La “nuova” direttiva macchine
2006/42/CE
Ing. Paolo Tattoli - ISPESL




Il 17 maggio 2006 il Parlamento ed il Consiglio
dell’Unione europea hanno approvato il nuovo
testo della Direttiva Macchine
Il 9 giugno 2006 il testo è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
Il 29 giugno 2006 (venti giorni dalla sua
pubblicazione sulla GUCE) la nuova direttiva
macchine entra in vigore
Gli Stati membri applicheranno le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative di
recepimento della nuova direttiva macchine non
prima di 42 mesi (tre anni e mezzo) dalla sua
entrata in vigore
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
Solo alla fine del 2009 la direttiva
sarà applicabile
 Fino ad allora continua ad applicarsi il
testo della 98/37/CE che deve
considerarsi in completa ed assoluta
vigenza

Ing. P. Tattoli - ISPESL
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Nuovo campo di applicazione


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



a) macchine
b) attrezzature intercambiabili
c) componenti di sicurezza
d) accessori di sollevamento
e) catene, funi e cinghie
f) dispositivi amovibili di trasmissione
meccanica
g) quasi-macchine
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1

Macchina
insieme equipaggiato o destinato ad
essere equipaggiato di un sistema di
azionamento diverso dalla forza umana o
animale diretta, composto di parti o di
componenti, di cui almeno uno mobile,
collegati tra loro solidamente per
un'applicazione ben determinata
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Macchina
Commento a 1




È la definizione di “macchina” propriamente detta
Anche le macchine prive di un sistema di azionamento (ad
esempio prive di motore) sono ora considerate "macchine”
Vengono così sanati i problemi delle macchine azionate
attraverso sistemi di trasmissione collegati a fonti di energia
esterne, ma vengono introdotte nuove problematiche, ad
esempio per le macchine commercializzate senza sistema di
azionamento, per le quali appare difficile per il costruttore
garantire i livelli di emissione per rumore e vibrazioni, o
l!efficacia del sistema di controllo e/o i tempi di arresto
Non è inoltre definito il termine "sistema di azionamento” che
può comprendere, oltre che il motore, anche il sistema di
trasmissione, il freno e/o le parti del sistema di controllo ad essi
normalmente connesse
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2

Macchina
insieme di cui a 1, al quale mancano
solamente elementi di collegamento al sito
di impiego o di allacciamento alle fonti di
energia e di movimento
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3

Macchina
insieme di cui a 1 e 2, pronto per essere
installato e che può funzionare solo dopo
essere stato montato su un mezzo di
trasporto o installato in un edificio o in
una costruzione
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Macchina
Commento a 2-3


Queste due appendici alla definizione principale
chiariscono come gli insiemi citati siano da
considerare macchine anche se non collegati o
installati
Ad esempio una gru da montare su un autocarro
è da considerare a tutti gli effetti come una
macchina, non come una quasi-macchina (una
gru scarrabile è considerata una attrezzatura
intercambiabile)
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4-5


Macchina
insiemi di macchine, di cui a 1, 2 e 3, o di
quasi-macchine, che per raggiungere uno
stesso risultato sono disposti e comandati in
modo da avere un funzionamento solidale,
insieme di parti o di componenti, di cui
almeno uno mobile, collegati tra loro
solidalmente e destinati al sollevamento di
pesi e la cui unica fonte di energia è la forza
umana diretta
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Quasi-macchina



Per "quasi-macchine", in inglese, "partly completed
machinery ", la direttiva definisce gli insiemi che
costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli,
non sono in grado di garantire un'applicazione ben
determinata
Un sistema di azionamento e' una quasi-macchina
Le quasi macchine sono unicamente destinate a
essere incorporate o assemblate ad altre macchine
o ad altre quasi-macchine o apparecchi per
costituire una macchina disciplinata dalla nuova
direttiva macchine
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Firenze, aprile 2009
Procedura per le quasi-macchine
Il fabbricante di una quasi-macchina prima
dell'immissione sul mercato:
a) prepara la pertinente documentazione (Allegato
VII, parte B)
b) prepara le istruzioni per l'assemblaggio
c) redige la dichiarazione di incorporazione di cui
all'allegato II, parte 1, sezione B
 Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di
incorporazione accompagnano la quasi-macchina
fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo
tecnico della macchina finale

