ing. Domenico Mannelli
www.mannelli.info
?
Il sistema legislativo:
esame delle normative di
riferimento
LE FONTI
2009
2/96
FONTI INTERNAZIONALI
sono
quelle che discendono dalle organizzazioni in
campo internazionale riconosciute quali l’OIL,
L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL
LAVORO. Hanno valore come raccomandazioni o
come valori di riferimento.
2009
3/96
FONTI COMUNITARIE
Regolamenti
Direttive
2009
4/96
Regolamento
I regolamenti sono vere e proprie "leggi comunitarie"
che devono essere pienamente ottemperate dai
destinatari (singoli, Stati membri, organi
comunitari). Un regolamento ha immediata
efficacia normativa, in tutti gli Stati membri,
senza necessità di una trasposizione nel diritto
nazionale, in forza della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2009
5/96
Regolamento
toglie applicabilità a regolamenti nazionali il cui
contenuto sia inconciliabile con l'oggetto del
regolamento
2009
6/96
Direttiva
I destinatari di una direttiva possono essere i singoli,
alcuni o tutti gli Stati membri.
Affinché i dettami della direttiva si traducano in
un'azione efficace per i singoli cittadini, è
necessario un atto di trasposizione ad opera del
legislatore nazionale grazie al quale il diritto
nazionale venga adeguato agli obiettivi fissati nella
direttiva stessa. Di norma soltanto l'atto giuridico
che porta al recepimento della direttiva nel diritto
nazionale determina il sorgere di diritti soggettivi
a favore dei cittadini oppure di obblighi a loro
carico.
2009
7/96
Direttiva
Dato che agli Stati membri viene unicamente imposto
l'obbligo di raggiungere il risultato voluto dalla
direttiva, essi dispongono di un margine di manovra
che consente di tener conto delle peculiarità
nazionali allorché essa viene trasposta nel diritto
nazionale. Esiste un obbligo di attuazione entro la
data fissata dalla direttiva stessa
Disposizioni giuridiche corrette in base a direttive
non possono più essere modificate in contrasto con
le disposizioni delle stesse (effetto di
sbarramento della direttiva).
2009
8/96
FONTI NEGOZIALI
sono rappresentate dai contratti
collettivi di lavoro e dai regolamenti
aziendali
2009
9/96
FONTI STATALI
le
fonti di origine statale sono rappresentate dalle
norme giuridiche in vigore pubblicate sulla gazzetta
ufficiale o emanate da uffici pubblici.
tali fonti non hanno tutte lo stesso valore, tanto che
se alcune di esse entrano in contrasto (cosa non rara)
occorre prestare attenzione ad ottemperare a quelle
di maggior valore.
2009
10/96
La legge e gli altri atti aventi
forza e valore di legge
La legge rappresenta l'atto normale o ordinario del
Parlamento.
La funzione legislativa, inoltre, pur spettando al
Parlamento, può anche essere esercitata dal Governo.
Può infatti essere delegata al Governo (decreti
legislativi), oppure può direttamente essere esercitata
dal Governo, in casi straordinari di necessità ed
urgenza, chiedendosi però, a pena di inesistenza
sopravvenuta dell'atto, la conversione in legge entro
sessanta giorni (decreti legge).
2009
11/96
Regolamenti del potere esecutivo
I regolamenti sono fonti di rango secondario, che oltre alla
Costituzione devono essere conformi, a pena di illegalità,
anche alla legge (principio di legalità).
Disciplinati da ultimo dalla legge n. 400 del 1988,i regolamenti
governativi sono di sei tipi:
• regolamenti di esecuzione;
• regolamenti di attuazione e integrazione;
• regolamenti indipendenti,che regolano, appunto, settori non
disciplinati dalla legge e su cui non gravi una riserva di legge
assoluta, (sulla cui legittimità costituzionale autorevole
dottrina ha avanzato seri dubbi);
• regolamenti organizzativi, che di norma regolano il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni
• regolamenti di delegificazione,
• regolamenti ministeriali e interministeriali.
