Provvedimenti della P.A. nei
confronti dell’impresa
Sanzioni amministrative
GLI ILLECITI
PENALI
CIVILI
AMMINISTRATIVI
Le sanzioni amministrative
Tra le misure che la pubblica amministrazione può
adottare, qualora risulti violato un precetto, la
sanzione amministrativa è una “pena in senso
tecnico” intesa a colpire il responsabile della
violazione allo scopo di dissuaderlo dal commettere
ulteriori violazioni.
Sono invece misure di esecuzione e non sanzioni
amministrative ad es. gli interventi di ripristino delle
condizioni per il corretto esercizio dell’attività.
Sanzioni amministrative
La sanzione amministrativa, anche se intesa
come pena in senso tecnico, va differenziata
dalla sanzione penale sotto i seguenti aspetti:
Sociale: diversità di disvalore
Giuridico: diversità di effetti
Procedimentale: autorità amministrativa
Tipologia delle sanzioni
amministrative
Le sanzioni amministrative, possono essere
classificate nelle seguenti tipologie:
Sanzioni principali: pecuniarie ed interdittive
Sanzioni accessorie: es. confisca
Sanzioni amministrative pecuniarie
Si tratta della sanzione amministrativa tipica e
consiste nell’applicazione al contravventore di
una pena pecuniaria stabilita, di regola, tra un
minimo ed un massimo indicati dalla legge
Sanzioni amministrative interdittive
Sono misure che si concretizzano nella privazione di
un diritto o di una capacità nei confronti di chi abbia
trasgredito ad un precetto:
incidono direttamente su un diritto del trasgressore (es.
provvedimento che dispone la chiusura di una attività)
incidono direttamente su provvedimenti amministrativi
che consentono al trasgressore di esercitare un diritto
(es. revoca di autorizzazione)
Sanzioni accessorie: la confisca
Le sanzioni accessorie accedono a quelle principali e
ne seguono la sorte giuridica.
Tra queste, particolare rilievo riveste la confisca a
favore dello Stato, che consiste nell’espropriazione di
cose attinenti all’illecito o la sospensione
dell’autorizzazione
La sanzione accessoria può essere:
FACOLTATIVA
per cose che servirono o furono destinate a commettere la
violazione
OBBLIGATORIA
per cose che sono il prodotto della violazione per cose la cui
detenzione costituisce violazione
La procedura sanzionatoria
amministrativa
La procedura sanzionatoria
amministrativa si sviluppa in tre fasi
accertamento e contestazione
(artt. 12 - 16);
istruttoria e irrogazione della sanzione
(art. 17 - 18);
opposizione (artt. 22 - 23)
Sopralluogo
Verbale di Contestazione
(art.14-15)
Pagamento
in misura ridotta (art.16)
Ordinanza
Archiviazione (art. 18)
Memorie difensive
(art.18)
Esame memorie
Audizione interessato
Ordinanza
ingiunzione (art.18)
Pagamento sanzione
(anche rateale art.26)
Opposizione (art.22)
I° fase Accertamento e contestazione
(di competenza dell’organo accertatore)
Sopralluogo
Atti di accertamento
Valutazione dei dati acquisiti
Accertamento della violazione
Il procedimento sanzionatorio trova il suo necessario
presupposto nell’accertamento da parte degli organi
competenti, dei fatti che integrano la fattispecie di
illecito amministrativo.
