PASSAGGIO DA:
TARSU / TIA
A:
TARES
COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA
VENERDÌ 7 E LUNEDÌ 10 GIUGNO 2013
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Dal 1° gennaio 2013 la Tares – il tributo Comunale sui rifiuti e sui
servizi indivisibili – sostituisce sia la vecchia Tarsu che la Tia.
Mentre finora il gettito è servito esclusivamente a finanziare il
servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Tares coprirà anche i costi
di altri servizi, (polizia locale, anagrafe, illuminazione pubblica,
manutenzione del verde e delle strade) mediante versamento
dello 0,30€/mq da versare direttamente allo Stato. La Tares,
prima di tutto, dovrà finanziare integralmente il costo di raccolta e
smaltimento rifiuti, garantendo una copertura piena.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
La Tares finanzierà un ventaglio di attività maggiori rispetto
alla Tia o alla Tarsu e quindi costerà di più. La sola
componente dedicata ai - servizi indivisibili – che di
base chiederà 30 centesimi al mq. dell’immobile o
dell’area occupata dal contribuente, vale secondo il
Governo un miliardo all’anno (già tagliati dalla dote
Statale per i Sindaci).
GESTIONE RIFIUTI URBANI

PRELIEVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, SIA DI NATURA
PATRIMONIALE SIA DI NATURA TRIBUTARIA, SOPPRESSI A DECORRERE DAL:
1 GENNAIO 2013



TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al
decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507), quindi a tributo,
TIA1 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
TIA2 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 238 del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152)
TRASFORMAZIONE
Tares
Tia 1 / Tia 2
Tarsu
Tassa rifiuti solidi
urbani
Tariffa Igiene
Ambientale
Tariffa rifiuti e
servizi
TARES

ART. 14, comma 1, D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i
Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni,
e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
TARES
Con la legge di stabilità 2013, il comma 1 dell’art. 14 del D.L.
201/2011 (convertito in L. 214/2011) viene così modificato:
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del
territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
in regime di privativa pubblica della vigente normativa, a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei
costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
COMPOSIZIONE TARES
Per la TARES si parla di TRIBUTO e non di imposta o
tassa, perché in effetti racchiude in sè le due
tipologie di imposizione fiscale.
TASSA
IMPOSTA
Entrata di natura fiscale
destinata al finanziamento dei
costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati.
Entrata di natura fiscale volta
a finanziare i “servizi
indivisibili” dei Comuni.
TRIBUTO

Termine generico che indica ogni versamento di denaro
dovuto dai cittadini allo Stato

[in senso figurato] tutto ciò che si dà come cosa dovuta,
per assolvere a un obbligo

Presso gli antichi Romani, contributo obbligatorio, pagato
allo Stato per tribù
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Comma 3 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. (la Tarsu
faceva riferimento a immobili “oggettivamente
utilizzabili”).
Comma 4 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali
o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che
non siano detenute o occupate in via esclusiva.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Comma 5 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i
locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di
solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro
che usano in comune i locali o le aree stesse.