2009
12/96
LA PIRAMIDE NORMATIVA
LEGGI (Statali e regionali)
DECRETI LEGGE
DECRETI LEGISLATIVI
ATTI
DI
LEGISLAZIONE
PRIMARIA
COSTITUZIONE – LEGGI COSTITUZIONALI
CODICE PENALE CODICE CIVILE
DPCM
DECRETO INTEMINISTERIALE
DECRETO MINISTRO
ATTI
DI
LEGISLAZIONE
SECONDARIA
DPR
DECRETI DIRETTORIALI
2008
Il rapporto di gerarchia,, si sostanzia nella legalità (ossia non
contraddizione dell'atto sublegislativo nei confronti della legge) e
nella costituzionalità (anch'essa consistente soprattutto nella non
contraddizione).
ATTI
DI
INTERPRETAZIONE
QUALIFICATA
CIRCOLARI
13/60
Leggi regionali
L'art. 117 della Costituzione, nella sua nuova
formulazione, individua tre tipi di competenza
legislativa:
la competenza esclusiva dello Stato;
la competenza ripartita tra Stato e Regioni
(entrambe, nelle materie espressamente indicate);
la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte le
materie non enumerate.
2009
14/96
Contratti collettivi
I contratti collettivi di lavoro, in base alla
previsione dell'art. 39 della Costituzione,
avrebbero dovuto costituire una fonte del diritto
«ibrida», presentando, per la loro formazione, il
corpo del contratto e, per la loro efficacia erga
omnes, l'anima della legge. Ma l'art. 39, che è
norma autorizzativa e non obbligante, non è stato
attuato.
Ai contratti collettivi viene perciò riconosciuta, in via
generale, nel nostro ordinamento, soltanto
un'efficacia inter partes, derogata soltanto
laddove, in via transitoria, siano stati recepiti in
decreti legislativi, oppure vengano utilizzati dal
giudice per determinare un minimo normativo ex
art. 36 Costituzione.
2009
15/96
Fonti extra ordinem
Le fonti extra ordinem consistono in fatti e non
atti normativi, sono fondate direttamente sulla
costituzione materiale; perciò, si applica ad esse il
criterio di legittimità e non quello di legalità.
Tra queste vanno ricordate:
le consuetudini, ossia le regole convenzionali
stabilizzate, oggettivizzate, dispiegate nel tempo
e nella coscienza giuridica (presentando i caratteri
della diuturnitas e dell' opinio iuris seu
necessitatis);
.
2009
16/96
Fonti atipiche
Fonte atipica è ogni fonte a competenza
specializzata.
Tra le fonti atipiche si inquadrano le sentenze della
Corte costituzionale e i referendum. Entrambi
sono previsti dalla Costituzione, ed hanno in
comune l'effetto giuridico di eliminare norme
vigenti dall'ordinamento (come fanno di regola le
leggi abrogatrici) ma sono privi di tutti gli altri
caratteri generali della norma giuridica, per cui
non sarebbero "fonti" in senso tecnico.
2009
17/96
La gerarchia delle fonti
I rapporti tra le fonti, considerati
in base alla loro posizione
sistematica, possono essere:
di gerarchia;
di competenza,
di cronologia.
2009
18/96
La gerarchia delle fonti
Il rapporto di gerarchia si sostanzia nella legalità (ossia non
contraddizione dell'atto sublegislativo nei confronti della
legge) e nella costituzionalità (anch'essa consistente
soprattutto nella non contraddizione).
Il rapporto di competenza attiene ad una situazione di
distribuzione orizzontale delle fonti, che si ha in ipotesi di
pluralità di processi di integrazione politica (si pensi, per
l'ordinamento italiano, ai processi europeo, statale e
regionale).
Il criterio cronologico dispone che la legge successiva abroga
la legge precedente che risulta in contrasto,qualora vi sia
contraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico,
uguale competenza):
2009
19/96
Nel CODICE PENALE vengono evidenziati i reati in
materia di sicurezza del lavoro a carico
dell’imprenditore
2009
20/96
Art. 437:
“Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro.”
“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove e li
danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto
deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10
anni.”
Art. 451:
"Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro."
"Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un
incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul
lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
£.200.000 a 1.000.000."