L’accertamento si concretizza negli atti finalizzati ad
acclarare la sussistenza del fatto illecito (assunzione
di informazioni, ispezione di cose e luoghi, rilievi
segnaletici)
Accertamento mediante analisi di
campioni (art. 15 L. 689/1981)
Quanto l’accertamento della violazione presuppone
l’analisi di campioni, come accade spesso nel settore
degli alimenti, è prevista una procedura particolare:
L’esito delle analisi deve essere comunicato con
raccomandata a.r. all’interessato;
L’interessato può chiedere - entro 15 giorni dalla
comunicazione delle prime analisi - la revisione delle
analisi con la partecipazione di un proprio consulente;
La data della revisione va comunicata all’interessato
almeno 10 giorni prima
Accertamento mediante analisi di
campioni (art. 15 L. 689/1981)
ECCEZIONE PER ANALISI NON RIPETIBILI
La Corte Costituzione (28 luglio 1983 n. 248) ha
stabilito il principio generale per cui in caso di analisi
non ripetibili e per le quali non sia possibile la
revisione l’organo procedente deve comunicare
all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo dove le
analisi verranno effettuate affinché l’interessato possa
partecipare al procedimento con l’assistenza di un
consulente tecnico
Contestazione della violazione
L’attività di accertamento viene di regola
trasfusa in un documento dotato di rilevanza
probatoria: il verbale
La notifica del verbale di accertamento della
violazione implica la contestazione della
stessa, ossia la segnalazione da parte
dell’amministrazione ad un soggetto di
determinati fatti considerati illeciti
Procedimento di contestazione
(art. 14 L. 689/ 1981)
L’art. 14 della L. 689/81 distingue tra:
CONTESTAZIONE IMMEDIATA – ove possibile –
L'eventuale impossibilità di effettuare la contestazione
immediata deve risultare da adeguata motivazione.
La motivazione può, a detta di parte della
giurisprudenza, essere anche implicita, bastando che
essa sia desumibile, in modo specifico ed univoco, dalle
modalità del fatto contestato.
Tuttavia, non può ritenersi la validità di qualsivoglia
motivazione, ma solo di quella idonea, in concreto, a
giustificare l'impossibilità di contestazione immediata.
Procedimento di contestazione
(art. 14 L. 689/ 1981)
A questo proposito la Corte di cassazione ha
affermato:
"In tema di violazioni amministrative, qualora il giudice
dell'opposizione (o il prefetto) ritenga, con prudente
apprezzamento, che la contestazione immediata - del cui
difetto l'interessato si sia doluto - sarebbe stata, in concreto,
possibile, in relazione alle circostanze del caso e che tale
contestazione non è stata, ciononostante, effettuata,
provvede all'annullamento del verbale di accertamento
della violazione così contestata" (Cass. Civ., sez. III, 18
giugno 1999, n. 6123, Pref. di Terni- Galli).
Procedimento di contestazione
(art. 14 L. 689/ 1981)
CONTESTAZIONE MEDIANTE NOTIFICAZIONE
Termini massimi per la notifica: 90 giorni
dall’accertamento
L'ultimo atto di accertamento (intendendosi con tale
espressione: acquisizione di tutti gli elementi utili per
procedere alla valutazione del fatto e quindi alla
contestazione) è da considerarsi la relazione di analisi;
se il verbale di accertamento viene notificato oltre i 90
giorni prescritti dalla legge, la violazione dell'art. 14
comma 2 risulta piena e la procedura deve essere
archiviata
Contenuto della contestazione
In assenza di specifiche indicazioni di legge
sono requisiti essenziali della contestazione:
La qualificazione dei fatti in termini di illecito
L’imputazione dell’illecito ad uno o più
responsabili
La comunicazione dell’inizio di un procedimento a
suo/loro carico
II° fase: istruttoria e irrogazione della sanzione
(di competenza dell’Autorità amministrativa)
Valutazione memorie difensive
Audizione interessato
Esame documenti
Rapporto ex art. 17
Il pagamento in misura ridotta
Dopo l’accertamento della violazione e la relativa
contestazione il trasgressore per evitare che il
procedimento sanzionatorio prosegua può effettuare
(se ammesso) il pagamento in misura ridotta (1/3 del
massimo o il doppio del minimo) della sanzione
relativa all’infrazione contestatagli
Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla
notificazione
Pagamento in misura ridotta
e sanzioni accessorie
Possono essere applicate le
sanzioni accessorie al
trasgressore che ha pagato in
misura ridotta ?
