La notifica in proprio
a mezzo PEC
Riva del Garda, 30 maggio 2014
Avv. Juri Rudi
La notifica in proprio con PEC.
Indice della presentazione:
- PRIMA (pre-requisiti della notifica)
- DURANTE (requisiti della notifica, ossia
come si fa in concreto)
- DOPO (perfezionamento della notifica,
deposito in Cancelleria della PEC)
- fattispecie particolari di notifica
RINVIO AL SITO PER I DETTAGLI
(riff. normativi, giurisprudenza, dottrina e
FAC SIMILI)
La notifica in proprio con PEC
§ 1. Premesse generali
Equivale in tutto e per tutto ad una
notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario.
1) Competenza territoriale illimitata
2) Atti notificabili in proprio:
a) giudiziali (civile e amministrativo)
b) stragiudiziali
c) esclusi quelli dell’uff. giudiziario
La notifica in proprio con PEC
§ 2. Pre-requisiti:
1) Autorizzazione del COA
2) Procura alle liti
3) Posta Elettronica Certificata
4) Firma digitale
§ 2. Pre-requisiti:
§ 2.1. L’autorizzazione del COA
Presupposti:
a) essere avvocati/abogados e iscritti
all’albo
b) non avere procedimenti disciplinari
in corso, né aver già subito sanzioni
disciplinari di gravità pari almeno alla
sospensione
c) non serve più il registro cronologico
§ 2. Pre-requisiti:
§ 2.2. La procura alle liti
a) sempre necessaria, per tutte le
notifiche (atti giudiziali e stragiudiziali)
b) sempre autenticata (atti giudiziali: da
avvocato; atti stragiudiziali: no da
avvocato)
c) sempre in file autonomo (non a
margine dell’atto)
d) davvero “speciale”
§ 2. Pre-requisiti:
§ 2.3. La PEC
Caratteristiche:
a) valore di una raccomandata a.r.
b) obbligatoria per imprese e professionisti
c) iscritta in un “pubblico elenco”:
1) Domicilio digitale
2) PEC PA (uso giudiziario)
3) IPA
4) INI-PEC
5) REGINDE
§ 2. Pre-requisiti:
§ 2.4. La firma digitale
a) paternità del documento informatico;
b) non ripudiabilità della firma (ma non
dell’uso del dispositivo di firma);
c) forma ad probationem e ad
substantiam del documento informatico;
d) “data certa” (con marca temporale)
§ 2. Pre-requisiti:
§ 2.4. PEC e firma: cosa NON sono
a) la PEC è sì una raccomandata, ma
non sottoscritta (serve la firma digitale)
b) la firma digitale è sì una
sottoscrizione ma non avente data certa
c) la marca temporale attribuisce sì
data certa ma non è l’unico strumento
idoneo a tal fine (art. 2704 cc)
§ 2. Pre-requisiti:
§ 2.5. Pec firmata vs. racc.ar. firmata
La notifica in proprio con PEC
§ 3. Requisiti:
1) il corpo e l’“oggetto” della PEC
2) gli allegati della PEC
§ 3. Requisiti:
§ 3.1. Il corpo e l’“oggetto”
a) Oggetto della PEC: “notificazione ai
sensi della legge n. 53 del 1994”;
b) Corpo del messaggio PEC: libero.
§ 3. Requisiti:
§ 3.2. Gli allegati della PEC
Allegati necessari:
1) atto da notificare;
2) relata di notifica.
Allegati eventuali:
3) procura alle liti;
4) altri documenti.
§ 3.2. Gli allegati della PEC
§ 3.2.1. L’atto da notificare
- Atti propri:
a) cartacei (con attestaz. conformità)
b) informatici nativi
- Atti (rectius, provvedimenti) altrui:
c) cartecei (con attestaz. conformità)
d) informatici nativi
SEMPRE IN FORMATO PDF
§ 3.2. Gli allegati della PEC
§ 3.2.2. La procura alle liti
La procura è necessaria (come pre-
requisito) ma è eventuale (come allegato
PEC).
Per il suo contenuto, forma, ecc., si
rinvia ai pre-requisiti.
