LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
D.lgs 196/2003
IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
1
Informazioni generali
 Il Codice sulla Privacy, approvato con D.lgs. 196
del 2003, è entrato in vigore dal mese di gennaio
2004 con la conseguente abrogazione delle
disposizioni normative e regolamentari in vigore
 L’obiettivo di riunire in un unico documento tutta
le legislazione in materia di Privacy vuole
accompagnarsi anche con la semplificazione della
applicabilità della Legge
2
In Italia …
Soltanto nel 1980 si inizia a parlare di Privacy
con il preciso e chiaro scopo di tutelare
le informazioni di carattere “Riservato”
relative a tutti gli individui ponendo le basi
per la futura L. 675 del 1996, e per il
successivo
D.lgs.
196
del
2003
(attualmente in vigore)
3
Il Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante
E’ l’autorità di controllo e vigilanza istituita dalla
legge 31 dicembre 1996 n. 675.
Il compito del Garante è quello di assicurare la
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
nonché il rispetto della dignità nel trattamento
dei dati personali
4
Indirizzi del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali
ha un’unica sede a Roma
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA
E-mail: [email protected]
Fax: (+39) 06.69677.785
Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1
Reclami, segnalazioni e richieste di documentazione
possono essere inviate al predetto indirizzo o via e-mail
Ufficio relazioni con il pubblico
Per informazioni
lunedì - venerdi ore 10-13
E-mail: [email protected]
Servizio relazioni con i mezzi di informazione
E-mail: [email protected]
5
Art.1: Diritto alla protezione dei dati personali
“Chiunque ha diritto alla
protezione dei dati che lo riguardano”
Si pone quindi l’attenzione sulla tutela del diritto
alla riservatezza dei dati personali. Lo sviluppo di
tecnologie, che consentono l’identificazione, la
conservazione e la comunicazione di dati sollecita
la
necessità di proteggere la sfera privata
dell’individuo e il suo diritto alla riservatezza.
Deve ancora svilupparsi la cultura della gestione
del dato personale
6
Art. 2: Finalità
… ”il codice garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato ... e del diritto alla protezione
dei dati personali”
In questo articolo due concetti fondamentali:
 la raccolta dei dati personali avviene
esclusivamente previo consenso
dell’interessato
 il trattamento dei dati personali avviene
esclusivamente per l’assolvimento di obblighi
previsti per legge a salvaguardia della dignità
individuale.
7
Art. 4: Le definizioni - 1
 Banca dati
Complesso di dati organizzati
 Trattamento
Operazione relativa alla raccolta, conservazione,
organizzazione e “lavorazione”
 Dato personale
Es: il numero di matricola dell’interessato
Informativa relativa a persona fisica, giuridica ente o
associazione, identificabile anche indirettamente con
riferimento a qualsiasi altra informazione
8
Art. 4: Le definizioni - 2
 Dato sensibile
Es: l’appartenenza a categorie protette o portatori di handicap
I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose filosofiche o
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, o
associazione ad organizzazione, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.
9
Art. 4: Le definizioni - 3
 Titolare
Persona fisica o giuridica alla quale spetta assumere
decisioni in merito alla finalità e modalità del
trattamento. Può semplicemente essere indicata
anche solo la ragione sociale di un’Azienda
 Responsabile
Persona fisica o giuridica, Pubblica Amministrazione,
ecc., preposta al trattamento dei dati
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Art. 4: Le definizioni - 4
 Incaricato
Persona fisica o giuridica autorizzata a
compiere operazioni di trattamento dei dati.
Designato dal Titolare o dal Responsabile
 Interessato
Soggetto a cui si riferiscono i dati
11
Art. 13: L’Informativa
 Prima di iniziare la raccolta dei dati, il Titolare
deve dare puntuale informativa all’interessato
della finalità e delle modalità con le quali gli
stessi verranno raccolti e trattati
 La raccolta dei dati può avere natura facoltativa
o obbligatoria
 Durante il trattamento devono essere rispettate
le Misure Minime di sicurezza definite dal
Garante
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Art. 23: Il consenso
 E’ possibile trattare dei dati solo dopo aver fatto
avere l’Informativa all’interessato e aver ricevuto
dallo stesso il consenso al trattamento.
