Giurisprudenza penale
Movimenti ripetitivi
Camera del Lavoro 27 novembre 2012
Prevenire oggi per poter lavorare domani
CONVEGNO
Filcams-Fisascat e Uiltucs Lombardia
Sentenze relative alla mancata valutazione del
rischio per movimenti ripetitivi
Selezione a cura
Anna Guardavilla
Giurisprudenza penale
Movimenti ripetitivi
Cass. Pen., Sez IV, 20 febbraio 2012 n. 6643
Condannato il «Presidente del Consiglio di
Amministrazione della G. Italia s.p.a. avente
ad oggetto la produzione di pizze fresche e
surgelate» che nella sua qualità di datore di
lavoro non valutava il rischio da movimenti
frequenti e ripetitivi degli arti superiori ed il
rischio da movimentazione manuale dei carichi
per la mansione di addetta alla preparazione
ingredienti, e conseguentemente non individuava
le opportune misure di prevenzione protezione.»
Giurisprudenza penale
Movimenti ripetitivi
Cass. Pen., Sez IV, 20 febbraio 2012 n. 6643
«Il tribunale ha dato atto di una segnalazione
di malattia professionale pervenuta all'Azienda
Sanitaria: nella comunicazione si evidenziava
che due dipendenti della G. Italia S.p.A.,
società operante nel settore della produzione di
prodotti alimentari, lamentavano patologie agli
arti superiori. Le lavoratrici in questione erano
due operaie addette alla preparazione degli
ingredienti. Detta attività comportava anche la
movimentazione e il sollevamento manuale di
carichi con particolare frequenza nell'arco della
giornata lavorativa».
Giurisprudenza penale
Movimenti ripetitivi
Cass. Pen., Sez IV, 20 febbraio 2012 n. 6643
«I relativi accertamenti, condotti da personale
della competente ASL, evidenziarono che la
società aveva omesso di valutare il rischio
specifico concernente tali movimentazioni.
Da qui il verbale di prescrizione in cui al datore
di lavoro si contestava […di] non aver valutato il
rischio di movimenti frequenti e ripetitivi degli
arti superiori ed il rischio da movimentazione
manuale dei carichi e di non aver individuato le
relative misure, con la prescrizione di valutare
le condizioni di salute connesse alla mansione di
addetta alla preparazione ingredienti,
comportante il rischio suddetto».
Giurisprudenza penale
Movimentazione di materiali in un supermercato
Cass. Pen., Sez III, 4 luglio 2012 n. 25739
Condannato il «Presidente del Consiglio di
Amministrazione di un supermercato per non
aver adeguatamente valutato i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori e le misure
di prevenzione e protezione da adottarsi per la
movimentazione di materiali.»
Stabilita anche la responsabilità del gerente del
punto vendita del supermercato per un altro
illecito connesso. Secondo la Cassazione: «tale
figura professionale rientra nella categoria
dei dirigenti.»
Giurisprudenza penale
Movimentazione di materiali in un supermercato
Cass. Pen., Sez III, 4 luglio 2012 n. 25739
«Il motivo di ricorso - con cui si lamenta
[…] che il documento di valutazione del
rischio elaborato dal datore di lavoro non
sarebbe inadeguato, perché, rispetto
all'attività concretamente svolta dei
dipendenti, la movimentazione […] non
costituirebbe un rischio specifico, ma solo
un rischio generico "equivalente,
praticamente, a quello del normale cliente"
- è manifestamente infondato.»
Giurisprudenza penale
Movimentazione di materiali in un supermercato
Cass. Pen., Sez III, 4 luglio 2012 n. 25739
«E’ sufficiente rilevare, sul punto, che […] la
Corte d'appello ha fornito, circa la valutazione
della situazione di fatto e circa la portata delle
dichiarazioni rese dal consulente tecnico dei
ricorrenti, una motivazione pienamente
sufficiente e logicamente coerente, a fronte
della quale la censura mossa si risolve in un
tentativo, inammissibile in sede di legittimità, di
ottenere una rivalutazione del merito della
responsabilità penale.»
Giurisprudenza
Sovraccarico biomeccanico
Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010
L’amministratore delegato di una s.p.a., il
medico competente della stessa e il consulente
esterno sono chiamati a rispondere del reato di
lesioni personali gravi a seguito dell’emergere di
malattie da movimenti e sforzi ripetuti
contratte da 6 dipendenti.
L’azienda si occupa della produzione di motori
per autovetture o camion e il lavoro era
strutturato su linee di montaggio in cui venivano
assemblate le varie parti del motore.