Comma 6 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Quindi il presupposto del tributo è dato,
alternativamente da:
 Possesso
 Occupazione
 Detenzione
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Il prototipo di regolamento messo a punto dal gruppo
di lavoro costituito dal Mef nell’ambito del programma
operativo “Governance e azioni di sistema” prevede,
però, che non sono soggetti al tributo le unità
immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili,
suppellettili e sprovviste di contratti attivi di forniture
dei servizi pubblici a rete.
× Mef = Ministero economia e finanza.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Sono inoltre considerati presenti nel nucleo famigliare anche
i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso
di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata
all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di
cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore
all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini
della determinazione della tariffa, a condizione che
l’assenza sia adeguatamente documentata.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti
nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero
(iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi
dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si
assume come numero degli occupanti quello indicato
dall’utente o, in mancanza,
 quello di 1 unità.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede
di accertamento, il dato superiore emergente dalle
risultanze anagrafiche del comune di residenza.
TARES – PRESUPPOSTO OGGETTIVO
La prova contraria , atta a dimostrare la inidoneità del
bene a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico del
contribuente che deve fornire all’amministrazione,
tutti gli elementi all’uopo necessari.
Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000
TARES – PRESUPPOSTO OGGETTIVO
L’immobile
è
oggettivamente
inutilizzabile
(terminologia Tarsu) o non suscettibile di produrre
rifiuti (terminologia Tares) quando non ha l’abitabilità,
è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di
abbandono PURCHE’ DI FATTO INUTILIZZATO.
Se, invece, l’immobile è utilizzato è soggetto,
comunque, al pagamento del tributo.
TARES – BASE IMPONIBILE
Ai sensi dell'art. 14, comma 9 del d.l. 201/2011 la base
imponibile, ai fini del TARES era la superficie dei locali e
delle aree.
In particolare, il comma 9 dell'art. 14, disponeva che "per le
unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili
nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al
tributo è pari “ all'80 per cento della superficie catastale".
Tali immobili si riferiscono a quelli appartenenti alle categorie
catastali A, B e C.
TARES – BASE IMPONIBILE
Fino a quando non verranno attivate le procedure per
l’allineamento tra i dati catastali degli immobili a
destinazione ordinaria e i dati della toponomastica,
per
determinare
la
superficie
catastale
assoggettabile, la superficie delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria, iscritte o ascrivibili nel
catasto urbano, è costituita dalle AREE CALPESTABILI
dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti o
assimilati.
TARES – BASE IMPONIBILE
Il Legislatore, tenuto conto delle difficoltà ad
utilizzare la superficie catastale, ha consentito ai
Comuni di utilizzare, le superfici già utilizzate per
TARSU o TIA, anche per gli immobili a
destinazione ordinaria ( A, B, C, )
TARES – BASE IMPONIBILE
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto
inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e
sussiste fino al giorno in cui ne viene a cessare
l’utilizzazione,
PURCHE’ DEBITAMENTE E TEMPESTIVAMENTE DICHIARATA.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si
presume che l’utenza sia cessata alla data di
presentazione, salvo prova contraria da parte dell’utente.
DESCRIZIONE
TARIFFA
QUOTA DETERMINATA IN BASE
ALLE COMPONENTI ESSENZIALI
DEL COSTO DEL SERVIZIO, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO
AGLI INVESTIMENTI ED AI
RELATIVI AMMORTAMENTI
QUOTA RAPPORTATA ALLE
QUANTITA’
DI
RIFIUTI
CONFERITI.
AL
SERVIZIO
FORNITO ED ALL’ENTITA’ DEI
COSTI DI GESTIONE
COPERTURA INTEGRALE
DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI
ESERCIZIO
TARES PIANO TARIFFARIO
UTENZE
DOMESTICHE
UTENZE NON
DOMESTICHE
DESCRIZIONE
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
Costi di gestione RSU
indifferenziati :
-costi spazzamento e lavaggio
strade e piazze pubbliche
- costi di raccolta e trasporto RSU
-costi di trattamento e smaltimento
RSU
-- altri costi
Costi di gestione raccolta
differenziata :
-costi di raccolta differenziata per
materiale (CRD)
- costi di trattamento e riciclo (CTR)
COSTI COMUNI
COSTO D’USO DEL CAPITALE
- costi amministrativi
- ammortamenti
- costi generali di gestione
- accantonamenti
- costi comuni diversi
- remunerazione del capitale
investito
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA



La Tares, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la
maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni, senza
applicazione diretta dell’iva al contribuente.
• La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del
costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi
ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
• La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato
(raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è
rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non
domestica, l’ente deve ripartire fra le due categorie l’insieme dei
costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri
razionali.
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa
rifiuti (Tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il
gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza
percentuale sul totale.
Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle
utenze non domestiche.
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Costo Totale Servizio
Costo UTD
Quota Fissa
UTD
Costo UTND
Quota Variabile
UTD
Quota Fissa
UTND
Quota Variabile
UTND
Il costo totale del servizio viene ripartito fra UTD e UTND utilizzando le stime produttive di rifiuti delle
due fasce, calcolate facendo riferimento alla incidenza % di ognuna di esse sulla produzione previsionale
totale, nonché con riferimento al dato dell’ultimo consuntivo completo disponibile.
Utilizzando i dati ora disponibili, attraverso le formule di calcolo di cui al DPR 158/99, è possibile
determinare le tariffe per la quota fissa e per la quota variabile da applicare alle superfici assoggettate e
N° componenti per le utenze domestiche, per le utenze non domestiche alle sole superfici.
PREVISIONE COSTI ANNO 2013
COSTI DI GESTIONE
Costi lavaggio e spazzamento strade
Costi raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
Costi trattamento e smaltimento rsu
Altri costi generali
Costi per la raccolta differenziata
COSTI COMUNI
Costi amministrativi e di accertamento
Costo comuni diversi (personale, luce, materiale di consumo ecc.)
TOTALE
Adeguamento ISTAT 1,5% = 7.339,80 TOTALE Costi:
€ 125.740,00
€ 66.000,00
€ 38.500,00
€ 3.630,00
€ 235.587,00
€ 15.000,00
€ 4.863,08
€ 489.320,08
€ 496.659,88
PIANO FINANZIARIO
Costo piano Finanziario
100 %
Incidenza utenze domestiche
Incidenza utenze non domestiche
59,08 %
40,92 %
Incidenza quota Fissa
UTD
Incidenza quota variabile
UTD
Incidenza quota Fissa
UTND
Incidenza quota variabile
UTD
30,50 %
69,50 %
30,50 %
69,50 %
PIANO FINANZIARIO
Costo piano Finanziario
€ 496.659,87
Costo utenze domestiche
Costo utenze non domestiche
€ 293.426,14
€ 203.232,86
Quota Fissa UTD
Quota variabile UTD
Quota Fissa UTND
Quota variabile UTD
€ 89.489,07
€ 203.937,07
€ 61.981,93
€ 141.250,93
PARAMETRI UTENZE DOMESTICHE
01 – Uso domestico un componente
02 – Uso domestico due componenti
03 – Uso domestico tre componenti
04 – Uso domestico quattro componenti
05 – Uso domestico cinque componenti
06 – Uso domestico sei o più componenti
07 – Uso domestico un componente abit. tenute a disposizione
08 – Uso domestico un componente abit. soggetti residenti AIRE
09 – Uso domestico tre componenti abit. soggetti residenti AIRE
10 – Uso domestico quattro componenti abit. sogg. resid. AIRE
Fissa
Variabile
0,235293
0,276469
0,308822
0,335292
0,361762
0,382351
0,199999
0,164705
0,214704
0,232351
29,109979
67,923285
87,329938
106,736592
140,698235
164,956551
24,743482
20,376985
61,130957
74,715614
DETERMINAZIONE TRIBUTO
Es: abitazione di 100 mq con 2 persone residenti:
(100 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa al nucleo
di 2 componenti),
 € 0,276469/mq ( 100 mq X 0,276469 = € 27,64
 ( “tariffa variabile” relativa al nucleo di 2 componenti
€ 67,923285)
Totale importo Tributo: € 27,64 + € 67,92 = € 95,57

DETERMINAZIONE TRIBUTO
Es: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:
(150 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa al nucleo
di 4 componenti),
 € 0,335292/mq ( 150 mq X 0,335292 = € 50.29
 ( “tariffa variabile” relativa al nucleo di 4 componenti
€ 106,736592)
Totale importo Tributo: € 50,29 + € 106,73 = € 157,02

DETERMINAZIONE TRIBUTO
Es: abitazione di 230 mq con 6 persone residenti:
(230 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa al nucleo
di 6 componenti),
 € 0,382351/mq ( 230 mq X 0,382351 = € 87,94073
 ( “tariffa variabile” relativa al nucleo di 6 componenti
€ 164,956551)
Totale importo Tributo: € 87,94 + € 164,95 = € 252,89

STATO E PROVINCIA
MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i
mq.) per la tariffa fissa unitaria e poi si aggiunge la tariffa
variabile.
A questo punto si calcola 0,30 €/mq quale quota fissa a
favore dello stato per i servizi indivisibili - riduzione fondo
sperimentale di riequilibrio e fondo perequativo. Si aggiunge
il tributo provinciale (non sullo 0,30) per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (1/ 5% ).
STATO E PROVINCIA
Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare
sempre) pari ad € 0,30/mq



