Provvedimenti della P.A. nei confronti dell’impresa Sanzioni amministrative GLI ILLECITI PENALI CIVILI AMMINISTRATIVI Le sanzioni amministrative Tra le misure che la pubblica amministrazione può adottare, qualora risulti violato un precetto, la sanzione amministrativa è una “pena in senso tecnico” intesa a colpire il responsabile della violazione allo scopo di dissuaderlo dal commettere ulteriori violazioni. Sono invece misure di esecuzione e non sanzioni amministrative ad es. gli interventi di ripristino delle condizioni per il corretto esercizio dell’attività. Sanzioni amministrative La sanzione amministrativa, anche se intesa come pena in senso tecnico, va differenziata dalla sanzione penale sotto i seguenti aspetti: Sociale: diversità di disvalore Giuridico: diversità di effetti Procedimentale: autorità amministrativa Tipologia delle sanzioni amministrative Le sanzioni amministrative, possono essere classificate nelle seguenti tipologie: Sanzioni principali: pecuniarie ed interdittive Sanzioni accessorie: es. confisca Sanzioni amministrative pecuniarie Si tratta della sanzione amministrativa tipica e consiste nell’applicazione al contravventore di una pena pecuniaria stabilita, di regola, tra un minimo ed un massimo indicati dalla legge Sanzioni amministrative interdittive Sono misure che si concretizzano nella privazione di un diritto o di una capacità nei confronti di chi abbia trasgredito ad un precetto: incidono direttamente su un diritto del trasgressore (es. provvedimento che dispone la chiusura di una attività) incidono direttamente su provvedimenti amministrativi che consentono al trasgressore di esercitare un diritto (es. revoca di autorizzazione) Sanzioni accessorie: la confisca Le sanzioni accessorie accedono a quelle principali e ne seguono la sorte giuridica. Tra queste, particolare rilievo riveste la confisca a favore dello Stato, che consiste nell’espropriazione di cose attinenti all’illecito o la sospensione dell’autorizzazione La sanzione accessoria può essere: FACOLTATIVA per cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione OBBLIGATORIA per cose che sono il prodotto della violazione per cose la cui detenzione costituisce violazione La procedura sanzionatoria amministrativa La procedura sanzionatoria amministrativa si sviluppa in tre fasi accertamento e contestazione (artt. 12 - 16); istruttoria e irrogazione della sanzione (art. 17 - 18); opposizione (artt. 22 - 23) Sopralluogo Verbale di Contestazione (art.14-15) Pagamento in misura ridotta (art.16) Ordinanza Archiviazione (art. 18) Memorie difensive (art.18) Esame memorie Audizione interessato Ordinanza ingiunzione (art.18) Pagamento sanzione (anche rateale art.26) Opposizione (art.22) I° fase Accertamento e contestazione (di competenza dell’organo accertatore) Sopralluogo Atti di accertamento Valutazione dei dati acquisiti Accertamento della violazione Il procedimento sanzionatorio trova il suo necessario presupposto nell’accertamento da parte degli organi competenti, dei fatti che integrano la fattispecie di illecito amministrativo. L’accertamento si concretizza negli atti finalizzati ad acclarare la sussistenza del fatto illecito (assunzione di informazioni, ispezione di cose e luoghi, rilievi segnaletici) Accertamento mediante analisi di campioni (art. 15 L. 689/1981) Quanto l’accertamento della violazione presuppone l’analisi di campioni, come accade spesso nel settore degli alimenti, è prevista una procedura particolare: L’esito delle analisi deve essere comunicato con raccomandata a.r. all’interessato; L’interessato può chiedere - entro 15 giorni dalla comunicazione delle prime analisi - la revisione delle analisi con la partecipazione di un proprio consulente; La data della revisione va comunicata all’interessato almeno 10 giorni prima Accertamento mediante analisi di campioni (art. 15 L. 689/1981) ECCEZIONE PER ANALISI NON RIPETIBILI La Corte Costituzione (28 luglio 1983 n. 248) ha stabilito il principio generale per cui in caso di analisi non ripetibili e per le quali non sia possibile la revisione l’organo procedente deve comunicare all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo dove le analisi verranno effettuate affinché l’interessato possa partecipare al procedimento con l’assistenza di un consulente tecnico Contestazione della violazione L’attività di accertamento viene di regola trasfusa in un documento dotato di rilevanza probatoria: il verbale La notifica