PROCESSO CIVILE TELEMATICO:
SEMINARIO PRATICO
avv. Valentina Carollo- avv. Andrea Pontecorvo
in videoconferenza avv. Maurizio Reale
PREMESSA
Tutte le slide reperibili sul sito
www.pergliavvocati.it
ScreenCast sul canale YouTube della FIIF www.youtube.com/FIIFCNF
ASPETTI
NORMATIVI
QUADRO NORMATIVO ATTUALE PCT
DPR 68/2005
D.P.C.M. 22 febbraio 2013
(PEC)
(Firma digitale – regole tecniche)
Art. 16 D.L. 185/2008
Deliberazione CNIPA n. 45/2009
modificata dal determinazione
DIGITPA 28/7/2010
Art. 4 D.L. 193/2009
(obbligo PEC e comunicazioni)
CAD
Decreto Legislativo n.
82/2005
Modificato 2010
D.M. 44/2011 (Regolamento)
Art. 4 Decreto Legge n. 193/2009
PROVVEDIMENTO 16/4/2014
(Specifiche Tecniche)
Decreto Legge 24
giugno 2014 n. 90
Manca la conversione in legge del D.L. n. 90/2014
NOVITA’ NEL DECRETO CRESCITA
D.L. 179/2012
• 19/12/2012 – depositi delle domande di insinuazione al passivo via
PEC – gestione “telematica” da parte dei curatori
• 18/2/2013 – comunicazioni e notificazioni telematiche obbligatorie
per CdA e Tribunali nei confronti di tutti I soggetti con obbligo di PEC
• 15/12/2013 – istituzione dei pubblici elenchi – notifica telematica da
parte dell’avvocato
• 30/6/2014 – depositi telematici obbligatori degli atti di parte e dei
CTU nel contenzioso, volontaria giurisdizione e procedure
concorsuali – art. 16 bis D.L. 179/2012 come modificato D.L. 90/2014
NOVITA’ DEL D.L. n. 90/2014
1) PCT a partenza modulata
E’ POSSIBILE ANTICIPARE L’OBBLIGO
2) Eliminata la sottoscrizione del verbale di udienza
3) Obbligo di comunicazione della sentenza
4) Depositi telematici ammessi fino alle ore 24
5) Regolamentato l’invio di buste multiple
NOVITA’ DEL D.L. n. 90/2014
6) Disciplinato il potere di autentica delle copie
da parte degli avvocati e ausiliari
7) Eliminato obbligo autorizzazione COA per
notifiche in proprio via PEC
8) Eliminato obbligo pagamento marche da bollo
per le notifiche in proprio via PEC
QUALI STRUMENTI USARE
PER IL DEPOSITO
TELEMATICO
Lista di controllo
1) PC connesso ad Internet
2) indirizzo PEC
3) Firma digitale
4) Software c.d. “redattore”
POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
UTILIZZI
1) Comunicazioni a valore legale - art. 4 DPR n- 68/2005
2) Comunicazioni e notificazioni telematiche da parte della
cancelleria – art. 4 D.L. n. 193/2009
3) Notifiche via PEC – L. 53/1994
4) Depositi – anche PEC collettiva – si attendono modifiche
Le conseguenze della non corretta gestione della PEC da parte
degli avvocati – notifiche in cancelleria: art. 16 sexies D.L. 179/2012
(introdotto D.L. n. 90/2014) – DOMICILIO INFORMATICO
Per n. 2-3-(4) utilizzare la PEC
risultante dal ReGIndE
sul sito pst.giustizia.it previa autenticazione
oppure liberamente dal sito www.inipec.gov.it
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FIRMA DIGITALE
FIRMA DIGITALE 1
tipologie ammesse nel PCT
 CAdES – genera file p7m
 PAdES – all’interno del PDF
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FIRMA DIGITALE 2
efficacia
 Stessa efficacia probatoria della scrittura privata
ex art. 2702 c.c.
 Requisiti di forma ad probationem e ad
substantiam richiesti dalla legge
 Certificati validi e non revocati
 No macroistruzioni o codici eseguibili (es.
campo data)
FIRMA DIGITALE 3
disconoscimento?
 Disconoscimento dell’uso – presunzione (art. 21, co. 2,
CAD)
 Disconoscimento della firma digitale (ex art. 214 c.p.c.)
 Non conferisce data certa!
Sulla pratica applicazione della FIRMA
Qualunque sia il redattore scelto, per applicare la
propria firma digitale sugli atti come sopra inseriti
nella busta, questa sarà la relativa procedura: si
aprirà la seguente finestra...
… e cliccando sul pulsante FIRMA, il software ci
chiederà di inserire il P.I.N. del dispositivo (lo
stesso che già inseriamo per visualizzare il
PolisWeb)
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…oppure anche direttamente sul PDF utilizzando un
programma come Adobe Acrobat
e utilizzando le firme con certificati
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REDATTORE
atti telematici
Dove reperire il c.d. REDATTORE
Nella sezione Download del sito
PST.GIUSTIZIA.IT è disponibile
l'elenco di alcuni strumenti
software – alcuni utilizzabili
gratuitamente - per la redazione
della "busta telematica" per il
deposito degli atti nell'ambito del
Processo Civile Telematico.
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_28.wp
…o quello in convenzione con l’Ordine
A cosa serve il REDATTORE
al termine della procedura, avremo creato una
BUSTA (leggi: un vero e proprio fascicolo digitale),
contenente tutti i dati del procedimento (Curia, Nrg,
Avvocato difensore, Parti, tipo atto depositando,
documenti, allegati generici, ecc.).
