Gli obblighi di legge relativi al
rischio di capovolgimento nei
trattori agricoli e forestali
Ing. Leonardo Vita
[email protected]
INAIL - DTS – VIII U.F.
Rischio di capovolgimento
Riduzione del rischio
1,7 milioni di vecchi trattori da
adeguare con telaio di
protezione
Linee Guida Ispesl
Soluzione Tecnica
Infortunio mortale senza telaio di protezione
[130 morti/anno in media]
2006
2011
Progettazione, sviluppo e Produzione di 39 schede di
verifica presso il centro progetto per 39 modelli di
ISPESL di Monteporzio di
vecchi trattori tra i più
strutture di protezione per
diffusi in Italia
vecchi trattori
Principali riferimenti legislativi
Le condizioni di stabilità dei trattori agricoli o forestali e i necessari
adempimenti corrispondenti sono state nel tempo definite in
relazione all’applicazione dei precetti di cui:
• all’articolo 182 del DPR 547/55
• alle Circolari MLPS n. 201 del 26.01.73, n. 209 del 29.09.73
• alla Circolare MLPS n. 49 del 19.05.81
• ai DPR n. 212 del 10.02.81, n. 296 del 18.03.83
• ai Decreti del Ministero dei Trasporti del 18.05.89 e del 5.08.91
• al D.Lgs. 359/99
• alla Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.
11 del 16.03.2005
• alla Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.
3 del 28.02.2007
• alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 16.05.2011
D.P.R. 547/55 Art. 182 Posti di manovra
TITOLO V - MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, DI TRASPORTO E
DI IMMAGAZZINAMENTO
Art. 182
Posti di manovra.
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto
devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle
manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.
Qualora per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia possibile
controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del mezzo, deve essere
predisposto un servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati.
Riferimenti legislativi
Circolari MLPS n. 201 del 26.01.73 e
n. 209 del 29.09.73
Con tali circolari, che facevano seguito ad altre precedentemente emanate (circ.
n. 179 del 17 aprile 1972 e n. 193 del 13 ottobre 1972), il Ministero del Lavoro
richiamava l’obbligo di installazione dei telai di protezione sui trattori di nuova
immissione sul mercato alla data del 1 gennaio 1974 che presentavano le
seguenti caratteristiche costruttive:
• trattori a due assi;
• montati su ruote;
• con carreggiata minima superiore a 1.000 millimetri (carreggiata minima
misurata al centro dei pneumatici);
• peso superiore ad 800 chilogrammi in ordine di marcia.
Erano pertanto esclusi dal campo di applicazione i trattori cingolati e i cosiddetti
trattori a carreggiata stretta
Riferimenti legislativi
Circolare MLPS n. 49 del 19.05.81
Con tale circolare sono state fornite prescrizioni tecniche che si applicavano a
tutti i trattori agricoli a ruote con esclusione di quelli rientranti nella disciplina
prevista dalla legge dell'8 agosto 1977, n. 572, concernente il recepimento
nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie in materia di omologazione
di trattori agricoli o forestali.
Pertanto anche i trattori a ruote immatricolati prima del 1° gennaio 1974
dovevano essere muniti di struttura di protezione in caso di capovolgimento.
Circolare MLPS n. 49 del 19.05.81
Dal punto di vista tecnico tale circolare distingueva i trattori in due fasce
di cui indicava le caratteristiche tecniche comuni e specifiche che
dovevano essere possedute dai telai di protezione:
1. Caratteristiche comuni
•
Acciaio di qualità non inferiore allo FE 42 C;
•
Ancoraggio al ponte posteriore o al corpo del trattore
•
Collegamenti realizzati a mezzo di mensole o piastre e
bulloni, quest’ultimi unificati da Ø 16 mm
•
Luce massima in altezza di 900 mm dal piano superiore del
sedile
Circolare MLPS n. 49 del 19.05.81
Circolare MLPS n. 49 del 19.05.81
2. Caratteristiche specifiche
•
Per trattori con peso superiore a 2,5 tonnellate e
carreggiata minima superiore a 1000 mm le dimesioni
dei profilati del telaio non devono essere inferiori a mm
120 x 100 x 5 e lo spessore minimo delle mensole e
delle piastre non inferiori a 20 mm;
•
Per trattori con peso inferiore a 2,5 tonnellate e
carreggiata minima superiore a 1000 mm le dimesioni
dei profilati del telaio non devono essere inferiori a mm
80 x 50 x 5 e lo spessore minimo delle mensole e delle
piastre non inferiori a 15 mm
Circolare MLPS n. 49 del 19.05.81
Per una terza fascia residuale di trattori non fu tecnicamente possibile
individuare requisiti univoci, validi nella totalità dei casi, essendovi
compresa una grande varietà di macchine, anche di piccole
dimensioni, snodate e destinate ad impieghi particolari. Per queste
altre era richiamata la necessità di valutare caso per caso la
possibilità di conseguire un sufficiente grado di sicurezza adottando
strutture del tipo di quelle definite per le altre fasce.
