Polizza globale
abitazioni
Studio comparativo tra i prodotti delle
primarie compagnie di assicurazione
INCENDIO
Il presente studio ha lo scopo di confrontare, sul
piano tecnico-giuridico e senza entrare nel merito dei
costi, gli stampati di polizza delle diverse Compagnie
di Assicurazione.
Nel caso di diverse garanzie sono state prese in
esame quelle con la formula più ampia.
Compagnia – Prodotto - Modello
ALLIANZ-RAS
CASA TUA
Mod. FC20 – ed. 05/2009
AXA
PROTEZIONE FAMILIARE
Mod. 2074
EUROP ASSISTANCE
EURA CASA
Mod. 07307
GENERALI
SEI A CASA
Mod. CA07/01
GRUPPO FONSAI
LA MIA ASSICURAZIONE
CASA
Mod. 11266 – ed. 09/2007
HELVETIA
DOMUS
Mod. B/1 – ed. 12/2007
NUOVA TIRRENA
ABITO
Ed. 06/02/2009
REALE MUTUA
CASA MIA
Mod. 5238 – Rist. 01/08
TORO
MASTER CASA
PB59B300.108
UGF ASSICURAZIONI
ABITA AURORA
Mod. U7611A
UNIPOL
FAMIGLIA PIU’
Ed. 01/09/2007
ZURIGO
FOR FAMILY
Ed. 01/2007 (R. 05/2009)
INCENDIO
Garanzie sempre operanti:









Incendio
Fulmine (escluso fenomeno elettrico)
Esplosione e scoppio anche esterni
Caduta di meteoriti
Bang sonico
Urto di veicoli stradali
Fumo, gas, vapori
Guasti causati per impedire o contenere il danno causati
dalle autorità, da terzi o dall’assicurato stesso
Caduta di ascensori o montacarichi
Altre garanzie:
















Colpa grave contraente – assicurato
Buona fede
Valore a nuovo fabbricato
Costo di rimpiazzo contenuto
Deroga alla proporzionale
Spese demolizione, sgombero, smaltimento
Fenomeno elettrico
Danni da acqua
Spese di ricerca e riparazione danni da acqua
Eventi atmosferici
Eventi socio-politici
Sovraccarico neve
Danni consequenziali ed indiretti
Onorari periti
Anticipo indennizzi
Rinuncia alla rivalsa
COLPA GRAVE
CONTRAENTE – ASSICURATO
Il sinistro cagionato con dolo o colpa grave dal contraente,
dall’assicurato e dal beneficiario è escluso dalla garanzia.
La norma, relativamente alla colpa grave del
contraente/assicurato è derogabile con “patto contrario”
(art. 1900 cc) che deve risultare per iscritto.
Il codice prevede la validità della garanzia anche se
l’evento è provocato da persone diverse da quelle nominate.
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ALLIANZ-RAS
Sì
Art. 4.9 – Colpa grave e dolo
AXA
Sì
Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto
EUROP ASSISTANCE
Sì
Art. 3.5 – Colpa grave
GENERALI
Sì
Art. 4.18 – Colpa grave
GRUPPO FONSAI
Sì
1.8 – Condizioni sempre operanti
HELVETIA
Sì
Condizioni particolari – Colpa grave
NUOVA TIRRENA
Sì
Cosa assicura
REALE MUTUA
Sì
Art. 3.1 – Rischio assicurato
TORO
Sì
Art. 4.1 – Colpa grave
UGF ASSICURAZIONI
Sì
Art. 4.8 – Dolo e Colpa grave
UNIPOL
Sì
Art. 1.1 – Rischi assicurati – g)
ZURIGO
No
Non previsto patto contrario ex 1900 cc
BUONA FEDE
Elimina l’indennizzo proporzionale, tra il premio pagato e
quello richiesto con la conoscenza delle reali caratteristiche del
rischio, sia per le dichiarazioni inesatte e reticenze senza
dolo o colpa grave che per l’aggravamento del rischio.
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ALLIANZ-RAS
Sì
Art. 4.11 – Buona fede
AXA
Sì
Art. 43 – Buona fede
EUROP ASSISTANCE
Sì
Art. 3.6 – Buona fede
GENERALI
No
Non prevista
GRUPPO FONSAI
Sì
1.8 – Condizioni sempre operanti
HELVETIA
Sì
Condizioni particolari – Buona fede
NUOVA TIRRENA
No
Non prevista
REALE MUTUA
No
Non prevista
TORO
Sì
Art. 52 - Dichiarazioni
UGF ASSICURAZIONI
Sì
Art. 2.15 – Buona fede
UNIPOL
No
Non prevista
ZURIGO
Sì
Buona fede
VALORE A NUOVO
&
VALORE DI RIMPIAZZO
Forma indennitaria: Valore deprezzato del bene; danno
subito dalla cosa.
Forma con valore a nuovo: Valore a nuovo del bene; spese
sostenute per ripristinare il bene.
Differenza tra spese e danno = supplemento
Danno + supplemento = indennizzo a nuovo
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ALLIANZ-RAS
Art. 9.7 – Determinazione del danno
 Inizio dei lavori di ricostruzione entro 12 mesi dalla data dell’atto di
liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia e lavori terminati entro 24
mesi dalla stessa data.
