
"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"
approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. CdA20IXll/193/2013 del 25 marzo 2013
4.
Qualora venga accertato che nel locale mercato immobiliare sia prassi costante pretendere
per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più
anni, l'Amministrazione può concedere a domanda, al dipendente, a titolo di anticipo,
una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute
mensili sull'indennità di servizio.
Art.11
(Provvidenze scolastiche)
1. Al personale in servizio all'estero il quale abbia figlia carico che frequentino nel Paese di
servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria, e che sostiene una
spesa superiore all'anunontare della maggiorazione dell'indennità di servizio che gli
compete per ciascun figlio, è accordato un rimborso delle spese scolastiche relative
all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente
sostenute e l'anunontare della maggiorazione percepita.
2. Al personale in servizio all'estero richiamato in Italia che abbia figli a carico che stiarto
frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera sede di
lavoro del genitore dipendente è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la
frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti in Italia, a condizione che
l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi già
iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei
casi in cui l'iscrizione avviene per una delle tre classi finali del corso di studi, nei limiti
della durata effettiva degli studi.
3. I rimborsi previsti sulla base di quartto stabilito verranno riconosciuti in una misura
percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, delbilando e della programma~ione
economica, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non potrà comunque
essere superiore al 90e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2
del presente articolo.
Art. 12
(Limiti di spesa)
1. Al personale che sostenga per se e per i familiari a carico, nonché per i trasporti di cui al
precedente articolo 9, spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente
regolamento, il rimborso delle spese stesse è riconosciuto nei limiti stabiliti dal
regolamento medesimo.
Arl13
1.
(Trattamento del personale cessato dane funzioni aUtestero)
L'indennità prevista dall'articolo 7 spetta anche al personale che cessi dalle funzioni
all'estero per ragioni diverse dal richiamo in Italia o dal trasferimento in altra sede.
Art. 14
(Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all' estero)
1. n personale di cui al precedente articolo ha diritto per sé e per i familiari a carico al
pagamento delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia, nei limiti di
spesa di cui al precedente articolo 12. n personale cessato dalle funzioni che non si
trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.
Regolamento
"Trattamento del personale ASI in servizio all' estero"
approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. CdA20IXll/193/2013 del 25 marzo 2013
Art. 15
(Assicurazioni)
1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, ed ai familiari aventi diritto, viene
assicurata ai sensi di quanto sopra disposto dal Ministero della sanità, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al personale con sede di
servizio in Stati ove non viene erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi
dell'articolo 3, comma l, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n.618, l'ASI rimborsa, in alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta
disciplinata dallo stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le spese connesse alla
stipula di polizza con una o più compagnie di assicurazione, individuate d'intesa con il
Ministero della sanità, per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità,
secondo condizioni e modalità determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro della sanità. La polizza deve prevedere anche la copertuJ:.a dei
familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del titolare ed il
rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di
carenza in lcco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso.
2. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al comma l, trova applicazione
l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, qualora tale trasferimento non sia previsto
nelle condizioni delle polizze stipulate. A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si
verifichino situazioni di pericolosità suscettibili di porre a serio rischio la loro incolumità
fisica, 1'ASI provvede alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di
morte, invalidità permanente o altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta.
La copertura assicurativa, estesa anche ai familiari a carico se effettivamente residente
nella stessa sede, viene effettuata secondo modalità ed a condizioni determinate con
decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
Art. 16
(Decesso durante il servizio all'estero)
1. In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una
somma pari ad una mensilità dell'indennità personale spettante al dipendente stesso. I
familiari a carico hanno altresì diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto
degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'articolo 9, compresa la quota di effetti che
sarebbe spettata alla persona deceduta.
2. Sono a carico dell' Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi località in Italia o, nei
limiti di esse, per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all' estero o
dei familiari a carico. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli
adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano al dipendente dell' ASI deceduto in
servizio all'estero anche se in missione.
Art.17
(Nonna di rinvio)
1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio al DPR 5 gennaio 1967 n.
18 e s.m.i' concernente l'Ordinamento dell' Amministrazione degli Affari Esteri e al
Decreto Legislativo 27 febbraio 1998 n. 62 concernente il trattamento economico per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero e alle vigenti normative in
materia.
j
Regolamento
"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"
approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. CdA20IXll/193/2013 de125 marzo 2013
Art.IS
(Decorrenza)
1. Le disposizioni del presente trattamento hanno effetto a decorrere dalla data di
approvazione del presente regolamento da parte delle Amministrazioni competenti.
Regolamento
iJTrattamento del personale ASI in servizio all'estero"
approvato con deliberazione del Consiglio di amnùnistrazione
n. CdA20IXll/193/2013 del 25 marzo 2013
TABELLA A
QUALIFICA ASI
INDENNITA BASE MENSILE LORDA
Dirigente di I fascia elo Titolare dell'Ufficio
all'estero
€1.381,52
Dirigente di II fascia elo Dirigente tecnologo
€1.163,O6
Primo tecnologo elo Tecnologo
€963,19
Funzionario di Amministrazione
IV e V livello
e C.T.E.R. di
Collaboratore di amministrazione, tutti i
livelli e C.T.E.R. di VI livello
Operatore tecnico e Operatore di
Amministrazione
€ 792,24
€748,35
€564,49
e
68/16/2613 18:41
ARCHIVIO GABINETTO
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IL CAPO DJ GA.BINETTO
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Allegato n. 2 alla
Relazione illustrativa
e tecnico finanziaria
Al Direttore generale
dell'Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politic.vUco,s.n.c.
00133 Roma
e, per conoscenza:
All'Ufficio Legislativo - Economia
Sede
.
(Rif. nota prot. n. 11008 del 6 settembre 2013)
Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Sede
(Rif. nota prot. n. 68211 dell'g agosto 2013)
OGGETTO:
ApprovB2ione da parte del Consiglio di Amministrazione
concernente
il "Trattamento
del personale
ASI
in
del Regolamento
servizio all'estero"
dell' Agenzia Spaziale Italiana.
Con nota prot. n. 4119 del 6 maggio 2013, codesta Agenzia ha trasmesso, ai sensi degli
23 e 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, il regolamento in oggetto,
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 193 del 25 marzo 2013.
am.
Al riguardo. il Dipartimento della Ragioneria gene{a}e dello Stato e l'Ufficio
legislativo economia, sentiti per le valutazioni di competenza, note n. 68211 dell'8 agosto e n.
11008 del 6 settembre scorsi, hanno proposto delle modifiche e integrazioni da apportare al
testo, condivise da questo Ufficio.
questi'::-'o.
