Regolamento n. 561/2006
Tempi di guida e di riposo
REGOLE SOCIALI
Orario di lavoro dei conducenti
•
•
•
•
•
Direttiva 93/104/CE (Lavoratori fissi)
Decreto legislativo 66/2003 (Recepimento)
Direttiva 2003/88/CE (Codificazione)
Direttiva 2002/15/CE (Lavoratori mobili)
In fase di recepimento (termine iniziale: 23
marzo 2005)
2
REGOLE SOCIALI
Orario di lavoro dei conducenti
• La Direttiva 2002/15 prescrive regole per i
cosiddetti “lavoratori mobili” tra i quali
rientrano i conducenti, da applicarsi a far data
dal 23 marzo 2005 (termine previsto).
• Essa però prevede un’applicazione differita al
23 marzo 2009 per i lavoratori autonomi.
3
REGOLE SOCIALI
Orario di lavoro dei conducenti
• Anche per i lavoratori mobili è previsto che la durata
media della settimana lavorativa non superi le
quarantotto ore.
• La durata massima della settimana lavorativa può
essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di
quattro mesi (estendibile al massimo a sei mesi) la
media delle ore di lavoro non supera il limite di
quarantotto ore settimanali.
4
REGOLE SOCIALI
I tempi di guida e di riposo
• Regolamento CEE 543/69 (Istituzione)
• Regolamento CEE 3820/85 (Codificazione)
• Regolamento CE 561/2006 (Modificazione)
5
Regolamento 561/2006
Premesse
• (13) (…) La definizione di "settimana" fornita
dal presente regolamento non dovrebbe
impedire ai conducenti di iniziare la propria
settimana di lavoro in qualunque giorno della
settimana.
6
Regolamento 561/2006
Premesse
• (19) Nell'interesse della sicurezza stradale e per una
migliore osservanza delle disposizioni in materia,
(…) è opportuno che nel corso dei controlli stradali e
dei controlli nei locali delle imprese si considerino
anche i periodi di guida, i periodi di riposo e le
interruzioni effettuati in altri Stati membri o in paesi
terzi e si accerti se le pertinenti disposizioni siano
state adeguatamente e completamente osservate.
7
Regolamento 561/2006
Premesse
• (21) È necessario che i conducenti che
lavorano per imprese di trasporto diverse
forniscano a ciascuna di queste le informazioni
necessarie per permettere loro di ottemperare
agli obblighi previsti dal presente regolamento.
8
Regolamento 561/2006
Premesse
• (33) Con l’introduzione di un dispositivo di
registrazione conformemente al regolamento (CE) n.
2135/98 e pertanto con la registrazione elettronica
delle attività del conducente sulla sua scheda per un
periodo di ventotto giorni e del veicolo per un
periodo di 365 giorni, si consentirà in futuro un
controllo più rapido e ampio su strada.
9
Regolamento 561/2006
Premesse
• (35) L’esperienza indica che l’osservanza delle
disposizioni del presente regolamento, e in
particolare del tempo di guida massimo
prescritto su un lasso di tempo di due
settimane, può essere garantita solo se
vengono eseguiti controlli stradali efficaci ed
effettivi in relazione all’intero lasso di tempo.
10
La disciplina dei tempi di guida e di riposo
stabilita dal regolamento 3820/85 è rimasta
in vigore fino al
10 aprile 2007
11
L’11 aprile 2007 sono entrate in vigore le
norme del Regolamento n. 561/2006 che
abroga il Regolamento n. 3820/85 e
modifica i regolamenti n. 3821/85
(cronotachigrafo digitale) e n. 2135/98
(tachigrafo digitale).
12
Il regolamento disciplina periodi di guida e d
riposo dei conducenti che effettuano
trasporto di merci e di persone su strada (sia
per conto di terzi sia in conto proprio)
all’interno della Comunità o fra la
Comunità, la Svizzera e i Paesi dello Spazio
economico europeo.
13
Il Reg. n. 561/2006 si applica ai veicoli
adibiti al trasporto di merci di massa
complessiva superiore a 3,5 t. ad esclusione
dei veicoli che sviluppano una velocità
massima autorizzata non superiore a 40 km
orari.
Il Reg. n. 3820/85 si applicava ai veicoli di massa
complessiva superiore a 3,5 t., ma escludeva i veicoli che
sviluppavano una velocità massima autorizzata non
superiore a 30 km orari.
14
• Il presente regolamento si applica al
trasporto di passeggeri con veicoli atti a
trasportare più di nove persone compreso il
conducente.