 Esiste limite del doppio
AXA
Art. 78 – Criteri d’indennizzo / Art. 81 – Come si valutano i beni
 Valore a nuovo considerato sui metri quadri e non sul valore del bene
 Ricostruzione entro 24 mesi dalla data del sinistro
 Non esiste limite del doppio
EUROP
ASSISTANCE
Cosa fare in caso di sinistro – Valore delle cose assicurate
 Valore a nuovo considerato sui metri quadri e non sul valore del bene
 Ricostruzione entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o
verbale definitivo di perizia
 Non esiste limite del doppio
GENERALI
Art. 5.6 – Determinazione del danno
 Ricostruzione entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o
verbale definitivo di perizia (art. 5.8)
 Non esiste limite del doppio
GRUPPO FONSAI
1.9 – Liquidazione dei danni
 Non previsto limite di tempo per la ricostruzione
 Esiste limite del triplo
HELVETIA
Condizione aggiuntiva 1 – Valore a nuovo
 Ricostruzione nel più breve tempo possibile
 Esiste limite del quadruplo unicamente se la garanzia è a primo rischio
assoluto
NUOVA TIRRENA
Cosa fare in caso di sinistro
 Non previsto limite di tempo per la ricostruzione
 Non esiste limite del doppio
REALE MUTUA
Art. 6.5 – Determinazione del danno / Art. 6.9 – Pagamento
 Ricostruzione entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale
definitivo di perizia
 Non esiste limite del doppio
TORO
Art. 19 – Valore delle cose assicurate – Ammontare del danno
 Ricostruzione entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale
definitivo di perizia
 Non esiste limite del doppio
UGF
ASSICURAZIONI
Art. 2.1 – Criteri di valutazione del danno
 Ricostruzione entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale
definitivo di perizia
 Non esiste limite del doppio
UNIPOL
Sinistri - Art. 1.4 – Determinazione dei danni risarcibili
 Non previsto limite di tempo per la ricostruzione
 Esiste limite del doppio
ZURIGO
In caso di sinistro
 Non previsto limite di tempo per la ricostruzione
 Non esiste limite del doppio
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COSTO DI RIMPIAZZO CONTENUTO
ALLIANZ-RAS
Art. 9.6 – Determinazione del danno
 Valore di rimpiazzo o valore commerciale a seconda della tipologia
dei beni
 Per il valore di rimpiazzo previsto un termine di 12 mesi dall’atto di
liquidazione amichevole
AXA
Art. 78 – Criteri d’indennizzo / Art. 81 – Come si valutano i beni
 Valore di rimpiazzo purché ciò avvenga entro 12 mesi dall’atto di
liquidazione o perizia
 Non prestata per oggetti d’arte, preziosi e valori, per i quali la
garanzia è prestata in base all’effettivo valore di mercato al momento
del sinistro
EUROP
ASSISTANCE
Cosa fare in caso di sinistro – Valore delle cose assicurate
 Valore di rimpiazzo
 Ricostruzione entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione
amichevole o verbale definitivo di perizia
GENERALI
Art. 5.6 – Determinazione del danno
 Valore di rimpiazzo
 Non prestata per cose fuori uso o non più utilizzabili per l’uso
corrente e apparecchi mobili elettrici audio e audiovisivi, computer
con oltre 4 anni di vita
GRUPPO
FONSAI
1.9 – Liquidazione dei danni
 Valore commerciale
 Previsto costo di rimpiazzo per beni mobili acquistati nell’anno
precedente il sinistro
HELVETIA
Condizione aggiuntiva 1 – Valore a nuovo
 Rimpiazzo nel più breve tempo possibile
 Esiste limite del quadruplo unicamente se la garanzia è a
primo rischio assoluto
NUOVA
TIRRENA
REALE MUTUA
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Cosa fare in caso di sinistro
 Valore di rimpiazzo
 Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo
 Esiste limite del doppio
Art. 6.5 – Determinazione del danno
 Valore di rimpiazzo tranne beni fuori uso o in condizioni di
inservibilità
 Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo
 Esiste limite del doppio
TORO
Art. 19 – Valore delle cose assicurate – ammontare del danno
 Valore di rimpiazzo
 Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo
 Esiste limite del doppio unicamente per la forma a primo rischio
assoluto
UGF
ASSICURAZI
ONI
Art. 2.1 – Criteri di valutazione del danno
 Valore a nuovo, salvo per capi d’abbigliamento acquistati da oltre 24
mesi, oggetti d’arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili
per i quali la garanzia è prestata con valore commerciale al momento
del sinistro
 Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo
 Non esiste limite del doppio
UNIPOL
Sinistri - Art. 1.4 – Determinazione dei danni risarcibili
 Valore di rimpiazzo
 Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo
 Esiste limite del doppio
ZURIGO
In caso di sinistro
 Valore di rimpiazzo
 Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo
 Non esiste limite del doppio
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DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Art. 1907 c.c. – Assicurazione parziale
Es: Valore assicurato : € 100.000,00
Valore preesistente : € 200.000,00
Danno subito : € 10.000,00
Indennizzo = € 10.000,00 x 100.000,00/200.000,00
= 5.000,00
a meno che non sia diversamente convenuto.