19475120S02-0M
Allegati: n. 2
si lrllSmeltooo le citate note ai fioi dell'adeguamento
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ARCHIVIO GABINETTO
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Prat,n . .2.oS02-
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R.oma, .
:':6 S£T. 2013
AI Gabinetto del Ministro
SEDE
(rit. nota n. 11352 del 15maggio 2013)
OOOeTT(): Agem;ia Spuiale Italiana - Regolamento ~ncemente il trattamento del porsonale Asi in
serVizio all'estero.
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.' ','.'. '. ID. riferimento.al'regolament~:Hndìeato Ù)':.ogaetto,' ad intearuionc daUe'valuta?.ioni ..... ".""" ...'.
rese dal Dipanimento della Rigionma generale ~ello Stato COnnota. n, 682J 1 dell'I agoato 2013,
c'be si condividono, si rappresenta quanto segue.
Art. 5, eomma 1. Si-~tieDe ~ppommo preveden .che gli aumenti possano essere .
corrisposti qllalora 11coniuge sia "tisca.IA\ente a éarico"',QOme .PCl'altl'o disposto dall'art. 173 del
decreto del .Presidente. della aepubblica S gennaio 1961~ D. 18,. leGante ,~r4.inam~~~o
,dell~Amt1linistrazionedegli affari è!ltM". p$riaato, le parolè j~lf:amiliare a ~arico" deve essere.
sosiituitoda''familiar~fiscib:ncnte
a émcil":
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Art. lO. Si riti;~cche, eJ"finì deUafOne.essiox;ç~J c:o,n.tn'b~to spe~.puabjtazione.
debba essere "ÌIldividuat~ U ~()8getto ~l1isitSprirna !lOtto hlPl'9pria responsabilità sll1lariSpo!ldenza
4eiI'allowg'ialie necCB,sitidel dìpen(len~l in uaJO&ia a quanto disposto dall'art. 279 del predotto
d.P.R. n. 18 del 1'967. .
.
~. 11, ~emma 3., ,Sostituire ieiParoJe'.j(~s1ni~rtr;r()ro'jdel:l;biÌancio
pro8rammazi~ne eeon(lmfca'~tÒnle seguetlti:,"MirustrofJel,1'econoJflia e deUofinanze".
Tanto si rappresenta per le definitive detetminazioni di competenza .
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ARCHIVIO GABINETTO
88/18/2813 18:41
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GENERALE DBLLO STA 10
ou O~lNAM.eN't' oa FEl\.SONI\Ll!
DEL LA.VOIlO P\lIl9UCO
com
UI'FIOO XlIl
Al Gabinetto. <leI Ministro.
SEDE
Rif. Pla1. Bntrata Nr. 43441
E,p.c .
.Ufficia Legislativa Ecanamia
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aggetta: Appravazione ~.parte del Consiglia di Amministrazione
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del Regolamento. conéemente il
"Trattamento del personale ASI in setvitio all'estera" delPAge.wa Spaziale Italiana.
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Con noti
n., f J 352
'del' 15 maggio
regolamento. in oggetto" appro.vato
Amministrazione
20]3 è.odestQ
con ,delibera.
D.
uffic~o di Gàbinett6
trasmetteva: "11
'CdA2,OIXfll~9312013 del Consiglio di
deU' ASI del 2S marzo 2013, per le vaJ~ioni
di compètenu
di questo
Dipartimento.
s.l precisa che. il regolamento in esame deve essere corredato della
necessaria relazione illustrativa (peraltro. già citata nelle premèsse) e tecnico. finanziarla per la "
In via preliminare
quantificazione degli oneri e la verifi~adelia congruità atteso che, ai sensi degli ~icoli 23 e 25 del
'decreto legislativa 27 febbraio 1998, n. 62, la spesa derivante da tali esi~enze deve essere fissata
neH'ambito delle disponibilità finànziarie dell'cnte.
Ciò in particolare con riferimentq agli artico.li S, 6, 8.9, ]0, t J, 12.• 13, 14 e 15.
Inoltre, tenuto conto deUe' neceSSItà
relazione
tecnica dovrà
dr contenimento
spec~ficare il contingente
della spesa per il persanale, la citata'
massimo di personale
(dlst~nto' per
tipologialfunzioni), neH'ambito <leUadotazione organica, che può'essere destinato all'estero nonché
il numero delle imità .operative pressa le arganizzazioni
,
comunitarie
e, internazianali
,
dall' ASI, ai ~ensi dell' art. c:omma 2 lettera ,h) dello Statuto della pr~detta
Agenzia.
istituite
08/10/2013
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MEF • RGS ~ Prot. 68211 deI 08/08/201 3'.,
La rel~ione teeni~a, infine, dovrà specificare quale sia J'attuale remunerazione del personale
ASl in servizio all'estero, al fine di chiarire gli effetti finanziari connessi all'approvazione
del
presente regolamento.
In merito al testo si rappresenta quanto segue:
Articolo l, comma 1: andrebbe riformulato al fine di specjficarè che le disposizioni del
lc,'m
Regolamento
r-"
7'''" ---
si applicano al personale assegnato dall'Agenzia
-..<'",r-- .... - ~ .~..._~
.. __ ..__
....~~~--7.r-~., -.'~
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tinitàoperative.
~.I.'."'".,.-
~--~f--...--.~.
Si -fa :presente . che .taJe,!lcit~-dovrà
.-
--
,,-
':"'
_.~,.,
istituite .presso ..Ie oorganizzazioni ocomunitarie .e:intern8.lionali!',in o.luogo.di ..<cuffici..o. ;
~~uttu~'.ASI.~JJ~~tel'o~!.•
allfuean~~~;~sto"4el.R.egoi~~h~uelJodelloSta~to]
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a prestare servizio nelle ~proprieJ
,--'-h ...~_ I
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-'~'"~. -- .. -
presente.Regolamento,.insostituzionç
.essereo.riportata.negH.ul~ri~d~
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hJ"--'- =lO'- __-.~
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o_~_o
.._O" .. ,
articoli .del-testo ..del..!
..
"",
.delle .parole. "uffici. ostnrttureASI.a11 ~~stero".)
Artic()lo l, comma 2: andrebbero fomiti chiarimenti e motivazioni poste a base deUa
differenziazione di trattamento tra il personale in servizio presso la sede di Malindi, destinatario
dell'istituto delIa trasferta ed il personale in servizio neUe restanti sedi,
Articolo 3: appare opportuno tichiatnare
l'articolo 23 del citato decreto legislativo n.
