Giurisprudenza penale Movimenti ripetitivi Camera del Lavoro 27 novembre 2012 Prevenire oggi per poter lavorare domani CONVEGNO Filcams-Fisascat e Uiltucs Lombardia Sentenze relative alla mancata valutazione del rischio per movimenti ripetitivi Selezione a cura Anna Guardavilla Giurisprudenza penale Movimenti ripetitivi Cass. Pen., Sez IV, 20 febbraio 2012 n. 6643 Condannato il «Presidente del Consiglio di Amministrazione della G. Italia s.p.a. avente ad oggetto la produzione di pizze fresche e surgelate» che nella sua qualità di datore di lavoro non valutava il rischio da movimenti frequenti e ripetitivi degli arti superiori ed il rischio da movimentazione manuale dei carichi per la mansione di addetta alla preparazione ingredienti, e conseguentemente non individuava le opportune misure di prevenzione protezione.» Giurisprudenza penale Movimenti ripetitivi Cass. Pen., Sez IV, 20 febbraio 2012 n. 6643 «Il tribunale ha dato atto di una segnalazione di malattia professionale pervenuta all'Azienda Sanitaria: nella comunicazione si evidenziava che due dipendenti della G. Italia S.p.A., società operante nel settore della produzione di prodotti alimentari, lamentavano patologie agli arti superiori. Le lavoratrici in questione erano due operaie addette alla preparazione degli ingredienti. Detta attività comportava anche la movimentazione e il sollevamento manuale di carichi con particolare frequenza nell'arco della giornata lavorativa». Giurisprudenza penale Movimenti ripetitivi Cass. Pen., Sez IV, 20 febbraio 2012 n. 6643 «I relativi accertamenti, condotti da personale della competente ASL, evidenziarono che la società aveva omesso di valutare il rischio specifico concernente tali movimentazioni. Da qui il verbale di prescrizione in cui al datore di lavoro si contestava […di] non aver valutato il rischio di movimenti frequenti e ripetitivi degli arti superiori ed il rischio da movimentazione manuale dei carichi e di non aver individuato le relative misure, con la prescrizione di valutare le condizioni di salute connesse alla mansione di addetta alla preparazione ingredienti, comportante il rischio suddetto». Giurisprudenza penale Movimentazione di materiali in un supermercato Cass. Pen., Sez III, 4 luglio 2012 n. 25739 Condannato il «Presidente del Consiglio di Amministrazione di un supermercato per non aver adeguatamente valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le misure di prevenzione e protezione da adottarsi per la movimentazione di materiali.» Stabilita anche la responsabilità del gerente del punto vendita del supermercato per un altro illecito connesso. Secondo la Cassazione: «tale figura professionale rientra nella categoria dei dirigenti.» Giurisprudenza penale Movimentazione di materiali in un supermercato Cass. Pen., Sez III, 4 luglio 2012 n. 25739 «Il motivo di ricorso - con cui si lamenta […] che il documento di valutazione del rischio elaborato dal datore di lavoro non sarebbe inadeguato, perché, rispetto all'attività concretamente svolta dei dipendenti, la movimentazione […] non costituirebbe un rischio specifico, ma solo un rischio generico "equivalente, praticamente, a quello del normale cliente" - è manifestamente infondato.» Giurisprudenza penale Movimentazione di materiali in un supermercato Cass. Pen., Sez III, 4 luglio 2012 n. 25739 «E’ sufficiente rilevare, sul punto, che […] la Corte d'appello ha fornito, circa la valutazione della situazione di fatto e circa la portata delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico dei ricorrenti, una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, a fronte della quale la censura mossa si risolve in un tentativo, inammissibile in sede di legittimità, di ottenere una rivalutazione del merito della responsabilità penale.» Giurisprudenza Sovraccarico biomeccanico Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010 L’amministratore delegato di una s.p.a., il medico competente della stessa e il consulente esterno sono chiamati a rispondere del reato di lesioni personali gravi a seguito dell’emergere di malattie da movimenti e sforzi ripetuti contratte da 6 dipendenti. L’azienda si occupa della produzione di motori per autovetture o camion e il lavoro era strutturato su linee di montaggio in cui venivano assemblate le varie parti del motore. Giurisprudenza Metodo OCRA Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010 L’insorgenza delle malattie professionali è da porre in nesso di causalità con la mancanza di visite da parte del medico competente, con la mancata assunzione di