Gruppo Merceologico
Terziario Innovativo
IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
Assolombarda - SlcCgil/Fistel Cisl/Uilcom Uil 22.01.2009
Assolombarda – 2 ottobre 2009
IL CCL 22/01/2009 PRINCIPALI CARATTERISTICHE
 Relazioni industriali agili e direttamente
“governate” da Assolombarda
 Una classificazione professionale aderente
alle necessità operative aziendali
 Un buon grado di flessibilità
 La struttura retributiva
Relazioni industriali agili e direttamente
“governate”
 Le Parti stipulanti sono direttamente coinvolte nella
gestione e nella verifica della corretta applicazione dei
contenuti normativi ed economici;
 I contenziosi in materia di rapporto di lavoro sono
governati:
 mediante conciliazione ex art. 409 cpc (Accordo AssolombardaCGIL/CISL/UIL 01.02.2002 equipollente e alternativo all’attività della
DPL);
 con la diretta assistenza di Assolombarda, su richiesta dell’azienda
 con l’esame congiunto delle Parti stipulanti nel caso di controversia
sull’attuazione dell’orario di lavoro
Concertazione: nuove flessibilità
 Consolidato il sistema del dialogo concertativo (esame congiunto con
le RSU, le OO.SS e assistenza di Assolombarda) per poter
introdurre nuove flessibilità, ad esempio in materia di:
– Contratti a tempo determinato+somministrazione: possibilità di
innalzamento del limite numerico all’assunzione di contratti a
tempo determinato e somministrazione (oggi 30%), a particolari
condizioni;
– Periodo di riposo giornaliero; deroga al periodo di riposo
giornaliero, in particolari situazioni individuate dal CCL.
 La concertazione per le flessibilità non richiede necessariamente il
raggiungimento di un accordo.
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Relazioni industriali agili e direttamente
“governate”
 Il CCL recepisce i contenuti del d.lgs.25/2007 in materia
di informative sindacali obbligatorie nelle imprese che
occupano almeno 50 dipendenti.
– Le imprese, anche per il tramite e con l’assistenza di
Assolombarda, forniranno alle proprie RSU informazioni relative
agli orientamenti economici e produttivi, all’entità o al tipo degli
investimenti etc.;
– Entro 15 giorni dall’informativa la procedura si intenderà esperita;
– L’impresa non è tenuta a fornire informazioni che possano
determinare difficoltà al funzionamento dell’impresa stessa;
– Tutte le procedure di consultazione già previste per legge (l.223/91,
l.428/90 e art. 8 CCL) sono da ritenersi comprensive e sostitutive di
questa procedura contrattuale.
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IL CCL 22/01/2009 – Un sistema
innovativo di classificazione professionale
 Un unico sistema di classificazione articolato su 6 gruppi
professionali e 8 livelli retributivi (AS-A- B1– B2–C-D-E-F) ai quali si
aggiungono i quadri
 Oltre alle declaratorie e alle esemplificazioni è stata introdotta una
tabella riportante per ogni livello la corrispondente qualifica e le relative
“parole chiave”, finalizzata ad una immediata e più semplice
individuazione dell’inquadramento.
 Scopo precipuo delle “parole chiave”, quindi, è quello di permettere,
per analogia, l’inquadramento nei diversi gruppi professionali e livelli
retributivi anche di figure non espressamente richiamate nelle
esemplificazioni.
IL CCL 22/01/2009 – Un sistema di
classificazione professionale innovativo
Tabella delle parole “chiave” (1)
PAROLE “CHIAVE”
LIVELLO
QUALIFICA
Q
Quadro
AS
Impiegato
direttivo
superiore
Specifica capacità professionale, specifica preparazione,
ampia esperienza; autonomia, discrezionalità, poteri di
iniziativa; realizzazione di obiettivi complessi e
responsabilità dei risultati; coordinamento di aree
fondamentali articolate in più unità operative.
A
Impiegato
direttivo
Capacità professionale, preparazione, esperienza;
autonomia, discrezionalità, poteri nell’ambito di direttive
generali; responsabilità nel raggiungimento di obiettivi
assegnati; coordinamento di professionalità di livelli
inferiori.
Definizione ex legge 190/1985
IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di
flessibilità
Contratto a tempo determinato (art. 23)

L’assunzione a termine può avvenire secondo quanto previsto
dall’art. 1 del d. lgs. 368/2001, senza limiti numerici, a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo.

