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Contabilizzazione del calore;
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Prevenzioni incendi e Inail;
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Allegato II;
Area Amministratori.
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Scadenza: 01 Settembre 2017
Tutti i palazzi di nuova costruzione sono già obbligati dalla legge 10/91 ad
installare i contabilizzatori degli impianti condominiali sin dalla costruzione a
partire dal 2000. Ed ecco il nuovo e più stringente obbligo. Sull'onda del decreto
legislativo 102/2014 che ha recepito la direttiva europea n. 27 del 2012 entro 01
Settembre 2017 scadrà il termine per installare gli apparati anche dei vecchi
impianti in tutta Italia.
Sanzioni:
Le sanzioni possono variare da 500,00 a 2.500,00 euro per singolo appartamento
con contemporanea prescrizione a provvedere entro un tempo prefissato all’
installazione.
Risparmio:
Il condominio realizza un risparmio medio annuale sul combustibile utilizzato
dalla caldaia compreso tra il 10% e il 30%, rispetto alla situazione anteriore
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all’installazione.
Detrazione fiscale:
Attualmente lo Stato prevede il recupero in 10 anni del 50% del costo sostenuto
per l’impianto di contabilizzazione del calore. Il rimborso avviene sotto forma di
detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione come intervento finalizzato al
risparmio energetico. Se, ad esempio, una famiglia spende 1.000 euro per
l’impianto di contabilizzazione, 500 euro vengono rimborsati dallo Stato (50 euro
l’anno per 10 anni). Il decreto di stabilità 2011 permette la detrazione fiscale del
65% in 10 anni in caso di contestuale sostituzione della caldaia con uno dei nuovi
modelli a condensazione.
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L’amministratore deve preoccuparsi che l’ impianto sia dotato dei seguenti
documenti:
1)CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI se la centrale termica ha una
potenzialità al focolare o portata termica maggiore di 116 kW (100.000 kcal/h);
esso deve essere in corso di validità (durata 5 anni).
2)LIBRETTO MATRICOLARE DELL’INAIL per impianti con potenza al focolare
maggiore di 35 kW
Il Terzo Responsabile è obbligato, durante la
compilazione “dell’ allegato 2”, a comunicare
al Comune o alla Provicia di appartenenza le
centrali termiche sprovviste.
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COSA SI DEVE FARE PER IMPIANTI SUPERIORI A 35KW
(A CARICO DEL MANUTENTORE)
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Compilazione del Libretto di Climatizzazione ;
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Prova dei fumi annuale, mentre per impianti di potenza ≥ 350 Kw è
prevista una seconda analisi dei fumi a metà del periodo di
riscaldamento annuale;
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Compilazione allegato II una volta l’anno (da far pervenire all’ente
competente ogni biennio) insieme all’attestazione di avvenuto
pagamento della tariffa prevista (vedi Tabella 1)
A CARICO DELL’AMMINISTRATORE
Il pagamento deve avvenire con cadenza BIENNALE
(come da tabella in allegato)
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TARIFFE AUTODICHIARAZIONI
COMUNE DI ROMA 2015
Fascia di Potenza termica del focolare Importo IVA inclusa
< 35 kW € 5,60
≥ 35 kW e < 51 kW € 11,19
≥ 51 kW e < 80 kW € 16,79
≥ 80 kW e < 116 kW € 27,98
≥ 116 kW e < 200 kW € 44,77
≥ 200 kW e < 250 kW € 67,15
≥ 250 kW e < 350 kW € 83,94
≥ 350 kW e < 500 kW € 117,52
≥ 500 kW e < 800 kW € 184,67
≥ 800 kW € 223,84
Tab.1
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Presentazione-anno-2015