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ALLIANZ-RAS
Art. 9.9 – Assicurazione parziale
10 – 20 %
Art. 78 – Criteri d’indennizzo (contenuto –
fabbricato)
10 – 20 %
Art. 3.12 – Deroga alla proporzionale
20 %
GENERALI
Art. 5.7 – Assicurazione parziale
10 %
GRUPPO FONSAI
Art. 1.9 – Assicurazione parziale
20 %
Condizione particolare – regola
proporzionale
15 %
Assicurazione parziale
10 %
Art. 6.7 – Assicurazione parziale
20 %
Art. 20 – Regola proporzionale
20 %
Art. 2.2 – Deroga alla proporzionale
20 %
UNIPOL
Sinistri – Art. 1.5 – Parziale deroga alla
proporzionale
5 – 15 %
ZURIGO
In caso di sinistro
10 %
AXA
EUROP ASSISTANCE
HELVETIA
NUOVA TIRRENA
REALE MUTUA
TORO
UGF ASSICURAZIONI
SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO
& SMALTIMENTO
dei residuati del sinistro alla più vicina discarica.
Generalmente sono prestate: fino alla concorrenza di una
percentuale delle somme rispettivamente assicurate alle voci
Fabbricato e Contenuto; oppure fino ad una percentuale del
danno indennizzabile; con un limite massimo per sinistro e/o
per anno assicurativo.
Compresi (od esclusi) quelli rientranti nella categoria “tossici e
nocivi”. Sempre esclusi quelli radioattivi.
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ALLIANZ-RAS
Art. 4.2
Sì – smaltimento
AXA
Art. 42 – lettera o)
Sì – smaltimento
EUROP ASSISTANCE
Art. 3.2.11 – Spese
Sì – smaltimento
GENERALI
Art. 2.4
Sì – smaltimento
GRUPPO FONSAI
Art. 1.2
Sì – smaltimento
Art. 2.1 – Oggetto
dell’assicurazione
No – smaltimento
Cosa assicura
No – smaltimento
REALE MUTUA
Art. 3.1
No – smaltimento
TORO
Art. 2.1
Sì – smaltimento
Art. 4.1 – Descrizione delle
garanzie
Sì – smaltimento
UNIPOL
Art. 1.1 i)
No – smaltimento
ZURIGO
Spese di demolizione
No – smaltimento
HELVETIA
NUOVA TIRRENA
UGF ASSICURAZIONI
FENOMENO ELETTRICO
Fenomeni elettrici ad impianti e apparecchi elettrici ed
elettronici, di pertinenza del fabbricato e del suo Contenuto.
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: il corto circuito,
una variazione di corrente, le sovratensioni, l’arco voltaico.
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ALLIANZ-RAS
Garanzia aggiuntiva 5)
 Garanzia aggiuntiva da richiamare senza limiti di capitale e
franchigia da indicare
AXA
Art. 42 – Danni alla Casa ed al Contenuto – lettera b)
 Prevista nella formula “extra large”, una somma assicurata pari al
10% del valore assicurato.
 Franchigia € 100,00
 Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo: €
2.500,00
EUROP
ASSISTANCE
Art. 3.2.3 – Fenomeno elettrico
 Previsto sia per il fabbricato che per il contenuto
 Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo: €
5.000,00
GENERALI
Art. 4.6 – Fenomeni elettrici
 Possibilità di portare il massimo risarcimento a € 30.000,00
 Per danni ai computer massimo risarcimento € 3.000,00
 Franchigia € 100,00
 Massimo risarcimento 20% somma assicurata e € 15.000,00 per
anno assicurativo
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GRUPPO FONSAI
1.2 – Fenomeni elettrici
 Previsto sia per il fabbricato che per il contenuto
 Franchigia € 100,00
 Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo: €
20.000,00
HELVETIA
Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione
 Fino alla concorrenza di € 4.000,00 per anno assicurativo
 Franchigia € 100,00
NUOVA TIRRENA
Cosa assicura – Quanto risarcisce
 Capitale assicurato per sinistro e per anno assicurativo da
indicare in polizza
 Franchigia € 150,00 – Scoperto 20%
REALE MUTUA
Garanzie particolari – C
 Non previsti limiti di indennizzo tranne per gli impianti al servizio
delle piscine di € 5.000,00 per sinistro
 Franchigia € 100,00 per il contenuto
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TORO



Art. 12 – Fenomeno elettrico
Massimo risarcimento indicato sul modulo di polizza
Previsto sia per il fabbricato che per il contenuto
Franchigia € 50,00 – Scoperto 15%
UGF
ASSICURAZIONI
Art. 4.4 – Delimitazioni delle garanzie
 Franchigia € 150,00
 Limite 25% della somma assicurata per il contenuto
UNIPOL
Art. 1.1 – Rischi assicurati e)
 Previsto sia per il fabbricato che per il contenuto
 Massimo risarcimento: per sinistro e per anno assicurativo €
1.500,00
 Franchigia € 100,00
ZURIGO
In caso di sinistro
 Garanzia non esclusa (all risks)
 Franchigia € 200,00
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DANNI DA ACQUA
ROTTURA ACCIDENTALE
Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi causata da
guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di
condizionamento e di riscaldamento (ed, alle volte, anche di
pluviali e grondaie), stabilmente installati nel Fabbricato o di
pertinenza dello stesso.