del verbale di accertamento della violazione implica la contestazione della stessa, ossia la segnalazione da parte dell’amministrazione ad un soggetto di determinati fatti considerati illeciti Procedimento di contestazione (art. 14 L. 689/ 1981) L’art. 14 della L. 689/81 distingue tra: CONTESTAZIONE IMMEDIATA – ove possibile – L'eventuale impossibilità di effettuare la contestazione immediata deve risultare da adeguata motivazione. La motivazione può, a detta di parte della giurisprudenza, essere anche implicita, bastando che essa sia desumibile, in modo specifico ed univoco, dalle modalità del fatto contestato. Tuttavia, non può ritenersi la validità di qualsivoglia motivazione, ma solo di quella idonea, in concreto, a giustificare l'impossibilità di contestazione immediata. Procedimento di contestazione (art. 14 L. 689/ 1981) A questo proposito la Corte di cassazione ha affermato: "In tema di violazioni amministrative, qualora il giudice dell'opposizione (o il prefetto) ritenga, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata - del cui difetto l'interessato si sia doluto - sarebbe stata, in concreto, possibile, in relazione alle circostanze del caso e che tale contestazione non è stata, ciononostante, effettuata, provvede all'annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata" (Cass. Civ., sez. III, 18 giugno 1999, n. 6123, Pref. di Terni- Galli). Procedimento di contestazione (art. 14 L. 689/ 1981) CONTESTAZIONE MEDIANTE NOTIFICAZIONE Termini massimi per la notifica: 90 giorni dall’accertamento L'ultimo atto di accertamento (intendendosi con tale espressione: acquisizione di tutti gli elementi utili per procedere alla valutazione del fatto e quindi alla contestazione) è da considerarsi la relazione di analisi; se il verbale di accertamento viene notificato oltre i 90 giorni prescritti dalla legge, la violazione dell'art. 14 comma 2 risulta piena e la procedura deve essere archiviata Contenuto della contestazione In assenza di specifiche indicazioni di legge sono requisiti essenziali della contestazione: La qualificazione dei fatti in termini di illecito L’imputazione dell’illecito ad uno o più responsabili La comunicazione dell’inizio di un procedimento a suo/loro carico II° fase: istruttoria e irrogazione della sanzione (di competenza dell’Autorità amministrativa) Valutazione memorie difensive Audizione interessato Esame documenti Rapporto ex art. 17 Il pagamento in misura ridotta Dopo l’accertamento della violazione e la relativa contestazione il trasgressore per evitare che il procedimento sanzionatorio prosegua può effettuare (se ammesso) il pagamento in misura ridotta (1/3 del massimo o il doppio del minimo) della sanzione relativa all’infrazione contestatagli Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione Pagamento in misura ridotta e sanzioni accessorie Possono essere applicate le sanzioni accessorie al trasgressore che ha pagato in misura ridotta ? Pagamento in misura ridotta e sanzioni accessorie Salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali, in via generale l’art. 16 L. 689/81, che prevede il meccanismo del pagamento in misura ridotta, nulla dispone circa le sanzioni accessorie …TUTTAVIA… Pagamento in misura ridotta e sanzioni accessorie L’art. 20 della L. 689/01 stabilisce che le sanzioni accessorie devono essere applicate con ordinanza di ingiunzione e con la sentenza di condanna; la sanzione interdittiva presuppone l’irrogazione della sanzione principale; L’art. 17 nel prevedere che l’agente che ha accertato la violazione presenti un rapporto nella sola ipotesi in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta presuppone che il PAGAMENTO PONGA FINE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Pagamento in misura ridotta e sanzioni accessorie Quindi….. L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA NON PUÒ AVER LUOGO NELL’IPOTESI DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Pagamento in misura ridotta e sanzioni accessorie ECCEZIONI PER LA CONFISCA: Nei casi di confisca obbligatoria: il pagamento in misura ridotta non preclude la sua applicazione (art. 20 comma 4 – anche in assenza di ordinanza di ingiunzione) Nei casi di confisca facoltativa: non applicabile in caso di pagamento in misura ridotta (impossibile l’accertamento dell’a utilizzazione o della destinazione) Gli scritti difensivi avverso le sanzioni amministrative Conclusa la fase dell’accertamento e della contestazione