Indagini informatiche dell'Autorità
Giudiziaria e del difensore
1° caso: intercettazione di comunicazioni: si può
intercettare Skype? ed usare le video-riprese
investigative?
Sistema Voice over IP
E' un servizio che utilizza la rete
internet come canale di
comunicazione vocale
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio
2008, n. 109:

Gestori di telefonia/Internet
Service Provider:
la distinzione tra gestore di telefonia e
Internet Service Provider non è più
significativa in quanto quasi tutti i
gestori di telefonia possono essere
considerati Access Provider
d) per traffico telefonico: le chiamate
telefoniche, incluse le chiamate vocali,
di messaggeria vocale, in conferenza e
quelle basate sulla trasmissione
dati, purche' fornite da un gestore di
telefonia, i servizi supplementari,
inclusi l'inoltro e il trasferimento di
chiamata, la messaggeria e i servizi
multimediali, inclusi i servizi di
messaggeria breve, servizi mediali
avanzati e servizi multimediali.
1° caso: intercettazione di comunicazioni: si può
intercettare Skype? ed usare le video-riprese
investigative?
1° problema: si applica l'art. 266
cpp o l'art. 266bis cpp?
ART. 266. Limiti di ammissibilità.



Articolo 266 bis.
Nei procedimenti relativi ai reati indicati
nell’articolo 266, nonchè a quelli
commessi mediante l’impiego di
tecnologie informatiche o telematiche,
è consentita l’intercettazione del flusso
di comunicazioni relativo a sistemi
informatici o telematici ovvero
intercorrente tra più sistemi.
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche
e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei
procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;


f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria,
abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,
molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice
penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
1° caso: intercettazione di comunicazioni: si può
intercettare Skype? ed usare le video-riprese
investigative?
Risposta: si applica l'art. 266bis
cpp

Dato storico;

Dato sistematico;

Cass. S.U. 23.9.2008, n. 36359
Il progressivo passaggio dalla
trasmissione di segnali in maniera
analogica a quella di dati in forma
digitale, trasformando il servizio
telefonico in un sistema informatico
o telematico

