LA FAMIGLIA OGGI …
RESPONSABILITÀ
E DIRITTI
Corso di formazione per genitori e docenti
Circolo Didattico Via Tacito
Civitanova Marche
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli studi di Macerata
DEFINIZIONE DI
POTESTA’ GENITORIALE

Complesso dei diritti e dei doveri che
l'ordinamento attribuisce ai genitori sul figlio
minore, nel suo esclusivo interesse:

poteri decisori relativi alla cura,
all'educazione, all'istruzione del minore;




poteri di rappresentanza legale del minore;
potere di gestione economica dei figli minori, salvo l'autorizzazione del
giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
dovere di mantenere, educare ed istruire la prole (art. 30 Cost. ed art.
147 c.c.)
l’interesse esclusivo del minore, fa sì che la potestà genitoriale
debba essere intesa come FUNZIONE PUBBLICA dei genitori, che
debbono garantire ai figli una crescita armoniosa in tutte le sue forme
ESERCIZIO DELLA POTESTA’ GENITORIALE IN
ASSENZA DI CONFLITTUALITA’


FIGLIO LEGITTIMO (figlio nato nel matrimonio
oppure adottivo): la potestà è esercitata di comune
accordo da entrambi i genitori, fino al raggiungimento
della sua maggiore età (art. 316 c.c.).
FIGLIO NATURALE (figlio nato fuori dal
matrimonio),
la potestà spetta ad entrambi i
genitori, qualora entrambi lo abbiano
riconosciuto e siano conviventi
(art. 317 bis c.c.).
L’AFFIDO CONDIVISO
ART.

155 COD.CIV.
E’ stato introdotto in Italia con la Legge 54/2006 e si applica a tutte le ipotesi di
disgregazione familiare (separazione, divorzio, nullità del matrimonio,
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati).

Si propone di garantire al minore il diritto ad un rapporto equilibrato e
continuativo con entrambe le figure genitoriali, che dovranno garantirgli cura,
educazione ed istruzione, salvaguardando la coppia genitoriale pur quando sia
compromessa quella coniugale.

Il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino
affidati ad entrambi i genitori, e solo in presenza
di specifiche circostanze che rendano
contrario al loro interesse
l’affidamento ad entrambi,
stabilisce l’affido esclusivo
o monogenitoriale.
POTESTA’ GENITORIALE ED
AFFIDO CONDIVISO

Mantenimento della potestà genitoriale e del suo
esercizio, in capo ad entrambi i genitori, sia nelle
questioni di ordinaria che in quelle di straordinaria
Amministrazione.

Le decisioni di maggior interesse o di straordinaria amministrazione, (es. scelta
dell’indirizzo di studi o dell’insegnamento della religione cattolica), dovranno
essere prese da entrambi i genitori concordemente.

Le incombenze ordinarie in relazione ai figli, (es. partecipazione alle riunioni,
vigilanza sullo svolgimento dei compiti ecc.), potranno essere svolte anche
separatamente da ciascun genitore, ed a volte è il Giudice stesso che ripartisce
tali incombenze (es. attribuzione al papà delle decisioni inerenti all’ordinarietà
della vita sportiva, ed alla mamma quelle attinenti all’ordinarietà della vita
scolastica):
-FARE I GENITORI SEPARATAMENTE, MA INSIEME-
L’AFFIDO ESCLUSIVO O
MONOGENITORIALE



ART.
155-BIS COD. CIV.
Di norma viene disposto in casi particolari e gravi, in cui l’affido all’altro
genitore potrebbe comportare dei pregiudizi per gli interessi del minore.
L’ individuazione delle particolari e gravi circostanze che possono condurre
all’affido monogenitoriale, nonché la loro valutazione nel caso concreto,
restano rimesse alla decisione del Giudice.
I casi in cui, di norma, viene disposto l’affido monogenitoriale sono:
- Generale condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di un
genitore tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il
minore.
- Anomala condizione di vita del genitore.
- Insanabile contrasto con il figlio.
- Obiettiva lontananza.
POTESTA’ GENITORIALE
ED AFFIDO ESCLUSIVO
° Il genitore non affidatario rimane titolare
della potestà genitoriale ma, di fatto,
essa viene esercitata in via esclusiva dal genitore cui il figlio è stato affidato,
che dovrà attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
° Il genitore non affidatario avrà comunque titolo per adottare, congiuntamente
all’affidatario, le decisioni di maggior interesse per il figlio (es. scelta
dell’indirizzo di studi e dell’insegnamento della religione cattolica), ed avrà il
diritto ed il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del minore.
L’AFFIDO
A TERZI SOGGETTI
La limitazione della potestà genitoriale si attua come forma
di tutela e di protezione del minore, in ipotesi gravi in cui l’interesse del figlio è
incompatibile con la permanenza in famiglia o comunque con il pieno esercizio
della potestà genitoriale.


