WHAT IS A START UP
Una società di capitali di diritto italiano
costituita anche in forma cooperativa o
società europea avente sede fiscale in
Italia
Le cui azioni o quote del capitale non sono
quotate in borsa
ha come oggetto sociale esclusivo o
prevalente:
Lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico
REQUISITI START-UP
INNOVATIVA
1)
2)
La maggioranza delle quote o
azioni
rappresentative
del
capitale sociale e dei diritti di
voto nell’Assemblea ordinaria
dei soci sono detenute da
persone fisiche
Costituita da svolge attività
d’impresa da non più di
quarantotto mesi
REQUISITI START-UP
INNOVATIVA
4) Ha
5)
6)
sede dei propri affari in Italia
A partire dal secondo anno
attività
il
valore
della
produzione annua, così come
risultante dall’ultimo bilancio
approvato entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio, non sia
superiore a 5 milioni d €uro
Non distribuisce e non ha
distribuito utili
REQUISITI START-UP
INNOVATIVA
7) Ha,quale oggetto sociale esclusivo,lo
sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore
tecnologico
8) Non è stata costituita da fusione,
scissione societaria o a seguito di
cessione d’azienda o ramo d’azienda
...E ALMENO UNO DEI
SEGUENTI REQUISITI (1)
A)
Le spese in ricerca e sviluppo
sono uguali o superiori al 20%
del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione.
Dal computo per le spese di
ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per
l’acquisto di beni immobili
...E ALMENO UNO DEI
SEGUENTI REQUISITI (2)
B)
Impiega
come
dipendenti
o
collaboratori a qualsiasi titolo, in
percentuale uguale o superiore al terzo
della
forza
lavoro
complessiva,
personale in possesso di titolo dottorato
di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca o che sta svolgendo
un dottorato di ricerca (in Italia e
all’estero), oppure in possesso di
laurea e che abbia svolto, da almeno
tre anni, attività di ricerca certificata
presso istituti pubblici o privati in Italia o
all’estero
...E ALMENO UNO DEI
SEGUENTI REQUISITI (3)
C) E’ titolare o licenziatario di almeno
una privativa industriale relativa a
una invenzione industriale,
biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una
nuova varietà vegetale
direttamente afferente all’oggetto
sociale e all’attività d’impresa
START UP INNOVATIVA A
VOCAZIONE SOCIALE
La start up innovativa “a vocazione
sociale” è una società che rientra
nella definizione di start up innovativa e
opera in via esclusiva nei settori indicati
dall’art. 2, comma 1 del D.L. 155/2006
(es. assistenza socio-sanitaria, attività
culturale e tutelaambientale,
Formazione scolastica,
extrascolastica, ricerca e servizi culturali)
PROMEMORIA





La domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma
digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle
imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.
L’iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed
obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese.
La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e
dell’imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle
imprese opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale
e dura non oltre il quarto anno di iscrizione. L’esenzione vale
anche per la presentazione della domanda d’iscrizione in cui
si presenta la costituzione e contestualmente la domanda
d’iscrizione alla sezione speciale.
L’impresa avvia l’attività contestualmente alla costituzione. Se
l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla
costituzione non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale e
quindi si procede alla mera iscrizione dell’atto costitutivo nella
sezione ordinaria, c0n imposta di bollo e diritti di segreteria.
Si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo
all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello
S1/S2) nel quale le società start-up devono rendere disponibili, tra
l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 della legge.
DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO
E RIDUZIONE ONERI AVVIO
Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze
di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di
S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:
facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo”
delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del
secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del
minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla
ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo.
facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in
forma di S.R.L. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la
libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di
categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non
proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari
partecipativi;
Facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup
innovative costituite in forma di S.R.L., consentendo di facilitarne
l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;
facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie
partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di
incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a
dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o
prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for
equity).
facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o
anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.
ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO, DIRITTI DI
SEGRETERIA E DIRITTO ANNUALE
La start-up innovativa e l'incubatore
certificato dal momento della loro iscrizione
nella sezione speciale del registro delle
imprese, sono esonerati dal pagamento
dell'imposta di bollo e dei diritti di
segreteria dovuti per gli adempimenti
relativi alle iscrizioni nel registro delle
imprese, nonché dal pagamento del diritto
annuale.
L'esenzione e' dipendente dal
mantenimento dei requisiti previsti dalla
legge per l'acquisizione della qualifica di
start-up innovativa e di incubatore
certificato e dura comunque non oltre il
quarto anno di iscrizione.