Pagamento in misura ridotta
e sanzioni accessorie
Salvo quanto previsto dalle disposizioni
speciali, in via generale l’art. 16 L. 689/81, che
prevede il meccanismo del pagamento in
misura ridotta, nulla dispone circa le sanzioni
accessorie
…TUTTAVIA…
Pagamento in misura ridotta
e sanzioni accessorie
L’art. 20 della L. 689/01 stabilisce che le sanzioni
accessorie devono essere applicate con ordinanza di
ingiunzione e con la sentenza di condanna;
la sanzione interdittiva presuppone l’irrogazione della
sanzione principale;
L’art. 17 nel prevedere che l’agente che ha accertato
la violazione presenti un rapporto nella sola ipotesi in
cui non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta presuppone che il PAGAMENTO PONGA
FINE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Pagamento in misura ridotta
e sanzioni accessorie
Quindi…..
L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
ACCESSORIA NON PUÒ AVER LUOGO
NELL’IPOTESI DI PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
Pagamento in misura ridotta
e sanzioni accessorie
ECCEZIONI PER LA CONFISCA:
Nei casi di confisca obbligatoria: il pagamento in
misura ridotta non preclude la sua applicazione
(art. 20 comma 4 – anche in assenza di ordinanza
di ingiunzione)
Nei casi di confisca facoltativa: non applicabile in
caso di pagamento in misura ridotta (impossibile
l’accertamento dell’a utilizzazione o della
destinazione)
Gli scritti difensivi
avverso le sanzioni amministrative
Conclusa la fase dell’accertamento e della
contestazione il procedimento può sfociare
nell’emanazione di una ordinanza di
ingiunzione che rappresenta il vero e proprio
provvedimento sanzionatorio:
LA CONTESTAZIONE DELL’ILLECITO
NON È INFATTI UN PROVVEDIMENTO
SANZIONATORIO
Gli scritti difensivi
avverso le sanzioni amministrative
In ogni caso
l’interessato può far pervenire all’organo
competente ad irrogare la sanzione (di regola la
Provincia) entro 30 giorni dalla contestazione o
dalla notifica del verbale
SCRITTI DIFENSIVI O DOCUMENTAZIONE
e
può chiedere di essere sentito
Gli scritti difensivi
avverso le sanzioni amministrative
Le difese svolte dal trasgressore devono essere
valutate dall’amministrazione?
L’interessato che ne faccia richiesta deve essere
necessariamente sentito?
Qual è la sorte dell’ordinanza di ingiunzione emessa
senza una previa valutazione delle istanze difensive?
La giurisprudenza dominante ritiene che
l’ordinanza sia illegittima per inosservanza di un
obbligo procedimentale
Il procedimento di ingiunzione
Determinazione della sanzione o archiviazione
Esaminati i documenti e gli scritti difensivi
Proceduto all’audizione degli interessati, ove
richiesta:
Se fondato l’accertamento: determinazione con
ordinanza MOTIVATA della sanzione ed
ingiunzione del pagamento all’autore della
violazione
Se infondato l’accertamento: ordinanza motivata
di archiviazione
Il procedimento di ingiunzione
Contenuto dell’ordinanza di ingiunzione
1. L’ordinanza di ingiunzione deve essere
MOTIVATA:
Non basta un semplice riferimento alle norme violate ed
agli estremi del verbale di accertamento(Cass. 23 giugno
1995, 7138)
Non deve essere una generica parafrasi del testo
normativo, ma deve contenere elementi specifici che
consentano l’individuazione del tipo e della gravità
dell’infrazione ( Cass. 13 marzo 1992 n. 3081)
La motivazione per relationem non è ammissibile nel caso
in cui l’interessato abbia prodotto documenti e deduzioni
difensive (Cass. 24 novembre 1990 n. 11332)
Il procedimento di ingiunzione
Contenuto dell’ordinanza di ingiunzione
2. Indicazione del termine e dell’autorità contro
cui ricorrere (Corte Cost. 1 aprile 1998 n. 86)
3. Corrispondenza con la contestazione
4. Sottoscrizione (anche se secondo la
Cassazione non costituisce motivo di
invalidità l’illeggibilità o l’incompletezza
della firma)
Il procedimento di ingiunzione
L’ opposizione all’ordinanza di ingiunzione
ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA
DELL’ORDINANZA DI INGIUNZIONE:
PAGAMENTO
DELLA
SANZIONE
IRROGATA
PRESENTAZIONE
OPPOSIZIONE (mediante
ricorso davanti al tribunale
civile)
III° fase: L’opposizione
Per gli illeciti in materia ambientale
la competenza è del Tribunale
(art. 22bis, comma 2, lett.d)
Giudice di Pace
Opposizione
Il giudice può:
annullare in tutto o in parte l’ordinanza
rigettare l’opposizione perché infondata
confermare l’ordinanza modificando la pena
Obblighi procedimentali della P.A.
