Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO Il presente studio ha lo scopo di confrontare, sul piano tecnico-giuridico e senza entrare nel merito dei costi, gli stampati di polizza delle diverse Compagnie di Assicurazione. Nel caso di diverse garanzie sono state prese in esame quelle con la formula più ampia. Compagnia – Prodotto - Modello ALLIANZ-RAS CASA TUA Mod. FC20 – ed. 05/2009 AXA PROTEZIONE FAMILIARE Mod. 2074 EUROP ASSISTANCE EURA CASA Mod. 07307 GENERALI SEI A CASA Mod. CA07/01 GRUPPO FONSAI LA MIA ASSICURAZIONE CASA Mod. 11266 – ed. 09/2007 HELVETIA DOMUS Mod. B/1 – ed. 12/2007 NUOVA TIRRENA ABITO Ed. 06/02/2009 REALE MUTUA CASA MIA Mod. 5238 – Rist. 01/08 TORO MASTER CASA PB59B300.108 UGF ASSICURAZIONI ABITA AURORA Mod. U7611A UNIPOL FAMIGLIA PIU’ Ed. 01/09/2007 ZURIGO FOR FAMILY Ed. 01/2007 (R. 05/2009) INCENDIO Garanzie sempre operanti: Incendio Fulmine (escluso fenomeno elettrico) Esplosione e scoppio anche esterni Caduta di meteoriti Bang sonico Urto di veicoli stradali Fumo, gas, vapori Guasti causati per impedire o contenere il danno causati dalle autorità, da terzi o dall’assicurato stesso Caduta di ascensori o montacarichi Altre garanzie: Colpa grave contraente – assicurato Buona fede Valore a nuovo fabbricato Costo di rimpiazzo contenuto Deroga alla proporzionale Spese demolizione, sgombero, smaltimento Fenomeno elettrico Danni da acqua Spese di ricerca e riparazione danni da acqua Eventi atmosferici Eventi socio-politici Sovraccarico neve Danni consequenziali ed indiretti Onorari periti Anticipo indennizzi Rinuncia alla rivalsa COLPA GRAVE CONTRAENTE – ASSICURATO Il sinistro cagionato con dolo o colpa grave dal contraente, dall’assicurato e dal beneficiario è escluso dalla garanzia. La norma, relativamente alla colpa grave del contraente/assicurato è derogabile con “patto contrario” (art. 1900 cc) che deve risultare per iscritto. Il codice prevede la validità della garanzia anche se l’evento è provocato da persone diverse da quelle nominate. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Sì Art. 4.9 – Colpa grave e dolo AXA Sì Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto EUROP ASSISTANCE Sì Art. 3.5 – Colpa grave GENERALI Sì Art. 4.18 – Colpa grave GRUPPO FONSAI Sì 1.8 – Condizioni sempre operanti HELVETIA Sì Condizioni particolari – Colpa grave NUOVA TIRRENA Sì Cosa assicura REALE MUTUA Sì Art. 3.1 – Rischio assicurato TORO Sì Art. 4.1 – Colpa grave UGF ASSICURAZIONI Sì Art. 4.8 – Dolo e Colpa grave UNIPOL Sì Art. 1.1 – Rischi assicurati – g) ZURIGO No Non previsto patto contrario ex 1900 cc BUONA FEDE Elimina l’indennizzo proporzionale, tra il premio pagato e quello richiesto con la conoscenza delle reali caratteristiche del rischio, sia per le dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave che per l’aggravamento del rischio. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Sì Art. 4.11 – Buona fede AXA Sì Art. 43 – Buona fede EUROP ASSISTANCE Sì Art. 3.6 – Buona fede GENERALI No Non prevista GRUPPO FONSAI Sì 1.8 – Condizioni sempre operanti HELVETIA Sì Condizioni particolari – Buona fede NUOVA TIRRENA No Non prevista REALE MUTUA No Non prevista TORO Sì Art. 52 - Dichiarazioni UGF ASSICURAZIONI Sì Art. 2.15 – Buona fede UNIPOL No Non prevista ZURIGO Sì Buona fede VALORE A NUOVO & VALORE DI RIMPIAZZO Forma indennitaria: Valore deprezzato del bene; danno subito dalla cosa. Forma con valore a nuovo: Valore a nuovo del bene; spese sostenute per ripristinare il bene. Differenza tra spese e danno = supplemento Danno + supplemento = indennizzo a nuovo Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Art. 9.7 – Determinazione del danno Inizio dei lavori di ricostruzione entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia e lavori terminati entro 24 mesi dalla stessa data. Esiste limite del doppio AXA Art. 78 – Criteri d’indennizzo / Art. 81 – Come si valutano i beni Valore a nuovo considerato sui metri quadri e non sul valore del bene Ricostruzione entro 24 mesi dalla data del sinistro Non esiste limite del doppio EUROP ASSISTANCE Cosa fare in caso di sinistro – Valore delle cose assicurate Valore a nuovo considerato sui metri quadri e non sul valore del bene Ricostruzione entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia Non esiste limite del doppio GENERALI Art. 5.6 – Determinazione del danno Ricostruzione entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia (art. 5.8) Non esiste limite del doppio GRUPPO FONSAI 1.9 – Liquidazione dei danni Non