il procedimento può sfociare nell’emanazione di una ordinanza di ingiunzione che rappresenta il vero e proprio provvedimento sanzionatorio: LA CONTESTAZIONE DELL’ILLECITO NON È INFATTI UN PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO Gli scritti difensivi avverso le sanzioni amministrative In ogni caso l’interessato può far pervenire all’organo competente ad irrogare la sanzione (di regola la Provincia) entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale SCRITTI DIFENSIVI O DOCUMENTAZIONE e può chiedere di essere sentito Gli scritti difensivi avverso le sanzioni amministrative Le difese svolte dal trasgressore devono essere valutate dall’amministrazione? L’interessato che ne faccia richiesta deve essere necessariamente sentito? Qual è la sorte dell’ordinanza di ingiunzione emessa senza una previa valutazione delle istanze difensive? La giurisprudenza dominante ritiene che l’ordinanza sia illegittima per inosservanza di un obbligo procedimentale Il procedimento di ingiunzione Determinazione della sanzione o archiviazione Esaminati i documenti e gli scritti difensivi Proceduto all’audizione degli interessati, ove richiesta: Se fondato l’accertamento: determinazione con ordinanza MOTIVATA della sanzione ed ingiunzione del pagamento all’autore della violazione Se infondato l’accertamento: ordinanza motivata di archiviazione Il procedimento di ingiunzione Contenuto dell’ordinanza di ingiunzione 1. L’ordinanza di ingiunzione deve essere MOTIVATA: Non basta un semplice riferimento alle norme violate ed agli estremi del verbale di accertamento(Cass. 23 giugno 1995, 7138) Non deve essere una generica parafrasi del testo normativo, ma deve contenere elementi specifici che consentano l’individuazione del tipo e della gravità dell’infrazione ( Cass. 13 marzo 1992 n. 3081) La motivazione per relationem non è ammissibile nel caso in cui l’interessato abbia prodotto documenti e deduzioni difensive (Cass. 24 novembre 1990 n. 11332) Il procedimento di ingiunzione Contenuto dell’ordinanza di ingiunzione 2. Indicazione del termine e dell’autorità contro cui ricorrere (Corte Cost. 1 aprile 1998 n. 86) 3. Corrispondenza con la contestazione 4. Sottoscrizione (anche se secondo la Cassazione non costituisce motivo di invalidità l’illeggibilità o l’incompletezza della firma) Il procedimento di ingiunzione L’ opposizione all’ordinanza di ingiunzione ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL’ORDINANZA DI INGIUNZIONE: PAGAMENTO DELLA SANZIONE IRROGATA PRESENTAZIONE OPPOSIZIONE (mediante ricorso davanti al tribunale civile) III° fase: L’opposizione Per gli illeciti in materia ambientale la competenza è del Tribunale (art. 22bis, comma 2, lett.d) Giudice di Pace Opposizione Il giudice può: annullare in tutto o in parte l’ordinanza rigettare l’opposizione perché infondata confermare l’ordinanza modificando la pena Obblighi procedimentali della P.A. Comunicazione di avvio del procedimento In cosa consiste l’obbligo per la P.A. di comunicare al diretto interessato l’avvio di un procedimento amministrativo nei suoi confronti? Obblighi procedimentali della P.A. Comunicazione di avvio del procedimento La legge prevede due categorie di soggetti a cui la comunicazione deve essere data obbligatoriamente: i soggetti necessari, che sono i destinatari del provvedimento finale che produrrà per loro effetti diretti; i soggetti non necessari ma che ugualmente possono intervenire, cioè i soggetti eventuali che possono subire un pregiudizio a seguito dell’emanazione del provvedimento, pur non essendone i diretti destinatari. Si tratta di soggetti, questi ultimi, che per legge devono essere di facile individuazione. Obblighi procedimentali della P.A. Comunicazione di avvio del procedimento La comunicazione risponde a due fondamentali finalità: garantire i diritti di accesso e partecipazione al procedimento ai portatori dei vari interessi in gioco; comparare meglio gli interessi coinvolti e perseguire più efficacemente il pubblico interesse. Obblighi procedimentali della P.A. Comunicazione di avvio del procedimento Provvedimenti particolari Questa regola vale anche per i provvedimenti vincolati di tipo sanzionatorio? E per quelli contraddistinti da un’elevata discrezionalità tecnica? Obblighi procedimentali della P.A. Comunicazione di avvio del procedimento La comunicazione dell’avvio del procedimento si applica anche agli atti vincolati di tipo sanzionatorio, atteso che la