62/1998, in base al quale l'indennità.di setv,izio va parametrata a .qu~lIa attribuita'~i'dipendentidel"" ...,
MAE in servizio nella .stessa sede ~econdo apposite ~elle
Articolo 4, comma.!:
l'articolo
va
integrato
COn
di equiparazione.
la specificazione che l'indennità di servi~o
aU'estero non ha natura retributiva' essendo destinata a soppedre agli onen derivanti dal servizio
aU'estero ed è ad essi c:ommisuràta~ in. confo.nnità COn quanto indicato aIJ'articoIo 171 del D,P.R.
18/61. Inoltre,. albi lettera b) occorre rinviar~, con riferimento al decreto di detenpinazione dei
coefficienti di sede, a queU9 ~manato aisensi dell'articolo 111 co~a
2lett. b) dei DPR 18/67 per
il personale del MAE.
, Art. 4, eomma %: andr~bbe riportata la stessa dicitura dell'art. 171. comma 7 del DPR
1811967 in ordine agli aggiornamenti delle indennità base secondo gli indici ISTAT.
Artieolo S, comma 6: occotte
specificare le fl1laIità citca' l'attestazione della presenza in
ioeo dei famiHari a c.arico in linea con quanto indicato nel1'artico~o'174 del D.P.R. 18/61.
Articolo
8, comma
4: ~on riferimento alla possibilità di utililzo
del mezzo privato,
occorrerebbe far riferimento al~9.normativa vigente (art, 6 del decreto legge n.. 781201(1,convertito
dalla le gge n. 122/2010).
Articolo 9: si segnala che è attualmente all'esame parJamentare
una proposta di modifica
dell' art, 199 del DPR 18/1967 (trasporto bagagli, mobili e masserizie per il personale MAE), volta a
rivedete
sostanzi~lmen~e le modalità di rimborso
comprensivi di bagagli, mobili e masserizie.
~el1e spese per 'ii trasporto degli effetti
88/18/2613 16:41
ARCHIVIO GABINETTO
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..
l
MEF - RGS - Prot. 68211 del 08/08/20.3 - U
.''.t
Articolo 13: occorre sostituire te parole Harticolo 7J~con "articolo 5 comma 7•.••che
costituisce invece il corretto riferimento per l'indennità di richiamo.
Si fa presente.
infme. che ai sensi degli artt. 23 e 25 del richiamato decreto legislativo n.
62/1998J concemènti i limiti massimi de1Jemisure rispettivamente; dell'indennità di sçrvJzÌo e delle
provvidenze accessorie, andrebberò modificati gli importi deUa tabella A relativi alla misura
tabellare dell'indennità spettante al titolare dell'ufficio all'estero e l'articolo lO relativo al contributo
delle spese per abitazione.
~~ierf
Glnel1lledelloSboto
tH~t",J\~
MIUR.AOODGIR.REGISTRO
UFFICIALE{U).0003043.19-12-2013
Allegato n. 3 alla
Relazione illustrativa e
tecnico finanziaria
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IA'COZ-CCt:
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA - UFFICIO
so
AI Direttore Generale
del!' Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
Via del Politecnico, sne
00133 -ROMA
e, p.C.
al Ministero degli Affari Esteri
- Ufficìo di Gabinetto Piazzale della Famesina, l
Ufficio di Gabinetto 00135-ROMA
al Ministero dell'Economia e delle Finanze
• Ufficio di Gabinetto - Dipm1imento della Ragioneria Generale
dello Stato - IGOP Via XX Settembre. 97
00187 -ROMA
OGGETTO: Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Regolamento "Trattamento
del personale dell'ASI in servizio all'estero" dell' Agenzia Spaziale Italiana
Si fa riferimento al regolamento sul "Trattamento del personale del!' ASI in servIzIO
all'estero" adottato del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia SpaziaIe Italiana (A.S.I.), con
deliberazione n. 193 del 25 marzo 2013. La predetta deliberazione è stata trasmessa, per le
determinazioni di competenza ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.lgs. n. 62/1998, con nota prot. ASI n.
4119 del 6 maggio 2013, al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero dell'economia e delle finanze,
a questa Direzione Generale, che l'ha acquisita al protocollo 1260 del 13/05/2013.
Con nota prot. n. 81706 del 8 ottobre 2013, inoltrata a questa Direzione Generale in data 12
dicembre 2012, l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, ha trasmesso le
ossenrazioni sul regolamento in oggetto, formulate dall'Ufficio Legislativo dello stesso Ministero e
dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP. Si rimane, pertanto, in attesa di
acquisire il parere del Ministero degli Affari Esteri, ad oggi non ancora pervenuto.
Ciò premesso, questa Direzione Generale, dopo aver esaminato il regolamento in oggetto,
nonché i condivisibili rilievi formulati in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha
ritenuto di formulare le osservazioni di seguito riportate.
Sede: Piov:o John Atzgerold Kennedy. 20 - 00144 Ramo El)R
Indìrlv:o di PEe : dgìr@posloceri,lsfft)zione.ii
fel. +39 06 97727037 fox"39 06 9772 7468
In via preliminare
Si condivide la necessità, espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze, che il
regolamento in esame sia corredato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico finanziaria, che contenga la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione del regolamento
stesso e che indichi, inoltre, le unità operative presso le organizzazione comunitarie ed internazionali
istituite dall'ASI, il contingente massimo di personale ( distinto per qualifica e profilo professionale)
che può essere destinato a prestare servizio presso dette organizzazioni, nonché l'attuale trattamento
economico percepito dal personale ASI in servizio presso dette sedi estere, al fine di chiarire gli
effetti finanziari derivanti dall'approvazione del regolamento in esame.
Art. 1 ( Indennità di servizio ).
Si condivide l'osserv87Jone formulata in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze,
in merito all' opPOliunità di rifonnulare il IO comma della disposizione in esame, al fine da aliinearne
il contenuto alla disposizione statutaria di cui all'art. 2, comma 2, lett. h), laddove si prevede che
FASI:
può istituire proprie unità operative presso le principali organizzazioni comunitarie ed
internazionali "
Si condivide, altresì, l'opportunità che siano evidenziate, con maggiore chiarezza, le ragioni
per cui il regolamento non troverà applicazione nei confronti del personale ASI operante presso la
base "Luigi Broglio" di Malindi (Kenya);
H
••••
Art. 4 (indennità
di servizio all'estero)
Al riguardo, si fa osservare che la misura delle indennità di servizio, di cui alla tabella A,
allegata al regolamento in esame, sembra essere dello stesso importo di quella .riconosciuta alle
corrispondenti qualifiche del personale del Ministero degli Affari Esteri. Tuttavia, l'art. 23, 3 o
comma, del citato D.lgs. n. 62/98, stabilisce che tale indennità deve essere fissata" ....in maniera
tale da assicurare un trattamento economico 170n inferiore al 75 per cento e non superiore al 90 per
cento di quello che compete al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri"
Pertanto, concorde.mente all'avviso espresso in merito dal Ministero dell'economia e delle
finanze, si ritiene che l'importo della predetta indennità, nonché deUe provvidenze accessorie di cui
all'art. 25 del. D.lgs. n. 62/98, debbano essere rideterminate coerentemente ai limiti stabiliti dal
predetto art. 23, 3 o comma.