Giurisprudenza
Metodo OCRA
Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010
L’insorgenza delle malattie professionali è da
porre in nesso di causalità con la mancanza di
visite da parte del medico competente, con la
mancata assunzione di misure di prevenzione da
parte del datore di lavoro e con l’erronea e
lacunosa valutazione del rischio derivante dalle
singole postazioni lavorative secondo il metodo
Ocra, valutazione commissionata dall’azienda ad
un consulente esterno.
Giurisprudenza
Metodo OCRA
Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010
Il consulente esterno svolge l’incarico finché, a
seguito di contestazioni mosse dallo Spresal, si
ricorre ad un noto esperto del metodo OCRA
che effettua una verifica della valutazione che
risulta alla fine idonea.
Nonostante gli studi del consulente mostrino una
situazione ottimale per quasi tutte le postazioni
e nessuna postazione a “rischio” di insorgenza di
malattia, continuano a manifestarsi malattie
muscolo scheletriche o comunque insorgenze di
patologie lavoro correlate.
Giurisprudenza
Il valore delle linee guida
Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010
“Nelle linee guida è normalmente contenuta la
più compiuta e particolareggiata indicazione
del sapere scientifico di un determinato
settore. Da ciò consegue che nei processi per
reati colposi (soprattutto quelli in campo
medico) le linee guida vengono spesso in rilevo,
poiché da esse possono essere tratti sia
elementi indispensabili per l’individuazione del
comportamento corretto da seguire e sia
il “modello di agente” .”
Giurisprudenza
Il valore delle linee guida
Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010
Le linee guida “costituiscono, al contempo,
fonte dell’obbligo di adeguamento e metro della
diligenza richiesta a chi opera in un determinato
settore. I medici competenti, i datori di lavoro
ed i consulenti di questi ultimi erano senz’altro
tenuti alla conoscenza delle linee guida relative
al metodo OCRA per organizzare al meglio il
lavoro in strutture imprenditoriali aventi ad
oggetto lavorazioni a rischio, in quanto
estrinsecantesi in movimenti degli arti superiori
ad elevata ripetitività.”
Giurisprudenza
Il valore delle linee guida
Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010
In materia di prevenzione delle patologie
muscolo-scheletriche, il medico competente
“ha il dovere di sottoporre i lavoratori
dell’azienda (della quale è egli stesso legato
da rapporto di lavoro) a controlli periodici,
solitamente triennali; ha il dovere di
individuare i sintomi che possono preludere
all’insorgenza di malattie muscolo scheletriche;
ha il dovere di informare i propri pazientilavoratori delle problematiche inerenti a tali
malattie nonché dei sintomi.”
Giurisprudenza
Il valore delle linee guida
Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010
“… Deve poi essere ricordato che la
sorveglianza sanitaria “obbligatoria” deve
essere attivata non solo quando sono presenti
lavoratori addetti a postazioni con indice Ocra
superiore a 2,2 ma anche quando nell’azienda
si verificano più casi di malattie muscolo
scheletriche .”
Il Tribunale cita a tale proposito le linee
guida per la formazione continua e
l’accreditamento del medico del lavoro revisione del 2006.
Giurisprudenza
Il valore delle linee guida
Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010
Secondo tali linee guida, “il medico
competente ha il dovere di eseguire controlli
periodici ma anche mirati nei confronti dei
lavoratori affetti da patologie; tali patologie
possono essere sia legate al lavoro sia del
tutto sconnesse dall’attività lavorativa; ha il
compito specifico di valutare le singole
postazioni di lavoro in relazione alle
specifiche malattie dalle quali è affetto il
lavoratore…”.
Giurisprudenza
Il valore delle linee guida
Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010
“… ha il dovere di visitare ed informare il
lavoratore, al fine di consentirgli una piena
tutela della propria salute; ha il dovere di
fornire eventualmente una valutazione
negativa per il reinserimento del lavoratore
affetto da determinate patologie; ecc…”
(Linee guida per la formazione continua e
l’accreditamento del medico del lavoro revisione del 2006)
Giurisprudenza
Il valore delle linee guida
Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010
Il Tribunale conclude: “Si deve dunque
ritenere provato il nesso di causalità tra le
omissioni del medico competente e l’insorgenza
delle malattie: è ragionevole ritenere che se il
m.c. avesse correttamente posto in essere il
comportamento doveroso a lui spettante in
forza delle norme nonché in forza alle regole
di esperienza e se avesse dunque agito con
perizia, diligenze e prudenza nello svolgimento
del proprio lavoro, le malattie muscolo
scheletriche non sarebbero insorte.”
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