Le segnalazioni dei casi possono partire d’ufficio (se Pubblico Ministero o
Giudici si trovino di fronte a situazioni che lo richiedono), su istanza dei servizi
sociali o su denuncia di chiunque abbia sicuro e chiaro sentore che si stanno
realizzando abusi su minori.
Dai provvedimenti a tutela del minore, adottati dall’Autorità Giudiziaria,
possono derivare:
- la semplice vigilanza del Servizio Sociale sul ruolo genitoriale, senza
limitazioni alla potestà genitoriale;
- in casi eccezionali, l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare
e l’affidamento ai Servizi Sociali, affinchè lo collochino in idonea sistemazione
presso altra famiglia o presso una comunità di tipo familiare (L. 149/2001):



Affidamento consensuale: disposto con il consenso della famiglia di origine;
Affidamento Giudiziale: disposto dal Tribunale per i Minorenni anche senza il
consenso della famiglia di origine.
Affidamento di fatto a parenti entro il quarto grado
POTESTA’ GENITORIALE ED
AFFIDAMENTO A
TERZI SOGGETTI












Le scelte ordinarie relative al minore, sono prese dalla famiglia affidataria o dal legale
rappresentante della Comunità, le scelte
straordinarie vanno invece concordate con i genitori
Più specificamente:
Gli affidatari esercitano i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari
rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie:
iscrivono il bambino a scuola;
mantengono i periodici contatti con gli insegnanti circa l’andamento scolastico del minore;
partecipano agli organismi scolastici;
giustificano le assenze scolastiche;
firmano le autorizzazioni per le gite scolastiche.
I genitori concordano con gli affidatari, tramite il
Servizio Sociale che segue il minore, decisioni
importanti quali:
il cambiamento di scuola;
la scelta di indirizzo scolastico o di attività di formazione
oltre la scuola dell’obbligo;
la scelta dell’insegnamento della religione cattolica.
DALL’ATTACCAMENTO DI ENTRAMBI I
GENITORI
ALLA SINDROME DI
ALIENAZIONE GENITORIALE
Figli con uguale attaccamento per
entrambi i genitori;
 Figli con un’affinità per uno dei due genitori;
 Figli allineati con uno dei genitori:
- Figli con una preferenza ambivalente.
 Figli alienati da un genitore:
- Figli con una prevalenza non ambivalente:
a) realisticamente non ambivalente;
b) patologicamente non ambivalente.

LE PRECISE TECNICHE DI “LAVAGGIO DEL CERVELLO”
DEL PROPRIO FIGLIO

Per riuscire ad inculcare il programma appena accennato vengono
selezionate delle tecniche di «lavaggio del cervello» precise, quali:
- la negazione dell'esistenza dell'altro.
- I ripetuti attacchi all'altro in forma indiretta, subito negati.
- Il mettere sempre il figlio in posizione di giudice dei comportamenti
scorretti dell'altro.
- La manipolazione delle circostanze a proprio favore e a svantaggio
dell'altro.
- Il costante tentativo di allearlo con il proprio pensiero e giudizio.
- Il drammatizzare gli eventi facendone una «tragedia della moralità».
- Il minacciare un calo d'affetto nel caso il figlio si riavvicinasse all'altro.
- Il ricordare costantemente di essere il genitore migliore.
- Il far cadere dall'alto le proprie azioni positive e
il proprio amore.
-
Il sottolineare di essere l'unico capace di prendersi
cura dei figli (l'altro è inaffidabile).















Un genitore ha uno sguardo di tristezza, rabbia o dolore quando esce
per andare dall’altro genitore.
Un genitore chiede di fare la spia.
Uno dei genitori dice mezze bugie o comunque mente sull’altro
genitore.
Un genitore non vuole che il figlio abbia foto dell’altro genitore.
Un genitore vuole che il figlio chiami l’altro genitore con il nome
proprio e non mamma o papà.
Uno dei genitori propone al figlio di andare a vivere con lui/lei.
Un genitore ignora l’altro e ne sminuisce il ruolo e l’autorità.
Un genitore dice che l’altro è pericoloso.
Un genitore chiede che il nuovo compagno/a venga chiamato mamma
o papà.
Un genitore dice al figlio che l’altro non gli vuole bene.
Un genitore interferisce nella comunicazione del figlio con l’altro
genitore.
Un genitore chiede al figlio di mantenere un segreto sull’altro
genitore.
Un genitore non segnala i recapiti dell’altro nei rapporti con la
scuola e con altre realtà.
Un genitore si irrita quando il figlio presta attenzione nei confronti
dell’altro genitore.
Un genitore svela al figlio cose private o personali dell’altro genitore.
Dite:
è faticoso frequentare bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete:
bisogna mettersi al loro livello,
abbassarsi,inclinarsi,curvarsi,farsi piccoli.
Ora avete torto.
Non è questo che più stanca.
E' piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi
fino all'altezza dei loro sentimenti.
Tirarsi,allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli.
(Janusz Korczack)
Scarica

La_tutela_del_minore_nei_conflitti_genitoriali