Direzione Generale
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Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Autorizzazione delle strutture sociali e socio-sanitarie
Istituto degli Innocenti, Firenze
A cura di Luciana Galeotti
Direzione Generale
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Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
NORMATIVA
NAZIONALE
IERI
OGGI
31.03.2011
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Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Ieri
Inizio della regolamentazione strutture nella logica
del percorso di autorizzazione delle strutture nella
normativa della Regione Toscana








LR 15/1976
LR 20/1980
LR 28/1980
RCR 20 marzo 1990
DCR 228/1998
DCR 331/1998
PISR 1998-2000
DGR 466/2001
31.03.2011
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Ieri
L.R. 15/1976
“Interventi in materia di assistenza sociale e
delega di funzione agli Enti Locali”
Autorizzazione rilasciata dal Sindaco
I criteri per l’accertamento e per la
determinazione dei requisiti di idoneità
delle strutture di ospitalità, nonché dei
nuclei familiari previsti sono stabiliti
dai comuni, o, per gli interventi di loro
competenza, dalle province in
conformità alle condizioni stabilite con
apposito regolamento regionale. Le
strutture di ospitalità, quando non siano
istituite direttamente dagli enti locali
territoriali, sono sottoposte a preventiva
autorizzazione.
31.03.2011
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Ieri
L.R. 20/1980
“ Interventi a favore delle persone non
autosufficienti”
Recepisce l'art. 16 della L. 833/78 e
disciplina gli interventi a favore delle
persone non autosufficienti che non
possono essere assistite nel proprio
ambito familiare e vengono ospitate in
residenze sociali protette.
I comuni singoli o associati individuano
utilizzano le strutture atte a garantire
un’adeguata assistenza sociale,
infermieristica, nonche’ interventi di riattivazione funzionale,a favore delle persone
non autosufficienti e stipulano, ove necessario, con istituzioni pubbliche e private,
apposite convenzioni, le quali devono prevedere opportune forme di controllo
sulla qualita’ del servizio e sulla gestione degli eventuali finanziamenti pubblici.
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Ieri
L.R. 28/1980
“Idoneità delle strutture di ospitalità e dei
nuclei familiari o ospitanti”
Determina che i requisiti
di idoneità delle Strutture
di ospitalità siano stabiliti
dai Comuni singoli o
associati attraverso un
proprio regolamento
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L.R. 28/1980
Ieri
Fa particolare riferimento:
- Centri residenziali e anziani disabili
- Residenze sociali protette
- Comunità educative per minori
- Case famiglia
- Famiglie o persone affidatari o
ospitanti
Fissa i requisiti di autorizzazione al
funzionamento in relazione:
- all'attività svolta
- agli utenti previsti
- ubicazione della struttura
Da alcune indicazioni
generiche sulle stanze degli
ospiti e sul personale
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Ieri
R.C.R. 20 Marzo 1990
“Schema di regolamento per la determinazione dei
requisiti di idoneità per comunità minori”
ALLEGATO
Percorso per autorizzazione:
 Documentazione
 Verifiche periodiche
 Requisiti abilitativi e del personale
 Generali delle strutture abitative
 Responsabile della struttura
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Ieri
R.C.R. 20 Marzo 1990
Residenziali:
1) Centro di pronto accoglimento
2) Casa per la gestante e per la
madre con figli
3) Casa di accoglimento per
l'infanzia
Tipologie di servizio
4) Comunità a dimensione familiare
5) Comunità educativa
6) Pensionato giovanile
Semiresidenziali:
1) Centro diurno
2) Semi convitto
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Ieri
R.C.R. 20 Marzo 1990
Titolo I: “Disposizioni generali”
Il Sindaco AUTORIZZA al funzionamento
ed ha funzioni di VIGILANZA/CONTROLLO
 Domanda di autorizzazione
rivolta al Sindaco
 L'autorizzazione può essere
concessa
 A TEMPO INDETERMINATO
 A TEMPO DETERMINATO
Per questa funzione il sindaco si
avvale del parere tecnico formulato
dall'ufficio di Direzione dell'Unità
Sanitaria Locale. Questo lo
trasmette al sindaco stesso
attraverso una relazione valutativa
redatta da una commissione di
esperti di discipline diverse
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Ieri
Art. 2 Modalità amministrative
[…]
2. Il parere tecnico per l’autorizzazione al funzionamento di servizi residenziali e semiresidenziali
per minori è definito dall’ufficio di direzione dell’Unità Sanitaria Locale, sulla base di una relazione
valutativa redatta da una commissione di esperti di discipline diverse.