In questa terza fascia erano inclusi i trattori a carreggiata stretta
DPR n. 212 del 10.02.81
Norme di attuazione relative alla omologazione perziale
CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto
corcerne alcuni dispositivi e caratteristiche
Allegato 9 – prescrizioni concernenti I dispositivi di
protezione in caso di capovolgimento (prova dinamica)
DPR n. 296 del 18.03.83
Norme di attuazione relative alla omologazione perziale
CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per
quanto corcerne alcuni dispositivi e caratteristiche
Allegato 3 – Dispositivi di protezione in caso di
capovolgimento (prove statiche)
Decreto del Ministero dei Trasporti del 18.05.89
Norme di attuazione relative alla omologazione perziale
CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto
corcerne alcuni dispositivi e caratteristiche
Allegato 2 – Dispositivi di protezione, del tipo a due montanti
posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli a
carreggiata stretta
Decreto del Ministero dei Trasporti del 5.08.91
Norme di attuazione relative alla omologazione perziale CEE
dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto
corcerne alcuni dispositivi e caratteristiche
Allegato 5 – Dispositivi di protezione in caso di
capovolgimento dei trattori agricoli a carreggiata stretta
montati anteriormente
D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 359
D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 359
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori (G.U. 19 ottobre 1999, n. 246)
Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, (tale
termine, con Legge 1° marzo 2002, n. 39 art. 20, è stato differito al 5 dicembre 2002
limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell’allegato XV del D.
Lgs. 359/99)
le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei
lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di
attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo,
allorchè esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente
D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 359
Allegato XV
Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare,
nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura
di lavoro:
a)
mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di
ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b)
ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il
movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c)
ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
…omissis
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento,
rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato
un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
Riferimenti legislativi
Circolare del Min. del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 11 del 16.03.2005.
Oggetto: Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di
ribaltamento.
Con la Circolare n° 11 del 13 marzo 2005 il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali è definitivamente intervenuto per chiarire alcuni aspetti, relativi
alla disciplina e all’uso dei trattori agricoli e forestali.
Di fatto con tale circolare il ministero richiama l’obbligo in capo ai fabbricanti di
costruire e commercializzare trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi di
protezione del posto di guida, vale a dire telai, abbinati a sedili muniti di cinture
di sicurezza, intese come sistema per trattenere il lavoratore all’interno del
volume di sicurezza garantito dal telaio
Riferimenti legislativi
Circolare del Min. del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 3 del 28.02.2007
Oggetto: Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali - Applicazione di
dispositivi di protezione per il conducente in caso di ribaltamento.
Con la presente circolare il Ministero del Lavoro comunica che le indicazioni
fornite nella linea guida ISPESL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai
requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto
1.3 dell’allegato XV del D.Lgs. n. 359/99” sezione concernente“Installazione dei
dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali” - in
quanto rappresentano l’aggiornamento dello stato dell’arte - possano:
• costituire il necessario complemento del contenuto tecnico della circolare
49/81 per le tipologie nella stessa non considerate
• e, a far data dalla presente, sostituire, per quelle nella stessa prese in
esame, le soluzioni a suo tempo prospettate.
Riferimenti legislativi
Circolare del Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 16.05.2011
Oggetto: Adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito di
installazione di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento dei
trattori agricoli.
Con la presente circolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica
che ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale, è stata
riconosciuta una procedura semplificata, la quale non prevede l'aggiornamento
della carta di circolazione dei trattori agricoli o forestali, che adottano i criteri di
adeguamento ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al
punto 2.4 della parte II dell'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008 Tale procedura è
contenuta nella Linea Guida INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali
ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al
punto 2.4 della parte II dell'Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008 ”
Riferimenti temporali
Si riportano di seguito alcuni riferimenti temporali in termini di
adeguamento di trattori agricoli o forestali all’atto dell’immissione sul
mercato mediante struttura di protezione in caso di capovolgimento:
• 1974 – trattori a ruote a carreggiata standard
• fine anni ’80 (1989) inizio anni ’90 – trattori a ruote a carreggiata stretta
• metà anni ’90 – trattori a cingoli
Circolare n. 44 del Min. del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 22.12.2010
Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi –
requisiti di sicurezza delle motoagricole.