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Nuovo campo di applicazione





Nel nuovo campo di applicazione della
direttiva macchine vengono ricomprese, tra le
altre, le seguenti apparecchiature:
Apparecchi di sollevamento con velocità di
spostamento non superiore 0,15 m/s
Ascensori da cantiere
Treni a cremagliera
Elevatori da scenotecnica (tranne le macchine
destinate allo spostamento di artisti durante
le rappresentazioni)
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Allegato IV

Come nell’attuale testo, la nuova direttiva
macchine l’Allegato IV contiene l’elenco
delle “macchine” per le quali devono
essere adottate particolari procedure per
la loro valutazione della conformità
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Procedure di valutazione della conformità delle macchine
Tipologia di Macchina
Procedure adottabili dal fabbricante
o dal suo mandatario
•
Macchina non contemplata
dall'allegato IV
Valutazione della conformità con controllo interno
sulla fabbricazione della macchina di cui
all'allegato VIII
•
Macchina contemplata dall'allegato
IV e fabbricata completamente in
conformità alle norme armonizzate
Valutazione della conformità con controllo interno
sulla fabbricazione della macchina di cui
all'allegato VIII
Esame per la certificazione CE del tipo di cui
all'allegato IX, più controllo interno sulla
fabbricazione della macchina di cui all'allegato
VIII, punto 3
Garanzia qualità totale di cui all'allegato X
•
Macchina contemplata dall'allegato Esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX più
IV ma fabbricata non rispettando o
controllo interno sulla fabbricazione della
rispettando solo parzialmente le
macchina di cui all'allegato VIII, punto 3
norme armonizzate (ovvero le
norme armonizzate non coprono
Garanzia qualità totale di cui all'allegato X
tutti i pertinenti RES o non
esistono norme armonizzate per la
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macchina
in
questione)
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ALLEGATO X
GARANZIA QUALITÀ TOTALE



L’Allegato descrive:
la procedure di valutazione della conformità
di una macchina di cui all'allegato IV
fabbricata applicando un sistema di
garanzia qualità totale
la procedura in base con la quale un
organismo notificato valuta e approva il
sistema qualità e ne controlla l'applicazione
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ALLEGATO X
GARANZIA QUALITÀ TOTALE

Il fabbricante applica un sistema qualità
approvato per la progettazione, la
fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo
ed è soggetto a sorveglianza sotto la
responsabilità di un organismo notificato
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ALLEGATO X
GARANZIA QUALITÀ TOTALE




Secondo l’allegato l’organismo notificato non valuta un
singolo prodotto ma il sistema di garanzia di qualità del
fabbricante per la progettazione, la costruzione, l’ispezione
finale e il collaudo di una o più categorie di macchine
elencate nell’allegato IV
Questa è una nuova possibilità di certificazione per le
macchine in allegato IV
La procedura è già prevista per la direttiva ascensori
Gli ascensori con una velocità inferiore o uguale a 0.15 m/s,
che sono nell’allegato IV di questa nuova direttiva (non più
nello scopo della direttiva ascensori), possono continuare ad
essere certificati con questa procedura anche sotto la
direttiva macchine
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Mancata-Non Corretta apposizione
marcatura CE
Si considera marcatura non conforme:
 a) l'apposizione della marcatura CE a
titolo della direttiva macchine su prodotti
non oggetto della medesima
 b) l'assenza della marcatura CE e/o della
dichiarazione CE di conformità per una
macchina
 c) l'apposizione, su una macchina, di una
marcatura diversa dalla marcatura CE

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Mancata-Non Corretta apposizione
marcatura CE


Quando uno Stato membro constata una “non
conformità della marcatura”, il fabbricante ha
l'obbligo di rendere il prodotto conforme e di
eliminare l'infrazione alle condizioni stabilite
dallo Stato membro
Nel caso in cui persista la mancanza di
conformità, lo Stato membro adotta tutte le
misure atte a limitare o vietare l'immissione sul
mercato di detto prodotto o a garantirne il ritiro
dal mercato
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Firenze, aprile 2009
Mancata-Non Corretta apposizione
marcatura CE

