PASSAGGIO DA: TARSU / TIA A: TARES COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA VENERDÌ 7 E LUNEDÌ 10 GIUGNO 2013 PRESUPPOSTO OGGETTIVO Dal 1° gennaio 2013 la Tares – il tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili – sostituisce sia la vecchia Tarsu che la Tia. Mentre finora il gettito è servito esclusivamente a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Tares coprirà anche i costi di altri servizi, (polizia locale, anagrafe, illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade) mediante versamento dello 0,30€/mq da versare direttamente allo Stato. La Tares, prima di tutto, dovrà finanziare integralmente il costo di raccolta e smaltimento rifiuti, garantendo una copertura piena. PRESUPPOSTO OGGETTIVO La Tares finanzierà un ventaglio di attività maggiori rispetto alla Tia o alla Tarsu e quindi costerà di più. La sola componente dedicata ai - servizi indivisibili – che di base chiederà 30 centesimi al mq. dell’immobile o dell’area occupata dal contribuente, vale secondo il Governo un miliardo all’anno (già tagliati dalla dote Statale per i Sindaci). GESTIONE RIFIUTI URBANI PRELIEVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, SIA DI NATURA PATRIMONIALE SIA DI NATURA TRIBUTARIA, SOPPRESSI A DECORRERE DAL: 1 GENNAIO 2013 TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507), quindi a tributo, TIA1 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) TIA2 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152) TRASFORMAZIONE Tares Tia 1 / Tia 2 Tarsu Tassa rifiuti solidi urbani Tariffa Igiene Ambientale Tariffa rifiuti e servizi TARES ART. 14, comma 1, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. TARES Con la legge di stabilità 2013, il comma 1 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 (convertito in L. 214/2011) viene così modificato: A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in regime di privativa pubblica della vigente normativa, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. COMPOSIZIONE TARES Per la TARES si parla di TRIBUTO e non di imposta o tassa, perché in effetti racchiude in sè le due tipologie di imposizione fiscale. TASSA IMPOSTA Entrata di natura fiscale destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Entrata di natura fiscale volta a finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni. TRIBUTO Termine generico che indica ogni versamento di denaro dovuto dai cittadini allo Stato [in senso figurato] tutto ciò che si dà come cosa dovuta, per assolvere a un obbligo Presso gli antichi Romani, contributo obbligatorio, pagato allo Stato per tribù MODALITA’ DI APPLICAZIONE Comma 3 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011 Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. (la Tarsu faceva riferimento a immobili “oggettivamente utilizzabili”). Comma 4 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011 Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. MODALITA’ DI APPLICAZIONE Comma 5 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011 Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Comma 6 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011 In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie. MODALITA’ DI APPLICAZIONE Quindi il presupposto del tributo è dato, alternativamente da: Possesso Occupazione Detenzione MODALITA’ DI APPLICAZIONE Il prototipo di regolamento messo a punto dal gruppo di lavoro costituito dal Mef nell’ambito del programma operativo “Governance e azioni di sistema” prevede, però, che non sono soggetti al tributo le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete. × Mef = Ministero economia e finanza. MODALITA’ DI APPLICAZIONE Sono inoltre considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. MODALITA’ DI APPLICAZIONE Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di 1 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. TARES – PRESUPPOSTO OGGETTIVO La prova contraria , atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all’amministrazione, tutti gli elementi all’uopo necessari. Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000 TARES – PRESUPPOSTO OGGETTIVO L’immobile è oggettivamente inutilizzabile (terminologia Tarsu) o non suscettibile di produrre rifiuti (terminologia Tares) quando non ha l’abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono PURCHE’ DI FATTO INUTILIZZATO. Se, invece, l’immobile è utilizzato è soggetto, comunque, al pagamento del tributo. TARES – BASE IMPONIBILE Ai sensi dell'art. 14, comma 9 del d.l. 201/2011 la base imponibile, ai fini del TARES era la superficie dei locali e delle aree. In particolare, il comma 9 dell'art. 14, disponeva che "per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari “ all'80 per cento della superficie catastale". Tali immobili si riferiscono a quelli appartenenti alle categorie catastali A, B e C. TARES – BASE IMPONIBILE Fino a quando non verranno attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria e i dati della toponomastica, per determinare la superficie catastale assoggettabile, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o ascrivibili nel catasto urbano, è costituita dalle AREE CALPESTABILI dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti o assimilati. TARES – BASE IMPONIBILE Il Legislatore, tenuto conto delle difficoltà ad utilizzare la superficie catastale, ha consentito ai Comuni di utilizzare, le superfici già utilizzate per TARSU o TIA, anche per gli immobili a destinazione ordinaria ( A, B, C, ) TARES – BASE IMPONIBILE L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne viene a cessare l’utilizzazione, PURCHE’ DEBITAMENTE E TEMPESTIVAMENTE DICHIARATA. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo prova contraria da parte dell’utente. DESCRIZIONE TARIFFA QUOTA DETERMINATA IN BASE ALLE COMPONENTI ESSENZIALI DEL COSTO DEL SERVIZIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INVESTIMENTI ED AI RELATIVI AMMORTAMENTI QUOTA RAPPORTATA ALLE QUANTITA’ DI RIFIUTI CONFERITI. AL SERVIZIO FORNITO ED ALL’ENTITA’ DEI COSTI DI GESTIONE COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO TARES PIANO TARIFFARIO UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE DESCRIZIONE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE Costi di gestione RSU indifferenziati : -costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - costi di raccolta e trasporto RSU -costi di trattamento e smaltimento RSU -- altri costi Costi di gestione raccolta differenziata : -costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) - costi di trattamento e riciclo (CTR) COSTI COMUNI COSTO D’USO DEL CAPITALE - costi amministrativi - ammortamenti - costi generali di gestione - accantonamenti - costi comuni diversi - remunerazione del capitale investito DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA La Tares, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni, senza applicazione diretta dell’iva al contribuente. • La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.) • La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti. SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire fra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (Tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA Costo Totale Servizio Costo UTD Quota Fissa UTD Costo UTND Quota Variabile UTD Quota Fissa UTND Quota Variabile UTND Il costo totale del servizio viene ripartito fra UTD e UTND utilizzando le stime produttive di rifiuti delle due fasce, calcolate facendo riferimento alla incidenza % di ognuna di esse sulla produzione previsionale totale, nonché con riferimento al dato dell’ultimo consuntivo completo disponibile. Utilizzando i dati ora disponibili, attraverso le formule di calcolo di cui al DPR 158/99, è possibile determinare le tariffe per la quota fissa e per la quota variabile da applicare alle superfici assoggettate e N° componenti per le utenze domestiche, per le utenze non domestiche alle sole superfici. PREVISIONE COSTI ANNO 2013 COSTI DI GESTIONE Costi lavaggio e spazzamento strade Costi raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani Costi trattamento e smaltimento rsu Altri costi generali Costi per la raccolta differenziata COSTI COMUNI Costi amministrativi e di accertamento Costo comuni diversi (personale, luce, materiale di consumo ecc.) TOTALE Adeguamento ISTAT 1,5% = 7.339,80 TOTALE Costi: € 125.740,00 € 66.000,00 € 38.500,00 € 3.630,00 € 235.587,00 € 15.000,00 € 4.863,08 € 489.320,08 € 496.659,88 PIANO FINANZIARIO Costo piano Finanziario 100 % Incidenza utenze domestiche Incidenza utenze non domestiche 59,08 % 40,92 % Incidenza quota Fissa UTD Incidenza quota