Con la presente circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiama
l’attenzione degli utilizzatori di motoagricole già in servizio e non dotate di
dispositivi di protezione in caso di capovolgimento che sussiste a loro carico
l’obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
previsti al punto 2.4 della parte II dell'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008. A tal fine
possono essere impiegate le indicazioni tecniche presenti nella linea guida
INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza
per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II
dell'Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008”
Lavori
completati
ACCORDO 22 febbraio 2012
Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori in
attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
La data di pubblicazione in gazzetta ufficiale è il 12/03/2012
L’accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in
gazzetta ufficiale
Tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
formazione specifica alla lettera f) è riportato il trattore agricolo e
forestale (allegato VIII)
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono
incaricati dell’uso delle attrezzature in esso riportate devono
effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore
Allegato VIII
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico – pratico per
i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o
forestali (8 – 13 ore)
•
Modulo giuridico – normativo (1 ora)
•
Modulo tecnico (2 ore)
Verifica intermedia
•
Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)
Verifica finale
Allegato VIII
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico – pratico per
i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o
forestali (8 – 13 ore)
•
Modulo giuridico – normativo (1 ora)
•
Modulo tecnico (2 ore)
Verifica intermedia
•
Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore)
Verifica finale
Allegato VIII
Verifica intermedia
Consiste in un questionario a risposta multipla riguardo agli
argomenti dei due moduli teorici. La prova si intende superata se
almeno il 70% delle risposte è corretto.
Il superamento della prova consente il passaggio ai moduli pratici
specifici.
Il mancato superamento comporta la ripetizione dei moduli teorici.
Verifica finale
Consiste nell’esecuzione di almeno due prove pratiche previste dal
modulo stesso per i trattori a ruote e due per i trattori a cingoli.
Il mancato superamento comporta la ripetizione del modulo pratico.
L’esito positivo delle verifiche unitamente ad una presenza pari al
90% del monte ore consente il rilascio dell’attestato di abilitazione.
Moduli teorici
Modulo giuridico - normativo
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del
lavoro con particolare riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro
semoventi con operatore a bordo e responsabilità dell’operatore
(D.Lgs. 81/08).
Modulo tecnico
• Categorie di trattori
• Componenti principali (struttura portante, organi di trasmissione, ecc.)
• Dispositivi di comando e di sicurezza (identificazione e funzionamento)
• Controlli pre-utilizzo (visivi e funzionali)
• DPI (protezione udito, vie respiratorie, contatto da prodotti antiparassitari)
• Modalità d’uso in sicurezza e rischi
(capovolgimento, avviamento/spostamento, ecc.)
Modulo pratico
• Componenti principali (struttura portante, organi di trasmissione, ecc.)
• Dispositivi di comando e di sicurezza (identificazione e funzionamento)
• Controlli pre-utilizzo (visivi e funzionali)
• Pianificazione delle operazioni in campo
(pendenze, ostacoli, condizioni del
terreno)
• Esercitazioni pratiche (tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo)
 Guida su terreno in piano
•
senza attrezzature
•
accoppiamento attrezzature portate e semiportate
•
con rimorchio ad uno o due assi
•
in condizioni di carico laterale – anteriore – posteriore
 Guida in campo
•
senza attrezzature
•
con rimorchio ad uno o due assi dotato di dispositivo di frenatura
•
in condizioni di carico laterale – anteriore – posteriore
 Messa a riposo del trattore
Attrezzature diverse
Il possesso dell’abilitazione secondo quanto previsto
dall’allegato VIII esonera nell’ambito dei lavori agricoli e
forestali nel caso di installazione di attrezzature di lavoro
sul trattore per elevare o sollevare carichi, scavare,
livellare, livellare-asportare, dal possesso di altre
abilitazioni previste dall’accordo stesso.
Formazione pregressa
Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono riconosciuti i corsi già
effettuati che soddisfino i seguenti requisiti:
•
Durata non inferiore - Modulo teorico - Modulo pratico - Verifica
finale di apprendimento
•
Durata inferiore - Modulo teorico - Modulo pratico - Verifica finale
di apprendimento
aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo
•
Durata qualsiasi - Modulo teorico - Modulo pratico - Senza
Verifica finale dell’apprendimento
aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo con
verifica finale dell’apprendimento
Esperienza di lavoro
I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in
vigore dell’accordo sono in possesso di esperienza
documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso
di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla data di
pubblicazione del medesimo accordo.
Validità ed aggiornamento
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla
data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica
della partecipazione ad un corso di aggiornamento.
Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui
almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici.
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