3. Alla nomina della commissione provvede l’Ufficio di direzione medesimo.
Sono chiamati a far parte di essa:
 Un assistente sociale, designato dal Servizio di Assistenza Sociale
 Uno psicologo, o uno psicopedagogista, designato dal Servizio delle Attività Specialistiche
 Un medico igienista ed un ingegnere, designati dal Servizio di Igiene pubblica e del Territorio
 Un assistente sociale ed un pediatra del distretto nel cui territorio ha sede la struttura, designati dai
rispettivi Servizi.
4. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza l’Ufficio di direzione può nominasre una commissione
ristretta, nella quale devono comunque, essere rappresentati i profili professionali dell’assistente
sociale, del pediatra e dello psicologo (o psicopedagogista)
5. Il Servizio di Assistenza Sociale è responsabile del coordinalemto delle attività della commissione
per la valutazione d’idoneità e per la vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali per minori
6. La commissione è tenuta a redigere una relazione tecnica per ogni adempimento espletato
(valutazione d’idoneità, visita di controllo). Il responsabile del Servizio di Assistenza Sociale
presenta la relazione tecnica all’Ufficio di direzione, per le determinazioni di competenza da
trasmettere al Sindaco.
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[…]
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Ieri
Art. 3 Autorizzazione
[…]
4. L’autorizzazione può essere concessa a tempo indeterminato e a
tempo determinato. La prima forma di autorizzazione concessa al
servizio ritenuto del tutto idoneo. La seconda, invece, è data nel
casi nei quali sono riscontrate carenza superabili , da eliminare in
tempi concordati. Il rispetto degli accordi è la condizione per
trasformare tale autorizzazione a tempo indeterminato.
[…]
7. I servizi residenziali e semiresidenziali sprovvisti di autorizzazione
a funzionare, devono provvedere a presentare domanda al Sindaco,
entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento.
[…]
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Ieri
Delibera C.R.T. n. 228 del 15 luglio 1998 –
P.I.S.R. 1998/2000
ALLEGATO B
Scheda modello
organizzativo presidi
residenziali per adulti e anziani
 Schema modello
organizzativo Centro Diurno

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Ieri
D.C.R. 228/1998
1. Comunità Alloggio protetta
2. Residenza Sociale Assistita
3. Centro residenziale per Anziani e Adulti inabili
4. Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.)
REQUISITI DI IDONEITA' da possedere per l'Autorizzazione al
funzionamento (art. 59 LR 72/97)
Presidi residenziale e semiresidenziali gestiti direttamente dai Comuni
Commissione di verifica e controllo sulla idoneità delle strutture
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Ieri
D.C.R. 228/1998
I compiti gia’ svolti dai servizi,
secondo quanto specificato nella
deliberazione del CR 5/91 - Allegato "D",
previsti nell’organizzazione delle ex USL
confluite nelle Aziende sanitarie,
si intendono affidati alle funzioni operative
delle attuali USL proprie dei livelli assistenziali
di Prevenzione collettiva e Assistenza
Territoriale.
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Prevenzione collettiva:
Assistenza territoriale:
 Igiene e prevenzione dei rischi per
la salute pubblica (Dipartimento
prevenzione e relativa Area
funzionale)
 Assistenza Infermieristica (Dipartimento
attivita’ sanitarie di comunita’ e relativa
area funzionale)
 Assistenza Sociale (Dipartimento
Assistenza sociale e relativa area
funzionale)
 Farmaceutica territoriale (Dipartimento
attivita’ sanitarie di comunita’ e relativa
area funzionale)
 Psichiatria (Dipartimento Salute mentale
e relativa area funzionale)
 Attivita’ professionale di riabilitazione
funzionale (Dipartimento attivita’ sanitarie
di Comunita’ e relativa area funzionale)
 Geriatria in ambito territoriale
(Dipartimento ospedaliero - Area medica)
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Ieri
Le risultanze dell’esercizio di vigilanza sono
funzionali ai compiti autorizzativi del Comune.