Si condivide, inoltre, l'avviso del MEF sull'opportunità di rifonnulare il comma l della
disposizione in esanle, inserendo l'esplicita indicazione che l'indennità di servizio all'estero non ha
natura retributiva, essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi
commisurata, coerentemente a quanto previsto dall'art 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 recante
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"
Si condividono, altresì, le ossen1azioni espresse dal MEF in merito alla detemlinazionc dei
coefficienti di sede e all'opportunità di rifornmlare il comma 2 della disposizione in esame, in modo
da recepire integralmente il contenuto dell'art. 171, comma 7, del predetto D.P.R 18/1967.
i'
Articolo 5 (Aumenti per situazioni di famiglia c alt.'c indennit.à)
Si condivide l'avviso espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla necessità di
rifommlare il comma l della disposizione, prevedendo che gli aumenti possano essere corrisposti
(2)
qualora il coniuge sia "fiscalmente
n.18/1967.
a carico" ,coerentemente
a quanto previsto dall'art.
173 del DPR
Articolo 8 ( Viaggi)
Si condivide il parere del MEF sulla necessità, in merito alla possibilità di utilizzo del mezzo
privato, di fare rinvio alle previsioni contenute nell'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in
legge 122/20 l O.
Si segnala altresì, con riferimento al 2° comma delle medesima diposizione , che per probabile
mero errore materiale, risulta essere menzionata la categoria El', categoria quest'ultima estranea al
vigente ordinamento del personale ASI.
Articolo lO (Contributo per spese di abitazione)
Si condivide l'osservazione formulata dal MEF sulla necessità che la disposizione in esame.
coerentemente a quanto previsto dall'art. 279 del DPR n. 18/1967, individui il soggetto che, ai fini
della concessione del contributo, è chiamato a esprimersi, sotto la propria responsabilità e tenendo
presente le condizioni locali, sulla rispondenza dell'alloggio alle necessità del dipendente, alle
esigenze di rappresentanza, e alla congruità del canone in relazione alle condizioni e alle esigenze
predette.
Articolo 13 (Trattamento
del personale cessato dalle funzioni all'estero)
Per probabile mero errore materiale, la disposizione in esame fa rinvio all'art. 7 dello stesso
regoLamento che attiene al trattamento
economico durante l'assenza
dal servizio, anziché
all'indennità di richiamo che è invece prevista dall'art. 5, comma 7 del regolamento.
*********
Con riferimento, infine, alla tabella A allegata al regolamento in esame, si ritiene 0ppoltuno
che la stessa sia riformulata in modo da evidenziare, accanto alle diverse qualifiche ASI e all'importo
delle relative indennità (rideterminate coerentemente alle previsioni di cui al più volte citato art. 23,
3° comma), anche le corrispondenti
qualifi.che del personale MAE e gli importi delle relative
indetmità.
(3)
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4-G::AM5JJ'è\CtVt
30 DIC.2011
ProtrAI r~(Jat~t A39t
Allegato n. 4 alla Relazione
illustrativa e tecnico finanziaria
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PROTOCOLLO D"INTESA
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L"AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
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L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
E
IL MINISTERODEGLIAFFARIESTERI
VISTE
le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e
quella sulle relazioni consolari del24 aprile 1963;
VISTO
il decreto del Presidente della RepubbHca 5 gennaio 1967, n. 18 e
successive
modifiche
e
integrazioni
recante
l'uOrdinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri", in particolar modo gli articoli 137 e 142;
VISTA
la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri primo agosto 200B;
VISTO
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli
Enti di Ricerca in attuazione deWarticolo 1 della legge 27 settembre 2007,
n. 165 (10G 0013f';
VISTO
il Decreto del Presidente dell'Agenzia Spaz.ial.eItaliana primo marzo 2010
recante "Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento";
CONSIDERATO
il nuovo Statuto e il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Agenzia Spaziale Italiana deliberati in applìcazione del D.Lgs.
213/2009 e, in particolare, di quanto disposto dall'art. 2, lettera c e lettera
h dello Statuto;
CONSIDERATA
l'opportunità di accrescere la reciproca collaborazione anche sulla rete
estera attraverso la concessione a Funzionari dell'Agenzia Spaziale Italiana
di spazi all'interno dene Rappresentanze diplomaticbe e consolari, al fine di
assicurare più efficaci contatti con le Agenzie e le Istituzioni' omologhe e
rafforzare quindi l'azione dello Stato e la cooperazione internazionale nel
settore dello spazio;
CONSIDERATA
l'opportunità di un coordinamento deUe attività internazionali dell'Agenzia
Spa.ziale Italiana nel quadro dell'azione complessiva di. promozione della
collaborazione scientifica con particolar riguardo al settore spaziale
condotta dal Ministero degli Affari Esteri;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Oggetto e definizioni)
Aisensi della presente intesa, si intendono
aJ l'Missione"; le Rappresentanze
per:
diplomatiche
e gli Uffici Consolari;
b) "Capo Missione"; il Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio Consolare;
c) "Funzionariol': il dipendente o il rappresentante
dell'Agenzia Spa.ziale Italiana (ASI)
assegnato presso una Rappresentanza diplomatica o un Ufficio consolare;
d) "Personale di supporto": il personale inviato dall' Agenzia Spaziale Italiana a sostegno
dell'attività del Funzionario elo per il disbrigo di attività amministrative.
La presente intesa si applica al Funzionarlo
Rappresentanza diplomatica o consolare.
logisticamente
ospitato
presso
una
*****
Articolo Z
(Procedure di destinazione]
L'Agenzia Spaziale Italiana e il Ministero degU Affari Esteri individuano congiuntamente
le Missioni di destinazione dei Funzionari alla luce delle esigenze dell'Agenzia Spaziale
. Italiana e previa verifica della disponibilità di spazi idonei nelle Missioni indicate.
,. La nomina del Funzionario è disposta dall'Agenzia Spaziale Italianaprevio
nulla osta del
Ministero degli Affari Esteri. L'Agenzia Spaziale Italiana comunica al Ministero degli
,. Affari Esteri ogni notizia sul Funzionario proposto ,che sia rilevante per la valutazione del
; conferimento deU'incarico.
~ L'incarico del Funzionario ha durata biennale rinnovabile per ulteriori due mandati.
