COMUNE DI GORLA MAGGIORE Assessorato al Bilancio e Tributi Dal 1° gennaio 2014, tra incertezze e revisioni, nel sistema fiscale dei Comuni ha debuttato l`Imposta Unica Comunale, istituita dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l`altro collegato all`erogazione e alla fruizione di servizi comunali Componente Patrimoniale IUC Componente Servizi IMU TASI TARI La componente patrimoniale della IUC è costituita dall’ IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali La componente riferita ai servizi si articola, a sua volta, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell`utilizzatore dell`immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell`utilizzatore. Si ravvisa la necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti: sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni. Imposta introdotta a partire dal 2012 e che, nel corso di questi ultimi due anni, è stata comunque oggetto di revisioni e modifiche. Presupposto è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) a titolo di proprietà, usufrutto, diritto reale d’uso, enfiteusi, diritto di abitazione, di superficie e la locazione finanziaria. Sono esenti le abitazioni principali (ad eccezione quelle di categoria A1, A8 e A9) e le loro pertinenze: queste possono essere solo di categoria C2, C6 e C7 ed al massimo una per ognuna di esse. Sono altresì esenti (dal 2014) i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola ed i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Sono assimilati per Legge all’abitazione principale (quindi esenti) le seguenti categorie di immobili: •Abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci che la utilizzano come loro abitazione principale; •L’abitazione assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione •Ad un unico immobile di soggetti appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica •I cosiddetti “Alloggi sociali” come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008) Sono assimilabili (per Regolamento) all’abitazione principale: •quella posseduta da ANZIANI E DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata (facoltà di cui ci si è avvalsi nel proprio Regolamento IUC) •quella data in COMODATO A PARENTI in linea retta entro il primo grado (per quota R.C. fino a € 500 oppure per comodatario con nucleo familiare ISEE non superiore a 15.000 euro annui) (facoltà di cui NON ci si è avvalsi nel proprio Regolamento IUC, ma è stata introdotta un’aliquota agevolata per tali fattispecie) Per le abitazioni principali (di categoria A1, A8 e A9) e le loro pertinenze spetta una detrazione di Imposta pari ad euro 200,00 annue. L’Imposta è versata al Comune ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l’Imposta dovuta ad aliquota base (7,6 ‰) è versata in favore dello Stato. Modalità di pagamento: esclusivamente mediante mod. F24 Scadenze di pagamento: ACCONTO: entro il 16 giugno, applicando aliquote e detrazioni vigenti l’anno precedente SALDO: entro il 16 dicembre, applicando aliquote e detrazioni deliberate per l’anno E’ previsto l’obbligo di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo qualora siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando apposito modello ministeriale. ABITAZ. PRINCIPALE e PERTINENZE (*): NON dovuta Abitazione principale e pertinenze 4,5 per mille di categorie A01/A08/A09 DETRAZIONE per abitaz.princ. (Categorie A01/A08/A09): - variata €. 200,00 (*) E’ ammessa UNA pertinenza per ogni immobile di categoria C2, C6 e C7 posseduto, quelle ulteriori sono soggette ad aliquota per “Altri fabbricati” FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO: 6,5 per mille Applicabile SE soddisfatte determinate condizioni: - novità •Il proprietario e colui che riceve in uso gratuito l’immobile siano parenti in linea retta di primo grado (i.e.: genitore-figlio) •Colui che riceve in uso gratuito l’immobile deve utilizzare lo stesso come propria abitazione principale: lo stesso e il proprio nucleo familiare devono quindi avere in esso residenza anagrafica e dimora abituale; •La concessione deve risultare da