Comunicazione di avvio del procedimento
In cosa consiste l’obbligo per la P.A. di
comunicare al diretto interessato l’avvio di un
procedimento amministrativo nei suoi
confronti?
Obblighi procedimentali della P.A.
Comunicazione di avvio del procedimento
La legge prevede due categorie di soggetti a cui la
comunicazione deve essere data obbligatoriamente:
i soggetti necessari, che sono i destinatari del
provvedimento finale che produrrà per loro effetti diretti;
i soggetti non necessari ma che ugualmente possono
intervenire, cioè i soggetti eventuali che possono subire
un pregiudizio a seguito dell’emanazione del
provvedimento, pur non essendone i diretti destinatari. Si
tratta di soggetti, questi ultimi, che per legge devono essere
di facile individuazione.
Obblighi procedimentali della P.A.
Comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione risponde a due
fondamentali finalità:
garantire i diritti di accesso e partecipazione al
procedimento ai portatori dei vari interessi in
gioco;
comparare meglio gli interessi coinvolti e
perseguire più efficacemente il pubblico interesse.
Obblighi procedimentali della P.A.
Comunicazione di avvio del procedimento
Provvedimenti particolari
Questa regola vale anche per i
provvedimenti vincolati di tipo
sanzionatorio?
E per quelli contraddistinti da un’elevata
discrezionalità tecnica?
Obblighi procedimentali della P.A.
Comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione dell’avvio del procedimento
si applica anche agli atti vincolati di tipo
sanzionatorio, atteso che la partecipazione del
privato anche agli accertamenti che precedono
atti vincolati può far rilevare circostanze ed
elementi tali da indurre l’amministrazione a
recedere dall’emanazione dell’atto in questione
(Consiglio di Stato sez. VI 08.02.2002 n. 686)
Obblighi procedimentali della P.A.
Comunicazione di avvio del procedimento
“La mancata comunicazione di avvio del
procedimento …omissis…. comporta l’illegittimità
del conseguente provvedimento quando i destinatari
dello stesso non abbiano potuto partecipare al
procedimento.
La partecipazione del privato è indispensabile anche
quando………il procedimento sia pressochè privo di
discrezionalità amministrativa e sia connotata,
viceversa, da un alto tasso di c.d. discrezionalità
tecnica” (Consiglio di Stato sez. Vi 31 gennaio 2000 n. 29)
Obblighi procedimentali della P.A.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
in cosa consiste il cosiddetto “diritto di
accesso” ai documenti amministrativi?
E’ consentita solo la presa visione o è
anche possibile l’estrazione di copia di
documenti?
Obblighi procedimentali della P.A.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Art. 25 l.n. 241/90
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei limiti e nei modi indicati dalla presente legge.
L’esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso
del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di
visura.
Obblighi procedimentali della P.A.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Nei confronti di quali soggetti
pubblici può essere esercitato?
Anche nei confronti delle s.p.a.
che gestiscono pubblici servizi?
Obblighi procedimentali della P.A.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Il diritto di accesso si può esercitare anche nei
confronti di concessionari di pubblici servizi.
Soggetto passivo è anche il gestore del
pubblico servizio (Consiglio di Stato sez. VI
17.03.2000 n. 1414)
Obblighi procedimentali della P.A.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Di quali atti e documenti il privato ha il
diritto di prendere visione?