previsto limite di tempo per la ricostruzione Esiste limite del triplo HELVETIA Condizione aggiuntiva 1 – Valore a nuovo Ricostruzione nel più breve tempo possibile Esiste limite del quadruplo unicamente se la garanzia è a primo rischio assoluto NUOVA TIRRENA Cosa fare in caso di sinistro Non previsto limite di tempo per la ricostruzione Non esiste limite del doppio REALE MUTUA Art. 6.5 – Determinazione del danno / Art. 6.9 – Pagamento Ricostruzione entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia Non esiste limite del doppio TORO Art. 19 – Valore delle cose assicurate – Ammontare del danno Ricostruzione entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia Non esiste limite del doppio UGF ASSICURAZIONI Art. 2.1 – Criteri di valutazione del danno Ricostruzione entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia Non esiste limite del doppio UNIPOL Sinistri - Art. 1.4 – Determinazione dei danni risarcibili Non previsto limite di tempo per la ricostruzione Esiste limite del doppio ZURIGO In caso di sinistro Non previsto limite di tempo per la ricostruzione Non esiste limite del doppio Torna all’inizio COSTO DI RIMPIAZZO CONTENUTO ALLIANZ-RAS Art. 9.6 – Determinazione del danno Valore di rimpiazzo o valore commerciale a seconda della tipologia dei beni Per il valore di rimpiazzo previsto un termine di 12 mesi dall’atto di liquidazione amichevole AXA Art. 78 – Criteri d’indennizzo / Art. 81 – Come si valutano i beni Valore di rimpiazzo purché ciò avvenga entro 12 mesi dall’atto di liquidazione o perizia Non prestata per oggetti d’arte, preziosi e valori, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore di mercato al momento del sinistro EUROP ASSISTANCE Cosa fare in caso di sinistro – Valore delle cose assicurate Valore di rimpiazzo Ricostruzione entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia GENERALI Art. 5.6 – Determinazione del danno Valore di rimpiazzo Non prestata per cose fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente e apparecchi mobili elettrici audio e audiovisivi, computer con oltre 4 anni di vita GRUPPO FONSAI 1.9 – Liquidazione dei danni Valore commerciale Previsto costo di rimpiazzo per beni mobili acquistati nell’anno precedente il sinistro HELVETIA Condizione aggiuntiva 1 – Valore a nuovo Rimpiazzo nel più breve tempo possibile Esiste limite del quadruplo unicamente se la garanzia è a primo rischio assoluto NUOVA TIRRENA REALE MUTUA Torna all’inizio Cosa fare in caso di sinistro Valore di rimpiazzo Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo Esiste limite del doppio Art. 6.5 – Determinazione del danno Valore di rimpiazzo tranne beni fuori uso o in condizioni di inservibilità Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo Esiste limite del doppio TORO Art. 19 – Valore delle cose assicurate – ammontare del danno Valore di rimpiazzo Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo Esiste limite del doppio unicamente per la forma a primo rischio assoluto UGF ASSICURAZI ONI Art. 2.1 – Criteri di valutazione del danno Valore a nuovo, salvo per capi d’abbigliamento acquistati da oltre 24 mesi, oggetti d’arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili per i quali la garanzia è prestata con valore commerciale al momento del sinistro Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo Non esiste limite del doppio UNIPOL Sinistri - Art. 1.4 – Determinazione dei danni risarcibili Valore di rimpiazzo Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo Esiste limite del doppio ZURIGO In caso di sinistro Valore di rimpiazzo Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo Non esiste limite del doppio Torna all’inizio DEROGA ALLA PROPORZIONALE Art. 1907 c.c. – Assicurazione parziale Es: Valore assicurato : € 100.000,00 Valore preesistente : € 200.000,00 Danno subito : € 10.000,00 Indennizzo = € 10.000,00 x 100.000,00/200.000,00 = 5.000,00 a meno che non sia diversamente convenuto. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Art. 9.9 – Assicurazione parziale 10 – 20 % Art. 78 – Criteri d’indennizzo (contenuto – fabbricato) 10 – 20 % Art. 3.12 – Deroga alla proporzionale 20 % GENERALI Art. 5.7 – Assicurazione parziale 10 % GRUPPO FONSAI Art. 1.9 – Assicurazione parziale 20 % Condizione particolare – regola proporzionale 15 % Assicurazione parziale 10 % Art. 6.7 – Assicurazione parziale 20 % Art. 20 – Regola proporzionale 20 % Art. 2.2 – Deroga alla proporzionale 20 % UNIPOL Sinistri – Art. 1.5 – Parziale deroga alla proporzionale 5 – 15 % ZURIGO In caso di sinistro 10 % AXA EUROP ASSISTANCE HELVETIA NUOVA TIRRENA REALE MUTUA TORO UGF ASSICURAZIONI SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO & SMALTIMENTO dei residuati del sinistro alla più vicina discarica. Generalmente sono prestate: fino alla concorrenza di una percentuale delle somme rispettivamente assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto; oppure fino ad una percentuale del danno indennizzabile; con un limite massimo per sinistro e/o per anno assicurativo. Compresi (od esclusi) quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi”. Sempre esclusi quelli radioattivi. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Art. 4.2 Sì – smaltimento AXA Art. 42 – lettera o) Sì – smaltimento EUROP ASSISTANCE Art. 3.2.11 – Spese Sì – smaltimento GENERALI Art. 2.4 Sì – smaltimento GRUPPO FONSAI Art. 1.2 Sì – smaltimento Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione No – smaltimento Cosa assicura No – smaltimento REALE MUTUA Art. 3.1 No – smaltimento TORO Art. 2.1 Sì – smaltimento Art. 4.1 – Descrizione delle garanzie Sì – smaltimento UNIPOL Art. 1.1 i) No – smaltimento ZURIGO Spese di demolizione No – smaltimento HELVETIA NUOVA TIRRENA UGF ASSICURAZIONI FENOMENO ELETTRICO Fenomeni elettrici ad impianti e apparecchi elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato e del suo Contenuto. Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: il corto circuito, una variazione di corrente, le sovratensioni, l’arco voltaico. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Garanzia aggiuntiva 5) Garanzia aggiuntiva da richiamare senza limiti di capitale e franchigia da indicare AXA Art. 42 – Danni alla Casa ed al Contenuto – lettera b) Prevista nella formula “extra large”, una somma assicurata pari al 10% del valore assicurato. Franchigia € 100,00 Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo: € 2.500,00 EUROP ASSISTANCE Art. 3.2.3 – Fenomeno elettrico Previsto sia per il fabbricato che per il contenuto Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo: € 5.000,00 GENERALI Art. 4.6 – Fenomeni elettrici Possibilità di portare il massimo risarcimento a € 30.000,00 Per danni ai computer massimo risarcimento € 3.000,00 Franchigia € 100,00 Massimo risarcimento 20% somma assicurata e € 15.000,00 per anno assicurativo Torna all’inizio GRUPPO FONSAI 1.2 – Fenomeni elettrici Previsto sia per il fabbricato che per il contenuto Franchigia € 100,00 Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo: € 20.000,00 HELVETIA Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione Fino alla concorrenza di € 4.000,00 per anno assicurativo Franchigia € 100,00 NUOVA TIRRENA Cosa assicura – Quanto risarcisce Capitale assicurato per sinistro e per anno assicurativo da indicare in polizza Franchigia € 150,00 – Scoperto 20% REALE MUTUA Garanzie particolari – C Non previsti limiti di indennizzo tranne per gli impianti al servizio delle piscine di € 5.000,00 per sinistro Franchigia € 100,00 per il contenuto Torna all’inizio TORO Art. 12 – Fenomeno elettrico Massimo risarcimento indicato sul modulo di polizza Previsto sia per il fabbricato che per il contenuto Franchigia € 50,00 – Scoperto 15% UGF ASSICURAZIONI Art. 4.4 – Delimitazioni delle garanzie Franchigia € 150,00 Limite 25% della somma assicurata per il contenuto UNIPOL Art. 1.1 – Rischi assicurati e) Previsto sia per il fabbricato che per il contenuto Massimo risarcimento: per sinistro e per anno assicurativo € 1.500,00 Franchigia € 100,00 ZURIGO In caso di sinistro Garanzia non esclusa (all risks) Franchigia € 200,00 Torna all’inizio DANNI DA ACQUA ROTTURA ACCIDENTALE Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi causata da guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento (ed, alle volte, anche di pluviali e grondaie), stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Garanzia aggiuntiva 3) Franchigia € 200,00 Art. 46 – Altri danni Franchigia € 100,00 EUROP ASSISTANCE Art. 3.2.1 – Danni d’acqua Franchigia non prevista GENERALI Art. 4.1 – Acqua condotta Franchigia € 100,00 Art. 1.2 – Fuoriuscita di acqua condotta Franchigia non prevista Condizione aggiuntiva 3 Franchigia € 100,00 Cosa assicura Franchigia € 150,00 AXA GRUPPO FONSAI HELVETIA NUOVA TIRRENA REALE MUTUA Garanzie particolari - D Franchigia non prevista TORO Art. 11.1.1 – Acqua condotta Franchigia non prevista UGF ASSICURAZIONI Art. 4.4 – Delimitazioni delle garanzie Franchigia indicata sul modulo di polizza UNIPOL Art. 1.1 – Rischi assicurati d) Franchigia € 100,00 ZURIGO Rotture, guasti, danneggiamenti Franchigia € 250,00 SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ACQUA Spese di ricerca e ripristino necessariamente sostenute a seguito di un danno rientrante nelle garanzie: “fuoriuscita d’acqua condotta ed altri liquidi” “fuoriuscita d’acqua condotta causata da occlusione o gelo” “trabocco e rigurgito delle fognature”, per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni ed i rivestimenti dell’abitazione. Garanzia prestata a parte dai danni da acqua ed a condizioni diverse. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Garanzia aggiuntiva 4) Previsto limite solo per la dispersione di gas (€ 1.000,00) AXA Art. 46 – Altri danni domestici Previste nella formula extra-large Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo € 7.500,00 EUROP ASSISTANCE Art. 3.2.7 – Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d’acqua Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo € 1.500,00 GENERALI Art. 4.11 – Spese di ricerca e riparazione Prestata sia per acqua condotta che per traboccamento acqua da occlusione e rigurgito fognature; Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo € 2.000,00 – € 4.000,00 o 5 pro mille somma assicurata Franchigia € 100,00 GRUPPO FONSAI Art. 1.2.2 – Garanzie aggiuntive – Garanzia per “Fuoriuscita d’acqua condotta ed altri liquidi”, “Fuoriuscita di acqua condotta causata da occlusione o gelo”, “Trabocco e rigurgito delle fognature” Massimo risarcimento per sinistro € 2.000,00, per anno assicurativo € 10.000,00 Franchigia € 200,00 Torna all’inizio Franchigia non prevista Franchigia € 100,00 Franchigia non prevista HELVETIA Condizione aggiuntiva 3 Massimo risarcimento per sinistro € 2.000,00 Franchigia € 100,00 NUOVA TIRRENA Cosa assicura Capitale assicurato per sinistro e per anno assicurativo da indicare in polizza Scoperto 20% Franchigia € 150,00 REALE MUTUA Garanzie particolari – E Massimo risarcimento per anno assicurativo 3 pro mille somma assicurata fabbricato Minimo € 1.500,00 TORO Art. 11.1.4 – Spese di ricerca e riparazione Massimo risarcimento per sinistro € 1.500,00 Franchigia € 150,00 UGF ASSICURAZIONI Art 4.1.6 – Descrizione delle garanzie Fino alla concorrenza di € 6.000,00 per sinistro Franchigia € 250,00 UNIPOL Condizione particolare 104-701 Massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo € 1.000,00 - € 2.500,00 Franchigia € 100,00 ZURIGO Spese ricerca e ripristino Massimo risarcimento € 2.500,00 solo per tubazioni interrate. Franchigia € 250,00 Torna all’inizio Franchigia non prevista EVENTI ATMOSFERICI Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria, purché la loro violenza sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona. Sono esclusi i danni subiti da: insegne, antenne, cavi aerei, pannelli solari e simili installazioni esterne, tettoie e tende esterne, enti all’aperto (alle volte coperti da gazebo e tende), alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere. Possono essere esclusi oppure compresi i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, fibrocemento e manufatti in materia plastica. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Garanzia aggiuntiva 1) Esclusi i danni a lucernari, lastre di cristallo, vetro, materiali trasparenti, pannelli solari (copribili con garanzia a parte), enti all’aperto. Franchigia € 200,00 AXA Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto di Casa Compresi i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, fibrocemento e manufatti in materia plastica fino ad € 2.500,00 per anno assicurativo. Franchigia € 150,00 Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione Franchigia non prevista GENERALI Art. 4.4 – Eventi atmosferici Massimo risarcimento 80% somma assicurata. Esclusi i danni ai serramenti, vetrate, pannelli solari, lucernari, insegne, antenne, enti all’aperto. Possibilità di includere i pannelli solari massimo indennizzo € 5.000,00 e franchigia € 300,00. Franchigia € 200,00 GRUPPO FONSAI Art. 1.2.2 – Garanzie aggiuntive Compresi i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, fibrocemento e manufatti in materia plastica fino ad € 15.000,00 per anno assicurativo. Scoperto 10% Franchigia € 200,00 HELVETIA Oggetto dell’assicurazione – 7 Esclusi i danni ad alberi, coltivazioni, costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili. Franchigia € 100,00 EUROP ASSISTANCE Torna all’inizio NUOVA TIRRENA Cosa assicura – Cosa non assicura Esclusi enti all’aperto e manufatti in