Dato giurisprudenziale (Cass.
S.U. 8.5.2000, n. 6: il sistema
telefonico mobile deve ormai
essere considerato ai sensi
dell'art. 266Bis cpp)
telefonia mobile: trattasi di flussi relativi ad
un sistema tecnico che s'innesta nella
disciplina delle intercettazioni di
comunicazioni informatiche o telematiche,
captate a sorpresa nel corso del loro
svolgimento, che hanno per oggetto anche
la posta elettronica da pc a pc o in forma
ibrida a mezzo SMS da computer ad
apparecchi cellulari (C.Parodi)
1° caso: intercettazione di comunicazioni: si può
intercettare Skype? ed usare le video-riprese
investigative?
Il caso “Skype”
La Repubblica (14.2.2009):
“Di quei due chili ne parliamo poi, su Skype". Eccola qui la frase
simbolo dell'ultima emergenza della giustizia italiana. È
stata intercettata due mesi fa dagli uomini della Guardia di
finanza di Milano. Al telefono un trafficante di cocaina invita
il complice a continuare quella comunicazione usando il
software che permette di parlare via Internet. Proprio come
ormai da settimane stanno facendo mafiosi, trafficanti di
armi e di droga, sfruttatori della prostituzione e piccoli
criminali in tutto il paese.
Della conversazione nemmeno
rimane traccia sui tabulati: le
chiamate su Skype sono invisibili,
non si può sapere né quando né
dove vengono fatte.
Proprietà della Skype Limited (gruppo eBay), questo
programma utilizzato da 400 milioni di utenti nel mondo è
uno dei principali ostacoli contro cui si stanno schiantando
molte indagini penali, anche di primo piano. "Durante la
comunicazione - spiega un tecnico che collabora
assiduamente con la procura di Milano - Skype trasforma
la voce di chi parla in tanti pacchetti di dati digitali che
viaggiano in rete. I dati però vengono criptati in base a un
algoritmo segretissimo inventato dai programmatori di
Skype. Non solo. La procedura di autenticazione da parte
degli utenti è invulnerabile, perché il software genera
password monouso temporanee ogni volta che si avvia una
comunicazione. Ciò rende impossibile agli investigatori
ogni tentativo di intercettazione.
1° caso: intercettazione di comunicazioni: si può
intercettare Skype? ed usare le video-riprese
investigative?
Il caso “Skype”: dopo il danno,
la beffa!
La Repubblica (15.2.2009):
Incontri segreti nelle salette degli aeroporti, fughe dalla porta di servizio durante
riunioni decisive, finti problemi di traduzione dall' inglese. Sembra un bmovie d' azione, invece è lo scontro istituzionale tra le principali autorità
investigative europee e Skype. Una guerra ancora in corso, di cui
Repubblica - che ieri ha raccontato la paralisi investigativa causata dall'
impossibilità di intercettare le comunicazioni su Skype - può ricostruire i
Chi era presente a quella riunione racconta di un clima strano. «Gli investigatori passaggi fondamentali. Tutto comincia nel 2006 a Milano. Il pm antimafia
continuavano a proporre soluzioni, quelli di Skype ascoltavano in silenzio». Margherita Taddei si accorge che alcuni indagati hanno trovato un modo
Poi il colpo di scena. «I lavori erano programmati fino alle 19, ma alle 15
sicuro per parlare tra di loro. Via Skype. Il pm incarica due consulenti di
quelli di Skype spariscono nel nulla. Qualcuno sostiene usciti dal retro».
risolvere il problema, questi chiamano Skype che fissa loro un bizzarro
Fine dell' incontro. Lo scontro si arroventa, con i magistrati che continuano appuntamento: a Londra, in una saletta riservata dell' aeroporto. La
a chiedere una mano per le loro indagini e Skype a opporre le solite
società è estone con sede in Lussemburgo. Non c' è motivo di incontrarsi
«questioni tecniche e giuridiche», qualche volta utilizzando anche insistenti a Londra. Ma i due accettano. La riunione, però, si dimostra inutile: «Non
incomprensioni linguistiche per fare ostruzione. Fino a quando, pochi mesi c' è niente da fare». Il pm decide allora di rivolgersi ad Eurojust (unità di
fa, Eurojust chiede alla procura di Milano di indicare una posizione giuridica cooperazione giudiziaria europea). Viene fissato un secondo incontro,
sul punto. Il documento redatto dal pm Francesco Cajani (pool reati
stavolta a Milano. Da una parte gli investigatori e la rappresentanza
informatici) è allegato agli atti del primo Strategic Meeting on Cybercrime.
italiana di Eurojust, dall' altra due uomini Skype: Kurt Sauer (security
«Non importa dove siano i server: è il luogo dove il servizio web viene
manager) e Stephen Collins (legale). Gli italiani propongono una serie di
offerto che conta», scrive il magistrato che poi ricorda come Skype (con
soluzioni, sia legali sia tecniche. I delegati della società estone, però, non
sede in Lussemburgo, paese fondatore della Cee) sia sottoposta alla
battono ciglio, ripetendo quella che di qui in avanti diventerà la «Versione
normativa europea in materia di comunicazioni elettroniche che prevede «l' di Skype»: «Non possiamo perproblemi tecnici e non possiamo per
obbligo di rendere disponibile l' intercettazione all' autorità giudiziaria che lo problemi giuridici. La normativa del Lussemburgo non ce lo permette». La
richiede». Con la collaborazione dell' azienda anche «i problemi tecnici»
rappresentanza italiana di Eurojust non si rassegna. E organizza un terzo
sarebbero facilmente aggirabili. Una posizione che però non ha ottenutoi
incontro. Stavolta all' Aja. Da una parte investigatori italiani (magistrati
risultati sperati. «La verità - spiegano gli inquirenti - è che è arrivato il
delle Dda di Milano e Napoli, guidati dal procuratore nazionale antimafia
momento di passare alle maniere forti»
Pietro Grasso), francesi, tedeschi, inglesi e greci, dall'altra i rappresentanti
di Skype.
1° caso: intercettazione di comunicazioni: si può
intercettare Skype? ed usare le video-riprese
investigative?
Il caso Roveraro
L'imprenditore Roveraro viene sequestrato
nel luglio 2006. A posteriori e dopo il
rinvenimento dei poveri resti
dell'imprenditore, gli investigatori
riescono a ricostruire il quadro completo.
Secondo l'annotazione dei ROS, i criminali
hanno utilizzato “un complesso sistema
Concludendo:
di comunicazioni...finalizzato a garantire
anonimato e riservatezza” con l'utilizzo
L'intercettazione di tali comunicazioni
di “strumenti telefonici classici, impiegati
può essere disposta solamente
con opportuni accorgimenti (intestatari
quando è noto il luogo esatto dive
fittizi e rose di contatti chiuse) e
si trova il computer (installando un
strumenti telematici di ultima
trojan o tecniche di social
generazione come servizi di VoIP e di
engineering)
Electronic Fax, nonché mezzi informatici
di occultamento di indirizzi IP e di
account di posta elettronica”.
1° caso: intercettazione di comunicazioni: si può
intercettare Skype? ed usare le video-riprese
investigative?
Le intercettazioni di immagini
(video riprese investigative)
senza captazione del sonoro
Cass. 21.1.1998 n. 4397
Corte Cost. 135/2002:
La captazione visiva di comportamenti di
tipo comunicativo in luoghi di privata
dimora è riconducibile alla disciplina
delle intercettazioni di comunicazioni tra
presenti ex 266 comma 2 cpp.
la captazione di immagini in luoghi di
privata dimora può configurarsi come Viene in rilievo il limite dell'inviolabilità del
una forma di intercettazione di
domicilio di cui all'art. 14 Cost. e quindi
comunicazione fra presenti.
L'ipotesi di videoregistrazione che non
abbia carattere di intercettazione di
comunicazioni potrebbe essere
disciplinata soltanto dal legislatore
non può essere invocata la atipicità del
mezzo di ricerca della prova (189 e 234
cpp).
1° caso: intercettazione di comunicazioni: si può
intercettare Skype? ed usare le video-riprese
investigative?
Le riprese fatte in luoghi
pubblici