Di fatto, la marcatura non conforme,
insieme alla mancata consegna di
documentazione in caso di richiesta
motivata da parte dello Stato membro
possono far scattare la presunzione di non
conformità; ove tali non conformità non
vengono “sanate” dal fabbricante,
possono sfociare nella richiesta di ritiro
della macchina dal
mercato
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Firenze, aprile 2009
Sanzioni


La costruzione del regime sanzionatorio delle
norme di attuazione della Direttiva Macchine viene
demandata a ciascuno Stato membro che dovrà
notificarlo alla Commissione entro 24 mesi dalla
data di entrata in vigore della nuova direttiva
macchine (quindi entro il 29 giugno 2008)
Il legislatore si preoccupa di ribadire un concetto
solo in apparenza banale, vale a dire che le
sanzioni definite a livello nazionale vanno
individuate, stabilite e tarate secondo il principio
della efficacia, proporzionalità e dissuasione
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Art. 24
Modifica della Direttiva Ascensori

Definizione di ascensore indicata nella direttiva
95/16/CE: ascensore: un apparecchio a motore che
collega piani definiti mediante una cabina che si sposta
lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è
superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone,
di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è
accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza
difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o
alla portata di una persona che si trova al suo interno
cabina ===>>> supporto del carico
Per supporto del carico si intende “la parte
dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose
per sollevarle o abbassarle”
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Art. 24
Modifica della Direttiva Ascensori




Il punto 1.2 dell’Allegato I della Direttiva Ascensori,
viene quindi modificato
L’attuale testo recita:
“La cabina deve essere progettata e costruita in modo da
offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero
massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore
fissati dall'installatore
Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le
dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata
e costruita in modo da non ostacolare o impedire tramite le
sue caratteristiche strutturali l'accesso e l'uso da parte dei
disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti
appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione”
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Art. 24
Modifica della Direttiva Ascensori




Nel nuovo testo della Direttiva Ascensori, introdotto dalla
nuova Direttiva Macchine che potrà essere applicata a partire
dal 29 dicembre 2009:
“1.2. Supporto del carico
Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una
cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo
da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero
massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati
dall'installatore.
Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le
dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e
costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue
caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e
in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati
destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro”
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Art. 24
Modifica della Direttiva Ascensori
Modifica del campo di applicazione della
Direttiva Ascensori


Vengono esclusi dal campo di applicazione della
Direttiva Ascensori gli apparecchi di
sollevamento con velocità di spostamento
non superiore a 0,15 m/s (che si muovono
lungo guide rigide la cui inclinazione
sull’orizzontale è superiore a 15°, collegando
piani definiti)
Questi apparecchi rientrano quindi nel nuovo
campo di applicazione della Direttiva Macchine
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L’Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE
Contributo all’approfondimento
Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE



Punto 1.2.2 – Dispositivi di comando
“Da ogni posto di comando l'operatore deve
poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza
di persone nelle zone pericolose oppure il
sistema di comando deve essere progettato e
costruito in modo che l'avviamento sia impedito
fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona
pericolosa…”
Nell’attuale testo è invece indicato “dal posto di
comando principale l'operatore deve poter
essere in grado di assicurarsi dell'assenza di
persone esposte nelle zone di rischio…”
Ing. P. Tattoli - ISPESL
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Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE





Nuove definizioni
“operazione di sollevamento”
“supporto del carico” (già visto in precedenza)
“prova statica”
“prova dinamica” [il carico utilizzato per le
rispettive prove è quello massimo di esercizio
(attuale testo della direttiva) moltiplicato per un
coefficiente di prova statico/dinamico
appropriato (nuovo testo della direttiva)]
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Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE

Punto 1.4.2.1 Ripari fissi (Nuovo)
Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con
sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro
apertura o smontaggio
I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai
ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi
Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al
loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio
1.4.2.1. Protezioni fisse (Vecchio)
Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente.
Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che
richiedono l'uso di utensili per la loro apertura.
Per quanto possibile, esse non devono poter rimanere al
- ISPESL
loro postoANACAM
in mancanza
dei loro mezzi di fissaggio.
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Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE

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
Punto 4.1.2.8 Macchine che collegano piani definiti
(Nuovo)
Tratta dei requisiti specifici per le macchine
destinate a collegare piani definiti Successivamente
il punto 6.4 si occuperà di definire requisiti
supplementari per le macchine che collegano piani
definiti e che presentano particolari pericoli dovuti
al sollevamento delle persone
Punto 4.1.2.8.1 Movimenti del supporto del carico
Il movimento del supporto del carico delle
macchine che collegano piani definiti deve essere a
guida rigida verso e ai piani
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Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE


Punto 4.1.2.8.2 Accesso del supporto del carico
Il progetto e la costruzione della macchina
devono garantire che il supporto del carico
resti immobile durante l'accesso, in
particolare durante le fasi di carico o
scarico, e se al supporto del carico hanno
accesso persone, assicurando anche che il
dislivello tra il supporto del carico e il
piano servito non crei rischi di inciampo
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Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE



Punto 4.1.2.8.3 Rischi dovuti al contatto con il supporto
del carico in movimento
Stabilisce che, ove necessario, il percorso del supporto
del carico deve essere reso inaccessibile durante il
funzionamento normale
Inoltre, se durante l'ispezione o la manutenzione c'è il
rischio che le persone situate al di sotto o al di sopra del
supporto del carico siano schiacciate tra il supporto del
carico e le parti fisse, deve essere lasciato spazio libero
sufficiente tramite volumi di rifugio o dispositivi
meccanici di blocco del movimento del supporto
del carico
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ANACAM - ISPESL
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Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE

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


Punto 4.1.2.8.4 Rischio di caduta del carico dal supporto del carico
Va tenuto in considerazione l’eventuale rischio di caduta del carico
dal supporto del carico stesso
Punto 4.1.2.8.5 Piani
Devono essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle persone ai
piani con il supporto del carico in movimento o altre parti mobili
Se c'è il rischio di caduta di persone nel percorso del supporto del
carico quando quest’ultimo non è presente ai piani, devono essere
installati ripari per evitare tale rischio che non devono aprirsi in
direzione del percorso del supporto del carico e devono essere
dotati di un dispositivo di interblocco controllato dalla posizione del
supporto del carico che impedisca:
– movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari
non sono chiusi e bloccati
– l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico
non si sia arrestato al piano corrispondente
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE
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Punto 4.2.3 Impianti guidati da funi
Stabilisce la necessità che le funi portanti, traenti o portanti e
traenti devono essere tese da contrappesi o da un dispositivo
che consente di controllare in permanenza la tensione
Punto 4.3.2 Accessori di sollevamento
Per quanto riguarda le indicazioni apposte sugli accessori di
sollevamento la nuova direttiva macchina richiede
l’identificazione del materiale, qualora tale informazione sia
necessaria per la sicurezza di utilizzo e il carico massimo di
utilizzazione
Punto 4.4.2 Macchine di sollevamento
Per quanto riguarda le istruzioni che devono accompagnare la
macchina di sollevamento, unica novità rilevata rispetto
all’attuale testo della DM è la necessità che il fabbricante, nel
caso, descriva dettagliatamente con un rapporto di prova le
prove statiche e dinamiche
effettuate
ANACAM - ISPESL
Ing. P. Tattoli - ISPESL
Firenze, aprile 2009
Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE
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Punto 6.1.1 Resistenza meccanica
Si parla di “ supporto del carico” e non più di “abitacolo”
Il supporto del carico, incluse eventuali botole, deve essere
progettato e costruito in modo da offrire lo spazio e la resistenza
corrispondenti al numero massimo di persone consentito nel
supporto del carico e al carico massimo di utilizzazione
I coefficienti di utilizzazione dei componenti devono, come regola
generale, essere raddoppiati (come prima)
Le macchine destinate al sollevamento di persone o di persone e
cose devono essere munite di un sistema di sospensione o di
sostegno del supporto del carico, progettato e costruito in modo tale
da garantire un adeguato livello globale di sicurezza e di evitare il
rischio di caduta del supporto del carico
Se per sospendere il supporto del carico sono utilizzate funi o
catene, come regola generale sono richieste almeno due funi o
catene indipendenti, ciascuna con il proprio ancoraggio
Ing. P. Tattoli - ISPESL
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Firenze, aprile 2009
Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE
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
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Punto 6.2 Dispositivi di comando
Se i requisiti di sicurezza non impongono altre soluzioni, come
regola generale il supporto del carico deve essere progettato e
costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano
di dispositivi di comando dei movimenti di salita e discesa e, nel
caso, di altri movimenti del supporto del carico
I dispositivi di comando a disposizione delle persone che si
trovano nell’abitacolo devono avere la precedenza sugli tutti
altri dispositivi di comando dello stesso movimento eccetto che
sui dispositivi di arresto di emergenza
I dispositivi di comando di tali movimenti devono
essere del tipo ad azione mantenuta tranne quando lo
stesso supporto del carico è completamente chiuso
The control devices for these movements must be of the hold-to-run type
- ISPESL
except where the carrier itself isANACAM
completely
enclosed
Ing. P. Tattoli - ISPESL
Firenze, aprile 2009
Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE

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
Punto 6.4 Macchine che collegano piani definiti
Punto 6.4.1. Rischi per le persone che si trovano nel supporto
del carico o sopra di esso
Il supporto del carico deve essere progettato e costruito in
modo da prevenire i rischi dovuti al contatto tra le persone
e/o le cose che si trovano nel supporto del carico o sopra di
esso con elementi fissi o mobili
Se si dovesse rendere necessario, al fine di soddisfare questo
requisito, la direttiva stabilisce che il supporto del carico deve
essere completamente chiuso (e quindi munito anche di porte
con dispositivo di interblocco che impedisca movimenti
pericolosi del supporto del carico se le porte non sono chiuse)
Le eventuali porte devono restare chiuse se il supporto del
carico si arresta tra i piani qualora vi sia il rischio di caduta dal
supporto del carico
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE





Punto 6.4.3 Accessi al supporto di carico
I ripari ai piani e sul supporto del carico devono essere
progettati e costruiti in modo da garantire il trasferimento in
condizioni di sicurezza verso il supporto del carico e viceversa,
tenuto conto della gamma prevedibile di cose e persone da
sollevare
In affinità con quanto stabilito dalla direttiva ascensori, la
macchina deve essere progettata, costruita e, se
necessario, munita di dispositivi in modo da impedire
movimenti incontrollati in salita o in discesa del
supporto del carico
Detti dispositivi devono essere in grado di arrestare il supporto
del carico in condizioni di carico di utilizzazione massimo e di
velocità massima prevedibile
L'azione di arresto non deve causare decelerazioni dannose per
gli occupanti, in qualsiasi ANACAM
condizione
- ISPESL di carico
Ing. P. Tattoli - ISPESL
Firenze, aprile 2009
Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE




Punto 6.4.2 Comandi ai piani
Ad eccezione di quelli di emergenza, non devono avviare
movimenti del supporto del carico quando:
– i dispositivi di comando nel supporto del carico
sono azionati
– il supporto del carico non si trova a un piano
Punto 6.5 Marcature
Sono rappresentate dalle informazioni necessarie per
garantire la sicurezza di utilizzo della macchina, ivi
compresi, necessariamente,
– il numero di persone consentito nel supporto del
carico
– il carico di utilizzazione massimo
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
Domande frequenti sulla transizione
dall’attuale Direttiva Macchine 98/37/CE
alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
Nota: le seguenti risposte fanno riferimento al documento non
definitivo LWG.2006.17 del Lift Working Group - Directive 95/16/EC
1. Domanda

C’è un periodo di transizione per
l’applicazione della Direttiva
2006/42/CE?
Ing. P. Tattoli - ISPESL
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1. Domanda



