Corso sulla partecipazione dei comuni
all’accertamento
- percorsi metodologici e profili normativi –
IL PATRIMONIO INFORMATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA: L’ANAGRAFE TRIBUTARIA
 L’Anagrafe tributaria è
raccoglie e ordina sul
provenienti da fonti
denunce, etc.)ed esterne
natanti, etc.);
il sistema informatizzato che
scala nazionale dati e notizie
interne (dichiarazioni, atti,
(utenze, movimenti di capitale,
 I dati e le notizie raccolti devono essere riferite ad
una sola chiave di ricerca: il codice fiscale. L’art. 6
del DPR 605/73 stabilisce quali sono gli atti che
necessitano obbligatoriamente del codice fiscale.
 I soggetti che devono trasmettere dati e notizie sono
individuati principalmente dall’art. 7 del DPR 605/73;
 Tutti i dati inviati dagli enti all’Anagrafe tributaria
sono integrati nelle applicazioni informatiche di
ausilio nelle varie fasi dell’accertamento e sono
consultabili mediante il portale F.I.S.CO (Funzioni
Integrate di Supporto ai Controlli).
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FONTI NORMATIVE CHE REGOLANO L’ACQUISIZIONE DEI DATI
DA ENTI ESTERNI
D.P.R. n. 605/73 artt. 6 e 7- novità Finanziaria 2005
• La
norma
fondamentale
che
regola
l’acquisizione
di
informazioni da soggetti esterni è l’art. 7 del DPR n.
605/73, nel quale viene individuato l’obbligo dell’invio
della comunicazione degli atti indicati nel precedente art.
6 dello stesso DPR. E’ importante sottolineare che gli
artt. citati sono stati modificati dalla legge n. 311/2004,
la quale, ai commi 332 - 333, ha previsto l’estensione
degli atti per i quali deve essere obbligatoriamente
indicato il numero di codice fiscale, rispettivamente con
l’inserimento della lettera e-bis e con l’integrazione
della lettera g-ter nel citato art. 6 DPR 605/73, al fine
di accrescere i dati a disposizione dell’Amministrazione
finanziaria
per
contrastare
i
fenomeni
di
evasione
collegati al mercato immobiliare e all’attività edilizia.
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FONTI NORMATIVE CHE REGOLANO L’ACQUISIZIONE
DEI DATI DA ENTI ESTERNI
•
L’art.7,sesto comma, D.P.R. 605/73 (così come modificato
dal comma 4 dell’art. 37 decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, dispone:
a)
La comunicazione, da parte delle banche, della società
Poste italiane Spa, intermediari finanziari,imprese di
investimento, società di gestione del risparmio, nonché
di ogni altro operatore finanziario
dell’esistenza e
natura dei rapporti finanziari;
b)
La comunicazione dell’esistenza di qualsiasi operazione
compiuta al di fuori di un rapporto continuativo
(operazioni extraconto);
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FONTI NORMATIVE CHE REGOLANO L’ACQUISIZIONE
DEI DATI DA ENTI ESTERNI
c)
d)
La comunicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei
soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari
qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di
un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per
conto o a nome di terzi (soggetti aventi la disponibilità
di rapporti intestati a terzi e delegati occasionali),
compreso il codice fiscale.
L’archiviazione
in
apposita
sezione
dell’Anagrafe
tributaria
•
L’art. 7, undicesimo comma, D.P.R. n. 605/73,prevede:
a)
L’utilizzabilità
delle
informazioni
contenute
nell’Archivio per le attività connesse alla riscossione
mediante ruolo.
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IL PATRIMONIO INFORMATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA: L’ANAGRAFE TRIBUTARIA
Dati modelli dichiarativi
Interrogazioni su singoli soggetti
Procedure di ausilio
all’accertamento
Anagrafe tributaria
Codice fiscale
Liste
Dati Enti esterni
D.P.R. 605/73
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ALTRE NORME CHE REGOLANO L’INVIO DEI DATI
ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
•
Le disposizioni dell’art. 7 non sono esaustive degli
obblighi
di
comunicazione;
altre
norme
prevedono
ulteriori comunicazioni all’Anagrafe tributaria.
