AUSTRIA Lavori di costruzione di aziende svizzere in Austria Permesso di lavoro / Permesso di soggiorno / Obbligo di notifica I cittadini svizzeri o dell’UE/SEE non necessitano di un permesso di soggiorno per l’esecuzione temporanea di lavori di costruzione in Austria. Essi devono unicamente annunciarsi, dopo tre giorni, presso l’ufficio anagrafe del comune in cui risiederanno o del posto di polizia della zona. Notifica dell’esecuzione di lavori - generalità Secondo l’art. 18 paragrafo 12 della legge sull’occupazione degli stranieri (AuslBG) e l'art. 7b della legge d’armonizzazione dei contratti di lavoro (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz AVRAG), le imprese con sede in uno stato dell’UE/SEE (compresa la Svizzera) devono notificare la presenza a tempo determinato dei lavoratori distaccati in Austria all’Ufficio di coordinazione centrale per il controllo dell’occupazione illegale degli stranieri (Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Ausländerbeschäftigung ZKO) presso il Ministero delle finanze (Bundesministerium der Finanzen BMF). La notifica deve essere fatta preferibilmente in via elettronica. Per annunciare il primo lavoratore distaccato, occorre utilizzare il formulario ZKO 3, che può essere scaricato sulla homepage del BMF: www.bmf.gv.at > “Formulare” (sulla destra, sotto “Tools”) > “Formulardatenbank” > sotto “Schlagwort”: “ZKO 3” e lanciare la ricerca. Conferma del distacco – caso speciale di lavoratori provenienti da uno dei 10 nuovi Stati membri dell’UE oppure da un Paese terzo Se un lavoratore cittadino di un Paese terzo (Sati che non fanno parte dello spazio economico europeo, ad esclusione della Svizzera) è distaccato in Austria da un’impresa con sede in Svizzera, la procedura si svolge come segue: La notifica di distacco e i formulari ZKO 3 devono essere inviati alla ZKO. Tuttavia, la ZKO non rilascia la necessaria conferma, ma inoltra la notifica al servizio austriaco del mercato del lavoro (Arbeitsmarktservice AMS), che, se i requisiti sono rispettati, emette una conferma UE di distacco e la invia direttamente all’impresa svizzera. Conferma di distacco – caso speciale “lavoratore indipendente” Il lavoratore indipendente, ossia chi è sia responsabile, sia lavoratore attivo sul territorio austriaco devono annunciare la fornitura di servizi frontalieri al Ministero federale austriaco della scienza, ricerca ed economia (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft). Convalida delle qualifiche professionali Per l’esecuzione di lavori fino a 90 giorni lavorativi per anno civile, l’azienda svizzera deve chiedere al Ministero austriaco dell’economia (Ministerium für Wirtschaft) una convalida delle qualifiche professionali. Questa convalida concerne le conoscenze, capacità ed esperienze tecniche e professionali necessarie per svolgere i lavori in modo indipendente. Se i lavori superano i 90 giorni, è richiesta anche una denuncia d’inizio attività, ottenibile presso l’autorità amministrativa distrettuale della regione in cui sono effettuati i lavori. Per cittadini svizzeri e per società costituite secondo il diritto svizzero, che hanno la sede in Svizzera è richiesto il riconoscimento del diploma. Notifica all’ispettorato del lavoro I lavori di costruzione che durano più di cinque giorni devono essere annunciati all’Ispettorato del lavoro (Arbeitsinspektorat) competente. La notifica del cantiere deve avvenire al più tardi una settimana prima dell’inizio dei lavori. Responsabile di questa notifica è la ditta che effettua lavori sul cantiere, della durata superiore ai 5 giorni. Una ditta svizzera che esegue lavori in qualità di subappaltante su un cantiere già esistente non ha alcun obbligo di notifica. Il formulario richiesto è quello relativo la denuncia di inizio lavori (Baubeginnasanzeige). È obbligatorio notificare le attività in cui i lavoratori sono esposti a polvere di amianto o polvere di materiali che potrebbero contenere amianto. La notifica, in questo caso, deve avvenire tramite il formulario