Risposta:
In via generale, non c’è un periodo di transizione, nel senso
di un periodo durante il quale l’attuale Direttiva Macchine e
la nuova Direttiva Macchine siano entrambe applicabili (con
una eccezione: c’è un periodo di transizione fino al 29
giugno 2011 per il caso particolare delle pistole sparachiodi)
E’ previsto, tuttavia, un periodo di adattamento, dato che le
disposizioni della Direttiva 2006/42/CE sono applicabili a
partire dal 29 dicembre 2009. Durante questo periodo, tutti i
soggetti interessati dovranno adottare le misure necessarie
per assicurare una transizione dall’attuale alla nuova
Direttiva senza inciampi
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
2. Domanda

I produttori possono anticipare
l’applicazione della nuova Direttiva
Macchine?
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
2. Domanda




Risposta:
Sì e no. I costruttori possono e dovrebbero anticipare
l’applicazione della Direttiva 2006/42/CE da un punto di vista
pratico e tecnico, ma da un punto di vista giuridico, formale, la
Direttiva non può essere applicata prima del 29 dicembre 2009
Da un punto di vista pratico e tecnico, i produttori sono invitati
a revisionare quanto prima i propri prodotti e ad aggiornarli
per quanto necessario in modo tale da tenere conto dei
requisiti della nuova Direttiva. Mentre una macchina messa in
commercio prima del 29 dicembre 2009 deve rispettare la
Direttiva 98/37/CE, si può ipotizzare che un prodotto conforme
ai requisiti essenziali della nuova Direttiva Macchine sia
conforme all’attuale Direttiva
Da un punto di vista giuridico, formale, una macchina può
essere messa in commercio con riferimento alla Direttiva
2006/42/CE solo a partire dal 29 dicembre 2009
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
3. Domanda

Quando sarà possibile per un
produttore emettere una
dichiarazione di conformità CE
secondo la Direttiva 2006/42/CE?
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
3. Domanda



Risposta:
Un costruttore deve emettere la Dichiarazione di conformità
CE secondo la Direttiva 2006/42/CE per prodotti posti per la
prima volta in commercio a partire dal 29 dicembre 2009
Nei casi in cui il fabbricante non possa essere certo sulla
data in cui I singoli prodotti saranno posti in commercio per
la prima volta, garantendo che i prodotti in questione siano
conformi con entrambe le direttive, il fabbricante può
emettere una dichiarazione CE di conformità riferendosi ad
entrambe le direttive. Il riferimento alla direttiva 98/37/CE
dovrebbe essere cancellato dalla dichiarazione CE di
conformità dopo il 29 dicembre 2009
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
4. Domanda

Le attuali norme armonizzate
possono essere utilizzate per
ottenere la conformità alla Direttiva
2006/42/CE?
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
4. Domanda
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Risposta:
Essendo state introdotte delle modifiche ai requisiti essenziali
di salute e sicurezza indicati nell’Allegato I, non si può
assumere che le attuali norme armonizzate forniscano
presunzione di conformità alla Direttiva 2006/42/CE
La Commissione Europea sta predisponendo un mandato al
CEN e al CENELEC per sviluppare eventuali nuove norme
necessarie e assicurare che le norme attualmente in vigore
vengano riviste alla luce della nuova direttiva 2006/42/CE e
adattate (modificate) ove necessario. Inoltre, tutte le norme
armonizzate dovranno far riferimento alla nuova direttiva
macchine
La Commissione intende pubblicare una lista delle norme
armonizzate alla Direttiva 2006/42/CE prima che la Direttiva
diventi applicabile
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
5. Domanda

