AUTOVETTURE
Contratto di Assicurazione
per l’R.C. Auto (responsabilità civile derivante dalla circolazione dell’autovettura)
per la copertura dei rischi di danni materiali e diretti all’autovettura
(Kasko, Incendio e Furto)
per l’assistenza all’autovettura
per gli infortuni del conducente
per la protezione legale.
Il presente Fascicolo informativo, contenente
Nota informativa, comprensiva del Glossario
Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del
contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
Condizioni Generali di Assicurazione
131500N - Ed. 01/2014 - 01 di 166
AUTOVETTURE
Protezione a
guida facilitata
Semplicità e immediatezza. Intorno a queste
due parole abbiamo “costruito” la guida che stai
leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le
informazioni necessarie all’utilizzo della tua polizza,
in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.
Abbiamo suddiviso la guida in sette grandi aree,
che corrispondono alle diverse necessità di utilizzo
del contratto.
La prima area ( La Tua Polizza) contiene una
spiegazione dei documenti contrattuali e della
modulistica che viene utilizzata nel corso della
vita del contratto.
La seconda, terza, quarta, quinta e sesta area,
contengono le informazioni sulle garanzie di
Generali Sei in Auto (rispettivamente R.C. Auto,
Sicurezza al Volante, che raggruppa le tre garanzie
Kasko, Infortuni del Conducente e Protezione legale,
Assistenza in movimento, Protezione Incendio
e Protezione Furto).
A ll’inte r no di que ste a re e la consulta zione
delle informazioni è facilitata da una semplice
classificazione per colori, che ti consentirà di
trovare rapidamente la risposta alle tue domande.
L’ultima area (Informazioni Generali) presenta
alcuni articoli comuni a tutte le garanzie, i riferimenti
normativi ed il glossario.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa e le condizioni di polizza.
R.C. AUTO
Sezione Responsabilità Civile
SICUREZZA AL VOLANTE
Sezione Guasti Accidentali (Kasko)
Sezione Infortuni del Conducente dell’Autovettura
Sezione Protezione Legale
ASSISTENZA IN MOVIMENTO
Sezione Assistenza Auto
PROTEZIONE INCENDIO
Sezione Incendio
PROTEZIONE FURTO
Sezione Furto
All’interno di ognuna di queste aree troverai una legenda cromatica,
per rendere più semplice la ricerca.
DESCRIZIONE
GARANZIA
GESTIONE
DEL SINISTRO
GESTIONE
AMMINISTRATIVA
Guida alla consultazione
Questo “navigatore” è il punto di partenza della
guida che stai sfogliando; tienilo sempre aperto,
in maniera tale da poterti recare nell’area che ti
interessa (1).
Sezione Protezione Legale
R.C. AUTO
Sezione Responsabilità Civile
SICUREZZA AL VOLANTE
Sezione Guasti Accidentali (Kasko)
Sezione Infortuni del Conducente dell'Autovettura
Sezione Protezione Legale
Sezion
ASSISTENZA IN MOVIMENTO
O 1
ASSISTENZA
ASS
AS
A
SS
SI
SIST
IN MOVIMENTO
Sezione
S
ezion Assistenza Auto
S
i
A
i t
A t
PROTEZIONE INCENDIO
In base alla legenda cromatica, riportata nella
parte inferiore del navigatore, individua il colore
corrispondente alle tue esigenze (2).
p
p
p
Sezione Incendio
PROTEZIONE FURTO
Sezione Furto
DESCRIZIONE
GARANZIA
All’interno di ognuna di queste aree troverai una legenda cromatica,
re
per rendere
più semplice la ricerca.
GESTIO
TIO
O
DEL S
SIN
I2
D
DESCRIZIONE
GARANZIA
G
GESTIONE
DEL SINISTRO
GESTIONE
AMMINISTRATIVA
All’interno delle sezioni che descrivono le garanzie
(3), la classificazione per colori (riportata nella
barra laterale delle pagine ) ti consentirà una
rapida navigazione negli articoli.
Art. 1 - Limite per anno assicurat
urat
Ci
i
di
i
117 di 172
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMUNI PER LA SEZIONE ASSISTENZA AUTO
Descrizione garanzia
nzia
a
CONDIZIONI GENERALI DI AS
COMUNI PER LA SEZIONE ASS
A 3
A 1 - Limite per anno assicurativo
Art.
Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per
anno
assicurativo.
a
Art. 2 - Estensione territoriale
1.
l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati
dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della
Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra;
2. l’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione
R.C. Auto con la predetta Impresa.
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle
previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il
contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che
indicano la data del pagamento e recano la firma della persona
autorizzata a riscuotere il premio.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata
di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del
giorno di pagamento.
Av ver tenza : come richiesto dall’ar t. 166 del
Codice, le parti nel testo delle Condizioni Generali
di Assicurazione implicanti decadenze, nullità,
limitazione di garanzie ed oneri a carico del
Contraente e dell’Assicurato, sono evidenziate
in corsivo e rivestono particolare importanza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo
quello della scadenza.
Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 - Limiti dell’assicurazione
Le prestazioni non sono dovute per sinistri:
a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturali;
b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo,
ASSISTENZA
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Indice Generale
LA TUA POLIZZA
pag. 13
Le tue esigenze, la tua polizza
pag. 14
Come è fatto e come si legge il documento di polizza
pag. 15
Come sono fatti e come si leggono il certificato
di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde
pag. 15
Come è fatta e come si legge l’attestazione
dello stato del rischio
pag. 15
Come è fatto e come si legge il Modulo Blu
(C.A.I. Constatazione Amichevole di Incidente)
pag. 15
Le prime cose da fare in caso di incidente
pag. 24
Assicurati che la tua autovettura sia in buone mani
pag. 25
RESPONSABILITÀ CIVILE
pag. 27
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
pag. 28
Condizioni Generali
pag. 28
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
pag. 28
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
pag. 30
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio
pag. 31
Art. 4 - Qualifica di terzi - Soggetti esclusi
pag. 31
Art. 5 - Estensione territoriale
pag. 32
Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
pag. 32
Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri
pag. 33
Art. 8 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni
pag. 34
Art. 9 - Gestione delle vertenze
pag. 34
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Art. 10 - Risoluzione anticipata del contratto
pag. 34
Art. 11 - Sospensione e riattivazione del contratto
pag. 37
Art. 12 - Attestazione dello stato del rischio
pag. 39
Art. 13 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
pag. 41
Condizioni Aggiuntive
pag. 42
Clausola 4 - Rinuncia alla rivalsa per autovetture
date in uso ai dipendenti
pag. 42
Clausola 10 - Rinuncia alla rivalsa per guida in stato
di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
pag. 42
Clausola 69 - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri
causati da neopatentato
pag. 42
Clausola 88 - Rinuncia alla rivalsa
pag. 43
Condizioni Speciali
pag. 43
Forme Tariffarie
pag. 43
Clausola BM - Nuova Bonus Malus
pag. 43
SICUREZZA AL VOLANTE
pag. 49
SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)
pag. 50
Condizioni Generali
pag. 50
Clausola 33 - Garanzia Kasko Basic Comprehensive
pag. 50
Art. 1 - Oggetto
pag. 50
Clausola 79 - Garanzia Collisione Agevolata
pag. 50
Art. 1 - Oggetto
pag. 50
Clausola 62 - Garanzia Kasko Comprehensive
pag. 51
Art. 1 - Oggetto
pag. 51
Clausola 78 - Kasko All Inclusive
pag. 51
Art. 1 - Oggetto
pag. 51
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Condizioni Generali di Assicurazione comuni
per la Sezione Guasti accidentali (Kasko)
pag. 54
Art. 2 - Esclusioni
pag. 54
Art. 3 - Bonus Malus
pag. 55
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio
pag. 59
Art. 5 - Estensione territoriale
pag. 59
Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
pag. 59
Art. 7 - Valore assicurato
pag. 60
Art. 8 - Rinuncia al diritto di surroga
pag. 60
Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri
pag. 61
Art. 10 - Riparazioni - Sostituzioni in natura
delle cose danneggiate
pag. 61
Art. 11 - Determinazione dell’ammontare del danno
pag. 62
Art. 12 - Liquidazione dei danni
pag. 62
Art. 13 - Franchigia o scoperto
pag. 63
Art. 14 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
pag. 64
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
DELL’AUTOVETTURA
pag. 65
Condizioni Generali
pag. 65
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni
pag. 65
Art. 2 - Situazioni di aggravamento di rischio
pag. 66
Art. 3 - Estensione territoriale
pag. 66
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
pag. 66
Art. 5 - Rinuncia all’azione di surroga
pag. 67
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Art. 6 - Prestazioni
pag. 67
Art. 7 - Invalidità permanente
pag. 68
Art. 8 - Morte
pag. 69
Art. 9 - Rimborso spese di cura
pag. 69
Art. 10 - Rendita vitalizia per invalidità grave
pag. 71
Art. 11 - Rimborso spese di riabilitazione post ricovero
pag. 71
Art. 12 - Denuncia dell’infortunio
pag. 72
Art. 13 - Criteri di indennizzabilità
pag. 72
Art. 14 - Controversie - Arbitrato irrituale
pag. 73
Art. 15 - Esonero denuncia altre assicurazioni
pag. 73
Art. 16 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura
pag. 73
Art. 17 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
pag. 74
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE
pag. 75
Condizioni Generali
pag. 75
Art. 1 - Garanzie prestate
pag. 75
Art. 2 - Vertenze assicurate
pag. 75
Art. 3 - Esclusioni
pag. 76
Art. 4 - Massimale
pag. 76
Art. 5 - Validità della garanzia
pag. 76
Art. 6 - Estensione territoriale
pag. 76
Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
pag. 77
Art. 8 - Gestione del sinistro
pag. 77
Art. 9 - Erogazione delle prestazioni
pag. 78
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Art. 10 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura
pag. 78
Art. 11 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
pag. 79
ASSISTENZA IN MOVIMENTO
pag. 81
PERCHÉ L’ASSISTENZA?
pag. 82
SEZIONE ASSISTENZA AUTO
pag. 82
Condizioni Generali
pag. 82
Clausola 87 - Assistenza Auto Generali Confort
pag. 82
Clausola 97 - Assistenza Auto Generali Top
pag. 93
Condizioni Generali di Assicurazione comuni
per la Sezione Assistenza Auto
pag. 109
Art. 1 - Limite per anno assicurativo
pag. 109
Art. 2 - Estensione territoriale
pag. 109
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
pag. 109
Art. 4 - Limiti dell’assicurazione
pag. 110
Art. 5 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni
alternative
pag. 111
Art. 6 - Anticipi
pag. 111
Art. 7 - Modalità per la richiesta di assistenza
pag. 111
Art. 8 - Colpa grave
pag. 112
Art. 9 - Sostituzione del contratto per cambio veicolo
pag. 112
Art. 10 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
pag. 112
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
PROTEZIONE INCENDIO
pag. 115
SEZIONE INCENDIO
pag. 116
Condizioni Generali
pag. 116
Art. 1 - Oggetto
pag. 116
Art. 2 - Esclusioni
pag. 116
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio
pag. 117
Art. 4 - Estensione territoriale
pag. 118
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
pag. 118
Art. 6 - Valore assicurato
pag. 119
Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri
pag. 119
Art. 8 - Riparazioni - Sostituzioni in natura
delle cose danneggiate
pag. 119
Art. 9 - Determinazione dell’ammontare del danno
pag. 120
Art. 10 - Liquidazione dei danni
pag. 121
Art. 11 - Franchigia o scoperto
pag. 121
Art. 12 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura
pag. 122
Art. 13 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
pag. 122
PROTEZIONE FURTO
pag. 125
SEZIONE FURTO
pag. 126
Condizioni Generali
pag. 126
Art. 1 - Oggetto
pag. 126
Art. 2 - Esclusioni
pag. 127
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio
pag. 127
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Art. 4 - Estensione territoriale
pag. 128
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
pag. 128
Art. 6 - Valore assicurato
pag. 129
Art. 7 - Franchigia o scoperto
pag. 129
Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri
pag. 129
Art. 9 - Riparazioni - Sostituzioni in natura
delle cose rubate o danneggiate
pag. 129
Art. 10 - Determinazione dell’ammontare del danno
pag. 130
Art. 11 - Liquidazione dei danni
pag. 131
Art. 12 - Documentazione da presentare in caso di furto
senza ritrovamento dell’autovettura assicurata
pag. 132
Art. 13 - Recuperi
pag. 132
Art. 14 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura
pag. 132
Art. 15 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
pag. 133
Condizioni Aggiuntive
pag. 134
Clausola 20 - Estensione della garanzia furto
agli “apparecchi audiofonovisivi”
pag. 134
Clausola 21- Eventi sociopolitici e atti vandalici
pag. 134
Clausola 45 - Cristalli
pag. 135
Clausola 61 - Eventi naturali
pag. 136
Condizioni Particolari
pag. 137
Clausola 48 - Applicazione del degrado in caso di danni parziali
pag. 137
Clausola 92 - Valore a nuovo per i primi 24 mesi in caso
di danni totali
pag. 137
INFORMAZIONI GENERALI
pag. 139
Articoli comuni a tutte le garanzie
pag. 140
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Art. 1 - Foro competente
pag. 132
Art. 2 - Oneri a carico del Contraente e dell’Assicurato
pag. 132
Art. 3 - Rinvio alle norme di legge
pag. 132
Riferimenti normativi
pag. 132
Glossario
pag. 148
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
La tua polizza
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Una breve panoramica delle garanzie
sottoscrivibili e dei documenti contrattuali.
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
13 di 166
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
14 di 166
Le tue esigenze, la tua polizza
Generali Sei in Auto è un contratto completo per la tutela dell’autovettura e del conducente; di seguito potrai trovare le coperture assicurative in esso contenute e descritte in queste Condizioni Generali
di Assicurazione, suddivise in base al tipo di protezione che sono in
grado di garantire. Verifica costantemente la loro corrispondenza con
le tue abitudini di guida e con il grado di protezione che vuoi ottenere
per te e i tuoi cari.
R. C. Auto. È il punto di partenza della tua protezione al volante, rappresenta la copertura obbligatoria per poter circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.
Sicurezza al volante
s
Kasko. Quattro varianti della formula Kasko per proteggerti dai
danni arrecati alla tua autovettura (collisione contro veicolo a motore identificato, urto contro ostacolo, ribaltamento o uscita di
strada). Nella forma più completa sono inclusi i danni da eventi
naturali (es. grandine) e sociopolitici (es. atti vandalici);
s
Infortuni del conducente. Per proteggere il conducente, l’unica
persona non assicurata dall’R. C. Auto obbligatoria, a seguito di
incidente con colpa;
s
Protezione legale. L’assistenza giudiziale e stragiudiziale, per
tutelare i tuoi interessi in relazione a fatti conseguenti alla circolazione dell’autovettura assicurata.
Assistenza in movimento. Per avvalerti in caso di necessità dei
servizi e dell’assistenza offerta dalla Struttura Organizzativa di Europ
Assistance, attiva 24 ore su 24.
Protezione incendio. Una copertura completa che ti mette al riparo
dai danni subiti dalla tua autovettura causati da incendio qualunque
ne sia la causa.
Protezione Furto. Per essere tutelato in caso di furto, anche tentato
e in caso di rapina.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
* Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.
** Proprietario
Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sull’autovettura assicurata
(intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).
R.C. AUTO
Come è fatto e come si legge il documento di polizza
La polizza è il documento che ti ha rilasciato l’Impresa al momento
della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul
Contraente*, sul Proprietario**, sugli elementi di rischio e sulle garanzie acquistate.
POLIZZA
15 di 166
Esempio a pag. 20-21
Come è fatto e come si legge il Modulo Blu
(C.A.I. Constatazione Amichevole di Incidente)
Tieni sempre il Modulo Blu in auto e non dimenticare di utilizzarlo in
caso di incidente. È un consiglio prezioso, perché è lo strumento che
ti consente di semplificare al massimo l’iter per il risarcimento. Compilando correttamente il Modulo Blu puoi infatti :
s
comunicare tutti i dati necessari all’immediato avvio della pratica;
s
offrire alle compagnie interessate un documento probante;
s
non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente
rallentamento della pratica.
Esempio a pag. 22-23
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
ASSISTENZA
INCENDIO
Come è fatta e come si legge l’attestazione dello stato del rischio
L’attestazione dello stato del rischio è il documento che l’Impresa è
tenuta a rilasciarti, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, dove viene rappresentata la storia dei sinistri dell’autovettura.
FURTO
Esempio a pag. 18-19
INFORMAZIONI
Come sono fatti e come si leggono il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde
Si tratta di documenti rilasciati al Contraente a cura e a spese dell’Impresa contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio che riportano gli estremi del contratto di assicurazione e che
forniscono la prova dell’esistenza del contratto stesso.
SICUREZZA
Esempio a pag. 16-17
POLIZZA
16 di 166
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
DOCUMENTO DI POLIZZA
Dati Contraente
1
Elementi di personalizzazione tariffaria
2
Dati proprietario
3
Validità copertura
4
Composizione premio e oneri fiscali
5
Premio di rata
6
Massimale*** R. C. Auto
7
Clausole R. C. Auto
8
Classe di merito
9
10
INFORMAZIONI
FURTO
Valore assicurato
per le garanzie Incendio, Furto
Guasti Accidentali
*** Massimale:
L’importo fino a concorrenza
del quale l’Impresa presta
l’assicurazione.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
1
R.C. AUTO
POLIZZA
17 di 166
2
3
SICUREZZA
4
6
7
8
9
INCENDIO
ASSISTENZA
5
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
INFORMAZIONI
FURTO
10
POLIZZA
18 di 166
Targa dell’autovettura assicurata
1
Periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio
2
Scadenza del periodo assicurativo
3
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO
FURTO
INCENDIO
CARTA VERDE
Oltre al territorio della Repubblica
Italiana, la tua polizza vale anche per
i seguenti stati esteri:
s#ITTÌDEL6ATICANO
Le sigle (non barrate)
dei paesi in cui è operante
la copertura assicurativa
4
s2EPUBBLICADI3AN-ARINO
s3TATIDELLO3PAZIO%CONOMICO%Uropeo (Gli Stati SEE comprendono tutte le nazioni appartenenti
all’Unione Europea alle quali si
aggiungono Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
s0RINCIPATODI-ONACO
s3VIZZERA
INFORMAZIONI
s!NDORRA
s3TATIFACENTIPARTEDEL3ISTEMA
della Carta Verde le cui sigle, non
barrate, sono indicate sulla Carta
Verde stessa.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
2
1
R.C. AUTO
POLIZZA
19 di 166
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
3
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
INFORMAZIONI
FURTO
4
POLIZZA
20 di 166
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
Classe di assegnazione interna*
1
Classe di assegnazione CU**
2
Tabella sinistrosità pregressa
3
Tabella sinistri pagati
con responsabilità paritaria
4
* Classe di merito interna: è la
classe di merito assegnata al
contratto in base alle regole
previste dall’Impresa che si differenzia dalla classe di merito
di conversione universale prevista dal Regolamento IVASS
n. 4 del 9 agosto 2006.
