TRUST NEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE E
DIVORZIO
Avv. Mariagrazia Monegat
Partner LS LEXJUS SINACTA - Milano
Trust e diritto di famiglia
L’autonomia negoziale nel diritto di famiglia è riconosciuta da:
- norme
- sia nella fase fisiologica (regime patrimoniale; convenzioni
patrimoniali; art. 144 e 1322 c.c.)
- sia in quella patologica (accordi separazione e divorzio: art.
711, co. 3 e 5 c.p.c.)
- dottrina (i contratti della crisi coniugale; la c.d. causa familiare)
- giurisprudenza di legittimità e di merito : tipicità propria degli accordi tra
coniugi (Cass. 23.3.2004, n. 5471; 14.3.2006, n. 5473
Giurisprudenza
“ciascun coniuge ha diritto di condizionare il proprio assenso alla separazione a
un soddisfacente assetto dei rapporti patrimoniali”
(Cass. 5.7.1984 n. 3940; 15.3.1991, n. 2788; 22.1.1994, n.657)
“condizioni della separazione” comprendono anche l’assetto dei rapporti
economici: “lo spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento
separazione consensuale” al fine di “sistemazione dei rapporti ….solutoriocompensativa più ampia e complessa (Cass. 14.3.2006 n. 5473)
“L’accordo di separazione …è un atto unitario ed essenzialmente negoziale,
soggetto a controllo ma innanzitutto espressione della capacità dei coniugi di
responsabilmente autodeterminarsi (artt. 2 e 29 Cost.), ….. la separazione
consensuale è uno dei momenti di più significativa emersione della negozialità
nel diritto di famiglia” (Cass. 24.2.1993, n. 2270)
Perché i trusts ?
Nell’ambito familiare
Quando gli altri istituti previsti dal nostro ordinamento non
soddisfano le esigenze di tutela
Perché i trust, SENZA DISAPPLICARE LA LEGGE ITALIANA, consentono
all’autonomia privata di privilegiare un interesse rispetto ad un altro,
riconoscendogli una maggior tutela
Perché i trust selezionano interessi meritevoli di tutela e li proteggono
meglio di quanto faccia o possa fare il nostro diritto interno
Quando e perché un trust
- Garantire l’adempimento di obbligazioni:
* nascenti dal matrimonio in caso di separazione e divorzio
ex art. 156 c.c. e art. 6 L.898/1970, anche considerando il
novellato art. 155 c.c. (L. 54/2006)
* in capo ai genitori per il mantenimento di figli naturali
riconosciuti
* durante e alla cessazione della convivenza di soggetti non uniti in
matrimonio
- Gestire separatamente una parte del patrimonio mobiliare per evitare
che possa essere coinvolta dalle vicende imprenditoriali o familiari
- Prevenire o risolvere il conflitto patrimoniale nella separazione e nel
divorzio anche redistribuendo il patrimonio comune e di ciascuno (vantaggi
fiscali ex art. 19 L. 898/1970 – Corte Cost. n. 154/1999)
- Proteggere soggetti deboli o diversamente abili attraverso una tutela reale
Separazione e trust
Atto istitutivo : nell’accordo di separazione o a latere
N.B. l’intero accordo di separazione costituisce oggetto del controllo
giudiziale
Clausole contenute nel ricorso e riprodotte nel verbale da sottoporre a
omologazione:
-
enunciare i presupposti giuridici dei trust interni
evidenziare finalità
scegliere e indicare la Legge regolatrice
giurisdizione e competenza
Un esempio: il padre trustee
Coppia coniugi con figlia minore
- Separazione consensuale
- Casa coniugale di proprietà marito da epoca precedente al
matrimonio
- Volontà del padre:
-lasciare l’alloggio a disposizione della madre e della
figlia
- per tutto il tempo necessario a completare gli
studi
- trasferire alla figlia la casa in proprietà quando avrà
raggiunto l’autonomia economica
Soluzioni tradizionali
- Assegnazione casa coniugale
alla
moglie
in
quanto
affidataria (collocataria) della
minore
 Il marito rimane proprietario
e il bene può
essere
aggredito dai suoi creditori
- Attribuzione in proprietà alla
figlia minore
In caso di morte il bene è
ereditato dai genitori,
probabilmente divorziati
- Attribuzione nuda proprietà alla
figlia e usufrutto alla madre
 La proprietà va attribuita
alla figlia in un momento
diverso dalla maggior età
indipendentemente dalla
morte della madre
Le ragioni del trust
-
Nessuna
padre
delle soluzioni
tradizionali
assicura le finalità volute dal
- Il trust assicura la segregazione del bene e quindi la destinazione
finale desiderata dal padre
- Non priva la figlia né la madre
convivente di alcun vantaggio
- Il bene rimane di proprietà del padre, ma separato dal restante patrimonio
- Consente di permutare il bene segregato in trust
l’esigenza abitativa della figlia nel corso degli anni
per garantire
La struttura dell’atto
-Trust autodichiarato : padre proprietario disponente si dichiara trustee
- Atto destinato al Tribunale incluso nel ricorso per separazione
consensuale e riprodotto nel verbale ex art. 711 c.p.c. tra le
condizioni da sottoporre
ad omologazione, previo parere del PM
- Forma scritta atto pubblico
- Includere nell’atto solo le condizioni strettamente necessarie
TribMilano23feb05.pdf
Il provvedimento giudiziale
Omologa accordo di separazione contenente istituzione di trust
Per regolare i diritti di abitazione e patrimoniali del figlio di genitori
separati, a seguito della ratifica della Convenzione de L’Aja (legge
364/1989) è utilizzabile lo strumento del trust, anche autodichiarato
disciplinato dal diritto inglese.
