La disciplina del credito al consumo *** Le prassi commerciali sleali nel credito al consumo Le pronunce dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ermelinda Ciaralli* AGCM - DG per la Tutela del Consumatore Trento, 7 dicembre 2012 * Il presente documento riflette esclusivamente le opinioni dell’autore e non impegna l’Istituzione di appartenenza -1- Il Codice del Consumo -2- Le pratiche commerciali scorrette Direttiva 2005/29/CE (UCPD) – Reg (CE) 2006/2004 Il 21 settembre 2007 sono entrati in vigore i decreti di attuazione La “pratica commerciale” è la principale novità sostanziale -3- Oggetto: dal Messaggio Pubblicitario alla Pratica (azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, contratti) Natura (ingannevole o aggressiva) Fase dell'operazione commerciale (promozione, vendita e post-vendita) Una pratica commerciale è scorretta se D. Lgs n. 145/2007 (B2B) D. Lgs. n.146/2007 (B2C) che ha modificato il Codice del Consumo (CdC - D. Lgs 206/2005) È contraria alla diligenza professionale (principi generali di correttezza e buona fede nel settore di attività interessato) È idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio inducendolo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe preso Black list Maggiori poteri istruttori (Reg. 2006/2004) Rete di cooperazione (CPC) tra le Autorità Europee di tutela dei consumatori Principali effetti sull’attività istruttoria in ambito nazionale -4- Obbligo di assistenza reciproca sulla base di un ragionevole sospetto di un’infrazione intra-comunitaria Scambio di informazioni / Alert Misure esecutive per conto di altre Autorità Poteri investigativi minimi di tutte le Autorità: ispezioni, richieste informazioni, diffide, pubblicazioni Procedibilità d’ufficio Moral suasion Poteri ispettivi Impegni Sanzioni da 5.000 a 500.000 €, non inferiori a 50.000 € in caso di tutela rafforzata (salute e sicurezza dei consumatori o sicurezza dei minori) Impegni L’accettazione degli impegni determina un “non accertamento” dell’infrazione Presentati volontariamente dal professionista entro 45gg Ammissibilità / Idoneità Esclusi i casi di manifesta scorrettezza e gravità In caso di pratica già esaurita, idoneità alla riparazione con effetti retroattivi Potere discrezionale AGCM - In taluni casi, la peculiarità e complessità del caso concreto, ovvero la necessità di stabilire principi con riguardo ad una fattispecie inedita, o ad un mutato assetto di mercato, ovvero ancora l’interesse dell’amministrazione ad irrogare un’ammenda, attesa la funzione deterrente e di monito per gli operatori rivestita da quest’ultima, ben può giustificare il rigetto degli impegni presentati -5- Aree maggiormente interessate Prodotti in garanzia Chiusura conti correnti Informativa su costi dei servizi telefonici (Pay for me / 12XX ) Sollecitazioni telefoniche non richieste Comparativa su servizi TV a pagamento (contenuto dei pacchetti) Recenti interventi normativi Ulteriore significativo innalzamento dell’importo massimo delle sanzioni, portato a 5 milioni di euro Estensione delle tutele offerte dal CdC alle microimprese art. 23 co.12-quinquiesdecies, DL 95/2012, convertito in L. n. 134/2012 (c.d. spending review) art. 19 CdC modificato dall’art.7, co.2, DL 1/2012 “Liberalizzazioni” convertito in L. n. 27/2012 Clausole vessatorie (art 37bis CdC introdotto dall’art. 5 DL “Liberalizzazioni”) Contratti conclusi mediante adesione B2C Dichiarazione di vessatorietà d’ufficio o su denuncia Sanzione solo per inottemperanza o false informazioni Fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno Interpello preventivo -6- Nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie dell’8 agosto 2012, entrato in vigore il 12 settembre 2012 Principali aree di intervento dell’Autorità e sviluppi giurisprudenziali nel settore del Credito al Consumo -7- Pratiche scorrette accertate - credito al consumo -8- Anno Numero procedimenti Sanzioni 2008 19 1.179.100 2009 39 5.250.000 2010 22 661.000 2011 20 1.059.000 2012 (1° semestre) 4 515.000 Totale 104 8.664.100 Pratiche scorrette accertate AGCM è stata spesso chiamata a valutare la corretta indicazione delle condizioni economiche dei finanziamenti e l’incidenza delle voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi degli stessi. Falsa prospettazione delle condizioni economiche applicate “Tasso zero”, “Tan minimo x% - Tan massimo y%”, “Tassi a partire dal z%” “Taeg massimo x%”, “Taeg max entro i limiti di legge” Taeg non corretto (es. omissione delle spese incasso rata) Incompletezza degli esempi riportati in pubblicità -9- Pratiche scorrette accertate Oggetto del contratto diverso da quanto pattuito (servizi non richiesti consapevolmente) Abbinamento finanziamenti - assicurazioni Aperture di linee di credito revolving non richieste Limitazioni delle offerte non indicate Limiti di accesso al credito (segnalati/protestati, età, cessione quinto, enti convenzionati, nessun prerequisito richiesto) Tempistica di erogazione (“esito immediato” – “esito in 24 ore” “prestito in tempo reale”) Importi finanziabili («fino al 100% del valore di acquisto») - 10 - Natura del professionista non chiara (mediatori/intermediari: non desumibile, per il consumatore medio, dalla semplice indicazione del numero di iscrizione all’UIC) Principi giurisprudenziali Asimmetria informativa/ Debolezza del consumatore (soggetti che presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie condizioni economiche ) Non è necessario dimostrare gli effetti pregiudizievoli, basta la potenziale lesività Ingannevolezza Aggressività - 11 - L’offerta deve essere chiara fin dal primo contatto Completezza e veridicità del messaggio valutate nell’ambito della stessa comunicazione commerciale Ingannevolezza di un messaggio non è sanata