** Classe di merito di conversione universale ( CU ) : È la
classe di merito assegnata
obbligatoriamente al contratto
in base alle regole previste dal
Regolamento IVASS n. 4 del 9
agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione
dello stato del rischio rilasciata
dalla Compagnia in occasione
di ogni scadenza annuale. La
Classe di assegnazione CU si
articola in 18 classi di merito
corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe più
bassa alla più alta.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
1
2
SICUREZZA
3
R.C. AUTO
POLIZZA
21 di 166
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
4
POLIZZA
22 di 166
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
MODULO BLU
Data e luogo dell’incidente
1
Testimoni
2
Nome e dati dei contraenti/assicurati
3
Targhe dei due veicoli coinvolti
4
Denominazione delle Compagnie
e numeri di polizza
5
Nome e dati dei conducenti
6
Descrizione delle circostanze
e modalità dell’incidente
7
Firma dei due conducenti (se possibile)
o firma singola in caso di disaccordo
8
Intervento Organi di Polizia
(pagina due del modulo)
IMPORTANTE
s Più informazioni dai, più è
veloce l’iter della pratica.
s
Se scrivi in stampatello
è meglio.
s
Se lo firmate insieme, tutto va
via più in fretta.
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POLIZZA
23 di 166
1
R.C. AUTO
2
SICUREZZA
3
4
ASSISTENZA
5
7
FURTO
INCENDIO
6
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INFORMAZIONI
8
POLIZZA
24 di 166
Le prime cose da fare in caso di incidente
L’INCIDENTE
1 SEGNALARE
s non spostare i mezzi coinvolti;
SICUREZZA
R.C. AUTO
s
s
indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere
dall’autovettura per mettere il segnale di emergenza;
non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti;
2 NUMERI DA COMPORRE
Richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando
il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità
interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari (qualora tu abbia una
garanzia assistenza con Generali Sei in Auto ricordati di chiamare la
Struttura Organizzativa di Europ Assistance).
Numeri telefonici utili:
113: POLIZIA DI STATO
112: CARABINIERI
115: VIGILI DEL FUOCO
118: EMERGENZA SANITARIA
800-880-880: ASSISTENZA AUTO GENERALI
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
3 DOCUMENTA L’INCIDENTE
s
s
cerca di individuare eventuali testimoni, segnalandoli anche alle
autorità intervenute.
se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che
ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o
altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all’Agenzia.
4 IL MODULO BLU
Compila con attenzione il Modulo Blu insieme alla controparte.
Firmatelo entrambi. Non siete d’accordo? Apponi solo la tua firma
nell’apposito spazio; il Modulo Blu varrà in ogni caso come denuncia del
sinistro. Non hai in auto il Modulo Blu? Puoi compilarlo anche in seguito, ed
eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.
È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del sinistro, almeno le
seguenti informazioni:
s
s
s
s
s
data dell’incidente;
nome dei contraenti/assicurati e dei conducenti;
targhe dei due veicoli coinvolti;
denominazione delle Compagnie e numeri di polizza;
generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni);
5 AVVIARE LA PROCEDURA
Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro 3 giorni dalla data
dell’incidente nella tua Agenzia Generali oppure telefona al numero verde
800-880-880 a tua disposizione dal lunedì al venerdì.
Per maggiori informazioni visita il sito internet www.generali.it.
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COSA
Hai fatto un incidente con ragione
e sei in possesso del Modulo Blu
firmato da entrambi i conducenti?
Oppure hai subito un danno che
rientra in una delle altre coperture
previste dalla tua polizza (Incendio,
Furto parziale o tentato, Eventi sociopolitici e atmosferici, Collisione o
Kasko)?
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compreso nel premio della tua polizza
auto che mette a tua disposizione
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DOVE
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riparazioni effettuate;
s
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nell’accettazione dell’autovettura
e nella riparazione del danno;
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raggio di 10 km dalla carrozzeria.
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INFORMAZIONI
s
FURTO
PERCHÈ
INCENDIO
ASSISTENZA
s
R.C. AUTO
QUANDO
SICUREZZA
Assicurati che la tua autovettura sia in buone mani
POLIZZA
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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Responsabilità Civile
I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione,
spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Oggetto dell’Assicurazione, delimitazioni e norme
che regolano il contratto R. C. Auto
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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POLIZZA
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI GENERALI
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
R.C. AUTO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della
responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per
capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di
danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell’autovettura descritta in Polizza.
Autovetture destinate al traino di carrelli appendice
L’assicurazione è estesa al traino di carrelli “appendice”.
Autovetture destinate al traino di rimorchi muniti di targa propria
Qualora venga dichiarato in Polizza che l’autovettura traina un rimorchio munito di targa propria, l’assicurazione copre anche la responsabilità civile per il traino di tale rimorchio, nel rispetto delle disposizioni
in vigore in materia di traino di veicoli.
Rimorchi muniti di targa propria - “rischio sosta”
Nel caso di rimorchi muniti di targa propria, l’assicurazione vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovre a mano, nonché,
sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti
da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Estensioni - Coperture sempre incluse nella polizza Generali
Sei in Auto
L’assicurazione è inoltre operante per i seguenti rischi non compresi
nell’assicurazione obbligatoria.
Le somme indicate nella Polizza (massimali) sono destinate anzitutto
ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte
non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di quanto
di seguito indicato.
Soccorso vittime della strada
Previa presentazione di idonea documentazione, l’Impresa rimborsa
le spese sostenute dall’Assicurato per i danni alla tappezzeria dell’autovettura ed ai vestiti del conducente e delle persone trasportate subiti
in occasione di soccorso e trasporto di vittime della strada.
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Generali Sei in Auto - mod. 131500N
L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente
per i predetti danni.
Autovetture destinate a scuola guida
Qualora venga dichiarato in Polizza che l’autovettura è destinata a
scuola guida, l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche
quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e
l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
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R.C. AUTO
SICUREZZA
ASSISTENZA
Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture
date a noleggio con conducente o ad uso pubblico
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona
diversa - del proprietario dell’autovettura per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dell’autovettura stessa
agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la
loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati,
esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro
contenuto; sono esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o
da smarrimento.
INCENDIO
Carico e scarico
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente, dell’Assicurato
e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente
cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra
sull’autovettura e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle
suddette operazioni, nonché i danni all’autovettura.
FURTO
Responsabilità civile dei trasportati
L’Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo
dell’autovettura assicurata per i danni involontariamente cagionati
a terzi per eventi connessi alla circolazione dell’autovettura stessa.
Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a
bordo dell’autovettura, nonchè i danni all’autovettura stessa.
INFORMAZIONI
Circolazione in aree private
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dell’autovettura in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali.
POLIZZA
29 di 166
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Supporto nella compilazione del modello CAI (Modulo Blu)
Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente
stradale avvenuto in Italia, potrà, telefonando al numero verde 800
880 880, ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del
modello CAI (Modulo Blu).
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
R.C. AUTO
POLIZZA
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Rischi esclusi
GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati
dalla partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive
(vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
1. L’assicurazione non è operante:
a. se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è
operante a condizione che il conducente rinnovi il documento
entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì
operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e
diretta dei postumi del sinistro stesso;
b. nel caso di autovettura adibita a scuola guida, durante la guida
dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a
svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni
in vigore;
c. nel caso di autovettura con targa in prova, se la circolazione
avviene senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che
ne disciplinano l’utilizzo;
d. nel caso di autovettura data a noleggio con conducente, se il
noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in
vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
e. per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni
della carta di circolazione;
f.
nel caso di autovettura guidata da persona in stato di ebbrezza
o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale
sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187
del Codice della Strada.
2. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144
del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che
abbia dovuto pagare per il risarcimento del terzo in conseguenza
dell’inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto
di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per il risarcimento
del terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal
predetto articolo.
Art. 4 - Qualifica di terzi - Soggetti esclusi
L’assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti
dal conducente dell’autovettura responsabile del sinistro.
R.C. AUTO
SICUREZZA
Aggravamento del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel
caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario
dell’autovettura o del locatario in caso di leasing o la variazione
delle caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del
danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione
alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
altrimenti determinato.
ASSISTENZA
Dichiarazioni inesatte e reticenze
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice
Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente
rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento
del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione
alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
altrimenti determinato.
INCENDIO
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio
POLIZZA
31 di 166
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli
ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli
altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti,
quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi
provvedano abitualmente al loro mantenimento;
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
INFORMAZIONI
1. il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente
con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
FURTO
L’assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti
soggetti:
POLIZZA
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3. ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti
indicati al punto 2).
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
R.C. AUTO
Art. 5 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello
Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di
Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del Sistema
della Carta Verde le cui sigle, non barrate, sono indicate sulla Carta
Verde stessa che l’Impresa rilascia al Contraente.
L’assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle
singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria
R. C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per
il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, secondo
quanto disposto dagli artt. 6 e 13 della presente Sezione.
Qualora il contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde,
cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde,
il Contraente è tenuto a restituire la Carta Verde all’Impresa considerato che anche la stessa cessa di avere validità o rimane sospesa.
Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle
previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa
che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona
autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a
rilasciare il certificato di assicurazione, il contrassegno previsti dalle
disposizioni in vigore e la Carta Verde.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti
ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
ASSEGNICIRCOLARIMUNITIDELLACLAUSOLADINONTRASFERIBILITÌINTESTATI
o girati all’Impresa o all’intermediario;
s
ORDINIDIBONIlCOALTRIMEZZIDIPAGAMENTOBANCARIOOPOSTALE
sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario
l’Impresa;
s
DENAROCONTANTENEILIMITIDELLIMPORTOMASSIMOPREVISTODALLA
normativa in vigore per ciascuna rata di premio.
È comunque rimessa all’intermediario la facoltà di accettare dal
Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati o girati all’Impresa o all’intermediario.
L’Impresa rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui tali documenti siano stati sottratti, smarriti, distrutti o si siano deteriorati. In
tale ultima fattispecie l’Impresa rilascia il duplicato previa restituzione
dei documenti stessi deteriorati.
L’Impresa si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione,
smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle
Autorità competenti.
R.C. AUTO
s
SICUREZZA
Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:
ASSISTENZA
Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il
frazionamento in più rate.
INCENDIO
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’Assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza.
POLIZZA
33 di 166
La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il
sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
FURTO
Obblighi a carico del Contraente
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul “Modello di constatazione amichevole di incidente” (Modulo Blu) fornito dall’Impresa ed
approvato dall’Istituto di Vigilanza ai sensi dell’articolo 143 del Codice e
del Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008, e successive modificazioni
ed integrazioni, e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla
polizza ed al sinistro così come richiesto nel modello stesso.
INFORMAZIONI
Gestione sinistro
Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri
POLIZZA
34 di 166
La denuncia può essere effettuata anche telefonando al numero
verde 800 880 880.
INCENDIO
ASSISTENZA
Gestione sinistro
SICUREZZA
R.C. AUTO
R.C. AUTO
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile,
le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari,
l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia
dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato in ragione del
pregiudizio sofferto.
Art. 8 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni
Qualora sia applicabile la procedura di risarcimento diretto ai sensi
dell’art. 149 del Codice e del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, per ottenere
il risarcimento dei danni subiti, il danneggiato che si ritiene in tutto o
in parte non responsabile del sinistro, deve presentare la richiesta di
risarcimento alla propria Impresa mediante:
s
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
s
consegna a mano;
s
telegramma o telefax;
s
via telematica.
Art. 9 - Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in
qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà
di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino
all’atto della tacitazione dei danneggiati.
INFORMAZIONI
FURTO
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe
od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 10 - Risoluzione anticipata del contratto
Trasferimento della proprietà dell’autovettura
In caso di trasferimento della proprietà dell’autovettura assicurata il
Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa
restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta
Verde, nonché idonea documentazione che comprovi la vendita, così
da poter richiedere una delle seguenti soluzioni:
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Nel caso in cui il Contraente ceda all’acquirente insieme all’autovettura anche il contratto di assicurazione, l’Impresa emette un documento di variazione del contratto (appendice di cessione) rilasciando, su richiesta dell’acquirente, il nuovo certificato di assicurazione, il
contrassegno e la Carta Verde.
Il contratto ceduto non può essere sospeso e sarà valido sino alla
sua naturale scadenza. Per l’assicurazione della stessa autovettura l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto. Alla scadenza
contrattuale non verrà rilasciata attestazione dello stato del rischio.
Furto (o appropriazione indebita) dell’autovettura assicurata o rapina
In caso di furto (o appropriazione indebita) dell’autovettura assicurata o rapina il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa restituendo - se ancora in possesso - il certificato
di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, nonché fornendo
copia della denuncia presentata alle Autorità competenti, così da
poter richiedere una delle seguenti soluzioni:
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata per
l’autovettura oggetto di furto (o appropriazione indebita) o rapina sia
resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona o
di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, l’Impresa
prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto,
rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio
sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
R.C. AUTO
SICUREZZA
CESSIONE DEL CONTRATTO
ASSISTENZA
Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto,
l’Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno
di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del
premio non usufruito dal momento della consegna del certificato di
assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.
INCENDIO
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO
FURTO
Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata
per l’autovettura venduta sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona o di proprietà del coniuge in regime di
comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede
all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore
sul contratto sostituito.
INFORMAZIONI
Gestione amministrativa
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
POLIZZA
35 di 166
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Nel caso in cui l’autovettura oggetto di furto (o appropriazione indebita)
o rapina venga successivamente ritrovata e il proprietario (locatario in
caso di contratto di leasing) o il coniuge in regime di comunione dei beni
si sia già avvalso della facoltà prevista al paragrafo precedente, qualora
intenda riassicurare l’autovettura ritrovata, per questa verrà stipulato un
nuovo contratto e lo stesso verrà assegnato alla classe di merito prevista
per i veicoli di prima immatricolazione.
Gestione amministrativa
SICUREZZA
R.C. AUTO
R.C. AUTO
POLIZZA
36 di 166
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto, l’Impresa riconosce il rimborso del premio non usufruito in
ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua
(al netto di imposte e contributi) dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti.
Cessazione dalla circolazione, demolizione od esportazione
definitiva dell’autovettura
In caso di cessazione dalla circolazione, demolizione od esportazione definitiva dell’autovettura assicurata, il Contraente è tenuto a
darne immediata comunicazione all’Impresa restituendo il certificato
di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, nonché a fornire:
s
documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione in caso di cessazione
dalla circolazione, od esportazione definitiva;
s
copia del certificato attestante la consegna dell’autovettura per la
demolizione
così da poter richiedere una delle seguenti soluzioni:
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata per l’autovettura oggetto di cessazione dalla circolazione/
demolizione/esportazione sia resa valida per un altro veicolo di
proprietà della stessa persona o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione
mediante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti
e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della
Tariffa in vigore sul contratto sostituito.
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto,
l’Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Nel caso in cui l’incarico non vada a buon fine e il proprietario
(locatario in caso di contratto di leasing) o il coniuge in regime di
comunione dei beni si sia già avvalso della facoltà prevista al paragrafo precedente, qualora intenda riassicurare l’autovettura consegnata in conto vendita, per questa verrà stipulato un nuovo contratto
e lo stesso verrà assegnato alla classe di merito prevista per i veicoli
di prima immatricolazione.
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO
Nel solo caso in cui la vendita dell’autovettura sia avvenuta a seguito
di consegna in conto vendita e il Contraente chieda l’annullamento
del contratto, l’Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi)
- il rimborso del premio non usufruito dal momento della consegna
in conto vendita, semprechè siano stati contestualmente restituiti
il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
R.C. AUTO
SICUREZZA
Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata
per l’autovettura consegnata in conto vendita sia resa valida per
un altro veicolo di proprietà della stessa persona o di proprietà
del coniuge in regime di comunione dei beni, l’Impresa prende
atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i
nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio
sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito.
ASSISTENZA
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
INCENDIO
Consegna in conto vendita
In caso di consegna in conto vendita dell’autovettura assicurata, il
Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa
restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta
Verde, nonché copia dell’atto di consegna in conto vendita o della
procura a vendere rilasciati dall’incaricato alla vendita, così da poter
richiedere una delle seguenti soluzioni:
FURTO
di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del
premio non usufruito dal momento della consegna del certificato di
assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.
POLIZZA
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Sospensione del contratto
La sospensione è ammessa per qualsiasi motivo. In caso di furto
il Contraente è tenuto a consegnare copia della denuncia di furto
presentata all’Autorità competente e la sospensione ha decorrenza
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INFORMAZIONI
Art. 11 - Sospensione e riattivazione del contratto
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
dal giorno successivo alla denuncia di furto. Il Contraente è tenuto
a restituire - se ancora in possesso - il certificato di assicurazione, il
contrassegno e la Carta Verde.
Gestione amministrativa
SICUREZZA
R.C. AUTO
R.C. AUTO
POLIZZA
38 di 166
1. Obblighi a carico del Contraente e dell’Impresa
Qualora il Contraente intenda sospendere l’assicurazione in corso di
contratto è tenuto a farne richiesta all’Impresa restituendo il certificato
di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
All’atto della sospensione l’Impresa rilascia un documento di variazione al contratto (appendice di sospensione) che dev’essere sottoscritto dal Contraente.
2. Decorrenza della sospensione
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato
di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.
3. Impossibilità di sospensione
Non è consentita la sospensione in caso di contratti di durata inferiore all’anno.
Se il contratto è stipulato sulla base di forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza
od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione come definito
nelle Condizioni Speciali (forme tariffarie “Bonus Malus” o forme tariffarie a questa assimilate), il periodo di osservazione, definito nelle
predette condizioni di polizza, rimane sospeso per tutta la durata
della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia
richiesto la riattivazione dell’assicurazione - il contratto si estingue e
il premio non goduto resta acquisito all’Impresa.
Qualora invece su un contratto sospeso si sia verificata una delle
ipotesi di cui all’art. 10 Risoluzione anticipata del contratto, l’Impresa
riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia
residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del premio non
usufruito dalla data della sospensione.
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Qualora la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si
procede alla proroga della scadenza né alla sospensione del periodo
di osservazione.
s
esportata definitivamente;
s
consegnata in conto vendita;
s
demolita;
s
cessata dalla circolazione;
s
venduta.
Art.12 - Attestazione dello stato del rischio
L’Impresa deve trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l’Attestazione dello stato del rischio
contenente le seguenti informazioni:
s
la denominazione dell’Impresa;
s
il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
s
il numero del contratto di assicurazione;
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R.C. AUTO
FURTO
oggetto di furto;
INFORMAZIONI
s
INCENDIO
La riattivazione può essere effettuata per la stessa autovettura o per
altro veicolo di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione dei beni a condizione che l’autovettura assicurata
con il contratto sospeso sia stata:
SICUREZZA
Riattivazione
La riattivazione avviene a richiesta del Contraente, mediante sostituzione
del contratto, sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sospeso,
prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a
quello della sospensione sempre che:
s non sia cambiato il proprietario o il locatario in caso di leasing;
s la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a tre mesi.
ASSISTENZA
Il Contraente è tenuto a fornire all’Impresa l’attestazione del P.R.A.
certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe
di immatricolazione ovvero la copia del certificato attestante la consegna dell’autovettura per la demolizione, ovvero i documenti attestanti la vendita dell’autovettura (in caso di conto vendita solo se
la vendita è andata a buon fine), ovvero la copia della denuncia
presentata all’Autorità competente.
