COMUNE DI GORLA MAGGIORE
Assessorato al Bilancio e Tributi
Dal 1° gennaio 2014, tra incertezze e revisioni, nel sistema fiscale dei Comuni
ha debuttato l`Imposta Unica Comunale, istituita dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l`altro collegato all`erogazione e alla fruizione
di servizi comunali
Componente
Patrimoniale
IUC
Componente
Servizi
IMU
TASI
TARI
La componente patrimoniale della IUC è costituita dall’ IMU, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali
La componente riferita ai servizi si articola, a sua volta, nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell`utilizzatore dell`immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell`utilizzatore.
Si ravvisa la necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la
disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché l’opportunità di
adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue
componenti:
sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il
regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la
regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto
al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni.
Imposta introdotta a partire dal 2012 e che, nel
corso di questi ultimi due anni, è stata comunque
oggetto di revisioni e modifiche.
Presupposto è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) a
titolo di proprietà, usufrutto, diritto reale d’uso, enfiteusi, diritto di abitazione, di
superficie e la locazione finanziaria.
Sono esenti le abitazioni principali (ad eccezione quelle di categoria A1, A8 e A9)
e le loro pertinenze: queste possono essere solo di categoria C2, C6 e C7 ed al
massimo una per ognuna di esse.
Sono altresì esenti (dal 2014) i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola ed i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti
immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
Sono assimilati per Legge all’abitazione principale (quindi esenti) le seguenti
categorie di immobili:
•Abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci che la
utilizzano come loro abitazione principale;
•L’abitazione assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione
•Ad un unico immobile di soggetti appartenenti alle forze armate e alle forze di
polizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica
•I cosiddetti “Alloggi sociali” come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008 (pubblicato nella G.U. n. 146 del 24
giugno 2008)
Sono assimilabili (per Regolamento) all’abitazione
principale:
•quella posseduta da ANZIANI E DISABILI che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che la stessa non risulti locata (facoltà di cui ci si è avvalsi
nel proprio Regolamento IUC)
•quella data in COMODATO A PARENTI in linea retta entro il primo grado (per quota
R.C. fino a € 500 oppure per comodatario con nucleo familiare ISEE non superiore a
15.000 euro annui) (facoltà di cui NON ci si è avvalsi nel proprio Regolamento IUC,
ma è stata introdotta un’aliquota agevolata per tali fattispecie)
Per le abitazioni principali (di categoria A1, A8 e A9) e le loro pertinenze spetta una
detrazione di Imposta pari ad euro 200,00 annue.
L’Imposta è versata al Comune ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali
l’Imposta dovuta ad aliquota base (7,6 ‰) è versata in favore dello Stato.
Modalità di pagamento: esclusivamente mediante mod. F24
Scadenze di pagamento:
ACCONTO: entro il 16 giugno, applicando aliquote e detrazioni vigenti l’anno
precedente
SALDO: entro il 16 dicembre,
applicando aliquote e detrazioni deliberate per l’anno
E’ previsto l’obbligo di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno
successivo qualora siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando apposito modello
ministeriale.
ABITAZ. PRINCIPALE e PERTINENZE (*):
NON dovuta
Abitazione principale e pertinenze
4,5 per mille
di categorie A01/A08/A09
DETRAZIONE per abitaz.princ. (Categorie A01/A08/A09):
- variata
€. 200,00
(*)
E’ ammessa UNA pertinenza per ogni immobile di categoria C2, C6 e C7 posseduto, quelle ulteriori sono soggette ad
aliquota per “Altri fabbricati”
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO:
6,5
per mille
Applicabile SE soddisfatte determinate condizioni:
- novità
•Il proprietario e colui che riceve in uso gratuito l’immobile siano parenti in linea retta di primo grado (i.e.: genitore-figlio)
•Colui che riceve in uso gratuito l’immobile deve utilizzare lo stesso come propria abitazione principale: lo stesso e il proprio nucleo familiare
devono quindi avere in esso residenza anagrafica e dimora abituale;
•La concessione deve risultare da apposito atto da depositare in copia all’Ufficio Tributi, debitamente sottoscritto dalle parti (modello disponibile
sia sul sito istituzione che direttamente presso l’Ufficio Tributi), con indicazione obbligatoria dei dati catastali degli Immobili oggetto di aliquota
agevolata
•L’aliquota agevolata potrà essere applicata dall’anno successivo alla presentazione all’ufficio tributi della debita documentazione,
e limitatamente al periodo durante il quale colui che riceve in uso gratuito l’immobile lo adibisca a propria abitazione principale;
Per il solo anno 2014, al fine di poter applicare l’aliquota agevolata sin dal 1° gennaio 2014 (o data successiva di decorrenza
dei requisiti elencati), il deposito dell’atto di concessione in uso gratuito dovrà avvenire entro il termine previsto per il
pagamento della rata a saldo dell’Imposta (16.12.2014)
ALTRI FABBRICATI, TERR. AGRICOLI e
AREE EDIFICABILI:
8,1
per mille
- variata
FABBRICATI GRUPPO “D”
(SOLO di competenza statale):
7,6 per mille
- invariata
E’ stata modificata l’aliquota di base ed è stata introdotta l’aliquota
“agevolata”, pertanto in sede di saldo dell’Imposta il contribuente dovrà
conguagliare il dovuto.