Se ne citano le principali:
Legge n. 413 del 30/12/1991, art. 78, comma 25
Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili, i soggetti
che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese
assicuratrici e gli enti previdenziali devono comunicare
all’Anagrafe tributaria rispettivamente l’elenco dei
soggetti che hanno corrisposto:
a.
b.
c.
quote di interessi passivi e relativi accessori
mutui in corso;
premi di assicurazione sulla vita e contro
infortuni;
contributi previdenziali ed assistenziali.
per
gli
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ALTRE NORME CHE REGOLANO L’INVIO DEI DATI
ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Legge 4 agosto 1990 n. 227 e Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28/07/2003
• Le
banche,
le
società
di
intermediazione
mobiliare
effettuano
le
comunicazioni
dei
dati
all’Anagrafe
tributaria, in relazione a trasferimenti da e per l’estero
di denaro, titoli e valori, eccedenti il limite di importo
di euro 10.000.
Legge 30/12/1991, n. 413, art. 20 comma 2
• Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono
comunicare all’Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti
di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi
mediante scrittura privata e non registrati, di importo
complessivo non inferiore a 10.329,14 euro.
Legge 27/12/1997, n. 449
• Le banche e le poste devono comunicare gli importi dei
bonifici bancari effettuati a seguito delle spese sostenute
per le ristrutturazioni di immobili, al fine di poter
usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge
n. 449 del 27/12/1997.
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BANCHE DATI MESSE A DISPOSIZIONE DEI COMUNI
ATTRAVERSO S.I.A.T.E.L.
• S.I.A.T.E.L. (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti
Locali),è un canale telematico riservato agli Enti pubblici
e privati in possesso dei requisiti necessari per l’accesso
ai dati dell’Anagrafe Tributaria.
• I Comuni, oltre alle funzionalità disponibili per tutti gli
utenti del servizio SIATEL e le funzionalità specifiche
riservate agli Uffici Demografici possono accedere, per
quanto di propria competenza, ai dati dei versamenti ICI ed
ISCOP (per i comuni che hanno deliberato tale imposta), ai
riepiloghi contabili dei versamenti di addizionale comunale
all’IRPEF e ai seguenti flussi informativi:
 Contratti di somministrazione di energia elettrica (dal 2004
al 2007)
 Contratti di locazione di immobili (dal 2004 al 2005);
 Dichiarazioni di successione (dal 2004 al 2005).
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BANCHE DATI MESSE A DISPOSIZIONE DEI COMUNI
ATTRAVERSO S.I.A.T.E.L.
 Entro il 30/09/2009 saranno disponibili anche le utenze
del gas per le annualità 2005/2006/2007 e verrà messa a
disposizione l’annualità 2006 per i contratti di
locazione e le dichiarazioni di successione.
 Inoltre, per la fine del corrente anno saranno
disponibili anche le informazioni relative ai bonifici
bancari per le ristrutturazioni edilizie.
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L’IMPORTANZA DELLO STRUMENTO TELEMATICO NELL’INVIO
DEI DATI
• Nell’ ambito della fornitura di dati da parte di enti
esterni, si pone in primis il problema della qualità dei
dati inviati; l’affidabilità del dato è tanto più
importante
quanto
più
aumentano
i
fornitori
di
informazioni e il volume di dati da trattare.
• L’invio telematico degli stessi comporta:
 rapida acquisizione dei dati ed anche una loro maggiore
“pulizia”, poiché i documenti elettronici vengono
compilati utilizzando particolari prodotti software che
effettuano un controllo preventivo di correttezza
formale dei dati inseriti;
 facile
monitoraggio
delle
comunicazioni
inviate,
rendendo possibile sanzionare in tempo reale gli enti
che entro il termine stabilito non avranno ottemperato
agli obblighi di trasmissione dei dati in loro possesso.
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DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE
ALLE UTENZE
• Il Provvedimento del 02/10/2006 stabilisce che entro il
30 aprile dell’anno successivo a quello a cui sono
riferiti i dati, i gestori di utenze devono comunicare,
tramite ENTRATEL, le informazioni relative ai consumi e,
dal 2005 anche i dati catastali dell’immobile presso cui
è attivata l’utenza. Lo scopo è quello di poter
incrociare questi dati con quelli catastali e quelli
delle registrazioni dei contratti di locazione e
comodato, in modo da far emergere le discrasie fra chi
possiede un immobile ufficialmente non occupato e dove
invece
risultano
utenze
intestate
ad
altri,
presumibilmente inquilini in “nero”..
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DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE
ALLE UTENZE
• Ricordiamo che con il Provvedimento dei Direttori delle
Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16/03/2005,
sono stati identificati i dati catastali da comunicare
all’Anagrafe tributaria ai fini dell’emersione delle
attività economiche e ai sensi dell’art. 7 DPR 605/73,
precisando che i dati verranno richiesti all’atto della
sottoscrizione dei nuovi contratti di somministrazione,
mentre per quelli già in vigore le medesime informazioni
verranno acquisite solo in occasione del rinnovo,
ovvero, della modificazione dei contratti stessi.