;':Ove il Funzionario designato dall'Agenzia Spaziale Italiana sia estraneo alla pubblica
Lamministrazione, Testa inteso che non si costituirà alcun tipo di rapporto di lavoro tra
;':questi e il Ministero degli Affari Esteri.
~
"
""+
••• **
Articolo 3
(Accreditamento)
Il Funzionario è notificato alle autorità locali in lista diplomatica, con le procedure
previste dall'art 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
conformemente alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari ed
allerispettive legislazioni nazionaU, in qualità dì "Addetto per le questioni spaziaH" della
Missione.
n Personale di supporto è notificato nella lista del personale tecnico ed amministrativo
dellaMissione, con le medesime procedure di cui sopra.
Il Funzionario e Il personale dì supporto godono delle prerogative e delle immunità
connesse all'accreditamento, con i doveri che ne conseguono. In particolare, ad essi si
estendono i più rigorosi principi dì disciplina, correttezza e decoro previsti per il
personale del Ministero degli Affari Esteri dall'art 142 del decreto del Presidente della
Repubblica5 gennaio 1967, n. 18.
Lacarta intestata della Missione e gli altri strumenti di presentazione formale utilizzati
dal Funzionario per le comunicazioni e i rapporti con gli interlocutorI nella sede di
accreditamento recano la dicitura conforme alla sua notifica presso le autorità locali. Il
blocco firma contiene I.aqualifi.ca e l'indicazione dell'Amministrazione di appartenenza
delFunzionario.
Il
i
,
f
;,
*****
Articolo 4(Rapporto con il Capo Missione)
Nellosvolgimento dello specifico incarico all'estero il Funzionario nel rispetto della sua
autonomia operativa e senza pregiudizio per il proprio rapporto di servizio con l'Agenzia
Spaziale Italiana, dipende funzionalmente dal Capo Missione.
11 Funzionario aggiorna regolarmente il Capo Missione sulle attività svolte nel Paese di
accreditamento; lo informa preventivamente circa eventuali viaggi di servizio in Italia o
nei Paesi di accreditamento; può collaborare, se richiesto dal Capo Missione, nelle
materie di sua competenza, purché ciò non interferisca con j compitj assegnati
dall'AgenziaSpaziaIe Italiana.
All'attodella partenza per la. sede estera il Funzionario riceve una scheda, predisposta
dall'ASIe dal Ministero degli Affari Esteri, contenente una descrizione delle attività che
eglidovrà svolgere nel corso dell'incarico. Detta scheda e le sue eventuali modifiche ed
..
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integrazioni sono trasmesse anche al Capo Missione, cui il Funzionario
aggiornamenti periodici suU'attività svolta e sui risultati ottenuti.
fornirà
La Missione trasmetterà aU'ASI un prospetto, redatto mensilmente dal Funzionario.
contenente ì dati relativi alle sue prestazioni (orari, straordinari, missioni di servizio,
assenze con specificazione della loro na.tura).
Surichiesta dell'ASI, il Capo Missione, di regola una volta l'anno, renderà le informazioni
sune prestazioni rese dal Funzionario, necessarie per contribuire alla valutazione delIo
stesso.
In occasione delle ispezioni svolte dalle istanze preposte del Ministero degli Affari Esteri
e dal Ministero deU'Economia e Finanze, il Funzionario presterà la propria collaborazione
alla missione ispettiva, restando escluso dalle competenze di quest'ultima ogni aspetto
relativo alla gestione di eventuali fondi provenienti dall'ASI stessa.
necessario, le parti potranno valutare congiuntamente l'opportunità
di
un'interruzione dell'incarico ovvero di una sostituzione del Funzionario, ferma restando
la possibilità che il Ministero degli Affari Esteri ritiri il nulla-osta di cui an-articolo 2,
dando tempestiva e motivata comunicazione all'Agenzia Spaziale Italiana dì tale
orientamento e delle relative motivazioni.
Dve
*****
Articolo 5
•
(Locali, dotazioni, oneri di missione e spese di ufficio)
L'Agenzia Spazia1e Italiana si fa carico di ogni onere connesso con la missione del
Funzionario e del Personale di supporto.
•
Il Ministero degli Mari Esteri concederà uno spazio all'interno della Missione, a titolo
gratuito se di proprietà demaniale, o dietro rimborso della quota-parte del canone
d'affitto.
Lasistemazione e l'utilizzo dello spazio concesso al Funzionario non devono comportare
un aggravio per il bìlancio del Ministero degli Affari Esteri.
L'AgenziaSpaziale Italiana rimborserà alla Missione le spese delle utenze (ad esempio
telefoni, fax, posta) e la quota parte delle spese comuni di funzionamento (tra cui
sicurezza. acqua, elettricità, riscaldamento, pulizia, noleggio e manutenzione macchine
d'ufficio, eccetera, n.onché quelle, forfettariamente defmite, attinenti all'accesso e
all'utilizzodel sistema di connettività RIPA).
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Jeni assegnati in dotazione del Funzionario da parte dell'Agenzia Spaziate
vero acquistati o noleggiati in Iaea, compres.a l'automobile di servizio, non
ssere intestati ed i relativi oneri essere in carico alla MissIone.
***~*
Articolo 6
(Organizzazione dell'attività del Funzionario)
lrio organizza le sue attività aU'interno della Missione nel rispetto delle
l sicurezza del personale, delle comunicazioni, della documentazione e dei
Missione, secondo la normativa vigente nonché le disposizioni emanate dal
)ne.
trio si avvale di sistemi di trasmissione propri, per inviare comunicazioni a
me direttamente all'Agenzia Spaziale Italiana. Può avvalersi dei sistemi di
one della Missione e, in tal caso,.le comunicazioni del Funzionario sono inviate
personale del Ministero degli Affar[ Esteri competente nel settore delle
cazioni, nel rispetto delle normative e delle procedure vigenti, alle condizioni
nell'articolo S. Le comunicazioni classificate sono trasmesse dalla Missione al
.egliAffari Esteri che provvede all'Inoltro al destinatario finale.
accesso del Funzionario come Uutente" della rete informatica della Missione
lto dal Capo Missione, previ.e opportune disposizioni all'Amministratore di
I 11Ministero degli Affari Esteri.
!
~nze e le responsabilità, che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e i
tttll.egislativi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro attribuiscono al datore
~stano a carico del Capo Missione.
Articolo 7
(Entrata in vigore)
,rotocollo di intesa e!!tra in vigore alla data della firma.
,.,~., ..•. . .•.
11presente accordo è redatto in due orIginali in lingua italìana e facenti fede.