Occorre cioè rideterminare l’Imposta dovuta per l’anno 2014 applicando le
aliquote approvate, sottrarre quanto già versato in acconto, versare la
differenza di Imposta così ottenuta
Sono la componente della Imposta
Unica Comunale riferita alla copertura
dei servizi
La TARI, va a sostituire la precedente TARES, è finalizzata alla copertura del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.
La Tassa è dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali od aree scoperte.
Essa è commisurata alla superficie calpestabile utilizzata e determinata in base a
tariffa distinta tra utenza domestica e utenza non domestica (ulteriormente
suddivisa in categorie legate al tipo di attività svolta)
Il Consiglio comunale a copertura integrale dei costi sostenuti per il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti determina annualmente le tariffe, suddivise in
diverse categorie in relazione all’utilizzo delle superfici.
Per l’anno 2014 le tariffe sono
rimaste INVARIATE rispetto al 2013
All’importo dovuto si applica una addizionale (Tributo Provinciale) che è
riscossa contestualmente alla Tassa ed è poi riversata alla Provincia di
Varese. Per l’anno 2014 essa è pari al 5% della Tassa
Nel Regolamento sono disciplinate le riduzioni e le esenzioni.
RIDUZIONI:
PER LE UTENZE DOMESTICHE:
Abitazione con unico occupante
Abitazione tenuta a disposizione
30%
30%
Uso limitato e discontinuo
abitazioni degli anziani ricoverati in RSA (non locate)
abitazione dei residenti all’estero per più di 6 mesi l’anno
Fabbricati rurali ad uso abitativo
Uso compostiera
30%
15%
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
Locali con uso stagionale
o non continuativo
30%
Recupero dei rifiuti (compresi gli scarti di produzione) rapportato al
quantitativo recuperato rispetto a quello prodotto, come segue (novità 2014):
Recupero < 25%: nessuna riduzione
Recupero dal 25% al 50%: riduzione del 30%
Recupero superiore al 50%: riduzione del 40%
Modalità di pagamento: esclusivamente mediante mod. F24,
trasmesso dall’ufficio al contribuente già precompilato.
Scadenze di pagamento (a regime): I RATA: entro il 16 aprile
II RATA: entro il 16 ottobre
UNICA SOLUZIONE: entro il 16 giugno
Scadenze di pagamento (per il 2014):
I RATA: entro il 16 novembre 2014
II RATA: entro il 16 gennaio 2015
UNICA SOLUZIONE: entro il 16 novembre 2014
E’ previsto l’obbligo di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo
qualora siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della
Tassa (inizio occupazione, cessazione, variazioni della superficie tassabile, ecc…..)
utilizzando apposito modello messo a disposizione dall’ufficio.
La TASI è diretta al finanziamento dei cosiddetti servizi
indivisibili, quei servizi cioè resi nell’interesse dell’intera
comunità, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, servizi la
cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del
Comune ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino
ed un altro (a titolo esemplificativo: la manutenzione stradale, l’illuminazione pubblica,
la pubblica sicurezza, la tutela del verde, ecc.).
Il Tributo è dovuto dal possessore del bene a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o superficie e dall’occupante dei fabbricati, inclusa l’abitazione principale,
e delle aree edificabili. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore ai sei mesi, unico soggetto
passivo è il possessore del bene.