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DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE
ALLE UTENZE
• ENERGIA ELETTRICA, GAS E UTENZE IDRICHE






Il
tracciato
record
attraverso
cui
vengono
resi
disponibili i dati, è suddiviso nei seguenti campi:
Tipologia della fornitura (E = energia elettrica, I =
utenze idriche,G = utenze gas);
Anno di riferimento della fornitura;
Codice catastale di ubicazione dell’utenza;
Codice fiscale del soggetto erogante;
Codice fiscale del titolare dell’utenza (persona fisica
o società);
Dati anagrafici dell’intestatario dell’utenza;
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DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE
ALLE UTENZE
 Dati
delle
utenze
(codice
identificativo,
codice
merceologico,
tipo
di
utenza,
indirizzo
e
cap.
dell’utenza); in merito al tipo di utenza occorre
specificare
se
trattasi
di
utenza
domestica
con
residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, di
utenza domestica con residenza anagrafica diversa dal
luogo di fornitura o utenza non domestica.
 Dati dei consumi (spesa consumo annuo al netto dell’IVA,
mesi di fatturazione e, solo per l’energia elettrica
anche i KWh fatturati;
 Mesi di fatturazione.
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Dettaglio informazioni relative ai contratti
di locazione
• I dati presenti in Anagrafe si riferiscono ai contratti
di locazione registrati telematicamente o manualmente
presso gli uffici locali.
• In SIATEL i dati sono consultabili in tre distinti
archivi:
 Contratti di locazione (registrati in via telematica);
 Contratti di locazione manuali(registrati in ufficio,in
vita nell’anno di riferimento);
 Atti
di
locazione
manuali(registrati
in
ufficio,
nell’anno di riferimento) .
I dati degli Atti e dei Contratti di locazione manuali
sono suddivisi, oltre che per anno di fornitura, anche
per ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione,
in quanto non è presente al Sistema l’informazione
relativa al comune di ubicazione dell’immobile.
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Dettaglio informazioni relative ai contratti
di locazione
Le informazioni di dettaglio sono le seguenti:
 estremi del contratto (anno, serie, numero,
sottonumero);
 data di registrazione;
 data di stipula;
 codice negozio;
 importo del canone;
 data inizio e fine locazione;
 dati anagrafici del locatore e locatario.
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Dettaglio informazioni relative alle
dichiarazioni di successione
• Sono a disposizione dei Comuni le informazioni relative
alle dichiarazioni di successione che abbiano ad oggetto
immobili, presentate nell’anno 2004 e 2005.
• Le informazioni di dettaglio sono le seguenti:
 dati del defunto;
 dati degli eredi;
 dati degli immobili oggetto della successione;
 dati devoluzione.
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FORNITURA DI DICHIARAZIONI AI COMUNI
• Il sistema S.I.A.T.E.L. mette inoltre a disposizione
sotto la voce di menù “Fornitura di dichiarazioni ai
comuni”, le dichiarazioni sintetiche e analitiche di
persone fisiche o non fisiche.
• La consultazione delle dichiarazioni sintetiche è
possibile
dall’anno
2002
al
2007,
mentre
le
dichiarazioni analitiche sono disponibile dal 2002 al
2004.
• Nelle dichiarazioni sintetiche viene effettuato il
riepilogo dei redditi per ogni categoria, mentre nelle
dichiarazioni analitiche viene riportato ogni singolo
rigo della dichiarazione
• Le dichiarazioni analitiche possono essere consultate,
previa
richiesta
scritta
e
motivata
all’Ufficio
Cooperazione Informatica.
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DISPONIBILITA’ DI INFORMAZIONI PER I COMUNI:
BONIFICI BANCARI
• Il Provvedimento del 3/12/2007 stabilisce che l’Agenzia
delle Entrate rende disponibile ai Comuni che ne faranno
richiesta i flussi informativi relativi ai bonifici
bancari e postali per le ristrutturazioni edilizie
(legge 27/12/1997 n. 449).
• I dati a disposizione riguardano i pagamenti effettuati
a mezzo bonifico per interventi di recupero del
patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui
all’art. 1, comma 1, della Legge sopra citata,
relativamente ai beneficiari della detrazione e ai
destinatari dei pagamenti.
• La data per la disponibilità dell’archivio non è ancora
stata fissata.
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Banca dati agenzia entrate per i comuni