§ 3.2. Gli allegati della PEC
§ 3.2.3. I documenti eventuali
- Non serve firmarli digitalmente
- Non serve notificarli in copia autentica
- Non serve dichiararli copie conformi
Formati consentiti:
- file: pdf, odf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml
- compressioni: zip, rar e arj
(non consentito il formato .doc di word)
§ 3.2. Gli allegati della PEC
§ 3.2.4. La relata di notifica
La relata deve contenere:
a) generalità (+ cod. fisc.) dell’avvocato;
b) estremi del provvedimento del COA
autorizzativo alle notifiche in proprio;
c) generalità (+ cod. fisc.) del cliente;
d) generalità del destinatario;
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...segue (pagina 2/3)
§ 3.2.4. La relata di notifica
e) l’indirizzo PEC del destinatario;
f) l’indicazione dell’elenco pubblico da cui
il predetto indirizzo PEC è stato estratto;
g) nel caso di notifiche di atto cartaceo:
l’attestazione
di
sua
conformità
all’originale;
h) nel caso di notifica in corso di causa:
l’ufficio giudiziario, la sezione, l’RG (no
GI).
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§ 3.2.4. La relata di notifica
1) va redatta in un file autonomo;
2) va poi firmata digitalmente;
3) va quindi allegata alla PEC.
§ 4. Il perfezionamento della notifica telematica
Opera il principio della scissione
soggettiva del perfezionamento della
notifica, secondo cui per il notificante,
la notifica si perfeziona al momento
della spedizione (cd effetto anticipato
provvisorio, perché subordinato al fatto
che poi la notifica vada a buon fine lato
destinatario)
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§ 4. Il perfezionamento
I momenti di spedizione e di ricezione
sono fissati dalla legge in base a due
ricevute PEC automatiche, generate dal
sistema:
a) una ricevuta di accettazione, da parte
del gestore di posta del mittente;
b) una ricevuta di consegna, da parte del
gestore di posta del destinatario
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...segue (pagina 3/6)
§ 4. Il perfezionamento
A differenza delle notifiche in proprio
cartacee, quelle telematiche possono
essere spedite in qualsiasi ora.
Tuttavia, “le notificazioni non possono
farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”
(art. 147 cpc)
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...segue (pagina 4/6)
§ 4. Il perfezionamento
Il mancato rispetto del suddetto orario 7-
21 è causa di nullità, la quale è sanata per
raggiungimento dello scopo (art. 156
cpc), MA in tal caso la notifica effettuata
o ricevuta dopo le ore 21 si considera
effettuata o ricevuta il giorno dopo.
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§ 4. Il perfezionamento
Se la consegna della PEC al destinatario
non è andata a buon fine (ad es., casella
di posta ordinaria anziché certificata,
virus, per casella piena, ecc.), entro le
successive 12 ore dalla spedizione il
mittente riceve un avviso di mancata
consegna...
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§ 4. Il perfezionamento
Nel caso di mancata consegna della PEC
in
notifica,
comunicazioni
vengono
a
differenza
delle
di
Cancelleria
(che
depositate
in
cartaceo),
l’avvocato notificante deve utilizzare un
altro
strumento
notificatorio,
previa
eventuale rimessione in termini (art. 153
co. 2 cpc).
§ 4.1 I vizi della notifica
La
mancanza
di
uno
qualsiasi
dei
requisiti di legge è causa di nullità
rilevabile
d’ufficio,
ma
sanabile
per
raggiugimento dello scopo (art. 156 cpc),
salvo si tratti di inesistenza (ad es.,
notifica eseguita da non avvocato, o forse- da avvocato domiciliatario)
§ 5. Il deposito in Cancelleria della notifica
telematica
L’estensione digitale della PEC (“.eml”) è
(finalmente) annoverata tra i formati
consentiti dalle regole tecniche del
Processo Telematico, sicché è possibile
riversare la PEC direttamente nel
fascicolo processuale digitale attraverso
il PCT.
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§ 5. Il deposito in Cancelleria
Come depositare in cartaceo
Stampare la PEC (con i relativi allegati,
unitamente
alle
due
ricevute
di
accettazione e di consegna) e depositare
il cartaceo, di cui l’avvocato stesso
certifica la conformità con propria
attestazione (art. 9, co. 1 bis, L. 53/1994)
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§ 5. Il deposito in Cancelleria
Con tale deposito cartaceo e la relativa
attestazione
dell’avvocato
(all’uopo
“considerato pubblico ufficiale ad ogni
effetto”), non è necessario depositare
anche la PEC anche in formato digitale.
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§ 5. Il deposito in Cancelleria
Come NON depositare (forse)
Fatta eccezione per i procedimenti
previsti dalla legge, la costituzione in
giudizio
non
POTREBBE
avvenire
mediante raccomandata o PEC, ma a
mano.