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ALLIANZ-RAS
Garanzia aggiuntiva 3)
Franchigia € 200,00
Art. 46 – Altri danni
Franchigia € 100,00
EUROP ASSISTANCE
Art. 3.2.1 – Danni d’acqua
Franchigia non prevista
GENERALI
Art. 4.1 – Acqua condotta
Franchigia € 100,00
Art. 1.2 – Fuoriuscita di acqua
condotta
Franchigia non prevista
Condizione aggiuntiva 3
Franchigia € 100,00
Cosa assicura
Franchigia € 150,00
AXA
GRUPPO FONSAI
HELVETIA
NUOVA TIRRENA
REALE MUTUA
Garanzie particolari - D
Franchigia non prevista
TORO
Art. 11.1.1 – Acqua condotta
Franchigia non prevista
UGF ASSICURAZIONI
Art. 4.4 – Delimitazioni delle
garanzie
Franchigia indicata sul
modulo di polizza
UNIPOL
Art. 1.1 – Rischi assicurati d)
Franchigia € 100,00
ZURIGO
Rotture, guasti, danneggiamenti
Franchigia € 250,00
SPESE DI RICERCA E
RIPARAZIONE DANNI DA ACQUA
Spese di ricerca e ripristino necessariamente sostenute a
seguito di un danno rientrante nelle garanzie: “fuoriuscita
d’acqua condotta ed altri liquidi” “fuoriuscita d’acqua condotta
causata da occlusione o gelo” “trabocco e rigurgito delle
fognature”, per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi
raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e
ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni ed i
rivestimenti dell’abitazione.
Garanzia prestata a parte dai danni da acqua ed a condizioni
diverse.
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ALLIANZ-RAS
Garanzia aggiuntiva 4)
 Previsto limite solo per la dispersione di gas (€
1.000,00)
AXA
Art. 46 – Altri danni domestici
 Previste nella formula extra-large
 Massimo risarcimento per sinistro e per anno
assicurativo € 7.500,00
EUROP
ASSISTANCE
Art. 3.2.7 – Spese di ricerca e riparazione per i danni
da spargimento d’acqua
 Massimo risarcimento per sinistro e per anno
assicurativo € 1.500,00
GENERALI
Art. 4.11 – Spese di ricerca e riparazione
 Prestata sia per acqua condotta che per
traboccamento acqua da occlusione e rigurgito
fognature;
 Massimo risarcimento per sinistro e per anno
assicurativo € 2.000,00 – € 4.000,00 o 5 pro mille
somma assicurata
Franchigia € 100,00
GRUPPO
FONSAI
Art. 1.2.2 – Garanzie aggiuntive – Garanzia per
“Fuoriuscita d’acqua condotta ed altri liquidi”,
“Fuoriuscita di acqua condotta causata da
occlusione o gelo”, “Trabocco e rigurgito delle
fognature”
 Massimo risarcimento per sinistro € 2.000,00,
per anno assicurativo € 10.000,00
Franchigia € 200,00
Torna all’inizio
Franchigia non
prevista
Franchigia € 100,00
Franchigia non
prevista
HELVETIA
Condizione aggiuntiva 3
 Massimo risarcimento per sinistro € 2.000,00
Franchigia € 100,00
NUOVA
TIRRENA
Cosa assicura
 Capitale assicurato per sinistro e per anno
assicurativo da indicare in polizza
Scoperto 20%
Franchigia € 150,00
REALE MUTUA
Garanzie particolari – E
 Massimo risarcimento per anno assicurativo 3
pro mille somma assicurata fabbricato
 Minimo € 1.500,00
TORO
Art. 11.1.4 – Spese di ricerca e riparazione
 Massimo risarcimento per sinistro € 1.500,00
Franchigia € 150,00
UGF
ASSICURAZIONI
Art 4.1.6 – Descrizione delle garanzie
 Fino alla concorrenza di € 6.000,00 per sinistro
Franchigia € 250,00
UNIPOL
Condizione particolare 104-701
 Massimo risarcimento per sinistro e anno
assicurativo € 1.000,00 - € 2.500,00
Franchigia € 100,00
ZURIGO
Spese ricerca e ripristino
 Massimo risarcimento € 2.500,00 solo per
tubazioni interrate.
Franchigia € 250,00
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Franchigia non
prevista
EVENTI ATMOSFERICI
Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate,
sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria,
purché la loro violenza sia riscontrabile su una pluralità
di enti in zona.
Sono esclusi i danni subiti da: insegne, antenne, cavi aerei,
pannelli solari e simili installazioni esterne, tettoie e tende
esterne, enti all’aperto (alle volte coperti da gazebo e tende),
alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere.
Possono essere esclusi oppure compresi i danni da
grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere,
fibrocemento e manufatti in materia plastica.
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ALLIANZ-RAS
Garanzia aggiuntiva 1)
 Esclusi i danni a lucernari, lastre di cristallo, vetro,
materiali trasparenti, pannelli solari (copribili con
garanzia a parte), enti all’aperto.
Franchigia
€ 200,00
AXA
Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto di Casa
 Compresi i danni da grandine ai serramenti, vetrate e
lucernari in genere, fibrocemento e manufatti in materia
plastica fino ad € 2.500,00 per anno assicurativo.
Franchigia
€ 150,00
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione
Franchigia non
prevista
GENERALI
Art. 4.4 – Eventi atmosferici
 Massimo risarcimento 80% somma assicurata. Esclusi i
danni ai serramenti, vetrate, pannelli solari, lucernari,
insegne, antenne, enti all’aperto. Possibilità di includere i
pannelli solari massimo indennizzo € 5.000,00 e
franchigia € 300,00.