2009
21/96
DOLO E COLPA
DOLO: un delitto è doloso quando emerge la volontà e la
consapevolezza del soggetto di venire meno all’obbligo
imposto dalla legge.
COLPA: un delitto è colposo quando non è frutto di
una chiara volontà di trasgredire all’obbligo imposto
dalla legge, ma è frutto di imperizia, negligenza,
imprudenza, inosservanza delle leggi e dei
regolamenti.
2009
22/96
(Omicidio colposo. art. 589 c.p.)
21 febbraio 2006, n. 102,
modificato da legge
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona
è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con la violazione delle
norme sulla disciplina ..... per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da
due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone,
ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di
una o più persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non
può superare gli anni 12.
2009
23/96
Percosse
Art. 581 Percosse
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva
una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino
a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Tale disposizione non si applica quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo o
come circostanza aggravante di un altro reato.
2009
24/96
Lesione personale
Art. 582 Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale,
dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella
mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre
anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze
aggravanti previste negli artt. 583 (lesioni gravi o
gravissime) e 585 (uso di armi), ….., il delitto e'
punibile a querela della persona offesa (1).
1)Articolo così modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 96. Il secondo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla
L. 96 novembre 1981, n. 689.
2009
25/96
Lesione personale grave
Art. 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale e' grave, e si applica la
reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una
malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo superiore ai quaranta
giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente
di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal
fatto deriva l'acceleramento del parto .
2009
26/96
Lesione personale gravissima
Art. 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale e' gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che
renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso
di un organo o della capacita' di procreare, ovvero
una permanente e grave difficolta' della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente
del viso;
5) l'aborto della persona offesa
2009
27/96
(Lesioni personali colpose. art. 590 c.p.)modificato da legge 21 febbraio
2006, n. 102,
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito ..
Se la lesione è grave la pena è della reclusione ..; se è gravissima, ...
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con la
violazione delle norme sulla disciplina ..... per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da
tre a 12 mesi o della multa da € 500 a € 2000. ; e la pena per lesioni
gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di
più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più
grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena
della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile
a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale. (assenza dal lavoro > 40 gg art 583)
2009
28/96
L’IMPRENDITORE È TENUTO AD
ADOTTARE NELL’ESERCIZIO
DELL’IMPRESA LE MISURE CHE,
SECONDO LA PARTICOLARITA’ DEL
LAVORO, L’ESPERIENZA E LA
TECNICA, SONO NECESSARIE A
TUTELARE L’INTEGRITÀ FISICA E LA
PERSONALITÀ MORALE DEI
PRESTATORI DI LAVORO
2009
29/96
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
art. 2050 c.c.
Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un'attività pericolosa,
per sua natura o per la natura dei
mezzi
adoperati,
è
tenuto
al
risarcimento, se non prova di aver
adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno.
2009
30/96
LA COSTITUZIONE
Art. 2 “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità”
Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività”
Art. 35: “ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni”
Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana”
2009
31/96
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Titolo I
Disposizioni generali
Titolo II
Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
Titolo III
Norme generali di protezione delle
macchine
Titolo IV
Norme particolari di protezione per
determinate macchine
Titolo IV
Norme particolari di protezione per
determinate macchine
Titolo V
Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di
trasporto ed immagazzinamento
Titolo VI
Impianti ed apparecchi vari
Titolo VII
Impianti, macchine ed apparecchi vari
Titolo VIII
Materie o prodotti pericolosi o nocivi
Titolo IX
Manutenzioni e riparazioni
Titolo X
Mezzi personali di protezione e soccorsi
d’urgenza
Titolo XI
Norme penali
Titolo XII
Commissione consultiva permanente per la
2009 prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro
32/96
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 597
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Era un insieme di norme tecniche per la
prevenzione di tutte le attività lavorative.
Alcune norme sono ovvie, altre generiche,
altre puntuali.
Ogni articolo era sanzionato.
È stato abrogato dal D. Lgs. 81/08
2009
33/96
D.P.R. 07 gennaio 1956, n. 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni
Era un insieme di norme tecniche
per la prevenzione nei cantieri
edili.