( 100 mq x “ maggiorazione standard ” € 0,30/mq) = Maggiorazione quota stato. = € 30,00
( 150 mq x
“
“
€ 0,30/mq) =
“
“
“
€ 45,00
( 230 mq x
“
“
€ 0,30/mq) =
“
“
“
€ 69,00
Tributo Provinciale “Bergamo 5%”

Per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

( 100 mq / 2 componenti, x “ Tributo Provinciale” 5% sul totale del costo ) = € 4,77
( 150 mq / 4 componenti, x “ Tributo Provinciale” 5% sul totale del costo ) = € 7,85
( 230 mq / 6 componenti, x “ Tributo Provinciale” 5% sul totale del costo ) = € 12,64


TARES VS. TARSU
Totale Tributo Tares 2 componenti 100mq
95,57 + 30,00 + 4,77 = 130,34 €
Tarsu € 0,85 al mq + 5% Provincia + 10% Eca = 97,75 €
Totale Tributo Tares 4 componenti 150mq
157,02 + 45,00 + 7,85 = 209,87 €
Tarsu € 0,85 al mq + 5% Provincia + 10% Eca = 166,42 €
Totale Tributo Tares 6 componenti 230mq
252,89 + 69,00 + 12,64 = 334,53 €
Tarsu € 0,85 al mq + 5% Provincia + 10% Eca = 224,82 €
EX ECA 5%– EX MECA 5%