Franchigia
€ 200,00
GRUPPO FONSAI
Art. 1.2.2 – Garanzie aggiuntive
 Compresi i danni da grandine ai serramenti, vetrate e
lucernari in genere, fibrocemento e manufatti in materia
plastica fino ad € 15.000,00 per anno assicurativo.
Scoperto 10%
Franchigia
€ 200,00
HELVETIA
Oggetto dell’assicurazione – 7
 Esclusi i danni ad alberi, coltivazioni, costruzioni (e
relativi contenuti) realizzate prevalentemente in
materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e
simili.
Franchigia
€ 100,00
EUROP
ASSISTANCE
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NUOVA
TIRRENA
Cosa assicura – Cosa non assicura
 Esclusi enti all’aperto e manufatti in materia plastica;
Limite di indennizzo per singolo sinistro pari all’80%
del capitale assicurato.
Franchigia
€ 500,00
REALE MUTUA
Garanzie particolari – B
 Non previsti limiti di indennizzo, scoperti o franchigie.
Esclusi i danni a vetrate e lucernari in genere; sono
compresi i danni causati da grandine o derivanti da
rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
Franchigia non
prevista
TORO
Art. 2.3 – Art. 2.4
 Compresi i danni da grandine ai serramenti, vetrate e
lucernari in genere, fibrocemento e manufatti in
materia plastica fino a € 2.500,00 per anno
assicurativo con franchigia € 300,00.
Franchigia
€ 200,00
Non espressamente esclusi (All risks)
Franchigia
€ 250,00
UGF
ASSICURAZIONI
UNIPOL
Art. 1.1 – Rischi assicurati f)
 Esclusi i danni a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli
solari.
Franchigia
€ 200,00
ZURIGO
Cosa assicuriamo
 Unica limitazione massimo risarcimento € 2.500,00
per acqua piovana ed allagamenti.
Franchigia
€ 250,00
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EVENTI SOCIO-POLITICI
Atti vandalici e dolosi causati da persone, anche dipendenti
dell’Assicurato, che prendano parte a scioperi, tumulti o
sommosse o che commettano, individualmente o in
associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e
sabotaggio, compresi i guasti cagionati dall’intervento delle
forze dell’ordine.
Alcune Compagnie distinguono gli atti di terrorismo dagli
altri eventi, assicurandoli a parte.
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ALLIANZ-RAS
Garanzia aggiuntiva 2)
 Franchigia e limite di indennizzo: da indicare sulla scheda
contrattuale
AXA
Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto di
Casa
 Garanzia prevista senza scoperti o
franchigie, tranne per atti vandalici di ladri
EUROP
ASSISTANCE
GENERALI
GRUPPO FONSAI
HELVETIA
Torna all’inizio
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione
Art. 4.2 – Eventi sociopolitici
 Massimo indennizzo 80% somma assicurata
Art. 1.2.2 – Garanzie aggiuntive
Franchigia
€ 150,00
Franchigia non
prevista
Franchigia
€ 150,00
Franchigia
€ 200,00 per
danni da
imbrattamento
Oggetto dell’assicurazione – 8
 Garanzia prevista senza scoperti, franchigie o massimi
risarcimenti
NUOVA TIRRENA
Cosa assicura – Quanto risarcisce
 Massimo indennizzo 80% somma
assicurata
REALE MUTUA
Garanzie particolari – A
 Per terrorismo massimo risarcimento 50% somma assicurata.
 Non previsti altri limiti di indennizzo, scoperti o franchigie
TORO
Franchigia € 500,00
Art. 2.2 – Eventi sociopolitici
Franchigia € 200,00
Non espressamente esclusi (All risks)
Franchigia € 250,00
UNIPOL
Art. 4.4 – Garanzie aggiuntive
 Atti di terrorismo prestati con condizione
232) fino alla concorrenza del 25% della
somma assicurata, scoperto 10%,
franchigia € 500,00
Franchigia € 150,00
ZURIGO
Cosa assicuriamo
 Escluse unicamente guerra ed
insurrezioni
Franchigia € 250,00
UGF
ASSICURAZIONI
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SOVRACCARICO DA NEVE
Danni avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o
delle pareti esterne per effetto del peso della neve, compresi
quelli da bagnamento che si verificassero all’interno della casa
ed alle cose di casa.
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ALLIANZ-RAS
Garanzie aggiuntive 1) b
 Non previsti limiti di indennizzo, scoperti o franchigie.
AXA
Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto di Casa
 Garanzia prevista senza massimi risarcimenti, scoperti e/o
franchigie.
EUROP
ASSISTANCE
Art. 3.2.4 – Sovraccarico neve
Franchigia € 150,00
GENERALI
Art. 4.5 – Sovraccarico di neve sui tetti
 Massimo risarcimento: 50% delle somme
assicurate
GRUPPO
FONSAI
Art. 1.2.2 – Garanzie aggiuntive
 Indennizzo fino al 50% delle somme assicurate con il massimo di
100.000,00 € per sinistro
HELVETIA
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Garanzia non prestata
Franchigia € 200,00
NUOVA
TIRRENA
Cosa assicura – Quanto risarcisce
 Limite di indennizzo per singolo sinistro €
26.000,00
REALE MUTUA
Art. 3.1 – Rischio assicurato
 Massimo indennizzo: 30% somma assicurata
TORO
Art. 2.5 – Sovraccarico da neve
 Massimo indennizzo: € 25.000,00 per
sinistro
Franchigia € 500,00
UGF
ASSICURAZIO
NI
Art. 4.4.b – Delimitazioni delle garanzie
 Fino alla concorrenza del 50% delle somme
assicurate
Franchigia € 250,00
UNIPOL
Art. 1.1 – Rischi assicurati f)
 Non previsti limiti di indennizzo, scoperti.