1° orientamento: le videoriprese vanno
incluse nella categoria dei "documenti"
ex 234 cpp (Cass., 20 ottobre 2004,
n. 46307);

Il caso Bora Bora:
Dopo un sopralluogo dei Carabinieri in un locale lap dance, In
seguito all'informativa dei carabinieri il p.m. aveva chiesto al
g.i.p. l'autorizzazione a effettuare alcune intercettazioni
telefoniche e a disporre "operazioni di ripresa visiva"
all'interno del "(OMISSIS)". Le richieste erano state accolte e
le videoriprese erano state autorizzate con un modulo,
prestampato, che faceva riferimento a "intercettazioni di
conversazioni telefoniche tra presenti".
Le videoriprese erano state eseguite con apparecchi di
captazione e trasmissione a distanza, ovvero con un sistema
di microtelecamere posizionate sul soffitto del locale, in

modo da riprendere ad ampio raggio ciò che avveniva al suo
interno, anche nei prives, che erano privi del soffitto
2° orientamento: le riprese visive
effettuate in luoghi pubblici devono
invece essere inquadrate nell'ambito
delle prove atipiche, previste dall'art. 189
c.p.p., tanto se avvenute al di fuori del
procedimento (Cass., 26 ottobre 2001,
n. 43491) quanto se avvenute
nell'ambito delle indagini.
Il caso Bora Bora e l'intervento delle
Sezioni Unite (Cass. 28.7.2006 n.
26795).
1° caso: intercettazione di comunicazioni: si può
intercettare Skype? ed usare le video-riprese
investigative?
L'intervento delle Sezioni Unite (Cass.
28.7.2006 n. 26795):


Anche se non espressamente
richiesto, tale attività di
videoregistrazione effettuata
dalla PG di norma viene disposta
dopo aver ottenuto un
provvedimento autorizzativo del
Pubblico Ministero

Solo le videoregistrazioni effettuate
fuori dal procedimento possono
essere introdotte come documenti;
Le videoregistrazioni effettuate dalla
PG costituiscono documentazione
dell'attività investigativa e non
documenti: sono utilizzabili solo se
riconducibili alle cd. Prove atipiche
ex 189 cpp;
La videoregistrazione in luoghi di
privata dimora di comportamenti non
comunicativi è inammissibile per
violazione dell'art. 14 Cost.
2° caso: possono essere svolte indagini difensive
informatiche? Esiste l'alibi digitale?
INDAGINI DIFENSIVE (artt. 327bis e
391bis ss. cpp)
Possono essere svolte dall'avvocato di:

Indagato

Imputato;

Parte civile;

Responsabile civile;

Civilmente obbligato;

Persona offesa dal reato;
Indagini preventive (391nonies cpp)

Nomina del difensore, esposizione dei
fatti, rilasciata dal (futuro) indagato e
anche dalla persona offesa.