15
Art. 3 Restano esclusi i veicoli utilizzati per:
• servizi pubblici (forze armate, polizia,
vigili del fuoco, ordine pubblico, ecc.);
• emergenze e salvataggio;
• usi medici;
• carri attrezzi che operano entro un raggio
di 100 km dalla base operativa;
16
(Segue) Art. 3 - Restano esclusi i veicoli
utilizzati per:
• prove
su
strada,
riparazione
o
manutenzione;
• trasporto non commerciale di merci (sino a
7,5 ton);
• Veicoli storici.
17
Sono ora inclusi i seguenti veicoli (prima
esclusi dal 3820/85):
• Fognature,
acqua,
elettricità,
gas,
manutenzione rete stradale, nettezza urbana,
telefoni, telegrafi, radiodiffusione, tv e
radio;
• Trasporto materiale per circhi
• raccolta
18
Segue: Sono ora inclusi i seguenti veicoli
(prima esclusi dal 3820/85):
• Raccolta latte dalle fattorie.
Tutti i veicoli prima esclusi dal campo di
applicazione del reg. 3820 ed oggi
ricompresi nel reg. 561 devono conformarsi
entro il 31 dicembre 2007.
19
Tutti i trasporti eseguiti con veicoli
industriali rientrano nella disciplina del
Regolamento n. 561/2006.
20
Tabella comparativa delle norme dei due
regolamenti
Regolamento n. 3820/85
Regolamento n. 561/2006
(In vigore fino al
10 aprile 2007)
(In vigore dal
11 aprile 2007)
21
A) Tempi
di
guida A) Tempi
di
guida
(art. 6) Reg. 3820
(art. 6) Reg. 561
•
•
•
Periodo di guida giornaliero:
tempo di guida compreso fra due
periodi di riposo.
Durata massima della guida
giornaliera: 9 ore, estendibile a
10 ore al massimo per due volte a
settimana.
Durata massima della guida
settimanale: dopo max sei periodi
di guida giornalieri deve avere
inizio un periodo di riposo
settimanale
(9x4=36)+(10x2=20)=56 ore
•
IDENTICO
•
IDENTICO
•
Durata massima della guida
settimanale: massimo 56 ore di
guida e senza di superare l’orario
di lavoro massimo consentito
dalla dir. 2002/15/CE (60 ore).
22
•
Durata massima della guida
bisettimanale:
il
periodo
complessivo di guida non deve
superare le 90 ore in un periodo
di due settimane consecutive.
•
IDENTICO
23
B) Interruzione della B) Interruzione della
guida (art 7) reg. 3820.
guida (art 7) reg. 561.
Dopo 4 ore e 30’ di guida continua,
almeno 45’ di interruzione.
L’ interruzione di 45’ può essere
sostituita da interruzioni di almeno
15’ ciascuna, intercalate nel
periodo di guida o immediatamente
dopo tale periodo.
IDENTICO
L’ interruzione di 45’ può essere
sostituita da una prima interruzione
di almeno 15’ ed una seconda
interruzione di almeno 30’.
Tutte e due le interruzioni devono
essere intercalate nel periodo di
guida.
24
Durante le interruzioni della guida
il conducente non può effettuare
“altri lavori”.
Non sono considerati “altri lavori”
a tale fine, il tempo di attesa e il
tempo non dedicato alla guida
passato in un veicolo in
movimento, una nave traghetto o
un treno.
“Interruzione” (art. 4): ogni periodo
in cui il conducente non può guidare
o svolgere altre mansioni e che serve
unicamente al suo riposo.
“altre mansioni”: ogni attività diversa
dalla
guida
compresa
nelle
definizioni di orario di lavoro di cui
all’art. 3 lett. A) della direttiva
2002/15/CE:
•carico e scarico;
•pulizia e manutenzione veicolo;
•sorveglianza del veicolo e del carico
e formalità amministrative;
•attese per carico e scarico ove non se
ne conosca in anticipo la durata
probabile.
25
Le “Altre mansioni”
Il conducente registra fra le "altre mansioni" i
periodi di cui all'articolo 4, lettera e):
• e) "altre mansioni": le attività comprese
nella definizione di orario di lavoro diverse
dalla "guida", ai sensi dell'articolo 3,
lettera a) della direttiva 2002/15/CE,
nonché qualsiasi operazione svolta per il
medesimo o per un altro datore di lavoro,
nell'ambito o al di fuori del settore dei
trasporti;
26
Le “Altre mansioni”
• I tempi trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni
commerciali che esulano dal campo di applicazione del
presente regolamento, nonché i tempi di "disponibilità", di cui
all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE)
n. 3821/85 (il tempo d'attesa, ossia il periodo durante il quale
ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro
soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di
iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori),
dall'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale
effettuato.
• Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione
o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati
manuale dell'apparecchio di controllo.
27
Le “Altre mansioni”
• Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un
veicolo non rientrante nel campo di applicazione del
presente regolamento per rendersi sul luogo ove
prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di
applicazione del presente regolamento, o per
ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di
residenza del conducente né presso la sede di attività
del datore di lavoro da cui egli dipende, è considerato
come "altre mansioni".
28
Tabella comparativa delle norme dei due regolamenti
C) Riposi (ART. 8) reg. C) Riposi (ART. 8) reg.
3820.
561.
Riposo giornaliero regolare:
11 ore oppure 8 continue + 4
frazionabili per complessive 12 ore
“periodo di riposo giornaliero regolare”:
11 ore OPPURE almeno 3 ore + almeno
9 ore senza interruzione
Riposo giornaliero ridotto:
minimo 9 ore non più di 3 volte a
settimana, ma con compensazioni
entro la fine della settimana successiva.
“periodo di riposo giornaliero ridotto”:
Ogni periodo inferiore a 11 ore, con
minimo 9 ore, non più di 3 volte a
settimana, senza compensazioni.
29
Riposo giornaliero due conducenti.
Riposo giornaliero due conducenti
(multipresenza).
In ciascun periodo di 30 ore, ciascuno
di loro deve avere un periodo minimo
di riposo giornaliero non inferiore ad 8
ore consecutive.
Almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal
termine di un periodo di riposo
giornaliero o settimanale.
30
Periodo di riposo settimanale
45 ore ogni settimana
Periodo di riposo settimanale
45 ore
(almeno due riposi di 45 ore in due
settimane consecutive)
Riposo settimanale ridotto:
Riposo settimanale ridotto:
minimo di 36 ore consecutive se preso
nel luogo di stazionamento abituale del
veicolo o nella sede del conducente;
minimo di 24 ore consecutive se preso
fuori da tali luoghi.
Ogni riduzione è compensata da un
periodo equivalente di riposo continuo
prima della fine della terza settimana
che segue la settimana considerata.
nel corso di due settimane consecutive:
un periodo di 45 ore + almeno 24 ore.
La riduzione deve essere compensata
entro la fine della terza settimana
successiva a quella in cui si è avuta la
riduzione.
31
Ogni periodo di riposo preso a
compensazione deve essere attaccato
ad altro periodo di riposo di almeno 8
ore.
Il riposo giornaliero può essere preso
nel veicolo purchè questo sia provvisto
di cuccetta e sia in sosta.
Ogni periodo di riposo preso a
compensazione deve essere attaccato ad
altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
In trasferta i periodi di riposo giornaliero
e settimanale ridotto possono essere presi
nel veicolo purchè sia dotato di cuccetta e
sia in sosta.
Il tempo impiegato dal conducente per
recarsi sul luogo di presa in consegna del
veicolo o per ritornare, se il veicolo non
si trova in sede dell’azienda o nel luogo
di residenza del conducente, non è riposo
né interruzione, a meno che il conducente
non sia su una nave o su un treno e
disponga di cuccetta o branda.
32
Il tempo impiegato dal conducente alla
guida di un veicolo non industriale (es.
autovettura) per recarsi sul luogo di presa
in consegna dell’autotreno o per ritornare,
se il veicolo non si trova in sede
dell’azienda o nel luogo di residenza del
conducente,
è
considerato
“altre
mansioni”.
33
Art. 10
E’ vietato retribuire i conducenti
salariati
neppure
mediante
la
concessione di premi o maggiorazioni
di salario, in base alle distanze percorse
e/o al volume delle merci trasportate, a
meno che queste retribuzioni non siano
tali da compromettere la sicurezza
della circolazione stradale.
Art. 10
E’ vietato alle imprese di trasporto
retribuire i conducenti salariati o
concedere loro premi o maggiorazioni di
salario, in base alle distanze percorse e/o
al volume delle merci trasportate, se
queste retribuzioni siano di natura tale da
mettere in pericolo la sicurezza stradale
e/o incoraggiare l’infrazione del presente
regolamento.