Ogni articolo era sanzionato.
È stato abrogato dal D. Lgs. 81/08
2009
34/96
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1 - 4)
TITOLO II
DPR 303/56
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
INDUSTRIALI E COMMERCIALI
(art. 5 - 48)
TITOLO III
NORME GENERALI
PER L’IGIENE DEL
LAVORO
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
AGRICOLE (art.49 - 57)
TITOLO IV
NORME PENALI (art. 58 - 60)
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art. 61 - 70)
2009
35/96
È stato abrogato dal D. Lgs. 81/08 fatta eccezione per l'articolo 64.
DPR 303/56
NORME GENERALI
PER L’IGIENE DEL
LAVORO
Art. 64. Ispezioni
1. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni
parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il
personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e
altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le
informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse
comprese quelle sui processi di lavorazione.
2. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed
eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per
malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
3. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e
2009
sulle
notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio. 36/96
Normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali
INAIL è l'acronimo dell' Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro..
L'assicurazione all'INAIL è obbligatoria: se ricorrono le
condizioni di legge i datori di lavoro debbono versare
annualmente una quota.
. Con il versamento del premio assicurativo l'INAIL si assume
l'onere economico derivante dagli infortuni sul lavoro e dalle
malattie professionali che possano colpire i dipendenti e
tutte le altre figure equiparate, soggette all'obbligo
assicurativo, sia per quanto riguarda l'inabilità temporanea
assoluta (cioè il periodo di astensione dal lavoro) sia
l'eventuale invalidità permanente residuata.
Anche se il datore di lavoro (tenuto per legge) non procede al
versamento dei premi di assicurazione, però, il dipendente ha
accesso alla tutela (principio della automaticità delle
prestazioni).
2009
37/96
DPR 30 giugno 1965, n. 1196
Oggetto:Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
Assicuratore: Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie
Professionali (INAIL), ente pubblico sottoposto
alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del
Tesoro e della Sanità, gestore
dell’Assicurazione obbligatoria
Assicurante: Tutti i titolari di un rapporto di lavoro
pubblici e Privati, responsabili dell’integrità
fisica dei prestatori d’opera. Lavoratori
autonomi in attività soggette a rischio
Assicurato: Tutti coloro che prestano la propria
attività alle dipendenze o sotto la direzione
altrui in modo permanente o avventizio, con
qualunque forma di retribuzione o che ha
accesso ad ambienti lavorativi dove esiste un
rischio di danno
2009
38/96
gli assicurati
Non tutti i lavoratori sono compresi nell’assicurazione
Nel DPR 1196 vi è un elenco di lavorazioni o di
caratteristiche del lavoratore che rendono
operativa l’assicurazione
2009
39/96
Prestazioni assicurazione
Le prestazioni oggetto dell’assicurazione sono
rappresentate:
• dall’indennità per inabilità temporanea assoluta
• dalla rendita per inabilità permanente assoluta o
parziale (nel caso in cui in seguito ad infortunio
residui una inabilità superiore al 6% )
• dalla rendita ai superstiti
• dall’assegno per l’assistenza personale
continuativa
• dalla fornitura di protesi
2009
40/96
responsabilità civile per gli infortuni sul
lavoro
Art. 10.- L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro
dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico
di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale
l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la
sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a
coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del
fatto debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la
punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela
della persona offesa.
.
2009
41/96
Art 239 DPR 1196/65
Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene
prevedere la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superiore ai
trenta giorni, il medico è obbligato a trasmettere direttamente
copia del certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Questa, non più tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne
trasmette copia all'Ispettorato del lavoro e al pubblico ministero
nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio.
Inoltre, in caso d'infortunio mortale, il medico deve darne avviso per
telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore
dall'infortunio all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa .
La direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro nel
più breve tempo possibile e in ogni caso, non più tardi di quattro
giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo
dell'infortunio ad una inchiesta,
2009
42/96
Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300
del 20 maggio 1970
Il testo dello Statuto si divide in un titolo
dedicato al rispetto della dignità del
lavoratore, in due titoli dedicati alla
libertà ed all'attività sindacali, in un
titolo sul collocamento ed in uno sulle
disposizioni transitorie
Lo Statuto sancisce, in primo luogo, la
libertà di opinione del lavoratore , che
non può quindi essere oggetto di
trattamento differenziato in
dipendenza da sue opinioni politiche o
religiose .