REMUNERAZIONE CON STRUMENTI FINANZIARI
DELLA START-UP INNOVATIVA E
DELL’INCUBATORE CERTIFICATO
Viene introdotto un regime fiscale e
contributivo di favore per i piani di
incentivazione basati sull’assegnazione di
azioni, quote o titoli similari ad amministratori,
dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese
startup innovative e degli incubatori certificati.
Il reddito derivante dall’attribuzione di questi
strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla
formazione della base imponibile, sia a fini fiscali
che contributivi. In questo modo, viene facilitata
la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad
esempio attraverso l’assegnazione di stock
options al personale dipendente o ai
collaboratori di un’impresa startup.
INCENTIVI E RACCOLTA FONDI
Incentivi all’investimento in start-up innovative
Per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in
imprese startup innovative, è fondamentale cercare di creare
un clima favorevole al loro sviluppo aumentando la loro
capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva
fiscale. Si è stabilito pertanto che per gli anni 2013, 2014 e
2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche
rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito
imponibile una parte delle somme investite in imprese startup
innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati
Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online
Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di
capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative
attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di
raccolta diffusa di capitale (crowdfunding).
Per quanto riguarda l’accesso al credito, le startup potranno
usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la
previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di
importo massimo garantito.
SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Vengono incluse anche le imprese
startup innovative operanti in Italia tra
quelle beneficiarie dei servizi messi a
disposizione dall’Agenzia ICE per la
promozione
all’estero
e
l’internazionalizzazione delle imprese
italiane e dal Desk Italia: assistenza in
materia normativa, societaria, fiscale,
immobiliare, contrattualistica e creditizia,
eventuale ospitalità a titolo gratuito alle
principali
fiere
e
manifestazioni
internazionali e attività volta a favorire
l’incontro delle start-up innovative con
investitori potenziali per le fasi di early
stage capital e di capitale di espansione.
GESTIONE DELLA CRISI NELL’IMPRESA START UP
INNOVATIVA E ATTIVITÀ DI CONTROLLO
L’intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale
delle startup innovative, tenendo conto dell’elevato
rischio economico assunto da chi decide di fare
impresa investendo in attività ad alto livello
d’innovazione. Dato l’elevato tasso di mortalità
fisiologica delle startup si vuole indurre l’imprenditore a
prendere atto il prima possibile del fallimento del
programma posto a base dell’iniziativa. La scelta è
quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali
vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via
esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da
sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili
che
non
prevede
la
perdita
di
capacità
dell’imprenditore ma la mera segregazione del
patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.
Per facilitare l’avvio di startup si prevede che, una
volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel Registro
delle imprese del decreto di apertura della procedura
liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più
accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità
giudiziaria e alle autorità di vigilanza.
START UP IN ITALIA
START UP NELLA PROVINCIA DI
COSENZA
Cosenza ha iscritte 33 start up innovative su 71 iscritte nell’intera
Regione Calabria
ISCRIZIONE :DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO
CON CONTESTUALE INIZIO ATTIVITA’ 1
Deposito dell’atto costitutivo
va compilato il riq. 32 del modello S1. In tale
riquadro vanno indicate necessariamente le
informazioni con codici 027, 030 (obbligatorio anche
se il requisito alternativo denunciato dalla start-up
non è quello del curriculum dei soci e del personale:
riportare in forma sintetica i curricula evitando di
indicare dati sensibili), 031 (obbligatorio anche in
mancanza delle relazioni con incubatori certificati,
enti di ricerca o investitori: in mancanza va indicato
“relazioni assenti”), 032 (obbligatorio anche in
mancanza di diritti di privativa: in mancanza va
indicato “relazioni assenti”). Se il requisito
alternativo obbligatorio denunciato dalla start-up è
quello delle spese in ricerca e sviluppo, va indicata
anche l’informazione con codice 028 (vanno indicate
le spese in ricerca e sviluppo determinate nel loro
esatto ammontare in Euro).
ISCRIZIONE :DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO
CON CONTESTUALE INIZIO ATTIVITA’ 1
va denunciata nel mod. S5 l’attività
concretamente esercitata dalla start-up:
l’attività
deve
essere
chiaramente
riconducibile all’oggetto sociale e, quindi, deve
consistere, in modo esclusivo o prevalente,
nello
sviluppo,
produzione
e
commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico (es.
software innovativo, nuove varietà vegetali,
etc.; se la società è titolare di diritti di privativa,
è possibile indicarne gli estremi di
registrazione, se prevista; è possibile anche
indicare il nome del software o della varietà
vegetale, etc.). Si tenga a mente che la startup può commercializzare solo prodotti o
servizi realizzati o prestati in proprio.