POLIZZA
39 di 166
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Gestione amministrativa
SICUREZZA
R.C. AUTO
R.C. AUTO
POLIZZA
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s
la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
s
la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata;
s
il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli
ultimi 5 anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a
titolo parziale con distinta indicazione del numero dei sinistri
con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i
quali non sia stata accertata la responsabilità principale che
presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti,
una quota di responsabilità paritaria a carico dell’Assicurato,
con indicazione della relativa percentuale;
s
la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del
contratto per l’annualità successiva, nel caso che il contratto
sia stato stipulato sulla base della Condizione Speciale “Bonus Malus” nonchè la classe di merito di conversione universale (CU) per i veicoli per i quali è prevista;
s
i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo
per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
s
la firma dell’Assicuratore;
s
l’indicazione che il contratto è stato stipulato ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 134, comma 4 bis del Codice, qualora si sia
verificata tale circostanza.
L’Impresa deve trasmettere al Contraente l’attestazione dello stato
del rischio, sempre che si sia concluso il periodo di osservazione in
corso anche quando in corso di contratto si sia verificata una delle
seguenti ipotesi:
s
furto;
s
esportazione definitiva;
s
consegna in conto vendita;
s
demolizione;
s
cessazione dalla circolazione;
s
vendita.
L’Impresa non deve trasmettere l’attestazione nel caso di:
s
sospensione dell’assicurazione nel corso del contratto;
s
contratto che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
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s
contratto che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il
mancato pagamento di una rata di premio;
s
contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza
annuale, tranne che nei casi previsti al precedente paragrafo;
s
cessione del contratto per alienazione dell’autovettura assicurata.
Il Contraente ha il diritto di esigere, entro 15 giorni dalla richiesta,
l’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultima annualità
appena conclusa.
furto;
s
esportazione definitiva;
s
consegna in conto vendita;
s
demolizione;
s
cessazione dalla circolazione;
s
vendita.
L’attestazione dello stato del rischio può essere utilizzata per la medesima autovettura o per un’autovettura diversa purchè il proprietario
o locatario in caso di leasing rimanga invariato.
INCENDIO
s
ASSISTENZA
Il Contraente deve consegnare all’Assicuratore l’attestazione dello
stato del rischio all’atto della stipulazione di altro contratto per la medesima autovettura al quale si riferisce l’attestazione stessa o per una
autovettura diversa qualora si sia verificata una delle seguenti fattispecie:
R.C. AUTO
contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla
scadenza del rateo;
SICUREZZA
s
POLIZZA
41 di 166
Art. 13 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
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INFORMAZIONI
Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che
entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto
per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla
data di decorrenza della nuova copertura.
FURTO
L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente
rinnovabile.
POLIZZA
42 di 166
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(operanti solo se espressamente richiamate nella Polizza)
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
R.C. AUTO
Clausola 4 - Rinuncia alla rivalsa per autovetture date in uso
ai dipendenti
Preso atto che l’autovettura indicata nella Polizza, adibita ad uso proprio, è data in uso dalla Società proprietaria (locataria nel caso di
contratto di leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali,
l’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di
Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria:
s
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
s
per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni
della carta di circolazione;
s
nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata
applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice
della Strada.
L’Impresa non rinuncia alla rivalsa nel caso in cui la Società proprietaria
o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato
l’inoperatività dell’assicurazione.
Clausola 10 - Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di
ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di
Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al
diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera f)
dello stesso articolo.
Clausola 69 - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati
da neopatentato
Qualora, in caso di sinistro, alla guida dell’autovettura assicurata
avente una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t
o comunque una potenza superiore a 70 kw (se il veicolo è di categoria M1), si trovi un conducente che ha conseguito la patente di
guida di categoria B da meno di un anno, l’Impresa, a parziale deroga
dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione
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Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete per
quanto previsto dalla lettera a) dello stesso articolo.
POLIZZA
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b. per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni
della carta di circolazione;
c. nel caso di autovettura guidata da persona in stato di ebbrezza o
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia
stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del
Codice della Strada.
CONDIZIONI SPECIALI
(operanti solo se espressamente richiamate nella Polizza)
FORME TARIFFARIE
SICUREZZA
a. se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore;
ASSISTENZA
L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di
Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al
diritto di rivalsa che le compete, per quanto previsto dallo stesso
articolo nelle seguenti ipotesi:
R.C. AUTO
Clausola 88 - Rinuncia alla rivalsa
s
ªPERIODO: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e
termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
s
PERIODI SUCCESSIVI: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla
scadenza del periodo precedente.
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FURTO
Periodi di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i
seguenti periodi di osservazione:
INFORMAZIONI
Oggetto della clausola
La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza od
in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.
INCENDIO
Clausola BM - Nuova Bonus Malus
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Tabella dei coefficienti di premio
La presente assicurazione si articola in 33 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 33 secondo la
Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.
Tabella dei coefficienti di premio
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
R.C. AUTO
POLIZZA
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Classe di merito
Coefficiente di classe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
0,500
0,500
0,500
0,500
0,514
0,528
0,541
0,558
0,574
0,590
0,606
0,623
0,637
0,658
0,676
0,695
0,715
0,734
0,755
0,776
0,798
0,820
0,876
0,936
1,000
1,147
1,316
1,510
1,732
1,988
2,280
2,616
3,000
Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto
All’atto della stipulazione il contratto viene assegnato alla classe
di merito della Tabella dei coefficienti di premio in relazione alle
dichiarazioni del Contraente riportate nella polizza e secondo le
modalità indicate nella Tariffa dell’Impresa messa a disposizione
presso i punti vendita.
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R.C. AUTO
INFORMAZIONI
FURTO
Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o
meno di sinistri “penalizzanti” nell’attestazione dello stato del
rischio relativa al rinnovo in oggetto; per sinistri “penalizzanti”
si intendono sinistri pagati, sinistri pagati con Responsabilità
Principale, sinistri pagati con Responsabilità Paritaria qualora le
percentuali di Responsabilità Paritaria “cumulate” siano pari ad
almeno il 51%, sinistri riservati a persona.
SICUREZZA
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali sia
stata accertata una responsabilità principale dell’Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti ovvero in caso di danni
pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più
sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle
ultime cinque annualità, sia inferiore al 51%, il contratto, anche in
presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della Tabella
delle regole evolutive.
ASSISTENZA
L’applicazione del malus deve avvenire solo qualora sia stata accertata una responsabilità principale dell’Assicurato in relazione
al numero dei conducenti coinvolti ovvero quando la somma delle
responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia
pari ad almeno il 51%.
INCENDIO
Evoluzione della classe di merito
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto
è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella
delle regole evolutive a seconda che l’Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento,
anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di
detto periodo o in periodi precedenti.
POLIZZA
45 di 166
POLIZZA
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Tabella delle regole evolutive
!TTESTAZIONEDELLOSTATO
DELRISCHIOCOMPLETA
ANNUALITÌLANNO
CORRENTECONO
SI
NO
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
R.C. AUTO
SINISTROPENALIZZANTE
5LTERIORISINISTRI
PENALIZZANTINELLEULTIME
ANNUALITÌRIPORTATE
SULLATTESTAZIONEDELLO
STATODELRISCHIOULTIME
ANNUALITÌCOMPLETE
LANNOCORRENTERISPETTO
AQUELLIEVENTUALMENTE
REGISTRATINELLULTIMO
PERIODODIOSSERVAZIONE
.UMEROSINISTRI
hPENALIZZANTIv
NELLULTIMOPERIODO
DIOSSERVAZIONE
SI / NO
(Indifferente)
0
sinistri
1
sinistro
1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
4
6
8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
33
33
33
33
#LASSEDIMERITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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32
33
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
NO
0
sinistri
1
sinistro
SI
2
sinistri
o più
0
sinistri
1
sinistro
2
sinistri
o più
#LASSEDIASSEGNAZIONE
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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19
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22
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13
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15
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17
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19
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22
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23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
29
30
31
32
33
33
33
33
33
33
33
33
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
30
31
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
17
18
19
20
21
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
29
30
31
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
25
25
26
26
27
27
28
28
29
30
31
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
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R.C. AUTO
Rimborso di un sinistro
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio
o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione
delle regole evolutive di cui alla predetta Tabella offrendo a Consap (per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o all’Impresa (per gli altri sinistri) il rimborso degli
importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente
la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti
nelle annualità trascorse.
SICUREZZA
Riapertura di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga
riaperto si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa
secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
POLIZZA
47 di 166
INCENDIO
Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione od
esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada,
consegna in conto vendita, furto dell’autovettura assicurata e di sua
sostituzione con altra autovettura da parte dello stesso proprietario
(locatario nel caso di contratto di leasing) o del coniuge in regime
di comunione dei beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del
contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso, con
conseguente mantenimento della classe di merito maturata e con
eventuale conguaglio del premio.
FURTO
Sostituzione del contratto
Nel caso di sostituzione del contratto, fermi l’autovettura assicurata, il
proprietario o il locatario nel caso di contratto di leasing, è mantenuta
ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso con conseguente mantenimento della
classe di merito maturata.
ASSISTENZA
Tale facoltà è ammessa entro sei mesi dalla scadenza del contratto.
In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un contratto nuovo
a tutti gli effetti.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
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INFORMAZIONI
Il diritto alla conservazione della classe di merito sussiste anche
in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari a
uno solo di essi.
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
R.C. AUTO
POLIZZA
48 di 166
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
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Sicurezza al volante
I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione,
spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Oggetto dell’Assicurazione, delimitazioni
e norme che regolano il contratto Kasko Infortuni
del Conducente e Protezione Legale.
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
49 di 166
POLIZZA
50 di 166
SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)
CONDIZIONI GENERALI
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Clausola 33 - Garanzia Kasko Basic Comprehensive
Art. 1 - Oggetto
L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in Polizza, risponde dei danni
materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di:
Descrizione garanzia
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
La garanzia Kasko è operante a condizione che il relativo codice (33,
79, 62 o 78) sia espressamente richiamato in polizza con l’indicazione
del valore assicurato dell’autovettura nell’apposito riquadro.
s
collisione contro veicoli a motore identificati verificatisi durante
la circolazione.
Clausola 79 - Garanzia Collisione Agevolata
Art. 1 - Oggetto
L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono risponde dei danni
materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di:
s
collisione contro altro veicolo che sia soggetto all’obbligo di assicurazione RCA o contro veicolo con guida di rotaie, purché identificato.
La garanzia è prestata a valore a nuovo senza l’applicazione di alcuno
scoperto se la riparazione avviene in una Carrozzeria convenzionata,
tuttavia l’indennizzo non potrà essere in nessun caso superiore al
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Se pattuita con la garanzia RCA la clausola di risarcimento in forma
specifica, in caso di sinistro soggetto all’indennizzo diretto, l’Assicurato dovrà:
s
effettuare la riparazione del veicolo assicurato, presso una delle
Carrozzerie convenzionate che gli verrà comunicata contattando
l’Agenzia o l’Ufficio Sinistri o consultando sito internet dell’Impresa;
s
consegnare, agli addetti della Carrozzeria, copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non
verrà effettuata. Nel caso in cui l’assicurato non effettui la riparazione
presso una delle Carrozzerie Convenzionate dall’importo indennizzabile
sarà detratta una somma pari al 15% con il minimo di 750 euro.
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Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Clausola 62 - Garanzia Kasko Comprehensive
s
collisione;
s
urto;
s
ribaltamento;
s
uscita di strada;
SICUREZZA
Art. 1 - Oggetto
L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in Polizza, risponde dei danni
materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di:
R.C. AUTO
Se non è pattuita con la garanzia RCA la clausola di risarcimento in
forma specifica, nel caso in cui l’assicurato non effettui la riparazione
presso una delle Carrozzerie Convenzionate dall’importo indennizzabile sarà detratta una somma pari al 10% con il minimo di 500 euro.
POLIZZA
51 di 166
s
s
s
s
collisione;
urto;
ribaltamento;
uscita di strada;
verificatisi durante la circolazione anche nelle aree private compresa
la fermata e la sosta, con esclusione delle aree aeroportuali e delle
aree adibite a circuito, pista o assimilate.
L’assicurazione è estesa, sempre nei limiti e alle condizioni che seguono
e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in Polizza, anche
ai danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di
eventi sociopolitici quali:
s
s
tumulti popolari;
atti di terrorismo;
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INCENDIO
1.1 Collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, eventi sociopolitici
e naturali
L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza
del valore assicurato riportato in Polizza, risponde dei danni materiali
e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di:
FURTO
Art. 1 - Oggetto
INFORMAZIONI
Clausola 78 - Kasko All Inclusive
ASSISTENZA
verificatisi durante la circolazione.
POLIZZA
52 di 166
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
scioperi;
sommosse;
atti di vandalismo;
sabotaggio;
atti comunque dolosi;
ovvero di eventi naturali quali:
Descrizione garanzia
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
trombe d’aria
uragani
alluvioni
inondazioni
grandine
frane e smottamenti.
L’assicurazione è altresì estesa, nei limiti del valore assicurato riportato in Polizza e fino ad un massimo di euro 3.000,00 per anno assicurativo, ai danni materiali e diretti subiti dall’autovettura assicurata in
conseguenza di allagamento, anche se determinato esclusivamente
da precipitazioni atmosferiche.
1.2 Garanzia bagaglio
In seguito al verificarsi di un evento di cui al punto 1.1, che comporti
la distruzione totale dell’autovettura assicurata (ovvero qualora l’autovettura abbia danneggiamenti di entità superiore all’80% del suo
valore commerciale), l’Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in
viaggio fino ad un massimo di euro 260,00 per sinistro.
L’assicurazione è valida esclusivamente per quanto di proprietà
dell’Assicurato, del conducente e dei trasportati come indumenti,
capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e
materiale da campeggio, nonché per gli indumenti indossati dai
predetti soggetti.
Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso,
gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio,
ottici e simili, i computer, i telefoni cellulari, il denaro, i titoli ed altri
valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti
aventi particolare valore artistico e d’artigianato.
1.3 Estensione della garanzia Kasko agli accessori ed agli
apparecchi audiofonovisivi non di serie
In seguito al verificarsi di un evento di cui al punto 1.1 che comporti
la distruzione totale dell’autovettura assicurata (ovvero qualora l’autovettura abbia danneggiamenti di entità superiore all’80% del suo
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In seguito al verificarsi di un evento di cui al punto 1.1 che abbia
comportato anche la distruzione o la perdita della targa, l’Impresa
rimborsa, nei limiti dell’importo sopraindicato, le spese documentate
dall’Assicurato relative alla sostituzione della targa.
1.5 Ripristino dotazioni di sicurezza (airbag, cinture di sicurezza)
L’Impresa rimborsa, nei limiti del valore assicurato riportato in Polizza,
le spese sostenute per ripristinare gli airbag e i pretensionatori delle cinture di sicurezza dell’autovettura in seguito ad attivazione degli
stessi dovuta a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia
o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in Polizza per l’assicurazione Kasko.
1.6 Danni all’autovettura per furto di oggetti personali posti all’interno
L’assicurazione comprende i danni all’autovettura assicurata in conseguenza di rapina, furto, anche tentato, di oggetti personali non assicurati contenuti nell’autovettura stessa. Sono compresi i danni
all’autovettura assicurata in conseguenza di rapina, furto, anche
tentato, di apparecchi audiofonovisivi.
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R.C. AUTO
SICUREZZA
ASSISTENZA
1.4 Spese di immatricolazione
In seguito al verificarsi di un evento di cui al punto 1.1 che comporti la
distruzione totale dell’autovettura assicurata (ovvero qualora l’autovettura abbia danneggiamenti di entità superiore all’80% del suo valore
commerciale), l’Impresa corrisponde all’Assicurato l’importo di euro
260,00 quale parziale indennizzo per le spese di immatricolazione che
l’Assicurato ha sostenuto per l’acquisto di una nuova autovettura.
INCENDIO
L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione di una franchigia
fissa di euro 154,00 per ogni sinistro.
FURTO
L’assicurazione è altresì estesa, nei limiti del valore assicurato riportato in
Polizza per la garanzia Kasko, agli impianti satellitari forniti da una delle
Società convenzionate con l’Impresa.
INFORMAZIONI
valore commerciale), l’assicurazione è estesa nei limiti del valore assicurato riportato in Polizza per la garanzia Kasko e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà
superare il 20% del valore stesso, agli apparecchi audiofonovisivi
che non siano compresi nel prezzo di listino dell’autovettura stessa e
siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purché stabilmente fissati sull’autovettura, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato dell’autovettura.
POLIZZA
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POLIZZA
54 di 166
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Descrizione garanzia
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia
o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in Polizza per l’assicurazione Kasko.
1.7 Perdita delle chiavi
In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici
di apertura delle portiere, l’Impresa rimborsa le spese sostenute
e documentate per l’apertura delle portiere, per la sostituzione delle
serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo e
per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l’apertura
delle portiere e per l’accensione dell’autovettura, fino a concorrenza di
euro 300,00 per ogni sinistro.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI
PER LA SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)
Art. 2 - Esclusioni
Per tutte le clausole del presente capitolo non sono indennizzabili:
a) i danni avvenuti durante la guida da parte di persona non munita
di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore;
b) i danni avvenuti in conseguenza di:
s
atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
s
eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
c) i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle
persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da
loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura
assicurata, nonché dei trasportati; sono compresi i danni determinati
da colpa grave dei predetti soggetti;
d) i danni causati da materiali o animali trasportati sull’autovettura;
e) i danni avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché
di manovre a spinta o a mano;
f) i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o
competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara e comunque durante la guida in aree adibite a
circuito, pista o assimilate nonché in aree aeroportuali;
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g) i danni conseguenti a furto o rapina;
h) i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in
stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero
alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt.186 e 187
del Codice della Strada;
i) i danni avvenuti durante le operazioni di carico e scarico della merce;
l) i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.
R.C. AUTO
POLIZZA
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trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e
smottamenti
n) i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e
carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.
Art. 3 - Bonus Malus
La presente assicurazione, ad eccezione della Clausola 79, è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni
di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel
periodo di osservazione di seguito definito.
Periodi di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i
seguenti periodi di osservazione:
s
ªPERIODO inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e
termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
s
PERIODI SUCCESSIVI hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla
scadenza del periodo precedente.
Tabella dei coefficienti di premio
La presente assicurazione si articola in 33 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe B0 alla classe 23 secondo
la Tabella dei coefficienti di premio di seguito riportata.
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ASSISTENZA
s
INCENDIO
tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di
vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
FURTO
s
INFORMAZIONI
m) i danni avvenuti in conseguenza di:
SICUREZZA
E inoltre limitatamente alle clausole 33, 79, 62 non sono risarcibili:
POLIZZA
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Descrizione garanzia
Classe di merito
Coefficienti di premio
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,521
0,543
0,568
0,595
0,618
0,640
0,672
0,706
0,743
0,778
0,815
0,875
0,920
0,940
0,960
0,980
1,000
1,330
1,580
1,930
2,400
3,000
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
Tabella dei coefficienti di premio
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In mancanza di indennizzo, anche parziale, di danni il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di indennizzo,
è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della
Tabella delle regole evolutive di seguito riportata.
R.C. AUTO
Evoluzione della classe di merito
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è
assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle
regole evolutive a seconda che l’Impresa abbia o meno effettuato, nel
periodo di osservazione, pagamenti per l’indennizzo, anche parziale,
di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o
in periodi precedenti.
SICUREZZA
Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto
All’atto della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di
merito della Tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza e secondo le modalità indicate nella Tariffa Kasko Comprehensive dell’Impresa a disposizione
presso i punti di vendita.