apposito atto da depositare in copia all’Ufficio Tributi, debitamente sottoscritto dalle parti (modello disponibile sia sul sito istituzione che direttamente presso l’Ufficio Tributi), con indicazione obbligatoria dei dati catastali degli Immobili oggetto di aliquota agevolata •L’aliquota agevolata potrà essere applicata dall’anno successivo alla presentazione all’ufficio tributi della debita documentazione, e limitatamente al periodo durante il quale colui che riceve in uso gratuito l’immobile lo adibisca a propria abitazione principale; Per il solo anno 2014, al fine di poter applicare l’aliquota agevolata sin dal 1° gennaio 2014 (o data successiva di decorrenza dei requisiti elencati), il deposito dell’atto di concessione in uso gratuito dovrà avvenire entro il termine previsto per il pagamento della rata a saldo dell’Imposta (16.12.2014) ALTRI FABBRICATI, TERR. AGRICOLI e AREE EDIFICABILI: 8,1 per mille - variata FABBRICATI GRUPPO “D” (SOLO di competenza statale): 7,6 per mille - invariata E’ stata modificata l’aliquota di base ed è stata introdotta l’aliquota “agevolata”, pertanto in sede di saldo dell’Imposta il contribuente dovrà conguagliare il dovuto. Occorre cioè rideterminare l’Imposta dovuta per l’anno 2014 applicando le aliquote approvate, sottrarre quanto già versato in acconto, versare la differenza di Imposta così ottenuta Sono la componente della Imposta Unica Comunale riferita alla copertura dei servizi La TARI, va a sostituire la precedente TARES, è finalizzata alla copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. La Tassa è dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali od aree scoperte. Essa è commisurata alla superficie calpestabile utilizzata e determinata in base a tariffa distinta tra utenza domestica e utenza non domestica (ulteriormente suddivisa in categorie legate al tipo di attività svolta) Il Consiglio comunale a copertura integrale dei costi sostenuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti determina annualmente le tariffe, suddivise in diverse categorie in relazione all’utilizzo delle superfici. Per l’anno 2014 le tariffe sono rimaste INVARIATE rispetto al 2013 All’importo dovuto si applica una addizionale (Tributo Provinciale) che è riscossa contestualmente alla Tassa ed è poi riversata alla Provincia di Varese. Per l’anno 2014 essa è pari al 5% della Tassa Nel Regolamento sono disciplinate le riduzioni e le esenzioni. RIDUZIONI: PER LE UTENZE DOMESTICHE: Abitazione con unico occupante Abitazione tenuta a disposizione 30% 30% Uso limitato e discontinuo abitazioni degli anziani ricoverati in RSA (non locate) abitazione dei residenti all’estero per più di 6 mesi l’anno Fabbricati rurali ad uso abitativo Uso compostiera 30% 15% PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: Locali con uso stagionale o non continuativo 30% Recupero dei rifiuti (compresi gli scarti di produzione) rapportato al quantitativo recuperato rispetto a quello prodotto, come segue (novità 2014): Recupero < 25%: nessuna riduzione Recupero dal 25% al 50%: riduzione del 30% Recupero superiore al 50%: riduzione del 40% Modalità di pagamento: esclusivamente mediante mod. F24, trasmesso dall’ufficio al contribuente già precompilato. Scadenze di pagamento (a regime): I RATA: entro il 16 aprile II RATA: entro il 16 ottobre UNICA SOLUZIONE: entro il 16 giugno Scadenze di pagamento (per il 2014): I RATA: entro il 16 novembre 2014 II RATA: entro il 16 gennaio 2015 UNICA SOLUZIONE: entro il 16 novembre 2014 E’ previsto l’obbligo di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo qualora siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della Tassa (inizio occupazione, cessazione, variazioni della superficie tassabile, ecc…..) utilizzando apposito modello messo a disposizione dall’ufficio. La TASI è diretta al finanziamento dei cosiddetti servizi indivisibili, quei servizi cioè resi nell’interesse dell’intera comunità, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, servizi la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro (a titolo esemplificativo: la manutenzione stradale, l’illuminazione pubblica, la pubblica sicurezza, la tutela del verde, ecc.). Il Tributo è dovuto dal possessore del bene a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie e dall’occupante dei fabbricati, inclusa l’abitazione principale, e delle aree edificabili. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore ai sei mesi, unico soggetto passivo è il possessore del bene. Nel caso in cui l’unità sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, entrambi i soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante verserà l’Imposta secondo una quota pari al 30 per cento (come stabilito nel Regolamento Comunale) ed il proprietario la parte residuale. La base imponibile del tributo è la medesima prevista per l’IMU L’ aliquota base della TASI è l’1‰. L’Ente può ridurre l’aliquota sino all’azzeramento. L’aliquota massima della TASI per l’anno 2014 non può superare il 2,5‰. La somma dell’aliquota TASI e dell’aliquota IMU non può superare l’aliquota massima prevista per l’IMU per quella categoria di immobile (Aliquote massime IMU: per l’abitazione principale e le pertinenze è il 6‰, per gli altri fabbricati e per le aree edificabili è il 10,6‰, per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima è l’ 1‰). ABITAZ. PRINCIPALE e PERTINENZE (*): 2,5 per mille ABITAZ. PRINCIPALE di categorie A01/A08/A09 e PERTINENZE 0 per mille (*) Si considera UNA pertinenza per ogni immobile di categoria C2, C6 e C7 pertinenziale posseduto ALTRI FABBRICATI e AREE EDIFICABILI: 0 per mille FABBRICATI GRUPPO “D” 0,5 per mille Ad eccezione del leasing finanziario, se il possessore è diverso dall’utilizzatore a quest’ultimo compete il 30% del dovuto ed al possessore la parte restante. Diversamente dall’IMU (che lo è solo in quota parte), per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti LA TASI È INTERAMENTE DEDUCIBILE ai fini dell’imposta sul reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, nonché ai fini IRAP: da qui la scelta di introdurre l’aliquota TASI per i fabbricati del gruppo “D” In ambito IMU si è applicato un incremento di aliquota dello 0,5 a tutte le fattispecie imponibili, tralasciando i fabbricati del gruppo “D” In ambito TASI l’aliquota deliberata dello 0,5‰, consente di traslare dall’IMU alla TASI il gettito derivante da detti fabbricati, consentendo altresì alle persone giuridiche di beneficiare di una deducibilità sul reddito. DETRAZIONI TASI: la misura di detrazioni per abitazione principale approvate e sotto elencate ha permesso di generare effetti sul carico di imposta equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 2012 (ex art. 1 comma 677 L. n.147/2013): DETRAZIONE BASE (Legata all’entità della Rendita catastale, della abitazione principale e delle pertinenze): R.C. € (ab.princ. e pert.) Da 0 a 350 Da 351 a 450 Da 451 a 550 Da 551 a 650 Da 651 a 750 Oltre 751 Detrazione € 120 100 75 50 25 0 ULTERIORE DETRAZIONE (Per ogni figlio minorenne convivente): Detrazione figlio € 25 Modalità di pagamento: esclusivamente mediante mod. F24 L’Ufficio Tributi porrà in atto iniziative volte a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, prevedendo anche il calcolo del dovuto nonché l’invio dei modelli di pagamento precompilati Scadenze di pagamento (a regime): I RATA: entro il 16 giugno II RATA: entro il 16 dicembre UNICA SOLUZIONE: entro il 16 giugno Scadenze di pagamento (per il 2014) come ulteriormente modificate dal DL 88/14: I RATA: entro il 16 ottobre 2014 II RATA: entro il 16 dicembre 2014 UNICA SOLUZIONE: entro il 16 ottobre 2014 E’ previsto l’obbligo di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo qualora siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del Tributo utilizzando apposito modello messo a disposizione dall’ufficio Per maggiori informazioni o per approfondimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi negli orari di ricevimento al pubblico (Lun., Mart., Merc. e Ven. dalle 9.00 alle 12.30 e Giov. dalle 15 alle 17.30) od al numero telefonico 0331/617121 (interni 330 e 331) all’indirizzo mail: [email protected] o