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A cura di Claudio Testuzza
Aggiornato al mese di Dicembre 2005
Da retributivo
a contributivo
RETRIBUTIVO :
La pensione viene calcolata riferendosi allo stipendio:
QUOTA a )
Dipendenti pubblici : ultimo percepito, per le anzianità
di servizio maturate sino al 31/12/1992.
Dipendenti privati : media degli ultimi cinque anni
QUOTA b )
Sulla media degli stipendi degli ultimi dieci anni, per le
anzianità successive al 1992
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CONTRIBUTIVO :
La pensione viene calcolata attribuendo una percentuale
crescente da 57 anni d’età ( il 4,72% ) a 65 anni ( 6,13% )
al totale dei versamenti prodotti durante tutta la vita
lavorativa e rivalutati sulla base dell’incremento
quinquennale del Pil
Sono nel sistema retributivo:
coloro che al 31/12 /1995 erano in possesso di
almeno 18 anni di contribuzione
Sono nel sistema contributivo:
i nuovi assunti ad iniziare dal 1° gennaio 1996
Sono nel sistema misto:
coloro che al 31/12/95 avevano meno di 18 anni di
contribuzione
(per costoro la pensione viene calcolata con il sistema retributivo
per le anzianità sino al 1995, con il sistema contributivo per le
anzianità maturate successivamente)
Quando si potrà andare in pensione
Nel sistema retributivo si può andare in pensione d’anzianità :
con 35 anni di contribuzione e 57 anni d’età
ovvero indipendentemente dall’età
con 38 anni di contribuzione nel 2004 e 2005
con 39 anni di contribuzione nel 2006 e 2007
con 40 anni di contribuzione dal 2008
in pensione di vecchiaia :
con 60 anni d’età per le donne e 65 anni d’età per gli uomini
ovvero
con almeno 40 anni di contribuzione : pensione assimilata alla vecchiaia
Quando si potrà andare in pensione
Le nuove regole per il sistema retributivo :
Sino al 31/12/2007 rimangono gli attuali limiti per le
pensioni d’anzianità che, certificati , varranno anche per
andare in pensione negli anni futuri
Dal 1° gennaio 2008 per andare in pensione occorreranno
60 anni d’età per le donne e 60 anni d’età per gli
uomini ed almeno 35 anni di contribuzione
Per le donne dal 1° gennaio 2008 e sino al 31 dicembre
2015 sarà possibile ancora andare in pensione con 35
a. di contribuzione e 57 a. d’età ma con la pensione
calcolata con il metodo contributivo.
Quando si potrà andare in pensione
Nel sistema contributivo si può andare in pensione :
Dall’età di 57 anni ed almeno 5 anni di contribuzione
Le nuove regole per il sistema contributivo :
Dal 1° gennaio 2008 occorreranno almeno 60 anni
d’età per le donne 65 anni d’età per gli uomini
Le aliquote di rendimento
Liquidazione pensioni con decorrenza 2006
RETRIBUZIONE ALIQUOTA ANNUA
Quota A
Sino a 39.297,00 €
da 39.297,00 a 52.265,01 €
da 52.265,01 a 65.233,02 €
da 65.233,02 a 74.664,30 €
Oltre a 74.664,30 €
2%
1,50%
1,25%
1%
1%
Quota B
2%
1,60%
1,35%
1,10%
0,90%
Fondi Pensione
Le nuove disposizioni prevedono la possibilità, per coloro che
ricadono nel Tfr, di aderire ai fondi integrativi, con il silenzio /
assenso versando l’importo del trattamento maturando ai Fondi di
categoria, ove esistenti
Anche per coloro che si trovano nel sistema che attribuisce
l’indennità premio di servizio è possibile l’ adesione opzionale al Tfr,
ma con contestuale destinazione alla previdenza complementare:
Fondi contrattuali
Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel
calcolo della pensione e dell'indennità premio di servizio
Le voci retributive da assoggettare a contribuzione ex INADEL e valutabili pertanto ai fini
dell'indennità premio sono:
1. Stipendio tabellare (per 13 mensilità)
2. Indennità integrativa speciale (per 13 mensilità)
3. Retribuzione individuale di anzianità (per 13 mensilità)
4. Indennità di specificità medico-veterinaria (per 13 mensilità)
5. Retribuzione di posizione minima - parte fissa e parte variabile - prevista dalla tabella allegata al
CCNL (per 13 mensilità)
6. Indennità per incarico di direzione di struttura complessa (per 13 mensilità)
7. Assegno personale annuo lordo non riassorbibile di L. 13.263.000 e indennità di specificità medica
di 20.000.000 corrisposti ex art. 38 del contratto ai dirigenti medici e veterinari già di II livello (per
13 mensilità)
8.Assegno personale annuo lordo non riassorbibile di L. 11.582.000 e di L. 13.485.000 non corrisposto
ai sensi dell'art. 43 - comma 2 e 3 - del contratto rispettivamente ai medici già a tempo definito e
ai veterinari ex artt. 43, 44, 45 del CCNL del 5.12.96 (per 13 mensilità)
9.Indennità di esclusività del rapporto di lavoro (per 13 mensilità).
Ai fini dell'indennità premio si considerano utili solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, nonché la retribuzione minima contrattuale - parte fissa
e variabile - indicata nella tabella allegata al CCNL.
Non sono invece assoggettabili a contribuzione ex INADEL:
1.La retribuzione di posizione - parte variabile - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella
allegata CCNL
2.La retribuzione di risultato
3.La retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro
4.Lo specifico trattamento economico.
Fondo generale”Quota B”:
contributo sul reddito professionale * (indicizzato)
- Reddito 2005 -
Per gli iscritti con età inferiore ai 40 anni lo scaglione di reddito da
assoggettare al 12,5 %, o al 2 % ( a richiesta ) per i titolari di altra previdenza,
è compreso tra € 4.838,96 ( quota coperta da contributo minimo obbligatorio )
ed il tetto di 47.964,05 euro oltre al quale è dovuto il contributo dell’ 1 %.
Per gli iscritti con età superiore ai 40 anni lo scaglione di reddito da
assoggettare al 12,5 %, o al 2 % ( a richiesta ) per i titolari di altra previdenza,
è compreso tra € 8.936,64 ( quota coperta da contributo minimo obbligatorio)
ed il tetto di 47.964,05 euro oltre al quale è dovuto il contributo dell’ 1 %
Rendita: aliquota dell’ 1,75% per ogni anno di contribuzione per il reddito
medio annuo dei versamenti rivalutati ( 75% indice Istat )
* per reddito professionale assoggettabile a contribuzione si intende quello
autonomo con esclusione dei redditi già soggetti ad altra forma di
contribuzione obbligatoria ed al netto delle spese sostenute, ivi compresi i
redditi corrispondenti ai contrIbuti dovuti per ciascuna fascia della quota A.
Fondo specialisti esterni*
Contributi
13% dei compensi a carico Ssn9% dei compensi
a carico sanitario
Prestazioni
Pensione ordinaria (a 65 anni) Pensione anzianità
(35 a contribuzione 57 a di età; dal 2001 58 a)
Pensione inabilità (totale incapacità esercizio
professionale)
Pensione ai superstiti
Misura della pensione
La base pensionabile è costituita dalla somma dei
compensi annui ricevuti rivalutati (Istat) e costo
vita
Rendita
1,225% reddito medio annuo rivalutato sino al
31/3/882,25% reddito medio annuo rivalutato dal
1/4/88
Liquidazione in capitale
Dal 1/1/98 un massimo del 15% della pensione
convertita in capitale**
* per le branche a prestazione 10% dei compensi a carico del SSN, 2% a
carico del sanitario
** coefficiente di conversione da 16,205 (55 annI) a 10,076 (70 anni)
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