34
Dal confronto tra i due regolamenti si
evidenzia che con il nuovo regolamento:
35
a) Sono sostanzialmente analoghe le norme sui tempi di guida;
b) non è più possibile scendere al di sotto delle 9 ore consecutive di riposo
continuativo giornaliero;
c) non è più previsto l’obbligo di compensare le riduzioni del riposo giornaliero
regolare;
d) il nuovo regolamento stabilisce l’ambito bisettimanale per verificare se sia preso
correttamente il riposo settimanale: almeno una volta in due settimane ci deve essere
un riposo di 45 ore; l’altro riposo può essere ridotto a 24 ore, ma deve essere
compensata la riduzione entro la fine della terza settimana successiva attaccandola ad
un altro riposo di almeno 9 ore;
36
e) è chiarito che per riposo settimanale si intende quello preso dopo al più tardi
sei periodi di 24 ore e quindi non deve coincidere necessariamente con la
domenica;
f) in trasferta, il riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere
presi nel veicolo in sosta e dotato di cuccetta. Deve desumersi che il riposo
settimanale regolare (di 45 ore) deve essere preso nel luogo di residenza del
conducente o di stazionamento abituale del veicolo;
g) Le interruzioni della guida devono essere di 45’ ciascuna dopo 4 ore e mezzo
di guida continua, frazionabili soltanto in due interruzioni intercalate nel
periodo di guida di cui una di almeno 15’ ed un’altra – la seconda -di almeno
30’;
37
h) Attenzione ai tempi per recarsi a prendere il veicolo, se questo non staziona
in azienda o presso la residenza del lavoratore: se l’autista è su un treno o su un
traghetto è considerato riposo o interruzione solo se vi sia una cuccetta o una
branda; se l’autista si reca a prendere il veicolo con la sua autovettura in luogo
diverso dall’azienda o dalla sua residenza, il tempo necessario è considerato
“altre mansioni”.
38
Ricordiamo che ai periodi di riposo
giornaliero previsti dal regolamento si
devono aggiungere i riposi per i pasti
previsti dal CCNL (almeno un’ora per
trasferte inferiori a 15 ore; due ore, per
trasferte superiori a 15 ore).
39
Responsabilità
• Le imprese di trasporto sono responsabili per
le infrazioni commesse dai rispettivi
conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata
commessa sul territorio di un altro Stato
membro o di un paese terzo.
40
Responsabilità
• Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli
operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e
le agenzie di collocamento di conducenti si
assicurano che gli orari di lavoro concordati
contrattualmente siano conformi al presente
regolamento.
41
Responsabilità
• A condizione di non compromettere la sicurezza
stradale e per poter raggiungere un punto di sosta
appropriato, il conducente può derogare alle
disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari
alla protezione della sicurezza delle persone, del
veicolo o del suo carico.
• Il conducente indica a mano sul foglio di
registrazione dell'apparecchio di controllo, nel
tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di
servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al
più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di
sosta appropriato.
42
Responsabilità
• Uno Stato membro autorizza le autorità
competenti a infliggere una sanzione a
un'impresa e/o un conducente per un'infrazione
al presente regolamento rilevata sul suo
territorio e per la quale non sia già stata
imposta una sanzione, anche qualora detta
infrazione sia stata commessa sul territorio di
un altro Stato membro o di un paese terzo.
43
Responsabilità
• Gli Stati membri provvedono affinché un
sistema di sanzioni proporzionate, che possono
includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei
casi di inosservanza del presente regolamento
o del regolamento (CEE) n. 3821/85 da parte
delle imprese o dei caricatori, spedizionieri,
operatori turistici, capifila, subappaltatori e
agenzie di collocamento conducenti ad esse
associati.
44
Responsabilità
• Il principio è ribadito con forza nella direttiva 2006/22 sui
controlli, che nella parte dell’allegato I relativo ai controlli
presso le imprese, stabilisce:
• Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di
trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la
corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro
modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio
caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori,
compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di
trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti
(CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.
45
Responsabilità
• Il conducente conserva le prove fornite da uno Stato membro
relative a sanzioni o all'avvio di procedimenti per un periodo
di tempo sufficiente ad evitare che la medesima infrazione del
presente regolamento sia soggetta ad un secondo procedimento
o sanzione conformemente alle disposizioni del presente
regolamento.
• Il conducente presenta le prove di cui al paragrafo 1 su
richiesta.
• Il conducente che presti la propria attività presso diverse
imprese di trasporto è tenuto a fornire a ciascuna di esse le
informazioni necessarie per garantire il rispetto delle
disposizioni del capo II.