L’addizionale ECA venne istituita con la legge n. 614/1948 ed era
finalizzata alla costituzione di un fondo integrativo, finalizzato
all’assistenza, dei bilanci comunali.
Con le medesime finalità, la legge n. 346/1961 istituì l’addizionale
MECA.
Gli Enti Comunali di Assistenza sono stati aboliti dalla legge n. 9/1972
e le loro funzioni trasferite alle Regioni.
La legge istitutiva degli Enti Comunali di Assistenza, invece, è stata
abrogata con la legge n. 9/2009.
Tuttavia, in base all’art. 3, comma 39, della legge n. 549/1995, i
Comuni sono comunque legittimati a riscuotere tali addizionali
unitamente alla TARSU.
EX ECA 5%– EX MECA 5%
L’incasso dell’addizionale ex Eca/Meca è legittimo fino al
31dic. 2012 e ciò è confermato dal fatto che l’art. 14 del
Decreto Salva Italia, prevede espressamente che a
decorrere dal 1° gennaio 2013 la soppressione “di tutti i
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza” (leggasi ex-eca), confermando
implicitamente l’esistenza della medesima fino a tutto il
2012 e comunque fino all’entrata in vigore della Tares.
PRO E CONTRO
Maggiore equilibrio tariffario tra
superficie calpestabile e
componenti nucleo famigliare
Incrementi di spesa dovuti
essenzialmente all’adeguamento dei
costi di gestione e all’introduzione
della maggiorazione “ costi
indivisibili” a favore dello Stato
UTENZE NON DOMESTICHE
NUOVI PARAMETRI
E
NUOVE ALIQUOTE
Le utenze non domestiche sono state suddivise in
30 categorie merceologiche
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
TARES
=
TARSU
Occupazione e detenzione, a qualunque titolo, di
aree scoperte che non devono necessariamente
produrre rifiuti urbani ma devono essere
potenzialmente atti a produrli.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
A differenza di TIA e TARSU, la normativa della TARES non
sembra esonerare dal pagamento le aree pertinenziali
diverse dalle civili abitazioni e da quelle condominiali.
Attualmente non sono previste altre deroghe, mentre prima
erano escluse dal pagamento le aree pertinenziali o
accessorie delle aree tassabili.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Nella determinazione della superficie assoggettabile al
tributo NON SI TIENE CONTO di quella parte di essa
dove si formano di regola RIFIUTI SPECIALI
A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Nel caso in cui sussista una OBIETTIVA difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti speciali si formano, il
regolamento comunale deve prevedere percentuali di
riduzioni, per categoria di attività produttiva, rispetto
all’intera superficie sulla quale l’attività viene svolta
PARAMETRI UTENZE NON DOMESTICHE
Fissa
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02 - Cinematografi e teatri
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05 - Stabilimenti balneari
06 - Esposizioni, autosaloni
07 - Alberghi con ristorante
08 - Alberghi senza ristorante
09 - Case di cura e riposo
10 - Ospedali
0,208642
0,0
0,266019
0,396421
0,0
0,177346
0,0
0,0
0,521607
0,558119
Variabile
0,473668
0,0
0,606526
0,902569
0,0
0,407239
0,0
0,0
1,184170
1,272261
PARAMETRI UTENZE NON DOMESTICHE
Fissa
Variabile
11- Uffici, agenzie, studi professionali
0,558119
1,267929
12 - Banche ed istituti di credito
0,286883
0,649849
13 - Negozi abbigliam., calzature, libreria, cartoleria, ferramenta.
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 - Neg. particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, antiquar.
16 - Banchi di mercato beni durevoli
17 - Attività artig. tipo botteghe: parrucch., barbiere, estetista
18 - Attività artig. tipo botteghe: falegn., idraul.,fabbro, elettric.
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 - Attività industriali con capannoni di produzione
0,516390
0,578983
0,0
0,568551
0,568551
0,427717
0,568551
0,1982210
1,176950
1,311252
0,0
1,285258
1,292479
0,976218
1,292479
0,452006
PARAMETRI UTENZE NON DOMESTICHE
Fissa
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 - Mense, birrerie, amburgherie
24 - Bar, caffè, pasticceria
25 – Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 - Ipermercati di generi misti
29 - Banchi di mercato generi alimentari
30 - Discoteche, night club
0,286883
2,905351
0,0
2,065563
1,053646
0,803274
3,739922
0,0
1,825624
0,0
Variabile
0,649849
6,595254
0,0
4,684695
2,390003
1.819579
8,485595
0,0
4,144598
0,0
DETERMINAZIONE TRIBUTO
Es: negozio di parrucchiere/a, estetista di 120 mq di
superfice:
(120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla
categoria di appartenenza)
 € 0,568551/mq ( 120 mq X 0,568551 = € 68,22
 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza)
€ 1,292479/mq ( 120 mq X 1,292479 = € 155,09
Totale importo Tributo: € 68,22 + € 155,09 = € 223,31

DETERMINAZIONE TRIBUTO
Es: bar – caffè – pasticceria di 120 mq di superfice:
(120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla
categoria di appartenenza)
 € 2,065563/mq ( 120 mq X 2,065563 = € 247,86
 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza)
€ 4,684695/mq ( 120 mq X 4,684695 = € 562,16
Totale importo Tributo: € 247,86 + € 562,16 = € 810,02

DETERMINAZIONE TRIBUTO
Es: ristoranti – trattorie - pizzerie di 120 mq di superfice:
(120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla
categoria di appartenenza)
 € 2,905351/mq ( 120 mq X 2,905351 = € 348,64
 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza)
€ 6,595254/mq ( 120 mq X 6,595254 = € 791,43
Totale importo Tributo: € 348,64 + € 791,43 = € 1.140,07

DETERMINAZIONE TRIBUTO
Es: attività artigianali con produzione beni specifici di 120 mq
(120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla
categoria di appartenenza)
 € 0,286883/mq ( 120 mq X 0,286883 = € 34,42
 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza)
€ 0,649849/mq ( 120 mq X 0,649849 = € 77,98
Totale importo Tributo: € 34,42 + € 77,98 = € 112,40

DETERMINAZIONE TRIBUTO
Es: attività artigianali botteghe di:
fabbro/falegname/elettricista/idraulico di 120 mq di superfice:
(120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla
categoria di appartenenza)
 € 0,427717/mq ( 120 mq X 0,427717 = € 51,32
 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza)
€ 0,976218/mq ( 120 mq X 0,976218 = € 117,14
Totale importo Tributo: € 51,32 + € 117,14 = € 168,46