partecipazione del privato anche agli accertamenti che precedono atti vincolati può far rilevare circostanze ed elementi tali da indurre l’amministrazione a recedere dall’emanazione dell’atto in questione (Consiglio di Stato sez. VI 08.02.2002 n. 686) Obblighi procedimentali della P.A. Comunicazione di avvio del procedimento “La mancata comunicazione di avvio del procedimento …omissis…. comporta l’illegittimità del conseguente provvedimento quando i destinatari dello stesso non abbiano potuto partecipare al procedimento. La partecipazione del privato è indispensabile anche quando………il procedimento sia pressochè privo di discrezionalità amministrativa e sia connotata, viceversa, da un alto tasso di c.d. discrezionalità tecnica” (Consiglio di Stato sez. Vi 31 gennaio 2000 n. 29) Obblighi procedimentali della P.A. Diritto di accesso ai documenti amministrativi in cosa consiste il cosiddetto “diritto di accesso” ai documenti amministrativi? E’ consentita solo la presa visione o è anche possibile l’estrazione di copia di documenti? Obblighi procedimentali della P.A. Diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 25 l.n. 241/90 Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei limiti e nei modi indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. Obblighi procedimentali della P.A. Diritto di accesso ai documenti amministrativi Nei confronti di quali soggetti pubblici può essere esercitato? Anche nei confronti delle s.p.a. che gestiscono pubblici servizi? Obblighi procedimentali della P.A. Diritto di accesso ai documenti amministrativi Il diritto di accesso si può esercitare anche nei confronti di concessionari di pubblici servizi. Soggetto passivo è anche il gestore del pubblico servizio (Consiglio di Stato sez. VI 17.03.2000 n. 1414) Obblighi procedimentali della P.A. Diritto di accesso ai documenti amministrativi Di quali atti e documenti il privato ha il diritto di prendere visione? Solo quelli di diritto pubblico o anche quelli di diritto privato? E i pareri legali richiesti dalla Pubblica Amministrazione a professionisti esterni? Obblighi procedimentali della P.A. Diritto di accesso ai documenti amministrativi La disciplina sul diritto d’accesso è stata introdotta per garantire il controllo dell’efficienza ed imparzialità dell’azione amministrativa a favore di soggetti titolari di un interesse giuridicamente rilevante; tale diritto non può essere invocato per l’ostensione di atti provenienti da soggetti privati, detenuti dall’amministrazione, ma non utilizzati ai fini dell’attività di quest’ultima, né incidenti nelle relative determinazioni (Consiglio di Stato sez. VI 22.01.2001 n. 191) Se l’intervento del professionista riguarda la strategia difensiva in una causa gli atti sono coperti da segreto professionale, se invece si tratta di un parere acquisito dalla P.A. con valenza endoprocedimentale – a maggiore ragione se richiamato nell’atto – il diritto d’accesso non si può negare. Obblighi procedimentali della P.A. Diritto di accesso ai documenti amministrativi Quale forma e contenuti deve avere una domanda di accesso agli atti per essere accolta? Obblighi procedimentali della P.A. Diritto di accesso ai documenti amministrativi Ai sensi dell’art. 25 - 2° comma della legge n. 241/90 la richiesta d’accesso ai documenti amministrativi deve essere motivata Ma deve essere specifica? Occorre dichiarare la ragione che sta alla base dell’interesse ad esercitare il diritto d’accesso? Obblighi procedimentali della P.A. Diritto di accesso ai documenti amministrativi La domanda d’accesso ai documenti amministrativi non si configura come generica – e quindi inammissibile – per il solo fatto di non contenere l’indicazione degli estremi dei singoli atti richiesti (TAR Lazio sez. II 12.03.99 n. 851) L’interesse deve essere compiutamente esternato già nell’istanza rivolta alla P.A.; deve trattarsi di un interesse personale (pertinente cioè esclusivamente al soggetto che ne vanta la titolarità) giuridicamente protetto e concreto (Consiglio di Stato sez. V 19.12.1999 n. 2109) Obblighi procedimentali della P.A. Diritto di accesso ai documenti amministrativi Quanto tempo ha la P.A. per evadere la richiesta? Se la P.A. nega il diritto o non si pronuncia, quanto tempo ha il privato per presentare ricorso al TAR? 30 giorni 30 giorni Obblighi procedimentali della P.A. Diritto di accesso ai documenti amministrativi RIEPILOGO: Diritto di estrarre copia Esclusi gli atti coperti da