46
Fogli di registrazione
• Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio
di controllo analogico, deve essere in grado di presentare, su
richiesta degli addetti ai controlli:
• i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli
utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti,
• ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e
• iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in
corso e nei quindici giorni precedenti, come richiesto dal presente
regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.
• Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai
punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto
giorni precedenti.
47
Registrazioni apparecchi digitali
• Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio
di controllo digitale, deve essere in grado di presentare, su
richiesta degli addetti ai controlli:
• i) la carta di conducente di cui è titolare,
• ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana
in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito dal
presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006, e
• iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di
cui al precedente comma nel caso in cui in tale periodo abbia
guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo
conforme all'allegato I.
• Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui al
punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni
precedenti.
48
Controlli
• Un agente abilitato al controllo può verificare il
rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso
l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati
o stampati che sono stati registrati dall'apparecchio di
controllo o tramite la carta del conducente o, in
assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro
documento probante che permetta di giustificare
l'inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di
cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3."
49
Obblighi del datore di lavoro
d.m. Min. Lav. 31 marzo 2006 – art. 2
• Informare il lavoratore della disciplina in
materia di orario di lavoro e CCNL
• Controllare il rispetto dei periodi di guida e
riposo
• Istruire il conducente sul funzionamento del
cronotachigrafo e vigilare sul suo uso
50
Obblighi del datore di lavoro
d.m. Min. Lav. 31 marzo 2006 – art. 1
•
•
Trasferire i dati dalle carte dei conducenti entro e non oltre 3 settimane;
Trasferire i dati dal tachigrafo entro e non oltre 3 mesi;
•
•
In tutti i casi:
Trasferire i dati delle carte dei conducenti prima che lascino l’impresa,
prima della scadenza della carta, su richiesta della autorità di controllo.
Trasferire i dati dal tachigrafo digitale prima della cessione del veicolo ad
altra impresa, in caso di sostituzione dell’apparecchio non funzionante, su
richiesta della autorità di controllo.
•
51
Obblighi del datore di lavoro
•
•
•
Conservare per almeno un anno dalla data di utilizzazione i fogli di
registrazione/ tabulati in ordine cronologico
Rilasciare ai conducenti che ne facciano richiesta copia dei fogli di
registrazione o dei dati scaricati dalla carta del conducente
In caso di guasto o funzionamento difettoso dell’apparecchio, farlo
riparare al più presto, ma se il periodo di assenza dalla sede dura più di
una settimana, farlo riparare durante il percorso
52
Obblighi del lavoratore
•
•
•
•
•
•
Rispettare le norme sui periodi di guida e di riposo
Usare correttamente il tachigrafo digitale e la carta del conducente
Conservare a bordo del veicolo i fogli di registrazione della settimana in
corso e quelli relativi ai 15 gg. precedenti (dal 1 maggio 2006 al 31
dicembre 2007)
Conservare a bordo del veicolo i fogli di registrazione della settimana in
corso e quelli relativi ai 28 gg. precedenti (dal 1 gennaio 2008)
Nel periodo di guasto dell’apparecchio, riportare le indicazioni dei diversi
gruppi di tempi sul foglio di registrazione o su altro foglio
In caso di furto, smarrimento, deterioramento o cattivo funzionamento
della carta, stampare al termine del viaggio le indicazioni registrate.
53
Obblighi del lavoratore
•
•
•
•
•
Richiedere il rinnovo della carta del conducente – che ha durata di 5 anni
– almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza
In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto
della carta, chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la CCIAA di
residenza normale entro 7 giorni dall’evento
Denunciare, alla autorità di polizia dello Stato in cui si è verificato, il furto
o lo smarrimento della carta
In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto
della carta, ricordarsi che si può guidare al massimo per 15 giorni
La CCIAA rilascia la nuova carta in caso di furto, smarrimento ecc. entro
5 gg. Lavorativi successivi alla istanza
54
Decisione della Commissione del 12 aprile 2007
In caso di assenza per malattia o ferie di un conducente
Oppure
Se il conducente ha guidato un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del
reg. 561
Deve essere compilato e firmato prima dell’inizio del trasporto il modulo allegato
alla Decisione, che va custodito a bordo del veicolo ed esibito in caso di controllo
55
Entrata in vigore
• Il regolamento 561/2006 è entrato in vigore l'
11 aprile 2007, ad eccezione dell'articolo 10,
paragrafo 5, dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, e
dell'articolo 27, che sono entrati in vigore il 1°
maggio 2006.