DETERMINAZIONE TRIBUTO
Es: uffici /agenzie/studi professionali di 120 mq di superficie:
(120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla
categoria di appartenenza)
 € 0,558119/mq ( 120 mq X 0,558119 = € 66,97
 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza)
€ 1,267929/mq ( 120 mq X 1,267929 = € 152,15
Totale importo Tributo: € 66,97 + € 152,15 = € 219,12

DETERMINAZIONE TRIBUTO
Es: attività industriali con capannoni di produzione di 120
mq di superficie:
(120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla
categoria di appartenenza)
 € 0,1982210/mq ( 120 mq X 0,1982210 = € 23,78
 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza)
€ 0,452006/mq ( 120 mq X 0,452006 = € 54,24
Totale importo Tributo: € 23,78 + € 54,24 = € 78,02

DETERMINAZIONE TRIBUTO
Es: carrozzerie, autofficine, elettrauto di 120 mq di
superficie
(120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla
categoria di appartenenza)
 € 0,568551/mq ( 120 mq X 0,568551 = € 68,22
 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza)
€ 1,292479/mq ( 120 mq X 1,292479 = € 155,09
Totale importo Tributo: € 68,22 + € 155,09 = € 223,31

TARES VS. TARSU 120 MQ.
Parrucchieri
estetisti
Bar caffè
pasticcerie
Ristoranti
pizzerie
Artigiani
produzione
TARES
TARES
TARES
TARES
223,31
810,02
1.140,07
112,40
TARSU
TARSU
TARSU
TARSU
246,00
420,00
420,00
129,60
TARES VS. TARSU 120 MQ.
Fabbro
idraulico
elettricista
Uffici studi
professionali
Attività
industriali
capannoni
Carrozzerie
autofficine
elettrauto
TARES
TARES
TARES
TARES
168,46
219,12
78,02
223,31
TARSU
TARSU
TARSU
TARSU
129,60
247,20
129,60
129,60
MAGGIORAZIONE STATO / PROVINCIA
Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali
(da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq
( 120 mq x “ maggiorazione standard ” € 0,30/mq) =
Maggiorazione quota stato. = € 36,00
Tributo Provinciale “Bergamo 5%”
Per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
TARES VS. TARSU
120 mq/ Bar Caffè Pasticceria (come da esempio) € 810,02
Maggiorazione standard di € 0,30 al mq
€ 36,00
Tributo Provinciale del 5% (no sullo 0,30)
€ 40,50
Totale tributo Tares della categoria esaminata:
€ 886,52
120 mq/ Bar Caffè Pasticceria ( € 3,50 al mq.)
€ 420,00
Ex Eca 5% ex Meca 5% ( totale 10% )
€ 42,00
Tributo Provinciale del 5%
€ 21,00
Totale tributo Tarsu della categoria esaminata:
€ 483,00
INCREMENTO TRIBUTARIO DI OLTRE 83%
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
La Corte di Cassazione, di recente, con sentenza n. 1331
del 21 gennaio 2013 ha sancito che la prova fornita dal
contribuente di avere cessato un’attività commerciale o
produttiva non è sufficiente ad esonerarlo dal
pagamento della tassa rifiuti.
L’immobile continua ad essere suscettibile di produrre
rifiuti e, quindi, soggetto al tributo; mentre non rileva la
scelta del titolare di non utilizzare l’immobile.
CONCLUSIONE
Per le abitazioni residenziali, le maggiorazioni previste
comporteranno un aumento della tassa sui rifiuti del 20 – 40%
nella maggior parte dei Comuni Italiani solo per le famiglie.
Per imprese e attività commerciali sarà una autentica stangata,
simile all’IMU nel 2012. Secondo Confcommercio, si parla di una
media del 60% in più per la maggior parte dei negozi al dettaglio.
Si segnalano picchi per alcune categorie: distributori di
carburante(+170%), bar(+70%) e ristoranti(+550%).
VENERDI 7 GIUGNO / LUNEDI 10 GIUGNO
GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE
Il Sindaco
Valerio Moro
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tares - Comune di Brignano Gera d`adda