Solo quelli di diritto pubblico o anche
quelli di diritto privato?
E i pareri legali richiesti dalla Pubblica
Amministrazione a professionisti
esterni?
Obblighi procedimentali della P.A.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
La disciplina sul diritto d’accesso è stata introdotta per
garantire il controllo dell’efficienza ed imparzialità dell’azione
amministrativa a favore di soggetti titolari di un interesse
giuridicamente rilevante; tale diritto non può essere invocato
per l’ostensione di atti provenienti da soggetti privati, detenuti
dall’amministrazione, ma non utilizzati ai fini dell’attività di
quest’ultima, né incidenti nelle relative determinazioni
(Consiglio di Stato sez. VI 22.01.2001 n. 191)
Se l’intervento del professionista riguarda la strategia difensiva
in una causa gli atti sono coperti da segreto professionale,
se invece si tratta di un parere acquisito dalla P.A. con valenza
endoprocedimentale – a maggiore ragione se richiamato
nell’atto – il diritto d’accesso non si può negare.
Obblighi procedimentali della P.A.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Quale forma e contenuti deve
avere una domanda di
accesso agli atti per essere
accolta?
Obblighi procedimentali della P.A.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Ai sensi dell’art. 25 - 2° comma della
legge n. 241/90 la richiesta d’accesso ai
documenti amministrativi deve essere
motivata
Ma deve essere specifica?
Occorre dichiarare la ragione che sta alla base
dell’interesse ad esercitare il diritto
d’accesso?
Obblighi procedimentali della P.A.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
La domanda d’accesso ai documenti amministrativi
non si configura come generica – e quindi
inammissibile – per il solo fatto di non contenere
l’indicazione degli estremi dei singoli atti richiesti
(TAR Lazio sez. II 12.03.99 n. 851)
L’interesse deve essere compiutamente esternato
già nell’istanza rivolta alla P.A.; deve trattarsi di un
interesse personale (pertinente cioè esclusivamente al
soggetto che ne vanta la titolarità) giuridicamente
protetto e concreto (Consiglio di Stato sez. V
19.12.1999 n. 2109)
Obblighi procedimentali della P.A.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Quanto tempo ha la
P.A. per evadere la
richiesta?
Se la P.A. nega il
diritto o non si
pronuncia, quanto
tempo ha il privato
per presentare ricorso
al TAR?
30 giorni
30 giorni
Obblighi procedimentali della P.A.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
RIEPILOGO:
Diritto di estrarre copia
Esclusi gli atti coperti da
segreto professionale, ma
compresi quelli provenienti
da privati che hanno
incidenza nelle
determinazioni della P.A.
Anche nei confronti dei
gestori di pubblici servizi
(anche s.p.a)
Indicando le ragioni
dell’interesse (motivata) ma
non occorre l’individuazione
puntuale dei docc. richiesti
30 giorni per evadere la richiesta e
30 giorni per ricorrere al TAR
Obblighi procedimentali della P.A.
Caratteristiche del provvedimento amministrativo
Quale è il contenuto essenziale di un
provvedimento amministrativo?
In quali casi si può sostenere che un
provvedimento amministrativo è illegittimo?
Inoltre
Quali sono i vizi del provvedimento
amministrativo che consentono di presentare
con efficacia un ricorso al TAR?
Obblighi procedimentali della P.A.
Caratteristiche del provvedimento amministrativo
INCOMPETENZA
VIOLAZIONE DI LEGGE
ECCESSO DI POTERE
Obblighi procedimentali della P.A.
Caratteristiche del provvedimento amministrativo
INCOMPETENZA
Provvedimento emesso da un organo
amministrativo diverso da quello che la norma di
riferimento individua come competente ad
adottarlo
Ad.es. la revoca di un riconoscimento comunitario
(approval number) da parte del Sindaco o del NAS
Obblighi procedimentali della P.A.