Può succedere: indagini di traffico
telefonico/telematico; dati o sms su
cellulare; file di log su blog; etc.

Di norma al fine di predisporre la
querela
Enti o associazioni rappresentativi di
interessi lesi (91 cpp).
Due avvocati per indagato ed imputato;
uno per la persona offesa.
2° caso: possono essere svolte indagini difensive
informatiche? Esiste l'alibi digitale?
Indagini suppletive:



Nomina del consulente tecnico:


Ciascuna parte (anche la p.o.) può
nominarne due;
Tutta l'attività del c.t. diretta alla ricerca
e alla individuazione di elementi di
prova favorevoli alla persona assistita;
tutta la documentazione di attività
tecniche non ripetibili entrano nel
fascicolo del dibattimento.
Dopo la conclusione delle indagini
preliminari;
Dopo che il PM esercita l'azione
penale;
In caso di udienza preliminare sino
all'inizio della discussione (art. 421
comma 3 cpp)
Indagini integrative (art. 430 cpp):

Dopo il rinvio a giudizio o la citazione
diretta e sino alle conclusioni delle parti
(art. 523 cpp);
Incontrano dei limiti:


Atti che non richiedono la
partecipazione dell'imputato o del
difensore;
No atti irripetibili;
2° caso: possono essere svolte indagini difensive
informatiche? Esiste l'alibi digitale?
Caso particolare:
Esame delle cose sequestrate (366 cpp).

ALIBI DIGITALE


Serie di circostanze di fatto prospettabili a
sostegno della difesa dell'imputato o dell'indagato,
che si pongono in oggettivo contrasto con i fatti
posti a base dell'ipotesi accusatoria;
Doppio assunto da dimostrare:
A) negativo: non essere nel luogo;
B) positivo: essere in un altro luogo
Il difensore può esaminare le cose
sequestrate entro 5 gg. dalla notifica
dell'avviso (es. supporti informatici). Se
l'attività di acquisizione è ripetibile,è
consentito acquisire il contenuto dei
reperti.
Se sono passati i 5 giorni, si può fare lo
stesso qualcosa?

Si, utilizzando il 233 comma 1bis: una
consulenza tecnica sulle cose
sequestrate.
2° caso: possono essere svolte indagini difensive
informatiche? Esiste l'alibi digitale?
Il caso Garlasco:



Cenni sull'onere probatorio (dal caso
Fineco)

All'accusa spetta dimostrare: da chi sia stato individuato il
dato informatico; come si presentava al momento
della sua individuazione; con quale modalità e dopo
quanto tempo sia stato acquisito; come siano state
successivamente conservate le caratteristiche
oggettive di qualità, sicurezza ed integrità.
Alla difesa spetterà invece dimostrare che il dato sia stato
alterato (di contrario avviso Luparia)

I Carabinieri acquisiscono il PC di Stasi;
Svolgono delle attività di PG ex 55 e 348 cpp,
utilizzando una “preliminare e sommaria attività
investigativa....secondo una metodologia
sicuramente scorretta”, alterando così i dati e
le informazioni contenute nel PC;
La difesa di Stasi eccepisce l'inutilizzabilità del
dato informatico, essendo stato acquisito in
realtà ex 359 cpp e violando quindi il diritto di
difesa (doveva essere fatto ex 360 cpp);
Il Giudice rigetta l'eccezione di inutilizzabilità e
dispone perizia sui dati informatici, seppur
alterati;
La perizia conclude che vi è certezza che Stasi
abbia lavorato sul PC la sera del 12 agosto
2007 e la mattina successiva sino alle 12.20 in
quanto vi è traccia di modifiche progressive e
salvataggi della tesi. Pertanto tale orario è
incompatibile con l'orario dell'omicidio.
3° caso: data retention: per quanto tempo e quali
dati di traffico vengono conservati?
Fonti normative:

Direttiva 95/46/CE – tutela dati personali;

L. 675/96;



Principio fondamentale: il contenuto
delle comunicazioni non viene mai
salvato!
Per ottenere i contenuti, bisogna fare le
intercettazioni ex 266 e 266bis cpp