Tribunale di Milano, omologa 8 marzo 2005
Genitori Trustees
-
Coniugi sposati da 25 anni
- Due figli, uno maggiorenne e uno minorenne, entrambi studenti e conviventi
- Marito professionista – Moglie casalinga
- Regime patrimoniale: separazione beni
- Convenzione matrimoniale: fondo patrimoniale
- Donazione da marito a moglie quote srl
- Separazione consensuale
Perché il trust
- Impedire che la crisi della famiglia depauperi il patrimonio familiare
- Mantenere ai beni del fondo patrimoniale il vincolo di destinazione oltre il
termine di durata del fondo stesso
- Garantire ai figli e ai genitori la protezione di tutto il patrimonio familiare,
comprese quote srl
- Incrementare il fondo destinato a soddisfare i bisogni della famiglia
- Perpetuare i benefici connessi al fondo patrimoniale anche per il caso in cui il
fondo stesso dovesse cessare
La struttura dell’atto
- Contenuto nelle clausole dell’accordo di separazione inserito nel verbale ex
art 711 c.p.c.
-Trust autodichiarato : entrambi i coniugi disponenti nominano loro stessi
trustee, in mancanza, uno solo dei due, in mancanza un professionista indicato
- Durata: dieci anni
- Legge regolatrice: inglese
- Fondo in trust: i beni del fondo patrimoniale e i beni oggetto di donazione
dal marito alla moglie
- Beneficiari: gli attuali componenti il nucleo familiare dei Disponenti
Attenzione…. ogni trust è diverso
Amministrazione del fondo patrimoniale e amministrazione
del trust
Necessità di coordinare la disciplina codicistica con quella del
“diritto” dei trust
Art. 168 c.c., comma 3 c.c.
Art. 180 c.c.
Art. 169 c.c.
verbale 711 NEUTRO con trust fondo patrimoniale.doc
Il provvedimento giudiziale
Può essere omologato il verbale di separazione personale dei coniugi nel quale
sia inserita l’istituzione di un trust auto dichiarato dagli stessi coniugi separandi,
in favore dei loro figli, con la finalità di segregare in trust i beni costituiti in fondo
patrimoniale anche dopo la cessazione del vincolo coniugale.
Tribunale di Milano, omologa 7 giugno 2006
Trust di garanzia
- Coniugi con un figlio in tenera età
- Economicamente autonomi
- Separazione consensuale
- Volontà del padre: garantire adempimento obbligazioni assunte di
mantenimento del figlio minore vincolando a tal fine un immobile di sua
proprietà
Soluzioni tradizionali
Iscrizione ipoteca sull’immobile
-
il bene resta in possesso del padre obbligato
non vi è alcuna gestione
l’onere reale rende difficile la circolazione del bene
l’escussione della garanzia comporta costi legali e giudiziari
il bene risente comunque delle vicende patrimoniali del debitore
Vantaggi del trust
- spossessamento del debitore con trasferimento al trustee
- gestione del trustee consente accumulo redditi prodotti
- il bene circola senza vincoli
- segregazione
- surrogazione reale
Caratteristiche
-
L’istituzione del trust è prevista tra le condizioni
per separazione consensuale
del
ricorso
- L’atto istitutivo è inserito nel verbale ex art. 711 c.p.c.
