Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
Legge 53/1994
Avv. Fabrizio Pettoello
Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
dispositive reperibili sul sito
www.pergliavvocati.it
tutorial video su
youtube.com/fiffcnf
norme di riferimento
Legge Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228
ha modificato
DL Crescita 2.0 18 ottobre 2012 n. 179
introducendo
art. 16 quater
modificato
L. 21 gennaio 1994 n.
introducendo
art. 3 bis
53
norme di riferimento
Decreto Ministeriale nr. 44 del 21 febbraio 2011
Regole tecniche
Provvedimento Responsabile DGSIA del 16 aprile 2014
Specifiche tecniche
Decreto Legislativo nr. 82 del 7 marzo 2005
Codice dell'amministrazione digitale (CAD)
D.P.R. nr. 68 del 11 febbraio 2005
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata
Decreto Legge nr. 179 del 18 ottobre 2012 - art. 5
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti (INI-PEC)
introduce art. 6 bis -> CAD
Decreto Ministeriale sviluppo economico 19 marzo 2013
Attuativo INI-PEC
Decreto Legge nr. 185 del 29 novembre 2008 art. 16, comma 6
convertito l. n. 2 del 28 gennaio 2009
art. 5 l. n. 221 del 17 dicembre 2012
converte con modificazioni d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012
Obbligo PEC
Avv. Fabrizio Pettoello
norme di riferimento
L. 21 gennaio 1994 n. 53
artt. 3 bis + 9.1 bis
Decreto Ministeriale nr. 44 del 21 febbraio 2011
Regole tecniche art. 18
Provvedimento Responsabile DGSIA del 16 aprile 2014
Specifiche tecniche art. 19 bis
Avv. Fabrizio Pettoello
Art. 3-bis L. 53/1994
1. La notificazione con
modalità
telematica
si
esegue
a
mezzo
PEC all'indirizzo risultante da
pubblici elenchi, nel rispetto della
normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la
trasmissione
e
la ricezione dei documenti
informatici.
norme di riferimento
D.M. nr. 48 del 3 aprile 2013 (art. 1)
modifica
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
Avv. Fabrizio Pettoello
requisiti
autorizzazione Consiglio Ordine dove l’avvocato è iscritto
art. 7 L. 53/1994
Cassazione
nr. 3994
19.2.2014
non ulteriore autorizzazione per PEC
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 8 L. 53/1994
1.
L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà
previste dalla presente legge, deve munirsi di un
apposito registro cronologico, il cui modello è
stabilito con decreto del Ministro di grazia e
giustizia,
sentito
il
parere
del
Consiglio
nazionale forense.
4-bis Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta
elettronica certificata.
Avv. Fabrizio Pettoello
requisiti
proprio indirizzo PEC
risultante da pubblici elenchi
http://pst.giustizia.it/PST
http://www.inipec.gov.it
Avv. Fabrizio Pettoello
requisiti
procura alle liti
Avv. Fabrizio Pettoello
requisiti
indirizzo PEC destinatario
risultante da pubblici elenchi
NO > CEC-PAC
domicilio digitale cittadino
art. 6 bis CAD
solo comunicazioni tra cittadino e PA
@postacertificata.gov.it
http://pst.giustizia.it/PST
http://indice.PA.gov.it
INI PEC
registro imprese
Avv. Fabrizio Pettoello
Art. 16 ter D.L. crescita 2.0 179 del 18.10.2012
pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della
notificazione e comunicazione degli atti in materia
civile,
penale,
amministrativa
e
stragiudiziale
si
intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli
articoli 4 domicilio digitale del cittadino e 16, comma
12, elenco pubbliche amministrazioni tenuto da Ministero
della giustizia del presente decreto; dall'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 registro
delle imprese, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 INI PEC, nonché il registro generale
degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della
giustizia ReGIndE.
Avv. Fabrizio Pettoello
INI PEC
PEC da pubblico elenco non PEC indicata nell’atto
requisiti
dispositivo di firma digitale
Art. 21. Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica CAD
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che
garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e
l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del
dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si
presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia
prova contraria.
Avv. Fabrizio Pettoello
Art. 2702 c.c. Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso,
della
provenienza
delle
dichiarazioni
da
chi
l’ha
sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta
ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente
considerata come riconosciuta.
Avv. Fabrizio Pettoello
Art. 21. Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica CAD
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma
digitale
o
di
un
altro
tipo
di
firma
elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La
revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già
a conoscenza di tutte le parti interessate.
sospensione o revoca
disciplinate da
artt. 16 e ss. Decreto Presidente Consiglio dei ministri 13 gennaio
2013
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici
Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione atto da notificare
documento informatico
copia informatica
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità
telematica ai sensi dell'articolo 3-bis L. 53/1994, allega
al messaggio di posta elettronica certificata documenti
informatici o copie informatiche, anche per immagine, di
documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei
formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34.
Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione atto da notificare
documento informatico
art. 21 CAD
Formati
privo
di elementi attivi
ottenuto da trasformazione
art. 13 documento
Specifichetestuale
Tecniche
previste art. 34 DM 44/2011
.pdf .odf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml - .zip .rar .arj
art. 13 Specifiche Tecniche
.PDF unico valido per atti processuali in forma di
documento informatico.
Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione atto da notificare
firma del
documento informatico
art. 21 CAD
Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione atto da notificare
documento informatico
copia informatica
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità
telematica ai sensi dell'articolo 3-bis L. 53/1994, allega
al messaggio di posta elettronica certificata documenti
informatici o copie informatiche, anche per immagine, di
documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei
formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34.
4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine
dell'atto
formato
su
supporto
analogico,
compie
l'asseverazione
prevista
dall'articolo
22
II
CAD,
inserendo la dichiarazione di conformità all'originale
nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3bis V comma L 53/ 1994.
Art. 3 bis l. 53/1994
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un
documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre
copia informatica dell'atto formato su supporto
analogico, attestandone la conformità all'originale a
norma dell'articolo 22 CAD, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue
mediante allegazione dell'atto da notificarsi al
messaggio di posta elettronica certificata.
preparazione atto da notificare
copie informatiche di atti originariamente
formati su supporto analogico
art. 22 CAD
formati
art. 13 Specifiche Tecniche
previste art. 34 DM 44/2011
.pdf .odf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml - .zip .rar .arj
art. 13 Specifiche Tecniche
.PDF unico valido per atti processuali in forma di
documento informatico.
Avv. Fabrizio Pettoello
Art. 22. Copie informatiche di documenti
analogici CAD
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico hanno la
stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono
estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione
allegata al documento informatico e asseverata secondo le
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione relata di notifica
documento
informatico
sottoscritto con
firma digitale
separata dagli
atti da notificare
art. 21 CAD
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 3 bis L. 53/1994
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su
documento informatico separato, sottoscritto con firma
digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica
certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del
consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale ed il codice fiscale della parte che ha
conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui
l'atto viene notificato;
f) l'indicazione
dell'elenco
da
cui
il
predetto
indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
Avv. Fabrizio Pettoello
relata notifica
di documento nativo informatico
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avvocato ___ iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di ___, ai sensi della L. 53/94 e
ss.mm., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ex art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di ___, come da delibera n. ___ del ___, quale difensore del signor ___ di ___, per il quale
si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti, che si allega ai sensi dell’art. 18 DM
44/2011 e dell’art. 83, 3° comma c.p.c.
notifico
l’allegato atto di citazione innanzi al Tribunale di ___ a ___ di ___ all’indirizzo di posta elettronica
certificata ___ estratto dall’ ___
Avv. Fabrizio Pettoello
relata notifica
di copia informatica di documento analogico
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avvocato ___ iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di ___, ai sensi della L. 53/94 e
ss.mm., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ex art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di ___, come da delibera n. ___ del ___, quale difensore del signor ___ di ___, per il quale
si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti rilasciata a margine dell’____
notifico
l’allegata sentenza nr. ___ emessa il ___/___/___ dal Tribunale di ____, sezione di ____ nella causa
NRGR ___/___ alla _______ all’indirizzo di posta elettronica certificata __@__ estratto dall’ ___
attesto
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6, comma 1 L. 53/94 e dell’art.
22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che la decisione notificato è copia
fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta.
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 3 bis L. 53/1994
6. Per
le
notificazioni
effettuate
in
corso
procedimento deve, inoltre, essere indicato
 l'ufficio giudiziario,
 la sezione,
 il numero e l'anno di ruolo.
di
preparazione procura alle liti
procura alle liti
riferibilità procura ad atto
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 83 cpc
L. 141 del 27 maggio 1997 > 3° comma, 3 proposizione
La procura si considera apposta in calce anche se
rilasciata su foglio separato che sia però congiunto
materialmente all'atto cui si riferisce …
L. 69 del 18 giugno 2009
… o su documento informatico separato sottoscritto con
firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce
mediante
strumenti
informatici,
individuati
con
apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la
procura alle liti è stata conferita su supporto
cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso
strumenti telematici ne trasmette la copia informatica
autenticata con firma digitale, nel rispetto della
normativa,
anche
regolamentare,
concernente
la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e trasmessi in via telematica.
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011
5. La procura alle liti si considera apposta in calce
all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su
documento informatico separato allegato al messaggio
di posta elettronica certificata mediante il quale
l'atto è notificato.
La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche quando la procura alle liti è rilasciata
su foglio separato del quale è estratta copia
informatica, anche per immagine.
Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione procura alle liti
procura con documento digitale
procura cartacea
firmata digitalmente da cliente
firmata di pugno da cliente
certificata con
firma di pugno dell’Avvocato
copia digitale autenticata
con firma digitale dell’Avvocato
Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione procura alle liti
Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione documentazione
atto
procura
cartella pratica
relata di notifica
schermata INI-PEC
Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione PEC
atti da notificare
tratti da
pubblici registri
Articolo 3-bis punto 4 L. 53/94
Avv. Fabrizio Pettoello
flusso PEC
gestore PEC
mittente
gestore PEC
destinatario
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 3 bis L. 53/1994
principio di scissione del momento perfezionativo della notifica
C. Cost. 26 novembre 2002 n. 477
3. La
notifica
si
perfeziona,
per
il
soggetto
notificante, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68.
buon fine notifica solo in caso di ricezione di entrambe le ricevute
Avv. Fabrizio Pettoello
salvataggio PEC
formati
.eml
.msg
Avv. Fabrizio Pettoello
prova di avvenuta notifica: le ricevute
Avv. Fabrizio Pettoello
ricevuta accettazione
Avv. Fabrizio Pettoello
ricevuta di avvenuta consegna
Avv. Fabrizio Pettoello
prova di avvenuta notifica
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011
6. La
ricevuta
di
avvenuta
consegna
prevista
dall'articolo 3-bis III comma L. 53/1994 è quella
completa, di cui all'articolo 6 IV, DPR 68/2005.
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 9 bis L. 53/1994
1-bis Qualora non si possa procedere al deposito con
modalità telematiche dell'atto notificato a norma
dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su
supporto analogico
 del messaggio di posta elettronica certificata,
 dei suoi allegati e
 della ricevuta di accettazione e
 di avvenuta consegna e
ne attesta la conformità ai documenti informatici
da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
Avv. Fabrizio Pettoello
Art. 23. D. Lgs. 82/2005
Copie analogiche di documenti informatici
1. Le
copie
su
supporto
analogico
di
documento
informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa
efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte
se la loro conformità all'originale in tutte le sue
componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del
documento informatico, conformi alle vigenti regole
tecniche,
hanno
la
stessa
efficacia
probatoria
dell'originale
se
la
loto
conformità
non
è
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto
l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 19 bis specifiche tecniche
La
trasmissione
in
via
telematica
all'ufficio
giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis,
comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché
della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo
9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo
l'atto notificato all'interno della busta telematica di
cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di
accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa
ad ogni destinatario della notificazione; i dati
identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel
file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera e.
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 10 L. 53/1994
1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è
apposta, al momento dell'esibizione o del deposito
nella relativa procedura, apposita marca, il cui
modello e importo sono stabiliti con decreto del
Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è
notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento
dell'importo di cui al periodo precedente si
provvede mediante sistemi telematici.
destinatari
euro
1>2
2,60
3>6
7,70
7<
12,40
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere
visione degli atti del procedimento tramite accesso
al portale dei servizi telematici e, nei casi
previsti, anche tramite il punto di accesso.
Avv. Fabrizio Pettoello
147 c.p.c. Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e
dopo le ore 21
nullità relativa, ma solo per rifiuto del destinatario (C., S.U., 946/1954; C.
2110/1972)
non applicabile alla notifica via posta
orario di cui all’art. 147 cpc è sostituito da quello di apertura degli uffici (C.
3478/1979)
violazione 147 incide solo sua conoscenza e quindi su decorrenza termine
impugnazione (C. St., Sez. VI, 2.8.2006, n. 4710)
Avv. Fabrizio Pettoello
copie di cortesia: SI o NO
art. 163 cpc
un indirizzo giurisprudenziale ritiene non sufficiente l'avvertimento che si
limiti a richiamare la disposizione del codice: dovrebbero essere
indicate specificamente le decadenze in cui si incorre
 oggetto più esplicito
 testo con indicazione degli atti notificati
 copie di cortesia in formato .pdf
Avv. Fabrizio Pettoello
Impresa senza PEC
art. 16, comma 6 d.l. n. 185 del 29 novembre 2008
(convertito l. n. 2 del 28 gennaio 2009)
Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a
indicare
il
proprio
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al Registro Imprese o
analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie
che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse,
garantendo
l'interoperabilità
con
analoghi
sistemi
internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite
in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,
comunicano
al
Registro
Imprese
l'indirizzo
di
posta
elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata nel Registro Imprese e le sue
successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di
bollo e dai diritti di segreteria
Avv. Fabrizio Pettoello
Impresa senza PEC
art. 5
l. n. 221 del 17 dicembre 2012 (converte con
modificazioni d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012)
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali (che presentano
domanda di prima iscrizione) al registro delle imprese o all'albo
delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore
(della legge di conversione) del presente decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa
individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda
(fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta
elettronica
certificata
e
comunque
per
quarantacinque
giorni;
trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata).
Avv. Fabrizio Pettoello
Impresa senza PEC
art.
2630
cc
Omessa
esecuzione
di
denunce,
comunicazione e depositi
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle
funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio,
omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o deposito presso il Registro delle
Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella
corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e
quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la
comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni
successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un
terzo.
applicabile anche in caso di comunicazione (volutamente ?) errata.
Avv. Fabrizio Pettoello
Impresa senza PEC
art. 2193 cc - Efficacia dell'iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se
non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai
terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a
meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto
conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive
l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal
momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.
Iscrizione ha efficacia dichiarativa.
Avv. Fabrizio Pettoello
Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
Legge 53/1994
Avv. Fabrizio Pettoello
Scarica

Notifiche PEC