L’autorizzazione al funzionamento delle strutture gestite
direttamente dalle Aziende USL deve essere rilasciata ai sensi
dell’art. 59 C. 1 della LR 72/97 dal Comune dove ha sede la
struttura.
Il Comune, per le strutture che gestisce direttamente, acquisisce le
risultanze della Commissione tecnica di vigilanza e controllo
dell’Azienda USL e assume gli adempimenti relativi:
 in forma di presa d’atto del possesso dei requisiti d’idoneita’ da
parte delle strutture;
 di determinazione formale e sostanziale delle azioni per gli
adeguamenti a norma indicati dalla Commissione stessa.
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Ieri
D.C.R. 311/1998
Revisione quota sanitaria per le prestazioni in RSA per anziani e
determinazione quota sanitaria per l’assistenza in centri diurni.
anziani colpiti da gravi disturbi comportamentali associate alla malattia di
Alzheimer, da gravi stati demenziali
pazienti anziani in stato vegetative persistente
definisce lo strumento di valutazione dei disturbi del comportamento nel
paziente anziano, affetto da demenza senile grave, in particolare dalla
malattia Alzheimer, per l’ammissione in un nucleo specifico di R.S.A., che
va ad integrate la metodologia valutativa introdotta con il criterio valutativo
descritto nella deliberazione CR 214/91
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DEFINISCE:
 Requisiti organizzativi (ipotesi di RSA di 40 posti residenziali)
 Limite minimo dei requisiti organizzativi per il funzionamento applicabile fino
31.12.1998 (ipotesi di RSA con 40 posti residenziali)
 Standard tecnici dimensionali - Requisiti tecnico/strutturali
 Quota capitaria di natura sanitaria - Livelli differenziati
 L’accesso alle prestazioni: il piano individualizzato di intervento
 Accessi a carattere temporaneo
 Centro Diurno
La Tipologia base per le caratteristiche di utenti, modalità di accesso, durata di
ricovero, assistenza alla persona, attività di animazione
e per le le prestazioni:
 assistenza medica
 assistenza infermieristica
 assistenza riabilitativa
questi aspetti sono conformi alla tipologia della non autosufficiente
stabilizzata tipologia base della l.r.402/2004
I requisiti minimi professionali sono conformi a quelli previsti dal regolamento 15/r/2008
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Ieri
Delibera 466/2001
“Accordo per residenze assistenziali per disabili
(RSD) o Comunità alloggio protette per disabili
Approvare lo schema di accordo di cui allegato A, contenente le
proposte di indirizzo per l'elaborazione dell'assetto organizzativo e
di funzionamento delle residenze assistenziali per disabili e
comunità alloggio protetta per disabili
Modello che ha alcuni aspetti della normativa sanitaria e sociale
Particolarità accesso e utenti accolti; modalità per le verifiche ed il controllo
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DGR 466/2001
 Residenza
sanitaria
assistenziale per
disabili (RSD)
 Comunità Alloggio
Protetta per Disabili
Ieri
S'intende la struttura a carattere residenziale a
ciclo continuo, gestita da soggetti pubblici o
privati, ove vengono erogati interventi di
riabilitazione estensiva con la caratteristica di
attività ad alta integrazione socio-sanitaria.
Rivolti ad utenti adulti ed adolescenti con
disabilità stabilizzata non autosufficienti o
parzialmente autosufficienti, non assistibili a
domicilio o in strutture intermedie
E' una residenza ad alta integrazione
sociosanitaria per ospitalità di disabili adulti che
al termine del percorso assistenziale riabilitativo
non sono in grado di rientrare al domicilio
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DGR 466/2001
Ieri
 Idoneità e autorizzazione al funzionamento delle struttura
La struttura per poter operare deve essere preventivamente riconosciuta idonea a
funzionare dal Sindaco del Comune ove ha sede, che si avvale dei servizi della
Azienda USL competente per ubicazione territoriale per l'accertamento dei requisiti di
idoneità al funzionamento
Per ottenere l'autorizzazione ad aprire e gestire, ampliare, ristrutturare, trasferire le
Comunità di Appoggio Protette, il legale rappresentante della struttura deve indirizzare
al Sindaco apposita domanda
Il rilascio della autorizzazione, fermo restando il sistema di accertamento dei requisiti
di idoneità al funzionamento, è collegato alla valutazione di compatibilità della richiesta
con le esigenze di servizi espressa nella programmazione locale (distrettuale, zonale,
interzonale di area vasta)
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DGR 466/2001
Ieri
Disposizione transitoria
Tale disposizione transitoria si applica agli istituti privati di riabilitazione
che, in attuazione del PSR 1999 – 2001 sono riconvertiti, anche
parzialmente, in RSD di cui al presente regolamento.