- L’atto dispositivo è redatto con separato atto notarile da stipulare entro
e non oltre un mese dall’omologazione
- Finalità: garantire alla figlia l’adempimento dell’obbligazione di
contributo al mantenimento facente carico al padre (disponente) a
seguito degli accordi di separazione , eventuali modifiche,
provvedimento giudiziario di divorzio o accordo tra i genitori
Struttura dell’atto
- Disponente: padre obbligato al mantenimento figlia
- Termine iniziale: sottoscrizione atto istitutivo coevo alla sottoscrizione
del verbale ex art. 711 cpc
- Legge regolatrice: Jersey
- Durata: sino al venir meno dell’obbligo di contribuire al mantenimento e
comunque il compimento del 30esimo anni di età della figlia
- Trustee: madre figlia
- Guardiano: persona di fiducia
- Fondo in trust: un bene immobile di proprietà del padre eventualmente
gravato dall’assegnazione della casa coniugale ex art. 155 quater c.c.
La posizione beneficiaria
Trust di garanzia = Trust di scopo?
Attenzione: esiste un soggetto che ha il potere di pretendere dal
trustee il trasferimento in proprio favore di utilità ricomprese nel
patrimonio del trust?
Si, il figlio che ha diritto di chiedere in via sostitutiva l’adempimento delle
obbligazioni esistenti in capo al padre in caso di inadempimento di questi
E’ un trust con beneficiari
Il provvedimento giudiziale
E’ valido e perfettamente legittimo l’accordo con cui i coniugi
– in sede di separazione consensuale utilizzino il trust a
garanzia delle obbligazioni nascenti dal detto accordo.
Tribunale Forlì , omologa 23 settembre 2010
Altri provvedimenti
Tribunale Pordenone, omologa 20 dicembre 2005
Tribunale Genova, omologa 1 aprile 2008
Trib_Genova_01.04.08.pdf
da ultimo:
Tribunale Siracusa , omologa 14 gennaio 2013
… mentre l’art. 2645ter c.c. non è il trust “italiano”
(TribReggioEmilia22giu2012.pdf
)
Trust e divorzio
Coppia coniugi separati con due figli minori
- Istanza congiunta di scioglimento del matrimonio dopo tre anni di
ininterrotta separazione
- Volontà dei genitori:far fronte ai bisogni della famiglia anche
 dopo lo scioglimento del vincolo coniugale
 per il tempo successivo al raggiungimento della
maggior età dei figli
 provvedendo alle loro esigenze abitative e assicurando loro il
medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dei
genitori
 sino a che entrambi non avranno completato il ciclo di studi e avranno
raggiunto l’autonomia economica Trib_Torino_31.03.09.pdf
Il provvedimento giudiziale
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile
sull’accordo della parti comprendente la istituzione di un Trust
finalizzato a realizzare benefici analoghi a quelli previsti dal fondo
patrimoniale imprimendo ai beni del fondo (ex casa coniugale) un
vincolo di destinazione analogo a quello del fondo patrimoniale,
finalizzato a soddisfare i bisogni della famiglia assicurando ai figli,
alla madre e, ove necessario, al padre, lo stesso tenore di vita
goduto in costanza di convivenza dei genitori, sino a che i figli
avranno completato il ciclo di studi e avranno raggiunto l’autonomia
economica.
Tribunale Torino, 31 marzo 2009, sentenza n. 2482/09
Trust e assegno divorzile
Il Tribunale nel pronunciare la cessazione degli effetti
civili del matrimonio dispone che a definizione dei
rapporti economici il marito nomini la moglie beneficiaria
irrevocabile del Trust per la quota del 50% della
proprietà indivisa di un immobile, e ciò a titolo di
assegno divorzile in un’unica soluzione ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 5 legge 898/70.
Tribunale Bologna, 7 aprile 2009, sentenza n. 1856/09
Trib_Bologna_01.04.09.pdf
Funzionalità e flessibilità
Il Tribunale nel pronunciare la cessazione degli effetti
civili del matrimonio recepisce gli accordi dei coniugi, ivi
compresa la clausola che prevede le dimissioni del padre
trustee e l’assunzione della funzione da parte della
madre.
Tribunale Milano, 15 novembre 2011, sentenza n.
13609/11 Tribunale Milano nov 2011.pdf
Funzionalità e flessibilità
Il Tribunale omologa l’accordo di separazione
consensuale nell’ambito del quale i coniugi dispongono
l’istituzione di un trust con lo scopo di preservare in
favore delle figlie dei beneficiari il medesimo tenore di
vita, così come inteso durante la vita comune con i
genitori e indipendentemente dalla successive vicende
personali e successorie che possano riguardare i
disponenti, e contestualmnente trasferiscono e affidano
al trustee (moglie e madre) beni immobili e mobili
Tribunale Siracusa , omologa 30 aprile 2013
AVV. MARIAGRAZIA MONEGAT
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