Direttiva 97/66/CE privacy in ambito di
telecomunicazioni;
Direttiva 2002/58/CE privacy in ambito di
comunicazioni elettroniche;
D.L.vo 196/03 TU Privacy
D.L. 144/05 (L. 155/05) Decreto Pisanu – data
retention italiana;
Direttiva 2006/24/CE – cd. Direttiva Frattini;
Provvedimento del Garante dd. 17.1.2008 e
24.7.2008 in tema di sicurezza dei dati di traffico
telefonico e telematico;

D.L.vo 109/08;

L. 186/08.
3° caso: data retention: per quanto tempo e quali
dati di traffico vengono conservati?
Art. 132 TU Privacy, comma 1:
Conservazione di dati di traffico per
altre finalità

Il d.l.vo 109/08 allarga la definizione di
traffico telefonico, rispetto al TU
Privacy: “chiamate telefoniche...basate
sulla trasmissione dati”
Pertanto conservazione per 24 mesi (e non 12)
di:

Indirizzi IP;

chiamate VoIP o Skype;

SMS.

i dati relativi al traffico telefonico,
sono conservati dal fornitore per
ventiquattro mesi dalla data della
comunicazione, per finalità di
accertamento e repressione dei reati,
mentre, per le medesime finalità, i dati
relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle
comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per dodici mesi dalla data
della comunicazione
I dati relativi alle chiamate senza risposta,
trattati temporaneamente da parte dei fornitori
di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico oppure di una rete
pubblica di comunicazione, sono conservati
per trenta giorni.
3° caso: data retention: per quanto tempo e quali
dati di traffico vengono conservati?
Art. 132 TU Privacy, comma 3:
Conservazione di dati di traffico per
altre finalità

Il problema degli indirizzi IP:
I fornitori di servizi pubblici devono identificare i
propri utenti assegnando univocamente un
indirizzo IP statico (o pubblico) [d.l.vo
109/08];
L'utilizzo di IP dinamici (o privati)
necessiterebbe della conservazione delle
URL o IP di destinazione che, secondo il
Garante, costituiscono “contenuto di
comunicazione”
i dati sono acquisiti presso il fornitore
con decreto motivato del pubblico
ministero anche su istanza del
difensore dell'imputato, della persona
sottoposta alle indagini, della persona
offesa e delle altre parti private. Il
difensore dell'imputato o della persona
sottoposta alle indagini può richiedere,
direttamente al fornitore i dati relativi
alle utenze intestate al proprio assistito
con le modalità indicate dall'articolo
391-quater del codice di procedura
penale, ferme restando le condizioni di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera f),
per il traffico entrante
3° caso: data retention: per quanto tempo e quali
dati di traffico vengono conservati?
Art. 132 TU Privacy, comma 3:
Conservazione di dati di traffico per
altre finalità

Divieto generale di acquisire il traffico;
Nel procedimento penale sono previste delle
deroghe:

La persona offesa dovrà quindi
presentare una querela/denuncia e
poi chiedere al PM che disponga
l'acquisizione di tali dati.
Il rischio concreto consiste nel
superamento dei termini di
conservazione


A) La richiesta proviene dal PM con decreto
motivato (anche sollecitato dalle parti);
B) Il difensore dell'indagato e imputato può
ottenere direttamente i dati in uscita del proprio
cliente; per i dati in entrata è necessario
dimostrare un pregiudizio effettivo e concreto
per le indagini difensive;
B) Il difensore della persona offesa non può
rivolgersi direttamente al fornitore;
Nel procedimento civile, amministrativo, etc.
sono acquisibili solo i dati ex 123 TU Privacy e
relativi al traffico in uscita
3° caso: data retention: per quanto tempo e quali
dati di traffico vengono conservati?
Il caso del “blog anti premier”



Art. 132 TU Privacy/Art. 254bis cpp
L'art. 254 bis sembra disciplinare il
quomodo del sequestro disposto
ex art. 254 cpp.
Ciò comporta che il provvedimento ex
254 bis sarà impugnabile; quello ex
132 Tu Privacy no