N.B.: tramite il redattore firmeremo gli atti che
necessitano di tale adempimento
Sul funzionamento del REDATTORE
Tale software è sostanzialmente identico a quello con
cui si genera la NOTA DI ISCRIZIONE CON IL CODICE A
BARRE
A differenza di quest'ultimo, però, dovremo inserire
anche gli atti e i documenti che intendiamo
depositare telematicamente.
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BUSTA TELEMATICA
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Sul DEPOSITO della Busta Telematica
Prodotta la busta (fascicolo digitale) contenente l'atto
firmato, la nota di deposito firmata (c.d. Dati Atto .XML)
e i documenti eventualmente allegati, un ultimo click ci
consentirà il deposito vero e proprio, tramite PEC,
presso L'Ufficio giudiziario competente
Sulle successive RICEVUTE
Poiché il deposito avviene tramite la nostra
PEC, con messaggio inviato alla PEC
dell'Ufficio Giudiziario (con allegato il
fascicolo digitale, c.d. BUSTA), riceveremo
praticamente in tempo reale le seguenti
comunicazioni:
1) una PRIMA pec denominata ACCETTAZIONE
generata dal nostro
gestore di Posta
Elettronica Certificata
Come dire:
2) una SECONDA pec denominata CONSEGNA
si tratta delle R.D.A.C. generata dal gestore di
P.E.C. dell'Ufficio Giudiziario destinatario.
Come dire:
ATTENZIONE
La seconda PEC ricevuta, quella che
attesta l'avvenuta consegna del vostro
messaggio (RDAC) al destinatario,
costituisce il “timbro di depositato” e
attesta la data e l'ora di deposito.
E' bene conservarla con cura !!!
3) una TERZA pec denominata
ESITO DEI CONTROLLI AUTOMATICI
Questa terza comunicazione viene generata
in automatico dai sistemi informatici del
Ministero e conterrà la seguente dicitura:
4) una QUARTA pec denominata
ACCETTAZIONE DEPOSITO
quest'ultima pec viene generata dal sistema a
seguito dell'intervento del cancelliere, che
accetta il deposito (da questo momento è
possibile la visibilità dell’atto nel fascicolo
informatico). Ecco il contenuto:
SERVIZI ATTIVI
CONSULTAZIONE
DEPOSITO
PAGAMENTI TELEMATICI
SERVIZI ATTIVI
Portale PST
pst.giustizia.it
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PST.GIUSTIZIA.IT
TRIBUNALE DI VERBANIA
DAL 11/7/2011
- Comparse di risposta
- Comparse di intervento
- Comparsa conclusionale e
memoria di replica
- Memorie autorizzate dal
Giudice
- Correzione di errore
materiale
- Elaborati CTU
Nei procedimenti contenziosi
e Volontaria Giurisdizione
CONSULTAZIONE
Portale PST
pst.giustizia.it
POLISWEB
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PST.GIUSTIZIA.IT
Da maggio 2014 – le nuove regole tecniche prevedono
anche diverse modalità di autenticazione
Accedere ai SERVIZI RISERVATI
Selezionare l’Ufficio Giudiziario
Selezionare la funzione AGENDA
Impostato il
criterio di
ricerca, il
sistema
restituisce
un ELENCO
Cliccando
sull’evento
desiderato,
si accede al
DETTAGLIO
FASCICOLO
Cliccando su
DOCUMENTI
FASCICOLO
accediamo agli
ATTI e ai
Documenti
Si aprirà una finestra di dialogo, attraverso la
quale potremo:
1) Visualizzare il documento
oppure
2) salvarlo nella cartella desiderata
N.B.: il
documento, un
PDF TESTUALE,
appare senza
firma grafica!
Art. 16 bis, co. 9 bis. D.L. n. 90/2014
copia informatica in fascicolo telematico = originale
Come verificare una procedura dove si è
costituiti come difensori
Potremo accedere solo se la cancelleria
ci ha indicato nei registri come difensori
DEPOSITO
DIMOSTRAZIONE
PRATICA
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PAGAMENTI
TELEMATICI
pst.giustizia.it
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PAGAMENTI TELEMATICI 1
PAGAMENTI TELEMATICI 2
 IL PAGAMENTO TELEMATICO PUO’ ESSERE
ESEGUITO:
 1) Punto di accesso: funzionalità e modalità messe a
disposizione del gestore
 2) Portale PST Giustizia:
- il soggetto esterno (Avvocato) deve
preventivamente essere registrato Registro Generale
degli Indirizzi Telematici
- autenticazione a mezzo smart card
PAGAMENTI TELEMATICI 3
CANALI DI PAGAMENTO
1) POSTE ITALIANE: carta di credito o c/c
2) UNICREDIT BANK: bonifico alla Tesoreria dello Stato
( bisogna essere titolari di c/c)
3) BANCA convenzionata con il gestore del Punto di
Accesso
PAGAMENTI TELEMATICI 4
 RICEVUTA DI PAGAMENTO
La RT ( ricevuta telematica ) può essere utilizzata può
essere utilizzata sia in modalità tradizionale che
nell’ambito del flusso telematico ( DM 44/2011):
- allegata nella busta telematica
- può essere stampata ed allegata all’iscrizione a ruolo
“cartacea”
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PCT base - FIIF per CNF