LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI IN CANTIERE
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CARTELLONISTICA E
SEGNALAZIONI
Prof. Ing. Francesco OCCHICONE
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
La disciplina in materia di SEGNALETICA DI
SICUREZZA nei cantieri edili temporanei e mobili
sono riportate nel Titolo V del D. Lgs. 81/08, più
precisamente negli articoli che vanno dal n° 161
al n° 165. Alcuni di tali articoli vengono integrati
dai dispositivi riportati negli allegati dello stesso
D. Lgs. 81/08 come di volta in volta richiamati.
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
Articolo 161 - Campo di applicazione
1. Il presente Titolo stabilisce le prescrizioni per
la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo
di lavoro.
2. Le disposizioni del presente Decreto non si
applicano alla segnaletica impiegata per
regolare il traffico stradale, ferroviario,
fluviale, marittimo ed aereo.
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Articolo 162 - Definizioni
1. Ai fini del presente Titolo si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,
di seguito indicata “segnaletica di sicurezza”: una
segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività
o ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza,
a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale
luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un
segnale gestuale;
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b) segnale di divieto: un segnale che vieta un
comportamento che potrebbe far correre o causare
un pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di
un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un
determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che
fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o
ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
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f) segnale di informazione: un segnale che fornisce
indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da
b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di
una forma geometrica, di colori e di un simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la
cui visibilità è garantita da una illuminazione di
intensità sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme
ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che
fornisce indicazioni complementari;
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i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un
significato determinato;
l) simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta
una situazione o che prescrive un determinato
comportamento, impiegata su un cartello o su una
superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo
costituito da materiale trasparente o semitrasparente,
che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da
apparire esso stesso come una superficie luminosa;
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n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso
e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di
voce umana o di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale
predeterminato, con impiego di voce umana o di
sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle
braccia o delle mani in forma convenzionale per
guidare persone che effettuano manovre implicanti un
rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
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Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità
all’articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il
datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente
alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO
XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza
indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati
da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in
riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie,
secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o
dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista
dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario,
fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’ALLEGATO
XXVIII.
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Articolo 164 - Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori
siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla
segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa
ovvero dell’unità produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare
sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto
specialmente il significato della segnaletica di sicurezza,
soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole,
nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.
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Art. 165 – Sanzioni
Le sanzioni per l’elusione o la completa inapplicazione
delle norme relative alla cartellonistica sono di ordine
penale; si prevede, infatti, l’arresto in misura variabile
in base alla gravità del reato, da due a sei mesi e in
aggiunta o in surrogazione, l’ammenda fino a 6400
euro.
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Allegato XXIV
L’allegato XXIV dà indicazioni circa i tipi di segnalazione, il loro uso e le
tipologie esecutive ed applicative; ad esempio definisce i colori da
adoperare nei vari casi.
COLORI DI SICUREZZA
Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni
per le quali è previsto l ’uso di un colore di sicurezza.
Si rinvia al testo del dispositivo normativo per le varie prescrizioni.
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Allegato XXV
L’allegato XXV, dopo una dettagliata descrizione delle
caratteristiche morfologiche e dimensionali nonché dei materiali di
cui possono essere costituiti, riporta le immagini dei principali
cartelli e segnali di sicurezza adoperati nei luoghi di lavoro.
Essi sono rispettivamente:
a) cartelli di divieto;
b) cartelli di avvertimento e/o pericolo;
c) cartelli di prescrizione e/o di obbligo;
d) cartelli di salvataggio;
e) cartelli antincendio.
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CARTELLI DI
DIVIETO
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CARTELLI DI
AVVERTIMENTO
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CARTELLI DI
PRESCRIZIONE
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CARTELLI DI
SALVATAGGIO
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CARTELLI
ANTINCENDIO
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Allegato XXVIII
L’allegato XXVIII riporta prescrizioni per i cartelli destinati a
segnalare la presenza di ostacoli, punti di pericolo e le vie di
circolazione all’interno del cantiere.
1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti
e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree
edificate dell’impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del
lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al
bianco.
1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle
dimensioni dell’ostacolo o del punto pericoloso che s’intende
segnalare.
1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere
un’inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.
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Esempio di barre a due colori segnalanti pericolo o ostacolo:
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Gli allegati XXIX e XXX riportano prescrizioni per le
segnalazioni luminose ed acustiche. Si rinvia agli
allegati per le indicazioni in tal proposito; basta
comunque solo ricordare che tutte le segnalazioni, di
qualsivoglia genere esse siano e a chiunque esse siano
destinate, dovranno sempre essere chiaramente
identificabili (luci colorate con tinte contrastanti con
l’ambiente circostante, suoni di frequenze ben udibili da
personale normodotato sul piano acustico, etc.), sempre
nel pieno spirito di immediata comprensione per evitare
danni a persone e a cose.
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L’allegato XXXI riporta prescrizioni per una corretta
comunicazione verbale tra lavoratori operanti sullo stesso
luogo di lavoro. Ci sono casi in cui i comunicatori sono
lontani o comunque non hanno la possibilità di vedersi. In
questi casi la comunicazione a gesti (di cui le relative
prescrizioni sono all’allegato XXXII seguente) non può
avvenire. Il coordinamento di operazioni di lavoro che
comportano pericoli immediati per se stessi o per gli altri
dovrà quindi avvenire con parole e/o frasi brevi e di
immediata comprensione. Un linguaggio convenzionale
immediato che, una volta acquisito, consentirà lo svolgimento
dell’operazione in atto in piena sicurezza.
Nella tabella che segue sono riportate alcune parole chiave a
cui corrispondo, come vedremo, anche gesti non verbali.
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2. Regole particolari d’impiego
2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in
grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in
funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della salute.
2.2. Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei
segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, come:
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L’allegato XXXII, invece, riporta prescrizioni per i gesti non verbali
che gli operai dovranno conoscere per scambiarsi le informazioni
indispensabili all’esecuzione dei lavori in piena sicurezza. A gesti
convenzionali e opportunamente codificati in modo univoco e
univocamente comprensibili dovrà necessariamente ricorrersi quando:
a) gli operatori che devono comunicare tra loro non sono vicini in
modo da poter comunicare a voce;
b) le condizioni ambientali sono tali che la voce è parzialmente o
totalmente coperta da rumori e suoni e quindi non chiaramente e
immediatamente comprensibile.
L’acquisizione dei gesti non verbali, pertanto, finalizzata ad una
comprensione immediata del relativo significato, risulta fondamentale
per la corretta interpretazione e quindi per l’esecuzione del comando
in tempi brevi, tali da non ingenerare pericoli, salvaguardando la
propria e altrui incolumità.
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Per l’impiego dei gesti convenzionali codificati, tuttavia, bisogna che
ricorrano determinate condizioni (punto 2 dell’Allegato):
1) gli operatori che devono comunicare tra loro non sono vicini in
modo da poter comunicare a voce, ma dovranno comunque potersi
chiaramente vedere per tutto il tempo dell’operazione;
2) il segnalatore deve essere comunque in condizioni di seguire
continuamente e ininterrottamente l’operazione in modo visivo, senza
essere esposto a rischi a causa di esso e senza che la manovra
costituisca pericolo per gli altri;
3) se non sono soddisfatte pienamente le due condizioni precedenti
dovrà ricorrersi a uno o più segnalatori ausiliari;
4) quando l’operatore non può eseguire l’intera manovra, dovrà
fermarsi e chiedere ulteriore assistenza o cercare mezzi alternativi;
5) il segnalatore dovrà indossare indumenti ben visibili ed
eventualmente impugnare oggetti fluorescenti o comunque facilmente
visibili.
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