Roma,
Ministero deglì Affari Esteri
Giulio Terzi
(Ministro degli Affari Esteri)
REPVBBLICA
IT AIJIAN
DELIBERAZIONE N. 20/2009
A~J - ..Jgl'J/zìn Spazio/l' f'alimftJ
I
Straldo verbale sedutà n. 4 del 26 novembre 2009
A
Allegato 5 alla Relazione
illustrativa e tecnico
finanziaria
AOO-ASI - MìIiNZI/\ SPAi'.11\1.1iITi\l.IAN .•\
DELIBERE
Pr<'1. n. 0000020 - 26/1 mOO() REGISTRAZIONE
!
~
PélJtina:1 di 3
Oggetto: Convenzione per lo scambio di personale tra ASI ed ESA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nella seduta del giorno 26 novembre 2009 sono presenti alla deliberazione:
n Presidente Enrico Saggese;
i Consiglieri Marco Airaghi, Piero Benvenuti, Ezio Bussoletti, Adriano De Maio, Fabio Pigozzi,
Corrado Ruggieri.
Assistono alla deliberazione:
il Direttore generale Luçiano Criscuoli;
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e dei
componenti effettivi Maurizio Milicia e Gaetano Tatà;
il Magistrato della Corte dei conti Angelo Buscema delegato al controllo.
Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione Antonio Menè.
VISTI:
il decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 128 ed in particolare ('art. 7;
il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza;
il preventivo finanziario decisionale 2009 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2009
ed il bilancio triennale 2009-2011;
VISTI:
il Memorandum of Understanding tra l'ESA e il Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica Italiano per il rinforzamento del ruolo dell'ESRIN, firmato in data 20 febbraio
2008;
il Piano di Attuazione allegato al citato Memorandum, ed in particolare l'azione n. 6.4 in cui si
prevede di procedere al distacco del personale tra l'ASI o altre istituzioni di ricerca italiane e
l' ESRIN;
CONSIDERATO che 1'ASI e l'ESA al fine di favorire le attività in cooperazione, hanno
convenuto di intraprendere lo scambio di proprio personale in continuità con quanto previsto nella
Convenzione stipulata nel 2001 e scaduta nel 2006;
REPVBBLICA
IT ALIAN A
DELIBERAZIONE N.20/2009
ASI. AgP.llzia SplIzitile lfillil1/1l1
AnO.ASI.
AGENZIA
SPAZIALE IT!\LI!\NA
DELIBERE
PI'l't.
Stralcio verbale seduta n. 4 del 26 novembre 2009
Pa~a:2di
0000020. 2till 11'200\1 .
RE()' r::;TRAZI( )NE
i
ì
Il.
3
Oggetto: Convenzione per lo scambio di personale tra ASI ed ESA
VISTA la nota CI-SNI-2009-101 in cui si illustra il quadro in cui si inserisce la proposta di
Convenzione e se ne descrivono i principali contenuti;
VISTA la proposta di "Convenzione per il distacco di personale" tra l'ASI e l'ESA, in cui le Parti
definiscono i termini e le condizioni per disciplinare il distacco del proprio personale presso gli
uffici elo centri dell'altra Agenzia;
CONSIDERATO che la proposta di Convenzione in oggetto prevede tra l'altro che:
ogni distacco è concordato tra le Parti mediante uno specifico Scambio di Lettere;
il personale distaccato continua ad essere dipendente dell'Ente di appartenenza;
l'ente di appartenenza eroga lo stipendio e tutte le indennità dovute al dipendente e, per il
personale dell' ASI, è previsto che nello Scambio di Lettere possano essere inserite specifiche
disposizioni in merito a questi ed ulteriori aspetti;
le Parti potranno concordare che una percentuale dello stipendio e delle indennità dovute sia
rimborsata dall'Ente ospitante all'ente di appart.enenza e che detta percentuale possa essere
determinata dai due Enti nello Scambio di lettere per ogni dipendente distaccato, in funzione
del reciproco interesse al distacco, fino al l 00% dei costi;
le Parti potranno inoltre concordare nello Scambio di Lettere che, in casi specifici, per il
personale dell' ASI possano essere effettuati pagamenti direttamente dall'Ente ospitante, fermo
restando la responsabilità dell' ASI e del suo personale per quel che riguarda l'adempimento
degli obblighi fiscali e previdenziali;
in caso di controversie che non si riescano a risolvere in via amichevole, è previsto l'arbitrato,
che si svolgerà a Parigi, secondo le regole della Camera di Commercio Internazionale; la legge
. applicabile è quella italiana;
CONSIDERATO che gli oneri per l'ASI derivanti dall'attuazione della Convenzione in oggetto
saranno assunti con appositi separati provvedimenti ed imputati sui pertinenti capitoli di bilancio
degli esercizi finanziari di competenza;
SU PROPOSTA del Presidente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
Tutto quanto sopra premesso, all'unanimità dei presenti,
REPVBBLICA
DELIBERAZIONE
IT AIJIAN A
N.20/2009
ASI. Agell::il1 Spnzialt'
,
AnO.ASI.
AGENZIA
IToli/mfl
SPAZIALF
ITALlANi\
DELIBERE
l
1
P'L'!. Il. 0000020. 26111i200Y .
REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 4 del 26 novembre
2009
PaKi,na: 3 di 3
Oggetto: Convenzione per lo scambio di personale tra ASI ed ESA
DELIBERA
di approvare la proposta di Convenzione tra ESA e ASI relativa al distacco del personale,
costituente parte integrante ed essenziale della presente delibera nella versione originale in
lingua inglese;
di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione.
il Segretario
to . Menè
\.O
;1;Uv
.
~re~Si. te
'1
CONVENTION BETWEEN ASI AND ESA
ON
STAFF SECONDMENT
Convention
OD
Staff Secondment
Between:
the EUROPEAN SPACE AGENCY (hereafter referred to as "ESA") established by the Convention
opened for signature in Paris on 30 May 1975 and which entered into force on 30 October 1980,
represented by its Director GeneraI, Jean-Jacques Dordain,
And
tbe AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (hereinafter referred to as "ASI"), currently governed by
law decree 4 June 2003, n. 128, whose registered office is located in Viale Liegi 26, 00198 Roma,
Italy, represented by its President, Enrico Saggese,
also referred to below as "a Party" or "the Parties".
The following has been agreed:
I. Purpose of tbe Convention
]. The purpose of tbe present Convention is to set up the modalities for the secondment of ESA
staff .members to ASI, and ASI staff members to ESA, on specific request and express
acceptance of each Party tbrough an Exchange of Letters.
2. The Exchange of Letters will identify the names of the seconded staff member, tbe superiors to
whom tbe seconded staffmember will report to in tbe host organisation and the pIace ofwork.
n.