Franchigia € 200,00
ZURIGO
Cosa assicuriamo
 Garanzia non esclusa (all risks)
Franchigia € 250,00
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Scoperto 10% Franchigia € 500,00
DANNI CONSEGUENZIALI ED
INDIRETTI
Danni che non sono una conseguenza diretta e materiale degli
eventi dannosi previsti in polizza e che generalmente
riguardano: le spese per un alloggio sostitutivo (albergo e/o
altri locali) se la dimora abituale assicurata è resa inabitabile;
la perdita di pigioni nel caso di casa affittata a terzi; una
maggiorazione in percentuale dell’indennizzo dovuto.
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ALLIANZ-RAS
Art. 4.2 – Oggetto dell’assicurazione
 Spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra abitazione,
sostenute dall’Assicurato, nel caso in cui i locali siano resi obiettivamente
inagibili.
 Pigioni non percepibili per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati
con il limite di un anno.
AXA
Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto di Casa – q)
 Spese di ospitabilità alberghiera o i danni derivanti dal mancato godimento
della casa fino ad € 2.500,00 per anno assicurativo
EUROP
ASSISTANCE






GENERALI
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Art. 3.2.11 – Spese
Spese rimozione, ricollocamento e deposito del contenuto – Massimo 10%
somma assicurata – Limite € 5.000,00
Rifacimento documenti – Massimo € 2.500,00 per sinistro
Spese demolizione e sgombero – Massimo 10% del danno
Spese di pernottamento in albergo – Massimo € 50,00 per giorno e per
persona – Massimo per sinistro € 2.500,00 per intero nucleo
Perdita pigioni – Massimo annuo € 2.500,00
Spese di rimpiazzo combustibile – Massimo € 2.500,00 per sinistro
Art. 2.4 – Maggiori spese
 Alloggio per il ripristino dei locali danneggiati – Massimo € 150,00 giornalieri
per massimo 100 gg.
 Perdita delle pigioni fino ad 1/15 della somma assicurata per il fabbricato
GRUPPO
FONSAI
Art. 1.2 – Perdita pigioni
 Perdita di pigioni fino alla concorrenza di un canone annuo, con il
massimo di € 10.000,00 per anno assicurativo.
 Spese di trasloco e ricollocamento, trasferimento e soggiorno fino
al 5% somme assicurate, massimo € 10.000,00 per anno sinistro.
HELVETIA
Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione – 21
 Perdita delle pigioni durante il periodo necessario per ripristino
dei locali – massimo 1 anno.
 Spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo per il ripristino
dei locali – massimo 1 anno.
 Tutto fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo.
NUOVA
TIRRENA
Quanto risarcisce
 Spese di trasloco e soggiorno fino al 15% del danno massimo €
525,00. Tale indennità non viene corrisposta per i danni causati da
acqua condotta.
 Perdita delle pigioni od il mancato godimento dei locali massimo 1
anno e fino all’8% della somma assicurata.
REALE MUTUA
Art. 3.1 – Rischio assicurato P)
 Aumento dell’indennizzo del 10%, escluso fenomeno elettrico.
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TORO
UGF
ASSICURAZIO
NI
Art. 2.1 – Incendio 13.14
 Perdita dei canoni di locazione massimo 10% dell’indennizzo ed €
2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
 Mancato godimento dell’abitazione dell’Assicurato proprietario
massimo 10% dell’indennizzo ed € 2.500,00 per sinistro ed anno.





Art. 4.1 – Delimitazione delle garanzie
Alloggio sostitutivo fino al 20% dell’indennizzo
Rifacimento documenti limite € 1.000,00 per anno
Onere ricostruzione limite € 7.500,00 per sinistro
Oneri notarili limite € 2.500,00 per sinistro
Spese trasloco e deposito limite € 5.000,00 per anno
UNIPOL
Art. 1.1 – Rischi assicurati m) – n)
 Spese di pigione per l’impossibilità di usufruire dei locali assicurati
rimasti danneggiati a seguito di sinistro massimo 1 anno e fino al
15% del valore assicurato.
 Maggiori spese di pigione rispetto al canone di locazione sostenute
dall’Assicurato conduttore per il mancato godimento dei locali
rimasti danneggiati a seguito di sinistro, massimo 1 anno e fino
all’importo del canone.
ZURIGO
Indennità aggiuntiva
 Indennizzo aumentato del 20% per eventuali spese documentate
per mancato godimento dei locali o perdita della pigione, spese
trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall’Assicurato per
sé e per i suoi familiari conviventi, ecc…
ONORARI PERITI
Le spese sostenute nel caso sia necessario, per la valutazione
del danno, incaricare i tre periti (uno dell’assicurato, uno
dell’assicuratore ed un terzo nel caso che i primi due non
raggiungano un accordo).