Caratteristiche del provvedimento amministrativo
VIOLAZIONE DI LEGGE
Rapporto di contraddittorietà tra l’atto e una norma
di legge circa forma, contenuto o procedimento:
mancata applicazione o falsa applicazione di una
norma di legge
Un ordine impartito a persona che non sia stata
individuata come responsabile del fatto contestato
Obblighi procedimentali della P.A.
Caratteristiche del provvedimento amministrativo
ECCESSO DI POTERE
Sviamento di potere
Travisamento dei fatti
Difetto di motivazione o contraddittorietà della
stessa
Contraddizione con precedenti manifestazioni di
volontà
Difetto di istruttoria
Cenni sul procedimento avanti al TAR
Gli atti impugnabili
Quali sono i provvedimenti
amministrativi che possono (e
devono) essere impugnati avanti al
TAR?
In cosa consiste il cosiddetto atto
presupposto?
Cenni sul procedimento avanti al TAR
Gli atti impugnabili
Debbono essere impugnati gli atti che incidono
direttamente ed in via definitiva (anche se per un
periodo di tempo limitato) sull’interesse dei soggetti
privati.
l’interesse diretto, attuale e concreto
all’impugnazione si può manifestare anche rispetto ad
un provvedimento non avente carattere definitivo
dell’iter procedimentale intrapreso, ma che
costituisca il presupposto di un provvedimento di
successiva emanazione.
Cenni sul procedimento avanti al TAR
Gli atti impugnabili
In questi casi la mancata impugnazione dell’atto
presupposto comporta l’impossibilità (dal punto di
vista processuale) di impugnare l’atto definitivo.
E’ inammissibile il ricorso teso all’annullamento di un atto
applicativo viziato da invalidità derivata, quando non risulti
ritualmente impugnato l’atto presupposto (CdS sez. IV
22.02.01. n. 1683)
L’atto amministrativo meramente esecutivo di un atto
precedente è del tutto sfornito di discrezionalità e, in quanto
tale, non è ricorribile, qualora sia divenuto inoppugnabile
l’atto presupposto (CdS sez. IV 31.01.95 n. 38)
Il risarcimento del danno
Come si può reagire avverso un
diniego della P.A.?
Cosa può ottenere, in concreto, il
privato?
In termini generali, il privato può
pretendere dalla P.A. il risarcimento
dei danni subiti?
Il risarcimento del danno
Si può ottenere non solo annullamento dell’atto
viziato ma anche, direttamente nella stessa sede di
processo amministrativo, il risarcimento dei danni
subiti.
La risarcibilità degli interessi legittimi – la cui lesione è qualificabile in
astratto come danno ingiusto – dipende in concreto dall’accertamento
dell’effettività del danno e della sua ingiustizia, dall’esistenza di un nesso
causale tra l’evento e il comportamento il comportamento illegittimo della
P.A. e dalla sussistenza di una componente di dolo o colpa (non del
funzionario ma) dell’amministrazione-apparato, che non può considerarsi
in re ipsa, ma va verificata dal giudice in ragione di un esercizio
dell’azione amministrativa che risulti in violazione delle regole della
imparzialità, correttezza e buona amministrazione che si pongono come
limiti alla discrezionalità. (Sentenza n. 500 della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite del 22 luglio 1990)
Il risarcimento del danno
Il risarcimento del danno non è conseguenza automatica e
costante dell’annullamento giurisdizionale, ma richiede, a
garanzia di un corretto contenimento delle domande
risarcitorie, la positiva verifica di tutti i requisiti richiesti dalla
legge.
In particolare la colpa, non già del funzionario, ma della
pubblica amministrazione – non può essere ricondotta alla
violazione delle regole dell’imparzialità, correttezza e buona
amministrazione, che si pongono come limiti estremi alla
discrezionalità, ma bisogna tenere conto dei vizi che inficiano
il provvedimento e in linea con la giurisprudenza comunitaria,
della gravità della violazione commessa dalla PA (CDS sez. IV,
14.06.2001 n. 3169)
Il risarcimento del danno
Quale applicazione concreta ha questo principio in
materia, ad esempio, di appalti pubblici?