2009
43/96
Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300
del 20 maggio 1970
L'attività lavorativa, l'apporto operativo del lavoratore, è svincolata da alcune
forme di controllo quali, ad esempio:
 divieto, per il datore di lavoro, di assegnare del personale di vigilanza
al controllo dell'attività lavorativa dei lavoratori ( tale personale di
vigilanza può esercitare esclusivamente la vigilanza sul patrimonio
aziendale)
 divieto d'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
 le visite personali di controllo sul lavoratore , ovvero le perquisizioni
all'uscita del turno (principalmente effettuate per verificare che il
lavoratore non si sia appropriato di beni prodotti o di altro materiale
di proprietà dell'azienda), sono sottoposte a limitazioni di dettagliata
rigorosità.
 sono vietati accertamenti diretti da parte del datore di lavoro sulla
idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore
dipendente, delegando agli enti pubblici competenti tali accertamenti
2009
44/96
legge 20 maggio 1970 n 300 statuto dei
lavoratori
Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
2009
45/96
2009
46/96
2009
47/96
2009
48/96
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49/96
2009
50/96
2009
51/96
INTRODUCE L’OBBLIGO DELLA
DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA’ PER GLI
IMPIANTI
2009
52/96
D.M. 22-1-2008 n. 37
applicativo ed estensivo delle legge 46/90
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 968 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61
2009
53/96
2009
54/96
2009
55/96
2009
56/96
2009
57/96
2009
58/96
2009
59/96
LA FILOSOFIA DEL D.LGS n. 626/96
La filosofia del nuovo sistema di
prevenzione è fondata sul
PRINCIPIO DELL’AUTOTUTELA
(art. 5: …”ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue
azioni o omissioni.”)
Al lavoratore è richiesto di eseguire non solo quanto altri (D.L.
o dirigente) hanno stabilito, ma di contribuire all’adempimento di
tutti gli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza del
lavoro.
2009
60/96
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO,
DEL DIRIGENTE, DEL PREPOSTO (Art. 4)
DATORE DI LAVORO
Designa Responsabile e Addetti
(anche con esterni) del S.P.P.
DIRIGENTE
PREPOSTO
Nomina, nei casi previsti,
il Medico Competente
Responsabilità di valutazione e
attuazione continuativa
Elabora, custodisce e aggiorna il
Documento contenente :
- Valutazione dei rischi
- Misure di prevenzione
- Programma di attuazione
Resp. S.P.P.
Med. Comp.
Per nuove attività
(pubbl. o private)
“Documento” entro 3
MESI dall’inizio
dell’attività
Rappr. Sicur.
(consultaz.)
Per az. famil. e fino a 10 dip.
autocertificazione su valutaz. e misure
Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie (c. 5)
61/96
2009
NOTA: Deroghe per le piccole e medie aziende (Art. 4 c. 9)
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO
SOCCORSO (Art. 12-15)
DATORE DI LAVORO
DISPOSIZIONI GENERALI (Art.12)
- Organizza i rapporti con l’esterno
(VV.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze
- Designa i lavorat. per le squadre di
emergenza
- Prende provvedim. e programmma
interventi
- Informa i lavoratori sulle misure prese e i
comportamenti da tenere
- Osserva i diritti dei lavoratori (Art. 14)
EVACUAZIONE DEI LAVORAT.
Prende misure per l’evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato
3/33
PRONTO SOCCORSO
Prende provvedimenti
per il Pronto Soccorso
DECRETI MINISTERIALI
Stabiliranno linee guida per la prevenzione
incendi e per le emergenze secondo il tipo di
attività2009
Stabiliranno le attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti e la formazione del
personale secondo l’attività
62/96
Il testo unico sulla sicurezza
La legge 123 del 3 agosto 2007 dà delega al governo di emanare
un testo unico sulla sicurezza.