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ALLIANZ-RAS
Non previsto
AXA
Non previsto
EUROP ASSISTANCE
Non previsto
GENERALI
Art. 2.4 Maggiori spese
5% indennizzo – Max €
1.500,00
GRUPPO FONSAI
Art. 1.2 Spese di perizia
2% indennizzo – Max €
2.500,00
HELVETIA
Art. 2.1 Oggetto
dell’assicurazione
10% indennizzo – Max €
2.000,00
NUOVA TIRRENA
Quanto risarcisce
3% del danno – Max €
1.050,00
Non previsto
REALE MUTUA
TORO
UGF ASSICURAZIONI
Art. 2.1 – Incendio 16
2% indennizzo – Max
5.000,00
Art. 4.1.2 – Descrizione
delle garanzie
10% indennizzo – Max €
7.500,00 per sinistro
Non previsto
UNIPOL
ZURIGO
Cosa assicuriamo
Nel 20% indennità
aggiuntiva
ANTICIPO INDENNIZZI
Condizione che permette all’Assicurato di richiedere, dopo
generalmente 60 gg dalla presentazione della denuncia di
Sinistro, il pagamento di un acconto del (generalmente 50%)
e fino ad un importo massimo di euro … del presumibile
indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o
contestazioni sull’indennizzabilità o quantificazione, e che
l’ammontare dello stesso superi l’importo di euro…
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ALLIANZ-RAS
Art. 9.12 – Anticipo dell’indennizzo
 Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile, massimo €
500.000,00
 Indennizzo presumibile non inferiore a € 25.000,00
AXA
Art. 85 – Termini di pagamento dell’indennizzo ed eventuale anticipo
 Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile
 Indennizzo presumibile non inferiore a € 30.000,00
EUROP
ASSISTANCE
Anticipo dell’indennizzo– Termini di pagamento dell’indennizzo ed
eventuale anticipo
 Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile – Massimo
€ 500.000,00
 Indennizzo presumibile non inferiore a € 25.000,00
GENERALI
Art. 5.9 – Anticipo
 Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile, massimo €
250.000,00
 Indennizzo presumibile non inferiore a € 25.000,00
GRUPPO
FONSAI
Art. 1.9 Liquidazione dei danni
 Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile
 Indennizzo presumibile non inferiore a € 20.000,00
HELVETIA
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Non previsto
NUOVA
TIRRENA
Condizioni particolari
 Massimo acconto: 50% dell’importo desumibile con il massimo di €
105.000,00
 Indennizzo presumibile non inferiore a: € 26.000,00
REALE MUTUA
Art. 6.8 – Anticipo sugli indennizzi
 Massimo acconto in cifra: 50% dell’importo minimo desumibile
 Indennizzo presumibile non inferiore a € 25.000,00
TORO
Art. 24 - Anticipo dell’indennizzo
 Massimo acconto 50% dell’importo minimo desumibile
 Indennizzo presumibile non inferiore a € 5.000,00
UGF
ASSICURAZIO
NI
Art. 2.11 – Anticipo indennizzo
 Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile, massimo €
250.000,00
 Indennizzo presumibile non inferiore a € 15.000,00
UNIPOL
ZURIGO
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Non previsto
Anticipo indennizzi
 Massimo acconto 50% dell’importo minimo desumibile
 Indennizzo presumibile non inferiore al 20% della somma
assicurata
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Condizione posta nelle norme del codice civile onde evitare
l’ingiusto arricchimento del danneggiato.
L’assicuratore che ha pagato il danno al danneggiato: può
rivalersi sul terzo responsabile; azione vietata nei confronti di:
figli, affiliati, ascendenti, parenti o affini dell’assicurato e
coniuge, salvo il caso di dolo.
La condizione aggiuntiva in polizza annulla la possibilità per
l’assicuratore di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle
persone indicate (purché, logicamente, vi rinunci anche
l’Assicurato)
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ALLIANZ-RAS
Art. 4.10 – Condizione particolare RRT - Art. 4.10 prevista per ospiti
Condizione particolare RRT nei confronti di terzi in genere
AXA
Art. 44 – Rinuncia alla rivalsa
 Contraente, Assicurato, persone di cui devono rispondere
EUROP
ASSISTANCE
Art. 3.7 – Rinuncia al diritto di surrogazione
 Rinuncia all’azione di rivalsa verso i parenti ed affini, salvo il caso
di dolo
GENERALI
Art. 4.19 - Rinuncia alla rivalsa
 Rinuncia generica senza limitazioni purché l’assicurato ne faccia
richiesta
GRUPPO
FONSAI
1.8 – Condizioni sempre operanti
 Ospiti, persone di cui l’Assicurato / Contraente deve rispondere a
norma di legge, familiari, parenti e/o affini in appartamenti contigui.
 Aziende commerciali o artigianali di proprietà del Contraente o
dalle quali lo stesso sia socio a responsabilità illimitata nell’immobile
assicurato, e suoi dipendenti
HELVETIA
Condizioni particolari
 Persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge,
le Società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori
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NUOVA TIRRENA
REALE MUTUA
TORO
Non prevista
Art. 1.5 - Rinuncia alla rivalsa
 Persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di
legge – soci reale Mutua
Non prevista
UGF
ASSICURAZIONI
Art. 2.3 – Rinuncia alla rivalsa
 Assicurato, ospiti, collaboratori domestici
UNIPOL
Art. 1.4 - Rinuncia alla rivalsa
 Parenti di primo e secondo grado dell’Assicurato, locatari e/o
proprietari dei locali
ZURIGO
Rinuncia al diritto di rivalsa
 Parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici
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ALTRE GARANZIE
(PIU’ SIGNIFICATIVE)
Quanto oltre riportato è per indicare altre garanzie
prestate dalle varie Compagnie.