Per le strutture già operanti nel settore dell'assistenza riabilitativa a
soggetti con disabilità stabilizzata e autorizzati in base alla precedente
normativa, sono previste deroghe in ordine agli spazi delle camere.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, il personale
operante nelle strutture già autorizzate e già indicato negli elenchi del
personale allegati all'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge
Regionale n. 11/1992 e precedente normativa, che si riconvertono in
RSD, mantiene le mansioni già svolte e riconosciute in sede di
autorizzazione
31.03.2011
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Ieri
31.03.2011
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Ieri
D. G. R. 402/2004
Requisiti strutturali,
organizzativi e professionali
delle strutture residenziali per
anziani in Toscana
31.03.2011
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Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Ieri
D. G. R. 402/2004
Azioni per la riqualificazione del processo
assistenziale a favore delle persone anziane non
autosufficienti in attuazione del P.S.R.
2002/2004 di cui alla delib. C.R.T n. 60/2002 e
rideterminazione della quota capitaria sanitaria
nelle R.S.A.
Allegato 1.B.
Strutture Residenziali per persone anziane non autosufficienti
Indicazioni e parametri per l’articolazione “ modulare” dei servizi
31.03.2011
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Ieri
Principi generali per la identificazione e l’attivazione di
“moduli” ad attività assistenziale differenziata
all’interno delle RSA:
• In una RSA i posti letto da destinare ai moduli
specialistici non possono superare il 40% della
disponibilità totale dei posti e non è possibile attivare più
di due moduli in ogni struttura.
• L’autorizzazione alla attivazione dei moduli presuppone
che la RSA possegga almeno tutti i requisiti già previsti
dal DPCM del Dicembre 1989 e che vi siano locali
adeguati alla tipologia dei bisogni assistenziali espressi
dalle persone ospitate nei nuclei.
• due moduli
31.03.2011
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Ieri
Definizione delle “modularità”
assistenziali
1) Non autosufficienza stabilizzata, tipologia base
(conforme alla del. 311/98 del C.R.T.)
2) Disabilità prevalentemente di natura motoria
( Es. esiti di ictus, malattia di Parkinson, fratture )
3) Disabilità prevalentemente di natura cognitivocomportamentale
( Es. persone con demenza)
4) Stati vegetativi persistenti con parametri vitali
stabilizzati e pazienti terminali
31.03.2011
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Normativa
Nazionale

Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi dell'8
novembre 2000, n. 328

DPCM 21 maggio 2001 n. 308

DPCM 14 febbraio 31.03.2011
2001
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Normativa nazionale
Legge
quadro
328/2000
Istituisce
l'AUTORIZZAZIONE
31.03.2011
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Normativa nazionale
DPCM
21 maggio 2001 n. 308
Come si dividono le strutture
Istituisce i requisiti minimi
strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio
dei servizi e delle strutture a
ciclo residenziali e
semiresidenziali
31.03.2011
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Normativa nazionale
DPCM 14 febbraio 2001
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie
Divide le strutture per
AREE
PRESTAZIONI
FUNZIONI
FONTE LEGISLATIVA
CRITERIO DI
FINANZIAMENTO
Le aree sono:
•Materno infantile
•Disabili
•Anziani e persone non
autosufficienti con patologie
cronico-degenerative
•Dipendenza da droga, alcool e
farmaci
•Patologie psichiatriche
•Patalogie per infezioni da HIV
•Pazienti terminali
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Normativa nazionale
31.03.2011
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Normativa nazionale
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Normativa nazionale
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Normativa nazionale
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Normativa nazionale
31.03.2011
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Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Modifiche della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41
Oggi
“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”
c.1, punto 2), per quanto riguarda
le figure professionali di profilo
sociale preposte alla funzione di
direzione delle strutture residenziali
e semiresidenziali soggette ad
autorizzazione viene eliminata la
restrizione di tali figure al solo
profilo sociale, per cui viene meno
l'inciso “di profilo sociale”
L'esigenza è quella di
garantire un più ampio
accesso alla funzione di
direzione delle strutture
ART 62
c.1, punto 4), viene eliminato
l'intero punto che si riferisce ai