Nel caso in cui l’unità sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario,
entrambi i soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
L’occupante verserà l’Imposta secondo una quota pari al 30 per cento (come
stabilito nel Regolamento Comunale) ed il proprietario la parte residuale.
La base imponibile del tributo è la medesima prevista per l’IMU
L’ aliquota base della TASI è l’1‰. L’Ente può ridurre l’aliquota
sino all’azzeramento. L’aliquota massima della TASI per l’anno
2014 non può superare il 2,5‰.
La somma dell’aliquota TASI e dell’aliquota IMU non può
superare l’aliquota massima prevista per l’IMU per quella
categoria di immobile
(Aliquote massime IMU: per l’abitazione principale e le
pertinenze è il 6‰, per gli altri fabbricati e per le aree
edificabili è il 10,6‰, per i fabbricati rurali strumentali
l’aliquota massima è l’ 1‰).
ABITAZ. PRINCIPALE e PERTINENZE (*):
2,5
per mille
ABITAZ. PRINCIPALE di categorie
A01/A08/A09 e PERTINENZE
0
per mille
(*) Si considera UNA pertinenza per ogni immobile di categoria C2, C6 e C7 pertinenziale posseduto
ALTRI FABBRICATI e
AREE EDIFICABILI:
0 per mille
FABBRICATI GRUPPO “D”
0,5 per mille
Ad eccezione del leasing finanziario, se il possessore è diverso dall’utilizzatore a quest’ultimo
compete il 30% del dovuto ed al possessore la parte restante.
Diversamente dall’IMU (che lo è solo in quota parte), per gli immobili
strumentali delle imprese e dei professionisti LA TASI È INTERAMENTE
DEDUCIBILE ai fini dell’imposta sul reddito di impresa e del reddito
derivante dall’esercizio di arti e professioni, nonché ai fini IRAP: da qui la
scelta di introdurre l’aliquota TASI per i fabbricati del gruppo “D”
In ambito IMU si è applicato un incremento di aliquota dello 0,5 a tutte le
fattispecie imponibili, tralasciando i fabbricati del gruppo “D”
In ambito TASI l’aliquota deliberata dello 0,5‰, consente di traslare
dall’IMU alla TASI il gettito derivante da detti fabbricati, consentendo
altresì alle persone giuridiche di beneficiare di una deducibilità sul reddito.
DETRAZIONI TASI: la misura di detrazioni per abitazione principale
approvate e sotto elencate ha permesso di generare effetti sul carico di
imposta equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all’IMU 2012 (ex art. 1 comma 677 L. n.147/2013):
DETRAZIONE BASE (Legata all’entità della Rendita catastale, della
abitazione principale e delle pertinenze):
R.C. €
(ab.princ. e pert.)
Da 0 a 350
Da 351 a 450
Da 451 a 550
Da 551 a 650
Da 651 a 750
Oltre 751
Detrazione €
120
100
75
50
25
0
ULTERIORE DETRAZIONE (Per ogni figlio minorenne convivente):
Detrazione figlio €
25
Modalità di pagamento: esclusivamente mediante mod. F24
L’Ufficio Tributi porrà in atto iniziative volte a
semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti,
prevedendo anche il calcolo del dovuto nonché l’invio
dei modelli di pagamento precompilati
Scadenze di pagamento (a regime):
I RATA: entro il 16 giugno
II RATA: entro il 16 dicembre
UNICA SOLUZIONE: entro il 16 giugno
Scadenze di pagamento (per il 2014) come ulteriormente modificate dal DL 88/14:
I RATA: entro il 16 ottobre 2014
II RATA: entro il 16 dicembre 2014
UNICA SOLUZIONE: entro il 16 ottobre 2014
E’ previsto l’obbligo di dichiarazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo qualora siano intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione del Tributo
utilizzando apposito modello messo a disposizione
dall’ufficio
Per
maggiori
informazioni
o
per
approfondimenti
rivolgersi all’Ufficio Tributi negli orari di ricevimento al
pubblico (Lun., Mart., Merc. e Ven. dalle 9.00 alle
12.30 e Giov. dalle 15 alle 17.30) od al numero
telefonico
0331/617121
(interni
330
e
331)
all’indirizzo mail: [email protected]
o
Scarica

Breve Presentazione - Comune Gorla Maggiore