notifica di lavori con amianto (Meldung von Asbestarbeiten). Occorre anche notificare grandi lavori che durano più di 30 giorni E che occupano oltre 20 persone contemporaneamente OPPURE con una mole di lavori di costruzione che superano le 500 giornate di lavoro dipendente con particolari pericoli. La notifica deve essere fatta tramite il formulario di preavviso (Vorankündigung). Tale preavviso deve essere svolta dal costruttore (capo progetto) al più tardi due settimane prima dell’inizio dei lavori I formulari di notifica possono essere scaricati sul portale dell’Ispettorato del lavoro (Arbeitsinspektion): www.arbeitsinspektion.gv.at > “Service” (in alto, a destra) > “Formulare” (a sinistra) > cliccare sul numero, evidenziato in rosso, del denominazione del formulario. Obbligo di notifica fiscale Se il mandante austriaco è una ditta o una persona giuridica di diritto pubblico ed è egli stesso incaricato di far eseguire i lavori (ad es. quale impresa generale), allora deve provvedere direttamente alla dichiarazione IVA e al suo pagamento all’autorità fiscale austriaca. Se il mandante austriaco non fornisce alcuna prestazione, di regola è il mandatario svizzero ad essere debitore verso l’autorità fiscale e deve compilare una dichiarazione d’imposta. In questo caso deve dapprima richiedere un numero di partita IVA austriaca all’Ufficio delle imposte della città di Graz (Finanzamt Graz-Stadt). Questo obbligo sussiste anche nel caso in cui il mandante austriaco sia una persona privata. La registrazione IVA inizia con la richiesta di un numero di partita IVA austriaca (UID). A questo scopo, occorre inoltrare direttamente all’Ufficio di Graz il formulario per la procedura d’imposizione fiscale (Formular Verf19) e il formulario per diritto di firma in caso di società di capitali (Formular Verf26), allegando anche copia dell’estratto del Registro di commercio e una prova di registrazione quale azienda che beneficia della deduzione dell’imposta anticipata (attestato d’azienda; formulario U70) dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (ESTV) per l’impresa svizzera. I formulari necessari per la richiesta di un numero UID sono disponibili sulla homepage del Ministero austriaco delle finanze (Österreichisches Bundesministerium für Finanzen): www.bmf.gv.at -> “Themen Steuern” -> Steurn von A-Z -> Umsatzsteur ->“Ausländische Unternehmer” >“Veranlagungsverfahren” > link “Erteilung einer Steuernummer und Umsatzsteueridentifikationsnummer” (UID-Nummer)“ (link diretto: https://www.bmf.gv.at/steuern/selbstaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ustveranlagungsverfahren.html.). Attenzione: Le autorità fiscali austriache (nota bene: anche quelle svizzere) non scambiano corrispondenza con l’estero. In altre parole, per comunicare con l’Ufficio delle finanze di Graz-Stadt, occorre avere un indirizzo di destinatario in Austria, che può essere richiesto, per esempio, alla Camera di commercio Svizzera-Austria-Liechtenstein. È possibile farsi rimborsare le imposte precedenti, dovute in Austria per l’esecuzione di lavori in loco. La relativa richiesta è da inviare entro il 30 aprile dell’anno successivo oppure entro il 30 giugno se 2/5 inoltrata per via elettronica. Queste scadenze valgono anche per l’inoltro della dichiarazione d’imposte. La Camera di commercio Svizzera-Austria-Liechtenstein è a disposizione per ogni ragguaglio in merito all’imposizione in Austria e ai necessari formulari. Formalità doganali Se sono introdotti sul territorio austriaco materiali o altre merci per l’esecuzione dei lavori (anche solo temporaneamente), occorre espletare alcune formalità doganali, quali ad esempio il Carnet ATA per l’importazione temporanea delle attrezzature da lavoro. I Carnet ATA possono essere richiesti alle Camere di commercio cantonali. Assicurazione sociale In generale, i lavoratori restano assicurati in Svizzera per tutta la durata dei lavori effettuati in un cantiere in Austria, fino a un massimo di 12 mesi. Superato questo termine, devono contrarre