termini di adeguamento richiesti alle
strutture già autorizzate; infatti, tali
strutture, a condizione che abbiano
finito il relativo percorso e siano in
possesso di autorizzazione
definitiva, non rientrano nell'ambito
di applicazione del regolamento
L'esigenza è quella di evitare che
strutture in possesso di autorizzazione
definitiva al funzionamento, che quindi
hanno già risposto con tempestività ed
efficacia alle eventuali richieste di
adeguamento, debbano intraprendere
il nuovo percorso autorizzativo
prefigurato dal regolamento
31.03.2011
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Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Modifiche della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41
Oggi
“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”
ART 63
c. 1, i procedimenti per
l’autorizzazione che siano in
corso alla data di entrata in
vigore del regolamento (e tra
questi sono comprese anche
le autorizzazioni provvisorie),
si concludono entro il termine
massimo di un anno
dall’entrata in vigore del
regolamento
L’esigenza è quella di armonizzare la
previsione secondo cui i procedimenti
per l’autorizzazione, in corso alla data di
entrata in vigore del regolamento di
attuazione della legge, si concludono
sulla base delle leggi regionali abrogate
dalla medesima legge, con la necessità
di stabilire un termine massimo di
conclusione di tali procedimenti, al fine di
segnare una netta linea di demarcazione
tra le norme previgenti
e il regime introdotto dal
regolamento
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Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Modifiche della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41
Oggi
“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”
 le strutture di nuova istituzione sono interamente soggette al percorso
autorizzativo e ai requisiti stabiliti dal regolamento di attuazione della l.r.
41/2005;
 le strutture in possesso di autorizzazione definitiva, poiché hanno concluso
con successo il percorso autorizzativo, sono escluse dal campo di
applicazione del regolamento (a meno che non intraprendano
ampliamenti/modifiche dei posti letto o della destinazione d’uso di locali);
 le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria (o comunque ancora non
in possesso di autorizzazione poiché l’iter autorizzativo è già iniziato ma non
concluso) portano a termine l’iter autorizzativo secondo la normativa
antecedente all’entrata in vigore del regolamento, entro il termine massimo di
un anno dall’entrata in vigore del medesimo regolamento.
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Modifiche della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41
Oggi
“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”
ART 65
ABROGAZIONI
Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 27 marzo 1980, n. 20 (Interventi a favore
delle persone non autosufficienti);
b) legge regionale 16 aprile 1980, n. 28 (Idoneità delle strutture
di ospitalità e dei nuclei affidatari o ospitanti);
c) legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e
promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari
opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari integrati),
31.03.2011
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Oggi – 15R
Regolamento 15/R
del. GRT 231
del 25/03/2008
Allegato A
Struttura residenziale per persone
anziane non autosufficienti
(Residenza Sanitaria
Assistenziale)
31.03.2011
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Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Oggi – 15R
Riferimento normativo
Art. 21, comma 1, lett. a), della L.R. 41/05
Tipo di struttura
Struttura residenziale, che eroga prestazioni
socio-assistenziali e ad integrazione sociosanitaria, destinata ad accogliere
temporaneamente o permanentemente
persone anziane non autosufficienti (Residenza
Sanitaria Assistenziale)
31.03.2011
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Utenti accolti
Oggi – 15R
Persone anziane non autosufficienti impossibilitate a rimanere
presso il proprio domicilio, che necessitano di protezione diretta
ad integrare o sostituire la limitazione totale e stabilizzata delle
loro capacità.
Le persone accolte sono caratterizzate da:
Esiti di patologie stabilizzate accompagnati da impossibilità ad
essere assistiti dal proprio nucleo familiare;
Fase post-acuta e/o post-ospedaliera che necessiti di un
intervento finalizzato al miglioramento del livello funzionale ed al
relativo mantenimento;
Decadimento cognitivo medio/grave che necessiti di stretta
sorveglianza;
Completa dipendenza, anche per quanto riguarda l’alimentazione
(persone spesso nutrite in modo artificiale, allettate, con grave e
persistente compromissione dello stato di coscienza).