dal rinvio ad altre fonti o da ulteriori informazioni fornite nel corso di trattative se tali informazioni sono rilevanti per valutare l’offerta o se smentiscono il claim principale Note a caratteri minuti non devono smentire o limitare in modo sostanziale l’offerta Un link che rinvia ad altra pagina del sito web meramente eventuale non basta Il prezzo deve essere comprensivo di tutti gli oneri determinabili a priori, gli altri vanno almeno indicati Elemento aggressività costitutivo della scorrettezza Indebito condizionamento / pressione psicologica Ostacoli non contrattuali all’esercizio di diritti contrattuali (recesso /garanzie) Rapporto diretto del professionista con il consumatore Rapporto tra Codice del Consumo e disciplina settoriale “Non vi potrà mai essere una disciplina regolatoria che colga interamente la complessità del reale ...” (TAR Lazio, sez. I , 29 marzo 2010, n. 4931) - 12 - Rapporto tra Codice del Consumo e disciplina settoriale La direttiva n. 29/2005 è una direttiva di armonizzazione massima Fatte salve alcune eccezioni gli SM non possono adottare misure più restrittive « In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici» (art. 4 co. 3 UCPD, art. 19 co. 3 CdC) - 13 - “Nel settore dei servizi finanziari e dei beni immobili, la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di andare al di là delle sue disposizioni al fine di tutelare gli interessi economici dei consumatori” (cons. 9) “La presente direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali. Ciò è particolarmente importante per prodotti complessi che comportano rischi elevati per i consumatori, come alcuni prodotti finanziari” (cons. 10) Rapporto tra Codice del Consumo e disciplina settoriale - 14 - Se la legge non dispone espressamente, la competenza tra due autorità amministrative indipendenti va regolata secondo il generale principio di specialità. Quest’ultimo opera però solo in presenza di ambiti soggettivi ed oggettivi coincidenti e se le norme tra cui sussiste il conflitto tutelano il medesimo interesse La sovrapponibilità normativa tra CdC e disciplina speciale va verificata in concreto, caso per caso Gli strumenti di tutela forniti dal CdC si aggiungono ai normali strumenti di tutela contrattuale e, nel rispetto dei criteri indicati dalla direttiva, a quelli forniti dalle discipline settoriali Rapporto tra Codice del Consumo e disciplina settoriale Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, l’11. 5. 2012 ha reso alcune pronunce relative al riparto di competenza tra AGCM e le Autorità di regolamentazione nei settori del credito al consumo (sentenza n. 14/2012) e delle telecomunicazioni (ss. nn. 11-12-13-15-16/2012) Tali sentenze escludono la possibilità di intervento per AGCM in presenza di norme di settore di cui sia verificata “l’esaustività e la completezza” In relazione al credito al consumo, si sarebbe in presenza di una disciplina completa - 15 - Direttiva 2008/48/CE (CCD) e Linee Guida della Commissione del maggio 2012 D. Lgs. 141/2010 di recepimento, entrato in vigore il 1° giugno 2011, che ha introdotto nel TUB una specifica disciplina in relazione alle informazioni da includere nella pubblicità (art. 123) e agli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali (art. 124) In conformità con la nuova disciplina, la Banca d’Italia ha emanato il 9 febbraio 2011 nuove disposizioni attuative in materia di credito ai consumatori La sentenza14/2012 ha stabilito che la linea di confine tra le competenze AGCM e quelle di BdI sia quindi da individuare nell’entrata in vigore della disciplina di recepimento della CCD cioè per condotte successive al giugno 2011 Rapporto tra Codice del Consumo e disciplina settoriale L’art. 23 co.12-quinquiesdecies della L. sulla spending review ha inciso solo parzialmente sulla portata di tali sentenze in quanto non parla di “contrasto” tra norme comunitarie, come invece dispone la direttiva 29/2005 Rischio di frammentazione e di applicazione incoerente della UCPD tra le molte diverse Autorità di settore VS Rischio di duplicazioni e contraddizioni sulle medesime fattispecie a danno delle imprese, del buon funzionamento del mercato e del buon andamento della pubblica amministrazione - 16 - Rapporto tra Codice del Consumo e disciplina settoriale - 17 - Rischio che rimangano prive di tutela alcune aree del rapporto di consumo La condotta diligente richiesta dal CdC al professionista va oltre i principi di buona fede e lealtà (non solo il rispetto della disciplina settoriale, ma anche l’esperienza professionale, il quadro normativo in evoluzione, culpa in eligendo e in vigilando, asimmetria informativa, tutela rafforzata) Specifiche condotte per se scorrette di cui alle black list del CdC Soggetti non regolati (accessorietà del contratto di credito al consumo rispetto all’azione di consumo principale) Soggetti sanzionati Crediti superiori a 75.000 euro Correttezza del calcolo del TAEG ma omissioni su limiti e altre condizioni - non rappresentatività degli esempi (formalmente corretti) forniti Pratiche B2B e comparativa illecita Rischio di sovrapposizioni - Protocolli di intesa Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e l’Autorità in materia di tutela del consumatore, volto a prevedere una informativa reciproca sulle rispettive attività Sweep Comunitario congiunto sul Credito al consumo nel 2012. L’iniziativa conclusa ad ottobre ha riguardato i siti di 15 operatori (di cui 7 banche, 5 società appartenenti a gruppi bancari specializzate nel credito al consumo, 2 società finanziarie e 1 mediatore creditizio) e ha avuto ad oggetto le informazioni fornite ai consumatori relativamente alle carte di credito, ai prestiti personali e ai prestiti finalizzati Grazie per l’attenzione [email protected] - 18 -