 Qualora la natura del trattamento dei dati fosse
obbligatoria in esecuzione di obblighi di legge, o in
esecuzione di obblighi contrattuali, il consenso può
non essere richiesto in quanto il Garante ha
individuato e definito le autorizzazioni necessarie
 Il consenso in forma scritta è obbligatoriamente
richiesto all’interessato quando si trattano dati
sensibili
13
Art. 7: Diritti dell’interessato
 L’interessato ha diritto di sapere se i suoi dati
saranno raccolti e organizzati, con quali finalità
saranno trattati e con l’ausilio di quali strumenti
elettronici, e se gli stessi saranno comunicati a terzi
 All’interessato compete accertarsi che i dati a lui
relativi siano aggiornati, esatti e trattati in modo
lecito e con correttezza
 Ha altresì il diritto di chiederne la modificazione e/o la
cancellazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno
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Le Misure Minime di Sicurezza
 E’ l’insieme delle modalità tecniche che il Titolare (o il
Responsabile) deve adottare al fine di salvaguardare
i dati trattati da eventuali danneggiamenti
(sono definite nell’Allegato B del Codice)
 Una fra queste è la redazione del Documento
Programmatico per la Sicurezza (DPS)
 La mancata osservazione delle misure minime di
sicurezza comporta reato amministrativo o penale
15
Il DPS - 1
Deve contenere:
 Elenco dei trattamenti dei dati personali
 Distribuzione dei compiti e delle responsabilità
 Analisi dei rischi che incombono e che
i dati possono subire
 I criteri specifici per la gestione dei dati sensibili
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Il DPS - 2
 Misure da adottare per:
Garantire l’integrità e la disponibilità dei dati
garantire la protezione dei locali di custodia
ripristinare i dati in seguito a
danneggiamento
 L’elenco degli interventi formativi previsti per gli
incaricati e gli addetti del trattamento dati
17
Nella scuola - 1
Le scuole hanno l’obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro
famiglie – se gli studenti sono minorenni – come usano i loro dati
personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un’adeguata
informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.
Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il
consenso per il trattamento dei dati personali degli
studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al
perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli
espressamente previsti dalla normativa di settore.
Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie –
come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con
estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e
completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle
“rilevanti finalità pubbliche” che si intendono perseguire.
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Nella scuola - 2
Gli articoli che riguardano la scuola sono il 95 e il 96
Art. 95:
“Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli artt. 20 e 21, le finalità di istruzione e
formazione in ambito scolastico, professionale,
superiore o universitario, con particolare riferimento a
quelle svolte anche in forma integrata
19
Nella scuola - 3
Art. 96: Trattamento dei dati relativi a studenti
 “Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e
l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole
e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su
richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili
o giudiziari …”
20
Nella scuola - 4
 Ferma la disposizione … sulla tutela del diritto dello
studente alla riservatezza
 Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in
materia di pubblicazione dell’esito degli esami
mediante affissione nell’albo dell’Istituto e di rilascio
di diplomi e certificati
 I dati relativi agli esiti scolastici non sono dati
sensibili in quanto attengono solo al rendimento
scolastico
21
Adempimenti essenziali da adottare a scuola - 1
 Il Titolare del trattamento dati è di norma lo stesso
Dirigente scolastico o l’Istituto
 Il Responsabile del Trattamento
è di norma il
Dirigente del Servizio Amministrativo o il
Responsabile dei Sistemi informativi
 Nomina di tutti i Responsabili e Incaricati con
distribuzione e definizione dei relativi compiti
22
Adempimenti essenziali da adottare a scuola - 2
Chi sono gli incaricati:
Gli incaricati sono tutti coloro che hanno accesso
ai dati, sensibili e non, anche in modo
occasionale, perciò lo sono tutti i Docenti
(compresi i supplenti temporanei), i Collaboratori
amministrativi, i Collaboratori scolastici ed
eventuale personale esterno che accede ai dati
degli studenti
23
I dati sensibili in ambito scolastico - 1
I dati cui hanno accesso i docenti sono:
 Il registro di classe e il registro personale
 Il registro dei verbali del consiglio di classe
 La documentazione relativa alla programmazione
didattica
 I documenti di valutazione
 La documentazione sullo stato di handicap
 I certificati medici degli studenti
 Eventuale
studenti
corrispondenza con le famiglie degli
24
I dati sensibili in ambito scolastico - 2
I dati scolastici sensibili per i quali occorre
maggiore attenzione sono:
 Certificati medici relativi allo stato di salute sia dei
docenti che degli studenti
 La scelta di seguire l’insegnamento della religione
cattolica
 I dati relativi a portatori di handicap
 I
dati relativi a situazioni particolari (come la
separazione dei genitori e l’affidamento o l’adozione)
25
Accorgimenti da adottare - 1
 Non far uscire documenti dalla sede scolastica
neanche temporaneamente
 Non
fare copie della documentazione
(tanto meno diffonderle) salvo autorizzazione
del Titolare
 Durante il trattamento mantenere i documenti
contenenti dati personali fuori dalla portata di
persone non addette al trattamento
26
Accorgimenti da adottare - 2
 Al termine del trattamento custodire i documenti
all’interno di archivi muniti di serratura o
comunque in luoghi non facilmente accessibili
 In caso di allontanamento anche temporaneo dal
posto di lavoro, o comunque dal luogo dove
vengono trattati i dati, l’Incaricato dovrà
verificare che non vi sia possibilità da parte di
terzi, anche se dipendenti non incaricati, di
accedere a dati personali per i quali era in corso
un qualunque tipo di trattamento
27
Accorgimenti da adottare - 3
 Nessun dato potrà essere comunicato a terzi o
diffuso senza la preventiva specifica autorizzazione
del Titolare o del Responsabile.