56
SANZIONI
La violazione delle norme del reg. 561 è sanzionata dall’art. 174 C.d.S.
Art. 174 c. 4: “Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi i
periodi di pausa .. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 143 ad euro 570”. (2 punti patente)
Art. 174 c. 5: “Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti …. è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143
ad euro 570”. (2 punti patente)
Art. 174 c. 7 bis : “ …. Intima al conducente di non proseguire il viaggio … ne fa
menzione nel verbale … chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato
di non proseguire il viaggio …… da euro 1685 ad euro 6741 nonché ritiro della
carta di circolazione e della patente ….”
57
SANZIONI
La violazione delle norme del reg. 561 è sanzionata dall’art. 174 C.d.S.
Art. 174 c. 8: “Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa
da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido
con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.”
Art. 174 c. 9: “L’impresa che nella esecuzione dei servizi non osserva le
disposizioni contenute nel reg. cee 561 ….. È soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 ad euro 296 per ciascun
dipendente cui la violazione si riferisce”.
58
SANZIONI
La violazione del reg. 3821 è sanzionata dall’art. 179 C.d.S.
Comma 2: circolare con autoveicolo senza tachigrafo o con cronotachigrafo non
omologato o non funzionante oppure non inserisce il foglio di registrazione: da
euro 742 ad euro 2.970. La sanzione è raddoppiata se riguarda alterazione di sigilli
o alterazione del cronotachigrafo. C. 9: sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida da 15 gg. a 3 mesi (punti 10 dalla patente)
Comma 3: il titolare della licenza o della autorizzazione che mette in circolazione
un veicolo senza limitatore, cronotachigrafo e relativi fogli di registrazione ovvero
… manomessi: da euro 713 ad euro 2.853.
59
Esempio di durata massima del periodo lavorativo settimanale secondo il
nuovo regolamento:
settimana:
riposo settimanale:
riposo giornaliero:
24 x 7 = 168 ore
168 – 24= 144 ore
9x3 + 11x3= 60 ore
144 – 60 = 84 ore
Durata massima del periodo lavorativo nella settimana in cui tutti
i riposi sono presi al minimo: 84 ore.
60
Si fa presente che per periodo lavorativo non si intende il periodo di guida, che
rimane limitato a 56 ore settimanali, ma il periodo massimo di disponibilità
dell’autista.
Ricordiamo ancora che la norma contrattuale che impone una o due ore al
giorno per i pasti.
Se fosse solo un’ora (tutte trasferte inferiori a 15 ore), avremmo 6 ore per i pasti
da togliere alle 84= 84 – 6= 78 ore
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Esempio di durata minima del periodo lavorativo settimanale secondo il nuovo
regolamento
settimana:
riposo settimanale:
riposo giornaliero:
24 x 7 =
168 – (45+21)=
11 x 4 =
168 ore
102 ore
44
102 – 44 =
58 ore
62
Ricordiamo ancora che la norma contrattuale che impone una o due ore al
giorno per i pasti.
Se fosse solo un’ora (tutte trasferte inferiori a 15 ore), avremmo 4 ore per i pasti
da togliere alle 58= 58 – 4= 54 ore
63
La durata minima del periodo lavorativo secondo il nuovo regolamento è
maggiore rispetto a quella prevista dal reg. 3820/85. Infatti, il vecchio
regolamento prevedeva l’obbligo di recuperare le ore di riposo giornaliero
ridotte nella settimana precedente, con la conseguenza che 6 ore (nel caso di
riduzione a 9 ore per tre volte a settimana) di riduzione dei riposi giornalieri
andavano ad aggiungersi alle ore di riposo della settimana successiva.
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Esempio di durata media del periodo lavorativo settimanale secondo il nuovo
regolamento
settimana:
riposo settimanale:
riposo giornaliero:
24 x 7 =
168 – 45=
11 x 5 =
168 ore
123 ore
55 ore
123 – 55 =
68 ore
Ricordiamo ancora che la norma contrattuale che impone una o due ore al
giorno per i pasti.
Se fosse solo un’ora (tutte trasferte inferiori a 15 ore), avremmo 5 ore per i pasti
da togliere alle 68= 68 – 5= 63 ore.
65
La settimana media è identica per effetto della applicazione
dei due regolamenti ed è pari a 63 ore.
Ricordiamo, tuttavia, che l’art. 6 del reg. 561 richiama
esplicitamente la durata massima della settimana
lavorativa stabilita dalla direttiva 2002/15 in 60 ore.
A cura della Dott.ssa Giovanna Salimbene
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