segreto professionale, ma compresi quelli provenienti da privati che hanno incidenza nelle determinazioni della P.A. Anche nei confronti dei gestori di pubblici servizi (anche s.p.a) Indicando le ragioni dell’interesse (motivata) ma non occorre l’individuazione puntuale dei docc. richiesti 30 giorni per evadere la richiesta e 30 giorni per ricorrere al TAR Obblighi procedimentali della P.A. Caratteristiche del provvedimento amministrativo Quale è il contenuto essenziale di un provvedimento amministrativo? In quali casi si può sostenere che un provvedimento amministrativo è illegittimo? Inoltre Quali sono i vizi del provvedimento amministrativo che consentono di presentare con efficacia un ricorso al TAR? Obblighi procedimentali della P.A. Caratteristiche del provvedimento amministrativo INCOMPETENZA VIOLAZIONE DI LEGGE ECCESSO DI POTERE Obblighi procedimentali della P.A. Caratteristiche del provvedimento amministrativo INCOMPETENZA Provvedimento emesso da un organo amministrativo diverso da quello che la norma di riferimento individua come competente ad adottarlo Ad.es. la revoca di un riconoscimento comunitario (approval number) da parte del Sindaco o del NAS Obblighi procedimentali della P.A. Caratteristiche del provvedimento amministrativo VIOLAZIONE DI LEGGE Rapporto di contraddittorietà tra l’atto e una norma di legge circa forma, contenuto o procedimento: mancata applicazione o falsa applicazione di una norma di legge Un ordine impartito a persona che non sia stata individuata come responsabile del fatto contestato Obblighi procedimentali della P.A. Caratteristiche del provvedimento amministrativo ECCESSO DI POTERE Sviamento di potere Travisamento dei fatti Difetto di motivazione o contraddittorietà della stessa Contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà Difetto di istruttoria Cenni sul procedimento avanti al TAR Gli atti impugnabili Quali sono i provvedimenti amministrativi che possono (e devono) essere impugnati avanti al TAR? In cosa consiste il cosiddetto atto presupposto? Cenni sul procedimento avanti al TAR Gli atti impugnabili Debbono essere impugnati gli atti che incidono direttamente ed in via definitiva (anche se per un periodo di tempo limitato) sull’interesse dei soggetti privati. l’interesse diretto, attuale e concreto all’impugnazione si può manifestare anche rispetto ad un provvedimento non avente carattere definitivo dell’iter procedimentale intrapreso, ma che costituisca il presupposto di un provvedimento di successiva emanazione. Cenni sul procedimento avanti al TAR Gli atti impugnabili In questi casi la mancata impugnazione dell’atto presupposto comporta l’impossibilità (dal punto di vista processuale) di impugnare l’atto definitivo. E’ inammissibile il ricorso teso all’annullamento di un atto applicativo viziato da invalidità derivata, quando non risulti ritualmente impugnato l’atto presupposto (CdS sez. IV 22.02.01. n. 1683) L’atto amministrativo meramente esecutivo di un atto precedente è del tutto sfornito di discrezionalità e, in quanto tale, non è ricorribile, qualora sia divenuto inoppugnabile l’atto presupposto (CdS sez. IV 31.01.95 n. 38) Il risarcimento del danno Come si può reagire avverso un diniego della P.A.? Cosa può ottenere, in concreto, il privato? In termini generali, il privato può pretendere dalla P.A. il risarcimento dei danni subiti? Il risarcimento del danno Si può ottenere non solo annullamento dell’atto viziato ma anche, direttamente nella stessa sede di processo amministrativo, il risarcimento dei danni subiti. La risarcibilità degli interessi legittimi – la cui lesione è qualificabile in astratto come danno ingiusto – dipende in concreto dall’accertamento dell’effettività del danno e della sua ingiustizia, dall’esistenza di un nesso causale tra l’evento e il comportamento il comportamento illegittimo della P.A. e dalla sussistenza di una componente di dolo o colpa (non del funzionario ma) dell’amministrazione-apparato, che non può considerarsi in re ipsa, ma va verificata dal giudice in ragione di un esercizio dell’azione amministrativa che risulti in violazione delle regole della imparzialità, correttezza e buona amministrazione che si pongono come limiti alla discrezionalità. (Sentenza n. 500 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 22 luglio 1990) Il risarcimento del danno Il risarcimento del danno non è conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale, ma richiede, a