materia plastica; Limite di indennizzo per singolo sinistro pari all’80% del capitale assicurato. Franchigia € 500,00 REALE MUTUA Garanzie particolari – B Non previsti limiti di indennizzo, scoperti o franchigie. Esclusi i danni a vetrate e lucernari in genere; sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti. Franchigia non prevista TORO Art. 2.3 – Art. 2.4 Compresi i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, fibrocemento e manufatti in materia plastica fino a € 2.500,00 per anno assicurativo con franchigia € 300,00. Franchigia € 200,00 Non espressamente esclusi (All risks) Franchigia € 250,00 UGF ASSICURAZIONI UNIPOL Art. 1.1 – Rischi assicurati f) Esclusi i danni a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli solari. Franchigia € 200,00 ZURIGO Cosa assicuriamo Unica limitazione massimo risarcimento € 2.500,00 per acqua piovana ed allagamenti. Franchigia € 250,00 Torna all’inizio EVENTI SOCIO-POLITICI Atti vandalici e dolosi causati da persone, anche dipendenti dell’Assicurato, che prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio, compresi i guasti cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine. Alcune Compagnie distinguono gli atti di terrorismo dagli altri eventi, assicurandoli a parte. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Garanzia aggiuntiva 2) Franchigia e limite di indennizzo: da indicare sulla scheda contrattuale AXA Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto di Casa Garanzia prevista senza scoperti o franchigie, tranne per atti vandalici di ladri EUROP ASSISTANCE GENERALI GRUPPO FONSAI HELVETIA Torna all’inizio Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione Art. 4.2 – Eventi sociopolitici Massimo indennizzo 80% somma assicurata Art. 1.2.2 – Garanzie aggiuntive Franchigia € 150,00 Franchigia non prevista Franchigia € 150,00 Franchigia € 200,00 per danni da imbrattamento Oggetto dell’assicurazione – 8 Garanzia prevista senza scoperti, franchigie o massimi risarcimenti NUOVA TIRRENA Cosa assicura – Quanto risarcisce Massimo indennizzo 80% somma assicurata REALE MUTUA Garanzie particolari – A Per terrorismo massimo risarcimento 50% somma assicurata. Non previsti altri limiti di indennizzo, scoperti o franchigie TORO Franchigia € 500,00 Art. 2.2 – Eventi sociopolitici Franchigia € 200,00 Non espressamente esclusi (All risks) Franchigia € 250,00 UNIPOL Art. 4.4 – Garanzie aggiuntive Atti di terrorismo prestati con condizione 232) fino alla concorrenza del 25% della somma assicurata, scoperto 10%, franchigia € 500,00 Franchigia € 150,00 ZURIGO Cosa assicuriamo Escluse unicamente guerra ed insurrezioni Franchigia € 250,00 UGF ASSICURAZIONI Torna all’inizio SOVRACCARICO DA NEVE Danni avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve, compresi quelli da bagnamento che si verificassero all’interno della casa ed alle cose di casa. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Garanzie aggiuntive 1) b Non previsti limiti di indennizzo, scoperti o franchigie. AXA Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto di Casa Garanzia prevista senza massimi risarcimenti, scoperti e/o franchigie. EUROP ASSISTANCE Art. 3.2.4 – Sovraccarico neve Franchigia € 150,00 GENERALI Art. 4.5 – Sovraccarico di neve sui tetti Massimo risarcimento: 50% delle somme assicurate GRUPPO FONSAI Art. 1.2.2 – Garanzie aggiuntive Indennizzo fino al 50% delle somme assicurate con il massimo di 100.000,00 € per sinistro HELVETIA Torna all’inizio Garanzia non prestata Franchigia € 200,00 NUOVA TIRRENA Cosa assicura – Quanto risarcisce Limite di indennizzo per singolo sinistro € 26.000,00 REALE MUTUA Art. 3.1 – Rischio assicurato Massimo indennizzo: 30% somma assicurata TORO Art. 2.5 – Sovraccarico da neve Massimo indennizzo: € 25.000,00 per sinistro Franchigia € 500,00 UGF ASSICURAZIO NI Art. 4.4.b – Delimitazioni delle garanzie Fino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate Franchigia € 250,00 UNIPOL Art. 1.1 – Rischi assicurati f) Non previsti limiti di indennizzo, scoperti. Franchigia € 200,00 ZURIGO Cosa assicuriamo Garanzia non esclusa (all risks) Franchigia € 250,00 Torna all’inizio Scoperto 10% Franchigia € 500,00 DANNI CONSEGUENZIALI ED INDIRETTI Danni che non sono una conseguenza diretta e materiale degli eventi dannosi previsti in polizza e che generalmente riguardano: le spese per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) se la dimora abituale assicurata è resa inabitabile; la perdita di pigioni nel caso di casa affittata a terzi; una maggiorazione in percentuale dell’indennizzo dovuto. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Art. 4.2 – Oggetto dell’assicurazione Spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra abitazione, sostenute dall’Assicurato, nel caso in cui i locali siano resi obiettivamente inagibili. Pigioni non percepibili per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati con il limite di un anno. AXA Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto di Casa – q) Spese di ospitabilità alberghiera o i danni derivanti dal mancato godimento della casa fino ad € 2.500,00 per anno assicurativo EUROP ASSISTANCE GENERALI Torna all’inizio Art. 3.2.11 – Spese Spese rimozione, ricollocamento e deposito del contenuto – Massimo 10% somma assicurata – Limite € 5.000,00 Rifacimento documenti – Massimo € 2.500,00 per sinistro Spese demolizione e sgombero – Massimo 10% del danno Spese di pernottamento in albergo – Massimo € 50,00 per giorno e per persona – Massimo per sinistro € 2.500,00 per intero nucleo Perdita pigioni – Massimo annuo € 2.500,00 Spese di rimpiazzo combustibile – Massimo € 2.500,00 per sinistro Art. 2.4 – Maggiori spese Alloggio per il ripristino dei locali danneggiati – Massimo € 150,00 giornalieri per massimo 100 gg. Perdita delle pigioni fino ad 1/15 della somma assicurata per il fabbricato GRUPPO FONSAI Art. 1.2 – Perdita pigioni Perdita di pigioni fino alla concorrenza di un canone annuo, con il massimo di € 10.000,00 per anno assicurativo. Spese di trasloco e ricollocamento, trasferimento e soggiorno fino al 5% somme assicurate, massimo € 10.000,00 per anno sinistro. HELVETIA Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione – 21 Perdita delle pigioni durante il periodo necessario per ripristino dei locali – massimo 1 anno. Spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo per il ripristino dei locali – massimo 1 anno. Tutto fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo. NUOVA TIRRENA Quanto risarcisce Spese di trasloco e soggiorno fino al 15% del danno massimo € 525,00. Tale indennità non viene corrisposta per i danni causati da acqua condotta. Perdita delle pigioni od il mancato godimento dei locali massimo 1 anno e fino all’8% della somma assicurata. REALE MUTUA Art. 3.1 – Rischio assicurato P) Aumento dell’indennizzo del 10%, escluso fenomeno elettrico. Torna all’inizio TORO UGF ASSICURAZIO NI Art. 2.1 – Incendio 13.14 Perdita dei canoni di locazione massimo 10% dell’indennizzo ed € 2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa. Mancato godimento dell’abitazione dell’Assicurato proprietario massimo 10% dell’indennizzo ed € 2.500,00 per sinistro ed anno. Art. 4.1 – Delimitazione delle garanzie Alloggio sostitutivo fino al 20% dell’indennizzo Rifacimento documenti limite € 1.000,00 per anno Onere ricostruzione limite € 7.500,00 per sinistro Oneri notarili limite € 2.500,00 per sinistro Spese trasloco e deposito limite € 5.000,00 per anno UNIPOL Art. 1.1 – Rischi assicurati m) – n) Spese di pigione per l’impossibilità di usufruire dei locali assicurati rimasti danneggiati a seguito di sinistro massimo 1 anno e fino al 15% del valore assicurato. Maggiori spese di pigione rispetto al canone di locazione sostenute dall’Assicurato conduttore per il mancato godimento dei locali rimasti danneggiati a seguito di sinistro, massimo 1 anno e fino all’importo del canone. ZURIGO Indennità aggiuntiva Indennizzo aumentato del 20% per eventuali spese documentate per mancato godimento dei locali o perdita della pigione, spese trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall’Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi, ecc… ONORARI PERITI Le spese sostenute nel caso sia necessario, per la valutazione del danno, incaricare i tre periti (uno dell’assicurato, uno dell’assicuratore ed un terzo nel caso che i primi due non raggiungano un accordo). Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Non previsto AXA Non previsto EUROP ASSISTANCE Non previsto GENERALI Art. 2.4 Maggiori spese 5% indennizzo – Max € 1.500,00 GRUPPO FONSAI Art. 1.2 Spese di perizia 2% indennizzo – Max € 2.500,00 HELVETIA Art. 2.1 Oggetto dell’assicurazione 10% indennizzo – Max € 2.000,00 NUOVA TIRRENA Quanto risarcisce 3% del danno – Max € 1.050,00 Non previsto REALE MUTUA TORO UGF ASSICURAZIONI Art. 2.1 – Incendio 16 2% indennizzo – Max 5.000,00 Art. 4.1.2 – Descrizione delle garanzie 10% indennizzo – Max € 7.500,00 per sinistro Non previsto UNIPOL ZURIGO Cosa assicuriamo Nel 20% indennità aggiuntiva ANTICIPO INDENNIZZI Condizione che permette all’Assicurato di richiedere, dopo generalmente 60 gg dalla presentazione della denuncia di Sinistro, il pagamento di un acconto del (generalmente 50%) e fino ad un importo massimo di euro … del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull’indennizzabilità o quantificazione, e che l’ammontare dello stesso superi l’importo di euro… Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Art. 9.12 – Anticipo dell’indennizzo Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile, massimo € 500.000,00 Indennizzo presumibile non inferiore a € 25.000,00 AXA Art. 85 – Termini di pagamento dell’indennizzo ed eventuale anticipo Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile Indennizzo presumibile non inferiore a € 30.000,00 EUROP ASSISTANCE Anticipo dell’indennizzo– Termini di pagamento dell’indennizzo ed eventuale anticipo Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile – Massimo € 500.000,00 Indennizzo presumibile non inferiore a € 25.000,00 GENERALI Art. 5.9 – Anticipo Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile, massimo € 250.000,00 Indennizzo presumibile non inferiore a € 25.000,00 GRUPPO FONSAI Art. 1.9 Liquidazione dei danni Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile Indennizzo presumibile non inferiore a € 20.000,00 HELVETIA Torna all’inizio Non previsto NUOVA TIRRENA Condizioni particolari Massimo acconto: 50% dell’importo desumibile con il massimo di € 105.000,00 Indennizzo presumibile non inferiore a: € 26.000,00 REALE MUTUA Art. 6.8 – Anticipo sugli indennizzi Massimo acconto in cifra: 50% dell’importo minimo desumibile Indennizzo presumibile non inferiore a € 25.000,00 TORO Art. 24 - Anticipo dell’indennizzo Massimo acconto 50% dell’importo minimo desumibile Indennizzo presumibile non inferiore a € 5.000,00 UGF ASSICURAZIO NI Art. 2.11 – Anticipo indennizzo Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile, massimo € 250.000,00 Indennizzo presumibile non inferiore a € 15.000,00 UNIPOL ZURIGO Torna all’inizio Non previsto Anticipo indennizzi Massimo acconto 50% dell’importo minimo desumibile Indennizzo presumibile non inferiore al 20% della somma assicurata RINUNCIA ALLA RIVALSA Condizione posta nelle norme del codice civile onde evitare l’ingiusto arricchimento del danneggiato. L’assicuratore che ha pagato il danno al danneggiato: può rivalersi sul terzo responsabile; azione vietata nei confronti di: figli, affiliati, ascendenti, parenti o affini dell’assicurato e coniuge, salvo il caso di dolo. La condizione aggiuntiva in polizza annulla la possibilità per l’assicuratore di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle persone indicate (purché, logicamente, vi rinunci anche l’Assicurato) Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Art. 4.10 – Condizione particolare RRT - Art. 4.10 prevista per ospiti Condizione particolare RRT nei confronti di terzi in genere AXA Art. 44 – Rinuncia alla rivalsa Contraente, Assicurato, persone di cui devono rispondere EUROP ASSISTANCE Art. 3.7 – Rinuncia al diritto di surrogazione Rinuncia all’azione di rivalsa verso i parenti ed affini, salvo il caso di dolo GENERALI Art. 4.19 - Rinuncia alla rivalsa Rinuncia generica senza limitazioni purché l’assicurato ne faccia richiesta GRUPPO FONSAI 1.8 – Condizioni sempre operanti Ospiti, persone di cui l’Assicurato / Contraente deve rispondere a norma di legge, familiari, parenti e/o affini in appartamenti contigui. Aziende commerciali o artigianali di proprietà del Contraente o dalle quali lo stesso sia socio a responsabilità illimitata nell’immobile assicurato, e suoi dipendenti HELVETIA Condizioni particolari Persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori Torna all’inizio NUOVA TIRRENA REALE MUTUA TORO Non prevista Art. 1.5 - Rinuncia alla rivalsa Persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge – soci reale Mutua Non prevista UGF ASSICURAZIONI Art. 2.3 – Rinuncia alla rivalsa Assicurato, ospiti, collaboratori domestici UNIPOL Art. 1.4 - Rinuncia alla rivalsa Parenti di primo e secondo grado dell’Assicurato, locatari e/o proprietari dei locali ZURIGO Rinuncia al diritto di rivalsa Parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici Torna all’inizio ALTRE GARANZIE (PIU’ SIGNIFICATIVE) Quanto oltre riportato è per indicare altre garanzie prestate dalle varie Compagnie. Naturalmente l’elenco non deve ritenersi esaustivo. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Forma assicurativa all risks; Spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia Possibilità di forma a primo rischio assoluto AXA Spese di trasloco, deposito e ricollocamento dell’arredamento domestico illeso; Oggetti portati temporaneamente nei locali occupati dall’Assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura; Fuoriuscita di acqua condotta, direttamente causata dai tubi interrati; Gelo ed occlusione di condutture; Rottura accidentale delle lastre della casa; Possibilità di assicurare i pannelli solari EUROP ASSISTANCE Cristalli e vetri e altri materiali trasparenti – Massimo per sinistro e anno € 1.000,00; Previsto un massimale di € 250.000,00 per ricorso terzi; La garanzia spargimento di acqua è prestata anche per rottura a condutture conseguenti da gelo; Merci in refrigerazione, danni alle provviste alimentari dovuti a mancata e anormale produzione e distribuzione di freddo – Massimo € 500,00 per sinistro e per anno; Spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas – Massimo € 1.500,00; Rischio locativo fino alla concorrenza di € 100.000,00 dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dovuti da incendio esplosione e scoppio Torna all’inizio GENERALI Traboccamento acqua da occlusione e rigurgito di fognature – Franchigia € 100,00 Spese di ricerca e riparazione – Fuoriuscita gas – Max € 2.000,00 – 4.000,00 o 5% somma assicurata, con Franchigia € 100,00 Provviste in refrigerazione – Max € 600,00 e Franchigia € 50,00 Spese per ricollocamento degli effetti domestici, max 15% del danno e € 15.000,00 Modifiche per caratteristiche costruttive del fabbricato diverse dall’ordinario, massimo 20% dell’indennizzo. GRUPPO FONSAI Le spese di riprogettazione del fabbricato fino al 5% dell’indennizzo dovuto, max € 10.000,00 Acqua condotta da occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento fino al 10% somme, max € 10.000,00 per anno assicurativo; Trabocco e rigurgito delle fognature fino al 10% somme, max € 15.000,00 per anno assicurativo; Spese di riprogettazione del fabbricato fino al 5% somme, max € 10.000,00 per anno assicurativo; In caso di calamità naturale, ufficialmente dichiarata e attestata, € 10.000,00 per anno assicurativo a titolo di bonus HELVETIA Rottura lastra di cristallo fino ad € 1.500,00; Spese per perdita combustibile fino ad € 1.500,00; Contenuto posto temporaneamente presso terzi od altri locali temporanei, fino al 10% della somma garantita, massimo € 1.500,00 per gioielli ed € 300,00 per valori. Torna all’inizio NUOVA TIRRENA Caduta di antenne o parte di esse con franchigia di € 150,00; Cose portate nei locali di villeggiatura fino al 10% della somma assicurata al contenuto max € 5.250,00 per i preziosi esclusi il denaro, le carte valori e i titoli di credito in genere REALE MUTUA Cose portate in villeggiatura fino al 10% del valore assicurato; Previsto un massimale di € 50.000,00 per ricorso terzi; La garanzia spargimento di acqua è prestata anche per: gelo, occlusioni in genere anche verificatesi in pluviali e grondaie del fabbricato assicurato se provocate da neve o grandine, trabocco e rigurgito della rete fognaria, quelli della rete fognaria pubblica max € 2.000,00 per sinistro; Rottura accidentale di apparecchi domestici max € 1.000,00 per sinistro. TORO Rimozione e collocamento del contenuto dell’abitazione per consentire il ripristino del fabbricato max € 2.500,00 Capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori, massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o alberghi Torna all’inizio UGF ASSICURAZIONI UNIPOL Possibile forma assicurativa a primo rischio assoluto per il contenuto; Garanzia gelo fino a € 1.000,00 per sinistro e € 3.000,00 per anno assicurativo; Garanzia occlusioni di tubazioni e rigurgito di fognature fino a € 1.000,00 per sinistro e 3.000,00 per anno assicurativo; Possibilità di assicurare un’abitazione secondaria. ZURIGO Essendo la garanzia prestata nella forma all risks è difficile far un elenco; trattasi comunque di garanzia molto ampia. Torna all’inizio Cristalli e vetri – Massimo per sinistro e anno € 1.000,00; Ricorso terzi da incendio; Garanzia Bed & Breakfast La garanzia spargimento di acqua è prestata anche per rottura a condutture conseguenti da gelo; Rc per mancata rimozione di ghiaccio e neve; Spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas – Massimo 3% della somma assicurata limite € 3.000,00 per sinistro; Atti di terrorismo, sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata – Scoperto 10% minimo € 500,00;