TAR Lombardia 23.12.1999 n. 5049
In caso di annullamento di una gara d’appalto di servizi, ove non sia
possibile il risarcimento in forma specifica per essere stato nelle
more già sottoscritto il contratto con la ditta dichiarata
aggiudicataria, a quella vincitrice del ricorso deve essere risarcito il
danno subito consistente sia nella perdita delle chance di vittoria che
essa ragionevolmente aveva, sia nel mancato guadagno conseguente,
da determinarsi tenendo conto
dell’esito della gara
di una percentuale di utile presunto pari al 10% con applicazione di un
coefficiente di riduzione correlato alle ragionevoli probabilità di
aggiudicazione.
Cenni sul procedimento avanti al TAR
Il termine per presentare impugnazione
Qual è il termine per impugnare un
provvedimento avanti al TAR?
Da quando decorre?
Cenni sul procedimento avanti al TAR
Il termine per presentare impugnazione
Il termine è di 60 giorni che decorrono dal giorno in
cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica
o
ne abbia comunque avuto piena conoscenza
o
per gli atti per i quali non è richiesta la notifica
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine di
pubblicazione (ove prevista da disposizioni di legge o
regolamentari).
Cenni sul procedimento avanti al TAR
La tutela cautelare
E’ possibile ottenere tutela
immediata in un giudizio
avanti al TAR?
Che cosa occorre dimostrare
per ottenerla?
Cenni sul procedimento avanti al TAR
La tutela cautelare
Il Tribunale, su istanza del ricorrente, può
disporre la sospensione in via cautelare del
provvedimento impugnato ma alla condizione
che il ricorrente abbia dimostrato
un pregiudizio grave e irreparabile derivante
dall’esecuzione dell’atto impugnato
Cenni sul procedimento avanti al TAR
La tutela cautelare rispetto ai provvedimenti negativi
E se il provvedimento impugnato
ha carattere negativo (es. diniego
di autorizzazione o di concessione,
silenzio della p.a.) è possibile
ottenere tutela in via cautelare?
Cenni sul procedimento avanti al TAR
La tutela cautelare rispetto ai provvedimenti negativi
Sì, ma ciò comporta esclusivamente l’obbligo per la
P.A. di provvedere nuovamente, non potendo il giudice
sostituirsi alla Pubblica Amministrazione.
Va annullata l’ordinanza del TAR che imponga, in via cautelare, alla
P.A. di eliminare il provvedimento negativo impugnato, sostituendolo
con un diverso atto, poiché tale imposizione incide in via definitiva e
irreversibile sul rapporto amministrativo controverso ed esorbita dai
limiti connaturati al giudizio cautelare, nell’ambito del quale, invece, è
consentita la tutela degli interessi pretensivi a fronte di provvedimenti
negativi della p.a., mediante l’adozione di misure d’urgenza di
contenuto positivi, determinate autonomamente dal giudice e con
efficacia meramente interinale (CdS ord.n.1210 del 1996)
Legge 18 giugno 2009, n. 69
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19
giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95
Art. 7. –
(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non
prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni.
Art. 7. –
(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)
Con appositi provvedimenti sono individuati i
termini non superiori a novanta giorni entro i
quali devono concludersi i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali.
Nei casi in cui sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti non si possono comunque
superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
Art. 7. –
(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)
I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o
dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
I procedimenti possono essere sospesi, per una
sola volta e per un periodo non superiore a
trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o
di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
Art. 7. –
(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)
Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
per la conclusione del procedimento,
l’interessato può ricorrere (entro un anno dalla
scadenza dei termini) avverso il silenzio
dell'amministrazione anche senza necessità di
diffida
La mancata emanazione del provvedimento nei
termini costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale (perdita retribuzione
di risultato);
Risarcimento danno ingiusto
I responsabili sono tenuti al risarcimento del
danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
La competenza sulle controversie è del giudice
amministrativo.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
cinque anni;
Le disposizioni sono in vigore da giugno 2010.
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sanzione amministrativa