(Cass. n. 12391/2013; contra, Cass. SSUU
5160/2009)
segue...
...segue (pagina 5/5)
§ 5. Il deposito in Cancelleria
Al momento del deposito, e fintantoché
non
sarà
possibile
provvedere
al
pagamento delle marche anche in via
telematica, deve essere apposta la marca
per la notifica in proprio prevista dalla
legge, a pena di sanzione tributaria (pari
al doppio del bollo non corrisposto).
§ 5.1 Gli avvisi alla Cancelleria
Quando la notifica in proprio riguardi
un’opposizione a decreto ingiuntivo o
un’impugnazione, l’avvocato notificante
deve fare l’avviso in cancelleria (art. 645
cpc e 123 disp.att.cpc), mediante il
deposito dell’atto nella cancelleria del
giudice
che
ha
pronunciato
il
provvedimento opposto o impugnato.
§ 6. Fattispecie particolari
1) La notifica di precetto cambiario o
su assegno
2) L’intimazione di sfratto
3) La richiesta di pignoramento
4) La trascrizione della domanda
§ 6. Fattispecie particolari
§ 6.1. La notifica di precetto cambiario o su
assegno
Poiché è necessaria la certificazione dei
titoli ex art. 480 cpc da parte dell’ufficiale
giudiziario, la notifica in proprio a mezzo
pec di tale precetto può avvenire solo
nella forma scannerizzata del cartaceo.
§ 6. Fattispecie particolari
§ 6.2. L’intimazione di sfratto
L’intimazione
di
mezzo
è
PEC
destinatario
sfratto
notificata
a
sempre
notificata
al
dell’intimazione
stessa,
titolare della relativa casella PEC, quindi
non c’è mai necessità di fare un 660 cpc.
§ 6. Fattispecie particolari
§ 6.3. La richiesta di pignoramento
Nel caso, ad es., di sentenza e/o precetto
notificati a mezzo PEC, occorre
rammostrare o consegnare all’ufficiale
giudiziario la stampa della PEC (con i
relativi allegati, unitamente alle due
ricevute di accettazione e consegna) con
l’attestazione dell’avvocato di loro
conformità all’originale digitale (art. 9,
co. 1 bis, L. 53/1994).
§ 6. Fattispecie particolari
§ 6.4. Trascrizione della domanda
La “copia ad uso trascrizione” della PEC
(con i relativi allegati, unitamente alle
due ricevute di accettazione e consegna)
è rilasciata dal cancelliere dopo
l'iscrizione
a
ruolo,
o
creata
dall’avvocato notificante stesso che
attesta la conformità della predetta
stampa all’originale digitale (art. 9, co. 1
bis, L. 53/1994).
§ 7. Video guida passo-passo
§ 8. Riflessioni conclusive
Con il tempo, un po’ di dimestichezza (e
con l’uso dei fac simili), la notifica in
proprio
telematica
si
rivela
uno
strumento UTILE:
- si risparmia tempo (no file) e soldi
(l'invio è gratuito a mille destinatari)
- si hanno subito le ricevute (ad es. per
trascrivere la domanda giudiziale)
...segue
§ 8. Riflessioni conclusive
Non solo utile ma anche NECESSARIO.
Dal
30/06/2014,
esclusivamente
il
ed
processo
sarà
obbligatoriamente
telematico: La notifica a mezzo PEC sarà
quindi
uno
strumento
di
fatto
imprescindibile (gli atti da depositare in
Canc. sono già pronti in formato digitale)
...segue
§ 8. Riflessioni conclusive
Il diritto è una necessità (Gazzoni): ne
cives ad arma ruant.
Oggi
dovrebbe
dirsi
che
il
diritto
telematico è una necessità.
(specie in considerazione delle poche
risorse
economiche
e
quindi
personale degli uffici giudiziari)
di
...segue
§ 8. Riflessioni conclusive
Gli avvocati sono chiamati a svolgere, in
via surrogatoria, una duplice funzione:
1) “garantire al cittadino l’effettività della
tutela dei diritti”: significa difesa tecnica
2) “funzione sociale”: significa garantire
il funzionamento del processo, che a sua
volta tutela l’ordine pubblico
E’ un impegno utile, necessario,
gravoso...
...segue
§ 8. Riflessioni conclusive
...MA CE LA POSSIAMO FARE :-)
Grazie e buon lavoro!
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