 Le comunicazioni agli interessati (genitori o chi ne fa
le veci) dovranno avvenire in forma riservata, se
effettuate per iscritto dovranno essere consegnate
agli interessati in busta chiusa o in fogli piegati e
spillati, tranne quando si tratti di dati per loro natura
pubblici come i voti riportati dagli alunni nelle prove
di qualsiasi tipo, valutazioni intermedie e finali.
28
Accorgimenti da adottare - 4
 All’atto della consegna di documenti l’incaricato dovrà
assicurarsi dell’identità dell’interessato o di chi è stato
delegato al ritiro del documento in forma scritta.
 Le stesse norme si applicano anche per il trattamento
dati in formato elettronico.
29
Tenuta dei registri - 1
In quanto archivi contenenti dati personali
 I dati personali su supporto cartaceo possono essere
trattati solo da personale debitamente incaricato e
nel rispetto delle disposizioni contenute nelle lettere
d'incarico.
 Durante
il
trattamento, mantenere i documenti contenenti dati
personali fuori dalla portata di vista di terzi anche se dipendenti
dell’istituzione;
 Al
termine del trattamento, conservare gli atti e i documenti
contenenti dati sensibili, in contenitori muniti di serratura o in
ambienti ad accesso selezionato e vigilato, fino alla restituzione;
 In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o
comunque dal luogo dove vengono trattati i dati verificare che non vi
sia possibilità da parte di terzi non incaricati, anche se dipendenti,
di accedere ai dati personali in corso di trattamento.
30
Tenuta dei registri - 2
 Ogni insegnante in servizio, in qualità di Incaricato al
trattamento dati personali ha accesso agli archivi
presenti all’interno dell’Istituto contenenti i dati
necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate,
in particolare:
 Verbali, registri e altri documenti contenenti dati personali e
sensibili degli alunni che gestisce e delle loro famiglie;
 Gli archivi contenenti dati sull’attività educativa e formativa della
scuola.
31
Tenuta dei registri - 3
 Il docente si attiene alle istruzioni impartite dal
Titolare del trattamento nell’utilizzare i dati personali
e sensibili. In particolare:
 Elaborare i dati personali e sensibili limitatamente agli alunni che
gestisce relativi all’attività didattica, comprese le attività ricreative e le
altre iniziative messe in atto della scuola;
 Trattenere i dati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento
delle mansioni assegnate, e comunque riporli negli archivi alla fine delle
operazioni giornaliere;
 Riportare immediatamente al Titolare ogni elemento che rappresenti
una violazione della norma di legge e del documento programmatico
interno;
 Contribuire al miglioramento delle misure adottate a garanzia della
privacy.
 Adottare e rispettare le misure di sicurezza predisposte dal Titolare e
dai Responsabili del Trattamento.