Limiti quantitativi di utilizzo sono previsti solo per specifiche
causali espressamente indicate dallo stesso CCL:
– 20% in media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31
dicembre dell’anno precedente, elevabile al 25% in casi particolari e
previo accordo tra azienda e RSU;
– in ogni caso fino a 5 lavoratori se il limite del 20% da luogo ad un numero
inferiore a 5.
IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di
flessibilità
Contratto a tempo determinato (art. 23)
Tra le causali, per le quali è prevista l’applicazione di limiti
quantitativi nell’assunzione di lavoratori a termine,
evidenziamo ad esempio:
1.
2.
3.
4.
esecuzione di opera o servizio definiti e predeterminati nel tempo
anche non aventi carattere straordinario ed occasionale;
attività e servizi a carattere eccezionale richiedenti professionalità
diverse da quelle normalmente impiegate;
copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in
conseguenza di modifiche dell’organizzazione aziendale;
sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative.
IL CCL 22/01/2009 - un buon grado di
flessibilità
Contratto a tempo determinato (art. 23)
 Per gli assunti a tempo determinato con contratto di durata
superiore a 1 mese è possibile prevedere un periodo di prova di
10 giorni per ogni mese di contratto;
 nelle ipotesi di limiti quantitativi di utilizzo le possibilità di
cumulo con la somministrazione a tempo determinato è pari
al 30% dei contratti a tempo indeterminato.
Il contratto a tempo determinato: novità
[articolo 23 lett.a]
Il divieto di superamento dei 36 mesi in materia di successione dei
contratti a termine (art. 5 c. 4 bis d.lgs.368/01 e succ. mod.) non
opera per ragioni obiettive attinenti il rinnovo o proroga (il contratto in
deroga non potrà superare i 12 mesi);
Inoltre il limite dei 36 mesi non opera nei seguenti casi
 Decorso un periodo di 18 mesi dall’ultimo contratto a termine;
 Quando fra un contratto a termine ed il successivo intercorra un
periodo di non lavoro di almeno 12 mesi consecutivi.
In questi ultimi due casi i periodi di lavoro già maturati si azzerano.
Inoltre, sempre ai fini della non applicazione del limite dei 36 mesi, il
contratto considera “attività stagionali” quelle prestate in occasione
di fiere, saloni, esposizioni, manifestazioni ed eventi promozionali etc…
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IL CCL 22/01/2009- un buon grado
di flessibilità
Part-time (art. 24)
 Il contatto a tempo parziale è consentito nel rispetto di una
soglia minima di:
– 14 ore settimanali;
– 60 ore mensili;
– 600 ore annuali.
 Fermo restando il limite di legge (40 ore settimanali), il
lavoro supplementare è effettuabile nella misura del 50%
dell’ orario annuo concordato e viene compensato con la
maggiorazione onnicomprensiva del 27%.
Apprendistato professionalizzante
[articolo 26]
 Istituto pienamente agibile per le imprese, grazie
all’introduzione di una regolamentazione
contrattuale ai sensi del comma 5 ter dell’art. 49 l.
276/03;
 Definita infatti la nozione di formazione aziendale,
determinando per ciascun profilo formativo, la
durata e le modalità di erogazione della
formazione, le modalità di riconoscimento della
qualifica professionale ai fini contrattuali e le
modalità di attestazione e registrazione della
formazione.
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Apprendistato professionalizzante
[articolo 26]
 Il contratto di apprendistato può riguardare i livelli da D
a Q; la durata minima può essere di 6 mesi e la durata
massima può arrivare a 60 mesi (liv.Q);
 il trattamento economico e l’inquadramento saranno di
2 livelli inferiore a quello di destinazione per la prima
metà del periodo; 1 livello inferiore per la seconda
metà;
 gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti.
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Apprendistato professionalizzante
[articolo 26]
La Formazione (1)
Formazione e profili formativi

La formazione potrà essere effettuata sulla base dei profili
formativi appositamente definiti per le tipologie professionali del
comparto (ALLEGATO 1)
Formazione formale

E’ richiesto un percorso formativo formalizzato attraverso la
predisposizione del “Piano formativo individuale” articolato in :


Competenze tecnico-professionali specifiche per aree di attività e profilo;
Competenze trasversali di base (comuni a tutti i profili)

L’impresa nominerà un responsabile del percorso formativo con il
compito di affiancare l’apprendista (nelle imprese fino a 15
dipendenti, questa figura potrà essere svolta dal datore di lavoro);

La qualifica professionale verrà attribuita al superamento di una
prova di idoneità.
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Apprendistato professionalizzante
[articolo 26]
La Formazione (2)
Ore di formazione
 Competenze tecnico professionali: fino a 80 ore annue per tutti i
profili formativi ad eccezione delle competenze di alta professionalità
(fino a 100 ore annue)
 Competenze trasversali di base: fino a 40 ore annue
Nell’ambito del monte ore di formazione complessivo, 16 ore saranno
dedicate ad approfondire i temi di Sicurezza / Prevenzione infortuni,
diritti e doveri/organizzazione aziendale (incluse nell’area Competenze
trasversali di base )
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Apprendistato professionalizzante
[articolo 26]
La Capacità formativa (1)
 La capacità formativa aziendale potrà essere dichiarata
all’atto dell’assunzione e dovrà consistere in:
– Disponibilità di locali idonei (anche esterni);
– Predisposizione di un percorso formativo;
– Presenza in azienda di lavoratori in grado di trasferire le
competenze (oppure da parte del datore);
– Presenza di un soggetto idoneo a fare da responsabile
della formazione.
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Apprendistato professionalizzante
[articolo 26]
La Capacità formativa (2)
L’IMPRESA NON POSSIEDE CAPACITA’ FORMATIVA
LA FORMAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA DA
STRUTTURE ACCREDITATE (solo esterna)
DUE TIPOLOGIE
L’IMPRESA POSSIEDE CAPACITA’ FORMATIVA
IN TUTTO O IN PARTE
IN TUTTO LA FORMAZIONE
VIENE EROGATA
O ORGANIZZATA
DIRETTAMENTE DALLA
IMPRESA
IN PARTE L’IMPRESA INTEGRA LA
PROPRIA CAPACITA’ FORMATIVA
ATTRAVERSO L’APPORTO ESTERNO
DI STRUTTURE ACCREDITATE
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IL CCL 22/01/2009 - un buon grado
di flessibilità
Orario di lavoro (art. 33 e art. 36)
Fermo restando l’orario settimanale di 40 ore, sono previste le seguenti specificità:


distribuzione settimanale dell’orario:
– normalmente nei primi 5 giorni settimanali;
– possibile su 6 giorni, previo esame congiunto a livello aziendale (senza
necessità di accordo);
la durata massima dell’orario di lavoro (48 ore settimanali medie comprensive
delle ore di straordinario) va computata su un periodo di 6 mesi;
Previo esame congiunto a livello aziendale (senza necessità di specifici accordi) è
possibile:
 Gestire in forma elastica e non uniforme l’articolazione giornaliera dell’orario;

realizzare diversi regimi di orario in periodi predeterminati, fino a 48 ore
settimanali e con maggiorazione del 10% per le ore in supero;
IL CCL 22/01/2009 - un buon grado
di flessibilità
Lavoro straordinario (art. 36)
Il lavoro straordinario è ammesso fino al limite massimo di 250 ore annue
Oltre alle ipotesi di legge (cause di forza maggiore, eventi particolari come
fiere, mostre ecc..) è ammesso lo straordinario anche per particolari
casistiche di settore individuate dal contratto:





Campagne pubblicitarie o di pubbliche relazioni;
Organizzazione e promozione eventi;
Web designing;
Ricerche di mercato;
Pianificazione campagna pubblicitaria “centri media”.
IL CCL 22/01/2009 - un buon grado
di flessibilità
Orario di lavoro (art. 33)
Sono previste particolari deroghe per i lavoratori dei livelli Q, AS e A, ed i
lavoratori aventi potere decisionale autonomo sul proprio tempo di lavoro ( B1 e B2, per
questi ultimi in presenza di elementi aggiuntivi extra-contrattuali).
Le deroghe riguardano:
 l’orario normale di lavoro;
 la durata massima dell’orario di lavoro;
 il lavoro straordinario;
 Il riposo giornaliero;
 le pause;
 le modalità di organizzazione del lavoro notturno e gli obblighi
di comunicazione;
 la durata del lavoro notturno.
Per i lavoratori discontinui, invece, è prevista una deroga al limite dell’orario
normale di lavoro (40h/sett.).
14 ma mensilità
[articolo 56]
 E’ stata introdotta la facoltà, d’ accordo con il
lavoratore, di “spalmare” la 14^ mensilità sui 12
mesi, consentendo al lavoratore di percepire un
netto mensile più alto, a parità di costo aziendale,
in quanto già comprensivo dell’anticipazione della
mensilità aggiuntiva.
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Parte economica
Raffronto tra il minimo retributivo CCL vs CCNL “Commercio”
a parità di condizioni, vi sono MAGGIORI SPAZI per le politiche
aziendali di merito
PAGA BASE CCNL CONFCOMMERCIO
LIVELLO
01/01/2009
31/12/2009
31/12/2010
QUADRI
(+250,76)
MINIMI TABELLARI CCL
ASSOLOMBARDA
LIVELLO
01/01/2009
31/12/200
9
31/12/2010
1078,32
1113,32
1133,32
Q
(+154,94)
AS
I
II
A
1146,41
1192,40
1246,52
B1
III
B2
IV
C
V
D
VI
E
VII
F
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Il passaggio di contratto: dal CCNL al
CCL Assolombarda ?
 A) Se in azienda sono presenti RSU In caso di
accordo sindacale, il CCL potrà decorrere dalla
data individuata dalle parti con libera
determinazione del sistema di armonizzazione
contrattuale;
 Se in azienda non sono presenti RSU Nel caso di
applicazione unilaterale, è opportuno e necessario
che l’azienda sia associata ad Assolombarda (cioè
alla parte datoriale sottoscrittrice) e che la
fattispecie sia oggetto di preventivo esame con
l’Associazione.
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L’ambito territoriale del CCL
Assolombarda ?
 A) In caso di accordo sindacale, potrà
opportunamente essere già condivisa
l’applicabilità del CCL a tutti i dipendenti ovunque
collocati nel territorio nazionale;
 B) Nel caso di applicazione unilaterale, posto che
l’azienda abbia la sede principale o una propria
importante unità produttiva nel territorio di
Assolombarda, il CCL potrà essere comunque
applicato ai dipendenti di altre unità
produttive/filiali site nel territorio nazionale.
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Formato - Assolombarda