Il governo rinuncia alla dizione di testo unico ed emana un D.
Lgs. per evitare il parere del Consiglio di Stato che avrebbe
comportato un allungamento dei tempi di emanazione.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo costituiscono
quindi attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in
materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento
delle medesime in un unico testo normativo.
Il D. Lgs. esce sulla GU del 30 aprile 2008 in concomitanza con
la festa del 1 maggio. Entra in vigore il 15 maggio 2008
2009
63/96
D. ls. 81/08
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO II
SISTEMA
ISTITUZIONALE
TITOLO II
Luoghi di lavoro
TITOLO III
Uso delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di
Protezione individuale
TITOLO IV: Cantieri
temporanei o mobili
Titolo VIII
Agenti Fisici
Titolo IX
Sostanze pericolose
Titolo X
Esposizione ad Agenti
biologici
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI
LAVORO
TITOLO V
Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro
Protezione atmosfere
esplosive
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
TITOLO VI:
Movimentazione Manuale dei
Carichi
Titolo XII
Disposizioni diverse in
materia penale
TITOLO VII
Attrezzature munite
di Video Terminale
Titolo XI
Allegati dal I al LI
Struttura del D. Lgs. Gli allegati
ALLEGATO I Gravi violazioni ai fini dell’adozione
del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale
ALLEGATO II Casi in cui è consentito lo
svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi
ALLEGATO 3A Cartella sanitaria e di rischio
ALLEGATO 3B Informazioni relative ai dati
collettivi aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
2009
65/96
Struttura del D. Lgs. Gli allegati
ALLEGATO IV Requisiti dei luoghi di lavoro
ALLEGATO V Requisiti di sicurezza delle
attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente alla data della loro
emanazione
ALLEGATO VI Disposizioni concernenti l’uso delle
attrezzature di lavoro
2009
66/96
Struttura del D. Lgs. Gli allegati
ALLEGATO VII verifiche di attrezzature
ALLEGATO VIII Schema indicativo per l’inventario dei rischi
ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione
individuale
ALLEGATO IX Senza titolo ( elenco norme di buona tecnica
e distanze di sicurezza elettrica)
ALLEGATO X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di
cui all’articolo 89 comma 1 lettera a) (definizione di
cantiere temporaneo o mobile)
ALLEGATO XI Elenco dei lavori comportanti rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui all’articolo 100, comma 1 (definizione PSC)
2009
67/96
Struttura del D. Lgs. Gli allegati
ALLEGATO XII Contenuto della notifica preliminare di cui
all’articolo 99
ALLEGATO XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la
logistica di cantiere
ALLEGATO XIV Contenuti minimi del corso di formazione
per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori
ALLEGATO XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili
ALLEGATO XV.1 Elenco indicativo e non esauriente degli
elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del
PSC di cui al punto 2.1.2
ALLEGATO XV.2 Elenco indicativo e non esauriente degli
elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi
all’area di cantiere, di cui al punto 2.1.1
2009
68/96
Struttura del D. Lgs. Gli allegati
ALLEGATO XVI Fascicolo con le caratteristiche
dell’opera
ALLEGATO XVII Idoneità tecnico professionale
ALLEGATO XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi
e trasporto dei materiali
ALLEGATO XIX Verifiche di sicurezza dei
ponteggi metallici fissi
ALLEGATO XX
A Costruzione e impiego di scale portatili
B Autorizzzazione ai laboratori di certificazione
(concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti
su ruote a torre e ponteggi)
2009
69/96
Struttura del D. Lgs. Gli allegati
ALLEGATO XXI Accordo Stato, regioni e province
autonome per lavoratori addetti a lavori in quota
ALLEGATO XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
ALLEGATO XXIII Deroga ammessa per i ponti su
ruote a torre
ALLEGATO XXIV Prescrizioni generali per la
segnaletica di sicurezza
ALLEGATO XXV Prescrizioni generali per i cartelli
segnaletici
ALLEGATO XXVI Prescrizioni per la segnaletica
dei contenitori e delle tubazioni
2009
70/96
Struttura del D. Lgs. Gli allegati
ALLEGATO XXVII Prescrizioni per la segnaletica
destinata ad identificare e ad indicare
l’ubicazione delle attrezzature antincendio
ALLEGATO XXVIII Prescrizioni per la
segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e
per la segnalazione delle vie di circolazione
ALLEGATO XXIX Prescrizioni per i segnali
luminosi
ALLEGATO XXX Prescrizioni per i segnali acustici
ALLEGATO XXXI Prescrizioni per la
comunicazione verbale
2009
71/96
Struttura del D. Lgs. Gli allegati
ALLEGATO XXXII Prescrizioni per i segnali
gestuali
ALLEGATO XXXIII Senza titolo ( Rischio di
patologie da sovraccarico biomeccanico)
ALLEGATO XXXIV Senza titolo (VDT)
ALLEGATO XXXV Senza titolo (vibrazioni)