Duration of secondment
1. The duration of each secondment will be for a period of up to two years, witb a possible
extension for further periods of one year each upon written agreement by the Pa.rties, uoless
otherwise agreed in writing by tbe Parti es. The Parties will agree 00 the date of taking up duty.
III. Status, duties and obligations
] . The staff members seconded pursuant to the present Convention shall continue to belong to their
respective organisation (ESA or ASI) and their conditions of employment shall therefore
continue to be governed by the applicable rules and regulations, except otherwise provided for
in this Convention.
The secondments will thus have no implication for the status of the
seconded staff members witb respect 10 rights, emoluments and benefits, other than those that
are provided for in articles IV and VII below. In particular, tbe otber tenns of the respective
contracts of employment and tbeir successive amendments will remain unchanged.
2. The parent organisation shall continue to have access to .its staff members in the host
organisation as necessary for tbe purposes of the supervision it normally exercises over its staff
members and it shall take every measure required to ensure that its staff members carry out tbe
2
tasks entrusted to them by the host organisation, in aeeordanee witb applieable laws, regulations
and establisbed praetiees.
3. Working hours: tbe seeonded staff members will follow tbe working hours of tbe bost
organisation on the basis of wbat is provided for under paragrapb 7 of tb.is artiele. In ease a
flexitime seheme is applieable to its staff, tbe host organisation shall be responsible for tbe
management of sueh seheme. Compensatory leave under tbe flexitime scheme may be taken
with due regard to tbe requirements of the service.
4. Overtime: over and above the working hours of the host organisation, the relevant rules of the
latter shall apply witbout this entailing any additional finaneial compensation from one Party to
tbe other.
5. With respect to annual leave, special leave and leave without pay, tbe relevant rules of the
parent organisation shall apply. The immediate superior in the host organisation shail be
empowered to sign tbe form autborising leave.
6. Sick leave: the relevant rules oftbe parent organisation shall apply.
7. Tbe relevant loeal regulations of tbe bost organisation for publie hoHdays and generai
instructions of the duty station, witb referenee to, inter alia, the field of security or practieal
issues, shall apply.
.
8. Tbe Parties aeknowledge that tbe ESA staff members to be seconded cIo ASI must be fluent in
the Italian language and the ASI staff members to be seconded cIo ESA must befluent in tbe
English language.
IV. Missions
l.
Far missions, tbe rules and procedures of tbe host organisation, as well as its daily rates of
subsistence allowance, far tbe corresponding equivalent professionallevel, shall apply to tbe
staff members seconded.
2. Ali mission orders shall bear tbe signature of at least the immediate superior in tbe bost
organisation for approvaI.
3. Reimbursement of mission eosts, including the applicable daily rates of subsistence
allowance, will be paid directly by tbe bost organisation to the seconded staff member,
without this entailing any additional financial compensation from one organisation to tbe
other unless otherwise agreed in writing between the Parties.
V. Social Security
l.
Tbe relevant rules oftbe parent organisation sball apply.
VI.
Assessment and career management
3
1. The seconded staff members shall be assessed, upon consul18tion with the immediate
superior in the host organisation,
respective parent organisations.
2. The rules andprocedures
management.
VII.
in accordance
with the rules and procedures
of the
oftbe parent organisation will govern merit recognition and career
Salary, allowances, indemnities and benefits
I.
The parent organisation sball remain responsible for paying its own s18ff members' salaries
and the allowances, indemnities and benefits to wbich they are entitled, according to their
employment s18tus, and for their cover by tbe social security and pension systems to which
they contribute. For ESA staff members, the salary scale applicable as from the date of
taking up of duty will be the Agency's salary scale for ltaly, and will follow the evolution
thereof. For ASI staff members, the salary scale applicable as from the date of 18king up or
duty sball be determined under the applicable laws and regulations in force, subject to
specific provisions which may be included in the Exchange ofLetters.
2.
The salary, as well as the allowances, indemnities and benefits relating thereto, will be paid
directly by the parent organisation to the seconded s18ff member.
3.
The Parties may agree on an ad hoc basis in tbe Exchange of Letters for each secondment
that the host organisation reimburses to tbe parent organisation a percentage of tbe salaries,
allowances andindemnities, up to the 100% of the costs.
4.
With respect to ASI s18ff members, the Parties may agree in the Exchange of Letters, if duly
justified by ASI and on an exceptional basis, tbat instead of or inaddition to tbe host
organisation reimbursing the parent organisation as indicated in article VI!.3 above, tbe host
organisation (i.e. ESA) carries out a direct payment to the seconded ASI staff member. ESA
will not be responsible for tbe declaration of national taxes, soci al security or pension
contributions or for tbeir payment, whicb wiU remain the responsibilìty of ASI and the
seconded ASI staff member.
VIII Status at the end of secondment
1. The seconded staff members will return to one of the parent organisation' s establishments at
the end of tbe secondment.
IX - Confidentiality
1. The Parti es undertake to instruct the seconded staff member so that if he/she acquires in the
course of tbe activities which he/she has toperfonn under this Convention infonnation that
is not generalJy available outside the host organisation, the seconded staff member shall not
use this infonnation in his/her personal interest or for the special benefit of a business matter
of bis/her parent organisation, neither make it available to any third party. If appropriate, the
seconded staff member will be required to sign a specific Confidentiality Agreement.
4
X Liability
1. The Parties shall each be solely liable for carrying out of tbeir own activities in tbe
execution of tbis Convention. In particular, tbey shall each have aright of recourse against
the other with respect to damage of any kind to persons or property caused by the otber and
shall hold each other harmless against any claims made by a third party with respect to
damage caused by their own activity.
XI Consultation and settlement of disputes
l.
Any dispute or disagreement arising between a seconded staff member and his/her parent
organisation regarding tbe application of his contract of work shall be settled in accordance
with the procedures applying to the parent organisation.
2.
TheParties agree lo consult with each other promptly when events occur or matters arise
which may give rise to a question of interpretation or implementation of the terms of tbis
Convention. Any such question will be first referred to the appropriate officials designated
for settlement, respectively, by the ESA Director Generai and tbe ASI LegaI representative.
3.
Any question of interpretation or implementation of the terms of this Convention which has
not been settled in accordance with paragraph 2 of this Artide wiIl be referred for
settlement to tbe ESA Director Generai and the ASI Legai representative.
4.
Should a successful resolution of the dispute through consultation fail within three montbs
of the time at which consultations are first requested, either Party shall have the right to
submit the matter. to arbitration according to tbe rules of arbitration of tbe lntemational
Chamber of Commerce. Italian law shall apply to aH substantive matters connected with
such arbitration, and the piace of arbitration wìll be Paris, France.
