Contabilizzazione del calore; Prevenzioni incendi e Inail; Allegato II; Area Amministratori. 2 Scadenza: 01 Settembre 2017 Tutti i palazzi di nuova costruzione sono già obbligati dalla legge 10/91 ad installare i contabilizzatori degli impianti condominiali sin dalla costruzione a partire dal 2000. Ed ecco il nuovo e più stringente obbligo. Sull'onda del decreto legislativo 102/2014 che ha recepito la direttiva europea n. 27 del 2012 entro 01 Settembre 2017 scadrà il termine per installare gli apparati anche dei vecchi impianti in tutta Italia. Sanzioni: Le sanzioni possono variare da 500,00 a 2.500,00 euro per singolo appartamento con contemporanea prescrizione a provvedere entro un tempo prefissato all’ installazione. Risparmio: Il condominio realizza un risparmio medio annuale sul combustibile utilizzato dalla caldaia compreso tra il 10% e il 30%, rispetto alla situazione anteriore 3 all’installazione. Detrazione fiscale: Attualmente lo Stato prevede il recupero in 10 anni del 50% del costo sostenuto per l’impianto di contabilizzazione del calore. Il rimborso avviene sotto forma di detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione come intervento finalizzato al risparmio energetico. Se, ad esempio, una famiglia spende 1.000 euro per l’impianto di contabilizzazione, 500 euro vengono rimborsati dallo Stato (50 euro l’anno per 10 anni). Il decreto di stabilità 2011 permette la detrazione fiscale del 65% in 10 anni in caso di contestuale sostituzione della caldaia con uno dei nuovi modelli a condensazione. 4 L’amministratore deve preoccuparsi che l’ impianto sia dotato dei seguenti documenti: 1)CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI se la centrale termica ha una potenzialità al focolare o portata termica maggiore di 116 kW (100.000 kcal/h); esso deve essere in corso di validità (durata 5 anni). 2)LIBRETTO MATRICOLARE DELL’INAIL per impianti con potenza al focolare maggiore di 35 kW Il Terzo Responsabile è obbligato, durante la compilazione “dell’ allegato 2”, a comunicare al Comune o alla Provicia di appartenenza le centrali termiche sprovviste. 5 COSA SI DEVE FARE PER IMPIANTI SUPERIORI A 35KW (A CARICO DEL MANUTENTORE) Compilazione del Libretto di Climatizzazione ; Prova dei fumi annuale, mentre per impianti di potenza ≥ 350 Kw è prevista una seconda analisi dei fumi a metà del periodo di riscaldamento annuale; Compilazione allegato II una volta l’anno (da far pervenire all’ente competente ogni biennio) insieme all’attestazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista (vedi Tabella 1) A CARICO DELL’AMMINISTRATORE Il pagamento deve avvenire con cadenza BIENNALE (come da tabella in allegato) 6 TARIFFE AUTODICHIARAZIONI COMUNE DI ROMA 2015 Fascia di Potenza termica del focolare Importo IVA inclusa < 35 kW € 5,60 ≥ 35 kW e < 51 kW € 11,19 ≥ 51 kW e < 80 kW € 16,79 ≥ 80 kW e < 116 kW € 27,98 ≥ 116 kW e < 200 kW € 44,77 ≥ 200 kW e < 250 kW € 67,15 ≥ 250 kW e < 350 kW € 83,94 ≥ 350 kW e < 500 kW € 117,52 ≥ 500 kW e < 800 kW € 184,67 ≥ 800 kW € 223,84 Tab.1 7 8