misure di prevenzione da parte del datore di lavoro e con l’erronea e lacunosa valutazione del rischio derivante dalle singole postazioni lavorative secondo il metodo Ocra, valutazione commissionata dall’azienda ad un consulente esterno. Giurisprudenza Metodo OCRA Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010 Il consulente esterno svolge l’incarico finché, a seguito di contestazioni mosse dallo Spresal, si ricorre ad un noto esperto del metodo OCRA che effettua una verifica della valutazione che risulta alla fine idonea. Nonostante gli studi del consulente mostrino una situazione ottimale per quasi tutte le postazioni e nessuna postazione a “rischio” di insorgenza di malattia, continuano a manifestarsi malattie muscolo scheletriche o comunque insorgenze di patologie lavoro correlate. Giurisprudenza Il valore delle linee guida Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010 “Nelle linee guida è normalmente contenuta la più compiuta e particolareggiata indicazione del sapere scientifico di un determinato settore. Da ciò consegue che nei processi per reati colposi (soprattutto quelli in campo medico) le linee guida vengono spesso in rilevo, poiché da esse possono essere tratti sia elementi indispensabili per l’individuazione del comportamento corretto da seguire e sia il “modello di agente” .” Giurisprudenza Il valore delle linee guida Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010 Le linee guida “costituiscono, al contempo, fonte dell’obbligo di adeguamento e metro della diligenza richiesta a chi opera in un determinato settore. I medici competenti, i datori di lavoro ed i consulenti di questi ultimi erano senz’altro tenuti alla conoscenza delle linee guida relative al metodo OCRA per organizzare al meglio il lavoro in strutture imprenditoriali aventi ad oggetto lavorazioni a rischio, in quanto estrinsecantesi in movimenti degli arti superiori ad elevata ripetitività.” Giurisprudenza Il valore delle linee guida Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010 In materia di prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche, il medico competente “ha il dovere di sottoporre i lavoratori dell’azienda (della quale è egli stesso legato da rapporto di lavoro) a controlli periodici, solitamente triennali; ha il dovere di individuare i sintomi che possono preludere all’insorgenza di malattie muscolo scheletriche; ha il dovere di informare i propri pazientilavoratori delle problematiche inerenti a tali malattie nonché dei sintomi.” Giurisprudenza Il valore delle linee guida Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010 “… Deve poi essere ricordato che la sorveglianza sanitaria “obbligatoria” deve essere attivata non solo quando sono presenti lavoratori addetti a postazioni con indice Ocra superiore a 2,2 ma anche quando nell’azienda si verificano più casi di malattie muscolo scheletriche .” Il Tribunale cita a tale proposito le linee guida per la formazione continua e l’accreditamento del medico del lavoro revisione del 2006. Giurisprudenza Il valore delle linee guida Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010 Secondo tali linee guida, “il medico competente ha il dovere di eseguire controlli periodici ma anche mirati nei confronti dei lavoratori affetti da patologie; tali patologie possono essere sia legate al lavoro sia del tutto sconnesse dall’attività lavorativa; ha il compito specifico di valutare le singole postazioni di lavoro in relazione alle specifiche malattie dalle quali è affetto il lavoratore…”. Giurisprudenza Il valore delle linee guida Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010 “… ha il dovere di visitare ed informare il lavoratore, al fine di consentirgli una piena tutela della propria salute; ha il dovere di fornire eventualmente una valutazione negativa per il reinserimento del lavoratore affetto da determinate patologie; ecc…” (Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento del medico del lavoro revisione del 2006) Giurisprudenza Il valore delle linee guida Tribunale di Asti, sentenza 22 ottobre 2010 Il Tribunale conclude: “Si deve dunque ritenere provato il nesso di causalità tra le omissioni del medico competente e l’insorgenza delle malattie: è ragionevole ritenere che se il m.c. avesse correttamente posto in essere il comportamento doveroso a lui spettante in forza delle norme nonché in forza alle regole di esperienza e se avesse dunque agito con perizia, diligenze e prudenza nello svolgimento del proprio lavoro, le malattie muscolo scheletriche non sarebbero insorte.”