variabile UTD Incidenza quota Fissa UTND Incidenza quota variabile UTD 30,50 % 69,50 % 30,50 % 69,50 % PIANO FINANZIARIO Costo piano Finanziario € 496.659,87 Costo utenze domestiche Costo utenze non domestiche € 293.426,14 € 203.232,86 Quota Fissa UTD Quota variabile UTD Quota Fissa UTND Quota variabile UTD € 89.489,07 € 203.937,07 € 61.981,93 € 141.250,93 PARAMETRI UTENZE DOMESTICHE 01 – Uso domestico un componente 02 – Uso domestico due componenti 03 – Uso domestico tre componenti 04 – Uso domestico quattro componenti 05 – Uso domestico cinque componenti 06 – Uso domestico sei o più componenti 07 – Uso domestico un componente abit. tenute a disposizione 08 – Uso domestico un componente abit. soggetti residenti AIRE 09 – Uso domestico tre componenti abit. soggetti residenti AIRE 10 – Uso domestico quattro componenti abit. sogg. resid. AIRE Fissa Variabile 0,235293 0,276469 0,308822 0,335292 0,361762 0,382351 0,199999 0,164705 0,214704 0,232351 29,109979 67,923285 87,329938 106,736592 140,698235 164,956551 24,743482 20,376985 61,130957 74,715614 DETERMINAZIONE TRIBUTO Es: abitazione di 100 mq con 2 persone residenti: (100 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa al nucleo di 2 componenti), € 0,276469/mq ( 100 mq X 0,276469 = € 27,64 ( “tariffa variabile” relativa al nucleo di 2 componenti € 67,923285) Totale importo Tributo: € 27,64 + € 67,92 = € 95,57 DETERMINAZIONE TRIBUTO Es: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti: (150 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa al nucleo di 4 componenti), € 0,335292/mq ( 150 mq X 0,335292 = € 50.29 ( “tariffa variabile” relativa al nucleo di 4 componenti € 106,736592) Totale importo Tributo: € 50,29 + € 106,73 = € 157,02 DETERMINAZIONE TRIBUTO Es: abitazione di 230 mq con 6 persone residenti: (230 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa al nucleo di 6 componenti), € 0,382351/mq ( 230 mq X 0,382351 = € 87,94073 ( “tariffa variabile” relativa al nucleo di 6 componenti € 164,956551) Totale importo Tributo: € 87,94 + € 164,95 = € 252,89 STATO E PROVINCIA MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i mq.) per la tariffa fissa unitaria e poi si aggiunge la tariffa variabile. A questo punto si calcola 0,30 €/mq quale quota fissa a favore dello stato per i servizi indivisibili - riduzione fondo sperimentale di riequilibrio e fondo perequativo. Si aggiunge il tributo provinciale (non sullo 0,30) per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (1/ 5% ). STATO E PROVINCIA Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq ( 100 mq x “ maggiorazione standard ” € 0,30/mq) = Maggiorazione quota stato. = € 30,00 ( 150 mq x “ “ € 0,30/mq) = “ “ “ € 45,00 ( 230 mq x “ “ € 0,30/mq) = “ “ “ € 69,00 Tributo Provinciale “Bergamo 5%” Per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. ( 100 mq / 2 componenti, x “ Tributo Provinciale” 5% sul totale del costo ) = € 4,77 ( 150 mq / 4 componenti, x “ Tributo Provinciale” 5% sul totale del costo ) = € 7,85 ( 230 mq / 6 componenti, x “ Tributo Provinciale” 5% sul totale del costo ) = € 12,64 TARES VS. TARSU Totale Tributo Tares 2 componenti 100mq 95,57 + 30,00 + 4,77 = 130,34 € Tarsu € 0,85 al mq + 5% Provincia + 10% Eca = 97,75 € Totale Tributo Tares 4 componenti 150mq 157,02 + 45,00 + 7,85 = 209,87 € Tarsu € 0,85 al mq + 5% Provincia + 10% Eca = 166,42 € Totale Tributo Tares 6 componenti 230mq 252,89 + 69,00 + 12,64 = 334,53 € Tarsu € 0,85 al mq + 5% Provincia + 10% Eca = 224,82 € EX ECA 5%– EX MECA 5% L’addizionale ECA venne istituita con la legge n. 614/1948 ed era finalizzata alla costituzione di un fondo integrativo, finalizzato all’assistenza, dei bilanci comunali. Con le medesime finalità, la legge n. 346/1961 istituì l’addizionale MECA. Gli Enti Comunali di Assistenza sono stati aboliti dalla legge n. 9/1972 e le loro funzioni trasferite alle Regioni. La legge istitutiva degli Enti Comunali di Assistenza, invece, è stata abrogata con la legge n. 9/2009. Tuttavia, in base all’art. 3, comma 39, della legge n. 549/1995, i Comuni sono comunque legittimati a riscuotere tali addizionali unitamente alla TARSU. EX ECA 5%– EX MECA 5% L’incasso dell’addizionale ex Eca/Meca è legittimo fino al 31dic. 2012 e ciò è confermato dal fatto che l’art. 14 del Decreto Salva Italia, prevede espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la