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Oggi – 15R
Età di ammissione
a) 65 anni ed oltre;
b) inferiore a 65 anni, nel caso di persone con patologie
degenerative assimilabili al decadimento senile
Capacità ricettiva massima
80 posti letto, organizzati in nuclei fino a 40 persone. Tali
nuclei possono essere articolati su più moduli, per realizzare
la flessibilità organizzativa necessaria ad assicurare gradi
diversi di intensità assistenziale, in coerenza con il percorso
assistenziale delle persone accolte
31.03.2011
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Requisiti minimi strutturali
Oggi – 15R
1. Utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle
persone accolte e conformi alla normativa vigente
2. Essere conformi alle norme vigenti riguardanti l’illuminazione,
l’acustica, la salubrità degli ambienti, con particolare riferimento
alla temperatura e all’umidità, la pulizia e la manutenzione
3. Progettare gli ambienti in modo flessibile, per garantire sia spazi
riservati sia spazi di comune aggregazione
4. Offrire alle persone ospitate l’opportunità, nel rispetto della
normativa sulla prevenzione degli incendi, di personalizzare
l’ambiente anche con l’uso, di oggetti propri, al fine di ridurre i
possibili disagi dovuti al distacco dall’ambiente di riferimento e di
favorire l’autonomia della persona
5. Mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
31.03.2011
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Oggi – 15R
6. prevedere campanelli di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i
posti letto
7. prevedere un ambulatorio con servizio igienico dedicato e armadi
differenziati per i farmaci non accessibili agli utenti
8. garantire la presenza di camere, ad uno o a due posti letto, che
consentano un agevole accesso al letto e agli elementi di arredo,
anche da parte di persone in carrozzina
9. prevedere per le camere, bagno escluso, la seguente metratura,
proporzionale al numero di posti letto:
 mq 12 per 1 persona
 mq 18 per 2 persone
10. prevedere per ogni camera un servizio igienico, dotato di rubinetti a
leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e
doccia, tale da consentire l'ingresso e la rotazione delle carrozzine
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11. Garantire la presenza di un bagno assistito ogni 20 posti o,
nel caso di struttura distribuita su più piani, un bagno assistito per piano
12. Garantire la presenza di letti regolabili in altezza, a due snodi, materassi
e cuscini antidecubito, maniglioni, barre di sostegno, specchi grandi
13. Prevedere uno spazio mensa di metratura non inferiore a mq 1,50 per
ciascuna persona accolta
14. Prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività
varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
15. Prevedere la dispensa
16. Prevedere, in caso di servizio mensa interno, la cucina, e, nel caso di
accoglienza di persone in numero superiore a 40, un ulteriore punto di
cottura
17. Prevedere, in caso di servizio mensa appaltato all’esterno, uno spazio
per riscaldamento e porzionatura degli alimenti
18. Prevedere, nel caso di servizio non appaltato all’esterno, un locale
adibito a lavanderia e stireria
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Oggi – 15R
19. Prevedere uno spazio attrezzato per il lavaggio degli
indumenti personali
20. Prevedere locali adibiti a depositi e per la tenuta dei materiali
sanitari
21. Prevedere il deposito per la biancheria sporca e quello per la
biancheria pulita
22. Prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici
dedicati
23. Prevedere un locale per l’attività amministrativa
24. Prevedere spazi per servizi di cura alla persona
25. Prevedere un locale adibito a palestra, dotato di attrezzature
e di ausili
26. Essere dotate di un montalettighe e di un ascensore, nel caso
di struttura distribuita su più piani
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Oggi – 15R
Requisiti minimi organizzativi
1. Adottare il regolamento interno, contenente:
a) il progetto della struttura;
b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l’attività;
c) le prestazioni erogate;
d) l’orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso
ad essa da parte di persone esterne;
e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i
compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché
l’orario di lavoro ed i turni di attività;
f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta;
g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle
persone;
h) le norme relative alla vita comunitaria;
i) le modalità di funzionamento dell’organismo di rappresentanza
delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori;
j) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
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Oggi – 15R
2. Garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi
assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base
all’art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della LR 41/05
3. Garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro
famiglie o dei loro tutori al progetto generale del servizio e al
progetto individualizzato
4. Realizzare l’integrazione nel sistema di prestazioni e servizi
sociali e socio sanitari del territorio
5. Organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto alle
abitudini del contesto sociale di riferimento e tale da facilitare le
visite dei familiari
6. Prevedere un organismo di rappresentanza delle persone
accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori
7. Assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari
personalizzate
8. Assicurare l’esposizione del menu
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Oggi – 15R
9. assicurare la presenza della seguente
documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:
a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna
persona accolta;
b) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte;
c) registro delle presenze del personale, con l’indicazione dei
turni e delle relative mansioni;
d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra
operatori;
e) tabella dietetica;
f) registro delle terapie individuali;
g) diario delle attività quotidiane strutturate;
h) registro degli ausili in dotazione;
i) autorizzazione al funzionamento.