Quando sarà possibile per i
produttori utilizzare la nuova
procedura di garanzia qualità totale
per i prodotti di cui all’Allegato IV?
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
5. Domanda
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Risposta:
Gli Stati Membri dovranno prima valutare, riconoscere e
notificare gli Organismi Notificati per la nuova procedura di
garanzia qualità totale definita nell’Allegato X della nuova
Direttiva. Questo può essere fatto non appena la Direttiva
2006/42/CE sarà recepita nell’ordinamento nazionale
Quando gli Organismi saranno stati notificati per tale
procedura, essi potranno condurre i necessari controlli e
ispezioni ed approvare i sistemi di garanzia qualità totale
dei produttori. Tuttavia, i prodotti non potranno essere
messi sul mercato sulla base di tali approvazioni fino a
quando la Direttiva 2006/42/CE non diventerà applicabile, il
29 dicembre 2009
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
6. Domanda
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Gli Organismi Notificati esistenti
potranno effettuare esami di tipo CE
secondo la Direttiva 2006/42/CE?
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ON-A
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Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
6. Domanda
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 ON-A 
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Risposta:
Gli Organismi che sono autorizzati allo svolgimento di
esami di tipo CE sotto la Direttiva 98/37/CE potranno
continuare ad effettuare esami di tipo CE sotto la
Direttiva 2006/42/CE, a condizione che la loro notifica
copra le categorie di prodotto interessate
Per le categorie di prodotto incluse nell’Allegato IV della
Direttiva 2006/42/CE che non siano elencate
nell’Allegato IV della Direttiva 98/37/CE, gli Stati Membri
dovranno notificare nuovi Organismi oppure estendere il
campo di applicazione della notifica degli Organismi
esistenti
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
7. Domanda

I certificati di esame di tipo CE
emessi sulla base della Direttiva
98/37/CE restano validi per la
Direttiva 2006/42/CE?
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
7. Domanda
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Risposta:
Essendo state apportate modifiche ai requisiti essenziali di sicurezza
e salute riportati nell’Allegato I, non si può presumere che i
certificati di esame di tipo CE emessi sulla base della Direttiva
98/37/CE restino validi anche per la Direttiva 2006/42/CE. Inoltre,
tali certificati devono essere aggiornati e riferirsi alla direttiva
2006/42/CE
Gli ON dovranno quindi revisionare i certificati di esame di tipo CE
esistenti affinché restino validi alla luce dei requisiti della nuova
Direttiva e aggiornarli per riferirli alla Direttiva 2006/42/CE. Si
consiglia ai costruttori di richiedere agli Organismi di effettuare al
più presto tale revisione, per evitare che si formi un collo di
bottiglia nei mesi che precedono la scadenza del dicembre 2009
Dato che la Direttiva 2006/42/CE richiede che i certificati di esame
di tipo CE siano revisionati ogni 5 anni (vedasi Allegato IX, sezione
9.3), il periodo di 5 anni per i certificati esistenti può essere fatto
decorrere a partire dalla data in cui essi sono stati aggiornati
secondo la Direttiva 2006/42/CE
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
8. Domanda

Cosa accadrà ai prodotti certificati
secondo una delle procedure definite
all’articolo 8 (2) (c) della Direttiva
98/37/CE ?
Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
8. Domanda

8 (2) (c) se la macchina è indicata nell'allegato
IV ed è fabbricata conformemente alle norme
armonizzate il fabbricante deve:
- costituire il fascicolo e trasmetterlo ad un ON
che accuserà ricevuta del fascicolo e lo
conserverà;
- oppure sottoporre il fascicolo all’ON che si
limiterà a verificare che le norme armonizzate
siano state correttamente applicate e stabilirà
un attestato di adeguamento del fascicolo;
- oppure sottoporre il modello della macchina
all'esame per la certificazione CE previsto
dall'allegato VI
ANACAM - ISPESL
Ing. P. Tattoli - ISPESL
Firenze, aprile 2009
8. Domanda
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Risposta:
Le procedure definite all’articolo 8 (2) (c) della
Direttiva 98/37/CE non esisteranno più sotto la
Direttiva 2006/42/CE
A partire dal 29 dicembre 2009, i costruttori di
prodotti messi sul mercato secondo queste
procedure dovranno quindi applicare una delle
procedure definite all’articolo 12 (3) e (4) della
Direttiva 2006/42/CE
Per i prodotti realizzati nel rispetto delle norme
armonizzate che coprono tutti i requisiti di sicurezza
e salute applicabili, il costruttore potrà egli stesso
certificare la conformità del prodotto sulla base
della procedura definita nell’articolo 12 (3) (a) della
Direttiva
ANACAM - ISPESL
Ing. P. Tattoli - ISPESL
Firenze, aprile 2009
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Fine della presentazione
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Ing. P. Tattoli - ISPESL
ANACAM - ISPESL
Firenze, aprile 2009
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Direttiva Macchine