Nel giugno 2008 compaiono sul blog di
Beppe Grillo due messaggi in cui l'autore
XY propone l'uccisione di Berlusconi;
Il commentatore non era “certificato”;
bastava quindi inserire nome, cognome,
indirizzo mail ([email protected]);
Vengono chiesti all'ISP i dati del traffico:
come risposa H3G indica l'IP dinamico
(architettura NAT), omettendo gli indirizzi IP
di destinazione; quindi non è in grado di
associare l'indirizzo IP ad alcun utente, non
potendo individuare neppure il mittente o
destinatario di comunicazioni telematiche;
Microsoft comunica che la mail non era più
attiva (?!?) e che i dati vengono comunque
cancellati dopo 60 gg.;
Il procedimento viene archiviato.
4° caso: accertamenti tecnici ripetibili o irripetibili?
Attività di assicurazione
delle fonti di prova


Rilievi: individuazione,
constatazione, raccolta
dei dati.
Accertamenti: studio,
elaborazione critica
Art. 348 cpp; ove sono richieste
specifiche competenze tecniche, la
PG nominerà degli ausiliari.
Art. 354 cpp (accertamenti urgenti):
A) Agenti di PG > conservazione dello
stato dei luoghi > verbale;
B) Ufficiali di PG > accertamenti e
rilievi sullo stato dei luoghi, delle
cose e sulle persone
4° caso: accertamenti tecnici ripetibili o irripetibili?
Modifiche dell'art. 354,
comma 2, ad opera della
L. 48/08:

L'attività di cui all'art. 354 comma
2 è riferibile sia alla
conservazione, che ai rilievi e
agli accertamenti.
Inoltre deve essere estesa agli
accertamenti del PM ex 359
cpp che alle indagini difensive
In relazione ai dati, alle informazioni e
ai programmi informatici o ai sistemi
informatici o telematici, gli ufficiali della
polizia giudiziaria adottano, altresì, le
misure tecniche o impartiscono le
prescrizioni necessarie ad assicurarne
la conservazione e ad impedirne
l'alterazione e l'accesso e
provvedono, ove possibile, alla loro
immediata duplicazione su adeguati
supporti, mediante una procedura che
assicuri la conformità della copia
all'originale e la sua immodificabilità.
4° caso: accertamenti tecnici ripetibili o irripetibili?
Con il nuovo 254 cpp, sembra
confermata la tesi di chi sostiene
che la PG può compiere di propria
iniziativa non solo meri atti di
rilevazione ma anche atti di
valutazione tecnica.
I semplici rilievi, ancorché siano
prodromici all'effettuazione di
accertamenti tecnici, non sono tuttavia
identificabili con essi, per cui, pur
essendo irripetibili, la loro effettuazione
non deve avvenire nell'osservanza
delle forme stabilite dall'art. 360 cpp, le
quali sono riservate soltanto agli
accertamenti veri e propri, se ed in
quanto qualificabili di per sé come
irripetibili (Cass. 17.6.2002, n. 23156)
Tale attività sembra in realtà più simile
ad un rilievo (assicurare la
conservazione, impedirne
l'alterazione, etc.) che ad un vero e
proprio accertamento tecnico.
“L'acquisizione dei dati da sottoporre
ad esame, non implica
necessariamente l'irripetibilità
dell'accertamento” (Cass.
31.10.1994 n. 10893)
4° caso: accertamenti tecnici ripetibili o irripetibili?
Gli accertamenti urgenti ex 354 cpp
sono diversi e distinti dagli
accertamenti tecnici ex 359 e 360
cpp

