g A cura di Claudio Testuzza Aggiornato al mese di Dicembre 2005 Da retributivo a contributivo RETRIBUTIVO : La pensione viene calcolata riferendosi allo stipendio: QUOTA a ) Dipendenti pubblici : ultimo percepito, per le anzianità di servizio maturate sino al 31/12/1992. Dipendenti privati : media degli ultimi cinque anni QUOTA b ) Sulla media degli stipendi degli ultimi dieci anni, per le anzianità successive al 1992 2 CONTRIBUTIVO : La pensione viene calcolata attribuendo una percentuale crescente da 57 anni d’età ( il 4,72% ) a 65 anni ( 6,13% ) al totale dei versamenti prodotti durante tutta la vita lavorativa e rivalutati sulla base dell’incremento quinquennale del Pil Sono nel sistema retributivo: coloro che al 31/12 /1995 erano in possesso di almeno 18 anni di contribuzione Sono nel sistema contributivo: i nuovi assunti ad iniziare dal 1° gennaio 1996 Sono nel sistema misto: coloro che al 31/12/95 avevano meno di 18 anni di contribuzione (per costoro la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per le anzianità sino al 1995, con il sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente) Quando si potrà andare in pensione Nel sistema retributivo si può andare in pensione d’anzianità : con 35 anni di contribuzione e 57 anni d’età ovvero indipendentemente dall’età con 38 anni di contribuzione nel 2004 e 2005 con 39 anni di contribuzione nel 2006 e 2007 con 40 anni di contribuzione dal 2008 in pensione di vecchiaia : con 60 anni d’età per le donne e 65 anni d’età per gli uomini ovvero con almeno 40 anni di contribuzione : pensione assimilata alla vecchiaia Quando si potrà andare in pensione Le nuove regole per il sistema retributivo : Sino al 31/12/2007 rimangono gli attuali limiti per le pensioni d’anzianità che, certificati , varranno anche per andare in pensione negli anni futuri Dal 1° gennaio 2008 per andare in pensione occorreranno 60 anni d’età per le donne e 60 anni d’età per gli uomini ed almeno 35 anni di contribuzione Per le donne dal 1° gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2015 sarà possibile ancora andare in pensione con 35 a. di contribuzione e 57 a. d’età ma con la pensione calcolata con il metodo contributivo. Quando si potrà andare in pensione Nel sistema contributivo si può andare in pensione : Dall’età di 57 anni ed almeno 5 anni di contribuzione Le nuove regole per il sistema contributivo : Dal 1° gennaio 2008 occorreranno almeno 60 anni d’età per le donne 65 anni d’età per gli uomini Le aliquote di rendimento Liquidazione pensioni con decorrenza 2006 RETRIBUZIONE ALIQUOTA ANNUA Quota A Sino a 39.297,00 € da 39.297,00 a 52.265,01 € da 52.265,01 a 65.233,02 € da 65.233,02 a 74.664,30 € Oltre a 74.664,30 € 2% 1,50% 1,25% 1% 1% Quota B 2% 1,60% 1,35% 1,10% 0,90% Fondi Pensione Le nuove disposizioni prevedono la possibilità, per coloro che ricadono nel Tfr, di aderire ai fondi integrativi, con il silenzio / assenso versando l’importo del trattamento maturando ai Fondi di categoria, ove esistenti Anche per coloro che si trovano nel sistema che attribuisce l’indennità premio di servizio è possibile l’ adesione opzionale al Tfr, ma con contestuale destinazione alla previdenza complementare: Fondi contrattuali Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione e dell'indennità premio di servizio Le voci retributive da assoggettare a contribuzione ex INADEL e valutabili pertanto ai fini dell'indennità premio sono: 1. Stipendio tabellare (per 13 mensilità) 2. Indennità integrativa speciale (per 13 mensilità) 3. Retribuzione individuale di anzianità (per 13 mensilità) 4. Indennità di specificità medico-veterinaria (per 13 mensilità) 5. Retribuzione di posizione minima - parte fissa e parte variabile - prevista dalla tabella allegata al CCNL (per 13 mensilità) 6. Indennità per incarico di direzione di struttura complessa (per 13 mensilità) 7. Assegno personale annuo lordo non riassorbibile di L. 13.263.000 e indennità di specificità medica di 20.000.000 corrisposti ex art. 38 del contratto ai dirigenti medici e veterinari già di II livello (per 13 mensilità) 8.Assegno personale annuo lordo non riassorbibile di L. 11.582.000 e di L. 13.485.000 non corrisposto ai sensi dell'art. 43 - comma 2 e 3 - del contratto rispettivamente ai medici già a tempo definito e ai veterinari ex artt. 43, 44, 45 del CCNL del 5.12.96 (per 13 mensilità) 9.Indennità di esclusività del rapporto di lavoro (per 13 mensilità). Ai fini dell'indennità premio si considerano utili solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nonché la retribuzione minima contrattuale - parte fissa e variabile - indicata nella tabella allegata al CCNL. Non sono invece assoggettabili a contribuzione ex INADEL: 1.La retribuzione di posizione - parte variabile - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegata CCNL 2.La retribuzione di risultato 3.La retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro 4.Lo specifico trattamento economico. Fondo generale”Quota B”: contributo sul reddito professionale * (indicizzato) - Reddito 2005 - Per gli iscritti con età inferiore ai 40 anni lo scaglione di reddito da assoggettare al 12,5 %, o al 2 % ( a richiesta ) per i titolari di altra previdenza, è compreso tra € 4.838,96 ( quota coperta da contributo minimo obbligatorio ) ed il tetto di 47.964,05 euro oltre al quale è dovuto il contributo dell’ 1 %. Per gli iscritti con età superiore ai 40 anni lo scaglione di reddito da assoggettare al 12,5 %, o al 2 % ( a richiesta ) per i titolari di altra previdenza, è compreso tra € 8.936,64 ( quota coperta da contributo minimo obbligatorio) ed il tetto di 47.964,05 euro oltre al quale è dovuto il contributo dell’ 1 % Rendita: aliquota dell’ 1,75% per ogni anno di contribuzione per il reddito medio annuo dei versamenti rivalutati ( 75% indice Istat ) * per reddito professionale assoggettabile a contribuzione si intende quello autonomo con esclusione dei redditi già soggetti ad altra forma di contribuzione obbligatoria ed al netto delle spese sostenute, ivi compresi i redditi corrispondenti ai contrIbuti dovuti per ciascuna fascia della quota A. Fondo specialisti esterni* Contributi 13% dei compensi a carico Ssn9% dei compensi a carico sanitario Prestazioni Pensione ordinaria (a 65 anni) Pensione anzianità (35 a contribuzione 57 a di età; dal 2001 58 a) Pensione inabilità (totale incapacità esercizio professionale) Pensione ai superstiti Misura della pensione La base pensionabile è costituita dalla somma dei compensi annui ricevuti rivalutati (Istat) e costo vita Rendita 1,225% reddito medio annuo rivalutato sino al 31/3/882,25% reddito medio annuo rivalutato dal 1/4/88 Liquidazione in capitale Dal 1/1/98 un massimo del 15% della pensione convertita in capitale** * per le branche a prestazione 10% dei compensi a carico del SSN, 2% a carico del sanitario ** coefficiente di conversione da 16,205 (55 annI) a 10,076 (70 anni)