32
Istruzioni per i registri di classe - 1
 Durante l'orario delle lezioni devono essere tenuti in
classe affidati alla custodia dell'insegnante di turno;
 Negli
spostamenti degli alunni in aule diverse,
laboratori o in palestra DEVE essere il DOCENTE
accompagnatore a portare con sé il registro senza
affidarlo alla custodia degli alunni;
 Agli STUDENTI è consentita la consultazione del
registro di
docente;
classe solo SOTTO SORVEGLIANZA del
33
Istruzioni per i registri di classe - 2
 Al momento della ricreazione e della mensa, nelle
sezioni a tempo prolungato della scuola primaria,
della scuola secondaria, e nella scuola dell’infanzia
anche al termine delle lezioni, l’insegnante di turno
provvede alla custodia del registro riponendolo in un
cassetto o armadio dell’aula e, ove possibile,
chiudendo il contenitore o l’aula a chiave;
 Nella scuola primaria e secondaria, al termine delle
lezioni i registri di classe vengono depositati
dall'insegnante dell'ultima ora in sala insegnanti per
essere da qui prelevati il giorno dopo, all'inizio delle
lezioni.
34
Istruzioni per le certificazioni
 Le giustificazioni per la riammissione in classe vanno
conservate nella cartellina acclusa al registro di
classe;
 I certificati medici eventualmente ricevuti dai docenti
vanno conservati con cura e consegnati al più presto
in Segreteria in busta chiusa;
 I dati sulla salute che devono rimanere disponibili per
i trattamenti necessari (es.: diete speciali) vanno
conservati in luogo custodito e a ingresso vigilato.
35
Istruzioni per registro personale
 Durante l'orario di servizio il docente è responsabile
della custodia e della conservazione dei registri
personali e dei documenti di valutazione;
 Fuori dall'orario di servizio il registro viene conservato
in un cassetto - possibilmente chiuso a chiave dell’aula di classe o sezione (infanzia) o nel cassetto
riservato al docente in sala insegnanti;
 Le aule e la sala insegnanti costituiscono ambienti ad
accesso limitato e vigilato: genitori, alunni e
personale estraneo non sono autorizzati ad accedere
all’aula insegnanti se non accompagnati; il personale
collaboratore scolastico vigila e controlla gli accessi.
36
Vademecum - 1
 Origini razziali ed etniche
I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere
trattati dalla scuola per favorire l’integrazione degli
alunni stranieri.
 Convinzioni religiose
Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle
convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di
credo – che potrebbe richiedere ad esempio misure
particolari per la gestione della mensa scolastica – e
per la fruizione dell’insegnamento della religione
cattolica o delle attività alternative a tale
insegnamento.
37
Vademecum - 2
 Stato di salute
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere trattati per l’assegnazione del sostegno agli
alunni disabili; per la composizione delle classi; per la
gestione
delle
assenze
per
malattia;
per
l’insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti
degli alunni affetti da gravi patologie; per la
partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate
e ai viaggi di istruzione.
38
Vademecum - 3
 Convinzioni politiche
Le opinioni politiche possono essere trattate dalla
scuola esclusivamente per garantire la costituzione e
il funzionamento degli organismi di rappresentanza:
ad esempio, le consulte e le associazioni degli
studenti e dei genitori.
39
Vademecum - 4
 Dati di carattere giudiziario
I dati di carattere giudiziario possono essere trattati
per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti
sottoposti a regime di detenzione o di protezione.
Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto
anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con
gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti,
provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni,
denunce all’autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le
attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni
scolastiche.
40
Vademecum - 5
 Trattamento dei dati nelle istituzioni
scolastiche private
Per poter trattare i dati personali le scuole private sono
obbligate non solo a presentare un’informativa completa,
ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente
espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni,
famiglie…).
Nel caso di trattamento di dati giudiziari e sensibili, gli
istituti privati sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le
quali esplicitano i trattamenti consentiti. È possibile, ad
esempio, elaborare informazioni sulle convinzioni religiose
degli studenti, al fine di permettere la scelta di avvalersi o
meno dell’insegnamento della religione cattolica.
41
Vademecum - 6
 Diritto di accesso ai dati personali
Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di
conoscere se sono conservate informazioni che la
riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare
se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare
questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare
del trattamento” (la scuola) anche tramite suoi incaricati o
responsabili. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro
non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura
ordinaria o al Garante.
A tale proposito, è opportuno precisare che l’accesso agli
atti amministrativi è regolato dalla L. 241/90 e non dal
Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la
protezione dei dati personali.
42
Vademecum - 7
 Temi in classe
Non commette violazione della privacy l’insegnante che
assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe
riguardanti il loro mondo personale o familiare.
Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe specialmente se sono presenti argomenti delicati - è
affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di
trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la
tutela dei dati personali.
Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già
previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e
professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei
dati personali eventualmente contenuti nei temi degli
alunni.