ALLEGATO XXXVI valori limite di esposizione e
valori di azione per i campi elettromagnetici
ALLEGATO XXXVII parte I Radiazioni ottiche
(illeggibile on line)
ALLEGATO XXXVII parte II Radiazioni laser
(illeggibile on line )
2009
72/96
Struttura del D. Lgs. Gli allegati
ALLEGATO XXXVIII Valori limite di esposizione
professionale
ALLEGATO XXXVIX Valori limite biologici
obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
ALLEGATO XL Divieti
ALLEGATO XLI Senza titolo ( Norme EN analisi
atmosfera di lavoro)
ALLEGATO XLII Elenco di sostanze, preparati e
processi
ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione
professionale
2009
73/96
Struttura del D. Lgs. Gli allegati
ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione
professionale
ALLEGATO XLIV Elenco esemplificativo di attività
lavorative che possono comporate la presenza di
agenti biologici
ALLEGATO XLV Segnale di rischio biologico
ALLEGATO XLVI Elenco degli agenti biologici
classificati
ALLEGATO XLVII Specifiche sulle misure di
contenimento e sui livelli di contenimento
2009
74/96
Struttura del D. Lgs. Gli allegati
ALLEGATO XLVIII Specifiche per processi
industriali
ALLEGATO XLIX ripartizione delle aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive
ALLEGATO L (articolo 293, articolo 296, comma 2
lettera d), articolo 296, commi 1 e 2)
(atmosfere esplosive)
ALLEGATO LI (articolo 293, comma 3) atmosfere
esplosive - segnale di avvertimento per indicare
le aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive
2009
75/96
Articolo 304 - Abrogazioni
Sono abrogati:
a) il DPR 27 aprile 1965, n. 547, il DPR 7 gennaio 1966, n. 164, il DPR 19
marzo 1966, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il D. Lgs. 15
agosto 1991, n. 277, il D. Lgs. 19 settembre 1996, n. 626, il D. Lgs. 14
agosto 1996, n. 493, il D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 496, il D. Lgs. 19 agosto
2005, n. 187;
…..
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia
disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi … si provvede
all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle
contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto
legislativo 19 settembre 1996, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad
altre disposizioni abrogate dal comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove
disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del
decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, e successive modificazioni,
ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono
riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.
2009
76/96
Legislazione categoriale
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345 - Attuazione
della direttiva 96/33/CE relativa alla protezione dei giovani
sul lavoro. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 8
ottobre 1999)
LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 996 del 17 ottobre
1967 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
(pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 6 novembre
1967)
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 Supplemento Ordinario n. 93
2009
77/96
D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
La presente legge si applica ai minori dei
diciotto anni, di seguito indicati ''minori'',
che hanno un contratto o un rapporto di
lavoro, anche speciale, disciplinato dalle
norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora
compiuto 15 anni di età o che è ancora
soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di età compresa tra
i 15 e i 18 anni di età e che non è più
soggetto all'obbligo scolastico;
2009
78/96
D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni
modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la
valutazione dei rischi …con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o
possibili, in relazione all'eta';
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,
biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle
attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine,
apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del
lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del
lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2009
79/96
D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
Art. 7
1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 996, e' sostituito dal
seguente: "Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti AI RISCHI
SEGUENTI
 Agenti fisici
 Agenti biologici
 Agenti chimici
 Processi e lavori a maggior rischio
 Lavoro notturno
possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o
di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente
necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti
ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta
pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti
sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di
prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di
sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
.