soppressione “di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (leggasi ex-eca), confermando implicitamente l’esistenza della medesima fino a tutto il 2012 e comunque fino all’entrata in vigore della Tares. PRO E CONTRO Maggiore equilibrio tariffario tra superficie calpestabile e componenti nucleo famigliare Incrementi di spesa dovuti essenzialmente all’adeguamento dei costi di gestione e all’introduzione della maggiorazione “ costi indivisibili” a favore dello Stato UTENZE NON DOMESTICHE NUOVI PARAMETRI E NUOVE ALIQUOTE Le utenze non domestiche sono state suddivise in 30 categorie merceologiche PRESUPPOSTO OGGETTIVO TARES = TARSU Occupazione e detenzione, a qualunque titolo, di aree scoperte che non devono necessariamente produrre rifiuti urbani ma devono essere potenzialmente atti a produrli. PRESUPPOSTO OGGETTIVO A differenza di TIA e TARSU, la normativa della TARES non sembra esonerare dal pagamento le aree pertinenziali diverse dalle civili abitazioni e da quelle condominiali. Attualmente non sono previste altre deroghe, mentre prima erano escluse dal pagamento le aree pertinenziali o accessorie delle aree tassabili. PRESUPPOSTO OGGETTIVO Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo NON SI TIENE CONTO di quella parte di essa dove si formano di regola RIFIUTI SPECIALI A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente PRESUPPOSTO OGGETTIVO Nel caso in cui sussista una OBIETTIVA difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti speciali si formano, il regolamento comunale deve prevedere percentuali di riduzioni, per categoria di attività produttiva, rispetto all’intera superficie sulla quale l’attività viene svolta PARAMETRI UTENZE NON DOMESTICHE Fissa 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02 - Cinematografi e teatri 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05 - Stabilimenti balneari 06 - Esposizioni, autosaloni 07 - Alberghi con ristorante 08 - Alberghi senza ristorante 09 - Case di cura e riposo 10 - Ospedali 0,208642 0,0 0,266019 0,396421 0,0 0,177346 0,0 0,0 0,521607 0,558119 Variabile 0,473668 0,0 0,606526 0,902569 0,0 0,407239 0,0 0,0 1,184170 1,272261 PARAMETRI UTENZE NON DOMESTICHE Fissa Variabile 11- Uffici, agenzie, studi professionali 0,558119 1,267929 12 - Banche ed istituti di credito 0,286883 0,649849 13 - Negozi abbigliam., calzature, libreria, cartoleria, ferramenta. 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 - Neg. particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, antiquar. 16 - Banchi di mercato beni durevoli 17 - Attività artig. tipo botteghe: parrucch., barbiere, estetista 18 - Attività artig. tipo botteghe: falegn., idraul.,fabbro, elettric. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,516390 0,578983 0,0 0,568551 0,568551 0,427717 0,568551 0,1982210 1,176950 1,311252 0,0 1,285258 1,292479 0,976218 1,292479 0,452006 PARAMETRI UTENZE NON DOMESTICHE Fissa 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23 - Mense, birrerie, amburgherie 24 - Bar, caffè, pasticceria 25 – Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28 - Ipermercati di generi misti 29 - Banchi di mercato generi alimentari 30 - Discoteche, night club 0,286883 2,905351 0,0 2,065563 1,053646 0,803274 3,739922 0,0 1,825624 0,0 Variabile 0,649849 6,595254 0,0 4,684695 2,390003 1.819579 8,485595 0,0 4,144598 0,0 DETERMINAZIONE TRIBUTO Es: negozio di parrucchiere/a, estetista di 120 mq di superfice: (120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla categoria di appartenenza) € 0,568551/mq ( 120 mq X 0,568551 = € 68,22 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza) € 1,292479/mq ( 120 mq X 1,292479 = € 155,09 Totale importo Tributo: € 68,22 + € 155,09 = € 223,31 DETERMINAZIONE TRIBUTO Es: bar – caffè – pasticceria di 120 mq di superfice: (120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla categoria di appartenenza) € 2,065563/mq ( 120 mq X 2,065563 = € 247,86 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza) € 4,684695/mq ( 120 mq X 4,684695 = € 562,16 Totale importo Tributo: € 247,86 + € 562,16 = € 810,02 DETERMINAZIONE TRIBUTO Es: ristoranti – trattorie - pizzerie di 120 mq di superfice: (120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla categoria di appartenenza) € 2,905351/mq ( 120 mq X 2,905351 = € 