43
Vademecum - 8
 Voti, scrutini, tabelloni, esami di stato
Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di
tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni,
gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le
informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un
regime di trasparenza. Il regime attuale relativo alla
conoscibilità dei risultati degli esami di Stato è stabilito dal
Ministero dell’istruzione. Per il principio di trasparenza a
garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono
essere pubblicati nell’albo degli istituti. È necessario prestare
attenzione, però, a non fornire – anche indirettamente –
informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati
personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento alle “prove
differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap non
va inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma deve
essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo
studente.
44
Vademecum - 9
 Circolari e comunicazioni scolastiche
Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli
avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre
bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei
minori. È quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire
nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano
di risalire, anche indirettamente, all’identità di minori
coinvolti in vicende particolarmente delicate.
45
Vademecum - 10
 Marketing e pubblicità
Non è possibile utilizzare i dati presenti nell’albo degli
istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa
degli studenti.
La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad
esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola)
risponde a essenziali esigenze di trasparenza.
Ciò non autorizza soggetti terzi a utilizzare i dati degli
studenti per altre finalità come, ad esempio, il marketing e
la promozione commerciale.
46
Vademecum - 11
 Questionari per attività di ricerca
Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni
personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da
sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o
i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente
informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei
dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate.
Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facoltà di
non aderire all’iniziativa.
47
Vademecum - 12
 Recite, gite e foto di classe
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte
dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le
immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e
destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.
Va però prestata particolare attenzione alla eventuale
pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social
network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o
diffusione diventa, infatti, necessario ottenere il consenso delle
persone presenti nelle fotografie e nei video. Se a utilizzare le
immagini o riprese è la scuola, queste saranno raccolte e
trattate dall’insegnante titolare del trattamento e conservate
presso i locali della scuola per comunicazioni sulle attività
didattiche realizzate (mostre, cartelloni, sito web…).
Gli interessati che non vogliono aderire a questa forma di
comunicazione segnaleranno la loro volontà direttamente
all’incaricato al trattamento.
48
Vademecum - 13
 Registrazione della lezione
È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi
personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per
ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su
Internet, è necessario prima informare adeguatamente le
persone coinvolte nella registrazione (professori,
studenti…), e ottenere il loro esplicito consenso.
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono
decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire
gli apparecchi in grado di registrare.
49
Vademecum - 14
 Dati biometrici
L’utilizzo delle impronte digitali o di altri dati biometrici per
rilevare la presenza di un gruppo di individui è giustificato
soltanto dall’esistenza di reali esigenze di sicurezza,
determinate da concrete e gravi situazioni di rischio.
Il sistema di rilevamento delle impronte digitali, ad
esempio, è stato giudicato sproporzionato rispetto
all’obiettivo di consentire agli studenti l’accesso ai servizi
di mensa universitaria.
50
Vademecum - 15
 Videofonini, filmati ed mms
L’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e
immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali,
e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le
istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di
inibire l’utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari
abilitati, all’interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse. Non è
possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati
personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni
audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone
coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso.
Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi
prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad
esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via mms. Tale
pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle
persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed
eventuali reati.
51
Vademecum - 16
 Videosorveglianza
L’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole
deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. In
caso di stretta necessità le telecamere sono ammesse, ma
devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti.
Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo
visuale delle telecamere deve essere opportunamente
delimitato. Le immagini registrate possono essere
conservate per brevi periodi.
I cartelli che segnalano il sistema di videosorveglianza
devono essere visibili anche di notte.
52
Conclusioni
 La
designazione ha validità per l’intera durata
del rapporto di lavoro e si intende conferita, di
volta in volta, al personale inserito nella funzione
anche in corso d’anno e viene comunque a cessare al
modificarsi del rapporto di lavoro o con esplicita
revoca.
 Tutto il personale docente ed educativo incaricato è
contrattualmente soggetto, anche al di fuori
dell’orario di lavoro e anche dopo la cessazione del
rapporto
stesso,
ad
osservare
il
segreto
professionale e a non diffondere quindi dati, fatti
o informazioni di qualsiasi tipo di cui è venuto a
conoscenza nello svolgimento dell’incarico conferito.
53
Sanzioni
I trasgressori saranno puniti come previsto dalla norma a
seconda si tratti di:
 Reato amministrativo (articoli 161 – 162 – 163 – 164)
 Illecito penale (articoli 167 – 168 – 169 – 170)
54
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