POLIZZA
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2
sinistri
5
6
6
7
8
8
9
9
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
19
20
20
21
22
23
23
23
23
23
23
23
23
3
sinistri
10
11
11
12
12
13
13
13
14
15
16
16
16
17
18
19
19
20
21
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
4 o più
sinistri
14
15
16
16
17
17
18
18
18
18
19
20
20
21
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
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INCENDIO
1
sinistro
B8
B9
1
1
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
23
23
23
FURTO
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Classe di assegnazione
0
sinistri
B0
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
INFORMAZIONI
Classe
di merito
ASSISTENZA
Tabella delle regole evolutive
POLIZZA
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Descrizione garanzia
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
Riapertura di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga
riaperto si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa
secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
Rimborso di un sinistro
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o
di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle
regole evolutive di cui alla predetta Tabella, offrendo all’Impresa il
rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione
precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri
avvenuti nelle annualità trascorse.
Tale facoltà è ammessa entro sei mesi dalla scadenza del contratto.
Sostituzione del contratto
Nel caso di sostituzione del contratto, fermi il proprietario o il locatario
nel caso di contratto di leasing e l’autovettura assicurata, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe
il periodo di osservazione in corso con conseguente mantenimento
della classe di merito maturata.
Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione od
esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada,
consegna in conto vendita, furto dell’autovettura assicurata e di sua
sostituzione con altra autovettura da parte dello stesso proprietario (locatario in caso di contratto di leasing) o del coniuge in regime
di comunione dei beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del
contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso, con
conseguente mantenimento della classe di merito maturata e con
eventuale conguaglio del premio.
Il diritto alla conservazione della classe di merito sussiste anche in
caso di passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari a uno
solo di essi.
In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un contratto nuovo
a tutti gli effetti.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Art. 5 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello
Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di
Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema
della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile
prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto
con la predetta Impresa.
R.C. AUTO
SICUREZZA
Aggravamento del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel
caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario
dell’autovettura o del locatario in caso di leasing o la variazione delle
caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non
è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra
il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
ASSISTENZA
Dichiarazioni inesatte e reticenze
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice
Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente
rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento
del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione
alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
altrimenti determinato.
INCENDIO
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio
POLIZZA
59 di 166
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se
il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto
dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
INFORMAZIONI
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle
previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il
contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che
indicano la data del pagamento e recano la firma della persona
autorizzata a riscuotere il premio.
FURTO
Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
POLIZZA
60 di 166
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’Assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza.
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:
Descrizione garanzia
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
s
assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati
o girati all’Impresa o all’intermediario;
s
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale,
sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario
l’Impresa;
s
denaro contante, nei limiti dell’importo massimo previsto dalla
normativa in vigore per ciascuna rata di premio.
È comunque rimessa all’intermediario la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi
assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati o
girati all’Impresa o all’intermediario.
Art. 7 - Valore assicurato
L’autovettura si intende Assicurata, per il valore indicato in Polizza,
completo dei pezzi di ricambio, degli accessori e degli apparecchi
audiofonovisivi stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di
listino dell’autovettura assicurata.
Nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che,
complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del
valore stesso, si intendono assicurati anche i pezzi di ricambio e gli
accessori stabilmente fissati sull’autovettura che non siano compresi
nel prezzo di listino dell’autovettura stessa e siano quindi fatturati
con prezzo aggiuntivo, nonché gli allestimenti indicati nella carta di
circolazione, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel
valore assicurato dell’autovettura.
Art. 8 - Rinuncia al diritto di surroga
L’Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art.
1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente dell’autovettura,
dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Inoltre dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente, con contestuale inoltro all’Impresa di copia della denuncia vistata
dall’Autorità stessa.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l’autovettura danneggiata in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve
provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso
dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale
pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
ASSISTENZA
Art. 10 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose
danneggiate
INCENDIO
Gestione sinistro
Per i danni conseguenti a tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi,
sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, se
compresi in garanzia, il termine di cui al comma precedente è ridotto
a ventiquattro ore.
R.C. AUTO
I sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro tre
giorni dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne sia
venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione
dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e
delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.
SICUREZZA
Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri
POLIZZA
61 di 166
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
INFORMAZIONI
L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino dell’autovettura danneggiata in officina di sua fiducia; del
pari ha facoltà di sostituire l’autovettura o le parti di essa che siano
state distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne
comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi
dal ricevimento della denuncia di sinistro.
FURTO
L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino
all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
POLIZZA
62 di 166
Art. 11 - Determinazione dell’ammontare del danno
FURTO
INCENDIO
Gestione sinistro
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
Perdita totale
In caso di sinistro che provochi la perdita totale dell’autovettura assicurata, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore
commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro, al netto
dell’eventuale valore residuo.
Danni parziali
In caso di sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, l’Impresa
determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino dell’autovettura stessa al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore
alla differenza fra il valore commerciale dell’autovettura assicurata prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
Se, al momento del sinistro, non siano trascorsi più di cinque anni
dalla data di prima immatricolazione dell’autovettura, l’indennizzo
verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o
riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti
del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti
interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni
o aggiunte apportate all’autovettura in occasione delle riparazioni.
Assicurazione parziale (Regola Proporzionale)
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore dell’autovettura, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto
tra il valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura
stessa al momento del sinistro.
INFORMAZIONI
Art. 12 - Liquidazione dei danni
La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le
parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire
mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
a. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare del
danno liquidabile.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione
di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione
od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del
terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
R.C. AUTO
a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate,
determinando il valore che le cose medesime avevano al momento
del sinistro;
SICUREZZA
I periti devono:
ASSISTENZA
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni
sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla
nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più
diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza
dell’Assicurato.
POLIZZA
63 di 166
In caso di sinistro ai cristalli indennizzabile ai sensi delle condizioni
generali di assicurazione, si applicherà l’eventuale franchigia o lo scoperto indicati in Polizza con il limite di euro 154,00.
Inoltre, in tale caso, qualora l’Assicurato si rivolga ad un centro specializzato per la riparazione e sostituzione dei cristalli convenzionato
con l’Impresa, l’eventuale franchigia o lo scoperto indicati in Polizza
non verranno applicati.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
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FURTO
La franchigia verrà raddoppiata per danni avvenuti nei Paesi esteri
non appartenenti allo Spazio Economico Europeo di cui al precedente art. 5. Verrà altresì raddoppiato il minimo di scoperto, ferma
restando la percentuale prevista in polizza.
INFORMAZIONI
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare
del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale
franchigia o scoperto (con l’eventuale minimo), indicati in polizza,
restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico
dell’Assicurato stesso.
INCENDIO
Art. 13 - Franchigia o scoperto
POLIZZA
64 di 166
Art. 14 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente
rinnovabile.
INFORMAZIONI
Gestione amministrativa
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del 15° giorno
successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i
predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per
il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla
data di decorrenza della nuova copertura.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
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SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
DELL’AUTOVETTURA
POLIZZA
65 di 166
L’assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla
guida dell’autovettura assicurata ed alle operazioni rese necessarie in
caso di fermata per la ripresa della marcia.
L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla
guida a norma delle disposizioni in vigore.
Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data
del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è
conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
Qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di
sicurezza previsti dalla legge, l’indennizzo dovuto a termini di polizza
viene ridotto del 30%.
R.C. AUTO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni
SICUREZZA
La garanzia Infortuni del Conducente è operante a condizione che
il relativo codice (IB, IC, IT) sia espressamente richiamato in Polizza.
ASSISTENZA
Descrizione garanzia
CONDIZIONI GENERALI
b. gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o
tentati dall’Assicurato;
c. gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni;
d. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
e. gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f.
le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o
biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.
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FURTO
gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di ubriachezza,
abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
INFORMAZIONI
a.
INCENDIO
Sono esclusi dall’assicurazione:
POLIZZA
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166
Art. 2 - Situazioni di aggravamento di rischio
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Descrizione garanzia
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
Premesso che, qualora l’Impresa fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità
mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi
paranoidi, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni
sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le
disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla
concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
Art. 3 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello
Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di
Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema
della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile
prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto
con la predetta Impresa.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle
previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa
che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona
autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a
rilasciare il certificato di assicurazione, il contrassegno previsti dalle
disposizioni in vigore e la Carta Verde.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza
se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha
effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’Assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza.
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Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
POLIZZA
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s
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale,
sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario
l’Impresa;
s
denaro contante, nei limiti dell’importo massimo previsto dalla normativa in vigore per ciascuna rata di premio.
È comunque rimessa all’intermediario la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi
assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati o girati all’Impresa o all’intermediario.
Art. 5 - Rinuncia all’azione di surroga
L’Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art.
1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 6 - Prestazioni
SICUREZZA
assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati
o girati all’Impresa o all’intermediario;
ASSISTENZA
s
R.C. AUTO
Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:
euro 40.000,00
euro 3.000,00
Conducente dell’autovettura (Clausola IC) - Infortuni Confort
L’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:
Morte
Invalidità Permanente
Rimborso Spese di cura
Rendita vitalizia annua per invalidità grave
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euro 50.000,00
euro 50.000,00
euro 5.000,00
euro 5.000,00
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FURTO
Invalidità Permanente Totale (oltre il 60% di invalidità)
Rimborso spese di riabilitazione
INCENDIO
Conducente dell’autovettura (Clausola IB) - Infortuni Basic
L’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme
assicurate:
INFORMAZIONI
Gestione sinistro
Le seguenti prestazioni si intendono operanti se le rispettive clausole
sono richiamate in Polizza.
POLIZZA
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Conducente dell’autovettura (Clausola IT) - Infortuni Top
L’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme
assicurate:
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
euro 75.000,00
euro 75.000,00
euro 5.000,00
euro 5.000,00
Art. 7 - Invalidità permanente
Gestione sinistro
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
Morte
Invalidità Permanente
Rimborso Spese di cura
Rendita vitalizia annua per invalidità grave
In caso di invalidità permanente, verificatasi anche successivamente alla
scadenza del contratto, l’Impresa liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente secondo le disposizioni
seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come in vigore al 24/7/2000,
senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di
un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se
trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla
tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o
arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla
somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.
In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita,
l’Impresa riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di
quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui
sopra, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo
conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del
grado di invalidità preesistente.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste
per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
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3EOPERANTELA#LAUSOLA)"
L’Impresa liquida l’indennizzo solo se l’invalidità accertata secondo i
criteri di cui sopra è di grado superiore al 60%.
Pertanto, se l’invalidità è di grado inferiore o pari al 60% della totale, l’Impresa non liquida alcun indennizzo; se l’invalidità è di grado superiore al
60%, l’Impresa liquida l’intera somma assicurata indicata all’art. 6.
Art. 8 - Morte (operante solo per le Clausole IC, IT)
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza del contratto, l’Impresa liquida la
somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli aventi diritto.
Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente in
conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennizzo pagato e quello Assicurato per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede
il rimborso in caso contrario.
R.C. AUTO
SICUREZZA
In caso di perdita anatomica, totale o parziale, e non semplice riduzione funzionale, di un organo o un arto, l’Impresa liquida l’indennità
senza deduzione di alcuna franchigia.
Nel caso inoltre in cui l’invalidità permanente sia comunque di grado
superiore al 15% della totale, l’Impresa liquida l’indennizzo senza
deduzione di alcuna franchigia.
ASSISTENZA
3EOPERANTILE#LAUSOLE)#E)4
L’indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invalidità permanente di cui all’art. 6 la percentuale corrispondente al grado
di invalidità accertata, dedotti 3 punti (franchigia assoluta del 3%).
INCENDIO
Calcolo dell’indennizzo
FURTO
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato
muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo
sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l’Impresa paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
POLIZZA
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In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza l’Impresa assicura, fino a concorrenza della somma indicata all’art. 6, il rimborso
delle spese sostenute:
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INFORMAZIONI
Art. 9 - Rimborso spese di cura
POLIZZA
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Gestione sinistro
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
1. Durante il ricovero, per
s
onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;
s
diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l’intervento;
s
rette di degenza;
s
assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi,
medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
s
tickets relativi alle prestazioni precedenti.
Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l’Assicurato
non abbia sostenuto alcuna spesa, l’Impresa corrisponderà un’indennità sostitutiva del rimborso di euro 30,00 per ogni giorno di
ricovero, escluso quello di dimissione, con il massimo di 90 giorni
per annualità assicurativa;
2. Dopo il ricovero, purché direttamente conseguenti all’infortunio e
prescritti dal medico curante, per:
s
esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, avvenuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;
s
trattamenti fisioterapici e rieducativi, compiuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;
INCENDIO
s
cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera),
compiute nei 180 giorni successivi al primo ricovero.
Qualora l’infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui
sopra relativi alle prestazioni post-ricovero ed alle cure termali si intendono computati a partire dalla data dell’infortunio stesso; in tal
caso, inoltre, è operante una franchigia di euro 100,00;
INFORMAZIONI
FURTO
3. Per il trasporto dell’Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno
a casa, effettuati con qualunque mezzo;
4. Per protesi ortopediche: l’Impresa rimborsa le spese sostenute
per il primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall’infortunio nonché per le spese
sostenute per l’acquisto o il noleggio (per il periodo massimo di un
anno) di carrozzelle ortopediche;
5. Per i danni estetici: sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) effettuate entro 2 anni dall’infortunio, allo scopo di ridurre o eliminare le
conseguenze di danni estetici provocati dall’infortunio stesso.
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a. rimborso delle spese sostenute a seguito dell’infortunio per l’onorario del medico specialista per una visita diagnostica o di controllo ed accertamenti diagnostici (escluse analisi di laboratorio),
fino a concorrenza della somma di euro 500,00; tale somma va
considerata quale disponibilità unica per annualità assicurativa e
per Assicurato.
Il rimborso viene effettuato previa applicazione di uno
scoperto del 25% .
Qualora l’Assicurato richieda il rimborso del solo ticket, in
quanto sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale, l’Impresa riconoscerà il rimborso integrale delle spese a tale titolo sostenute senza applicazione dello
scoperto sopra indicato.
1. Riabilitazione post ricovero
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti
un ricovero in istituto di cura superiore a 5 giorni, l’Impresa mette a
disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:
a. rimborso fino a concorrenza di euro 2.500,00 delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante
il ricovero e nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del
primo ricovero, purché prescritti dal medico curante ed effettuati
da personale abilitato.
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SICUREZZA
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti
un ricovero in istituto di cura superiore a 3 giorni, l’Impresa mette a
disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:
ASSISTENZA
Art. 11 - Rimborso spese di riabilitazione post ricovero
INCENDIO
Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza deriva
all’Assicurato un’invalidità permanente di grado non inferiore al 66%,
l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, oltre a quant’altro dovuto ai
sensi della presente Sezione, la somma necessaria per la stipula di un
contratto di assicurazione sulla vita in forma di rendita vitalizia immediata con l’Impresa alle condizioni in vigore al momento della richiesta.
Detta somma sarà pari al premio necessario per avere diritto ad una
rendita il cui importo iniziale annuo risulti uguale a euro 5.000,00.
FURTO
Art. 10 - Rendita vitalizia per invalidità grave (operante solo
per le clausole IC, IT)
INFORMAZIONI
L’Impresa effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a
cure ultimate.
POLIZZA
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POLIZZA
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2. Ricovero in centri riabilitativi specializzati
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti
un ricovero in istituto di cura superiore a 10 giorni, l’Impresa mette a
disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:
INCENDIO
Gestione sinistro
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
a. rimborso fino a concorrenza di euro 10.000,00 delle seguenti spese sostenute durante il ricovero in istituti di cura specializzati nella
riabilitazione, in Italia o all’estero: rette di degenza; assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami ed accertamenti diagnostici; quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) relative
alle prestazioni precedenti; trasporto dell’Assicurato in istituto di
cura e ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo.
Art. 12 - Denuncia dell’infortunio
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora
dell’evento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Impresa
entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai
sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta.
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla
Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da
eseguirsi in Italia.
Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato
immediato avviso all’Impresa.
INFORMAZIONI
FURTO
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai
sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 13 - Criteri di indennizzabilità
L’Impresa liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze
dirette ed esclusive dell’infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche
preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può
aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse
possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono
conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
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Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina
Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico
da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti,
con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di
violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito
verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se
uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve
essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
R.C. AUTO
SICUREZZA
In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, nonché
sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all’art. 12, le parti
possono conferire, per iscritto, mandato di decidere a norma e nei
limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati
uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso
contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente
sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
ASSISTENZA
Art. 14 - Controversie - Arbitrato irrituale
INCENDIO
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità
permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra,
senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
POLIZZA
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Art. 16 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura
Nel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita,
consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice
della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di
proprietà della stessa persona.
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INFORMAZIONI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali
assicurazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con
l’Impresa stessa o con altri Assicuratori; deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia di danno.
FURTO
Art. 15 - Esonero denuncia altre assicurazioni
POLIZZA
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L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto e procede all’eventuale conguaglio del premio.
Art. 17 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
Gestione amministrativa
Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che
entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni
effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente
rinnovabile.
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SEZIONE PROTEZIONE LEGALE
s
onorari e competenze del legale incaricato dall’Assicurato a norma dell’art. 8;
s
onorari e competenze del perito incaricato dall’Assicurato a norma dell’art. 8 e del perito d’ufficio;
s
spese relative al processo penale che l’Assicurato, in caso di
condanna, deve rifondere allo Stato;
s
spese legali e peritali che l’Assicurato, in caso di soccombenza
ovvero a seguito di transazione autorizzata dall’Impresa a norma
dell’art. 8, sia tenuto a versare alla propria controparte;
s
spese relative ad investigazioni che si siano rese necessarie, svolte
dall’Assicurato o da suoi incaricati nominati a norma dell’art. 8.
Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad
ogni genere di sanzione (ivi comprese le oblazioni) nonché gli oneri
fiscali (quali bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze
e di atti in genere), nonché le spese sostenute senza la preventiva
autorizzazione dell’Impresa.
Art. 2 - Vertenze assicurate
Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri che abbiano
originato:
SICUREZZA
L’Impresa, alle condizioni della presente Sezione, conseguentemente
al verificarsi di un sinistro derivante dalla circolazione dell’autovettura
indicata in Polizza che abbia dato luogo alle vertenze di cui al successivo art. 2, tiene indenne l’Assicurato relativamente alle seguenti voci:
ASSISTENZA
Art. 1 - Garanzie prestate
R.C. AUTO
La garanzia Protezione Legale è operante a condizione che il relativo
codice (27) sia espressamente richiamato in Polizza.