Naturalmente l’elenco non deve ritenersi esaustivo.
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ALLIANZ-RAS
 Forma assicurativa all risks;
 Spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia
 Possibilità di forma a primo rischio assoluto
AXA
 Spese di trasloco, deposito e ricollocamento dell’arredamento domestico illeso;
 Oggetti portati temporaneamente nei locali occupati dall’Assicurato o dai suoi
familiari durante il periodo di villeggiatura;
 Fuoriuscita di acqua condotta, direttamente causata dai tubi interrati;
 Gelo ed occlusione di condutture;
 Rottura accidentale delle lastre della casa;
 Possibilità di assicurare i pannelli solari
EUROP
ASSISTANCE
 Cristalli e vetri e altri materiali trasparenti – Massimo per sinistro e anno €
1.000,00;
 Previsto un massimale di € 250.000,00 per ricorso terzi;
 La garanzia spargimento di acqua è prestata anche per rottura a condutture
conseguenti da gelo;
 Merci in refrigerazione, danni alle provviste alimentari dovuti a mancata e
anormale produzione e distribuzione di freddo – Massimo € 500,00 per sinistro
e per anno;
 Spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas – Massimo € 1.500,00;
 Rischio locativo fino alla concorrenza di € 100.000,00 dei danni materiali e
diretti ai locali tenuti in locazione dovuti da incendio esplosione e scoppio
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GENERALI
 Traboccamento acqua da occlusione e rigurgito di fognature – Franchigia €
100,00
 Spese di ricerca e riparazione – Fuoriuscita gas – Max € 2.000,00 – 4.000,00
o 5% somma assicurata, con Franchigia € 100,00
 Provviste in refrigerazione – Max € 600,00 e Franchigia € 50,00
 Spese per ricollocamento degli effetti domestici, max 15% del danno e €
15.000,00
 Modifiche per caratteristiche costruttive del fabbricato diverse dall’ordinario,
massimo 20% dell’indennizzo.
GRUPPO
FONSAI
 Le spese di riprogettazione del fabbricato fino al 5% dell’indennizzo dovuto,
max € 10.000,00
 Acqua condotta da occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, di
condizionamento e di riscaldamento fino al 10% somme, max € 10.000,00 per
anno assicurativo;
 Trabocco e rigurgito delle fognature fino al 10% somme, max € 15.000,00 per
anno assicurativo;
 Spese di riprogettazione del fabbricato fino al 5% somme, max € 10.000,00
per anno assicurativo;
 In caso di calamità naturale, ufficialmente dichiarata e attestata, € 10.000,00
per anno assicurativo a titolo di bonus
HELVETIA
 Rottura lastra di cristallo fino ad € 1.500,00;
 Spese per perdita combustibile fino ad € 1.500,00;
 Contenuto posto temporaneamente presso terzi od altri locali temporanei, fino
al 10% della somma garantita, massimo € 1.500,00 per gioielli ed € 300,00
per valori.
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NUOVA
TIRRENA
 Caduta di antenne o parte di esse con franchigia di € 150,00;
 Cose portate nei locali di villeggiatura fino al 10% della somma assicurata al
contenuto max € 5.250,00 per i preziosi esclusi il denaro, le carte valori e i
titoli di credito in genere
REALE MUTUA
 Cose portate in villeggiatura fino al 10% del valore assicurato;
 Previsto un massimale di € 50.000,00 per ricorso terzi;
 La garanzia spargimento di acqua è prestata anche per: gelo, occlusioni in
genere anche verificatesi in pluviali e grondaie del fabbricato assicurato se
provocate da neve o grandine, trabocco e rigurgito della rete fognaria, quelli
della rete fognaria pubblica max € 2.000,00 per sinistro;
 Rottura accidentale di apparecchi domestici max € 1.000,00 per sinistro.
TORO
 Rimozione e collocamento del contenuto dell’abitazione per consentire il
ripristino del fabbricato max € 2.500,00
 Capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori, massimo del 10% della somma
assicurata per il contenuto in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o
alberghi
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UGF
ASSICURAZIONI




UNIPOL
 Possibile forma assicurativa a primo rischio assoluto per il contenuto;
 Garanzia gelo fino a € 1.000,00 per sinistro e € 3.000,00 per anno
assicurativo;
 Garanzia occlusioni di tubazioni e rigurgito di fognature fino a € 1.000,00 per
sinistro e 3.000,00 per anno assicurativo;
 Possibilità di assicurare un’abitazione secondaria.
ZURIGO
 Essendo la garanzia prestata nella forma all risks è difficile far un elenco;
trattasi comunque di garanzia molto ampia.
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Cristalli e vetri – Massimo per sinistro e anno € 1.000,00;
Ricorso terzi da incendio;
Garanzia Bed & Breakfast
La garanzia spargimento di acqua è prestata anche per rottura a condutture
conseguenti da gelo;
 Rc per mancata rimozione di ghiaccio e neve;
 Spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas – Massimo 3% della
somma assicurata limite € 3.000,00 per sinistro;
 Atti di terrorismo, sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata –
Scoperto 10% minimo € 500,00;
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