10. provvedere al rilascio di attestazione relativa ai costi per spese
mediche e di assistenza specifica a carico delle persone accolte,
ai fini della fruibilità delle agevolazioni previste dalla normativa
fiscale vigente in materia
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Oggi – 15R
Requisiti minimi professionali
Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 40
Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata:
Mod. base
Mod. 2
Mod 3
Mod. 4
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15/R
Attuazione della
L. R. 41/2005
Art. 62
Oggi – 15R
1. Con regolamento regionale, da approvarsi entro
duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sono definiti:
a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e
semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle
che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione sociosanitaria:
1) i requisiti minimi strutturali e organizzativi;
2) le figure professionali (6) preposte alla direzione delle
strutture;
3) i requisiti professionali per il personale addetto;
4) abrogato; (7)
5) i criteri per la composizione ed il funzionamento della
commissione multidisciplinare, di cui all' articolo 20 , comma 3;
6) i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai
sensi dell' articolo 24 , comma 2;
b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di
comunicazione di avvio di attività:
1) i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e
per l'erogazione delle prestazioni;
2) i requisiti organizzativi specifici;
3) le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle
strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;
c) la composizione e la procedura per la nomina della
commissione regionale per le politiche sociali;
d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli
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operatori sociali impiegati
nelle attività del sistema integrato.
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Riflessioni ed indicazioni su alcuni elementi di criticità
emersi nell’applicazione del regolamento
Normativa precedente (abrogata)
 Doppio binario autorizzativo
Normativa attuale (Regolamento 15/R e modificata L.R. 41/05)
 Scenario diverso di tipologie di struttura (non più contemplate
le strutture miste e le R.A.)
 Art 1 comma 3: Le disposizioni del presente regolamento si
applicano altresì alle strutture già operanti nel caso di:
a) Variazione del numero di posti letto o modifica della
destinazione d’uso di locali o spazi;
b) Trasferimento della struttura in altra sede;
c) Modifica della tipologia di servizio erogato
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Riflessioni ed indicazioni su alcuni elementi di criticità
emersi nell’applicazione del regolamento
Le disposizioni risultano troppo rigide per l'attuale sistema, rischiando
una ingessatura anche nelle possibili migliorie.
Proposta:
 termine “variazione del numero di posti letto” viene sostituito con
quello di incremento (soluzione quest’ultima che si era già affermata
nella prassi interpretativa).
 In secondo luogo dopo le parole destinazione d’uso dei locali e degli
spazi, viene introdotto l’inciso “che comportino il venir meno dei
prescritti requisiti organizzativi” Dovrebbe essere così cambiato:
Incremento del numero dei posti letto o modifiche della destinazione
d'uso dei locali o degli spazi, che comportino il venir meno dei requisiti
organizzativi prescritti al momento del rilascio dell'autorizzazione
 Tipologia di strutture non previste dalla nuova normativa
 difficoltà nel riempire le check list dei requisiti per l'accreditamento
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ACCREDITAMENTO
Delibera n. 206 del 23/02/2010:Regolamento di attuazione della
l.r. 28 dicembre 2009, n.82 (Accreditamento delle strutture e
dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).
Richiamata la precedente disciplina relativa all'ambito delle
strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale
integrato, con particolare riferimento a:
•regolamento 26 marzo 2008, n.15/r;
•risoluzione C.R. 20 marzo1990;
•delibera C.R. 228/1998;
•delibera G.R. 466/2001;
•delibera G.R. 402/2004;
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Il quadro normativo per l`autorizzazione al