2009
80/96
Legislazione categoriale
Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532
"Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999,
n. 25"
Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a
spese del datore di lavoro, per il tramite del medico
competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19
settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 962:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per
controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno
2009
81/96
Legge 5 febbraio 1999, n. 25
" Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge
comunitaria 1998"
Art. 17
(Lavoro notturno).
1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1996, n. 903, è
sostituito dal seguente:
" Art. 5. – 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 96 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal
padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".
2009
82/96
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento
Ordinario n. 93
Art. 7.
Lavori vietati
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi,
nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi
ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del
presente testo unico. ….
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che
comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro,
indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e'
previsto il divieto.
4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi
ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice,
accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla
salute della donna.
2009
83/96
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento
Ordinario n. 93
Allegato A
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto,
sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento
dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i
seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1966, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie
professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1196, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi
dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione
e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
2009
84/96
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento
Ordinario n. 93
Allegato A
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i
seguenti:
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che
obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del
movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie
infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o
altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di
comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro.
2009
85/96
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento
Ordinario n. 93
Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI
CUI ALL'ART. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in
camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e'
sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di
immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti
possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti
possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
2009
86/96
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento
Ordinario n. 93
Art. 8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto legislativo 17 marzo 1996, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone
classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero esporre
il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della
gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio
stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti
un rischio di contaminazione.
2009
87/96
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento
Ordinario n. 93
CONGEDO DI MATERNITA'
Art. 16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la
data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono
aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.
2009
88/96
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento
Ordinario n. 93
CONGEDO DI MATERNITA'
Art. 17.
Estensione del divieto
1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le
lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. ………l'anticipazione del
divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre…..l'interdizione
dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, ……………. per i seguenti
motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla
salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni...
2009
89/96
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento
Ordinario n. 93
CONGEDO DI MATERNITA'
Art. 20.
Flessibilita' del congedo di maternita'
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita', le lavoratrici hanno
la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del
parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto
l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
2009
90/96
D. Lgs. 81/08 art 2 definizioni
«norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e
pubblicata da un’organizzazione internazionale, da
un organismo europeo o da un organismo nazionale
di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria;
2009
91/96
D. Lgs. 81/08 ALLEGATO IX
NORME DI BUONA TECNICA
Ai fini del presente Capo, si considerano norme di
buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai
seguenti organismi nazionali e internazionali:
UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione
Elettrotecnica);
IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
ISO (Organizzazione Internazionale per la
Standardizzazione).
92/96
2009
Le norme tecniche
Norma nazionale (UNI): norma approvata da un
organismo di normalizzazione nazionale
riconosciuto (UNI)
Norma nazionale (CEI): norma approvata da un
organismo di normalizzazione nazionale
riconosciuto (CEI)
Norma nazionale (CIG): norma approvata da un
organismo di normalizzazione nazionale
riconosciuto (CIG)
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Le norme tecniche
Norma europea (EN- ETSI - CEN) : Norma approvata dal comitato europeo
di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC) in quanto norma europea (EN) ovvero
dall’Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI) in
quanto norme europee per le comunicazioni (ETS).
Norma armonizzata (EN) : norma europea pubblicata sulla GUCE e recepita
come norma nazionale sulla GURI. Le norme possono essere :
 di tipo A se trattano principi generali di sicurezza e di progettazione
applicabili a tutte le macchine;
 di tipo B se possono esser utilizzate per una vasta tipologia di
macchine;
 di tipo C se indicano i requisiti di sicurezza di particolari tipi di
macchine.
Norma internazionale (ISO): norma approvata da organismi d’unificazione
internazionale.
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LEGGE 186/68
Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed
elettronici.
Art. 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari,
le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
devono essere realizzati e costruiti a regola
d'arte.
Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le
installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
realizzati secondo le norme del Comitato
Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a
regola d'arte.
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