INCENDIO
Descrizione garanzia
CONDIZIONI GENERALI
POLIZZA
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c. controversie relative a danni che i trasportati nell’autovettura sostengano aver subito a causa dell’altrui fatto illecito; questa garanzia
verrà attivata solo su richiesta del Titolare e previa rinuncia da
parte del trasportato danneggiato a qualsiasi azione nei confronti
del Conducente, del Titolare stesso o delle persone del cui operato questi sia tenuto a rispondere civilmente;
d. imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico del
Titolare e/o del Conducente;
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INFORMAZIONI
b. controversie relative a danni che il Titolare e/o il Conducente
avrebbero cagionato ad altre persone;
FURTO
a. controversie relative a danni che il Titolare e/o il Conducente sostengano aver subito a causa dell’altrui fatto illecito;
POLIZZA
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e. imputazioni a carico del Titolare e/o del Conducente, per delitto
doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del
reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di
estinzione del reato;
R.C. AUTO
f.
istanze di dissequestro dell’autovettura indicata in Polizza;
g. istanze di revoca del provvedimento di sospensione della patente
conseguente ad incidenti da circolazione i cui responsabili abbiano cagionato colposamente a terzi dei danni corporali.
Descrizione garanzia
ASSISTENZA
SICUREZZA
Art. 3 - Esclusioni
L’assicurazione, oltre che nei casi previsti dall’art. 2 delle Condizioni Generali di cui alla Sezione Responsabilità Civile, non è operante per i sinistri
che abbiano originato controversie aventi ad oggetto ovvero derivanti da:
a. delitti dolosi o preterintenzionali compiuti dall’Assicurato (fatto
salvo quanto previsto al precedente art. 2, lettera e);
b. rapporti contrattuali; non si considerano tali i rapporti derivanti
dal trasporto nell’autovettura;
c. sabotaggio, atti di vandalismo nonché risse alle quali l’Assicurato
abbia preso parte;
d. occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari,
atti di guerra o di terrorismo, scioperi, sommosse.
INCENDIO
Sono escluse le vertenze tra persone a favore delle quali può operare
la garanzia nonché tra quest’ultime e i rispettivi soci a responsabilità
illimitata e dipendenti.
Sono escluse le vertenze avverso l’Impresa.
Art. 4 - Massimale
FURTO
Le garanzie di cui alla presente Sezione sono operanti sino a concorrenza del massimale di euro 5.200,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi e denunciati all’Impresa.
Art. 5 - Validità della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da eventi
verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione R. C. Auto.
INFORMAZIONI
Art. 6 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello
Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di
Monaco, della Svizzera e di Andorra.
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La denuncia deve contenere l’indicazione del numero della polizza e
dell’Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l’esposizione precisa
e veritiera del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
L’Assicurato, inoltre, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia,
deve far pervenire all’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, entro 5 giorni dalla data della notifica.
L’Assicurato è infine tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti, in conformità alle norme fiscali vigenti.
Art. 8 - Gestione del sinistro
In seguito alla denuncia di sinistro, qualora l’Assicurato sia imputato
in un procedimento penale, ovvero qualora vi sia conflitto d’ interessi
tra Impresa ed Assicurato, quest’ultimo provvederà ad indicare il nominativo del legale di fiducia tra coloro che esercitano nel circondario
del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti.
R.C. AUTO
SICUREZZA
In caso di sinistro, l’Assicurato deve inviarne denuncia scritta all’Impresa entro 3 giorni dall’insorgere della controversia; in ogni caso, il
termine massimo per la presentazione della denuncia sarà di un anno
dal giorno in cui il sinistro stesso si è verificato.
ASSISTENZA
Gestione sinistro
Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
INCENDIO
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema
della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile
prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto
con la predetta Impresa.
POLIZZA
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INFORMAZIONI
Negli altri casi, in seguito alla denuncia di sinistro, l’Impresa svolgerà
un’attività idonea a realizzare la bonaria definizione della vertenza;
qualora il tentativo non sortisca esito positivo e sempreché Impresa
ed Assicurato concordino nel ritenere che la tutela degli interessi di
quest’ultimo comporti il ricorso al procedimento giudiziario, l’Assicurato stesso provvederà ad indicare e a nominare il legale di fiducia
con le modalità indicate al primo comma.
FURTO
L’incarico professionale al legale indicato dall’Assicurato verrà
conferito dall’Impresa e l’Assicurato rilascerà al suddetto legale la
necessaria procura.
POLIZZA
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Le stesse disposizioni si applicano alla scelta di un consulente tecnico e di un investigatore privato.
Gestione sinistro
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
Nel solo caso il sinistro si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia,
l’Assicurato, nei termini e nei limiti suindicati, potrà avvalersi dell’ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all’Autorità giudiziaria estera competente.
Fatta salva la nomina dei professionisti nei casi sopraindicati, l’Assicurato, una volta presentata all’Impresa la denuncia di sinistro,
non potrà dare corso ad alcuna azione, effettuare transazioni o
addivenire alla definizione della vertenza senza il preventivo benestare dell’Impresa, che deve pervenire all’Assicurato entro 30
giorni dalla richiesta.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa relativamente all’opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione potrà essere demandata ad
un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di
accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Impresa
tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
Art. 9 - Erogazione delle prestazioni
L’Impresa verserà all’Assicurato gli importi di cui all’art. 1 solo a vertenza definita, senza corrispondere alcun anticipo o acconto.
Relativamente alle spese di resistenza all’azione dei danneggiati, la
presente Sezione opera ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla Sezione Responsabilità Civile ai sensi dell’art. 1917,
terzo comma, del Codice Civile.
Art. 10 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura
Nel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita,
consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice
della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di
proprietà della stessa persona.
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L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente
rinnovabile.
SICUREZZA
Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che
entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto
per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto
dalla data di decorrenza della nuova copertura.
R.C. AUTO
Art. 11 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Gestione amministrativa
L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto e procede all’eventuale conguaglio del premio.
POLIZZA
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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Assistenza
in movimento
I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione,
spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Tutti i servizi pensati per assisterti in caso
di necessità (es. impossibilità a proseguire
il viaggio a seguito di guasto dell’autovettura).
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
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PERCHÉ L’ASSISTENZA?
R.C. AUTO
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attivare subito uomini e mezzi. L’organizzazione di Europ Assistance
è composta da:
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Tutto questo e altro ancora è l’Assistenza Auto di Generali Sei In Auto:
scopriamola insieme.
SEZIONE ASSISTENZA AUTO
CONDIZIONI GENERALI
INFORMAZIONI
FURTO
L’assicurazione Assistenza Auto Generali Confort è operante a
condizione che il relativo codice (87) sia espressamente richiamato in Polizza.
Descrizione garanzia
INCENDIO
ASSISTENZA
Clausola 87 - Assistenza Auto Generali Confort
Nei limiti ed alle condizioni che seguono, viene prestata assistenza
all’Assicurato nel caso cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un
evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.
1. Soccorso Stradale
Qualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento del veicolo, guasto o incidente da circolazione, il veicolo
abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni
normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino
punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo
di euro 300,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.
Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio,
l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al trasporto
degli stessi fino all’officina ove è stato trasportato il veicolo trainante
tenendo a proprio carico le relative spese nell’ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono
a carico dell’Assicurato.
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Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, l’Officina Mobile stessa procederà al traino
nel rispetto della procedura prevista dal precedente punto 1 “Soccorso
Stradale”.
L’Impresa terrà a proprio carico il costo della manodopera fino ad un
massimo di euro 300,00.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di
riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
3. Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di incidente da circolazione il veicolo sia fuoriuscito
dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà
direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo l’Impresa
a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00
per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
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R.C. AUTO
SICUREZZA
2. Depannage - Officina Mobile in Italia
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale
da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di
effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una
Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la
stessa per la riparazione.
ASSISTENZA
I veicoli superiori ai metri 2,80 di altezza, potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell’Assistenza e la stessa non essere erogata.
INCENDIO
Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo (salvo quanto
previsto dal successivo punto 3 “Recupero del Veicolo fuori strada”).
FURTO
Qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di
fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi
fuoristrada) restano a carico dell’Assicurato le spese per il traino.
INFORMAZIONI
In caso di veicoli per disabili ovvero vetture multiadattate concepite
per portatori di handicap, la prestazione sarà erogata anche in caso di
foratura gomme e montaggio catene.
POLIZZA
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FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo
abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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4. Auto in Sostituzione
Qualora il veicolo assicurato necessiti di riparazioni di durata superiore a 1 giorno, certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, l’Assicurato potrà usufruire di un veicolo in sostituzione di
cilindrata pari a 1200 c.c. con le seguenti modalità:
a) a seguito di incidente della circolazione in caso di:
s
s
s
Riparazione presso carrozzeria convenzionata con l’Impresa
veicolo non marciante: l’auto in sostituzione sarà resa disponibile
per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 10
giorni consecutivi con percorrenza illimitata;
veicolo marciante: la prestazione sarà fornita solo se l’Assicurato,
previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato
con l’officina i termini per la riparazione - l’auto in sostituzione
sarà resa disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino
ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.
Riparazione presso carrozzeria non convenzionata con
l’Impresa
L’auto in sostituzione sarà fornita unicamente in caso di veicolo
non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un
massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata:
b) a seguito di guasto, incendio parziale, furto tentato o parziale,
rapina tentata: l’auto in sostituzione sarà fornita unicamente in
caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza
illimitata.
c) a seguito di incendio totale, furto totale, rapina: l’auto in sostituzione sarà fornita fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi con
percorrenza illimitata.
INFORMAZIONI
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla
società di autonoleggio:
s
patente di guida in originale e valida;
s
carta di credito a titolo di cauzione.
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s
le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)
relativi all’autovettura in sostituzione;
s
le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
s
le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno
essere versate direttamente dall’Assicurato;
s
s
l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato,
che dovrà comunque essere accordata dall’Impresa tramite la
Struttura Organizzativa.
R.C. AUTO
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
SICUREZZA
La vettura sarà consegnata all’Assicurato presso un servizio di noleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le condizioni e durante l’orario di apertura del servizio di
noleggio stesso.
POLIZZA
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operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione
non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
s
immobilizzo di roulotte e rimorchi.
s
Nel caso di veicoli per disabili, ovvero vetture multiadattate concepite per portatori di handicap, l’Impresa, tramite la Struttura
Organizzativa, metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura a noleggio con conducente per un massimo di volte e per un
numero di giorni pari al numero dei giorni previsti per ciascuna
ipotesi.
La presente prestazione è valida solo in Italia.
5. Supporto nella compilazione del modello CAI
Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente
stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa
al fine di ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si sia verificato ad oltre 20 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
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INCENDIO
s
FURTO
immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
INFORMAZIONI
s
ASSISTENZA
La prestazione non è operante per:
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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6. Rientro dei passeggeri
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione
che renda inutilizzabile il veicolo per oltre 36 ore in Italia o per oltre 5
giorni all’estero, oppure in caso di furto parziale o totale con ritrovamento del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà gli Assicurati in
condizione di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di
rientrare al luogo di residenza in Italia, con copertura delle spese di
viaggio, mettendo a disposizione:
s
un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe;
s
limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato
senza autista di cilindrata pari a 1200 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per il tempo necessario al rientro e
comunque per un massimo di 2 giorni.
Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni
facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto
di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo
stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
Questa garanzia è operante fino a concorrenza di euro 300,00 per
sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro
stesso.
7. Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora, in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione e qualora non sia stata usufruita la prestazione di cui al
punto 18 “Rimpatrio del veicolo”, il veicolo sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, verrà messo
a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire
il recupero del veicolo riparato.
L’Impresa terrà a pr oprio carico il relativo costo.
Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.
8. Viaggio di un familiare
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione
in Italia nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia ricoverato in ospedale ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima
di 5 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto
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9. Accompagnamento minori
Qualora nessuno degli Assicurati in viaggio, accompagnati da minori
di 15 anni purché anch’essi Assicurati, si trovi nell’impossibilità di
occuparsi di loro in seguito ad infortunio conseguente ad incidente
stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Impresa, tramite la
Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare convivente residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o
ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in
Italia tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di
euro 550,00 per sinistro.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
10. Trasporto in autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione
nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato necessiti di un
trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad
inviare il mezzo.
R.C. AUTO
SICUREZZA
Non sono comprese spese di albergo diverse da quelle indicate.
ASSISTENZA
La Struttura Organizzativa inoltre provvederà, qualora l’Assicurato
necessiti di assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo.
Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad
un massimo di euro 160,00 complessive.
INCENDIO
ferroviario di prima classe o d’aereo in classe economica, di andata e
ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia,
di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
POLIZZA
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Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.
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INFORMAZIONI
11. Autista a disposizione
Qualora in seguito ad incidente da circolazione l’Assicurato subisca
lesioni tali da non poter guidare il veicolo oppure, limitatamente alla
circolazione all’estero, l’Assicurato subisca il furto o il ritiro della patente di guida, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un
autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell’Assicurato.
FURTO
Tale garanzia è operante fino a concorrenza di euro 120,00 per sinistro.
La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono
stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice
della Strada.
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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12. Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, guasto o incidente da circolazione, il veicolo sia sottratto
o subisca danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni
normali e ciò esiga sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, con
copertura delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad
un massimo di euro 300,00 complessive per sinistro, qualsiasi sia il
numero delle persone coinvolte nel sinistro.
La prestazione non è cumulabile con la prestazione di cui al punto 6
“Rientro dei passeggeri”.
ASSISTENZA
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare
della cifra necessaria ed il suo recapito.
INFORMAZIONI
FURTO
13. Anticipo spese di prima necessità
Qualora, in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto
o incidente da circolazione, l’Assicurato non sia in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione del
veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell’Assicurato, anticipandone il costo a titolo di prestito, fino ad un massimo di
euro 500,00 complessive per sinistro.
INCENDIO
Non sono comprese spese d’albergo diverse da quelle indicate.
14. Rimpatrio sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione
nel quale sia stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato,
accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante
sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa
provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della
stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
s
aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in
Paesi Europei);
s
aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
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Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio
dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul
posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio
o la coesistenza di malattie infettive o ogni patologia il cui trasporto
implichi violazione di norme sanitarie.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i
suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei
sanitari che lo hanno in cura.
Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il
sinistro si verifica all’estero.
15. Spese di rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati
Qualora a seguito dell’erogazione delle prestazioni previste dai punti
14 “Rimpatrio Sanitario” e 16 “Rimpatrio salma” non fosse possibile,
con il veicolo Assicurato, il rientro alle rispettive abitazioni degli altri
occupanti il veicolo, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa ne
organizza il rientro tenendo a proprio carico le relative spese.
16. Rimpatrio salma
Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto
il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, l’Impresa, tramite la Struttura
Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul
luogo del decesso tenendo a proprio carico le relative spese.
Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia,
rimanendo a carico dei familiari dell’Assicurato le spese relative alla
cerimonia funebre e all’inumazione.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
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R.C. AUTO
L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in
possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
SICUREZZA
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa
ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai
medici della Struttura Organizzativa stessa.
ASSISTENZA
autoambulanza senza limiti di percorso.
INCENDIO
s
FURTO
treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
INFORMAZIONI
s
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Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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Qualora le disposizioni locali impongano l’inumazione provvisoria o
definitiva sul posto, o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di essere
inumato sul posto e nessun familiare si trovi già sul posto, l’Impresa,
tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato residente in Italia un biglietto aereo (classe
economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per presenziare alle esequie.
Qualora si rendesse necessario il riconoscimento della salma, l’Impresa,
tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare un biglietto andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in treno
(prima classe).
L’Impresa terrà a proprio carico le spese per il viaggio nonché quelle
per il soggiorno del familiare, queste ultime fino ad un massimo di
euro 250,00 per sinistro.
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale
recupero della salma.
17. Invio dei pezzi di ricambio
Qualora in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto
o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti per la sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà
ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che
regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei
veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari
ufficiali in Italia.
Resta a carico dell’Assicurato soltanto il costo dei pezzi di ricambio e
le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla
spedizione restano a carico dell’Impresa.
La prestazione è operativa a condizione che l’Assicurato sia in grado
di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie
bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.
Al suo rientro, l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della
somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso.
Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata,
anche gli interessi al tasso legale corrente.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
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L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
19. Spese di custodia all’estero
Qualora l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, abbia organizzato il rimpatrio del veicolo, in base alle condizioni di cui al precedente punto 18 “Rimpatrio del veicolo”, terrà a proprio carico le spese di
giacenza del veicolo all’estero dalla data di richiesta del rimpatrio fino
ad un massimo di euro 80,00 per sinistro.
20. Abbandono legale del veicolo all’estero
In alternativa alla prestazione di cui al precedente punto 18 “Rimpatrio
del veicolo”, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa organizzerà
la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse
possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello
Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione tenendo
a proprio carico le relative spese.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
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R.C. AUTO
SICUREZZA
ASSISTENZA
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia,
la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un
importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto
dopo il sinistro.
INCENDIO
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
FURTO
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza
all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico dell’Impresa.
INFORMAZIONI
18. Rimpatrio del veicolo
Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione,
il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione
superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento
del veicolo in condizioni tali da non poter essere utilizzato, la Struttura
Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della
riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al
luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
POLIZZA
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
92 di 166
21. Interprete a disposizione
Qualora, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto
dell’Assicurato in seguito ad incidente da circolazione nel quale sia
stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato necessiti di assistenza, la Struttura
Organizzativa provvederà a fornire un interprete.
Tale garanzia opera per l’onorario dell’interprete fino ad un massimo
complessivo di euro 520,00 per sinistro.
22. Anticipo della cauzione penale
Qualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto
dell’Assicurato a seguito di incidente da circolazione nel quale sia
stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di
prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità fino ad un massimo
di euro 3.600,00 per sinistro.
La prestazione è operante a condizione che l’Assicurato sia in grado
di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della
richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione
della somma anticipata.
Al suo rientro l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della
somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche
gli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta
all’estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in
Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato e qualora l’Assicurato non
sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie
di restituzione.
23. Anticipo spese legali
Qualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto
dell’Assicurato a seguito di incidente da circolazione nel quale sia
stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo
di prestito l’onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.500,00
per sinistro.
La prestazione è operante a condizione che l’Assicurato sia in grado
di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della
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Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Nei limiti ed alle condizioni che seguono, viene prestata assistenza
all’Assicurato nel caso cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un
evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.
1. Soccorso Stradale
Qualora l’autovettura rimanga immobilizzata per guasto, incidente,
incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, in modo tale da
non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato
dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino
dell’autovettura dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro autorizzato Europ Assistance oppure all’officina meccanica convenzionata più vicina o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice
oppure al punto indicato dall’Assicurato purchè entro 60 chilometri
(tra andata e ritorno) dal luogo del fermo senza alcun limite di spesa.
Nel caso in cui a seguito di incidente della circolazione, che renda
il veicolo non marciante, l’Assicurato provveda ad effettuare la riparazione presso una carrozzeria convenzionata, la prestazione sarà
erogata senza limite di massimale.
Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio,
l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al trasporto
degli stessi fino all’officina ove è stato trasportato il veicolo trainante
tenendo a proprio carico le relative spese nell’ambito del massimale
indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio
sono a carico dell’Assicurato.
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R.C. AUTO
SICUREZZA
L’assicurazione Assistenza Auto Generali Top è operante a condizione
che il relativo codice (97) sia espressamente richiamato in Polizza.
ASSISTENZA
Clausola 97 - Assistenza Auto Generali Top
INCENDIO
La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta
all’estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in
Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato e qualora l’Assicurato non
sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie
di restituzione.
FURTO
Al suo rientro, l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della
somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.
INFORMAZIONI
richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione
della somma anticipata.