un’assicurazione in Austria. Nel caso di distacchi più lunghi, ma fino a un massimo di sette anni, possono richiedere un’esenzione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Se l’attività dura meno di 12 mesi, necessitano del formulario E-101. Se la durata dei lavori si estende da un anno a 24 mesi, fa stato il formulario E-102. Entrambi i formulari possono essere richiesti alla Cassa di compensazione AVS competente. Per quanto concerne invece l’assicurazione malattia, il formulario E-106 è da richiedere alla cassa malati, mentre il formulario E-123 è necessario per l’assicurazione contro gli infortuni. Indirizzi di contatto: Ufficio austriaco del lavoro: Arbeitsmarktservice (AMS) AMS Bregenz, Rheinstrasse 33, 6901 Bregenz tel.: +43 5574 691 0, fax: +43 5574 691 82 160 [email protected] http://www.ams.at/vbg/service-arbeitsuchende/arbeitsuche/geschaeftsstellen/adressen/ams-bregenz Altri uffici dell’AMS: www.ams.or.at/vbg/sfa/sfags.html Ambasciata/consolato d’Austria in Svizzera: Österreichische Botschaft, Kirchenfeldstrasse 77-79, 3005 Bern tel.: 031 356 52 52, fax: 031 351 56 64 [email protected] www.aussenministerium.at/bern Österreichisches Honorarkonsulat, Alfred Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon-Zurigo tel.: 044 395 44 49, fax: 044 345 44 41 [email protected] www.oe-konsulat-zh.ch Ufficio di coordinazione centrale per il controllo dell’occupazione illegale degli stranieri Zentrale Koordinationsstelle des BMF für die Kontrolle illegaler Beschäftigung, Brehmstrasse 14, 1110 Wien tel.: +43 50233-554726, -554499, -554386 fax: +43/50233-5954194 E-mail: [email protected] 3/5 Ministero dell’economia e del lavoro Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Stubenring 1, 1011 Wien Informazioni sulla convalida delle qualifiche professionali di impresari-costruttori, carpentieri, elettrotecnici e pirotecnici: Servizio per i cittadini Tel.: +43 1 711 00-5555 E-Mail: [email protected] www.bmwf.gv.at Ispettorato del lavoro Arbeitsinspektorat Bregenz (competente per il Voralberg), Rheinstrasse 57, 6900 Bregenz tel.: +43 5574 786 01, Fax: +43 5574 786 01 - 99 [email protected] Altri ispettorati del lavoro: www.arbeitsinspektion.gv.at/AI/Service/Arbeitsinspektorate/default.htm Camera di commercio Svizzera-Austria-Liechtenstein Schwindgasse 20, 1040 Wien Tel: +43 1 512 59 590 [email protected] Direzione di circondario delle dogane Zollkreisdirektion Schaffhausen, Bahnhofstrasse 62, Postfach 1772, 8201 Schaffhausen tel.: 052 633 11 11, fax: 052 633 11 99 Direzione di circondario della Dogana Svizzera, Via Pioda 10, 6900 Lugano tel.: +41 91 910 48 11, fax: +41 91 923 14 15 [email protected] www.ezv.admin.ch Centrale d’informazione dell’amministrazione delle dogane austriache Zollamt Klagenfurt Villach, Ackerweg 19, 9500 Villach tel.. +43 1 51433 564 053, fax +43 1 514 33 59 64 053 [email protected] www.bmf.gv.at/Zoll/Zollausknfte/_start.htm Camere di commercio cantonali www.cci.ch/it/map.htm Ufficio delle imposte dalla città di Graz Finanzamt Graz-Stadt, Betriebsveranlagungsteams Ausländerreferate, Conrad von HötzendorfStrasse 14-18, 8018 Graz tel.: +43 316 881 538000, fax: +43 1 51 433-5938041 o +43 1 51 433 5938042 www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/Umsatzsteuer/AuslndischeUnternehmer/ KontaktzumFinanzamt_4921/_start.htm E-mail: [email protected] 4/5 Assicurazione sociale in Svizzera Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna Tel.: 058 462 90 11, fax: 058 468 78 80 www.bsv.admin.ch www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02765/ Enterprise Europe Switzerland (ex Euro Info Centro Svizzera) fornisce informazioni sulla legislazione europea. In qualità di membro della rete europea degli EEN abbiamo un contatto diretto e costante con i nostri omologhi in oltre 40 paesi, i quali dispongono di numerose informazioni utili per la vostra attività nell’UE. L’EEN è inoltre il distributore autorizzato per Svizzera di tutte le pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea: www.s-ge.com/een 5/5