ISCRIZIONE START UP DI
SOCIETA’ GIA’ ESISTENTE
ISCRIZIONE START UP DI
SOCIETA’ GIA’ ESISTENTE
ISCRIZIONE START UP DI
SOCIETA’ GIA’ ESISTENTE
ISCRIZIONE START UP DI
SOCIETA’ GIA’ ESISTENTE
AGGIORNAMENTO SEMESTRALE
INFORMAZIONI
Art. 25 commi 12 e 14 DL 179/2012
La start-up innovativa deve aggiornare, con scadenza non superiore
a sei mesi, le informazioni già iscritte nel Registro delle imprese:
-breve
descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in
ricerca e sviluppo;
-indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e
del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati
sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o
commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, università e centri di ricerca;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- elenco società partecipate;
- l'elenco soci con le informazioni di trasparenza rispetto a fiduciarie e
holding, con autocertificazione di veridicità, in caso di variazione rispetto
alle informazioni relative ai soci iscritte nel Registro delle imprese.
L’aggiornamento è soggetto, per espressa previsione di legge, allo
stesso regime pubblicitario previsto per l’iscrizione della start-up
nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Non si applicano sanzioni di cui all’art. 2630 c.c.
Il mancato adempimento conduce ad una perdita o sospensione dei
benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla
disciplina delle start-up d’impresa (parere MISE n. 147530 del
22.08.2014 alla CCIAA di Reggio Emilia)
AGGIORNAMENTO SEMESTRALE
INFORMAZIONI
STARWEB
AGGIORNAMENTO SEMESTRALE
INFORMAZIONI
DEPOSITO MANTENIMENTO REQUISITI
Art. 25 comma 15 D.L. 179/2012
Le società start-up innovative, già iscritte nell’apposita sezione
speciale del registro delle imprese, possono continuare a beneficiare
della specifica disciplina ad esse relative, se e fino a quando restano
in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la loro
identificazione.
Per tale ragione, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il
rappresentante legale della start-up innovativa deve attestare il
mantenimento del possesso degli anzidetti requisiti mediante apposita
dichiarazione da depositare, nello stesso termine, presso l'ufficio del
Registro delle imprese competente.
In caso di perdita dei requisiti o di mancato deposito della
dichiarazione di mantenimento degli stessi nel Registro delle imprese,
nel termine di 60 giorni dalla perdita o dal mancato deposito, la startup innovativa é cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro
delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria dello
stesso
registro.
Il procedimento di cancellazione d’ufficio della start-up dalla sezione
speciale è disciplinato, per espressa disposizione di legge,
dall’articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di
semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di
imprese e società non più operative dal registro delle imprese).
DEPOSITO MANTENIMENTO REQUISITI
DEPOSITO MANTENIMENTO REQUISITI
ALLEGATO OBBLIGATORIO
In tutti i casi descritti
va allegata la dichiarazione sostitutiva
del possesso dei requisiti di start-up
innovativa fatta in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente. E’
possibile utilizzare il modulo disponibile
online nel sito dedicato
http://startup.registroimprese.it
E sul sito camerale
http://www.cs.camcom.it/P42A1606C161S77/Start-up-innovative-al-via.html
E direttamente in
http://starweb.infocamere.it
Il file deve essere in formato PDF/A e deve
essere firmato digitalmente dal legale
rappresentante
SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE CON LA CIRCOLARE
MISE 3672/C DEL 29 AGOSTO 2014
Le comunicazioni semestrali di cui al comma 14 dell’art. 25
del D.L. n. 179/2012, vanno effettuate:
1.
la prima volta, entro sei mesi dall’iscrizione della
società nella sezione speciale del Registro delle
imprese;
2.
dalla seconda volta, entro il 30 giugno e il 31
dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno
successivo a quello di iscrizione.
L’adempimento deve essere costante, pertanto anche nel
caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la
società start-up deve comunque confermare che le
informazioni già depositate sono aggiornate.
La comunicazione dei dati semestrale (articolo 25, 14
comma, del D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n.
221/2012), che scade nel semestre successivo al termine
dell'esercizio sociale, potrà essere effettuata unitamente
all'attestazione del mantenimento dei requisiti previsti per
le start up integrandola con gli altri elementi richiesti dai
commi 12 e 13 dell'articolo 25, 15 comma, del dl n. 179/2012
convertito nella Legge n. 221/2012.
GUIDA AGLI ADEMPIMENTI WWW.CS.CAMCOM.IT
http://startup.registroimprese.it
http://www.cs.camcom.it/P42A0C214S7
7/Start-up-innovative-e-incubatoricertificati.htm
www.registroimprese.it
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Start-up innovative