348,64 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza) € 6,595254/mq ( 120 mq X 6,595254 = € 791,43 Totale importo Tributo: € 348,64 + € 791,43 = € 1.140,07 DETERMINAZIONE TRIBUTO Es: attività artigianali con produzione beni specifici di 120 mq (120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla categoria di appartenenza) € 0,286883/mq ( 120 mq X 0,286883 = € 34,42 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza) € 0,649849/mq ( 120 mq X 0,649849 = € 77,98 Totale importo Tributo: € 34,42 + € 77,98 = € 112,40 DETERMINAZIONE TRIBUTO Es: attività artigianali botteghe di: fabbro/falegname/elettricista/idraulico di 120 mq di superfice: (120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla categoria di appartenenza) € 0,427717/mq ( 120 mq X 0,427717 = € 51,32 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza) € 0,976218/mq ( 120 mq X 0,976218 = € 117,14 Totale importo Tributo: € 51,32 + € 117,14 = € 168,46 DETERMINAZIONE TRIBUTO Es: uffici /agenzie/studi professionali di 120 mq di superficie: (120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla categoria di appartenenza) € 0,558119/mq ( 120 mq X 0,558119 = € 66,97 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza) € 1,267929/mq ( 120 mq X 1,267929 = € 152,15 Totale importo Tributo: € 66,97 + € 152,15 = € 219,12 DETERMINAZIONE TRIBUTO Es: attività industriali con capannoni di produzione di 120 mq di superficie: (120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla categoria di appartenenza) € 0,1982210/mq ( 120 mq X 0,1982210 = € 23,78 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza) € 0,452006/mq ( 120 mq X 0,452006 = € 54,24 Totale importo Tributo: € 23,78 + € 54,24 = € 78,02 DETERMINAZIONE TRIBUTO Es: carrozzerie, autofficine, elettrauto di 120 mq di superficie (120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla categoria di appartenenza) € 0,568551/mq ( 120 mq X 0,568551 = € 68,22 ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza) € 1,292479/mq ( 120 mq X 1,292479 = € 155,09 Totale importo Tributo: € 68,22 + € 155,09 = € 223,31 TARES VS. TARSU 120 MQ. Parrucchieri estetisti Bar caffè pasticcerie Ristoranti pizzerie Artigiani produzione TARES TARES TARES TARES 223,31 810,02 1.140,07 112,40 TARSU TARSU TARSU TARSU 246,00 420,00 420,00 129,60 TARES VS. TARSU 120 MQ. Fabbro idraulico elettricista Uffici studi professionali Attività industriali capannoni Carrozzerie autofficine elettrauto TARES TARES TARES TARES 168,46 219,12 78,02 223,31 TARSU TARSU TARSU TARSU 129,60 247,20 129,60 129,60 MAGGIORAZIONE STATO / PROVINCIA Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq ( 120 mq x “ maggiorazione standard ” € 0,30/mq) = Maggiorazione quota stato. = € 36,00 Tributo Provinciale “Bergamo 5%” Per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. TARES VS. TARSU 120 mq/ Bar Caffè Pasticceria (come da esempio) € 810,02 Maggiorazione standard di € 0,30 al mq € 36,00 Tributo Provinciale del 5% (no sullo 0,30) € 40,50 Totale tributo Tares della categoria esaminata: € 886,52 120 mq/ Bar Caffè Pasticceria ( € 3,50 al mq.) € 420,00 Ex Eca 5% ex Meca 5% ( totale 10% ) € 42,00 Tributo Provinciale del 5% € 21,00 Totale tributo Tarsu della categoria esaminata: € 483,00 INCREMENTO TRIBUTARIO DI OLTRE 83% PRESUPPOSTO OGGETTIVO La Corte di Cassazione, di recente, con sentenza n. 1331 del 21 gennaio 2013 ha sancito che la prova fornita dal contribuente di avere cessato un’attività commerciale o produttiva non è sufficiente ad esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti. L’immobile continua ad essere suscettibile di produrre rifiuti e, quindi, soggetto al tributo; mentre non rileva la scelta del titolare di non utilizzare l’immobile. CONCLUSIONE Per le abitazioni residenziali, le maggiorazioni previste comporteranno un aumento della tassa sui rifiuti del 20 – 40% nella maggior parte dei Comuni Italiani solo per le famiglie. Per imprese e attività commerciali sarà una autentica stangata, simile all’IMU nel 2012. Secondo Confcommercio, si parla di una media del 60% in più per la maggior parte dei negozi al dettaglio. Si segnalano picchi per alcune categorie: distributori di carburante(+170%), bar(+70%) e ristoranti(+550%). VENERDI 7 GIUGNO / LUNEDI 10 GIUGNO GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE Il Sindaco Valerio Moro