POLIZZA
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
In caso di veicoli per disabili ovvero vetture multiadattate concepite
per portatori di handicap, la prestazione sarà erogata anche in caso
di foratura gomme e montaggio catene.
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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Le eventuali eccedenze restano a carico dell’Assicurato.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo
abbia subito l’incidente, il guasto o l’incendio durante la circolazione
al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate
(percorsi fuoristrada).
I veicoli superiori ai metri 2,80 di altezza, potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell’Assistenza e la stessa non essere erogata.
2. Depannage - Officina Mobile in Italia
Qualora, a seguito di guasto, l’autovettura risulti danneggiata in
modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente,
la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità
di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed
invierà la stessa per la riparazione.
L’Impresa terrà a proprio carico il costo della manodopera; restano
a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente
utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione
effettuata dal mezzo di soccorso.
Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare l’autovettura, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente
punto 1 “Soccorso Stradale”.
Invio di un tecnico per interventi di emergenza
A&ORATURAPNEUMATICI
Qualora in conseguenza di foratura di uno dei pneumatici dell’autovettura si renda necessaria la sostituzione della ruota danneggiata con quella di scorta montata nel veicolo, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per
effettuare le operazioni di sostituzione.
B-ONTAGGIOCATENEPERNEVE
Qualora in conseguenza di una nevicata improvvisa si renda
necessario l’uso di catene per neve presenti nell’autovettura, la
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C2IPRISTINOOSOSTITUZIONEBATTERIAELETTRICA
Qualora in conseguenza dell’insufficiente carica della batteria
elettrica installata nell’autovettura non sia possibile l’utilizzo dell’autovettura stessa, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare il ripristino della batteria
elettrica o la sostituzione della stessa.
R.C. AUTO
Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e
lo invierà per effettuare le operazioni di montaggio.
POLIZZA
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3. Recupero dell’autovettura fuori strada
Qualora in caso di incidente da circolazione l’autovettura sia fuoriuscita dalla sede stradale e risulti danneggiata in modo tale da
non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa
procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare l’autovettura danneggiata nell’ambito della sede stradale,
tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo
di euro 1.200,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
ASSISTENZA
In tutti i casi sopracitati, nel caso in cui la garanzia debba essere
prestata all’estero o in Italia in autostrada, specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura Organizzativa.
INCENDIO
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio
eventualmente utilizzati durante l’intervento d’urgenza e ogni altra
spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
FURTO
In tutti i casi sopracitati, qualora, durante l’intervento, il tecnico
riscontrasse l’impossibilità a riparare l’autovettura, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dal precedente
punto 1 “Soccorso stradale”.
SICUREZZA
In caso di sostituzione della batteria con la nuova, resta a carico
dell’Assicurato il costo della nuova batteria elettrica.
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INFORMAZIONI
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora l’autovettura abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede
stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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4. Stop & Go - disponibile sul luogo del fermo
A seguito della prestazione di cui al punto 1 “Soccorso Stradale” la
Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato 24 ore
su 24 e a chilometraggio illimitato un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc.,
compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, sarà resa
disponibile presso il luogo del fermo dell’autovettura e qualora le condizioni non lo consentano presso il luogo di destinazione del soccorso
stradale.
L’autovettura sostitutiva è messa a disposizione secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali delle società di autonoleggio.
L’assicurazione copre gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso
la stazione di noleggio convenzionata più vicina o il pernottamento
presso una struttura alberghiera.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; sono coperti gli eventuali costi sostenuti
dall’Assicurato di trasporto in taxi per il ritiro dell’autovettura riparata.
L’autovettura sostitutiva verrà messa a disposizione per il periodo necessario alla riparazione e comunque per un massimo di 14
giorni consecutivi.
Qualora la consegna avvenga nel luogo di fermo a seguito di incidente, l’autovettura verrà comunque messa a disposizione per almeno 3
giorni, mentre, in caso di guasto, per almeno 1 giorno.
L’Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di
guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di
cauzione.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
s
le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)
relativi all’autovettura in sostituzione;
s
le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
s
le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno
essere versate direttamente dall’Assicurato;
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s
immobilizzo dell’autovettura dovuto alle esecuzioni dei tagliandi
periodici previsti dalla casa costruttrice;
s
operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non
sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
5. Auto in sostituzione
Qualora il veicolo assicurato necessiti di riparazioni di durata superiore a 1 giorno e qualora non sia stata usufruita la prestazione di cui al
precedente punto 4 “Stop & Go - disponibile sul luogo del fermo”, l’Assicurato potrà usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata pari
al veicolo assicurato fino ad un massimo di 1600 c.c. con le seguenti
modalità:
d) a seguito di incidente della circolazione in caso di:
Riparazione presso carrozzeria convenzionata con l’Impresa
s Veicolo non marciante: l’auto in sostituzione sarà resa disponibile
per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 14
giorni consecutivi con percorrenza illimitata.
Veicolo marciante: la prestazione sarà fornita solo se l’Assicurato,
previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con
l’officina i termini per la riparazione - l’auto in sostituzione sarà resa
disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo
di 7 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.
Riparazione presso carrozzeria non convenzionata con l’Impresa
L’auto in sostituzione sarà fornita unicamente in caso di veicolo non
marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo
di 7 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.
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SICUREZZA
La prestazione non è operante per:
ASSISTENZA
Nel caso in cui i danni all’autovettura non ne impediscano l’utilizzo,
la prestazione sarà fornita solo se l’Assicurato, previo benestare della
Struttura Organizzativa, avrà concordato con l’officina i termini per la
riparazione.
INCENDIO
Qualora la riparazione dell’autovettura avvenga prima del periodo
previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione
nelle modalità sopra descritte.
FURTO
l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato,
che dovrà comunque essere accordata dall’Impresa, tramite la
Struttura Organizzativa.
INFORMAZIONI
s
POLIZZA
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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e) a seguito di guasto, incendio parziale, furto tentato o parziale, rapina
tentata: l’auto in sostituzione sarà fornita unicamente in caso di veicolo
non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.
f) a seguito di incendio totale, furto totale, rapina: l’auto in sostituzione
sarà fornita fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi con percorrenza
illimitata.
L’Assicurato ritirerà e riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso
la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario,
l’Impresa terrà a proprio carico i costi di trasporto in taxi per il ritiro e
la riconsegna dell’autovettura.
L’Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di
guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di
cauzione.
La vettura sarà consegnata all’Assicurato presso un servizio di noleggio
convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le
condizioni e durante l’orario di apertura del servizio di noleggio stesso.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
s
le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)
relativi all’autovettura in sostituzione;
s
le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative
franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
s
le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno
essere versate direttamente dall’Assicurato;
s
l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che
dovrà comunque essere accordata dall’Impresa, tramite la Struttura
Organizzativa.
La prestazione non è operante per:
s
immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
s
operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non
sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
s
immobilizzo di roulotte e rimorchi.
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s
libretto di circolazione (originale);
s
foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
s
targhe autovettura;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato
deve produrre l’originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di
ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)
s
codice fiscale (fotocopia);
s
documento di riconoscimento valido dell’intestatario al PRA (fotocopia carta d’identità o equivalente);
s
documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna dell’autovettura, qualora questi sia diverso dall’intestatario al
P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione dell’autovettura, comporta la decadenza del
diritto alla prestazione.
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R.C. AUTO
SICUREZZA
ASSISTENZA
L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna dell’autovettura, la seguente documentazione:
INCENDIO
7. Demolizione dell’autovettura in Italia
Qualora a seguito di incidente da circolazione l’autovettura abbia subito danni tali da renderne necessaria la demolizione e la cancellazione
al P.R.A., la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato,
organizzerà il recupero dell’autovettura mediante carro attrezzi e la
successiva demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento di
mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell’Assicurato
che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
FURTO
6. Supporto nella compilazione del modello CAI
Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente
stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa
al fine di ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.
INFORMAZIONI
Nel caso di veicoli per disabili, ovvero vetture multiadattate concepite
per portatori di handicap, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa,
metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura a noleggio con
conducente per un massimo di volte e per un numero di giorni pari al
numero dei giorni previsti per ciascuna ipotesi.
POLIZZA
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INCENDIO
ASSISTENZA
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione
dell’autovettura entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso
disponibili i sopra citati documenti.
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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Il demolitore convenzionato prenderà in carico l’autovettura, rilasciando
al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del
veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al
domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che l’autovettura sarà demolita in conformità
alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro
attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
Gli eventuali costi di deposito dell’autovettura rimangono a carico
dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
8. Richiesta documenti in caso di furto totale.
A seguito di furto totale, l’Assicurato può avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
s
estratto cronologico generale rilasciato dal PRA;
s
scheda di perdita di possesso;
comunicando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia
rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente.
La Struttura Organizzativa provvederà ad acquisire, tramite i propri
incaricati, i documenti sopra detti per inviarli all’Assicurato e potrà
richiedere all’Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’Assistenza.
INFORMAZIONI
FURTO
L’Impresa terrà direttamente a proprio carico le relative spese.
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si sia
verificato ad oltre 20 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
9. Rientro dei passeggeri
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione che renda inutilizzabile l’autovettura per oltre 36 ore in Italia o per
oltre 5 giorni all’estero, oppure in caso di furto parziale o totale con
ritrovamento dell’autovettura, la Struttura Organizzativa metterà gli
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limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato
senza autista di cilindrata pari al veicolo assicurato fino ad un
massimo di 1600 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal
noleggiatore, per il tempo necessario al rientro e comunque per
un massimo di 2 giorni.
Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni
facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto
di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo
stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
Questa garanzia è operante fino a concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.
10. Viaggio per il recupero dell’autovettura
Qualora, in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione e qualora non sia stata usufruita la prestazione di cui al punto
22 “Rimpatrio del veicolo”, l’autovettura sia rimasta immobilizzata in
Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, verrà messo a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero
dell’autovettura riparata.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.
R.C. AUTO
s
SICUREZZA
un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe;
ASSISTENZA
s
INCENDIO
Assicurati in condizione di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare al luogo di residenza in Italia, con copertura
delle spese di viaggio, mettendo a disposizione:
POLIZZA
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INFORMAZIONI
11. Viaggio di un familiare
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in
Italia nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato sia ricoverato in ospedale ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima
di 3 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto
ferroviario di prima classe o d’aereo in classe economica, di andata e
ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia,
di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
FURTO
Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
La Struttura Organizzativa inoltre provvederà, qualora l’Assicurato
necessiti di assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo.
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad
un massimo di euro 160,00 complessive.
Non sono comprese spese di albergo diverse da quelle indicate.
12. Rimpatrio sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione
nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico
curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale
attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici
della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
s aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in
Paesi Europei);
s aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
s treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
s
autoambulanza senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa
ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai
medici della Struttura Organizzativa stessa.
L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in
possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio
dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul
posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio
o la coesistenza di malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto
implichi violazione di norme sanitarie.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i
suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei
sanitari che lo hanno in cura.
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Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
15. Trasporto in autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione
nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato necessiti di un
trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad
inviare il mezzo.
R.C. AUTO
SICUREZZA
14. Accompagnamento minori
Qualora nessuno degli Assicurati in viaggio, accompagnati da minori di 15 anni purché anch’essi Assicurati, si trovi nell’impossibilità di
occuparsi di loro in seguito ad infortunio conseguente ad incidente
stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Impresa, tramite la
Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare convivente residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o
ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in
Italia tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di
euro 1.000,00 per sinistro.
ASSISTENZA
L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato ha il diritto di richiedere a quest’ultimo gli eventuali biglietti di
viaggio non utilizzati.
INCENDIO
13. Rientro con un familiare
Qualora sia possibile, in caso di Rientro sanitario dell’Assicurato in
base alle condizioni della prestazione di cui al punto 12 “Rinpatrio
Sanitario”, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa provvede,
previo parere medico della stessa, a far rientrare con lo stesso mezzo
utilizzato per il Rientro Sanitario un familiare dell’Assicurato, presente
sul posto tenendo a proprio carico le relative spese.
POLIZZA
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Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.
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INFORMAZIONI
16. Autista a disposizione
Qualora in seguito ad incidente da circolazione l’Assicurato subisca
lesioni tali da non poter guidare l’autovettura oppure, limitatamente
alla circolazione all’estero, l’Assicurato subisca il furto o il ritiro della
patente di guida, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un
autista per il trasferimento dell’autovettura stessa al domicilio dell’Assicurato.
FURTO
Tale garanzia è operante fino a concorrenza di euro 120,00 per sinistro.
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono
stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice
della Strada.
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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17. Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, guasto o incidente da circolazione, l’autovettura sia sottratta o subisca danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni
normali e ciò esiga sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, con
copertura delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad
un massimo di euro 600,00 complessive per sinistro, qualsiasi sia il
numero delle persone coinvolte nel sinistro.
Non sono comprese spese d’albergo diverse da quelle indicate.
La prestazione non è cumulabile con la prestazione di cui al punto 9
“Rientro dei passeggeri”.
18. Anticipo spese di prima necessità
Qualora, in conseguenza di incendio, furto di parti dell’autovettura,
guasto o incidente da circolazione, l’Assicurato non sia in grado di
provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione dell’autovettura, la Struttura Organizzativa provvederà, per
conto dell’Assicurato, anticipandone il costo a titolo di prestito, fino
ad un massimo di euro 500,00 complessive per sinistro.
Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il
sinistro si verifica all’estero
19. Spese di rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati
Qualora a seguito dell’erogazione delle prestazioni previste dai punti
12 “Rimpatrio Sanitario” e 20 “Rimpatrio salma” non fosse possibile
il rientro alle rispettive abitazioni degli altri occupanti il veicolo Assicurato con il veicolo assicurato, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, ne organizza il rientro tenendo a proprio carico le relative
spese.
20. Rimpatrio salma
Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto
il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, l’Impresa, tramite la Struttura
Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul
luogo del decesso tenendo a proprio carico le relative spese.
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Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia,
rimanendo a carico dei familiari dell’Assicurato le spese relative alla
cerimonia funebre e all’inumazione.
Qualora le disposizioni locali impongano l’inumazione provvisoria o
definitiva sul posto, o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato sul posto e nessun familiare si trovi già sul posto, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un
familiare dell’Assicurato residente in Italia un biglietto aereo (classe
economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per presenziare alle esequie.
Qualora si rendesse necessario il riconoscimento della salma, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di
un familiare un biglietto andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in
treno (prima classe).
L’Impresa terrà a proprio carico le spese per il viaggio nonché quelle
per il soggiorno del familiare, queste ultime fino ad un massimo di
euro 500,00 per sinistro.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale
recupero della salma.
21. Invio dei pezzi di ricambio
Qualora in conseguenza di incendio, furto di parti dell’autovettura, guasto
o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’autovettura ed occorrenti per la sua riparazione non possano
essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli
con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio delle autovetture in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Resta a carico dell’Assicurato soltanto il costo dei pezzi di ricambio e
le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla
spedizione restano a carico dell’Impresa.
La prestazione è operante a condizione che l’Assicurato sia in grado
di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie
bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.
Al suo rientro, l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso.
Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata,
anche gli interessi al tasso legale corrente.
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ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
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22. Rimpatrio del veicolo
Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, l’autovettura resti immobilizzata e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso
di furto con ritrovamento dell’autovettura in condizioni tali da non
poter essere utilizzata, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso
contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il
trasporto dell’autovettura dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza
all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico dell’Impresa.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Qualora il valore commerciale dell’autovettura dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio,
tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
23. Spese di custodia all’estero
Qualora l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, abbia organizzato il rimpatrio del veicolo in base alle condizioni di cui al precedente
punto 22 “Rimpatrio del veicolo”, terrà a proprio carico le spese di
giacenza del veicolo all’estero dalla data di richiesta del rimpatrio fino
ad un massimo di euro 80,00 per sinistro.
24. Abbandono legale del veicolo all’estero
In alternativa alla prestazione di cui al punto 22 “Rimpatrio del veicolo”
l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in
loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui
si trova al fine di poter procedere alla demolizione tenendo a proprio
carico le relative spese.
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Al suo rientro l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso.
Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata,
anche gli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta
all’estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in
Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato e qualora l’Assicurato non
sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie
di restituzione.
27. Anticipo spese legali
Qualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto
dell’Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale
sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato non vi possa provvedere
direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a
titolo di prestito l’onorario di un legale fino ad un massimo di euro
1.500,00 per sinistro.
La prestazione è operante a condizione che l’Assicurato sia in grado
di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della
richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione
della somma anticipata.
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R.C. AUTO
SICUREZZA
ASSISTENZA
La prestazione è operante a condizione che l’Assicurato sia in grado
di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della
richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.
INCENDIO
26. Anticipo della cauzione penale
Qualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto
dell’Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale
sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato non vi possa provvedere
direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a
titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità fino ad un
massimo di euro 3.600,00 per sinistro.
FURTO
Tale garanzia opera per l’onorario dell’interprete fino ad un massimo
complessivo di euro 520,00 per sinistro.
INFORMAZIONI
25. Interprete a disposizione
Qualora, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto
dell’Assicurato in seguito ad incidente da circolazione nel quale sia
stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato necessiti di assistenza, la
Struttura Organizzativa provvederà a fornire un interprete.
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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Al suo rientro l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso.
Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata,
anche gli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta
all’estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in
Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato e qualora l’Assicurato non
sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie
di restituzione.
28. Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche
ed ospedaliere
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente
stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere
delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non
gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa,
anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento delle fatture fino
a un importo massimo equivalente in valuta locale di euro 3.000,00,
calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea e relativo
al giorno del versamento.
La prestazione è operante a condizione che l’Assicurato sia in grado
di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie
bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.
Al suo rientro l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso.
Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata,
anche gli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta
all’estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in
Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato e qualora l’Assicurato non
sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie
di restituzione.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMUNI PER LA SEZIONE ASSISTENZA AUTO
POLIZZA
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1.
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del
Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra;
2. l’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema
della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità
civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C.
Auto con la predetta Impresa.
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle
previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il
contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che
indicano la data del pagamento e recano la firma della persona
autorizzata a riscuotere il premio.
SICUREZZA
Art. 2 - Estensione territoriale
ASSISTENZA
Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni di cui ai precedenti
articoli vengono fornite con esclusione delle spese che l’Assicurato
avrebbe comunque dovuto sostenere per il suo ritorno e che pertanto
restano a suo carico (biglietti, pedaggi, costo carburante, ecc.).
INCENDIO
La prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte
nel corso dell’annualità assicurativa.
R.C. AUTO
Art. 1 - Limite per anno assicurativo
Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
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INFORMAZIONI
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’Assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza.
FURTO
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza
se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti
ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
INCENDIO
ASSISTENZA
Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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s
assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa o all’intermediario;
s
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale,
sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario
l’Impresa;
s
denaro contante, nei limiti dell’importo massimo previsto dalla
normativa in vigore per ciascuna rata di premio.
È comunque rimessa all’intermediario la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi
assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati o
girati all’Impresa o all’intermediario.