La non ripetibilità degli accertamenti ex
354 cpp è diversa: si tratta di situazioni
modificabili per il decorso del tempo e
vi è quindi il rischio di perdita di
informazioni. L'atto è quindi non
rinviabile in quanto la sua immediata
esecuzione garantisce la genuinità del
contributo conoscitivo che la prova
apporterà al giudizio.
Cass. 17.6.2002, n. 23156: esame Stub
(tampone a freddo) qualificato come
accertamento ex 354 comma 3 e non ex
360.
Cass. 14511/2009: atto irripetibile deve
intendersi l'atto contraddistinto da un
risultato estrinseco ed ulteriore rispetto alla
mera attività investigativa, non più
riproducibile in dibattimento se non con
la perdita dell'informazione probatoria o
della sua genuinità. Gli accertamenti ex
360 consistono in attività di carattere
valutativo su base tecnico-scientifica e
non in attività di constatazione, raccolta,
prelievo dei dati materiali pertinenti al reato.
4° caso: accertamenti tecnici ripetibili o irripetibili?
Cass. 16.3.2009 n. 11503: la lettura
dell'hard disk non integra affatto atti
irripetibile perché l'attività svolta al
riguardo dalla PG rientra tra quelle
svolte dalla stessa ai sensi dell'art.
348 e 354 comma 2 cpp;
Cass. 2 aprile 2009 n. 14511: è da
escludere che l'attività di estrazione di
copia file da un computer costituisca
un atto irripetibile atteso che non
comporta alcuna attività di carattere
valutativo su base tecnico-scientifica
né determina alcuna alterazione dello
stato delle cose, tale da recare
pregiudizio alla genuinità del contributo
conoscitivo nella prospettiva
dibattimentale.
Cass. 18.3.2009 n. 11863:
correttamente per l'estrazione dei
dati contenuti nel supporto
informatico – essendo
l'accertamento all'evidenza
ripetibile se eseguito da personale
esperto perfettamente in grado di
evitare la perdita dei dati medesimi
– è stato applicato l'art. 359 cpp e
non l'art. 360 cpp..
4° caso: accertamenti tecnici ripetibili o irripetibili?
Il caso Garlasco
Il Giudice ha ritenuto che tale attività debba
ritenersi “atti di polizia giudiziaria rientranti
negli artt. 55 e 348 cpp. L'attività presenta
caratteristiche di sommarietà e semplice
ricognizione di dati estrinseci potenzialmente
utili ai fini della immediata prosecuzione delle
indagini. Per configurarsi un accertamento ex
360, ci sarebbe voluta A) un'analisi completa
ed approfondita del documento informatico in
sequestro sulla base di un quesito osto dal
pubblico ministero, B) i soggetti avessero le
competenze tecniche necessari, C) che gli
stessi avessero dato conto con una relazione
scritta dei risultati raggiunti.
i Carabinieri, con le loro
condotte scorrette, hanno
determinato la sottrazione di
contenuto informativo con
riferimento al personal
computer di Alberto Stasi pari
al 73,8% dei files visibili (oltre
56.000), con riscontrati
accessi su oltre 39.000 files,
interventi di accesso su oltre
1500 files e creazione di oltre
500 files.
4° caso: accertamenti tecnici ripetibili o irripetibili?
Il caso Abu Omar: La
Repubblica 14.7.2006
L'archivio del Sismi è stato passato al setaccio. Ieri
sera, alle 23, le luci degli uffici in via Nazionale
erano ancora accese. E gli investigatori erano
al lavoro. Un "accertamento tecnico
irripetibile", a caccia del dossier sul rapimento
Abu Omar, di file segreti, di documenti sui
rapporti tra gli 007 italiani e la Cia. La procura
di Milano vuole ricostruire ed analizzare
l'archivio segreto realizzato negli anni da Pio
Pompa, l'agente indagato per favoreggiamento
e intercettazioni abusive.
La perizia sul materiale informatico è stata affidata
a un esperto, che ha il compito di "clonare" il
materiale.
Hassan Mostafa Osama Nasr, egiziano, era
stato sequestrato in pieno giorno in via
Conte a Milano il 17 febbraio di tre anni fa.
Ex imam della moschea di via Quaranta e
del centro di cultura islamica di viale Jenner,
da oltre un anno era sotto indagine perché
sospettato di aver legami con
organizzazioni islamiche estremiste. Gli
veniva contestato il reato di associazione a
delinquere finalizzata al terrorismo
internazionale.
Il sequestro avvenne ad opera di 22 agenti
della Cia, coadiuvati - si è scoperto in
seguito - da agenti italiani del Sismi.
L'imam, scaraventato su un furgone, venne
portato nella base aerea di Aviano e qui
torturato. Poi lo trasferirono in Egitto dove è
finito nelle carceri di Mubarak
4° caso: accertamenti tecnici ripetibili o irripetibili?
Il caso Abu Omar:
Il provvedimento del PM:

Mancata osservanza art. 360:
le sanzioni

360 5°: inutilizzabilità

Negli altri casi: 180 o 181 cpp?

Dovendosi procedere ad accertamento
tecnico su computers e materiali
informatici vari, sequestrati agli
indagati, consistenti in duplicazioni dei
medesimi, analisi dei files, etc.;
Ritenendo che, pur potendosi
considerare ripetibili gli accertamenti in
questione, appare opportuno
procedere ex art. 360 cpp onde
prevenire possibili questioni
procedurali.
Avv. Dario Obizzi
[email protected]
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La legge 48-08 seconda parte