XII Duration, withdrawal and amendment
1. This Convention shall enter into force at tbe date of its signature by both Parties and will
have a duration of five years. This term will be extended tacitly for further similar periods
each time, unless otherwise agreed by both Parties three montbs prior to expiry of tbis
Convention tbrough an exchange of letters and provided the extension does not entai! any
modifications ofthe terms and conditions oftbis Convention.
2. Either Party to this Convention may notify the other in writing of its withdrawaI, in which
case such withdrawal shall take effect one year after the end of the year in which the
notification of withdrawaI is made. If a withdrawal notice is given as provided above, ESA
and ASI shall endeavour to determine the terms and conditions applicable lo the termination
of the co-operation conducted under tbis Convention through the consultation mechanism
5
established in Artic!e XI, before the withdrawal
maximum extent, the running secondments.
takes effect, without affecting, to the
3. This Convention may be amended in writing by mutua! agreement of the Parties.
Amendments in writing will enter into effect on the date of the affirmative repIy in writing
of the Party to which a proposal for amendment has been addressed.
4. The notice peri od for terminating each individuaI secondment made within the framework of
the present Convention is equa! to three months.
DONE at
on
:
.
in two originaI in EngIish language.
For the Agenzia Spaziale Italiana
The President
For the European Space Agency
The Director Generai
6
ASI. Agenzia Spazlme l/aliana
AOQ-ASI l. AGENZIA SPAZIALE ITALIANA'
Ordini dCSeM:zio
:
ProloIl,0000003.2110212013. REGISTRAZIONE!
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Allegato 6 alla Relazione
illustrativa ed economico
finanziaria
aRDINE DI SERVIZIa
3
DEL
21bz~3
OGGETTO: Disposizioni relative al personale dell'Va GBA.
Sino alla definizione della nuova macro - organizzazione dell' Agenzia e al fine di
garantire la rotazione negli incarichi, facendo seguito ad espresso mandato conferito
al Direttore generale dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 febbraio
2013 per una immediata applicazione della vigente normativa in materia, con
riferimento anche alla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'Ua GBA, al fine di
garantire la massima efficienza operativa nella gestione delle attività tecnico logistiche concernenti il BSC di Malindi, si dispone quanto segue:
1. L'incarico di responsabile dell'Ua GBA è, assunto a.i. dal Resp. ua Contratti
Fabrizio Tosone. TI Responsabile dell'Ua GBA assume altresì l'incarico di RUP
del contratto VITROClSET, a modifica della Nota n. 0005720del 6.7.2009.
2. TI Responsabile dell'Va EaS, Maria Barbara Negri, assume l'incarico di
coordinare tutte le attività, diverse da quelle gestionali, di carattere scientifico e
programmatico, volte alla piena valorizzazione delle potenzialità del BSC
attribuite al BSC Manager, con particolare riferimento ai rapporti nazionali ed
internazionali relativi ai contratti ed accordi per l'erogazione dei servizi di
stazione dal BSC, con le dotazioni tecniche attuali e quelle necessarie allo
sviluppo della stazione.
3. L'incarico di BSC Manager di Malindi è attribuito, ai sensi di quanto citato in
premessa, per un periodo massimo quadrimestrale nell'anno, ai dipendenti,
nell'ordine:
» Massimo Calabrese;
» Caudio Canu;
» Marco Maggiore;
» Luca Salotti.
TI BSC Manager svolge tutte le funzioni tecnico - logistiche integrate necessarie alla
gestione e piena operatività della base, ivi comprese, per il periodo di svolgimento
dell'incarico, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto con VITROClSET;
4. I dipendenti Giovanni Valentini e Simone Pirrotta sono trasferiti dall'Ua GBA
.all'Ua EaS. Sono confermate le funzioni attualmente assicurate dagli altri
dipendenti dell'Ua GBA.
5. È istituito l'incarico di CGS Manager di Matera, attribuito a Cosimo Marzo; il
CGS Manager di Matera svolge tutte le funzioni tecnico - logistiche integrate
necessarie alla gestione e piena operatività del Centro, ivi comprese le funzioni di
delegato del Datore di Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, TI. 81, avvalendosi della collaborazione di
Luciano Garramone.
ViaJei! del Politecnico alte - 00133 Roma
r
Allegato 7 alla Relazione
illustrativa e tecnico finanziaria
(cfr tabella 1.4 a pag 115)
Piano Triennale di Attività
2013-2015
approvato con deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione
CdA201Xllj132j2012
CdA201Xllj159j2012
e
Tab. 1.4 dotazione organica personale non dirigenziale
~-.
;
I
I
.D
10N
'OR"GANIC
NUOVA
come
DOTAZIONE
ulteriormen
ORGANtCA
modificata
DL95
dalla DEL.
CdA
I
159/2012
STO
. OTALE '.
DOTAZIONE
ORGANICA
DL95
ARI
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19N
ANIC
OL95
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.
~"" "e
,
'.<
\~
.. 55.557,00
-
~
43.699,00
-
O
170.775,00
-
29
28
71.519,00
2.002.532,00
58
61
55.557,00
3.388.977,00
39 '.
37
43.699,00
1.616.863,00
totale profilo
126
126
170.775,00
7.008.372,00
IV
Funzionario Amm.ne
12
13
36.556,00
475.228,00
V
Funzionario Amm.ne
12
10
33.202,00
. 332.020,00
totale profilo
24
23
69.758,00
807.248,00
I
Dirigente di Ricerca
O
Il
Primo Ricercatore
O
' O,
III
Ricercatore
totale profilo
O
O
I
DiriQente Tecnologo
Il
Primo TecnoloQo
III
Tecnologo
.
O'
.
---'--
.
IV
V
VI
C.T.E.R.
11
11
I
36.556,00
402.116,00
:<T!it
C.T.E.R.
7
11
33.202,00
365.222,00
11
. 30.418,00
334.598,00
.
I
C.T.E.R.
11
totale profilo
29
33
100.176,00
1.101.936,00
V
Collaboratore di Amm.ne
11 .
18
33.202,00
597.636,00
VI
Collaboratore di Amm.ne
11
7
30.418,00
.212.926,00
VII
Collaboratore di Amm.ne
19
13
27.878,00
362.414,00
totale profilo
41
38
91.498,00
1.172.976,00
VI
Operatore Tecnico
4
5
30.418,00
152.090,00
VII
Operatore Tecnico
27.878,00
27.878,00
VIII
.
1
Operatore Tecnico
4
totale profilo
9
Operatore Amm.ne
2
1
.
I
3
26.284,00
9
84.580,00
78.852,00
v
258.820,00
o'
VII
~
totale profilo
,
3~~~
1.
O
O
5
5
115
,
4
..
27.878,00
111.512,00
.' 26.284,00 _~6.284,O~
"
..
-
.
54.162,00
137.796,00