Art. 4 - Limiti dell’assicurazione
Le prestazioni non sono dovute per sinistri:
a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturali;
b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo,
invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari,
scioperi, sommosse;
c. avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore
o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d. avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
FURTO
e. determinati da dolo dell’Assicurato;
f.
determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
g. determinati da suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato;
INFORMAZIONI
h. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero
in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
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La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
POLIZZA
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Art. 7 - Modalità per la richiesta di assistenza
1.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi in una delle situazioni sopra
descritte ed abbia necessità di usufruire di una delle prestazioni
oggetto della presente Sezione, dovrà telefonare alla Struttura
Organizzativa, in funzione 24 ore su 24,
al Numero Verde 800.904.620
o al numero 02.58163507 (per le chiamate dall’estero)
2. nel caso in cui si trovi nell’impossibilità di telefonare, la richiesta
potrà essere effettuata tramite telefax al numero 02.58477201
o telegramma a EUROPASSISTANCE - Piazza Trento, 8 - 20135
Milano;
3. i costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono
compresi nella prestazione.
SICUREZZA
ASSISTENZA
Gli anticipi previsti dalle prestazioni di cui ai punti 13, 22 e 23 della
clausola 87 e 21, 26, 27 e 28 della clausola 97 sono concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta
vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e, qualora venga ritenuto necessario, purché l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie
in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque
dev’essere rimborsata alla Struttura Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell’anticipo.
INCENDIO
Gestione sinistro
Art. 6 - Anticipi
FURTO
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate nella presente Sezione, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
R.C. AUTO
Art. 5 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative
s
tipo di assistenza di cui necessita;
s
nome e cognome e numero di targa dell’autovettura assicurata;
s
il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza;
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INFORMAZIONI
4. Nella richiesta l’Assicurato dovrà comunque indicare:
POLIZZA
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s
R.C. AUTO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. l’Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la
Struttura Organizzativa.
Art. 8 - Colpa grave
Verrà prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le
prestazioni sopraindicate sono determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Gestione amministrativa
ASSISTENZA
SICUREZZA
Art. 9 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura
Nel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della
Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per
l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di proprietà
della stessa persona.
L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto e procede all’eventuale conguaglio del premio.
Art. 10 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente
rinnovabile.
Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che
entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni
effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
numero di polizza preceduto dalla sigla “GIAB” per la clausola 87 e dalla sigla “GIAT” per la clausola 97.
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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Protezione Incendio
I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione,
spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Oggetto dell’Assicurazione Incendio, delimitazioni
e norme che regolano il contratto ovvero tutte
le informazioni utili in caso di incendio dell’autovettura.
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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POLIZZA
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SEZIONE INCENDIO
CONDIZIONI GENERALI
FURTO
INCENDIO
Art. 1 - Oggetto
Descrizione garanzia
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
L’assicurazione Incendio è operante in quanto sia espressamente
convenuta in polizza con l’indicazione del valore assicurato dell’autovettura nell’apposito riquadro.
L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, risponde dei
danni materiali e diretti arrecati all’autovettura assicurata, sia
ferma che in circolazione causati da Incendio qualunque ne sia la
causa.
Estensioni sempre incluse nella garanzia Incendio
L’assicurazione è altresì estesa agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi di serie purchè stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti dotazione del veicolo essendo inclusi, senza maggiorazione,
nel prezzo di listino.
L’assicurazione è altresì estesa nei limiti del valore assicurato e fino a
concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro,
non potrà superare il 20% del valore stesso agli accessori che non
siano compresi nel prezzo di listino dell’autovettura stessa e siano
quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purchè stabilmente fissati sul
veicolo, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore
assicurato dell’autovettura.
L’assicurazione è altresì estesa alla garanzia Ricorso Terzi:
L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi (definiti ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni
Generali di cui alla Sezione Responsabilità Civile), compresi i danni
provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero
del veicolo dall’incendio dell’autovettura assicurata quando la stessa
non si trovi in circolazione a norma del Codice, fino ad un massimo
di euro 250.000,00.
INFORMAZIONI
Art. 2 - Esclusioni
L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:
a. i danni avvenuti in conseguenza di:
s
atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
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b. i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato,
delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle
persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia
dell’autovettura assicurata; sono compresi i danni determinati
da colpa grave dei predetti soggetti;
c. i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio,
nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che
non abbia provocato fiamma;
d. i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o
competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste
nel regolamento particolare di gara.
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio
Dichiarazioni inesatte e reticenze
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese
al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è
dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il
premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Aggravamento del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel
caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario
dell’autovettura o del locatario in caso di leasing o la variazione delle
caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non
è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra
il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
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R.C. AUTO
eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto,
controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
SICUREZZA
s
ASSISTENZA
trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine,
frane e smottamenti;
INCENDIO
s
FURTO
tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti
di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
INFORMAZIONI
s
POLIZZA
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Art. 4 - Estensione territoriale
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello
Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di
Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità
civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C.
Auto con la predetta Impresa.
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle
previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il
contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che
indicano la data del pagamento e recano la firma della persona
autorizzata a riscuotere il premio.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza
se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha
effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’Assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza.
Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il
frazionamento in più rate.
Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:
s
assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa o all’intermediario;
s
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale,
sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’Impresa;
s
denaro contante, nei limiti dell’importo massimo previsto dalla
normativa in vigore per ciascuna rata di premio.
È comunque rimessa all’intermediario la facoltà di accettare dal
Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei
premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità
e intestati o girati all’Impresa o all’intermediario.
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Per i danni conseguenti a tumulti popolari, atti di terrorismo,
scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque
dolosi, se compresi in garanzia, il termine di tre giorni è ridotto
a ventiquattro ore. Inoltre dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente, con contestuale inoltro all’Impresa di
copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa.
Art. 8 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose
danneggiate
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l’autovettura danneggiata in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve
provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso
dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale
pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino
all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto
ad indennità.
L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino dell’autovettura danneggiata in officina di sua fiducia; del
pari ha facoltà di sostituire l’autovettura o le parti di essa che siano
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R.C. AUTO
SICUREZZA
La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro,
nonché degli eventuali testimoni.
ASSISTENZA
I sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro
tre giorni dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne
sia venuto a conoscenza.
INCENDIO
Gestione sinistro
Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri
FURTO
Il valore assicurato indicato in Polizza si riferisce all’autovettura nonché alle attrezzature/allestimenti inerenti l’uso cui l’autovettura è destinata, agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi stabilmente
fissati sull’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi,
senza maggiorazione, nel prezzo di listino dell’autovettura assicurata.
INFORMAZIONI
Art. 6 - Valore assicurato
POLIZZA
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
Gestione sinistro
R.C. AUTO
POLIZZA
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state distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne
comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi
dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art. 9 - Determinazione dell’ammontare del danno
Perdita totale
In caso di sinistro che provochi la perdita totale dell’autovettura assicurata, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore
commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro, al netto
dell’eventuale valore residuo.
Per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del danno verrà determinato riconoscendo
l’importo effettivamente pagato per l’acquisto dell’autovettura senza
applicazione del degrado, con il limite del valore assicurato.
Danni parziali
In caso di sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni
o sostituzioni necessarie al ripristino dell’autovettura stessa al netto
del degrado delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia
superiore alla differenza fra il valore commerciale dell’autovettura
assicurata prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari
a tale differenza.
Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni
dalla data di prima immatricolazione dell’autovettura, l’indennizzo
verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o
riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti
del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico
ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la
batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché gli “apparecchi
audiofonovisivi”. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese
per modificazioni o aggiunte apportate all’autovettura in occasione
delle riparazioni.
Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore dell’autovettura, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il
valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura stessa
al momento del sinistro.
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a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al
momento del sinistro;
b. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare del
danno liquidabile.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione
di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od
eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
R.C. AUTO
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni
sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla
nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente
che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente
del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
SICUREZZA
La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra
le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente
dall’Impresa e dall’Assicurato.
ASSISTENZA
Art. 10 - Liquidazione dei danni
POLIZZA
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Art. 11 - Franchigia o scoperto
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare
del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale
franchigia o scoperto (con l’eventuale minimo), indicati in polizza,
restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico
dell’Assicurato stesso.
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Generali Sei in Auto - mod. 131500N
FURTO
Nei casi previsti dalla legge (vedi art. 150bis del Codice) l’Impresa
richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante
l’archiviazione dell’istruttoria penale relativa all’incendio (certificato di
chiusa inchiesta).
INFORMAZIONI
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
INCENDIO
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del
terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
Gestione amministrativa
Art. 12 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura
Nel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita,
consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice
della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di
proprietà della stessa persona.
L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto e procede all’eventuale conguaglio del premio.
Art. 13 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente
rinnovabile.
Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo
che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo
contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere
ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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INFORMAZIONI
FURTO
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ASSISTENZA
SICUREZZA
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Protezione Furto
I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione,
spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Oggetto dell’Assicurazione Furto, delimitazioni
e norme che regolano il contratto ovvero tutte
le informazioni utili in caso di furto dell’autovettura.
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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POLIZZA
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SEZIONE FURTO
CONDIZIONI GENERALI
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Art. 1 - Oggetto
Descrizione garanzia
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
L’assicurazione Furto è operante in quanto sia espressamente
convenuta in polizza con l’indicazione del valore assicurato dell’autovettura nell’apposito riquadro.
L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, risponde dei danni
materiali e diretti arrecati all’autovettura assicurata, sia ferma che
in circolazione causati da:
s
furto (totale, parziale o tentato);
s
rapina;
s
danni da scasso: causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate
che si trovano all’interno del veicolo.
Estensioni sempre incluse nella garanzia Furto
L’assicurazione è altresì estesa agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi di serie purchè stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti dotazione del veicolo essendo inclusi, senza maggiorazione,
nel prezzo di listino.
L’assicurazione è altresì estesa nei limiti del valore assicurato e fino a
concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro,
non potrà superare il 20% del valore stesso agli accessori che non
siano compresi nel prezzo di listino dell’autovettura stessa e siano
quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purchè stabilmente fissati sul
veicolo, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore
assicurato dell’autovettura.
Per estendere l’assicurazione Furto agli “apparecchi audiofonovisivi” fatturati a parte con prezzo aggiuntivo, non costituenti dotazione di serie dell’autovettura, purchè stabilmente fissati sull’autovettura stessa a condizione che il valore degli stessi sia compreso
nel valore assicurato, deve essere espressamente richiamata in
Polizza la Condizione Aggiuntiva “Estensione della garanzia furto
agli apparecchi audiofonovisivi” (Clausola 20) riportata al termine
della presente Sezione Furto.
La Clausola 20 prevede altresì che l’assicurazione sia estesa al furto
e all’incendio di impianti satellitari forniti da una delle Società convenzionate con l’Impresa.
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Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio
Dichiarazioni inesatte e reticenze
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese
al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è
dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il
premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Aggravamento del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di
mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di
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R.C. AUTO
SICUREZZA
ASSISTENZA
INCENDIO
L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:
a. i danni avvenuti in conseguenza di:
s atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
s tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti
di vandalismo o sabotaggio;
s trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane
e smottamenti;
s eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto,
controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato,
delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle
persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia
dell’autovettura assicurata; sono compresi i danni determinati
da colpa grave dei predetti soggetti;
c. il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio,
radiotelefoni, lettori audio, magneto-ottici e digitali, televisori,
registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sull’autovettura assicurata.
FURTO
Art.2 - Esclusioni
INFORMAZIONI
L’assicurazione è altresì estesa alle spese di lavaggio e igienizzazione
degli interni in caso di furto. In tal caso l’Impresa rimborsa - fino ad
un massimo di euro 150,00 per sinistro, previa presentazione di idonea documentazione e sempre che il ladro sia entrato nell’abitacolo
- le spese sostenute dall’Assicurato per il lavaggio e la igienizzazione
dell’autovettura in caso di furto parziale e in caso di furto totale purchè il ritrovamento dell’autovettura avvenga entro 60 giorni dal furto.
POLIZZA
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ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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rischio (come la variazione di residenza del proprietario dell’autovettura
o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche
tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non è dovuto o è
dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio
convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello
Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di
Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità
civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C.
Auto con la predetta Impresa.
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle
previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il
contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
INCENDIO
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se
il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto
dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’Assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza.
INFORMAZIONI
FURTO
Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il
frazionamento in più rate.
Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:
s assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità,
intestati o girati all’Impresa o all’intermediario;
s
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale,
sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario
l’Impresa;
s
denaro contante, nei limiti dell’importo massimo previsto dalla
normativa in vigore per ciascuna rata di premio.
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Art. 6 - Valore assicurato
Il valore assicurato indicato in Polizza si riferisce all’autovettura nonché
alle attrezzature/allestimenti inerenti l’uso cui l’autovettura è destinata,
agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati
sull’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza
maggiorazione, nel prezzo di listino dell’autovettura assicurata.
R.C. AUTO
È comunque rimessa all’intermediario la facoltà di accettare dal
Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei
premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e
intestati o girati all’Impresa o all’intermediario.
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SICUREZZA
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare
del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale
franchigia o scoperto (con l’eventuale minimo), indicati in polizza,
restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico
dell’Assicurato stesso.
I sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro ventiquattro ore dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne
sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione
dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e
delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.
Dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente,
con contestuale inoltro all’Impresa di copia della denuncia vistata
dall’Autorità stessa.
Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana.
ASSISTENZA
Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri
INCENDIO
Gestione sinistro
Art. 7 - Franchigia o scoperto
Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale
pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
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Generali Sei in Auto - mod. 131500N
INFORMAZIONI
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare
l’autovettura danneggiata in rimessa o in officina, l’Assicurato non
deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni
non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
FURTO
Art. 9 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate
o danneggiate
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
Gestione sinistro
R.C. AUTO
POLIZZA
130 di 166
L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino dell’autovettura danneggiata in officina di sua fiducia; del pari ha
facoltà di sostituire l’autovettura o le parti di essa che siano state rubate,
distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo,
come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore.
In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il
termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro,
ovvero dalla data di ritrovamento dell’autovettura successiva al furto.
Art. 10 - Determinazione dell’ammontare del danno
Perdita totale
In caso di sinistro che provochi la perdita totale dell’autovettura assicurata, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore
commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro.
Per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del danno verrà determinato riconoscendo
l’importo effettivamente pagato per l’acquisto dell’autovettura senza
applicazione del degrado, con il limite del valore assicurato.
Danni parziali
In caso di sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o
sostituzioni necessarie al ripristino dell’autovettura stessa al netto del
degrado delle parti sostituite e/o riparate.
INFORMAZIONI
FURTO
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale
dell’autovettura assicurata prima e dopo l’evento, l’ammontare del
danno sarà pari a tale differenza.
Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni
dalla data di prima immatricolazione dell’autovettura, l’indennizzo
verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o
riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti
del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico
ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la
batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché gli “apparecchi
audiofonovisivi”.
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I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della
parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra
parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la
residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano
al momento del sinistro;
b. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare
del danno liquidabile.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione
di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione
od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del
terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
R.C. AUTO
SICUREZZA
La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra
le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente
dall’Impresa e dall’Assicurato.
ASSISTENZA
Art. 11 - Liquidazione dei danni
INCENDIO
Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore dell’autovettura, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il
valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura stessa al
momento del sinistro.
FURTO
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni
o aggiunte apportate all’autovettura in occasione delle riparazioni.
POLIZZA
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INFORMAZIONI
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Gestione sinistro
Art. 12 - Documentazione da presentare in caso di furto
senza ritrovamento dell’autovettura assicurata
In caso di furto senza ritrovamento dell’autovettura il pagamento
dell’indennizzo è subordinato all’invio da parte dell’Assicurato all’Impresa dell’annotazione della perdita di possesso e dell’estratto cronologico rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
Nei casi previsti dalla legge (vedi art. 150bis del Codice) l’Impresa,
sia in caso di furto parziale che di furto totale, richiederà, prima
di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l’archiviazione
dell’istruttoria penale relativa al furto (certificato di chiusa inchiesta).
Art. 13 - Recuperi
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero
dell’autovettura rubata o di parti di esso, di informare subito l’Impresa.
ASSISTENZA
Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà
computato in detrazione del danno stesso.
In caso di recupero dell’autovettura dopo il pagamento del danno
l’Assicurato si obbliga a rilasciare procura a vendere all’Impresa,
la quale tratterrà il ricavato della vendita; se l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le parti in proporzione del
danno sofferto.
INCENDIO
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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Nel caso in cui l’Impresa rinunci a subentrare nella proprietà dei residui del sinistro, l’Assicurato ha la facoltà di riprendere quanto venisse
recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione
del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente
accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto
verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i
relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente corrisposto.
INFORMAZIONI
FURTO
Art. 14 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura
Nel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita,
consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della
circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del
Codice della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un
altro veicolo di proprietà della stessa persona.
L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto e procede all’eventuale conguaglio del premio.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
SICUREZZA
Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che
entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni
effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
R.C. AUTO
L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente
rinnovabile.
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Gestione amministrativa
Art. 15 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
POLIZZA
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POLIZZA
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)
ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
Clausola 20 - Estensione della garanzia furto
agli “apparecchi audiofonovisivi”
Fermo quanto previsto dall’art. 1 “Oggetto” della Sezione Furto e cioè
la possibilità di estendere l’assicurazione furto nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente,
per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso, agli
accessori fatturati con prezzo aggiuntivo purchè stabilmente fissati
sull’autovettura a condizione che il valore degli stessi sia compreso
nel valore assicurato dell’autovettura, l’assicurazione è estesa al furto
di “apparecchi audiofonovisivi” quali:
s
s
s
s
s
s
apparecchi radio;
amplificatori;
altoparlanti;
radiotelefoni;
lettori audio, magneto-ottici e digitali;
televisori, registratori;
ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati
sull’autovettura assicurata.
L’assicurazione è altresì estesa al furto e all’incendio di:
INCENDIO
s
impianti satellitari forniti da una delle Società convenzionate con
l’Impresa.
L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione di una franchigia fissa pari a euro 154,00.
INFORMAZIONI
FURTO
Clausola 21 - Eventi sociopolitici e atti vandalici
L’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato
per l’assicurazione Furto - i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura indicata in Polizza in conseguenza di eventi socio politici quali:
s
s
s
s
s
s
tumulti popolari;
atti di terrorismo;
scioperi;
sommosse;
atti di vandalismo;
sabotaggio;
s
atti comunque dolosi.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
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L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in Polizza.
R.C. AUTO
Restano esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato,
delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro
incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata.
L’Assicurato deve denunciare il fatto alle Autorità competenti, inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dalle Autorità stesse, entro ventiquattro ore dalla data di accadimento o da quando
ne sia venuto a conoscenza.
POLIZZA
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L’Impresa si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute
per la sostituzione o la riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto
posteriore e cristalli laterali) dell’autovettura assicurata, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale avvenuto durante la circolazione.