garanzia di un corretto contenimento delle domande risarcitorie, la positiva verifica di tutti i requisiti richiesti dalla legge. In particolare la colpa, non già del funzionario, ma della pubblica amministrazione – non può essere ricondotta alla violazione delle regole dell’imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che si pongono come limiti estremi alla discrezionalità, ma bisogna tenere conto dei vizi che inficiano il provvedimento e in linea con la giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dalla PA (CDS sez. IV, 14.06.2001 n. 3169) Il risarcimento del danno Quale applicazione concreta ha questo principio in materia, ad esempio, di appalti pubblici? TAR Lombardia 23.12.1999 n. 5049 In caso di annullamento di una gara d’appalto di servizi, ove non sia possibile il risarcimento in forma specifica per essere stato nelle more già sottoscritto il contratto con la ditta dichiarata aggiudicataria, a quella vincitrice del ricorso deve essere risarcito il danno subito consistente sia nella perdita delle chance di vittoria che essa ragionevolmente aveva, sia nel mancato guadagno conseguente, da determinarsi tenendo conto dell’esito della gara di una percentuale di utile presunto pari al 10% con applicazione di un coefficiente di riduzione correlato alle ragionevoli probabilità di aggiudicazione. Cenni sul procedimento avanti al TAR Il termine per presentare impugnazione Qual è il termine per impugnare un provvedimento avanti al TAR? Da quando decorre? Cenni sul procedimento avanti al TAR Il termine per presentare impugnazione Il termine è di 60 giorni che decorrono dal giorno in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza o per gli atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione (ove prevista da disposizioni di legge o regolamentari). Cenni sul procedimento avanti al TAR La tutela cautelare E’ possibile ottenere tutela immediata in un giudizio avanti al TAR? Che cosa occorre dimostrare per ottenerla? Cenni sul procedimento avanti al TAR La tutela cautelare Il Tribunale, su istanza del ricorrente, può disporre la sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato ma alla condizione che il ricorrente abbia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato Cenni sul procedimento avanti al TAR La tutela cautelare rispetto ai provvedimenti negativi E se il provvedimento impugnato ha carattere negativo (es. diniego di autorizzazione o di concessione, silenzio della p.a.) è possibile ottenere tutela in via cautelare? Cenni sul procedimento avanti al TAR La tutela cautelare rispetto ai provvedimenti negativi Sì, ma ciò comporta esclusivamente l’obbligo per la P.A. di provvedere nuovamente, non potendo il giudice sostituirsi alla Pubblica Amministrazione. Va annullata l’ordinanza del TAR che imponga, in via cautelare, alla P.A. di eliminare il provvedimento negativo impugnato, sostituendolo con un diverso atto, poiché tale imposizione incide in via definitiva e irreversibile sul rapporto amministrativo controverso ed esorbita dai limiti connaturati al giudizio cautelare, nell’ambito del quale, invece, è consentita la tutela degli interessi pretensivi a fronte di provvedimenti negativi della p.a., mediante l’adozione di misure d’urgenza di contenuto positivi, determinate autonomamente dal giudice e con efficacia meramente interinale (CdS ord.n.1210 del 1996) Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95 Art. 7. – (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. Art. 7. – (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) Con appositi provvedimenti sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Nei casi in cui sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti non si possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. Art. 7. – (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. I procedimenti possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Art. 7. – (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, l’interessato può ricorrere (entro un anno dalla scadenza dei termini) avverso il silenzio dell'amministrazione anche senza necessità di diffida La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (perdita retribuzione di risultato); Risarcimento danno ingiusto I responsabili sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. La competenza sulle controversie è del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni; Le disposizioni sono in vigore da giugno 2010.