SICUREZZA
Clausola 45 - Cristalli
b) i danni avvenuti in conseguenza di:
s
atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
s
tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di
vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
s
trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e
smottamenti;
s
eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, con-
INCENDIO
a) i danni avvenuti durante la guida da parte di persona non munita
di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore;
ASSISTENZA
L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:
d) i danni causati da materiali o animali trasportati sull’autovettura;
e) i danni avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché
di manovre a spinta o a mano;
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INFORMAZIONI
c) i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle
persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da
loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata, nonché dei trasportati; sono compresi i danni determinati
da colpa grave dei predetti soggetti;
FURTO
trollato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
INCENDIO
ASSISTENZA
Descrizione garanzia
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
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f) i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o
competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
g) i danni conseguenti a furto o rapina;
h) i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e
carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
i) i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in
stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero
alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e
187 del Codice della Strada;
l) i danni avvenuti durante le operazioni di carico e scarico della merce;
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni
sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei
cristalli rotti, con deduzione di una franchigia fissa pari a euro 154,00.
Qualora l’Assicurato si rivolga ad un centro specializzato sui cristalli
convenzionato con l’Impresa, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 775,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo e senza
deduzione della franchigia.
Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature e non sono
compresi i danni determinati ad altre parti dell’autovettura assicurata in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli
specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
INFORMAZIONI
FURTO
Clausola 61 - Eventi naturali
L’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato
per l’assicurazione Furto - i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura indicata in Polizza in conseguenza di:
s
trombe d’aria;
s
uragani;
s
alluvioni;
s
inondazioni;
s
grandine;
s
frane e smottamenti;
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L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione dello scoperto
(con l’eventuale minimo) indicato in Polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)
Clausola 48 - Applicazione del degrado in caso di danni
parziali
A deroga di quanto previsto dall’articolo relativo alla “Determinazione
dell’ammontare del danno”, l’indennizzo verrà determinato deducendo
il degrado delle parti sostituite e/o riparate dell’autovettura assicurata.
R.C. AUTO
Sono altresì esclusi i danni da allagamento conseguenti soltanto a
precipitazioni atmosferiche.
SICUREZZA
Restano esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o
dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o
custodia dell’autovettura assicurata.
ASSISTENZA
qualora gli effetti di tali eventi atmosferici siano riscontrabili su una
pluralità di enti assicurati o meno presenti nello stesso momento nella zona circostante l’autovettura assicurata.
POLIZZA
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INFORMAZIONI
FURTO
A parziale deroga dell’articolo “Determinazione dell’ammontare del
danno” della Sezione Furto, per i sinistri verificatisi entro 24 mesi
dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del danno verrà
determinato riconoscendo l’importo effettivamente pagato per l’acquisto dell’autovettura, con il limite del valore assicurato indicato in
Polizza al momento dell’inizio del rapporto assicurativo.
INCENDIO
Clausola 92 - Valore a nuovo per i primi 24 mesi in caso
di danni totali
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
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Informazioni
generali
ASSISTENZA
SICUREZZA
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139 di 166
I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione,
spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.
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INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
Articoli comuni a tutte le garanzie,
riferimenti normativi, glossario.
POLIZZA
140 di 166
ARTICOLI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1 - Foro competente
SICUREZZA
R.C. AUTO
Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio
elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 2 - Oneri a carico del Contraente e dell’Assicurato
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi,
alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del
Contraente e dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato
anticipato dall’Impresa.
Art. 3 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge.
RIFERIMENTI NORMATIVI
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Riferimenti normativi del Codice Civile
Art. 1882 - Nozione
L’assicurazione è il contratto col quale l’Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente
alla vita umana.
Art. 1888 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’Assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L’Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del
Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere
la presentazione o la restituzione dell’originale.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o
non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto
il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto
quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
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Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la
reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia
dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in
proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il
nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita
per un premio più elevato.
L’Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui
ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
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SICUREZZA
ASSISTENZA
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo
o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni
inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto,
ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
INCENDIO
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la
dichiarazione inesatta o la reticenza.
FURTO
L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione
in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni
caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica
prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli
non è tenuto a pagare la somma assicurata.
INFORMAZIONI
L’Assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della
dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere
esercitare l’impugnazione.
POLIZZA
141 di 166
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
142 di 166
Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento
è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha
effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che
per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione
in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe
consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al
momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto
conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che
sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo
del contratto stesso.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita
dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro
del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto
di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il
premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo
di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa
assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’Assicuratore risponde
dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non
sia diversamente convenuto.
Art. 1913 - Avviso all’Assicuratore in caso di sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore o all’agente
autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il
sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza.
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Generali Sei in Auto - mod. 131500N
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 2054 - Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire
il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo,
se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il
danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua
vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è
responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di
manutenzione del veicolo.
R.C. AUTO
SICUREZZA
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del
salvataggio perde il diritto all’indennità.
ASSISTENZA
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo
patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
INCENDIO
Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla
conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
POLIZZA
143 di 166
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha
promosso contro di questo l’azione.
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INFORMAZIONI
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto
di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ad esclusione del contratto di
assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
FURTO
Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno
dalle singole scadenze.
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
144 di 166
La comunicazione all’Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido
ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riAssicurato verso il riAssicuratore per il pagamento dell’indennità.
Riferimenti normativi del Codice Penale
Art. 624 - Furto
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera “cosa mobile” anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.
Art. 628 - Rapina
Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante
violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre
a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso
della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità
La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e
della multa da euro 1.032 a euro 3.098:
INFORMAZIONI
FURTO
1.
se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona
travisata, o da più persone riunite;
2. se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di
volere o di agire;
3. se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa
parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis (1).
(1) Comma così sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497. Il numero 3
è stato successivamente aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
La multa è stata aumentata dall’art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in
occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti
preveduti dagli artt. 330, 331 e 333 (1);
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all’esercizio di un
culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell’articolo 625;
4. sopra opere destinate all’irrigazione;
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve
o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
(1) Con sentenza n. 119 del 6 luglio 1970 la Corte cost. ha dichiarato
l’illegittimità del secondo comma di questo articolo nella parte in cui
prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità
d’ufficio il fatto che il reato sia commesso da lavoratori in occasione
di sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.
Art. 639 - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta
cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 103.
Riferimenti normativi del Codice delle Assicurazioni Private
(D.L.gs 7 settembre 2005, n. 209)
R.C. AUTO
con violenza alla persona o con minaccia;
SICUREZZA
1.
ASSISTENZA
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio,
se il fatto è commesso:
INCENDIO
Art. 635 - Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona
offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
POLIZZA
145 di 166
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo
2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della
strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive,
su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è
effettuato il trasporto.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
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INFORMAZIONI
1.
FURTO
Art. 122 - Veicoli a motore
SICUREZZA
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POLIZZA
146 di 166
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta
contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di
locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283,
comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia
presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile
l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al
residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e
del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati
nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro
i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati,
concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori
garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione
dello Stato in cui stazionano abitualmente.
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
Art. 139 - Danno biologico per lesioni di lieve entità
1.
Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a. a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad
ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato
in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con
il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola
cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro
seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b. a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un
importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni
giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in
misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la
lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
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Generali Sei in Auto - mod. 131500N
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive,
si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle
menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove
punti di invalidità.
R.C. AUTO
3. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma
1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad
un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato.
SICUREZZA
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In
ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar
luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
POLIZZA
147 di 166
Art. 141 - Risarcimento del terzo trasportato
1.
Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal
terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo
sulla quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale
minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140,
a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
INCENDIO
FURTO
6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un
punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità
pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un
punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità
pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un
punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità
pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un
punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità
pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un
punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,3.
INFORMAZIONI
con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.
ASSISTENZA
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente
INFORMAZIONI
FURTO
INCENDIO
ASSISTENZA
SICUREZZA
R.C. AUTO
POLIZZA
148 di 166
dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è
coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei
confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sulla quale
era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento
prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei
confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sulla quale il
danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di
cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile
civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa
di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità
del proprio Assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto
di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.
Art. 142 - Diritto di surroga dell’Assicuratore sociale
1.
Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente
gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle
leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato,
con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di
assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali
obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali
prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà
procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le
prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di
volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.
L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato
le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento
del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può
esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito
al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
POLIZZA
149 di 166
Art. 144 - Azione diretta del danneggiato
1.
Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha
azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non
può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’
clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato alrisarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
SICUREZZA
2. Quando il modello sia firmato congiuntamente da entrambi i
conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia
verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modello stesso.
ASSISTENZA
Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia
obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se
persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi
del modello fornito dalla medesima, il cui modello è approvato
dall’IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia
di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.
INCENDIO
1.
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Art. 143 - Denuncia di sinistro
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui
sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
FURTO
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
1.
Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione
per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere
proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero
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Art. 145 - Proponibilità dell’azione di risarcimento
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novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui
il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato
le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può
essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello
in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di
assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 148 - Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve
recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo,
dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili,
per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta
ad accertare l’entita’ del danno.Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al
danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero
comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel
sinistro. Il danneggiato puo’ procedere alla riparazione delle cose
danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo
precedente, entro il quale devono essere comunque completate
le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel
caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente
articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa,
l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuera’ le proprie valutazioni sull’entita` del danno solo previa presentazione di fattura che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il
diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non
procedere alla riparazione.
2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per
il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non
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2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca
dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti
ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri
di significativita’, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento
dell’IVASS n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa puo’ decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di
non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con
la necessita’ di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al
sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa dall’impresa al
danneggiato e all’IVASS, al quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta
giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa
deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa puo’
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di
cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e` prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per
la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta
giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue
determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato
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si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano
causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto
con le modalita’ indicate al comma 1. La richiesta deve contenere
l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e la descrizione delle circostanze nelle quali si e’ verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della
valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi
all’eta’, all’attivita’ del danneggiato, al suo reddito, all’entita’ delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonche’ dalla
dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di
decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione e’ tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
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in merito alla proponibilita’ dell’azione di risarcimento nei termini
previsti dall’articolo 145, nonche’ il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il
caso di presentazione di querela o denuncia.
3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e
fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non puo’ rifiutare gli
accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno
alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona,
da parte dell’impresa. Qualora cio’ accada, i termini per l’offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L’impresa di assicurazione puo’ richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita’
dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa
di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma e’ tenuta
al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di
sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa
le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1
e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei
documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione.
7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al
danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La
somma in tal modo corrisposta e’ imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde
al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita’, tempi
ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, l’impresa di assicurazione non puo’ opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma
offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta’ di quella
liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice
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2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo
nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla
persona subito dal conducente non responsabile se risulta
contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura
non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati
all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione
dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo
responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra
le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a
rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la
somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta.
La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
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In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati
danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
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Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto
FURTO
11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, e’ tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci
di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia
provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, ne da’ comunicazione al danneggiato, indicando
l’importo corrisposto.
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trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’IVASS per gli accertamenti relativi all’osservanza
delle disposizioni del presente capo.
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6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di
offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo
148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione
diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della
propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del
veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e
può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità
del proprio Assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo
quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a. i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle
parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b. il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c. le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di
assicurazione per il risarcimento del danno;
d. i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e. i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149
non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in
altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai
sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi
adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il
corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità
delle imprese.
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Art. 334 - Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli
e dei natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un
contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti
che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei
confronti dell’impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o
dell’impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento,
sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e
nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del Contraente per l’importo del contributo.
3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la
riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e successive modificazioni.
ASSISTENZA
Art. 150-bis - Certificato di chiusa inchiesta
1. E’ fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno
derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto
disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da
furto o incendio dell’autoveicolo stesso e’ effettuato previo rilascio del
certificato di chiusa inchiesta.
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GLOSSARIO
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Aggravamento del rischio
Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della
probabilità del verificarsi del danno.
Alienazione
Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà dell’autovettura (es.
vendita, successione caso morte).
Anno/annualità/annuo/annuale
Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell’anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare
riferimento al numero di giorni.
Appropriazione indebita
È il reato commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una
cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.
Aree aeroportuali
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato
Nella Sezione Responsabilità Civile: la persona fisica o giuridica la cui
responsabilità civile è coperta con il contratto.
Nelle altre Sezioni: il soggetto il cui interesse è protetto con il contratto.
Attestazione dello Stato del rischio
Il documento che l’Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi
del Regolamento IVASS n. 13 del 6 febbraio 2008, nel quale sono
indicate le caratteristiche del rischio Assicurato.
Atto terroristico (solo per la Sezione Infortuni del conducente
dell’autovettura)
Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o
della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone
che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi
organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la
popolazione o una sua parte.
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Circolazione
Il movimento, la fermata e la sosta dell’autovettura su area pubblica o
su area a questa equiparata.
Classe di merito “interna”
È la classe di merito assegnata al contratto in base alle Condizioni
Generali di Assicurazione previste dall’Impresa.
Classe di merito di conversione universale (CU)
È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in
base alle regole previste dal Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto
2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta
dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in
occasione di ogni scadenza annuale.
Codice (Codice delle Assicurazioni Private)
Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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Certificato di assicurazione
Il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento
del premio o della rata di premio.
INCENDIO
Carta Verde
Il documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione
obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione dell’autovettura assicurata in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata)
sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la
circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo,
in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull’intero
territorio dello Spazio Economico Europeo.
FURTO
Atto vandalico
Il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento dell’autovettura per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli
artt. 635 e 639 Codice Penale.
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Codice della Strada
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Colposo
Il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o
inosservanza di norme di legge.
Condizioni Generali di Assicurazione
Le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo,
integrate dalle condizioni aggiuntive e particolari.
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Consap
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con sede in
via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it).
Contraente
La persona fisica o giuridica - anche diversa dall’Assicurato - che
stipula il contratto.
Contrassegno
Il tagliando da esporre sul parabrezza e rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio.
Contravvenzione
La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto
e/o ammenda.
Day Hospital
La degenza in Istituto di cura a regime esclusivamente diurno.
Delitto
La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Denuncia
Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall’Assicurato all’Impresa che attivi validamente il processo di liquidazione del danno.
Degrado
La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull’autovettura danneggiata determinata anche in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dell’autovettura al momento del
sinistro e il suo valore a nuovo.
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Fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto (art. 2043 del Codice Civile). Non si considera Fatto illecito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti
di soggetti particolari.
Franchigia
La somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato e del Contraente per ogni sinistro.
Furto
La sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene perpetrata al fine
di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).
Guasto (solo per la Sezione Assistenza Auto)
Il danno subito dall’autovettura per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo
in condizioni normali.
Impresa
La Società Generali Italia S.p.A..
Incendio
La combustione dell’autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma.
Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici
senza sviluppo di fiamma.
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Ebbrezza
Superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.
INCENDIO
D. P. R. 18 luglio 2006 n. 254
Il regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei
danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo
150 del Codice.
FURTO
Derubricazione del reato
Il caso in cui l’imputazione iniziale viene riformulata nel corso del
procedimento penale.
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Doloso
Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne
derivare un evento contrario alla legge.
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Incidente (solo per la Sezione Assistenza Auto)
Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale,
che provochi danni all’autovettura tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro liquidabile a
termini di polizza.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente
La perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a
qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura
L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o
privata), in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza
diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di
convalescenza e soggiorno.
Massimali
L’importo fino a concorrenza del quale l’Impresa presta l’assicurazione.
Mese/mensile/mensilità
Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese
di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre
fare riferimento al numero di giorni.
Perdita totale
La perdita si considera totale quando l’autovettura, in seguito a furto
o rapina non è stata ritrovata nei 60 giorni successivi alla data di denuncia del sinistro alle Autorità competenti oppure quando, a seguito
di incidente o in caso di ritrovamento della stessa entro 60 giorni da
furto o dalla rapina, le spese per la riparazione dell’autovettura superano l’80% del valore stesso al momento del sinistro.
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Processo penale
Procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o
meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali che viene notificata (comunicata)
alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Proprietario dell’autovettura
Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).
Quintale
Una massa pari a 100 Kg; in ogni caso e per ogni effetto, prevale la
misura espressa in Kg.
Rapina
È il reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui,
mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a se o altri
un ingiusto profitto (art. 628 del codice Penale).
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Responsabilità Civile Automobilistica.
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ASSISTENZA
Preterintenzionale
Il fatto illecito che determina un evento dannoso più grave di quello
voluto da chi lo ha commesso.
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Prestazioni
Le assistenze prestate all’Assicurato: tali prestazioni sono fornite
utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per
conto dell’Impresa.
FURTO
Premio
La somma di denaro dovuta dal Contraente all’Impresa quale corrispettivo dell’obbligazione da quest’ultimo assunta, comprensiva di
imposte ed eventuali oneri di Legge.
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Polizza
Il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l’Impresa presta
la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.
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Responsabilità paritaria
Si ha quando la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari
misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Responsabilità principale
Si ha quando la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in misura
prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Ricovero
La degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
Risarcimento Diretto
Procedura introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo
regolamento di attuazione (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254) in base alla
quale il danneggiato, non responsabile in tutto o in parte, si rivolge
all’Impresa che assicura la propria autovettura per ottenere il risarcimento dei danni subiti; tale procedura è applicabile alle condizioni e
secondo le modalità previste dalla normativa sopra richiamata.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa/Azione di rivalsa
Il diritto dell’Impresa di recuperare nei confronti del Contraente
e dell’Assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in
cui l’Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre
la propria prestazione.
Scoperto
Percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane
a carico del Contraente e dell’Assicurato per ogni sinistro, con il
minimo indicato in polizza.
Sentenza passata in giudicato
Il provvedimento definitivo non più impugnabile o modificabile.
Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Nella
Sezione Protezione Legale, il fatto o l’atto che, nella denuncia
penale, nella domanda civilistica ovvero nel provvedimento amministrativo, si asserisce illecito.
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Transazione
L’accordo con il quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.
Trasportati (solo per la Sezione Protezione Legale)
Le persone regolarmente trasportate nell’autovettura indicata nella
Polizza.
Valore commerciale
Il valore attribuito all’autovettura in base alla quotazione riportata
nell’ultima rivista “Quattroruote” pubblicata precedentemente il
verificarsi dell’evento oggetto della copertura assicurativa.
Ultimo aggiornamento 01/01/2014
Generali Sei in Auto - mod. 131500N
R.C. AUTO
SICUREZZA
ASSISTENZA
INCENDIO
Titolare (solo per la Sezione Protezione Legale)
Il proprietario dell’autovettura indicata nella Polizza ovvero l’usufruttuario, qualora l’autovettura sia oggetto di usufrutto, l’acquirente, qualora
l’autovettura sia oggetto di vendita con patto di riservato dominio, il
locatario, qualora l’autovettura sia oggetto di un contratto di leasing.
FURTO
Struttura Organizzativa (solo per la Sezione Assistenza Auto)
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro
delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell’Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi,
costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i
giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per
conto dell’Impresa al con- tatto con l’Assicurato, all’organizzazione
ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione
Assistenza Auto entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi
a carico dell’Impresa.
INFORMAZIONI
Spazio Economico Europeo
Lo Spazio Economico Europeo di cui all’accordo di estensione
della normativa dell’Unione europea agli Stati appartenenti all’Associazione Europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300.
POLIZZA
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Ultimo aggiornamento 01/01/2014 - Mod. 131500N - 39.4 - 01/14 - Ed. 01/14 - Distribution - Gestione Comunicazione Reti ed Eventi
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Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041/5492111 - Fax 041 942909 - www.generali.it - e-mail: [email protected]
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Società iscritta all’Albo
delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
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